Concorso per 800 assistenti giudiziari (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 800 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 92 del 22-11-2016 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Concorso (Scad. 22 dicembre 2016) Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, Area fun ... |
Ente: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 22-11-2016 |
Data Scadenza bando | 22-12-2016 |
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Concorso (Scad. 22 dicembre 2016)
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria.
IL DIRETTORE GENERALE del personale e della formazione Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico di cui sopra e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, contenente le norme per il diritto al lavoro dei disabili; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive integrazioni e modificazioni, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche», ed in specie l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per i posti nei ruoli del Ministero della giustizia, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche' l'art. 2, comma 1 del medesimo provvedimento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dei Ministeri - Quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 14 settembre 2007; Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia - Quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive integrazioni e modificazioni, recante «Codice in materia di protezione di dati personali»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», in particolare, l'art. 50, commi 1-quater e 1-quinquies; Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Visto l'art. 21-ter, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, recante «Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria»; Visto l'art. 1, comma 2-bis del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico»; Visto quanto previsto dall'art. 1, comma 2-septies del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161; Considerato che sono stati assolti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di mobilita'; Visto il bando per mobilita' esterna per n.1031 posti, diretti all'acquisizione di dipendenti, a tempo pieno e indeterminato per vari profili professionali nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, indetto con P.D.G. 25 novembre 2014, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 5 del 20 gennaio 2015, come integrato dal P.D.G. 18 febbraio 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 16 del 27 febbraio 2015; Visto il provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione in data 12 agosto 2016, con il quale si e' data attuazione alla prima fase delle procedure di mobilita' di cui all'art. 1, commi 423, 424 e 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190; Tenuto conto di quanto indicato dall'articolo dal predetto decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, in relazione alle prioritarie esigenze di nuove assunzioni per le finalita' di innovazione e revisione organizzativa del Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari; Considerato quanto previsto dall'art. 2 comma 3, del decreto ministeriale del 20 ottobre 2016 e considerate complessivamente le vacanze nelle dotazioni organiche del personale nel ruolo dell'Amministrazione giudiziaria, ed in specie quelle relative al profilo professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2; Attesa pertanto la necessita' di procedere ad indire un concorso pubblico per titoli ed esami per il profilo professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2; Tenuto conto, in relazione al profilo professionale sopra indicato, di quanto previsto dal decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 20 ottobre 2016, recante l'individuazione dei criteri e le priorita' delle procedure di assunzione di un contingente massimo di 1.000 unita' di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante scorrimento di altre graduatorie in corso di validita' o per concorso pubblico ai sensi dell'art. 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, nonche' recante la definizione dei criteri per lo svolgimento delle ulteriori procedure assunzionali previste dall'art. 1, comma 2-quater, del medesimo decreto-legge; Ritenuto che, in ragione di esigenze di economicita' e tempestivita' dell'azione amministrativa, oltreche' per assicurare il sollecito espletamento della procedura, si renda necessario articolare le prove di esame in due prove scritte, articolate in una serie di domande a risposta multipla su materie predefinite, da svolgersi in un unico tempo, ed in un colloquio orale; Ritenuto che, per le medesime ragioni di economicita' e tempestivita', come previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 20 ottobre 2016, e' riservata la facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva; Ritenuto che, secondo quanto disposto dall'art. 6 del decreto ministeriale del 20 ottobre 2016, occorre valorizzare i percorsi formativi previsti dall'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dall'art. 16-octies, commi 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Decreta: Art. 1 Posti messi a concorso E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria. E' garantita la pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, cosi' come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2 Riserve di posti e titoli di precedenza o preferenza In materia di riserva dei posti si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il codice dell'ordinamento militare. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli di cui al successivo art. 9, per poter essere oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa. Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 11.
