Concorso per 1096 allievi carabinieri effettivi (lazio) COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 1096 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 40 del 20-05-2016 |
Sintesi: | COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI Concorso (Scad. 20 giugno 2016) Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1.096 allievi carabinieri in ferma quadriennale ... |
Ente: | COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 20-05-2016 |
Data Scadenza bando | 20-06-2016 |
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Concorso (Scad. 20 giugno 2016)
Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1.096 allievi carabinieri in ferma quadriennale
IL COMANDANTE GENERALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 16, concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2005, concernente disposizioni sui concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 66, comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazioni delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 703, 706, 707, 708 e 2199, comma 7-bis, nonche' l'art. 2186, che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni; Vista la legge 12 luglio 2010 n. 109, concernente disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell'ordine»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012 n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale dello Stato per il triennio 2014-2016»; Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante «Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)»; Vista la direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della sanita' militare, datata 9 febbraio 2016, emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici»; Ritenuto non opportuno procedere a scorrimento delle graduatorie di precedenti concorsi, in quanto: in relazione alle peculiari esigenze operative e organizzative dell'Amministrazione della Difesa, il reclutamento del personale militare esige l'attualita' dell'accertamento dei requisiti di efficienza e di idoneita' psico-attitudinale; la pianificazione pluriennale dei reclutamenti, in relazione ai meccanismi annuali di avanzamento e progressione delle carriere tipici dell'ordinamento militare, impone una precisa cadenza periodica del concorso; e' nell'interesse funzionale dell'Amministrazione, in relazione alle proprie peculiari esigenze operative, disporre di una provvista di personale, attraverso la periodicita' del concorso, dando l'opportunita' di concorrere ad un bacino il piu' ampio possibile di potenziali aspiranti che hanno maturato i prescritti requisiti, nel rispetto dei principi della par condicio e della massima partecipazione; rispetto ai precedenti concorsi sono intervenute sostanziali modifiche relative ai requisiti psicofisici di partecipazione, a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto ministeriale 4 giugno 2014; Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine al personale militare, desumibile dal combinato disposto dell'art. 625, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, rubricato «Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali», dell'art. 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, rubricato «Specificita' delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco», dell'art. 51, comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme interpretative» e dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Personale in regime di diritto pubblico»; Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla luce della peculiarita' dello status e delle funzioni svolte dal personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il citato decreto legislativo n. 66 del 2010 ha cura di prevedere, tra gli altri, il possesso di specifici requisiti legati all'eta', all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (articoli 635, 641, 697, 700, 703, 707 e 708); Considerato che la cadenza annuale del concorso per il reclutamento degli allievi carabinieri in ferma quadriennale si evince dai commi 1 e 2 dell'art. 2199 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e che entrambe le disposizioni disegnano un sistema di programmazione quinquennale nel quale i posti sono messi annualmente a concorso e i candidati possono fare in ciascun anno una sola domanda; Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, non si ritiene opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all'art. 708 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, escludendo anche l'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea con la piu' recente giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. Plen. , 28 luglio 2011, n. 14, punto 51; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014, n. 100; tribunale amministrativo regionale Lazio, Sez. I bis, 16.7.2014, n. 7599; tribunale amministrativo regionale Lazio, Sez. I bis, 19.9.2014, n. 9863; tribunale amministrativo regionale Lazio, sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026); Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova preliminare cui sottoporre i concorrenti nel caso in cui il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale; Valutata la necessita' di disporre, per esigenze di impiego presso il Trentino-Alto Adige, di personale in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni; Valutata la necessita', per esigenze info-operative dell'Arma dei carabinieri, di disporre di personale conoscitore della lingua tedesca (non in possesso dell'attestato di bilinguismo), nonche' conoscitore/madrelingua araba, cinese, albanese o di altri idiomi riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano; Ritenuta l'esigenza di garantire la piu' aderente e stabile distribuzione delle risorse organiche sul territorio nazionale, prevedendone il prevalente impiego in aree ove maggiormente necessitano; Ritenuta la necessita' di favorire l'alimentazione di posizioni organiche di profilo specialistico mediante il reclutamento di personale in possesso di particolari titoli di studio e qualificazioni; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami e titoli, per il reclutamento di: a) 521 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell'art. 2199, comma 7-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale, in servizio; b) 221 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell'art. 2199, comma 7-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in congedo ed ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma; c) 322 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi degli articoli 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai giovani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta', per il successivo impiego secondo i criteri di cui all'art. 17: d) 32 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, 2. I volontari in ferma prefissata in servizio e in congedo ed i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, all'atto della presentazione della domanda con le modalita' di cui all'art. 3, dovranno optare per la partecipazione al concorso loro riservato ovvero a quello di cui al comma 1, lettera c), essendo consentita la presentazione di domanda di partecipazione per uno solo dei concorsi di cui al comma 1. 3. Il numero dei posti di cui al comma 1 potra' essere incrementato qualora dovessero essere rese disponibili, anche con diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie. 4. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, resta impregiudicata per il Comando generale dell'Arma dei carabinieri la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l'anno 2016. 