Concorso per 26 sottotenenti ruolo speciale arma dei carabinieri (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 26
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 82 del 23-10-2015
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Concorso (Scad. 23 novembre 2015) Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventisei Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 23-10-2015
Data Scadenza bando 23-11-2015
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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso (Scad. 23 novembre 2015)

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventisei Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli  Uffici
Statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue  nel  pubblico   impiego»   e   successive   modificazioni   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua  tedesca
e della lingua ladina nei rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione  e  nei   procedimenti   giudiziari»   e   successive
modificazioni e integrazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 12  gennaio  2001,  modificato  con
decreti ministeriali 11 maggio 2001 e 26 settembre 2002, concernente,
tra l'altro, i  titoli  di  studio  e  gli  ulteriori  requisiti  per
l'ammissione ai concorsi  per  il  reclutamento  degli  Ufficiali  in
servizio permanente dell'Arma dei  Carabinieri,  le  tipologie  e  le
modalita' di svolgimento delle  prove  concorsuali  e  di  formazione
delle relative graduatorie di merito, nonche' la  composizione  delle
commissioni esaminatrici; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni,
in particolare  l'art.  3,  comma  1,  laddove  e'  previsto  che  il
personale militare e delle Forze di Polizia rimanga disciplinato  dai
rispettivi ordinamenti; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti» e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83, recante «Codice
dell'Amministrazione   Digitale»   e   successive   modificazioni   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice  delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e   donna,   a   norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.  246»  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazione, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere,
la procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive  modificazioni,  previa  richiesta
delle   amministrazioni   interessate,   corredata    da    analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e  delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e
dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'Ordinamento  Militare»  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare, fra cui
gli articoli 645, 663, 665 e 666, nonche' l'art. 2186, che  fa  salva
l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non   regolamentari,   delle
direttive, delle istruzioni, delle  circolari,  delle  determinazioni
generali del Ministero  della  difesa,  dello  Stato  Maggiore  della
Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del  Comando  Generale
dell'Arma dei Carabinieri  emanati  in  attuazione  della  precedente
normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare»  e  successive  modificazioni   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.
35, e, in  particolare,  l'art.  8,  comma  1,  concernente  l'invio,
esclusivamente   per   via   telematica,   delle   domande   per   la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
Pubbliche Amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio  2013,  registrato  alla
Corte dei Conti il 10 marzo 2013,  registro  n.  I,  foglio  n.  390,
concernente, tra l'altro, la struttura  ordinativa  e  le  competenze
della Direzione Generale per il Personale militare; 
    Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2015-2017; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014,   recante
«Approvazione  della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  Codice  dell'Ordinamento  Militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in  materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo dei vigili del
fuoco»; 
    Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al  personale  militare,  desumibile  dal  combinato  disposto  degli
articoli 625, comma 1, del citato  decreto  legislativo  n.  66/2010,
rubricato  «Rapporti  con  l'ordinamento  generale  del  lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  e  altri   ordinamenti
speciali», 19,  comma  1,  della  legge  4  novembre  2010,  n.  183,
rubricato «Specificita' delle Forze Armate, delle Forze di Polizia  e
del Corpo Nazionale dei  Vigili  del  Fuoco»,  51,  comma  8,  ultimo
periodo,  della  legge  23   dicembre   2000,   n.   388,   rubricato
«Programmazione delle assunzioni e norme interpretative», e 3,  comma
1,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   rubricato
«Personale in regime di diritto pubblico»; 
    Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status  e  delle  funzioni  svolte  dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo n. 66/2010 ha cura di prevedere,  tra  gli
altri,  il  possesso  di   specifici   requisiti   legati   all'eta',
all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (articoli  635,
646, 672, 682, 684, 697 e 700); 
    Considerato che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti in
questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui  agli
articoli 634, 654, 660 e  1035  del  citato  decreto  legislativo  n.
66/2010 presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi
di cui trattasi, alla luce della  necessita'  di  non  precludere  la
partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato
e  attualmente  mantenuto  i  necessari  requisiti,  connotati  dalla
specificita' quale sopra descritta; 
    Considerato che, in coerenza con quanto sopra  esposto,  le  sole
ipotesi in  cui  e'  ammesso  lo  scorrimento  delle  graduatorie  di
concorso, entro il termine di un anno dalla loro approvazione, per il
reclutamento  presso  le  Forze  Armate  sono  quelle   organicamente
individuate all'art. 643 del citato decreto  legislativo  n.  66/2010
con esclusione dell'applicabilita' di ogni altra normativa vigente  a
riguardo, in linea con la piu' recente giurisprudenza  (Cons.  Stato,
sez. IV, 15 settembre 2015, n.  4330;  Tar  Lazio,  sez.  I  ter,  26
settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014,  n.
100; Cons. Stato, Ad Plen., 28 luglio 2011, n. 14, punto 51); 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  30  giugno  2015,  -
registrato presso la Corte dei conti il 24 luglio 2015 al  foglio  n.
1579 - recante «Disciplina dei concorsi  per  il  reclutamento  degli
Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri» emanato ai  sensi  dell'articolo
647 del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Ravvisata la necessita' di  indire,  per  il  2016,  al  fine  di
soddisfare  specifiche  esigenze  dell'Arma   dei   carabinieri,   un
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 26 Sottotenenti
in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri; 
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova di preselezione a
cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova
non  abbia  luogo,  per  motivi  di  economicita'  e  di   speditezza
dell'azione  amministrativa,  qualora  il  numero  delle  domande  di
partecipazione  presentate  venisse  ritenuto  compatibile   con   le
esigenze di selezione dell'Arma dei Carabinieri e con  i  termini  di
conclusione della procedura concorsuale; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre  2014
- registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio
n. 2512 - concernente la sua  nomina  a  Direttore  Generale  per  il
Personale Militare, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1.  E'  indetto  un  concorso,  per  titoli  ed  esami,  per   il
reclutamento di 26 (ventisei) Sottotenenti in servizio permanente nel
ruolo  speciale  dell'Arma   dei   Carabinieri,   con   la   seguente
ripartizione di posti: 
      a) 22 (ventidue) sono riservati a favore degli appartenenti  al
ruolo Ispettori nella  qualifica  di  Luogotenente  e  nei  gradi  di
Maresciallo  Aiutante  Sostituto  Ufficiale  di  Pubblica  Sicurezza,
Maresciallo Capo  e  Maresciallo  Ordinario  in  servizio  permanente
dell'Arma dei Carabinieri; 
      b) 1 (uno) e' riservato  a  favore  degli  Ufficiali  in  Ferma
Prefissata dell'Arma dei Carabinieri che  abbiano  prestato  servizio
per almeno diciotto mesi senza demerito; 
      c) 1 (uno) e' riservato  al  coniuge  e  ai  figli  superstiti,
ovvero ai parenti in linea collaterale  di  secondo  grado  se  unici
superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio; 
      d) 1 (uno) e' riservato  ai  candidati  in  possesso,  all'atto
della  scadenza  del  termine   di   presentazione   delle   domande,
dell'attestato di bilinguismo riferito a  livello  non  inferiore  al
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui  all'art.  4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752  e
successive modificazioni. 
    2.  I   posti   riservati   eventualmente   non   ricoperti   per
insufficienza di riservatari idonei  potranno  essere  devoluti  agli
altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al
successivo art. 13. 
    3.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente  decreto,
variare il numero dei  posti,  modificare,  annullare,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal  concorso  o
l'ammissione al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in  ragione  di
esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  ovvero  in
applicazione di leggi di bilancio dello  Stato  o  finanziarie  o  di
disposizioni di  contenimento  della  spesa  pubblica.  In  tal  caso
l'Amministrazione della Difesa provvede a dare formale  comunicazione
mediante avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie
speciale. 
    4. La Direzione Generale si riserva  altresi'  la  facolta',  nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscono a  un
rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e  nei  giorni
previsti per l'espletamento delle  prove  concorsuali,  di  prevedere
sessioni di recupero delle prove stesse. 
    In tal caso ne sara' data notizia mediante avviso pubblicato  nei
siti   internet    www.carabinieri.it    e    www.persomil.difesa.it.
definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a
tutti gli effetti. 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1.  Al  concorso,  di  cui  all'art.  1,  possono  partecipare  i
concorrenti appartenenti alle sottonotate categorie: 
      a)  Ufficiali   subalterni   di   complemento   dell'Arma   dei
Carabinieri in congedo che, alla data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione  delle  domande  di  ammissione  al  concorso,  abbiano
ultimato il servizio di prima nomina; 
      b) Ufficiali in Ferma Prefissata che, alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande  di  ammissione  al  concorso,
abbiano completato un anno di servizio in tale posizione, compreso il
periodo di formazione; 
      c) Ufficiali inferiori di complemento facenti parte delle Forze
di Completamento, per essere stati richiamati per esigenze  correlate
con  le  missioni  internazionali  ovvero  impegnati   in   attivita'
addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia
all'estero. Non rientrano, pertanto, in tale categoria, gli Ufficiali
di complemento che sono stati richiamati, a mente delle  disposizioni
dell'art. 1255 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  per
addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo; 
      d) Luogotenenti, Marescialli Aiutanti  Sostituti  Ufficiali  di
Pubblica  Sicurezza,  Marescialli  Capi  e  Marescialli  Ordinari  in
servizio permanente dell'Arma dei  Carabinieri  che  hanno  riportato
nell'ultimo biennio la qualifica finale non  inferiore  a  «superiore
alla media» ovvero, in rapporti informativi, giudizi equivalenti. 
