Concorso per 4 allievi ufficiali piloti di complemento della marina militare (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 4
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 87 del 10-11-2015
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Concorso (Scad. 10 dicembre 2015) Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di quattro Allievi Ufficiali Piloti di Complemento del Corpo di St ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 10-11-2015
Data Scadenza bando 10-12-2015
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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso (Scad. 10 dicembre 2015)

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di quattro Allievi Ufficiali Piloti di Complemento del Corpo di Stato Maggiore della Marina Militare ad un corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  amministrazioni  e  sulle  modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
Codice   dell'ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare,  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli  Stati  maggiori  di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il Testo unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di   ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, con particolare riguardo ai titoli II e III  del  libro
IV, concernenti  norme  per  il  reclutamento  e  la  formazione  del
personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; 
    Considerato che non  e'  stato  abrogato  l'art.  586,  comma  1,
lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n.  90  che  prevede  il   deficit   anche   parziale   di   glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PD) tra le  imperfezioni  e  infermita'  che
sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea; 
    Vista la direttiva IGESAN/PS-15/X (28) che, per i soggetti fabici
con  carenza  totale  o  parziale  di  G6PD,  prevede  restrizioni  e
preclusioni incompatibili con  la  peculiare  mansione  svolta  dagli
Ufficiali piloti di complemento, nonche'  l'impossibilita'  del  loro
reimpiego al di fuori del ruolo per il quale concorrono; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la  direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la lettera n. M_D MSTAT 0052879 del 3 agosto  2015  con  la
quale lo Stato maggiore della Marina ha chiesto di indire per  l'anno
2016 un  concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  l'ammissione  di  4
(quattro) Allievi ufficiali Piloti di complemento del Corpo di  Stato
maggiore della Marina militare a un corso  di  pilotaggio  aereo  con
obbligo di ferma di anni 12; 
    Tenuto conto che l'entita' dei posti a concorso corrisponde  alle
previsioni contenute nella programmazione triennale dei  reclutamenti
e negli altri  documenti  di  pianificazione/programmazione  e  trova
adeguata copertura  finanziaria  essendo  conforme  alle  consistenze
previsionali AA.PP. per l'anno 2016 approvate  dallo  Stato  maggiore
della difesa; 
    Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal combinato disposto degli  artt.
625, comma 1, del citato decreto legislativo  n.  66/2010,  rubricato
«Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali», 19, comma 1,
della legge 4 novembre 2010, n. 183,  rubricato  «Specificita'  delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco», 51, comma 8, ultimo  periodo,  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, rubricato  «Programmazione  delle  assunzioni  e  norme
interpretative», e 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, rubricato «Personale in regime di diritto pubblico»; 
    Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status  e  delle  funzioni  svolte  dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo n. 66/2010 ha cura di prevedere,  tra  gli
altri,  il  possesso  di   specifici   requisiti   legati   all'eta',
all'efficienza fisica e al  profilo  psico-attitudinale  (artt.  635,
646, 672, 682, 684, 697 e 700); 
    Considerato che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti in
questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui  agli
artt. 634, 654, 660 e 1035 del citato decreto legislativo n.  66/2010
presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi di  cui
trattasi,  alla  luce  della  necessita'   di   non   precludere   la
partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato
e  attualmente  mantenuto  i  necessari  requisiti,  connotati  dalla
specificita' quale sopra descritta; 
    Considerato che, in coerenza con quanto sopra  esposto,  le  sole
ipotesi in  cui  e'  ammesso  lo  scorrimento  delle  graduatorie  di
concorso, entro il termine di un anno dalla loro approvazione, per il
reclutamento  presso  le  Forze  armate  sono  quelle   organicamente
individuate all'art. 643 del citato decreto  legislativo  n.  66/2010
con esclusione dell'applicabilita' di ogni altra normativa vigente  a
riguardo, in linea con la piu'  recente  giurisprudenza  (Tar  Lazio,
sez. I-ter, 26 settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato,  sez.  III,  14
gennaio 2014, n. 100; Cons. Stato, Ad Plen., 28 luglio 2011,  n.  14,
punto 51; Cons. Stato, sez. IV, sentt. nn. 4330, 4331,  4332  del  15
settembre 2015); 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del  5  dicembre
2014 - registrato presso la Corte dei conti il 19  dicembre  2014  al
foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a Direttore  generale  per
il personale militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per  l'ammissione
di 4 (quattro) Allievi ufficiali Piloti di complemento del  Corpo  di
Stato maggiore della Marina militare a un corso di  pilotaggio  aereo
con obbligo di ferma di anni 12. 
    2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini della Repubblica italiana  di  entrambi  i  sessi,  cui  le
disposizioni  del  presente  decreto,   in   mancanza   di   espressa
indicazione, devono intendersi riferite. 
    3. Il numero di posti disponibili potra' subire  modifiche,  fino
alla data di approvazione della relativa graduatoria  di  merito,  se
sara' necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla
consistenza dei ruoli degli Ufficiali  piloti  di  complemento  della
Marina militare. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori,  in  ragione  di  esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o  finanziarie  o  di  disposizioni  di
contenimento della spesa  pubblica.  In  tal  caso,  ove  necessario,
l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata  comunicazione  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della  difesa,  che  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti  per  tutti  gli  interessati,
nonche' nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. La predetta Amministrazione della difesa si  riserva  altresi'
la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione  nel  portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore  di
notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati,  nonche'  nei
siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it 
                               Art. 2 
 
                              Requisiti 
 
 
    1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare  i
giovani che: 
    a) hanno compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non  superato
il giorno di compimento del ventitreesimo alla data di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande. Eventuali aumenti dei  limiti
di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione
ai pubblici impieghi non trovano applicazione; 
    b) sono in possesso della cittadinanza italiana; 
    c) hanno una statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m.
1,90; 
    d) godono dei diritti civili e politici; 
    e) hanno, se minorenni, il consenso  a  contrarre  l'arruolamento
volontario nella Marina militare espresso dai genitori o dal genitore
esercente la potesta' o dal tutore; 
    f) non sono stati destituiti, dispensati  o  dichiarati  decaduti
dall'impiego in una Pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   Pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
Polizia,  per  motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla   vita
militare,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
    g) non sono stati espulsi da corsi per Allievi ufficiali piloti o
navigatori di una delle Forze armate o dell'Arma  dei  carabinieri  o
dei Corpi armati dello Stato perche' giudicati inidonei a  proseguire
i corsi stessi per mancanza di attitudine al volo o alla  navigazione
aerea o per motivi psico-fisici; 
    h) sono in possesso di un diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado di durata quinquennale ovvero  di  durata  quadriennale
integrato dal corso annuale, previsto  dall'art.  1  della  legge  11
dicembre 1969, n. 910 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  per
l'ammissione ai corsi universitari. 
    Sono altresi' ritenuti titoli  di  studio  validi  i  diplomi  di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado  conseguiti  all'estero  e
riconosciuti equipollenti, ai sensi  delle  vigenti  disposizioni  di
legge, a quelli conseguiti  in  Italia.  A  tal  fine  i  concorrenti
dovranno presentare, a pena di esclusione, unitamente alla domanda di
partecipazione  al  concorso,  una  dichiarazione   di   equipollenza
rilasciata da un Ufficio scolastico regionale nell'ambito provinciale
di loro scelta, ovvero dichiarazione sostitutiva resa  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    i) non sono stati condannati per delitti non colposi,  anche  con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 
    j) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    k) hanno tenuto condotta incensurabile; 
      l)  non  hanno  tenuto  comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato. 
    2. Ai fini  dell'ammissione  al  corso  di  pilotaggio  aereo,  i
concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di
idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale  al  servizio  militare  per
l'ammissione ai corsi  di  pilotaggio  aereo  per  Allievi  ufficiali
piloti di complemento della Marina militare.  Detta  idoneita'  sara'
accertata con le modalita' indicate nei successivi artt. 10, 11 e  12
del presente decreto. 
    3. L'ammissione dei vincitori al corso nonche' le nomine  di  cui
al successivo art. 15, comma 6, lettere  b)  e  c)  sono  subordinate
all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione al  corso
di pilotaggio, del possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi  nella  magistratura,  con  le
modalita' previste dalla vigente normativa. 
    4.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 4, comma 1 e, fatta eccezione per quello  dell'eta'  di  cui  al
precedente comma 1, lettera a), devono  essere  mantenuti  fino  alla
nomina a Guardiamarina pilota di complemento. 
                               Art. 3 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
 
