Concorso per 202 giudici commissioni tributarie (lazio) CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 202 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 62 del 05-08-2016 |
Sintesi: | CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA Concorso (Scad. 12 settembre 2016) Concorso pubblico, per titoli, per la copertura dei posti vacanti di giudice presso le Commissioni tributarie regionali e provinci ... |
Ente: | CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 05-08-2016 |
Data Scadenza bando | 12-09-2016 |
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Concorso (Scad. 12 settembre 2016)
Concorso pubblico, per titoli, per la copertura dei posti vacanti di giudice presso le Commissioni tributarie regionali e provinciali. (Bando n. 6/2016).
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e successive modifiche, «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione <omissis>»; Visto l'art. 7 del decreto legislativo n. 545/1992 cit. «Requisiti generali» come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156; Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 545/1992 cit. «Procedimenti di nomina dei componenti delle Commissioni tributarie» come modificato dall'art. 39 comma 2 decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 conv. in legge 15 luglio 2011 n. 111 e l'art. 11 comma 5, del citato decreto legislativo 545/1992; Viste le Tabelle «A» e «B» allegate al cit. decreto legislativo n. 545/1992 rispettivamente «Organi di giurisdizione in materia tributaria» e «Organico dei componenti delle Commissioni tributarie», come modificate dal decreto ministeriale 11 aprile 2008 «Determinazione del numero delle sezioni e degli organici delle Commissioni tributarie regionali e provinciali»; Vista la Tabella «E» allegata al cit. decreto legislativo n. 545/1992 contenente «Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle commissioni tributarie»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»; Visto l'art. 97 comma 2 della Costituzione, in ossequio al principio buon andamento della pubblica amministrazione, al fine di garantire l'efficienza della giurisdizione tributaria con un numero di giudici almeno tendenzialmente prossimo a quanto stabilito dal decreto ministeriale 11 aprile 2008; Delibera: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per titoli, per i posti di giudice tributario presso le Commissioni Tributarie regionali e presso le Commissioni Tributarie provinciali, come da allegato n. 1. 2. Possono concorrere coloro i quali possiedono i titoli ed i requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545 come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156 e successive modifiche ed integrazioni. 3. concorso e' riservato a coloro che non siano gia' in organico presso le commissioni tributarie ne' collocati sul ruolo unico della magistratura tributaria alla data del bando.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per essere ammesso al concorso, il candidato deve essere in possesso dei requisiti di seguito indicati, risultanti da idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione: - requisiti di cui all'art. 4 e/o dell'art. 5, e dell'art. 11, comma 5 del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; - requisiti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156 e successive modifiche ed integrazioni, che dispone: a) di essere cittadino italiano; b) di avere l'esercizio dei diritti civili e politici; c) di non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; d) di non aver superato il settantaduesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione; e) di aver idoneita' fisica e psichica; e-bis) di essere munito di laurea magistrale o quadriennale in materie giuridiche o economico-aziendalistiche. - attestato di bilinguismo - per i partecipanti per le sedi di Bolzano - relativo alla conoscenza della lingua italiana e tedesca, previsto dall'art. 4, 3° comma, numero 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato, da ultimo con il decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, e successive modifiche. I medesimi devono dichiarare anche il gruppo linguistico (italiano o tedesco) al quale appartengono o sono aggregati o al quale si impegnano ad appartenere.
