Concorso per 1 professore universitario 1^ fascia (lazio) 1 professore universitario 2^ fascia (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Abilitazione |
Posti | 2 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 61 del 02-08-2016 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Concorso (Scad. 6 aprile 2018) Indizione della procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universi ... |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 02-08-2016 |
Data Scadenza bando | 01-09-2016 |
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Concorso (Scad. 6 aprile 2018)
Indizione della procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia.
IL DIRETTORE GENERALE per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, recante «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica»; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, concernente «Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e, in particolare, l'art. 1, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, recante «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario», e, in particolare, gli articoli 15 e 16; Visto l'art. 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e in particolare l'art. 1, comma 10-sexies ai sensi del quale, ai fini della procedura di chiamata di cui all'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il termine per l'emanazione dei decreti previsti dall'art. 16, comma 2 e comma 3, lettera a), della medesima legge, come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' prorogato al 31 dicembre 2016; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico disciplinari e definizione delle relative declaratorie ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, recante «Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 giugno 2016, n. 494, recante Rettifica relativa all'Allegato D al decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222 concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240», e, in particolare, gli articoli 3, 4, 5, 8 e 9; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120, «Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonche' le modalita' di accertamento della qualificazione dei commissari, ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19 giugno 2012, con il quale e' stato approvato lo Statuto del Consorzio CINECA; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 5 luglio 2016, prot. n. 551, con il quale e' stato costituito il Comitato tecnico per la validazione delle procedure informatiche da utilizzare ai fini dell'abilitazione scientifica nazionale; Visto l'esito delle riunioni del 15, 22 e 29 luglio 2016 del predetto Comitato tecnico, nelle quali e' stata effettuata la validazione delle menzionate procedure informatiche; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo Unico in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 luglio 2016, n. 602, recante «Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120»; Vista la nota direttoriale del 14 giugno 2016, con la quale la direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore ha chiesto alla Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI) di provvedere alla formulazione della proposta della lista degli atenei idonei ad ospitare i lavori delle commissioni di abilitazione; Vista la nota della CRUI del 27 luglio 2016, avente ad oggetto la proposta delle universita' da sorteggiare quali sedi per le procedure di abilitazione scientifica nazionale; Visto l'esito del sorteggio effettuato in data 28 luglio 2016 al fine di individuare le Universita' sedi per le procedure di abilitazione scientifica nazionale; Visto il decreto direttoriale n. 1531 del 29 luglio 2016, con il quale e' stata avviata la procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia; Decreta: Art. 1 Oggetto della procedura 1. Ai sensi degli articoli 3 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016, e' indetta la procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, per ciascun settore concorsuale di cui al decreto ministeriale 855/2015 come da Allegato 1 al presente decreto.
Art. 2 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1, a pena di esclusione, e' presentata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016, durante tutto l'anno e secondo i termini di seguito indicati: a) I quadrimestre: a decorrere dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ed entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 2 dicembre 2016; b) II quadrimestre: a decorrere dal 3 dicembre 2016 ed entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 3 aprile 2017; c) III quadrimestre: a decorrere dal 4 aprile 2017 ed entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 4 agosto 2017; d) IV quadrimestre: a decorrere dal 5 agosto 2017 ed entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 5 dicembre 2017; e) V quadrimestre: a decorrere dal 6 dicembre 2017 ed entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 6 aprile 2018. 