Concorso per 490 allievi marescialli ruolo ispettore arma carabinieri (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 490
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 74 del 25-09-2015
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE (Scad. 26 ottobre 2015) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 6° corso triennale (2016−2019) di 490 Allievi Maresci ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 25-09-2015
Data Scadenza bando 26-10-2015
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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

(Scad. 26 ottobre 2015)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 6° corso triennale (2016−2019) di 490 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e successive modifiche
e integrazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina
degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione,  cura  e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzioni  nei  pubblici
impieghi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modifiche; 
    Visto l'art. 18, comma 2, della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,
concernente la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore  degli
orfani o coniugi di deceduti per causa di  lavoro,  di  guerra  e  di
servizio; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270,  che  ha  modificato  il
regolamento recante  norme  relative  all'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre  2005,  n.  246»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere,
la procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, previa richiesta  delle
amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni con particolare riferimento agli articoli 679, comma  1,
lettera a), 683, comma 1, 684 e 686, commi 1, 3 e 4, 687, 688 e 689; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre  2014
- registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al  foglio  n.
2512 -  concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
personale militare; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per il personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art.  8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
Pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto  il  regolamento  interno  della   Scuola   marescialli   e
brigadieri dei Carabinieri, approvato con  decreto  dirigenziale  del
comandante generale dell'Arma dei carabinieri in data 22 agosto  2012
e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014,  recante  «Direttiva
tecnica riguardante l'accertamento delle  imperfezioni  e  infermita'
che sono  causa  di  non  idoneita'  al  servizio  militare  e  della
direttiva tecnica riguardante i  criteri  per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; 
    Vista la legge 23 dicembre 2014, n.  190,  recante  «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato»
(legge di stabilita' 2015); 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del
fuoco»; 
    Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal  combinato  disposto  dell'art.
625, comma  1,  del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,
rubricato  «Rapporti  con  l'ordinamento  generale  del  lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  e  altri   ordinamenti
speciali», dell'art. 19, comma 1, della legge  4  novembre  2010,  n.
183, rubricato «Specificita'  delle  Forze  armate,  delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco»,  dell'art.  51,
comma 8, ultimo periodo,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,
rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme interpretative»  e
dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
rubricato «Personale in regime di diritto pubblico»; 
    Considerato, inoltre,  che  la  specialita'  sopra  descritta  si
giustifica alla luce della peculiarita' dello status e delle funzioni
svolte dal personale militare, per  il  reclutamento  del  quale,  di
conseguenza, il citato decreto legislativo  n.  66/2010  ha  cura  di
prevedere, tra gli altri, il possesso di specifici  requisiti  legati
all'eta',  all'efficienza  fisica  e  al  profilo  psico-attitudinale
(articoli 635, 646, 672, 682, 684, 697 e 700); 
    Tenuto conto che la pianificazione pluriennale  dei  reclutamenti
in questione e quella annuale degli avanzamenti in  carriera  di  cui
agli articoli 634, 682, 760 e 1047 del citato decreto legislativo  n.
66/2010 presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi
di cui trattasi, alla luce della  necessita'  di  non  precludere  la
partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato
e  attualmente  mantenuto  i  necessari  requisiti,  connotati  dalla
specificita' quale sopra descritta; 
    Considerato che, in coerenza con quanto sopra  esposto,  le  sole
ipotesi in  cui  e'  ammesso  lo  scorrimento  delle  graduatorie  di
concorso, entro il termine di un anno dalla loro approvazione, per il
reclutamento  presso  le  Forze  armate  sono  quelle   organicamente
individuate all'art. 643 del citato decreto  legislativo  n.  66/2010
con esclusione dell'applicabilita' di ogni altra normativa vigente  a
riguardo, in linea con la piu' recente giurisprudenza  (Cons.  Stato,
sez. IV, ord. numeri 3140, 2792, 2793, 2794, 2808  e  2809/2015;  Tar
Lazio, sez. I, 27 maggio 2015, n. 7567; Tar Lazio,  sez.  I  ter,  26
settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014,  n.
100; Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14, punto 51); 
    Ritenuto di non ricorrere a  quanto  contemplato  dall'art.  688,
comma 7, del citato decreto legislativo n. 66/2010 che  prevede,  per
il solo concorso pubblico per l'ammissione  al  corso  biennale  (ora
triennale) per allievi  marescialli  dell'Arma  dei  carabinieri,  la
facolta' di avvalersi dello scorrimento della  graduatoria  approvata
nei   18   mesi   precedenti   subordinatamente   a   una   «motivata
determinazione ministeriale»; 
    Vista la lettera n. 77/1-2 IS del  31  luglio  2015  con  cui  il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha trasmesso gli  elementi
di  programmazione  per  il  6°  concorso   triennale   per   allievi
marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri; 
    Vista la nota M_D SSMD 0111740 del 10  agosto  2015  con  cui  lo
Stato maggiore della Difesa ha rilasciato il prescritto «nulla  osta»
all'emanazione del bando di concorso per l'ammissione al 6°  concorso
triennale di 490 allievi marescialli del  ruolo  ispettori  dell'Arma
dei carabinieri; 
    Ravvisata la necessita'  di  indire  un  concorso  pubblico,  per
titoli ed esami, per  l'ammissione  al  6°  corso  triennale  di  490
allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri; 
    Ravvisata  l'opportunita',  per  motivi  di  economicita'  e   di
speditezza dell'azione amministrativa, di prevedere  la  possibilita'
di effettuare una prova preliminare a  cui  sottoporre  i  candidati,
qualora il numero delle domande fosse elevato; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per
l'ammissione  al  6°  corso  triennale  (2016-2019)  di  490  allievi
marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri. 
    2. Dei 490 posti messi a concorso: 
    a) 14 sono riservati ai candidati  in  possesso,  all'atto  della
scadenza del termine di presentazione delle  domande,  dell'attestato
di bilinguismo  riferito  a  livello  non  inferiore  al  diploma  di
istruzione secondaria di secondo grado di cui all'art. 4 del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752  e  successive
modifiche; 
    b) 98 sono riservati: 
    al coniuge e ai figli superstiti,  ovvero  ai  parenti  in  linea
collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle
Forze armate, compresa l'Arma  dei  carabinieri,  e  delle  Forze  di
polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; 
    ai diplomati delle Scuole militari dell'Esercito, della Marina  e
dell'Aeronautica; 
    agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli  orfani
dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea
Doria per l'assistenza dei familiari e  degli  orfani  del  personale
della  Marina  militare,  dall'Opera  nazionale  per  i  figli  degli
aviatori e dall'Opera nazionale di  assistenza  per  gli  orfani  dei
militari  dell'Arma  dei  carabinieri,  in  possesso  dei  prescritti
requisiti; 
      c) 5 sono riservati ai candidati orfani o coniugi  di  deceduti
per causa di lavoro,  di  guerra  o  di  servizio  ovvero  di  grandi
invalidi di cui all'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 
    3. I posti  riservati  di  cui  al  comma  2,  eventualmente  non
ricoperti per insufficienza di candidati riservatari  idonei  saranno
devoluti  agli  altri  candidati  idonei   secondo   l'ordine   della
graduatoria di merito. 
    4. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta' di revocare o annullare il presente bando  di  concorso,  di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare  il  numero
dei posti, di sospendere l'ammissione dei  vincitori  alla  frequenza
del corso in ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della  spesa  pubblica.
In tal  caso,  l'Amministrazione  della  difesa  provvedera'  a  dare
formale comunicazione mediante avviso  che  verra'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. La Direzione generale si riserva  altresi'  la  facolta',  nel
caso di eventi  avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal    caso,    sara'    dato    avviso     nei     siti     internet
«www.persomil.difesa.it/concorsi» e «www.carabinieri.it», definendone
le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a  tutti  gli
effetti e per tutti gli interessati. 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso: 
      a) i militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti  al  ruolo
dei sovrintendenti ed a quello degli appuntati e Carabinieri, nonche'
gli allievi carabinieri che alla data di scadenza del termine per  la
presentazione delle domande: 
    1) siano idonei al servizio militare incondizionato.  Coloro  che
risultino temporaneamente  inidonei  sono  ammessi  al  concorso  con
riserva fino  all'effettuazione  delle  prove  di  efficienza  fisica
previste dal successivo art. 9; 
    2) abbiano conseguito il  diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado, a seguito della frequenza di  un  corso  di  studi  di
durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal  corso  annuale
previsto per l'accesso alle universita' dall'art. 1  della  legge  11
dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni; 
    3) non abbiano superato il giorno di compimento del 30°  anno  di
eta'. Gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per  l'ammissione  ai
concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi  di
eta' stabiliti per il reclutamento nel ruolo ispettori; 
    4) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o  nel  periodo  di
servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu'
gravi della consegna; 
    5) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o  nel  periodo  di
servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore  a
nella media ovvero, in rapporti informativi, giudizi corrispondenti; 
    6) non siano stati giudicati inidonei  all'avanzamento  al  grado
superiore nell'ultimo biennio; 
    7) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche  con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in  atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      b) i cittadini italiani che alla data di scadenza  del  termine
per la presentazione delle domande: 
    1) abbiano compiuto il 17° anno di eta' e non abbiano superato il
giorno di compimento del 26° anno di eta' e abbiano il  consenso  dei
genitori o di chi esercita la potesta' genitoriale se minorenni.  Per
coloro che abbiano gia' prestato servizio militare per una durata non
inferiore alla ferma  obbligatoria  il  limite  massimo  di  eta'  e'
elevato a 28 anni. Gli  aumenti  dei  limiti  di  eta'  previsti  per
l'ammissione ai concorsi per  altri  pubblici  impieghi  non  trovano
applicazione; 
    2) godano dei diritti civili e politici; 
    3) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche  con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi
ne'   si   trovino   in   situazioni   comunque   incompatibili   con
l'acquisizione  o  la  conservazione  dello  stato   di   maresciallo
dell'Arma dei carabinieri; 
    4) siano in possesso di  condotta  incensurabile  e  non  abbiano
tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che
non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.  L'accertamento
di  tale  requisito  sara'   effettuato   d'ufficio   dall'Arma   dei
carabinieri con le modalita' previste dalla normativa vigente; 
    5) abbiano conseguito il  diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado, a seguito della frequenza di  un  corso  di  studi  di
durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal  corso  annuale
previsto per l'accesso all'universita' dall'art.  1  della  legge  11
dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e  integrazioni.  Il
candidato che ha conseguito il titolo  di  studio  all'estero  dovra'
documentarne l'equipollenza a quello chiesto per la partecipazione al
concorso,   consegnando   idonea   documentazione   all'atto    della
presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 9; 
    6) non siano stati destituiti, dispensati o  dichiarati  decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
Polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
    7) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    8) se candidati di sesso maschile,  non  siano  stati  dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto  dall'art.
636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.  In  tal  caso,  la
dichiarazione dovra' essere esibita all'atto della presentazione alle
prove di efficienza fisica di cui all'art. 9. 
    2. I candidati che  nelle  more  dell'espletamento  del  concorso
transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a
quella prevista al comma 1, lettera b) o viceversa  dovranno  riunire
anche i requisiti per  la  nuova  categoria  di  appartenenza,  fatta
eccezione per l'eta'. 
    3. L'ammissione al corso  e'  subordinata  al  superamento  delle
prove di efficienza fisica di cui al successivo art.  9,  nonche'  al
riconoscimento   del   possesso   dell'idoneita'    psico-fisica    e
attitudinale, da accertarsi con le modalita' indicate  ai  successivi
articoli 10 e 12. 
    4. I requisiti di cui al comma 1  devono  essere  posseduti  alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande  indicato
al successivo art. 3. Gli stessi e l'idoneita' psico-fisica di cui al
precedente  comma  3,  fatta  eccezione  per  l'eta',  devono  essere
mantenuti  fino  alla  data  di  incorporamento  presso   la   Scuola
marescialli e brigadieri, pena l'esclusione dal concorso. 
    5. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni  momento  e  anche  a
seguito di  verifiche  successive,  con  provvedimento  motivato  del
direttore generale per il personale militare o di  autorita'  da  lui
delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o  dalla  frequenza
del corso per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata
osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando. 
    6. Tutti i candidati partecipano «con riserva» alle prove e  agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso. 
                               Art. 3 
 
