Concorso per 3 guardiamarina (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 3
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 97 del 18-12-2015
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Concorso (Scad. 18 gennaio 2016) Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre Guardiamarina in servizio permanente nel r ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 18-12-2015
Data Scadenza bando 18-01-2016
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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso (Scad. 18 gennaio 2016)

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo, per laureati in psicologia.

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
         della direzione generale per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante "Norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modifiche; 
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 recante modifiche  alla  15
maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 2 - comma 9; 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445 "testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa"; 
    Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme  concernenti  l'
autonomia didattica degli atenei; 
    Visti il Decreto Legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive  modifiche   ed
integrazioni e il Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, ed, in particolare,  l'art.
8 concernente semplificazioni per  la  partecipazione  a  concorsi  e
prove selettive; 
    Visto il Decreto  Legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"codice  dell'ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per  il  reclutamento  del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato
Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di  Forza  Armata  e  del
Comando Generale dell'Arma  dei  Carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare",   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia; 
    Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2015 - 2017; 
    Visto   il   Decreto   Ministeriale   4   giugno   2014   recante
l'approvazione della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare; 
    Visto il Decreto Interministeriale 30 giugno 2015,  recante,  fra
l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio,  tipologia  e
modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame  per  la
nomina a Ufficiale in servizio permanente dei  ruoli  speciali  della
Marina Militare; 
    Vista la lettera dello Stato Maggiore della Marina n.  M_D  MSTAT
0062046 del 22 settembre 2015; 
    Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al  personale  militare,  desumibile  dal  combinato  disposto  degli
articoli 625,  comma  1,  del  citato  Decreto  Legislativo  66/2010,
rubricato  "Rapporti  con  l'ordinamento  generale  del  lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  e  altri   ordinamenti
speciali", 19,  comma  1,  della  legge  4  novembre  2010,  n.  183,
rubricato "Specificita' delle Forze Armate, delle Forze di Polizia  e
del Corpo Nazionale dei  Vigili  del  Fuoco",  51,  comma  8,  ultimo
periodo,  della  legge  23   dicembre   2000,   n.   388,   rubricato
"Programmazione delle assunzioni e norme interpretative", e 3,  comma
1,  del  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   rubricato
"Personale in regime di diritto pubblico"; 
    Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status  e  delle  funzioni  svolte  dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato Decreto Legislativo 66/2010 ha  cura  di  prevedere,  tra  gli
altri,  il  possesso  di   specifici   requisiti   legati   all'eta',
all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (articoli  635,
646, 672, 682, 684, 697 e 700); 
    Considerato che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti in
questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui  agli
articoli 634, 654, 660 e 1035 del citato Decreto Legislativo  66/2010
presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi di  cui
trattasi,  alla  luce  della  necessita'   di   non   precludere   la
partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato
e  attualmente  mantenuto  i  necessari  requisiti,  connotati  dalla
specificita' quale sopra descritta; 
    Considerato che, in coerenza con quanto sopra  esposto,  le  sole
ipotesi in  cui  e'  ammesso  lo  scorrimento  delle  graduatorie  di
concorso, entro il termine di un anno dalla loro approvazione, per il
reclutamento  presso  le  Forze  Armate  sono  quelle   organicamente
individuate all'art. 643 del citato Decreto Legislativo  66/2010  con
esclusione dell'applicabilita' di  ogni  altra  normativa  vigente  a
riguardo, in linea con la piu'  recente  giurisprudenza  (Tar  Lazio,
sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato,  sez.  III,  14
gennaio 2014, n. 100; Cons. Stato, Ad Plen., 28 luglio 2011,  n.  14,
punto 51; Cons. Stato sez. IV, 15 settembre 2015 numeri 4330, 4331  e
4332); 
    Ravvisata la necessita'  di  indire  per  il  2016,  al  fine  di
soddisfare specifiche esigenze della  Marina  Militare,  un  concorso
straordinario, per  titoli  ed  esami,  per  la  nomina  di  3  (tre)
Guardiamarina in servizio permanente nel  ruolo  speciale  del  Corpo
Sanitario Militare Marittimo; 
    Visto il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per il Personale Militare; 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre  2014
- registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio
n. 2512 - concernente la sua  nomina  a  Direttore  Generale  per  il
Personale Militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il reclutamento di 3 (tre) Guardiamarina in servizio  permanente  nel
ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare  Marittimo,  laureati  in
psicologia. 
    2.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal  caso,
ove necessario, l'Amministrazione della  Difesa  ne  dara'  immediata
comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it  che  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti  e  per  gli  interessati,  nonche'  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. In ogni caso
la  stessa  Amministrazione  provvedera'  a  formalizzare  la  citata
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
4^ serie speciale. 
    3. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    4.  La  predetta  Direzione  generale  si  riserva  altresi'   la
facolta', nel caso di eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara' dato avviso  pubblicato  nel  portale  dei
concorsi on-line di cui al successivo art.  3  e  nei  siti  internet
www.persomil.difesa.it,    www.marina.difesa.it,    definendone    le
modalita'. Il citato avviso avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti, per tutti gli interessati. 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Al concorso di cui al precedente art.  1  possono  partecipare
concorrenti di entrambi i  sessi,  che  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 4,
comma 1: 
      a) sono cittadini italiani; 
      b) non hanno superato il giorno di compimento del 32°  anno  di
eta'. Eventuali aumenti dei limiti di  eta'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge  per  l'ammissione  ai  pubblici  impieghi  non
trovano applicazione; 
      c) godono dei diritti civili e politici; 
      d)  sono  in  possesso  di  una  della  laurea  magistrale   in
psicologia (L.M. 51) e  del  diploma  di  abilitazione  all'esercizio
della professione di psicologo; 
      e) saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea (DL) o  le
lauree  specialistiche   (LS)   conseguiti   secondo   i   precedenti
ordinamenti, equiparati ai  sensi  del  Decreto  Interministeriale  9
luglio  2009  alle  predette  lauree  magistrali,   ai   fini   della
partecipazione ai concorsi pubblici. Saranno inoltre ritenuti  validi
i titoli accademici italiani che, per la partecipazione  ai  concorsi
per l'accesso al pubblico impiego,  sono  dichiarati  equipollenti  a
quelli  richiesti.  Allo  scopo,  gli  interessati  avranno  cura  di
allegare alla domanda di partecipazione la relativa  attestazione  di
equipollenza. La partecipazione al concorso dei concorrenti che hanno
conseguito all'estero il titolo di studio prescritto  e'  subordinata
al  riconoscimento,   da   parte   del   Ministero   dell'Istruzione,
dell'Universita'  e  della  Ricerca,  dell'equiparazione  dei  titoli
precedentemente elencati. All'uopo gli interessati  avranno  cura  di
allegare alla domanda di partecipazione al concorso, con le modalita'
sopraindicate, l'attestazione di equiparazione al  titolo  di  studio
previsto in Italia; 
      f) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  Pubblica  Amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o
di Polizia, per motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita
militare,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
      f) non sono stati  dichiarati  obiettori  di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo  civile  ai  sensi  dell'art.
