Concorso per 11 orchestrali (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 11
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 85 del 25-10-2016
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Concorso (Scad. 24 novembre 2016) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di undici posti di orchestrale in prova del ruolo degli orche ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 25-10-2016
Data Scadenza bando 24-11-2016
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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Concorso (Scad. 24 novembre 2016)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di undici posti di orchestrale in prova del ruolo degli orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato, indetto con decreto del 12 ottobre 2016.

 
                        IL CAPO DELLA POLIZIA 
             DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 
    Vista la legge 1° aprile  1981,  n.  121,  concernente  il  nuovo
ordinamento  dell'amministrazione   della   Pubblica   Sicurezza,   e
successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il
relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,  n.  686,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 337, recante l'ordinamento del personale della  Polizia  di  Stato
che espleta attivita' tecnico-scientifica  o  tecnica,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile  1987,
n. 240, concernente il nuovo ordinamento della banda  musicale  della
Polizia di Stato, e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la legge 1 ° febbraio 1989, n. 53, concernente disposizioni
relative alla Polizia di Stato; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 5 della legge 30 novembre 1990, n. 359, recante, tra
l'altro,  disposizioni  per  lo  snellimento   delle   procedure   di
assunzione nella Polizia di Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, recante, tra l'altro,
le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle  disposizioni  legislative
in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica,
psichica ed attitudinale che devono possedere i candidati ai concorsi
per  l'accesso  ai  ruoli  del  personale  della  Polizia  di  Stato,
approvato con decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
norme in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  per  la
realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro; 
    Visto l'art. 2-quater, lettera a), del  decreto-legge  20  giugno
2012, n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012,  n.  131,  che  ha
apportato una modifica all'art. 31, comma 1 del  decreto  legislativo
n. 334 del 2000, prevedendo un limite di eta' per la partecipazione a
concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
periti tecnici della Polizia di Stato; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
codice dell'ordinamento militare; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015,  n.  2  concernente  la  modifica
all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in  materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17  dicembre
2015, n. 207, recante il regolamento in materia di  parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2; 
    Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante  le  disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; 
    Ritenuto necessario provvedere alla copertura di undici posti  di
orchestrale, vacanti nell'organico della banda musicale della Polizia
di Stato; 
    Considerato  che  non  e'  possibile  prevedere  il  numero   dei
candidati  e  che,  pertanto,  si  rende   indispensabile   stabilire
successivamente il diario e la sede in cui si  svolgeranno  le  prove
d'esame; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
conferimento di undici posti di orchestrale in prova del ruolo  degli
orchestrali della  banda  musicale  della  Polizia  di  Stato,  cosi'
suddivisi: 
I parte - B: 
    n. 1 posto di 1° fagotto; 
    n. 1 posto di timpano  con  l'obbligo  del  tamburo  e  di  altri
strumenti a percussione (xilofono,  vibrafono,  marimba,  campanelli,
etc.); 
    n. 1 posto di strumenti  a  percussione  e  grancassa  (xilofono,
vibrafono, marimba, campanelli, etc.) con l'obbligo dei timpani; 
II parte - A: 
    un posto di 2° corno; 
II parte - B: 
    un posto di 1° clarinetto soprano Sib n. 8; 
III parte - A: 
    un posto di 2° saxofono tenore; 
    un posto di 3° saxofono contralto Mib; 
III parte - B: 
    un posto di 2° clarinetto soprano Sib n. 11; 
    un posto di 2° tamburo con l'obbligo di ogni  altro  strumento  a
percussione   esclusi:   timpano,   vibrafono,   xilofono,   marimba,
campanelli; 
    un posto di 4° trombone tenore; 
    un posto di 4° saxofono contralto Mib. 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  i  candidati  devono  possedere,
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  della
domanda di partecipazione, i seguenti requisiti: 
    a) essere cittadino italiano; 
    b) godere dei diritti politici; 
    c) aver compiuto il diciottesimo anno di eta'; 
    d) non aver compiuto i 32 anni  di  eta'.  Non  si  applicano  le
disposizioni di legge  relative  all'aumento  o  all'abrogazione  dei
limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici  impieghi.  Al  personale
della  Polizia  di  Stato  e   a   quello   appartenente   ai   ruoli
dell'Amministrazione   civile   dell'Interno,   si    applicano    le
disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115; 
      e) aver conseguito il diploma di conservatorio nello  strumento
relativo al posto per cui si concorre, secondo la  corrispondenza  di
cui alla «Tabella» sottoelencata, e, qualora il  suddetto  titolo  di
studio non abbia valenza di diploma di scuola secondaria  di  secondo
grado  che  consenta  l'iscrizione  ai   corsi   universitari,   aver
conseguito altresi' un diploma di scuola secondaria di secondo grado,
con l'esatta indicazione dell'Istituto che lo  ha  rilasciato,  della
data in cui e' stato conseguito e del voto riportato: 
 
