Concorso per 3 allievi finanzieri ausiliari (lazio) COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 3 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 55 del 12-07-2016 |
Sintesi: | COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Concorso (Scad. 11 agosto 2016) Procedura di selezione per il reclutamento di tre allievi finanzieri, riservata ai congiunti del personale delle Forze di Polizia, decedut ... |
Ente: | COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 12-07-2016 |
Data Scadenza bando | 11-08-2016 |
Condividi |
Invia tramite Whatsapp
|
Concorso (Scad. 11 agosto 2016)
Procedura di selezione per il reclutamento di tre allievi finanzieri, riservata ai congiunti del personale delle Forze di Polizia, deceduto o reso permanentemente invalido per causa di servizio. Anno 2016.
IL COMANDANTE GENERALE Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»; Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in particolare, l'art. 29; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza» e, in particolare, l'art. 6, comma 2; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»; Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni registrata all'Ufficio centrale del bilancio - presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo; Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»; Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Codice dell'ordinamento militare»; Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni e integrazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2; Determina: Art. 1 Posti disponibili 1. E' indetta, per l'anno 2016, una procedura di selezione, a domanda, per il reclutamento di 3 allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di finanza, riservata al coniuge e ai figli superstiti, nonche' ai fratelli o alle sorelle, qualora unici superstiti, del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e alle leggi ivi richiamate ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico. 2. Lo svolgimento della procedura comprende: a) accertamento dell'idoneita' attitudinale; b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; c) valutazione dei titoli. 3. L'inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti dal Comando Generale della Guardia di finanza. 4. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facolta' di revocare la procedura di selezione, di sospendere o rinviare le prove selettive, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria finale di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'autorita' di Governo, nonche' di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.
Art. 2 Requisiti e condizioni per l'ammissione alla procedura 1. Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani, anche se gia' alle armi, che: a) godano dei diritti civili e politici; b) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3 comma 1, compiuto il 18° anno di eta' e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di eta'. Il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato fino alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e, comunque, non superiore a tre anni; c) abbiano, se minorenni all'atto della presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la patria potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza; d) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati o condannati per delitti non colposi, ne' sottoposti a misura di prevenzione; f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere; g) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della Guardia di finanza; h) non siano stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente o civilmente organizzati, ne' destituiti dai pubblici uffici; i) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; l) appartengano alle categorie di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni. 2. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3 e conservati fino alla data di effettivo incorporamento.
Art. 3 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it - area «Concorsi Online», seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. 2. Al termine della procedura di compilazione, gli aspiranti devono stampare l'istanza, firmarla per esteso e consegnarla o spedirla al Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia, entro il termine di cui al comma 1. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non sono considerate valide le domande di partecipazione compilate con la procedura informatica ma non presentate o inviate secondo le modalita' di cui al presente comma. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa. 3. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di indisponibilita' di un collegamento internet, la domanda di partecipazione puo' essere redatta in carta semplice, secondo il modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti i reparti del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it, e consegnata o spedita secondo le modalita' di cui al comma 2. 4. I candidati devono allegare alla domanda: a) idonea documentazione, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza del congiunto deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, che attesti il possesso del requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lettera l); b) se hanno prestato servizio militare, autocertificazione del periodo di servizio prestato, per fruire dell'elevazione del limite di eta', prevista dall'art. 2, comma 1, lettera b); c) se minorenni alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato 2, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo, in caso di impedimento dell'altro, o dal tutore, in caso di mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui l'atto sia firmato da uno solo dei genitori, devono essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore. Sono esonerati dalla presentazione del suddetto atto gli aspiranti, anche se minorenni, che rivestano la qualifica di militare alle armi. 5. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 3 possono essere annullate, modificate o integrate entro il termine previsto per la presentazione delle stesse. Successivamente, non e' piu' possibile annullarle, ne' apportare modificazioni o integrazioni. 6. Le domande di partecipazione al concorso: a) sono restituite agli interessati, a cura del Centro di reclutamento, per essere regolarizzate entro cinque giorni dalla data della restituzione, se, pur prodotte nei termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4; b) sono archiviate nel caso in cui: 1) siano spedite o consegnate oltre il termine di cui al comma 1; 2) pervengano oltre il termine di cui al precedente numero 1) e non sia possibile risalire alla data di spedizione; 3) pur se spedite entro tale termine, non pervengano entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando; 4) non siano sottoscritte; 5) non siano regolarizzate entro cinque giorni dalla restituzione, nei casi di cui alla lettera a). 7. I provvedimenti di archiviazione delle domande di cui al comma 6, lettera b), sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento e sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 8. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, sono ammessi alla procedura di selezione con riserva, in attesa dell'accertamento - a cura del Centro di reclutamento - dell'effettivo possesso dei requisiti di cui all'art. 2. 9. L'ammissione con riserva deve intendersi per tutte le fasi selettive fino all'incorporamento.