    2. Fermo restando quanto  indicato  nel  precedente  comma  1,  i
concorrenti, alla data di scadenza del termine per  la  presentazione
delle domande riportato nel successivo art. 3, dovranno: 
      a) essere in possesso della cittadinanza italiana; 
      b) non aver superato il giorno di compimento del: 
        1) 32° anno di eta', se appartenenti alla categoria di cui al
precedente comma 1, lettera a); 
        2) 34° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere b) e c); 
        3) 40° anno di eta' ed aver compiuto il 26° anno di eta',  se
appartenenti alla categoria di cui al comma 1, lettera d). 
    Non si applicano gli aumenti dei  limiti  di  eta'  previsti  per
l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; 
      c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale  che  consenta  l'iscrizione  ai
corsi  universitari,  ovvero  di  un  titolo  di  studio  di   durata
quadriennale, integrato dal corso annuale previsto  per  l'ammissione
ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11  dicembre  1969,  n.
910 e successive  modificazioni  e  integrazioni.  Coloro  che  hanno
conseguito  il  titolo  di  studio  all'estero  dovranno   presentare
attestazione di equivalenza al titolo di studio previsto  in  Italia,
rilasciata da un Ufficio Scolastico Regionale nell'ambito provinciale
di loro scelta; 
      d) godere dei diritti civili e politici; 
      e)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito  di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da  precedente  arruolamento  volontario  nelle  Forze  Armate  o  di
Polizia,  per  motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla   vita
militare,  ad  esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
      f) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  di  pena  su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi. 
    Ogni variazione della posizione giudiziaria che  intervenga  fino
al conseguimento della nomina a Ufficiale in servizio permanente deve
essere segnalata con immediatezza al Centro Nazionale di Selezione  e
Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, mediante comunicazione
all'indirizzo di p.e.c. cnsrconcuff@pec.carabinieri.it", e al proprio
Comando/Ente d'appartenenza; 
      g) non trovarsi in situazioni incompatibili con  l'acquisizione
ovvero la  conservazione  dello  stato  di  Ufficiale  dell'Arma  dei
Carabinieri; 
      h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      i) avere tenuto condotta incensurabile; 
      j)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      k) se in servizio  permanente,  non  essere  stati  dichiarati,
negli ultimi cinque anni di servizio, inidonei all'avanzamento ovvero
avervi rinunciato. 
    3. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione  dei  medesimi  al  prescritto
corso  applicativo  e'  subordinato  al  possesso   della   idoneita'
psico-fisica  e  attitudinale  al   servizio   incondizionato   quale
Ufficiale in servizio permanente del  ruolo  speciale  dell'Arma  dei
Carabinieri, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi
articoli 10 e 11. Il riconoscimento del possesso  di  tale  idoneita'
dovra'  comunque  avvenire  entro  la  data  di  approvazione   delle
graduatorie di merito di cui al successivo art. 13. 
    4. I requisiti di partecipazione  devono  essere  posseduti  alla
data di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  e
dovranno essere mantenuti, ad eccezione di quelli di cui al comma  2,
lettera b), sino alla data  di  nomina  a  Sottotenente  in  servizio
permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri. 
                               Art. 3 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso   deve   essere
presentata esclusivamente on-line sul sito www.carabinieri.it -  area
concorsi, entro il termine di trenta giorni a  decorrere  dal  giorno
successivo a quello  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  -  4ª  serie  speciale,
seguendo le istruzioni per la compilazione che  saranno  fornite  dal
sistema automatizzato. 
    2. Il concorrente puo' scegliere la modalita' di  identificazione
tra  quelle  prospettate  dal  sistema  automatizzato  e  di  seguito
indicate: 
      a) indirizzo di  posta  elettronica  certificata  intestata  al
concorrente; 
      b) carta d'identita' elettronica (CIE) di  tipo  conforme  agli
standard europei e carta nazionale dei servizi (CNS). Il  concorrente
titolare di questo tipo di smart card deve: 
        compilare dei campi con i propri dati anagrafici,  il  codice
fiscale e un indirizzo di posta elettronica; 
        identificarsi digitalmente mediante l'utilizzo della  propria
CIE / CNS e del PIN a essa associato; 
      c) firma digitale /  elettronica  qualificata.  Il  concorrente
titolare di strumenti per la firma digitale / elettronica qualificata
rilasciati da un certificatore accreditato deve: 
        compilare il modulo di  identificazione  con  i  propri  dati
anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica; 
        scaricare il modulo di identificazione in formato PDF; 
        sottoscriverlo  mediante  certificato   di   firma   digitale
(intestato al concorrente); 
        eseguire la procedura di upload per  caricare  il  modulo  in
formato P7M nell'apposita sezione dell'applicativo «concorsi on-line»
del sito www.carabinieri.it - area concorsi. 
    Al termine della procedura  d'identificazione  eseguita  con  una
delle modalita' sopra descritte, il sistema  automatizzato  invia  al
concorrente,  all'indirizzo  di  posta   elettronica   indicato,   un
collegamento per accedere al modulo di  presentazione  della  domanda
on-line per la partecipazione al concorso. 
    3. I candidati, che si trovano all'estero  e  che  non  hanno  la
possibilita' di procedere alla  compilazione  della  domanda  con  le
modalita' di cui al precedente comma 2, potranno darne  comunicazione
al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro  Nazionale  di
Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e  Contenzioso,  a  mezzo
e-mail (all'indirizzo cgcnsrconcuff@carabinieri.it), entro il termine
di scadenza per la presentazione delle domande.  Il  predetto  Centro
provvedera' a inviare direttamente all'interessato il fac-simile  del
modulo di domanda di partecipazione al concorso all'indirizzo  e-mail
indicato nella richiesta. Detto modulo, una volta  compilato,  dovra'
essere scannerizzato e inviato a mezzo e-mail al predetto indirizzo. 
    4. Il concorrente non deve allegare alla domanda,  inoltrata  con
le procedure informatizzate di cui al precedente comma 2, l'eventuale
documentazione probatoria dei titoli di  studio,  di  merito  e/o  di
preferenza. Detti titoli dovranno, comunque,  essere  posseduti  alla
data di scadenza del termine per la presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso. La predetta documentazione potra'  essere
consegnata,  anche  sotto   forma   di   dichiarazione   sostitutiva,
rilasciata ai sensi delle disposizioni  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,   n.   445,   all'atto   della
presentazione alla prima prova scritta di cui all'art. 7. 
    5. All'esito della procedura correttamente eseguita,  il  sistema
automatizzato  generera'  una  ricevuta  dell'avvenuta  presentazione
della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo  di
posta elettronica indicato  dal  concorrente  nella  domanda  stessa.
Detta ricevuta dovra' essere esibita dal concorrente  all'atto  della
presentazione alla prima prova del concorso. 
    Fermo restando che  la  domanda  presentata  on-line  non  potra'
essere  modificata  una  volta  scaduto  il  termine  ultimo  per  la
presentazione delle domande di partecipazione,  il  Comando  Generale
dell'Arma  dei  Carabinieri,  Centro   Nazionale   di   Selezione   e
Reclutamento potra' chiedere la regolarizzazione delle  domande  che,
benche' sottoscritte  e  spedite  nei  termini  e  con  le  modalita'
indicate ai precedenti commi, risultino  formalmente  irregolari  per
vizi sanabili. Copia delle  domande  di  partecipazione  regolarmente
presentate dai militari in servizio  dovranno  essere  consegnate  al
Comando di appartenenza per le finalita' di cui al comma 7. 
    6.  Le  domande  di  partecipazione  inoltrate,  anche   in   via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli indicati  nel
presente articolo, non saranno prese in considerazione e il candidato
non verra' ammesso alla  procedura  concorsuale.  I  concorrenti,  se
militari in  servizio,  dovranno,  inoltre,  presentare  copia  della
suddetta domanda al Comando del Reparto/Ente presso il quale sono  in
forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di  cui  al
successivo comma 7. 
    7. I Comandi che hanno ricevuto dai concorrenti  in  servizio  la
copia della domanda di partecipazione al concorso dovranno  procedere
- solo nei confronti di coloro  che  avranno  superato  la  prova  di
preselezione di cui all'art. 6 o, qualora la preselezione  non  venga
effettuata,  che  si  saranno  presentati  alle   prove   scritte   -
all'aggiornamento, alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, dei seguenti documenti: 
      a)  libretto  personale,  stato  di  servizio,  attestazione  e
dichiarazione di completezza (per gli ufficiali); 
      b)  libretto  personale,  foglio  matricolare,  attestazione  e
dichiarazione  di  completezza  (per  gli   appartenenti   al   ruolo
Ispettori). 
    Una copia della suddetta documentazione dovra' essere inviata  al
Comando Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  Centro  Nazionale  di
Selezione e Reclutamento, Ufficio Concorsi e Contenzioso,  viale  Tor
di Quinto n. 119 - 00191 Roma, entro venti giorni dalla pubblicazione
degli esiti della prova di preselezione  o  dalla  presentazione  dei
concorrenti alle prove scritte, qualora  la  preselezione  non  venga
effettuata,  facendo  ricorso  all'applicativo  Ge.Do.P.A.  (Gestione
Documentale Personale in Avanzamento), per i  reparti  dell'Arma  dei
Carabinieri e tramite posta per le altre Forze Armate. 
