Concorso per 559 agenti della polizia di stato (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 559
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 8 del 29-01-2016
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Concorso (Scad. 29 febbraio 2016) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 559 Allievi Agenti della Polizia di Stato, riservato ai ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 29-01-2016
Data Scadenza bando 29-02-2016
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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Concorso (Scad. 29 febbraio 2016)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 559 Allievi Agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale.

 
 
                        IL CAPO DELLA POLIZIA 
             Direttore generale della pubblica sicurezza 
 
    Visto l'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e
successive modifiche, recante «Concorsi  per  il  reclutamento  nelle
carriere iniziali delle Forze di polizia» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il
relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,  n.  686,  e  successive
modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, cosi' come modificato dal  decreto  legislativo  9  settembre
1997, n. 354, recante norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale
della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale  etnica
negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di  conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego; 
    Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121,  e  successive  modifiche,
recante l'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335, e successive modifiche, recante l'ordinamento  del  personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia; 
    Visto l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53,  concernente
le qualita' morali e di condotta di cui devono essere in  possesso  i
candidati ai concorsi per l'accesso  ai  ruoli  del  personale  della
Polizia di Stato; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive  modifiche,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e  successive  modifiche,  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  e  successive  modifiche,
recante   misure   urgenti   per   lo   snellimento    dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega  al  Governo
in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e  della  Polizia  di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53,  contenente
disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 197,  in  materia  di  riordino  delle  carriere  del
personale non direttivo della Polizia di Stato; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
norme in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, concernente
il  regolamento  dei  requisiti  di   idoneita'   fisica-psichica   e
attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi
per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia  di  Stato  e  gli
appartenenti ai predetti ruoli; 
    Visto il decreto del Ministero dell'interno 28  aprile  2005,  n.
129, concernente il regolamento recante le modalita' di accesso  alla
qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli
ispettori, degli operatori  e  collaboratori  tecnici,  dei  revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato; 
    Visto il decreto del Ministero dell'interno di  concerto  con  il
Ministero della difesa 22 febbraio 2006,  con  il  quale  sono  state
emanate le «modalita' di reclutamento, nella qualifica  iniziale  del
ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ai
volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma  annuale
in servizio o in congedo»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo 21  gennaio  2011,  n.  11,  recante
«Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art.  33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  574,  in  materia  di
riserva di posti  per  i  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da  assumere  nelle  Forze
dell'ordine»; 
    Visto l'art. 16-ter, del decreto-legge 19  giugno  2015,  n.  78,
convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale del 14 agosto 2015, n. 188, che, al fine di incrementare  i
servizi di prevenzione e  di  controllo  del  territorio,  di  tutela
dell'ordine  e  della  sicurezza   pubblica   connessi   anche   allo
svolgimento del Giubileo straordinario del 2015-2016, ha autorizzato,
in via eccezionale, l'assunzione straordinaria,  per  ciascuno  degli
anni 2015 e 2016, di 1050 unita' nei ruoli iniziali della Polizia  di
Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17  dicembre
2015, n. 207, recante disposizioni in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di Polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco; 
    Vista la legge di stabilita' n. 208 datata 28 dicembre 2015  che,
in relazione alle contingenti esigenze di prevenzione e di  controllo
del territorio e di tutela dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica
autorizza, per gli eventuali posti residui, a bandire per l'anno 2016
un concorso ai sensi dell'art. 2199, comma 4, lettera a), del decreto
legislativo n. 66 del 2010; 
    Considerato che, a seguito delle citate assunzioni straordinarie,
risultano 559 unita' residue, da avviare nell'anno 2016, al fine  del
raggiungimento delle 1050 previste; 
    Ritenuta pertanto la  necessita'  di  bandire  un  concorso,  per
titoli ed esami, per il reclutamento  di  559  allievi  agenti  della
Polizia di Stato,  riservato,  ai  sensi  dell'art.  2199,  comma  4,
lettera a),  del  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  ai
volontari in ferma prefissata di un anno o  quadriennale,  ovvero  in
rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti
previsti dai  rispettivi  ordinamenti  per  l'accesso  alle  predette
carriere; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento di 559 allievi agenti della Polizia di Stato,  riservato
ai sensi dell'art. 2199, comma 4, lettera a), del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un  anno  o
quadriennale ovvero in rafferma annuale  i  quali,  se  in  servizio,
abbiano svolto alla data di scadenza  del  termine  di  presentazione
della domanda almeno sei mesi  in  tale  stato  o,  se  collocati  in
congedo, abbiano concluso tale ferma di  un  anno:  i  559  candidati
saranno nominati allievi agenti della Polizia  di  Stato  ed  ammessi
direttamente alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo
restando il completamento della ferma prefissata di un anno. 
    2. Dei suddetti 559 posti,  subordinatamente  al  possesso  degli
altri requisiti  prescritti,  uno  e'  riservato  ai  concorrenti  in
possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua  italiana  e  tedesca)
riferito ad un livello  non  inferiore  al  diploma  di  istituto  di
istruzione secondaria di primo grado di cui all'art.  4  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e  successive
modificazioni, a prescindere dallo  status  di  volontario  in  ferma
prefissata di cui al comma 1, ai sensi  del  decreto  legislativo  21
gennaio 2011, n. 11, citato nelle premesse. 
    3. Dei suddetti 559 posti,  subordinatamente  al  possesso  degli
altri requisiti prescritti, 28 sono riservati, ai sensi  dell'art.  8
