Concorso per 559 agenti della polizia di stato (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 559 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 8 del 29-01-2016 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Concorso (Scad. 29 febbraio 2016) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 559 Allievi Agenti della Polizia di Stato, riservato ai ... |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 29-01-2016 |
Data Scadenza bando | 29-02-2016 |
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Concorso (Scad. 29 febbraio 2016)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 559 Allievi Agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale.
IL CAPO DELLA POLIZIA Direttore generale della pubblica sicurezza Visto l'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modifiche, recante «Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, cosi' come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche, recante l'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia; Visto l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente le qualita' morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente norme in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, concernente il regolamento dei requisiti di idoneita' fisica-psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli; Visto il decreto del Ministero dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente il regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato; Visto il decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero della difesa 22 febbraio 2006, con il quale sono state emanate le «modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell'ordine»; Visto l'art. 16-ter, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2015, n. 188, che, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi anche allo svolgimento del Giubileo straordinario del 2015-2016, ha autorizzato, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, di 1050 unita' nei ruoli iniziali della Polizia di Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 2015, n. 207, recante disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco; Vista la legge di stabilita' n. 208 datata 28 dicembre 2015 che, in relazione alle contingenti esigenze di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica autorizza, per gli eventuali posti residui, a bandire per l'anno 2016 un concorso ai sensi dell'art. 2199, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 66 del 2010; Considerato che, a seguito delle citate assunzioni straordinarie, risultano 559 unita' residue, da avviare nell'anno 2016, al fine del raggiungimento delle 1050 previste; Ritenuta pertanto la necessita' di bandire un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 559 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato, ai sensi dell'art. 2199, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 559 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai sensi dell'art. 2199, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale i quali, se in servizio, abbiano svolto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno: i 559 candidati saranno nominati allievi agenti della Polizia di Stato ed ammessi direttamente alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della ferma prefissata di un anno. 2. Dei suddetti 559 posti, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti, uno e' riservato ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito ad un livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, a prescindere dallo status di volontario in ferma prefissata di cui al comma 1, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, citato nelle premesse. 3. Dei suddetti 559 posti, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti, 28 sono riservati, ai sensi dell'art. 8 della legge 20 novembre 1987, n. 472, ai candidati diplomati presso il Centro studi di Fermo. 4. L'attestato di bilinguismo, previsto dal precedente punto 2, dovra' pervenire, entro venti giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione, pena il suo mancato riconoscimento, al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attivita' concorsuali, via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma. 5. I posti riservati, di cui ai punti 2 e 3, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati che abbiano superato le prove concorsuali. 6. Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia: superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo; inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti. 7. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione all'applicazione di disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, si riserva la facolta' di revocare o annullare il presente bando, nonche' di differire o di contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso, i candidati di cui al precedente art. 1 devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti politici; c) titolo di studio di diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente; d) non aver compiuto 30 anni di eta'; e) qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; f) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, e successive modifiche. In particolare, per quanto attiene ai requisiti psico-fisici, sono richiesti: sana e robusta costituzione fisica; composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile; forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile; senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell'occhio che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione. 2. Costituiscono, inoltre, cause di non idoneita' per l'ammissione al concorso le imperfezioni e le infermita' indicate nella tabella 1 allegata al predetto decreto ministeriale n. 198/2003 e il non rispetto dei parametri fisici indicati nella tabella A (di cui all'art. 3, comma 1 del regolamento) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207. 3. Non potranno partecipare al concorso, pena l'esclusione, i candidati che abbiano svolto servizio nelle Forze armate esclusivamente come Volontari in ferma breve (VFB), ovvero Volontari in ferma annuale (VFA). 4. I candidati che nello stesso anno abbiano gia' presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare saranno esclusi dal concorso; tale limitazione non si applica ai volontari in ferma prefissata in congedo. 5. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione. 6. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualita' morali e quello dell'efficienza fisica e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 7. I requisiti in argomento devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data di immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, escluso quello previsto al punto 1, lettera d) del presente articolo. 8. I requisiti in argomento devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione. 9. Il limite di eta' previsto dal punto 1, lettera d) del presente articolo e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno svolto servizio militare.
Art. 3 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile sul sito https://concorsips.interno.it, seguendo le istruzioni ivi specificate, entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 2. Al termine della procedura di acquisizione informatica della domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovra' provvedere a stampare, attraverso l'apposita funzione, la ricevuta di avvenuta iscrizione. Tale documento dovra' essere obbligatoriamente presentato dai candidati, per la successiva sottoscrizione, il giorno della prova scritta d'esame, pena la non ammissione alla stessa. 3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle domande di partecipazione sul sito https://concorsips.interno.it, venisse comunicata l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile allegato al presente bando, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attivita' concorsuali, via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma.
