Concorso per 82 allievi ufficiali in ferma prefissata (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 82
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 35 del 03-05-2016
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Concorso (Scad. 3 giugno 2016) Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al 16° Corso Allievi Ufficiali in ferma prefissata (AUFP) per il co ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 03-05-2016
Data Scadenza bando 03-06-2016
Condividi Invia tramite Whatsapp

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso (Scad. 3 giugno 2016)

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al 16° Corso Allievi Ufficiali in ferma prefissata (AUFP) per il conseguimento della nomina a Ufficiale in ferma prefissata della Marina Militare, ausiliario del ruolo normale del Corpo del Genio Navale - settore infrastrutture e del Corpo Sanitario Militare Marittimo e ausiliario del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni  e  sulle  modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  9   luglio   2009   concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della  partecipazione
ai pubblici concorsi; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
Codice   dell'Ordinamento   Militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare,  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli  Stati  Maggiori  di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello  specifico,  il  decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il Testo Unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di   Ordinamento   Militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e in particolare i  titoli  II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la  direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante il Regolamento in materia di  parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di Polizia a Ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco, emanato in attuazione della legge  12
gennaio 2015, n. 2; 
    Vista  la  Direttiva  Tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della Sanita'  militare,  recante  "modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici", emanata ai  sensi
del precitato decreto del Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207; 
    Vista la legge 28 dicembre 2015, n.  208,  recante  "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato"
(Legge di stabilita' 2016); 
    Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2016  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2016-2018; 
    Vista la lettera n. M_D MSTAT 008350 dell'8 febbraio 2016 con  la
quale lo Stato Maggiore della Marina ha chiesto di indire per  l'anno
2016 un concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  il  reclutamento  di
complessivi 82 (ottantadue) Allievi  Ufficiali  in  Ferma  Prefissata
della Marina militare, ausiliari del  ruolo  normale  del  Corpo  del
Genio Navale - settore infrastrutture e ausiliari del ruolo normale e
del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di porto; 
    Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al  personale  militare,  desumibile  dal  combinato  disposto  degli
articoli 625, comma 1, del citato  decreto  legislativo  n.  66/2010,
rubricato  "Rapporti  con  l'ordinamento  generale  del  lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  e  altri   ordinamenti
speciali", 19,  comma  1,  della  legge  4  novembre  2010,  n.  183,
rubricato "Specificita' delle Forze armate, delle Forze di Polizia  e
del Corpo nazionale dei  Vigili  del  Fuoco",  51,  comma  8,  ultimo
periodo,  della  legge  23   dicembre   2000,   n.   388,   rubricato
"Programmazione delle assunzioni e norme interpretative", e 3,  comma
1,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   rubricato
"Personale in regime di diritto pubblico"; 
    Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status  e  delle  funzioni  svolte  dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo n. 66/2010 ha cura di prevedere,  tra  gli
altri,  il  possesso  di   specifici   requisiti   legati   all'eta',
all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (articoli  635,
646, 672, 682, 684, 697 e 700); 
    Considerato che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti in
questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui  agli
articoli 634, 654, 660 e  1035  del  citato  decreto  legislativo  n.
66/2010 presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi
di cui trattasi, alla luce della  necessita'  di  non  precludere  la
partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato
e  attualmente  mantenuto  i  necessari  requisiti,  connotati  dalla
specificita' quale sopra descritta; 
    Considerato che, in coerenza con quanto sopra  esposto,  le  sole
ipotesi in  cui  e'  ammesso  lo  scorrimento  delle  graduatorie  di
concorso, entro il termine di un anno dalla loro approvazione, per il
reclutamento  presso  le  Forze  armate  sono  quelle   organicamente
individuate all'art. 643 del citato decreto  legislativo  n.  66/2010
con esclusione dell'applicabilita' di ogni altra normativa vigente  a
riguardo, in linea con la piu'  recente  giurisprudenza  (Tar  Lazio,
sez. I-ter, 26 settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato,  sez.  III,  14
gennaio 2014, n. 100; Cons. Stato, Ad Plen. , 28 luglio 2011, n.  14,
punto 51); 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del  5  dicembre
2014 - registrato presso la Corte dei conti il 19  dicembre  2014  al
foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a Direttore  generale  per
il personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30  novembre
2015, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore Vincenzo MELONE
a Comandante generale delle Capitanerie di porto; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto il seguente concorso,  per  titoli  ed  esami,  per
l'ammissione al 16°  corso  Allievi  Ufficiali  in  Ferma  Prefissata
(AUFP) per  il  conseguimento  della  nomina  a  Ufficiale  in  Ferma
Prefissata della Marina militare, ausiliario del  ruolo  normale  del
Corpo del Genio Navale - settore infrastrutture e del Corpo Sanitario
Militare Marittimo  e  ausiliario  del  ruolo  normale  e  del  ruolo
speciale del Corpo delle Capitanerie di porto, con il numero di posti
di seguito indicati: 
      a) Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari  del  ruolo
normale: 
        1) 10 (dieci) posti per il Corpo del Genio Navale  -  settore
infrastrutture con riserva di 2 (due) posti a  favore  dei  diplomati
presso le Scuole  Militari  e  dei  figli  di  militari  deceduti  in
servizio; 
        2) 2 (due) posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo  -
medici, con riserva di 1 (uno) posto a favore dei diplomati presso le
scuole militari e dei figli di militari deceduti in servizio; 
        3) 40 (quaranta) posti per  il  Corpo  delle  Capitanerie  di
porto, con riserva di 4 (quattro) posti a favore dei diplomati presso
le Scuole Militari e dei figli di militari deceduti in servizio; 
      b) Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari  del  ruolo
speciale: 30 (trenta) posti per il Corpo delle Capitanerie di  porto,
con riserva di 3 (tre) posti a favore dei diplomati presso le  Scuole
Militari e dei figli di militari deceduti in servizio. 
    In  ciascuno   dei   suddetti   concorsi,   i   posti   riservati
eventualmente non ricoperti per insufficienza di  riservatari  idonei
saranno devoluti agli altri concorrenti idonei. 
    2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini  della  Repubblica  di  entrambi  i  sessi.  Pertanto,   le
disposizioni  del  presente  decreto,   in   mancanza   di   espressa
indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi  i
sessi. 
    3. Il numero dei posti disponibili e  la  loro  ripartizione  per
ruolo potranno subire modificazioni, fino alla data  di  approvazione
della  relativa  graduatoria  di  merito,  qualora  fosse  necessario
soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza  dei
ruoli degli Ufficiali ausiliari del Corpo del Genio Navale, del Corpo
Sanitario Militare Marittimo e del Corpo delle Capitanerie di porto. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori,  in  ragione  di  esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o  finanziarie  o  di  disposizioni  di
contenimento della spesa  pubblica.  In  tal  caso,  ove  necessario,
l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata  comunicazione  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della  difesa,  che  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti  per  tutti  gli  interessati,
nonche' nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it. 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. La predetta Amministrazione della Difesa si  riserva  altresi'
la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione  nel  portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore  di
notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati,  nonche'  nei
siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it. 
                               Art. 2 
 
