Concorso per 1750 volontari in ferma prefissata (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1750
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 85 del 03-11-2015
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Concorso (Scad. 3 dicembre 2015) Primo bando di reclutamento, per il 2016, di 1750 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito. ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 03-11-2015
Data Scadenza bando 03-12-2015
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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso (Scad. 3 dicembre 2015)

Primo bando di reclutamento, per il 2016, di 1750 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito.

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente «norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modifiche; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  «misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa»  e
successive modifiche; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
Amministrazioni Pubbliche» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato  e  dei  relativi
carichi pendenti»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
«Codice  dell'Ordinamento  Militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  Unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»; 
    Considerato che,  pur  nelle  more  dell'emanazione  dei  Decreti
applicativi previsti dal decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82
precedentemente  citato,  appare  necessario  improntare  l'attivita'
della Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) ai principi
di carattere generale dettati dal citato codice  dell'amministrazione
digitale; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  della  difesa  4  giugno  2014,
contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco  delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e la direttiva tecnica  per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2; 
    Visto il decreto  del  Ministro  della  difesa  23  aprile  2015,
concernente le modalita'  di  reclutamento  dei  volontari  in  ferma
prefissata di un anno (VFP 1) dell'Esercito, della Marina militare  e
dell'Aeronautica militare; 
    Visti i fogli n. M_D E0012000 0136368 del 27 agosto 2015 e n. M_D
E0012000  0166174  del  13  ottobre   2015   dello   Stato   Maggiore
dell'Esercito, contenenti gli elementi di programmazione per  bandire
il  reclutamento,  per  il  2016,  di   complessivi   7.000   VFP   1
nell'Esercito; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD 0140610 del 12 ottobre 2015,  con  il
quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le entita' massime
dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2016; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre  2014
- registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al  foglio  n.
2512 -  concernente  la  sua  nomina  a  Direttore  Generale  per  il
Personale Militare; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  16  gennaio  2013  -
registrato alla Corte dei conti il 1°  marzo  2013,  registro  n.  1,
foglio n. 390-  concernente,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e
competenze della DGPM; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti disponibili 
 
 
    1. Per il 2016  e'  indetto  il  1°  bando  per  il  reclutamento
nell'Esercito di 1.750 VFP 1, di cui: 
    1.702 per incarico/specializzazione che sara'  assegnato/a  dalla
Forza Armata; 
    12 per «muratore» (al termine della  fase  basica  di  formazione
prevista per i VFP 1); 
    12 per «meccanico di automezzi» (al termine della fase basica  di
formazione prevista per i VFP 1); 
    12 per «elettricista» (al termine della fase basica di formazione
prevista per i VFP 1); 
    12 per «idraulico» (al termine della fase  basica  di  formazione
prevista per i VFP 1). 
    Il reclutamento e' effettuato in un unico  blocco,  con  prevista
incorporazione nel mese di marzo 2016. 
    La  domanda  di  partecipazione  puo'  essere  presentata  dal  4
novembre 2015 al 3 dicembre 2015, per i nati dal 3 dicembre 1990 al 3
dicembre 1997, estremi compresi; 
    2. Il 10%  dei  posti  disponibili  e'  riservato  alle  seguenti
categorie previste dall'art. 702 del  decreto  legislativo  15  marzo
2010,  n.  66:  diplomati  presso  le  Scuole   Militari;   assistiti
dell'Opera Nazionale di Assistenza per gli  Orfani  dei  Militari  di
Carriera dell'Esercito; assistiti  dell'Istituto  Andrea  Doria,  per
l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della  Marina
Militare;  assistiti  dell'Opera  Nazionale  Figli  degli   Aviatori;
assistiti dell'Opera Nazionale  di  Assistenza  per  gli  Orfani  dei
Militari dell'Arma dei Carabinieri; figli  di  militari  deceduti  in
servizio. In caso di mancanza, anche parziale,  di  candidati  idonei
appartenenti alle suindicate categorie  di  riservatari,  i  relativi
posti  saranno  devoluti  agli  altri  concorrenti  idonei,   secondo
l'ordine di graduatoria. 
    3.  Le  domande  devono  essere  presentate,  entro  il   termine
previsto, secondo la modalita' specificata nel successivo art. 4. 
    4. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  Difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando di reclutamento,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
previste dal presente bando, in ragione di esigenze  attualmente  non
valutabili ne'  prevedibili,  ovvero  in  applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della Difesa  ne
dara' immediata comunicazione nel sito internet del  Ministero  della
Difesa (www.difesa.it, area siti di interesse e approfondimenti, link
concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e
truppa), che avra' valore di notifica a tutti  gli  effetti  per  gli
interessati. In ogni caso la  stessa  Amministrazione  provvedera'  a
formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1.  Possono  partecipare  al  reclutamento  coloro  che  sono  in
possesso dei seguenti requisiti: 
    a) cittadinanza italiana; 
    b) godimento dei diritti civili e politici; 
    c) aver compiuto il 18° anno di  eta'  e  non  aver  superato  il
giorno del compimento del 25° anno di eta'; 
    d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
    e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   Pubbliche   Amministrazioni   a   seguito   di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  Armate  o  di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica; 
    f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria  di  primo
grado (ex scuola media inferiore).  L'ammissione  dei  candidati  che
hanno conseguito  un  titolo  di  studio  all'estero  e'  subordinata
all'equipollenza del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio
scolastico  regionale  o  provinciale,  con  riportato  il   giudizio
sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la votazione; 
    g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    h) aver tenuto condotta incensurabile; 
    i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle  istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa  fedelta'
alla Costituzione repubblicana e  alle  ragioni  di  sicurezza  dello
Stato; 
    j) idoneita' psico-fisica  e  attitudinale  per  l'impiego  nelle
Forze Armate  in  qualita'  di  volontario  in  servizio  permanente,
conformemente alla normativa vigente alla data di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
    k) esito negativo agli accertamenti diagnostici  per  l'abuso  di
alcool e per l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope  a  scopo
non terapeutico; 
    l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate. 
    2. E' possibile  chiedere  di  partecipare  per  una  sola  delle
tipologie di posti di cui all'art. 1, comma 1. 
    3. I candidati che  intendono  accedere  ai  posti  previsti  per
«muratore», «meccanico di automezzi»,  «elettricista»  e  «idraulico»
devono possedere, oltre ai requisiti  di  partecipazione  di  cui  al
precedente comma 1, anche i titoli indicati in appendice al  presente
bando. 
    4. Tutti i requisiti di cui al comma 1 dovranno essere  posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle  domande
e mantenuti, fatta eccezione per quello dell'eta', fino alla data  di
effettiva incorporazione, pena l'esclusione dal reclutamento. 
    I requisiti di cui al comma 3 dovranno essere anch'essi posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
                               Art. 3 
 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
 
    1.  Nell'ambito  dell'iter  di  snellimento   e   semplificazione
dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i  costi  e  i  tempi
delle attivita' concorsuali, la  procedura  di  reclutamento  di  cui
all'art. 1 del presente bando sara' gestita tramite  il  portale  dei
concorsi on-line del Ministero della Difesa (nel  prosieguo:  portale
dei   concorsi),   raggiungibile   attraverso   il   sito    internet
www.difesa.it,  area  siti  di  interesse  e  approfondimenti,   link
concorsi e scuole militari e successivo link concorsi on-line, ovvero
attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it. 
    2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare  la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalita'  indicate  nel
successivo art. 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM o  dal
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale  dell'Esercito  (CSRNE),
dalla stessa delegato alla gestione della procedura concorsuale. 
    3. Per poter accedere al portale, i concorrenti  dovranno  essere
in possesso di apposite chiavi di  accesso  che  saranno  fornite  al
termine di una procedura guidata  di  accreditamento  necessaria  per
attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo. 
    4. I  concorrenti  potranno  svolgere  la  procedura  guidata  di
accreditamento con una delle seguenti modalita': 
    a) fornendo un indirizzo di  posta  elettronica,  una  utenza  di
telefonia  mobile  (intestata  al  concorrente  stesso   o   da   lui
utilizzata) e gli estremi di un documento di riconoscimento in  corso
di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato,  ai  sensi
dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445; 
    b) mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta  nazionale
dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento  elettronica  rilasciata
da un'Amministrazione  dello  Stato  (decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell'art. 66, comma 8 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    c)  mediante  smart  card  e  credenziali  della  propria   firma
digitale. 
    Prima di  iniziare  la  procedura  guidata  di  accreditamento  -
descritta nella  sezione  del  portale  dei  concorsi  relativa  alle
istruzioni  -  i  concorrenti  dovranno  visionare  attentamente   le
informazioni inerenti al software e alla configurazione necessari per
poter operare efficacemente  nel  portale.  L'uso  di  programmi  non
consigliati  o  non  previsti   potrebbe   determinare   la   mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti. 
    5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter  accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con dette credenziali  i
concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda,  a
tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di  volta  in
volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento
di dette credenziali di accesso, i concorrenti  potranno  seguire  la
procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina  iniziale
del portale dei concorsi. 
                               Art. 4 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso, il  cui  modello  e'
disponibile nel citato portale dei concorsi, dovra' essere  compilata
necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi  altra
modalita' diversa da quella indicata nel successivo comma 4, entro il
termine perentorio di scadenza di presentazione fissato dall'art.  1,
comma 1. 
    2. Per  poter  partecipare  al  concorso,  i  candidati  dovranno
accedere al proprio profilo nel portale dei  concorsi,  scegliere  il
concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare  on-line  la
domanda di partecipazione. 
    3. Durante la compilazione della domanda i  concorrenti,  se  non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste  dal  modello  di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo,
una bozza della stessa che potra' essere completata e inviata  in  un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al
precedente comma 1. Non sara' possibile  effettuare  lo  scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata. 
    4.  Terminata  la  compilazione  della  domanda,  i   concorrenti
potranno inviarla al sistema  informatico  centrale  di  acquisizione
delle  domande  on-line  senza  uscire  dal  proprio  profilo.  Circa
l'andamento a buon fine o meno della presentazione  della  stessa,  i
concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente,
una comunicazione  con  messaggio  di  posta  elettronica  della  sua
corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido  come
ricevuta di presentazione della domanda,  dovra'  essere  stampato  e
conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di  esibirlo,
all'occorrenza, all'atto  della  presentazione  presso  i  Centri  di
Selezione indicati dalla Forza Armata. Dopo l'invio della domanda,  i
concorrenti potranno anche scaricare una copia della stessa. 
    5. Con l'invio della domanda tramite il portale  si  conclude  la
procedura della  presentazione  della  stessa  e  i  dati  sui  quali
l'Amministrazione  effettuera'  la  verifica  del  possesso  sia  dei
requisiti di partecipazione al concorso sia dei titoli di merito,  di
preferenza e di precedenza, nonche'  del  diritto  alla  riserva  dei
posti, si intenderanno acquisiti. Integrazioni o modifiche di  quanto
dichiarato nella domanda potranno essere inviate dai concorrenti  con
le modalita' indicate nel successivo art. 5. 
    6. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via  telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che
il candidato  abbia  effettuato  la  procedura  di  registrazione  al
portale dei  concorsi  non  saranno  prese  in  considerazione  e  il
candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale. 
    7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
di  acquisizione  delle  domande  on-line,  che   si   verifichi   in
prossimita'  della  scadenza  del  termine  di  presentazione   delle
domande, il predetto termine verra' automaticamente prorogato  di  un
tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema  stesso.
Dell'avvenuto  ripristino  e  della  proroga  del  termine   per   la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso  pubblicato
nel sito internet del  Ministero  della  difesa  e  nel  portale  dei
concorsi on-line del Ministero della Difesa, secondo quanto  previsto
dal successivo art. 5. 
    In tal caso,  resta  comunque  invariata,  rispetto  all'iniziale
termine di scadenza per la presentazione delle  domande  (di  cui  al
precedente comma 1), la data relativa al possesso  dei  requisiti  di
partecipazione indicata al precedente art. 2. 
    8.  Qualora  l'avaria  del  sistema   informatico   centrale   di
acquisizione delle domande on-line sia  tale  da  non  consentire  un
ripristino della procedura in tempi rapidi,  la  DGPM  provvedera'  a
informare i candidati con avviso pubblicato  nel  sito  internet  del
Ministero della difesa circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    9.  Nella  domanda  di  partecipazione  i  concorrenti   dovranno
indicare i  loro  dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere  eventuali
comunicazioni relative al concorso,  nonche'  tutte  le  informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di  partecipazione  al  concorso
stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto
forma di autocertificazione, quanto segue: 
    a) il cognome, il nome e il sesso; 
    b) la data e il luogo di nascita; 
    c) il codice fiscale; 
    d) la residenza; 
    e) il possesso della cittadinanza italiana; 
    f) il godimento dei diritti civili e politici; 
    g) il possesso del diploma  di  istruzione  secondaria  di  primo
grado (ex scuola media  inferiore)  e  il  giudizio  o  la  votazione
conseguiti  al  termine  di  detto   ciclo   di   studi,   unitamente
all'indirizzo dell'istituto scolastico ove  e'  stato  conseguito  il
diploma stesso; 
    h)  l'eventuale  possesso  di  titoli  di  merito,  preferenza  o
precedenza di cui al successivo art. 9; 
    i) l'eventuale possesso di titoli che danno diritto alla  riserva
dei posti di cui all'art. 1, comma 2; 
    j) di non essere stati condannati per delitti non colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e  di  non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
    k) di  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  Pubbliche  Amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  Armate  o  di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica; 
    l) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    m) di aver tenuto condotta incensurabile; 
    n)  di  non  aver  tenuto  comportamenti  nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
    o) l'eventuale possesso di giudizi di idoneita' gia' ottenuti  da
non piu' di 365 giorni dalla data di presentazione  della  domanda  a
una selezione psico-fisica, prevista nel corso di  una  procedura  di
reclutamento dell'Esercito; 
    p) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze Armate. 
    Inoltre, dovranno indicare nella domanda: 
    q) la richiesta di partecipazione  per  una  delle  tipologie  di
posti di cui all'art. 1, comma 1; 
    r) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative; 
    s) l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre Forze
Armate, segnalate in ordine di preferenza; 
    t) l'eventuale gradimento per l'espletamento del servizio  presso
i Reparti/Comandi ubicati in quattro regioni segnalate in  ordine  di
preferenza; 
    u) l'eventuale gradimento a prestare servizio presso  Reparti  di
paracadutisti dell'Esercito  ovvero  presso  il  Reggimento  lagunari
«Serenissima». In tal caso gli arruolandi potranno  essere  destinati
per  l'espletamento  del  servizio,  a  prescindere   dalle   regioni
segnalate, a unita' di paracadutisti ovvero  al  Reggimento  lagunari
«Serenissima» sulla  base  delle  esigenze  pianificate  dalla  Forza
Armata per ciascun blocco; 
    v)  di  accettare,  in  caso  di   ammissione   all'arruolamento,
qualsiasi  specializzazione,  prevista  dal   ruolo   e/o   incarico,
assegnati in relazione alle esigenze  operative  e  logistiche  della
Forza Armata e di essere disposti a  essere  impiegati  su  tutto  il
territorio nazionale e all'estero; 
    w)  l'eventuale  gradimento  a  prestare  servizio  nelle  truppe
alpine; 
    x)  di  aver  preso  conoscenza  del  contenuto  del   bando   di
reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso
e' stabilito. 
    10.  Con  l'invio  telematico  della  domanda  con  la  modalita'
indicata nel precedente comma 4, il candidato,  oltre  a  manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al  trattamento  dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il  conferimento  di  tali  dati  e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    11. I candidati  che,  convocati  per  l'incorporazione,  non  si
presenteranno presso i  Reggimenti  addestrativi  o  che  daranno  le
dimissioni  entro  i  termini  previsti,  potranno  presentare  nuova
domanda di partecipazione per il 2° bando per il reclutamento di  VFP
1 nell'Esercito per il 2016. 
                               Art. 5 
 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
 
