Concorso per 1 agrotecnico (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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Concorso-Abilitazione
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso-Abilitazione |
Tipologia Contratto | Abilitazione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 35 del 08-05-2015 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE Concorso (Scad. 8 giugno 2015) Indizione della sessione degli esami di Stato per l'abil ... |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 08-05-2015 |
Data Scadenza bando | 08-06-2015 |
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Concorso (Scad. 8 giugno 2015)
Indizione della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico e di agrotecnico laureato, per l'anno 2015.
IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, di approvazione del Regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni; Visto l'art. 1, comma 2, della legge 6 giugno 1986, n. 251, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 5 marzo 1991, n. 91, che istituisce l'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico; Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176, di approvazione del Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico, per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con Ordinanza del Ministro della pubblica istruzione (art. 1, comma 1), recante indicazione: del giorno di inizio delle prove d'esame (art. 1, comma 2); degli Istituti sedi d'esame (art. 1, comma 3); delle modalita' di pagamento di quanto dovuto dai candidati in favore dell'Istituto sede d'esame (art. 1, comma 6); dei requisiti di ammissione all'esame (art. 2, comma 1); del termine entro il quale le domande di ammissione devono essere inviate (art. 3, comma 1); delle modalita' di consegna, da parte del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati (di seguito denominato "Collegio nazionale"), di atti e documenti agli Istituti sedi d'esame (art. 6, comma 2); del tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche (art. 11, comma 1); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi Ordinamenti; Visto in particolare l'art. 7 comma 2 del predetto d.P.R. n .328/2001, che stabilisce: " I Decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformita' alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente Regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato ''; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2013, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di dati personali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di imposta di bollo; Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante 'disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ed in particolare l'art. 9, comma 6; Visto il decreto di delega ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali e ai Sovraintendenti delle provincie di Trento e Bolzano del Direttore generale degli Ordinamenti Scolastici del 27 luglio 2011 prot. n. 5213; Visto il dPR 15 marzo 2010 n. 87 recante il "Regolamento per il riordino degli istituti professionali" ed in particolare l'allegato D; Visto il dPR 15 marzo 2010 n. 88 recante il "Regolamento per il riordino degli istituti tecnici" ed in particolare l'allegato D; Considerato che la giurisprudenza di legittimita' afferma che ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione l'onere di documentazione del titolo di studio e' assolto anche con la produzione di un titolo superiore che assorba integralmente quello esplicitamente richiesto (TAR Lazio n. 5503/2006); Visto il decreto interministeriale 5 maggio 2004 (G.U. 21 agosto 2004 n. 196), recante "Equiparazioni dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici"; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante "Disciplina delle classi di laurea" (in G.U. n. 155 del 6 luglio 2007); Visto l'art. 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42 recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie", ed in particolare l'art. 4, il quale dispone che, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attivita' professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, nonche', al comma 2, ad ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali; Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 58 che istituisce la figura professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000 che riferisce l'equipollenza direttamente alla qualifica di "operatore di vigilanza e ispezione", per il cui esercizio la normativa previgente, di cui all'art. 81 del d.m. della Sanita' 30 gennaio 1982, prevedeva il possesso di una serie di diplomi di maturita' tecnica ovvero equipollenti (parere Consiglio di Stato n. 4335 del 24 ottobre 2012); Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca prot. n. 2100 del 6 giugno 2012 relativa all'utilizzo delle equiparazioni previste per i concorsi pubblici anche ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per le professioni regolamentate; Visto l'art. 1 della legge 6 giugno 1986 n. 251 recante "Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici" e successive modificazioni il quale prevede che possono accedere all'albo professionale, fra gli altri, i soggetti in possesso del diploma rilasciato da apposita scuola diretta a fini speciali, di durata biennale, istituita ai sensi del dPR 10 marzo 1982 n. 162; Visto l'art. 17 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che dichiara l'equipollenza fra i diplomati delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del dPR n. 162/1982, purche' di durata triennale, ai diplomi universitari istituiti ai sensi della legge n. 19 novembre 1990 n. 341; Considerato in particolare, il piano di studio delle lauree quadriennali (DL) Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (d.m. 17 gennaio 1997, n. 58, l'art. 4, comma 1, legge 26 febbraio 1999, n. 42, ed il d.m. 27 luglio 2000); Ordina: Art. 1 1. E' indetta, per l'anno 2015, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Agrotecnico e di Agrotecnico Laureato.
