Concorso per 26 sottotenenti ruolo speciale arma dei carabinieri (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 26 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 82 del 23-10-2015 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Concorso (Scad. 23 novembre 2015) Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventisei Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 23-10-2015 |
Data Scadenza bando | 23-11-2015 |
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Concorso (Scad. 23 novembre 2015)
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventisei Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri
IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli Uffici Statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, modificato con decreti ministeriali 11 maggio 2001 e 26 settembre 2002, concernente, tra l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri, le tipologie e le modalita' di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di merito, nonche' la composizione delle commissioni esaminatrici; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 3, comma 1, laddove e' previsto che il personale militare e delle Forze di Polizia rimanga disciplinato dai rispettivi ordinamenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83, recante «Codice dell'Amministrazione Digitale» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'Ordinamento Militare» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, fra cui gli articoli 645, 663, 665 e 666, nonche' l'art. 2186, che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8, comma 1, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni centrali; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 10 marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390, concernente, tra l'altro, la struttura ordinativa e le competenze della Direzione Generale per il Personale militare; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e il bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco»; Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine al personale militare, desumibile dal combinato disposto degli articoli 625, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66/2010, rubricato «Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali», 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, rubricato «Specificita' delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco», 51, comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme interpretative», e 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «Personale in regime di diritto pubblico»; Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla luce della peculiarita' dello status e delle funzioni svolte dal personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il citato decreto legislativo n. 66/2010 ha cura di prevedere, tra gli altri, il possesso di specifici requisiti legati all'eta', all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (articoli 635, 646, 672, 682, 684, 697 e 700); Considerato che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti in questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui agli articoli 634, 654, 660 e 1035 del citato decreto legislativo n. 66/2010 presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi di cui trattasi, alla luce della necessita' di non precludere la partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato e attualmente mantenuto i necessari requisiti, connotati dalla specificita' quale sopra descritta; Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, le sole ipotesi in cui e' ammesso lo scorrimento delle graduatorie di concorso, entro il termine di un anno dalla loro approvazione, per il reclutamento presso le Forze Armate sono quelle organicamente individuate all'art. 643 del citato decreto legislativo n. 66/2010 con esclusione dell'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea con la piu' recente giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 2015, n. 4330; Tar Lazio, sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014, n. 100; Cons. Stato, Ad Plen., 28 luglio 2011, n. 14, punto 51); Visto il decreto del Ministro della difesa 30 giugno 2015, - registrato presso la Corte dei conti il 24 luglio 2015 al foglio n. 1579 - recante «Disciplina dei concorsi per il reclutamento degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri» emanato ai sensi dell'articolo 647 del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; Ravvisata la necessita' di indire, per il 2016, al fine di soddisfare specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 26 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri; Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova di preselezione a cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova non abbia luogo, per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, qualora il numero delle domande di partecipazione presentate venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei Carabinieri e con i termini di conclusione della procedura concorsuale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014 - registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare, Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 26 (ventisei) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, con la seguente ripartizione di posti: a) 22 (ventidue) sono riservati a favore degli appartenenti al ruolo Ispettori nella qualifica di Luogotenente e nei gradi di Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza, Maresciallo Capo e Maresciallo Ordinario in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri; b) 1 (uno) e' riservato a favore degli Ufficiali in Ferma Prefissata dell'Arma dei Carabinieri che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito; c) 1 (uno) e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; d) 1 (uno) e' riservato ai candidati in possesso, all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. 2. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei potranno essere devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al successivo art. 13. 3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente decreto, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della Difesa provvede a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 4. La Direzione Generale si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscono a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso ne sara' data notizia mediante avviso pubblicato nei siti internet www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it. definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Al concorso, di cui all'art. 1, possono partecipare i concorrenti appartenenti alle sottonotate categorie: a) Ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei Carabinieri in congedo che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano ultimato il servizio di prima nomina; b) Ufficiali in Ferma Prefissata che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano completato un anno di servizio in tale posizione, compreso il periodo di formazione; c) Ufficiali inferiori di complemento facenti parte delle Forze di Completamento, per essere stati richiamati per esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero impegnati in attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero. Non rientrano, pertanto, in tale categoria, gli Ufficiali di complemento che sono stati richiamati, a mente delle disposizioni dell'art. 1255 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo; d) Luogotenenti, Marescialli Aiutanti Sostituti Ufficiali di Pubblica Sicurezza, Marescialli Capi e Marescialli Ordinari in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» ovvero, in rapporti informativi, giudizi equivalenti. 2. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, i concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande riportato nel successivo art. 3, dovranno: a) essere in possesso della cittadinanza italiana; b) non aver superato il giorno di compimento del: 1) 32° anno di eta', se appartenenti alla categoria di cui al precedente comma 1, lettera a); 2) 34° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 1, lettere b) e c); 3) 40° anno di eta' ed aver compiuto il 26° anno di eta', se appartenenti alla categoria di cui al comma 1, lettera d). Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero di un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni. Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno presentare attestazione di equivalenza al titolo di studio previsto in Italia, rilasciata da un Ufficio Scolastico Regionale nell'ambito provinciale di loro scelta; d) godere dei diritti civili e politici; e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Ogni variazione della posizione giudiziaria che intervenga fino al conseguimento della nomina a Ufficiale in servizio permanente deve essere segnalata con immediatezza al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, mediante comunicazione all'indirizzo di p.e.c. cnsrconcuff@pec.carabinieri.it", e al proprio Comando/Ente d'appartenenza; g) non trovarsi in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri; h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; i) avere tenuto condotta incensurabile; j) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; k) se in servizio permanente, non essere stati dichiarati, negli ultimi cinque anni di servizio, inidonei all'avanzamento ovvero avervi rinunciato. 3. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo e' subordinato al possesso della idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 10 e 11. Il riconoscimento del possesso di tale idoneita' dovra' comunque avvenire entro la data di approvazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 13. 4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e dovranno essere mantenuti, ad eccezione di quelli di cui al comma 2, lettera b), sino alla data di nomina a Sottotenente in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri.