Art. 3 Presentazione della domanda - termini - modalita' 1. Gli aspiranti devono presentare la domanda al concorso compilando il modulo completo della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio che verra' pubblicato sul sito internet del Consiglio nella sezione «Pubblicita' Legale» e nella sezione «Concorsi» entro la data del 12 settembre 2016. 2. Nella domanda occorre dichiarare, sotto la propria responsabilita' e ai sensi delle norme in materia di autocertificazione (articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445): a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto di nascita; b) il possesso della cittadinanza italiana; c) il comune di residenza; d) il godimento dei diritti politici; e) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate all'estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; f) il titolo di studio di cui e' in possesso, specificando presso quale universita' o istituto equiparato e' stato conseguito e precisando anche la data del conseguimento; g) i servizi e/o le attivita' eventualmente prestati e valutabili in base alla Tabella «E» vigente al 12 settembre 2016, che sara' pubblicata nel sito internet del Consiglio unitamente al modulo di domanda; h) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dei titoli di preferenza. 3. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 4. I candidati dovranno indicare con la massima precisione, la data iniziale (giorno, mese ed anno) e finale (giorno, mese ed anno) di ogni periodo di attivita' professionale o di servizio nelle Pubbliche Amministrazioni svolto con funzioni diverse. Non sara' attribuito punteggio per i periodi indicati in modo approssimativo o incompleto. Per il servizio in corso si indichera' come data finale quella della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande. 5. Sono legittimati a partecipare al concorso per i posti vacanti nelle sedi di Bolzano i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo - riferito alla carriera direttiva - relativo alla conoscenza della lingua italiana e tedesca, previsto dall'art. 4, 3° comma, numero 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato, da ultimo con il decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, e successive modifiche ed integrazioni I medesimi devono dichiarare anche il gruppo linguistico (italiano o tedesco) al quale appartengono o sono aggregati o al quale si impegnano ad appartenere. 6. Le domande di partecipazione al concorso devono essere inoltrate alla Segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, dal 15 settembre 2016 al 30 ottobre 2016, con posta elettronica certificata personale, al seguente indirizzo: UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it o, in via residuale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante) al seguente indirizzo: via Solferino n. 15, c.a.p. 00185 - Roma.
Art. 4 Cause di esclusione 1. Sono esclusi dal concorso: a) Coloro che non siano in possesso di uno o piu' dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando; b) coloro le cui domande per la partecipazione siano state spedite prima del termine iniziale o oltre il termine di scadenza di presentazione della domanda; c) coloro le cui domande di partecipazione risultino incomplete o irregolari; d) coloro le cui domande-dichiarazioni sostitutive di certificazione siano prive di sottoscrizione e/o di autentica mediante l'allegazione della copia di un valido documento di identita'. 2. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. La Commissione esaminatrice puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove sia accertata la mancanza di uno o piu' requisiti di ammissione al concorso stesso, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
Art. 5 Cause di incompatibilita' 1. Il candidato, al momento dell'opzione di cui al successivo art. 10 comma 2, dovra' dichiarare di non versare in alcuna delle cause di incompatibilita' di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dall'art. 39, comma 2, lettera c) del decreto-legge 6. luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e in ogni caso si impegna a rimuovere ogni eventuale causa di incompatibilita' entro trenta giorni dalla delibera di nomina, anche se insorgente in relazione all'incarico conferito.
