Concorso per 1980 volontari in ferma prefissata (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1980
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 68 del 26-08-2016
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Concorso (Scad. 4 ottobre 2016) Bando di reclutamento, per il 2017, di 1.980 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina Milita ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 26-08-2016
Data Scadenza bando 04-10-2016
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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso (Scad. 4 ottobre 2016)

Bando di reclutamento, per il 2017, di 1.980 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina Militare

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente «norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modifiche; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  «misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa»  e
successive modifiche; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
Amministrazioni Pubbliche» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato  e  dei  relativi
carichi pendenti»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  16  settembre  2003,
recante l'elenco delle imperfezioni e infermita' che  sono  causa  di
non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri  da  adottare
per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
«Codice  dell'Ordinamento  Militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  Unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   Militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»; 
    Considerato che,  pur  nelle  more  dell'emanazione  dei  decreti
applicativi previsti dal decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82
precedentemente  citato,  appare  necessario  improntare  l'attivita'
della Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) ai principi
di carattere generale dettati dal citato codice  dell'amministrazione
digitale; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  della  difesa  4  giugno  2014,
contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco  delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e la direttiva tecnica  per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la pubblicazione  SMM/IS/150  dello  Stato  Maggiore  della
Marina, recante «Requisiti fisici e  sensoriali  per  l'idoneita'  ai
vari  Corpi,  ruoli,   categorie,   qualificazioni,   specialita'   e
abilitazioni del personale della Marina Militare» - edizione 2014; 
    Vista la legge 12  gennaio  2015,  n.  2,  concernente  «modifica
all'art. 635 del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale  dei
Vigili del Fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, concernente «regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  Armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Vista la direttiva tecnica dello Stato Maggiore  della  Difesa  -
Ispettorato  Generale  della  Sanita'  Militare,  recante  «modalita'
tecniche per l'accertamento e  la  verifica  dei  parametri  fisici»,
emanata ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  17
dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016; 
    Visto il decreto  del  Ministro  della  difesa  23  aprile  2015,
concernente le modalita'  di  reclutamento  dei  volontari  in  ferma
prefissata di un anno (VFP 1) dell'Esercito, della Marina Militare  e
dell'Aeronautica Militare; 
    Visti i fogli n. M_D MSTAT 0030894 del  5  maggio  2016,  n.  M_D
MSTAT 0039899 del 10 giugno 2016 e n. M_D MSTAT 0051347 del 28 luglio
2016 dello Stato Maggiore della Marina, contenenti  gli  elementi  di
programmazione per l'emanazione di un bando di reclutamento,  per  il
2017, di 1.980 VFP 1 nella Marina Militare; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD REG2016 0107019 del 27  luglio  2016,
con  il  quale  lo  Stato   Maggiore   della   Difesa   -nelle   more
dell'emanazione del piano dei reclutamenti del personale militare per
il 2017- ha espresso  il  nulla  osta  all'emanazione  del  bando  di
reclutamento in questione; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  novembre
2015, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore  (CP)  Vincenzo
Melone a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre  2014
- registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al  foglio  n.
2512 -  concernente  la  sua  nomina  a  Direttore  Generale  per  il
Personale Militare; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  16  gennaio  2013  -
registrato alla Corte dei conti il 1°  marzo  2013,  registro  n.  1,
foglio n. 390 - concernente,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e
competenze della DGPM; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti disponibili 
 
 
    1. Per il 2017 e' indetto un bando di reclutamento  nella  Marina
Militare di 1.980 VFP 1, di cui: 
      a) 980 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM),  cosi'
distribuiti: 
    845 per il settore d'impiego «navale»; 
    60 per il settore d'impiego «anfibi»; 
    30 per il settore d'impiego «incursori»; 
    15 per il settore d'impiego «palombari»; 
    15 per il settore d'impiego «sommergibilisti»; 
    15 per il settore d'impiego «Componente aeromobili»; 
      b) 1.000 per il Corpo delle Capitanerie di  Porto  (CP),  cosi'
distribuiti: 
    994 per le varie categorie, specialita', abilitazioni; 
    6 per il settore d'impiego «Componente aeromobili». 
    2. Il reclutamento e' effettuato in un unico blocco, con  quattro
distinti incorporamenti, cosi' suddivisi: 
    1° incorporamento, previsto nel mese di marzo 2017, per  i  primi
495 classificati nella graduatoria di merito, di cui 245 posti per il
CEMM (destinati al settore d'impiego «navale») e 250 per le CP; 
    2° incorporamento, previsto  nel  mese  di  maggio  2017,  per  i
secondi 495 classificati nella graduatoria  di  merito,  di  cui  245
posti per il CEMM (destinati al settore d'impiego «navale») e 250 per
le CP; 
    3° incorporamento, previsto nel mese di  settembre  2017,  per  i
terzi 495 classificati nella graduatoria di merito, di cui 245  posti
per il CEMM (destinati ai seguenti settori d'impiego:  110  «navale»;
60 «anfibi»; 30 «incursori»; 15 «palombari»; 15 «sommergibilisti»; 15
«Componente aeromobili») e 250 per le  CP  (di  cui  6  destinati  al
relativo settore d'impiego «Componente aeromobili»); 
    4° incorporamento, previsto nel mese  di  novembre  2017,  per  i
quarti e ultimi 495 classificati nella graduatoria di merito, di  cui
245 posti per il CEMM (destinati al settore d'impiego «navale») e 250
per le CP. 
    La  domanda  di  partecipazione  puo'  essere  presentata  dal  5
settembre 2016 al 4 ottobre 2016, per i nati dal 4 ottobre 1991 al  4
ottobre 1998, estremi compresi. 
    3. E' consentito chiedere di essere  destinati  a  uno  solo  dei
seguenti settori d'impiego: 
    a) «CEMM navale e CP» (indicando anche la preferenza per  CEMM  o
CP); 
    b) «CEMM anfibi»; 
    c) «CEMM incursori»; 
    d) «CEMM palombari»; 
    e) «CEMM sommergibilisti»; 
    f) «Componente aeromobili» (CEMM o CP). 
    Non e' possibile chiedere l'arruolamento in piu'  di  un  settore
d'impiego, neanche presentando distinte domande. 
    I candidati che hanno proposto domanda per il  settore  d'impiego
«CEMM navale e CP», qualora idonei vincitori,  saranno  assegnati  al
settore richiesto. 
    I candidati che  hanno  proposto  domanda  per  uno  dei  settori
d'impiego di cui alle lettere b), c), d), e) e f): 
    qualora idonei per il  settore  richiesto  e  vincitori,  saranno
assegnati a detto settore; 
    qualora idonei quali VFP 1 della Marina Militare ma inidonei  per
il settore richiesto, ovvero idonei non vincitori per detto  settore,
saranno collocati nella graduatoria generale  di  cui  al  successivo
art. 6, lettera f), numero 1) e assegnati, se vincitori,  al  settore
d'impiego «CEMM navale e CP». 
    Se  in  un  qualsiasi  settore  d'impiego  i  posti  a   concorso
risulteranno non ricoperti per insufficienza di  concorrenti  idonei,
su indicazione dello Stato Maggiore della Marina,  potra'  procedersi
alla devoluzione dei posti ad altro settore d'impiego. 
    4. Il 10%  dei  posti  disponibili  e'  riservato  alle  seguenti
categorie previste dall'art. 702 del  decreto  legislativo  15  marzo
2010,  n.  66:  diplomati  presso  le  Scuole   Militari;   assistiti
dell'Opera Nazionale di Assistenza per gli  Orfani  dei  Militari  di
Carriera dell'Esercito; assistiti  dell'Istituto  Andrea  Doria,  per
l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della  Marina
Militare;  assistiti  dell'Opera  Nazionale  Figli  degli   Aviatori;
assistiti dell'Opera Nazionale  di  Assistenza  per  gli  Orfani  dei
Militari dell'Arma dei Carabinieri; figli  di  militari  deceduti  in
servizio. In caso di mancanza, anche parziale,  di  candidati  idonei
appartenenti alle suindicate categorie  di  riservatari,  i  relativi
posti  saranno  devoluti  agli  altri  concorrenti  idonei,   secondo
l'ordine di graduatoria. 
    5.  Le  domande  devono  essere  presentate,  entro  il   termine
previsto, secondo la modalita' specificata nel successivo art. 4. 
    6. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  Difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando di reclutamento,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
previste dal presente bando, in ragione di esigenze  attualmente  non
valutabili ne'  prevedibili,  ovvero  in  applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della Difesa  ne
dara' immediata comunicazione nel sito internet del  Ministero  della
difesa (www.difesa.it, area siti di interesse e approfondimenti, link
concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e
truppa), che avra' valore di notifica a tutti  gli  effetti  per  gli
interessati. In ogni caso la  stessa  Amministrazione  provvedera'  a
formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale. 
    7. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1.  Possono  partecipare  al  reclutamento  coloro  che  sono  in
possesso dei seguenti requisiti: 
    a) cittadinanza italiana; 
    b) godimento dei diritti civili e politici; 
    c) aver compiuto il 18° anno di  eta'  e  non  aver  superato  il
giorno del compimento del 25° anno di eta'; 
    d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
    e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   Pubbliche   Amministrazioni   a   seguito   di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  Armate  o  di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica; 
    f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria  di  primo
grado (ex scuola media inferiore).  L'ammissione  dei  candidati  che
hanno conseguito  un  titolo  di  studio  all'estero  e'  subordinata
all'equipollenza del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio
scolastico  regionale  o  provinciale,  con  riportato  il   giudizio
sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la votazione; 
    g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    h) aver tenuto condotta incensurabile; 
    i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle  istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa  fedelta'
alla Costituzione repubblicana e  alle  ragioni  di  sicurezza  dello
Stato; 
    j) idoneita' psico-fisica  e  attitudinale  per  l'impiego  nelle
Forze Armate  in  qualita'  di  volontario  in  servizio  permanente,
conformemente alla normativa vigente alla data di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
    k) esito negativo agli accertamenti diagnostici  per  l'abuso  di
alcool e per l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope  a  scopo
non terapeutico; 
    l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate. 
    2. I candidati che hanno proposto domanda  per  uno  dei  settori
d'impiego delle Forze speciali  e  Componenti  specialistiche  devono
essere,  inoltre,   in   possesso   dell'idoneita'   psico-fisica   e
attitudinale specifica prevista dalla pubblicazione SMM/IS/150  dello
Stato Maggiore della Marina e dal decreto del Ministro  della  difesa
16 settembre  2003  -citati  entrambi  nelle  premesse-  nonche'  dei
seguenti ulteriori requisiti: 
    «CEMM incursori»: solo di sesso maschile e non e' stato  compiuto
il 24° anno di eta'; 
    «CEMM palombari»: solo di sesso maschile; 
    «CEMM sommergibilisti»: possesso  di  un  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'Universita'; 
    «Componente aeromobili»: possesso di  un  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'Universita'. 
    3. Tutti i requisiti di cui  ai  commi  1  e  2  dovranno  essere
posseduti alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
delle domande e mantenuti, fatta eccezione per quello dell'eta', fino
alla  data  di  effettiva  incorporazione,  pena   l'esclusione   dal
reclutamento. 
                               Art. 3 
 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
 