Art. 3 Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto: 1) diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorita', oppure titolo di studio superiore, riconosciuto ai sensi della normativa vigente; 2) eta' non inferiore a diciotto anni; 3) cittadinanza italiana; 4) godimento dei diritti civili e politici; 5) idoneita' fisica all'impiego, da intendersi per i soggetti con disabilita' come idoneita' allo svolgimento delle mansioni di assistente giudiziario di cui al vigente ordinamento professionale; 6) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi, o interdetti dai pubblici uffici per effetto di sentenza passata in giudicato. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, nonche' il possesso del requisito della condotta e delle qualita' morali. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali. Per difetto dei requisiti prescritti, o per la mancata osservanza dei termini stabiliti nel presente bando, l'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso e la revoca di ogni atto o provvedimento conseguente.
Art. 4 Presentazione delle domande: termine, contenuti e modalita' La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed inviata esclusivamente con modalita' telematiche, compilando l'apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Il modulo della domanda (FORM) e le modalita' operative di compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it. Il candidato e' tenuto a salvare la domanda, stamparla, firmarla in calce, scansionarla in formato pdf unitamente alla fotocopia, fronte e retro, di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validita' ed inviarla telematicamente, secondo le modalita' operative sopra indicate nel sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it. Il sistema restituira' una ricevuta di invio, completa del numero identificativo della domanda, data ed ora di presentazione, che il candidato dovra' salvare, stampare, conservare ed esibire quale titolo per la partecipazione alle prove scritte o alla eventuale prova preselettiva. In caso di piu' invii della domanda di partecipazione, verra' presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentira' piu' l'accesso al modulo telematico, ne' l'invio della domanda. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o inviate con modalita' diverse da quelle sopra indicate. In caso di indisponibilita' del sistema informatico negli ultimi tre giorni lavorativi antecedenti il termine di scadenza del presente bando, l'Amministrazione potra' comunicare, mediante avviso sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it, eventuali modalita' di invio delle domande, sostitutive della procedura suddetta. Nella domanda di partecipazione il candidato dovra' dichiarare, sotto la propria responsabilita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni: 1) cognome e nome; 2) data e luogo di nascita; 3) codice fiscale; 4) la residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.) e i numeri telefonici di reperibilita' (telefono fisso, telefono cellulare); 5) il luogo (domicilio o recapito) ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, se diverso da quello di residenza; 6) l'indirizzo di posta elettronica (e-mail); 7) di essere in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 3 del presente bando, indicando l'istituto presso il quale e' stato conseguito, nonche' la data ed il luogo; 8) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 9) di godere dei diritti civili e politici; 10) di essere fisicamente idoneo all'impiego, da intendersi per i soggetti con disabilita' come idoneita' allo svolgimento delle mansioni di Assistente giudiziario, di cui al vigente ordinamento professionale; 11) di possedere le qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 12) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, non menzione, e/o i procedimenti penali pendenti; 13) di non essere stato destituito o licenziato a seguito di procedimento disciplinare o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi, o interdetto dai pubblici uffici per effetto di sentenza passata in giudicato; 14) la lingua straniera, scelta tra quelle indicate nel successivo art. 6, lettera b), per la quale intende effettuare l'accertamento della conoscenza in sede di colloquio; 15) l'eventuale possesso dei seguenti titoli valutabili ai fini dell'assegnazione dei punteggi aggiuntivi, ai sensi del successivo art. 6, lettera c): a) aver svolto, con esito positivo l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16-octies, comma 1-bis e comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; b) aver svolto, con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo; c) aver completato con esito positivo il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non avendo fatto parte dell'ufficio per il processo come indicato dall'art. 16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 16) il possesso di eventuali titoli di riserva tra quelli indicati all'art. 2 del presente bando, previsti dalla vigente normativa per particolari categorie di cittadini; 17) il possesso dei titoli di