 
                              Requisiti 
 
 
    1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare  i
giovani che: 
      a) hanno compiuto il 17° anno di eta' e non hanno  superato  il
giorno di compimento del 38° anno di eta' alla data di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande di  partecipazione.  Eventuali
aumenti dei limiti di eta' previsti  dalle  vigenti  disposizioni  di
legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione; 
      b) sono in possesso della cittadinanza italiana; 
      c) godono dei diritti civili e politici; 
      d) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre  l'arruolamento
volontario nella Marina militare espresso dai genitori o dal genitore
esercente la potesta' o dal tutore; 
      e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  Pubblica  Amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  Pubbliche  Amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
      f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati  dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  Nazionale  per  il
Servizio Civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto  dall'art.
636 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66.  In  tal  caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia  digitale
alla domanda di partecipazione al concorso; 
      g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 
      h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      i) hanno tenuto condotta incensurabile; 
      j)  non  hanno  tenuto  comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      k) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        1) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero
1),  una  delle  seguenti   classi   di   lauree   magistrali:   LM-4
(architettura e  ingegneria  edile-architettura),  LM-23  (ingegneria
civile), LM-24 (ingegneria dei sistemi  edilizi),  LM-26  (ingegneria
della sicurezza), LM-35 (ingegneria per l'ambiente e il territorio) e
LM-48 (pianificazione  territoriale,  urbanistica  e  ambientale).  I
concorrenti  devono  inoltre  essere  in  possesso  dell'abilitazione
all'esercizio di una  delle  seguenti  professioni,  ai  sensi  degli
articoli 15, 16, 45 e 46 del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 328 del 2001: 
          - architetto; 
          - pianificatore territoriale; 
          - ingegnere civile e ambientale. 
        2) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero
2), la classe di lauree magistrali LM-41 (medicina  e  chirurgia).  I
concorrenti dovranno  inoltre  essere  in  possesso  del  diploma  di
abilitazione all'esercizio della relativa professione; 
        3) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero
3),  una  delle  seguenti   classi   di   lauree   magistrali:   LM-4
(architettura  e  ingegneria  edile-architettura),  LM-6  (biologia),
LMG/01  (giurisprudenza),  LM-18  (informatica),  LM-23   (ingegneria
civile), LM-24 (ingegneria dei sistemi  edilizi),  LM-27  (ingegneria
delle  telecomunicazioni),  LM-29  (ingegneria  elettronica),   LM-31
(ingegneria  gestionale),  LM-32  (ingegneria   informatica),   LM-33
(ingegneria meccanica), LM-34 (ingegneria navale), LM-35  (ingegneria
per l'ambiente e il territorio), LM-48 (pianificazione  territoriale,
urbanistica e ambientale), LM-54 (scienze chimiche),  LM-60  (scienze
della natura), LM-72 (scienze e tecnologie della navigazione),  LM-74
(scienze e tecnologie geologiche), LM-75 (scienze  e  tecnologie  per
l'ambiente e il territorio), LM-91 (tecniche e metodi per la societa'
dell'informazione), LM-92 (teorie della comunicazione); 
        4) per i posti di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  b):
diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado   di   durata
quinquennale  ovvero  di  durata  quadriennale  integrato  dal  corso
annuale per l'ammissione ai corsi universitari. 
    Saranno ritenuti validi  anche  i  titoli  di  studio  conseguiti
secondo un precedente ordinamento  equiparati  alle  predette  lauree
magistrali dal decreto interministeriale 9 luglio 2009. 
    Saranno  altresi'  ritenute  valide  le  sole  lauree  magistrali
conseguite in territorio nazionale,  riconosciute  per  legge  o  per
decreto ministeriale equipollenti ad una di quelle prescritte per  la
partecipazione al concorso indetto con il presente  decreto.  In  tal
caso i concorrenti dovranno  produrre  e  allegare  alla  domanda  di
candidatura la relativa  documentazione  probante.  Inoltre,  saranno
ritenuti titoli di studio validi le lauree magistrali e i diplomi  di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado  conseguiti  all'estero  e
riconosciuti equipollenti, ai sensi  delle  vigenti  disposizioni  di
legge, a quelli conseguiti  in  Italia.  A  tal  fine  i  concorrenti
dovranno produrre, a pena di esclusione: 
      - per la laurea magistrale, una dichiarazione  di  equipollenza
rilasciata dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
      - per i diplomi di istruzione secondaria  di  secondo  grado  o
titoli di studio d'istruzione secondaria superiore, una dichiarazione
di  equipollenza  rilasciata  da  un  Ufficio  scolastico   regionale
nell'ambito provinciale di  loro  scelta,  ovvero  una  dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445; 
      l) non sono gia' in servizio quali Ufficiali Ausiliari in Ferma
Prefissata, ovvero si trovano nella posizione  di  congedo  per  aver
completato la ferma come Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata. 
    2. Ai fini dell'ammissione al corso Allievi  Ufficiali  in  Ferma
Prefissata i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei
requisiti  d'idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale   al   servizio
militare per la nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata  della  Marina
militare. Detta idoneita' sara' accertata con le  modalita'  indicate
nei successivi articoli 9, 10 e 11 del presente decreto. 
    3. L'ammissione dei  vincitori  al  corso  nonche'  la  nomina  a
Ufficiale in Ferma Prefissata di cui ai successivi articoli 14  e  15
sono  subordinate  all'accertamento   d'ufficio,   anche   successivo
all'ammissione al corso formativo, del possesso delle qualita' morali
e  di  condotta  stabilite  per  l'ammissione   ai   concorsi   nella
magistratura, con le modalita' previste dalla vigente normativa. 
    4.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 4, comma 1 e, fatta eccezione per quello  dell'eta'  di  cui  al
precedente comma 1, lettera a), devono  essere  mantenuti  fino  alla
nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata. 
                               Art. 3 
 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
 
    1. La procedura relativa al concorso  di  cui  all'art.  1  viene
gestita tramite il portale dei concorsi on-line del  Ministero  della
difesa (da ora in poi  portale),  raggiungibile  attraverso  il  sito
internet  www.difesa.it,  link  concorsi   on-line   Difesa,   ovvero
attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it. 
    2. Previa registrazione da effettuarsi con le modalita'  indicate
al successivo comma 3 - che consentira' la partecipazione a  tutti  i
concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di  futura
pubblicazione - e' possibile presentare la domanda di  partecipazione
e  ricevere  le  successive  comunicazioni  inviate  dalla  Direzione
generale per il personale militare o da Ente  dalla  stessa  delegato
alla gestione del concorso. 
    3. La procedura guidata di  registrazione,  descritta  alla  voce
"istruzioni" del portale,  viene  attivata  con  una  delle  seguenti
modalita': 
      a)  senza  smart  card:  fornendo   un   indirizzo   di   posta
elettronica,  una  utenza  di  telefonia  mobile   intestata   ovvero
utilizzata  dal  concorrente  e  gli  estremi  di  un  documento   di
riconoscimento in corso di validita'; 
      b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE)
ovvero  carta  nazionale  dei  servizi  (CNS)   ovvero   tessera   di
riconoscimento elettronica  rilasciata  da  un'Amministrazione  dello
Stato (decreto del Presidente della Repubblica  28  luglio  1967,  n.
851) ai sensi dell'art. 66, comma 8 del decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82 ovvero firma digitale. 
    4. Conclusa la fase di accreditamento,  l'interessato  acquisisce
le credenziali (userid e password)  per  poter  accedere  al  proprio
profilo  cosi'  creato  nel  portale.  In  caso  di  smarrimento,  e'
attivabile  la  procedura  di  recupero  delle  stesse  dalla  pagina
iniziale del portale. 
                               Art. 4 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. 
    La  domanda  di  partecipazione  potra'  essere  presentata   per
soltanto uno dei ruoli e dei Corpi di cui al precedente art. 1  comma
1. 
    I candidati che alla data di  presentazione  della  domanda  sono
minorenni dovranno, a  pena  di  esclusione,  allegare  alla  stessa,
secondo  le  modalita'  descritte  ai  commi  successivi,  copia  per
immagini  dell'atto  di  assenso  riportato   nell'allegato   A   che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
    Il sistema  informatico  consente  di  salvare  una  bozza  della
domanda  nel  proprio  profilo  on-line,  ferma  la   necessita'   di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione  di  cui
al precedente comma 1. 
    I candidati, al  momento  della  compilazione  della  domanda  di
partecipazione, predispongono copia per immagini (file in formato PDF
o JPEG con  dimensione  massima  di  3  Mb  per  ogni  allegato)  dei
documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare al  fine
della valutazione dei titoli di cui al  successivo  art.  12,  ovvero
quelle attestanti l'equiparazione del titolo di  studio  posseduto  a
quello  richiesto  per  la  partecipazione.  E'  cura  del  candidato
assegnare    a    tali    files    il    nome    corrispondente    al
certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.:  master.pdf,
equipollenza.pdf, corso_perfezionamento.pdf, ecc.). 
    2. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di  acquisizione  on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una  comunicazione
a  video  e,  successivamente,  un  messaggio  di  posta  elettronica
dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere conservato ed  esibito,
ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale.  Dopo
l'inoltro della domanda, e' possibile salvare  in  locale  una  copia
della stessa. 
    I candidati possono  integrare  o  modificare  quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione entro  il  termine  previsto  per  la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo  on-line  del
portale, annullando la domanda presentata, che verra' ripristinata in
stato di bozza, e  modificando  le  dichiarazioni  di  interesse.  La
domanda  modificata  dovra',  quindi,  essere  rinviata  al   sistema
informatico centrale di acquisizione on-line delle domande. 
    3. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    4. In caso di avaria temporanea del sistema informatico,  che  si
verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione  delle
domande, la Direzione generale per il personale militare  si  riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di  giorni
pari a quelli di  mancata  operativita'  del  sistema.  Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine  per  la  presentazione  delle
domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel portale, nonche'
nei  siti  www.persomil.difesa.it  e  www.marina.difesa.it,   secondo
quanto previsto dal successivo art. 5. 
    In tal caso, resta comunque  invariata  all'iniziale  termine  di
scadenza per la presentazione delle  domande  di  cui  al  precedente
comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di  partecipazione
indicata al precedente art. 2. 
    5. Qualora l'avaria del sistema informatico  fosse  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso  pubblicato  sul  sito  www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    6. Nella domanda di partecipazione i candidati  indicano  i  loro
dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla  residenza  e  al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali  comunicazioni,
nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione. 
    7. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nei precedenti commi del presente articolo,  il  candidato,  oltre  a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento  di
tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti  di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    8. La Direzione generale per il personale militare o  Ente  dalla
stessa delegato  alla  gestione  del  concorso,  potra'  chiedere  la
regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino
formalmente irregolari per vizi sanabili. 
                               Art. 5 
 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel portale,  il  concorrente  puo'
anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione
sara' suddivisa in un'area pubblica relativa  alle  comunicazioni  di
carattere collettivo (avvisi di modifica del  bando,  variazione  del
diario di svolgimento della prova scritta, calendari  di  svolgimento
degli  accertamenti  psico-fisici,  attitudinali  e  delle  prove  di
efficienza fisica, ecc.), e un'area privata nella quale saranno  rese
disponibili le comunicazioni  di  carattere  personale.  I  candidati
ricevono  notizia  della  presenza  di  tali  comunicazioni  mediante
messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase
di registrazione, ovvero mediante sms. 
    2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nei
siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it, hanno  valore  di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le
eventuali  comunicazioni  di  carattere  personale  potranno   essere
inviate ai concorrenti anche  con  messaggio  di  posta  elettronica,
posta elettronica certificata (se dichiarata  dai  concorrenti  nella
domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    3. Salvo quanto previsto  dal  precedente  art.  4,  comma  3,  i
candidati potranno inviare dichiarazioni integrative  o  modificative
delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione,  nonche'
eventuali  ulteriori  comunicazioni,  mediante  messaggi   di   posta
elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente  un  account  di  PE  -
all'indirizzo:    marinaccad.concorsi@marina.difesa.it    o     posta
elettronica certificata (PEC) - utilizzando esclusivamente un account
di PEC - all'indirizzo marinaccad@postacert.difesa.it , indicando  il
concorso al quale partecipano e allegando copia  per  immagine  (file
formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un documento di
identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    4.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni  dell'indirizzo  di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di  telefonia  fisso  e
mobile. 
    5.  Per  semplificare  le  operazioni  di  gestione  del   flusso
automatizzato della posta in ingresso all'Accademia navale, l'oggetto
di  tutte  le  comunicazioni  inviate  dai  candidati  dovra'  essere
preceduto dal Codice "16°_AUFP_MM_2016". 
                               Art. 6 
 