              Tabella dei diplomi di strumento o affini 
 
      
 
          =================================================
          |                       |   Diploma relativo o  |
          |       Strumento       |        affine         |
          +=======================+=======================+
          |Fagotto                |Fagotto                |
          +-----------------------+-----------------------+
          |Corno                  |Corno                  |
          +-----------------------+-----------------------+
          |Clarinetto             |Clarinetto             |
          +-----------------------+-----------------------+
          |Sax                    |Sax o clarinetto       |
          +-----------------------+-----------------------+
          |Trombone               |Tromba o trombone      |
          +-----------------------+-----------------------+
          |Timpano                |Percussioni            |
          +-----------------------+-----------------------+
          |Strumenti a percussione|                       |
          |e grancassa            |Percussioni            |
          +-----------------------+-----------------------+
          |Tamburo                |Percussioni            |
          +-----------------------+-----------------------+
 
      f)   possedere   l'idoneita'   psico-fisica   ed   attitudinale
all'espletamento delle mansioni di carattere professionale nei  ruoli
della Polizia di Stato, cosi' come previsto dal decreto  ministeriale
30 giugno 2003, n. 198, dalle allegate  tabelle  e  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  del  17  dicembre  2015,  n.  207  che
prevedono, tra l'altro: 
    1) sana e robusta costituzione fisica; 
    2)   composizione   corporea:   percentuale   di   massa   grassa
nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per
cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore  al  12  per
cento e non superiore al 30 per  cento  per  le  candidate  di  sesso
femminile; 
    forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati  di  sesso
maschile, e  non  inferiore  a  20  kg  per  le  candidate  di  sesso
femminile; 
    massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra  teorica
presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati
di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per  le  candidate
di sesso femminile; 
    3) senso cromatico e  luminoso  normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente; 
    4) visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun  occhio,  con
una correzione massima complessiva di tre diottrie per  la  miopia  o
l'ipermetropia o l'astigmatismo semplice (miopico ed ipermetropico) e
di tre diottrie quale  somma  dei  singoli  vizi  di  rifrazione  per
l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto; 
    g) possedere le qualita' morali e di condotta previste  dall'art.
35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    h) per i candidati di sesso maschile, non essere stati dichiarati
obiettori di coscienza e per  tale  motivo  essere  stati  ammessi  a
prestare servizio militare non  armato  ovvero  servizio  sostitutivo
civile, ai sensi dell'art. 636, primo comma, del decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66, ovvero aver rinunciato formalmente e  nei  modi
di legge allo status di obiettore di coscienza; 
      i) non essere stati  espulsi  dalle  Forze  armate,  dai  Corpi
militarmente organizzati  ovvero  destituiti  da  pubblici  uffici  o
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai  sensi  dell'art.  127,
comma 1, lettera D), del decreto del Presidente della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, ne' aver riportato condanna a pena detentiva  per
delitto non colposo od essere stati sottoposti a misura di  sicurezza
o di prevenzione. 
    2.  L'amministrazione  provvedera'  d'ufficio  ad   accertare   i
requisiti di moralita' e  condotta  dei  candidati  e  gli  ulteriori
requisiti richiesti per la partecipazione  al  concorso,  nonche'  le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 
    3. Per difetto dei predetti requisiti sara' disposta l'esclusione
dal concorso con decreto motivato. 
                               Art. 3 
 
