Concorso per 1 avvocato (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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Concorso-Abilitazione

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso-Abilitazione
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 70 del 02-09-2016
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Concorso (Scad. 11 novembre 2016) Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - Sessione 2016 IL MINISTRO DELLA GIUSTIZ ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 02-09-2016
Data Scadenza bando 11-11-2016
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso (Scad. 11 novembre 2016)

Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - Sessione 2016

 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
    Visti  il  regio  decreto-legge  27  novembre  1933,   n.   1578,
convertito con modificazioni nella legge  22  gennaio  1934,  n.  36,
relativo all'ordinamento delle  professioni  di  avvocato;  il  regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37 contenente le norme integrative  e  di
attuazione del predetto; il decreto legislativo C.P.S.  13  settembre
1946,  n.  261,  contenente  norme  sulle  tasse  da   corrispondersi
all'Erario per la partecipazione agli esami forensi,  come  integrato
dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  21  dicembre
1990, art. 2 - lettera b); la legge 27 giugno 1988, n.  242,  recante
modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale; la legge
20 aprile 1989, n. 142, recante modifiche alla disciplina degli esami
di procuratore legale e di avvocato; il decreto del Presidente  della
Repubblica  del 10  aprile  1990,  n.  101,  recante  il  regolamento
relativo  alla  pratica  forense  per  l'ammissione   dell'esame   di
procuratore legale; la legge 24 febbraio 1997, n. 27,  relativa  alla
soppressione dell'albo dei procuratori legali e a norme in materia di
esercizio della professione forense; il decreto-legge 21 maggio 2003,
n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 2003, n.
180,  recante  modifiche  urgenti  alla  disciplina  degli  esami  di
abilitazione alla professione forense; il  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012,
n. 27, recante modifica della durata del tirocinio per l'accesso alle
professioni regolamentate; il decreto del Presidente della Repubblica
del 28 dicembre 2000, n. 445 e l'art.  15  della  legge  12  novembre
2011,  n.  183  in  materia  di  documentazione  amministrativa;   il
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 4  aprile  2012,  n.  35,  recante  disposizioni  per  la
composizione della Commissione per l'esame di avvocato; 
    Il  decreto  ministeriale  del  16  settembre  2014,  recante  la
determinazione delle modalita' di versamento dei  contributi  per  la
partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero della giustizia,  ai
sensi dell'art. 1, commi da 600 a 603, della legge 27 dicembre  2013,
n. 147; la legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante la nuova disciplina
dell'ordinamento   della   professione   forense;   l'art.   83   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito  con  modificazione
nella legge 9 agosto 2013, n. 98; l'art. 2-ter del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito nella legge 27  febbraio  2015,  n.
11, contenente la proroga della disciplina transitoria per l'esame di
abilitazione all'esercizio della professione di avvocato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  15  luglio
1988, n. 574 contenente le norme di attuazione dello statuto speciale
per la regione Trentino-Alto Adige in materia  di  uso  della  lingua
tedesca e della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la
pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari  e  successive
modificazioni; 
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Ritenuta la  necessita'  di  indire  una  sessione  di  esami  di
abilitazione alla professione forense presso le sedi delle  Corti  di
appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia,  Cagliari,  Caltanissetta,
Campobasso, Catania, Catanzaro,  Firenze,  Genova,  L'Aquila,  Lecce,
Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio  Calabria,
Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso  la  Sezione
distaccata di Bolzano della Corte di appello  di  Trento  per  l'anno
2016; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    E' indetta per l'anno 2016 una sessione di esami per l'iscrizione
negli albi degli avvocati presso le  sedi  di  Corti  di  appello  di
Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta,  Campobasso,
Catania,  Catanzaro,  Firenze,  Genova,  L'Aquila,  Lecce,   Messina,
Milano, Napoli, Palermo, Perugia,  Potenza,  Reggio  Calabria,  Roma,
Salerno,  Torino,  Trento,  Trieste,  Venezia  e  presso  la  Sezione
distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento. 
                               Art. 2 
 
 
    1) L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto ed orale. 
    2) Le prove scritte  sono  tre.  Esse  vengono  svolte  sui  temi
formulati dal Ministero della giustizia ed hanno per oggetto: 
      a) la redazione di un parere motivato, da  scegliersi  tra  due
questioni in materia regolata dal codice civile; 
      b) la redazione di un parere motivato, da  scegliersi  tra  due
questioni in materia regolata dal codice penale; 
      c) la redazione di un atto giudiziario che  postuli  conoscenze
di diritto sostanziale  e  di  diritto  processuale,  su  un  quesito
proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato,  il
diritto penale ed il diritto amministrativo; 
    Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore
dal momento della dettatura del tema. 
    3) Le prove orali consistono: 
      a) nella discussione, dopo  una  succinta  illustrazione  delle
prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie,  di  cui
almeno  una  di  diritto  processuale,  scelte  preventivamente   dal
candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale,  diritto  civile,
diritto commerciale, diritto  del  lavoro,  diritto  penale,  diritto
amministrativo,  diritto  tributario,  diritto  processuale   civile,
diritto processuale penale, diritto internazionale  privato,  diritto
ecclesiastico e diritto comunitario; 
      b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e
dei diritti e doveri dell'avvocato. 
                               Art. 3 
 