    1. Tramite il  proprio  profilo  nel  portale  dei  concorsi,  il
concorrente  puo'  anche  accedere   alla   sezione   relativa   alle
comunicazioni. Tale sezione e' suddivisa in un'area pubblica relativa
alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi  di  modifica  del
bando, ecc.) e un'area privata nella quale saranno  rese  disponibili
le  comunicazioni  di  carattere   personale   relative   a   ciascun
concorrente. Della  presenza  di  tali  comunicazioni  i  concorrenti
riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica,  inviato
all'indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con  sms.  Le
comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del
portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli  effetti  e
nei confronti di tutti i candidati. 
    Per ragioni di carattere  organizzativo,  tali  comunicazioni  di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche  con
messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta  e  indicata
dai  concorrenti  nella  domanda  di  partecipazione),  con   lettera
raccomandata o telegramma. 
    2. Le comunicazioni di carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica della sezione relativa alle comunicazioni  nel  portale  dei
concorsi saranno anche pubblicate nel  sito  internet  del  Ministero
della Difesa e in quello dell'Esercito (www.esercito.difesa.it). 
    3. I  candidati  potranno  inviare  dichiarazioni  integrative  o
modificative   delle   situazioni   dichiarate   nella   domanda   di
partecipazione, entro il termine di presentazione  delle  domande  di
cui all'art. 4, comma 1, nonche'  eventuali  ulteriori  comunicazioni
(variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo  di  posta
elettronica,   dell'eventuale   indirizzo   di   posta    elettronica
certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.),
mediante messaggio di posta  elettronica  certificata  -  utilizzando
esclusivamente  un  account  di  posta  elettronica   certificata   -
all'indirizzo  centro_selezione@postacert.difesa.it  ovvero  mediante
messaggio  di  posta  elettronica  -  utilizzando  esclusivamente  un
account       di       posta        elettronica-        all'indirizzo
centro_selezione@esercito.difesa.it, indicando il concorso  al  quale
partecipano. A tale messaggio dovra' comunque essere  allegata  copia
per immagine  (file  in  formato  PDF)  di  un  valido  documento  di
identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come definito
al precedente art. 3, comma 4, lettera a). 
    4.   L'Amministrazione   della   Difesa   non    assume    alcuna
responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate
o  tardive  segnalazioni  di  variazione  dell'indirizzo   di   posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da  parte
dei candidati. 
                               Art. 6 
 
 
                        Fasi del reclutamento 
 
 
    Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi: 
    a) inoltro delle domande secondo la  modalita'  gia'  specificata
nell'art. 4; 
    b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica,  da  parte
del CSRNE, dei requisiti di  cui  all'art.  2,  commi  1  e  3  fatta
eccezione per quelli relativi: 
    all'idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale   e   all'efficienza
fisica; 
    agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool  e  per  l'uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
    c) esclusione dal reclutamento, da parte del CSRNE, dei candidati
carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei  requisiti  di
cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e/o che hanno a  proprio
carico sentenze/decreti penali di condanna per delitti  non  colposi,
di competenza della DGPM; 
    d) accertamento, da parte del CSRNE, ai sensi  dell'art.  71  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del
contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nelle domande; 
    e) svolgimento degli accertamenti di competenza  da  parte  della
DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione  valutatrice
di cui all'art. 8, comma 1, lettera a); 
    f) valutazione, da parte della predetta commissione  valutatrice,
dei titoli di merito di cui al successivo art. 9 e  formazione  della
relativa graduatoria unica; 
    g) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria  di  cui
alla precedente lettera f) presso  i  Centri  di  Selezione  indicati
dalla Forza Armata per: 
    lo svolgimento delle  prove  di  efficienza  fisica,  secondo  le
modalita' riportate nell'appendice all'allegato A al presente bando; 
    l'accertamento  dei  requisiti  di   idoneita'   psico-fisica   e
attitudinale; 
    h) formazione, da parte della commissione valutatrice, di  cinque
distinte graduatorie di merito -per ciascuna delle tipologie di posti
di cui all'art. 1, comma 1 - dei candidati risultati  idonei  e/o  in
attesa dell'esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali,  in
base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione
dei titoli e dell'eventuale  punteggio  incrementale  ottenuto  nelle
prove di efficienza fisica; 
    i) approvazione delle graduatorie da parte della DGPM; 
    j) assegnazione  ai  vari  Reggimenti  addestrativi  della  Forza
Armata da parte dello Stato Maggiore dell'Esercito  e  incorporazione
dei candidati utilmente  collocati  nelle  graduatorie  di  cui  alla
precedente lettera i); 
    k) decretazione dell'ammissione dei  candidati  incorporati  alla
ferma prefissata di un anno nell'Esercito; 
    l) eventuale decadenza  dalla  ferma  contratta  degli  arruolati
carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente. 
                               Art. 7 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande: 
    a) presentate da candidati carenti dei  prescritti  requisiti  di
partecipazione; 
    b) inoltrate con modalita' difformi da quella indicata  nell'art.
4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la  procedura
di accreditamento indicata nell'art. 3; 
    c) contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte  a  consentire
ai candidati  di  trarne  un  indebito  beneficio,  in  relazione  al
giudizio o alla votazione conseguiti con  il  diploma  di  istruzione
secondaria di primo grado, ai titoli di merito, di  preferenza  e  di
precedenza, al diritto alla riserva dei posti. 
    2. Il  CSRNE  e'  delegato  dalla  DGPM  allo  svolgimento  delle
operazioni inerenti all'accertamento dei requisiti previsti dall'art.
2, commi 1 e 3 nei limiti specificati dall'art. 6,  lettera  b)  e  a
effettuare le  dovute  esclusioni  dal  reclutamento,  tranne  quelle
relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.  2,
comma 1, lettere g), h)  e  i)  e  dell'assenza  di  sentenze/decreti
penali  di  condanna  per  delitti  non   colposi,   nonche'   quelle
concernenti il comma 1, lettera c) del presente articolo. 
    Lo stesso  CSRNE  provvedera'  alla  notifica  ai  candidati  dei
provvedimenti di esclusione. 
    3. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
b) provvedera' a escludere i candidati giudicati: 
    inidonei agli accertamenti psico-fisici  e  attitudinali  e  alle
prove di efficienza fisica; 
    positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso  di  alcool  e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico. 
    4. I candidati che, a seguito di accertamenti  anche  successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra  quelli  previsti
dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato  della
DGPM, anche se gia' incorporati. In  quest'ultimo  caso  il  servizio
prestato sara' considerato servizio di fatto. 
    5.  Qualora  in  sede  di  accertamento   dei   contenuti   delle
autocertificazioni rese dai candidati nelle  domande  si  riscontrino
dichiarazioni non veritiere, essi, oltre a  essere  esclusi,  saranno
segnalati  all'Autorita'  Giudiziaria,  ai  sensi  dell'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    6. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda
per il presente bando. 
    7. I candidati nei cui confronti e' adottato il provvedimento  di
esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale  al  T.A.R.  del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della
Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente
- il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e
120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione. 
                               Art. 8 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o
di  autorita'  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
    a) commissione valutatrice; 
    b) commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e
per le prove di efficienza fisica; 
    c) commissione medica concorsuale unica di appello. 
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a)  sara'
composta da: 
    a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
    b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri; 
    c) un Sottufficiale di grado non inferiore a  Maresciallo  ovvero
un dipendente civile del Ministero  della  Difesa  appartenente  alla
seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto. 
    3. Le commissioni di  cui  al  precedente  comma  1,  lettera  b)
saranno insediate presso i Centri di Selezione indicati  dalla  Forza
Armata. Esse saranno composte da: 
    a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
    b) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano, membro; 
    c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di  grado
non inferiore a Tenente ovvero uno psicologo  civile  abilitato  alla
professione,  appartenente   all'Amministrazione   della   Difesa   o
convenzionato, membro; 
    d) un Ufficiale ovvero Sottufficiale di  grado  non  inferiore  a
Maresciallo, membro; 
    e) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto. 
    4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c)  sara'
insediata presso il Policlinico Militare di Roma  o  altra  struttura
indicata dalla Forza Armata. Essa sara' composta da: 
    a) un Ufficiale medico  di  grado  non  inferiore  a  Colonnello,
presidente; 
    b) due  Ufficiali  medici  con  grado  di  Tenente  Colonnello  o
Maggiore, membri; 
    c) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto. 
                               Art. 9 
 