Art. 6 Norme per la compilazione della dichiarazione sostitutiva della dichiarazione sostitutiva di certificazione 1. Ai fini della valutazione, il possesso dei titoli risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio redatta secondo il modulo allegato, nel quale devono essere specificatamente elencati: a) tutti i titoli accademici e di studio con la data di conseguimento, di servizio e professionali con indicazione della data iniziale e finale dell'attivita'. b) Per le attivita' in corso deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 2. Al riguardo, si precisa che ai fini dell'attribuzione del punteggio: a. I candidati devono indicare nella dichiarazione sostitutiva di certificazione i periodi della progressione di carriera, secondo lo schema riportato nella citata «Tabella E» allegata al decreto legislativo 545/92 come vigente alla data del 12 settembre 2016; b. I Magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili, la cui progressione di carriera differisce da quella presente nella «Tabella E», riporteranno nelle «annotazioni» le corrispondenti qualifiche rivestite per i periodi di servizio come effettivamente prestati. c. Coloro che esercitano o hanno esercitato l'attivita' di avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali o iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili, devono dichiarare sia l'iscrizione all'albo, nel ruolo o nel registro, sia l'abilitazione nonche' l'effettivo esercizio della professione o dell'attivita' per il periodo da valutare. L'attivita' dovra' essere dichiarata da data successiva alla prima iscrizione all'albo, nel ruolo o nel registro previsti. d. Coloro che esercitano o hanno esercitato l'attivita' di lavoratori dipendenti (pubblici e privati) devono indicare la qualifica rivestita e la denominazione, completa di sede, del datore di lavoro, per ogni periodo da valutare. e. Coloro che svolgono o hanno svolto attivita' di docenza, di cui alla tabella «E», presso le Universita' devono indicare l'Universita' che ha conferito l'incarico, il tipo e la durata di ogni incarico. f. I titoli accademici o di studio, vanno dichiarati completi della data e del luogo di conseguimento (es: abilitazione di avvocato conseguita il 10 maggio 2003 presso la Corte d'Appello di Milano); g. Il contemporaneo esercizio di piu' professioni indicate nella medesima voce di «Attivita' professionali» di cui alla «tabella E» da' luogo ad un unico punteggio (ad esempio: l'attivita' di revisore contabile, se contemporanea a quella di avvocato, non viene valutata; quella di professore a contratto se contemporanea a quella di docente ordinario non viene valutata); h. In assenza delle indicazioni richieste ai punti precedenti, i titoli non saranno valutati. i. I candidati che dichiarano di aver svolto attivita' professionali e/o lavorative inerenti le materie tributarie ed amministrativo-contabili presso terzi (privati), o di aver esercitato l'attivita' di revisori, ovvero di sindaci, amministratori o dirigenti di societa' di capitali dovranno, a richiesta della Commissione esaminatrice, esibire i documenti relativi alle dichiarate attivita' ai fini del controllo previsto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 7 Commissione esaminatrice 1. Alle operazioni concorsuali sovraintende una Commissione esaminatrice insediata presso la Commissione IV concorsi del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria. Le attivita' amministrative di supporto sono svolte dal personale dell'Ufficio IV del Consiglio stesso. La Commissione esaminatrice e' nominata dal Comitato di Presidenza, e' presieduta dal Presidente pro tempore della Commissione concorsi ed e' composta da quattro componenti titolari e da quattro supplenti. Le sedute sono valide con la partecipazione di tre componenti. In assenza del Presidente la seduta sara' presieduta dal componente piu' anziano.
Art. 8 Formazione della graduatoria 1. In base al totale dei punteggi assegnati a ciascun candidato e' formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli idonei; e' formato altresi' l'elenco degli esclusi con indicazione della causa di esclusione. 2. A parita' di punteggio costituira' titolo di preferenza, in ordine decrescente: a) Il conseguimento del dottorato di ricerca presso universita' in materia tributaria; b) Il conseguimento di master di 2° livello in diritto tributario; c) Il conseguimento di master di 1° livello in diritto tributario; d) Il superamento di un corso di perfezionamento in diritto tributario;
Art. 9 Approvazione della graduatoria 1. La graduatoria, riconosciuta la regolarita' delle operazioni di concorso, e' approvata con delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria. 2. La graduatoria sara' pubblicata sul sito di questo Consiglio, «www.giustizia-tributaria.it», nella sezione «Pubblicita' legale» e nella sezione «Concorsi».