5. In entrambi i casi di cui ai commi 3 e 4 il Comando generale dell'Arma dei carabinieri provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) possono partecipare i cittadini italiani che siano volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno 7 mesi continuativi ovvero in rafferma annuale, che: non abbiano presentato nell'anno 2016 domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare; non abbiano superato il ventottesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell'art. 3, cioe' siano nati dopo il 20 giugno 1988 compreso. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui successivi commi 5 e 6. 2. Al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) possono partecipare i cittadini italiani che siano: volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma; volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio che non abbiano presentato nell'anno 2016 domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare; volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma, che: non abbiano superato il ventottesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell'art. 3, cioe' che siano nati dopo il 20 giugno 1988 compreso. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui successivi commi 5 e 6. 3. Al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) possono partecipare i cittadini italiani che: abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell'art. 3, cioe' che siano nati nel periodo 20 giugno 1999 - 20 giugno 1990 estremi compresi. Il limite massimo d'eta' e' elevato a ventotto anni per coloro che hanno gia' prestato servizio militare (nati nel periodo dal 20 giugno 1988 al 20 giugno 1990, estremi compresi). Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui successivi commi 5 e 6. 4. Al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) possono partecipare i cittadini italiani in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni che: abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiseiesimo anno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell'art. 3, cioe' che siano nati nel periodo 20 giugno 1999 - 20 giugno 1990 estremi compresi. Il limite massimo d'eta' e' elevato a ventotto anni (nati nel periodo dal 20 giugno 1988 al 20 giugno 1990, estremi compresi), per coloro che abbiano prestato servizio militare; siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui ai successivi commi 5 e 6. 5. Ai concorsi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 possono partecipare coloro che: a) godano dei diritti civili e politici; b) abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la potesta'; c) siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; d) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psicofisica; e) abbiano tenuto condotta incensurabile e non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; f) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione. 6. L'ammissione al corso e' inoltre subordinata: al possesso della idoneita' psicofisica ed attitudinale da accertarsi con le modalita' di cui agli articoli 10 e 11; al non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; al non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere. 7. I requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro della difesa 28 luglio 2005 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell'art. 3 e mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino all'immissione nella ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri. 8. Il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri puo' disporre, in ogni momento e anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3 Domanda di partecipazione. Termini e modalita' 1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere compilata e inviata, esclusivamente on-line, seguendo la procedura indicata nel sito www.carabinieri.it-area concorsi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, seguendo le istruzioni per la compilazione fornite dal sistema automatizzato. 2. Prima di iniziare la procedura di compilazione della domanda on-line, il sistema automatizzato obbliga il concorrente a scegliere una modalita', tra le seguenti, per essere compiutamente identificato: a) casella di posta elettronica certificata intestata al concorrente; b) carta di tipo conforme agli standard CIE (carta d'identita' elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi). Il concorrente titolare di questo tipo di smart card deve: compilare dei campi con i propri dati anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica; identificarsi digitalmente mediante l'utilizzo della propria CIE / CNS e del PIN a essa associato; c) firma digitale/elettronica qualificata. Il concorrente titolare di strumenti per la firma digitale/elettronica qualificata rilasciati da un certificatore accreditato deve: compilare il modulo di identificazione con i propri dati anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica; scaricare il modulo di identificazione in formato PDF; sottoscriverlo mediante certificato di firma digitale (intestato al concorrente); eseguire la procedura di upload per caricare il modulo in formato P7M nell'apposita sezione dell'applicativo «concorsi on-line» del sito www.carabinieri.it-area concorsi. Al termine della procedura d'identificazione eseguita con una delle modalita' sopra descritte, il sistema automatizzato invia al concorrente, all'indirizzo di posta elettronica indicato, un collegamento per accedere al modulo di presentazione della domanda on-line per la partecipazione al concorso. 3. I candidati che si trovano all'estero e che non hanno la possibilita' di procedere alla compilazione della domanda con le modalita' di cui al precedente comma 2, potranno darne comunicazione al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, a mezzo e-mail (all'indirizzo cgcnsrconccar@carabinieri.it), entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande. Il predetto Centro provvedera' ad inviare direttamente all'interessato il fac-simile del modulo di domanda di partecipazione al concorso all'indirizzo e-mail indicato nella richiesta. Detto modulo, una volta compilato, dovra' essere scannerizzato ed inviato a mezzo e-mail al predetto indirizzo, unitamente ad una copia del documento di riconoscimento in corso di validita'. 4. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi mezzo diverso da quelli sopraindicati, non saranno prese in considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3. Per i militari in servizio non e' ammessa la presentazione delle domande tramite i Comandi/Reparti di appartenenza. 5. I concorrenti minorenni all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, dovranno seguire la stessa procedura descritta al precedente comma 2, identificandosi sul sistema automatizzato di presentazione delle domande tramite una casella di posta elettronica certificata standard, oppure tramite carta di tipo conforme agli standard CIE (carta d'identita' elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi), oppure tramite firma digitale elettronica qualificata, intestate a uno dei genitori esercenti la potesta' genitoriale o, in mancanza, al tutore. Essi dovranno, altresi', consegnare, alla prima prova concorsuale, l'atto di assenso all'arruolamento volontario di un minore, secondo il modello in allegato «H» al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente la potesta' genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonche' la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittori/e rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia, in corso di validita'. 