2. La domanda di partecipazione di cui al comma 1 deve essere presentata esclusivamente mediante la procedura telematica validata dal Comitato Tecnico ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016, accessibile dal sito http://abilitazione.miur.it. La domanda e' compilata in lingua italiana o in lingua inglese ed e' presentata con le seguenti modalita': a) per i professori e ricercatori in servizio presso le universita' italiane, mediante l'apposita sezione presente nel «sito docente» (https://loginmiur.cineca.it/). In tal caso saranno altresi' utilizzate le informazioni gia' presenti con riferimento a ciascun candidato; b) per i soggetti non ricompresi nella categoria di cui alla lettera a), a seguito di registrazione nell'apposita sezione presente nel «sito docente» (https://loginmiur.cineca.it/). 3. A pena di esclusione, la domanda deve contenere: a) nome e cognome; b) luogo e data di nascita; c) codice fiscale; d) indirizzo di residenza; e) indirizzo di posta elettronica prescelto ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura; f) per i professori e i ricercatori in servizio presso le universita' italiane il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare di afferenza; g) indicazione del settore concorsuale nell'ambito di quelli di cui all'Allegato 1 al presente decreto, e della fascia dei professori universitari per cui si presenta la domanda di partecipazione. 4. La domanda e' corredata dai seguenti elementi: a) indicazione di eventuali periodi di congedo obbligatorio con la relativa certificazione; b) elenco delle pubblicazioni da sottoporre alla valutazione ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 120/2016, nel numero massimo previsto all'Allegato B del medesimo decreto, riportato all'Allegato 2 del presente decreto, con l'indicazione di quelle soggette a copyright ; le pubblicazioni, a pena di esclusione, devono essere caricate in formato elettronico (.pdf); c) elenco delle pubblicazioni rilevanti ai fini della valutazione dell'impatto della produzione scientifica (Allegato A del D.M. 120/2016 - titolo numero 1) misurato attraverso gli indicatori di cui agli Allegati C e D del D.M. 120/2016 e con riferimento esclusivamente agli intervalli temporali ivi definiti, tenuto conto che: i. per i settori concorsuali bibliometrici, l'elenco include esclusivamente le pubblicazioni correttamente associate e convalidate, a cura del candidato, ai codici WOS e/o SCOPUS; non sono prese in considerazione pubblicazioni prive della suddetta associazione; ii. per i settori concorsuali non bibliometrici, l'elenco deve essere integrato dalla copia anastatica caricata in formato elettronico (.pdf) delle pagine della pubblicazione o di altra documentazione (es. scheda OPAC) attestanti, per gli articoli su rivista scientifica, l'autore, l'anno di pubblicazione e il codice ISSN; per i contributi in volume e per i libri (escluse le curatele) l'autore, l'anno di pubblicazione e il codice ISBN o ISMN; non sono prese in considerazione pubblicazioni prive della suddetta attestazione. d) elenco dei titoli posseduti di cui all'Allegato A del D.M. 120/2016 (titoli dal numero 2 al numero 11), eventualmente integrato dalla documentazione attestante gli stessi, da caricare in formato elettronico (.pdf); e) a pena di esclusione, dal consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione sul sito del Ministero nella parte riservata alle procedure di abilitazione dell'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, degli atti relativi alla procedura di abilitazione, del giudizio collegiale e dei giudizi individuali espressi dalla competente commissione nazionale, dei pareri pro veritate secondo quanto previsto dal presente decreto, nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003; dalla dichiarazione di essere a conoscenza che, in caso di accertamento da parte dell'Amministrazione di informazioni/dati non veritieri riportati in domanda e rilevanti ai fini dell'abilitazione, il candidato potra' essere escluso in qualsiasi momento dalla procedura e l'abilitazione eventualmente conferita potra' essere revocata. 5. La presentazione della domanda di partecipazione deve essere perfezionata attraverso l'invio della relativa scheda di sintesi, generata in formato elettronico (.pdf) dal sistema telematico, in lingua italiana o in lingua italiana e in lingua inglese (per coloro che optano per la compilazione della domanda in lingua inglese), secondo una delle seguenti modalita': a) mediante firma digitale del candidato, utilizzando specifico software in grado di supportare tale modalita'; in questo caso la predetta scheda di sintesi dovra' essere firmata e poi caricata per l'invio elettronico in formato «.p7m» tramite l'apposita sezione della procedura telematica; b) mediante sottoscrizione della scheda di sintesi della domanda da parte del candidato, cui deve essere allegata copia in formato elettronico (.pdf) del proprio documento di identita'; entrambi i documenti devono essere caricati e inviati tramite l'apposita sezione della procedura telematica. Non sono ammessi alla procedura i candidati le cui domande siano state redatte e presentate in modalita' diverse da quelle indicate. 