della legge 20 novembre 1987, n. 472, ai candidati  diplomati  presso
il Centro studi di Fermo. 
    4. L'attestato di bilinguismo, previsto dal precedente  punto  2,
dovra' pervenire, entro  venti  giorni  dalla  data  di  scadenza  di
presentazione delle domande di partecipazione, pena  il  suo  mancato
riconoscimento, al Dipartimento della pubblica sicurezza -  Direzione
centrale per le risorse umane - Ufficio  attivita'  concorsuali,  via
del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma. 
    5. I posti riservati, di cui ai punti 2  e  3,  non  coperti  per
mancanza  di  vincitori,  sono   conferiti,   secondo   l'ordine   di
graduatoria, ai candidati che abbiano superato le prove concorsuali. 
    6. Qualora il numero delle domande di partecipazione al  concorso
sia: 
    superiore al quintuplo  dei  posti  messi  a  concorso,  i  posti
eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli  riservati
per il concorso successivo; 
    inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso,  per  i  posti
eventualmente non coperti possono essere banditi  concorsi  ai  quali
partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti. 
    7. Il Capo della Polizia  -  Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza, in relazione all'applicazione di disposizioni  in  materia
di contenimento della spesa  pubblica,  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente bando, nonche'  di  differire  o  di
contingentare  l'ammissione  dei   vincitori   alla   frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso, i candidati di cui al precedente
art. 1 devono essere in possesso, alla data di scadenza  del  termine
utile per la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione,  dei
seguenti requisiti: 
    a) cittadinanza italiana; 
    b) godimento dei diritti politici; 
    c) titolo di studio di diploma  di  scuola  secondaria  di  primo
grado o equipollente; 
    d) non aver compiuto 30 anni di eta'; 
    e) qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma  6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    f) idoneita' fisica, psichica  ed  attitudinale  al  servizio  di
polizia  in  conformita'  alle  disposizioni  contenute  nel  decreto
ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, e successive modifiche. 
    In particolare, per quanto  attiene  ai  requisiti  psico-fisici,
sono richiesti: 
    sana e robusta costituzione fisica; 
    composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo
non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per  cento  per  i
candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per  cento  e  non
superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile; 
    forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati  di  sesso
maschile, e  non  inferiore  a  20  kg  per  le  candidate  di  sesso
femminile; 
    senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione
notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente.
Visus naturale non inferiore a  12/10  complessivi  quale  somma  del
visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi  nell'occhio  che  vede
meno, ed un visus  corretto  a  10/10  per  ciascun  occhio  per  una
correzione massima  complessiva  di  una  diottria  quale  somma  dei
singoli vizi di rifrazione. 
    2.  Costituiscono,  inoltre,   cause   di   non   idoneita'   per
l'ammissione al concorso le imperfezioni  e  le  infermita'  indicate
nella tabella 1 allegata al predetto decreto ministeriale n. 198/2003
e il non rispetto dei parametri fisici indicati nella tabella  A  (di
cui all'art. 3, comma 1 del  regolamento)  allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207. 
    3. Non potranno partecipare al  concorso,  pena  l'esclusione,  i
candidati  che   abbiano   svolto   servizio   nelle   Forze   armate
esclusivamente come Volontari in ferma breve (VFB), ovvero  Volontari
in ferma annuale (VFA). 
    4. I candidati che nello  stesso  anno  abbiano  gia'  presentato
domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per  le  carriere
iniziali delle  altre  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile  e
militare saranno  esclusi  dal  concorso;  tale  limitazione  non  si
applica ai volontari in ferma prefissata in congedo. 
    5. Non sono ammessi al concorso coloro  che  sono  stati  espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati  o  destituiti
da  pubblici  uffici,   dispensati   dall'impiego   per   persistente
insufficiente rendimento, ovvero decaduti  dall'impiego  statale,  ai
sensi dell'art.  127,  primo  comma,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che
hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo
o sono stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione. 
    6.  L'Amministrazione  provvedera'  d'ufficio  ad  accertare   il
requisito  della  condotta  e  delle   qualita'   morali   e   quello
dell'efficienza  fisica   e   dell'idoneita'   fisica,   psichica   e
attitudinale  al  servizio,  nonche'  le  cause  di  risoluzione   di
precedenti rapporti di pubblico impiego. 
    7. I requisiti in argomento devono essere posseduti alla data  di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   delle   domande   di
partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data  di  immissione
nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato,  escluso
quello previsto al punto 1, lettera d) del presente articolo. 
    8. I requisiti in argomento devono essere posseduti alla data  di
scadenza del termine per la presentazione. 
    9. Il limite di  eta'  previsto  dal  punto  1,  lettera  d)  del
presente  articolo  e'  elevato  di  un  periodo  pari  all'effettivo
servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini
che hanno svolto servizio militare. 
                               Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
utilizzando esclusivamente la procedura informatica  disponibile  sul
sito  https://concorsips.interno.it,  seguendo  le   istruzioni   ivi
specificate, entro  e  non  oltre  il  termine  di  giorni  trenta  a
decorrere dal giorno successivo alla data di  pubblicazione  presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª  serie
speciale «Concorsi ed esami». 
    2. Al termine della procedura di acquisizione  informatica  della
domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovra' provvedere
a stampare, attraverso l'apposita funzione, la ricevuta  di  avvenuta
iscrizione. Tale documento dovra' essere obbligatoriamente presentato
dai candidati, per la  successiva  sottoscrizione,  il  giorno  della
prova scritta d'esame, pena la non ammissione alla stessa. 
    3. Qualora negli ultimi tre giorni  lavorativi  di  presentazione
delle      domande       di       partecipazione       sul       sito
https://concorsips.interno.it, venisse comunicata  l'indisponibilita'
del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di cui
al primo comma, potranno  inviare  la  domanda,  come  da  fac-simile
allegato al presente  bando,  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento, presso il Ministero dell'interno  -  Dipartimento  della
pubblica sicurezza -  Direzione  centrale  per  le  risorse  umane  -
Ufficio attivita' concorsuali, via del Castro Pretorio n. 5  -  00185
Roma. 
                               Art. 4 
 