    1.  Nell'ambito  dell'iter  di  snellimento   e   semplificazione
dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i  costi  e  i  tempi
delle attivita' concorsuali, la  procedura  di  reclutamento  di  cui
all'art. 1 del presente bando sara' gestita tramite  il  portale  dei
concorsi on-line del Ministero della difesa (nel  prosieguo:  portale
dei   concorsi),   raggiungibile   attraverso   il   sito    internet
www.difesa.it,  area  siti  di  interesse  e  approfondimenti,   link
concorsi e scuole militari e successivo link concorsi on-line. 
    2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare  la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalita'  indicate  nel
successivo art. 5, le comunicazioni  che  perverranno  dalla  DGPM  o
dalla Scuola Sottufficiali  della  Marina  Militare  (Mariscuola)  di
Taranto,  dalla  stessa  delegata  alla  gestione   della   procedura
concorsuale. 
    3. Per poter accedere al portale, i concorrenti  dovranno  essere
in possesso di apposite chiavi di  accesso  che  saranno  fornite  al
termine di una procedura guidata  di  accreditamento  necessaria  per
attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo. 
    4. I  concorrenti  potranno  svolgere  la  procedura  guidata  di
accreditamento con una delle seguenti modalita': 
    a) fornendo un indirizzo di  posta  elettronica,  una  utenza  di
telefonia  mobile  (intestata  al  concorrente  stesso   o   da   lui
utilizzata) e gli estremi di un documento di riconoscimento in  corso
di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato,  ai  sensi
dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445; 
    b) mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta  nazionale
dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento  elettronica  rilasciata
da un'Amministrazione  dello  Stato  (Decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell'art. 66, comma 8 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    c)  mediante  smart  card  e  credenziali  della  propria   firma
digitale. 
    Prima di  iniziare  la  procedura  guidata  di  accreditamento  -
descritta nella  sezione  del  portale  dei  concorsi  relativa  alle
istruzioni  -  i  concorrenti  dovranno  visionare  attentamente   le
informazioni inerenti al software e alla configurazione necessari per
poter operare efficacemente  nel  portale.  L'uso  di  programmi  non
consigliati  o  non  previsti   potrebbe   determinare   la   mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti. 
    5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter  accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con dette credenziali  i
concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda,  a
tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di  volta  in
volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento
di dette credenziali di accesso, i concorrenti  potranno  seguire  la
procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina  iniziale
del portale dei concorsi. 
                               Art. 4 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso, il  cui  modello  e'
disponibile nel citato portale dei concorsi, dovra' essere  compilata
necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi  altra
modalita' diversa da quella indicata nel successivo comma 4, entro il
termine perentorio di scadenza di presentazione di  cui  all'art.  1,
comma 2. 
    2. Per  poter  partecipare  al  concorso,  i  candidati  dovranno
accedere al proprio profilo nel portale dei  concorsi,  scegliere  il
concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare  on-line  la
domanda di partecipazione. 
    3. Durante la compilazione della domanda i  concorrenti,  se  non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste  dal  modello  di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo,
una bozza della stessa che potra' essere completata e inviata  in  un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al
precedente comma 1. Non sara' possibile  effettuare  lo  scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata. 
    4.  Terminata  la  compilazione  della  domanda,  i   concorrenti
potranno inviarla al sistema  informatico  centrale  di  acquisizione
delle  domande  on-line  senza  uscire  dal  proprio  profilo.  Circa
l'andamento a buon fine o meno della presentazione  della  stessa,  i
concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente,
una comunicazione  con  messaggio  di  posta  elettronica  della  sua
corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido  come
ricevuta di presentazione della domanda,  dovra'  essere  stampato  e
conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di  esibirlo,
all'occorrenza,  all'atto  della  presentazione  presso  la   Caserma
Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2, o presso il Centro  di
Selezione  della  Marina  Militare,  sito  ad  Ancona  in  via  delle
Palombare  1,  per  l'accertamento  dei  requisiti   psico-fisici   e
attitudinali. Dopo l'inoltro della domanda, e' possibile  salvare  in
locale una copia della stessa. 
    5. Con l'invio della domanda tramite il portale  si  conclude  la
procedura della  presentazione  della  stessa  e  i  dati  sui  quali
l'Amministrazione  effettuera'  la  verifica  del  possesso  sia  dei
requisiti di partecipazione al concorso sia dei titoli di merito,  di
preferenza e di precedenza, nonche'  del  diritto  alla  riserva  dei
posti, si intenderanno acquisiti. 
    I candidati possono  integrare  o  modificare  quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione entro  il  termine  previsto  per  la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo  on-line  del
portale, annullando la domanda presentata, che verra' ripristinata in
stato di bozza, e  modificando  le  dichiarazioni  di  interesse.  La
domanda  modificata  dovra',  quindi,  essere  rinviata  al   sistema
informatico centrale di acquisizione on-line delle domande. 
    6. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via  telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che
il candidato  abbia  effettuato  la  procedura  di  registrazione  al
portale dei  concorsi  non  saranno  prese  in  considerazione  e  il
candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale. 
    7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
di  acquisizione  delle  domande  on-line,  che   si   verifichi   in
prossimita'  della  scadenza  del  termine  di  presentazione   delle
domande, il predetto termine verra' automaticamente prorogato  di  un
tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema  stesso.
Dell'avvenuto  ripristino  e  della  proroga  del  termine   per   la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso  pubblicato
nel sito internet del  Ministero  della  difesa  e  nel  portale  dei
concorsi on-line del Ministero della difesa, secondo quanto  previsto
dal successivo art. 5. 
    In tal caso,  resta  comunque  invariata,  rispetto  all'iniziale
termine di scadenza per la presentazione delle  domande  (di  cui  al
precedente comma 1), la data relativa al possesso  dei  requisiti  di
partecipazione indicata al precedente art. 2. 
    8.  Qualora  l'avaria  del  sistema   informatico   centrale   di
acquisizione delle domande on-line sia  tale  da  non  consentire  un
ripristino della procedura in tempi rapidi,  la  DGPM  provvedera'  a
informare i candidati con avviso pubblicato  nel  sito  internet  del
Ministero della difesa circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    9.  Nella  domanda  di  partecipazione  i  concorrenti   dovranno
indicare i  loro  dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere  eventuali
comunicazioni relative al concorso,  nonche'  tutte  le  informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di  partecipazione  al  concorso
stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto
forma di autocertificazione, quanto segue: 
    a) il cognome, il nome e il sesso; 
    b) la data e il luogo di nascita; 
    c) il codice fiscale; 
    d) la residenza; 
    e) il possesso della cittadinanza italiana; 
    f) il godimento dei diritti civili e politici; 
    g) il possesso del diploma  di  istruzione  secondaria  di  primo
grado (ex scuola media  inferiore)  e  il  giudizio  o  la  votazione
conseguiti  al  termine  di  detto   ciclo   di   studi,   unitamente
all'indirizzo dell'istituto scolastico ove  e'  stato  conseguito  il
diploma stesso; 
    h)  l'eventuale  possesso  di  titoli  di  merito,  preferenza  o
precedenza di cui al successivo art. 9; 
    i) l'eventuale possesso di titoli che danno diritto alla  riserva
dei posti di cui all'art. 1, comma 4; 
    j) di non essere stati condannati per delitti non colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e  di  non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
    k) di  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  Pubbliche  Amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  Armate  o  di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica; 
    l) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    m) di aver tenuto condotta incensurabile; 
    n)  di  non  aver  tenuto  comportamenti  nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
    o) l'eventuale possesso di giudizi di idoneita' gia' ottenuti  da
non piu' di un anno dalla data di presentazione della domanda in  una
selezione  psico-fisica  e  attitudinale,  prevista  dal   precedente
reclutamento di VFP 1 ovvero da altro concorso per  l'accesso  a  una
delle carriere iniziali della Marina Militare; 
    p) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze Armate. 
    Inoltre, dovranno indicare nella domanda: 
    q) l'eventuale svolgimento del servizio militare in  qualita'  di
VFP 1 nelle Forze Armate o di ausiliario nelle  Forze  di  Polizia  a
ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale  dei  Vigili  del
Fuoco; 
    r) l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre Forze
Armate, segnalate in ordine di preferenza; 
    s) l'eventuale gradimento  per  l'espletamento  del  servizio  in
quattro aree geografiche, segnalate in ordine di preferenza; 
    t) il gradimento per l'assegnazione a uno  dei  seguenti  settori
d'impiego: 
    «CEMM navale e CP» (indicando anche la preferenza per CEMM o CP); 
    «CEMM anfibi»; 
    «CEMM incursori» (solo se  di  sesso  maschile  e  non  e'  stato
compiuto il 24° anno di eta'); 
    «CEMM palombari» (solo se di sesso maschile); 
    «CEMM  sommergibilisti»  (se  in  possesso  di  un   diploma   di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado  valido  per  l'iscrizione
all'Universita'); 
        «Componente aeromobili» (CEMM o CP) (se  in  possesso  di  un
diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  valido   per
l'iscrizione all'Universita'); 
      u) il gradimento per l'assegnazione al CEMM o alle CP nel  caso
di idoneita' quale VFP 1 nella Marina Militare ma di inidoneita'  nel
richiesto  settore  d'impiego  delle  Forze  speciali  e   Componenti
specialistiche, per mancato superamento degli  appositi  accertamenti
psico-fisici per l'idoneita' speciale  o  di  quelli  attitudinali  o
delle prove di efficienza fisica; 
    v)  di  accettare,  in  caso  di   ammissione   all'arruolamento,
qualsiasi  specializzazione,  prevista  dal   ruolo   e/o   incarico,
assegnati in relazione alle esigenze  operative  e  logistiche  della
Forza Armata e di essere disposti a  essere  impiegati  su  tutto  il
territorio nazionale e all'estero; 
    w)  di  aver  preso  conoscenza  del  contenuto  del   bando   di
reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso
e' stabilito. 
    10.  Con  l'invio  telematico  della  domanda  con  la  modalita'
indicata nel precedente comma 4, il candidato,  oltre  a  manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al  trattamento  dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il  conferimento  di  tali  dati  e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
                               Art. 5 
 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
 
    1. Tramite il  proprio  profilo  nel  portale  dei  concorsi,  il
concorrente  puo'  anche  accedere   alla   sezione   relativa   alle
comunicazioni. Tale sezione e' suddivisa in un'area pubblica relativa
alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi  di  modifica  del
bando, ecc.) e un'area privata nella quale saranno  rese  disponibili
le  comunicazioni  di  carattere   personale   relative   a   ciascun
concorrente. Della  presenza  di  tali  comunicazioni  i  concorrenti
riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica,  inviato
all'indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con  sms.  Le
comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del
portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli  effetti  e
nei confronti di tutti i candidati. 
    Per ragioni di carattere  organizzativo,  tali  comunicazioni  di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche  con
messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta  e  indicata
dai  concorrenti  nella  domanda  di  partecipazione),  con   lettera
raccomandata o telegramma. 
    2. Le comunicazioni di carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica della sezione relativa alle comunicazioni  nel  portale  dei
concorsi saranno anche pubblicate nel  sito  internet  del  Ministero
della    difesa    e    in    quello    della     Marina     Militare
(www.marina.difesa.it). 
    3. Salvo  quanto  previsto  all'art.  4,  comma  5,  i  candidati
potranno  inviare,  successivamente  alla  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di cui all'art.  4,  comma  1,  eventuali
comunicazioni   (variazioni   della   residenza   o   del   recapito,
dell'indirizzo di  posta  elettronica,  dell'eventuale  indirizzo  di
posta elettronica certificata, del  numero  di  utenza  di  telefonia
fissa o  mobile,  ecc.),  mediante  messaggio  di  posta  elettronica
certificata  -  utilizzando  esclusivamente  un  account   di   posta
elettronica           certificata           -           all'indirizzo
mariscuola.taranto@postacert.difesa.it ovvero mediante  messaggio  di
posta elettronica - utilizzando esclusivamente un  account  di  posta
elettronica - all'indirizzo mscuola.ta.concorsovfp1@marina.difesa.it,
indicando il concorso al quale partecipano. 
    A tale  messaggio  dovra'  comunque  essere  allegata  copia  per
immagine (file in formato PDF) di un valido  documento  di  identita'
rilasciato  da  un'Amministrazione  dello  Stato,  come  definito  al
precedente art. 3, comma 4, lettera a). 
    Nei casi  di  accertamento  d'ufficio  di  errori  e/o  omissioni
presenti nella  domanda  di  partecipazione  che  non  consentano  di
verificare il possesso di uno o piu'  titoli  di  merito  dichiarati,
saranno  chieste  agli  interessati  le  opportune   correzioni   e/o
integrazioni che, se non perverranno entro  il  termine  indicato  da
Mariscuola Taranto, comporteranno la mancata valutazione  dei  titoli
in questione e la conseguente mancata assegnazione del corrispondente
punteggio. 
    4.   L'Amministrazione   della   Difesa   non    assume    alcuna
responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate
o  tardive  segnalazioni  di  variazione  dell'indirizzo   di   posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da  parte
dei candidati. 
                               Art. 6 
 