636, comma 1 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  a  meno
che, decorsi  almeno  cinque  anni  dalla  data  in  cui  sono  stati
collocati in congedo secondo le norme previste  per  il  servizio  di
leva,  abbiano  presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di
rinuncia allo status  di  obiettore  di  coscienza  presso  l'Ufficio
Nazionale per il  Servizio  Civile  (solo  se  concorrenti  di  sesso
maschile); 
      g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza   di   applicazione   di   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con Decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi. Ogni variazione della posizione giudiziaria  che  intervenga
fino al  conseguimento  della  nomina  a  Guardiamarina  in  servizio
permanente deve essere segnalata con immediatezza  con  le  modalita'
indicate nel successivo art. 5, comma 3; 
      h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      i) hanno tenuto condotta incensurabile; 
      l)  non  hanno  tenuto  comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato. 
    2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente Decreto e l'ammissione  dei  medesimi  al  prescritto
corso  applicativo  sono  subordinati  al  possesso  della  idoneita'
psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato quale
Ufficiale in servizio permanente  dei  ruoli  speciali  della  Marina
Militare, da accertarsi con le modalita'  prescritte  dai  successivi
articoli 10,  11  e  12.  Il  riconoscimento  del  possesso  di  tale
idoneita' dovra' comunque avvenire  entro  la  data  di  approvazione
della graduatoria di merito di cui al successivo art. 14. 
    3. Salvo quelli previsti dal precedente comma 1 lettera b)  tutti
i requisiti di partecipazione al concorso, dovranno essere  mantenuti
sino  al  conferimento  della  nomina  a  Guardiamarina  in  servizio
permanente e per tutta la durata del corso applicativo. 
                               Art. 3 
 
 
                    Portale dei concorsi on-line 
                     del Ministero della Difesa 
 
 
    1. La procedura relativa al concorso  di  cui  all'art.  1  viene
gestita tramite il portale dei concorsi on-line del  Ministero  della
Difesa (da ora in poi  portale),  raggiungibile  attraverso  il  sito
internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line
Difesa,      ovvero      attraverso      il       sito       intranet
www.persomil.sgd.difesa.it. 
    2. Previa registrazione da effettuarsi con le modalita'  indicate
al successivo comma 3 - che consentira' la partecipazione a  tutti  i
concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di  futura
pubblicazione - e' possibile presentare la domanda di  partecipazione
e  ricevere  le  successive  comunicazioni  inviate  dalla  Direzione
generale per il Personale Militare o da Ente  dalla  stessa  delegato
alla gestione del concorso. 
    3. La procedura guidata di  registrazione,  descritta  alla  voce
"istruzioni" del portale,  viene  attivata  con  una  delle  seguenti
modalita': 
      a)  senza  smart  card:  fornendo   un   indirizzo   di   posta
elettronica,  una  utenza  di  telefonia  mobile   intestata   ovvero
utilizzata  dal  concorrente  e  gli  estremi  di  un  documento   di
riconoscimento in corso di validita'; 
      b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE)
ovvero  carta  nazionale  dei  servizi  (CNS)   ovvero   tessera   di
riconoscimento elettronica  rilasciata  da  un'Amministrazione  dello
Stato (Decreto del Presidente della Repubblica  28  luglio  1967,  n.
851) ai sensi dell'art. 66, comma 8 del Decreto Legislativo  7  marzo
2005, n. 82 ovvero firma digitale. 
    4. Conclusa la fase di accreditamento,  l'interessato  acquisisce
le credenziali (userid e password)  per  poter  accedere  al  proprio
profilo  cosi'  creato  nel  portale.  In  caso  di  smarrimento,  e'
attivabile  la  procedura  di  recupero  delle  stesse  dalla  pagina
iniziale del portale. 
                               Art. 4 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. 
    2. Il sistema informatico consente di  salvare  una  bozza  della
domanda  nel  proprio  profilo  on-line,  ferma  la   necessita'   di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione  di  cui
al precedente comma 1. 
    I candidati, prima dell'inoltro della domanda di  partecipazione,
predispongono copia per immagini (file in  formato  PDF  o  JPEG  con
dimensione   massima   di   3   Mb    per    ogni    allegato)    dei
documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare al  fine
della valutazione dei titoli di cui  al  successivo  art.  9,  ovvero
quelle attestanti l'equiparazione del titolo di  studio  posseduto  a
quello  richiesto  per  la  partecipazione.  E'  cura  del  candidato
assegnare    a    tali    files    il    nome    corrispondente    al
certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.:  master.pdf,
equipollenza.pdf, corso_perfezionamento.pdf, ecc.). 
    3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di  acquisizione  on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una  comunicazione
a  video  e,  successivamente,  un  messaggio  di  posta  elettronica
dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere conservato ed  esibito,
ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale.  Dopo
l'inoltro della domanda, e' possibile salvare  in  locale  una  copia
della stessa. 
    Dichiarazioni  integrative  o  modificative  rispetto  a   quanto
rappresentato nelle domande cosi' inoltrate potranno essere trasmesse
dai candidati con le modalita' indicate nel successivo art. 5. 
    4. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    5. In caso di avaria temporanea del sistema informatico,  che  si
verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione  delle
domande, la Direzione generale per il Personale Militare  si  riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di  giorni
pari a quelli di  mancata  operativita'  del  sistema.  Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine  per  la  presentazione  delle
domande  sara'  data  notizia  con   avviso   pubblicato   nel   sito
www.persomil.difesa.it e nel portale,  secondo  quanto  previsto  dal
successivo art. 5. 
    In tal caso, resta comunque  invariata  all'iniziale  termine  di
scadenza per la presentazione delle  domande  di  cui  al  precedente
comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di  partecipazione
indicata al precedente art. 2. 
    6. Qualora l'avaria del sistema informatico  fosse  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il Personale Militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso  pubblicato  sul  sito  www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    7. Nella domanda di partecipazione i candidati  indicano  i  loro
dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla  residenza  e  al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali  comunicazioni,
nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione. 