Art. 3 Domande di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente on-line sul sito www.carabinieri.it - area concorsi, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. 2. Il concorrente puo' scegliere la modalita' di identificazione tra quelle prospettate dal sistema automatizzato e di seguito indicate: a) indirizzo di posta elettronica certificata intestata al concorrente; b) carta d'identita' elettronica (CIE) di tipo conforme agli standard europei e carta nazionale dei servizi (CNS). Il concorrente titolare di questo tipo di smart card deve: compilare dei campi con i propri dati anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica; identificarsi digitalmente mediante l'utilizzo della propria CIE / CNS e del PIN a essa associato; c) firma digitale / elettronica qualificata. Il concorrente titolare di strumenti per la firma digitale / elettronica qualificata rilasciati da un certificatore accreditato deve: compilare il modulo di identificazione con i propri dati anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica; scaricare il modulo di identificazione in formato PDF; sottoscriverlo mediante certificato di firma digitale (intestato al concorrente); eseguire la procedura di upload per caricare il modulo in formato P7M nell'apposita sezione dell'applicativo «concorsi on-line» del sito www.carabinieri.it - area concorsi. Al termine della procedura d'identificazione eseguita con una delle modalita' sopra descritte, il sistema automatizzato invia al concorrente, all'indirizzo di posta elettronica indicato, un collegamento per accedere al modulo di presentazione della domanda on-line per la partecipazione al concorso. 3. I candidati, che si trovano all'estero e che non hanno la possibilita' di procedere alla compilazione della domanda con le modalita' di cui al precedente comma 2, potranno darne comunicazione al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, a mezzo e-mail (all'indirizzo cgcnsrconcuff@carabinieri.it), entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande. Il predetto Centro provvedera' a inviare direttamente all'interessato il fac-simile del modulo di domanda di partecipazione al concorso all'indirizzo e-mail indicato nella richiesta. Detto modulo, una volta compilato, dovra' essere scannerizzato e inviato a mezzo e-mail al predetto indirizzo. 4. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con le procedure informatizzate di cui al precedente comma 2, l'eventuale documentazione probatoria dei titoli di studio, di merito e/o di preferenza. Detti titoli dovranno, comunque, essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. La predetta documentazione potra' essere consegnata, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto della presentazione alla prima prova scritta di cui all'art. 7. 5. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente nella domanda stessa. Detta ricevuta dovra' essere esibita dal concorrente all'atto della presentazione alla prima prova del concorso. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potra' essere modificata una volta scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, benche' sottoscritte e spedite nei termini e con le modalita' indicate ai precedenti commi, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. Copia delle domande di partecipazione regolarmente presentate dai militari in servizio dovranno essere consegnate al Comando di appartenenza per le finalita' di cui al comma 7. 6. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli indicati nel presente articolo, non saranno prese in considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale. I concorrenti, se militari in servizio, dovranno, inoltre, presentare copia della suddetta domanda al Comando del Reparto/Ente presso il quale sono in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo comma 7. 7. I Comandi che hanno ricevuto dai concorrenti in servizio la copia della domanda di partecipazione al concorso dovranno procedere - solo nei confronti di coloro che avranno superato la prova di preselezione di cui all'art. 6 o, qualora la preselezione non venga effettuata, che si saranno presentati alle prove scritte - all'aggiornamento, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dei seguenti documenti: a) libretto personale, stato di servizio, attestazione e dichiarazione di completezza (per gli ufficiali); b) libretto personale, foglio matricolare, attestazione e dichiarazione di completezza (per gli appartenenti al ruolo Ispettori). Una copia della suddetta documentazione dovra' essere inviata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio Concorsi e Contenzioso, viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, entro venti giorni dalla pubblicazione degli esiti della prova di preselezione o dalla presentazione dei concorrenti alle prove scritte, qualora la preselezione non venga effettuata, facendo ricorso all'applicativo Ge.Do.P.A. (Gestione Documentale Personale in Avanzamento), per i reparti dell'Arma dei Carabinieri e tramite posta per le altre Forze Armate. 8. Per i concorrenti che siano Ufficiali inferiori di complemento, in Ferma Prefissata o delle Forze di Completamento, in congedo, la documentazione di cui al precedente comma 7, lettera a) sara' acquisita d'ufficio dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio Concorsi e Contenzioso.
