Concorso per 1 consulente del lavoro (lazio) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Abilitazione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 8 del 29-01-2016 |
Sintesi: | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI Concorso (Scad. 15 luglio 2016) Indizione della sessione annuale degli esam ... |
Ente: | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 29-01-2016 |
Data Scadenza bando | 15-07-2016 |
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Concorso (Scad. 15 luglio 2016)
Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro - anno 2016.
IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante «Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, «Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2015, che, in attuazione del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, disciplina gli uffici dirigenziali non generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Acquisito il concerto con i Ministeri della giustizia e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in sede di Conferenza dei servizi indetta, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, per il giorno 18 dicembre 2015 al fine dell'approvazione del presente decreto contenente, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 12 del 1979, le modalita' e i programmi degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro; Visto il decreto del Segretario Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 gennaio 2015 con cui, a decorrere dalla sessione 2015, viene delegato ai Direttori delle Direzioni interregionali del lavoro di Milano, Roma, Venezia e Napoli e alle Direzioni territoriali di Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L'Aquila, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Torino e Trieste, il compito di provvedere alla nomina dei componenti delle commissioni esaminatrici per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro e le relative procedure necessarie per lo svolgimento degli esami, ai sensi dell'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12; Decreta: Art. 1 1. E' indetta per l'anno 2016 la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro presso le Direzioni del lavoro di: Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L'Aquila, Milano, Napoli, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste e Venezia, nonche' presso la Regione Sicilia - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attivita' Formative - e le Province Autonome di Bolzano - Ufficio tutela sociale del lavoro - e Trento - Servizio lavoro.
Art. 2 1. L'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro ha carattere teorico-pratico e si compone di due prove scritte e di una prova orale. 2. Le due prove scritte consistono nello svolgimento di un tema sui temi del diritto del lavoro e della legislazione sociale e in una prova teorico-pratica sui temi del diritto tributario, scelti dalla commissione esaminatrice. 3. La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie: 1) diritto del lavoro; 2) legislazione sociale; 3) diritto tributario; 4) elementi di diritto privato, pubblico e penale; 5) nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio. 4. Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte sono assegnate al candidato sette ore dal momento della dettatura. I candidati possono consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla commissione esaminatrice e i dizionari.
Art. 3 1. Le prove scritte avranno inizio alle ore 8:30 antimeridiane presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui all'art. 1, nei seguenti giorni: prova scritta in diritto del lavoro e legislazione sociale: 6 settembre 2016; prova teorico-pratica in diritto tributario: 7 settembre 2016. 2. Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it, sezione «Avvisi e bandi» fino alla data di inizio degli stessi. 3. I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
Art. 4 1. La domanda di ammissione all'esame di Stato, sulla quale deve essere apposta una marca da bollo del valore di euro 16,00, redatta secondo il fac-simile allegato al presente decreto (Allegato 1), deve essere sottoscritta dal candidato e presentata entro il termine perentorio del 15 luglio 2016 alle Direzioni del lavoro territorialmente competenti, nonche' presso la Regione Sicilia - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attivita' Formative e le Province autonome di Bolzano - Ufficio tutela sociale del lavoro - e di Trento - Servizio lavoro. 2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il medesimo termine del 15 luglio 2016. A tal fine fanno fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante. 3. I candidati possono sostenere l'esame di Stato esclusivamente nella regione o nella Provincia autonoma di residenza anagrafica, a pena di esclusione ovvero di nullita' della prova. 4. Nella domanda di ammissione il candidato, sotto la propria responsabilita', dovra' dichiarare: 4.1) a) cognome e nome, luogo e data di nascita; b) residenza anagrafica; c) recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonche' il recapito telefonico e l'eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata. A tal fine il candidato e' tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza, del recapito telefonico o dell'indirizzo. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata; d) di essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri, ivi compresi quelli beneficiari di protezione internazionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo n. 251 del 2007, in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. 4.2) Di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio individuati alla lettera d), dell'art. 3, comma 2, della legge n. 12 del 1979, cosi' come esplicitati nel parere n. 1540 del 23 ottobre 2012 rilasciato a tal fine dal MIUR - Consiglio Universitario Nazionale (CUN): A) diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche ovvero diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro; B) laurea triennale o laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012: Classe L-14: scienze dei servizi giuridici; Classe L-16: scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione; Classe L-18: scienze dell'economia e della gestione aziendale; Classe L-33: scienze economiche; Classe L-36: scienze politiche e delle relazioni internazionali. Laurea magistrale appartenente a: Classe LM-56: scienze dell'economia; Classe LM-62: scienze della politica; Classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni; Classe LM-77: scienze economico-aziendali; Classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza. C) I titoli di studio equiparati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009; i titoli di studio equiparati ai sensi del decreto interministeriale 11 novembre 2011, nonche' le corrispondenze individuate nel decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 386 del 26 luglio 2007 in relazione alle Classi di cui al medesimo parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012. D) Oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono ammessi coloro che abbiano gia' ottenuto il riconoscimento di idoneita' del proprio titolo di studio da parte Consiglio Universitario Nazionale cui abbiano fatto specifica richiesta o che, avendo ottenuto il certificato di compiuta pratica o essendo iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro il 22 gennaio 2013, data di pubblicazione del primo bando di recepimento del menzionato parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012, otterranno il relativo parere ove necessario, nonche' coloro che abbiano conseguito i titoli di studio di laurea quadriennale in sociologia e di laurea, classe 14, in scienze e tecniche della comunicazione e che abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica o risultino iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro la predetta data del 22 gennaio 2013. E) I candidati che siano in possesso di un titolo di studio conseguito in uno Stato diverso dall'Italia dovranno produrre attestato di idoneita' ottenuto in Italia da parte degli organi competenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2009 per l'accesso al tirocinio. 4.3) Di essere in possesso o di aver richiesto al competente consiglio provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di compimento del praticantato. 5. I requisiti prescritti, salvo quelli per i quali sia data una indicazione diversa alla lettera D) del precedente punto 4.2, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione agli esami. 6. Alla domanda devono essere allegati, a pena di non ammissione all'esame: a) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al compimento del prescritto periodo di praticantato, rilasciata ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) ricevuta attestante il pagamento della tassa di euro 49,58 dovuta ai sensi dell'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, nonche' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, da versarsi con le modalita' di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (codice tributo 729 T). 7. Il candidato dovra', altresi', dichiarare di essere a conoscenza della responsabilita' penale in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non piu' rispondenti a verita', ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 489 c.p. 8. I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati da parte degli Uffici competenti alla ricezione delle domande, ai sensi degli articoli 71 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 5 1. I candidati con disabilita' possono sostenere le prove con gli ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione alla specifica disabilita', ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale condizione deve essere rappresentata nella domanda di ammissione, con indicazione del tipo di supporto richiesto. 2. Alla candidata che necessiti di un periodo per allattamento, potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, di durata pari al periodo stesso. Tale esigenza dovra' essere tempestivamente rappresentata alla Commissione esaminatrice.
Art. 6 1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» e successive modificazioni, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni.
Art. 7 1. Ai fini della valutazione del candidato ciascun componente della commissione esaminatrice puo' attribuire fino a dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia o gruppo di materie della prova orale. 2. Il punteggio per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale si ottiene dividendo la somma dei punti assegnati al candidato per il numero dei componenti l'intera commissione esaminatrice. 3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta. 4. Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.
Art. 8 1. Con successivi decreti dei dirigenti degli uffici di cui all'art. 1 sono nominate le commissioni esaminatrici, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Art. 9 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 gennaio 2016 Il direttore generale: Romolo de Camillis