    8. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre  a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale, si assume la  responsabilita'
penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi  dell'art.  76
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
                               Art. 5 
 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel  portale  il  candidato  accede
alla  sezione  relativa  alle  comunicazioni,  suddivisa  in  un'area
pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo  (avvisi
di modifica del bando, variazione del  diario  di  svolgimento  delle
prove   scritte,   calendari   di   svolgimento    delle    selezioni
fisio-psico-attitudinali, delle prove  di  efficienza  fisica,  delle
prove orali, ecc.), e in  un'area  privata  relativa  alle  eventuali
comunicazioni di carattere personale. I  candidati  ricevono  notizia
della presenza di tali  comunicazioni  mediante  messaggio  di  posta
elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di  registrazione,
ovvero mediante sms. 
    2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nei
siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it, hanno  valore  di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le
eventuali  comunicazioni  di  carattere  personale  potranno   essere
inviate ai concorrenti anche  con  messaggio  di  posta  elettronica,
posta elettronica certificata (se dichiarata  dai  concorrenti  nella
domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    3.  I  candidati  possono  inviare  dichiarazioni  integrative  o
modificative di quanto rappresentato nella domanda di partecipazione,
nonche' eventuali ulteriori comunicazioni, mediante messaggi di posta
elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente  un  account  di  PE  -
all'indirizzo   persomil@persomil.difesa.it   o   posta   elettronica
certificata (PEC) - utilizzando esclusivamente un account  di  PEC  -
all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it, indicando il concorso  al
quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF  o
JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di  un  documento  di  identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    4.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni  dell'indirizzo  di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di  telefonia  fisso  e
mobile. 
    5.  Per  semplificare  le  operazioni  di  gestione  del   flusso
automatizzato della posta in ingresso alla Direzione generale per  il
Personale Militare, l'oggetto di tutte le comunicazioni  inviate  dai
candidati dovra' essere preceduto dal codice "RS_MM_STR_2016_2S". 
                               Art. 6 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) due prove scritte (una di cultura generale e una di  cultura
tecnico-scientifica); 
      b) valutazione dei titoli di merito; 
      c) accertamenti psico-fisici; 
      d) accertamento attitudinale; 
      e) prova di efficienza fisica; 
      f) prova orale; 
      g) prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti  dovranno  esibire
la carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento,  provvisto
di  fotografia  e  in  corso  di   validita',   rilasciato   da   una
Amministrazione dello Stato. 
    2. L'Amministrazione  della  Difesa  non  risponde  di  eventuale
danneggiamento o perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti
lascino incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui
al comma 1 del presente articolo. 
                               Art. 7 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a)  la  commissione  esaminatrice  per  le  prove  scritte,  la
valutazione dei titoli, le prove orali  e  per  la  formazione  delle
graduatorie di merito; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      c) la commissione per l'accertamento attitudinale; 
      d) la commissione per la prova di efficienza fisica. 
    2. La commissione esaminatrice, di cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale medico del Corpo Sanitario  Militare  Marittimo
di grado non inferiore a Contrammiraglio in servizio, presidente; 
      b) due Ufficiali del  Corpo  Sanitario  Militare  Marittimo  di
grado non inferiore a Capitano di Corvetta, membri; 
      c)  un  docente  o  esperto,  membro  aggiunto  per  i  profili
professionali di cui all'art. 1; 
      d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
      e)  un  Primo  Maresciallo  della  Marina  Militare  ovvero  un
dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa appartenente alla
terza area funzionale, con profilo non inferiore  a  "Funzionario  di
Amministrazione", segretario senza diritto di voto. 
    3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale medico del Corpo Sanitario  Militare  Marittimo
di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente; 
      b) due Ufficiali medici di grado non inferiore  a  Capitano  di
Corvetta del Corpo Sanitario Militare Marittimo, membri; 
      c) un Sottufficiale della Marina Militare appartenente al ruolo
dei Marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti della Marina Militare o di medici specialisti esterni. 
    4. La commissione per  l'accertamento  attitudinale,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale in servizio di grado non inferiore  a  Capitano
di Vascello, presidente; 
      b) due Ufficiali della Marina Militare specialisti in selezione
attitudinale militare, membri; 
      c) un Sottufficiale della Marina Militare appartenente al ruolo
dei Marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta  commissione  si  avvarra'  del   supporto   di   Ufficiali
specialisti in selezione attitudinale della Marina Militare. 
    5. La commissione per la prova di efficienza fisica,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale superiore della Marina  Militare  in  servizio,
presidente; 
      b) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente  di  Vascello,
membro; 
      c)  un  Sottufficiale  della  Marina  Militare  del  ruolo  dei
Marescialli della categoria ISMEF, membro e segretario. 
    Detta commissione si potra' avvalere del  supporto  di  Ufficiali
e/o Sottufficiali esperti di settore della Marina Militare, ovvero di
esperti di settore esterni alla Forza Armata. 
                               Art. 8 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1. I partecipanti  al  concorso  di  cui  al  precedente  art.  1
dovranno sostenere: 
      a) una prova scritta di cultura generale; 
      b) una prova scritta di cultura tecnico-scientifica, 
    entrambe della durata massima di sei ore. 
    I relativi programmi d'esame sono riportati  nell'allegato  A  al
presente bando. 
    Dette prove scritte avranno luogo presso  l'Accademia  Navale  di
Livorno - viale Italia n. 72, nei giorni 28 e 29 gennaio 2016. 
    Eventuali modificazioni della sede o delle  date  di  svolgimento
delle prove scritte saranno rese note, a partire dal 12 gennaio 2015,
mediante   avviso   inserito   nell'area   pubblica   della   sezione
comunicazioni  del  portale  e  nei   siti   www.marina.difesa.it   e
www.persomil.difesa.it. 
    I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione  dal
concorso sono tenuti a presentarsi presso la suddetta sede, entro  le
07.30 dei giorni suindicati, muniti di un documento di riconoscimento
in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato  e
potendo   esibire,   all'occorrenza,   il   messaggio   di   avvenuta
acquisizione della domanda ovvero copia della stessa con gli  estremi
di acquisizione, rilasciati al concorrente medesimo con le  modalita'
di cui all'art. 4, comma 4 del presente Decreto. 
    Essi dovranno portare una penna a sfera a  inchiostro  indelebile
blu o nero. L'occorrente per l'espletamento della  prova  sara'  loro
fornito sul posto. 
    I concorrenti assenti al momento dell'inizio  di  ciascuna  prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore. 
    Per quanto concerne  le  modalita'  di  svolgimento  delle  prove
scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12,  13,
14 e 15, comma 1, del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. 
    2. Fermi restando i limiti numerici di cui al successivo comma 3,
saranno giudicati idonei i concorrenti che in  ciascuna  delle  prove
scritte abbiano riportato una votazione non inferiore a 18/30.  Sulla
base della media dei punteggi conseguiti dai concorrenti nelle  prove
scritte, la commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
a) provvedera' a formare una graduatoria provvisoria al solo fine  di
individuare i concorrenti da ammettere agli accertamenti successivi. 
