Concorso per COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
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Tipologia | Avviso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 44 del 03-06-2016 |
Sintesi: | COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Concorso Reclutamento straordinario di 400 allievi finanzieri per l'anno 2016. IL COMANDANTE GENERALE Visto il decreto ... |
Ente: | COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 05-06-2016 |
Data Scadenza bando | 02-08-2016 |
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Concorso
Reclutamento straordinario di 400 allievi finanzieri per l'anno 2016.
IL COMANDANTE GENERALE Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; Vista la determinazione del Comandante Generale n. 174313, datata 10 giugno 2010, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, l'11 giugno 2010 al n. 4457, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale, n. 48 del 18 giugno 2010, con la quale e' stato indetto, per l'anno 2010, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 952 allievi finanzieri, riservato, ai sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale (VFP1T), in servizio o in congedo; Vista la determinazione del Comandante Generale n. 83482, datata 22 marzo 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 25 del 29 marzo 2011, con la quale e' stato indetto, per l'anno 2011, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1.250 allievi finanzieri, riservato, ai sensi dell'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4) ovvero in rafferma annuale (VFP1T), in servizio o in congedo; Vista la determinazione del Comandante Generale n. 99607, datata 2 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale, n. 28 del 10 aprile 2012, con la quale e' stato indetto, per l'anno 2012, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 750 allievi finanzieri, riservato, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale ovvero in rafferma annuale (VFP1T), in servizio o in congedo; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2; Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 16-ter, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 188 del 14 agosto 2015, che: a. autorizza la Guardia di finanza, in deroga al regime assunzionale vigente, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi anche allo svolgimento del Giubileo straordinario 2015-2016, ad effettuare un reclutamento straordinario di 400 militari nella carriera iniziale, per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulle assunzioni relative, rispettivamente, agli anni 2016 e 2017; b. dispone di effettuare le suddette assunzioni attingendo, in via prioritaria, alle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui all'art. 2199, comma 4, lettera b), e all'art. 2201, comma 1 del decreto legislativo n. 66 del 2010, approvate in data non anteriore al 1° gennaio 2011, nonche', per i posti residui, attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi, assicurando la precedenza alla procedura piu' risalente nel tempo; Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 247771, datata 28 agosto 2015, emanata ai sensi del predetto art. 16-ter, concernente le modalita' attuative relative alle assunzioni straordinarie di 400 allievi per ciascuno degli anni 2015 e 2016; Visto l'art. 1, comma 986, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)»; Tenuto conto della necessita' di verificare il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), e), f), g) e h), dei sopracitati bandi di concorso nonche' quelli relativi all'idoneita' psico-fisica degli aspiranti allievi finanzieri, Determina: Art. 1 Avvio della procedura di reclutamento 1. In applicazione dell'art. 16-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 188 del 14 agosto 2015 e dell'art. 1, comma 986, della legge 28 dicembre 2015, sono avviate, per l'anno 2016, le procedure per il reclutamento dei candidati «idonei non vincitori», di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), punto (3), della determinazione del Comandante Generale n. 247771, datata 28 agosto 2015, secondo le modalita' stabilite con la presente determinazione. 2. I candidati «idonei non vincitori» di cui al precedente comma sono individuati attingendo, a partire dalla procedura piu' risalente nel tempo, dalle graduatorie dei concorsi per allievi finanzieri indetti negli anni 2010, 2011 e 2012 citati in premessa, per un numero di posti pari a quello necessario per raggiungere le complessive 400 unita', computando e dopo aver incorporato i vincitori dei predetti concorsi avviati alla ferma quadriennale nelle Forze armate, di cui all'art. 1, lettera b), punti (1) e (2) della determinazione del Comandante Generale n. 247771, datata 28 agosto 2015. L'utilizzo delle predette graduatorie avviene rispettando le proporzioni tra le diverse categorie previse dai relativi bandi di concorso. 3. I candidati di cui al comma 1, sono sottoposti: a) alla verifica del possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), e), f), g) e h), dei bandi di concorso citati in premessa. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della Guardia di finanza; b) alla verifica del mantenimento dei requisiti relativi all'idoneita' psico-fisica. 4. Nelle more degli accertamenti sub 3, tutti i candidati partecipano con riserva alla procedura di reclutamento.