 
             Svolgimento del concorso e spese di viaggio 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) prova scritta; 
      b) accertamenti psico-fisici; 
      c) accertamento attitudinale; 
      d) prove di efficienza fisica; 
      e) valutazione dei titoli. 
    Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire  la
carta d'identita' o altro documento di riconoscimento,  provvisto  di
fotografia e in corso di validita', rilasciato da  un'Amministrazione
dello Stato. 
    6.  L'Amministrazione  Militare  provvedera'  ad   assicurare   i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle  prove  e
degli  accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  1  del  presente
articolo. 
    7. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  1,
lettere a), b), c) e d), nonche' quelle di vitto e  alloggio  per  la
permanenza nelle sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti. 
    I concorrenti che sono gia' in  servizio  potranno  fruire  della
licenza  straordinaria  per  esami   limitatamente   ai   giorni   di
svolgimento di tali fasi, nonche' al  tempo  strettamente  necessario
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il  rientro
alla sede di servizio. 
                               Art. 7 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice per la  prova  scritta,  per  la
valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      c) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 
      d) la commissione per le prove di efficienza fisica. 
    2. La commissione esaminatrice  per  la  prova  scritta,  per  la
valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie, di  cui
al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano  di  Vascello
in servizio del Corpo delle Capitanerie di porto, presidente; 
      b) due Ufficiali Superiori di  cui  uno  del  Corpo  del  Genio
Navale e uno del Corpo delle Capitanerie di porto, membri; 
      c) un Ufficiale Inferiore del Corpo delle Capitanerie di porto,
segretario senza diritto di voto. 
    3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano  di  Vascello
del Corpo Sanitario Militare Marittimo, presidente; 
      b) due Ufficiali Superiori medici, membri; 
      c) un Sottufficiale del  Ruolo  Marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  Medici
specialisti e/o di specialisti esterni. 
    4. La commissione per gli accertamenti attitudinali,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano  di  Vascello
non appartenente al Corpo Sanitario Militare Marittimo, presidente; 
      b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri; 
      c) un Sottufficiale del  Ruolo  Marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta  commissione  si  avvarra'  del   supporto   di   Ufficiali
specialisti in selezione attitudinale. 
    5. La commissione per le prove di efficienza fisica,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: 
      a) un Ufficiale Superiore in servizio, presidente; 
      b) un Ufficiale in servizio, membro; 
      c) un Sottufficiale del Ruolo Marescialli, segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di  personale  esperto
del settore. 
                               Art. 8 
 