 
                     Compilazione della domanda 
 
 
    1. Nelle domande  di  partecipazione  al  concorso,  i  candidati
dovranno dichiarare: 
    a) il  cognome  ed  il  nome  (le  candidate  coniugate  dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile); 
    b) la data ed il comune di nascita, nonche' il codice fiscale; 
    c) il possesso della cittadinanza italiana; 
    d) l'iscrizione alle liste elettorali,  ovvero  il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
    e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni  di  pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non  avere
in corso procedimenti  penali  ne'  procedimenti  amministrativi  per
l'applicazione di misure di  sicurezza  o  di  prevenzione,  ne'  che
risultino  a  proprio  carico  precedenti  penali   iscrivibili   nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica  14  novembre  2002,  n.  313.  In  caso  contrario,
dovranno indicare le condanne ed i  procedimenti  a  carico  ed  ogni
eventuale precedente penale, precisando la data del  provvedimento  e
l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato  ovvero  quella  presso  la
quale penda un eventuale procedimento penale; 
    f)  il  titolo  di  studio  e  la  data  del  conseguimento,  con
l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato; 
    g)  i  servizi  eventualmente  prestati  come  dipendenti  presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali  risoluzioni  di
precedenti rapporti di pubblico impiego; 
    h)  l'ultimo  servizio  prestato  quale   volontario   in   ferma
prefissata di  un  anno  (VFP1)  o  quadriennale  (VFP4),  ovvero  in
rafferma  annuale,  con  l'indicazione  obbligatoria  delle  seguenti
informazioni: 
    Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito,  Marina
o Aeronautica); 
    se si trovi in servizio o in congedo; 
    date di decorrenza giuridica di  arruolamento  e  di  congedo  da
VFP1, dell'eventuale rafferma annuale e da  VFP4,  nonche'  eventuali
richiami  in  servizio  o  incorporamento  SPE  (Servizio  permanente
effettivo),  indicando  la  denominazione  e  la   sede   dell'ultimo
comando/reparto di servizio. 
    I  candidati  che  abbiano  svolto  precedenti  periodi  da  VFP1
dovranno indicare le date di incorporamento e fine ferma; 
      i) la lingua straniera nella quale intendono sostenere la prova
di esame, di cui al successivo art. 8, punto 4, a scelta tra  inglese
e francese; 
    l)  se  siano  stati  espulsi  dalle  Forze  armate,  dai   Corpi
militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati
dall'impiego  per  persistente   insufficiente   rendimento,   ovvero
decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127,  primo  comma,
lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3; 
    m) se intendano concorrere ai posti riservati di cui all'art.  1,
commi 2 e 3. 
    2. Nelle domande dovra' essere indicato l'eventuale  possesso  di
titoli di preferenza di cui all'art. 5  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni. La  certificazione  comprovante  il  possesso  di  tali
titoli deve essere presentata o fatta pervenire con le modalita' e la
tempistica indicate all'art.  11  del  presente  bando.  Qualora  non
espressamente dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli  non
saranno  presi  in  considerazione  in  sede  di   formazione   della
graduatoria concorsuale. 
    3. In assenza di titoli di preferenza, a parita' di merito, sara'
preferito il  concorrente  piu'  giovane  di  eta',  in  applicazione
del secondo periodo dell'art. 3, comma 7, della  legge  n.  127/1997,
aggiunto dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998. 
    4. I candidati in possesso dell'attestato di cui all'art.  4  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.  752,  che
intendono concorrere ai posti riservati di cui  all'art.  1,  secondo
comma, dovranno altresi' specificare la lingua, italiana  o  tedesca,
nella quale preferiscono sostenere le previste prove d'esame. 
    5. Le domande  dovranno  contenere  la  precisa  indicazione  del
recapito presso il quale si desidera che  l'Amministrazione  effettui
le comunicazioni relative al presente concorso. Gli  aspiranti  sono,
inoltre,  tenuti  a  comunicare  tempestivamente   -   a   mezzo   di
raccomandata con avviso di ricevimento - al Ministero dell'interno  -
Dipartimento della pubblica sicurezza -  Direzione  centrale  per  le