 
                        Fasi del reclutamento 
 
 
    Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi: 
    a) inoltro delle domande secondo la  modalita'  gia'  specificata
nell'art. 4; 
    b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica,  da  parte
di Mariscuola Taranto, dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 fatta
eccezione per quelli relativi: 
    al possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale; 
    agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool  e  per  l'uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
    c) esclusione dal reclutamento, da parte di  Mariscuola  Taranto,
dei candidati carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi  dei
requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h)  e  i)  e/o  che
hanno a  proprio  carico  sentenze/decreti  penali  di  condanna  per
delitti non colposi, di competenza della DGPM; 
    d)  accertamento,  da  parte  di  Mariscuola  Taranto,  ai  sensi
dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000,  n.  445,  del  contenuto  delle  autocertificazioni  rese  dai
candidati nelle domande; 
    e) svolgimento degli accertamenti di competenza  da  parte  della
DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione  valutatrice
di cui all'art. 8, comma 1, lettera a); 
    f) valutazione, da parte della predetta commissione  valutatrice,
dei titoli di merito di cui al successivo art. 9 e  formazione  delle
seguenti graduatorie: 
    1) graduatoria generale (comprendente tutti i candidati che hanno
proposto utilmente domanda di partecipazione), che  sara'  utilizzata
esclusivamente per l'arruolamento nel settore d'impiego «CEMM  navale
e CP»; 
    2) per il settore d'impiego «CEMM sommergibilisti»; 
    3) per il settore d'impiego «Componente aeromobili»; 
    g) approvazione delle graduatorie di cui alla precedente  lettera
f) da parte della DGPM; 
    h) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 9 e
formazione delle seguenti graduatorie provvisorie: 
    1) per il settore d'impiego «CEMM anfibi»; 
    2) per il settore d'impiego «CEMM palombari»; 
    3) per il settore d'impiego «CEMM incursori»; 
    i) convocazione dei candidati inseriti nella sola graduatoria  di
cui  alla  precedente  lettera  f),  numero  1)  presso  la   Caserma
Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2, per l'accertamento dei
requisiti  di  idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale  di  cui   ai
successivi articoli 10 e 11, comma 4; 
    j) convocazione dei candidati inseriti nelle graduatorie  di  cui
alla precedente  lettera  f),  numeri  2)  e  3)  presso  la  Caserma
Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2, per l'accertamento dei
requisiti  di  idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale  di  cui   ai
successivi articoli 10 e 11, comma 4; 
    k) convocazione dei candidati inseriti nelle graduatorie  di  cui
alla precedente lettera h) presso il Centro di Selezione della Marina
Militare, sito ad Ancona in via delle Palombare 1, ovvero  presso  la
Caserma  Castrogiovanni,  sita  a  Taranto  in  via  Cagni   2,   per
l'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale
di cui ai successivi articoli 10 e 11, comma 4; 
    l) convocazione dei candidati risultati idonei agli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali di cui alla precedente lettera k)  presso
il Centro di Selezione della Marina Militare, sito ad Ancona  in  via
delle Palombare 1, per  l'accertamento  dei  requisiti  di  idoneita'
attitudinale per  lo  specifico  settore  d'impiego  richiesto  e  lo
svolgimento delle prove di efficienza fisica; 
    m) convocazione dei candidati risultati idonei agli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali di cui alle precedenti lettere  j)  e  l)
presso gli  Enti  di  cui  all'art.  13,  comma  2  per  il  relativo
accertamento dell'idoneita' psico-fisica specifica di cui allo stesso
art. 13; 
    n) formazione delle graduatorie definitive di cui alla precedente
lettera h); 
    o) approvazione delle graduatorie di cui alla precedente  lettera
n) da parte della DGPM; 
    p) ripartizione dei candidati inseriti nelle graduatorie  di  cui
alla precedente  lettera  f),  numeri  1)  e  3)  tra  CEMM  e  CP  e
attribuzione delle relative categorie/specialita'/abilitazioni; 
    q)  incorporazione   dei   candidati   dichiarati   idonei   agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle  eventuali  prove  di
efficienza fisica e utilmente collocati nelle graduatorie di cui alle
precedenti lettere f) e n); 
    r) decretazione dell'ammissione dei  candidati  incorporati  alla
ferma prefissata di un anno nella Marina Militare; 
    s) eventuale decadenza  dalla  ferma  contratta  degli  arruolati
carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente. 
                               Art. 7 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande: 
    a) presentate da candidati carenti dei  prescritti  requisiti  di
partecipazione; 
    b) inoltrate con modalita' difformi da quella indicata  nell'art.
4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la  procedura
di accreditamento indicata nell'art. 3; 
    c) contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte  a  consentire
ai candidati  di  trarne  un  indebito  beneficio,  in  relazione  al
giudizio o alla votazione conseguiti con  il  diploma  di  istruzione
secondaria di primo grado, ai titoli di merito, di  preferenza  e  di
precedenza, al diritto alla riserva dei posti. 
    2. Mariscuola Taranto e' delegata  dalla  DGPM  allo  svolgimento
delle operazioni inerenti  all'accertamento  dei  requisiti  previsti
dall'art. 2, comma 1 nei limiti specificati dall'art. 6, lettera b) e
a effettuare le dovute esclusioni  dal  reclutamento,  tranne  quelle
relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.  2,
comma 1, lettere g), h)  e  i)  e  dell'assenza  di  sentenze/decreti
penali  di  condanna  per  delitti  non   colposi,   nonche'   quelle
concernenti il comma 1, lettera c) del presente articolo. 
    La  stessa  Mariscuola  Taranto  provvedera'  alla  notifica   ai
candidati dei provvedimenti di esclusione o mancata ammissione. 
    3. Le commissioni di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
b) provvederanno a escludere i candidati giudicati: 
    inidonei agli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 10; 
    positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso  di  alcool  e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico. 
    4. Le commissioni di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
c) provvederanno a escludere i candidati giudicati inidonei quali VFP
1 nella Marina Militare agli accertamenti attitudinali. 
    5. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
c) insediata presso il Centro di Selezione della Marina  Militare  di
Ancona provvedera' inoltre a escludere dalla  prosecuzione  dell'iter
concorsuale nel settore d'impiego  richiesto  i  candidati  giudicati
inidonei agli accertamenti attitudinali di cui all'art. 6,  comma  1,
lettera l). I predetti candidati proseguiranno l'iter concorsuale nel
settore d'impiego «CEMM navale e CP». 
    6. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
d) provvedera' altresi'  a  escludere  dalla  prosecuzione  dell'iter
concorsuale nel settore d'impiego  richiesto  i  candidati  giudicati
inidonei alle  prove  di  efficienza  fisica.  I  predetti  candidati
proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego «CEMM navale e
CP». 
    7. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
b) insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto  provvedera'
a escludere dalla prosecuzione dell'iter  concorsuale  nel  richiesto
settore d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche: 
    per i settori d'impiego «CEMM sommergibilisti» e CEMM «anfibi», i
candidati   giudicati   inidonei   all'accertamento    dell'idoneita'
psico-fisica specifica presso l'Infermeria presidiaria  della  Marina
Militare di Taranto; 
    per i settori d'impiego «CEMM incursori» e  «CEMM  palombari»,  i
candidati   giudicati   inidonei   all'accertamento    dell'idoneita'
psico-fisica specifica presso COMSUBIN; 
    per il settore d'impiego  «Componente  aeromobili»,  i  candidati
giudicati inidonei  all'accertamento  dell'idoneita'  ai  servizi  di
navigazione  aerea  presso  l'Istituto   di   Medicina   Aerospaziale
dell'Aeronautica Militare. 
    I predetti candidati proseguiranno l'iter concorsuale nel settore
d'impiego «CEMM navale e CP». 
    8. I candidati che, a seguito di accertamenti  anche  successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra  quelli  previsti
dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato  della
DGPM, anche se gia' incorporati. In  quest'ultimo  caso  il  servizio
prestato sara' considerato servizio di fatto. 
    9.  Qualora  in  sede  di  accertamento   dei   contenuti   delle
autocertificazioni rese dai candidati nelle  domande  si  riscontrino
dichiarazioni non veritiere, essi, oltre a  essere  esclusi,  saranno
segnalati  all'Autorita'  Giudiziaria,  ai  sensi  dell'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    10. I candidati esclusi da precedenti bandi  di  reclutamento  di
VFP 1, se in possesso dei  requisiti  richiesti,  possono  presentare
domanda per il presente bando. 
    11. I candidati nei cui confronti e' adottato il provvedimento di
esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale  al  T.A.R.  del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della
Repubblica (per il quale e' dovuto -ai sensi della normativa vigente-
il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro  60  e
120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione. 
                               Art. 8 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o
di  autorita'  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
    a) commissione valutatrice; 
    b) due commissioni per gli accertamenti  psico-fisici,  insediate
rispettivamente presso la Caserma  Castrogiovanni  di  Taranto  e  il
Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona; 
    c) due commissioni per gli accertamenti  attitudinali,  insediate
rispettivamente presso la Caserma  Castrogiovanni  di  Taranto  e  il
Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona; 
    d) commissione per le prove di efficienza fisica; 
    e) commissione per la ripartizione dei  candidati  vincitori  dei
settori d'impiego «CEMM navale e CP» e  «Componente  aeromobili»  tra
CEMM    e    CP    e    per     l'attribuzione     delle     relative
categorie/specialita'/abilitazioni. 
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a)  sara'
composta da: 
    a) un Ufficiale di grado non inferiore a  Capitano  di  Vascello,
presidente; 
    b) due Ufficiali di grado non inferiore a  Tenente  di  Vascello,
membri; 
    c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Capo  di  3^  Classe
ovvero un dipendente civile del Ministero della  difesa  appartenente
alla seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto. 
    3. Le due commissioni di cui al precedente comma 1,  lettera  b),
insediate rispettivamente presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto
e presso il Centro di Selezione  della  Marina  Militare  di  Ancona,
saranno composte ciascuna da: 
    a) un Ufficiale di grado non inferiore a  Capitano  di  Vascello,
appartenente al Corpo Sanitario Militare Marittimo, presidente; 
    b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano  di  Corvetta,
appartenenti al Corpo Sanitario Militare Marittimo, membri; 
    c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Capo di  3^  Classe,
segretario senza diritto di voto. 
    Dette commissioni si potranno avvalere del supporto di  Ufficiali
medici specialisti della Marina  Militare  o  di  medici  specialisti
esterni. 
    4. Le due commissioni di cui al precedente comma 1,  lettera  c),
insediate rispettivamente presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto
e presso il Centro di Selezione  della  Marina  Militare  di  Ancona,
saranno composte ciascuna da: 
    a) un Ufficiale di grado non inferiore a  Capitano  di  Vascello,
presidente; 
    b) due Ufficiali esperti in selezione attitudinale  della  Marina
Militare, membri; 
    c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Capo di  3^  Classe,
segretario senza diritto di voto. 
    Dette commissioni si potranno avvalere del supporto di  personale
specializzato in selezione attitudinale della Marina Militare. 
    5. La commissione di cui  al  precedente  comma  1,  lettera  d),
insediata presso il Centro di  Selezione  della  Marina  Militare  di
Ancona, sara' composta da: 
    a) un Ufficiale superiore della Marina Militare, presidente; 
    b) un Ufficiale della Marina Militare, membro; 
    c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli della Marina  Militare,
segretario. 
    Detta commissione si potra' avvalere del  supporto  di  Ufficiali
e/o Sottufficiali della Marina Militare esperti nel  proprio  settore
d'impiego. 
    6. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera e)  sara'
composta da: 
    a) un Ufficiale di grado non inferiore  a  Capitano  di  Fregata,
presidente; 
    b) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello, di
cui uno appartenente alle CP, membri; 
    c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Capo di  3^  Classe,
segretario senza diritto di voto. 
                               Art. 9 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
                       e relative graduatorie 
 
