Concorso per 1 medico (lazio) MINISTERO DELLA SALUTE
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Abilitazione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 33 del 28-04-2015 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA SALUTE Concorso Esami di idoneita' per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualita' di medico di bordo. Sessione anno 2014 IL DIRE ... |
Ente: | MINISTERO DELLA SALUTE |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 28-04-2015 |
Data Scadenza bando | 28-05-2015 |
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Concorso
Esami di idoneita' per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualita' di medico di bordo. Sessione anno 2014
IL DIRETTORE GENERALE Visto il regolamento per la Sanita' Marittima approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con i regi decreti 7 luglio 1910, n. 537 e 29 novembre 1925, n. 2288, ed, in particolare, le norme sugli esami di idoneita' ad esercitare le funzioni di medico di bordo; Visto il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n.1773 e successive modifiche ed integrazioni; Rilevato l'interesse pubblico per la massima partecipazione degli aventi diritto alla presente procedura, anche in relazione alle ordinarie tempistiche dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico; Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976, n. 479, con il quale viene elevato a 45 anni il limite di eta' per l'ammissione agli esami di idoneita' a medico di bordo; Ritenuto, per la sessione d'esame anno 2014, di dover comunque fissare al 31 dicembre 2014 il possesso del requisito anagrafico; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e i relativi regolamenti di esecuzione; Visto il decreto del Ministro della sanita' 31 luglio 1997, n.353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 243 del 17 ottobre 1997, concernente il regolamento per l'individuazione degli atti e dei documenti di competenza di questo Ministero sottratti al diritto di accesso; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n.174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, c.6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' la direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; Vista la direttiva 2013/25/UE del 13 maggio 2013 che adegua le direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica della Croazia; Considerato che, ai sensi dell'art.33 del regio decreto 29 settembre 1895, n.636 cosi' come sostituito dal Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1972, n.850, il medico di bordo ha qualita' e competenza di ufficiale sanitario governativo per la tutela dell'igiene e sanita' di bordo, durante l'intera durata del viaggio, comprese le soste nei porti esteri di scalo e di destinazione; Ritenuto, pertanto, che non si possa prescindere dal requisito del possesso della cittadinanza italiana; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle forme di assunzione nei pubblici impieghi; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 3, comma quinto, cosi' come integrato dall'art. 2, comma ottavo, della legge 16 giugno 1998, n. 191 che vieta alle Pubbliche Amministrazioni di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni pubbliche nonche' ad esami per il conseguimento di abilitazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente il codice in materia di protezione dei dati personali e relativi regolamenti di esecuzione; Decreta: Art. 1 Sessione di esami E' indetta la sessione di esami di idoneita' per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualita' di medico di bordo.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione agli esami di idoneita' i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana; 2) eta' non superiore agli anni quarantacinque alla data del 31 dicembre 2014; 3) iscrizione nelle liste elettorali; 4) idoneita' fisica prevista per il personale marittimo dal regio decreto legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modifiche ed integrazioni; 5) diploma di laurea in medicina e chirurgia; 6) diploma di abilitazione all'esercizio della professione conseguito da almeno due anni alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; 7) iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei medici di una provincia della Repubblica. Salvo quanto stabilito al punto 2) per l'eta', i suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla sessione d'esami. I candidati che hanno conseguito in un paese comunitario o extracomunitario il titolo di studio di cui al punto 5) sono ammessi agli esami di idoneita' purche' in possesso, in alternativa al requisito di cui al punto 6), del provvedimento di riconoscimento adottato ai sensi del decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007 o del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999 e rilasciato da questa Amministrazione da almeno 2 (due) anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Con provvedimento motivato l'amministrazione puo' disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle prove - cui, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva - l'esclusione dagli esami per difetto dei prescritti requisiti.