Art. 2 Requisiti di ammissione 1. Alla sessione d'esami, sono ammessi i candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di agrotecnico, ovvero di perito agrario, conseguito presso Istituti professionali di Stato per l'agricoltura e l'ambiente, nonche' presso Istituti tecnici agrari statali (parere C.S. n. 4335 del 24 ottobre 2012), paritari e legalmente riconosciuti, che, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, abbiano: A - completato il tirocinio ai sensi della legge n. 27/2012, art. 9, comma 6, presso un agrotecnico o un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritto al rispettivo albo da almeno un triennio (art. 1, comma 2, lett. a, legge n. 251/1986); B - completato un periodo non superiore a diciotto mesi di formazione e lavoro, con contratto a norma dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie del diploma di agrotecnico (art. 1, comma 2, lett. b, legge n. 251/1986); C - completato un periodo non superiore a diciotto mesi di attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie del diploma di agrotecnico (art. 1, comma 2, lett. c, legge n. 251/1986), o svolto attivita' di titolare di impresa agricola (art. 14 del "Regolamento per lo svolgimento della pratica, del tirocinio professionale e per il riconoscimento dell'attivita' tecnica subordinata" approvato dal Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati con deliberazione 28.6.1992 n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni); D - conseguito il diploma di apposita scuola diretta a fini speciali di durata biennale istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (art. 1, comma 2, lett. d), legge n. 251/1986); E - conseguito il diploma universitario di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ottenuto al termine degli specifici corsi universitari disciplinati dal decreto ministeriale 15 novembre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 2, comma 2, decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176); F - frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, ovvero ITS, della durata di tre semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). Il Collegio nazionale accerta la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati. 2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in possesso, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, di uno dei seguenti titoli: A - diplomi universitari triennali, di cui alla tabella C allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e relativa tabella A); B - lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla tabella D allegata (art. 55, comma 1 e comma 2, lett. a, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001); C - lauree specialistiche di cui al decreto Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonche' lauree magistrali di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, cosi' come riportate nella tabella "E" allegata alla presente ordinanza, nonche' altre classi di laurea giuridicamente equivalenti. 3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalita' stabilite in convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Universita', gli Istituti di istruzione secondaria o gli enti che svolgono attivita' di formazione professionale o tecnica superiore (art. 6, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). 4. Ai fini dell'ammissione, restano validi i periodi di tirocinio previsti dal regolamento professionale, maturati in epoca precedente all'entrata in vigore del dPR 7 agosto 2012, n. 137.
Art. 3 Sedi di esame 1. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale. Sono sedi di esame gli Istituti professionali di Stato per l'agricoltura e l'ambiente elencati nella tabella A allegata alla presente Ordinanza. 2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino in numero inferiore o superiore rispetto ai limiti indicati nell'art. 9 del Regolamento, possono essere costituite, rispettivamente, Commissioni per candidati provenienti da diverse sedi o piu' Commissioni operanti nella medesima localita'. 3. Qualora gli Istituti individuati quali sedi d'esame nella tabella A dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle domande pervenute ecceda le possibilita' ricettive dell'Istituto, possono essere costituite Commissioni ubicate, ove necessario, anche presso Istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati nella detta tabella. 4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite del Collegio nazionale.
Art. 4 Domande di ammissione - Modalita' di presentazione -Termine - Esclusioni 1. I candidati devono, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, presentare, come indicato al comma successivo, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal successivo art. 5, all'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura e l'ambiente - sede regionale o interregionale di esame tra quelli compresi nella tabella A - da loro prescelto (art. 1, comma 4, ed art. 3, comma 1, Regolamento). 2. Le domande, indirizzate al Dirigente scolastico dell'Istituto sede d'esame prescelto, devono, pero', entro il termine sopraindicato, essere inviate al Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (Ufficio di presidenza - Poste Succursale n. 1 - 47122 Forli' - tel. 0543/720908) che provvedera' agli adempimenti previsti dall'art. 7 della presente O.M. 3. Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti modalita': a) a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante, cui compete la spedizione); b) a mano direttamente al Collegio nazionale (fa fede l'apposita ricevuta rilasciata dal Collegio, redatta su carta intestata, recante la firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di presentazione ed il numero di protocollo); c) tramite posta elettronica certificata (PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it), direttamente al Collegio Nazionale (fa fede la stampa che documenta l'inoltro, in data utile, della pec). 4. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito o presentato la domanda con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2. 5. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