 
    1.  Per  l'individuazione  dei  candidati   da   convocare   agli
accertamenti  psico-fisici  di  cui  al  successivo   art.   10,   la
commissione valutatrice redige le  graduatorie  di  cui  all'art.  6,
lettere f) e h), sommando tra loro i punteggi dei seguenti titoli  di
merito: 
      a) giudizio o votazione conseguiti nel  diploma  di  istruzione
secondaria di primo grado: 
    ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4; 
    distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3; 
    buono, ovvero voto di 7/10: punti 2; 
    sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1; 
      b) possesso di uno dei seguenti ulteriori titoli di studio: 
    1) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12; 
    2) diploma di laurea triennale, non cumulabile con  il  punteggio
di cui al precedente punto 1): punti 10; 
    3)  diploma   di   istruzione   secondaria   di   secondo   grado
(quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai  precedenti
punti 1) e 2): punti 6, con incremento di punti 0,075 per  ogni  voto
superiore a 60/100, fino a un massimo di punti 9; 
    4)  diploma   di   istruzione   secondaria   di   secondo   grado
(quadriennale,  esclusivamente  per  il  liceo  artistico   indirizzo
architettura), non cumulabile con il punteggio di cui  ai  precedenti
punti 1), 2) e 3): punti 5; 
    5) diploma di istruzione  secondaria  (triennale)  o  diploma  di
qualifica (triennale), non cumulabile con  il  punteggio  di  cui  ai
precedenti punti 1), 2), 3) e 4): punti 4; 
      c) brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di  salvataggio
(si  evidenzia  che  i  brevetti  conseguiti   in   occasione   dello
svolgimento di precedente servizio militare potranno essere  valutati
solo se riconosciuti in ambito civile): 
    1) brevetto valido  solo  per  piscina  o  per  acque  interne  e
piscina: punti 2; 
    2) brevetto  valido  per  mare,  acque  interne  e  piscina,  non
cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 3; 
    d) brevetto di subacqueo rilasciato da  Federazione  nazionale  o
internazionale certificata CMAS ovvero ISO: 
    1) primo livello: punti 1; 
    2) secondo livello, non cumulabile con il  punteggio  di  cui  al
precedente punto 1): punti 1,5; 
    3) terzo livello, non cumulabile  con  il  punteggio  di  cui  ai
precedenti punti 1) e 2): punti 2; 
    4)  guida  subacquea  o  istruttore  subacqueo   ovvero   allievo
istruttore subacqueo, non cumulabile  con  il  punteggio  di  cui  ai
precedenti punti 1), 2) e 3): punti 3; 
      e) patente nautica: 
    1) categoria A, per condotta di imbarcazioni da diporto entro  12
miglia costiere: punti 2; 
    2) categoria A, per condotta di  imbarcazioni  da  diporto  senza
limiti, non cumulabile con il punteggio di cui  al  precedente  punto
1): punti 3; 
    3) categoria B, per condotta di navi da diporto,  non  cumulabile
con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2): punti 4; 
      f) patente di guida civile: 
        1) categoria B: punti 1, 
        2) categoria BE, non cumulabile con il punteggio  di  cui  al
precedente punto 1): punti 1,25; 
        3) categoria C1/C, non cumulabile con il punteggio di cui  ai
precedenti punti 1) e 2): punti 1,5; 
        4) categoria D1/D, non cumulabile con il punteggio di cui  ai
precedenti punti 1), 2) e 3): punti 1,75; 
        5) categoria D1E/DE, non cumulabile con il punteggio  di  cui
ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4): punti 2; 
      g) brevetto di istruttore di nuoto rilasciato dalla Federazione
italiana  nuoto,  non  cumulabile  con  il  punteggio  di  cui   alla
precedente lettera c): 
        1) allievo istruttore: punti 1; 
        2) istruttore di base, non cumulabile con il punteggio di cui
al precedente punto 1): punti 2; 
      h) brevetto di maestro di salvamento ovvero di istruttore nelle
arti marinaresche per il salvataggio rilasciato da Enti riconosciuti,
non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere  c)  e
g): punti 3; 
      i) brevetto di istruttore di vela rilasciato dalla  Federazione
italiana vela: punti 2; 
      j)  aver  svolto  per  almeno  12  mesi  servizio  militare,  a
qualunque titolo e senza demerito, nella Marina Militare: punti 0,5; 
      k) iscrizione al personale marittimo di cui  all'art.  114  del
Codice della navigazione: punti 1. 
    2. I titoli di merito di cui al precedente  comma  1  non  aventi
validita' illimitata perche' soggetti a  scadenza  devono  essere  in
corso di validita' fino alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande. 
    3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai  candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive
modificazioni. 
    4. In caso di ulteriore parita',  sara'  data  la  precedenza  al
candidato piu' giovane d'eta'. 
    5. Le graduatorie dei candidati  da  ammettere  alla  fase  degli
accertamenti psico-fisici saranno pubblicate nel portale dei concorsi
e nel sito internet del Ministero della difesa. 
                               Art. 10 
 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1. I candidati che  partecipano  esclusivamente  per  il  settore
d'impiego «CEMM navale e CP» sono convocati  per  l'accertamento  dei
requisiti psico-fisici, con le modalita' indicate nell'art. 5, presso
la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2,  attingendo
dalla graduatoria generale di cui al precedente art. 6,  lettera  f),
numero 1, entro il limite di 5.000 unita'. 
    I candidati per i settori d'impiego di cui all'art. 1,  comma  3,
lettere b), c), d), e) e f) sono  convocati  per  l'accertamento  dei
requisiti psico-fisici, con le modalita' indicate nell'art. 5, presso
la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto  in  via  Cagni  2,  ovvero
presso il Centro di Selezione della Marina Militare, sito  ad  Ancona
in via delle Palombare 1, attingendo dalle  relative  graduatorie  di
cui al precedente art. 6, lettera f), numeri 2) e 3), e  lettera  h),
numeri 1), 2) e 3), entro i seguenti limiti: 
    per il settore d'impiego «CEMM sommergibilisti»: 250; 
    per il settore d'impiego «Componente aeromobili»: 250; 
    per il settore d'impiego «CEMM anfibi»: 700; 
    per il settore d'impiego «CEMM palombari»: 250; 
    per il settore d'impiego «CEMM incursori»: 1.000. 
    I candidati che non si presenteranno nei  tempi  stabiliti  nella
convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni
successivi al primo, saranno considerati rinunciatari. 
    2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli  arruolandi  di
cui al precedente  comma  1,  Mariscuola  Taranto  e'  autorizzata  a
convocare un ulteriore numero di candidati, compresi nelle rispettive
graduatorie di cui all'art. 6, lettere f) e  h),  per  l'accertamento
dell'idoneita'  psico-fisica,  fino  al  raggiungimento   dei   posti
disponibili.  Di  tale  procedura  dovra'  essere   data   tempestiva
comunicazione alla DGPM. 
    3. I candidati devono presentarsi agli accertamenti  psico-fisici
muniti di: 
    a) documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita',  come
definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a); 
    b) se in possesso di  titolo  di  studio  conseguito  all'estero:
copia conforme dell'attestazione di equipollenza  del  titolo  stesso
rilasciata da un ufficio  scolastico  regionale  o  provinciale,  con
l'indicazione del giudizio sintetico o della votazione; 
    c) se aventi diritto alla riserva dei posti di  cui  all'art.  1,
comma   4:   copia   conforme   della    certificazione    attestante
l'appartenenza a una  delle  categorie  previste  dall'art.  702  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    d) se in possesso di titoli  preferenziali  di  cui  all'art.  9,
comma 3: copia conforme della certificazione attestante  il  possesso
di uno o piu' titoli di cui all'art. 5  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni; 
    e) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici  ed
esami strumentali, corredati  di  referto,  rilasciati  da  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in data non anteriore a  tre  mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici,  a
eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno: 
    emocromo completo con formula leucocitaria; 
    VES; 
    glicemia; 
    azotemia; 
    creatininemia; 
    uricemia; 
    trigliceridemia; 
    colesterolemia totale e frazionata; 
    bilirubinemia diretta e indiretta; 
    gamma GT; 
    transaminasemia (GOT e GPT); 
    attestazione del gruppo sanguigno; 
    f)  originale   dell'attestazione   che   l'eventuale   struttura
sanitaria privata di cui viene prodotto il referto e' accreditata con
il SSN; 
    g)  certificato  di  stato  di  buona  salute  che   attesti   la
presenza/assenza di pregresse  manifestazioni  emolitiche,  di  gravi
manifestazioni   immunoallergiche,   di    gravi    intolleranze    e
idiosincrasie a farmaci o alimenti, rilasciato dal proprio medico  in
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici e redatto conformemente all'allegato  A  al
presente bando; 
    h)  originale  o  copia  conforme  del  referto,  rilasciato   da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il SSN in data non anteriore a tre  mesi  rispetto  a  quella  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici,  dell'analisi  completa
delle urine con esame del sedimento; 
    i)  originale  o  copia  conforme  del  referto,  rilasciato   da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il SSN in data non anteriore a tre  mesi  rispetto  a  quella  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici, dell'esame dei  markers
virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
    j) referto rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il SSN in data  non  anteriore  a
tre  mesi  rispetto  a  quella  di  presentazione  agli  accertamenti
psico-fisici,  del  test  di  accertamento  della   positivita'   per
anticorpi per HIV; 
    k) se candidati per i settori d'impiego di cui all'art. 1,  comma
3, lettere b), c), d), e) e f): 
        1)  originale   o   copia   conforme   dei   seguenti   esami
ematochimici, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il  SSN  in  data
non anteriore a tre mesi rispetto  a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici, a integrazione degli  esami  di  cui  alla
precedente lettera e): 
    TSH; 
    FT3/FT4; 
    elettroforesi delle sieroproteine e dell'emoglobina; 
    PT, PTT e fibrinogeno; 
        2) se gia' posseduto, l'esame radiografico del torace in  due
proiezioni, del rachide in toto  sotto  carico  con  reticolo,  della
colonna lombo-sacrale in proiezione laterale e  dei  seni  paranasali
con  relativo  referto  in  originale,  effettuato  presso  struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il  SSN
e rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto  a  quella  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici, ovvero  copia  conforme
del  referto  relativo  all'esame  effettuato,  nei  medesimi  limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare. 
    Detto  esame  dovra'  essere   presentato   nuovamente,   qualora
risultati idonei anche agli accertamenti attitudinali e alle prove di
efficienza  fisica,   al   successivo   accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica specifica di cui all'art. 13; 
    l) referto rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a 60
giorni  rispetto  a  quella  di   presentazione   agli   accertamenti
psico-fisici, di  analisi  di  laboratorio  concernente  il  dosaggio
quantitativo del  glucosio  6-fosfato-deidrogenasi  (G6PD),  eseguito
sulle emazie ed espresso  in  termini  di  percentuale  di  attivita'
enzimatica.  Detto  referto  dovra'  essere  presentato   nuovamente,
qualora risultati idonei anche agli accertamenti attitudinali e  alle
prove di efficienza fisica, al successivo accertamento dell'idoneita'
psico-fisica specifica di cui all'art. 13; 
    m) se concorrenti di sesso femminile: 
    originale o copia  conforme  del  referto  di  ecografia  pelvica
eseguita presso  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o
privata accreditata con il SSN in  data  non  anteriore  a  tre  mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
    originale o copia conforme del referto del test di  gravidanza  -
in quanto lo stato di gravidanza costituisce  temporaneo  impedimento
all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare  (ai   sensi
dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90) - eseguito presso  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  SSN  in  data  non
anteriore  a  5  giorni  rispetto  a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici. 
    4. La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti e dei
certificati e/o referti di cui al precedente comma 3, lettere a), f),
g), h), j) e m) comportera' l'esclusione dal concorso. 
    Per i candidati per i settori d'impiego di cui all'art. 1,  comma
3, lettere b), c), d), e) e f), la mancata presentazione anche di uno
solo degli  esami  ematochimici  comportera'  l'esclusione  dall'iter
selettivo per  il  settore  d'impiego  richiesto  e  la  prosecuzione
dell'iter concorsuale nel settore d'impiego «CEMM navale e CP». 
    La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  presa  visione
della documentazione  sanitaria  elencata  nel  precedente  comma  3,
rinviera'  i  candidati  a  data  successiva  ove  rilevi  cause   di
incompletezza nella documentazione sanitaria presentata relativa a: 
    esami ematochimici di cui alla lettera  e),  a  meno  del  gruppo
sanguigno; 
    markers virali di cui alla lettera i); 
    referto del G6PD di cui alla lettera l), per i soli candidati per
i settori d'impiego di cui all'art. 1, comma 3, lettere b),  c),  d),
e) e f). 
    I candidati rinviati a data successiva  per  incompletezza  della
documentazione sanitaria presentata,  qualora  all'atto  della  nuova
convocazione risultino: 
    sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al  comma  3,
lettere e) e i) o in possesso di documentazione  incompleta,  saranno
esclusi dal concorso; 
    sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al  comma  3,
lettera l), saranno esclusi  dall'iter  selettivo  per  il  richiesto
settore d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche  e
proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego «CEMM navale e
CP»; 
    idonei  al  termine  degli  accertamenti  psico-fisici,   saranno
arruolati con il primo  incorporamento  utile,  in  deroga  a  quanto
disposto dal successivo art. 17. 
    5.  La  commissione  per  gli  accertamenti  psico-fisici,  presa
visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente  comma
3, sottoporra' i candidati a una visita medica generale  preliminare,
propedeutica ai successivi accertamenti, volta a  valutare  eventuali
elementi che siano motivo di inidoneita' ai sensi di quanto  previsto
dal successivo comma 6. 
    La  medesima  commissione  disporra'  quindi   l'esecuzione   dei
sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e strumentali: 
    a) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
    b) visita oculistica; 
    c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
    d)  inquadramento  psicodiagnostico  previa  somministrazione  di
appositi test, colloquio psicologico e/o visita psichiatrica; 
    e) accertamenti  volti  alla  verifica  dell'abuso  di  alcool  e
dell'uso, anche saltuario od occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
    f) visita odontoiatrica; 
    g) valutazione dell'apparato locomotore; 
    h)  ogni  ulteriore  indagine  (compreso   l'esame   radiologico)
ritenuta  utile  per  consentire  adeguata  valutazione   clinica   e
medico-legale  del  candidato,  da  effettuare  anche  presso   altre
strutture sanitarie. 
    In  sede  di  visita  medica  generale  la  commissione  per  gli
accertamenti  psico-fisici  giudichera'  inidoneo  il  candidato  che
presenti tatuaggi quando,  per  la  loro  sede,  siano  deturpanti  o
contrari  al  decoro  dell'uniforme  o  siano  possibile  indice   di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    6. Per essere giudicati idonei agli accertamenti  psico-fisici  i
candidati dovranno essere riconosciuti esenti: 
    a) dalle imperfezioni/infermita' di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90  e  alle  vigenti  direttive
tecniche emanate con il decreto del Ministro della  difesa  4  giugno
2014. In particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno  volti  a
verificare, fra l'altro, il possesso dei parametri  fisici  correlati
alla  composizione  corporea,  alla  forza  muscolare  e  alla  massa
metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di  cui  all'art.
587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
come sostituito dall'art. 4, comma 1,  lettera  c)  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n.  207,  che  verranno
accertati con le modalita' previste  dalla  Direttiva  tecnica  dello
Stato Maggiore della Difesa  -  Ispettorato  Generale  della  Sanita'
Militare - edizione 2016, citata nelle premesse; 
    b) da altre patologie ritenute incompatibili  con  l'espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente; 
    c) da patologie per  le  quali  e'  prevista  l'attribuzione  dei
coefficienti  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali  del
profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
di cui al decreto del Ministro della  difesa  4  giugno  2014,  fatto
salvo quanto specificato al successivo comma 7 e all'art.  17,  comma
3. 
    7. Al termine  degli  accertamenti  psico-fisici  la  commissione
formulera' un giudizio di idoneita' quale VFP 1 nella Marina Militare
con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla
direttiva di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno  2014,
ovvero di inidoneita', che comportera' l'esclusione dal reclutamento.
La  carenza  accertata,  totale   o   parziale,   dell'enzima   G6PD,
indipendentemente  dal  coefficiente  assegnato  alla  caratteristica
somato-funzionale AV-EI, non puo' essere motivo di  inidoneita',  con
conseguente esclusione dal concorso, nei confronti dei candidati  per
il settore d'impiego «CEMM navale e CP», a mente  dell'art.  1  della
legge 12 luglio 2010, n. 109,  citata  nelle  premesse.  In  caso  di
mancata  presentazione  del  referto  di   analisi   di   laboratorio
concernente  il  dosaggio  quantitativo  del  G6PD,  ai  fini   della
definizione  della  caratteristica  somato-funzionale  AV-EI,  per  i
concorrenti  per  il  settore  d'impiego  «CEMM  navale  e  CP»,   al
coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit  di  G6PD
non definito». I candidati per i settori d'impiego di cui all'art. 1,
comma 3, lettere b), c),  d),  e)  e  f)  che  in  esito  alla  nuova
convocazione di cui al precedente comma 4 non siano in possesso della
caratteristica somato-funzionale AV prevista dal successivo art.  13,
comma 5 saranno esclusi dall'iter selettivo per il richiesto  settore
d'impiego  delle  Forze  speciali  e  Componenti   specialistiche   e
proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego «CEMM navale e
CP». 
    8.  I  candidati,  gia'  giudicati   idonei   agli   accertamenti
psico-fisici di una procedura di reclutamento per la Marina  Militare
nei 365 giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti
psico-fisici di cui al presente articolo, nell'ambito dei quali  sono
stati  sottoposti  ad  accertamenti  specialistici   e   strumentali,
dovranno produrre la seguente documentazione: 
    verbale di notifica della precedente idoneita',  comprensivo  del
profilo sanitario assegnato; 
    referti degli esami previsti al precedente comma 3, lettera e)  -
limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo completo - lettere  g)
e h) e, solo per i concorrenti di sesso femminile, lettera m). 
    I soli candidati per i settori di  impiego  di  cui  all'art.  1,
comma 3, lettere b), c), d), e) e  f),  dovranno,  inoltre,  produrre
quanto richiesto al precedente comma 3, lettere k) e l). 
    La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  presa  visione
della sopracitata documentazione, sottoporra' i candidati ai seguenti
accertamenti volti a valutare eventuali elementi che siano motivo  di
inidoneita' ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 6: 
    accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool e dell'uso,
anche saltuario od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti  nonche'
dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
    visita medica generale, nell'ambito della quale saranno giudicati
inidonei   i   candidati   che   presentino   tatuaggi   aventi    le
caratteristiche di cui al precedente comma 5  e  verra'  definito  il
profilo  sanitario  secondo  i  criteri  stabiliti  dalla   normativa
vigente, sulla base delle risultanze del  verbale  sanitario  esibito
dagli interessati e delle eventuali integrazioni ritenute  necessarie
in sede di accertamenti. 
    La commissione ha, tuttavia, facolta' di disporre ulteriori esami
clinici, di laboratorio o  strumentali  utili  alla  definizione  del
giudizio di inidoneita', qualora ritenuti necessari per una  migliore
valutazione psico-fisica del concorrente. 
    9. Inoltre, i candidati per i settori d'impiego di  cui  all'art.
1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f), risultati idonei quali VFP 1
agli accertamenti psico-fisici, qualora risultati idonei  anche  agli
accertamenti attitudinali e alle prove di efficienza fisica, dovranno
essere   sottoposti   al   successivo   accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica specifica di cui all'art. 13. 
    La commissione per  gli  accertamenti  psico-fisici,  qualora  lo
ritenga necessario, potra' disporre  l'effettuazione  di  ogni  altro
esame  o  accertamento  utile  alla  definizione  del   giudizio   di
inidoneita'. 
    Detta  commissione,  delegata   dalla   DGPM   alle   sopracitate
incombenze,  comunichera'  a  ciascun  candidato  esaminato   -   con
determinazione  del   presidente   -   l'esito   degli   accertamenti
psico-fisici mediante apposito foglio di notifica contenente uno  dei
seguenti giudizi: 
    «idoneo quale VFP 1 nella Marina Militare» e  «idoneo/inidoneo  a
proseguire l'iter selettivo per il settore d'impiego xxx»; 
    «inidoneo quale VFP 1 nella Marina Militare». 
    I candidati risultati idonei quali VFP 1 nella Marina Militare ma
inidonei nel richiesto  settore  d'impiego  delle  Forze  speciali  e
Componenti  specialistiche  proseguiranno  l'iter   concorsuale   nel
settore d'impiego «CEMM navale e CP». 
    10. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale
al T.A.R. del Lazio  o,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi  della
normativa  vigente  -  il  contributo  unificato  di  euro   650,00),
rispettivamente entro 60 e 120 giorni  dalla  data  di  notifica  del
provvedimento di esclusione. 
    11. Per le esclusioni relative  agli  accertamenti  psico-fisici,
inoltre, e' data facolta' di avanzare, entro 30 giorni dalla data  di
notifica del relativo provvedimento, motivata e  documentata  istanza
di riesame - da allegare necessariamente (come file in formato PDF) a
un messaggio di posta elettronica certificata da inviare, utilizzando
esclusivamente  un  account   di   posta   elettronica   certificata,
all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it o a un messaggio di  posta
elettronica da inviare,  utilizzando  esclusivamente  un  account  di
posta  elettronica,   all'indirizzo   persomil@persomil.difesa.it   -
corredata  di  copia  per  immagine  (file  in  formato  PDF)   della
certificazione  sanitaria  rilasciata  da  una  struttura   sanitaria
pubblica,  anche  militare,  o  privata  accreditata  con   il   SSN,
attestante  l'assenza  delle  imperfezioni/patologie  riscontrate  in
occasione degli accertamenti dei requisiti in questione,  nonche'  di
copia per immagine (file in formato PDF) di un  valido  documento  di
identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e  del  modulo
di notifica del provvedimento di inidoneita'. 
    Non saranno ammesse istanze di riesame relative  a  provvedimenti
di esclusione adottati  per  abuso  di  alcool  e  per  l'uso,  anche
saltuario  od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti  nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze
trasmesse con modalita' diverse da quelle indicate  o  carenti  della
predetta certificazione sanitaria  e/o  del  documento  di  identita'
dell'istante saranno considerate irricevibili. 
    12. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e  preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano  le  condizioni,
interessa la Commissione  medica  centrale  presso  l'Ispettorato  di
Sanita'  della  Marina  Militare,  che  provvedera'  a  convocare  il
candidato  al  fine  di  sottoporlo  all'accertamento  dei  requisiti
psico-fisici. 
    Il giudizio riportato in quest'ultima  sede  e'  definitivo.  Nel
caso di  confermata  inidoneita',  il  candidato  sara'  escluso  dal
reclutamento. In caso di idoneita' egli verra' inviato  dalla  stessa
Commissione medica centrale presso la Caserma Castrogiovanni, sita  a
Taranto in via Cagni 2, per il completamento degli  accertamenti  dei
requisiti psico-fisici. I candidati riconosciuti idonei  e  collocati
utilmente nella graduatoria generale di  merito  saranno  incorporati
con  il  primo  incorporamento  utile,  assumendone   la   decorrenza
giuridica. 
                               Art. 11 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. I candidati  sono,  altresi',  sottoposti  nella  stessa  sede
(Caserma Castrogiovanni di Taranto o Centro di Selezione della Marina
Militare di Ancona), a cura della  commissione  di  cui  all'art.  8,
comma 1, lettera c) ivi insediata,  agli  accertamenti  attitudinali,
concernenti lo svolgimento di una serie di prove (che a  seconda  del
settore d'impiego richiesto possono consistere in test,  questionari,
prove di performance, intervista attitudinale individuale),  volte  a
valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari  al  fine
di un positivo inserimento quali VFP 1 nella  Forza  Armata  e  nello
specifico settore d'impiego. Tale valutazione sara'  svolta  in  base
alle modalita' specificate nelle direttive della Forza Armata vigenti
all'atto dell'effettuazione degli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione assegnera' un punteggio finale sulla  base  dei
punteggi ottenuti ai test. 
    3. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun candidato esaminato, un  giudizio
di idoneita' o inidoneita'. 
    Il giudizio di inidoneita' verra' espresso qualora  il  candidato
riporti un  punteggio  finale  inferiore  a  quello  stabilito  nelle
succitate direttive. 
    4. La commissione  comunichera'  a  ciascun  candidato  esaminato
l'esito  degli  accertamenti   attitudinali   mediante   il   verbale
contenente uno dei seguenti giudizi: 
    «idoneo quale VFP 1 nella Marina Militare» e  «idoneo/inidoneo  a
proseguire l'iter selettivo per il settore d'impiego xxx»; 
    «inidoneo quale VFP 1 nella Marina Militare». 
    Ai  concorrenti  risultati  idonei  la   predetta   comunicazione
avverra' con le modalita' di cui all'art. 5, comma 1 ovvero  mediante
messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo  indicato  nella
domanda di partecipazione. 
    Ai concorrenti risultati inidonei l'esito sara' notificato seduta
stante mediante consegna di copia del relativo verbale. 
    Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   attitudinali   e'
definitivo e, in  caso  di  inidoneita',  comporta  l'esclusione  dal
concorso. 
    5. I candidati idonei alla prosecuzione dell'iter concorsuale nel
richiesto settore d'impiego di cui all'art. 1, comma 3,  lettere  b),
c)  e  d)  saranno  convocati  in  una  fase  successiva  per  essere
sottoposti agli accertamenti attitudinali specifici per detto settore
d'impiego, secondo le modalita' di cui al presente articolo,  nonche'
alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 12. 
    I candidati risultati idonei quali VFP 1 nella Marina Militare ma
inidonei agli accertamenti attitudinali specifici  per  il  richiesto
settore d'impiego di cui all'art. 1, comma 3, lettere  b),  c)  e  d)
proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego «CEMM navale e
CP». 
    6. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso  giurisdizionale
al T.A.R. del Lazio  o,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto -ai  sensi  della
normativa  vigente-  il  contributo  unificato   di   euro   650,00),
rispettivamente entro 60 e 120 giorni  dalla  data  di  notifica  del
provvedimento di esclusione. 
    7.  Non  saranno  ammesse   istanze   di   riesame   relative   a
provvedimenti di esclusione adottati per inidoneita' attitudinale. 
                               Art. 12 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. Successivamente  agli  accertamenti  attitudinali  di  cui  al
precedente art. 11, comma 5 i candidati per i  settori  d'impiego  di
cui all'art. 1, comma 3, lettere b), c) e d) giudicati idonei saranno
sottoposti, a cura della commissione di  cui  all'art.  8,  comma  1,
lettera d) alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso
il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona. Le  prove  in
questione per il settore d'impiego «CEMM anfibi», tenuto conto  delle
peculiari  esigenze  tecnico-operative   da   soddisfare,   prevedono
parametri indifferenziati tra i sessi. 
    La  commissione  di  cui  innanzi   si   potra'   avvalere,   per
l'esecuzione delle singole  prove,  del  supporto  di  Ufficiali  e/o
Sottufficiali della  Marina  Militare  esperti  nel  proprio  settore
d'impiego. 
    2.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i   candidati   dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da
bagno, accappatoio, ciabatte, cuffia da piscina  (in  gomma  o  altro
materiale idoneo) e occhialini da piscina (facoltativi). 
    3. I candidati dovranno esibire, in originale o  copia  conforme,
il certificato medico, con validita' annuale, attestante  l'idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica  leggera  e  per  il
nuoto, in  data  non  anteriore  a  un  anno  rispetto  a  quella  di
presentazione alle prove, rilasciato da un medico  appartenente  alla
Federazione medico-sportiva italiana  ovvero  a  struttura  sanitaria
pubblica o privata accreditata con il SSN  e  che  esercita  in  tali
ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina  dello  sport.
La mancata presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione
dall'iter  selettivo  per  il  settore  d'impiego  richiesto   e   la
prosecuzione dell'iter concorsuale nel settore d'impiego «CEMM navale
e CP». 
    4. Le prove di efficienza fisica per il settore  d'impiego  «CEMM
anfibi» sono disciplinate nell'allegato B; per  i  settori  d'impiego
«CEMM incursori» e «CEMM palombari» sono  disciplinate  nell'allegato
C. In tali allegati sono anche stabilite le modalita' di  svolgimento
degli esercizi, i punteggi incrementali  che  saranno  attribuiti  in
base  alla  performance  dei  candidati   e   le   disposizioni   sul
comportamento da  tenere  in  caso  di  precedente  infortunio  o  di
infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. 
    Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza  fisica  per
il settore d'impiego «CEMM  anfibi»  il  candidato  dovra'  risultare
idoneo in ciascuna delle prove previste nell'allegato B.  Per  essere
giudicato idoneo alle  prove  di  efficienza  fisica  per  i  settori
d'impiego «CEMM incursori» e «CEMM  palombari»  il  candidato  dovra'
ottenere un punteggio superiore o uguale a 18/30, calcolato secondo i
criteri stabiliti nell'allegato  C.  Contrariamente,  in  entrambi  i
predetti casi, sara' emesso giudizio di  inidoneita'  alle  prove  di
efficienza fisica. Ai candidati idonei sara' attribuito un  punteggio
complessivo calcolato secondo i criteri stabiliti negli allegati B  e
C, che concorrera' alla  formazione  delle  relative  graduatorie  di
merito di cui all'art. 14. I  giudizi,  che  saranno  comunicati  per
iscritto ai candidati a cura della commissione  di  cui  all'art.  8,
comma 1, lettera d), sono definitivi. 
    I  candidati  giudicati  inidonei   saranno   esclusi   dall'iter
selettivo per il richiesto settore d'impiego delle Forze  speciali  e
Componenti specialistiche  e  proseguiranno  l'iter  concorsuale  nel
settore d'impiego «CEMM navale e CP». 
    5. L'ordine di esecuzione delle singole prove per ciascun  gruppo
di candidati verra' stabilito in funzione della disponibilita'  degli
impianti sportivi. 
    6. Al termine delle  prove  di  efficienza  fisica  previste  per
ciascuna giornata, la commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera
d) redigera' il relativo verbale. 
                               Art. 13 
 