    1. La procedura relativa al concorso  di  cui  all'art.  1  viene
gestita tramite il portale dei concorsi on-line del  Ministero  della
difesa (da ora in poi  portale),  raggiungibile  attraverso  il  sito
internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line
Difesa, ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it 
    2. Previa registrazione da effettuarsi con le modalita'  indicate
al successivo comma 3 - che consentira' la partecipazione a  tutti  i
concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di  futura
pubblicazione - e' possibile presentare la domanda di  partecipazione
e  ricevere  le  successive  comunicazioni  inviate  dalla  direzione
generale per il personale militare o da ente  dalla  stessa  delegato
alla gestione del concorso. 
    3. La procedura guidata di  registrazione,  descritta  alla  voce
"istruzioni" del portale,  viene  attivata  con  una  delle  seguenti
modalita': 
    a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta  elettronica,
una utenza  di  telefonia  mobile  intestata  ovvero  utilizzata  dal
concorrente e gli estremi di un documento di riconoscimento in  corso
di validita'; 
    b) con smart card: mediante carta d'identita'  elettronica  (CIE)
ovvero  carta  nazionale  dei  servizi  (CNS)   ovvero   tessera   di
riconoscimento elettronica  rilasciata  da  un'Amministrazione  dello
Stato (decreto del Presidente della Repubblica  28  luglio  1967,  n.
851) ai sensi dell'art. 66, comma 8 del decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82 ovvero firma digitale. 
    4. Conclusa la fase di accreditamento,  l'interessato  acquisisce
le credenziali (userid e password)  per  poter  accedere  al  proprio
profilo  cosi'  creato  nel  portale.  In  caso  di  smarrimento,  e'
attivabile  la  procedura  di  recupero  delle  stesse  dalla  pagina
iniziale del portale. 
                               Art. 4 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. 
    La  domanda  di  partecipazione  potra'  essere  presentata   per
soltanto uno dei ruoli e dei Corpi di cui al precedente art. 1  comma
1. 
    I candidati che alla data di  presentazione  della  domanda  sono
minorenni dovranno, a  pena  di  esclusione,  allegare  alla  stessa,
secondo  le  modalita'  descritte  ai  commi  successivi,  copia  per
immagini  dell'atto  di  assenso  riportato   nell'allegato   A   che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
    2. Il sistema informatico consente di  salvare  una  bozza  della
domanda  nel  proprio  profilo  on-line,  ferma  la   necessita'   di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione  di  cui
al precedente comma 1. 
    I candidati, prima dell'inoltro della domanda di  partecipazione,
predispongono copia per immagini (file in  formato  PDF  o  JPEG  con
dimensione   massima   di   3   Mb    per    ogni    allegato)    dei
documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare al  fine
della valutazione dei titoli di cui al  successivo  art.  12,  ovvero
quelle attestanti l'equiparazione del titolo di  studio  posseduto  a
quello  richiesto  per  la  partecipazione.  E'  cura  del  candidato
assegnare    a    tali    files    il    nome    corrispondente    al
certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.:  master.pdf,
equipollenza.pdf, corso_perfezionamento.pdf, ecc.). 
    3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di  acquisizione  on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una  comunicazione
a  video  e,  successivamente,  un  messaggio  di  posta  elettronica
dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere conservato ed  esibito,
ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale.  Dopo
l'inoltro della domanda, e' possibile salvare  in  locale  una  copia
della stessa. 
    Dichiarazioni  integrative  o  modificative  rispetto  a   quanto
rappresentato nelle domande cosi' inoltrate potranno essere trasmesse
dai candidati con le modalita' indicate nel successivo art. 5. 
    4. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    5. In caso di avaria temporanea del sistema informatico,  che  si
verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione  delle
domande, la direzione generale per il personale militare  si  riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di  giorni
pari a quelli di  mancata  operativita'  del  sistema.  Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine  per  la  presentazione  delle
domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel portale, nonche'
nei  siti  www.persomil.difesa.it  e  www.marina.difesa.it,   secondo
quanto previsto dal successivo art. 5. 
    In tal caso, resta comunque  invariata  all'iniziale  termine  di
scadenza per la presentazione delle  domande  di  cui  al  precedente
comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di  partecipazione
indicata al precedente art. 2. 
    6. Qualora l'avaria del sistema informatico  fosse  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso  pubblicato  sul  sito  www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    7. Nella domanda di partecipazione i candidati  indicano  i  loro
dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla  residenza  e  al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali  comunicazioni,
nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione. 
    8. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nei precedenti commi del presente articolo,  il  candidato,  oltre  a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento  di
tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti  di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    9. La direzione generale per il personale militare o  ente  dalla
stessa delegato  alla  gestione  del  concorso,  potra'  chiedere  la
regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino
formalmente irregolari per vizi sanabili. 
                               Art. 5 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel portale,  il  concorrente  puo'
anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione
sara' suddivisa in un'area pubblica relativa  alle  comunicazioni  di
carattere collettivo (avvisi di modifica del  bando,  variazione  del
diario di svolgimento della prova scritta, calendari  di  svolgimento
degli  accertamenti  psico-fisici,  attitudinali  e  delle  prove  di
efficienza fisica, ecc.), e un'area privata nella quale saranno  rese
disponibili le comunicazioni  di  carattere  personale.  I  candidati
ricevono  notizia  della  presenza  di  tali  comunicazioni  mediante
messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase
di registrazione, ovvero mediante sms. 
    2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nei
siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it, hanno  valore  di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le
eventuali  comunicazioni  di  carattere  personale  potranno   essere
inviate ai concorrenti anche  con  messaggio  di  posta  elettronica,
posta elettronica certificata (se dichiarata  dai  concorrenti  nella
domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    3. I  candidati  potranno  inviare  dichiarazioni  integrative  o
modificative   delle   situazioni   dichiarate   nella   domanda   di
partecipazione, nonche' eventuali ulteriori  comunicazioni,  mediante
messaggi di posta elettronica (PE) -  utilizzando  esclusivamente  un
account di PE - all'indirizzo: marinaccad.concorsi@marina.difesa.it o
posta elettronica certificata (PEC) - utilizzando  esclusivamente  un
account  di  PEC  -   all'indirizzo   marinaccad@postacert.difesa.it,
indicando il concorso al quale  partecipano  e  allegando  copia  per
immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb)  di
un documento di  identita'  rilasciato  da  un'Amministrazione  dello
Stato. A tal proposito si  precisa  che  tutte  le  dichiarazioni  di
volonta' espresse dal candidato nella domanda  di  partecipazione  al
concorso  (ad  esempio  la  scelta  del  corpo/ruolo  cui  si   vuole
partecipare), possono essere modificate  solo  entro  il  termine  di
scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente art.
4,  comma   1,   mentre   per   tutte   quelle   che   non   incidono
sull'organizzazione e lo svolgimento  del  concorso,  possono  essere
modificate anche successivamente al predetto termine (ad  esempio  il
cambio di residenza o dell'indirizzo di posta elettronica). 
    4.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni  dell'indirizzo  di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di  telefonia  fisso  e
mobile. 
    5.  Per  semplificare  le  operazioni  di  gestione  del   flusso
automatizzato della posta in ingresso all'Accademia navale, l'oggetto
di  tutte  le  comunicazioni  inviate  dai  candidati  dovra'  essere
preceduto dal codice "15°_AUPC_MM_2016". 
                               Art. 6 
 