    3. Saranno  ammessi  agli  accertamenti  psicofisici  di  cui  al
successivo  art.  12,  i  primi  25  concorrenti  della   graduatoria
provvisoria di cui al precedente comma 2. Saranno inoltre  ammessi  i
concorrenti che  hanno  riportato  lo  stesso  punteggio  dell'ultimo
candidato ammesso. 
    4. L'esito delle prove scritte, il calendario  con  i  giorni  di
convocazione e le modalita' di presentazione degli ammessi alle prove
di cui al successivo art. 10, del presente Decreto saranno resi  noti
a partire  dal  23  febbraio  2015,  con  avviso  inserito  nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale. Tale avviso  sara',
inoltre,    consultabile    nei    siti    www.marina.difesa.it     e
www.persomil.difesa.it, e  avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Sara' anche possibile
chiedere informazioni al riguardo allo Stato Maggiore  della  Marina,
Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazzale Marina n. 4, 00196  Roma,
tel. 0636804442/3084 (mail: mariugp.urp@marina.difesa.it) o Ministero
della Difesa -Direzione generale per il Personale  Militare-  Sezione
Relazioni      con      il      Pubblico      numero      06517051012
(mail:urp@persomil.difesa.it). 
                               Art. 9 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art.
7, comma 1, lettera a) valutera', previa identificazione dei relativi
criteri, i titoli di merito dei  soli  concorrenti  che  risulteranno
idonei alle prove scritte. A  tal  fine  la  commissione,  dopo  aver
corretto in forma anonima gli elaborati,  procedera'  a  identificare
esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in  modo
da definire, per sottrazione, l'elenco  dei  concorrenti  idonei.  Il
riconoscimento di questi ultimi  dovra'  comunque  avvenire  dopo  la
valutazione dei titoli di merito. 
    La commissione esaminatrice valutera'  i  titoli  posseduti  alla
data di scadenza del termine  di  presentazione  delle  domande,  che
siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente  art.
4. 
    Qualora sul modello  di  domanda  on-line  l'area  relativa  alla
descrizione  dei  titoli   di   merito   posseduti   fosse   ritenuta
insufficiente per  elencare  gli  stessi  in  maniera  dettagliata  e
completa,  i  concorrenti  potranno  allegare  alla   domanda   delle
dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi  del  Decreto   del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  con  le
modalita' indicate nel comma 3 dell'art. 4 del presente Decreto. 
    Per  quanto  attiene  all'attivita'   pubblicistica   svolta   da
concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle
societa' editrici o delle riviste  on-line  nelle  quali  sono  stati
inseriti, i concorrenti dovranno indicate nella  domanda  i  percorsi
(URL - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere nella rete
la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i
concorrenti, dopo averle indicate nella  domanda  di  partecipazione,
dovranno produrne  copia  all'atto  della  presentazione  alla  prova
scritta di cultura generale. 
    2.  La  commissione  esaminatrice  provvedera'  ad  attribuire  a
ciascun concorrente fino a un massimo di  10/30,  secondo  quanto  di
seguito riportato: 
      a)  attivita'  professionale  svolta  presso  Enti  Pubblici  o
assimilati: massimo punti 4/30; 
      b) titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di  studio
richiesto per la partecipazione al concorso: massimo punti 4/30; 
      c) attivita' svolta  senza  demerito  nell'ambito  delle  Forze
Armate, Forze di Polizia o  Corpi  Armati  dello  Stato  o  in  altre
strutture pubbliche e/o private: massimo punti 2/30. 
                               Art. 10 
 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1.  I  concorrenti  che  supereranno  le  prove  scritte  saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di Selezione
della  Marina  Militare  di  Ancona,   via   della   Marina   n.   1,
indicativamente nel periodo marzo/maggio 2016  (durata  presunta  3-4
giorni). La convocazione nei confronti dei concorrenti  idonei  sara'
effettuata con le modalita' previste dal precedente art. 5, comma 1. 
    Essi dovranno presentarsi alle 07.00 del  giorno  indicato  nella
predetta convocazione, muniti di valido documento  di  riconoscimento
provvisto di fotografia,  rilasciato  da  una  Amministrazione  dello
Stato. 
    Coloro che non si presenteranno saranno considerati  rinunciatari
e, pertanto, esclusi dal concorso. 
    2. I concorrenti convocati  per  gli  accertamenti  previsti  dal
presente articolo, all'atto della presentazione, dovranno presentare,
pena l'esclusione dal concorso: 
      a) certificato di idoneita' all'attivita'  sportiva  agonistica
per l'atletica  leggera  e  il  nuoto  in  corso  di  validita'  (non
antecedente a un  anno  dall'atto  di  presentazione)  rilasciato  da
medici appartenenti alla Federazione Medico-Sportiva Italiana  ovvero
a  strutture  sanitarie  pubbliche,   anche   militari,   o   private
accreditate con il Servizio Sanitario  Nazionale  che  esercitano  in
tali ambiti in qualita' di medici  specializzati  in  medicina  dello
sport; 
      b) se ne siano gia' in possesso, esame radiografico del  torace
in due  proiezioni  con  relativo  referto  effettuato  in  data  non
anteriore ai sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti
psico-fisici (solo  se  esiste  dubbio  diagnostico  da  parte  della
commissione medica l'esame radiografico verra' effettuato  presso  il
Centro di Selezione); 
      c) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale,  attestante  l'esito
del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per  HIV,
in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione per  gli
accertamenti; 
      d) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato  B,
che costituisce parte integrante del presente Decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia  e  controfirmato  dagli  interessati,  che
attesti lo stato di buona salute, la  presenza/assenza  di  pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi  intolleranze  e  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio  non  anteriore  a  sei
mesi da quella di presentazione; 
      e) referto  originale  degli  esami  sottoelencati,  effettuati
presso strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o  private
accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale in data non anteriore
ai tre mesi precedenti la data  di  presentazione  agli  accertamenti
psico-fisici ad eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno: 
        analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
        emocromo completo con formula leucocitaria; 
        VES; 
        glicemia; 
        azotemia 
        creatininemia; 
        uricemia 
        trigliceridemia; 
        colesterolemia totale e frazionata; 
        bilirubinemia diretta e indiretta; 
        gamma GT; 
        transaminasemia (GOT e GPT); 
        markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti  HBc  e  anti
HCV; 
        attestazione del gruppo sanguigno; 
        ai soli  fini  dell'eventuale  successivo  impiego,  referto,
rilasciato in data non anteriore a 90 giorni precedenti la visita, di
analisi di  laboratorio  concernente  il  dosaggio  quantitativo  del
glucosio  6-fosfatodeidrogenasi  (G6PD),  eseguito  sulle  emazie  ed
espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica rilasciato
da una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o  privata
accreditata con il SSN. 
    Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia del referto
relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di  cui
sopra, in occasione di un precedente concorso  presso  una  struttura
sanitaria militare. 
    Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere presentata in originale o in copia resa  conforme  secondo  le
modalita' stabilite dalla Legge. La mancata  presentazione  anche  di
uno  solo  dei  documenti  chiesti  determinera'   l'esclusione   del
concorrente dagli accertamenti sanitari, con  l'eccezione  dell'esame
radiografico e del referto di analisi di laboratorio  concernente  il
dosaggio del G6PD. Quest'ultima dovra' comunque essere  prodotta  dai
concorrenti all'atto dell'incorporamento, qualora vincitori. 
    3. In aggiunta ai sopracitati certificati, i concorrenti di sesso
femminile dovranno presentare: 
      a)  ecografia  pelvica  con  relativo  referto  in   originale,
eseguita, in data non anteriore ai tre  mesi  precedenti  la  visita,
presso strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o  private
accreditate con  il  Servizio  Sanitario  Nazionale.  Sara'  altresi'
ritenuta valida, in alternativa, copia del referto relativo all'esame
effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in  occasione
di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare. 
    La mancata presentazione  del  suddetto  certificato  comportera'
l'esclusione dei concorrenti di  sesso  femminile  agli  accertamenti
psico-fisici; 
      b) referto di test di gravidanza - mediante analisi su sangue o
urine - eseguito, in data non anteriore a cinque giorni precedenti la
visita, presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o
private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. 
    I concorrenti di sesso femminile che non esibiranno tale  referto
saranno  sottoposti,  al  solo  fine  della  effettuazione  in  piena
sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti  al
successivo comma 4, al test di gravidanza che escluda la  sussistenza
di detto  stato.  L'accertato  stato  di  gravidanza  impedira'  alla
concorrente di essere sottoposta alle prove e determinera'  l'effetto
indicato al successivo comma 4, lettera b). 
    4. La suddetta commissione, di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera b): 
      a) acquisira' i documenti indicati nei precedenti commi 2  e  3
del presente articolo, necessari all'effettuazione degli accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita'; 
      b) in caso di accertato  stato  di  gravidanza  non  potra'  in
nessun caso  procedere  agli  accertamenti  di  cui  alla  successiva
lettera c) e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio,  a  mente
dell'art. 580 del Decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90, secondo il quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare. Pertanto, nei confronti  dei  candidati  il  cui  stato  di
gravidanza e' stato accertato anche con  le  modalita'  previste  dal
presente articolo, la Direzione generale per  il  Personale  Militare
procedera'  alla  convocazione  al  predetto  accertamento  in   data
compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo
art. 14. Se in occasione della  seconda  convocazione  il  temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione  di  cui  al  precedente
art. 7, comma 1, lettera b) ne dara' notizia  alla  citata  Direzione
generale che escludera' il candidato dal concorso, per impossibilita'
di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal
presente bando; 
      c) sottoporra'  il  candidato  a  una  visita  medica  generale
preliminare, propedeutica  ai  successivi  accertamenti,  a  volta  a
valutare eventuali elementi motivo di inidoneita' ai sensi di  quanto
previsto dal successivo comma 6;  gli  interessati  inoltre  dovranno
rilasciare   un'apposita   dichiarazione   di   consenso    informato
all'effettuazione del protocollo  diagnostico,  nonche'  un'ulteriore
dichiarazione di consenso  informato  all'esecuzione  del  protocollo
vaccinale, in conformita' a quanto  riportato  nell'allegato  F,  che
costituisce parte integrante al presente decreto, in tale sede; 
      d)  giudichera'  inidoneo  anche  il  candidato  che   presenti
tatuaggi che per la loro sede o natura, siano deturpanti  o  contrari
al decoro dell'uniforme o  siano  possibile  indice  di  personalita'
abnorme (in tal caso da  accertare  con  visita  psichiatrica  e  con
appropriati test psicodiagnostici). 
      e) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli  per
cui ricorra  il  caso  di  cui  alle  precedenti  lettere  b)  e  d),
l'esecuzione dei sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e  di
laboratorio: 
        1) visita cardiologica con ECG; 
        2) visita oculistica; 
        3) visita odontoiatrica; 
        4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
        5) visita psichiatrica; 
        6) valutazione dell'apparato locomotore; 
        7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
di   sostanze   stupefacenti   e/o   psicotrope   quali   anfetamine,
metanfetamine, MDMA, cannabinoidi, metadone, barbiturici, oppiacei  e
cocaina,  benzodiazepine.   In   caso   di   positivita',   disporra'
l'effettuazione  sul  medesimo  campione   del   test   di   conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
        8) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
        9)   ogni   ulteriore   indagine    clinico    specialistica,
laboratoristica  e/o  strumentale  (compreso  l'esame  radiografico),
ritenuta  utile  per  consentire  l'adeguata  valutazione  clinica  e
medico-legale del concorrente. 
    Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il  concorrente
a indagini  radiologiche,  indispensabili  per  l'accertamento  e  la
valutazione  di  eventuali  patologie,  in  atto  o  pregresse,   non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o  visite
specialistiche, lo stesso dovra'  sottoscrivere,  dopo  essere  stato
edotto  dei  benefici  e  dei   rischi   connessi   all'effettuazione
dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme  al
modello riportato nell'allegato C. 
    5. Sulla scorta del vigente "Elenco delle  imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare" di cui
all'art. 582 del Decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90,  e  della  vigente  direttiva  applicativa  emanata  con
Decreto Ministeriale 4 giugno 2014, la suddetta commissione di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera b) dovra' accertare  il  possesso
dei seguenti specifici requisiti: 
      a) dati somatici:  statura  non  inferiore  a  m.  1,65  e  non
superiore a m. 1,95 se di sesso maschile e non inferiore a m. 1,61  e
non superiore a m. 1,95 se di sesso femminile; 
      b) apparato visivo: visus corretto non  inferiore  a  10/10  in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate  il  vizio
di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la  miopia  e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per  l'ipermetropia  e
l'astigmatismo   ipermetropico   composto,   le   2   diottrie    per
l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice e per  la  componente
cilindrica  negli  astigmatismi   composti,   le   3   diottrie   per
l'astigmatismo misto o  per  l'anisometropia  sferica  e  astigmatica
purche' siano presenti la fusione  e  la  visione  binoculare.  Senso
cromatico normale. 