Art. 2 Esclusione dalla procedura 1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 1, lettere b), e), f), g) e h), dei relativi bandi di concorso. 2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di Reclutamento. 3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso: a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 3 Verifica del mantenimento dell'idoneita' psico-fisica 1. La verifica del mantenimento dell'idoneita' psico-fisica dei candidati di cui all'art. 1, comma 1, e' effettuato: a) da parte della commissione nominata con determinazione del Comandante in Seconda n. 64116, datata 4 marzo 2015, mediante una visita medica preliminare presso il centro di reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia; b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. 2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica gli aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni e dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza. I candidati del contingente di mare devono, comunque, avere per la specializzazione: a) «Nocchiere»: acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno senza correzione; campo visivo e motilita' oculare normali; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche; b) «Operatore di sistema»: visus naturale 10/10 in ciascun occhio; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche; c) «Motorista navale»: visus corretto 10/10 in ciascun occhio; la correzione della refrazione non dovra' superare tre diottrie per la miopia, tre diottrie per l'ipermetropia, una diottria per l'astigmatismo di qualsiasi segno ed asse; la correzione totale non dovra', comunque, superare tre diottrie per l'astigmatismo miopico composto, tre diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto con lente cilindrica non superiore a una diottria, tre diottrie per l'astigmatismo misto con lente cilindrica non superiore a una diottria, due diottrie per l'anisometropia sferica e astigmatica purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. 3. Ai fini della verifica del mantenimento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite: a) visita medica generale; b) esami delle urine ed ematochimici; c) visita neurologica; d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 4. La commissione per la visita medica preliminare puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio. In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione della procedura reclutativa. 5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia' stati sottoposti, con esito positivo, alla verifica del mantenimento dell'idoneita' psico-fisica di cui al precedente comma 3, nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo della Guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti: a) visita medica generale; b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope; c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4. In tali casi, la competente commissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 6. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e' immediatamente comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui al comma 11. 7. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere: a) presentata al Centro di Reclutamento, al momento della comunicazione di non idoneita' da parte della commissione di cui al comma 1, lettera a); b) integrata da documentazione in originale rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 1). Tale documentazione deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di Reclutamento improrogabilmente entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneita'. A tal fine, la stessa potra' essere anticipata via fax ai numeri 06/564912365 ovvero all'indirizzo di posta elettronica RM0300018@gdf.it. La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga oltre il termine suindicato. I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: (1) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; (2) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 8. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della commissione per la visita medica preliminare. 9. La commissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, da nominare con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'Autorita' dal medesimo delegata, e' composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei medici della commissione per la visita medica preliminare o, a parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri. 10. La commissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 7 e valutata la certificazione prodotta, puo': a. esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il centro di reclutamento; b. riconvocare l'aspirante presso il centro di reclutamento, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio. 11. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti casi: a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve; b) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante test tossicologici; c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate; d) difetto di senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche, per i candidati che concorrono per il contingente di mare specializzazione «nocchiere». In tali casi, la commissione di cui al comma 1, lettera a), dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami. 12. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dalla procedura. 13. Il giudizio espresso dalle competenti commissioni, notificato agli interessati, e' definitivo. 14. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, le commissioni per la visita medica preliminare e di revisione fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati. 15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso: a) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza. b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
Art. 4 Documentazione da produrre in sede di visita medica preliminare 1. I candidati convocati presso il centro di reclutamento per sostenere la visita medica preliminare devono presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni: a) certificato attestante l'effettuazione e il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz; d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto. I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale; e) certificato (fac-simile in allegato 2), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante: (1) stato di buona salute; (2) presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche; (3) presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno-allergiche; (4) presenza/assenza di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti; f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso. 2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera e), comportano l'esclusione dalla procedura. 3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e' sottoposta, allo scopo sopra indicato, al test di gravidanza presso il centro di reclutamento. 4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente commissione non puo' procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate sono, pertanto, escluse dalla procedura, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 31 agosto 2016. 5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alla verifica del mantenimento dell'idoneita' psico-fisica ed escluso, qualora non proceda alla consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal centro di reclutamento; b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica. Il presidente della commissione per la visita medica preliminare, potra' concedere il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche preliminari. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui e' stato riconvocato, e' escluso dalla procedura. 6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 3.
Art. 5 Nomina dei vincitori 1. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'Autorita' dal medesimo delegata, i candidati in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 1, lettere b), e), f), g) e h), dei relativi bandi di concorso e giudicati idonei al termine della verifica del mantenimento dell'idoneita' psico-fisica sono dichiarati vincitori della procedura.
Art. 6 Ammissione al corso di formazione 1. I candidati dichiarati vincitori sono ammessi al corso di formazione per allievi finanzieri previo superamento della visita medica di incorporamento da parte del Dirigente il servizio sanitario del reparto di istruzione, avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico nonche' delle strutture del centro di reclutamento della Guardia di finanza, al fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica. 2. I provvedimenti con i quali il Dirigente il servizio sanitario del reparto di istruzione accerta, ai sensi del comma 1, la non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli producendo ricorso: a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli istituti di istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 3. I vincitori per la specializzazione «Tecnico di soccorso alpino» (S.A.G.F.) sono convocati presso la Scuola alpina di Predazzo e, acquisito lo status di «allievo finanziere», sono preliminarmente avviati ad una fase addestrativa finalizzata all'accertamento dell'attitudine al servizio di soccorso alpino, effettuata presso il predetto Istituto di istruzione, secondo il programma e con le modalita' stabilite dal Comando Generale della Guardia di finanza. 4. I candidati che non risultino in possesso di sufficiente attitudine al servizio di soccorso alpino sono prosciolti dal corso di formazione di cui al comma 1 e, pertanto, cessano dal servizio. 5. Entro 10 giorni dalla conclusione dell'attivita' addestrativa di cui al comma 3, il Comando Generale della Guardia di finanza puo' ricoprire i posti resisi disponibili ai sensi del comma 4, convocando, previo verifica dei prescritti requisiti e dell'idoneita' psico-fisica, altrettanti candidati nell'ordine della relativa graduatoria. 6. Agli allievi finanzieri ammessi a frequentare il corso di formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso ad essere presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, ed alla verifica del possesso dei requisiti.
Art. 7 Mancata presentazione al corso 1. Il candidato, regolarmente convocato per la frequenza del corso, e' considerato rinunciatario al corso stesso qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione. 2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono essere comunicati a mezzo fax, al massimo entro 24 ore dall'inizio del corso, al Comandante del Reparto di istruzione che li valuta e, se indipendenti dalla volonta' dell'interessato, provvede a stabilire un ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al candidato tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti. 3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta giorni dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
Art. 8 Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza straordinaria per esami 1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute per la partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti. 2. Per sostenere gli accertamenti psico-fisici di cui alla presente procedura reclutativa, i candidati che prestano servizio militare fruiscono della licenza straordinaria per esami secondo le disposizioni vigenti.
Art. 9 Sito internet ed informazioni utili 1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.gov.it, nella sezione relativa ai concorsi.
Art. 10 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il centro di reclutamento della Guardia di finanza, per le finalita' selettive e sono trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Corpo della Guardia di finanza. Roma, 19 maggio 2016 Gen. C.A. Saverio Capolupo