 
                            Prova scritta 
 
 
    1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al
concorso dal presente decreto - a una prova scritta che  avra'  luogo
presso il comprensorio della Marina militare  di  Piano  S.  Lazzaro,
sito in via della Marina 1 - 67127 Ancona, presumibilmente  nel  mese
di giugno 2016. I giorni e l'ora di convocazione saranno resi noti ai
concorrenti, presumibilmente a partire dal 30 maggio  2016,  mediante
avviso inserito nell'area pubblica della  sezione  comunicazioni  del
portale dei concorsi. Tale avviso sara' inoltre consultabile nei siti
www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it 
    2. I concorrenti dovranno presentarsi nel giorno previsto, almeno
un'ora prima dell'inizio della  prova  esibendo,  all'occorrenza,  il
messaggio di avvenuta acquisizione della domanda ovvero  copia  della
stessa ottenuta dal concorrente medesimo  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 4, comma 3 del presente decreto; dovranno inoltre  avere  al
seguito carta d'identita' o  altro  documento  di  riconoscimento  in
corso di validita', rilasciato  da  un'Amministrazione  dello  Stato,
nonche' una penna a sfera a inchiostro indelebile nero. I concorrenti
assenti al  momento  dell'inizio  della  prova  saranno  esclusi  dal
concorso quali che siano le  ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle
dovute  a  causa  di  forza  maggiore,  salvo  quanto  previsto   dal
precedente art. 1, comma 6. 
    3.  La  prova  della  durata  di  60  minuti  consistera'   nella
somministrazione collettiva e standardizzata di 100 (cento) quesiti a
risposta multipla e si svolgera' secondo le disposizioni di cui  agli
articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. I quesiti saranno di tipo logico-deduttivo e analitico,
volti a esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento.  Prima
dell'inizio  della  prova  la  commissione  esaminatrice  di  cui  al
precedente art. 7, comma 1, lettera a) rendera' note  ai  concorrenti
le modalita'  di  svolgimento  della  prova  medesima.  Il  punteggio
conseguibile per  ciascun  concorrente  e'  di  60  (sessanta)  punti
attribuiti con le seguenti modalita': 
      - punti 0,6 (zero virgola sei) per ogni risposta esatta; 
      - punti -0,1 (meno zero virgola uno) per ogni risposta errata o
multipla; 
      - punti 0 (zero) per ogni risposta non data. 
    4.  I   punteggi   conseguiti   dai   concorrenti   nella   prova
contribuiranno alla formazione delle graduatorie di merito di cui  al
successivo art. 13. 
    5. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, in
base al punteggio conseguito dai concorrenti in funzione  del  numero
delle risposte esatte fornite, formera' le graduatorie relative  alla
sola prova scritta distinte per Corpo e per ruolo, al solo  scopo  di
individuare  i  concorrenti  che  saranno   ammessi   ai   successivi
accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove  di  efficienza
fisica, di cui ai  successivi  articoli  9,  10  e  11  del  presente
decreto, nei limiti numerici appresso indicati: 
      - per il Corpo del Genio Navale: 40 concorrenti; 
      - per il Corpo Sanitario Militare Marittimo: 20 concorrenti; 
      - per il ruolo normale del Corpo delle  Capitanerie  di  porto:
135 concorrenti; 
      - per il ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie  di  porto:
105 concorrenti. 
    Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi  accertamenti  i
concorrenti che  nelle  predette  graduatorie  avranno  riportato  lo
stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso. 
    6. L'esito  della  prova  scritta,  l'elenco  degli  ammessi,  il
calendario  con  i  giorni  di  convocazione  e   le   modalita'   di
presentazione agli accertamenti di  cui  al  successivo  art.  9  del
presente decreto, saranno resi noti  con  avviso  inserito  nell'area
pubblica della sezione comunicazione del portale dei  concorsi.  Tale
avviso sara' inoltre consultabile  nei  siti  www.marina.difesa.it  e
www.persomil.difesa.it. 
    7. Sara' possibile chiedere informazioni sull'esito  della  prova
scritta, a partire dal quindicesimo giorno  successivo  a  quello  di
conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione
generale per  il  personale  militare  -  Sezione  relazioni  con  il
pubblico (tel.: 06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it)  ovvero
all'Accademia Navale - Ufficio concorsi (tel. 0586/238531). 
                               Art. 9 
 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1. I concorrenti di cui al precedente art. 8,  comma  5,  saranno
convocati presso il Centro di selezione della  Marina  militare,  via
della Marina 1 - 67127 Ancona, indicativamente nel mese di  settembre
2016, nel giorno e nell'ora indicati nella comunicazione  di  cui  al
precedente art. 8, comma 6. I concorrenti che  non  si  presenteranno
nel giorno e nell'ora indicati saranno  considerati  rinunciatari  ed
esclusi  dal  concorso  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute  a  causa  di  forza  maggiore,  salvo  quanto
previsto dal precedente art.  1,  comma  6.  I  concorrenti  dovranno
portare al seguito i documenti indicati al successivo comma 2. 
    2. I concorrenti all'atto della presentazione presso il Centro di
selezione della Marina militare di  Ancona,  dovranno  consegnare  la
seguente documentazione  sanitaria  in  originale  o  in  copia  resa
conforme secondo le modalita' previste dalla legge: 
      a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico  del  torace
in due proiezioni con relativo referto, effettuato  presso  strutture
sanitarie pubbliche, anche militari  o  private  accreditate  con  il
Servizio  Sanitario  Nazionale  (SSN),  e  rilasciato  in  data   non
anteriore ai tre  mesi  rispetto  alla  data  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici; 
      b) referto dell'analisi completa  delle  urine  con  esame  del
sedimento, effettuata presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche
militari o private accreditate con il SSN, in data non  anteriore  ai
tre mesi  rispetto  alla  data  di  presentazione  agli  accertamenti
psico-fisici; 
      c) ai soli fini  dell'eventuale  successivo  impiego,  referto,
rilasciato  da  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o
private accreditate con il SSN, in data non  anteriore  ai  due  mesi
rispetto alla data di presentazione agli  accertamenti  psico-fisici,
di analisi di laboratorio  concernente  il  dosaggio  enzimatico  del
glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD),  espresso  in  percentuale  di
attivita' enzimatica; 
      d) referto delle analisi  del  sangue  di  cui  al  sottostante
elenco,  effettuate  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,   anche
militari, o private accreditate con il SSN, in data non anteriore  ai
tre mesi  rispetto  alla  data  di  presentazione  agli  accertamenti
psico-fisici  (ad  eccezione  di   quello   riguardante   il   gruppo
sanguigno): 
        1) emocromo completo con formula leucocitaria; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) trigliceridemia; 
        6) colesterolemia totale e frazionata; 
        7) transaminasemia (GOT e GPT); 
        8) bilirubinemia diretta e indiretta; 
        9) gamma GT; 
        10) azotemia; 
        11) uricemia 
        12) markers virali: anti HAV, HbsAg, antiHBs, antiHBc e  anti
HCV; 
        13) attestazione del gruppo sanguigno; 
      e) certificato, conforme al modello riportato  nell'allegato  B
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona  salute,  la
presenza/assenza  di  pregresse  manifestazioni   emolitiche,   gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o  alimenti.  Tale  certificato  dovra'  avere  una  data  di
rilascio  non  anteriore  ai  sei  mesi   rispetto   alla   data   di
presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
      f) referto,  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica,  o
privata accreditata con il  SSN,  attestante  l'esito  del  test  per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV, in  data  non
anteriore ai tre  mesi  rispetto  alla  data  di  presentazione  agli
accertamenti psicofisici; 
      g) certificato di idoneita' ad  attivita'  sportiva  agonistica
per l'atletica leggera e per il nuoto  in  corso  di  validita'  (non
antecedente a un anno all'atto della presentazione agli  accertamenti
psico-fisici), rilasciato da  medici  appartenenti  alla  Federazione
medico-sportiva italiana ovvero da  specialisti  che  operano  presso
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  Servizio
Sanitario Nazionale in qualita' di medici specializzati  in  medicina
dello sport; 
      h) i concorrenti di sesso  femminile  dovranno  presentare,  in
aggiunta a quanto sopra: 
        1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o  urine)  effettuato  presso  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN,  in  data
non anteriore a cinque giorni rispetto  alla  data  di  presentazione
agli accertamenti psico-fisici; 
        2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati  presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il SSN, in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla  data  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
      i)  originale  dell'attestazione  che   l'eventuale   struttura
sanitaria privata presso cui viene prodotto il referto e' accreditata
con il SSN; 
      j) i soli concorrenti che risulteranno vincitori  del  concorso
saranno sottoposti  alle  vaccinazioni  obbligatorie  previste  dalla
normativa sanitaria in ambito militare per il servizio  in  Patria  e
all'estero.   A   tal    fine,    dovranno    presentare,    all'atto
dell'incorporamento: 
        - certificato vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
        - in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  sara'  resa  ai  vincitori   incorporati   dal
personale sanitario di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5),  lettera  a)
della Direttiva tecnica 14 febbraio  2008  della  Direzione  generale
della Sanita' Militare, recante  "Procedure  applicative  e  data  di
introduzione  delle  schedule  vaccinali  e  delle  altre  misure  di
profilassi". 
    3. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati  di
cui al precedente comma 2 comportera'  l'esclusione  del  concorrente
dagli  accertamenti  psico-fisici  e  quindi  dal   concorso,   fatta
eccezione per quelli di cui alle lettere a) , c), d) n.  13,  j).  In
particolare,  il  referto  di  analisi  di  laboratorio,  di  cui  al
precedente comma 2, lettera c), concernente  il  dosaggio  enzimatico
del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi  (G6PD),  dovra'  comunque  essere
presentato  dai  concorrenti  all'atto  dell'incorporamento,  qualora
vincitori.  Al  termine  degli  accertamenti  psico-fisici   verranno