    8.  Per  i  concorrenti  che   siano   Ufficiali   inferiori   di
complemento, in Ferma Prefissata o delle Forze di  Completamento,  in
congedo, la documentazione di cui al precedente comma 7,  lettera  a)
sara'  acquisita  d'ufficio  dal  Comando  Generale   dell'Arma   dei
Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione  e  Reclutamento,  Ufficio
Concorsi e Contenzioso. 
                               Art. 4 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) una prova di preselezione (eventuale); 
      b) due prove scritte (una di cultura generale e una di  cultura
tecnico-professionale); 
      c) la valutazione dei titoli di merito; 
      d) le prove di efficienza fisica; 
      e)   gli   accertamenti   sanitari   per   il    riconoscimento
dell'idoneita' psico-fisica; 
      f) gli accertamenti attitudinali; 
      g) una prova orale; 
      h) una prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    Ai suddetti accertamenti e prove, i concorrenti dovranno  esibire
la carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento,  provvisto
di   fotografia   e   in   corso   di   validita',   rilasciato    da
un'Amministrazione dello Stato. 
    2. L'Amministrazione  della  Difesa  non  risponde  di  eventuale
danneggiamento o perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti
lascino incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui
al comma 1 del presente articolo. 
                               Art. 5 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice per la  prova  di  preselezione,
per le prove scritte ed orali,  per  la  valutazione  dei  titoli  di
merito e per la formazione della graduatoria di merito; 
      b) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
      c) la commissione per gli accertamenti sanitari; 
      d) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione esaminatrice di cui  al  comma  1,  lettera  a)
sara' composta da: 
      a)  un  Ufficiale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  di  grado  non
inferiore a Generale di Brigata, presidente; 
      b) due o piu' Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri di grado  non
inferiore a Maggiore, membri, uno dei quali  puo'  essere  sostituito
con un docente universitario o di istituto di  istruzione  secondaria
di secondo grado ovvero un tecnico o esperto  nelle  materie  oggetto
del concorso, appartenente anche ad altra amministrazione; 
      c) un docente o esperto di materie letterarie, membro  aggiunto
per le prove scritte; 
      d) un docente o esperto di  diritto,  membro  aggiunto  per  la
prova orale; 
      e) un docente o esperto, che potra' essere diverso in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
      f)  un  Ufficiale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  di  grado  non
inferiore a Capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione
della Difesa appartenente  alla  terza  area  funzionale,  segretario
senza diritto di voto. 
    3. La commissione per le prove di efficienza fisica,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: 
      a)  un  Ufficiale  dell'Arma  dei  Carabinieri  di  grado   non
inferiore a Tenente Colonnello, presidente; 
      b)  due  Ufficiali  dell'Arma  dei  Carabinieri  di  grado  non
inferiore a Capitano, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a
parita' di grado, il meno anziano, svolgera'  anche  le  funzioni  di
segretario. 
    La commissione potra'  avvalersi,  durante  l'espletamento  delle
prove, di personale  dell'Arma  dei  Carabinieri  in  possesso  della
qualifica   di   istruttore   militare   di   educazione   fisica   e
dell'assistenza di personale tecnico e medico. 
    4. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al  comma
1, lettera c), sara' composta da: 
      a) un  Ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  Tenente
Colonnello, in servizio presso il Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, presidente; 
      b) due Ufficiali medici, in servizio presso il Centro Nazionale
di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, membri, di cui
il meno elevato in grado o, a parita'  di  grado,  il  meno  anziano,
svolgera' anche le funzioni di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici  specialisti
anche esterni. 
    5. La commissione per gli accertamenti attitudinali,  di  cui  al
comma 1, lettera d), sara' composta da: 
      a)  un  Ufficiale  dell'Arma  dei  Carabinieri  di  grado   non
inferiore  a  Tenente  Colonnello,  in  servizio  presso  il   Centro
Nazionale di Selezione  e  Reclutamento  dell'Arma  dei  Carabinieri,
presidente; 
      b) un Ufficiale dell'Arma  dei  Carabinieri  con  qualifica  di
perito selettore attitudinale, in servizio presso il Centro Nazionale
di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, membro; 
      c)  un  Ufficiale  psicologo  dell'Arma  dei  Carabinieri,   in
servizio presso il  Centro  Nazionale  di  Selezione  e  Reclutamento
dell'Arma dei Carabinieri, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei membri, svolgera' anche le funzioni di segretario. 
    Tale commissione  si  avvarra'  del  supporto  e  del  contributo
tecnico-specialistico  di  altro  personale   (periti   selettori   e
psicologi). 
                               Art. 6 
 
 
                        Prova di preselezione 
 
 
    (eventuale) 
    1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al
concorso - ad un'eventuale prova di preselezione sulle materie e  con
le  modalita'  indicate  nel  paragrafo  1   dell'allegato   A,   che
costituisce parte integrante del presente  decreto,  il  25  novembre
2015, con inizio non prima delle 10.00, presso il Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento dell'Arma  dei  Carabinieri,  viale  Tor  di
Quinto n. 153 (altezza incrocio con  via  Federico  Caprilli),  Roma,
raggiungibile dalle fermate: 
      «Ottaviano-San Pietro» della Metropolitana - linea  A,  con  la
linea Bus ATAC n. 32; 
      «Stazione Tor di Quinto» della linea ferroviaria Roma-Nord, con
partenza dal capolinea Roma  Flaminio,  raggiungibile  dalla  fermata
«Roma Flaminia» della Metropolitana - linea A. 
    La presentazione dei candidati dovra' avvenire dalle  08.30  alle
09.45, tenendo conto che: 
      a) in  ogni  caso,  a  partire  dalle  09.45,  non  sara'  piu'
consentito  l'accesso  all'interno  della  caserma  Salvo  d'Acquisto
(civico 153), struttura ove verra' effettuata la prova; 
      b) non sara' permesso ai candidati di entrare nell'aula d'esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni varie. 
    Eventuali modifiche della data, del calendario o  della  sede  di
svolgimento di detta  prova  saranno  rese  note,  indicativamente  a
partire dal 16 novembre 2015, mediante avviso consultabile  nei  siti
www.carabinieri.it e  www.persomil.difesa.it,  che  avra'  valore  di
notifica a tutti gli  effetti  e  per  tutti  i  concorrenti,  ovvero
chiedendo informazioni al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,
V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny  n.  2  -
00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della  difesa,  Direzione
Generale  per  il  Personale  Militare,  Sezione  Relazioni  con   il
Pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel.  06517051012.
Con le stesse modalita' sara' data notizia  del  mancato  svolgimento
della prova qualora, in base al numero  dei  concorrenti,  non  sara'
ritenuto opportuno effettuarla. 
    2. I concorrenti che non riceveranno comunicazione di  esclusione
dal concorso dovranno presentarsi nella sede e nel  giorno  previsti,
senza   attendere   alcun   preavviso,   muniti   di   documento   di
riconoscimento in corso di validita' e provvisto di fotografia, della
ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line e di penna
a sfera ad inchiostro indelebile nero. 
    Coloro che risulteranno  assenti  al  momento  dell'inizio  della
prova  saranno  considerati  rinunciatari  e,  quindi,  esclusi   dal
concorso, quali che siano le ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle
dovute a causa di forza maggiore. 
    3.  La  prova  si  svolgera'  con  le   modalita'   fissate   nel
provvedimento  del  Comandante  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri
emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m) del  decreto
ministeriale 12 gennaio 2001  citato  nelle  premesse  e,  in  quanto
applicabili, quelle degli articoli 13, commi 1, 3, 4 e 5, e 15, comma
1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487.
Detto provvedimento sara'  reso  disponibile,  prima  della  data  di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul  sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e  per
tutti i concorrenti. 
    4. Al termine della correzione della prova di preselezione verra'
formata una graduatoria, al solo fine di individuare i concorrenti da
ammettere a sostenere le prove successive. 
    I concorrenti classificatisi nei primi 600 (seicento) posti della
graduatoria di cui al presente comma e quelli che  abbiano  riportato
lo stesso punteggio del concorrente collocato al 600°  posto  saranno
ammessi alle successive prove. 
    6. L'esito della  prova  di  preselezione  ed  i  nominativi  dei
concorrenti ammessi a sostenere le successive prove  scritte  saranno
resi  noti  a  partire  dal  pomeriggio  della  stessa  giornata   di
svolgimento   della   prova,   nei    siti    www.carabinieri.it    e
www.persomil.difesa.it, con valore di notifica a tutti gli effetti  e
per tutti i concorrenti, ovvero  chiedendo  informazioni  al  Comando
generale dell'Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni  con
il Pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935,  o  al
Ministero della difesa, Direzione Generale per il Personale Militare,
Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143
Roma, tel. 06517051012. 
    6. Ciascun candidato, a partire dal 7° giorno dalla pubblicazione
degli esiti della prova di  preselezione,  potra'  prendere  visione,
nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata  al  concorso,  del
questionario somministratogli, della  griglia  di  correzione  e  del
proprio modulo risposta test. 
                               Art. 7 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1. I candidati che hanno avuto notizia dell'ammissione alle prove
scritte con le  modalita'  di  cui  all'art.  6,  comma  5  ovvero  i
concorrenti  ai  quali  non  e'  stata  comunicata  l'esclusione  dal
concorso, qualora la prova di preselezione  non  abbia  avuto  luogo,
dovranno sostenere: 
      a) una prova scritta di cultura generale, della durata  massima
di 6 ore; 
      b) una prova scritta di  cultura  tecnico-professionale,  della
durata massima di 6 ore. 