    L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra,  puo'  essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con  il  metodo
dell'annebbiamento; 
      c) apparato uditivo: la funzionalita'  uditiva  sara'  saggiata
con esame audiometrico tonale  liminare  in  camera  silente.  Potra'
essere tollerata una perdita uditiva bilaterale con  P.P.T.  compresa
entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati  sulle  frequenze  da
6000 a  8000  Hz  saranno  valutati  secondo  quanto  previsto  dalla
predetta direttiva tecnica emanata con Decreto Ministeriale 4  giugno
2014. 
    6. La commissione, al termine  degli  accertamenti  psico-fisici,
provvedera' a definire per ciascun  concorrente,  secondo  i  criteri
stabiliti dalla normativa  e  dalle  direttive  vigenti,  il  profilo
sanitario che terra' conto  delle  caratteristiche  somato-funzionali
nonche' degli specifici requisiti fisici suindicati. 
    La mancata presentazione del referto di  analisi  di  laboratorio
concernente il dosaggio del G6PD, che comunque dovra' essere prodotto
dai concorrenti all'atto dell'incorporamento  qualora  vincitori,  ai
fini della definizione della caratteristica somato-funzionale  AV-EI,
limitatamente alla  carenza  del  predetto  enzima,  al  coefficiente
attribuito sara' aggiunta la dicitura "deficit di G6PD non definito". 
    Saranno giudicati: 
      a) idonei, i concorrenti in possesso dei requisiti sopraccitati
cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche
PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC  2;  apparato
respiratorio  AR  2;  apparati  vari  AV  2  (indipendentemente   dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PDH non puo' essere  motivo  di  esclusione,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge 109/2010 richiamata in premessa), altresi', i
concorrenti  riconosciuti  affetti  dal  predetto  deficit  di   G6PD
dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta  informazione  e  di
responsabilizzazione  (Allegato  E);  apparato  osteo-artro-muscolare
superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore  LI  2;  per
l'apparato  visivo  VS  e  per  l'apparato  uditivo  AU  valgono  gli
specifici requisiti precedentemente indicati; 
      b) inidonei, i concorrenti risultati affetti da: 
        1) imperfezioni e infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare; 
        2)  imperfezioni  e  infermita'  per  le  quali  e'  prevista
l'attribuzione  del  coefficiente  uguale  o  superiore  a  3,  nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario (a  eccezione
della caratteristica somato-funzionale AV qualora l'attribuzione  del
coefficiente 3 o 4 sia determinata da  carenza,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD) dalle vigenti direttive per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare ai sensi
dell'art. 582 del Decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010,  n.  90  e  della  direttiva  tecnica   emanata   con   Decreto
Ministeriale 4 giugno 2014, fermi restando  gli  specifici  requisiti
prescritti dal presente Decreto; 
        3) abuso sistematico di alcool; 
        4)  uso  anche  saltuario   od   occasionale,   di   sostanze
stupefacenti, nonche' utilizzo di sostanze  psicotrope  a  scopo  non
terapeutico; 
        5) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza del corso; 
        6)  tutte   le   malattie   dell'occhio   e   degli   annessi
manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta  prognosi;  la
presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo  oculare  che
possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria  o
quelle collaterali; gli strabismi  manifesti  anche  alternanti;  gli
esiti di cheratotomia radiale; gli esiti di  laserterapia  correttiva
in presenza di alterazioni della corioretina o  di  evidenti  lesioni
corneali; 
        7) disturbi dell'eloquio tali da renderlo non  chiaramente  e
prontamente intellegibile; 
        8) tutte quelle malformazioni e  infermita'  non  contemplate
dai precedenti alinea, comunque incompatibili con  la  frequenza  del
corso e  con  il  successivo  impiego  quale  Ufficiale  in  servizio
permanente del ruolo speciale della Marina Militare. 
      c) La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto  al
concorrente l'esito della visita medica  sottoponendogli,  per  presa
visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
        1) "idoneo quale Ufficiale in servizio permanente  del  ruolo
speciale  della  Marina  Militare",  con  indicazione   del   profilo
sanitario; 
        2) "inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina  Militare",  con  indicazione  della  causa  di
inidoneita'. 
    I concorrenti  che  all'atto  degli  accertamenti  sanitari  sono
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro  i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti a ulteriore  valutazione
sanitaria a cura  della  stessa  commissione  medica  per  verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi  con  riserva  a  sostenere  l'accertamento  attitudinale.  I
concorrenti che  non  avranno  recuperato,  al  momento  della  nuova
visita, la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei
e esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta  stante
agli interessati. 
    7.  Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   sanitari   e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. 
                               Art. 11 
 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
 
    1.  Al  termine  degli  accertamenti  psico-fisici,  di  cui   al
precedente  art.  10,  i   concorrenti   giudicati   idonei   saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui  al  precedente  art.  7,
comma 1, lettera  c),  agli  accertamenti  attitudinali,  consistenti
nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove  di
performance, intervista attitudinale individuale)  volte  a  valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti necessari  per  un  positivo
inserimento  nella  Forza  Armata  e  nello  specifico  ruolo.   Tale
valutazione -  svolta  con  le  modalita'  che  sono  indicate  nelle
apposite "Norme per gli accertamenti attitudinali" e con  riferimento
alla direttiva tecnica  "Profili  attitudinali  del  personale  della
Marina Militare", entrambe emanate dal Comando  Scuole  della  Marina
Militare e vigenti all'atto dell'effettuazione degli  accertamenti  -
si articola in specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree
di indagine: 
      a) area "stile di pensiero"; 
      b) area "emozioni e relazioni"; 
      c) area "produttivita' e competenze gestionali"; 
      d) area "motivazionale". 
    2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito  un
punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente
scala di valori: 
      a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame; 
      b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; 
      c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; 
      d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; 
      e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 
    La commissione assegnera' il punteggio di  livello  finale  sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei  test  e
dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale individuale
e sara' diretta espressione degli  elementi  preponderanti  emergenti
dai diversi momenti valutativi. 
    3. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio  di
idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di "inidoneita'" verra' espresso
nel caso in cui  il  concorrente  riporti  un  punteggio  di  livello
attitudinale globale inferiore o  uguale  a  quello  minimo  previsto
dalla vigente normativa tecnica. 
    4.  La  commissione,  seduta  stante,  comunichera'   a   ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) "idoneo quale Ufficiale in  servizio  permanente  del  ruolo
speciale  del  Corpo  Sanitario  Militare  Marittimo   della   Marina
Militare"; 
      b) "inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente  del  ruolo
speciale Corpo Sanitario Militare Marittimo  della  Marina  Militare"
con indicazione del motivo. 
    Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   attitudinali   e'
definitivo e non  comporta  attribuzione  di  punteggio  incrementale
utile ai fini della formazione delle graduatorie di merito. Pertanto,
i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. 
                               Art. 12 
 
 
                     Prova di efficienza fisica 
 
 
    1.  Al  termine  degli  accertamenti  attitudinali,  di  cui   al
precedente  art.  11,  i   concorrenti   giudicati   idonei   saranno
sottoposti, a cura della commissione di  cui  all'art.  7,  comma  1,
lettera d), alle prove  di  efficienza  fisica,  che  si  svolgeranno
presso il Centro di Selezione della Marina  Militare  di  Ancona  e/o
presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona. 
    Detta commissione si  potra'  avvalere,  per  l'esecuzione  delle
singole prove, del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di
settore della Forza Armata ovvero di esperti di settore esterni  alla
Forza Armata. 
    2.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume
da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 
    3. Le prove consisteranno in: 
      a) esercizi obbligatori: 
        nuoto 25 metri (qualunque stile); 
        piegamenti sulle braccia; 
        addominali 
      b) esercizi facoltativi: 
        trazioni alla sbarra; 
        corsa piana 100 metri; 
        salto in lungo. 
    Il prospetto  delle  prove  di  efficienza  fisica  e'  riportato
nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente bando.
In tale allegato sono contenute le  modalita'  di  svolgimento  degli
esercizi  nonche'  quelle  di   valutazione   dell'idoneita'   e   di
assegnazione dei punteggi incrementali e le disposizioni in  caso  di
precedente infortunio o di infortunio durante  l'effettuazione  degli
esercizi. 
    4. Per conseguire l'idoneita' alle prove di efficienza fisica  il
concorrente  dovra'  essere  risultato  idoneo  in  tutte  le   prove
obbligatorie. In caso contrario sara' emesso giudizio di  inidoneita'
alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio, che sara'  comunicato
per iscritto ai concorrenti a cura della commissione di cui  all'art.
7, comma 1, lettera d), e' definitivo e  inappellabile.  Pertanto,  i
concorrenti giudicati inidonei saranno  esclusi  dal  concorso  senza
ulteriori comunicazioni. 
    5. Al termine delle  prove  di  efficienza  fisica  previste  per
ciascuna giornata, la commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera
d) redigera' il relativo verbale. 
    6. I verbali degli accertamenti psico-fisici, degli  accertamenti
attitudinali e delle  prove  di  efficienza  fisica  dovranno  essere
inviati, dalle rispettive  commissioni,  a  mezzo  corriere,  per  il
tramite del Centro di Selezione della Marina Militare,  al  Ministero
della  Difesa,  Direzione  generale  per  il  Personale  Militare,  I
Reparto, 1^ Divisione  Reclutamento  Ufficiali  e  Sottufficiali,  2^
Sezione, viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma, entro il  terzo
giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti. 
                               Art. 13 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno ammessi a sostenere la prova orale sugli  argomenti  previsti
dal programma riportato nell'allegato A  al  presente  Decreto.  Tale
prova avra' luogo presso l'Accademia Navale di Livorno - Viale Italia
n. 72, indicativamente nel mese di maggio/giugno  2016.  I  candidati
ammessi alla prova orale, riceveranno, prima dello svolgimento  della
stessa, comunicazione ai sensi dell'art.  5,  comma  1  del  presente
bando contenente il punteggio conseguito nelle prove scritte e  nella
valutazione dei titoli. 
    2. I concorrenti che  non  si  presentano  nel  giorno  stabilito
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. 
    3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente  avra'
ottenuto una votazione non inferiore a 18/30, utile per la formazione
della graduatoria di merito di cui al successivo art. 14. 
    4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche'  lo  abbiano
chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno  una
prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di  due  lingue
scelte fra la francese, l'inglese, la spagnola e la  tedesca),  della
durata massima di quindici minuti per ognuna delle lingue scelte, che
sara' svolta con le seguenti modalita': 
      a) breve colloquio di carattere generale; 
      b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale; 
      c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano. 
    5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnato  un
punteggio aggiuntivo in relazione  al  voto  conseguito  in  ciascuna
delle lingue prescelte, cosi' determinato: 
      a) fino a 20/30 = 0 punti; 
      b) 21/30 = 0,05 punti; 
      c) 22/30 = 0,10 punti; 
      d) 23/30 = 0,15 punti; 
      e) 24/30 = 0,20 punti; 
      f) 25/30 = 0,25 punti; 
      g) 26/30 = 0,30 punti; 
      h) 27/30 = 0,35 punti; 
      i) 28/30 = 0,40 punti; 
      l) 29/30 = 0,45 punti; 
      m) 30/30 = 0,50 punti. 
                               Art. 14 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    1. Le graduatorie di merito  degli  idonei,  tenuto  conto  della
ripartizione dei posti a concorso di  cui  all'art.  1  del  presente
Decreto,  sara'  formata  dalla  commissione  esaminatrice,   secondo
l'ordine del punteggio conseguito  da  ciascun  concorrente  ottenuto
sommando: 
      a) la media dei punti riportati nelle prove scritte; 
      b) il punteggio riportato nella prova orale; 
      c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 
      d) l'eventuale punteggio assegnato  per  ciascuna  prova  orale
facoltativa di lingua straniera; 
      e) l'eventuale punteggio attribuito negli esercizi  facoltativi
delle prove di efficienza fisica. 
    2. Nel Decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto,
a parita' di merito, dei titoli di preferenza  previsti  dall'art.  5
del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande  e  dichiarati  nella  domanda   di   partecipazione   o   in
dichiarazione sostitutiva allegata alla  medesima.  A  parita'  o  in
assenza di titoli di preferenza sara' preferito il  concorrente  piu'
giovane d'eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma  76
della legge n. 127/1997, come aggiunto dall'art. 2,  comma  9,  della
legge n. 191/1998. 
    3. I  posti  eventualmente  non  ricoperti  in  uno  dei  profili
professionali per insufficienza di candidati idonei  potranno  essere
devoluti ai concorrenti idonei negli altri  profili  professionali  a
concorso, secondo l'ordine della graduatoria di merito. 
    4.  Saranno  dichiarati  vincitori   -   sempreche'   non   siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui  al  precedente  art.  1,
comma  2  -  i  concorrenti  che,  per  quanto  indicato  nei   commi
precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 
    5.  La  graduatoria  approvata  con  Decreto  Dirigenziale  sara'
pubblicata nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa. Di tale
pubblicazione  sara'  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  Italiana.  Inoltre,  a  puro  titolo  informativo,  sara'
pubblicata nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale dei concorsi
on-line. 