restituite solo le immagini radiografiche. 
    4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita, sulla  scorta  della
specifica  normativa  citata  nelle  premesse.  I   concorrenti   che
risulteranno carenti di  anche  uno  solo  dei  requisiti  prescritti
saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. 
    5. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  1,  lettera
b): 
      a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma  2  del
presente articolo, necessari per l'effettuazione  degli  accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita'; 
      b) in caso di accertato  stato  di  gravidanza  non  potra'  in
nessun caso  procedere  agli  accertamenti  di  cui  alla  successiva
lettera c) e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio,  a  mente
dell'art. 580 del decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90, secondo il quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare. Pertanto, nei confronti  dei  candidati  il  cui  stato  di
gravidanza e' stato accertato anche con  le  modalita'  previste  dal
presente articolo, la Direzione generale per  il  personale  militare
procedera'  alla  convocazione  al  predetto  accertamento  in   data
compatibile con la definizione delle graduatorie di cui al successivo
art. 13. Se in occasione della  seconda  convocazione  il  temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione  di  cui  al  precedente
art. 7, comma 1, lettera b) ne dara' notizia  alla  citata  Direzione
generale che, con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal
concorso  per  l'impossibilita'  di  procedere  all'accertamento  del
possesso dei requisiti previsti dal presente bando; 
      c)  disporra'  quindi  per  tutti  i  concorrenti  il  seguente
protocollo diagnostico: 
        1)  visita  medica  generale  preliminare,  propedeutica   ai
successivi accertamenti, volta a valutare eventuali  elementi  motivo
di inidoneita' ai sensi di quanto previsto dai successivi comma  7  e
comma 8;  in  tale  sede  la  commissione,  giudichera'  inidoneo  il
candidato che presenti tatuaggi se, per la loro sede o natura,  siano
deturpanti o contrari  al  decoro  dell'uniforme  o  siano  possibile
indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare  con  visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); 
        2) visita cardiologica con ECG; 
        3) visita oculistica; 
        4) visita odontoiatrica; 
        5) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
        6) visita psichiatrica; 
        7) valutazione dell'apparato locomotore; 
        8) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti  e/o  psicotrope  quali  anfetamine,
cocaina,  oppiacei,  cannabinoidi   e   barbiturici.   In   caso   di
positivita',  disporra'  sul  medesimo  campione  test  di   conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
        9) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
        10)   ogni   ulteriore    indagine,    clinico-specialistica,
laboratoristica  e/o  strumentale,  ritenuta  utile  per   consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente,  ivi
compreso  (se  non  consegnato  dal  concorrente)  l'eventuale  esame
radiografico in caso di  dubbio  diagnostico.  Nel  caso  in  cui  si
rendera'   necessario   sottoporre   il   concorrente   a    indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la  valutazione  di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti  osservabili
ne' valutabili con diverse  metodiche  o  visite  specialistiche,  lo
stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui  all'allegato  C,
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
    6.  Gli  interessati,  all'atto  della  presentazione,   dovranno
rilasciare   apposita    dichiarazione    di    consenso    informato
all'effettuazione  del  protocollo  medesimo,  nonche'  sottoscrivere
un'informativa relativa  ai  protocolli  vaccinali  previsti  per  il
personale militare all'atto dell'incorporamento  secondo  il  modello
riportato  nell'allegato  D  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
    7. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  1,  lettera
b), acquisiti i documenti indicati nel comma 2 del presente articolo,
accertera' direttamente il possesso dei seguenti ulteriori  specifici
requisiti: 
      a) parametri fisici: composizione corporea, forza  muscolare  e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti  dall'art.  587  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  come
modificato  dall'art.  4,  comma  1,  lettera  c)  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n.  207  nonche'  dalla
Direttiva  tecnica  edizione  2016  dell'Ispettorato  generale  della
Sanita' Militare, citati nelle premesse; 
      b) apparato visivo: visus corretto non  inferiore  a  10/10  in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate  il  vizio
di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la  miopia  e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per  l'ipermetropia  e
l'astigmatismo   ipermetropico   composto,   le   2   diottrie    per
l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice e per  la  componente
cilindrica  negli  astigmatismi   composti,   le   3   diottrie   per
l'astigmatismo misto o  per  l'anisometropia  sferica  e  astigmatica
purche' siano presenti la fusione  e  la  visione  binoculare.  Senso
cromatico normale. 
    L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra,  puo'  essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con  il  metodo
dell'annebbiamento. 
      c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara'  verificata
con esame audiometrico tonale  liminare  in  camera  silente.  Potra'
essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB fino  alla
frequenza di 4000 Hz e una  perdita  uditiva  bilaterale  con  P.P.T.
compresa entro  il  20%.  I  deficit  neurosensoriali  isolati  sulle
frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati di volta in volta  dallo
specialista,  secondo  quanto  previsto   dalle   vigenti   direttive
tecniche; 
      d) dentatura: in buone condizioni; sara' consentita la mancanza
di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a
paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i  quali
non figurino piu' di un incisivo e di  un  canino;  nel  computo  dei
mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi
mancanti dovranno essere sostituiti con  moderna  protesi  fissa  che
assicuri  la  completa  funzionalita'  della  masticazione;  i  denti
cariati dovranno essere opportunamente curati. 
    8. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti  al
riconoscimento  dell'idoneita'  psico-fisica   dei   concorrenti   al
servizio incondizionato quali Ufficiali  in  Ferma  Prefissata  della
Marina militare.  La  commissione,  al  termine  degli  accertamenti,
provvedera' a definire per ciascun  concorrente,  secondo  i  criteri
stabiliti dalla normativa  e  dalle  direttive  vigenti,  il  profilo
sanitario che terra' conto delle  caratteristiche  somato-funzionali,
nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati. 
    In caso di  mancata  presentazione  del  referto  di  analisi  di
laboratorio  concernente  il   dosaggio   enzimatico   del   glucosio
6-fosfatodeidrogenasi  (G6PD),  ai  fini  della   definizione   della
caratteristica somato-funzionale AV-EI,  limitatamente  alla  carenza
del predetto enzima, al coefficiente  attribuito  sara'  aggiunta  la
dicitura «deficit di G6PD non definito». 
      a) Saranno giudicati idonei i concorrenti: 
        1) non affetti da  alcuna  delle  imperfezioni  o  infermita'
previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita'  che  sono
causa di inidoneita' al servizio militare di  cui  all'art.  582  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e  dalla
vigente   direttiva   tecnica   riguardante   l'accertamento    delle
imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  al
servizio militare, emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014; 
        2)   ritenuti   altresi'   in   possesso   di   un    profilo
somato-funzionale con coefficienti 1 o 2 in  tutti  gli  apparati  ad
eccezione della carenza accertata,  totale  o  parziale,  dell'enzima
G6PD, la quale, indipendentemente  dal  coefficiente  assegnato  alla
caratteristica somato-funzionale dell'apparato AV-EI, non puo' essere
motivo di inidoneita' con  conseguente  esclusione  dal  concorso,  a
mente dell'art. 1, della legge 12 luglio 2010, n. 109,  citata  nelle
premesse. Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti  dal  predetto
deficit  G6PD  dovranno  rilasciare  la  dichiarazione  di   ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, secondo il modello  riportato
nell'allegato  E  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto; 
      b) Saranno giudicati inidonei i concorrenti per  i  quali  sono
comprovati: 
        1) abuso sistematico di alcool, stato  di  tossicodipendenza,
tossicofilia o assunzione occasionale o  saltuaria  di  droghe  o  di
sostanze psicoattive; 
        2) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza del corso indicato nel successivo art. 14; 
        3) malformazioni e infermita' comunque incompatibili  con  la
frequenza del corso e con il successivo impiego  quale  Ufficiale  in
Ferma  Prefissata  della   Marina   militare   (a   eccezione   della
caratteristica  somato-funzionale  AV  qualora   l'attribuzione   del
coefficiente 3 o 4 sia determinata da  carenza,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD). 
    9. I  candidati  che  all'atto  degli  accertamenti  psico-fisici
vengono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute  di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro la
formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art.  13,
saranno sottoposti a ulteriore valutazione  sanitaria  a  cura  della
stessa  commissione  medica  per  verificare   l'eventuale   recupero
dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con  riserva
a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non  hanno
recuperato, al momento della  nuova  visita,  la  prevista  idoneita'
psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati. 
    10. La commissione  comunichera'  al  concorrente  l'esito  degli
accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale contenente  uno
dei seguenti giudizi: 
      a) "idoneo quale Allievo Ufficiale in  Ferma  Prefissata  della
Marina militare", con l'indicazione del profilo sanitario; 
      b) "inidoneo quale Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata  della
Marina militare", con l'indicazione della causa di inidoneita'. 
    11. Il giudizio  riportato  negli  accertamenti  psico-fisici  e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dalle ulteriori prove concorsuali. 
                               Art. 10 
 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
 
