Concorso per 320 allievi vice ispettori del ruolo degli ispettori della polizia di stato (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 320 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 98 del 22-12-2015 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Concorso (Scad. 21 gennaio 2016) Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 320 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della ... |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 22-12-2015 |
Data Scadenza bando | 21-01-2016 |
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Concorso (Scad. 21 gennaio 2016)
Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 320 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato
IL CAPO DELLA POLIZIA Direttore generale della Pubblica Sicurezza Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, cosi' come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Visti i commi 5° e 6° dell'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali; Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, recante la copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia; Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente disposizioni relative alla Polizia di Stato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, emanato in attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale e' stato approvato il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 concernente il regolamento per i requisiti di idoneita' fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso, tra l'altro, i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato; Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 129, concernente il regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 cosi' come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante il Codice delle pari opportunita' tra uomini e donne nel lavoro, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2010, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni concernente disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni, recante il codice dell'ordinamento militare; Visto l'articolo 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2 concernente la modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2015, inerente l'avvio di procedure di reclutamento nonche' l'assunzione di unita' di personale in favore dei Corpi di polizia; Considerato che non e' possibile prevedere il numero dei concorrenti e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno l'eventuale prova preselettiva e la prova scritta d'esame; Decreta: Art. 1 Posti a concorso E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 320 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. Dei suddetti 320 posti, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti: A) 20 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; B) 53 sono riservati agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite d'eta'; C) 6 sono riservati, ai sensi dell'articolo 1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali di complemento che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale, nonche' agli Ufficiali in ferma prefissata collocati in congedo ai quali si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento; D) 5 sono riservati ai diplomati in possesso del titolo di studio richiesto, ospitati presso il Centro Studi della Polizia di Stato di Fermo; E) 2 sono riservati, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. I posti riservati non coperti per mancanza di vincitori sono conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati che hanno superato le prove. Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in relazione all'applicazione di disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, si riserva la facolta' di adottare provvedimenti di differimento o di contingentamento dell'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione Per la partecipazione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano; b) godere dei diritti politici; c) possedere le qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; d) non aver compiuto i 32 anni di eta'. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento o all'abrogazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi. Ai sensi del decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, non e' soggetta a limiti di eta' la partecipazione al concorso degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti requisiti, con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione Civile dell'Interno, fermi restando gli altri requisiti, il limite d'eta' e' elevato a quaranta anni; e) titolo di studio di diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; f) avere l'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia, cosi' come previsto dal decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 e relative tabelle I e II, ed in particolare: 1) sana e robusta costituzione fisica; 2) avere una statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61 per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia; 3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente; 4) visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio, con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei singoli vizi di rifrazione per l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto; 5) idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera ed il superamento delle prove di efficienza fisica. I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Gli stessi, fatta eccezione per quello di cui al punto d), devono essere mantenuti sino alla data di nomina.
Art. 3 Casi particolari di esclusione Non possono partecipare al concorso gli obiettori di coscienza che sono stati ammessi a prestare servizio civile, ai sensi dell'articolo 636, primo comma, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualita' morali e quello dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti sara' disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
Art. 4 Tutela dei dati personali Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti ed acquisiti nell'arco dell'intera procedura concorsuale saranno raccolti presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio Attivita' Concorsuali - per le finalita' di gestione del concorso medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo 196/2003. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane. Il responsabile del trattamento e' il Direttore dell'Ufficio Attivita' Concorsuali.