                      Domande di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
utilizzando la  procedura  informatica  disponibile  sul  sito  della
Polizia   di   Stato   https://concorsips.interno.it/   seguendo   le
istruzioni ivi specificate, entro il  termine  perentorio  di  trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». 
    2. Al termine della procedura di acquisizione  informatica  della
domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovra' provvedere
a stampare, attraverso l'apposita funzione, la ricevuta  di  avvenuta
iscrizione da presentare ai varchi di accesso il giorno  della  prova
d'esame per la successiva sottoscrizione. 
    Qualora, negli ultimi  tre  giorni  lavorativi  di  presentazione
delle domande di partecipazione, sui citati siti  venisse  comunicata
l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati,
nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda,  come
da fac-simile allegato al presente bando, a  mezzo  raccomandata  con
avviso  di  ricevimento,   presso   il   Ministero   dell'interno   -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza -  Direzione  centrale  per  le
risorse umane -  Ufficio  attivita'  concorsuali  -  Via  del  Castro
Pretorio, n. 5 - 00185 Roma. 
    3. I  candidati  dovranno  dichiarare  nella  domanda,  sotto  la
propria responsabilita' e consapevoli delle conseguenze di  carattere
penale a cui vanno incontro in caso di dichiarazioni mendaci: 
    a) il  cognome  ed  il  nome;  le  candidate  coniugate  dovranno
indicare esclusivamente il cognome di nascita; 
    b) la data ed il comune di nascita; 
    c) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
    d) il comune presso le cui liste elettorali sono iscritti  ovvero
il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle  liste
medesime. A tale ultimo  fine  i  candidati  dovranno  utilizzare  lo
spazio  riservato  alle  annotazioni  integrative  del  modulo  della
domanda; 
    e) di non aver riportato condanne  penali,  ovvero  le  eventuali
condanne penali riportate ed i procedimenti pendenti a loro carico; a
tale ultimo fine i candidati dovranno utilizzare lo spazio  riservato
alle annotazioni integrative del modulo della domanda; 
    f) il posto o i posti per cui intendono concorrere,  barrando  la
relativa casella; 
    g) di essere in  possesso  del  diploma  di  conservatorio  nello
strumento relativo  al  posto  per  cui  si  concorre,  con  l'esatta
indicazione dell'Istituto presso cui e' stato conseguito, della  data
di conseguimento e del voto riportato e,  qualora  non  abbia  almeno
valenza di diploma di scuola secondaria di secondo grado,  di  essere
in possesso altresi' di un diploma di scuola  secondaria  di  secondo
grado che consenta l'iscrizione ai corsi universitari,  con  l'esatta
indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato, della data in cui  e'
stato conseguito e del voto riportato; 
    h) per i  candidati  di  sesso  maschile,  di  non  essere  stati
dichiarati obiettori di coscienza e  per  tale  motivo  essere  stati
ammessi a prestare  servizio  militare  non  armato  ovvero  servizio
sostitutivo civile, ai sensi dell'art. 636, primo comma, del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero di aver presentato  apposita
istanza di rinuncia allo status di obiettore; 
    i)  i  servizi  eventualmente  prestati  come  dipendenti  presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali  risoluzioni  di
precedenti rapporti di pubblico impiego;  a  tal  fine  il  candidato
dovra' utilizzare lo spazio riservato  alle  annotazioni  integrative
del modulo della domanda; 
    l) la lingua straniera nella quale intendano sostenere  la  prova
d'esame di cui al successivo art. 8, comma 3, del presente  bando,  a
scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. 
    4. Le domande  dovranno  contenere  la  precisa  indicazione  del
recapito presso il quale si desidera che  l'Amministrazione  effettui
le  comunicazioni  relative  al  presente  concorso.  Le   successive
variazioni  del  predetto   recapito   dovranno   essere   comunicate
tempestivamente, a mezzo di raccomandata con avviso  di  ricevimento,
al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale per  le
risorse umane -  Ufficio  attivita'  concorsuali  -  Via  del  Castro
Pretorio n. 5 - 00185 Roma. 
    5. Nelle domande dovranno essere indicati gli eventuali titoli di
preferenza - a parita' di punteggio - di cui all'art. 5  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.   487,   che
s'intendano far valere. Qualora non  espressamente  dichiarati  nella
domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione
in sede di formazione della graduatoria concorsuale. 
    6. L'amministrazione non assumera' alcuna responsabilita' per  il
caso  di  dispersione  delle  proprie  comunicazioni  dipendenti   da
inesatte  od  incomplete  indicazioni  del  recapito  da  parte   dei
candidati  ovvero  dalla  mancata   o   tardiva   comunicazione   del
cambiamento del recapito  stesso,  ne'  per  gli  eventuali  disguidi
postali ad essa non imputabili. 
                               Art. 4 
 