                Domanda di partecipazione al concorso 
 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  dovra'  essere
compilata e inviata  esclusivamente  on-line  seguendo  la  procedura
indicata nel  sito  www.carabinieri.it  -  area  concorsi,  entro  il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a  quello  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie  speciale  -,  seguendo  le  istruzioni  per  la
compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. 
    2. Prima di iniziare la procedura di compilazione  della  domanda
on-line, il sistema automatizzato obbliga il  candidato  a  scegliere
una  modalita',   tra   le   seguenti,   per   essere   compiutamente
identificato: 
    a) indirizzo di posta elettronica certificata standard  intestata
al candidato; 
    b) carta di tipo conforme agli standard  CIE  (carta  d'identita'
elettronica) e  CNS  (carta  nazionale  dei  servizi).  Il  candidato
titolare di questo tipo di smart card deve: 
    compilare i campi con i propri dati anagrafici, il codice fiscale
e un indirizzo di posta elettronica; 
    identificarsi  digitalmente  mediante  l'utilizzo  della  propria
CIE/CNS e del PIN a essa associato; 
      c)  firma  digitale/elettronica   qualificata.   Il   candidato
titolare di strumenti per la firma  digitale/elettronica  qualificata
rilasciati da un certificatore accreditato deve: 
    compilare  il  modulo  di  identificazione  con  i  propri   dati
anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica; 
    scaricare il modulo di identificazione in formato PDF; 
    sottoscriverlo mediante certificato di firma digitale  (intestato
al candidato); 
    eseguire la procedura di upload per caricare il modulo in formato
P7M nell'apposita sezione  dell'applicativo  «concorsi  on-line»  del
sito www.carabinieri.it - area concorsi. 
    Al termine della procedura  d'identificazione  eseguita  con  una
delle modalita' sopra descritte, il sistema  automatizzato  invia  al
candidato,  all'indirizzo   di   posta   elettronica   indicato,   un
collegamento per accedere al modulo di  presentazione  della  domanda
on-line per la partecipazione al concorso. 
    3. I candidati che si trovano  all'estero  e  che  non  hanno  la
possibilita' di procedere alla  compilazione  della  domanda  con  le
modalita' di cui al precedente comma 2, potranno darne  comunicazione
al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento - ufficio concorsi e  contenzioso,  a  mezzo
e-mail (all'indirizzo cgcnsrconcmar@carabinieri.it), entro il termine
di scadenza per la presentazione delle domande.  Il  predetto  Centro
provvedera' ad inviare direttamente all'interessato il fac-simile del
modulo di domanda di partecipazione al concorso all'indirizzo  e-mail
indicato nella richiesta. Detto modulo, una volta  compilato,  dovra'
essere scannerizzato e inviato a mezzo e-mail al predetto indirizzo. 
    4. I candidati  minorenni,  all'atto  della  presentazione  della
domanda di  partecipazione,  dovranno  seguire  la  stessa  procedura
descritta  al  precedente  comma  2,  identificandosi   sul   sistema
automatizzato di presentazione delle domande tramite una  casella  di
posta elettronica certificata standard, oppure tramite carta di  tipo
conforme agli standard CIE  (carta  d'identita'  elettronica)  e  CNS
(carta  nazionale  dei  servizi),  oppure  tramite   firma   digitale
elettronica qualificata, intestate a uno dei  genitori  esercenti  la
potesta' genitoriale  o,  in  mancanza,  al  tutore.  Essi  dovranno,
altresi', consegnare, alla prima prova concorsuale, l'atto di assenso
all'arruolamento volontario di  un  minore,  secondo  il  modello  in
allegato «A» al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori
o dal genitore esercente la potesta' genitoriale o, in mancanza,  dal
tutore, nonche'  la  fotocopia  di  un  documento  di  riconoscimento
dei/del  sottoscrittori/e  rilasciato  da  un'Amministrazione   dello
Stato, provvisto di fotografia e in corso di validita'. 
    5.  Una  volta  ricevuto  il  link  per  accedere  al  modulo  di
presentazione della domanda on-line, il candidato, consapevole  delle
conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni  non  veritiere,
di cui all'art. 76 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare: 
    a) i propri dati anagrafici  (cognome,  nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
    b) il proprio stato civile; 
    c) la residenza e il  recapito  al  quale  desidera  ricevere  le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di  avviamento
postale e  di  numero  telefonico  (telefonia  fissa  e  mobile).  Se
cittadino  italiano  residente  all'estero,  dovra'  indicare   anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la  data  di  espatrio.
Per il candidato  che  e'  stato  identificato  mediante  la  propria
casella  di  posta  elettronica  certificata   standard,   tutte   le
comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla  predetta  casella.
Il candidato che e' stato  identificato  mediante  carta  d'identita'
elettronica/carta nazionale dei servizi o firma  digitale/elettronica
qualificata deve indicare  un  indirizzo  di  posta  elettronica  (e'
preferibile che sia indicata una  casella  di  PEC-posta  elettronica
certificata) ove  desidera  ricevere  le  comunicazioni  relative  al
concorso.  Dovra'  essere  segnalata,  altresi',   a   mezzo   e-mail
(all'indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it),  al  predetto  Centro
nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione  del  recapito
indicato. L'Amministrazione non  assume  alcuna  responsabilita'  per
l'eventuale  dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da  inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato ovvero da  mancata  o
tardiva comunicazione del cambiamento del  recapito  stesso  indicato
nella domanda, ne'  per  eventuali  disguidi  telematici  o  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; 
    d) il titolo di studio posseduto; 
    e) il possesso della cittadinanza italiana.  In  caso  di  doppia
cittadinanza, il candidato dovra' indicare, in apposita dichiarazione
da consegnare all'atto  della  presentazione  alla  prima  prova  del
concorso, la seconda cittadinanza e in quale Stato e' soggetto  o  ha
assolto agli obblighi militari; 
    f) il comune nelle cui liste  elettorali  e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
    g) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver  riportato
condanne penali o applicazioni di pena ai  sensi  dell'art.  444  del
codice di procedura penale, di non  essere  attualmente  imputato  in
procedimenti penali, di non  essere  stato  sottoposto  a  misure  di
prevenzione. In  caso  contrario  dovra'  indicare  le  condanne,  le
applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni altro  eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita'
giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un
procedimento penale. 
    Il candidato dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione  e
reclutamento  -  ufficio  concorsi  e  contenzioso,  a  mezzo  e-mail
(all'indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it), qualsiasi  variazione
della sua posizione giudiziaria che intervenga  successivamente  alla
dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento  presso
la Scuola marescialli e brigadieri; 
    h) di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto  dall'impiego  in  una   pubblica   amministrazione   ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o di Polizia per motivi disciplinari o  di  inattitudine
alla  vita  militare  o  per  perdita  permanente  dei  requisiti  di
idoneita' fisica; 
    i) il servizio militare eventualmente prestato,  con  indicazione
della durata e del grado rivestito; 
    j) di non essere stato dichiarato obiettore di  coscienza  ovvero
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio  1998,  n.  230,  a  meno  che   abbia   presentato   apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni  dalla  data  in  cui  e'  stato
collocato  in  congedo,  come  previsto  dall'art.  636  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    k) l'eventuale possesso dell'attestato di bilinguismo riferito  a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di  secondo
grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche; 
    l) l'eventuale appartenenza a una delle categorie di cui all'art.
645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66  (coniuge  e  figli
superstiti, ovvero parenti in  linea  collaterale  di  secondo  grado
qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate,  compresa
l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio
e per causa di servizio); 
    m) l'eventuale possesso del diploma di istruzione  secondaria  di
secondo grado conseguito presso una  Scuola  militare  dell'Esercito,
della Marina o dell'Aeronautica; 
    n) se e' assistito dall'Opera nazionale  di  assistenza  per  gli
orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto
Andrea Doria per  l'assistenza  dei  familiari  e  degli  orfani  del
personale della Marina militare, dall'Opera  nazionale  per  i  figli
degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza  per  gli  orfani
dei militari dell'Arma dei carabinieri; 
    o) se e' orfano o coniuge di deceduti per  causa  di  lavoro,  di
guerra o di servizio ovvero di grandi invalidi  di  cui  all'art.  18
della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
    p) l'eventuale possesso di  uno  o  piu'  dei  titoli  di  merito
indicati nel successivo art. 16, comma 2. Il candidato dovra' fornire
tutte  le  indicazioni  utili  a  consentire  all'Amministrazione  di
esperire con immediatezza i controlli previsti su  tali  titoli,  che
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso; 
    q) l'eventuale possesso di uno o piu' dei  titoli  di  preferenza
previsti dall'art. 688, comma 5, del  decreto  legislativo  15  marzo
2010,  n.  66,  o  dall'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il candidato dovra'  fornire  tutte
le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con
immediatezza i controlli previsti sui  suddetti  titoli,  che  devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione
delle domande di partecipazione al concorso; 
    r) la  lingua  straniera  (una  sola,  scelta  tra  la  francese,
l'inglese, la spagnola, la tedesca, la russa, l'albanese, la turca  e
la cinese) nella quale intende  sostenere  la  prova  facoltativa  di
lingua; 
    s)  di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e   di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
    t) di prestare  il  proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati
contenuti nella domanda, ai  sensi  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto il loro conferimento e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione. 
    6. All'esito della procedura correttamente eseguita,  il  sistema
automatizzato  generera'  una  ricevuta  dell'avvenuta  presentazione
della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo  di
posta elettronica indicato dal candidato nella domanda stessa.  Detta
ricevuta  dovra'  essere  esibita  dal   candidato   all'atto   della
presentazione alla prima prova del concorso. 
    7.  Le  domande  di  partecipazione  inoltrate,  anche   in   via
telematica,   con   qualsiasi   altro   mezzo   rispetto   a   quelli
sopraindicati, non saranno prese in considerazione e il candidato non
verra' ammesso alla procedura concorsuale, fatta eccezione per quanto
previsto al comma 3. 
    8. Il candidato non deve allegare alla domanda, inoltrata con  le
procedure informatizzate di cui  al  presente  articolo,  l'eventuale
documentazione probatoria dei titoli  per  fruire  delle  riserve  di
posti, dei titoli di merito, di studio e/o di  preferenza  posseduti.
Detti titoli dovranno comunque essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di  partecipazione  al
concorso   e   dichiarati   nella   domanda   stessa.   La   relativa
documentazione probatoria dovra' essere consegnata, anche sotto forma
di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto  della
presentazione alla prova scritta di cui all'art. 11. 
    9. Fermo restando che la domanda presentata  on-line  non  potra'
essere  modificata  una  volta  scaduto  il  termine  ultimo  per  la
presentazione delle domande di partecipazione,  il  Comando  generale
dell'Arma  dei  carabinieri  -  Centro  nazionale  di   selezione   e
reclutamento potra' chiedere la regolarizzazione delle  domande  che,
benche' inviate nei termini e con  le  modalita'  indicate  ai  commi
precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 
    10. I militari in  servizio  nell'Arma  dei  carabinieri  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera a) dovranno, altresi', consegnare  copia
della suddetta domanda al comando del reparto/ente presso cui sono in
forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di  cui  al
successivo art. 4. 
                               Art. 4 
 