6. Le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione allegata da parte dei candidati sono da ritenersi rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. n. 445 del 2000. Il Ministero si riserva la facolta' di verificare la correttezza di quanto riportato in domanda in qualsiasi momento della procedura, con conseguente esclusione del candidato in caso di dichiarazioni non veritiere fino alla revoca dell'eventuale abilitazione. 7. Coloro che intendono presentare la propria candidatura per piu' di una fascia e di un settore concorsuale sono tenuti a presentare una domanda distintamente per ogni fascia e settore concorsuale. 8. Dalla scadenza del termine di ciascun quadrimestre per la presentazione delle domande, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016, decorre il termine di venti giorni entro il quale, tenuto conto esclusivamente di quanto contenuto nella domanda ai sensi del comma 4, lettera c), sono calcolati i valori degli indicatori dell'attivita' scientifica di ciascuno dei candidati che hanno presentato domanda nel corso del quadrimestre e che sono resi noti ai candidati attraverso la pubblicazione sul sito docente (https://loginmiur.cineca.it/) di ciascun candidato. Il candidato e' tenuto a collegarsi al predetto sito docente con le stesse credenziali utilizzate per la registrazione e la presentazione della domanda, al fine di prendere visione del valore dei propri indicatori di impatto della produzione scientifica. Nessun avviso sara' inviato dall'Amministrazione al candidato. I suindicati indicatori relativi a ciascun candidato devono essere confrontati con i valori-soglia riferiti al settore concorsuale per il quale e' stata presentata domanda, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 3, del presente decreto. 9. Il candidato puo' ritirare la propria domanda di partecipazione entro e non oltre i dieci giorni dalla pubblicazione degli indicatori di cui al comma 8. L'eventuale ritiro della domanda puo' essere presentato dal candidato esclusivamente con le stesse modalita' telematiche previste per la presentazione della stessa. 10. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 1 decorre il termine previsto dall'articolo 7, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016 per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine sono inammissibili istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3 Prodotti ammissibili e calcolo degli indicatori per i candidati all'abilitazione scientifica nazionale 1. Ai fini del calcolo degli indicatori per i candidati all'Abilitazione Scientifica Nazionale, di cui all'Allegato C, comma 2, lettere a), b) e c), del D.M. 120/2016, per i settori concorsuali bibliometrici, si applicano le disposizioni, gli intervalli temporali e le definizioni indicati agli articoli 2, comma 1, e 4, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. 602/2016. 2. Ai fini del calcolo degli indicatori per i candidati all'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'Allegato D, comma 2, lettere a), b) e c), del D.M. 120/2016, per i settori concorsuali non bibliometrici, si applicano le disposizioni, gli intervalli temporali e le definizioni indicati agli articoli 2, comma 2 e 4, comma 2, lettere a), b) e c) del D.M. 602/2016. 3. Relativamente ai periodi di congedo obbligatorio dei candidati e ai fini del calcolo degli indicatori di cui ai commi 1 e 2 si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del D.M. 602/2016.
Art. 4 Sedi delle procedure 1. Le universita' sedi delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione, individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016, sono indicate, per ciascun settore concorsuale, nell'Allegato 1 al presente decreto. Con motivata richiesta della Commissione e compatibilmente con il rispetto dei tempi della procedura, possono essere disposte modifiche della sede ospitante la procedura. 2. Le universita' individuate ai sensi del comma 1 assicurano le strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure. 3. Per ciascuna procedura di abilitazione l'universita' nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicita' relative alle fasi della procedura successiva alla scelta della sede. 4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura per l'attribuzione dell'abilitazione. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle universita' statali e del contributo di funzionamento delle Universita' non statali legalmente riconosciute.