        Svolgimento del concorso, spese di viaggio e licenza 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede le seguenti fasi: 
    a) prova scritta di selezione; 
    b) prove di efficienza fisica; 
    c) prova di lingua inglese; 
    d) accertamenti psico-fisici; 
    e) accertamento attitudinale; 
    f) accertamento dell'idoneita' psico-fisica al volo; 
    g) valutazione dei titoli. 
    2. Alle fasi di cui al precedente comma 1, lettere  a),  b),  c),
d), e) e f) il concorrente deve esibire la carta d'identita' o  altro
documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e  in  corso  di
validita', rilasciato da una Amministrazione dello Stato. 
    3. All'atto dell'approvazione della  graduatoria  di  merito  del
concorso con il decreto dirigenziale di cui al  successivo  art.  14,
comma 3 (indicativamente entro il  mese  di  maggio  2016),  tutti  i
concorrenti -compresi quelli  di  sesso  femminile  per  i  quali  la
positivita' del test di gravidanza comportera',  ai  sensi  dell'art.
580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare - dovranno essere risultati idonei in tutte le  prove  e  in
tutti gli accertamenti di cui al precedente comma 1. 
    4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le fasi di cui al precedente comma 1, lettere a), b),  c),  d),
e) e f), nonche' quelle di vitto e alloggio per la  permanenza  nelle
sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti. 
    I concorrenti che sono gia' in  servizio  potranno  fruire  della
licenza  straordinaria  per  esami   limitatamente   ai   giorni   di
svolgimento di tali fasi, nonche' al  tempo  strettamente  necessario
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il  rientro
alla sede di servizio. 
    5.  L'Amministrazione  militare  provvedera'  ad   assicurare   i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle  prove  e
degli  accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  1  del  presente
articolo. 
                               Art. 7 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
    a) la commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione,
per le prove di efficienza fisica, per la prova  di  lingua  inglese,
per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria; 
    b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
    c) la commissione per l'accertamento attitudinale. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
    a)  un  Ufficiale  del  Corpo  di  Stato  maggiore  in   servizio
permanente di grado non inferiore a Contrammiraglio, presidente; 
    b) due  Ufficiali  superiori  del  Corpo  di  Stato  maggiore  in
servizio permanente; 
    c) un sottufficiale della Marina militare con il grado  di  Primo
maresciallo ovvero da un dipendente civile del Ministero della difesa
appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto  di
voto. 
    Detta  commissione  esaminatrice  si  avvarra'  del  supporto  di
personale militare e/o di personale civile dell'Amministrazione della
difesa  istruttore  di  educazione  fisica,  nonche'   di   personale
abilitato alla somministrazione e  alla  correzione  della  prova  di
lingua inglese e di personale abilitato alla somministrazione e  alla
correzione dei test intellettivi della prova di selezione culturale. 
    3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b)  sara'
composta da: 
    a)  un  Ufficiale  del  Corpo  sanitario  militare  marittimo  in
servizio permanente di grado non inferiore a  Capitano  di  vascello,
presidente; 
    b) due  Ufficiali  del  Corpo  sanitario  militare  marittimo  in
servizio permanente, membri; 
    c) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli, segretario
senza diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti o di specialisti esterni. 
    4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c)  sara'
composta da: 
    a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non  inferiore  a
Capitano di vascello, presidente; 
    b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri; 
    c) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli, segretario
senza diritto di voto. 
    Detta  commissione  si  avvarra'  del   supporto   di   Ufficiali
specialisti in selezione attitudinale. 
                               Art. 8 
 
                     Prova scritta di selezione 
 
 
    1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al
concorso dal presente decreto - a una prova scritta di selezione, che
avra' luogo presso il Centro di selezione della Marina militare  sito
nel comprensorio della Marina militare di Piano  S.  Lazzaro  in  via
della Marina, 1 - Ancona, di massima nella seconda decade del mese di
gennaio 2016. Il diario di detta prova, nonche' l'eventuale  modifica
della sede di svolgimento  della  prova  medesima,  sara'  reso  noto
indicativamente nella seconda  decade  del  mese  di  dicembre  2015,
mediante   avviso   inserito   nell'area   pubblica   della   sezione
comunicazioni del portale dei concorsi.  Tale  avviso  sara'  inoltre
consultabile nei siti www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it 
    2. I concorrenti che presentano la domanda  di  partecipazione  e
che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno  presentarsi
nel giorno previsto, almeno  un'ora  prima  dell'inizio  della  prova
esibendo, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della
domanda ovvero copia della stessa ottenuta dal  concorrente  medesimo
con le modalita' di cui all'art. 4, comma  3  del  presente  decreto;
dovranno avere al seguito carta  d'identita'  o  altro  documento  di
riconoscimento    in    corso    di    validita',    rilasciato    da
un'Amministrazione dello Stato, nonche' una penna biro  a  inchiostro
indelebile nero. 
    3. Inoltre gli stessi dovranno portare al seguito e consegnare al
personale preposto, a pena di esclusione, il referto,  rilasciato  da
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore a due mesi
rispetto  a  quella  di  svolgimento  della  prova,  di  analisi   di
laboratorio  concernente  il   dosaggio   enzimatico   del   glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie  ed  espresso  in
percentuale di attivita' enzimatica. I concorrenti risultati  affetti
da carenza totale o parziale di G6PD, alla luce dell'art. 586,  comma
1, lettera f) del decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90, che prevede tale circostanza come causa di non idoneita'
ai servizi di navigazione aerea, saranno ammessi in  sovrannumero  (a
seconda del titolo di  studio  posseduto)  alla  parallela  procedura
concorsuale per il reclutamento di  80  Allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata, ausiliari del ruolo normale del Genio  navale  -  settore
infrastrutture e ausiliario del ruolo normale e  del  ruolo  speciale
del  Corpo  delle  Capitanerie  di   porto,   bandita   con   decreto
interdirigenziale 18 settembre 2015 (G.U.  n.  74  del  25  settembre
2015), per la quale verra' considerato ai fini della  graduatoria  di
merito il punteggio riportato nella prova sostenuta  dai  concorrenti
in questione ai sensi del comma 5. 
    4. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute  a  causa  di  forza  maggiore,  salvo  quanto
previsto dal precedente art. 1, comma 6. 
    5. La  prova  consistera'  nella  somministrazione  collettiva  e
standardizzata di 100 (cento) quesiti a risposta multipla finalizzati
ad accertare le capacita' intellettive  dei  concorrenti.  I  quesiti
saranno di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare  vari
tipi di capacita' intellettive  e  di  ragionamento  e  si  svolgera'
secondo le disposizioni di cui agli artt. 13 e  14  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Prima  dell'inizio
della prova la commissione esaminatrice di cui al precedente art.  7,
comma 1, lettera a) rendera' note ai concorrenti durata, modalita' di
svolgimento e criteri di valutazione della prova medesima. 
    6. Al termine della prova scritta  di  selezione  la  commissione
esaminatrice, in base al punteggio, espresso in centesimi, conseguito
dai concorrenti in funzione del numero delle risposte esatte fornite,
formera' una graduatoria al solo  scopo  di  individuare  coloro  che
saranno ammessi alle successive  prove  di  efficienza  fisica  e  di
lingua inglese. A tali prove saranno ammessi, secondo l'ordine  della
predetta graduatoria,  40  (quaranta)  concorrenti.  Saranno  inoltre
ammessi a sostenere le  successive  prove  i  concorrenti  che  nella
predetta  graduatoria  avranno  riportato  lo  stesso  punteggio  del
concorrente ultimo ammesso. 
    7. L'esito  della  prova  scritta,  l'elenco  degli  ammessi,  il
calendario  con  i  giorni  di  convocazione  e   le   modalita'   di
presentazione alle prove di cui al successivo  art.  9  del  presente
decreto sara' reso noto, a partire dal  1°  marzo  2016,  con  avviso
inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni  del  portale
dei  concorsi.  Tale  avviso  sara'  inoltre  consultabile  nei  siti
www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it 
    8. Sara' possibile,  inoltre,  chiedere  informazioni  sull'esito
della prova scritta di selezione, a partire dal  quindicesimo  giorno
successivo a quello di conclusione della prova stessa,  al  Ministero
della difesa -Direzione generale per il personale militare -  Sezione
relazioni   con   il   pubblico    (tel.:    06/517051012;    e-mail:
urp@persomil.difesa.it)  ovvero  all'Accademia   navale   -   Ufficio
concorsi (tel.: 0586/238531). 
    9. La commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla  data
di  conclusione  della  prova  scritta  di  selezione  di   tutti   i
concorrenti, inviera' i relativi verbali alla direzione generale  per
il personale  militare  -  I  Reparto  -  1^  Divisione  reclutamento
ufficiali e sottufficiali - 3^ Sezione, per il  tramite  del  Comando
dell'Accademia navale. 
                               Art. 9 
 