 
         Accertamento dell'idoneita' psico-fisica specifica 
 
 
    1. I candidati per i settori d'impiego di cui all'art.  1,  comma
3, lettere b), c), d), e) e f)  giudicati  idonei  al  termine  degli
accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali  di  cui  ai   precedenti
articoli 10 e 11 e, laddove previste, anche alle prove di  efficienza
fisica  di  cui  al  precedente  art.  12,  saranno  sottoposti  agli
accertamenti  psico-fisici  per  la  verifica  del   possesso   degli
specifici  requisiti  di  idoneita'   psico-fisica   occorrenti   per
l'assegnazione ai relativi settori d'impiego delle Forze  speciali  e
Componenti  specialistiche,  previsti  dalla  vigente   pubblicazione
SMM/IS/150 dello Stato  Maggiore  della  Marina  e  dal  decreto  del
Ministro della difesa 16 settembre 2003, citati nelle premesse. 
    2.  I  predetti  candidati  saranno  convocati  presso  gli  Enti
appresso specificati, secondo le  modalita'  indicate  da  Mariscuola
Taranto: 
    i primi 80 candidati per il settore d'impiego «CEMM anfibi»  e  i
primi 30 candidati per il settore d'impiego  «CEMM  sommergibilisti»,
presso l'Infermeria presidiaria della Marina Militare di Taranto, per
la verifica del possesso dell'idoneita', rispettivamente, di  anfibio
e di sommergibilista; 
    i primi 50 candidati per il settore d'impiego «CEMM incursori»  e
i primi 30 candidati  per  il  settore  d'impiego  «CEMM  palombari»,
presso  COMSUBIN,  per  la  verifica  del  possesso   dell'idoneita',
rispettivamente, di incursore e di palombaro; 
    i  primi  40  candidati  per  il  settore  d'impiego  «Componente
aeromobili»,   presso    l'Istituto    di    Medicina    Aerospaziale
dell'Aeronautica   Militare,   per   la   verifica    del    possesso
dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea. 
    I suddetti Enti di cui ai primi 2  alinea  si  potranno  avvalere
delle strutture sanitarie della Marina  Militare  giurisdizionalmente
competenti   per   l'effettuazione   dei   prescritti    accertamenti
specialistici. 
    3. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli  arruolandi  di
cui al precedente  comma  2,  Mariscuola  Taranto  e'  autorizzata  a
convocare un ulteriore numero di candidati, compresi nelle rispettive
graduatorie, per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica specifica
per il settore d'impiego richiesto,  fino  al  raggiungimento  di  un
congruo numero  di  idonei  in  ciascun  settore  d'impiego,  dandone
tempestiva comunicazione alla DGPM. 
    4. I candidati devono presentarsi agli accertamenti  psico-fisici
di cui al presente articolo, pena l'esclusione dal  reclutamento  per
il richiesto settore d'impiego  delle  Forze  speciali  e  Componenti
specialistiche, muniti di: 
    a) documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita',  come
definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a); 
    b) esami e referti di cui al precedente art. 10, comma 3, lettera
k), numero 2) e lettera l), validi alla data di  prima  presentazione
agli accertamenti psico-fisici; 
    c) foglio di notifica, contenente il giudizio di  idoneita'  agli
accertamenti psico-fisici quale VFP 1 della Marina Militare,  di  cui
all'art. 10, comma 6; 
    d) originale  o  copia  conforme  del  referto  e  del  tracciato
elettroencefalografico, eseguito presso struttura sanitaria pubblica,
anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  SSN  in  data  non
anteriore  a  tre  mesi  rispetto  a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici: 
    velocita' di scorrimento 30 millimetri/secondo; 
    costante di tempo 0,3 microvolts/secondo; 
    filtro 70 hertz piu' filtro di rete; 
    prove di attivazione complete (SLI - iperpnea); 
    tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne - interne) e
sulle trasversali (anteriori - posteriori). 
    Il referto dovra' documentare l'assenza dei seguenti elementi: 
    qualunque forma di parossismo; 
    ritmi theta/delta protratti e di ampio voltaggio; 
    onde lente di ampio voltaggio che si accentuano durante le  prove
di attivazione; 
    grafoelementi puntuti di ampio voltaggio. 
    Sara' altresi' ritenuta valida, in  alternativa,  copia  conforme
del referto relativo  agli  esami  effettuati,  nei  medesimi  limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare. 
    5. I requisiti psico-fisici di idoneita'  per  l'assegnazione  ai
settori d'impiego delle Forze speciali  e  Componenti  specialistiche
sono riportati al capitolo 5 della vigente  pubblicazione  SMM/IS/150
dello Stato Maggiore della Marina. 
    I requisiti minimi del profilo sanitario sono i seguenti: 
    per     il     possesso      dell'idoneita'      di      anfibio:
2PS-2CO-1AC-1AR-2AV-2LS-2LI-2VS-2AU; 
    per    il    possesso    dell'idoneita'    di    sommergibilista:
1PS-2CO-1AC-1AR-1AV/NR-1AV/OR- 2LS-2LI-2VS-2AU; 
    per     il     possesso     dell'idoneita'     di      incursore:
2PS-2CO-1AC-1AR-1AV-1LS-1LI-VS  naturale  10/10  in  ciascun  occhio;
campo visivo, motilita' oculare, senso stereoscopico normali; annessi
oculari,  mezzi  diottrici  e  fondo  oculare  esenti  da   qualsiasi
malattia; senso cromatico normale alle tavole-1AU; 
    per     il     possesso     dell'idoneita'     di      palombaro:
2PS-2CO-1AC-1AR-1AV-2LS-2LI-VS uguale o superiore a complessivi 16/10
senza correzioni e non inferiore a 7/10 nell'occhio  che  vede  meno;
campo visivo, motilita' oculare, senso stereoscopico normali; annessi
oculari,  mezzi  diottrici  e  fondo  oculare  esenti  da   qualsiasi
malattia; senso cromatico normale alle tavole -1AU. 
    Per l'assegnazione al settore d'impiego «Componente  aeromobili»,
i candidati dovranno essere in possesso dell'idoneita' ai servizi  di
navigazione aerea, da accertarsi ai sensi del  Decreto  del  Ministro
della Difesa 16 settembre 2003, citato nelle premesse. 
    6. I predetti Enti della Marina Militare e l'Istituto di Medicina
Aerospaziale dell'Aeronautica Militare inoltreranno immediatamente la
pertinente  documentazione  alla  commissione  per  gli  accertamenti
psico-fisici insediata presso la Caserma Castrogiovanni  di  Taranto,
che provvedera' a notificare al piu'  presto  l'idoneita'/inidoneita'
al  settore  d'impiego  richiesto,   tramite   messaggio   di   posta
elettronica (nei soli casi  di  idoneita')  o  di  posta  elettronica
certificata -se resa disponibile dal candidato- ovvero, nei  casi  di
inidoneita', a mano o con raccomandata con avviso di ricevimento. 
    7. Il giudizio riportato negli accertamenti di  cui  al  presente
articolo e' definitivo. Pertanto, i  concorrenti  giudicati  inidonei
saranno automaticamente esclusi dall'iter selettivo per il  richiesto
settore d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche  e
proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego «CEMM navale e
CP». 
                               Art. 14 
 