 
       Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria 
 
 
    1.  Per  l'individuazione  dei  candidati   da   convocare   agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove  di  efficienza
fisica di cui al  successivo  art.  10,  la  commissione  valutatrice
redige la graduatoria di cui all'art. 6,  lettera  f),  sommando  tra
loro i punteggi dei seguenti titoli di merito: 
      a) giudizio o votazione conseguiti nel  diploma  di  istruzione
secondaria di primo grado: 
    ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4; 
    distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3; 
    buono, ovvero voto di 7/10: punti 2; 
    sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1; 
    b) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12; 
    c) diploma di laurea triennale, non cumulabile con  il  punteggio
di cui alla precedente lettera b): punti 10; 
    d)  diploma   di   istruzione   secondaria   di   secondo   grado
(quinquennale),  non  cumulabile  con  il  punteggio  di   cui   alle
precedenti lettere b) e c): 
    con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6; 
    con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7; 
    con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8; 
    con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9; 
      e)  diploma  di  istruzione   secondaria   di   secondo   grado
(quadriennale,  esclusivamente  per  il  liceo  artistico   indirizzo
architettura), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti
lettere b), c) e d): 
    con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5; 
    con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6; 
    con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7; 
    con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8; 
      f) diploma di istruzione secondaria (triennale)  o  diploma  di
qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio  di  cui  alle
precedenti lettere b), c), d) ed e): 
    con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1; 
    con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2; 
    con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3; 
    con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4; 
      g) attestato di formazione professionale rilasciato - ai  sensi
della legge 21 dicembre 1978, n. 845 - da Enti  statali  o  regionali
legalmente riconosciuti: punti 1,5; 
      h)  attestato  di   svolgimento   del   corso   di   formazione
pre-ingresso degli operai edili in azienda denominato «16 ore prima»:
punti 1,5; 
      i) maestro di sci: punti 4; 
      j) guida alpina, non cumulabile con il punteggio  di  cui  alla
precedente lettera i): punti 4; 
      k) aspirante guida alpina, non cumulabile con il  punteggio  di
cui alle precedenti lettere i) e j): punti 2,5; 
      l) istruttore del Club alpino  italiano  (qualsiasi  livello  e
specialita'): punti 2; 
      m)  attestato  di  bilinguismo  italiano-tedesco  (riferito   a
livello non inferiore al diploma di istruzione  secondaria  di  primo
grado, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della  Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche): punti 2; 
      n) patente di guida civile: 
    categoria B: punti 1; 
    categoria BE: punti 1,5; 
    categoria C1/C: punti 2; 
    categoria C1E/CE: punti 2,5; 
    categoria D1/D: punti 3; 
    categoria D1E/DE: punti 3,5; 
    o) brevetto di paracadutista militare o civile: punti 2; 
    p) autorizzazione a montare per sport olimpici  rilasciata  dalla
Federazione  italiana  sport   equestri   (si   evidenzia   che   non
costituiscono titolo di merito ne' la patente A ludica ne'  qualunque
altra  patente  o  brevetto  diversi  da  quelli  appresso  indicati,
rilasciati dalla Federazione italiana sport equestri): 
    brevetto B ovvero B/DR: punti 1; 
    1° grado G1 ovvero G1/DR: punti 2; 
    2° grado G2 ovvero G2/DR ovvero G2/CCE: punti 3; 
      q) qualifica  tecnica  federale  rilasciata  dalla  Federazione
italiana sport equestri: 
    operatore tecnico equestre di base (OTEB): punti 1; 
    istruttore federale di 1° livello: punti 2; 
    r) corso  di  mascalcia  per  allievi  civili  presso  il  Centro
militare veterinario di Grosseto: punti 1; 
    s) conoscenza di lingue straniere: punteggio attribuibile  a  una
sola lingua, secondo il livello di conoscenza  correlato  al  «Common
European Framework of Reference for languages - CEFR»  (si  evidenzia
che il livello A 1 non costituisce titolo di merito): 
    livello A 2: punti 0,5; 
    livello B 1: punti 1; 
    livello B 2: punti 1,5; 
    livello C 1 ovvero C 2: punti 2; 
      t)  aver  svolto  per  almeno  12  mesi  servizio  militare,  a
qualunque titolo e senza demerito, nell'Esercito: punti 2. 
    2. Ai candidati, in possesso dei titoli di merito di cui all'art.
2, comma 3, che hanno  effettuato  un  periodo  di  inserimento  alle
dirette dipendenze di un'impresa del settore  che  risulti  abilitata
per  le  professioni  di  «muratore»,   «meccanico   di   automezzi»,
«elettricista», «idraulico», e' attribuito per ogni anno di attivita'
continuativa un incremento pari a punti 1 fino a un massimo di  punti
6. 
    3. I titoli di merito di cui al precedente  comma  1  non  aventi
validita' illimitata perche' soggetti a  scadenza  devono  essere  in
corso di validita' fino alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande. 
    4. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai  candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive
modificazioni. 
    5. In caso di ulteriore parita',  sara'  data  la  precedenza  al
candidato piu' giovane d'eta'. 
    6. La graduatoria dei candidati da  ammettere  agli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza  fisica  sara'
pubblicata nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero
della difesa. 
                               Art. 10 
 