        Prove di efficienza fisica e prova di lingua inglese 
 
 
    1. Le prove di efficienza fisica e la prova di lingua inglese  si
svolgeranno presso l'Accademia navale, indicativamente  nel  mese  di
febbraio 2016. La convocazione nei  confronti  dei  candidati  idonei
sara' effettuata con le modalita' indicate  dal  precedente  art.  5,
comma 1. I candidati che non si presenteranno a sostenere dette prove
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal  prosieguo  del
concorso quali che siano le  ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle
dovute  a  causa  di  forza  maggiore,  salvo  quanto  previsto   dal
precedente art. 1, comma 6. Per esigenze organizzative  le  prove  di
nuoto  potranno  aver  luogo  anche  in  idonea   struttura   esterna
all'Accademia navale. 
    2. I concorrenti, per essere sottoposti alle prove di  efficienza
fisica, dovranno portare al seguito il certificato  di  idoneita'  ad
attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera e per  il  nuoto
in corso di validita' (non  antecedente  a  un  anno  all'atto  della
presentazione agli accertamenti psico-fisici), rilasciato  da  medici
appartenenti alla  federazione  medico-sportiva  italiana  ovvero  da
specialisti  che  operano  presso  strutture  sanitarie  pubbliche  o
private accreditate con il Servizio sanitario nazionale  in  qualita'
di  medici  specializzati  in  medicina  dello  sport.   La   mancata
presentazione  di  detto  certificato  comportera'  l'esclusione  del
concorrente dalle prove di efficienza fisica e, quindi,  l'esclusione
dal concorso. 
    Alle  prove  di  efficienza   fisica   i   concorrenti   dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume
da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo) e occhialini da piscina (facoltativi). 
    3. I concorrenti saranno sottoposti,  a  cura  della  commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera  a),  alle
seguenti prove obbligatorie di efficienza fisica: 
    a) nuoto, con stile a scelta del candidato, per una  distanza  di
metri 50, da effettuarsi entro il tempo massimo  di  80  secondi.  La
prova, se superata, dara' luogo all'attribuzione di un punteggio  con
le modalita' riportate nella tabella in allegato B,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto; 
    b) nuoto subacqueo in apnea per una distanza minima di metri  18.
La prova, se superata, non  dara'  luogo  ad  attribuzione  di  alcun
punteggio; 
    c) trazioni alla sbarra. Il concorrente,  partendo  da  posizione
completamente  sospesa,  con  le  mani  in  presa   su   una   sbarra
orizzontale, deve sollevarsi fino a raggiungere,  con  il  mento,  il
livello della sbarra, per poi tornare nella  posizione  iniziale.  Il
concorrente  puo'  scegliere  il  ritmo  a   lui   piu'   consono   e
indifferentemente la presa palmare o dorsale, senza  mai  toccare  il
suolo con le scarpe.  La  prova  sara'  considerata  superata  se  il
concorrente  avra'  effettuato  almeno  4  trazioni.  La  prova,   se
superata, non dara' luogo ad attribuzione di alcun punteggio. 
    4. Per essere giudicato idoneo nelle prove di  efficienza  fisica
il concorrente dovra' risultare idoneo in tutte le predette prove. In
caso contrario sara' emesso giudizio di  inidoneita'  alle  prove  di
efficienza  fisica.  Tale  giudizio,  comunicato  per  iscritto  agli
interessati a cura della commissione esaminatrice, e'  definitivo.  I
concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. 
    5. I concorrenti  risultati  idonei  nelle  prove  di  efficienza
fisica saranno sottoposti all'accertamento del livello di  conoscenza
della  lingua  inglese  dalla  commissione  esaminatrice  di  cui  al
precedente   art.   7,   comma   1,   lettera   a),   attraverso   la
somministrazione  di  un  test,  il   cui   risultato   dara'   luogo
all'attribuzione di un punteggio espresso in centesimi.  Detto  test,
che consistera' in  un  accertamento  di  "listening"  e  in  uno  di
"reading", si intendera' superato  con  il  punteggio  minimo  di  30
centesimi in ciascuno  di  essi.  Pertanto,  i  concorrenti  che  non
otterranno il punteggio  minimo  sopraindicato  saranno  esclusi  dal
concorso. 
    L'esito di ciascuno dei due  accertamenti  e'  comunicato  seduta
stante al concorrente. 
    6. La commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla  data
di conclusione delle prove di efficienza  fisica  e  della  prova  di
lingua inglese di tutti i  concorrenti,  dovra'  inviare  i  relativi
verbali alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto
- 1^ Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali -  3^  Sezione,
per il tramite del Comando dell'Accademia navale. 
                               Art. 10 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1.  Gli  accertamenti  psico-fisici,  cui  saranno  sottoposti  i
concorrenti che avranno superato le prove di cui al  precedente  art.
9, verranno effettuati presso il Centro  di  selezione  della  Marina
militare sito nel comprensorio della  Marina  militare  di  Piano  S.
Lazzaro in via della Marina, 1 - 60127  Ancona,  indicativamente  nel
mese di marzo 2016.  La  convocazione  nei  confronti  dei  candidati
idonei sara' effettuata con le modalita' indicate dal precedente art.
5, comma 1. 
    Coloro che non si presenteranno nel giorno  e  nell'ora  indicati
nella convocazione saranno considerati rinunciatari  ed  esclusi  dal
concorso quali che siano le  ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle
dovute  a  causa  di  forza  maggiore,  salvo  quanto  previsto   dal
precedente art. 1, comma 6. 
    2. I  concorrenti  all'atto  della  presentazione  al  Centro  di
selezione della Marina militare  di  Ancona  dovranno  consegnare  la
seguente documentazione sanitaria,  in  originale  o  in  copia  resa
conforme secondo  le  modalita'  previste  dalla  legge,  i  seguenti
documenti: 
    a) se il concorrente ne e' gia' in possesso,  esame  radiografico
del torace in due proiezioni, del rachide in toto  sotto  carico  con
reticolo, della colonna lombo-sacrale in proiezione  laterale  e  dei
seni paranasali con relativo referto in originale, effettuato  presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari o  private  accreditate
con il Servizio sanitario nazionale (SSN), e rilasciato in  data  non
anteriore ai tre mesi da quella di  presentazione  agli  accertamenti
psico-fisici,  ovvero  copia  resa  conforme  secondo  le   modalita'
previste dalla legge del referto relativo all'esame  effettuato,  nei
medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente
concorso presso una struttura sanitaria militare. Detto esame  dovra'
essere presentato  obbligatoriamente  se  il  concorrente,  risultato
idoneo all'accertamento  attitudinale,  e'  ammesso  all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio di cui al  successivo  art.
12; 
    b) referto  dell'analisi  completa  delle  urine  con  esame  del
sedimento, effettuata presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche
militari o private accreditate con il Servizio  sanitario  nazionale,
in data non anteriore ai tre mesi da  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici; 
    c) referto delle analisi del sangue di cui al sottostante elenco,
effettuate presso strutture sanitarie pubbliche,  anche  militari,  o
private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, in data  non
anteriore ai tre mesi da quella di  presentazione  agli  accertamenti
psico-fisici: 
    1) emocromo completo con formula leucocitaria; 
    2) VES; 
    3) glicemia; 
    4) creatininemia; 
    5) trigliceridemia; 
    6) colesterolemia (totale, HDL, LDL); 
    7) transaminasemia (GOT e GPT); 
    8) bilirubinemia totale e frazionata; 
    9) gamma GT; 
    10) azotemia; 
    11) markers virali: anti HAV, HbsAg, antiHBs-antiHBc, anti HCV; 
    12) attestazione del gruppo sanguigno. 
    E' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia resa  conforme
secondo le modalita' previste dalla legge del referto  relativo  agli
esami effettuati, nei medesimi limiti  temporali  di  cui  sopra,  in
occasione di un precedente concorso presso  una  struttura  sanitaria
militare; 
      d) certificato, conforme all'allegato C che  costituisce  parte
integrante del presente decreto, rilasciato  dal  proprio  medico  di
fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di
pregresse    manifestazioni    emolitiche,    gravi    manifestazioni
immunoallergiche, gravi intolleranze  e  idiosincrasia  a  farmaci  o
alimenti. 
    Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non  anteriore
ai  sei  mesi  da   quella   di   presentazione   agli   accertamenti
psico-fisici; 
    e) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale,  attestante  l'esito
del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per  HIV,
in data non anteriore ai tre mesi da  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici; 
    f) referto e tracciato  elettroencefalografico,  eseguito  presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con il Servizio sanitario nazionale, in data  non  anteriore  ai  tre
mesi da quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici: 
    1) velocita' di scorrimento 30 millimetri/secondo; 
    2) costante di tempo 0,3 microvolts/secondo; 
    3) filtro 70 hertz piu' filtro di rete; 
    4) prove di attivazione complete (SLI - iperpnea); 
    5)  tracciato  da  effettuare  sulle  longitudinali  (esterne   -
interne) e sulle trasversali (anteriori - posteriori). 