    I relativi programmi sono riportati nel paragrafo  2  del  citato
allegato A al presente decreto. 
    I concorrenti in possesso dell'attestato di  bilinguismo  (lingua
italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore  al  diploma  di
istituto di istruzione secondaria di secondo grado, di cui all'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752  e
successive modificazioni, potranno chiedere di effettuare dette prove
in lingua tedesca. 
    2. Le prove scritte avranno luogo presso il Centro  Nazionale  di
Selezione e Reclutamento, viale Tor di Quinto  n.  155  -  Roma,  nei
giorni 1° e 2 dicembre 2015, con inizio non prima delle 09.30. 
    Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di
dette prove saranno rese  note,  indicativamente  a  partire  dal  16
novembre   2015,    mediante    avviso    consultabile    nei    siti
www.carabinieri.it e  www.persomil.difesa.it,  che  avra'  valore  di
notifica a tutti gli  effetti  e  per  tutti  i  concorrenti,  ovvero
chiedendo informazioni al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,
V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny  n.  2  -
00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della  difesa,  Direzione
Generale  per  il  Personale  Militare,  Sezione  Relazioni  con   il
Pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012. 
    3.  I  concorrenti  dovranno  presentarsi  nella  sede   ove   si
svolgeranno le prove scritte, senza attendere alcun preavviso,  dalle
08.15 alle 09.15 di ciascuno dei giorni indicati nel comma 2, tenendo
conto che: 
      a) prima delle 08.15 non sara' possibile  accedere  all'interno
della caserma Salvo d'Acquisto (civico 153), struttura  ove  verranno
effettuate le due prove; 
      b) in  ogni  caso,  a  partire  dalle  09.15,  non  sara'  piu'
consentito l'accesso all'interno della predetta caserma; 
      c) non sara' permesso ai candidati di entrare nell'aula d'esame
portando al seguito borse,  borselli,  bagagli,  dizionari,  appunti,
carta per scrivere e pubblicazioni varie; 
      d) e'  autorizzato  il  solo  utilizzo  di  penne  a  sfera  ad
inchiostro indelebile nero, che il candidato deve portare al seguito. 
    Fatte salve le  disposizioni  di  cui  all'art.  1,  comma  4,  i
concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  delle  prove  saranno
esclusi dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 
    Per lo svolgimento delle  prove  scritte,  saranno  osservate  le
disposizioni degli articoli 13, 14 e 15,  comma  1  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487.  Durante  lo
svolgimento delle prove sara' consentita  solo  la  consultazione  di
dizionari della lingua italiana  messi  a  disposizione  direttamente
dalla commissione esaminatrice. 
    4. Le prove scritte si intenderanno  superate  se  i  concorrenti
avranno riportato in ciascuna di esse una votazione non  inferiore  a
18/30. 
    5. L'esito delle prove scritte sara' reso noto con  le  modalita'
di cui al successivo art. 8, comma 5. Il calendario  di  convocazione
dei concorrenti ammessi a sostenere le prove  di  efficienza  fisica,
gli  accertamenti  sanitari  e  attitudinali  di  cui  ai  successivi
articoli 9, 10 e 11 sara' reso noto, indicativamente a partire dal 15
febbraio   2016,   consultando   i    siti    www.carabinieri.it    e
www.persomil.difesa.it, con valore di notifica a tutti gli effetti  e
per tutti i concorrenti, ovvero  chiedendo  informazioni  al  Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni  con
il Pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel.  0680982935  o  al
Ministero della difesa, Direzione Generale per il Personale Militare,
Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143
Roma, tel. 06517051012. 
                               Art. 8 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all'art. 5,  comma
1,  lettera  a),  valutera',  previa  identificazione  dei   relativi
criteri, i titoli di merito dei  soli  concorrenti  che  risulteranno
idonei alle prove scritte. A  tal  fine  la  commissione,  dopo  aver
corretto in forma anonima gli elaborati,  procedera'  a  identificare
esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in  modo
da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. 
    Il riconoscimento di questi ultimi dovra' comunque avvenire  dopo
la valutazione dei titoli  di  merito.  La  commissione  esaminatrice
valutera' i titoli posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione  delle  domande  di  partecipazione,  che  siano  stati
dichiarati nella domanda stessa ovvero risultino dalla documentazione
matricolare e caratteristica. I titoli posseduti  dai  concorrenti  e
non dichiarati nella domanda di partecipazione al  concorso,  eccetto
quelli comunque noti all'Amministrazione della Difesa, ovvero  quelli
per i  quali  nella  medesima  domanda  non  sono  state  fornite  le
necessarie informazioni, non costituiranno oggetto di valutazione. 
    2. E' onere  dei  concorrenti  fornire  informazioni  dettagliate
circa  ciascuno  dei  titoli  posseduti,  tra  quelli  indicati   nel
successivo comma 3, lettere b) e c) del presente  articolo,  ai  fini
della  loro  corretta  valutazione   da   parte   della   commissione
esaminatrice. A tal fine i concorrenti  potranno  produrre  eventuale
documentazione probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive
rilasciate ai sensi delle disposizioni  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La predetta documentazione
dovra' essere prodotta con le modalita' di cui al precedente art.  3,
comma 4. Per i militari in servizio o in  congedo  la  documentazione
matricolare  e  caratteristica  verra'  acquisita  con  le  modalita'
indicate nell'art. 3, commi 7 e 8. 
    3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e'  pari
a 10/30, cosi' ripartiti: 
      a) durata e qualita' del servizio militare prestato (risultante
dalla  documentazione  matricolare  e   caratteristica   che   verra'
acquisita d'ufficio): massimo punti 6/30; 
      b) titolo di studio: massimo punti 2/30; 
      c) eventuali altri titoli e benemerenze: massimo punti 2/30. 
    4. La commissione comunichera' al Comando Generale dell'Arma  dei
Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione  e  Reclutamento,  Ufficio
Concorsi  e  Contenzioso,  i  nominativi  del  personale  del   ruolo
Ispettori  dell'Arma  dei  Carabinieri   dalla   cui   documentazione
caratteristica, sia stato rilevato il  difetto  del  requisito  della
qualita' del servizio prestato nell'ultimo biennio, di  cui  all'art.
2, comma 1, lettera d). Detto personale sara'  escluso  dal  concorso
dalla Direzione Generale per il Personale Militare, indipendentemente
dall'esito delle prove scritte di cui  all'art.  7,  sostenute  prima
della valutazione dei titoli da parte della commissione. 
    5. Il punteggio conseguito dai concorrenti nella valutazione  dei
titoli e  nelle  prove  scritte  sara'  reso  noto,  unitamente  alle
votazioni conseguite nelle prove scritte, indicativamente  a  partire
dal 15 febbraio 2016 o, comunque, prima dello svolgimento della prova
orale di cui al successivo art. 12, con le modalita' di cui  all'art.
7, comma 5. 
                               Art. 9 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i  concorrenti
che avranno superato entrambe le prove scritte di cui  al  precedente
articolo 7. Dette prove avranno luogo, verosimilmente, a partire  dal
31 marzo 2016. 
    2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e ora stabiliti per le prove di  efficienza  fisica  sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei
concorrenti impegnati  in  improvvise  ed  inderogabili  esigenze  di
servizio, da documentare a cura del  Comando  di  appartenenza  e  di
quelli interessati al concomitante svolgimento di  prove  nell'ambito
di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai  quali
gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine  gli  interessati
dovranno far pervenire al predetto Centro Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento,       a       mezzo        e-mail        (all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza  di  nuova  convocazione,
entro le ore 13.00 del giorno  lavorativo  antecedente  a  quello  di
prevista  presentazione,  inviando  documentazione   probatoria.   La
riconvocazione, che potra' essere  disposta  compatibilmente  con  il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente  a
mezzo e-mail (inviata all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicato
nella domanda di partecipazione al concorso). 
    3. Le prove di efficienza fisica  saranno  svolte  osservando  le
disposizioni contenute in  apposite  norme  tecniche,  approvate  con
provvedimento dirigenziale  del  Comandante  Generale  dell'Arma  dei
Carabinieri, emanate in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m)
del decreto del Ministro della difesa 12 gennaio 2001,  citato  nelle
premesse. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima  della
data di svolgimento della prova concorsuale,  mediante  pubblicazione
sul sito www.carabinieri.it, con  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti. 
    4. Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  convocati
dovranno presentarsi indossando una tenuta ginnica (si  consiglia  di
portare al seguito anche una giacca a vento tipo k-way,  in  caso  di
pioggia), muniti di un documento d'identita' in  corso  di  validita'
(oltre all'originale dovra' essere portata al seguito  una  fotocopia
del documento) e produrre il certificato di  idoneita'  ad  attivita'
sportiva agonistica di tipo B, in corso di validita',  rilasciato  da
medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana  ovvero
a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio
sanitario  nazionale  (SSN),  che  esercitano  in  tali   ambiti   la
professione di medico specializzato in medicina dello sport (oltre al
certificato in originale o copia conforme dovra'  essere  portata  al
seguito una fotocopia dello stesso). La mancata presentazione di tale
certificato comportera'  l'esclusione  dalle  prove  e,  quindi,  dal
concorso.  I  concorrenti  di  sesso  femminile  dovranno,   inoltre,
presentarsi  muniti  di  referto  attestante  l'esito  del  test   di
gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il SSN, entro i sette giorni calendariali antecedenti  alla  data
di presentazione alle prove medesime, per  lo  svolgimento  in  piena
sicurezza delle  prove  di  efficienza  fisica  e  per  le  finalita'
indicate nel successivo art. 10, comma 8. 