 
       Formazione, approvazione e validita' delle graduatorie 
 
 
    1.  La  commissione  valutatrice   provvede   a   compilare   una
graduatoria di merito generale (che verra' utilizzata per il  settore
d'impiego «CEMM navale  e  CP»)  e  una  graduatoria  di  merito  per
ciascuno degli altri settori d'impiego di cui all'art.  1,  comma  3,
lettere b), c), d), e) e f). 
    2. La commissione  valutatrice,  effettuata  la  valutazione  dei
titoli di cui al precedente art. 9, 
    forma le seguenti graduatorie di merito: 
    graduatoria generale; 
    per il settore d'impiego «CEMM sommergibilisti»; 
    per il settore  d'impiego  «Componente  aeromobili»  (graduatoria
unica per CEMM e CP). 
    Le graduatorie di merito per i settori d'impiego  «CEMM  anfibi»,
«CEMM palombari» e «CEMM incursori» sono invece formate in base  alla
somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli
e nelle prove di efficienza fisica. 
    La posizione nella graduatoria generale  dei  candidati  inseriti
nelle  graduatorie  di  merito  dei  settori  d'impiego  delle  Forze
speciali e Componenti specialistiche sara' considerata solo allorche'
si verifica una delle seguenti evenienze: 
    candidato inidoneo al richiesto  settore  d'impiego  delle  Forze
speciali e Componenti specialistiche e idoneo  al  settore  d'impiego
«CEMM navale e CP»; 
    candidato idoneo non vincitore per il richiesto settore d'impiego
delle Forze speciali e Componenti specialistiche. 
    Nel caso di inidoneita'  al  richiesto  settore  d'impiego  delle
Forze speciali e Componenti specialistiche  e  di  idoneita'  per  il
settore d'impiego «CEMM navale e CP» i candidati,  qualora  utilmente
collocati  nella  graduatoria  generale,   verranno   convocati   per
l'incorporazione secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, ovvero
con il primo incorporamento utile. 
    I concorrenti idonei  non  vincitori  per  il  richiesto  settore
d'impiego delle Forze speciali e Componenti  specialistiche,  qualora
utilmente collocati nella graduatoria generale, saranno convocati con
il 4° incorporamento. 
    3. Nella redazione delle graduatorie  di  merito  la  commissione
valutatrice terra' conto della riserva di posti di cui al  precedente
art. 1, comma 4. 
    Fermo restando quanto precede, a parita' di punteggio sara'  data
la precedenza ai candidati in possesso dei titoli  di  preferenza  di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994, n. 487. 
    I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti  alla
data di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  e
dichiarati nella domanda di partecipazione. 
    In  caso  di  ulteriore  parita'  sara'  data  la  precedenza  al
candidato piu' giovane di eta'. 
    Le  graduatorie  di  merito   saranno   approvate   con   decreto
interdirigenziale emanato dalla  DGPM  di  concerto  con  il  Comando
Generale del Corpo delle  Capitanerie  di  Porto.  Dette  graduatorie
saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa - consultabile
nel                           sito                           internet
www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx  -  e  di
cio' sara' data  notizia  mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  4ª  serie  speciale.  I  candidati  potranno,  inoltre,
consultare  il  punteggio  ottenuto  e  la   propria   posizione   in
graduatoria nel portale dei concorsi. 
    4. Le graduatorie sono  valide  esclusivamente  per  il  presente
bando, ferma restando la previsione dell'art. 15. 
                               Art. 15 
 
 
         Procedure per il ripianamento dei posti non coperti 
 
 
    In  caso  di   mancata   copertura   dei   posti   previsti   per
l'arruolamento,  al  termine  delle  operazioni   di   incorporazione
riferite a ciascuno degli incorporamenti di cui all'art. 1, comma  2,
su richiesta dello  Stato  Maggiore  della  Marina,  la  DGPM  potra'
autorizzare - per l'incorporamento successivo e per il  solo  settore
d'impiego «CEMM navale e CP» - il ripianamento dei posti non coperti.
Non e' invece consentito il ripianamento di eventuali vacanze che  si
verifichino in un qualsiasi settore d'impiego delle Forze speciali  e
Componenti specialistiche con i candidati  idonei  non  vincitori  di
altro settore d'impiego. A seguito della mancata copertura  di  posti
nel 4° incorporamento per le  rinunce  che  si  dovessero  verificare
entro il 12° giorno dalla data di inizio dell'incorporamento  stesso,
Mariscuola Taranto e' autorizzata a convocare  altrettanti  candidati
idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito generale. 
                               Art. 16 
 
 
                  Ripartizione dei candidati idonei 
                     eccedenti le incorporazioni 
 
 
    A copertura dei posti per il solo settore d'impiego «CEMM  navale
e CP» eventualmente rimasti ancora vacanti, su richiesta dello  Stato
Maggiore della Marina, la DGPM potra' attingere, previo consenso  dei
rispettivi Stati Maggiori, dalle graduatorie in  corso  di  validita'
dei VFP 1 nell'Esercito  e  nell'Aeronautica  Militare,  i  candidati
idonei  ma  non  utilmente  ivi  collocati,  che  hanno   manifestato
l'opzione di arruolamento presso altre Forze Armate. 
                               Art. 17 
 
 
             Ammissione alla ferma prefissata di un anno 
 
 
    1. Mariscuola Taranto e' delegata  dalla  DGPM  a  convocare  per
l'incorporazione presso la stessa Mariscuola  i  candidati  risultati
idonei agli accertamenti psico-fisici  e  attitudinali  da  ammettere
alla ferma prefissata di un anno sulla base delle graduatorie di  cui
al precedente art. 14 fino alla copertura dei posti previsti. 
    2. La convocazione e'  consegnata  agli  interessati  al  termine
degli accertamenti psico-fisici e attitudinali ovvero  e'  effettuata
con le modalita' indicate nell'art. 5 e contiene la data e  l'ora  di
presentazione presso Mariscuola Taranto per la frequenza del corso di
formazione di base per VFP 1. 
    3. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalita' loro indicate  nella  convocazione,  a  pena  di  decadenza
dall'arruolamento,   l'autocertificazione,   redatta    conformemente
all'allegato D al presente  bando,  attestante  il  mantenimento  dei
requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale  documento
sara' acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato a
cura di Mariscuola Taranto. 
    I  candidati  vincitori   dovranno,   inoltre,   produrre   copia
autenticata del diploma di  istruzione  secondaria  di  primo  grado,
nonche' - se vincitori per il settore d'impiego «CEMM navale  e  CP»,
ai fini dell'attribuzione del profilo sanitario eventualmente  ancora
non definito per  la  caratteristica  somato-funzionale  AV-EI  -  il
referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il SSN in data  non  anteriore  a  60  giorni
rispetto a  quella  di  incorporazione,  di  analisi  di  laboratorio
concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, eseguito sulle  emazie
ed espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica. 
    I predetti candidati che presenteranno un deficit di  G6PD  e  ai
quali, per tale deficit, sara' attribuito il coefficiente 3 o 4 nella
caratteristica  somato-funzionale  AV-EI,  dovranno   rilasciare   la
dichiarazione di ricevuta  informazione  e  di  responsabilizzazione,
redatta conformemente all'allegato E al presente bando, tenuto  conto
che per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD - fatto salvo quanto specificato al precedente  art.
10, comma 7  -  non  puo'  essere  motivo  di  esclusione,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge 12 luglio  2010,  n.  109,  richiamata  nelle
premesse del bando. 
    4. I candidati convocati per l'incorporazione, nei numeri  e  con
le modalita' stabiliti  dal  presente  bando,  saranno  sottoposti  a
visita medica volta ad accertare il  mantenimento  dei  requisiti  di
idoneita' previsti. 
    5. I candidati incorporati saranno sottoposti  alle  vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria  in  ambito  militare
per il  servizio  in  Patria  e  all'estero.  A  tal  fine,  dovranno
presentare, all'atto dell'incorporazione: 
    il  certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo   alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
    in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  saranno  rese  ai  vincitori  incorporati  dal
personale sanitario di cui alla direttiva tecnica  14  febbraio  2008
della Direzione Generale della Sanita' Militare,  recante  «Procedure
applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali  e  delle
altre misure di profilassi». 
    6. L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera',  per
gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione  e,  per
quelli amministrativi, dalla data di effettiva  presentazione  presso
Mariscuola Taranto. I candidati che non si presenteranno  nella  data
fissata nella  convocazione  saranno  considerati  rinunciatari  e  i
relativi posti saranno coperti secondo la procedura di  cui  all'art.
15. 
    7. Il personale incorporato sara' sottoposto ad addestramento per
l'impiego  in  operazioni  su  tutto  il   territorio   nazionale   e
all'estero. 
    8. La DGPM determinera', con Decreto Interdirigenziale emanato di
concerto con il Comando  Generale  del  Corpo  delle  Capitanerie  di
Porto, l'ammissione degli incorporati alla  ferma  prefissata  di  un
anno nella Marina Militare -  con  riserva  dell'accertamento,  anche
successivo,  del  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione   alla
procedura di reclutamento - suddivisi in base ai  settori  d'impiego.
In particolare,  per  i  settori  d'impiego  «CEMM  navale  e  CP»  e
«Componente aeromobili» gli incorporati saranno ripartiti tra CEMM  e
CP  e  nelle  relative  categorie/specialita'/abilitazioni,  in  base
all'assegnazione operata dalla commissione di cui all'art.  8,  comma
1, lettera e). 
    9. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita
del  grado  precedentemente  rivestito  a  decorrere  dalla  data  di
incorporazione. 
                               Art. 18 
 
 
Formazione dei VFP 1 nei settori d'impiego  delle  Forze  speciali  e
         Componenti specialistiche e prospettive di carriera 
 
 
    1. I vincitori per i settori d'impiego  delle  Forze  speciali  e
Componenti specialistiche sono convocati per la frequenza  del  corso
di formazione di base per VFP 1 con il 3° incorporamento. Al  termine
di detto corso, della durata di circa 8 settimane,  i  VFP  1  idonei
sono avviati presso le Scuole dei rispettivi settori d'impiego per la
frequenza   dei   seguenti    corsi    specialistici,    propedeutici
all'acquisizione della categoria/specialita', che  avverra'  solo  in
seguito all'ammissione alla  eventuale  successiva  ferma  prefissata
quadriennale: 
    corso propedeutico incursore - fase 1, della durata  di  circa  7
mesi; 
    corso propedeutico palombaro - fase 1, della durata  di  circa  7
mesi; 
    corso di abilitazione anfibia, della durata di 13 settimane; 
    corso propedeutico Componente aeromobili, della durata di circa 6
mesi; 
    corso di abilitazione sommergibilista, della durata  di  circa  6
mesi. 
    2. Al termine del corso specialistico, i VFP  1  acquisiranno,  a
seconda    del    settore     d'impiego,     uno     dei     seguenti
attestati/abilitazioni: 
    attestato di frequenza del corso propedeutico incursore - fase 1; 
    attestato di frequenza del corso propedeutico palombaro - fase 1; 
    abilitazione anfibia; 
    attestato  di  frequenza  del   corso   propedeutico   Componente
aeromobili; 
    abilitazione sommergibilista. 
    3.   Detti   attestati/abilitazioni,   una   volta    conseguiti,
costituiranno requisito di partecipazione al successivo concorso  per
il reclutamento dei volontari in ferma prefissata  quadriennale  (VFP
4)  per  il  settore  d'impiego  di   appartenenza.   Inoltre,   tali
attestati/abilitazioni   costituiranno   titolo   di    merito    per
l'ammissione alla rafferma di un anno  quale  VFP  1,  ai  sensi  del
decreto direttoriale n. 368 del 21 ottobre 2014 emanato dalla DGPM. 
    4. Ultimato il  citato  corso  specialistico,  nelle  more  della
partecipazione al successivo concorso per il reclutamento dei VFP  4,
i VFP 1 idonei continueranno a essere impiegati presso  i  rispettivi
Reparti operativi o le Scuole di settore al fine  di  non  disperdere
l'addestramento  acquisito.  Essi  potranno  presentare  domanda   di
rafferma entro il 9°  mese  dall'incorporazione,  al  fine  di  poter
continuare l'addestramento intrapreso e proseguire nel previsto  iter
d'impiego. 
                               Art. 19 
 
 
                   Disposizioni di stato giuridico 
 
 
    1. Ai VFP 1 si applicano le  disposizioni  in  materia  di  stato
giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e  in
particolare  quelle  che  si  riferiscono  alle   dimissioni   e   al
proscioglimento dalla ferma. 
    2. Ai sensi dell'art. 954 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e  nel
rispetto delle consistenze annuali previste  per  i  volontari  nella
Marina Militare, i VFP 1 potranno essere ammessi, a  domanda,  a  due
periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno. 
    3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato  domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 20, comma 1
potra' essere  prolungato,  su  proposta  dell'Amministrazione  della
Difesa e previa accettazione dagli interessati, oltre il termine  del
periodo di ferma o di rafferma per il tempo  strettamente  necessario
al completamento dell'iter concorsuale per il reclutamento dei VFP 4. 
                               Art. 20 
 
 
                 Possibilita' e sviluppo di carriera 
 
 
    1. I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli
prosciolti a domanda o per inidoneita' psico-fisica  nel  periodo  di
rafferma ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare  alle
procedure di reclutamento dei VFP 4,  secondo  quanto  stabilito  nel
relativo bando. 
    2. I VFP 1 reclutati per i settori d'impiego delle Forze speciali
e Componenti  specialistiche,  all'atto  dell'ammissione  alla  ferma
prefissata quadriennale,  dovranno  possedere  l'idoneita'  al  corso
specialistico  di  cui  al  precedente  art.  18  e  acquisiranno  la
categoria/specialita' prevista completando l'iter per l'impiego nello
specifico settore. 
                               Art. 21 
 
Reclutamento  nelle  carriere  iniziali  delle  Forze  di  Polizia  a
  ordinamento militare e civile e  del  Corpo  Militare  della  Croce
  Rossa 
 
    1. Ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli  cui  e'
stato prolungato il  periodo  di  ferma  di  un  anno  ai  sensi  del
precedente art. 19, comma 3, nei limiti indicati dall'art.  2199  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  sono  riservati  i  posti
messi a concorso nelle carriere iniziali delle  Forze  di  Polizia  a
ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della Croce Rossa. 
    2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei  candidati  sono
determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il  Ministro  della
difesa. 
                               Art. 22 
 
 
                              Benefici 
 
 
    1.  I  brevetti  e  le  specializzazioni,  acquisiti  durante  il
servizio militare  in  qualita'  di  VFP  1  nella  Marina  Militare,
costituiscono titolo valutabile ai sensi delle vigenti  normative  di
settore. 
    2. I  titoli  di  merito,  il  periodo  di  servizio  svolto,  le
caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per  cui  e'
fatta domanda nonche' le specializzazioni acquisite sono  considerati
utili,  secondo  le   disposizioni   previste   da   ciascuna   delle
Amministrazioni  interessate,  ai   fini   della   formazione   delle
graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali  delle  Forze
di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della
Croce Rossa. 
                               Art. 23 
 