    Sara'  altresi'  ritenuta  valida,  in  alternativa,  copia  resa
conforme secondo  le  modalita'  previste  dalla  legge  del  referto
relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di  cui
sopra, in occasione di un precedente concorso  presso  una  struttura
sanitaria militare; detto referto dovra'  essere  presentato,  se  il
concorrente e' risultato idoneo all'accertamento attitudinale,  anche
all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio di cui  al
successivo art. 12; 
      g) i concorrenti di sesso  femminile  dovranno  presentare,  in
aggiunta a quanto sopra: 
    1) referto attestante l'esito di  test  di  gravidanza  (mediante
analisi su sangue o  urine)  effettuato  presso  strutture  sanitarie
pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio
sanitario nazionale, in data non anteriore a cinque  giorni  rispetto
alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
    2) referto e immagini  di  ecografia  pelvica  effettuati  presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con il SSN, in data non anteriore a tre mesi rispetto  alla  data  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici. 
    Sara'  altresi'  ritenuta  valida,  in  alternativa,  copia  resa
conforme secondo  le  modalita'  previste  dalla  legge  del  referto
relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali  di  cui
sopra, in occasione di un precedente concorso  presso  una  struttura
sanitaria militare; 
      h) i soli concorrenti che risulteranno vincitori  del  concorso
saranno sottoposti  alle  vaccinazioni  obbligatorie  previste  dalla
normativa sanitaria in ambito militare per il servizio  in  patria  e
all'estero.   A   tal    fine,    dovranno    presentare,    all'atto
dell'incorporamento: 
    certificato vaccinale infantile e quello relativo alle  eventuali
vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per  attivita'  lavorative
pregresse; 
    in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  saranno  rese  ai  vincitori  incorporati  dal
personale sanitario di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5),  lettera  a)
della direttiva tecnica 14 febbraio  2008  della  direzione  generale
della sanita' militare, recante  «Procedure  applicative  e  data  di
introduzione  delle  schedule  vaccinali  e  delle  altre  misure  di
profilassi». 
    3. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati  di
cui al precedente comma 2 comportera'  l'esclusione  del  concorrente
dagli  accertamenti  psico-fisici  e  quindi  dal   concorso,   fatta
eccezione per quelli di cui alle lettere a) e  h).  Inoltre,  se  gli
accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  2  sono  svolti  presso
strutture sanitarie accreditate con il Servizio sanitario  nazionale,
sara' cura del concorrente produrre anche attestazione, in originale,
della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 
    4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita, sulla  scorta  della
specifica  normativa  citata  nelle  premesse.  I   concorrenti   che
risulteranno carenti di  anche  uno  solo  dei  requisiti  prescritti
saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. 
    5. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  1,  lettera
b): 
    a) acquisira' i documenti indicati nel  precedente  comma  2  del
presente articolo, necessari per l'effettuazione  degli  accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita'; 
    b) in caso di accertato stato di gravidanza non potra' in  nessun
caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c)  e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art.  580
del decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90
secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza e'
stato  accertato  anche  con  le  modalita'  previste  dal   presente
articolo, l'Accademia navale procedera' alla convocazione al predetto
accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria
di  cui  al  successivo  art.  14.  Se  in  occasione  della  seconda
convocazione  il  temporaneo   impedimento   perdura,   la   preposta
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne dara'
notizia alla citata direzione generale che  escludera'  il  candidato
dal concorso per l'impossibilita' di procedere  all'accertamento  del
possesso dei requisiti previsti dal presente bando; 
    c) disporra' quindi per tutti i concorrenti,  tranne  quelli  per
cui ricorre il caso di cui alla precedente lettera  b),  il  seguente
protocollo diagnostico: 
    1) visita cardiologica, ECG; 
    2) visita oculistica; 
    3) visita odontoiatrica; 
    4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
    5) visita psichiatrica con test e colloquio; 
    6) valutazione dell'apparato locomotore; 
    7) analisi delle urine per la  ricerca  di  eventuali  cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti  e/o  psicotrope  quali  anfetamine,
cocaina,  oppiacei,  cannabinoidi   e   barbiturici.   In   caso   di
positivita',  disporra'  sul  medesimo  campione  test  di   conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
    8) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
    9) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcol; 
    10)  visita  medica  generale;  in  tale  sede   la   commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenta tatuaggi  quando,  per
la loro  sede  o  natura,  siano  deturpanti  o  contrari  al  decoro
dell'uniforme o siano possibile indice di  personalita'  abnorme  (in
tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati  test
psicodiagnostici); 
    11)    ogni     ulteriore     indagine     clinico-specialistica,
laboratoristica  e/o  strumentale  ritenuta  utile   per   consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente,  ivi
compreso  (se  non  consegnato  dal  concorrente)  l'eventuale  esame
radiografico in caso di  dubbio  diagnostico.  Nel  caso  in  cui  si
rendera'   necessario   sottoporre   il   concorrente   ad   indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la  valutazione  di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti  osservabili
ne' valutabili con diverse  metodiche  o  visite  specialistiche,  lo
stesso dovra' sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici  e
dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, la dichiarazione di
cui all'allegato D, che costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
    6.  Gli  interessati,  all'atto  della  presentazione,   dovranno
rilasciare   apposita    dichiarazione    di    consenso    informato
all'effettuazione  del  protocollo  medesimo,  nonche'  sottoscrivere
un'informativa relativa  ai  protocolli  vaccinali  previsti  per  il
personale militare all'atto dell'incorporamento  secondo  il  modello
riportato  nell'allegato  E  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
    7. Sulla scorta del vigente elenco  delle  imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, di cui
all'art. 582 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010,  n.  90,  e  dalla  vigente   direttiva   tecnica   riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa
di inidoneita' al servizio militare, emanata con decreto ministeriale
4 giugno 2014, la commissione di cui al precedente art. 7,  comma  1,
lettera b)  dovra'  accertare  il  possesso  dei  seguenti  specifici
requisiti fisici: 
    a) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore
a m. 1,90; distanza vertice-glutei non superiore a m. 0,98;  distanza
glutei-ginocchia non superiore a m. 0,65; 
    b) apparato visivo: visus minimo per lontano  pari  a  10/10  per
occhio, raggiungibile anche  con  uso  di  lenti,  con  visus  minimo
naturale di 8/10 per occhio. Senso cromatico normale.  L'accertamento
allo  stato  refrattivo,  se  occorre,  potra'  essere  eseguito  con
l'autorefrattometro   o   in   cicloplegia   o    con    il    metodo
dell'annebbiamento; 
    c) apparato uditivo: la funzionalita'  uditiva  e'  saggiata  con
esame audiometrico tonale liminare in camera silente; 
    d) dentatura: dovra' essere in buone condizioni; sara' consentita
la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non
associati a paraodontopatia giovanile, non tutti dallo stesso lato  e
tra i quali non figurino piu' di un incisivo  e  di  un  canino;  nel
computo dei mancanti non devono essere conteggiati  i  terzi  molari;
gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna  protesi
fissa che assicura la completa funzionalita'  della  masticazione;  i
denti cariati devono essere opportunamente curati. Non sara' comunque
consentita la presenza di granulomi dentari,  otturazioni  difettose,
periodontiti  e  disodontiasi   clinicamente   e/o   radiologicamente
rilevanti, protesi mobili. 
    8. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti  al
riconoscimento  dell'idoneita'  psico-fisica   dei   concorrenti   al
servizio incondizionato quali Ufficiali piloti di  complemento  della
Marina militare.  La  commissione,  al  termine  degli  accertamenti,
provvedera' a definire per ciascun  concorrente,  secondo  i  criteri
stabiliti dalla normativa vigente, sulla base delle risultanze  della
visita medica generale e  degli  accertamenti  eseguiti,  il  profilo
sanitario che terra' conto delle  caratteristiche  somato-funzionali,
nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati. 
      a) saranno giudicati idonei al servizio quali Allievi ufficiali
piloti di complemento della Marina  militare  i  concorrenti  cui  e'
stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: 
      