6. Una volta ricevuto il link per accedere al modulo di presentazione della domanda on-line, il concorrente, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovra' dichiarare: a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale; b) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il concorrente dovra' indicare, in apposita dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 9, la seconda cittadinanza e in quale Stato e' soggetto o ha assolto agli obblighi militari; c) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; d) il proprio stato civile; e) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano residente all'estero, dovra' indicare anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio. Per il concorrente che e' stato identificato mediante la propria casella di posta elettronica certificata, tutte le comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla predetta casella. Il concorrente che e' stato identificato mediante carta d'identita' elettronica / carta nazionale dei servizi o firma digitale / elettronica qualificata deve indicare un indirizzo di posta elettronica (e' preferibile che sia indicata una casella di PEC-posta elettronica certificata) ove desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso. Dovra' essere segnalata, altresi', a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del recapito indicato. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; f) l'aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione, di non avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario dovra' indicare le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un procedimento penale. Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento presso la Scuola allievi carabinieri; g) il non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica; h) l'aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; i) la prestazione del proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto il loro conferimento e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione; j) la posizione giuridica, specificando: se in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4) ovvero in rafferma annuale, ovvero collocato in congedo a conclusione della prescritta ferma; la Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito, Marina, Aeronautica); se in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni; k) il titolo di studio, la data e la sede dell'istituto o dell'universita' presso il quale e' stato conseguito; l) se partecipante ai concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b): di non aver presentato, nell'anno 2016, domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (solo se militari in servizio); l'eventuale possesso di certificazione: CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM Professional Security Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner); EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) o EIPASS (European Informatic Passport); m) se partecipante ai concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), l'eventuale conoscenza di una o piu' lingue straniere tra quelle indicate nell'allegato «A», da specificare nel numero massimo di due, quale madrelingua, ovvero ottimo conoscitore, non in possesso di certificazione che ne attesti il grado; n) se partecipante al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) l'eventuale: conoscenza di una o piu' lingue straniere tra quelle indicate nell'allegato «A», da specificare nel numero massimo di due, attestata da Ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione secondo i livelli correlati al «Common European Framework of Reference for languages - CEFR; possesso di certificazione: CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM Professional Security Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner); EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) o EIPASS (European Informatic Passport); patente europea del computer (ECDL full standard - sette moduli) o corso equipollente che preveda il superamento dei sette esami previsti dalla predetta certificazione; possesso di patente rilasciata dalla Federazione Italiana Sport Equestri per i gradi di brevetto o autorizzazione a montare di 1° o 2° grado, in corso di validita'; o) se partecipante ai concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere c) e d) l'eventuale possesso di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci alpino, in corso di validita'; p) se partecipante ai concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) l'eventuale possesso di: certificazione CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM Professional Security Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner); certificazione EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) o EIPASS (European Informatic Passport); patente europea del computer (ECDL full standard - sette moduli) o corso equipollente che preveda il superamento dei sette esami previsti dalla predetta certificazione. 7. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda on-line, inviandola automaticamente all'indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente. Detta ricevuta dovra' essere esibita dal concorrente all'atto della presentazione alla prima prova del concorso. 8. La documentazione dei titoli di studio o di preferenza posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ed in essa dichiarati non dovra' essere allegata in sede di inoltro della domanda stessa con le procedure di cui al comma 2, bensi' consegnata, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto della presentazione per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica di cui all'art. 9. 9. Una volta scaduto il termine ultimo fissato per la loro presentazione on line, le domande di partecipazione non potranno essere modificate. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, benche' inviate nei termini e con le modalita' indicate ai commi precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 10. I volontari in ferma prefissata in servizio dovranno consegnare una copia della domanda di partecipazione presentata on-line, al Comando del Reparto/Ente presso il quale sono in forza, al solo fine di consentire al medesimo di curare le incombenze di cui all'art. 4. I volontari in ferma prefissata in congedo, qualora non in possesso dell'estratto della documentazione di servizio, per le stesse finalita' dovranno presentare copia della domanda al Centro documentale (ex distretto militare/Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto/Direzione territoriale dell'Aeronautica di appartenenza).
Art. 4 Istruttoria delle domande. Volontari in ferma prefissata in servizio ed in congedo 1. I Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la copia della domanda di partecipazione al concorso, provvederanno a compilare l'estratto della documentazione di servizio, redatto come da fac-simile in allegato «B», che costituisce parte integrante del presente decreto, aggiornato alla data di scadenza di presentazione delle domande e firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente nonche' dal candidato per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti. 2. I volontari in ferma prefissata, in servizio ed in congedo, all'atto della presentazione per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, dovranno consegnare copia del suddetto estratto della documentazione di servizio, rilasciato dal Comando/Reparto/Ente/Centro documentale (ex distretto militare)/Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto/Direzione territoriale dell'Aeronautica competente. I volontari in ferma prefissata in congedo che non riescano ad ottenere per comprovati motivi dagli enti competenti l'estratto della documentazione di servizio dovranno consegnare, compilata, la dichiarazione in allegato «C». La mancata presentazione di detto estratto/dichiarazione comportera' l'esclusione dal concorso.