               Titoli di merito ammessi a valutazione 
 
    1. Le categorie di titoli di merito ammessi a valutazione  ed  il
punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria  sono  stabiliti
come segue: 
    a) titoli accademici (diplomi conseguiti presso un  conservatorio
statale o presso un istituto parificato): sino ad un massimo di punti
8; 
    b) titoli didattici (incarichi di insegnante presso  conservatori
o altri tipi di scuola): sino ad un massimo di punti 4; 
    c) titoli professionali (attivita' ed incarichi svolti): sino  ad
un massimo di punti 8. 
    2. Saranno valutati dalla  commissione  esaminatrice  soltanto  i
titoli posseduti dai candidati alla  data  di  scadenza  del  termine
utile  per  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso. 
    3. La documentazione che comprova il possesso dei titoli  di  cui
al presente articolo alla data di scadenza del termine utile  per  la
presentazione delle  domande  di  partecipazione  al  concorso  -  in
originale o in copia autenticata o,  fatte  salve  le  pubblicazioni,
sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di  atti
di notorieta', ai sensi degli  articoli  46  e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - dovra'  essere
prodotta  perentoriamente  entro   venti   giorni   dalla   richiesta
dell'amministrazione. 
    4. Non saranno presi in considerazione titoli redatti  in  lingua
straniera se  non  corredati  della  traduzione  in  lingua  italiana
certificata dalle competenti autorita'. 
    5. L'amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli
sul contenuto delle dichiarazioni effettuate ai sensi degli  articoli
46 e 47  del  citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000. 
                               Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    La commissione esaminatrice  del  concorso,  da  costituirsi  con
decreto del Capo della Polizia - direttore  generale  della  Pubblica
Sicurezza, e' costituita da un dirigente della Polizia  di  Stato  in
servizio  presso  il  Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza,   con
funzioni di presidente; da un funzionario direttivo con qualifica  di
vice Questore Aggiunto, o equiparata, in servizio  presso  lo  stesso
Dipartimento; da due esperti musicali esterni all'amministrazione  di
cui uno esperto per lo strumento per il quale si effettua  la  prova;
da un funzionario direttivo in servizio presso lo stesso Dipartimento
con funzioni di segretario. 
    Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di
concorso   e   all'informatica,    la    commissione    esaminatrice,
limitatamente all'espletamento delle predette prove, e' integrata  da
un esperto nelle lingue straniere e da  un  dirigente  tecnico  della
Polizia di Stato esperto in informatica. 
                               Art. 6 
 