 
  =================================================================
  |  PS   |  CO   |  AC   |  AR   |  AV   |  LS   |  LI   |  AU   |
  +=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+
  |   2   |   2   |   1   |   1   |   2   |   2   |   2   |   1   |
  +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
 
      b) saranno giudicati inidonei i concorrenti per  i  quali  sono
comprovati: 
    1) abuso  sistematico  di  alcool,  stato  di  tossicodipendenza,
tossicofilia o assunzione occasionale o  saltuaria  di  droghe  o  di
sostanze psicoattive; 
    2) malattie o lesioni acute per  le  quali  sono  previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per  la  frequenza  del  corso  indicato  nel  successivo  art.   15;
malformazioni e infermita' comunque incompatibili  con  la  frequenza
del corso e con il  successivo  impiego  quale  Ufficiale  Pilota  di
complemento della Marina militare. 
    9. Il presidente della commissione, seduta stante, comunichera' a
ciascun  concorrente   l'esito   degli   accertamenti   psico-fisici,
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      «idoneo quale Allievo ufficiale  Pilota  di  complemento  della
marina Militare», con indicazione del profilo  sanitario  di  cui  al
precedente comma 8; 
      «inidoneo quale Allievo ufficiale Pilota di  complemento  della
Marina militare», con indicazione del motivo. 
    10. I giudizi  riportati  negli  accertamenti  psico-fisici  sono
definitivi.  Pertanto,  i  concorrenti  dichiarati  inidonei  saranno
esclusi dal concorso. 
    11. La commissione per gli accertamenti  psico-fisici,  entro  il
terzo giorno dalla data di conclusione degli accertamenti, inviera' i
relativi verbali alla direzione generale per il personale militare  -
I Reparto - 1^ Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali -  3^
Sezione, per il tramite del comando dell'Accademia navale. 
                               Art. 11 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
 