                               Art. 15 
 
 
                               Nomina 
 
 
    1. I  vincitori  del  concorso,  acquisito  l'atto  autorizzativo
eventualmente prescritto, saranno nominati Guardiamarina in  servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo,
con anzianita' assoluta nel grado stabilita nel Decreto di nomina che
sara' immediatamente esecutivo. 
    2. Il conferimento della nomina e' subordinato  all'accertamento,
anche  successivo  alla  nomina,  del  possesso  dei   requisiti   di
partecipazione di cui all'art. 2 del presente bando. 
    3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti  gli  elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2 - saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma. 
    4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo  della
durata e con le modalita' stabilite dal Comando Scuole  della  Marina
Militare.  All'atto  della  presentazione  al  corso  gli   Ufficiali
dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data  di
inizio del corso che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del
superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere  detta
ferma comportera' la revoca della  nomina.  Detti  Ufficiali  saranno
sottoposti a visita  di  incorporamento  e  in  tale  sede,  dovranno
presentare  nelle  modalita'  previste  dall'art.  10,  se  non  gia'
prodotto all'atto degli accertamenti  psico-fisici  di  cui  al  gia'
citato art. 10, referto di  analisi  di  laboratorio  concernente  il
dosaggio del G6PD.  Inoltre,  saranno  sottoposti  alle  vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria  in  ambito  militare
per il  servizio  in  Patria  e  all'estero.  A  tale  fine  dovranno
presentare all'atto dell'incorporamento: 
      il certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per  attivita'  lavorative
pregresse; 
      in caso di assenza della  relativa  vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  sara'  resa  ai  vincitori   incorporati   dal
personale sanitario di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5),  lettera  a)
della Direttiva Tecnica 14 febbraio  2008  della  Direzione  generale
della Sanita' Militare, recante  "Procedure  applicative  e  data  di
introduzione  delle  schedule  vaccinali  e  delle  altre  misure  di
profilassi". 
    La mancata presentazione  al  corso  applicativo  comportera'  la
decadenza dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  Decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Nel  caso  in  cui
alcuni dei posti a concorso  risulteranno  scoperti  per  rinuncia  o
decadenza di  vincitori,  la  Direzione  generale  per  il  Personale
Militare potra' procedere all'ammissione al corso, entro  1/12  della
durata del corso stesso, di  altrettanti  candidati  idonei,  secondo
l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 14. 
    5. Il concorrente di sesso femminile  nominato  Guardiamarina  in
servizio permanente  del  Corpo  Sanitario  Militare  Marittimo  che,
trovandosi nelle  condizioni  previste  dall'art.  1494  del  Decreto
Legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  non  possa  frequentare  il  corso
applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 
    Per  gli  Ufficiali  che   supereranno   il   corso   applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in  base  alla  media  del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito nella graduatoria di fine  corso.  Allo  stesso  modo,  al
superamento del corso applicativo  frequentato,  sara'  rideterminata
l'anzianita' relativa degli Ufficiali di cui al precedente  comma  5,
ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina. 
    6. I  frequentatori  che  non  supereranno  o  non  porteranno  a
compimento il corso applicativo: 
      a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria di provenienza.  Il  periodo  di  durata  del  corso  sara'
computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
      b) se provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati  in
congedo. 
    7. Agli Ufficiali, una volta ammessi  alla  frequenza  del  corso
applicativo, e ai concorrenti  idonei  non  vincitori  potra'  essere
chiesto di prestare il consenso a essere presi in  considerazione  ai
fini di un eventuale  successivo  impiego  presso  gli  Organismi  di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3  agosto  2007,  n.  124,
previa verifica del possesso dei requisiti. 
                               Art. 16 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente Decreto, la Direzione generale per  il  Personale
Militare provvedera' a richiedere alle Amministrazioni  Pubbliche  ed
Enti competenti la conferma di quanto  dichiarato  nelle  domande  di
partecipazione  al  concorso  e   nelle   dichiarazioni   sostitutive
eventualmente  prodotte.  Inoltre  verra'  acquisito   d'ufficio   il
certificato del casellario giudiziale. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del Decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo  di  cui  al  precedente
comma  1  emerga  la  mancata   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione, il dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla  base  della  dichiarazione
non veritiera. 
                               Art. 17 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. La Direzione generale per il Personale Militare puo' escludere
in ogni momento dal concorso i concorrenti che non sono  ritenuti  in
possesso dei prescritti  requisiti,  nonche'  dichiarare  i  medesimi
decaduti dalla nomina a Guardiamarina in servizio permanente,  se  il
difetto dei requisiti verra' accertato dopo la nomina. 
                               Art. 18 
 
 
                     Spese di viaggio - Licenza 
 
 
    1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti al precedente art. 6 del presente Decreto
(comprese quelle eventualmente necessarie  per  completare  la  varie
fasi concorsuali) nonche' quelle sostenute per la  permanenza  presso
le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti,  anche
se militari in servizio. 
    2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire  della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le  esigenze  di
servizio, sino a un massimo di  trenta  giorni,  nei  quali  dovranno
essere computati i giorni di svolgimento  delle  prove  previste  dal
precedente art. 6 del presente Decreto, nonche' quelli necessari  per
il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per  il
rientro in sede. In particolare  detta  licenza,  cumulabile  con  la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
oppure frazionata in due periodi, di cui uno non  superiore  a  dieci
giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga  le
prove d'esame per motivi dipendenti dalla  sua  volonta'  la  licenza
straordinaria sara'  commutata  in  licenza  ordinaria  dell'anno  in
corso. 
                               Art. 19 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  Decreto  Legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della Difesa, Direzione generale per  il
Personale Militare, I Reparto, 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali  e
Sottufficiali per le finalita' di gestione  del  concorso  e  saranno
trattati presso una banca dati  automatizzata  anche  successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le  finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
    La comunicazione di tali  dati  e'  obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni  Pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico-economica  del  concorrente,  nonche'  agli  enti
previdenziali. 
    2. Il candidato gode dei diritti di cui  all'art.  7  del  citato
Decreto Legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi alla  Legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  per  motivi
legittimi al loro trattamento. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Direttore  Generale  della  Direzione  generale  per   il   personale
Militare, titolare  del  trattamento,  che  nomina  responsabile  del
trattamento dei dati, ognuno per la parte di propria competenza: 
      a) i presidenti delle commissioni di concorso; 
      b) il Direttore della 1^  Divisione  Reclutamento  Ufficiali  e
Sottufficiali della Direzione generale medesima. 
    Il presente Decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi  della
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
 
      Roma, 12 novembre 2015 
 
                                    (Gen. D. c. (li) Paolo Gerometta)