Art. 5 Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) prova scritta di selezione; b) prove di efficienza fisica; c) accertamenti sanitari, per il riconoscimento dell'idoneita' psicofisica; d) accertamenti attitudinali; e) valutazione dei titoli. 2. L'Amministrazione si riserva la possibilita', qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale, di considerare la prova di cui al comma 1, lettera a), quale prova preliminare, da svolgersi con le modalita' di cui all'art. 7, commi 4 e 5. 3. I concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui dell'art. 580, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - all'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito del concorso dovranno essere risultati idonei in tutti gli accertamenti previsti nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso. 4. L'Amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 e provvedera' ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
Art. 6 Commissioni 1. Con successivi decreti del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o d'autorita' delegata, saranno nominate: a) la commissione esaminatrice, preposta: alla valutazione della prova scritta di selezione e dei titoli; alla verifica della conoscenza della lingua straniera di cui all'art. 12, comma 2; alla formazione delle graduatorie di merito; b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica; c) la commissione per gli accertamenti sanitari; d) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 2. La commissione di cui al comma 1, lettera a) sara' composta da: un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a colonnello, presidente; un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a maggiore, membro; uno o piu' docenti o esperti, che potranno essere diversi in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto, per la verifica della conoscenza della lingua straniera; un ispettore dell'Arma dei Carabinieri, membro e segretario. 3. La commissione di cui al comma 1, lettera b) sara' composta da: un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a capitano, membro; un ispettore dell'Arma dei Carabinieri, membro e segretario. La commissione potra' avvalersi, durante l'espletamento delle prove, di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di personale tecnico e medico. 4. La commissione di cui al comma 1, lettera c) sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti anche esterni. 5. La commissione di cui al comma 1, lettera d) sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri: un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; un ufficiale con qualifica di "perito selettore attitudinale", membro; un ufficiale psicologo, membro. Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Se il numero dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse rilevante potranno essere nominate piu' commissioni.
Art. 7 Prova scritta di selezione 1. I concorrenti saranno sottoposti, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, ad una prova scritta di selezione. Argomenti e modalita' di svolgimento della prova sono riportati nell'allegato «D», che costituisce parte integrante del presente decreto. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca), riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, potranno chiedere di effettuare detta prova in lingua tedesca. La prova sara' verosimilmente svolta a partire dal 4 luglio 2016. L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di svolgimento saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 24 giugno 2016, mediante pubblicazione nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. Resta pertanto a carico di ciascun concorrente l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova. 2. I concorrenti ai quali non e' stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, presso la sede d'esame nel giorno previsto almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line, di un documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato ed in corso di validita', nonche' di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero. 3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Qualora la prova venga svolta in piu' di una sessione non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa ai quali gli stessi abbiano chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13:00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso. 4. Qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale, la prova di cui al comma 1 avra' valore anche di prova preliminare. In detto caso, il punteggio conseguito all'esito della correzione e valutazione della prova, espresso in centesimi: a) determinera' la formazione di distinte graduatorie, una per ciascuna dei concorsi di cui all'art. 1. comma 1, per individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove di efficienza fisica di cui all'art. 9, in numero pari a: quello dei posti a concorso moltiplicato per 2,3, per i concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b); i primi 1200 candidati della graduatoria formata per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c); primi 100 candidati della graduatoria formata per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), includendovi anche quanti dovessero riportare, nelle rispettive graduatorie, punteggio uguale a quello dell'ultimo candidato utilmente posizionato; b) concorrera' alla formazione delle graduatorie finali di merito di cui all'art. 13. Il relativo avviso sara' reso noto con le modalita' di cui al comma 1. 5. Lo svolgimento, la correzione e la valutazione della prova saranno regolate da apposite norme tecniche approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e, per quanto applicabili, secondo le norme previste dall'art. 13, commi 1, 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 6. L'esito della prova, il calendario e le modalita' di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari ed attitudinali, saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal giorno successivo a quello di svolgimento dell'ultima sessione della prova scritta di selezione, nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. 7. Ciascun candidato, a partire dal settimo giorno dalla pubblicazione degli esiti definitivi della prova scritta, potra' prendere visione, nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, del questionario somministratogli, della griglia di correzione e del proprio modulo risposta test.