 
Accertamenti psico-fisici e attitudinali e prove di efficienza fisica 
 
 
    1. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM a convocare presso i Centri di
Selezione indicati dalla Forza Armata i candidati per  l'accertamento
dei requisiti psico-fisici e attitudinali  e  di  efficienza  fisica,
attingendo dalla graduatoria di cui al precedente  art.  9  entro  il
limite di 7.000 unita'. 
    I candidati che non si presenteranno nei  tempi  stabiliti  nella
convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni
successivi al primo, saranno considerati rinunciatari, tranne che  in
caso di: 
    a)  eventi  avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi,  nella  sede  e  nel  giorno  previsto  per  gli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali e per le prove di efficienza fisica; 
    b)  concomitante  svolgimento  di  prove  nell'ambito  di   altri
concorsi indetti dalla Forza Armata ai  quali  i  medesimi  candidati
hanno chiesto di partecipare; 
    c) contestuale partecipazione alle prove dell'esame di Stato. 
    In tali ipotesi gli interessati dovranno  inviare  un'istanza  di
nuova convocazione entro le ore  13.00  del  giorno  feriale  (sabato
escluso)  antecedente  quello  di  prevista  presentazione,  mediante
messaggio   di   posta   elettronica   certificata   -    utilizzando
esclusivamente  un  account  di  posta  elettronica   certificata   -
all'indirizzo  centro_selezione@postacert.difesa.it  ovvero  mediante
messaggio  di  posta  elettronica  -  utilizzando  esclusivamente  un
account      di      posta      elettronica      -      all'indirizzo
centro_selezione@esercito.difesa.it, indicando il concorso  al  quale
partecipano. 
    A tale  messaggio  dovra'  comunque  essere  allegata  copia  per
immagine (file in formato PDF) di un valido  documento  di  identita'
rilasciato  da  un'Amministrazione  dello  Stato,  come  definito  al
precedente art. 3,  comma  4,  lettera  a),  nonche'  della  relativa
documentazione probatoria. 
    La riconvocazione, che potra' avvenire solo  compatibilmente  con
il  periodo  di  svolgimento  degli   accertamenti   psico-fisici   e
attitudinali e delle prove di efficienza  fisica,  verra'  effettuata
esclusivamente  mediante  messaggio  di  posta  elettronica   inviato
all'indirizzo fornito in fase di accreditamento. 
    2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli  arruolandi  di
cui  al  precedente  comma  1,  su  richiesta  dello  Stato  Maggiore
dell'Esercito, la DGPM autorizzera' l'invio di un ulteriore numero di
candidati, compresi nella graduatoria di cui al  precedente  art.  9,
presso  i  Centri  di  Selezione  indicati  dalla  Forza  Armata  per
l'accertamento   dell'idoneita'   psico-fisica   e   attitudinale   e
dell'efficienza fisica, fino al raggiungimento dei posti disponibili. 
    3. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono
presentarsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con: 
    a) certificato medico, in corso di validita' (il certificato deve
avere  validita'  annuale),  attestante   l'idoneita'   all'attivita'
sportiva  agonistica  per  le  discipline  sportive  riportate  nella
tabella B del decreto del Ministero della  Sanita'  del  18  febbraio
1982,  rilasciato  da  un  medico   appartenente   alla   Federazione
medico-sportiva italiana ovvero  a  struttura  sanitaria  pubblica  o
privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN)  e  che
esercita in tali  ambiti  in  qualita'  di  medico  specializzato  in
medicina dello sport. La mancata o  difforme  presentazione  di  tale
certificato comportera' l'esclusione dal reclutamento; 
    b) documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita',  come
definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a); 
    c) se in possesso di  titolo  di  studio  conseguito  all'estero:
copia conforme dell'attestazione di equipollenza  del  titolo  stesso
rilasciata da un ufficio  scolastico  regionale  o  provinciale,  con
l'indicazione del giudizio sintetico o della votazione; 
    d)  originale  o  copia  conforme  del  referto,  rilasciato   da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il SSN - con campione biologico prelevato in data non anteriore a
sei mesi precedenti la visita, a eccezione di quello  riguardante  il
gruppo sanguigno - dei seguenti esami: 
    analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
    emocromo completo; 
    glicemia; 
    creatininemia; 
    trigliceridemia; 
    colesterolemia; 
    bilirubinemia totale e frazionata; 
    gamma GT; 
    transaminasemia (GOT e GPT); 
    attestazione del gruppo sanguigno; 
      e) originale del referto,  rilasciato  da  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare, o  privata  accreditata  con  il  SSN  -con
campione biologico  prelevato  in  data  non  anteriore  a  tre  mesi
precedenti la visita- dei seguenti esami: 
    markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
    test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; 
    test  intradermico  Mantoux  -  ovvero  test  Quantiferon  -  per
l'accertamento dell'eventuale  contatto  con  il  micobatterio  della
tubercolosi (in caso di positivita', e' necessario  presentare  anche
il referto dell'esame radiografico del  torace  nelle  due  posizioni
standard - anteriore/posteriore e latero/laterale - o il  certificato
di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG); 
    f)  originale  o  copia  conforme  del  referto,  rilasciato   da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il SSN - con campione biologico prelevato in data non anteriore a
un mese precedente la  visita  -  dell'analisi  delle  urine  per  la
ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti  e/o
psicotrope:  amfetamine,  cocaina,  oppiacei  e  cannabinoidi.  Resta
impregiudicata la facolta'  per  l'Amministrazione  della  Difesa  di
sottoporre a drug test i vincitori dei concorsi dopo l'incorporazione
presso i Reggimenti addestrativi; 
    g) certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia  in  data
non anteriore a sei mesi precedenti la visita, redatto  conformemente
all'allegato B al presente bando  e  attestante  lo  stato  di  buona
salute, la presenza/assenza di pregresse  manifestazioni  emolitiche,
gravi   manifestazioni   immunoallergiche,   gravi   intolleranze   e
idiosincrasie a farmaci o alimenti, nonche'  la  presenza/assenza  di
patologie rilevanti ai fini del reclutamento; 
    h) se concorrenti di sesso femminile: 
    originale o copia  conforme  del  referto  di  ecografia  pelvica
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la
visita; 
    originale o copia conforme del referto del test di gravidanza con
esito negativo  -  in  quanto  lo  stato  di  gravidanza  costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90)  -  rilasciato  da  struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN,
con campione biologico prelevato in data non anteriore a sette giorni
precedenti la visita. La mancata o  difforme  presentazione  di  tale
referto comportera' l'esclusione dal reclutamento. 
    4.  Le  commissioni   per   gli   accertamenti   psico-fisici   e
attitudinali e per le prove di efficienza fisica, presa visione della
documentazione sanitaria elencata nel precedente  comma,  disporranno
l'esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali: 
    a) visita medica generale; 
    b) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
    c) visita oculistica; 
    d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
    e) valutazione  della  personalita'  previa  somministrazione  di
appositi test, colloquio  psicologico  e,  se  necessaria,  eventuale
visita psichiatrica; 
    f) accertamenti volti alla verifica dell'abuso abituale di alcool
in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e  alla  valutazione
degli esami ematochimici (gamma  GT,  GOT,  GPT  e  MCV)  e  conferma
dell'eventuale sospetto mediante ricerca ematica  della  transferrina
carboidrato carente (CDT), con rinvio del candidato a data utile  per
l'esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del  relativo
referto  alla  commissione  per  gli  accertamenti   psico-fisici   e
attitudinali e per le prove di efficienza fisica; 
    g) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di  laboratorio
e/o strumentale (compreso l'esame  radiologico)  ritenuta  utile  per
consentire  un'adeguata  valutazione  clinica  e  medico-legale   dei
concorrenti. Nel  caso  in  cui  si  renda  necessario  sottoporre  i
concorrenti   a   indagini    radiografiche,    indispensabili    per
l'accertamento e la valutazione di eventuali  patologie,  in  atto  o
pregresse, non altrimenti  osservabili  ne'  valutabili  con  diverse
metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sottoscrivere,
dopo  essere  stati  edotti  dei  benefici  e  dei  rischi   connessi
all'effettuazione  dell'esame,  apposita  dichiarazione  di  consenso
informato. 
    Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e
per le prove di efficienza fisica giudicheranno inidonei i  candidati
che presentino tatuaggi quando, per la loro sede, siano  contrari  al
decoro dell'uniforme - e quindi visibili con l'uniforme  di  servizio
estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito  internet
dell'Esercito
(www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) - ovvero,
se posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per  contenuto,
di discredito alle istituzioni. 
    5. Per essere giudicati idonei agli accertamenti  psico-fisici  i
candidati dovranno essere riconosciuti esenti: 
    a) dalle imperfezioni/infermita' di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90  e  alle  vigenti  direttive
tecniche emanate con il decreto del Ministro della  difesa  4  giugno
2014. In particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno  volti  a
verificare, fra l'altro, il possesso, da parte dei  concorrenti,  dei
seguenti specifici requisiti: 
    1) statura conforme alla normativa vigente; 
    2) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10  e  non
inferiore  a  7/10  nell'occhio  che  vede  meno,  raggiungibile  con
correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un  solo  occhio,
per gli altri vizi di refrazione; campo  visivo,  senso  cromatico  e
motilita' oculare normali; 
    3) perdita uditiva: 
    monolaterale: valori compresi tra 20 e 30 dB; 
    bilaterale: p.p.t. compresa entro il 25%; 
    monolaterale o bilaterale isolata <=30 dB per  le  frequenze  tra
500 e 3000 Hz e <=35 dB a 250 - 4000 - 6000 - 8000 Hz; 
    b) da altre patologie ritenute incompatibili  con  l'espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente; 
    c) da patologie per  le  quali  e'  prevista  l'attribuzione  dei
coefficienti  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali  del
profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
di cui al decreto del Ministro della  difesa  4  giugno  2014,  fatto
salvo quanto specificato al successivo art. 14, comma 3. 
    Saranno  giudicati  idonei  i  concorrenti  ai  quali  sia  stato
attribuito,  secondo  i  criteri  di  cui  al  presente   comma,   il
coefficiente   1   o   2   in    ciascuna    delle    caratteristiche
somato-funzionali di  seguito  indicate:  psiche  (PS);  costituzione
(CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato  respiratorio  (AR);
apparati vari  (AV);  apparato  osteoartromuscolare  superiore  (LS);
apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista (VS); udito  (AU).
Per    quanto    concerne    l'eventuale    deficit    di    glucosio
6-fosfato-deidrogenasi  (G6PD),  ai  fini  della  definizione   della
caratteristica somato-funzionale AV-EI,  al  coefficiente  attribuito
sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito». 
    Le  commissioni,  senza  procedere   agli   altri   accertamenti,
adotteranno il giudizio di inidoneita' nei  confronti  dei  candidati
riscontrati           affetti            dalle            sopracitate
imperfezioni/infermita'/patologie a seguito di uno degli accertamenti
di cui al precedente comma 4, comunicando le motivazioni agli  stessi
e sottoponendo loro  alla  firma  apposito  foglio  di  notifica  del
provvedimento. 
    Per tutti  i  casi  di  temporaneo  impedimento  all'accertamento
dell'idoneita'  al  servizio  militare,  ivi  compreso  lo  stato  di
gravidanza, o di temporanea inidoneita', le  commissioni  disporranno
l'esclusione dal reclutamento. In particolare, in caso di  gravidanza
l'esclusione  sara'  disposta   per   impossibilita'   di   procedere
all'accertamento dei requisiti previsti dal presente bando. 
    6. Nei confronti dei concorrenti che saranno riconosciuti affetti
da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve
durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione
migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione  entro
i successivi trenta  giorni,  le  commissioni  per  gli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali e  per  le  prove  di  efficienza  fisica
rinvieranno  il  giudizio,  fissando  il  termine  entro   il   quale
sottoporli ad accertamento definitivo per la  verifica  del  possesso
dell'idoneita' psico-fisica. 
    7. I candidati saranno parimenti sottoposti: 
    a) alla verifica del possesso delle capacita' attitudinali,  come
da direttive tecniche vigenti, necessarie per assicurare un  corretto
e continuo svolgimento dei compiti previsti per i VFP 1; 
    b)  alle  prove  di  efficienza  fisica,  secondo  le   modalita'
riportate nell'allegato A al presente  bando.  Il  superamento  delle
prove potra' comportare l'attribuzione di un punteggio  incrementale.
Il mancato superamento anche di una sola di tali  prove  determinera'
il giudizio di inidoneita' e, quindi,  senza  procedere  a  ulteriori
prove e/o accertamenti, l'esclusione dal concorso. 
    Il giudizio derivante  dalle  suddette  valutazioni  e  prove  e'
definitivo e sara' reso noto  ai  candidati  seduta  stante  mediante
apposito foglio di notifica. 
    8. Al termine degli accertamenti psico-fisici  e  attitudinali  e
delle prove di  efficienza  fisica  le  commissioni  formuleranno  un
giudizio di idoneita' con attribuzione del profilo sanitario, secondo
quanto previsto dalla direttiva di cui al decreto del Ministro  della
Difesa  4  giugno  2014,  ovvero  di  inidoneita',  che   comportera'
l'esclusione dal reclutamento. Il giudizio,  con  determinazione  dei
presidenti  delle  commissioni  delegate  dalla  DGPM  alle  predette
incombenze, sara' comunicato ai candidati mediante apposito foglio di
notifica. 
    9. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso  giurisdizionale
al T.A.R. del Lazio  o,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi  della
normativa  vigente  -  un  contributo  unificato  di  euro   650,00),
rispettivamente entro 60 e 120 giorni  dalla  data  di  notifica  del
provvedimento di esclusione. 
    10.  Per  le   sole   esclusioni   relative   agli   accertamenti
psico-fisici, inoltre, e' data facolta' di avanzare, entro 30  giorni
dalla  data  di  notifica  del  relativo  provvedimento,  motivata  e
documentata istanza di riesame - da  allegare  necessariamente  (come
file in formato PDF) a un messaggio di posta elettronica  certificata
da  inviare,  utilizzando  esclusivamente   un   account   di   posta
elettronica certificata, all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it o
a  un  messaggio  di  posta  elettronica  da   inviare,   utilizzando
esclusivamente  un  account  di  posta   elettronica,   all'indirizzo
persomil@persomil.difesa.it - corredata di copia per  immagine  (file
in formato PDF) della  certificazione  sanitaria  rilasciata  da  una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con  il  SSN,  attestante  l'assenza   delle   imperfezioni/patologie
riscontrate  in  occasione  degli  accertamenti  dei   requisiti   in
questione, nonche' di copia per immagine (file in formato PDF) di  un
valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione  dello
Stato. 
    Non saranno ammesse istanze di riesame relative  a  provvedimenti
di esclusione adottati per inidoneita' attitudinale, per  inidoneita'
alle prove di efficienza fisica, per abuso di  alcool  e  per  l'uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze
trasmesse con modalita' diverse da quelle indicate  o  carenti  della
predetta certificazione sanitaria  e/o  del  documento  di  identita'
dell'istante saranno considerate irricevibili. 
    11. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e  preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano  le  condizioni,
interessa il CSRNE, che provvedera' a convocare il candidato al  fine
di sottoporlo all'accertamento dei requisiti  psico-fisici  da  parte
della commissione medica concorsuale unica di appello. 
    Il giudizio riportato in quest'ultima  sede  e'  definitivo.  Nel
caso  di  confermata  inidoneita'  il  candidato  sara'  escluso  dal
reclutamento. In caso di idoneita' egli verra' inviato  dalla  stessa
commissione medica  presso  il  Centro  di  Selezione  che  lo  aveva
dichiarato inidoneo (ovvero presso il Centro  di  Selezione  indicato
dalla Forza Armata), per  il  completamento  degli  accertamenti  dei
requisiti psico-fisici e attitudinali e  delle  prove  di  efficienza
fisica. I candidati riconosciuti idonei e collocati  utilmente  nella
graduatoria di merito saranno incorporati con il primo blocco  utile,
assumendone la decorrenza giuridica. 
    12. I candidati, gia' giudicati idonei da non piu' di 365  giorni
a una selezione psico-fisica prevista nel corso di una  procedura  di
reclutamento della Forza Armata, nell'ambito della quale  sono  stati
sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, alla data  di
convocazione  per  gli  accertamenti  psico-fisici   devono,   previa
esibizione del  modulo  di  notifica  di  idoneita'  comprensivo  del
profilo precedentemente  assegnato,  essere  sottoposti  ai  seguenti
accertamenti: 
    verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla
visita medica diretta e alla  valutazione  degli  esami  ematochimici
(gamma GT,  GOT,  GPT  e  MCV)  e  conferma  dell'eventuale  sospetto
mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato  a  data
utile per l'esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del
relativo referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali; 
    visita medica generale conclusiva. 
    Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e
per le prove di efficienza fisica giudicheranno inidonei i  candidati
che  presentino  tatuaggi  aventi  le  caratteristiche  di   cui   al
precedente comma 4. 
    All'atto della visita  medica  generale  devono  comunque  essere
prodotti i referti  degli  esami  previsti  al  precedente  comma  3,
lettera d) - limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo  completo
- e lettere f), g) e h) (solo per i concorrenti di sesso femminile). 
    13. I candidati convocati presso i Centri di  Selezione  potranno
essere  chiamati,  al  termine  degli  accertamenti  psico-fisici   e
attitudinali e delle prove di efficienza fisica, su base volontaria e
nel rispetto dell'anonimato, a sottoporsi a ulteriori prove  fisiche,
non valutative, finalizzate a sperimentare  nuove  prove  fisiche  di
selezione attualmente in fase di studio. 
                               Art. 11 
 