Art. 10 Assegnazione sede 1. La Commissione Esaminatrice, decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet di questo Consiglio, «www.giustizia-tributaria.it», nella sezione «PUBBLICITA' LEGALE» e nella sezione «CONCORSI», della graduatoria e dell'elenco delle sedi di cui al precedente articolo, predisporra' la convocazione diretta dei vincitori del concorso presso la sede del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria in Roma Via Solferino 15, per esprimere la preferenza per una delle sedi messe a concorso. La convocazione dei candidati verra' effettuata in ordine di graduatoria, con espresso avvertimento che, in assenza di alcuno di loro, si proseguira' comunque allo scorrimento. L'elenco dei convocati e le date di convocazione saranno pubblicate sul medesimo sito internet. 2. I vincitori potranno effettuare la scelta della sede su quelle disponibili secondo l'ordine della graduatoria. I sunnominati potranno esprimere la propria scelta anche tramite un delegato al quale consegneranno l'elenco delle sedi richieste, in ordine di preferenza. La delega dovra' essere nominativa, debitamente sottoscritta ed accompagnata da copia di documento di identita' del delegante. 3. Per ottenere la nomina quale giudice tributario presso la Commissione tributaria ubicata nella provincia di Bolzano e' richiesta - ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 - la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche.
Art. 11 Avvertenze generali 1. Non si terra' conto di quanto risultera' scritto in maniera illeggibile. Allo scopo di consentire la compilazione con apparecchiature di videoscrittura, sara' reso disponibile sul sito internet del Consiglio il testo della domanda di partecipazione ai concorsi in formato word. 2. Il candidato e' tenuto a compilare l'acclusa dichiarazione sostitutiva di certificazione anche nella parte relativa alle ipotesi di incompatibilita'. Tale dichiarazione potra' essere integrata o rinnovata in occasione della nomina. 3. I punteggi per le attivita' in corso saranno calcolati per tutti i candidati fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'interpello. 4. Composizione paritetica gruppi linguistici per i concorsi presso le Commissioni tributarie di Bolzano: Al fine di assicurare il rispetto della composizione paritetica, prevista dall'art. 41-bis, comma 2°, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, fra il gruppo linguistico italiano e il gruppo linguistico tedesco dei componenti della Commissione tributaria di 1° grado e quella di 2° grado di Bolzano si rilevera' la composizione dei due gruppi linguistici come esistente alla data di pubblicazione della graduatoria.
Art. 12 Comunicazioni con i candidati 1. Le comunicazioni agli interessati verranno inoltrate esclusivamente all'indirizzo (obbligatorio) di pec o di mail fornito dai candidati. Coloro che fossero sprovvisti di mail o di pec, potranno comunicarla entro 1 mese dal termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso in esame. Nei confronti di chi non ottemperera' a questa disposizione saranno valide a tutti gli effetti - anche di decorrenza dei termini - le informazioni e le pubblicazioni eseguite sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria. 2. Ogni cambiamento dei recapiti indicati deve essere tempestivamente comunicato al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria. 3. I vincitori dovranno comunicare tempestivamente i propri recapiti, anche telefonici, alla segreteria della Commissione tributaria sede del concorso, ai fini degli adempimenti successivi alla nomina. 4. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria non assume alcuna responsabilita' in caso di mancata ricezione della domanda o di altre comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 13 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' la Risoluzione 3/2005 del CPGT, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, Commissione IV, via Solferino 15, 00185 Roma, per le finalita' di gestione del concorso e sono trattati presso una banca dati automatizzata. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 3. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle Commissioni referenti del consiglio direttamente interessate allo svolgimento del concorso. 4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo 196/2003 e puo' esercitarli con le modalita' di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto. 5. L'accesso agli atti verra' consentito, a richiesta, dopo la pubblicazione delle graduatorie. 6. responsabile del trattamento dei dati personali e' il Presidente della Commissione Concorsi del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.
Art. 14 Pubblicita' legale 1. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale «Concorsi». 2. Copia del bando sara' pubblicato anche sul sito di questo Consiglio, «www.giustizia-tributaria.it», nella sezione «Pubblicita' legale» e nella sezione «Concorsi». 3. Ai fini della decorrenza dei termini per le eventuali impugnative ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ogni graduatoria sara' pubblicata sul sito «www.giustizia-tributaria.it», sezione «Pubblicita' legale» e «Concorsi», nonche' presso gli Uffici di segreteria della Commissione tributaria interessata e del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria. Roma, 19 luglio 2016 p. Il presidente il vicepresidente Montagna