Art. 8 Documenti da produrre 1. I concorrenti convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e, qualora idonei, agli accertamenti sanitari ed attitudinali, all'atto della presentazione, oltre ad esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, munito di fotografia, in corso di validita' (portando al seguito anche una fotocopia del documento), dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia: a) documentazione di cui all'art. 4, comma 2, se volontari in ferma prefissata; b) documentazione attestante il possesso di eventuali titoli di merito di cui all'art. 12, comma 2, lett. b), 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° alinea e lett. c), 2°, 3°, 4° e 5° alinea e di preferenza di cui all'allegato «E», che costituisce parte integrante del presente decreto, sempreche' dichiarati nella domanda di partecipazione; c) qualora in possesso, attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni; d) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla federazione medico sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale in cui esercitano medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni; e) certificato attestante la recente effettuazione (da non oltre tre mesi) dell'accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV. La mancata presentazione di detti referti determinera' l'esclusione del concorrente; f) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV non antecedente a tre mesi. La mancata presentazione di detto referto determinera' l'esclusione del concorrente; g) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato «F», che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione. La mancata presentazione di detto documento determinera' l'esclusione del concorrente; h) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica. I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione di cui all'allegato «G». In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito». Il suddetto referto dovra' comunque essere prodotto dai candidati all'atto dell'incorporamento, qualora vincitori; i) referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del torace in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti alla data fissata per gli accertamenti sanitari (solo qualora il concorrente ne sia gia' in possesso). L'atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato «H», che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di convocazione presso il Centro) dovra' essere consegnato all'atto della presentazione per lo svolgimento della prova scritta di selezione. La mancata presentazione di detto documento determinera' l'esclusione del concorrente minorenne. 2. I concorrenti di sesso femminile, all'atto della presentazione per le prove di efficienza fisica, dovranno altresi' produrre referto: a) di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari. La mancata presentazione di detti referti determinera' l'esclusione dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni; b) attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) svolto entro i cinque giorni calendariali precedenti la data di presentazione, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per la finalita' indicate nell'art. 10, comma 9. 3. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio di cui ai commi 1 e 2 richiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
Art. 9 Prove di efficienza fisica 1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo, verosimilmente, a partire dal 14 settembre 2016, si svolgeranno secondo le modalita' e con i criteri indicati nell'allegato «I», che costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' con quelle definitive in apposito provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ove sono indicati anche i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, nelle ipotesi di infortuni o di indisposizioni verificatisi prima o durante dello svolgimento degli esercizi. Detto provvedimento sara' reso disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 2. I concorrenti convocati dovranno: a. presentarsi indossando idonea tenuta ginnica; b. produrre i documenti indicati nell'art. 8. 3. Il concorrente che, regolarmente convocato con le modalita' di cui all'art. 7, comma 6, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data di convocazione, dei certificati e referti di cui all'art. 8, commi 1, lettere e), f) e g) e comma 2, lettera a) - in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13:00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso. 4. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), per cui il candidato non sara' ammesso ai successivi accertamenti sanitari e sara' escluso dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi, determinera' un giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate nel citato allegato «I», fino ad un massimo di 5,00 punti, utile per la formazione delle graduatorie di cui all'art. 13.
Art. 10 Accertamenti sanitari 1. I concorrenti risultati idonei al termine delle prove di efficienza fisica di cui all'art. 9 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), ad accertamenti sanitari volti alla verifica del possesso dell'idoneita' psicofisica a prestare servizio in qualita' di carabiniere. 2. L'idoneita' psicofisica dei concorrenti sara' accertata con le modalita' previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014, citato in premessa e con quelle definite con ulteriore provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri che saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno accolte richieste di nuove convocazioni, fatto salvo quanto riportato nell'art. 9, comma 3. 4. Gli accertamenti sanitari verificheranno il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR) 2, apparati vari (AV) 2 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010 richiamata in premessa), apparato locomotore superiore (LS) 2, apparato locomotore inferiore (LI) 2, apparato uditivo (AU) 2, apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale (sono ammessi tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK). Ai sensi della legge 12 gennaio 2015, n. 2 e del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, i candidati dovranno, altresi', rientrare entro i valori limite dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella tabella «A» allegata al predetto decreto. 5. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale, disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) visita medica generale, antropometrica e anamnestica; b) visita cardiologica con E.C.G.; c) visita oculistica; d) visita odontoiatrica; e) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; f) visita psichiatrica; g) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. In caso di positivita' disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); h) analisi del sangue concernente: 1) emocromo completo; 2) VES; 3) glicemia; 4) creatininemia; 5) trigliceridemia; 6) colesterolemia; 7) transaminasemia (GOT - GPT); 8) bilirubinemia totale e frazionata; 9) gamma GT; i) controllo dell'abuso sistematico di alcool. I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti a visita ginecologica. La commissione potra', inoltre, disporre l'effettuazione di ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato «L», che costituisce parte integrante del presente decreto. Il concorrente ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti sanitari avra' cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita' al citato allegato «L», che costituisce parte integrante del presente decreto, per l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici e la conseguente esclusione dello stesso dalle procedure concorsuali. 6. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: «idoneo» con indicazione del profilo sanitario; «inidoneo» con l'indicazione del motivo. 7. Saranno giudicati «inidonei» i concorrenti: a) che non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella citata tabella «A» allegata al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; b) risultati affetti da: 1) imperfezioni ed infermita' che siano causa di inidoneita' al servizio militare secondo la normativa vigente o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente comma 4; 2) positivita' ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, o agli accertamenti sul controllo per l'abuso sistematico di alcool, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile; 3) tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere. La commissione giudichera' altresi' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi: a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta); b) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 8. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici e' definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 9. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), la commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e del punto 10 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare approvata con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Le candidate che si trovassero in dette condizioni saranno nuovamente convocate presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento per essere sottoposte alle visite specialistiche e agli accertamenti di cui al presente articolo, in una data compatibile con la definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 13. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la candidata sara' esclusa dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 10. I candidati che, all'atto degli accertamenti sanitari, verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli accertamenti sanitari e attitudinali. I candidati che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneita' psicofisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati. 11. Ai soli candidati partecipanti ai concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) e d) giudicati idonei a conclusione degli accertamenti sanitari, la commissione, sulla base delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario di cui al comma 4, attribuira' un punteggio massimo di 4 punti, con le modalita' di seguito indicate: 0 punti per ciascun coefficiente pari a 2 0,5 punti per ciascun coefficiente pari a 1. Alla caratteristica somato-funzionale «PS» non sara' attribuito alcun punteggio.