 
             Approvazione e validita' delle graduatorie 
 
 
    1.  La  commissione  valutatrice,  ricevuti  i  risultati   degli
accertamenti psico-fisici e attitudinali e delle prove di  efficienza
fisica, provvede a compilare cinque distinte graduatorie di merito  -
per ciascuna delle tipologie di posti di cui all'art. 1, comma 1 - in
base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione
dei titoli e dell'eventuale  punteggio  incrementale  ottenuto  nelle
prove  di  efficienza  fisica.  Tali  graduatorie,   comprendenti   i
candidati  giudicati  idonei  e  quelli   eventualmente   in   attesa
dell'esito dei predetti accertamenti e/o prove,  verranno  consegnate
alla DGPM per l'approvazione con decreto Dirigenziale. 
    2. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati  idonei  per
«muratore», «meccanico di automezzi», «elettricista», «idraulico», la
DGPM provvedera' a portare i posti non coperti in  aumento  a  quelli
previsti  per  i  VFP  1  il  cui   incarico/specializzazione   sara'
assegnato/a dalla Forza Armata. 
    3. Le graduatorie sono  valide  esclusivamente  per  il  presente
bando, ferma restando la previsione degli articoli 12 e 13. 
    4. Le graduatorie di merito di cui al presente  articolo  saranno
pubblicate nel Giornale Ufficiale della  Difesa  -  consultabile  nel
sito                                                         internet
www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx  -  e  di
cio' sara' data  notizia  mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  4ª  serie  speciale.  I  candidati  potranno,  inoltre,
consultare  il  punteggio  ottenuto  e  la   propria   posizione   in
graduatoria nel portale dei concorsi, nonche' nel sito  internet  del
Ministero della difesa e in quello dell'Esercito. 
                               Art. 12 
 
 
               Procedura in caso di posti non coperti 
 
 
    In  caso  di   mancata   copertura   dei   posti   previsti   per
l'arruolamento, su richiesta dello Stato  Maggiore  dell'Esercito  la
DGPM potra' incrementare i posti del 2° bando per il reclutamento  di
VFP 1 nell'Esercito per il 2016. 
                               Art. 13 
 
 
    Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni 
 
 
    Ferma restando la previsione dell'art. 12, a copertura dei  posti
di cui al precedente art. 1, comma 1 - previsti per i VFP  1  il  cui
incarico/specializzazione sara'  assegnato/a  dalla  Forza  Armata  -
eventualmente  rimasti  ancora  vacanti,  su  richiesta  dello  Stato
Maggiore dell'Esercito la DGPM potra' attingere, previo consenso  dei
rispettivi Stati Maggiori, dalle graduatorie in  corso  di  validita'
dei VFP 1  nella  Marina  Militare  e  nell'Aeronautica  Militare,  i
candidati  idonei  ma  non  utilmente  ivi   collocati,   che   hanno
manifestato l'opzione di arruolamento presso altre Forze Armate. 
                               Art. 14 
 
 
             Ammissione alla ferma prefissata di un anno 
 
 
    1. I candidati da ammettere alla  ferma  prefissata  di  un  anno
saranno convocati presso i  Reggimenti  addestrativi  indicati  dallo
Stato Maggiore dell'Esercito, sulla base  delle  graduatorie  di  cui
all'art. 11 fino alla copertura dei posti previsti. 
    2.  La  convocazione  agli  interessati  e'  effettuata  con   le
modalita'  indicate  nell'art.  5  e   contiene   l'indicazione   del
Reggimento addestrativo presso cui presentarsi, con la data  e  l'ora
di  presentazione,  nonche'  le   modalita'   di   produzione   della
certificazione sanitaria attestante le vaccinazioni  gia'  effettuate
in ambito civile e militare. 
    3. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalita'  loro  indicate  nella  convocazione,  pena  la   decadenza
dall'arruolamento, anche l'autocertificazione, redatta  conformemente
all'allegato C al presente  bando,  attestante  il  mantenimento  dei
requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale  documento
sara' acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato a
cura dell'Ente di incorporazione. 
    I  candidati  vincitori   dovranno,   inoltre,   produrre   copia
autenticata del diploma di  istruzione  secondaria  di  primo  grado,
nonche' - ai fini dell'attribuzione del profilo sanitario ancora  non
definito per la caratteristica somato-funzionale AV-EI -  l'originale
del  referto,  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il SSN  -con  campione  biologico
prelevato in data non anteriore a 60  giorni  rispetto  a  quella  di
incorporazione- di analisi di  laboratorio  concernente  il  dosaggio
quantitativo del G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso  in  termini
di percentuale di attivita'  enzimatica.  I  predetti  candidati  che
presenteranno un deficit di G6PD e ai quali, per tale deficit,  sara'
attribuito   il   coefficiente   3   o   4    nella    caratteristica
somato-funzionale AV-EI,  dovranno  rilasciare  la  dichiarazione  di
ricevuta   informazione   e    di    responsabilizzazione,    redatta
conformemente all'allegato D al presente bando, tenuto conto che  per
la  caratteristica  somato-funzionale   AV,   indipendentemente   dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD non puo'  essere  motivo  di  esclusione,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge 12 luglio  2010,  n.  109,  richiamata  nelle
premesse del bando. 
    4. I candidati convocati per l'incorporazione, nei numeri  e  con
le modalita' stabiliti  dal  presente  bando,  saranno  sottoposti  a
visita medica volta ad accertare il  mantenimento  dei  requisiti  di
idoneita' previsti. 
    5. Ai sensi dell'art. 978 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, i candidati VFP 1, residenti nelle  zone  dell'arco  alpino  e
nelle  altre  regioni  soggette  a   reclutamento   alpino,   saranno
destinati, a domanda e se  utilmente  collocati  in  graduatoria,  ai
Reparti alpini  fino  al  completamento  dell'organico  previsto  per
ciascun blocco. 
    6. L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera',  per
gli effetti giuridici, dalla  data  di  prevista  incorporazione  del
blocco  e,  per  quelli  amministrativi,  dalla  data  di   effettiva
presentazione presso i Reggimenti addestrativi. I  candidati,  tratti
dalla graduatoria di cui all'art. 11, che non si presenteranno  nella
data fissata nella convocazione saranno considerati rinunciatari. 
    7. Entro 16 giorni  dall'avvenuta  incorporazione,  i  Reggimenti
addestrativi dovranno inviare alla DGPM copia dei  relativi  verbali,
con l'indicazione delle date di decorrenza giuridica e amministrativa
dei singoli candidati. 
    8. La DGPM determinera', con decreto  dirigenziale,  l'ammissione
degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito, con
riserva  dell'accertamento,  anche  successivo,  del   possesso   dei
requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento. 
    9. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita
del  grado  precedentemente  rivestito  a  decorrere  dalla  data  di
incorporazione. 
                               Art. 15 
 
 
                   Disposizioni di stato giuridico 
 
 
    1. Ai VFP 1 si applicano le  disposizioni  in  materia  di  stato
giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e  in
particolare  quelle  che  si  riferiscono  alle   dimissioni   e   al
proscioglimento dalla ferma. 
    2. Ai sensi dell'art. 954 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e  nel
rispetto  delle  consistenze  annuali  previste   per   i   volontari
nell'Esercito, i VFP 1 potranno essere  ammessi,  a  domanda,  a  due
periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno. 
    3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato  domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art.  16  potra'
essere prolungato, su proposta dell'Amministrazione  della  Difesa  e
previa accettazione degli interessati, oltre il termine  del  periodo
di ferma o di  rafferma  per  il  tempo  strettamente  necessario  al
completamento dell'iter concorsuale per il reclutamento dei volontari
in ferma prefissata quadriennale (VFP 4). 
                               Art. 16 
 
 
                 Possibilita' e sviluppo di carriera 
 
 
    I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in  rafferma  annuale,  quelli
prosciolti a domanda o per inidoneita' psico-fisica  nel  periodo  di
rafferma ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare  alle
procedure di reclutamento dei VFP 4,  secondo  quanto  stabilito  nel
relativo bando. 
                               Art. 17 
 
Reclutamento  nelle  carriere  iniziali  delle  Forze  di  Polizia  a
  ordinamento militare e civile e  del  Corpo  Militare  della  Croce
  Rossa 
 
    1. Ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli  cui  e'
stato prolungato il  periodo  di  ferma  di  un  anno  ai  sensi  del
precedente art. 15, comma 3, nei limiti indicati dall'art.  2199  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  sono  riservati  i  posti
messi a concorso nelle carriere iniziali delle  Forze  di  Polizia  a
ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della Croce Rossa. 
    2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei  candidati  sono
determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il  Ministro  della
Difesa. 
                               Art. 18 
 
 
                              Benefici 
 
 
    1.  I  brevetti  e  le  specializzazioni,  acquisiti  durante  il
servizio militare in qualita' di VFP 1  nell'Esercito,  costituiscono
titolo valutabile ai sensi delle vigenti normative di settore. 
    2. I  titoli  di  merito,  il  periodo  di  servizio  svolto,  le
caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per  cui  e'
fatta domanda nonche' le specializzazioni acquisite sono  considerati
utili,  secondo  le   disposizioni   previste   da   ciascuna   delle
Amministrazioni  interessate,  ai   fini   della   formazione   delle
graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali  delle  Forze
di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della
Croce Rossa. 
                               Art. 19 
 