    1. Successivamente  agli  accertamenti  psico-fisici  di  cui  al
precedente art. 9, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti,
a cura della commissione di  cui  al  precedente  art.  7,  comma  1,
lettera   c)   all'accertamento   attitudinale,   consistente   nello
svolgimento di una  serie  di  prove  (test,  questionari,  prove  di
performance, intervista attitudinale individuale)  volte  a  valutare
oggettivamente  il  possesso   dei   requisiti   necessari   per   il
riconoscimento delle qualita' indispensabili  all'espletamento  delle
mansioni di Ufficiale in Ferma Prefissata della Marina militare. Tale
valutazione, svolta con le modalita' che sono indicate nelle apposite
"Norme per gli accertamenti  attitudinali"  e  con  riferimento  alla
direttiva tecnica "Profili attitudinali del  personale  della  Marina
militare", entrambe emanate dal Comando Scuole della Marina  militare
e  vigenti  all'atto  dell'effettuazione   degli   accertamenti,   si
articolera' in specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree
di indagine: 
      a) area stile di pensiero; 
      b) area emozioni e relazioni; 
      c) area produttivita' e competenze gestionali; 
      d) area motivazionale. 
    2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito  un
punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente
scala di valori: 
      a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame; 
      b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; 
      c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; 
      d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; 
      e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 
    La commissione assegnera' il punteggio di  livello  finale  sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei  test  e
di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale individuale  e
sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti  dai
diversi momenti valutativi. Al termine dell'accertamento attitudinale
la commissione esprimera', nei  riguardi  di  ciascun  candidato,  un
giudizio di idoneita'  o  inidoneita'.  Il  giudizio  di  inidoneita'
verra' espresso se il concorrente riporta  un  punteggio  di  livello
attitudinale globale inferiore o  uguale  a  quello  minimo  previsto
dalla vigente normativa tecnica. 
    3. La commissione  comunichera'  a  ciascun  concorrente  l'esito
dell'accertamento attitudinale, sottoponendogli il verbale contenente
uno dei seguenti giudizi: 
      - "idoneo quale Allievo Ufficiale  in  Ferma  Prefissata  della
Marina militare"; 
      - "inidoneo quale Allievo Ufficiale in Ferma  Prefissata  della
Marina militare", con indicazione del motivo. 
    Il   giudizio   riportato   nell'accertamento   attitudinale   e'
definitivo;  pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso. 
                               Art. 11 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. Al termine dell'accertamento attitudinale di cui al precedente
art. 10 i concorrenti giudicati idonei  saranno  sottoposti,  a  cura
della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), alle  prove
di  efficienza  fisica,  che  si  svolgeranno  presso  il  Centro  di
Selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture
sportive nella sede di Ancona. Detta commissione si potra'  avvalere,
per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di  Ufficiali  e/o
Sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti
di settore esterni alla Forza armata. 
    2.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da
bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in  gomma  o  altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 
    3. Le prove consistono nell'esecuzione di  esercizi  obbligatori,
il cui esito comporta un giudizio di idoneita' o  inidoneita',  e  di
esercizi facoltativi con attribuzione di punteggi incrementali  utili
ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo  art.
14. Anche alle prove obbligatorie di nuoto e piegamenti sulle braccia
sono associati punteggi incrementali  premianti  la  performance  del
concorrente, come riportato nell'allegato F. Gli esercizi obbligatori
e facoltativi sono i seguenti: 
      a) esercizi obbligatori: 
        1) nuoto di metri 25 (qualunque stile); 
        2) piegamenti sulle braccia; 
        3) addominali; 
      b) esercizi addominali: 
        1. trazioni alla sbarra; 
        2. corsa piana di metri 100; 
        3. salto in lungo. 
    Il prospetto  delle  prove  di  efficienza  fisica  e'  riportato
nell'allegato F, che costituisce parte integrante del presente bando.
In tale allegato sono anche contenute  le  modalita'  di  svolgimento
degli esercizi nonche' quelle  di  valutazione  dell'idoneita'  e  di
assegnazione dei punteggi incrementali e le disposizioni in  caso  di
precedente infortunio o di infortunio durante  l'effettuazione  degli
esercizi. 
    4. Al termine delle  prove  di  efficienza  fisica  previste  per
ciascuna giornata, la commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera
d) redigera' il relativo verbale. 
    5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il
concorrente  dovra'  essere  risultato  idoneo  in  tutte  le   prove
obbligatorie. In caso contrario sara' emesso giudizio di  inidoneita'
alle prove di efficienza fisica. I giudizi,  che  saranno  comunicati
per iscritto ai concorrenti a cura della commissione di cui  all'art.
7,  comma  1,  lettera  d).  sono  definitivi  e   inappellabili.   I
concorrenti giudicati inidonei saranno  esclusi  dal  concorso  senza
ulteriori comunicazioni. 
                               Art. 12 
 