          Istruttoria delle domande dei candidati militari 
 
 
    1. I comandi, ricevuta copia della domanda di  partecipazione  al
concorso, dovranno, solo per gli idonei alla prova preliminare di cui
all'art. 7 o per i  candidati  ammessi  alla  prova  scritta  di  cui
all'art. 11, se la prova preliminare non e' stata effettuata: 
    a) segnalare al Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  -
Centro nazionale di selezione e reclutamento  -  ufficio  concorsi  e
contenzioso, i nominativi di coloro che  non  sono  in  possesso  dei
requisiti di partecipazione di cui al precedente  art.  2,  comma  1,
lettera a), n. 1), 4), 5), 6) e 7); 
    b) trasmettere al suddetto Centro: 
    copia  della   documentazione   matricolare   e   caratteristica,
aggiornata alla data di scadenza del termine di  presentazione  delle
domande di partecipazione al concorso; 
    specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato presso
reparti dell'Arma  dei  carabinieri,  incluso  il  periodo  trascorso
presso le scuole dell'Arma dei carabinieri in qualita' di allievo. 
    La trasmissione della documentazione di cui alla  lettera  b)  al
Comando generale dell'Arma dei  carabinieri  -  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento dovra' avvenire avvalendosi dell'applicativo
Ge.Do.P.A. (Gestione documentale personale in avanzamento). 
    2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza
armata o di polizia sara' eventualmente acquisita d'ufficio. 
                               Art. 5 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali del direttore generale per
il  personale  militare  o  di  autorita'  da  lui  delegata  saranno
nominate: 
    a) la commissione esaminatrice per la prova preliminare,  per  la
prova scritta, per la valutazione dei titoli, per le prove orali, per
la prova facoltativa  di  lingua  straniera  e  la  formazione  della
graduatoria di merito; 
    b) commissione per  la  valutazione  delle  prove  di  efficienza
fisica; 
    c) commissione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari; 
    d)   commissione   per   lo   svolgimento   degli    accertamenti
attitudinali. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), sara' composta da: 
    a) un ufficiale di grado non inferiore  a  generale  di  brigata,
presidente; 
    b) un ufficiale superiore, membro; 
    c) un docente di materie letterarie, membro; 
    d) un mar. a. s. UPS o luogotenente, segretario senza diritto  al
voto. 
    Per lo svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera il
docente di materie letterarie sara' sostituito da  un  docente  della
lingua straniera oggetto della prova o, in mancanza, da un  ufficiale
qualificato conoscitore della lingua. 
    Se il numero dei candidati risultera' superiore  a  1000  (mille)
unita', per  ogni  gruppo  di  almeno  500  candidati  potra'  essere
nominata, con provvedimento  del  direttore  generale  del  personale
militare o di autorita' da lui delegata,  apposita  sottocommissione,
in analoga composizione, unico restando il  presidente.  Analogamente
potranno essere nominate sottocommissioni, se il numero dei candidati
ammessi alla prova orale e a quella facoltativa di  lingua  straniera
fosse rilevante. In tal  caso  i  candidati  saranno  assegnati  alla
commissione e alle sottocommissioni mediante sorteggio da effettuarsi
il giorno della prova dinanzi agli interessati. 
    3. La commissione per le prove di efficienza  fisica  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: 
    a) un ufficiale di grado  non  inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente; 
    b) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, membro; 
    c) un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario. 
    La commissione potra'  avvalersi,  durante  l'espletamento  delle
prove, di personale  dell'Arma  dei  carabinieri  in  possesso  della
qualifica   di   istruttore   militare   di   educazione   fisica   e
dell'assistenza di personale tecnico e medico. 
    4. La  commissione  per  gli  accertamenti  sanitari  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: 
    a)  un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a   tenente
colonnello, presidente; 
    b) un ufficiale superiore medico, membro; 
    c) un ufficiale inferiore medico, membro e segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici  specialisti
anche esterni. 
    5. La commissione per gli accertamenti  attitudinali  di  cui  al
precedente  comma  1,  lettera  d),  sara'  composta   dal   seguente
personale, in servizio presso il  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri: 
    a) un ufficiale di grado  non  inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente; 
    b) un ufficiale con qualifica di «perito selettore attitudinale»,
membro; 
    c) un ufficiale psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei  membri  svolgera'  anche  le  funzioni   di   segretario.   Tale
commissione   si   avvarra'   del   supporto   e    del    contributo
tecnico-specialistico  di  altro  personale   (periti   selettori   e
psicologi). Se il numero  dei  candidati  ammessi  agli  accertamenti
attitudinali fosse particolarmente elevato potranno  essere  nominate
piu' commissioni. 
                               Art. 6 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di: 
    a) prova preliminare; 
    b) prove di efficienza fisica; 
    c)  accertamenti  sanitari   per   la   verifica   dell'idoneita'
psico-fisica; 
    d) prova scritta per  accertare  il  grado  di  conoscenza  della
lingua italiana o tedesca, per i candidati di cui  alla  riserva  del
precedente art. 1, comma  2,  lettera  a)  che  hanno  chiesto  nella
domanda di  partecipazione  di  svolgere  la  prova  in  quest'ultima
lingua; 
    e) accertamenti attitudinali; 
    f) prova orale; 
    g) prova facoltativa di lingua straniera. 
    2. L'Amministrazione della difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento  o  perdita  di  oggetti  personali  che  i  candidati
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al comma 1 del presente  articolo;  per  contro,  provvedera'  ad
assicurare  i  candidati  per  eventuali  infortuni   che   dovessero
verificarsi durante il  periodo  di  permanenza  presso  la  sede  di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi. 
                               Art. 7 
 