Art. 11 Accertamenti attitudinali 1. I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli accertamenti sanitari di cui all'art. 10 saranno sottoposti, ai sensi dell'art. 641 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ad accertamento dell'idoneita' attitudinale, articolato su due distinte fasi: a) una istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale, condotta separatamente da: un ufficiale psicologo, mediante somministrazione di uno o piu' test e/o questionari ed eventuali prove di performance; un ufficiale perito selettore attitudinale, mediante conduzione di un'intervista attitudinale, che ne riporteranno gli esiti, rispettivamente, in una «relazione psicologica» e in una «scheda di valutazione attitudinale»; b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d) e comma 5 del bando e composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutati i referti istruttori e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assumera' le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali e alle potenzialita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di carabiniere effettivo ed all'assunzione delle discendenti responsabilita'. Il giudizio della commissione, che sara' comunicato per iscritto seduta stante, e' definitivo. I concorrenti giudicati inidonei, pertanto, saranno esclusi dal concorso. Gli accertamenti attitudinali saranno svolti con le modalita' definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, che saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13:00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 12 Valutazione dei titoli 1. Saranno valutati dalla commissione esaminatrice di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), i titoli dei soli concorrenti che abbiano riportato il giudizio di idoneita' agli accertamenti attitudinali di cui all'art. 11, posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1. 2. La commissione esaminatrice provvedera' alla valutazione dei titoli assegnando a ciascun concorrente: a) nei concorsi di cui all'art. 1, commi a) e b), un punteggio, fino ad un massimo di 32/100i , secondo le modalita' di seguito indicate: periodi di servizio svolto quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1), o quadriennale (VFP4) da 0 fino ad un massimo di 4,00 punti, cosi' ripartiti: da 7 mesi fino a 12 mesi e 15 giorni di servizio: punti 0,50; 12 mesi e 16 giorni fino a 18 mesi di servizio: punti 1,00; da 18 mesi e 1 giorno di servizio fino a 24 e 15 giorni di servizio: punti 1,50; da 24 mesi e 16 giorni di servizio fino a 36 mesi e 15 giorni di servizio: punti 2,00; da 36 mesi e 16 giorni di servizio a 48 e 15 giorni di servizio: punti 3,00; oltre 48 mesi e 15 giorni di servizio: punti 4,00. Per le eventuali sanzioni disciplinari riportate nel periodo di servizio prestato saranno portati in detrazione i seguenti punteggi: consegna di rigore: 0,2 per ogni giorno; consegna: 0,1 per ogni giorno; rimprovero: 0,05. Il punteggio assegnato all'esito della valutazione complessiva dei titoli di merito non potra', comunque, essere negativo. In tal caso si attribuira' il punteggio zero; partecipazione alle missioni in teatro operativo fuori dal territorio nazionale, fino a un massimo di 2,00 punti, cosi' ripartiti: fino a sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 1,00; oltre sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 2,00; qualita' del servizio prestato desumibile dall'ultima documentazione caratteristica, fino a un massimo di 3,00 punti, cosi' ripartiti: eccellente o giudizio equivalente: punti 3,00; superiore alla media o giudizio equivalente: punti 1,50; nella media o giudizio equivalente o inferiore: punti 0. Nel caso in cui l'ultimo documento sia costituito da «mancata redazione» dovra' essere valutato il documento immediatamente precedente. decorazioni e benemerenze, fino ad un massimo di 10,00 punti, cosi' ripartiti: 10,00 per la medaglia d'oro al valor militare o al valor civile; 9,00 per la medaglia d'argento al valor militare o al valor civile; 8,00 per promozione straordinaria per merito di guerra; 7,50 per la medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile; 7,00 per la croce di guerra al valor militare; 6,50 per promozione straordinaria per benemerenze d'istituto; 1,00 per l'encomio solenne; 0,50 per l'encomio o elogio; titolo di studio, con punteggio attribuito solo per il piu' elevato tra quelli posseduti, fino ad un massimo di 4,00 punti, ripartiti con le modalita' di cui all'allegato «M»; condizione di madrelingua ovvero di ottimo conoscitore di una lingua straniera, per i soli concorrenti che l'abbiano dichiarata nella domanda di partecipazione al concorso, fino ad ad un massimo di 8,00 punti attribuiti con le modalita' di cui al punto 1 dell'allegato «N»; conoscenza di una lingua straniera accertata secondo lo STANAG NATO, in corso di validita', fino ad un massimo di 8,00 punti, attribuiti con le modalita' di cui al punto 2 dell'allegato «N». Per i concorrenti che abbiano presentato la dichiarazione di cui all'allegato «C» del presente decreto il punteggio sara' attribuito previa sottoposizione degli stessi ad accertamento con modalita' di cui al punto 1 dell'allegato «N»; certificazione CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM Professional Security Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner): punti 4,00; certificazione EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) o EIPASS (European Informatic Passport): punti 2,00; brevetti e qualifiche, con punteggio attribuito solo per il piu' elevato tra quelli posseduti: brevetto di istruttore militare di sci o di istruttore militare di equitazione: punti 3,50; qualifica di sciatore militare scelto o di cavaliere militare scelto: punti 2,50; qualifica di sciatore militare o di cavaliere militare: punti 1,50; brevetto di paracadutista militare: punti 1,50. Ai fini dell'attribuzione dei punti di cui sopra, ai sensi dell'art. 988, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non saranno computati i periodi di richiamo in servizio; b) nel concorso di cui all'art. 1, comma c), un punteggio, fino ad un massimo di 32/100i, secondo le modalita' di seguito indicate: titolo di studio, con punteggio attribuito solo per il