              Accertamenti psico-fisici ed attitudinali 
 
    1. I candidati sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora
che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita  medica  per
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica ed alle prove attitudinali
previste per l'accesso al ruolo dei periti tecnici della  Polizia  di
Stato. 
    2. Il candidato che non si presentasse nel luogo, nel  giorno  ed
all'ora notificatigli -  direttamente  o,  se  irreperibile,  tramite
raccomandata con avviso di  ricevimento  -  per  l'effettuazione  dei
predetti accertamenti verra' considerato rinunciatario al concorso. 
    3.  Gli  accertamenti  psico-fisici  saranno  effettuati  da  una
commissione composta da un primo dirigente medico  della  Polizia  di
Stato, che la presiede, e da quattro direttivi medici  della  Polizia
di Stato. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato  o  dell'Amministrazione
civile   dell'Interno   con   qualifica    equivalente.    Ai    fini
dell'accertamento dei requisiti psico-fisici, il candidato, oltre  ad
essere sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali
e  di  laboratorio,  dovra'  presentare  la  seguente  documentazione
sanitaria, con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella  della
presentazione agli accertamenti psico-fisici: 
    a)   certificato   anamnestico,   pubblicato    all'atto    delle
convocazioni alle visite mediche sul  sito  della  Polizia  di  Stato
nella pagina relativa al concorso, sottoscritto dal medico di fiducia
di  cui  all'art.  25  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833   e
dall'interessato,  con  particolare   riferimento   alle   infermita'
pregresse o attuali indicate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003,
n. 198; in  tal  senso  il  candidato  potra'  produrre  accertamenti
clinici o strumentali inerenti le pregresse patologie ritenuti  utili
ai fini della valutazione medico-legale; 
    b)  esame  audiometrico  e  E.C.G.  da  effettuarsi  presso   una
struttura  pubblica  o  accreditata   con   il   Servizio   sanitario
nazionale con l'indicazione del codice identificativo regionale; 
    c)  esami  ematochimici  da  effettuarsi  presso  una   struttura
pubblica o  accreditata  con  il  Servizio  sanitario  nazionale  con
l'indicazione del codice identificativo regionale: 
    1) esame emocromocitometrico con formula; 
    2) esame chimico e microscopico delle urine; 
    3) creatininemia; 4) gamma GT; 5) glicemia; 6) GOT (AST); 7)  GPT
(ALT); 8) HbsAg; 
    9) Anti HbsAg; 10) Anti Hbc; 11) Anti HCV 
    3.  Un'apposita  commissione  di  selettori,  presieduta  da   un
funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi  della  Polizia
di Stato e composta da quattro funzionari  del  ruolo  dei  direttori
tecnici psicologi o del ruolo dei commissari della Polizia di  Stato,
in  possesso  dell'abilitazione  professionale  di  perito  selettore
attitudinale, sottoporra' alla verifica del possesso  delle  qualita'
attitudinali  i  candidati  risultati  idonei  all'accertamento   dei
requisiti psico-fisici. Tale verifica consistera'  nello  svolgimento
di test, collettivi ed individuali, integrati da un colloquio con  un
componente della commissione. Su richiesta del selettore, o nel  caso
in cui i test siano risultati positivi ma il colloquio sia  risultato
negativo, quest'ultimo verra' ripetuto in sede collegiale. 
    4. I candidati che fanno gia' parte dei ruoli del personale della
Polizia di Stato saranno sottoposti esclusivamente agli  accertamenti
attitudinali tesi a verificare la specifica  idoneita'  all'esercizio
delle funzioni proprie del posto per cui concorrono. 
    5. I giudizi espressi dalle suddette commissioni sono  definitivi
e comportano, in caso di non idoneita',  l'esclusione  dal  concorso,
che sara' disposta con decreto motivato. 
                               Art. 7 
 
                      Tutela dei dati personali 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 30
giugno  2003,  n.  196,  gli  esiti  degli  accertamenti  di  cui  al
precedente articolo, nonche' i dati personali forniti  dai  candidati
nelle domande di partecipazione al concorso, saranno raccolti  presso
il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica  Sicurezza  -
Direzione  centrale  per  le  risorse  umane  -   Ufficio   attivita'
concorsuali per le finalita' di gestione del concorso medesimo. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. 
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso od alla  posizione  giuridico-economica  del
candidato. 
    4. L'interessato gode, ove  possibile,  dei  diritti  di  cui  al
citato decreto-legislativo n. 196/03.  Tali  diritti  potranno  esser
fatti valere nei confronti del Ministero dell'interno -  Dipartimento
della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane  -
Ufficio attivita' concorsuali, titolare del trattamento. 
    5. Il responsabile del trattamento e' il  dirigente  dell'Ufficio
attivita' concorsuali. 
                               Art. 8 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. I candidati  sono  tenuti  a  presentarsi,  muniti  di  idoneo
documento di riconoscimento,  per  sostenere  le  prove  d'esame  nel
luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati.  La
mancata presentazione sara' considerata rinuncia al concorso a  tutti
gli effetti. 
    2. I candidati sostengono nell'ordine le seguenti prove: 
    a) esecuzione, con lo strumento per il quale e' stato bandito  il
concorso, di un brano da concerto, scelto dal  candidato,  e  di  uno
studio di adeguate difficolta'  tecniche,  scelto  dalla  commissione
giudicatrice fra tre  proposti  dal  candidato.  Nell'esecuzione  del
brano da concerto il candidato puo' farsi accompagnare al  pianoforte
da persona di sua fiducia; 
    b) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti
dalla commissione; 
    c) per i candidati ai posti di prima e seconda parte, esecuzione,
nell'insieme della banda musicale della Polizia di Stato,  di  uno  o
piu' brani a scelta della commissione tratti dal repertorio lirico  o
sinfonico riguardante lo strumento suonato; 
    d)  colloquio  vertente  su  nozioni  relative   alla   struttura
fisico-acustica ed alla storia dello strumento. 
    3. Nel corso del colloquio verra', altresi', accertato  il  grado
di conoscenza dell'uso delle  apparecchiature  e  delle  applicazioni
informatiche piu' diffuse nonche'  della  lingua  straniera  indicata
all'atto della domanda di partecipazione al concorso. 
    4. L'esame s'intende superato se il candidato abbia riportato una
votazione non inferiore a 35/50 in ciascuna delle prove di  cui  alle
lettere del precedente comma 2 e, comunque, una votazione  media  non
inferiore a 40/50. I candidati che non superino una  prova  non  sono
ammessi a sostenere quelle successive. 
                               Art. 9 
 