risorse  umane  -  Ufficio  attivita'  concorsuali,  via  del  Castro
Pretorio n. 5 - 00185 Roma, ogni variazione di indirizzo  o  recapito
presso il quale si intende ricevere le comunicazioni del concorso. 
    6. Gli aspiranti dovranno, altresi', dichiarare nella domanda  di
conoscere che la data e il luogo di svolgimento della  prova  scritta
del  concorso  saranno  comunicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del  12
aprile 2016 e che tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti
gli effetti. 
    7. I candidati dovranno, inoltre,  dichiarare  nella  domanda  di
essere a conoscenza delle responsabilita' penali cui  possono  andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    8. L'Amministrazione non si assumera' alcuna responsabilita'  nel
caso di dispersione delle proprie comunicazioni causata  da  inesatte
od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero
da mancata o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  del  recapito
stesso, ne' di eventuali disguidi postali non  imputabili  a  propria
colpa. 
                               Art. 5 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  i
dati personali  forniti  dai  concorrenti  saranno  raccolti  per  le
finalita' di gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una
banca  dati   automatizzata   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti  alla
gestione del rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  del
concorrente, nonche', in caso di  esito  positivo  del  concorso,  ai
soggetti di carattere previdenziale. 
    4. L'interessato gode, ove applicabili, dei  diritti  di  cui  al
titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  che
potra'  far  valere  nei  confronti  del  Ministero  dell'interno   -
Dipartimento della pubblica sicurezza -  Direzione  centrale  per  le
risorse umane, titolare del trattamento. 
    5. Il responsabile del trattamento e' il  Direttore  dell'Ufficio
attivita' concorsuali - Direzione  centrale  per  le  risorse  umane,
viale del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma. 
                               Art. 6 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  «con  riserva»  alle   prove   ed   agli
accertamenti concorsuali di seguito specificati: 
    a) prova scritta d'esame; 
    b) prove di efficienza fisica; 
    c) accertamenti psico-fisici; 
    d) accertamento attitudinale; 
    e) valutazione dei titoli di servizio. 
    2.  Il  mancato  superamento  di  una   delle   prove   o   degli
accertamenti,  di  cui  al  precedente  punto  1,  comporta  la   non
ammissione alle successive fasi concorsuali. 
    3. I candidati risultati idonei  alla  prova  scritta  d'esame  e
classificatisi tra i primi 850 in ordine di merito, saranno convocati
per essere  sottoposti  alle  prove  di  efficienza  fisica  ed  agli
accertamenti  per  l'idoneita'  fisica,  psichica  ed   attitudinale,
secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 30 giugno  2003,  n.
198, e dal decreto ministeriale del 22 febbraio 2006. 
                               Art. 7 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La commissione esaminatrice del concorso, nominata con proprio
decreto, e' presieduta da un funzionario, appartenente al  ruolo  dei
dirigenti della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia, con
qualifica  non  inferiore  a   dirigente   superiore,   in   servizio
preferibilmente presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed e'
composta da: 
    a) due funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo; 
    b) due docenti di scuola secondaria superiore; 
    c) un esperto  nelle  lingue  straniere  indicate  nel  bando  di
concorso; 
    d) un appartenente al ruolo  dei  direttori  tecnici  fisici  del
settore telematica. 
    2. Per l'incarico di presidente  della  commissione  esaminatrice
puo' essere nominato anche un funzionario, appartenente al ruolo  dei
dirigenti della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia, con
qualifica  non  inferiore  a  dirigente   superiore,   collocato   in
quiescenza da non oltre un quinquennio dalla  data  del  decreto  che
indice il bando di concorso. 
    3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo  dei
commissari  in  servizio  presso  il  Dipartimento   della   pubblica
sicurezza. 
                               Art. 8 
 