piu' elevato tra quelli posseduti, fino ad un massimo di 6,00 punti, ripartiti con le modalita' di cui all'allegato «O»; condizione di madrelingua ovvero di ottimo conoscitore di una lingua straniera, per i soli concorrenti che l'abbiano dichiarata nella domanda di partecipazione al concorso, fino ad un massimo di 8,00 punti, attribuiti con le modalita' di cui al punto 1 dell'allegato «N»; conoscenza di una lingua straniera secondo il livello di conoscenza correlato al «Common European frame work of Reference for languages - CEFR, attestata dagli «Enti certificatori» riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, fino ad un massimo di 8,00 punti, attribuiti con le modalita' di cui al punto 3 dell'allegato «N»; certificazione CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM Professional Security Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner): punti 6,00»; certificazione EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) o EIPASS (European Informatic Passport): punti 4,00; patente europea del computer (ECDL full standard - sette moduli) o corso equipollente che preveda il superamento dei sette esami previsti dalla predetta certificazione: punti 1,00; abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci alpino, in corso di validita': punti 5,00; autorizzazione a montare rilasciate dalla Federazione Italiana Sport Equestri, con punteggio attribuito solo per la piu' elevata tra quelle possedute: autorizzazione di 2° grado (G2): punti 5,00; autorizzazione di 1° grado (G1): punti 3,00; brevetto: punti 1,00; c) nel concorso di cui all'art. 1, comma d), un punteggio, fino ad un massimo di 20/100i, secondo le modalita' di seguito indicate: titolo di studio, con punteggio attribuito solo per il piu' elevato tra quelli posseduti, fino ad un massimo di 5,00 punti, cosi' ripartiti: diploma di laurea magistrale: punti 5,00; diploma di laurea (triennale): punti 4,00; diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi universitari: punti 2,00; certificazione CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM Professional Security Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner): punti 6,00; certificazione EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) o EIPASS (European Informatic Passport): punti 3,00; patente europea del computer (ECDL full standard - sette moduli) o corso equipollente che preveda il superamento dei sette esami previsti dalla predetta certificazione: punti 1,00; abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci alpino, in corso di validita': punti 5,00.
Art. 13 Graduatorie di merito ed ammissione al corso 1. La commissione esaminatrice di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), formera' quattro distinte graduatorie di merito, una per ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, sommando per ciascun concorrente giudicato idoneo il punteggio riportato: a) nella prova scritta di selezione; b) nelle prove di efficienza fisica; c) negli accertamenti sanitari, per i soli concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere c) e d); d) nella valutazione dei titoli. 2. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 3. Fermo restando quanto indicato nel comma 1, a parita' di merito si applicheranno, in sede di approvazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi. L'elenco dei titoli di preferenza e' riportato nell'allegato «E» al presente decreto. Il decreto di approvazione delle graduatorie sara' reso disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, nel sito www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. 4. I candidati idonei, fino a concorrenza dei posti disponibili per ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, saranno dichiarati vincitori secondo l'ordine delle rispettive graduatorie ed ammessi alla frequenza del corso formativo, che si svolgera' presso i Reparti di istruzione di assegnazione. Successivamente potra' essere ammesso al corso, secondo l'ordine delle medesime graduatorie, un numero di concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari per qualsiasi motivo, durante i primi 20 (venti) giorni di effettivo corso. 5. I vincitori del concorso, senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi presso i Reparti di istruzione, nella data e con le modalita' che saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 7 novembre 2016, nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, numero 0680982935.
Art. 14 Accertamento dei requisiti e verifica delle dichiarazioni rese dal concorrente 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto e della verifica della veridicita' di quanto eventualmente dichiarato dal concorrente circa il possesso dei titoli di merito, il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri potra' chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtu' di un provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 3. Verra' acquisito d'ufficio il certificato generale del casellario giudiziale.
Art. 15 Documentazione da produrre a cura dei candidati vincitori all'atto della presentazione presso il Reparto d'istruzione dell'Arma dei carabinieri di assegnazione 1. I candidati dichiarati idonei vincitori dovranno presentare o far pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente al Reparto di istruzione di assegnazione dell'Arma dei carabinieri una dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in allegato «P» dei sottonotati documenti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti politici; c) titolo di studio; d) certificato di stato civile. 2. Le dichiarazioni indicate al precedente comma, lettere a) e b): a) non dovranno essere anteriori ai sei mesi rispetto alla data di presentazione; b) dovranno attestare, altresi', che gli interessati erano in possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici fin dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 3. I militari in servizio dovranno altresi' consegnare, in busta chiusa, all'atto della presentazione, copia conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua parte, rilasciato dal Comando militare di provenienza). 4. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti falsi, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 2, comma 8.