 
                     Disposizioni amministrative 
 
 
    1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e
per  la  sede  ove  hanno  luogo  gli  accertamenti  psico-fisici   e
attitudinali sono a carico dei candidati. 
    2.  Durante  le  operazioni  di  selezione  presso   la   Caserma
Castrogiovanni di Taranto e  il  Centro  di  Selezione  della  Marina
Militare di Ancona i candidati potranno fruire  di  vitto  a  proprie
spese all'interno della struttura militare, se disponibile. 
                               Art. 24 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai  candidati  saranno
raccolti  e  trattati  presso  una  banca  dati  automatizzata  anche
successivamente  all'eventuale  arruolamento,  per  le  finalita'  di
gestione della procedura di reclutamento e per quelle  inerenti  alla
ferma contratta. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione alla  procedura  di
reclutamento e per la valutazione dei titoli di merito. 
    2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  Amministrazioni   Pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento  della  procedura  di  reclutamento  o   alla   posizione
giuridico-economica  o  di  impiego  del  candidato  e,  in  caso  di
arruolamento, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode  dei  diritti  stabiliti  dall'art.  7  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra  i  quali  il  diritto
d'accesso ai dati che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
    4. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
Direttore  Generale  per  il   Personale   Militare,   titolare   del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di  propria  competenza,
responsabili del trattamento dei dati personali: 
    a) il Direttore  della  Direzione  Selezione  VFP  di  Mariscuola
Taranto; 
    b) il presidente della commissione valutatrice; 
    c)  i  presidenti  delle   commissioni   per   gli   accertamenti
psico-fisici, per gli accertamenti attitudinali e  per  le  prove  di
efficienza fisica; 
    d) il  presidente  della  commissione  per  la  ripartizione  dei
candidati vincitori dei  settori  d'impiego  «CEMM  navale  e  CP»  e
«Componente aeromobili» tra CEMM e  CP  e  per  l'attribuzione  delle
relative categorie/specialita'/abilitazioni; 
    e) il Coordinatore della 2^ Divisione della DGPM. 
                               Art. 25 
 
 
                           Norme di rinvio 
 
 
    Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando,  si
rinvia alla vigente normativa di settore. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi  della
normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 agosto 2016 
 
                                       Gen. D. c (li) Paolo Gerometta 
Amm. Isp. (CP) Vincenzo Melone 
Avvertenze generali 
    Ogni ulteriore informazione relativa al  concorso  potra'  essere
acquisita: 
    1) consultando il portale  dei  concorsi  on-line  del  Ministero
della difesa e il sito internet del Ministero della difesa; 
    2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni con
il pubblico della Direzione Generale per il Personale Militare, Viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei giorni e
negli orari sotto indicati: 
    dal lunedi' al venerdi': dalle 09.00 alle 12.30; 
    dal lunedi' al giovedi': dalle 14.45 alle 16.00. 
                                                             Allegato 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                             Allegato 
 
 
     PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER IL SETTORE D'IMPIEGO ANFIBI 
               (articolo 12 del bando di reclutamento) 
 
1. Descrizione delle prove 
    Per i candidati per il  settore  d'impiego  anfibi  le  prove  di
efficienza fisica (le cui modalita' di esecuzione vengono definite di
seguito) sono suddivise in due gruppi -test ginnico e test di nuoto -
e sono le seguenti: 
      a) gruppo 1 - Test ginnico: 
    trazioni alla sbarra: minimo 3, da eseguire nel tempo massimo  di
1 minuto; 
    addominali: minimo 40, da eseguire nel tempo massimo di 2 minuti; 
    corsa piana di m. 5.000, da eseguire  nel  tempo  massimo  di  28
minuti. 
    Alle  suddette  prove  sono   associati   punteggi   incrementali
premianti la performance dei candidati secondo la seguente tabella: 
  
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
      b) gruppo 2 - Test di nuoto: 
    prova di nuoto m. 25: nuoto con stile a libera scelta, tra quelli
riconosciuti dalla F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto) che  prevedono
la partenza con tuffo da blocco di  partenza,  mantenendo  sempre  lo
stesso stile, da eseguire nel tempo massimo di 30 secondi; 
    prova di galleggiamento: galleggiamento stazionario in  posizione
verticale per almeno 20 secondi; 
    prova di apnea: nuoto in apnea per almeno 4 metri. 
2. Modalita' di svolgimento delle prove 
    a. Trazioni alla sbarra: per essere giudicato idoneo alla  prova,
il candidato, alla ricezione dell'apposito segnale  (che  coincidera'
con lo start del cronometro), dovra' eseguire un numero  di  trazioni
alla sbarra maggiore o uguale a 3, entro il tempo limite di 1  minuto
e senza soluzione di continuita', nel  rispetto  delle  modalita'  di
seguito riportate. Partendo dalla posizione verticale  con  il  corpo
completamente sospeso a una sbarra orizzontale, con le mani in  presa
frontale (palmo delle mani in avanti) e ampiezza pari alla  larghezza
delle spalle, braccia completamente tese, egli dovra' sollevarsi fino
a superare, con il mento, il livello superiore della sbarra, per  poi
tornare nella posizione iniziale. Il candidato  potra'  scegliere  il
ritmo a lui piu' consono e  dovra'  completare  la  serie  senza  mai
toccare il suolo o eventuale altro appiglio (pali  o  muri  laterali)
con le scarpe. Non e' consentito cambiare la presa delle  mani  sulla
sbarra  durante  l'esecuzione   dell'esercizio.   Un   membro   della
commissione, osservatore dell'esercizio, provvedera' al  conteggio  a
voce alta degli esercizi correttamente eseguiti  dal  candidato,  non
conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta  e  comunicando  lo
scadere del tempo disponibile per la prova. A  ciascun  candidato  la
commissione assegnera' un punteggio secondo i criteri stabiliti nella
tabella precedente. 
    b. Flessioni addominali: per essere giudicato idoneo alla  prova,
il candidato dovra'  eseguire  un  numero  di  flessioni  del  tronco
maggiore o uguale a 40, entro il tempo limite di  2  minuti,  con  le
seguenti modalita': 
    partenza dalla posizione  supina,  mani  dietro  la  nuca,  gambe
piegate a 90° e piedi bloccati da altro candidato o alla spalliera; 
    sollevamento del  tronco  fino  a  portarlo  oltre  la  verticale
(gomiti che toccano le ginocchia); 
    da tale posizione, riabbassare prontamente il tronco in posizione
supina, fino a sfiorare  con  le  spalle  il  pavimento  e  rialzarlo
nuovamente, senza riposare. Un membro della commissione,  osservatore
dell'esercizio, conteggera' a voce  alta  i  soli  esercizi  eseguiti
correttamente dal candidato, non conteggiando invece quelli  eseguiti
in maniera scorretta e comunicando lo scadere del  tempo  disponibile
per la prova. 
    A  ciascun  candidato  la  commissione  assegnera'  un  punteggio
secondo i criteri stabiliti nella tabella precedente. 
    c. Corsa piana di metri 5.000: per essere giudicato  idoneo  alla
prova, il candidato dovra' eseguire la corsa piana di metri 5.000 nel
tempo massimo di 28 minuti. 
    Un  membro  o  collaboratore   della   commissione,   osservatore
dell'esercizio,  cronometrera'  il  tempo  impiegato  dai  candidati,
comunicando lo scadere del tempo disponibile per la prova. A  ciascun
candidato la commissione assegnera' un punteggio  secondo  i  criteri
stabiliti nella tabella precedente. 
    d. Prova di nuoto per metri 25: il candidato, che avra'  cura  di
mangiare in tempi e quantita' tali da non ingenerare  il  rischio  di
congestione, dovra' essere  dotato  di  ciabatte,  costume  da  bagno
consono, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi  facoltativi).
Per essere giudicato idoneo alla prova, da effettuare entro il  tempo
limite di 30 secondi,  il  candidato,  alla  ricezione  dell'apposito
segnale  (che  coincidera'  con  lo  start  del  cronometro),  dovra'
iniziare la prova dal blocco di  partenza  e,  con  stile  a  propria
scelta, nuotare senza fermarsi e senza ricorrere  ad  alcun  appoggio
sui galleggianti divisori di corsia eventualmente presenti  (pena  il
giudizio di inidoneita' alla prova), percorrendo la  distanza  di  25
metri entro il tempo massimo sopra indicato. 
    Un  membro  o  collaboratore   della   commissione,   osservatore
dell'esercizio,  cronometrera'  il  tempo  impiegato  dai  candidati,
comunicando lo scadere del tempo disponibile per la prova. 
    e. Prova di galleggiamento:  per  essere  giudicato  idoneo  alla
prova, il candidato dovra' eseguire la prova secondo le modalita'  di
seguito  riportate.  Il  candidato  dovra'  stazionare  in  posizione
verticale per almeno 20 secondi con la testa  (bocca)  e  le  braccia
(gomiti)  fuori  dall'acqua;  queste  ultime  non   dovranno   essere
abbassate  o  toccare  i  galleggianti.   Per   la   buona   riuscita
dell'esercizio e' consigliato il movimento delle  gambe  propriamente
detto a "rana alternata" (o  dell'andare  in  bicicletta);  gli  arti
inferiori si alzano e si abbassano con  moto  alternato  asimmetrico,
premendo  l'acqua  con  il  piede  piatto  nella  fase   discendente,
consentendo di mantenere la posizione  verticale  in  acqua,  con  la
testa fuori senza l'ausilio degli arti superiori.  La  "pedalata"  e'
accompagnata da un movimento rotatorio che le gambe (dal ginocchio in
giu')  eseguono,  con   gioco   sull'articolazione   del   ginocchio,
dall'interno   all'esterno.   Un   membro   o   collaboratore   della
commissione,  osservatore  dell'esercizio,  cronometrera'  il   tempo
impiegato dai candidati e  comunichera'  ogni  10  secondi  il  tempo
trascorso e, infine, lo scadere del tempo disponibile per la prova. 
    f. Prova di apnea: per essere giudicato  idoneo  alla  prova,  il
candidato dovra' nuotare in apnea con il  corpo  totalmente  immerso,
per almeno 4 metri, partendo da fermo senza l'ausilio della spinta da
bordo piscina e senza mai uscire dall'acqua. 
    Un  membro   della   commissione,   osservatore   dell'esercizio,
provvedera' alla misurazione del percorso effettuato. 
3. Modalita' di valutazione dell'idoneita' alle prove 
    Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza  fisica,  il
candidato dovra' risultare idoneo in ciascuna delle  suddette  prove.
Al  concorrente  idoneo  alle  prove  di  efficienza   fisica   sara'
attribuito un punteggio in base alla media dei punteggi  ottenuti  in
ciascuna delle prove previste nel solo test ginnico (gruppo 1). 
    Qualora il candidato non consegua l'idoneita' in una delle prove,
sara' giudicato non idoneo alle prove di efficienza fisica. 
    Tale   giudizio,   definitivo   e   inappellabile,    comportera'
l'esclusione dall'iter selettivo per il settore d'impiego anfibi. 
4. Comportamento da tenere in caso di infortunio 
    I candidati  affetti  da  postumi  di  infortuni  precedentemente
subiti potranno portare al  seguito  ed  esibire,  prima  dell'inizio
delle prove, idonea certificazione medica, che sara'  valutata  dalla
commissione per  le  prove  di  efficienza  fisica.  Questa,  sentito
l'Ufficiale  medico,   adottera'   le   conseguenti   determinazioni,
autorizzando   eventualmente   il   differimento   ad   altra    data
dell'effettuazione di tutte le prove di ciascun gruppo (test  ginnico
e/o test di nuoto). 
    Allo stesso modo, i candidati che prima dell'inizio  delle  prove
accusano una indisposizione o che si infortunano durante l'esecuzione
di uno degli esercizi, dovranno farlo  immediatamente  presente  alla
commissione che, sentito l'Ufficiale medico  presente,  adottera'  le
conseguenti determinazioni. 
    Non saranno prese in considerazione richieste di  differimento  o
di ripetizione delle prove che pervengano da parte di  candidati  che
hanno portato comunque a compimento, anche se con esito negativo,  le
prove di efficienza fisica. 
    I candidati che, nei casi  sopraindicati,  hanno  ottenuto  dalla
commissione l'autorizzazione al differimento dell'effettuazione delle
prove di uno solo e/o di entrambi i gruppi (test ginnico e/o test  di
nuoto), saranno convocati per sostenere le prove in altra data.  Tale
data non potra', in alcun  caso,  essere  successiva  al  20°  giorno
decorrente da quello originariamente previsto per l'esecuzione  delle
prove di efficienza fisica. 
    Ai    candidati    che     risulteranno     impossibilitati     a
effettuare/completare le prove anche  nel  giorno  stabilito  per  la
nuova convocazione, o che non si presenteranno a sostenerle  in  tale
data, la commissione attribuira' giudizio di inidoneita'  alle  prove
di efficienza fisica. 
    Tale  giudizio,  che  e'  definitivo,  comportera'   l'esclusione
dall'iter selettivo per il settore d'impiego anfibi. 
                                                             Allegato 
 
 
PROVE DI EFFICIENZA  FISICA  PER  I  SETTORI  D'IMPIEGO  INCURSORI  E
                              PALOMBARI 
 
1. Descrizione delle prove 
    Per i candidati per i settori d'impiego incursori e palombari  le
prove di efficienza fisica (le cui modalita'  di  esecuzione  vengono
definite di seguito) sono suddivise in tre gruppi -  apnea,  nuoto  e
atletica - e sono le seguenti: 
      a) gruppo 1 - Apnea: 
        prova  di  apnea  statica   cui   sono   associati   punteggi
incrementali  premianti  la  performance  dei  candidati  secondo  la
seguente tabella: 
      
 
=====================================================================
|      Tempo     |   Punti   |   Tempo   | Punti  | Tempo  | Punti  |
+================+===========+===========+========+========+========+
|                |           |  ≤ 40" >  |        |≤ 80" > |        |
|     ≤ 20"      |    4/30   |    45"    | 12/30  |  90"   | 21/30  |
+----------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+
|                |           |  > 45" ≤  |        |> 90" ≤ |        |
|   > 20" ≤ 25"  |    6/30   |    55"    | 14/30  |  100"  | 22/30  |
+----------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+
|                |           |  > 55" ≤  |        |> 100" ≤|        |
|   > 25" ≤ 30"  |    8/30   |    60"    | 18/30  |  110"  | 24/30  |
+----------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+
|                |           |  > 60" ≤  |        |> 110" ≤|        |
|   > 30" ≤ 35"  |    9/30   |    70"    | 19/30  |  125"  | 26/30  |
+----------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+
|                |           |  > 70" ≤  |        |> 125" ≤|        |
|   > 35" ≤ 40"  |   11/30   |    80"    | 20/30  |  140"  | 28/30  |
+----------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+
|   Prova non    |           |           |        |        |        |
| superata: 0/30 |  > 140"   |   30/30   |        |        |        |
+----------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+
 
    b) gruppo 2 - Nuoto: 
        nuoto stile libero m. 50: 
          tuffo  da  blocco  di   partenza   e   prosecuzione   senza
interruzione per 50 metri nuotando a stile libero;  alla  performance
del candidato sono associati punteggi incrementali  in  funzione  del
tempo di esecuzione secondo la seguente tabella: 
      