Art. 3 Presentazione delle domande termini e modalita' La domanda di ammissione agli esami, redatta su carta da bollo o con contrassegno telematico e debitamente firmata, deve essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero della Salute - Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio - Ufficio III ex DGPOB - Gestione del personale - Viale Giorgio Ribotta 5 - 00144 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale. Tale termine, qualora scada in giorno festivo, si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. La domanda deve essere redatta esattamente secondo l'unito schema (allegato A) e contenere, pena l'esclusione, tutte le dichiarazioni richieste, rese in modo completo. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data apposta dall'ufficio postale accettante. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di spedizione e ad esibirla a richiesta dell'amministrazione. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inammissibilita' del candidato stesso agli esami. Per le domande presentate a mano la data di arrivo e' stabilita dal timbro apposto su di esse dall'Ufficio III ex DGPOB - Gestione del personale - della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione. La ricezione delle istanze di ammissione avverra' nei giorni e negli orari di seguito indicati: dal lunedi' al giovedi' dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle 15 alle 16, il venerdi' dalle ore 9,30 alle ore 12,30. Non si terra' conto delle domande di partecipazione spedite o presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalita' diverse da quelle stabilite nel primo comma del presente articolo. I candidati devono indicare sulla domanda, in alto a sinistra, nonche' sul frontespizio della busta contenente la domanda stessa, nel caso in cui questa sia spedita a mezzo raccomandata, il codice: MB 775. Nella domanda di ammissione alla presente sessione di esami, preferibilmente dattiloscritta, gli aspiranti sotto la propria responsabilita' devono dichiarare: 1) cognome e nome; 2) luogo e data di nascita; 3) l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni, il recapito telefonico nonche' l'indirizzo di posta elettronica certificata. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ufficio III ex DGPOB Gestione del personale della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della Salute a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dgpob@postacert.sanita.it le eventuali variazioni del proprio indirizzo e del recapito telefonico. 4) il possesso della cittadinanza italiana; 5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti; 6) l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso in Italia e all'estero. In caso contrario indicare le condanne riportate, le date di sentenza dell'autorita' giudiziaria (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) nonche' i procedimenti penali eventualmente pendenti; 7) il diploma di laurea in medicina e chirurgia, con l'esatta indicazione della data e dell'Universita' presso cui lo stesso e' stato conseguito, 8) il diploma di abilitazione all'esercizio della professione (ovvero il certificato da cui risulti che lo stesso e' stato rilasciato in sostituzione del diploma) con l'esatta indicazione dell'Universita' che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito ovvero coloro che hanno conseguito all'estero detto titolo di studio devono indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento; 9) di essere iscritti nell'albo professionale dell'ordine dei medici; 10) di avere idonea conoscenza della lingua inglese; 11) di prescegliere, quale seconda lingua straniera, una fra quelle previste nel programma di esame (francese, spagnolo, tedesco, portoghese, russo e arabo); 12) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni. Alla domanda deve essere allegato, a pena di esclusione, il certificato medico rilasciato su carta da bollo o con contrassegno telematico da un medico di porto di ruolo o, in caso di mancanza o impedimento, da un medico militare di grado non inferiore a capitano, attestante l'idoneita' fisico - psichica di cui al regio decreto legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'idoneita' fisica della gente di mare; tale certificato deve essere di data non anteriore ad un mese dalla data di presentazione della domanda stessa. La domanda di ammissione agli esami deve essere firmata in calce dal candidato. Non sara' presa in considerazione la domanda priva di firma. I candidati le cui domande di partecipazione non contengano tutte le dichiarazioni previste nel presente articolo, relativamente al possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami, saranno esclusi dalla sessione con provvedimento motivato. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda ne' per disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata. Con provvedimento motivato l'amministrazione potra' disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento degli esami di idoneita' cui, pertanto i candidati vengono ammessi con riserva, l'esclusione dagli esami medesimi per difetto dei prescritti requisiti.
Art. 4 Commissione esaminatrice La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo provvedimento, e' cosi' composta: a) un consigliere di Stato, o un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, in qualita' di presidente; b) un rappresentante del Ministero della Salute, scelto tra i dirigenti medici di seconda fascia; c) un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione generale per il trasporto marittimo e per le vie d'acque interne); d) un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Direzione generale per gli Italiani all'estero e le politiche migratorie); e) da quattro docenti universitari di cui uno per la cattedra di patologia o clinica chirurgica, uno per la cattedra di clinica ostetrico - ginecologica, uno per la cattedra di igiene, uno per la cattedra di patologia o clinica medica; f) da un medico autorizzato all'imbarco quale medico di bordo, scelto su terna proposta dall'Associazione nazionale medici di bordo. Alla Commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera di cui all'art. 3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario del Ministero della Salute -appartenente all'area terza.