                          Prova preliminare 
 
 
    1. I candidati saranno sottoposti - con riserva  di  accertamento
del possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al
concorso - a una prova preliminare, che avra' luogo presso il  Centro
nazionale di selezione  e  reclutamento  dell'Arma  dei  carabinieri,
viale Tor di Quinto n. 153 - 00191 Roma, raggiungibile dalle fermate: 
    «Ottaviano - San Pietro» della Metropolitana - linea  A,  con  la
linea Bus ATAC n. 32; 
    «Stazione Tor di Quinto» della linea ferroviaria  Roma-Nord,  con
partenza dal capolinea Roma  Flaminio,  raggiungibile  dalla  fermata
«Roma Flaminia» della Metropolitana - linea A. 
    La prova avra' inizio indicativamente a partire dal  16  novembre
2015, dalle 10.15 di ciascun  giorno  di  convocazione.  Contenuto  e
modalita' della prova sono  indicati  nell'allegato  B  del  presente
decreto. 
    2. La presentazione dei candidati  dovra'  avvenire  dalle  08.30
alle 10.00, tenendo conto che: 
    a) in ogni caso, a partire dalle 10.00, non sara' piu' consentito
l'accesso all'interno della caserma Salvo d'Acquisto (civico n. 153),
struttura ove verra' effettuata la prova; 
    b) non sara' permesso ai candidati di entrare nella sede  d'esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni varie. 
    La zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico,  e'
priva di parcheggi e di aree di sosta per  le  persone,  per  cui  e'
sconsigliato raggiungerla con vetture  private  e  con  familiari  al
seguito. 
    3. L'ordine di convocazione ed eventuali modifiche della sede  di
svolgimento della prova saranno rese note, a partire dal  2  novembre
2015, mediante avviso consultabile nei siti web  «www.carabinieri.it»
e «www.persomil.difesa.it», che avra' valore di notifica a tutti  gli
effetti e per tutti i candidati,  ovvero  chiedendo  informazioni  al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri  -  V  reparto  -  ufficio
relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2  -  00197  Roma,  tel.
0680982935, o al Ministero della difesa - Direzione generale  per  il
personale militare -  ufficio  relazioni  con  il  pubblico  -  viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012.  Con  le  stesse
modalita' sara' data notizia del  mancato  svolgimento  della  prova,
qualora in base al numero dei candidati non fosse ritenuto  opportuno
effettuarla. Resta pertanto a carico di ciascun candidato l'onere  di
verificare la pubblicazione di eventuali variazioni  o  di  ulteriori
indicazioni per lo svolgimento della prova. 
    4. I candidati ai quali non e' stata comunicata l'esclusione  dal
concorso sono tenuti a presentarsi  presso  la  sede  d'esame,  senza
attendere alcuna convocazione,  nel  giorno  previsto  almeno  un'ora
prima  di  quella  di  inizio  della  prova,  muniti  della  ricevuta
attestante la presentazione della domanda on-line, di penna a sfera a
inchiostro indelebile nero e di un documento d'identita' provvisto di
fotografia e in corso di validita'. 
    5. I candidati ancora minorenni alla data di presentazione presso
il Centro dovranno  consegnare  l'atto  di  assenso  all'arruolamento
volontario,  in  carta  semplice,  conforme   all'allegato   A,   che
costituisce parte integrante  del  presente  bando,  sottoscritto  da
entrambi i  genitori  o  dal  genitore  che  esercita  legittimamente
l'esclusiva  potesta'  o,  in  mancanza,  dal  tutore.   La   mancata
presentazione  di  detto  documento  determinera'  l'esclusione   del
candidato minorenne. 
    6. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
esclusi dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese  quelle  dovute  a  causa  di  forza  maggiore.  Se  per  lo
svolgimento della  prova  e'  necessario  ricorrere  a  piu'  di  una
sessione, non  saranno  previste  riconvocazioni,  ad  eccezione  dei
candidati  interessati  alla  concomitante  partecipazione  a   prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. 
    A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo  e-mail
(all'indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it),  al  predetto  Centro
nazionale  di  selezione  e   reclutamento,   un'istanza   di   nuova
convocazione, entro le ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente  a
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con  il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra'  a  mezzo  e-mail
all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicato  nella   domanda   di
partecipazione al concorso. 
    Se la prova verra'  svolta  in  una  sola  sessione  non  saranno
possibili riconvocazioni. 
    7. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento, correzione  e
valutazione della prova, saranno osservate le disposizioni  contenute
in  apposite  norme  tecniche,  approvate   con   provvedimento   del
Comandante  generale  dell'Arma  dei   carabinieri   e,   in   quanto
applicabili, le disposizioni  previste  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Dette norme tecniche  saranno
rese  disponibili,  prima  della  data  di  svolgimento  della  prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it,  con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 
    8. In base all'esito della correzione e valutazione  della  prova
preliminare  verra'  formata  una  graduatoria,  al  solo   fine   di
individuare  i  candidati  da  ammettere  alle  successive  prove  di
efficienza fisica, di cui al successivo art. 9,  alle  quali  saranno
ammessi i primi 2.000 candidati compresi  nella  citata  graduatoria,
nonche' coloro che avranno riportato lo stesso punteggio  dell'ultimo
candidato ammesso. 
    9. L'esito della prova preliminare, il calendario e le  modalita'
di convocazione  dei  candidati  ammessi  a  sostenere  le  prove  di
efficienza fisica e gli accertamenti sanitari, saranno resi noti, con
valore di notifica a tutti gli  effetti  e  per  tutti  i  candidati,
indicativamente  a  partire  dal  9  dicembre  2015,  nei  siti   web
www.carabinieri.it  e  www.persomil.difesa.it,  nonche'   presso   il
Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare,
ufficio relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143
Roma, telefono 06517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, V reparto, ufficio relazioni  con  il  pubblico,  piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935. 
    10.  Ciascun  candidato,  a   partire   dal   7°   giorno   dalla
pubblicazione degli esiti della prova  preliminare,  potra'  prendere
visione,  nella  pagina  del  sito  www.carabinieri.it  dedicata   al
concorso,  del  questionario  somministratogli,  della   griglia   di
correzione e del proprio modulo risposta test. 
                               Art. 8 
 