Art. 4 Compilazione della domanda 1. Nelle domande di partecipazione al concorso, i candidati dovranno dichiarare: a) il cognome ed il nome (le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile); b) la data ed il comune di nascita, nonche' il codice fiscale; c) il possesso della cittadinanza italiana; d) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovranno indicare le condanne ed i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; f) il titolo di studio e la data del conseguimento, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato; g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego; h) l'ultimo servizio prestato quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4), ovvero in rafferma annuale, con l'indicazione obbligatoria delle seguenti informazioni: Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito, Marina o Aeronautica); se si trovi in servizio o in congedo; date di decorrenza giuridica di arruolamento e di congedo da VFP1, dell'eventuale rafferma annuale e da VFP4, nonche' eventuali richiami in servizio o incorporamento SPE (Servizio permanente effettivo), indicando la denominazione e la sede dell'ultimo comando/reparto di servizio. I candidati che abbiano svolto precedenti periodi da VFP1 dovranno indicare le date di incorporamento e fine ferma; i) la lingua straniera nella quale intendono sostenere la prova di esame, di cui al successivo art. 8, punto 4, a scelta tra inglese e francese; l) se siano stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; m) se intendano concorrere ai posti riservati di cui all'art. 1, commi 2 e 3. 2. Nelle domande dovra' essere indicato l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni. La certificazione comprovante il possesso di tali titoli deve essere presentata o fatta pervenire con le modalita' e la tempistica indicate all'art. 11 del presente bando. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale. 3. In assenza di titoli di preferenza, a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del secondo periodo dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, aggiunto dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998. 4. I candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che intendono concorrere ai posti riservati di cui all'art. 1, secondo comma, dovranno altresi' specificare la lingua, italiana o tedesca, nella quale preferiscono sostenere le previste prove d'esame. 5. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del recapito presso il quale si desidera che l'Amministrazione effettui le comunicazioni relative al presente concorso. Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente - a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attivita' concorsuali, via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma, ogni variazione di indirizzo o recapito presso il quale si intende ricevere le comunicazioni del concorso. 6. Gli aspiranti dovranno, altresi', dichiarare nella domanda di conoscere che la data e il luogo di svolgimento della prova scritta del concorso saranno comunicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 12 aprile 2016 e che tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 7. I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilita' penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 8. L'Amministrazione non si assumera' alcuna responsabilita' nel caso di dispersione delle proprie comunicazioni causata da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso, ne' di eventuali disguidi postali non imputabili a propria colpa.
Art. 5 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 4. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che potra' far valere nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, titolare del trattamento. 5. Il responsabile del trattamento e' il Direttore dell'Ufficio attivita' concorsuali - Direzione centrale per le risorse umane, viale del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma.
Art. 6 Svolgimento del concorso 1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli accertamenti concorsuali di seguito specificati: a) prova scritta d'esame; b) prove di efficienza fisica; c) accertamenti psico-fisici; d) accertamento attitudinale; e) valutazione dei titoli di servizio. 2. Il mancato superamento di una delle prove o degli accertamenti, di cui al precedente punto 1, comporta la non ammissione alle successive fasi concorsuali. 3. I candidati risultati idonei alla prova scritta d'esame e classificatisi tra i primi 850 in ordine di merito, saranno convocati per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica ed agli accertamenti per l'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, e dal decreto ministeriale del 22 febbraio 2006.
Art. 7 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice del concorso, nominata con proprio decreto, e' presieduta da un funzionario, appartenente al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio preferibilmente presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed e' composta da: a) due funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo; b) due docenti di scuola secondaria superiore; c) un esperto nelle lingue straniere indicate nel bando di concorso; d) un appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici del settore telematica. 2. Per l'incarico di presidente della commissione esaminatrice puo' essere nominato anche un funzionario, appartenente al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso. 3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei commissari in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
Art. 8 Prova d'esame 1. I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di identificazione e di una copia fotostatica dello stesso nonche' della ricevuta di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, per sostenere la prova scritta d'esame nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 12 aprile 2016. 2. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 3. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova d'esame e' escluso dal concorso. 4. La prova d'esame del concorso consiste in risposte ad un questionario, articolato in domande a risposta a scelta multipla, tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale dei candidati, vertenti su argomenti di cultura generale, sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo, nonche' sull'accertamento di un sufficiente livello di conoscenza della lingua inglese o francese a scelta del candidato e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei. 5. La commissione estrae, di volta in volta, i questionari da sottoporre ai candidati, tra quelli preventivamente predisposti. 6. La commissione di cui al precedente articolo stabilisce, preventivamente, i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio. La durata della prova e' stabilita dalla stessa commissione all'atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare. 7. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito usare telefoni cellulari, apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici o orologi computer, copiare tutto o in parte le risposte relative alle domande poste. E' vietato, altresi', portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere. La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporta l'esclusione dalla prova. 8. La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo punteggio vengono effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando un'apparecchiatura a lettura ottica. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi. L'esito della prova scritta sara' reso disponibile sul sito Internet: www.poliziadistato.it. 9. Sono ammessi a sostenere gli accertamenti, di cui al successivo art. 10, i candidati risultati idonei alla prova scritta e classificatisi tra i primi 850 in ordine di merito. Inoltre, tutti i candidati idonei che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo dei candidati compresi entro i limiti della predetta aliquota saranno ammessi in soprannumero. Qualora il numero degli idonei al termine degli accertamenti di cui al successivo art. 10 risultasse inferiore al numero dei posti messi a concorso, l'Amministrazione si riserva la facolta' di convocare un'ulteriore aliquota di candidati risultati idonei alla prova culturale.