Art. 5 Prove di esame e modalita' di svolgimento Gli esami si articoleranno - secondo il programma di cui al successivo art. 6 del presente decreto - in due prove scritte, in quattro prove pratiche, in un colloquio ed in due prove di lingua straniera. Nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale - del 19 giugno 2015 verra' data comunicazione dei giorni, dell'ora e della ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte. Gli aspiranti si presenteranno a sostenere le prove, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami, senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale. Qualora, per motivi organizzativi, non sia possibile fissare il calendario d'esame, nella medesima Gazzetta Ufficiale sara' comunicato il rinvio a successiva Gazzetta Ufficiale della pubblicazione del calendario delle prove scritte. Le due prove scritte, che potranno anche consistere in appositi quesiti a risposta multipla e/o sintetica, avranno una durata predeterminata dalla commissione esaminatrice e, comunque, non superiore a otto ore. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Per gli ammessi alle successive prove pratiche ed orali sara' data comunicazione, all'indirizzo indicato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero per posta elettronica certificata con almeno venti giorni di anticipo, del giorno, dell'ora e dell'ubicazione dei locali in cui dovranno sostenerle. Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse. Le prove pratiche si svolgono con modalita' anche semplificate e simulate predeterminate dalla Commissione che mettera' a disposizione dei candidati le apparecchiature ed i materiali eventualmente necessari. Non e' consentito l'uso di apparecchiature e materiali propri. Alle prove pratiche dovranno presenziare almeno tre membri tecnici della Commissione appositamente delegati a riferire sulle capacita' e abilita' di ciascun candidato. La Commissione, sulla base del loro rapporto, esprimera' collegialmente il voto. Sono ammessi al colloquio ed alle prove di lingua straniera i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno 6/10 in ciascuna prova pratica. Superano il colloquio i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 6/10. Parimenti, si intendono superate le prove di lingua straniera se il candidato riporta una media di 7/10 nelle prove di lingua e non meno di 6/10 in ciascuna di esse. Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche e si svolgeranno presso il Ministero della Salute - o presso altra sede idonea. Al termine di ogni seduta, la commissione formera' l'elenco dei candidati esaminati, con il punteggio attribuito a ciascuno di essi. L'elenco medesimo, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, sara' affisso nella sede ove si svolgera' la prova d'esame. La votazione complessiva e' stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle prove pratiche, il voto riportato nel colloquio e la media dei voti riportati nelle prove di lingua. Per sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identita' o di riconoscimento. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identita' o di riconoscimento non in corso di validita', gli stati, le qualita' personali ed i fatti in esso contenuti, possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purche' l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si osservano - ove applicabili, tenuto conto della natura non concorsuale della procedura - le disposizioni degli articoli dal decimo al quindicesimo del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti gli adempimenti della commissione esaminatrice e dei candidati durante e dopo lo svolgimento delle prove.