Art. 5 Domande di partecipazione La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito della Polizia di Stato https://www.poliziadistato.it oppure sul sito https://concorsips.interno.it, seguendo le istruzioni ivi specificate, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Al termine della procedura di acquisizione informatica della domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovra' provvedere a stampare la ricevuta di avvenuta iscrizione da presentare ai varchi di accesso il giorno della prova preliminare ovvero della prima prova d'esame (nel caso in cui la prova preselettiva non avesse luogo) per la successiva sottoscrizione. Qualora, negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle domande di partecipazione, sui citati siti venisse comunicata l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile che verra' pubblicato sul sito della Polizia di Stato nella pagina relativa al concorso, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio Attivita' Concorsuali - via del Castro Pretorio, n. 5, 00185 Roma. Tutte le domande di partecipazione trasmesse in formato cartaceo che verranno inviate nonostante la fruibilita' del servizio online non saranno accolte e verranno considerate irricevibili. I candidati dovranno dichiarare nella domanda: 1 - il cognome ed il nome (le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile); 2 - la data ed il luogo di nascita nonche' il codice fiscale; 3 -il possesso della cittadinanza italiana; 4 -il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 5 - di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale e di non avere in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario dovranno indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale precisando la data del provvedimento e l'Autorita' Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; 6 - il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data di conseguimento. Il concorrente che ha conseguito il titolo di studio all'estero sara' successivamente invitato a documentare l'equipollenza del medesimo a quello prescritto per la partecipazione al concorso; 7 - la lingua straniera nella quale intendono sostenere la prova di esame di cui al successivo articolo 12 del presente bando, a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo; 8 - di non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio civile, ai sensi del primo comma dell'articolo 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, oppure avere presentato apposita istanza di rinuncia allo status di obiettore, ai sensi del terzo comma del sopracitato articolo; 9 - i servizi eventualmente prestati come dipendente presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Le domande dovranno, altresi', contenere la precisa indicazione del recapito presso il quale si desidera che l'Amministrazione effettui le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali successive variazioni del predetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio Attivita' Concorsuali - via del Castro Pretorio, n. 5, 00185 Roma. Nelle domande dovra' essere indicato l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale. I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilita' penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I candidati che intendono concorrere ai posti riservati di cui all'articolo 1, secondo comma, dovranno farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso. I candidati, in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che intendono concorrere ai posti riservati di cui all'articolo 1, secondo comma lettera E), dovranno, altresi', specificare la lingua, italiana o tedesca, nella quale preferiscono sostenere l'eventuale prova preliminare e le previste prove d'esame consegnando la relativa certificazione prima delle stesse. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte del candidato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Art. 6 Commissione esaminatrice La Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, e' presieduta da un prefetto, ed e' composta da due funzionari dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente, nonche' da due docenti in materie giuridiche di scuola secondaria superiore. Per l'incarico di Presidente della Commissione esaminatrice puo' essere nominato anche un prefetto collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso. Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di concorso e all'informatica, la Commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, e' integrata da un esperto nella lingua straniera prescelta dal candidato e da un appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici della Polizia di Stato del Settore telematica.
Art. 7 Prova preselettiva Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore alle cinquemila unita', verra' effettuata una prova preselettiva, volta a determinare il numero dei candidati da ammettere alle successive prove. La prova e' articolata in quesiti a risposta a scelta multipla, diretti ad accertare la conoscenza delle seguenti discipline: diritto penale, diritto processuale penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo e diritto civile. I quesiti concernenti le sopraindicate discipline saranno pubblicati quarantacinque giorni prima della prova preselettiva sul sito Internet della Polizia di Stato https://www.poliziadistato.it, in ragione di mille per ciascuna materia e per un totale di 5.000. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un'unica domanda con 4 risposte, delle quali una sola e' esatta. I quesiti hanno un grado di difficolta' di 1, 2 e 3, in relazione alla natura della domanda che e' rispettivamente facile, di difficolta' media e difficile. L'attribuzione del punteggio alle singole risposte e' differenziato in rapporto al grado di difficolta' della domanda. In tali ipotesi, ferme restando le attribuzioni della Commissione esaminatrice, sono costituiti, per ogni sede di espletamento della prova preselettiva, appositi comitati di vigilanza con le modalita' di cui ai commi 7 ed 8 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il punteggio riportato non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito.
Art. 8 Svolgimento della prova preselettiva La prova preselettiva e' effettuata per gruppi di candidati divisi per sedi, nei giorni e nell'ora che verranno pubblicati successivamente. La Commissione esaminatrice estrae, di volta in volta, la serie di questionari da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti. I questionari sono contenuti in confezioni individualmente sigillate, la cui apertura contestuale da parte dei candidati e' autorizzata dalla Commissione o dal Comitato di vigilanza. E' disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima dell'autorizzazione della Commissione o del Comitato di vigilanza. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. Durante la prova preselettiva non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. La durata della prova, i criteri di valutazione delle risposte e di attribuzione del relativo punteggio, sono stabiliti preventivamente dalla Commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero delle domande da somministrare. I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati mediante procedura automatizzata, tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente l'incidenza del grado di difficolta' della domanda tra le varie materie. A tal fine, le domande facili rappresentano il 30% del totale, quelle di media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%.