                        Documenti da produrre 
 
 
    1. I candidati convocati presso il Centro nazionale di  selezione
e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per essere  sottoposti  alle
prove di efficienza fisica e, se idonei, ai  successivi  accertamenti
sanitari  e  attitudinali,  all'atto  della  presentazione   dovranno
produrre i seguenti documenti  in  originale  o  in  copia  conforme,
rilasciati  in  data  non  anteriore  a  tre  mesi   da   quella   di
presentazione, salvo diverse indicazioni: 
    a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica  per
l'atletica leggera, in  corso  di  validita',  rilasciato  da  medici
appartenenti alla Federazione  medico-sportiva  italiana,  ovvero  da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  servizio
sanitario nazionale che esercitano in  tali  ambiti  in  qualita'  di
medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in
originale o copia conforme  dovra'  essere  portata  al  seguito  una
fotocopia dello stesso).  Il  documento  dovra'  avere  una  data  di
rilascio non antecedente al 1° dicembre  2015  ovvero  dovra'  essere
valido fino  al  30  novembre  2016.  La  mancata  presentazione  del
suddetto  certificato  non  consentira'  di  sostenere  le  prove  di
efficienza fisica, con la conseguente esclusione dal concorso; 
    b)  qualora  il  candidato  ne  sia  gia'  in   possesso,   esame
radiografico del torace in  due  proiezioni,  con  relativo  referto,
effettuato entro i sei  mesi  precedenti  la  data  fissata  per  gli
accertamenti sanitari; 
    c) referto attestante l'effettuazione  dei  markers  virali  anti
HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
    d) referto attestante l'esito del test per  l'accertamento  della
positivita' per anticorpi per HIV; 
    e) certificato, conforme al modello  riportato  nell'allegato  C,
che costituisce parte integrante del presente bando,  rilasciato  dal
proprio medico di fiducia  e  controfirmato  dagli  interessati,  che
attesti lo stato di buona salute, la  presenza/assenza  di  pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi  intolleranze  e  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato dovra' essere rilasciato in data non  antecedente  i  sei
mesi dalla data di presentazione; 
    f) ai  soli  fini  dell'eventuale  successivo  impiego,  referto,
rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, di
analisi di  laboratorio  concernente  il  dosaggio  quantitativo  del
glucosio-6-fosfatodeidrogenasi  (G6PD),  eseguito  sulle  emazie   ed
espresso  in  termini  di  percentuale  di  attivita'  enzimatica.  I
candidati  riconosciuti  affetti  da  carenza  accertata,  totale   o
parziale, dell'enzima G6PD dovranno rilasciare  la  dichiarazione  di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione di  cui  all'allegato
D. In caso  di  mancata  presentazione  del  referto  di  analisi  di
laboratorio  concernente  il  dosaggio  del  G6PD,  ai   fini   della
definizione della caratteristica somato-funzionale AV,  limitatamente
alla carenza del predetto enzima, al  coefficiente  attribuito  sara'
aggiunta la dicitura «deficit di  G6PD  non  definito».  Il  suddetto
referto  dovra'  comunque  essere  prodotto  dai  candidati  all'atto
dell'incorporamento, qualora vincitori; 
    g) per i candidati di sesso femminile: 
    referto del test di  gravidanza  mediante  analisi  su  sangue  o
urine, eseguito in data non anteriore a quattro  giorni  calendariali
antecedenti alla data di presentazione per lo  svolgimento  in  piena
sicurezza delle  prove  di  efficienza  fisica  e  per  le  finalita'
indicate nel successivo art. 10, comma 9; 
    ecografia pelvica con relativo referto; 
    h) per i militari in servizio dell'Arma dei carabinieri, specchio
riepilogativo  delle  vicende  sanitarie  pregresse   e/o   in   atto
rilasciato dalle infermerie competenti; 
    i) per i candidati ancora minorenni, all'atto della presentazione
agli accertamenti sanitari, la dichiarazione di cui all'allegato E al
bando, sottoscritta da chi esercita la potesta' genitoriale. 
    Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,
anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio  sanitario
nazionale.  In  quest'ultimo  caso  dovra'  essere   prodotta   anche
l'attestazione  in  originale  della  struttura  sanitaria   medesima
comprovante detto accreditamento. 
                               Art. 9 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1.  Le  prove   di   efficienza   fisica,   che   avranno   luogo
indicativamente a partire  dalla  seconda  decade  di  gennaio  2016,
saranno  svolte  secondo  le   modalita'   e   i   criteri   indicati
nell'allegato  F,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto, nonche' osservando le  disposizioni  contenute  in  apposite
norme  tecniche,  approvate  con   provvedimento   dirigenziale   del
Comandante generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  che  saranno  rese
disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito  www.carabinieri.it,  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 
    2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta  nel
giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza  fisica  sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione  dei
candidati  interessati   al   concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa  ai
quali gli stessi  hanno  chiesto  di  partecipare.  A  tal  fine  gli
interessati dovranno far  pervenire  a  mezzo  e-mail  (all'indirizzo
cnsrconcmar@pec.carabinieri.it)  al  predetto  Centro  nazionale   di
selezione e reclutamento, un'istanza di nuova convocazione, entro  le
ore 13.00 del giorno lavorativo  antecedente  a  quello  di  prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che  potra'  essere  disposta  compatibilmente  con  il  periodo   di
svolgimento della prova stessa,  avverra'  a  mezzo  e-mail  (inviata
all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicato  nella   domanda   di
partecipazione  al  concorso).   I   candidati   convocati   dovranno
presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con giacca a  vento  al
seguito). 
    3. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
obbligatori determinera' il giudizio di inidoneita'  da  parte  della
commissione  di  cui  all'art.  5,  comma  1,  lettera  b)  e  quindi
l'esclusione dal concorso.  Il  superamento  di  tutti  gli  esercizi
obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi,  determinera'  un
giudizio  di  idoneita'  alle  prove  di   efficienza   fisica,   con
attribuzione di  un  punteggio  incrementale,  secondo  le  modalita'
indicate nel citato allegato F, fino ad  un  massimo  di  2,5  punti,
utile per la formazione della graduatoria di cui al  successivo  art.
16. 
                               Art. 10 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
 
    1. I candidati che avranno riportato  il  giudizio  di  idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno  sottoposti,  a  cura  della
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c),  presso
il  Centro  nazionale  di  selezione  e  reclutamento  dell'Arma  dei
carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153 - Roma, ad  accertamenti  per
la verifica dell'idoneita' psico-fisica al  servizio  militare  quale
maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri. 
    L'idoneita' psico-fisica dei candidati  sara'  accertata  con  le
modalita'  previste  dagli  articoli  580  e  582  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con  le  modalita'
previste dalle direttive tecniche approvate con decreto  ministeriale
del  4  giugno  2014,  citate  nelle  premesse,  nonche'  secondo  le
modalita'  definite  in  apposite  norme  tecniche,   approvate   con
provvedimento dirigenziale  del  comandante  generale  dell'Arma  dei
carabinieri. Le citate norme tecniche saranno rese disponibili, prima
della  data  di  svolgimento  della   prova   concorsuale,   mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 
    2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta  nel
giorno e nell'ora stabiliti  per  gli  accertamenti  sanitari,  sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione  dei
candidati  interessati   al   concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa  ai
quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e  di  quelli  che  non
siano in possesso, alla data prevista per gli accertamenti  sanitari,
della documentazione sanitaria di cui all'art. 8,  comma  1,  lettere
c), d), e), f) e, per le sole candidate,  del  referto  di  ecografia
pelvica, in ragione dei tempi  necessari  per  il  rilascio  di  tali
documenti  da  parte  di  strutture  sanitarie  pubbliche  o  private
accreditate con il Servizio sanitario nazionale, da segnalare con  le
modalita' di cui al precedente art. 9, comma 2. La mancata esibizione
della documentazione sanitaria di cui all'art. 8,  comma  1,  lettere
c), d), e), e, per  le  sole  candidate,  del  referto  di  ecografia
pelvica, anche  successivamente  alla  richiesta  di  riconvocazione,
determinera' l'impossibilita' per la commissione di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettera c), di esprimersi in relazione  al  possesso
dei  requisiti  psico-fisici,  con  la  conseguente  esclusione   dal
concorso. 
    3. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporra' per tutti i  candidati  una  visita  medica  generale  e  i
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: 
    a) cardiologico con ECG; 
    b) oculistico; 
    c) odontoiatrico; 
    d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; 
    e) psichiatrico; 
    f) analisi completa  delle  urine,  con  esame  del  sedimento  e
ricerca  di  eventuali  cataboliti  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope  quali  anfetamine,   cocaina,   oppiacei,   cannabinoidi,
barbiturici  e  benzodiazepine.  In  caso   di   positivita',   sara'
effettuato   sul   medesimo   campione   il    test    di    conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
    g) analisi del sangue concernenti: 
    1) emocromo completo; 
    2) VES; 
    3) glicemia; 
    4) creatininemia; 
    5) trigliceridemia; 
    6) colesterolemia; 
    7) transaminasemia (GOT e GPT); 
    8) bilirubinemia totale e frazionata; 
    9) gamma GT; 
    h) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
    i) visita medica generale; 
    j)  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile   per   consentire
un'adeguata  valutazione  clinica  e  medico-legale,   ivi   compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due  proiezioni.  Se  si
rende necessario sottoporre il candidato  ad  indagini  radiologiche,
indispensabili per  l'accertamento  e  la  valutazione  di  eventuali
patologie, in  atto  o  pregresse,  non  altrimenti  osservabili  ne'
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche,  lo  stesso
dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato E,  che  fa
parte integrante del presente bando.  I  candidati  ancora  minorenni
all'atto della  presentazione  agli  accertamenti  sanitari,  invece,
avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al  citato
allegato E sottoscritta dai genitori o da chi  esercita  la  potesta'
genitoriale.   La   mancata   esibizione   di   detta   dichiarazione
determinera' l'impossibilita' di sottoporre i  minorenni  agli  esami
radiologici. 
    I candidati  di  sesso  femminile  saranno  sottoposti  a  visita
ginecologica. 
    4. Gli accertamenti sanitari verificheranno: 
    a) per i candidati in  servizio  nell'Arma  dei  carabinieri,  ad
eccezione  degli  allievi  carabinieri,   l'assenza   di   infermita'
invalidanti in atto, ai sensi dell'art. 686, comma 1, lettera e)  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    b) per i restanti candidati, il  possesso  del  seguente  profilo
sanitario minimo:  psiche  (PS)  1;  costituzione  (CO)  2;  apparato
cardiocircolatorio (AC) 2; apparato  respiratorio  (AR)  2;  apparati
vari (AV) 2 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza
accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo
di  esclusione,  ai  sensi  dell'art.  1  della  legge  n.   109/2010
richiamata  in  premessa);  apparato  locomotore  superiore  (LS)  2;
apparato locomotore inferiore (LI)  2;  apparato  uditivo  (AU)  2  e
apparato  visivo  (VS)  2  (acutezza  visiva  uguale  o  superiore  a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che  vede  meno,
raggiungibile con correzione non superiore alle  4  diottrie  per  la
sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore  a  3  diottrie,
anche in un solo occhio, per gli altri  vizi  di  refrazione);  campo
visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale; 
    c) statura non inferiore a: 
    cm 165 per i candidati di sesso maschile; 
    cm 161 per i candidati di sesso femminile. 
    5. La commissione, seduta stante, comunichera'  per  iscritto  al
candidato  l'esito  della  visita  medica,  sottoponendo  il  verbale
contenente uno dei seguenti giudizi: 
    a) «idoneo» con l'indicazione del profilo sanitario; 
    b) «inidoneo» con l'indicazione del motivo. 
    6. Saranno giudicati  «inidonei»  dalla  predetta  commissione  i
candidati risultati affetti da: 
    a) imperfezioni e infermita' che siano causa  di  inidoneita'  al
servizio militare secondo la  normativa  vigente  o  che  determinino
l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di  cui  al
comma 4, lettera b); 
    b) disturbi della parola anche se  in  forma  lieve  (dislasia  e
disartria); 
    c) positivita'  agli  accertamenti  diagnostici  per  l'abuso  di
alcool  e  ai  cataboliti  urinari  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope, confermata presso una struttura  ospedaliera  militare  o
civile; 
    d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi  di
recupero dello stato di salute  e  dei  requisiti  necessari  per  la
frequenza del corso; 
    e) tutte quelle imperfezioni e infermita' non  contemplate  dalle
precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale  maresciallo  del  ruolo  Ispettori
dell'Arma dei carabinieri. 
    7.  Saranno,  altresi',  giudicati  inidonei  i   candidati   che
presentino tatuaggi: 
    a) visibili con ogni tipo di uniforme,  compresa  quella  ginnica
(pantaloncini e maglietta); 
    b)  posti  anche  in  parti  coperte  dalle  uniformi  che,   per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le istituzioni ovvero siano possibile  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    8.  Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   sanitari   e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  I  candidati
giudicati «inidonei» non saranno ammessi  a  sostenere  le  ulteriori
prove concorsuali. 
    9. In caso di positivita'  del  test  di  gravidanza  di  cui  al
precedente art. 8, comma 1, la commissione non potra' in nessun  caso
procedere  agli  accertamenti  previsti  e  dovra'  astenersi   dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580,  comma  2  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90  e  del
punto 10 delle  avvertenze  riportate  nella  direttiva  tecnica  per
l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita'  che
sono causa di inidoneita' al servizio militare approvata con  decreto
ministeriale  del  4  giugno  2014,  secondo  i  quali  lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. Le candidate che si  trovano  in
dette condizioni saranno  nuovamente  convocate  presso  il  predetto
Centro nazionale di selezione e reclutamento  per  essere  sottoposte
alle prove di efficienza fisica, alle visite  specialistiche  e  agli
accertamenti di cui al precedente comma 3, in  una  data  compatibile
con la definizione della graduatoria  finale  di  merito  di  cui  al
successivo art. 16. Dette concorrenti,  per  esigenze  organizzative,
potranno essere ammesse, con riserva, a sostenere le ulteriori  prove
concorsuali. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la candidata, con provvedimento motivato,  sara'
esclusa dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento
del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso. 
    10. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari verranno
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura  della  stessa  commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica,  in
una data compatibile con la definizione della graduatoria  finale  di
merito di cui  al  successivo  art.  16.  I  medesimi,  per  esigenze
organizzative, potranno essere ammessi, con riserva, a  sostenere  le
ulteriori prove concorsuali. I candidati che, al momento della  nuova
visita  medica,  non  avranno  recuperato   la   prevista   idoneita'
psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati. 
    11. Tutti i  candidati,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di
effettuazione degli accertamenti sanitari dovranno  indossare  idonea
tenuta ginnica e attenersi alle norme disciplinari e di vita  interna
di  caserma.  Gli  stessi,  qualora  le  attivita'   concorsuali   si
protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il  primo
ordinario) a carico dell'Amministrazione. 
                               Art. 11 
 