Art. 4 Elementi da indicare nella domanda 1. Il candidato deve indicare nella domanda: a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita, nonche' luogo di residenza e indirizzo, completo di codice di avviamento postale; b) il possesso della cittadinanza italiana; c) di godere dei diritti civili e politici; d) di non essere imputato e di non aver subito condanne per delitti non colposi, ne' di essere sottoposto a misura di prevenzione; e) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico; f) il titolo di studio posseduto; g) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni; h) di non essere stato espulso dalle Forze armate, dai corpi militarmente o civilmente organizzati, ne' destituito dai pubblici uffici; i) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; l) di essere disposto, in caso di nomina a finanziere, a raggiungere qualsiasi sede di servizio; m) l'indirizzo presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni, un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica; n) di appartenere alle categorie di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni. 2. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decade da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita. 3. I candidati devono segnalare ogni variazione di indirizzo direttamente, e nel modo piu' celere, al Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia, il quale non assume alcuna responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore. Deve, infine, essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro di reclutamento ogni variazione che dovesse riguardare il possesso dei requisiti.
Art. 5 Documentazione 1. Il Centro di reclutamento della Guardia di finanza provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti: a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; c) certificato generale del casellario giudiziale. 2. I candidati ammessi a sostenere gli accertamenti di cui all'art. 10 devono presentare in tale sede i certificati rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso, indicato nella domanda di partecipazione, dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali, stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ovvero quelli maggiorativi, indicati nella tabella in allegato 3 al presente bando di concorso. 3. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro la data indicata dal Centro di reclutamento.
Art. 6 Commissione giudicatrice 1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'Autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali e' presieduta da un ufficiale superiore del Corpo: a) sottocommissione per la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria finale di merito, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri; b) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, composta da due ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri; c) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici, membri; d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri. 2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio. 3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi. 4. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice. 5. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c) e d), possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza, all'uopo individuato dal Centro di reclutamento.
Art. 7 Adempimenti delle sottocommissioni 1. Le sottocommissioni previste all'art. 6, comma 1, lettere c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
Art. 8 Esclusione dalla procedura 1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dalla procedura dei candidati non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. 2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza. 3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso: a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 9 Documento di identificazione 1. A ogni visita o prova d'esame i candidati devono esibire la carta di identita' in corso di validita', oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia recente.
Art. 10 Accertamento dell'idoneita' attitudinale 1. I candidati in possesso dei prescritti requisiti sono convocati, a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 2. L'idoneita' attitudinale dei candidati e' accertata da parte della sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera b), secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it. 3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito. 4. Detto accertamento si articola in: a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di ragionamento; b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato; c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonche' l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso; d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari; e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 5. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento della prova e la valutazione degli aspiranti. 6 I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale sono ammessi all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, mentre i non idonei sono esclusi dalla procedura di selezione. 7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e' notificato agli interessati, e' definitivo. 8. Avverso l'esclusione di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso: a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 11 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato: a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera c), mediante visita medica di primo accertamento, presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia; b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. 2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica gli aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza. Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it. 3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite: a) visita medica generale; b) esami delle urine ed ematochimici; c) visita neurologica; d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 4. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio. In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione della procedura di selezione. 5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia' stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui al comma 3 nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo della Guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti: a) visita medica generale; b) esami delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope; c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio ritenuti necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo. In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 6. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui al comma 10. 7. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere: a) presentata al Centro di reclutamento al momento della comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui al comma 1, lettera a); b) integrata da documentazione in originale rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 4). Tale documentazione deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di reclutamento improrogabilmente entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneita'. A tal fine, la stessa potra' essere anticipata via fax al numero 06/564912365 ovvero all'indirizzo di posta elettronica RM0300018@gdf.it. La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o qualora la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga oltre il termine suindicato. I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 7. 8. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la visita medica di primo accertamento. 