Art. 5 Lavori delle commissioni 1. Ciascuna commissione si insedia entro quindici giorni dal decreto di nomina presso l'universita' in cui si espletano le procedure di abilitazione, ed elegge tra i propri componenti il presidente e il segretario. Nella stessa riunione, la commissione, prima di accedere alle domande dei candidati, definisce le modalita' organizzative e di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli per l'espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia, nei limiti e secondo quanto previsto dal D.M. 120/2016. In particolare, ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, la commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificita' del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all'allegato A, del D.M. 120/2016, ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione. Tale delibera ha validita' per l'intera durata dei lavori della commissione, anche nel caso in cui uno o piu' commissari siano sostituiti e puo' essere rivista solo nel caso in cui la commissione decada per il mancato rispetto dei termini di conclusione delle valutazione dei candidati. Tali determinazioni sono comunicate entro il termine massimo di due giorni al responsabile unico del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, il quale, coaudiuvato dal Ministero, ne assicura la pubblicita' sul sito dedicato alle procedure di abilitazione per tutta la durata dei lavori. La predetta pubblicazione, in ogni caso, e' effettuata entro cinque giorni dalla comunicazione al responsabile unico del procedimento delle determinazioni deliberate dalla commissione. 2. Espletati gli adempimenti di cui al comma 1 e scaduto il termine del quadrimestre di presentazione delle domande, la commissione accede per via telematica alle domande dei candidati contenenti l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonche' la relativa documentazione, presentati ai sensi dell'articolo 2. Per garantire la riservatezza dei dati l'accesso avviene tramite codici di accesso attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno dei commissari. In ogni caso la consultazione delle pubblicazioni soggette a copyright da parte dei commissari avviene nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attivita' editoriale e del diritto d'autore. 3. Con riferimento ai candidati che presentano domanda per una fascia e un settore concorsuale per i quali sono stati individuati valori-soglia differenziati a livello di settore scientifico disciplinare, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.M. 602/2016, si prevede: a) per i candidati afferenti al settore scientifico disciplinare per cui sono stati individuati valori-soglia differenziati, l'applicazione di tali valori-soglia; b) per i candidati afferenti al settore concorsuale ma ad un settore scientifico disciplinare per il quale non sono stati individuati valori-soglia differenziati, l'applicazione dei valori-soglia del settore concorsuale; c) per i restanti candidati, l'applicazione dei valori-soglia del settore concorsuale ovvero dei valori-soglia differenziati di cui alla lettera a) nel caso in cui il candidato presenti un profilo coerente con la declaratoria del settore scientifico disciplinare. La valutazione di detta coerenza e' di competenza della commissione che, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun quadrimestre di presentazione della domanda, indica, dandone sintetica motivazione, nell'apposita piattaforma telematica i valori-soglia da applicare che sono resi noti ai candidati contestualmente alla pubblicazione degli indicatori di cui all'articolo 2, comma 8. 4. La commissione, nello svolgimento dei lavori, puo' avvalersi della facolta' di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti revisori ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera i), della legge n. 240 del 2010. La facolta' e' esercitata, su proposta di uno o piu' commissari, a maggioranza assoluta dei componenti della commissione. Il parere e' obbligatorio nel caso in cui si proceda alla valutazione di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare che, pur appartenendo al settore concorsuale oggetto della procedura, non e' rappresentato nella commissione. Anche per gli esperti revisori si applica quanto previsto dal comma 2, ultimo periodo. 5. La commissione attribuisce l'abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri, parametri e indicatori differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.M. 120/2016, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016, e fondato sulla valutazione dei titoli posseduti e delle pubblicazioni scientifiche pubblicate fino alla data di presentazione della domanda, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attivita' di ricerca e sviluppo svolte. Posto che all'art. 6, lettera a), del D.M. 120/2016 e' prescritta come condizione necessaria la valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica, attestata dal possesso da parte del candidato di parametri almeno pari al valore-soglia in almeno due indicatori, la commissione puo' motivare il diniego di abilitazione limitatamente all'assenza di tale requisito. L'eventuale dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 4 e' adeguatamente motivato. 