Art. 4 Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) una prova di preselezione (eventuale); b) due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura tecnico-professionale); c) la valutazione dei titoli di merito; d) le prove di efficienza fisica; e) gli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica; f) gli accertamenti attitudinali; g) una prova orale; h) una prova orale facoltativa di lingua straniera. Ai suddetti accertamenti e prove, i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 2. L'Amministrazione della Difesa non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 5 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) la commissione esaminatrice per la prova di preselezione, per le prove scritte ed orali, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione della graduatoria di merito; b) la commissione per le prove di efficienza fisica; c) la commissione per gli accertamenti sanitari; d) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 2. La commissione esaminatrice di cui al comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a Generale di Brigata, presidente; b) due o piu' Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a Maggiore, membri, uno dei quali puo' essere sostituito con un docente universitario o di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero un tecnico o esperto nelle materie oggetto del concorso, appartenente anche ad altra amministrazione; c) un docente o esperto di materie letterarie, membro aggiunto per le prove scritte; d) un docente o esperto di diritto, membro aggiunto per la prova orale; e) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; f) un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a Capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: a) un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; b) due Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a Capitano, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche le funzioni di segretario. La commissione potra' avvalersi, durante l'espletamento delle prove, di personale dell'Arma dei Carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di personale tecnico e medico. 4. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al comma 1, lettera c), sara' composta da: a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, presidente; b) due Ufficiali medici, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti anche esterni. 5. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al comma 1, lettera d), sara' composta da: a) un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a Tenente Colonnello, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, presidente; b) un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri con qualifica di perito selettore attitudinale, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, membro; c) un Ufficiale psicologo dell'Arma dei Carabinieri, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, membro. Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano dei membri, svolgera' anche le funzioni di segretario. Tale commissione si avvarra' del supporto e del contributo tecnico-specialistico di altro personale (periti selettori e psicologi).
Art. 6 Prova di preselezione (eventuale) 1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso - ad un'eventuale prova di preselezione sulle materie e con le modalita' indicate nel paragrafo 1 dell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, il 25 novembre 2015, con inizio non prima delle 10.00, presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153 (altezza incrocio con via Federico Caprilli), Roma, raggiungibile dalle fermate: «Ottaviano-San Pietro» della Metropolitana - linea A, con la linea Bus ATAC n. 32; «Stazione Tor di Quinto» della linea ferroviaria Roma-Nord, con partenza dal capolinea Roma Flaminio, raggiungibile dalla fermata «Roma Flaminia» della Metropolitana - linea A. La presentazione dei candidati dovra' avvenire dalle 08.30 alle 09.45, tenendo conto che: a) in ogni caso, a partire dalle 09.45, non sara' piu' consentito l'accesso all'interno della caserma Salvo d'Acquisto (civico 153), struttura ove verra' effettuata la prova; b) non sara' permesso ai candidati di entrare nell'aula d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni varie. Eventuali modifiche della data, del calendario o della sede di svolgimento di detta prova saranno rese note, indicativamente a partire dal 16 novembre 2015, mediante avviso consultabile nei siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012. Con le stesse modalita' sara' data notizia del mancato svolgimento della prova qualora, in base al numero dei concorrenti, non sara' ritenuto opportuno effettuarla. 2. I concorrenti che non riceveranno comunicazione di esclusione dal concorso dovranno presentarsi nella sede e nel giorno previsti, senza attendere alcun preavviso, muniti di documento di riconoscimento in corso di validita' e provvisto di fotografia, della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line e di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 3. La prova si svolgera' con le modalita' fissate nel provvedimento del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001 citato nelle premesse e, in quanto applicabili, quelle degli articoli 13, commi 1, 3, 4 e 5, e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Detto provvedimento sara' reso disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 4. Al termine della correzione della prova di preselezione verra' formata una graduatoria, al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive. I concorrenti classificatisi nei primi 600 (seicento) posti della graduatoria di cui al presente comma e quelli che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente collocato al 600° posto saranno ammessi alle successive prove. 6. L'esito della prova di preselezione ed i nominativi dei concorrenti ammessi a sostenere le successive prove scritte saranno resi noti a partire dal pomeriggio della stessa giornata di svolgimento della prova, nei siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012. 6. Ciascun candidato, a partire dal 7° giorno dalla pubblicazione degli esiti della prova di preselezione, potra' prendere visione, nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, del questionario somministratogli, della griglia di correzione e del proprio modulo risposta test.