9. La sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 7 e valutata la certificazione prodotta, puo': a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di reclutamento; b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio. 10. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti casi: a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve; b) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante test tossicologici; c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate. In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e' sottoposto ad ulteriori visite o esami. 11. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento ovvero a quella di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dalla procedura. 12. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 13. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, le sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere c) e d), fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati. 14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 12 Documentazione da produrre in sede di visita medica di primo accertamento 1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza per sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni: a) certificato attestante l'effettuazione e il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz; d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto. I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale; e) certificato (fac-simile in allegato 5), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante: (1) lo stato di buona salute; (2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche; (3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno-allergiche; (4) la presenza/assenza di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti; f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta o somministrata nei 30 giorni precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso. 2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera e), comportano l'esclusione dalla procedura. 3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e' sottoposta, allo scopo sopra indicato, al test di gravidanza presso il Centro di reclutamento. 4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data dell'8 settembre 2016. 5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: a) lettere a), b), ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di reclutamento; b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera c), potra' concedere il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui e' stato riconvocato e' escluso dalla procedura. 6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 13 Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove selettive 1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente bando, non si presenta, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale e l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica previsti, rispettivamente, dagli articoli 10 e 11 e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dalla procedura. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio concorsi, Sezione allievi finanzieri, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia, deve essere anticipata, via fax, al n. 06/564912365 ovvero all'indirizzo di posta elettronica RM0300018@gdf.it. Eventuali variazioni di tali recapiti saranno rese note con avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it.. Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza. 2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dalla procedura. 3. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 14 Graduatoria finale di merito 1. Al termine degli accertamenti, la sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), procede alla formazione della graduatoria finale di merito secondo il punteggio riportato da ciascun candidato. 2. Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei punti attribuiti per il possesso dei titoli di cui alla tabella in allegato 3. 3. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 4. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'Autorita' dal medesimo delegata, viene approvata la graduatoria finale di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine della stessa, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. 5. La citata graduatoria e' resa nota con avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 55, Roma (numero verde 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 15 Ammissione al corso di formazione 1. Sono dichiarati vincitori della procedura e ammessi al corso di formazione, in qualita' di allievi finanzieri, i candidati iscritti nella graduatoria di cui all'art. 14, nei limiti dei posti previsti dall'art. 1, comma 1, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa e previo superamento della visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte del Dirigente il Servizio sanitario del Reparto di istruzione, avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico nonche' delle strutture del Centro di reclutamento della Guardia di finanza al fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica. 2. Entro venti giorni dall'inizio del corso, con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'Autorita' dal medesimo delegata, possono essere dichiarati vincitori della presente procedura di selezione altri concorrenti idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili tra quelli destinati ai concorrenti gia' dichiarati vincitori. 3. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio sanitario del Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli producendo ricorso secondo le modalita' di cui al comma 7 dell'art. 3.
Art. 16 Mancata presentazione al corso 1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la frequenza del corso, e' considerato rinunziatario al corso stesso qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione. 2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono essere comunicati, a mezzo fax, al massimo entro 24 ore dall'inizio del corso, al Comandante del Reparto di istruzione che li valuta e, se indipendenti dalla volonta' dell'interessato, provvede a stabilire un ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al candidato tramite il Reparto del Corpo territorialmente competente ovvero dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all'estero. 3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
Art. 17 Spese di partecipazione alla procedura 1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti. 2. Ai candidati dichiarati vincitori della procedura spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del Reparto di Istruzione per la frequenza del corso di formazione, secondo le disposizioni vigenti.
Art. 18 Trattamento economico degli allievi finanzieri 1. Durante la frequenza del corso, gli allievi finanzieri percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
Art. 19 Assegnazione al termine del corso 1. Al termine del corso di formazione di cui all'art. 15, i finanzieri sono destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo richiedono, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.
Art. 20 Sito internet ed informazioni utili 1. Ulteriori informazioni sulla procedura possono essere reperite consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.gov.it, nella sezione relativa ai concorsi.
Art. 21 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, per le finalita' selettive e sono trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di esito positivo della selezione, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Corpo della Guardia di finanza. Roma, 1° luglio 2016 Gen. C.A. Giorgio Toschi