 
                          Titoli di merito 
 
 
    1. La  commissione  di  cui  all'art.  7,  comma  1,  lettera  a)
provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che
saranno risultati idonei al termine degli accertamenti e delle  prove
di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11. 
    2. La commissione per la valutazione dei  titoli  dichiarati  dai
concorrenti  nelle  domande  di  partecipazione  o  in  dichiarazioni
sostitutive, rilasciate ai sensi del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  eventualmente  allegate  alle
domande stesse disporra' di un punteggio massimo di 16 punti come  di
seguito specificato: 
      a) per i soli posti a concorso di cui  all'art.  1,  comma  1),
lettera a): ulteriori titoli  di  studio  universitari  posseduti  in
aggiunta a quello prescritto per la partecipazione  al  concorso  per
ausiliari del ruolo normale: fino a un  massimo  di  4  punti,  cosi'
ripartiti: 
        1) per laurea magistrale con voto compreso tra 106 e  110/110
e lode: punti 4; 
        2) per laurea magistrale con voto pari o inferiore a 105/110:
punti 2; 
        3) per laurea: punti 1,5; 
      b) per i soli posti a concorso di cui  all'art.  1,  comma  1),
lettera b): ulteriori diplomi di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado rispetto a quelli prescritti per la partecipazione al  concorso
per ausiliari del ruolo speciale: massimo 4 punti cosi' ripartiti: 
        1) per diplomi di istruzione secondaria di secondo grado  con
voto compreso tra 55/60 e 60/60 ovvero tra 91/100 e 100/100: punti 4; 
        2) per diplomi di istruzione secondaria di secondo grado  con
voto pari o inferiore a 54/60 ovvero 90/100: punti 2; 
      c) titoli di servizio: fino a un  massimo  di  punti  6,  cosi'
ripartiti: 
        1) per aver prestato servizio, senza demerito, in qualita' di
Ufficiale di Complemento: punti 1; 
        2) per ogni semestre di servizio o in  proporzione  per  ogni
frazione di semestre di  servizio  prestato  nella  Marina  militare:
punti 0,25 con attribuzione di un punteggio massimo di punti 1,5; 
        3) per ogni semestre di servizio o in  proporzione  per  ogni
frazione di semestre di servizio prestato in  altra  Forza  armata  o
Corpo  Armato  dello  Stato:  punti  0,125  con  attribuzione  di  un
punteggio massimo di punti 0,5; 
        4) per il servizio di leva assolto in qualita' di  ausiliario
non nelle Forze armate o nei Corpi Armati dello Stato: punti 0,25; 
        5) per ogni semestre di servizio o in  proporzione  per  ogni
frazione  di  semestre  di  servizio  prestato  alle  dipendenze   di
Pubbliche  Amministrazioni  o   Enti   Pubblici:   punti   0,20   con
attribuzione di un punteggio massimo di punti 0,8; 
        6) per il  possesso  delle  seguenti  ricompense  militari  e
civili conseguite durante il periodo di servizio prestato  nel  ruolo
dei volontari in s.p., attribuzione di  un  punteggio  massimo  di  5
punti: 
          - per ogni medaglia d'oro al  valor  militare  o  al  valor
civile: punti 5; 
          - per ogni medaglia d'argento al valor militare o al  valor
civile: punti 4; 
          - per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al  valor
civile: punti 3; 
          - per ogni croce al valor militare: punti 2; 
          - per ogni decorazione al valore o al  merito  delle  Forze
armate/Arma dei Carabinieri: punti 1,5; 
          - per ogni encomio solenne,  fino  ad  un  massimo  di  due
encomi: punti 0,75; 
          - per ogni encomio semplice, fino  ad  un  massimo  di  due
encomi: punti 0,25; 
          - per ogni  elogio  trascritto  a  matricola,  fino  ad  un
massimo di due elogi: punti 0,1. 
      d) altri titoli: fino a un massimo di punti 6, cosi' ripartiti: 
        1) per ogni specializzazione a carattere universitario: punti
4; 
        2) per ogni dottorato di ricerca: punti 4; 
        3)  per  il  diploma  di  abilitazione  all'esercizio   della
professione, laddove non previsto quale requisito di  partecipazione:
punti 2; 
        4) per ciascun corso di aggiornamento/perfezionamento dopo la
laurea: punti 0,5; 
        5) per il possesso del  brevetto  di  assistente  bagnanti  o
bagnino di salvataggio di tipo P, IP e MIP (si  evidenzia  che  altri
tipi di brevetti - diversi da quelli P, IP e MIP - non  costituiscono
titolo di merito): punti 0,5; 
        6) per il possesso della patente nautica: punti 0,50; 
        7) per ogni idoneita' conseguita in  pubblico  concorso,  per
esami o per titoli ed esami, esclusi quelli per  il  reclutamento  di
Allievi Ufficiali di Complemento delle Forze armate  o  Corpi  Armati
dello Stato: punti 0,5 con attribuzione di un punteggio massimo di  1
punto; 
        8) per il brevetto di pilota commerciale  di  velivolo  o  di
elicottero: punti 1; 
        9)   per   ogni   pubblicazione   a   stampa   di   carattere
tecnico-scientifico, attinente allo specifico indirizzo professionale
e che sia riportata in riviste  scientifiche,  con  esclusione  delle
tesi di laurea  o  di  specializzazione  (solo  se  dichiarata  nella
domanda):  punti  0,5.  Per  quelle  prodotte  in  collaborazione  la
valutabilita' della  singola  pubblicazione  avverra'  solo  ove  sia
possibile scindere e individuare l'apporto  dei  singoli  autori.  Il
punteggio massimo attribuibile per le pubblicazioni e' di 3 punti. 
    I punti di cui alla lettera d)  numeri  1),  2),  3)  e  4)  sono
attribuibili per i soli posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1),
lettera a); i punti di cui alla lettera d), numeri 5), 6), 7),  8)  e
9) sono attribuibili per tutti i posti a concorso. 
    I titoli  di  merito  non  aventi  validita'  illimitata  perche'
soggetti a scadenza devono essere in corso  di  validita'  fino  alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande. 
    3. A ciascun concorrente non potra' essere  attribuito,  in  ogni
caso, per singole categorie di titoli o per il complesso  dei  titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello indicato nel comma  2  del
presente articolo. 
    4. I titoli di merito dovranno  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine di  presentazione  della  domanda  e  dichiarati
nella stessa o con le modalita' di cui al precedente art. 5, comma 3,
comunque entro la scadenza  della  presentazione  delle  domande.  E'
onere dei concorrenti fornire informazioni  dettagliate  su  ciascuno
dei titoli posseduti, tra quelli indicati dal precedente comma 2,  ai
fini della loro  corretta  valutazione  da  parte  della  commissione
esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area  relativa
alla descrizione  dei  titoli  di  merito  posseduti  fosse  ritenuta
insufficiente per  elencare  gli  stessi  in  maniera  dettagliata  e
completa,  i  concorrenti  potranno  allegare  alla   domanda   delle
dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  con  le
modalita' indicate nell'art. 5, comma 3  del  presente  decreto.  Per
quanto attiene all'attivita' pubblicistica  svolta  dai  concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile nei  siti  internet  delle  societa'
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati  inseriti,  i
concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform
Resource Locator)  necessari  per  raggiungere  la  pubblicazione  di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa  i  concorrenti,  dopo
averle indicate nella domanda di  partecipazione,  dovranno  produrne
copia all'atto della presentazione alla prova scritta di cui all'art.
8 del presente decreto. 
                               Art. 13 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. La commissione di cui al precedente art. 7  comma  1,  lettera
a), al termine della valutazione dei titoli  di  merito,  provvedera'
alla formulazione di distinte graduatorie di merito: 
      a) per l'ammissione al 16°  corso  AUFP,  ausiliari  del  ruolo
normale del Corpo del Genio Navale; 
      b) per l'ammissione al 16°  corso  AUFP,  ausiliari  del  ruolo
normale del Corpo Sanitario Militare Marittimo; 
      c) per l'ammissione al 16°  corso  AUFP,  ausiliari  del  ruolo
normale del Corpo delle Capitanerie di porto; 
      d) per l'ammissione al 16°  corso  AUFP,  ausiliari  del  ruolo
speciale del Corpo delle Capitanerie di porto. 
    Tali graduatorie saranno compilate secondo l'ordine dei  punteggi
conseguiti dai concorrenti, ottenuti sommando: 
      a) il punteggio riportato nella prova scritta; 
      b) l'eventuale punteggio conseguito nelle prove  di  efficienza
fisica di cui al precedente art. 11; 
      c) il punteggio conseguito  nella  valutazione  dei  titoli  di
merito di cui al precedente art. 12. 
    2. Nella formazione delle predette graduatorie si terra' conto: 
      a) delle riserve di posti previste  dall'art.  1  del  presento
decreto; 
      b) a parita' di merito,  dei  titoli  di  preferenza,  previsti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza di presentazione delle
domande,  che  i  concorrenti  hanno  dichiarato  nella  domanda   di
partecipazione. A parita' o  in  assenza  di  titoli  di  preferenza,
sempre a parita' di  merito,  sara'  preferito  il  concorrente  piu'
giovane d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7 della  legge  15
maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge
16 giugno 1998, n. 191. 
    3. Le graduatorie di merito  saranno  approvate  dalla  Direzione
generale   per   il   personale   militare   con   distinti   decreti
interdirigenziali e pubblicate nel Giornale Ufficiale  della  Difesa.
Inoltre esse saranno pubblicate nel portale dei concorsi e  nel  sito
www.persomil.difesa.it. 
    Il  Comando  dell'Accademia  Navale   sara'   autorizzato   dalla
Direzione generale per il  personale  militare  a  convocare  per  la
frequenza del corso i vincitori del concorso. 
    Se alcuni dei posti rimarranno scoperti per rinuncia, decadenza o
dimissioni degli ammessi,  il  Comando  dell'Accademia  Navale  avra'
facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di  idonei  al  corso
secondo l'ordine delle  rispettive  graduatorie  di  merito  fino  al
decimo giorno dalla data di inizio del corso stesso,  ferme  restando
le riserve di posti previste in ciascun ruolo dal precedente  art.  1
del presente decreto. 
    4. I posti resi disponibili per il ruolo normale  del  Corpo  del
Genio  Navale,  eventualmente  non  ricoperti  per  insufficienza  di
concorrenti idonei, potranno  essere  portati  in  aumento  a  quelli
disponibili per il Corpo Sanitario Militare  Marittimo  e  viceversa.
Analogamente, i posti resi disponibili per il ruolo normale del Corpo
delle  Capitanerie  di  porto,  eventualmente   non   ricoperti   per
insufficienza di  concorrenti  idonei,  potranno  essere  portati  in
aumento a quelli disponibili per il ruolo speciale e viceversa. 
    5. Le graduatorie  definitive  degli  ammessi  al  corso  saranno
approvate con distinti decreti interdirigenziali (uno  per  il  ruolo
normale e uno per il ruolo speciale) e pubblicate nel Foglio d'Ordini
della Marina. 
    6. Informazioni sull'esito dei predetti concorsi potranno  essere
richieste, indicativamente da ottobre 2014, alla  Direzione  generale
per il personale militare - Sezione relazioni con il  pubblico  (tel.
06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it). 
                               Art. 14 
 