Art. 16 Presentazione al corso 1. Il corso allievi carabinieri si svolgera' presso una Scuola Allievi Carabinieri, secondo i programmi e le modalita' stabilite dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, e sara' disciplinato dalle disposizioni contenute nel Regolamento interno per le predette Scuole. 2. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i candidati vincitori prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo svolta dal Dirigente del Servizio sanitario per verificare il mantenimento della prescritta idoneita' psicofisica) Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro nazionale di selezione e reclutamento per l'accertamento dell'idoneita' psicofisica al servizio nell'Arma dei carabinieri. I provvedimenti di inidoneita', o temporanea inidoneita' che non si risolvano entro dieci giorni dalla data fissata per la presentazione, comporteranno l'esclusione dal concorso. Il giudizio di inidoneita' e' definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno sostituiti nell'ordine delle graduatorie di cui all'art. 13, da altri candidati idonei. 3. All'atto della visita medica di controllo i candidati vincitori dovranno consegnare: il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh. I concorrenti vincitori di sesso femminile dovranno, altresi', consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni calendariali precedenti la data di presentazione. 4. In caso di positivita' del predetto test di gravidanza la visita medica di controllo sara' sospesa ai sensi dell'art. 580, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e l'interessata sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile. 5. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola Allievi Carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari e sostituiti nei termini di cui all'art. 13, comma 4. La Scuola di assegnazione potra', comunque, autorizzare, per comprovati motivi da preavvisare tramite il Comando Stazione Carabinieri competente per territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno dalla data di inizio del corso. 6. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito, previa verifica del mantenimento dell'idoneita' psicofisica con le modalita' di cui al comma 2, saranno ammessi alla ferma quadriennale nell'Arma dei Carabinieri, perdendo il grado eventualmente rivestito durante il servizio prestato nelle Forze armate, ed assunti in forza dalla Scuola Allievi Carabinieri sotto la data dell'effettivo incorporamento. 7. Gli arruolati volontari quali allievi carabinieri, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, conseguiranno la nomina a carabiniere allievo, previo superamento di esami, e saranno immessi in ruolo al grado di carabiniere al termine del corso secondo l'ordine della graduatoria finale.
Art. 17 Impiego al termine del corso 1. I vincitori dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) saranno impiegati nell'ambito dell'intero territorio nazionale; se conoscitori/madrelingua della lingua tedesca potranno essere assegnati, quale prima sede di servizio, presso la Legione Carabinieri Trentino Alto Adige. 2. I vincitori del concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c): a) fatto salvo quanto previsto al successivo punto b), saranno impiegati, per un periodo di tempo comunque non inferiore a quindici anni, nelle aree: nord-ovest (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia); nord-est (Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige); b) qualora, avendone dichiarato il possesso nella domanda di partecipazione, abbiano inteso avvalersi delle maggiorazioni risultanti dal computo dei punteggi incrementali previsti per: i titoli di studio di cui all'allegato «O», lettere a) e d); le certificazioni in materia informatica, fatta eccezione per la licenza ECDL o corso equipollente, l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci alpino e le autorizzazioni a montare rilasciate dalla Federazione Italiana Sport Equestri di cui all'art. 12, comma 2, lettera b), ne potra' essere disposta la destinazione anche al di fuori delle aree anzidette, per la copertura di posti d'impiego richiedenti particolari qualificazioni nell'ambito dell'intero territorio nazionale. riservandosi l'Amministrazione la facolta' di prolungarne la permanenza in detti specifici posti di impiego per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni. 3. I vincitori dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) saranno assegnati, quale prima sede di servizio, presso la Legione Carabinieri Trentino Alto Adige.
Art. 18 Spese di viaggio, licenza e varie 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove ed accertamenti e per la presentazione presso i reparti d'istruzione di assegnazione sono a carico dei concorrenti. 2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti, nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno dette prove e per il rientro nella sede di servizio. Qualora il concorrente non sostenga le prove per cause dipendenti dalla sua volonta' o venga espulso dalle stesse, la licenza straordinaria sara' computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso. 3. Tutti i concorrenti, compresi i militari in servizio, nel periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti sanitari ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. Per le prove di efficienza fisica e gli accertamenti sanitari dovranno indossare la tuta ginnica. I militari in servizio dovranno indossare l'uniforme solo per il giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali. Tutti i candidati, qualora le attivita' concorsuali si protraggano in orario pomeridiano, fruiranno del pranzo a carico dell'Amministrazione militare.
Art. 19 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' concernenti la gestione del rapporto medesimo. 2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, titolare del trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabili dei dati personali: il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri; i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 6, comma 1. Il presente decreto sara' sottoposto a controllo, ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 maggio 2016 Gen. C.A. Tullio Del Sette
Allegato A Elenco delle lingue straniere la cui conoscenza, da accertarsi con le modalita' di cui all'allegato «M», costituisce titolo da valutare ai sensi dell'art. 12 del bando 1. Inglese; 2. Albanese; 3. Amarico; 4. Arabo; 5. Bulgaro; 6. Ceco; 7. Cinese; 8. Croato; 9. Coreano; 10. Dari; 11. Ebraico; 12. Farsi; 13. Francese; 14. Giapponese; 15. Greco; 16. Hindi; 17. Macedone; 18. Norvegese; 19. Olandese; 20. Polacco; 21. Portoghese; 22. Mandarino; 23. Rumeno; 24. Russo; 25. Serbo; 26. Sloveno; 27. Somalo; 28. Spagnolo; 29. Swahili; 30. Svedese; 31. Tedesco; 32. Tigrino; 33. Turco; 34. Ungherese; 35. Urdu-hindi.