6. La commissione attribuisce l'abilitazione con almeno tre voti favorevoli su cinque. 7. La commissione e' tenuta a concludere la valutazione di ciascuna domanda entro tre mesi decorrenti dalla scadenza di ogni singolo quadrimestre nel corso del quale e' presentata la candidatura. Decorso tale termine, e' avviata la procedura di sostituzione della commissione, con le modalita' di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016 e fermi restando gli atti compiuti ai sensi dell'articolo 6 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, con l'assegnazione alla nuova commissione di un termine non superiore a tre mesi per la conclusione dei lavori. E' facolta' della nuova commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione, fare salvi con atto motivato gli atti compiuti dalla commissione sostituita. Nell'ipotesi di modifica dei criteri di valutazione di cui al comma 1, i candidati possono ritirare la propria candidatura nei dieci giorni successivi alla pubblicazione dei nuovi criteri. 8. La Commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale. In relazione alla procedura di Abilitazione per ciascuna fascia, sono redatti i verbali delle singole riunioni contenenti tutti gli atti. I giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, i pareri pro veritate degli esperti revisori, ove acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso da essi, nonche' la relazione riassuntiva dei lavori svolti costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali. Entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti dalla Commissione sono trasmessi tramite procedura informatizzata al Ministero, in modo da consentirne la pubblicazione entro i successivi venti giorni e comunque non oltre il termine di cui all'art. 16, comma 3, lettera e) primo periodo della legge n. 240 del 2010. 9. Gli atti relativi alla procedura di abilitazione, i giudizi individuali espressi da ciascun commissario e i pareri pro veritate sono pubblicati sul sito del Ministero per un periodo di sessanta giorni. Gli elenchi nominativi dei candidati abilitati per settore concorsuale e per fascia restano pubblicati sul medesimo sito per l'intera durata dell'abilitazione. 10. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 240 del 2010 e successive modifiche e integrazioni e dell'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016, la durata dell'abilitazione e' pari a sei anni decorrenti dalla data di pubblicazione dei risultati. 11. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la preclusione a presentare una nuova domanda per lo stesso settore concorsuale e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda. In caso di conseguimento dell'abilitazione e' preclusa la presentazione di una nuova domanda, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa.
Art. 6 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003, sono titolari del trattamento dei dati personali forniti dai candidati all'abilitazione il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Direzione generale per la programmazione, il coordinamento, e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, via Michele Carcani n. 61 - 00153 Roma, e le universita' sedi delle procedure di Abilitazione, come individuate dall'Allegato 1. Tali dati sono raccolti, per le finalita' di gestione delle procedure di abilitazione, dai titolari del trattamento, secondo le modalita' previste dal presente decreto, per il tramite del Consorzio CINECA, via Magnanelli n. 6/3 - 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. Il responsabile del trattamento dei dati personali e' individuato nel direttore del CINECA. 2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio per la valutazione dei candidati ai fini del conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale e per la gestione delle relative procedure. 3. Le predette informazioni sono diffuse esclusivamente nei casi e secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016. 4. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' sui siti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'Unione europea e di tutte le Universita' italiane. Roma, 29 luglio 2016 Il direttore generale: Livon
Allegato 1 Elenco dei Settori Concorsuali e delle Universita' sedi delle procedure di Abilitazione
Allegato 2 Numero massimo di pubblicazioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b) del presente decreto che possono essere presentate dal candidato ai fini della valutazione nella procedura per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima e per la seconda fascia dei professori universitari, ai sensi dell'articolo 7, del D.M. n. 120/2016.