Art. 7 Prove scritte 1. I candidati che hanno avuto notizia dell'ammissione alle prove scritte con le modalita' di cui all'art. 6, comma 5 ovvero i concorrenti ai quali non e' stata comunicata l'esclusione dal concorso, qualora la prova di preselezione non abbia avuto luogo, dovranno sostenere: a) una prova scritta di cultura generale, della durata massima di 6 ore; b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, della durata massima di 6 ore. I relativi programmi sono riportati nel paragrafo 2 del citato allegato A al presente decreto. I concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, potranno chiedere di effettuare dette prove in lingua tedesca. 2. Le prove scritte avranno luogo presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, viale Tor di Quinto n. 155 - Roma, nei giorni 1° e 2 dicembre 2015, con inizio non prima delle 09.30. Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di dette prove saranno rese note, indicativamente a partire dal 16 novembre 2015, mediante avviso consultabile nei siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012. 3. I concorrenti dovranno presentarsi nella sede ove si svolgeranno le prove scritte, senza attendere alcun preavviso, dalle 08.15 alle 09.15 di ciascuno dei giorni indicati nel comma 2, tenendo conto che: a) prima delle 08.15 non sara' possibile accedere all'interno della caserma Salvo d'Acquisto (civico 153), struttura ove verranno effettuate le due prove; b) in ogni caso, a partire dalle 09.15, non sara' piu' consentito l'accesso all'interno della predetta caserma; c) non sara' permesso ai candidati di entrare nell'aula d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, appunti, carta per scrivere e pubblicazioni varie; d) e' autorizzato il solo utilizzo di penne a sfera ad inchiostro indelebile nero, che il candidato deve portare al seguito. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, i concorrenti assenti al momento dell'inizio delle prove saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Per lo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Durante lo svolgimento delle prove sara' consentita solo la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione direttamente dalla commissione esaminatrice. 4. Le prove scritte si intenderanno superate se i concorrenti avranno riportato in ciascuna di esse una votazione non inferiore a 18/30. 5. L'esito delle prove scritte sara' reso noto con le modalita' di cui al successivo art. 8, comma 5. Il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e attitudinali di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11 sara' reso noto, indicativamente a partire dal 15 febbraio 2016, consultando i siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935 o al Ministero della difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012.
Art. 8 Valutazione dei titoli di merito 1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), valutera', previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alle prove scritte. A tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procedera' a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. La commissione esaminatrice valutera' i titoli posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che siano stati dichiarati nella domanda stessa ovvero risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. I titoli posseduti dai concorrenti e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, eccetto quelli comunque noti all'Amministrazione della Difesa, ovvero quelli per i quali nella medesima domanda non sono state fornite le necessarie informazioni, non costituiranno oggetto di valutazione. 2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel successivo comma 3, lettere b) e c) del presente articolo, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tal fine i concorrenti potranno produrre eventuale documentazione probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La predetta documentazione dovra' essere prodotta con le modalita' di cui al precedente art. 3, comma 4. Per i militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica verra' acquisita con le modalita' indicate nell'art. 3, commi 7 e 8. 3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e' pari a 10/30, cosi' ripartiti: a) durata e qualita' del servizio militare prestato (risultante dalla documentazione matricolare e caratteristica che verra' acquisita d'ufficio): massimo punti 6/30; b) titolo di studio: massimo punti 2/30; c) eventuali altri titoli e benemerenze: massimo punti 2/30. 4. La commissione comunichera' al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio Concorsi e Contenzioso, i nominativi del personale del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri dalla cui documentazione caratteristica, sia stato rilevato il difetto del requisito della qualita' del servizio prestato nell'ultimo biennio, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d). Detto personale sara' escluso dal concorso dalla Direzione Generale per il Personale Militare, indipendentemente dall'esito delle prove scritte di cui all'art. 7, sostenute prima della valutazione dei titoli da parte della commissione. 5. Il punteggio conseguito dai concorrenti nella valutazione dei titoli e nelle prove scritte sara' reso noto, unitamente alle votazioni conseguite nelle prove scritte, indicativamente a partire dal 15 febbraio 2016 o, comunque, prima dello svolgimento della prova orale di cui al successivo art. 12, con le modalita' di cui all'art. 7, comma 5.
Art. 9 Prove di efficienza fisica 1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i concorrenti che avranno superato entrambe le prove scritte di cui al precedente articolo 7. Dette prove avranno luogo, verosimilmente, a partire dal 31 marzo 2016. 2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera' nel giorno e ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti impegnati in improvvise ed inderogabili esigenze di servizio, da documentare a cura del Comando di appartenenza e di quelli interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). 3. Le prove di efficienza fisica saranno svolte osservando le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, emanate in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto del Ministro della difesa 12 gennaio 2001, citato nelle premesse. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 4. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno presentarsi indossando una tenuta ginnica (si consiglia di portare al seguito anche una giacca a vento tipo k-way, in caso di pioggia), muniti di un documento d'identita' in corso di validita' (oltre all'originale dovra' essere portata al seguito una fotocopia del documento) e produrre il certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica di tipo B, in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale (SSN), che esercitano in tali ambiti la professione di medico specializzato in medicina dello sport (oltre al certificato in originale o copia conforme dovra' essere portata al seguito una fotocopia dello stesso). La mancata presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso. I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentarsi muniti di referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, entro i sette giorni calendariali antecedenti alla data di presentazione alle prove medesime, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalita' indicate nel successivo art. 10, comma 8. 5. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale allegato sono precisate le modalita' di svolgimento degli esercizi, nonche' quelle di valutazione dell'idoneita' e di attribuzione dei punteggi incrementali, nonche' le disposizioni sui comportamenti da tenere in caso di indisposizione, di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'esecuzione degli esercizi. 6. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi determinera' il giudizio di inidoneita', quindi la mancata ammissione ai successivi accertamenti sanitari e attitudinali e l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi, invece, determinera' il giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, senza attribuzione di alcun punteggio.