                    Formazione delle graduatorie 
 
    1. Espletate le prove d'esame e dopo la valutazione  dei  titoli,
la commissione esaminatrice  formera',  per  ciascun  posto  messo  a
concorso, la graduatoria di merito. 
    2. Il punteggio  di  merito  per  la  formazione  della  predetta
graduatoria e' dato dalla somma tra la media dei  punteggi  riportati
nelle prove d'esame ed il punteggio attribuito in sede di valutazione
dei titoli. 
    3.  Ai  fini  della  formazione  della  graduatoria  finale   del
concorso,  i  candidati  saranno  invitati   a   far   pervenire   al
Dipartimento della Pubblica Sicurezza -  Direzione  centrale  per  le
risorse umane -  Ufficio  attivita'  concorsuali,  entro  il  termine
perentorio dei venti  giorni  successivi  a  quello  in  cui  avranno
ricevuto la relativa richiesta, i documenti idonei  a  dimostrare  il
possesso di eventuali titoli di preferenza nella nomina a parita'  di
punteggio, previsti dall'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, cosi' come modificato  dal  decreto
del Presidente della Repubblica 30 ottobre  1996,  n.  693,  e  dalle
altre disposizioni speciali di legge vigenti in materia. 
    4.  I   predetti   documenti   possono   essere   costituiti   da
dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai  sensi  dell'art.  46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    5.  Per  motivi  di  efficienza  e  tempestivita'  dell'attivita'
amministrativa relativa alla pubblicazione delle graduatorie ed  alla
dichiarazione dei vincitori, i documenti  che  saranno  presentati  o
perverranno dopo il  termine  stabilito  dal  comma  3  del  presente
articolo non saranno valutati anche se siano stati spediti per  posta
o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo. 
    6. Ai fini della  compilazione  delle  graduatorie  del  concorso
costituisce titolo di  preferenza  assoluta,  a  parita'  di  merito,
l'appartenenza ai ruoli della Polizia di Stato. 
    7. Con decreto  ministeriale,  riconosciuta  la  regolarita'  del
procedimento,  verranno  approvate  le  graduatorie  e  dichiarati  i
vincitori  del  concorso,  sotto  condizione  dell'accertamento   del
possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego. 
                               Art. 10 
 
                        Nomina dei vincitori 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno nominati
orchestrali in prova della banda musicale della Polizia  di  Stato  e
verranno destinati a prestare servizio in Roma, sede della banda. 
    2. Durante il periodo di prova,  i  vincitori  frequenteranno  un
corso informativo sui servizi e  sulle  attivita'  della  Polizia  di
Stato, della durata massima di trenta giorni, ai sensi dell'art.  14,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica  30  aprile
1987, n. 240. 
    3. Coloro che non si presenteranno,  senza  giustificato  motivo,
presso la sede e nel termine loro  assegnato  per  assumere  servizio
saranno dichiarati decaduti dalla nomina. 
                               Art. 11 
 
                   Pubblicazione della graduatoria 
 
    1. La graduatoria del concorso sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  del  personale  del  Ministero   dell'interno.   Di   tale
pubblicazione verra' data  notizia  mediante  avviso  inserito  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami». 
    2. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorreranno i
termini,  rispettivamente  di  giorni  60  e   120,   per   eventuali
impugnative al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ai sensi
del decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  ovvero  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, ai  sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. 
      Roma, 12 ottobre 2016 
 
                                      Il Capo della Polizia           
                          Direttore generale della Pubblica Sicurezza 
                                            Gabrielli