 
                            Prova d'esame 
 
 
    1. I candidati sono tenuti a presentarsi,  muniti  di  un  valido
documento di identificazione e di una copia fotostatica dello  stesso
nonche'  della   ricevuta   di   presentazione   della   domanda   di
partecipazione al concorso, per sostenere la  prova  scritta  d'esame
nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed  esami»  -
del 12 aprile 2016. 
    2. Tale comunicazione  avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti nei confronti dei candidati. 
    3. Il candidato che non si  presenti  nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per sostenere la  prova  d'esame  e'  escluso  dal
concorso. 
    4. La prova d'esame del  concorso  consiste  in  risposte  ad  un
questionario, articolato in domande a  risposta  a  scelta  multipla,
tendenti  ad  accertare  il  grado  di  preparazione  culturale   dei
candidati, vertenti su argomenti di cultura generale,  sulle  materie
previste dai  vigenti  programmi  della  scuola  media  dell'obbligo,
nonche' sull'accertamento di un  sufficiente  livello  di  conoscenza
della lingua inglese o  francese  a  scelta  del  candidato  e  delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche  piu'  diffuse,  in
linea con gli standard europei. 
    5. La commissione estrae, di volta in  volta,  i  questionari  da
sottoporre ai candidati, tra quelli preventivamente predisposti. 
    6. La commissione  di  cui  al  precedente  articolo  stabilisce,
preventivamente, i  criteri  di  valutazione  degli  elaborati  e  di
attribuzione  del  relativo  punteggio.  La  durata  della  prova  e'
stabilita dalla stessa  commissione  all'atto  della  predisposizione
delle serie di domande da somministrare. 
    7. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di  comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con
altri,  salvo  che  con  gli  incaricati  della  vigilanza  o  con  i
componenti della commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito
usare   telefoni   cellulari,   apparati   radio    ricetrasmittenti,
calcolatrici o orologi computer, copiare tutto o in parte le risposte
relative alle domande poste. E' vietato, altresi', portare al seguito
carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere.
La  mancata   osservanza   delle   suddette   prescrizioni   comporta
l'esclusione dalla prova. 
    8. La correzione degli elaborati e  l'attribuzione  del  relativo
punteggio vengono effettuati con  idonea  strumentazione  automatica,
utilizzando un'apparecchiatura a lettura ottica. La prova si  intende
superata se il candidato riporta una votazione non  inferiore  a  sei
decimi. L'esito della prova scritta sara' reso disponibile  sul  sito
Internet: www.poliziadistato.it. 
    9.  Sono  ammessi  a  sostenere  gli  accertamenti,  di  cui   al
successivo art. 10, i candidati risultati idonei alla prova scritta e
classificatisi tra i primi 850 in ordine di merito. Inoltre, tutti  i
candidati idonei che abbiano riportato un punteggio  pari  all'ultimo
dei candidati compresi entro i limiti della predetta aliquota saranno
ammessi in soprannumero. Qualora il numero degli  idonei  al  termine
degli accertamenti di cui al successivo art. 10 risultasse  inferiore
al numero dei posti messi a concorso, l'Amministrazione si riserva la
facolta' di convocare un'ulteriore aliquota  di  candidati  risultati
idonei alla prova culturale. 
                               Art. 9 
 
 
              Estratto della documentazione di servizio 
 
 
    1. I candidati in servizio  dovranno  consegnare  tempestivamente
una copia della ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso presso il
comando di appartenenza per le  incombenze  previste  dal  successivo
comma 2. 
    2. I comandi/reparti/enti, acquisita una copia della ricevuta  di
avvenuta iscrizione al concorso, provvederanno a compilare ed inviare
nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre il 20 maggio 2016
per via telematica al Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della
pubblica sicurezza -  Direzione  centrale  per  le  risorse  umane  -
Ufficio attivita' concorsuali,  l'estratto  della  documentazione  di
servizio, redatto come da fac-simile in  «Allegato  2»,  chiuso  alla
data  di  scadenza  di  presentazione   delle   domande,   riportante
esclusivamente le notizie riferite al periodo prestato,  a  qualunque
titolo, come VFP1 e  firmato  dal  Comandante  di  corpo/reparto/ente
nonche' dal candidato per presa visione ed accettazione dei  dati  in
esso contenuti. Le modalita' di spedizione  saranno  specificate  con
apposita  circolare  che   verra'   inviata   agli   stati   maggiori
interessati. 
    3. Tutti i candidati, sia in servizio che  in  congedo,  dovranno
consegnare, all'atto della presentazione  alle  prove  di  efficienza
fisica di cui al successivo art. 10, l'estratto della  documentazione
di servizio relativo al periodo o ai periodi prestati in qualita'  di
VFP1,  firmato  dal  Comandante  di  corpo/reparto/ente  nonche'  dal
candidato  per  presa  visione  ed  accettazione  dei  dati  in  esso
contenuti. 
                               Art. 10 
 