Art. 10 Accertamenti sanitari 1. I concorrenti che avranno superato le prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quali Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera' nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti impegnati in improvvise ed inderogabili esigenze di servizio, da documentare a cura del Comando di appartenenza, di quelli interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data prevista per i predetti accertamenti, dei certificati e referti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) del presente articolo, in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo posta elettronica indirizzata alla casella cnsrconcuff@pec.carabinieri.it oppure a mezzo telegramma) al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13:00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione). La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) primo alinea, anche successivamente alla richiesta di riconvocazione, determinera' l'impossibilita' per la commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) di esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psico-fisici, con la conseguente esclusione dal concorso. La documentazione di cui al comma 2, lettera f), qualora non consegnata alla data prevista per gli accertamenti sanitari dovra' comunque essere prodotta dai concorrenti all'atto dell'incorporamento, qualora vincitori. 2. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti sanitari indossando una tuta ginnica e muniti dei seguenti documenti, in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti sanitari, salvo diverse indicazioni: a) referto originale attestante l'effettuazione dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; b) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; c) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione; d) per i concorrenti di sesso femminile: ecografia pelvica con relativo referto; referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato entro i sette giorni calendariali precedenti la data di presentazione. In caso di positivita' del test di gravidanza, la commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare; e) per i concorrenti che siano militari in servizio permanente nell'Arma dei Carabinieri, specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle infermerie competenti; f) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto analitico, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, attestante l'esito del dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica; g) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. 3. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata con le modalita' previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalle direttive tecniche della Direzione Generale della Sanita' Militare approvate con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonche' con quelle definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, di cui in premessa. Detto provvedimento dirigenziale sara' reso disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. 4. La commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), prima di eseguire la visita medica collegiale, disporra', in base a quanto prescritto nel successivo comma 5, una visita medica generale ed i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) visita cardiologia con ECG; b) visita oculistica; c) visita odontoiatrica; d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; e) visita psichiatrica; f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali cannabinoidi, barbiturici, anfetamine, oppiacei, cocaina e benzodiazepine. In caso di positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); g) analisi del sangue concernenti: 1) emocromo completo; 2) VES; 3) glicemia; 4) creatininemia; 5) trigliceridemia; 6) colesterolemia; 7) transaminasemia (GOT e GPT); 8) bilirubinemia totale e frazionata; 9) gamma GT; h) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool; i) ogni ulteriore indagine clinica - specialistica di laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al modello riportato nell'allegato D. I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti a visita ginecologica. 5. Gli accertamenti sanitari verificheranno: a) per i concorrenti in servizio permanente, l'assenza di infermita' invalidanti in atto incompatibili con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di idoneita' sanitaria nei concorsi per il reclutamento di personale militare; b) per i restanti concorrenti, il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010 richiamata in premessa); apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2 e apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione); campo visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale. I concorrenti riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD, dovranno rilasciare nel corso delle visite mediche la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione riportato nell'allegato E. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui alla legge 12 gennaio 2015, n. 2, per tutti i concorrenti sara', altresi', verificato il possesso della statura non inferiore a: cm. 170 per i concorrenti di sesso maschile; cm. 165 per i concorrenti di sesso femminile. 6. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione i concorrenti risultati affetti da: a) imperfezioni e infermita' che siano causa di inidoneita' al servizio militare secondo la normativa vigente o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al comma 5, lettera b) (a eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale dell'enzima G6PD); b) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia e disartria); c) positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile; d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso; e) tutte le imperfezioni e le infermita' non contemplate nelle precedenti lettere comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri. 7. Saranno, altresi', giudicati inidonei i concorrenti che presentino tatuaggi: a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta); b) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). Tali requisiti devono permanere anche durante il periodo di servizio. 8. Le concorrenti che si trovano in accertato stato di gravidanza, che costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, a mente dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, saranno nuovamente convocate presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento per essere sottoposte alle visite specialistiche e agli accertamenti di cui al precedente comma 4, in una data compatibile con la definizione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 13. Dette concorrenti, per esigenze organizzative, potranno essere ammesse, con riserva, a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la concorrente, con provvedimento motivato, sara' esclusa dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente decreto. 9. I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti, per esigenze organizzative, saranno ammessi, con riserva, a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I concorrenti che, al momento della nuova visita, non hanno recuperato la prevista idoneita' psico-fisica. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati. 10. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti sanitari, che sara' comunicato per iscritto seduta stante a ciascun concorrente, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali.
Art. 11 Accertamenti attitudinali 1. Al termine degli accertamenti sanitari di cui all'art. 10, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), che si avvarra' anche del supporto e del contributo tecnico-specialistico di altro personale (periti selettori e psicologi), agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (uno o piu' test e/o questionari, eventuali prove di performance, intervista attitudinale di selezione, colloquio con la commissione attitudinale) volte a valutare il possesso dei requisiti attitudinali e delle potenzialita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di Ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri ed all'assunzione delle discendenti responsabilita'. Gli accertamenti saranno svolti con le modalita' definite nel provvedimento del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001. Detto provvedimento sara' reso disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti, sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo quanto riportato nell'art. 10, comma 1. 3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneita' o inidoneita', che verra' comunicato ai concorrenti seduta stante. Tale giudizio e' definitivo. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive fasi del concorso. 4. Tutti i concorrenti, nel periodo di effettuazione degli accertamenti sanitari e attitudinali, dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio, durante lo svolgimento degli accertamenti attitudinali, dovranno indossare l'uniforme, fatta eccezione per quelli autorizzati permanentemente a vestire l'abito civile.