 
=====================================================================
|      Tempo     |   Punti   |   Tempo   | Punti  | Tempo  | Punti  |
+================+===========+===========+========+========+========+
|                |           |           |        |≥ 45" ≤ |        |
|   ≥ 85" < 90"  |    6/30   |≥ 65" < 70"| 14/30  |  50"   | 22/30  |
+----------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+
|                |           |  ≥ 60" <  |        |≥ 40" < |        |
|   ≥ 80" < 85"  |    8/30   |    65"    | 16/30  |  45"   | 24/30  |
+----------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+
|                |           |  ≥ 55" <  |        |≥ 35" < |        |
|   ≥ 75" < 80"  |    9/30   |    60"    | 18/30  |  40"   | 26/30  |
+----------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+
|                |           |  ≥ 50" <  |        |≥ 30" < |        |
|   ≥ 70" < 75"  |   12/30   |    55"    | 20/30  |  35"   | 28/30  |
+----------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+
|   Prova non    |           |           |        |        |        |
| superata: 0/30 |   < 30"   |   30/30   |        |        |        |
+----------------+-----------+-----------+--------+--------+--------+
 
    c) gruppo 3 - Atletica: 
        corsa veloce m. 300: esecuzione di una  corsa  piana  di  300
metri in velocita'; 
    piegamenti sulle braccia: esecuzione di non meno di 8  piegamenti
sulle braccia; 
    trazioni alla sbarra: esecuzione di almeno una trazione  completa
alla sbarra, con le mani con apertura in avanti e ampiezza pari  alla
larghezza  delle  spalle,  partendo  dall'estensione  massima   delle
braccia fino ad arrivare con il mento sopra la sbarra; 
    corsa di fondo di m. 5.000: esecuzione di una corsa  piana  sulla
distanza di 5.000 metri, con punteggi incrementali  in  funzione  del
tempo di esecuzione; 
    salita alla fune metri 4: esecuzione con  tecnica  a  scelta  del
candidato  (con  o  senza  ausilio   delle   gambe),   con   punteggi
incrementali in funzione del tempo di esecuzione; 
    salto in alto: esecuzione di un  salto  in  alto  di  almeno  110
centimetri in qualunque stile, nel rispetto del regolamento  previsto
per la disciplina del salto in alto,  con  punteggi  incrementali  in
funzione dell'altezza saltata. 
    Alle  suddette  prove  sono   associati   punteggi   incrementali
premianti la performance dei candidati, secondo la seguente tabella: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
2. Modalita' di svolgimento delle prove 
    a. Prova di apnea  statica:  il  candidato,  che  avra'  cura  di
mangiare in tempi e quantita' tali da non ingenerare  il  rischio  di
congestione, dovra' essere  dotato  di  ciabatte,  costume  da  bagno
consono, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi  facoltativi).
Egli dovra' scendere in  acqua  dall'apposita  scaletta  di  ingresso
nella piscina e alla ricezione dell'apposito segnale (che coincidera'
con  lo  start  del  cronometro)  immergere  completamente  la  testa
sott'acqua, rimanendo attaccato alla scaletta  stessa.  Un  membro  o
collaboratore   della   commissione,   osservatore    dell'esercizio,
provvedera'  al  conteggio  del  tempo.  A   ciascun   candidato   la
commissione assegnera' un punteggio secondo i criteri stabiliti nella
relativa tabella. La prova si considera non superata,  con  punteggio
di  0/30,  qualora  il  candidato  rifiuti  di  immergere  la   testa
sott'acqua. 
    b. Prova di nuoto di metri 50: il candidato, che  avra'  cura  di
mangiare in tempi e quantita' tali da non ingenerare  il  rischio  di
congestione, dovra' essere  dotato  di  ciabatte,  costume  da  bagno
consono, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi  facoltativi).
Per superare la prova,  alla  ricezione  dell'apposito  segnale  (che
coincidera' con lo start del cronometro), egli  dovra'  tuffarsi  dal
blocco di partenza e nuotare a stile libero, senza fermarsi  e  senza
ricorrere ad alcun  appoggio  sui  galleggianti  divisori  di  corsia
eventualmente presenti (pena il giudizio di inidoneita' alla  prova),
percorrendo  la  distanza  di  50  metri.  A  ciascun  candidato   la
commissione assegnera' un punteggio in base alla relativa tabella, in
funzione del tempo di esecuzione. La prova si considera non superata,
con punteggio di 0/30, qualora il candidato non riesca a  coprire  la
distanza di 50 metri ovvero la ricopra in un  tempo  superiore  a  90
secondi. Un membro o  collaboratore  della  commissione,  osservatore
dell'esercizio, cronometrera' il tempo impiegato dai candidati. 
    c. Corsa veloce di metri 300: esecuzione della corsa piana veloce
percorrendo la distanza di 300 metri. Un membro o collaboratore della
commissione,  osservatore  dell'esercizio,  cronometrera'  il   tempo
impiegato  dai  candidati.  A  ciascun   candidato   la   commissione
assegnera' un punteggio secondo i criteri  stabiliti  nella  relativa
tabella. La prova si considera non superata, con punteggio  di  0/30,
qualora il candidato non riesca a coprire la distanza di 300 metri. 
    d. Piegamenti sulle braccia:  il  candidato  dovra'  iniziare  la
prova in posizione prona, completamente disteso con  il  palmo  delle
mani poggiato sul suolo direttamente sotto  il  punto  esterno  delle
spalle, le gambe unite e la punta dei  piedi  in  appoggio  a  terra,
indossando la tuta da  ginnastica  e/o  pantaloncini  e  maglietta  e
idonee scarpe da ginnastica. Per poter superare la prova  egli,  alla
ricezione dell'apposito segnale (che coincidera'  con  lo  start  del
cronometro), dovra' eseguire, entro il limite massimo di 2  minuti  e
senza interruzione, un numero maggiore o uguale a 8 piegamenti  sulle
braccia con le seguenti modalita': 
    sollevare da  terra  il  corpo  (capo-tronco-arti  inferiori)  in
posizione allineata, estendendo completamente le braccia; 
    una volta raggiunta la  posizione  di  massima  estensione  delle
braccia, abbassare il corpo (capo-tronco-arti inferiori) in posizione
allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il  pavimento  con  il
petto; 
    ripetere i piegamenti senza interruzioni. 
    Un  membro   della   commissione,   osservatore   dell'esercizio,
provvedera' al conteggio a voce  alta  degli  esercizi  correttamente
eseguiti dal candidato, non conteggiando quelli eseguiti  in  maniera
scorretta e comunicando lo  scadere  del  tempo  disponibile  per  la
prova,  eventualmente  cronometrato   da   un   collaboratore   della
commissione.  A  ciascun  candidato  la  commissione  assegnera'   un
punteggio secondo i criteri  stabiliti  nella  relativa  tabella.  La
prova si considera non superata, con punteggio di  0/30,  qualora  il
candidato non riesca a eseguire almeno 8 piegamenti. 
    e.  Trazioni  alla   sbarra:   il   candidato,   alla   ricezione
dell'apposito segnale (che coincidera' con lo start del  cronometro),
dovra' eseguire l'esercizio, entro il tempo  limite  di  2  minuti  e
senza soluzione di continuita'. Partendo  dalla  posizione  verticale
con il corpo completamente sospeso a una sbarra orizzontale,  con  le
mani in presa frontale (palmo delle mani in avanti) e  ampiezza  pari
alla larghezza delle spalle, braccia completamente tese, egli  dovra'
sollevarsi fino a superare, con il mento, il livello superiore  della
sbarra, per poi tornare nella posizione iniziale. 
    Il candidato potra' scegliere il  ritmo  a  lui  piu'  consono  e
dovra' completare la serie senza mai toccare  il  suolo  o  eventuale
altro  appiglio  (pali  o  muri  laterali)  con  le  scarpe.  Non  e'
consentito  cambiare  la  presa  delle  mani  sulla  sbarra   durante
l'esecuzione dell'esercizio. Un membro della commissione, osservatore
dell'esercizio, provvedera' al conteggio a voce alta  degli  esercizi
correttamente  eseguiti  dal  candidato,  non   conteggiando   quelli
eseguiti in maniera scorretta e  comunicando  lo  scadere  del  tempo
disponibile  per  la  prova,   eventualmente   cronometrato   da   un
collaboratore della commissione. A ciascun candidato  la  commissione
assegnera' un punteggio secondo i criteri  stabiliti  nella  relativa
tabella. La prova si considera non superata, con punteggio  di  0/30,
qualora il candidato  non  riesca  a  eseguire  almeno  una  trazione
completa. 
    f. Corsa di fondo di metri 5.000: esecuzione di una  corsa  piana
sulla distanza di  5.000  metri.  Un  membro  o  collaboratore  della
commissione,  osservatore  dell'esercizio,  cronometrera'  il   tempo
impiegato  dai  candidati.  A  ciascun   candidato   la   commissione
assegnera' un punteggio secondo i criteri  stabiliti  nella  relativa
tabella. La prova si considera non superata, con punteggio  di  0/30,
qualora il candidato non riesca a coprire la distanza di 5.000 metri. 
    g. Salita alla fune di metri 4: esecuzione  di  una  salita  alla
fune con tecnica a scelta del candidato (con o  senza  ausilio  delle
gambe).  Per  superare  la  prova  il   candidato,   alla   ricezione
dell'apposito segnale (che coincidera' con lo start del  cronometro),
dovra' effettuare, entro il limite massimo di  2  minuti,  la  salita
alla fune, fino  a  raggiungere,  con  almeno  una  mano,  l'apposito
contrassegno posto sulla fune  in  corrispondenza  dei  4  metri.  Un
membro o collaboratore della commissione, osservatore dell'esercizio,
cronometrera' il tempo impiegato dal candidato per  il  completamento
dell'esercizio. A ciascun  candidato  la  commissione  assegnera'  un
punteggio secondo la relativa tabella, utilizzando i seguenti criteri
di valutazione: 
    ottimo:  completamento  della  salita  alla  fune  in  un   tempo
inferiore o uguale a 40"; 
    buono: completamento della salita alla fune in un tempo superiore
a 40" e inferiore o uguale a 60"; 
    sufficiente: completamento della salita alla  fune  in  un  tempo
superiore a 60" e inferiore o uguale a 80"; 
    insufficiente: completamento della salita alla fune in  un  tempo
superiore a 80"; 
    prova non superata: mancato completamento della salita alla fune. 
    h. Salto in alto: il candidato potra' saltare con qualunque stile
nel rispetto del regolamento previsto per la disciplina del salto  in
alto (e' quindi vietato il salto a tuffo con due piedi di appoggio). 
    La  prova  verra'  condotta  ad  altezze  incrementali,  partendo
dall'altezza di metri 1,10, che costituisce la soglia minima  per  il
superamento della prova, fino  all'altezza  di  metri  1,20,  cui  e'
associato il punteggio massimo. 
    La prova si intende superata se il candidato riuscira' a superare
l'asticella posta all'altezza  prefissata,  entro  un  massimo  di  3
tentativi. Il singolo tentativo sara' considerato fallito qualora: 
    lo stacco da terra avviene con due piedi; 
    l'asticella cade; 
    qualsiasi parte del corpo passa sotto l'asticella o  lateralmente
ai ritti. 
    E' data facolta' di provare  il  salto  prima  dell'inizio  della
prova.  La  commissione  provvedera'  al  conteggio   dei   tentativi
effettuati nonche' alla registrazione dell'esito delle singole prove.
A ciascun candidato la commissione assegnera' un punteggio secondo la
relativa tabella. 
    La prova si considera  non  superata  qualora  il  candidato  non
riesca a saltare in 3 tentativi l'altezza minima di metri 1,10. 
3. Modalita' di valutazione dell'idoneita' alle prove 
    Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza  fisica,  il
candidato dovra' ottenere un punteggio superiore o  uguale  a  18/30,
calcolato secondo i seguenti criteri: 
    il mancato superamento di una prova  non  comporta  l'inidoneita'
alle prove di efficienza fisica, ma il relativo punteggio di 0/30  fa
media con le altre prove; 
    il  punteggio   del   gruppo   3   (atletica)   viene   calcolato
moltiplicando per 2 la media  dei  punteggi  ottenuti  nelle  singole
prove; 
    il punteggio  finale  delle  prove  di  efficienza  fisica  viene
calcolato sommando i punteggi dei tre gruppi di prove (apnea, nuoto e
atletica) e dividendo il totale per 4, in  quanto  l'atletica  ha  un
peso doppio. 
    Qualora il candidato non consegua almeno il punteggio  finale  di
18/30, sara' giudicato non idoneo alle prove di efficienza fisica. 
    Tale   giudizio,   definitivo   e   inappellabile,    comportera'
l'esclusione dall'iter selettivo per i settori d'impiego incursori  e
palombari. 
4. Comportamento da tenere in caso di infortunio 
    I candidati  affetti  da  postumi  di  infortuni  precedentemente
subiti potranno portare al  seguito  ed  esibire,  prima  dell'inizio
delle prove, idonea certificazione medica, che sara'  valutata  dalla
commissione per  le  prove  di  efficienza  fisica.  Questa,  sentito
l'Ufficiale  medico,   adottera'   le   conseguenti   determinazioni,
autorizzando   eventualmente   il   differimento   ad   altra    data
dell'effettuazione di tutte le prove di  ciascun  gruppo  (apnea  e/o
nuoto e/o atletica). 
    Allo stesso modo, i candidati che prima dell'inizio  delle  prove
accusano una indisposizione o che si infortunano durante l'esecuzione
di uno degli esercizi, dovranno farlo  immediatamente  presente  alla
commissione che, sentito l'Ufficiale medico  presente,  adottera'  le
conseguenti determinazioni. 
    Non saranno prese in considerazione richieste di  differimento  o
di ripetizione delle prove che pervengano da parte di  candidati  che
hanno portato comunque a compimento, anche se con esito negativo,  le
prove di efficienza fisica. 
    I candidati che, nei casi  sopraindicati,  hanno  ottenuto  dalla
commissione l'autorizzazione al differimento dell'effettuazione delle
prove di uno solo e/o di tutti e 3 i  gruppi  (apnea  e/o  nuoto  e/o
atletica), saranno convocati per sostenere le prove  in  altra  data.
Tale data non potra', in alcun caso, essere successiva al 20°  giorno
decorrente da quello originariamente previsto per l'esecuzione  delle
prove di efficienza fisica. 
    Ai    candidati    che     risulteranno     impossibilitati     a
effettuare/completare le prove anche  nel  giorno  stabilito  per  la
nuova convocazione, o che non si presenteranno a sostenerle  in  tale
data, la commissione attribuira' giudizio di inidoneita'  alle  prove
di efficienza fisica. 
    Tale  giudizio,  che  e'  definitivo,  comportera'   l'esclusione
dall'iter selettivo per i settori d'impiego incursori e palombari.