Art. 6 Programma di esame Prove scritte Prima prova: Igiene generale e speciale, con particolare riguardo all'igiene navale. Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e parassitarie e trasmesse da alimenti. Seconda prova:Patologia medica, patologia chirurgica, clinica medica e clinica chirurgica. Prove pratiche Prima prova: Prova di clinica medica. Esame di un infermo e discussione sul caso. Elementi di elettrocardiografia. Tecniche e terapia medica sulle emergenze cardiologiche. Formano, altresi', oggetto d'esame le malattie prevenibili con vaccino. Seconda prova: Prova di clinica chirurgica. Esame di un infermo e discussione sul caso. Tecniche di rianimazione cardio-polmonare. Formano, altresi', oggetto d'esame le comuni prestazioni per il soccorso d'urgenza. Terza prova: Prova di clinica ostetrica e ginecologica. Esame di un caso ostetrico/ginecologico con relativa discussione. Quarta prova: Tecniche di laboratorio per la diagnosi delle malattie infettive e parassitarie, con riconoscimento dei rispettivi agenti eziologici al microscopio ottico. Esecuzione ed interpretazione di esami chimico - clinici. Descrizione ed eventuale esecuzione dei controlli igienico sanitari per accertare la genuinita' e salubrita' dei principali alimenti e bevande con riferimento anche ai sistemi di autocontrollo da adottare a bordo secondo le procedure HACCP. Controlli degli apparecchi di clorazione delle acque. Colloquio Materie della prima prova scritta; Legislazione nazionale avente attinenza con i compiti e le funzioni del medico di bordo; Ordinamento sanitario; Organizzazione sanitaria internazionale; Regolamento sanitario internazionale; Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste sulle navi addette al trasporto dei passeggeri; Condizioni per l'igiene e l'abitabilita' degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali Medicinali, oggetti di medicatura ed utensili vari di cui devono essere provviste le Navi; Organizzazione del soccorso in mare e gestione delle emergenze sanitarie. Prove obbligatorie di lingua straniera Lettura, traduzione e conversazione, attraverso le quali il candidato dovra' dimostrare di avere idonea conoscenza della lingua inglese e di un'altra lingua da prescegliersi fra le seguenti: francese, spagnolo, tedesco, portoghese, russo e arabo.
Art. 7 Accertamento del possesso dei requisiti I candidati risultati idonei devono comprovare - entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento della relativa richiesta, a pena di decadenza - il possesso dei requisiti di ammissione prescritti dal presente decreto. A tal fine, i candidati, devono presentare a seconda dei casi, dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui agli articoli rispettivamente 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, mediante l'unito schema (Allegato "B"). La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa con le modalita' di cui all'art. 38 dello stesso testo unico. Le suddette dichiarazioni dovranno pervenire al Ministero della salute Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio - Ufficio III Gestione del personale - Viale Giorgio Ribotta 5 - 00144 Roma. A norma dell'art. 71 del citato testo unico, l'Amministrazione effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76 in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci.
Art. 8 Graduatoria degli idonei Espletate le prove degli esami di idoneita', la commissione esaminatrice formula la graduatoria degli idonei sulla base del punteggio complessivo ottenuto, da ciascun candidato, sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle prove pratiche, il voto riportato nel colloquio e la media dei voti conseguiti nelle prove di lingua straniera. Riconosciuta la regolarita' del procedimento della sessione d'esami, con decreto del Direttore della Direzione generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio del Ministero della Salute, e' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei, e successivamente la stessa sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della salute. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.
Art. 9 Accesso agli atti del procedimento L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della sessione d'esame e' escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la garanzia della visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.
Art. 10 Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 20 giugno 2003 n. 196, e successive modifiche, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della Salute - Direzione generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio - Ufficio III Gestione del Personale - per le finalita' di gestione della sessione d'esami in questione e saranno trattati, successivamente, anche dalla competente Direzione generale della Prevenzione sanitaria per gli adempimenti relativi all'eventuale conseguimento dell'idoneita' all'imbarco in qualita' di medico di bordo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti d'ammissione, pena l'esclusione dagli esami. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n.196/2003, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alle legge, nonche' il diritto di opporsi al trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendosi al Ministero della Salute, Direzione generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio - Ufficio III Gestione del Personale - Viale Giorgio Ribotta 5 Roma Eur. Il titolare del trattamento dei dati e' il Ministero della Salute. Il responsabile del trattamento dei dati e' il Direttore della Direzione generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio. Il presente decreto sara' trasmesso al competente ufficio del Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale. Avverso il presente provvedimento e' proponibile, in via amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla stessa data. Informazioni sulla sessione d'esame saranno disponibili sul sito internet del Ministero della Salute www.salute.gov.it e pertanto i candidati avranno l'onere di tenersi costantemente aggiornati mediante consultazione periodica del suddetto sito, anche in relazione alle date ed alla sede delle prove d'esame. Roma, 2 aprile 2015 Il direttore generale: Celotto