Art. 12 Prova orale 1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova orale, indicativamente a partire dal 2 maggio 2016, vertente sulle materie riportate nel paragrafo 3 dell'allegato A al presente decreto. La sede ed i giorni di convocazione saranno resi noti, indicativamente a partire dal 18 aprile 2016, mediante avviso consultabile nei siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935 o al Ministero della difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012. 2. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra' riportato una votazione di almeno 18/30. 3. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, salvo quanto riportato nell'art. 10, comma 1. 4. I concorrenti idonei alla prova orale, solo se lo hanno chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, potranno sostenere una prova orale facoltativa di lingua straniera, con le modalita' indicate nel paragrafo 4 dell'allegato A al presente decreto. I concorrenti che non intendono sostenere piu' detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. I concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo (italiano-tedesco) che concorrono per la riserva di posti dovranno scegliere una lingua diversa dal tedesco. 5. La prova orale facoltativa di lingua straniera si intendera' superata se il concorrente avra' riportato una votazione di almeno 18/30. Alla votazione conseguita corrispondera' il seguente punteggio, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui all'art. 13: a) da 18/30 a 20,999/30 = punti 0,25; b) da 21/30 a 23,999/30 = punti 0,50; c) da 24/30 a 26,999/30 = punti 0,75; d) da 27/30 a 30/30 = punti 1.
Art. 13 Graduatoria di merito 1. La graduatoria di merito degli idonei al concorso sara' formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolato sommando: a) i voti riportati nelle due prove scritte; b) l'eventuale punteggio incrementale riportato nelle prove di efficienza fisica; c) l'eventuale punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito; d) il voto riportato nella prova orale; e) l'eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto delle riserve di posti indicate nell'art. 1. I posti eventualmente non ricoperti dai riservatari potranno essere devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti idonei, secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso. 3. Fermo restando quanto indicato nel comma 2, nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di partecipazione. A parita' od in assenza di titoli di preferenza sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998. 4. Saranno dichiarati vincitori, sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 2, comma 4, i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 5. La graduatoria dei concorrenti idonei sara' approvata con decreto dirigenziale che sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nei siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it.
Art. 14 Nomina 1. I vincitori del concorso, acquisito l'atto autorizzativo prescritto, saranno nominati, ad eccezione di quelli appartenenti alla categoria degli Ufficiali inferiori delle Forze di Completamento di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, con anzianita' assoluta nel grado stabilita nel decreto di nomina, che sara' immediatamente esecutivo, e con anzianita' relativa secondo l'ordine della graduatoria del concorso. Gli appartenenti alla categoria degli Ufficiali inferiori delle Forze di Completamento, invece, saranno nominati Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri con il grado rivestito all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande. 2. Il conferimento della nomina, sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 2, comma 4, e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla stessa, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del presente decreto e del superamento del corso applicativo di durata non inferiore a sei mesi. 3. All'atto della presentazione presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri per la frequenza dei corso i vincitori: a) se non gia' in servizio permanente, saranno tenuti a rilasciare dichiarazione con la quale contraggono una ferma di tre anni, ai sensi dell'art. 738, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La mancata sottoscrizione di detta ferma determinera' la revoca della nomina; b) saranno sottoposti a visita medica di controllo al fine di verificare che gli stessi sono in grado di frequentare il corso applicativo. Al termine della stessa, se insorgono dubbi sulla persistenza dell'idoneita' sanitaria precedentemente riconosciuta, e' facolta' del predetto istituto inviare gli stessi all'osservazione ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare un provvedimento medico-legale di inidoneita' al servizio militare. I vincitori di sesso femminile saranno sottoposti al test di gravidanza mediante analisi delle urine. In caso di positivita' del predetto test la visita medica di incorporamento sara' sospesa ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e l'interessata sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile ai sensi dell'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Analogamente verra' rinviato al primo corso utile l'Ufficiale di sesso femminile che, trovandosi nelle condizioni del citato art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non potra' completare il corso applicativo; c) dovranno produrre: il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh. I militari gia' in servizio nell'Arma dei Carabinieri dovranno esibire il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato nei trenta giorni antecedenti alla data di inizio del corso (scheda o libretto sanitario). 4. Al superamento del corso applicativo, gli Ufficiali che abbiano contratto la ferma di cui al comma 3 hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di anni cinque che assorbe quella da espletare. 5. Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo, l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso. I concorrenti di sesso femminile di cui al comma 3 che porteranno a compimento con esito favorevole il corso applicativo assumeranno l'anzianita' relativa che sarebbe loro spettata nel corso che non hanno potuto frequentare o completare. 6. Nei confronti degli Ufficiali che non supereranno il corso applicativo si provvedera' alla revoca della nomina ed i medesimi: a) se provenienti dal ruolo degli Ispettori, rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in tal caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dagli Ufficiali ausiliari, saranno collocati in congedo. 7. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti. 8. L'eventuale beneficiario della riserva destinata ai possessori dell'attestato di bilinguismo, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, sara' destinato per l'impiego presso la Legione Carabinieri Trentino Alto Adige.