Art. 9 Estratto della documentazione di servizio 1. I candidati in servizio dovranno consegnare tempestivamente una copia della ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso presso il comando di appartenenza per le incombenze previste dal successivo comma 2. 2. I comandi/reparti/enti, acquisita una copia della ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso, provvederanno a compilare ed inviare nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre il 20 maggio 2016 per via telematica al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attivita' concorsuali, l'estratto della documentazione di servizio, redatto come da fac-simile in «Allegato 2», chiuso alla data di scadenza di presentazione delle domande, riportante esclusivamente le notizie riferite al periodo prestato, a qualunque titolo, come VFP1 e firmato dal Comandante di corpo/reparto/ente nonche' dal candidato per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti. Le modalita' di spedizione saranno specificate con apposita circolare che verra' inviata agli stati maggiori interessati. 3. Tutti i candidati, sia in servizio che in congedo, dovranno consegnare, all'atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui al successivo art. 10, l'estratto della documentazione di servizio relativo al periodo o ai periodi prestati in qualita' di VFP1, firmato dal Comandante di corpo/reparto/ente nonche' dal candidato per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti.
Art. 10 Prove di efficienza fisica ed accertamenti dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale 1. I candidati saranno convocati alle prove di efficienza fisica ed agli accertamenti dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale mediante pubblicazione del diario degli accertamenti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 31 maggio 2016. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 2. A tal fine, i medesimi saranno sottoposti alle prove sottoindicate da parte di una commissione composta da un dirigente della Polizia di Stato che la presiede, da un medico della Polizia di Stato, nonche' da un appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - FF. OO., con qualifica di coordinatore di «settore sportivo». 3. Prove di efficienza fisica da eseguire in sequenza: ===================================================================== | Prova | Uomini | Donne | Note | +======================+===========+==========+=====================+ | | Tempo max |Tempo max | | | Corsa 1000 m | 4' 00'' | 4' 55'' | | +----------------------+-----------+----------+---------------------+ | Salto in alto | 1,15 m | 1,00 m | Max tre tentativi | +----------------------+-----------+----------+---------------------+ | Sollevamento alla | | | Continuativi (max 2 | | sbarra | n. 5 | n. 2 | minuti) | +----------------------+-----------+----------+---------------------+ 4. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati determinera' un giudizio di non idoneita', con conseguente non ammissione ai successivi accertamenti concorsuali ed esclusione dal concorso. 5. I candidati, muniti di idoneo abbigliamento e di un documento di riconoscimento in corso di validita', all'atto della presentazione alle prove di efficienza fisica dovranno consegnare, pena l'esclusione dal concorso, un certificato di idoneita' sportiva agonistica in corso di validita' per l'atletica leggera, secondo il decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. 6. Al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 12, comma 1, lettere e), g) ed h), i candidati dovranno altresi' qui presentare, pena il loro mancato riconoscimento, i relativi certificati. 7. I concorrenti che avranno riportato un giudizio di idoneita' nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti ai successivi accertamenti fisici e psichici a cura di un'apposita commissione composta da un primo dirigente medico che la presiede e da quattro direttivi medici della Polizia di Stato. A tal fine, i candidati saranno sottoposti ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio. 8. I candidati, all'atto della presentazione ai successivi accertamenti fisici e psichici, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', dovranno presentare la seguente documentazione sanitaria, pena l'esclusione dal concorso, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione agli accertamenti psico-fisici: a) certificato anamnestico, come da modello allegato al presente bando, sottoscritto dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'interessato, con particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali indicate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198; in tal senso il candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali inerenti le pregresse patologie ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale; b) esame audiometrico e E.C.G. da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l'indicazione del codice identificativo regionale; c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con l'indicazione del codice identificativo regionale: 1) esame emocromocitometrico con formula; 2) esame chimico e microscopico delle urine; 3) creatininemia; 4) gamma GT; 5) glicemia; 6) GOT (AST); 7) GPT (ALT); 8) HbsAg; 9) Anti HbsAg; 10) Anti Hbc; 11) Anti HCV. La commissione potra', inoltre, disporre l'effettuazione di ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. 9. I candidati che supereranno gli accertamenti psico-fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte di una commissione di selettori, composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi che la presiede e da quattro appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei commissari della Polizia di Stato in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale. 10. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione. Su richiesta del selettore, la commissione puo' disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio, questo e' ripetuto in sede collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla commissione, cui compete il giudizio di idoneita'. 11. Con proprio decreto sono approvati i test, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati. 12. Il giudizio espresso dalla commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, ovvero dalla commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso, disposta con proprio decreto motivato. 13. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 14. I candidati che non si siano presentati nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i predetti accertamenti sono esclusi dal concorso con proprio decreto motivato.