    5. Il prospetto delle prove di  efficienza  fisica  e'  riportato
nell'allegato  B,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. In tale allegato sono precisate le modalita' di  svolgimento
degli esercizi, nonche' quelle di  valutazione  dell'idoneita'  e  di
attribuzione dei punteggi incrementali, nonche' le  disposizioni  sui
comportamenti da tenere in  caso  di  indisposizione,  di  precedente
infortunio o di infortunio verificatosi  durante  l'esecuzione  degli
esercizi. 
    6. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
determinera' il giudizio di inidoneita', quindi la mancata ammissione
ai successivi accertamenti sanitari e attitudinali e l'esclusione dal
concorso. Il superamento di tutti gli esercizi, invece,  determinera'
il giudizio di idoneita'  alle  prove  di  efficienza  fisica,  senza
attribuzione di alcun punteggio. 
                               Art. 10 
 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
 
    1. I concorrenti che avranno  superato  le  prove  di  efficienza
fisica saranno sottoposti, a cura della commissione di  cui  all'art.
5, comma 1, lettera c), presso il Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento    dell'Arma    dei    Carabinieri,     all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quali  Ufficiali  in
servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri. 
    Il concorrente che, regolarmente convocato,  non  si  presentera'
nel giorno e all'ora stabiliti per gli  accertamenti  sanitari  sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei
concorrenti impegnati  in  improvvise  ed  inderogabili  esigenze  di
servizio, da documentare a  cura  del  Comando  di  appartenenza,  di
quelli interessati al concomitante svolgimento di  prove  nell'ambito
di altri concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa  ai  quali  gli
stessi hanno chiesto di partecipare e di  quelli  che  non  siano  in
possesso,  alla  data  prevista  per  i  predetti  accertamenti,  dei
certificati e referti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d)  del
presente articolo, in ragione dei tempi necessari per il rilascio  di
tali documenti da parte di strutture sanitarie  pubbliche  o  private
accreditate con il Servizio  sanitario  nazionale.  A  tal  fine  gli
interessati  dovranno  far  pervenire  (a  mezzo  posta   elettronica
indirizzata  alla  casella  cnsrconcuff@pec.carabinieri.it  oppure  a
mezzo  telegramma)  al  predetto  Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13:00  del
giorno lavorativo antecedente a  quello  di  prevista  presentazione,
inviando documentazione probatoria.  La  riconvocazione,  che  potra'
essere disposta compatibilmente con il periodo di  svolgimento  degli
accertamenti  stessi,  avverra'   esclusivamente   a   mezzo   e-mail
(all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicato  nella  domanda   di
partecipazione). La mancata esibizione della documentazione sanitaria
di cui al comma 2, lettere a),  b),  c)  e  d)  primo  alinea,  anche
successivamente  alla  richiesta  di   riconvocazione,   determinera'
l'impossibilita' per la commissione  di  cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera c) di esprimersi  in  relazione  al  possesso  dei  requisiti
psico-fisici,  con  la  conseguente  esclusione  dal   concorso.   La
documentazione di cui al comma 2, lettera f), qualora non  consegnata
alla data prevista per  gli  accertamenti  sanitari  dovra'  comunque
essere prodotta dai concorrenti all'atto dell'incorporamento, qualora
vincitori. 
    2. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti  sanitari
indossando una tuta ginnica  e  muniti  dei  seguenti  documenti,  in
originale o in copia resa conforme  secondo  le  modalita'  stabilite
dalla legge, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di
presentazione agli accertamenti sanitari, salvo diverse indicazioni: 
      a) referto originale  attestante  l'effettuazione  dei  markers
virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
      b) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV; 
      c) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato  C,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia  e  controfirmato  dagli  interessati,  che
attesti lo stato di buona salute, la  presenza/assenza  di  pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi intolleranze  ed  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio  non  anteriore  a  sei
mesi a quella di presentazione; 
      d) per i concorrenti di sesso femminile: 
          ecografia pelvica con relativo referto; 
          referto attestante l'esito di test di gravidanza  (mediante
analisi  su  sangue  o  urine),  effettuato  entro  i  sette   giorni
calendariali  precedenti  la  data  di  presentazione.  In  caso   di
positivita' del test di gravidanza,  la  commissione  non  potra'  in
nessun caso procedere agli accertamenti previsti e  dovra'  astenersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente  dell'art.  580,  comma  2  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo
il quale lo stato di gravidanza  costituisce  temporaneo  impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare; 
        e)  per  i  concorrenti  che  siano  militari   in   servizio
permanente nell'Arma dei Carabinieri,  specchio  riepilogativo  delle
vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato  dalle  infermerie
competenti; 
      f) ai soli  fini  dell'eventuale  successivo  impiego,  referto
analitico, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la
visita,   attestante   l'esito   del   dosaggio   quantitativo    del
glucosio-6-fosfato deidrogenasi  (G6PD),  eseguito  sulle  emazie  ed
espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica; 
      g) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico  del  torace
in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i  sei  mesi
precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici. 
    Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,
anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio  sanitario
nazionale. 
    3. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara'  accertata  con
le modalita' previste dagli  articoli  580  e  582  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90  e  dalle  direttive
tecniche della Direzione Generale della  Sanita'  Militare  approvate
con decreto ministeriale del 4 giugno 2014,  citate  nelle  premesse,
nonche'  con  quelle  definite  nel  provvedimento  dirigenziale  del
Comandante   Generale   dell'Arma   dei   Carabinieri,   emanato   in
applicazione  dell'art.  2,  comma  1,   lettera   m)   del   decreto
ministeriale 12 gennaio 2001, di cui in premessa. 
    Detto provvedimento dirigenziale sara'  reso  disponibile,  prima
della  data  di  svolgimento  della   prova   concorsuale,   mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di  notifica  a
tutti  gli  effetti  e  per  tutti  i   concorrenti.   L'accertamento
dell'idoneita'  verra'  eseguito  in  ragione  delle  condizioni  del
soggetto al momento della visita. 
    4. La commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera  c),  prima
di eseguire la visita medica collegiale, disporra', in base a  quanto
prescritto nel successivo comma 5, una visita medica  generale  ed  i
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: 
      a) visita cardiologia con ECG; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita odontoiatrica; 
      d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      e) visita psichiatrica; 
      f) analisi completa delle urine,  con  esame  del  sedimento  e
ricerca  di  eventuali  cataboliti  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope quali  cannabinoidi,  barbiturici,  anfetamine,  oppiacei,
cocaina  e  benzodiazepine.  In  caso   di   positivita',   disporra'
l'effettuazione  sul  medesimo  campione   del   test   di   conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
      g) analisi del sangue concernenti: 
        1) emocromo completo; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) trigliceridemia; 
        6) colesterolemia; 
        7) transaminasemia (GOT e GPT); 
        8) bilirubinemia totale e frazionata; 
        9) gamma GT; 
      h) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      i)  ogni  ulteriore  indagine  clinica   -   specialistica   di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame  radiologico)  ritenuta
utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale
del concorrente. 
    Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il  concorrente
a indagini  radiologiche,  indispensabili  per  l'accertamento  e  la
valutazione  di  eventuali  patologie,  in  atto  o  pregresse,   non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o  visite
specialistiche, lo stesso dovra'  sottoscrivere,  dopo  essere  stato
edotto  dei  benefici  e  dei   rischi   connessi   all'effettuazione
dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme  al
modello riportato nell'allegato D. 
    I concorrenti di sesso  femminile  saranno  sottoposti  a  visita
ginecologica. 
    5. Gli accertamenti sanitari verificheranno: 
      a) per i  concorrenti  in  servizio  permanente,  l'assenza  di
infermita' invalidanti in  atto  incompatibili  con  quanto  previsto
dalla  vigente  normativa  in  materia  di  idoneita'  sanitaria  nei
concorsi per il reclutamento di personale militare; 
      b) per i restanti concorrenti, il possesso del seguente profilo
sanitario minimo:  psiche  (PS)  1;  costituzione  (CO)  2;  apparato
cardiocircolatorio (AC) 2; apparato  respiratorio  (AR)  2;  apparati
vari (AV) 2 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza
accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo
di  esclusione,  ai  sensi  dell'art.  1  della  legge  n.   109/2010
richiamata  in  premessa);  apparato  locomotore  superiore  (LS)  2;
apparato locomotore inferiore (LI)  2;  apparato  uditivo  (AU)  2  e
apparato  visivo  (VS)  2  (acutezza  visiva  uguale  o  superiore  a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che  vede  meno,
raggiungibile con correzione non superiore alle  4  diottrie  per  la
sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore  a  3  diottrie,
anche in un solo occhio, per gli altri  vizi  di  refrazione);  campo
visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale. 
    I concorrenti riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o
parziale, dell'enzima  G6PD,  dovranno  rilasciare  nel  corso  delle
visite  mediche  la  dichiarazione  di  ricevuta  informazione  e  di
responsabilizzazione riportato nell'allegato E. 
    Nelle more dell'entrata in vigore del  regolamento  di  cui  alla
legge 12 gennaio 2015, n. 2, per tutti i concorrenti sara', altresi',
verificato il possesso della statura non inferiore a: 
      cm. 170 per i concorrenti di sesso maschile; 
      cm. 165 per i concorrenti di sesso femminile. 