Art. 15 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 14, comma 2, l'Amministrazione Difesa potra' richiedere agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal concorrente, risultato vincitore del concorso, nella domanda di partecipazione al concorso stesso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre, verra' acquisito d'ufficio il certificato generale del casellario giudiziale. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma 1 emerge la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 16 Esclusioni 1. La Direzione Generale per il Personale Militare puo' escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non sono ritenuti in possesso dei requisiti prescritti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Sottotenente in servizio permanente, se il difetto dei requisiti verra' accertato dopo la nomina.
Art. 17 Spese di viaggio - Licenza 1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti di cui al precedente art. 4 (compresi quelli eventualmente necessari per completare le varie fasi concorsuali), nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti, anche se militari in servizio. 2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dall'art. 4, comma 1, nonche' a quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il concorrente non sostiene le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Art. 18 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, viale Tor di Quinto n. 119 - Roma, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche' in caso di esito positivo, agli enti previdenziali. 2. Il cittadino gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale della Direzione Generale del Personale Militare, titolare del trattamento, che nomina responsabile del trattamento dei dati, ognuno per la propria parte di competenza: a) il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri; b) i responsabili dei Comandi/Enti di cui al precedente art. 3, comma 7; c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5. Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 ottobre 2015 Il Gen. D. c. (li): Paolo Gerometta
Alletato A PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME 1. PROVA DI PRESELEZIONE La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consistera' nella somministrazione di un questionario comprendente un numero di quesiti a risposta multipla predeterminata non superiore a cento. Essa vertera' su argomenti di cultura generale (conoscenza della lingua italiana, attualita', storia, geografia, matematica, geometria, educazione civica, scienze, geografia astronomica e storia delle arti), di logica deduttiva (ragionamento numerico e ragionamento verbale), di conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e su elementi di conoscenza di una lingua straniera a scelta tra il francese, l'inglese, lo spagnolo e il tedesco. Nei trenta giorni antecedenti la data di inizio dello svolgimento della prova preliminare, sui siti «www.carabinieri.it» e «www.persomil.difesa.it», sara' resa disponibile la banca dati dalla quale saranno tratti i quesiti, fatta eccezione per quelli di lingua straniera. La commissione, prima dell'inizio della prova, provvedera' a far distribuire ai concorrenti il materiale necessario (questionario, modulo risposta test, etc.) e fornira' ai medesimi tutte le informazioni necessarie all'espletamento della prova stessa, in particolare le modalita' di corretta compilazione del modulo risposta test. Durante la prova non sara' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente, per iscritto o con mezzi elettronici, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i membri della commissione esaminatrice, nonche' portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. La mancata osservanza di tali prescrizioni comportera' l'esclusione dalla prova con provvedimento della commissione esaminatrice. Analogamente, verra' escluso il concorrente che abbia copiato, in tutto o in parte, le risposte relative al questionario somministrato. Al termine della prova la commissione adottera' le misure necessarie alla custodia dei moduli risposta test consegnati dai concorrenti e, con l'ausilio di strumenti informatici, provvedera' alla correzione della prova al termine della stessa. 2. PROVE SCRITTE 1^ prova scritta. Svolgimento, in sei ore, di un tema di cultura generale attinente alle discipline sociali, politiche, storiche e geografiche trattate durante la frequenza dei corsi per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 2^ prova scritta. Svolgimento, in sei ore, di un tema di cultura tecnico-professionale sul servizio di istituto o sul diritto penale, su argomenti indicati nelle tesi della prova orale delle rispettive materie. 3. PROVA ORALE Colloquio, in un tempo non superiore a 45 minuti, su argomenti tratti da cinque tesi estratte a sorte, una per ciascuna delle seguenti materie: a) diritto penale: 1^ tesi: la sanzione, la pena, le misure di sicurezza. Le misure di prevenzione. Pene sostitutive, misure alternative alla detenzione; 2^ tesi: la legge penale ed il sistema delle fonti del diritto penale. L'efficacia della legge penale nel tempo, nello spazio e rispetto alle persone. Le immunita'; 3^ tesi: il reato: la struttura, la sistematica, il fatto, l'antigiuridicita' (cause di giustificazione), la colpevolezza, la punibilita' (le scusanti). Il dolo, la colpa; la preterintenzione, la responsabilita' oggettiva; 4^ tesi: il reo, l'imputabilita', la pericolosita' sociale, la capacita' a delinquere, i tipi d'autore (delinquente abituale, professionale e per tendenza); 5^ tesi: le forme di manifestazione del reato: tentativo, concorso del reato, concorso di persone nel reato. La punibilita' e le cause di estinzione del reato e della pena; b) procedura penale: 1^ tesi: i soggetti processuali: giudice; pubblico ministero; polizia giudiziaria; imputato; parte civile; persona offesa; difensore; 2^ tesi: gli atti e le prove: documentazione e traduzione degli atti; notificazione; nullita' degli