Art. 11 Presentazione dei documenti I candidati che avranno superato le prove concorsuali saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attivita' concorsuali, via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal giorno di ricevimento del relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza nella nomina di cui all'art. 4, comma 2 del presente bando, gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 12 Valutazione dei titoli di servizio 1. La commissione esaminatrice, di cui all'art. 7 del presente bando, procede alla valutazione dei titoli, nei confronti dei candidati risultati idonei all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale di cui all'art. 10, secondo i seguenti criteri: a) valutazione del periodo o periodi di servizio svolti in qualita' di volontario in ferma prefissata annuale; b) missioni in teatro operativo fuori area; c) valutazione relativa all'ultima documentazione caratteristica; d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze; e) titolo di studio; f) abilitazioni alla guida dei veicoli militari (patenti militari); g) certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo ed internazionale; h) conoscenza, accertata secondo standard NATO, di una o piu' lingue straniere, ovvero possesso di certificati o attestati che dimostrino una profonda conoscenza delle lingue straniere che siano stati rilasciati da enti certificatori qualificati individuati con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. I titoli militari ammessi a valutazione devono essere stati acquisiti durante il periodo o i periodi prestati dai candidati quali Volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero durante l'eventuale rafferma annuale; gli stessi saranno tratti dall'estratto della documentazione di servizio, di cui al precedente art. 9. 2. Saranno valutati i titoli posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 3. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse, nonche' i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. 4. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova scritta d'esame e che siano risultati idonei alle prove di efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali. 5. I titoli valutati di cui al precedente punto 1 ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal presidente e da tutti i componenti della commissione, facenti parte integrante degli atti del concorso.
Art. 13 Formazione ed approvazione della graduatoria 1. Sulla base della votazione riportata nella prova d'esame e del punteggio attribuito ai titoli e' approvata la graduatoria del concorso con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in servizio e fatte salve le riserve dei posti previste dall'art. 1 del presente decreto. 2. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche. 3. In caso di ulteriore parita', sara' data preferenza al candidato piu' giovane d'eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 4. Il decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». L'avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti. La suddetta graduatoria sara', altresi', consultabile sul sito Internet: www.poliziadistato.it. 5. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente punto 4 decorrera' il termine, rispettivamente di giorni 60 e 120, per eventuali impugnative al tribunale amministrativo regionale, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 14 Nomina vincitori 1. I concorrenti giudicati idonei, tenuto conto delle riserve di posti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, fino a concorrenza dei posti messi a concorso di cui al predetto art. 1, comma 1, saranno dichiarati vincitori ed ammessi direttamente alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della ferma prefissata di un anno. 2. I candidati che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina. Successivamente, potranno essere convocati al corso, secondo l'ordine della medesima graduatoria, un numero di concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari per qualsiasi motivo. 3. Gli allievi agenti della Polizia di Stato, al termine del prescritto corso di formazione, saranno assegnati in sedi di servizio diverse dalla provincia di origine, da quella di residenza e da quelle limitrofe.
Art. 15 Documenti da produrre all'atto dell'assunzione in servizio 1. I vincitori del concorso, all'atto dell'assunzione in servizio presso le scuole di formazione, saranno invitati, entro il termine perentorio di giorni trenta, a produrre le certificazioni, ovvero le relative dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti i sottoelencati requisiti: a) non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi e non essere stati sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione; b) la cittadinanza italiana; c) il godimento dei diritti politici; d) il luogo e la data di nascita; e) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando. 2. Le dichiarazioni indicate alle lettere a), b) e c) non dovranno essere anteriori a sei mesi rispetto alla data di presentazione. 3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dovranno attestare, altresi', che gli interessati erano in possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 4. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente bando di concorso, e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 5. La mancata presentazione, entro il termine previsto, della documentazione indicata nel presente articolo, il mancato completamento della documentazione o l'omessa regolarizzazione della stessa, entro giorni trenta dal ricevimento dell'apposito invito, implichera' la decadenza dalla nomina ad allievo agente della Polizia di Stato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 12 gennaio 2016 Il Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza Pansa