 
                     Disposizioni amministrative 
 
 
    1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e
per  la  sede  ove  hanno  luogo  gli  accertamenti  psico-fisici   e
attitudinali e le prove  di  efficienza  fisica  sono  a  carico  dei
candidati. 
    2.  Durante  le  operazioni  di  selezione  presso  i  Centri  di
Selezione indicati dalla Forza Armata i candidati potranno fruire, se
disponibile, di: 
    vitto a spese del richiedente; 
    alloggio a carico dell'Amministrazione della Difesa. 
    3. I candidati convocati per l'incorporazione presso i Reggimenti
addestrativi potranno, a domanda, fruire  dell'alloggio  presso  tali
Enti dalla sera precedente la data  di  convocazione.  Essi  dovranno
comunque attenersi alle norme disciplinari e di vita di caserma. 
    4.  Ai  VFP  1  che  prestano  servizio  nei  Reparti  alpini  e'
attribuito, in aggiunta al previsto trattamento economico, un assegno
mensile di euro 50,00. 
                               Art. 20 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai  candidati  saranno
raccolti  e  trattati  presso  una  banca  dati  automatizzata  anche
successivamente  all'eventuale  arruolamento,  per  le  finalita'  di
gestione della procedura di reclutamento e per quelle  inerenti  alla
ferma contratta. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione alla  procedura  di
reclutamento e per la valutazione dei titoli di merito. 
    2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  Amministrazioni   Pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento  della  procedura  di  reclutamento  o   alla   posizione
giuridico-economica  o  di  impiego  del  candidato  e,  in  caso  di
arruolamento, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode  dei  diritti  stabiliti  dall'art.  7  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra  i  quali  il  diritto
d'accesso ai dati che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
    4. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
Direttore  Generale  per  il   Personale   Militare,   titolare   del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di  propria  competenza,
responsabili del trattamento dei dati personali: 
    a) i responsabili dei Centri di Selezione; 
    b) il responsabile della Sezione C3I del Comando Regione Militare
Nord; 
    c) il presidente della commissione valutatrice; 
    d) i presidenti  delle  commissioni  preposte  agli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica; 
    e) il presidente della commissione medica  concorsuale  unica  di
appello; 
    f) il Coordinatore della 2^ Divisione della DGPM. 
                               Art. 21 
 
 
                           Norme di rinvio 
 
 
    Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando,  si
rinvia alla vigente normativa di settore. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi  della
normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 29 ottobre 2015 
 
                                            Gen. D.c. (li): Gerometta 
Avvertenze generali 
    Ogni ulteriore informazione relativa al  concorso  potra'  essere
acquisita: 
    1) consultando il portale  dei  concorsi  on-line  del  Ministero
della difesa e il sito internet del Ministero della difesa; 
    2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni con
il pubblico della Direzione Generale per il Personale Militare, Viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei giorni e
negli orari sotto indicati: 
    dal lunedi' al venerdi': dalle 09.00 alle 12.30; 
    dal lunedi' al giovedi': dalle 14.45 alle 16.00. 
 
                                                            Appendice 
 
Titoli richiesti per l'accesso  ai  posti  previsti  per  «Muratore»,
       «Meccanico di automezzi», «Elettricista» e «Idraulico» 
             (Art. 2, comma 3 del bando di reclutamento) 
 