atti; mezzi di prova; mezzi di ricerca della prova; 3^ tesi: le misure precautelari: il fermo e l'arresto; le misure cautelari: misure cautelari personali; misure coercitive; misure interdittive; misure cautelari reali; estinzione delle misure; impugnazione dei provvedimenti che dispongono misure cautelari; 4^ tesi: le indagini preliminari e l'udienza preliminare: notizia di reato; condizioni di procedibilita'; attivita' ad iniziativa della polizia giudiziaria; attivita' del pubblico ministero; indagini difensive; incidente probatorio; chiusura delle indagini preliminari; esercizio dell'azione penale e richiesta di archiviazione; udienza preliminare. Procedimenti speciali: giudizio abbreviato; applicazione della pena su richiesta delle parti; giudizio direttissimo; giudizio immediato; procedimento per decreto. Procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica ed innanzi al Giudice di Pace; 5^ tesi: il giudizio, le impugnazioni e l'esecuzione: atti preliminari; udienza e dibattimento; sentenza; appello; ricorso per cassazione; revisione; esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali; procedimento di esecuzione; magistratura di sorveglianza; casellario giudiziale; c) istituzioni di diritto privato: 1^ tesi: le fonti delle norme giuridiche; l'interpretazione della legge; le situazioni giuridiche soggettive ed il rapporto giuridico; l'atto e il negozio giuridico; la tutela dei diritti; i soggetti dell'attivita' giuridica; 2^ tesi: i beni; beni mobili e beni immobili; beni materiali e beni immateriali; proprieta'; diritti reali di godimento e di garanzia; comunione e condominio; possesso; l'acquisto delle situazioni giuridiche; 3^ tesi: le obbligazioni: struttura e vicende; le fonti delle obbligazioni; l'autonomia privata e il contratto; contratti tipici e contratti atipici; le vicende del contratto; invalidita' e inefficacia del contratto, i principali contratti tipici; i titoli di credito; la responsabilita' per fatto illecito; 4^ tesi: l'impresa; l'azienda; societa' di persone; societa' di capitali; societa' cooperative; lo statuto dell'impresa; il rapporto di lavoro; lavoro autonomo e lavoro subordinato; le fonti del rapporto di lavoro subordinato; 5^ tesi: la tutela dei diritti; la forma degli atti giuridici; la prova degli atti giuridici; il documento e la documentazione; tipologie di documenti; la pubblicita' immobiliare; le cause legittime di prelazione; prescrizione e decadenza; d) tecnica professionale: 1^ tesi: deontologia dell'Ufficiale dei Carabinieri (principi generali, precetti del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri); premessa al Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri (liberta' d'azione, iniziativa, azione del superiore, senso di responsabilita', armonia nella vita dei reparti); governo del personale (conoscenza del personale, esempio, educazione, istruzione, assistenza, ricompense, punizioni, azione di controllo); posizione istituzionale dell'Arma dei Carabinieri (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dipendenze dell'Arma dei Carabinieri); compiti dell'Arma dei Carabinieri (forza militare di polizia a competenza generale; compiti militari); 2^ tesi: ordinamento dell'Arma dei Carabinieri (Comando Generale, organizzazione addestrativa, organizzazione territoriale, organizzazione mobile e speciale, reparti per esigenze specifiche); struttura logistica dell'Arma (la policy logistica, normativa di sicurezza, le caserme: proprieta', requisiti e gestione); la telematica nell'Arma; la banca dati delle Forze di Polizia; 3^ tesi: servizi d'istituto (classificazione dei servizi, norme per comandare il servizio, norme per l'esecuzione del servizio, servizi esterni, polizia di prossimita'); registrazione del servizio (memoriale del servizio giornaliero, ordine del servizio e allegato A, modello OP/85, giornale di bordo delle stazioni mobili, giornale di chiesuola); norme di comportamento operativo e di condotta (obblighi dell'Ufficiale ed agente di polizia giudiziaria, obblighi dell'Ufficiale ed agente di pubblica sicurezza); 4^ tesi: coordinamento delle Forze di Polizia; amministrazione della disciplina (le sanzioni disciplinari, competenze disciplinari, principi generali di amministrazione della disciplina militare; l'amministrazione della disciplina nell'Arma dei Carabinieri, gli speciali doveri dei militari dell'Arma; le sanzioni disciplinari di stato); e) storia dell'Arma dei Carabinieri: 1^ tesi: la fondazione del Corpo; le prime prove; i Carabinieri in guerra; 2^ tesi: l'Arma nel Regno d'Italia; lo sviluppo dell'Arma; le prime missioni all'estero; 3^ tesi: l'Arma nella 1^ guerra mondiale, nel primo dopoguerra, nel fascismo e oltremare; 4^ tesi: l'Arma nella 2^ guerra mondiale, nella guerra di liberazione e negli anni del dopoguerra; 5^ tesi: il terrorismo e la contestazione; l'Arma proiettata verso il futuro. 1. PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA La prova, della durata massima di quindici minuti, si svolgera' con le seguenti modalita': breve colloquio di carattere generale; lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale; conversazione guidata che abbia come spunto il brano. La lingua potra' essere scelta fra la francese, l'inglese, la tedesca e la spagnola. Avvertenze Per la preparazione delle materie militari del concorso, i concorrenti potranno utilizzare le sinossi di tecnica professionale e di storia dell'Arma predisposte dalla Scuola Ufficiali Carabinieri. In particolare i concorrenti: a) in servizio nell'Arma dei Carabinieri, potranno consultarle accedendo alla sezione sinossi dell'area intranet del portale «Leonardo»; b) non in servizio nell'Arma dei Carabinieri, potranno acquisirle inviando apposita istanza in e-mail, all'indirizzo di posta elettronica cnsrconcuff@pec.carabinieri.it e riceverle, con le stesse modalita', in formato pdf. Per la preparazione delle restanti materie, si suggerisce di far ricorso ad aggiornati testi giuridici in libero commercio.