 
             Prove di efficienza fisica ed accertamenti 
           dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale 
 
 
    1. I candidati saranno convocati alle prove di efficienza  fisica
ed agli accertamenti dell'idoneita' fisica, psichica ed  attitudinale
mediante pubblicazione del diario degli accertamenti  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi  ed
esami» - del 31 maggio  2016.  Tale  comunicazione  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 
    2.  A  tal  fine,  i  medesimi  saranno  sottoposti  alle   prove
sottoindicate da parte di una commissione composta  da  un  dirigente
della Polizia di Stato che la presiede, da un medico della Polizia di
Stato, nonche' da un appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di
Stato - FF. OO., con qualifica di coordinatore di «settore sportivo». 
    3. Prove di efficienza fisica da eseguire in sequenza: 
      
 
=====================================================================
|        Prova         |  Uomini   |  Donne   |        Note         |
+======================+===========+==========+=====================+
|                      | Tempo max |Tempo max |                     |
|     Corsa 1000 m     |  4' 00''  | 4' 55''  |                     |
+----------------------+-----------+----------+---------------------+
|    Salto in alto     |  1,15 m   |  1,00 m  |  Max tre tentativi  |
+----------------------+-----------+----------+---------------------+
|  Sollevamento alla   |           |          | Continuativi (max 2 |
|        sbarra        |   n. 5    |   n. 2   |       minuti)       |
+----------------------+-----------+----------+---------------------+
 
    4. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
obbligatori indicati determinera' un giudizio di non  idoneita',  con
conseguente non ammissione ai successivi accertamenti concorsuali  ed
esclusione dal concorso. 
    5. I candidati, muniti di idoneo abbigliamento e di un  documento
di riconoscimento in corso di validita', all'atto della presentazione
alle  prove  di   efficienza   fisica   dovranno   consegnare,   pena
l'esclusione dal  concorso,  un  certificato  di  idoneita'  sportiva
agonistica in corso di validita' per l'atletica leggera,  secondo  il
decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982 e successive
modifiche ed integrazioni, rilasciato  da  medici  appartenenti  alla
Federazione medico sportiva italiana, ovvero  a  strutture  sanitarie
pubbliche o private convenzionate che esercitano in  tali  ambiti  in
qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. 
    6. Al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art.
12, comma 1, lettere e), g) ed h), i candidati dovranno altresi'  qui
presentare,  pena  il  loro  mancato   riconoscimento,   i   relativi
certificati. 
    7. I concorrenti che avranno riportato un giudizio  di  idoneita'
nelle prove di efficienza fisica  saranno  sottoposti  ai  successivi
accertamenti fisici e psichici  a  cura  di  un'apposita  commissione
composta da un primo dirigente medico che la presiede  e  da  quattro
direttivi medici della Polizia di Stato.  A  tal  fine,  i  candidati
saranno  sottoposti  ad  un  esame  clinico  generale  ed   a   prove
strumentali e di laboratorio. 
    8.  I  candidati,  all'atto  della  presentazione  ai  successivi
accertamenti  fisici  e  psichici,  muniti   di   un   documento   di
riconoscimento in corso di validita', dovranno presentare la seguente
documentazione sanitaria, pena  l'esclusione  dal  concorso,  recante
data non anteriore a tre mesi rispetto a quella  della  presentazione
agli accertamenti psico-fisici: 
    a) certificato anamnestico, come da modello allegato al  presente
bando, sottoscritto dal medico di fiducia di cui  all'art.  25  della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'interessato,  con  particolare
riferimento alle infermita' pregresse o attuali indicate nel  decreto
ministeriale 30 giugno 2003, n. 198; in tal senso il candidato potra'
produrre accertamenti clinici o  strumentali  inerenti  le  pregresse
patologie ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale; 
    b)  esame  audiometrico  e  E.C.G.  da  effettuarsi  presso   una
struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario  nazionale
con l'indicazione del codice identificativo regionale; 
    c)  esami  ematochimici  da  effettuarsi  presso  una   struttura
pubblica o accreditata  con  il  Servizio  sanitario  nazionale,  con
l'indicazione del codice identificativo regionale: 
    1) esame emocromocitometrico con formula; 
    2) esame chimico e microscopico delle urine; 
    3) creatininemia; 
    4) gamma GT; 
    5) glicemia; 
    6) GOT (AST); 
    7) GPT (ALT); 
    8) HbsAg; 
    9) Anti HbsAg; 
    10) Anti Hbc; 
    11) Anti HCV. 
    La commissione potra', inoltre, disporre l'effettuazione di  ogni
ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile  per
consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. 
    9. I candidati  che  supereranno  gli  accertamenti  psico-fisici
saranno  sottoposti  alle  prove  attitudinali  da   parte   di   una
commissione di selettori, composta da un funzionario  del  ruolo  dei
dirigenti tecnici psicologi che la presiede e da quattro appartenenti
al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al  ruolo  dei  commissari
della Polizia di Stato in possesso dell'abilitazione professionale di
perito selettore attitudinale. 
    10. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare  l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con  l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono  in  una
serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con
un componente della  commissione.  Su  richiesta  del  selettore,  la
commissione puo'  disporre  la  ripetizione  del  colloquio  in  sede
collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi  i  test  e  sia
risultato  negativo  il  colloquio,  questo  e'  ripetuto   in   sede
collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla commissione, cui
compete il giudizio di idoneita'. 
    11. Con proprio decreto sono approvati  i  test,  predisposti  da
istituti pubblici o privati specializzati. 
    12. Il giudizio espresso dalla commissione per l'accertamento dei
requisiti psico-fisici, ovvero dalla commissione  per  l'accertamento
delle qualita' attitudinali, e' definitivo e comporta, in caso di non
idoneita', l'esclusione dal concorso, disposta  con  proprio  decreto
motivato. 
    13. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un
appartenente al ruolo  degli  ispettori  della  Polizia  di  Stato  o
qualifica   equiparata   o    da    un    appartenente    ai    ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata  in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    14. I candidati che non si siano presentati nel luogo, nel giorno
e nell'ora stabiliti per i predetti  accertamenti  sono  esclusi  dal
concorso con proprio decreto motivato. 
                               Art. 11 
 