Art. 9 Pubblicazione dei quesiti e diario della prova preselettiva Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 2 febbraio 2016 verra' pubblicato l'avviso della pubblicazione sul sito Internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it alla voce «concorsi») dei quesiti oggetto della prova preselettiva. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 26 febbraio 2016 e sul sito Internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it alla voce «concorsi») verra' pubblicata la data ed il luogo di svolgimento della prova preselettiva. Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
Art. 10 Formazione della graduatoria La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo punteggio vengono effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando procedimenti di lettura ottica. Avvalendosi del sistema automatizzato, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei punteggi attribuiti alle risposte dei candidati. La graduatoria e' resa pubblica mediante consultazione sul sito Internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it alla voce «concorsi»). Le generalita' dei candidati saranno sostituite dall'identificativo rilasciato dal sistema informatico al momento della presentazione della domanda online che, pertanto, dovra' essere conservato per tutta la durata della procedura concorsuale. Dell'approvazione della graduatoria stessa e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», che ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 11 Diario della prova scritta Nel caso non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 7 del presente bando e non abbia luogo la prova preselettiva, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 26 febbraio 2016 verranno resi noti la data ed il luogo di svolgimento della prova scritta nonche' la durata stabilita dalla Commissione esaminatrice e verranno date comunicazioni in ordine agli accertamenti di efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
Art. 12 Materie d'esame Le prove d'esame del concorso sono costituite da una prova scritta e da un colloquio. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato vertente su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale, con eventuali riferimenti al diritto costituzionale. Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, ivi compresi gli elementi di diritto costituzionale, verte sulle seguenti materie: a) nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza; b) diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti; c) lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel presente bando di concorso; d) informatica. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione (senza l'ausilio del dizionario) di un testo ed in una conversazione. La prova orale di informatica e' diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei.
Art. 13 Prova scritta I primi 3.200 candidati, pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, classificati nella graduatoria della prova preliminare saranno ammessi a sostenere la prova scritta d'esame di cui all'articolo 12 del presente bando. Saranno ammessi, in soprannumero, a sostenere la prova scritta tutti i candidati che abbiano riportato un punteggio pari al candidato posizionato al n. 3.200 della citata graduatoria. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 22 marzo 2016 verranno resi noti la data ed il luogo di svolgimento della prova scritta nonche' la durata stabilita dalla Commissione esaminatrice. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. Durante la prova scritta d'esame non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. E' vietato ai concorrenti di portare carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere, agende elettroniche, telefoni cellulari, ricetrasmettitori e strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. L'elaborato deve essere scritto, a pena di nullita', esclusivamente su carta portante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di un componente della Commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in localita' diverse, di un membro del Comitato di vigilanza. Ai candidati e' consentito soltanto, durante lo svolgimento della prova scritta, consultare i codici, le leggi ed i decreti, il tutto senza note ne' richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i dizionari linguistici che siano stati preventivamente presentati dai concorrenti all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati dalla Commissione esaminatrice o dal Comitato di vigilanza. Il concorrente che contravviene alle disposizioni di cui sopra o, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema e' escluso dal concorso. La prova scritta si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi.
Art. 14 Prove di efficienza fisica ed accertamenti psico-fisici Tutti i candidati che hanno superato la prova scritta saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica volte ad accertare il livello di preparazione atletica ed agli accertamenti per l'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale, nella sede, nei giorni e nell'ora che saranno preventivamente comunicati. Ai fini dell'accertamento delle prove di efficienza fisica, i candidati saranno sottoposti alle sottoindicate prove, da parte di una Commissione composta da un dirigente della Polizia di Stato che la presiede, da un medico della Polizia di Stato, nonche' da un appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - FF.OO. - con qualifica di coordinatore di «settore sportivo». Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli tecnici o dell'Amministrazione civile dell'Interno con qualifiche equiparate, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Prove di efficienza fisica da eseguire in sequenza: ===================================================================== | PROVA | UOMINI | DONNE | NOTE | +===================+==========+==========+=========================+ | |Tempo max |Tempo max | | |Corsa 1000 m. |4'05" |5'05" | | +-------------------+----------+----------+-------------------------+ |Salto in alto |1,15 m. |1,00 m. |Max 3 tentativi | +-------------------+----------+----------+-------------------------+ |Sollevamento alla | | | | |sbarra |n. 5 |n. 2 |Continuativi (Max 2 min.)