 
    Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si  terranno
alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti: 
      13 dicembre 2016:  parere  motivato  in  materia  regolata  dal
codice civile (si veda supra art. 2, n. 2), lett. a); 
      14 dicembre 2016:  parere  motivato  in  materia  regolata  dal
codice penale (si veda supra art. 2, n. 2), lett. b); 
      15 dicembre  2016:  atto  giudiziario  in  materia  di  diritto
privato o di diritto penale o  di  diritto  amministrativo  (si  veda
supra art. 2, n. 2), lett. c). 
                               Art. 4 
 
 
    1) La domanda di partecipazione  all'esame  deve  essere  inviata
esclusivamente per via  telematica,  con  le  modalita'  indicate  ai
successivi nn. 3) - 6), entro il giorno 11 novembre 2016; le  domande
inviate con modalita' diverse sono irricevibili. 
    2) Per l'ammissione all'esame il candidato e' tenuto ai  seguenti
pagamenti, le cui quietanze devono essere scansionate e trasmesse nei
modi indicati al successivo punto 6): 
      a)  tassa  di  euro  12,91   (dodici/novantuno),   da   versare
direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una Banca  o
ad una agenzia postale, utilizzando il modulario F/23, indicando  per
tributo la voce 729/T. Allo scopo si precisa che per «Codice ufficio»
si intende quello dell'Ufficio delle entrate  relativo  al  domicilio
fiscale del candidato; 
      b) contributo spese di euro 50,00, da  versare  con  una  delle
seguenti modalita' alternative: 
        I) bonifico bancario o postale sul conto corrente con  codice
IBAN: IT08O0760114500001020171540,  intestato  alla  Tesoreria  dello
Stato indicando nella causale «Esame avvocato anno  2016  -  capo  XI
cap. 2413 art. 14»; 
        II)  bollettino  postale  sul  conto  corrente   postale   n.
1020171540 intestato  alla  Tesoreria  dello  Stato  indicando  nella
causale «Esame avvocato anno 2016 - capo XI cap. 2413 art. 14»; 
        III) versamento in conto entrate tesoro, capo XI, cap.  2413,
art. 14, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria dello Stato. 
    E' altresi' tenuto a corrispondere l'imposta di bollo (marca da €
16,00) nei modi indicati al successivo punto n. 7). 
    3) Il candidato deve collegarsi al sito  internet  del  Ministero
della giustizia, «www.giustizia.it», alla  voce  «Strumenti/Concorsi,
esami, assunzioni». 
    Il  candidato  che  si  sia  gia'  registrato  in  una   sessione
precedente deve accedere al sistema usando le credenziali gia' in suo
possesso. 
    Il candidato che non  abbia  effettuato  la  registrazione  nella
sessione precedente deve registrarsi. 
    Per effettuare la registrazione occorre inserire: nome,  cognome,
luogo e data di nascita, sesso,  codice  fiscale,  posta  elettronica
nominativa ordinaria o certificata, codice di  sicurezza  creato  dal
candidato (password). 
    4) La domanda di partecipazione deve  essere  redatta  compilando
l'apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno di pubblicazione del
presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale;  dopo  aver   completato
l'inserimento  e  la  conferma  dei  dati,  il  sistema   informatico
notifichera' l'avvenuta ricezione, fornendo una  pagina  di  risposta
che contiene il collegamento al file, in  formato  pdf,  «domanda  di
partecipazione». 
    Per la  corretta  compilazione  occorre  seguire  le  indicazioni
contenute nella maschera di inserimento delle informazioni  richieste
dal modulo. 
    In particolare, nel form e' necessario selezionare  la  Corte  di
appello cui e' diretta la domanda, da individuarsi in quella indicata
dall'art. 9, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica  del 10
aprile 1990, n. 101. 
    Il candidato deve  indicare  altresi'  il  Consiglio  dell'Ordine
degli avvocati, tra quelli ricompresi nel distretto  della  Corte  di
appello cui  e'  diretta  la  domanda,  che  ha  certificato,  ovvero
certifichera', il compimento della pratica forense. 
    5) Il candidato che alla data di presentazione della domanda  non
abbia  ancora  completato  la  pratica  professionale,   ma   intenda
completarla entro  il  giorno  10  novembre  2016,  deve  dichiararlo
nell'apposito campo visualizzato nel form della domanda. 
    6) Il candidato deve salvare la «domanda  di  partecipazione»  in
pdf, stamparla e firmarla in calce;  la  domanda,  cosi'  completata,
deve essere scansionata in formato pdf unitamente ad un documento  di
identita' e alla ricevuta dei pagamenti degli importi di cui al punto
n. 2). 
    Per  completare  la  procedura  telematica,  occorre  inviare  la
domanda (il file in formato pdf contenente  la  domanda  firmata,  il
documento di identita' e la ricevuta di versamento degli  importi  di
cui al punto n. 2): a tale  fine  occorre  collegarsi  nuovamente  al
medesimo  link  (nel  caso   in   cui   il   candidato   sia   uscito
dall'applicazione), autenticarsi (con le credenziali impostate con le
modalita' di cui al punto 3) e seguire le istruzioni  per  effettuare
l'upload (invio) dei documenti scansionati in formato pdf. Il sistema
notifichera' la ricevuta di presa in carico della domanda, con  invio
di una e-mail all'indirizzo  e-mail  indicato  dal  candidato.  Nella
propria area riservata il candidato avra' a disposizione  i  link  ai
seguenti documenti in formato pdf: 
      a) il file contenente la domanda inviata; 
      b) il file con la ricevuta recante il codice  identificativo  e
il codice a barre; 
      c) il modulo per la consegna della marca da bollo. 
    Il file descritto al punto b) deve  essere  salvato,  stampato  e
conservato  a  cura   del   candidato,   nonche'   esibito   per   la
partecipazione alle prove scritte. 
    7) Al termine della procedura di invio  telematico  il  candidato
deve stampare il modulo indicato alla lettera c) del punto precedente
ed apporre su di esso una marca da bollo del valore di  euro  16.  Il
modulo  recante  la  marca  da  bollo  deve  essere  poi   depositato
all'ufficio esami avvocato della Corte di appello presso la quale  il
candidato sosterra' l'esame ovvero ad esso spedito  mediante  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Si  precisa  che  l'invio  di
tale documento in formato cartaceo e'  finalizzato  esclusivamente  a
comprovare l'assolvimento degli oneri fiscali.  Di  conseguenza,  nel
caso in cui il candidato, prima della scadenza del  bando,  modifichi
la propria domanda non  e'  tenuto  al  pagamento  di  una  ulteriore
imposta di bollo. 
    Per  tutte   le   finalita'   dell'esame   (esemplificativamente,
condizioni di ammissione, dati dal candidato,  scelta  delle  materie
sulle quali sostenere la prova  orale)  e'  valida  l'ultima  domanda
spedita per via telematica. 
    8) La procedura di invio della  domanda  deve  essere  completata
entro il termine di scadenza del bando. 
    La domanda  si  intende  inviata  quando  il  sistema  genera  la
ricevuta contenente il codice identificativo e il codice a barre, che
e' messa a disposizione del candidato nella propria area riservata. 
    In assenza di ricevuta la domanda si considera come non inviata. 
    In  caso  di  piu'  invii  telematici,  l'Ufficio  prendera'   in
considerazione la domanda inviata per ultima. 
    Allo scadere dei termini, il sistema informatico non  permettera'
piu' l'invio della domanda. 
    Non sono ammessi a  partecipare  all'esame  i  candidati  le  cui
domande siano state  redatte,  presentate  o  spedite  con  modalita'
diverse da quelle sopra indicate. 
    9) Tutte le informazioni inerenti le diverse fasi della procedura
di esame sono reperibili accedendo all'area riservata.  L'accesso  ha
valore di comunicazione. 
    Le Corti di appello non risponderanno  a  quesiti  dei  candidati
relativi ad informazioni presenti nell'area riservata. 
                               Art. 5 
 