                            Prova scritta 
 
 
    1. I candidati che avranno riportato  il  giudizio  di  idoneita'
agli accertamenti sanitari di cui al  precedente  art.  10,  dovranno
sostenere una prova scritta. Contenuto e modalita' della  prova  sono
indicati nell'allegato B del presente decreto. 
    2.  Detta  prova  avra'  luogo  presso  il  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento dell'Arma  dei  carabinieri,  viale  Tor  di
Quinto n. 153 - Roma, il 16 febbraio 2016, con  inizio  dalle  09.30.
Eventuali modificazioni della data di svolgimento della prova saranno
rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per  tutti  i
candidati, con avviso consultabile, a partire dall'11 febbraio  2016,
nei  siti  internet  www.carabinieri.it   e   www.persomil.difesa.it,
nonche' presso il Ministero della difesa, Direzione generale  per  il
personale  militare,  ufficio  relazioni  con  il   pubblico,   viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, telefono 06517051012 e  presso  il
Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  V  reparto,  ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma,  telefono
0680982935. 
    3. I candidati ammessi alla  prova  scritta  per  aver  riportato
giudizio di idoneita' agli  accertamenti  sanitari,  senza  attendere
alcuna convocazione, sono tenuti  a  presentarsi  nella  sede  e  nel
giorno previsti, dalle 08.30  alle  09.30,  portando  al  seguito  un
documento d'identita' provvisto di fotografia e in corso di validita'
e una penna a sfera a inchiostro indelebile nero, tenendo conto che: 
    a) in ogni caso, a partire dalle 09.30, non sara' piu' consentito
l'accesso all'interno della caserma Salvo d'Acquisto (civico n. 153),
struttura ove verra' effettuata la prova; 
    b) non sara' permesso ai candidati di entrare nella sede  d'esame
portando al seguito borse,  borselli,  bagagli,  dizionari,  telefoni
cellulari, computer, appunti,  carta  per  scrivere  e  pubblicazioni
varie. 
    Durante lo svolgimento della prova sara' consentita unicamente la
consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione
dalla commissione esaminatrice. 
    4. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali siano le ragioni  dell'assenza,  comprese
quelle dovute  a  causa  di  forza  maggiore.  Non  saranno  previste
riconvocazioni. 
    5. Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  della  prova
saranno osservate, ove applicabili, le disposizioni degli articoli 13
e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.
487. 
    6. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo  (lingua
italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore  al  diploma  di
istituto di istruzione secondaria di secondo grado, di cui all'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752  e
successive modificazioni, potranno chiedere di effettuare detta prova
in lingua tedesca. 
    7. La prova scritta si intendera' superata se il candidato  avra'
conseguito un punteggio di almeno 18/30. 
    Tale punteggio sara' utile per la formazione della graduatoria di
cui all'art. 16. I candidati che non supereranno la prova non saranno
ammessi a sostenere le successive prove di concorso. 
    8. L'esito della prova scritta, il calendario e le  modalita'  di
convocazione dei  candidati  ammessi  a  sostenere  gli  accertamenti
attitudinali e la prova orale di cui ai successivi articoli 12 e  13,
saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli  effetti
e per tutti i candidati, indicativamente a partire dal 6 aprile 2016,
nei siti web  www.carabinieri.it  e  www.persomil.difesa.it,  nonche'
presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale
militare, ufficio relazioni con il pubblico, viale  dell'Esercito  n.
186 - 00143 Roma, telefono 06517051012 e presso il  Comando  generale
dell'Arma dei  carabinieri,  V  reparto,  ufficio  relazioni  con  il
pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935. 
                               Art. 12 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. I candidati risultati idonei alla  prova  scritta  di  cui  al
precedente art. 11 saranno sottoposti, ai  sensi  dell'art.  641  del
decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,   agli   accertamenti
attitudinali, indicativamente, a partire dall'11 aprile 2016. 
    2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta  nel
giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti  attitudinali,  sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione  dei
candidati  interessati   al   concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare
con le modalita' di cui al precedente art. 9, comma 2. 
    3. Gli accertamenti attitudinali saranno effettuati a cura  della
commissione di cui al precedente art.  5,  comma  1,  lettera  d),  e
consisteranno nello svolgimento di una serie di  prove  (uno  o  piu'
test e/o  questionari,  eventuali  prove  di  perfomance,  intervista
attitudinale di selezione, colloquio di verifica con la  commissione)
volte a valutare il  possesso  dei  requisiti  attitudinali  e  delle
qualita'   indispensabili   all'espletamento   delle   mansioni    di
maresciallo  del  ruolo  ispettori  dell'Arma   dei   carabinieri   e
all'assunzione delle discendenti responsabilita'.  Tali  accertamenti
saranno svolti con le modalita' definite in apposite norme  tecniche,
approvate con  provvedimento  dirigenziale  del  comandante  generale
dell'Arma dei carabinieri, che saranno rese disponibili, prima  della
data di svolgimento della prova concorsuale,  mediante  pubblicazione
sul sito www.carabinieri.it, con  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i candidati. 
    4. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio  di
«idoneita'» o «inidoneita'». Tale giudizio, che sara' comunicato  per
iscritto seduta stante, e' definitivo. I candidati giudicati inidonei
non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 
    5. I candidati che sono  militari  in  servizio,  nel  giorno  di
svolgimento  degli  accertamenti  attitudinali   dovranno   indossare
l'uniforme.  Tutti  i  candidati,  compresi  i   militari,   dovranno
attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di  caserma.  Gli
stessi, qualora le attivita' concorsuali  si  protraggano  anche  nel
pomeriggio,  fruiranno  del  vitto  (solo   il   pranzo)   a   carico
dell'Amministrazione. 
                               Art. 13 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. I candidati risultati idonei  al  termine  degli  accertamenti
attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova orale  e  convocati
con le modalita' di cui al precedente art.  11,  comma  8.  La  prova
avra' luogo indicativamente a partire dal 13 aprile 2016  e  vertera'
sulle materie di cui al programma riportato nel citato allegato B del
presente decreto. 
    2. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, quali che siano  le
ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a  causa  di  forza
maggiore.  Non  saranno  previste  riconvocazioni,  a  eccezione  dei
candidati  interessati   al   concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare
con le modalita' di cui al precedente art. 9, comma 2. 
    3. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un
punteggio  di  almeno  18/30.  Tale  punteggio  sara'  utile  per  la
formazione della graduatoria di cui al successivo art. 16. 
                               Art. 14 
 