«Muratore».  Possesso  dell'attestato  di  formazione   professionale
attinente all'attivita' di operatore  edile-muratore,  rilasciato  ai
sensi della legge  21  dicembre  1978,  n.  845  da  Enti  statali  o
regionali legalmente riconosciuti. 
«Meccanico di automezzi». Possesso dei seguenti titoli: 
1) Diplomi universitari e di laurea, lauree triennali e  quinquennali
in materia tecnica specifica: 
    laurea in fisica: 
    lauree specialistiche previste dal D.M. 509/99: 
    20/s fisica, 
    50/s modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, 
    66/s scienze dell'universo; 
    lauree magistrali previste dal D.M. 270/04: 
    LM-17 fisica, 
    LM-44 modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, 
    LM-58 scienze dell'universo; 
    laurea in ingegneria aeronautica: 
      lauree specialistiche previste dal D.M. 509/99: 25/S ingegneria
aerospaziale e astronautica; 
      lauree magistrali previste dal D.M.  270/04:  LM-20  ingegneria
aerospaziale e astronautica; 
    laurea in ingegneria chimica: 
      lauree specialistiche previste dal D.M. 509/99: 27/S ingegneria
chimica; 
    lauree magistrali previste dal D.M. 270/04: 
      LM-22 ingegneria chimica, 
      LM-26 ingegneria della sicurezza; 
    laurea in ingegneria elettrica: 
    lauree specialistiche previste dal D.M. 509/99: 
    31/S ingegneria elettrica, 
    29/S ingegneria dell'automazione; 
    lauree magistrali previste dal D.M. 270/04: 
    LM-28 ingegneria elettrica, 
    LM-26 ingegneria della sicurezza, 
    LM-25 ingegneria dell'automazione; 
    laurea in ingegneria elettronica: 
    lauree specialistiche previste dal D.M. 509/99: 
    32/S ingegneria elettronica, 
    29/S ingegneria dell'automazione; 
    lauree magistrali previste dal D.M. 270/04: 
    LM-29 ingegneria elettronica, 
    LM-25 ingegneria dell'automazione; 
    laurea in ingegneria meccanica: 
    lauree specialistiche previste dal D.M. 509/99: 
      36/S ingegneria meccanica; 
    lauree magistrali previste dal D.M. 270/04: 
      LM-33 ingegneria meccanica. 
2) Diplomi universitari e di laurea, lauree triennali e  quinquennali
in materia tecnica specifica: 
    diploma universitario in ingegneria elettrica: 
    equiparato al diploma di laurea previsto dal D.M.  509/99  classe
10 ingegneria industriale; 
    equiparato al diploma di laurea previsto dal D.M.  270/04  classe
L-09 ingegneria industriale; 
    diploma universitario in elettronica: 
    equiparato al diploma di laurea previsto dal D.M.  509/99  classe
09 ingegneria dell'informazione; 
    equiparato al diploma di laurea previsto dal D.M.  270/04  classe
L-08 ingegneria dell'informazione; 
    diploma universitario in meccanica: 
    equiparato al diploma di laurea previsto dal D.M.  509/99  classe
10 ingegneria industriale; 
    equiparato al diploma di laurea previsto dal D.M.  270/04  classe
L-09 ingegneria industriale. 
3) Diplomi di istruzione secondaria di secondo grado: 
    diplomi di maturita' rilasciati da istituti tecnici industriali -
ordinamento previgente fino all'anno scolastico 2013-2014: 
    costruzioni aeronautiche, 
    elettronica e telecomunicazioni, 
    elettronica industriale, 
    elettrotecnica, 
    elettrotecnica e automazione, 
    industria metalmeccanica, 
    industria navalmeccanica, 
    meccanica, 
    meccanica di precisione, 
    perito industriale sperimentale ambra, 
    perito industriale sperimentale ergon, 
    termotecnica; 
    istituto tecnico nautico: aspirante alla direzione di macchine di
navi merci; 
    diplomi  di   maturita'   professionale   (percorso   di   durata
quinquennale)  -  ordinamento  previgente  fino  all'anno  scolastico
2013-2014: 
    tecnico dei sistemi energetici, 
    tecnico delle industrie chimiche, 
    tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche, 
    tecnico delle industrie meccaniche, 
    tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo. 
4) Diplomi di istruzione secondaria di secondo grado: 
    diplomi di qualifica professionale (percorso di durata triennale)
- ordinamento previgente fino all'anno scolastico 2013-2014: 
    meccanico riparatore di autoveicoli, 
    operatore delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo, 
    operatore elettrico, 
    operatore elettronico, 
    operatore meccanico, 
    operatore termico; 
    diplomi di maturita' rilasciati dagli istituti tecnici -  settore
tecnologico (percorso di durata quinquennale): 
    indirizzo  meccanica,  meccatronica  ed   energia   articolazione
energia, 
    indirizzo  meccanica,  meccatronica  ed   energia   articolazione
meccanica e meccatronica, 
    indirizzo trasporti  e  logistica  articolazione  conduzione  del
mezzo, 
    indirizzo trasporti e  logistica  articolazione  costruzione  del
mezzo, 
    indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica, 
    indirizzo    elettronica    ed    elettrotecnica    articolazione
automazione, 
    indirizzo    elettronica    ed    elettrotecnica    articolazione
elettronica, 
    indirizzo    elettronica    ed    elettrotecnica    articolazione
elettrotecnica; 
    diplomi di  maturita'  rilasciati  dagli  istituti  professionali
(percorso di durata quinquennale): settore industria e artigianato  -
indirizzo manutenzione e assistenza tecnica. 
5) Diplomi  di  tecnico  superiore  conseguiti  presso  gli  Istituti
Tecnici Superiori (I.T.S.): 
    diplomi di tecnico superiore, unitamente a diploma di  istruzione
secondaria di secondo grado tecnica o professionale: 
    sistema meccanica (meccatronica), 
    tecnico superiore  per  l'innovazione  dei  processi  e  prodotti
meccanici, 
    tecnico superiore per l'automazione e i sistemi meccatronici, 
    sistema energia (elettronica, elettrotecnica, automazione), 
    tecnico  superiore  per  l'approvvigionamento  energetico  e   la
costruzione di impianti, 
    tecnico superiore per la  gestione  e  la  verifica  di  impianti
energetici, 
    tecnico  superiore  per  il  risparmio  energetico  e  l'edilizia
sostenibile. 
6) Istruzione e formazione professionale: 
    nuovi  diplomi  professionali  (percorso  scolastico  di   durata
quadriennale  con  conseguimento   del   diploma   professionale   di
"tecnico"): 
    tecnico riparazione dei veicoli  a  motore  -  nuovi  diplomi  di
qualifica professionale (percorso scolastico di durata triennale  con
conseguimento della qualifica di "operatore professionale"), 
    operatore alla riparazione  dei  veicoli  a  motore  -  indirizzo
riparazione parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici, 
    operatore alla riparazione  dei  veicoli  a  motore  -  indirizzo
riparazione di carrozzeria. 
«Elettricista». Possesso dei seguenti titoli: 
1) Diplomi universitari e di laurea, lauree triennali e  quinquennali
in materia tecnica specifica: laurea in ingegneria: 
    lauree specialistiche previste dal D.M. 509/99: 
    25/s ingegneria aerospaziale e astronautica, 
    26/s ingegneria biomedica, 
    27/s ingegneria chimica, 
    28/s ingegneria civile, 
    61/s scienza e ingegneria dei materiali, 
    30/s ingegneria delle telecomunicazioni, 
    4/s architettura e ingegneria edile, 
    31/s ingegneria elettrica, 
    29/s ingegneria dell'automazione, 
    32/s ingegneria elettronica, 
    34/s ingegneria gestionale, 
    36/s ingegneria meccanica, 
    35/s ingegneria informatica, 
    37/s ingegneria navale, 
    33/s ingegneria energetica e nucleare, 
    38/s ingegneria per l'ambiente e il territorio; 
    lauree magistrali previste dal D.M. 270/04: 
    LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica, 
    LM-21 ingegneria biomedica, 
    LM-22 ingegneria chimica, 
    LM-26 ingegneria della sicurezza, 
    LM-23 ingegneria civile, 
    LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi, 
    LM-53 scienza e ingegneria dei materiali, 
    LM-27 ingegneria delle comunicazioni, 
    LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura, 
    LM-28 ingegneria elettrica, 
    LM-25 ingegneria dell'automazione, 
    LM-29 ingegneria elettronica, 
    LM-31 ingegneria gestionale, 
    LM-33 ingegneria meccanica, 
    LM-32 ingegneria informatica, 
    LM-34 ingegneria navale, 
    LM-30 ingegneria energetica e nucleare, 
    LM-35 ingegneria per l'ambiente e il territorio. 
2) Diplomi universitari e di laurea, lauree triennali e  quinquennali
in materia tecnica specifica: 
    laurea in architettura: 
    lauree specialistiche previste dal D.M. 509/99: 
    3/s architettura del paesaggio, 
    4/s architettura e ingegneria edile; 
    lauree magistrali previste dal D.M. 270/04: 
    LM-3 architettura del paesaggio, 
    LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura; 
    laurea in fisica: 
    lauree specialistiche previste dal D.M. 509/99: 
    20/S fisica, 
    50/S modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, 
    66/S scienze dell'universo; 
    lauree magistrali previste dal D.M. 270/04: 
    LM-17 fisica, 
    LM-44 modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, 
    LM-58 scienze dell'universo; 
    diploma universitario ingegneria elettrica: 
    lauree  triennali  previste  dal  D.M.  509/99:   10   ingegneria
industriale; 
    lauree  triennali  previste  dal  D.M.  270/04:  L-9   ingegneria
industriale; 
    diploma universitario ingegneria logistica e della produzione: 
    lauree  triennali  previste  dal  D.M.  509/99:   10   ingegneria
industriale; 
    lauree  triennali  previste  dal  D.M.  270/04:  L-9   ingegneria
industriale; 
    diploma universitario ingegneria delle telecomunicazioni: 
    lauree  triennali  previste  dal  D.M.  509/99:   09   ingegneria
dell'informazione; 
    lauree  triennali  previste  dal  D.M.  270/04:  L-8   ingegneria
dell'informazione; 
    diploma universitario ingegneria meccanica: 
    lauree  triennali  previste  dal  D.M.  509/99:   10   ingegneria
industriale; 
    lauree  triennali  previste  dal  D.M.  270/04:  L-9   ingegneria
industriale; 
    laurea triennale ingegneria dell'informazione (CL. 09): 
      lauree triennali previste  dal  D.M.  270/04:   L-8  ingegneria
dell'informazione; 
    laurea triennale ingegneria industriale (CL.10): 
    lauree  triennali  previste  dal  D.M.  270/04:  L-9   ingegneria
industriale; 
    laurea triennale scienze e tecnologie fisiche (CL. 25): 
      lauree triennali previste  dal  D.M.  270/04:  L-30  scienze  e
tecnologie fisiche; 
    laurea triennale scienze e tecnologie chimiche (CL. 21): 
      lauree triennali previste  dal  D.M.  270/04:  L-27  scienze  e
tecnologie chimiche. 
3) Diplomi di maturita' o  di  qualifica  conseguiti  al  termine  di
scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa  al
settore dell'impiantistica: 
    diplomi di maturita' rilasciati da istituti tecnici industriali -
ordinamento previgente fino all'anno scolastico 2013-2014: 
    elettronica industriale, 
    elettrotecnica, 
    energia nucleare, 
    informatica, 
    telecomunicazioni, 
    fisica industriale; 
    diplomi  di  maturita'  professionale  rilasciati   da   istituti
professionali per l'industria e  l'artigianato  (percorso  di  durata
quinquennale): 
    tecnico delle industrie elettriche, 
    tecnico delle industrie elettroniche; 
    diplomi  di  qualifica  professionale  rilasciati   da   istituti
professionali per l'industria e  l'artigianato  (percorso  di  durata
triennale): 
    addetto alla manutenzione di elaboratori elettrici/elettronici, 
    apparecchiatore elettronico, 
    elettricista installatore elettromeccanico, 
    installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
    installatore di impianti telefonici, 
    montatore e riparatore di apparecchi radio-televisivi, 
    operatore elettrico, 
    operatore elettronico industriale, 
    operatore per le telecomunicazioni; 
    diplomi  di  istruzione  tecnica:  istituto  tecnico   superiore,
unitamente a  diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado
tecnica o professionale (D.P.C.M. 25 gennaio 2008): 
    organizzazione e fruizione dell'informazione e della conoscenza, 
    architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione, 
    approvvigionamento energetico e costruzione di impianti, 
    gestione e verifica di impianti energetici, 
    risparmio energetico nell'edilizia sostenibile, 
    innovazione di processi e prodotti meccanici, 
    automazione e sistemi meccatronici; 
4) Diplomi di maturita' o  di  qualifica  conseguiti  al  termine  di
scuola secondaria del secondo ciclo: 
    diplomi di maturita' rilasciati dagli istituti tecnici -  settore
tecnologico (percorso di durata quinquennale): 
    indirizzo  meccanica,  meccatronica  ed   energia   articolazione
energia, 
    indirizzo  meccanica,  meccatronica  ed   energia   articolazione
meccanica e meccatronica, 
    indirizzo trasporti  e  logistica  articolazione  conduzione  del
mezzo, 
    indirizzo trasporti e  logistica  articolazione  costruzione  del
mezzo, 
    indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica, 
    indirizzo    elettronica    ed    elettrotecnica    articolazione
automazione, 
    indirizzo    elettronica    ed    elettrotecnica    articolazione
elettronica, 
    indirizzo    elettronica    ed    elettrotecnica    articolazione
elettrotecnica, 
    indirizzo   informatica   e    telecomunicazioni    articolazione
informatica, 
    indirizzo   informatica   e    telecomunicazioni    articolazione
telecomunicazioni; 
    diplomi di  maturita'  rilasciati  dagli  istituti  professionali
(percorso di durata quinquennale): 
      settore industria e  artigianato  -  indirizzo  manutenzione  e
assistenza tecnica. 
5) Titoli o attestati conseguiti ai sensi della legislazione  vigente
in materia di formazione professionale con specializzazione  relativa
al settore dell'impiantistica: 
    diploma   professionale   (percorso    scolastico    di    durata
quadriennale): 
    tecnico elettrico, 
    tecnico elettronico; 
    diplomi di qualifica professionale (percorso scolastico di durata
triennale): 
    operatore elettrico, 
    operatore elettronico; 
    attestati di formazione professionale (vecchio ordinamento): 
    elettricista impiantista di bassa tensione, 
    impiantista di cantiere, 
    meccanico elettricista, 
    tecnico elettromeccanico, 
    montatore/manutentore di circuiti elettronici di base  (indirizzo
elettronico industriale), 
    impiantista idro-termo elettrico, 
    tecnico elettronico. 
«Idraulico». Possesso dei seguenti titoli: 
1) Diplomi universitari e di laurea, lauree triennali e  quinquennali
in materia tecnica specifica: 
    laurea in ingegneria: 
    lauree specialistiche previste dal D.M. 509/99: 
    25/s ingegneria aerospaziale e astronautica, 
    26/s ingegneria biomedica, 
    27/s ingegneria chimica, 
    28/s ingegneria civile, 
    61/s scienza e ingegneria dei materiali, 
    30/s ingegneria delle telecomunicazioni, 
    4/s architettura e ingegneria edile, 
    31/s ingegneria elettrica, 
    29/s ingegneria dell'automazione, 
    32/s ingegneria elettronica, 
    34/s ingegneria gestionale, 
    36/s ingegneria meccanica, 
    35/s ingegneria informatica, 
    37/s ingegneria navale, 
    3/s ingegneria energetica e nucleare, 
    38/s ingegneria per l'ambiente e il territorio; 
    lauree magistrali previste dal D.M. 270/04: 
    LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica, 
    LM-21 ingegneria biomedica, 
    LM-22 ingegneria chimica, 
    LM-26 ingegneria della sicurezza, 
    LM-23 ingegneria civile, 
    LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi, 
    LM-53 scienza e ingegneria dei materiali, 
    LM-27 ingegneria delle comunicazioni, 
    LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura, 
    LM-28 ingegneria elettrica, 
    LM-25 ingegneria dell'automazione, 
    LM-29 ingegneria elettronica, 
    LM-31 ingegneria gestionale, 
    LM-33 ingegneria meccanica, 
    LM-32 ingegneria informatica, 
    LM-34 ingegneria navale, 
    LM-30 ingegneria energetica e nucleare, 
    LM-35 ingegneria per l'ambiente e il territorio; 
    laurea in architettura: 
    lauree specialistiche previste dal D.M. 509/99: 
    3/s architettura del paesaggio, 
    4/s architettura e ingegneria edile; 
    lauree magistrali previste dal D.M. 270/04: 
    LM-3 architettura del paesaggio, 
    LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura; 
    laurea in fisica: 
    lauree specialistiche previste dal D.M. 509/99: 
    20/s fisica, 
    50/s modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, 
    66/s scienze dell'universo; 
    lauree magistrali previste dal D.M. 270/04: 
    LM-17 fisica, 
    LM-44 modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, 
    LM-58 scienze dell'universo. 
2) Diploma universitario ingegneria meccanica: 
    lauree  triennali  previste  dal  D.M.  509/99:   10   ingegneria
industriale; 
    lauree  triennali  previste  dal  D.M.  270/04:  L-9   ingegneria
industriale; 
    laurea triennale in ingegneria civile e ambientale (CL. 08) 
    lauree triennali previste dal D.M. 270/04: L-7 ingegneria  civile
e ambientale; 
    laurea triennale ingegneria industriale (CL.10) 
    lauree  triennali  previste  dal  D.M.  270/04:  L-9   ingegneria
industriale; 
    laurea triennale scienze e tecnologie fisiche (CL. 25) 
    lauree  triennali  previste  dal  D.M.  270/04:  L-30  scienze  e
tecnologie fisiche. 
3) Diplomi universitari e di laurea, lauree triennali e  quinquennali
in materia tecnica specifica: 
    laurea triennale scienze e tecnologie chimiche (CL. 21) 
    lauree  triennali  previste  dal  D.M.  270/04:  L-27  scienze  e
tecnologie chimiche; 
    laurea  triennale  scienze  dell'architettura  e  dell'ingegneria
edile (CL. 04) 
    lauree triennali previste dal D.M. 270/04: 
    L-17 scienze dell'architettura; 
    L-23 scienze e tecniche dell'edilizia. 
4) Diplomi di maturita' o  di  qualifica  conseguiti  al  termine  di
scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa  al
settore dell'impiantistica: 
    diplomi di maturita' rilasciati da istituti tecnici industriali -
ordinamento previgente fino all'anno scolastico 2013-2014: 
    costruzioni aeronautiche, 
    edilizia, 
    industria metalmeccanica, 
    industria mineraria, 
    industria navalmeccanica, 
    meccanica, 
    meccanica di precisione, 
    termotecnica, 
    fisica industriale; 
    diplomi di maturita' rilasciati da  istituti  tecnici  nautici  -
ordinamento previgente fino all'anno scolastico 2013-2014: 
    macchinisti, 
    aspirante alla direzione di macchine navi mercantili; 
    diplomi  di  maturita'  professionale  rilasciati   da   istituti
professionali per l'industria e  l'artigianato  (percorso  di  durata
quinquennale): 
    tecnico delle industrie meccaniche, 
    tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo, 
    tecnico dei sistemi energetici; 
    diplomi  di  qualifica  professionale  rilasciati   da   istituti
professionali per l'industria e  l'artigianato  (percorso  di  durata
triennale): 
    installatore di impianti idraulici e termici, 
    installatore di impianti idro-termo-sanitari, 
    operatore alle macchine utensili, 
    operatore termico, 
    operatore meccanico, 
    frigorista, 
    aggiustatore meccanico. 
5) Diplomi di maturita' o  di  qualifica  conseguiti  al  termine  di
scuola secondaria del secondo ciclo: 
    diplomi  di  istruzione  tecnica:  istituto  tecnico   superiore,
unitamente a  diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado
tecnica o professionale (D.P.C.M. 25 gennaio 2008): 
    innovazione e qualita' delle abitazioni, 
    conduzione del cantiere di restauro architettonico, 
    approvvigionamento energetico e costruzione di impianti, 
    gestione e verifica di impianti energetici, 
    risparmio energetico nell'edilizia sostenibile, 
    innovazione di processi e prodotti meccanici, 
    automazione e sistemi meccatronici; 
    diplomi di maturita' rilasciati dagli istituti tecnici -  settore
tecnologico (percorso di durata quinquennale): 
    indirizzo trasporti  e  logistica  articolazione  conduzione  del
mezzo, 
    indirizzo trasporti e  logistica  articolazione  costruzione  del
mezzo, 
    indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica, 
    indirizzo  meccanica,  meccatronica  ed   energia   articolazione
energia, 
    indirizzo  meccanica,  meccatronica  ed   energia   articolazione
meccanica e meccatronica, 
    indirizzo costruzioni ambiente e territorio; 
    diplomi di  maturita'  rilasciati  dagli  istituti  professionali
(percorso di durata quinquennale): settore industria e artigianato  -
indirizzo manutenzione e assistenza tecnica. 
6) Titoli o attestati conseguiti ai sensi della legislazione  vigente
in materia di formazione professionale con specializzazione  relativa
al settore dell'impiantistica: 
    diploma   professionale   (percorso    scolastico    di    durata
quadriennale): tecnico di impianti termici; 
    diplomi di qualifica professionale (percorso scolastico di durata
triennale): operatore di impianti termoidraulici; 
    attestati di formazione professionale (vecchio ordinamento): 
    impiantista idro-termo idraulico, 
    tecnico impiantista idro-termo sanitario, 
    idraulico. 
    Saranno ritenuti validi i titoli di studio: 
    conseguiti secondo un precedente ordinamento ed  equiparati  alle
predette lauree dal decreto interministeriale  emanato  il  9  luglio
2009 dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
di  concerto  con  il  Ministro  della  pubblica  amministrazione   e
l'innovazione; 
    che, ai fini della partecipazione ai concorsi  per  l'accesso  al
pubblico impiego, sono stati dichiarati  equipollenti  alle  predette
lauree o ai titoli di studio che a loro volta  sono  stati  a  questi
equiparati dal citato decreto interministeriale 9 luglio 2009. 
                                                           Allegato A 
 