 
                     Presentazione dei documenti 
 
 
    I candidati che avranno superato  le  prove  concorsuali  saranno
invitati a far pervenire al  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento
della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane  -
Ufficio attivita' concorsuali, via del Castro Pretorio n. 5  -  00185
Roma, entro il termine perentorio  di  venti  giorni  dal  giorno  di
ricevimento del relativo avviso, i documenti attestanti  il  possesso
dei titoli di preferenza nella nomina di cui all'art. 4, comma 2  del
presente bando, gia' indicati  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso. 
                               Art. 12 
 
 
                 Valutazione dei titoli di servizio 
 
 
    1. La commissione esaminatrice, di cui all'art.  7  del  presente
bando,  procede  alla  valutazione  dei  titoli,  nei  confronti  dei
candidati   risultati    idonei    all'accertamento    dell'idoneita'
psico-fisica ed attitudinale di cui all'art. 10, secondo  i  seguenti
criteri: 
    a) valutazione del  periodo  o  periodi  di  servizio  svolti  in
qualita' di volontario in ferma prefissata annuale; 
    b) missioni in teatro operativo fuori area; 
    c) valutazione relativa all'ultima documentazione caratteristica; 
    d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze; 
    e) titolo di studio; 
    f)  abilitazioni  alla  guida  dei  veicoli   militari   (patenti
militari); 
    g) certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo  ed
internazionale; 
    h) conoscenza, accertata secondo standard NATO,  di  una  o  piu'
lingue straniere, ovvero possesso  di  certificati  o  attestati  che
dimostrino una profonda conoscenza delle lingue straniere  che  siano
stati rilasciati da enti certificatori  qualificati  individuati  con
apposito decreto del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca. 
    I titoli militari  ammessi  a  valutazione  devono  essere  stati
acquisiti durante il periodo o i periodi prestati dai candidati quali
Volontari in ferma  prefissata  di  un  anno  (VFP1)  ovvero  durante
l'eventuale rafferma annuale; gli stessi saranno tratti dall'estratto
della documentazione di servizio, di cui al precedente art. 9. 
    2. Saranno valutati i titoli posseduti alla data di  scadenza  di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 
    3.  Nell'ambito  delle   suddette   categorie,   la   commissione
esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di
esse, nonche' i titoli valutabili ed i  criteri  di  massima  per  la
valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. 
    4. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli
candidati che abbiano superato la prova scritta d'esame e  che  siano
risultati idonei alle prove di efficienza fisica ed agli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali. 
    5. I titoli valutati di cui al precedente punto 1 ed  i  relativi
punteggi sono riportati su apposite schede individuali,  sottoscritte
dal presidente e da tutti i  componenti  della  commissione,  facenti
parte integrante degli atti del concorso. 
                               Art. 13 
 