                Prova facoltativa di lingua straniera 
 
 
    1. La prova facoltativa di lingua straniera, solo per i candidati
che hanno chiesto di sostenerla nella domanda  di  partecipazione  al
concorso e che hanno conseguito il giudizio di idoneita'  alla  prova
orale di cui al precedente art. 13, consistera' in una prova  scritta
in non piu'  di  una  lingua  scelta  tra  le  seguenti:  l'albanese,
l'araba, la cinese, la francese, l'inglese, la russa, la spagnola, la
tedesca e  la  turca.  I  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo di cui al precedente art. 1, comma  2,  lettera  a),  non
potranno scegliere per la prova facoltativa  la  lingua  tedesca.  Il
superamento della prova scritta (voto minimo  18/30)  permettera'  di
sostenere  la  successiva  prova  orale  di  lingua.  Tali  prove  si
svolgeranno indicativamente a partire dal  24  maggio  2016,  con  le
modalita' e secondo i programmi stabiliti nel citato allegato  B  del
bando. 
    2. La sede, le modalita' di svolgimento della  prova  scritta  di
lingua straniera e il calendario di  convocazione  per  quella  orale
saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli  effetti
e per tutti i candidati, a partire dal 19 maggio 2016, nei  siti  web
www.carabinieri.it  e  www.persomil.difesa.it,  nonche'   presso   il
Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare,
ufficio relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143
Roma, telefono 06517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, V reparto, ufficio relazioni  con  il  pubblico,  piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935.  Non  saranno  ammesse
nuove convocazioni rispetto alle date che saranno indicate. 
    3. Ai candidati che supereranno entrambe le prove sara' assegnato
un voto finale in trentesimi pari  alla  media  dei  voti  conseguiti
nella  prova  scritta  ed  in  quella  orale.   A   detta   votazione
corrispondera',  per   ciascuna   lingua,   il   seguente   punteggio
incrementale, utile per la formazione della  graduatoria  di  cui  al
successivo art. 16: 
      a) per le lingue francese, inglese e spagnola: 
    1) da 0/30 a 17,99/30: 0; 
    2) da 18/30 a 21/30: 0,20; 
    3) da 21,01/30 a 24/30: 0,40; 
    4) da 24,01/30 a 26/30: 0,60; 
    5) da 26,01/30 a 28/30: 1; 
    6) da 28,01/30 a 30/30: 1,5; 
      b) per le lingue albanese,  araba,  cinese,  russa,  tedesca  e
turca: 
    1) da 0/30 a 17,99/30: 0; 
    2) da 18/30 a 21/30: 1,5/30; 
    3) da 21,01/30 a 24/30: 2,5/30; 
    4) da 24,01/30 a 26/30: 3/30; 
    5) da 26,01/30 a 28/30: 3,5/30; 
    6) da 28,01/30 a 30/30: 4/30. 
    4. Ciascun candidato, a partire dal 7° giorno dalla pubblicazione
degli esiti della prova scritta di lingua, potra'  prendere  visione,
nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata  al  concorso,  del
questionario somministratogli, della  griglia  di  correzione  e  del
proprio modulo risposta test. 
                               Art. 15 
 
                      Spese di viaggio. Licenza 
 
 
    1. Le spese per i viaggi da e per le sedi  delle  prove  previste
dal precedente art. 6, comma 1 del  presente  bando,  nonche'  quelle
sostenute per la permanenza presso le relative sedi  di  svolgimento,
sono a carico dei candidati. 
    2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento  delle
prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 6,  comma  1,
nonche' per quelli necessari per raggiungere la sede  delle  prove  e
degli accertamenti e per il rientro nella sede  di  servizio.  Se  il
candidato non sosterra'  le  prove  e  gli  accertamenti  per  motivi
dipendenti  dalla  sua  volonta'  la  licenza   straordinaria   sara'
commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso. 
                               Art. 16 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le  prove  di
cui al precedente art. 6, saranno iscritti dalla commissione  di  cui
al precedente art. 5, comma 1, lettera a), nella  graduatoria  finale
di merito. 
    2. La graduatoria sara' formata sommando alla media dei  punteggi
conseguiti nella prova scritta  e  in  quella  orale  gli  incrementi
attribuiti  per  le  prove  di  efficienza  fisica,  per   la   prova
facoltativa di lingua straniera e per  la  valutazione  dei  seguenti
titoli di merito: 
    a) laurea magistrale o titolo equipollente: 0,5 punti; 
    b) laurea o titolo equipollente: 0,3 punti; 
    c) servizio prestato nell'Arma dei carabinieri,  in  altra  Forza
armata o di polizia: fino ad un massimo di 1,5 punti. 
    3. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all'art. 5,  comma
1,  lettera  a),  valutera',  previa  identificazione  dei   relativi
criteri, i titoli di  merito  dei  soli  candidati  che  risulteranno
idonei alla prova scritta. A  tal  fine  la  commissione,  dopo  aver
corretto in forma anonima gli elaborati,  procedera'  a  identificare
esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in  modo
da  definire,  per  sottrazione,  l'elenco  dei   candidati   idonei.
L'abbinamento tra gli elaborati sufficienti  e  i  rispettivi  autori
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 
    4. I titoli di cui al precedente comma 2 saranno ritenuti  validi
solo  se  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  per   la
presentazione delle domande e dichiarati nella domanda stessa. 
    5. A parita' di merito, ai  sensi  dell'art.  688,  comma  5  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si terra'  conto,  ai  fini
della formazione della graduatoria, del possesso nell'ordine di uno o
piu'  dei  seguenti  titoli  di  preferenza:  orfani  di  guerra   ed
equiparati, figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al
valore dell'Arma dei carabinieri, al valore dell'Esercito,  al  valor
di Marina, al valor aeronautico o al valor civile, figli  di  vittime
del dovere. In caso di ulteriore parita' si terra' conto  dei  titoli
di cui all'art. 5 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487 e, in subordine, sara' preferito l'aspirante piu'
giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 15  maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998,
n. 191. 
    6. Il candidato che nella domanda di partecipazione  al  concorso
ha dichiarato il possesso di titoli di merito o  di  preferenza  deve
fornire tutte le indicazioni utili a  consentire  all'Amministrazione
di esperire  con  immediatezza  i  previsti  controlli.  La  relativa
documentazione probatoria potra'  essere  consegnata,  quale  termine
ultimo, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445, con le modalita' di cui al precedente art. 3, comma 8. 
    7. La graduatoria generale di merito  formata  dalla  commissione
esaminatrice sara' approvata con decreto del direttore  generale  per
il personale militare e,  successivamente,  pubblicata  nel  Giornale
ufficiale  della  difesa  e  nei  siti   web   www.carabinieri.it   e
www.persomil.difesa.it.  Della  pubblicazione  sara'   data   notizia
mediante avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. Tale comunicazione avra' valore  di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti i candidati. 
    8. Saranno dichiarati  vincitori  del  concorso  e  ammessi  alla
frequenza  del  6°  corso  triennale  allievi  marescialli,   secondo
l'ordine della graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza
dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti e dei
criteri previsti dal precedente art. 1, commi 2 e 3. 
                               Art. 17 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 e del possesso dei titoli di cui all'art. 16, commi 2 e 4  del
presente decreto, il Centro nazionale  di  selezione  e  reclutamento
dell'Arma  dei  carabinieri  potra'  chiedere  alle   Amministrazioni
pubbliche ed agli enti competenti la conferma  di  quanto  dichiarato
nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  nelle  eventuali
dichiarazioni  sostitutive  sottoscritte  dai   candidati   risultati
vincitori del concorso medesimo,  ai  sensi  delle  disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma  1
emerge la non  veridicita'  del  contenuto  della  dichiarazione,  il
dichiarante decadra' dai benefici  eventualmente  conseguiti  con  il
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
    3. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  «con  riserva»   alle   prove   e   agli
accertamenti.  L'Amministrazione  puo'  escludere  in  ogni   momento
qualsiasi candidato dal concorso o dalla frequenza del corso, anche a
seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti
nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel
presente bando, o dichiararlo decaduto dalla nomina. 
    4. Verranno acquisiti d'ufficio: 
    a) il certificato generale del casellario giudiziale; 
    b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri per
coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo  armato
dello Stato. 
                               Art. 18 
 