Prove di efficienza fisica per il reclutamento, per il 2016, di VFP 1
                            nell'Esercito 
 
 
 
    1.    L'accertamento    dell'efficienza    fisica     consistera'
nell'esecuzione obbligatoria delle seguenti prove: 
    piegamenti sulle braccia; 
    flessioni addominali; 
    corsa piana 1.000 metri, 
da svolgersi secondo le modalita' e i parametri di seguito riportati. 
    Tali prove dovranno essere svolte  alla  presenza  di  almeno  un
membro  della  commissione  per  gli  accertamenti   psico-fisici   e
attitudinali e per  le  prove  di  efficienza  fisica,  di  personale
medico/paramedico e di una autoambulanza. 
    In assenza di ambulanza dovra' presenziare personale  qualificato
per il primo soccorso (BLSD)  e  in  caso  di  necessita'  richiedere
l'intervento del 118. 
    Prima dell'effettuazione delle prove,  tutti  i  concorrenti  (di
sesso sia maschile sia femminile) dovranno  produrre  il  certificato
medico, in corso di validita' (il certificato  deve  avere  validita'
annuale) attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per
le discipline sportive riportate nella  tabella  B  del  decreto  del
Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico
appartenente  alla  Federazione  medico-sportiva  italiana  ovvero  a
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN  e  che
esercita in tali  ambiti  in  qualita'  di  medico  specializzato  in
medicina dello sport. 
    I   concorrenti    di    sesso    femminile,    inoltre,    prima
dell'effettuazione  delle  prove  di  efficienza   fisica,   dovranno
presentare l'originale o copia  conforme  del  referto  del  test  di
gravidanza con esito negativo, eseguito  presso  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare, o  privata  accreditata  con  il  SSN,  con
campione biologico prelevato in data non  anteriore  a  sette  giorni
precedenti la visita. 
    In particolare, in caso di gravidanza  la  commissione  disporra'
l'esclusione del concorrente dal reclutamento per  impossibilita'  di
procedere all'accertamento dei requisiti previsti dal bando. 
    Alle prove -che saranno svolte, salvo imprevisti, il primo giorno
di selezione- i concorrenti dovranno presentarsi muniti  di  tuta  da
ginnastica e scarpe ginniche. 
    Le modalita' di esecuzione  delle  prove  saranno  illustrate  ai
concorrenti, prima della  loro  effettuazione,  da  un  membro  della
commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e per le
prove di efficienza fisica. 
    I candidati che, prima dell'inizio della prova, si infortuneranno
o contrarranno patologie che  non  consentano  lo  svolgimento  degli
esercizi  previsti,  dovranno  farlo  immediatamente  presente   alla
commissione la quale, di concerto  con  il  responsabile  del  locale
Servizio  sanitario,  adottera'  le  conseguenti  determinazioni  per
l'eventuale differimento della data di effettuazione della/e prova/e.
Resta inteso che ogni temporaneo  impedimento  agli  accertamenti  in
questione, derivante da malattie o lesioni di recente insorgenza e di
lieve entita', comportera' l'esclusione dal concorso qualora persista
oltre  il  trentesimo  giorno  successivo  alla  data  prevista   per
l'effettuazione delle prove. Allo  scadere  del  citato  termine,  la
commissione che ha  accertato  lo  stato  di  temporaneo  impedimento
dovra' confermare o meno la permanenza dello stesso: nel  primo  caso
disporra' l'esclusione del candidato dal  concorso,  senza  ulteriore
possibilita'  di   differimento   dell'accertamento   dell'efficienza
fisica; in caso contrario il candidato dovra' essere  definitivamente
sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e. 
    Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o  di
ripetizione della singola prova inoltrate da concorrenti che  abbiano
portato a compimento la prova stessa, anche se con esito negativo,  o
che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine  per
qualsiasi motivo. 
    Il superamento degli esercizi potra' comportare l'attribuzione di
un punteggio incrementale, secondo quanto riportato nella tabella  in
appendice al presente allegato. 
    Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi  indicati
determinera' il giudizio di  inidoneita'  e,  quindi,  l'interruzione
delle prove con l'esclusione dal concorso. 
    2. Piegamenti sulle braccia. Il concorrente  dovra'  iniziare  la
prova sdraiato in posizione  prona,  completamente  disteso,  con  il
palmo delle mani poggiato sul suolo all'altezza  delle  spalle  e  le
braccia piegate a formare  un  angolo  retto  in  corrispondenza  dei
gomiti, piedi uniti o distanziati al massimo  della  larghezza  delle
spalle,  corpo  disteso,  indossando  la  tuta  da   ginnastica   e/o
pantaloncini e maglietta e idonee scarpe da ginnastica. 
    Per essere giudicato  idoneo  alla  prova  il  concorrente,  alla
ricezione dell'apposito segnale, che coincidera'  con  lo  start  del
cronometro, dovra' eseguire, entro il limite massimo di  2  minuti  e
senza  soluzione  di  continuita',  un  numero  di  piegamenti  sulle
braccia: 
    maggiore o uguale a 8, se di sesso maschile; 
    maggiore o uguale a 6, se di sesso femminile, 
    con le seguenti modalita': 
    sollevare da terra il corpo, mantenendolo in posizione tesa dalle
spalle ai talloni, estendendo completamente le braccia; 
    raggiunta la  posizione  massima  di  estensione  delle  braccia,
abbassare il corpo senza riposare,  mantenendolo  in  posizione  tesa
dalle spalle ai talloni, flettendo  le  braccia  fino  a  portare  le
spalle sotto il livello dei gomiti (senza toccare il terreno  con  il
petto) e rialzarlo senza riposare. 
    Saranno  conteggiati  a  voce  alta  i  piegamenti  correttamente
eseguiti dal  concorrente,  mentre  non  saranno  conteggiati  quelli
eseguiti in maniera scorretta. 
    Al numero di piegamenti eccedenti il minimo per il  conseguimento
dell'idoneita', verra' applicato  il  previsto  coefficiente  per  il
calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne,
fino a un massimo  di  2,5  punti,  secondo  quanto  riportato  nella
tabella in appendice al presente allegato. 
    3. Flessioni addominali. Il concorrente dovra' eseguire un numero
di flessioni del tronco: 
    maggiore o uguale a 10, se di sesso maschile; 
    maggiore o uguale a 8, se di sesso femminile, 
    entro il limite massimo di 2 minuti, con le seguenti modalita': 
    posizione di partenza  supina,  busto  a  terra,  gambe  unite  e
piegate a  90  gradi  all'altezza  delle  ginocchia,  piedi  uniti  e
bloccati da altro concorrente con le piante a terra, mani  dietro  la
nuca con le dita incrociate; 
    sollevare  il  busto  fino  a  superare  la  posizione  verticale
passante per il bacino e ritornare in posizione di partenza. 
    Saranno  conteggiati  a  voce  alta  gli  esercizi  correttamente
eseguiti dal  concorrente,  mentre  non  saranno  conteggiati  quelli
eseguiti in maniera scorretta. 
    Al numero di flessioni eccedenti il minimo per  il  conseguimento
dell'idoneita', verra' applicato  il  previsto  coefficiente  per  il
calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne,
fino a un massimo  di  2,5  punti,  secondo  quanto  riportato  nella
tabella in appendice al presente allegato. 
    4. Corsa piana 1.000 metri. Il concorrente  dovra'  eseguire  una
corsa della lunghezza di 1.000 metri su pista di atletica o in  terra
battuta o su terreno vario sostanzialmente pianeggiante. 
    Sara' cronometrato il tempo impiegato. 
    Per essere giudicato  idoneo  alla  prova  il  concorrente,  alla
ricezione dell'apposito segnale, che coincidera'  con  lo  start  del
cronometro, dovra' percorrere la distanza di  1.000  metri  entro  il
tempo massimo di: 
    5 minuti, se di sesso maschile; 
    5 minuti e 15 secondi, se di sesso femminile. 
    In caso di  tempo  inferiore  al  massimo  per  il  conseguimento
dell'idoneita', al numero di secondi risparmiati verra' applicato  il
previsto coefficiente per  il  calcolo  del  punteggio  incrementale,
differenziato tra uomini e donne, fino  a  un  massimo  di  5  punti,
secondo quanto riportato in appendice al presente allegato. 
    5. I concorrenti dovranno effettuare gli  esercizi  sopraindicati
in sequenza. Il superamento degli esercizi determinera'  il  giudizio
di idoneita', con eventuale attribuzione di  punteggio  incrementale,
differenziato  tra  uomini  e  donne,  secondo  quanto  stabilito  in
appendice al presente allegato. 
    Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi  indicati
determinera' il giudizio di  inidoneita'  e,  quindi,  l'interruzione
delle prove con l'esclusione dal concorso. 
    Almeno  un   membro   della   commissione   sovrintendera'   allo
svolgimento  delle  prove  anzidette  avvalendosi  eventualmente   di
personale qualificato  istruttore  o  aiuto  istruttore  militare  di
educazione fisica per il  cronometraggio  delle  prove  stesse  e  il
conteggio a voce  alta  degli  esercizi  eseguiti  correttamente  dai
concorrenti. 
    Per ciascun concorrente verra' redatto un apposito verbale. 
    Si ribadisce che non saranno ammessi alla ripetizione delle prove
coloro che, durante l'effettuazione delle stesse, le  interromperanno
per qualsiasi causa. 
    Resta inteso che il giudizio conclusivo di inidoneita' alle prove
di efficienza fisica e' espresso allorche' il candidato non esegua il
numero minimo richiesto di piegamenti sulle braccia  o  di  flessioni
addominali ovvero termini la corsa piana  1.000  metri  in  un  tempo
superiore a quello massimo indicato.