 
            Formazione ed approvazione della graduatoria 
 
 
    1. Sulla base della votazione riportata nella prova d'esame e del
punteggio attribuito  ai  titoli  e'  approvata  la  graduatoria  del
concorso con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento  dei
requisiti per l'ammissione in servizio e fatte salve le  riserve  dei
posti previste dall'art. 1 del presente decreto. 
    2. A parita' di condizioni e di posizione  nella  graduatoria  di
merito, saranno applicate le  preferenze  previste  dall'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e
successive modifiche. 
    3. In  caso  di  ulteriore  parita',  sara'  data  preferenza  al
candidato piu' giovane d'eta', ai sensi dell'art. 3, comma  7,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    4.  Il  decreto  di   approvazione   della   graduatoria   e   di
dichiarazione dei vincitori del concorso  pubblico  sara'  pubblicato
nel Bollettino ufficiale del personale  del  Ministero  dell'interno,
con  avviso  della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 
    L'avviso avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti.  La
suddetta graduatoria sara', altresi', consultabile sul sito Internet:
www.poliziadistato.it. 
    5. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui  al  precedente
punto 4 decorrera' il termine, rispettivamente di giorni  60  e  120,
per eventuali impugnative al tribunale amministrativo  regionale,  ai
sensi del decreto legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  ovvero  al
Presidente della Repubblica, ai  sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. 
                               Art. 14 
 
 
                          Nomina vincitori 
 
 
    1. I concorrenti giudicati idonei, tenuto conto delle riserve  di
posti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, fino a  concorrenza  dei  posti
messi a concorso  di  cui  al  predetto  art.  1,  comma  1,  saranno
dichiarati vincitori  ed  ammessi  direttamente  alla  frequenza  del
prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della
ferma prefissata di un anno. 
    2. I candidati  che  non  si  presenteranno,  senza  giustificato
motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza  del
prescritto corso di formazione,  saranno  dichiarati  decaduti  dalla
nomina. Successivamente, potranno essere convocati al corso,  secondo
l'ordine della medesima graduatoria, un numero di concorrenti  idonei
pari a quello di eventuali rinunciatari per qualsiasi motivo. 
    3. Gli allievi agenti della Polizia  di  Stato,  al  termine  del
prescritto corso di formazione, saranno assegnati in sedi di servizio
diverse dalla provincia di origine,  da  quella  di  residenza  e  da
quelle limitrofe. 
                               Art. 15 
 
 
     Documenti da produrre all'atto dell'assunzione in servizio 
 
 
    1. I vincitori del concorso, all'atto dell'assunzione in servizio
presso le scuole di formazione, saranno invitati,  entro  il  termine
perentorio di giorni trenta, a produrre le certificazioni, ovvero  le
relative dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 46 del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti
i sottoelencati requisiti: 
    a) non aver riportato condanne a pena detentiva per  delitti  non
colposi e non  essere  stati  sottoposti  a  misure  di  sicurezza  o
prevenzione; 
    b) la cittadinanza italiana; 
    c) il godimento dei diritti politici; 
    d) il luogo e la data di nascita; 
    e) il possesso del  titolo  di  studio  di  cui  all'art.  2  del
presente bando. 
    2. Le dichiarazioni  indicate  alle  lettere  a),  b)  e  c)  non
dovranno  essere  anteriori  a  sei  mesi  rispetto  alla   data   di
presentazione. 
    3. Le  dichiarazioni  di  cui  alle  lettere  b)  e  c)  dovranno
attestare, altresi', che gli  interessati  erano  in  possesso  della
cittadinanza e godevano dei  diritti  politici  anche  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso. 
    4. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare  idonei  controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Chiunque  rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
dal presente bando di concorso, e' punito ai sensi del codice  penale
e delle leggi speciali  in  materia.  La  dichiarazione  mendace  sul
possesso dei titoli comporta, in qualunque  momento,  il  decadimento
dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato  sulla
base della dichiarazione non veritiera. 
    5. La mancata presentazione, entro  il  termine  previsto,  della
documentazione   indicata   nel   presente   articolo,   il   mancato
completamento della documentazione o l'omessa regolarizzazione  della
stessa, entro giorni trenta  dal  ricevimento  dell'apposito  invito,
implichera' la decadenza dalla nomina ad allievo agente della Polizia
di Stato. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 
      Roma, 12 gennaio 2016 
 
                                     Il Capo della Polizia            
                          Direttore generale della pubblica sicurezza 
                                              Pansa