| +-------------------+----------+----------+-------------------------+ I candidati dovranno presentarsi muniti di abbigliamento idoneo e di certificato di idoneita' adattivita' sportiva agonistica in corso di validita' per l'Atletica Leggera, secondo il decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere le prove in questione e la conseguente esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati determinera' un giudizio di non idoneita', con conseguente non ammissione ai successivi accertamenti ed esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. I concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneita' nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti a successivi accertamenti psico-fisici, a cura di una apposita Commissione nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e composta da un primo dirigente medico che la presiede e da quattro direttivi medici della Polizia di Stato. A tal fine, il candidato, oltre ad essere sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio, dovra' presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione agli accertamenti psico-fisici: a) certificato anamnestico, pubblicato all'atto delle convocazioni alle visite mediche sul sito della Polizia di Stato nella pagina relativa al concorso, sottoscritto dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'interessato, con particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali indicate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198; in tal senso il candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali inerenti le pregresse patologie ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale; b) esame audiometrico e E.C.G. da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale; c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale: 1 - esame emocromocitometrico con formula; 2 - esame chimico e microscopico delle urine; 3 - creatininemia; 4 - gamma GT; 5 - glicemia; 6 - GOT (AST); 7 - GPT (ALT); 8 - HbsAg; 9 - Anti HbsAg; 10 - Anti Hbc; 11 - Anti HCV; Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla Commissione medica e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
Art. 15 Accertamenti attitudinali I candidati che superano le prove psico-fisiche sono sottoposti alle prove attitudinali da parte di una Commissione di selettori, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi, che la presiede, da quattro appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' propria del ruolo degli ispettori. Consistono in una serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione. Su richiesta del selettore la Commissione puo' disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio, questo e' ripetuto in sede collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla Commissione cui compete il giudizio di idoneita'. I test, aggiornati anche in relazione alle esperienze di istituti specializzati pubblici o privati, sono predisposti dalla Commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali, tenuto conto delle funzioni e dei compiti propri del ruolo degli ispettori e sono approvati con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza su proposta del Direttore Centrale per le Risorse Umane. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in tale accertamento e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. I candidati dichiarati idonei saranno ammessi a sostenere la prova orale.
Art. 16 Prova orale L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima di quello in cui dovra' sostenere il colloquio stesso. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato almeno la votazione di sei decimi. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova.
Art. 17 Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali e le prove d'esame comporta la sua esclusione dal concorso, disposta con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
Art. 18 Presentazione dei documenti I candidati che hanno superato le prove d'esame sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento dell'avviso in tal senso, i documenti attestanti i requisiti per beneficiare delle riserve dei posti e quelli necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di preferenza nella nomina, gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 19 Graduatoria di merito Espletate le prove d'esame, la Commissione forma la graduatoria di merito, secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati; tale votazione e' data dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, secondo le norme e con le riserve dei posti previste dall'articolo 1 del presente decreto, nonche' secondo le disposizioni previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni e' approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.
Art. 20 Approvazione graduatoria I concorrenti che verranno utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Dirigenti, Direttivi ed Ispettori, entro il termine perentorio di un mese, decorrente dal primo giorno di assunzione in servizio, le certificazioni ovvero le relative dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti i sottoelencati stati e qualita' personali: a) il non aver riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione; b) la cittadinanza italiana; c) il godimento dei diritti politici; d) il luogo e la data di nascita; e) il possesso del titolo di studio, di cui all'articolo 2, lett. e), del presente bando; f) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei confronti degli obblighi di leva. Le certificazioni indicate alle lettere a), b) e c) non dovranno essere anteriori a sei mesi rispetto alla data di presentazione.
Art. 21 Termine consegna documenti I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente articolo 18 non saranno valutati ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo. La mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, come stabilito dal precedente articolo 20, il mancato completamento della documentazione o l'omessa regolarizzazione della stessa, entro trenta giorni dal ricevimento dell'apposito invito, implicano la decadenza dalla nomina.
Art. 22 Status dei vincitori I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori della Polizia di Stato. I vincitori appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione del Ministero dell'interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare sono posti in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
Art. 23 Pubblicazione della graduatoria Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno e di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine, rispettivamente di giorni 60 e 120, per il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 24 Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo degli ispettori I vincitori del concorso saranno avviati a frequentare il corso di formazione della durata di diciotto mesi, presso l'apposito istituto, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa. Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneita' al servizio di polizia quali vice ispettori e abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori in prova. Il giudizio di idoneita' e' espresso dal direttore della scuola, sentito il comitato direttivo. I vice ispettori in prova sono assegnati ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi. I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui al precedente articolo 1, secondo comma, lettera E), verranno assegnati come prima sede di servizio, una volta superati gli esami finali del predetto corso di formazione, ad uffici della provincia di Bolzano o che comunque abbiano competenza su detta provincia. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 17 dicembre 2015 Il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Pansa