    1.  Al  termine  degli  accertamenti  psico-fisici,  di  cui   al
precedente  art.  10,  i   concorrenti   giudicati   idonei   saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui  al  precedente  art.  7,
comma 1, lettera c), all'accertamento attitudinale consistente  nello
svolgimento di una  serie  di  prove  (test,  questionari,  prove  di
performance, intervista attitudinale individuale)  volte  a  valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti  necessari  al  fine  di  un
positivo inserimento in Forza  armata  nello  specifico  ruolo.  Tale
valutazione -  svolta  con  le  modalita'  che  sono  indicate  nelle
apposite «Norme per gli accertamenti attitudinali» e con  riferimento
alla direttiva tecnica  «Profili  attitudinali  del  personale  della
Marina militare» entrambe emanate dal  Comando  scuole  della  Marina
militare e vigenti all'atto dell'effettuazione degli  accertamenti  -
si articolera' nelle seguenti aree d'indagine, a loro volta suddivise
negli specifici indicatori attitudinali: 
    a)  area  «stile  di  pensiero»:  analisi,   predisposizione   al
cambiamento, struttura; 
    b)  area  «emozioni  e  relazioni»:  autonomia  e  adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro  di
gruppo, rapporto con l'autorita'; 
    c) area  «produttivita'  e  competenze  gestionali»:  livelli  di
energia  e  produttivita',  costanza  nel  rendimento,  capacita'  di
gestire  ostacoli  e  insuccessi,  approccio  gestionale  al  lavoro,
capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento; 
    d)  area  «motivazionale»:   bisogni   e   aspettative   connesse
all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia. 
    2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori  attitudinali  sara'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione  tiene  conto
della seguente scala di valori: 
    a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame; 
    b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; 
    c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; 
    d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; 
    e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 
    3. La commissione assegnera' un punteggio di livello finale sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei  test  e
di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale individuale  e
sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti  dai
diversi momenti valutativi. 
    4.  Al  termine  dell'accertamento  attitudinale  la  commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio  di
idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di inidoneita'  verra'  espresso
se il concorrente riportera' un  punteggio  di  livello  attitudinale
globale inferiore o uguale a 38/90. 
    5.  La  commissione,  seduta  stante,  comunichera'   a   ciascun
concorrente l'esito dell'accertamento  attitudinale,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
    «idoneo quale Allievo ufficiale Pilota di complemento»; 
    «inidoneo quale Allievo ufficiale  Pilota  di  complemento»,  con
indicazione del motivo. 
    Il   giudizio   riportato   nell'accertamento   attitudinale   e'
definitivo;  pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso. 
    6.  La  commissione,  entro  il  terzo  giorno  dalla   data   di
conclusione dell'accertamento attitudinale di  tutti  i  concorrenti,
inviera' i relativi verbali alla direzione generale per il  personale
militare  -  I  Reparto  -  1^  Divisione  reclutamento  ufficiali  e
sottufficiali - 3^ Sezione, per il tramite del comando dell'Accademia
navale. 
                               Art. 12 
 
       Accertamento dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio 
 
 
    1. I concorrenti giudicati idonei al termine  degli  accertamenti
psico-fisici e attitudinale di  cui  ai  precedenti  artt.  10  e  11
saranno convocati, con le modalita' indicate nel precedente  art.  5,
comma 1, presso un Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica
militare, per essere sottoposti, indicativamente nel mese  di  aprile
2016, all'accertamento del possesso  dei  requisiti  richiesti  dalla
normativa vigente per l'idoneita' ai servizi di navigazione aerea per
piloti. 
    2.   Il   competente   Istituto    di    medicina    aerospaziale
dell'Aeronautica militare,  seduta  stante,  comunichera'  a  ciascun
concorrente l'esito di detti accertamenti, sottoponendogli un verbale
contenente il giudizio di idoneita' ai servizi di  navigazione  aerea
per piloti o inidoneita' ai servizi di navigazione aerea  per  piloti
quale Allievo ufficiale Pilota di complemento. 
    L'Istituto di  medicina  aerospaziale  dell'Aeronautica  militare
dovra' comunicare il suddetto esito al comando dell'Accademia  navale
- Ufficio concorsi, anticipandolo a mezzo fax (0586/238222). 
    Il giudizio riportato  negli  accertamenti  di  cui  al  presente
articolo e' definitivo. Pertanto, i  concorrenti  giudicati  inidonei
saranno esclusi dal concorso. 
                               Art. 13 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera a) provvedera' alla valutazione dei titoli di  merito  dei
concorrenti  che  saranno   risultati   idonei   al   termine   degli
accertamenti e delle prove di cui ai precedenti artt. 9, 10, 11 e 12,
assegnando ai medesimi i seguenti punteggi per il possesso di: 
      brevetto di pilota commerciale: 10 punti; 
      licenza di pilota privato: 5 punti. 
    2. I titoli di merito dovranno  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine di presentazione delle domande. Ai fini  di  una
corretta valutazione da parte della commissione  esaminatrice,  detti
titoli dovranno essere  espressamente  dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione  allegando  copia  per  immagini  (file  formato  PDF)
dell'originale  del  brevetto  rilasciato  dall'Ente  nazionale   per
l'aviazione civile (ENAC). 
                               Art. 14 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera a), al termine della valutazione  dei  titoli  di  merito,
provvedera' alla formulazione della graduatoria di merito formata  in
base alla media dei punteggi  conseguiti  nelle  seguenti  prove,  ai
quali sono attribuiti i coefficienti a fianco di ciascuno riportati: 
    a) punteggio della prova scritta di selezione: 1,2; 
    b) punteggio delle prove di efficienza fisica: 1; 
    c) punteggio dell'accertamento «listening» della prova di  lingua
inglese: 1,5; 
    d) punteggio dell'accertamento «reading» della  prova  di  lingua
inglese: 1,5. 
    Alla media cosi' calcolata sara' aggiunto  l'eventuale  punteggio
riportato nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 13. 
    2. Nella formazione della predetta graduatoria si terra' conto, a
parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
posseduti alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato  nella  domanda  di
partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata  alla
medesima. A parita' o in assenza di titoli di  preferenza,  sempre  a
parita' di merito, e' preferito il concorrente piu'  giovane  d'eta',
in applicazione dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio  1997,  n.
127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998,
n. 191. 
    3. La graduatoria  di  merito  sara'  approvata  dalla  direzione
generale  per  il  personale  militare  con  decreto  dirigenziale  e
pubblicata nel Giornale ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione
sara' dato avviso nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie  speciale.
Inoltre sara' pubblicata nel foglio d'ordini della Marina e,  a  puro
titolo  informativo,   nel   sito   www.difesa.it/concorsi.   Saranno
dichiarati  vincitori  i  concorrenti  che,  nei  limiti  dei   posti
disponibili, si collocheranno utilmente nella predetta graduatoria di
merito. 
    4. Il  comando  dell'Accademia  navale  sara'  autorizzato  dalla
direzione generale per il  personale  militare  a  convocare  per  la
frequenza del corso di pilotaggio aereo  i  vincitori  del  concorso,
sotto riserva dell'accertamento dei prescritti requisiti.  Se  alcuni
dei posti rimarranno scoperti per rinuncia,  decadenza  o  dimissione
degli ammessi, il comando dell'Accademia  navale  avra'  facolta'  di
procedere ad  altrettante  ammissioni  di  idonei  al  corso  secondo
l'ordine della graduatoria fino al quindicesimo giorno dalla data  di
inizio del corso stesso. 
    Coloro  che  non  riceveranno   alcuna   comunicazione   dovranno
ritenersi non ammessi al corso di pilotaggio aereo. 
    5. La graduatoria definitiva degli ammessi al corso di pilotaggio
aereo sara' approvata  con  decreto  dirigenziale  e  pubblicata  nel
foglio d'ordini della Marina. 
    6. Informazioni sull'esito del concorso potranno  essere  chieste
alla direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni
con il pubblico (tel.: 06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it). 
                               Art. 15 
 