    6.  Saranno  giudicati  inidonei  dalla  predetta  commissione  i
concorrenti risultati affetti da: 
      a) imperfezioni e infermita' che siano causa di inidoneita'  al
servizio militare secondo la  normativa  vigente  o  che  determinino
l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di  cui  al
comma   5,   lettera   b)   (a   eccezione    della    caratteristica
somato-funzionale AV qualora l'attribuzione del coefficiente  3  o  4
sia determinata da carenza, totale o parziale dell'enzima G6PD); 
      b) disturbi della parola anche se in forma  lieve  (dislalia  e
disartria); 
      c) positivita' agli accertamenti  diagnostici  per  l'abuso  di
alcool  e  ai  cataboliti  urinari  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera  militare
o civile; 
      d) malattie o lesioni per le quali sono previsti  tempi  lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti  necessari  per  la
frequenza del corso; 
      e) tutte le imperfezioni e le infermita' non contemplate  nelle
precedenti lettere comunque incompatibili con la frequenza del  corso
e con il successivo impiego quale Ufficiale  in  servizio  permanente
dell'Arma dei Carabinieri. 
    7.  Saranno,  altresi',  giudicati  inidonei  i  concorrenti  che
presentino tatuaggi: 
      a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella  ginnica
(pantaloncini e maglietta); 
      b) posti  anche  in  parti  coperte  dalle  uniformi  che,  per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    Tali requisiti devono  permanere  anche  durante  il  periodo  di
servizio. 
    8.  Le  concorrenti  che  si  trovano  in  accertato   stato   di
gravidanza, che costituisce temporaneo  impedimento  all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare, a mente dell'art. 580,  comma  2
del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,
saranno nuovamente convocate presso il Centro Nazionale di  Selezione
e Reclutamento per essere sottoposte  alle  visite  specialistiche  e
agli  accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  4,  in  una  data
compatibile con la definizione della graduatoria di merito di cui  al
successivo art. 13. Dette concorrenti,  per  esigenze  organizzative,
potranno essere ammesse, con riserva, a sostenere le ulteriori  prove
concorsuali. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura,  la  concorrente,  con  provvedimento  motivato,
sara'  esclusa  dal  concorso   per   impossibilita'   di   procedere
all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal  presente
decreto. 
    9.  I  concorrenti  che  all'atto  degli  accertamenti   sanitari
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
a ulteriore valutazione sanitaria a  cura  della  stessa  commissione
medica per verificare  l'eventuale  recupero  dell'idoneita'  fisica.
Detti concorrenti, per esigenze organizzative, saranno  ammessi,  con
riserva, a sostenere le ulteriori prove  concorsuali.  I  concorrenti
che, al momento della nuova visita, non hanno recuperato la  prevista
idoneita' psico-fisica. Saranno giudicati  inidonei  ed  esclusi  dal
concorso.  Tale  giudizio  sara'  comunicato   seduta   stante   agli
interessati. 
    10. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti sanitari,
che  sara'  comunicato  per  iscritto   seduta   stante   a   ciascun
concorrente,  e'  definitivo.  Pertanto,  i   concorrenti   giudicati
inidonei  non  saranno   ammessi   a   sostenere   gli   accertamenti
attitudinali. 
                               Art. 11 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. Al termine degli accertamenti sanitari di cui all'art.  10,  i
concorrenti  giudicati  idonei  saranno  sottoposti,  a  cura   della
commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), che  si  avvarra'
anche del supporto e del contributo  tecnico-specialistico  di  altro
personale  (periti  selettori   e   psicologi),   agli   accertamenti
attitudinali, consistenti nello svolgimento di  una  serie  di  prove
(uno o piu' test e/o questionari,  eventuali  prove  di  performance,
intervista attitudinale di selezione, colloquio  con  la  commissione
attitudinale) volte a valutare il possesso dei requisiti attitudinali
e delle potenzialita' indispensabili all'espletamento delle  mansioni
di Ufficiale in servizio  permanente  dell'Arma  dei  carabinieri  ed
all'assunzione delle discendenti  responsabilita'.  Gli  accertamenti
saranno svolti  con  le  modalita'  definite  nel  provvedimento  del
Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri emanato in applicazione
dell'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12  gennaio
2001. Detto provvedimento sara' reso disponibile, prima della data di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul  sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e  per
tutti i concorrenti. 
    2. Il concorrente che, regolarmente convocato,  non  si  presenta
nel giorno e nell'ora stabiliti, sara'  considerato  rinunciatario  e
quindi escluso dal concorso, salvo  quanto  riportato  nell'art.  10,
comma 1. 
    3. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio  di
idoneita' o inidoneita', che verra' comunicato ai concorrenti  seduta
stante. 
    Tale giudizio e' definitivo. I concorrenti giudicati inidonei non
saranno ammessi alle successive fasi del concorso. 
    4. Tutti  i  concorrenti,  nel  periodo  di  effettuazione  degli
accertamenti sanitari e attitudinali, dovranno attenersi  alle  norme
disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio,
durante lo  svolgimento  degli  accertamenti  attitudinali,  dovranno
indossare  l'uniforme,  fatta  eccezione   per   quelli   autorizzati
permanentemente a vestire l'abito civile. 
                               Art. 12 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti  attitudinali
saranno ammessi a sostenere la prova orale, indicativamente a partire
dal 2 maggio 2016, vertente sulle materie riportate nel  paragrafo  3
dell'allegato  A  al  presente  decreto.  La  sede  ed  i  giorni  di
convocazione saranno resi noti,  indicativamente  a  partire  dal  18
aprile 2016, mediante avviso consultabile nei siti www.carabinieri.it
e www.persomil.difesa.it, che avra' valore di notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo  informazioni  al
Comando  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  V  Reparto,  Ufficio
Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n.  2  -  00197  Roma,  tel.
0680982935 o al Ministero della difesa,  Direzione  Generale  per  il
Personale  Militare,  Sezione  Relazioni  con  il   Pubblico,   viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012. 
    2. La prova orale si intendera' superata se il concorrente  avra'
riportato una votazione di almeno 18/30. 
    3. I concorrenti che  non  si  presentano  nel  giorno  stabilito
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, salvo
quanto riportato nell'art. 10, comma 1. 
    4. I concorrenti idonei  alla  prova  orale,  solo  se  lo  hanno
chiesto  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso,   potranno
sostenere una prova orale facoltativa di  lingua  straniera,  con  le
modalita' indicate  nel  paragrafo  4  dell'allegato  A  al  presente
decreto. I concorrenti che non intendono sostenere piu'  detta  prova
dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. I  concorrenti
in possesso  dell'attestato  di  bilinguismo  (italiano-tedesco)  che
concorrono per la riserva di  posti  dovranno  scegliere  una  lingua
diversa dal tedesco. 
    5. La prova orale facoltativa di lingua straniera  si  intendera'
superata se il concorrente avra' riportato una  votazione  di  almeno
18/30.  Alla  votazione   conseguita   corrispondera'   il   seguente
punteggio, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui
all'art. 13: 
      a) da 18/30 a 20,999/30 = punti 0,25; 
      b) da 21/30 a 23,999/30 = punti 0,50; 
      c) da 24/30 a 26,999/30 = punti 0,75; 
      d) da 27/30 a 30/30 = punti 1. 
                               Art. 13 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    1. La graduatoria  di  merito  degli  idonei  al  concorso  sara'
formata secondo l'ordine dei  punteggi  conseguiti  dai  concorrenti,
calcolato sommando: 
      a) i voti riportati nelle due prove scritte; 
      b) l'eventuale punteggio incrementale riportato nelle prove  di
efficienza fisica; 
      c) l'eventuale punteggio riportato nella valutazione dei titoli
di merito; 
      d) il voto riportato nella prova orale; 
      e) l'eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova orale
facoltativa di lingua straniera. 
    2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra'  conto
delle riserve di posti indicate nell'art. 1.  I  posti  eventualmente
non ricoperti dai riservatari potranno essere devoluti a favore delle
altre  categorie  di  concorrenti  idonei,  secondo  l'ordine   della
graduatoria di merito del concorso. 
    3. Fermo restando quanto indicato nel comma  2,  nel  decreto  di
approvazione della graduatoria si terra' conto, a parita' di  merito,
dei titoli  di  preferenza  previsti  dall'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  posseduti  alla
data di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  e
dichiarati nella domanda di partecipazione. A parita' od  in  assenza
di titoli di preferenza sara' preferito il concorrente  piu'  giovane
d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997,
come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998. 
    4.   Saranno   dichiarati   vincitori,   sempreche'   non   siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 2,  comma  4,  i
concorrenti  che,  per  quanto  indicato  nei  commi  precedenti,  si
collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 
    5. La graduatoria dei  concorrenti  idonei  sara'  approvata  con
decreto dirigenziale che sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale  del
Ministero della difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   nei   siti
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it. 
                               Art. 14 
 
 
                               Nomina 
 
 
    1. I  vincitori  del  concorso,  acquisito  l'atto  autorizzativo
prescritto, saranno nominati, ad  eccezione  di  quelli  appartenenti
alla categoria degli Ufficiali inferiori delle Forze di Completamento
di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  c),  Sottotenenti  in  servizio
permanente  nel  ruolo  speciale  dell'Arma  dei   Carabinieri,   con
anzianita' assoluta nel grado stabilita nel decreto  di  nomina,  che
sara' immediatamente esecutivo, e  con  anzianita'  relativa  secondo
l'ordine della graduatoria del concorso. 