 
    I cittadini della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la
lingua tedesca nelle prove di esame che si terranno presso la Sezione
distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento. 
                               Art. 6 
 
 
    1) Ciascuno dei cinque commissari d'esame dispone di dieci  punti
di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale
e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. 
    2)  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
conseguito, nelle tre prove  scritte,  un  punteggio  complessivo  di
almeno 90 punti e con un punteggio  non  inferiore  a  30  punti  per
almeno due prove. 
    3) Sono considerati idonei i candidati che ricevono un  punteggio
complessivo per le prove orali  non  inferiore  a  180  punti  ed  un
punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove. 
                               Art. 7 
 
 
    1) I  candidati  portatori  di  handicap  devono  indicare  nella
domanda  l'ausilio  necessario  in  relazione  all'handicap   nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. 
    2) Per i predetti candidati  la  commissione  provvede  ai  sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
                               Art. 8 
 
 
    Con  successivo  decreto   ministeriale   saranno   nominate   la
commissione e le sottocommissioni esaminatrici di cui all'art.  1-bis
del decreto-legge 21 maggio 2003  n.  112,  convertito  in  legge  18
luglio 2003 n. 180, all'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio  2012  n.
5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, all'art. 47 della  legge
31 dicembre 2012, n. 247 e all'art. 83 del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. 
      Roma, 23 agosto 2016 
 
                                                 Il Ministro: Orlando