Art. 5 Domande di ammissione - Contenuto 1. Nella domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta, con marca da bollo (euro 16,00) e corredata della documentazione indicata nel successivo art. 6, i candidati, consapevoli sia delle responsabilita' penali per dichiarazioni mendaci e per formazione o uso di atti falsi (art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) e sia del fatto che la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 citato decreto del Presidente della Repubblica), devono dichiarare (articoli 46 e 47 citato decreto del Presidente della Repubblica): il cognome ed il nome; il luogo e la data di nascita; la residenza anagrafica e l'indirizzo presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni relative agli esami con un recapito telefonico; di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore di agrotecnico, ovvero di perito agrario, con precisa indicazione: dell'Istituto sede d'esame; dell'anno scolastico di conseguimento; del voto riportato; dell'Istituto che ha rilasciato il diploma se diverso da quello sede d'esame; della data del diploma; del numero ed anno di stampa, se esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra); della data di consegna e del numero del registro dei diplomi (apposti sul retro). Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non sia, comunque, in possesso dell'interessato, precisare tali circostanze ed indicare l'Istituto che ha rilasciato il relativo certificato, se posseduto, con gli estremi dello stesso (data e numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non e' richiesta a coloro che sono in possesso di uno dei due requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2, lettere A, B e C (diplomi universitari, lauree, lauree specialistiche e lauree magistrali); di essere iscritti, ove d'obbligo in relazione al requisito di ammissione, nel registro dei praticanti, con indicazione del Collegio locale; di essere in possesso (come certificato, per i titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, dal Presidente del competente Collegio) di uno dei requisiti di ammissione prescritti, da riportare in modo specifico come indicato al precedente art. 2, ovvero di maturarlo, salvo imprevisti, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame. In relazione ai requisiti di cui al precedente art. 2, comma 1 lettere D e F, comma 2, lettere A, B e C (diplomi di apposita scuola diretta a fini speciali, corsi IFTS, ovvero ITS, diplomi universitari, lauree, lauree specialistiche e lauree magistrali) e comma 3, occorre dichiarare, con fedele e completa trascrizione, il contenuto del diploma e/o della certificazione posseduta (per i corsi IFTS, ovvero ITS, e le lauree occorre, in particolare, dichiarare l'avvenuto compimento del prescritto tirocinio non inferiore a sei mesi); di non aver prodotto, per la sessione relativa al corrente anno, pena l'esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di ammissione ad una diversa sede di esame. 2. Coloro i quali abbiano indicato di dover ancora maturare il requisito di ammissione sono tenuti a comunicarne l'avvenuto possesso con apposito atto integrativo dei contenuti della domanda gia' presentata, da indirizzare al Dirigente scolastico dell'Istituto sede d'esame prescelto, ma da inviare al Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. 3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20 legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (idonei ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, quali certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni personali richieste.
Art. 6 Domande di ammissione - Documentazione 1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati, pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento della tassa e del contributo, i seguenti documenti: breve curriculum, in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attivita' professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti; eventuali pubblicazioni di carattere professionale; ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento: della tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro (art. 2 - capoverso 3 - del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato presso una banca o un ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice ufficio: quello della Agenzia delle Entrate "locale" in relazione alla residenza anagrafica del candidato); del contributo di 1,55 euro dovuto all'Istituto sede di esame (da effettuare a mezzo c/c postale indicato nella tabella A) a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni; fotocopia non autenticata di un documento di identita' (art. 38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000); elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.
Art. 7 Adempimenti del Collegio nazionale 1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Collegio Nazionale verifica la regolarita' delle domande ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, tramite i collegi territoriali, (art. 6, comma 1, Regolamento), comunica al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro la data del 11 settembre 2015, tramite posta elettronica all'indirizzo giancarlo.rosci@istruzione.it, il numero dei candidati ammessi a sostenere gli esami, ai fini della determinazione del numero delle Commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda. 2. Il Collegio Nazionale invia, altresi', entro la data del 18 settembre 2015, tramite posta elettronica all'indirizzo giancarlo.rosci@istruzione.it e a mezzo postale al MIUR - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica - Ufficio V - viale Trastevere n. 76 00153 Roma, gli elenchi nominativi, in stretto ordine alfabetico e numerico, dei candidati ammessi a sostenere gli esami, distinti in relazione all'Istituto sede d'esame da loro prescelto e con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle Commissioni. 3. Il Collegio Nazionale provvede a formare i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), effettuato anche sulla base delle attestazioni dei Collegi locali di cui all'art. 12, comma 4, decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176, delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, al possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2. 4. Nei predetti elenchi vengono indicati, per ciascun candidato: il cognome il nome il luogo e la data di nascita il titolo di studio il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2, da indicare con la lettera corrispondente. Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione ancora in corso di maturazione (da indicare comunque) deve essere apposta anche la dicitura "Requisito in corso di maturazione" con la data prevista di acquisizione che non puo' essere posteriore al giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame. 5. Gli elenchi, datati e sottoscritti dal presidente del Collegio Nazionale, devono contenere la seguente attestazione: "Il Presidente del Collegio nazionale attesta, ai sensi dell'art. 6 del regolamento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione (decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176), relativamente ai candidati, in numero di ..............., di cui all'elenco nominativo che precede: l'iscrizione (ove d'obbligo) al registro dei praticanti ed il possesso (salva indicazione contraria relativa a candidati con requisito in corso di maturazione, per i quali si riserva di rendere successiva, analoga attestazione) di uno dei requisiti stabiliti (art. 1, comma 2, legge n. 251/1986; art. 8, comma 3, ed art. 55, commi 1, 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001); di aver verificato la regolarita' delle relative domande ricevute e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno accertamento di competenza; di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai detti candidati nelle domande, controllo che ha dato esito confermativo della loro piena veridicita'". 6. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di competenza. 7. Entro la data del 24 ottobre 2015, il suddetto Collegio Nazionale provvede alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli Istituti professionali ai quali sono indirizzate, o ai dirigenti scolastici di quegli Istituti indicati dal Ministero in caso di diversa assegnazione disposta a norma del precedente art. 3, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate della relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro originale dei medesimi elenchi, di competenza di ciascuna Commissione, gia' trasmessi al Ministero. Detti elenchi sono integrati con apposita nota, datata e sottoscritta, recante indicazione: di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero; dell'avvenuta maturazione del requisito di ammissione per i candidati con la dicitura di cui al precedente comma 4 (allegando le successive dichiarazioni, di cui al precedente art. 5, comma 2, trasmesse dai candidati). 8. Il Collegio Nazionale, inoltre, avra' cura di inviare al Ministero le terne dei nominativi di docenti e professionisti agrotecnici per la composizione delle Commissioni giudicatrici, come previsto dall'art. 7 del d.m. 6.3.1997 n. 176, entro e non oltre il 25 settembre 2015. 9. Successivamente, il Collegio Nazionale avra' cura di far pervenire, entro e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle prove d'esame, direttamente e soltanto alla Commissione esaminatrice, la comunicazione della compiuta o mancata acquisizione dei requisiti di ammissione per i restanti candidati con la dicitura di cui al precedente comma 4 (allegando le successive dichiarazioni, di cui al precedente art. 5, comma 2, trasmesse dai candidati).
Art. 8 Calendario degli esami 1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e si svolgono secondo il calendario di seguito indicato: 3 novembre 2015, ore 8,30 insediamento delle commissioni esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal Regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, dalle commissioni medesime; 4 novembre 2015, ore 8,30 prosecuzione della riunione preliminare; 5 novembre 2015, ore 8,30 svolgimento della prima prova scritta; 6 novembre 2015, ore 8,30 svolgimento della seconda prova scritta o scritto-grafica. 2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'Istituto sede degli esami ed inoltrati, per conoscenza, al Collegio Nazionale, al quale spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali (art. 11, comma 5, Regolamento).
Art. 9 Prove di esame 1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal Collegio nazionale (art. 3, comma 4), alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati, per lo svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento. 2. Gli esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove d'esame sono indicati nell'allegata tabella B. 3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche viene indicato in calce al tema (art. 11, comma 1, Regolamento). 4. Durante le prove e' consentita soltanto la consultazione di manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti (art. 18, comma 4, Regolamento). 5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami (art. 11, comma 7, Regolamento). 6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della Commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito possono, dalla Commissione stessa, essere riconvocati in altra data (art. 11, comma 8, Regolamento), nel rispetto dell'art. 11, comma 9, del Regolamento.
Art. 10 Rinvio 1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176.
Art. 11 Attivita' tecnico-agricola subordinata. Esperienze formative. Requisiti e riconoscimento 1. Coloro che intendano far valere lo svolgimento di attivita' tecnico-agricola alle dipendenze di datori di lavoro pubblici e privati, per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione, devono rivolgere al Collegio provinciale nella cui circoscrizione essi risiedono domanda per il riconoscimento dell'idoneita' dell'attivita' svolta. 2. L'attivita' di titolare di impresa agricola e' equiparata a quella di lavoro subordinato, condividendone le direttive generali e specifiche, a patto che la stessa sia dimostrata tramite valida documentazione fiscale, amministrativa e previdenziale. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 aprile 2015 Il direttore generale: Palumbo ---- Trattamento dei dati personali: Si informa, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali forniti dai candidati, raccolti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Roma (viale Trastevere, n. 76/A), sono utilizzati per le necessarie finalita' di gestione delle procedure inerenti gli esami di abilitazione di cui trattasi. Gli interessati hanno i correlati diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo citato.