    Gli appartenenti alla categoria degli Ufficiali  inferiori  delle
Forze  di  Completamento,  invece,  saranno  nominati  Ufficiali   in
servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri  con
il  grado  rivestito  all'atto  della   scadenza   del   termine   di
presentazione delle domande. 
    2.  Il  conferimento   della   nomina,   sempreche'   non   siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui  al  precedente  art.  2,
comma 4,  e'  subordinato  all'accertamento,  anche  successivo  alla
stessa, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui  all'art.
2 del presente decreto e del superamento  del  corso  applicativo  di
durata non inferiore a sei mesi. 
    3. All'atto della presentazione presso la  Scuola  Ufficiali  dei
Carabinieri per la frequenza dei corso i vincitori: 
      a) se  non  gia'  in  servizio  permanente,  saranno  tenuti  a
rilasciare dichiarazione con la quale contraggono una  ferma  di  tre
anni, ai sensi dell'art. 738, comma  2  del  decreto  legislativo  15
marzo  2010,  n.  66.  La  mancata  sottoscrizione  di  detta   ferma
determinera' la revoca della nomina; 
      b) saranno sottoposti a visita medica di controllo al  fine  di
verificare che gli stessi sono  in  grado  di  frequentare  il  corso
applicativo. Al  termine  della  stessa,  se  insorgono  dubbi  sulla
persistenza dell'idoneita' sanitaria precedentemente riconosciuta, e'
facolta' del predetto istituto inviare  gli  stessi  all'osservazione
ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare  che
non  siano  insorti  fatti  morbosi  nuovi  tali  da  determinare  un
provvedimento medico-legale di inidoneita' al  servizio  militare.  I
vincitori di sesso femminile saranno sottoposti al test di gravidanza
mediante analisi delle urine. In caso  di  positivita'  del  predetto
test la visita  medica  di  incorporamento  sara'  sospesa  ai  sensi
dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, e  l'interessata  sara'  rinviata  d'ufficio  alla
frequenza del primo corso utile ai sensi dell'art. 1494  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.  Analogamente  verra'  rinviato  al
primo corso utile l'Ufficiale  di  sesso  femminile  che,  trovandosi
nelle condizioni del citato art.  1494  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, non potra' completare il corso applicativo; 
      c) dovranno produrre: 
        il certificato vaccinale infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
        in caso di assenza della relativa vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; 
        un certificato rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh. 
    I militari gia' in servizio nell'Arma  dei  Carabinieri  dovranno
esibire il certificato  anamnestico  delle  vaccinazioni  effettuate,
rilasciato nei trenta giorni antecedenti  alla  data  di  inizio  del
corso (scheda o libretto sanitario). 
    4. Al  superamento  del  corso  applicativo,  gli  Ufficiali  che
abbiano contratto la ferma di cui  al  comma  3  hanno  l'obbligo  di
contrarre una nuova ferma  di  anni  cinque  che  assorbe  quella  da
espletare. 
    5. Per  gli  Ufficiali  che  supereranno  il  corso  applicativo,
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base  all'ordine  della
graduatoria finale del corso stesso. 
    I concorrenti di sesso femminile di cui al comma 3 che porteranno
a compimento con esito favorevole il  corso  applicativo  assumeranno
l'anzianita' relativa che sarebbe loro spettata  nel  corso  che  non
hanno potuto frequentare o completare. 
    6. Nei confronti degli Ufficiali che  non  supereranno  il  corso
applicativo si provvedera' alla revoca della nomina ed i medesimi: 
        a) se provenienti dal  ruolo  degli  Ispettori,  rientreranno
nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso  sara'
in tal caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
        b)  se  provenienti  dagli   Ufficiali   ausiliari,   saranno
collocati in congedo. 
    7. Agli Ufficiali, una volta ammessi  alla  frequenza  del  corso
applicativo, e ai concorrenti idonei  non  vincitori,  potra'  essere
chiesto di prestare il consenso a essere presi in  considerazione  ai
fini di un eventuale  successivo  impiego  presso  gli  Organismi  di
Informazione e Sicurezza di cui alla legge 3  agosto  2007,  n.  124,
previa verifica del possesso dei requisiti. 
    8. L'eventuale beneficiario della riserva destinata ai possessori
dell'attestato di bilinguismo,  in  ottemperanza  a  quanto  previsto
dalla normativa vigente, sara'  destinato  per  l'impiego  presso  la
Legione Carabinieri Trentino Alto Adige. 
                               Art. 15 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di  cui  all'art.  14,
comma  2,  l'Amministrazione  Difesa  potra'  richiedere  agli   enti
competenti  la  conferma  di  quanto  dichiarato   dal   concorrente,
risultato vincitore del concorso, nella domanda di partecipazione  al
concorso  stesso  e  nelle  dichiarazioni  sostitutive  eventualmente
prodotte. Inoltre, verra' acquisito d'ufficio il certificato generale
del casellario giudiziale. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma 1  emerge  la
non veridicita' del contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante
decadra'  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  al  provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
                               Art. 16 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. La Direzione Generale per il Personale Militare puo' escludere
in ogni momento dal concorso i concorrenti che non sono  ritenuti  in
possesso dei requisiti  prescritti,  nonche'  dichiarare  i  medesimi
decaduti dalla nomina a Sottotenente in servizio  permanente,  se  il
difetto dei requisiti verra' accertato dopo la nomina. 
                               Art. 17 
 
 
                     Spese di viaggio - Licenza 
 
 
    1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti di cui  al  precedente  art.  4  (compresi  quelli
eventualmente necessari per completare le  varie  fasi  concorsuali),
nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di
svolgimento, sono a carico dei  concorrenti,  anche  se  militari  in
servizio. 
    2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire  della
licenza  straordinaria  per  esami,  limitatamente   ai   giorni   di
svolgimento delle prove e degli accertamenti  previsti  dall'art.  4,
comma 1, nonche' a quelli necessari per il raggiungimento della  sede
ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella
sede di servizio. Se il concorrente  non  sostiene  le  prove  e  gli
accertamenti per motivi dipendenti dalla  sua  volonta',  la  licenza
straordinaria sara'  commutata  in  licenza  ordinaria  dell'anno  in
corso. 
                               Art. 18 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento, viale Tor di Quinto n.  119  -
Roma, per le finalita' di gestione del concorso  e  saranno  trattati
presso   una   banca   dati   automatizzata   anche   successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le  finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
    La comunicazione di tali  dati  e'  obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni  Pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico-economica del concorrente,  nonche'  in  caso  di
esito positivo, agli enti previdenziali. 
    2. Il cittadino gode dei diritti di cui  all'art.  7  del  citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  per  motivi
legittimi al loro trattamento. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Direttore Generale della Direzione Generale del  Personale  Militare,
titolare del trattamento, che nomina responsabile del trattamento dei
dati, ognuno per la propria parte di competenza: 
      a)  il  Direttore  del  Centro   Nazionale   di   Selezione   e
Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri; 
      b) i responsabili dei Comandi/Enti di cui al precedente art. 3,
comma 7; 
      c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 14 ottobre 2015 
 
                                  Il Gen. D. c. (li): Paolo Gerometta 
 
                                                           Alletato A 
 
                    PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME 
 
1. PROVA DI PRESELEZIONE 
    La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consistera' nella
somministrazione di un questionario comprendente un numero di quesiti
a risposta  multipla  predeterminata  non  superiore  a  cento.  Essa
vertera' su argomenti di cultura generale  (conoscenza  della  lingua
italiana,  attualita',  storia,  geografia,  matematica,   geometria,
educazione civica, scienze,  geografia  astronomica  e  storia  delle
arti), di logica  deduttiva  (ragionamento  numerico  e  ragionamento
verbale), di conoscenza delle apparecchiature  e  delle  applicazioni
informatiche piu' diffuse e su elementi di conoscenza di  una  lingua
straniera a scelta tra il  francese,  l'inglese,  lo  spagnolo  e  il
tedesco. 
    Nei trenta giorni antecedenti la data di inizio dello svolgimento
della   prova   preliminare,   sui   siti   «www.carabinieri.it»    e
«www.persomil.difesa.it», sara' resa disponibile la banca dati  dalla
quale saranno tratti i quesiti, fatta eccezione per quelli di  lingua
straniera. 
    La commissione, prima dell'inizio della prova, provvedera' a  far
distribuire ai concorrenti  il  materiale  necessario  (questionario,
modulo  risposta  test,  etc.)  e  fornira'  ai  medesimi  tutte   le
informazioni  necessarie  all'espletamento  della  prova  stessa,  in
particolare le modalita' di corretta compilazione del modulo risposta
test. 
    Durante la prova non sara' permesso ai concorrenti di  comunicare
tra loro verbalmente, per iscritto o con mezzi elettronici,  mettersi
in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza
e con i membri della commissione esaminatrice, nonche' portare  carta
da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie.  La  mancata  osservanza  di  tali  prescrizioni  comportera'
l'esclusione  dalla  prova  con   provvedimento   della   commissione
esaminatrice. Analogamente, verra' escluso il concorrente  che  abbia
copiato, in tutto o in parte, le risposte  relative  al  questionario
somministrato. 