                        Svolgimento del corso 
 
 
    1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di  merito
di cui al precedente art. 14 saranno ammessi al corso  di  pilotaggio
aereo   sotto    riserva    dell'accertamento,    anche    successivo
all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto.
Gli ammessi riceveranno, secondo le modalita' previste dal precedente
art. 5, comma 1, l'invito a presentarsi per assumere servizio  presso
l'Accademia navale di Livorno. 
    2.  E'  fatto  loro  obbligo  di   presentarsi   il   giorno   di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna  comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e,  pertanto,  non  ammessi  al
corso di pilotaggio aereo. In caso di  impossibilita'  a  ottemperare
tempestivamente  alla  convocazione  per  causa  di  forza  maggiore,
comunicata  entro  la  data  di  prevista  presentazione  al  comando
dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - viale Italia, 72  -  57127
Livorno - (fax: 0586/238222), il comando  medesimo,  riconosciuta  la
validita' del motivo addotto, potra' concedere un  differimento  alla
data di presentazione  che  in  nessun  caso  sara'  successivo  alla
conclusione della prima settimana del corso di formazione. 
    3. Gli ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia  e  della  tessera  sanitaria,
nonche' del certificato di  cui  al  precedente  art.  10,  comma  2,
lettera h) allo scopo di evitare iper-immunizzazioni. Se militari  in
servizio dovranno indossare l'uniforme. Gli stessi saranno sottoposti
a visita di incorporamento e  saranno  sottoposti  alle  vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria  in  ambito  militare
per il  servizio  in  patria  e  all'estero.  A  tal  fine,  dovranno
presentare all'atto dell'incorporamento: 
      il certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della  relativa  vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  saranno  rese  ai  vincitori  incorporati  dal
personale sanitario di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5),  lettera  a)
della direttiva tecnica 14 febbraio  2008  della  direzione  generale
della sanita' militare, profilassi, recante «Procedure applicative  e
data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di
profilassi». 
    4. All'atto  dell'ammissione  al  corso  di  pilotaggio  aereo  i
concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati  dal  congedo  saranno
cancellati dal ruolo di appartenenza,  con  conseguente  perdita  del
grado rivestito, a cura della direzione  generale  per  il  personale
militare. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione  al
corso in qualita' di Allievo ufficiale Pilota di complemento. 
    5. Allo scopo l'Accademia navale, al termine dei  primi  quindici
giorni di corso,  dovra'  fornire  alle  competenti  divisioni  della
direzione generale per il personale militare gli elenchi  dettagliati
degli allievi gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo. 
    6. Il corso, con presumibile inizio nel mese di  settembre  2016,
si svolgera' con le seguenti modalita', previste  dalla  sezione  II,
capo III, titolo III del libro IV del decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66 citato nelle premesse: 
      a) gli ammessi  al  corso,  inclusi  i  militari  in  servizio,
saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi  e  ai  regolamenti
militari, con il grado di  comune  di  2^  Classe  Allievo  ufficiale
Pilota di complemento e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere  una
ferma di dodici anni, decorrente  dalla  data  di  inizio  del  corso
suddetto.  Coloro  che  non  sottoscriveranno  tale   ferma   saranno
considerati rinunciatari all'ammissione al corso di pilotaggio  aereo
e rinviati dall'Accademia navale; 
      b) gli stessi saranno promossi comuni  di  l^  Classe  dopo  un
primo periodo di istruzione della durata di tre mesi  e  Sergenti  di
complemento all'atto del conseguimento  del  brevetto  di  pilota  di
aeroplano; 
      c) al termine dei corsi, i Sergenti di complemento che  avranno
superato le prove prescritte per  il  conferimento  del  brevetto  di
pilota militare e  gli  esami  teorici  conseguiranno,  se  giudicati
idonei  ad  assumere  il  grado,  la  nomina   a   Guardiamarina   di
complemento. 
    7. La direzione generale per il personale militare,  su  proposta
del comando scuole della Marina militare, ha  facolta'  di  espellere
dal corso gli allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza  di
attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, saranno  ritenuti
non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi. 
    I suddetti  frequentatori  perderanno  la  qualifica  di  Allievo
ufficiale Pilota di complemento e saranno prosciolti,  a  cura  della
direzione generale per il personale militare, dalla ferma dodecennale
contratta all'inizio del corso. 
    Gli allievi, gia' militari, se  non  conseguiranno  la  nomina  a
Guardiamarina Pilota di complemento, rientreranno nella categoria  di
provenienza e, se tale categoria non  prevede  il  ricollocamento  in
congedo, il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai
fini dell'anzianita' di servizio. 
    Gli allievi che non avranno superato gli  esami  teorici,  o  che
saranno giudicati inidonei ad assumere il grado di  Guardiamarina  di
complemento,  pur  avendo  superato  le  prove  prescritte   per   il
conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina
a pilota  militare.  In  tale  qualita'  saranno  tenuti  a  prestare
servizio con il grado di Sergente di complemento per  un  periodo  di
sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio. 
    8. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi gia' in
servizio  competono  gli  assegni  del   grado   rivestito   all'atto
dell'ammissione. 
                               Art. 16 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente decreto, la direzione generale per  il  personale
militare provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli
enti competenti, per il tramite del comando dell'Accademia navale, la
conferma di quanto dichiarato  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso   e   nelle   dichiarazioni    sostitutive,    eventualmente
sottoscritte dai vincitori del  concorso  medesimo,  ai  sensi  delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale  dall'art.  76  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  se  dal  controllo  di  cui  al
precedente comma emergera' la mancata veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla  base  della  dichiarazione
non veritiera. 
    3.  Verranno  acquisiti  d'ufficio  dal  comando   dell'Accademia
navale: 
      il certificato generale del casellario giudiziale; 
      il nulla osta per  l'arruolamento  nella  Marina  militare  per
coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo  armato
dello Stato. 
                               Art. 17 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. I  concorrenti  che  risulteranno  in  difetto  anche  di  uno
soltanto  dei  requisiti  richiesti  per  l'ammissione  al  corso  di
pilotaggio  aereo  saranno  esclusi  con  provvedimento  dal  comando
dell'Accademia navale. 
    2.  La  direzione  generale  per  il  personale  militare  potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti  dal  concorso  o  dal
corso di pilotaggio  aereo,  nonche'  potra'  dichiarare  i  medesimi
decaduti  dalla  nomina  a  comune  di  1^  Classe,  a  Sergente   di
complemento o a Guardiamarina  di  complemento,  se  il  difetto  dei
prescritti  requisiti  verra'  accertato  durante  l'iter  selettivo,
durante il corso di pilotaggio aereo o dopo le predette nomine. 
    3. La  direzione  generale  per  il  personale  militare  potra',
inoltre, prima della scadenza della ferma dodecennale,  collocare  in
congedo illimitato gli Ufficiali  piloti  di  complemento  per  gravi
infrazioni disciplinari, per insufficienti  prestazioni  operative  o
per scarso rendimento tecnico-professionale. 
                               Art. 18 
 
   Prospettive di carriera per gli Ufficiali piloti di complemento 
 
 
    1. I Guardiamarina Piloti di complemento, dopo aver maturato  due
anni di anzianita' nel grado, saranno valutati per  l'avanzamento  e,
se idonei, promossi al grado di Sottotenente  di  vascello  ai  sensi
dell'art. 1243 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66  citato
nelle premesse. 
    2. Gli Ufficiali piloti di complemento in ferma  dodecennale,  se
in  possesso  dei  prescritti  requisiti,  potranno   partecipare   a
specifici concorsi, per titoli, per il transito nel ruolo speciale in
servizio permanente effettivo ai  sensi  dell'art.  667  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse. 
                               Art. 19 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196,  i  dati  personali  forniti  dai  concorrenti  saranno
raccolti presso il comando dell'Accademia navale per le finalita'  di
gestione del reclutamento e saranno trattati presso  una  banca  dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale  instaurazione  del
rapporto di lavoro  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche',  in  caso  di
esito positivo del concorso, agli enti previdenziali. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del precitato
decreto legislativo tra i quali il diritto di accesso ai dati che  lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  per  motivi
legittimi al loro trattamento. 
    4. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
direttore  generale  per  il   personale   militare,   titolare   del
trattamento,  che  nomina,  ognuno  per  le  parti   di   competenza,
responsabile del trattamento dei dati personali: 
      a) il Comandante dell'Accademia navale; 
      b) i Presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente, viene pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 30 ottobre 2015 
 
                                      Gen. D. c (li): Paolo Gerometta