                         Ammissione al corso 
 
 
    1.  I  candidati  ammessi  al  corso  allievi   marescialli,   se
provenienti: 
    a) dal ruolo dei sovrintendenti o da  quello  degli  appuntati  e
carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione; 
    b)  dagli  allievi  carabinieri,  conseguono  la   promozione   a
carabiniere  nei  termini  previsti  per  gli   arruolati   volontari
nell'Arma dei carabinieri; 
    c) dagli allievi ufficiali  in  ferma  prefissata,  ottengono  la
commutazione della ferma gia' contratta  in  ferma  quadriennale  con
decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi carabinieri nei
termini previsti per gli arruolati volontari dell'Arma; 
    d) dagli ufficiali in ferma prefissata, accedono al corso con  il
grado di carabiniere previa rinuncia al grado; 
    e)  dai  militari  dell'Arma  dei  carabinieri  in  congedo,  dai
militari in servizio oppure in congedo di altre Forze  armate  o  dai
civili, anche se appartenenti ad altre Forze di polizia, accedono  al
corso previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti,  assumendo
quella di allievo carabiniere e sono promossi con le modalita' e  nei
termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma stessa. 
    2. Il predetto personale sara'  assunto  in  forza  dalla  scuola
marescialli e brigadieri dalla data che verra' stabilita dal  Comando
generale dell'Arma dei  carabinieri  e  da  tale  data  assumera'  la
qualita' di allievo. 
    3. I frequentatori del 6°  corso  triennale  allievi  marescialli
saranno iscritti, a cura e spese dell'Amministrazione,  al  corso  di
laurea previsto  dal  piano  di  studi  della  scuola  marescialli  e
brigadieri. I  frequentatori,  pertanto,  non  dovranno  trovarsi  in
situazioni comunque incompatibili con  l'iscrizione  all'universita',
pena l'esclusione dal corso. 
                               Art. 19 
 
                       Presentazione al corso 
 
 
    1. Il 6° corso triennale allievi marescialli, della durata di tre
anni accademici, avra' inizio entro il mese di settembre 2016  presso
la scuola marescialli e brigadieri dell'Arma  dei  carabinieri  e  si
svolgera'  secondo  i  programmi  stabiliti  dal   Comando   generale
dell'Arma dei carabinieri  e  le  norme  contenute  nel  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    2. L'Amministrazione ha facolta' di  convocare  i  vincitori  del
concorso prima della data di inizio del corso, al fine  di  espletare
le operazioni di incorporamento, ivi compresa  la  visita  medica  di
controllo per accertare se, in relazione al disposto  del  precedente
art.  10,  siano  ancora  in  possesso  della  prescritta   idoneita'
psicofisica. Qualora riscontrati affetti da malattie o  malformazioni
sopravvenute, i candidati saranno rinviati  al  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri  per  la  verifica
dell'idoneita'  psicofisica  al  servizio  militare   nell'Arma   dei
carabinieri, a cura della commissione di cui al  precedente  art.  5,
comma 1, lettera c). I  provvedimenti  di  inidoneita'  o  temporanea
inidoneita' che non si risolveranno entro  dieci  giorni  dalla  data
fissata per la presentazione comporteranno l'esclusione dal concorso.
Il giudizio di  inidoneita'  e'  definitivo.  I  candidati  giudicati
inidonei saranno sostituiti  nell'ordine  della  graduatoria  di  cui
all'art. 16, con altri candidati idonei. 
    3. All'atto della visita medica di controllo i candidati dovranno
consegnare: 
    il  certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo   alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
    in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; 
    un  certificato  rilasciato  da  struttura   sanitaria   pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh. 
    I militari gia' in servizio nell'Arma  dei  carabinieri  dovranno
esibire il certificato  anamnestico  delle  vaccinazioni  effettuate,
rilasciato nei trenta giorni antecedenti  alla  data  di  inizio  del
corso (scheda o libretto sanitario). 
    4. I candidati vincitori di sesso femminile  dovranno,  altresi',
consegnare un referto di test  di  gravidanza  (mediante  analisi  su
sangue o urine),  effettuato  presso  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o accreditata con il  Servizio  sanitario  nazionale,
entro  i  quattro  giorni  calendariali   precedenti   la   data   di
presentazione. In caso di  positivita'  del  test  di  gravidanza  la
visita medica di cui al precedente comma 2  sara'  sospesa  ai  sensi
dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90  e  l'interessata  sara'  rinviata  d'ufficio  alla
frequenza del primo corso utile. 
    5. I vincitori del concorso senza attendere alcuna comunicazione,
dovranno presentarsi presso la citata Scuola  nella  data  e  con  le
modalita' che saranno rese note con avviso, avente valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i candidati, che sara'  pubblicato  a
partire  dal  29  luglio  2016  nei  siti  web  www.carabinieri.it  e
www.persomil.difesa.it, nonche' presso il Comando generale  dell'Arma
dei carabinieri, V reparto, ufficio relazioni con il pubblico, piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma, numero 0680982935. 
    6. All'atto della presentazione coloro che non sono  militari  in
servizio   nell'Arma   dei   carabinieri   dovranno   compilare   una
dichiarazione   sostitutiva    di    certificazione    relativa    al
possesso/mantenimento dei requisiti previsti. 
    7. Ai fini dell'iscrizione al corso universitario che sono tenuti
a frequentare gli allievi marescialli, a richiesta del comando  della
citata  Scuola  marescialli  e  brigadieri,  i   vincitori   dovranno
sottoscrivere una  dichiarazione  sostitutiva,  rilasciata  ai  sensi
delle disposizioni del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, attestante di essere in possesso  del  diploma
di istruzione secondaria di secondo grado e di  non  essere  iscritto
presso alcuna universita'. 
    8. I vincitori del concorso che non si  presenteranno  presso  la
citata Scuola marescialli e brigadieri nel  termine  fissato  saranno
considerati rinunciatari e sostituiti a cura  della  predetta  Scuola
entro i primi venti giorni di corso con  altri  candidati  idonei  in
ordine di graduatoria, tenuto conto delle riserve di posti  previste.
Gli aspiranti, per comprovati gravi  motivi  -  da  rendere  noti  in
anticipo per il tramite del competente comando dell'Arma territoriale
o di appartenenza, per i militari in servizio  nell'Arma  -  potranno
essere autorizzati a differire la presentazione fino  al  10°  giorno
dalla data fissata. 
    9. La rinuncia all'incorporamento o  alla  frequenza  del  corso,
espressa o tacita, e' irrevocabile. 
                               Art. 20 
 
                        Nomina a maresciallo 
 
 
    1. Gli allievi giudicati  idonei  al  termine  del  secondo  anno
accademico saranno nominati marescialli. 
    2. La nomina a maresciallo, ai sensi dell'art.  772  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  sara'  sospesa  per  coloro  che,
giudicati idonei al termine  del  corso,  si  trovino  in  una  delle
seguenti condizioni: 
    a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per  delitto
non colposo; 
    b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui  possa  derivare
una sanzione di stato; 
    c) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; 
    d) in  aspettativa  per  qualsiasi  motivo  per  una  durata  non
inferiore a 60 giorni. 
    3. Al termine del corso formativo: 
    coloro che sono in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua
italiana e tedesca), di cui all'art. 4  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che beneficino della riserva
di posti, saranno destinati quale primo  impiego  presso  la  legione
carabinieri Trentino-Alto Adige; 
    i conoscitori della lingua tedesca che beneficino  del  punteggio
incrementale loro riconosciuto per la  prova  facoltativa  di  lingua
straniera in tedesco, potranno essere destinati quale  primo  impiego
presso la predetta legione carabinieri Trentino-Alto Adige. 
                               Art. 21 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai  candidati  saranno  raccolti
presso  il  Ministero  della  difesa  -  Direzione  generale  per  il
personale militare - I reparto - 1ª divisione reclutamento  ufficiali
-  sottufficiali  e  presso  il  Comando   generale   dell'Arma   dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e  reclutamento,  per  le
finalita' di gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una
banca  dati  automatizzata,   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo. 
    2.  Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai   fini
dell'accertamento  dei  requisiti  di   partecipazione   e   per   la
valutazione dei titoli.  Le  medesime  informazioni  potranno  essere
comunicate unicamente  alle  Amministrazioni  pubbliche  direttamente
interessate  allo  svolgimento  del   concorso   o   alla   posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in  caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  per  motivi
legittimi al loro trattamento. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
direttore  generale  per  il   personale   militare,   titolare   del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di  propria  competenza,
responsabili dei dati personali: 
    a) i responsabili degli enti di cui al precedente art. 4; 
    b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5; 
    c) il direttore del Centro nazionale di selezione e  reclutamento
dell'Arma dei carabinieri. 
    I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi
dell'art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
2010, n. 90. 
                               Art. 22 
 
                     Accesso atti amministrativi 
 
 
    Eventuali richieste di accesso  ai  documenti  amministrativi  da
parte degli interessati alla procedura concorsuale,  ai  sensi  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail
ai seguenti indirizzi: 
    cnsrcont@pec.carabinieri.it, fino alla data di approvazione della
graduatoria finale di merito da parte della Direzione generale per il
personale militare; 
    persomil@postacert.difesa.it, dopo la data di approvazione  della
graduatoria finale di merito, anticipandola  anche  all'indirizzo  di
posta elettronica r1d1s5@persomil.difesa.it. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 18 settembre 2015 
 
               Il direttore generale Gen. D. c. (li): Paolo Gerometta