    Al  termine  della  prova  la  commissione  adottera'  le  misure
necessarie alla custodia dei  moduli  risposta  test  consegnati  dai
concorrenti e, con l'ausilio di  strumenti  informatici,  provvedera'
alla correzione della prova al termine della stessa. 
2. PROVE SCRITTE 
    1^ prova scritta. 
      Svolgimento, in  sei  ore,  di  un  tema  di  cultura  generale
attinente alle discipline sociali, politiche, storiche e  geografiche
trattate durante la frequenza dei  corsi  per  il  conseguimento  del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 
    2^ prova scritta. 
      Svolgimento,   in   sei   ore,   di   un   tema   di    cultura
tecnico-professionale sul servizio di istituto o sul diritto  penale,
su argomenti indicati nelle tesi della prova orale  delle  rispettive
materie. 
3. PROVA ORALE 
    Colloquio, in un tempo non superiore a 45  minuti,  su  argomenti
tratti da cinque tesi  estratte  a  sorte,  una  per  ciascuna  delle
seguenti materie: 
      a) diritto penale: 
        1^ tesi: la sanzione, la pena, le  misure  di  sicurezza.  Le
misure di prevenzione.  Pene  sostitutive,  misure  alternative  alla
detenzione; 
        2^ tesi: la legge  penale  ed  il  sistema  delle  fonti  del
diritto penale. L'efficacia  della  legge  penale  nel  tempo,  nello
spazio e rispetto alle persone. Le immunita'; 
        3^ tesi: il reato: la struttura, la  sistematica,  il  fatto,
l'antigiuridicita' (cause di giustificazione),  la  colpevolezza,  la
punibilita' (le scusanti). Il dolo, la colpa; la preterintenzione, la
responsabilita' oggettiva; 
        4^ tesi: il reo, l'imputabilita', la  pericolosita'  sociale,
la capacita' a delinquere, i  tipi  d'autore  (delinquente  abituale,
professionale e per tendenza); 
        5^ tesi: le forme di  manifestazione  del  reato:  tentativo,
concorso del reato, concorso di persone nel reato. La  punibilita'  e
le cause di estinzione del reato e della pena; 
      b) procedura penale: 
        1^ tesi: i soggetti processuali: giudice; pubblico ministero;
polizia  giudiziaria;  imputato;  parte   civile;   persona   offesa;
difensore; 
        2^ tesi: gli atti e le  prove:  documentazione  e  traduzione
degli atti; notificazione; nullita' degli atti; mezzi di prova; mezzi
di ricerca della prova; 
        3^ tesi: le misure precautelari: il  fermo  e  l'arresto;  le
misure cautelari:  misure  cautelari  personali;  misure  coercitive;
misure interdittive; misure cautelari reali; estinzione delle misure;
impugnazione dei provvedimenti che dispongono misure cautelari; 
        4^ tesi: le indagini  preliminari  e  l'udienza  preliminare:
notizia  di  reato;  condizioni  di  procedibilita';   attivita'   ad
iniziativa  della  polizia  giudiziaria;   attivita'   del   pubblico
ministero; indagini difensive; incidente probatorio;  chiusura  delle
indagini preliminari; esercizio dell'azione  penale  e  richiesta  di
archiviazione; udienza preliminare. 
    Procedimenti speciali: giudizio  abbreviato;  applicazione  della
pena  su  richiesta  delle  parti;  giudizio  direttissimo;  giudizio
immediato; procedimento per decreto. 
    Procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica  ed
innanzi al Giudice di Pace; 
        5^ tesi: il giudizio, le impugnazioni  e  l'esecuzione:  atti
preliminari; udienza e dibattimento; sentenza; appello;  ricorso  per
cassazione; revisione; esecuzione dei provvedimenti  giurisdizionali;
procedimento di esecuzione; magistratura di sorveglianza;  casellario
giudiziale; 
      c) istituzioni di diritto privato: 
        1^ tesi: le fonti delle norme  giuridiche;  l'interpretazione
della legge; le  situazioni  giuridiche  soggettive  ed  il  rapporto
giuridico; l'atto e il negozio giuridico; la tutela  dei  diritti;  i
soggetti dell'attivita' giuridica; 
        2^ tesi: i beni; beni mobili e beni immobili; beni  materiali
e beni immateriali; proprieta';  diritti  reali  di  godimento  e  di
garanzia;  comunione  e  condominio;   possesso;   l'acquisto   delle
situazioni giuridiche; 
        3^ tesi: le obbligazioni: struttura e vicende; le fonti delle
obbligazioni; l'autonomia privata e il contratto; contratti tipici  e
contratti  atipici;  le  vicende   del   contratto;   invalidita'   e
inefficacia del contratto, i principali contratti tipici; i titoli di
credito; la responsabilita' per fatto illecito; 
        4^ tesi: l'impresa; l'azienda; societa' di persone;  societa'
di  capitali;  societa'  cooperative;  lo  statuto  dell'impresa;  il
rapporto di lavoro; lavoro autonomo e lavoro  subordinato;  le  fonti
del rapporto di lavoro subordinato; 
        5^  tesi:  la  tutela  dei  diritti;  la  forma  degli   atti
giuridici;  la  prova  degli  atti  giuridici;  il  documento  e   la
documentazione; tipologie di documenti; la  pubblicita'  immobiliare;
le cause legittime di prelazione; prescrizione e decadenza; 
      d) tecnica professionale: 
        1^ tesi: deontologia dell'Ufficiale dei Carabinieri (principi
generali,   precetti   del   Regolamento   Generale   dell'Arma   dei
Carabinieri);  premessa  al  Regolamento   Generale   dell'Arma   dei
Carabinieri (liberta' d'azione,  iniziativa,  azione  del  superiore,
senso di responsabilita', armonia nella vita  dei  reparti);  governo
del  personale  (conoscenza  del  personale,   esempio,   educazione,
istruzione, assistenza, ricompense, punizioni, azione di  controllo);
posizione   istituzionale   dell'Arma   dei   Carabinieri    (decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,   dipendenze   dell'Arma   dei
Carabinieri); compiti dell'Arma dei Carabinieri  (forza  militare  di
polizia a competenza generale; compiti militari); 
        2^  tesi:  ordinamento  dell'Arma  dei  Carabinieri  (Comando
Generale, organizzazione addestrativa,  organizzazione  territoriale,
organizzazione mobile e speciale, reparti per  esigenze  specifiche);
struttura logistica dell'Arma  (la  policy  logistica,  normativa  di
sicurezza,  le  caserme:  proprieta',  requisiti  e   gestione);   la
telematica nell'Arma; la banca dati delle Forze di Polizia; 
        3^ tesi: servizi  d'istituto  (classificazione  dei  servizi,
norme per comandare il servizio, norme per l'esecuzione del servizio,
servizi esterni, polizia di prossimita'); registrazione del  servizio
(memoriale del servizio giornaliero, ordine del servizio  e  allegato
A, modello OP/85, giornale di bordo delle stazioni  mobili,  giornale
di  chiesuola);  norme  di  comportamento  operativo  e  di  condotta
(obblighi dell'Ufficiale ed agente di polizia  giudiziaria,  obblighi
dell'Ufficiale ed agente di pubblica sicurezza); 
        4^   tesi:   coordinamento   delle    Forze    di    Polizia;
amministrazione   della   disciplina   (le   sanzioni   disciplinari,
competenze disciplinari, principi generali di  amministrazione  della
disciplina militare; l'amministrazione della disciplina nell'Arma dei
Carabinieri, gli speciali doveri dei militari dell'Arma; le  sanzioni
disciplinari di stato); 
      e) storia dell'Arma dei Carabinieri: 
        1^  tesi:  la  fondazione  del  Corpo;  le  prime  prove;   i
Carabinieri in guerra; 
        2^ tesi: l'Arma nel Regno d'Italia; lo sviluppo dell'Arma; le
prime missioni all'estero; 
        3^  tesi:  l'Arma  nella  1^  guerra  mondiale,   nel   primo
dopoguerra, nel fascismo e oltremare; 
        4^ tesi: l'Arma nella 2^ guerra  mondiale,  nella  guerra  di
liberazione e negli anni del dopoguerra; 
        5^ tesi: il terrorismo e la contestazione; l'Arma  proiettata
verso il futuro. 
1. PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA 
    La prova, della durata massima di quindici minuti,  si  svolgera'
con le seguenti modalita': 
      breve colloquio di carattere generale; 
      lettura di un brano di senso compiuto,  sintesi  e  valutazione
personale; 
      conversazione guidata che abbia come spunto il brano. 
    La lingua potra' essere scelta fra  la  francese,  l'inglese,  la
tedesca e la spagnola. 
Avvertenze 
    Per la  preparazione  delle  materie  militari  del  concorso,  i
concorrenti potranno utilizzare le sinossi di tecnica professionale e
di storia dell'Arma predisposte dalla Scuola Ufficiali Carabinieri. 
    In particolare i concorrenti: 
      a) in servizio nell'Arma dei Carabinieri, potranno  consultarle
accedendo  alla  sezione  sinossi  dell'area  intranet  del   portale
«Leonardo»; 
      b)  non  in  servizio  nell'Arma  dei   Carabinieri,   potranno
acquisirle inviando apposita  istanza  in  e-mail,  all'indirizzo  di
posta elettronica cnsrconcuff@pec.carabinieri.it e riceverle, con  le
stesse modalita', in formato pdf. 
    Per la preparazione delle restanti materie, si suggerisce di  far
ricorso ad aggiornati testi giuridici in libero commercio.