 
                        Svolgimento del corso 
 
 
    1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di  merito
di cui al precedente art. 13 saranno ammessi al corso,  della  durata
di circa dodici settimane,  sotto  riserva  dell'accertamento,  anche
successivo all'ammissione,  dei  requisiti  di  cui  all'art.  2  del
presente decreto. Gli ammessi riceveranno, con le modalita'  indicate
al precedente art. 5, l'invito a presentarsi  per  assumere  servizio
presso l'Accademia Navale di Livorno. 
    2.  E'  fatto  loro  obbligo  di   presentarsi   il   giorno   di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna  comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e,  pertanto,  non  ammessi  al
corso. In caso di impossibilita' a ottemperare  tempestivamente  alla
convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di
prevista presentazione al Comando  dell'Accademia  Navale  -  Ufficio
concorsi - viale Italia 72 - 57100 Livorno (fax. n. 0586/238222),  il
Comando medesimo,  riconosciuta  la  validita'  del  motivo  addotto,
potra' concedere un differimento della data di presentazione  che  in
nessun caso potra' essere successiva  alla  conclusione  della  prima
settimana del corso di formazione. 
    3. Gli ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia  e  della  tessera  sanitaria,
nonche' dei certificati di cui al precedente art. 9, comma 2, lettere
c) e j), nel caso non vi abbiano provveduto in sede  di  accertamenti
psicofisici. Gli  ammessi  saranno  sottoposti  a  visita  medica  di
incorporamento volta ad accertare il mantenimento  dei  requisiti  di
idoneita' al servizio militare. Se  militari  in  servizio,  dovranno
indossare l'uniforme. 
    4. Gli ammessi conseguiranno la qualifica di Allievi Ufficiali in
Ferma Prefissata della Marina militare, ausiliari del  ruolo  normale
del Corpo del Genio Navale, ausiliari del  ruolo  normale  del  Corpo
Sanitario Militare Marittimo e ausiliari  del  ruolo  normale  e  del
ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di  porto.  Essi  dovranno
contrarre una ferma volontaria di  trenta  mesi  e,  in  qualita'  di
Allievi, saranno assoggettati alle leggi e ai  regolamenti  militari.
Coloro  che  non  sottoscriveranno  tale  ferma  saranno  considerati
rinunciatari  all'ammissione  al  corso  e  rinviati   dall'Accademia
Navale. 
    5. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti gia'  militari
e quelli richiamati dal  congedo  saranno  cancellati  dal  ruolo  di
appartenenza, con conseguente perdita del  grado  rivestito,  a  cura
della Direzione generale per il personale militare. 
    La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al  corso
in qualita' di Allievi Ufficiali in  Ferma  Prefissata  della  Marina
militare. 
    Allo scopo l'Accademia Navale, al termine della prima  decade  di
corso, fornira' alle competenti Divisioni  della  Direzione  generale
per il personale militare gli elenchi dettagliati degli Allievi  gia'
militari e di quelli richiamati dal congedo. 
    Gli  Allievi  gia'  militari,  se  non  conseguono  la  nomina  a
Ufficiale  in  Ferma  Prefissata  rientreranno  nella  categoria   di
provenienza e, se tale categoria non  prevede  il  ricollocamento  in
congedo, il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai
fini dell'anzianita' di servizio. 
    6. Durante la frequenza del corso e  durante  l'espletamento  del
servizio da Ufficiale in  Ferma  Prefissata  saranno  concessi  dalla
Direzione generale per  il  personale  militare  -  a  seguito  della
ricezione delle relative domande degli  interessati  trasmesse  dagli
Enti/Reparti di appartenenza - i nulla  osta  al  transito  in  altre
Forze armate o Corpi Armati dello Stato,  nonche'  nella  Polizia  di
Stato, nel Corpo della Guardia Forestale,  nel  Corpo  della  Polizia
Penitenziaria e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,  ovvero  in
altre  Pubbliche  Amministrazioni,  solo  nei   casi   di   immediata
instaurazione di un rapporto di impiego a tempo  indeterminato  o  di
sottoscrizione di una ferma volontaria al termine della quale,  senza
partecipazione a ulteriore concorso, sia  previsto  il  transito  nel
servizio permanente. 
    7. Gli Allievi che dimostrano di non possedere il complesso delle
qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni
del grado o che si rendono colpevoli  di  gravi  mancanze  contro  la
disciplina, il decoro o la morale ovvero che non  frequentano  almeno
un  terzo  delle  lezioni,   saranno   dimessi   dal   corso   previa
determinazione della Direzione generale per il personale militare. 
    Gli Allievi comunque dimessi dal corso: 
      a) se provenienti dai ruoli dei  Marescialli,  rientrano  nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e'  in  tali
casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
      b) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo. 
    8. Agli Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata  durante  il  corso
compete il trattamento economico previsto per gli  Allievi  Ufficiali
dell'Accademia  Navale,  ovvero  gli  assegni  del  grado   rivestito
all'atto dell'ammissione. 
                               Art. 15 
 
 
               Nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata 
 
 
    1. Gli Allievi che supereranno gli esami di  fine  corso  saranno
nominati, rispettivamente: 
      a) Sottotenenti di Vascello in Ferma Prefissata, ausiliari  del
ruolo normale del Corpo del Genio Navale; 
      b) Sottotenenti di Vascello in Ferma Prefissata, ausiliari  del
ruolo normale del Corpo Sanitario Militare Marittimo; 
      c) Sottotenenti di Vascello in Ferma Prefissata, ausiliari  del
ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto; 
      d) Guardiamarina  in  Ferma  Prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale del Corpo delle Capitanerie di porto. 
    2. L'anzianita' assoluta sara' fissata  dal  decreto  di  nomina,
mentre l'anzianita' relativa sara' data  dalla  media  del  punteggio
conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine  del  corso
di formazione. La predetta media, che sara'  espressa  in  centesimi,
sara' calcolata dall'Accademia Navale. 
    3. Gli Allievi che non superano gli esami di fine corso in  prima
sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di  riparazione,
trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In  caso  di
superamento degli esami in tale sessione, sono nominati  Ufficiali  e
iscritti in ruolo, dopo i pari grado che  hanno  superato  tutti  gli
esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta.  Coloro
che invece non superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa
determinazione della Direzione generale per il personale militare. 
    4. Dopo la nomina gli  Ufficiali  in  Ferma  Prefissata  potranno
essere ammessi alla frequenza di un corso di perfezionamento,  presso
l'Accademia Navale, della durata  e  con  le  modalita'  che  saranno
stabilite dal Comando delle Scuole della Marina. 
    5. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno presentare  domanda
per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese  di
servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione generale per
il personale militare puo' rinviare il collocamento in congedo sino a
un massimo di sei mesi per  esigenze  d'impiego  ovvero  per  proroga
dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale
ovvero a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di
servizio. 
    6. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno essere: 
      a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento di
apposito  concorso  per  titoli,  qualora  bandito  dalla   Direzione
generale per il personale militare, secondo le modalita' previste dal
decreto ministeriale 30 settembre 2005; 
      b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di  sei  mesi,  su
proposta dello Stato Maggiore della Marina e  previo  loro  consenso,
per consentire l'impiego ovvero la proroga  dell'impiego  nell'ambito
delle operazioni condotte fuori dal  territorio  nazionale  ovvero  a
bordo  di  unita'  navali  impegnate  fuori  dalla  normale  sede  di
servizio. 
    7. Agli Ufficiali in Ferma Prefissata si applicano  le  norme  di
stato giuridico previste per gli Ufficiali di Complemento. 
                               Art. 16 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per  il  personale
militare provvedera' a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli
Enti competenti, per il tramite del Comando dell'Accademia Navale, la
conferma di quanto dichiarato  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte
dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale  dall'art.  76  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui  al
precedente comma emerge la mancata veridicita'  del  contenuto  della
dichiarazione, il dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla  base  della  dichiarazione
non veritiera. 
    3. Verranno acquisiti dal Comando dell'Accademia Navale: 
      a) il certificato generale del casellario giudiziale; 
      b) il nulla osta per l'arruolamento nella Marina  militare  per
coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo  Armato
dello Stato. 
                               Art. 17 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. I  concorrenti  che  risultassero  in  difetto  anche  di  uno
soltanto dei requisiti richiesti per l'ammissione  al  corso  Allievi
Ufficiali in Ferma Prefissata della Marina militare  saranno  esclusi
dal Comando dell'Accademia Navale. 
    2.  La  Direzione  generale  per  il  personale  militare  potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti  dal  concorso  ovvero
dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina
a Ufficiale  in  Ferma  Prefissata,  se  il  difetto  dei  prescritti
requisiti viene accertato durante l'iter selettivo, durante il corso,
ovvero dopo la nomina. 
                               Art. 18 
 
 
    Prospettive di carriera per gli Ufficiali in Ferma Prefissata 
 
 
    1.  Per  l'avanzamento  ad  anzianita'  al  grado  superiore,   i
Guardiamarina in Ferma Prefissata ausiliari del  ruolo  speciale  del
Corpo  delle  Capitanerie  di  porto  sono  valutati  dai   superiori
gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado  e,
se idonei, promossi con tale decorrenza. 
    2. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata che hanno completato un anno
di servizio, possono partecipare, sempreche' non  hanno  superato  il
giorno di compimento del  40°  anno  di  eta',  ai  concorsi  per  il
reclutamento di: 
      a) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli  normali  di  cui
all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
      b) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali  di  cui
all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    Il servizio prestato in qualita' di Ufficiale in Ferma Prefissata
costituisce titolo ai fini  della  formazione  delle  graduatorie  di
merito. 
                               Art. 19 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Comando dell'Accademia Navale per le finalita'  di
gestione del reclutamento e saranno trattati presso  una  banca  dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale  instaurazione  del
rapporto di lavoro  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo. 
    2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. 
    Le medesime informazioni potranno  essere  comunicate  unicamente
alle  Amministrazioni   Pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  del
concorrente, nonche', in caso di esito positivo  del  concorso,  agli
enti previdenziali. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del precitato
decreto legislativo tra i quali il diritto di accesso ai dati che  lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  per  motivi
legittimi al loro trattamento. 
    4. Sono nominati, ognuno per quanto di  competenza,  responsabili
del trattamento dei dati personali: 
      a) il Comandante dell'Accademia Navale; 
      b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7. 
    I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi
dell'art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
2010, n. 90. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
      Roma, 20 aprile 2016 
 
                                  f.to Gen. D. c (li) Paolo Gerometta 
 
f.to Amm. Isp. (CP) Vincenzo Melone