preferenza e precedenza di cui all'art. 9 del presente bando. E' fatto obbligo ad ogni candidato di comunicare le eventuali successive variazioni della residenza o del luogo dichiarato nella domanda di partecipazione, per ogni comunicazione relativa al concorso, esclusivamente con le seguenti modalita': mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata uff3.dgpersonale.dog@giustiziacert.it o a mezzo raccomandata ar all'indirizzo Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio III concorsi e assunzioni - via Arenula n. 70 - 00186 Roma. I candidati che nell'espletamento delle prove di esame necessitano di assistenza ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono indicare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. Le richieste dovranno essere comprovate, indicando gli estremi dell'apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili necessari e gli eventuali tempi aggiuntivi. Detti candidati, dovranno altresi' specificare nella domanda se sono affetti da invalidita' uguale o superiore all'ottanta per cento. I predetti, successivamente all'invio della domanda, al fine di consentire all'Amministrazione di individuare e predisporre i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, dovranno comunque far pervenire all'Ufficio III - concorsi e assunzioni della Direzione generale del personale e della formazione, copia della certificazione indicata nella domanda di partecipazione, con una delle seguenti modalita': dalla propria posta elettronica ordinaria, mediante invio all'indirizzo e-mail uff3concorsi.dgpersonale.dog@giustizia.it; dalla propria posta elettronica certificata, mediante invio all'indirizzo di posta certificata uff3.dgpersonale.dog@giustiziacert.it; a mezzo raccomandata ar all'indirizzo Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio III concorsi e assunzioni - via Arenula n. 70 - 00186 Roma. L'Amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono altresi' avvertiti delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Art. 5 Commissione esaminatrice Con successivo provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione, sara' nominata la commissione esaminatrice nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive integrazioni e modificazioni ed in conformita' ai principi dettati dall'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6 Prove concorsuali e valutazione dei titoli Il concorso si svolgera' mediante esami e valutazione dei titoli. Gli esami consisteranno in due prove scritte e in un colloquio che comprendera' anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera e delle capacita' e attitudini all'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. a) Prove scritte. Le prove scritte si svolgeranno sulle materie, con le modalita' e con assegnazione dei punteggi di seguito indicati, e saranno cosi' articolate. La prima prova scritta consistera' nella somministrazione di n. 60 domande a risposta multipla, aventi ad oggetto: elementi di diritto processuale civile. Ad ogni risposta esatta verra' attribuito il punteggio positivo di 0,50; ad ogni risposta errata o multipla verra' attribuito il punteggio negativo di 0,15; alle risposte omesse non verra' attribuito alcun punteggio. Alla suddetta prova sara' assegnato un punteggio massimo di 30 punti. La prova si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 22,5/30. La seconda prova scritta consistera' nella somministrazione di n. 60 domande a risposta multipla, aventi ad oggetto: elementi di diritto processuale penale. Ad ogni risposta esatta verra' attribuito il punteggio positivo di 0,50; ad ogni risposta errata o multipla verra' attribuito il punteggio negativo di 0,15; alle risposte omesse non verra' attribuito alcun punteggio. Alla suddetta prova sara' assegnato un punteggio massimo di 30 punti. La prova si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 22,5/30. Le due prove si terranno in successione, senza soluzione di continuita' e con un unico tempo di 150 minuti per il loro svolgimento, con modalita' che verranno successivamente indicate ai sensi dell'art. 7 del presente bando. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. In tal caso la commissione esaminatrice provvedera' alla validazione di tali quesiti. Il diario delle prove scritte sara' pubblicato con le modalita' di cui al successivo art. 7 del presente bando. b) Colloquio. Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano superato entrambe le prove scritte con i punteggi non inferiori a quelli indicati alla precedente lettera a). Il colloquio vertera' sulle stesse materie delle prove scritte nonche' su elementi di Ordinamento giudiziario, elementi di Servizi di cancelleria e nozioni sul rapporto di pubblico impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione. Comprendera', inoltre, l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, a scelta del candidato, tra: francese, inglese, spagnolo e tedesco. In sede di prova orale sara' altresi' accertata la conoscenza dell'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche piu' diffuse mediante una verifica attitudinale di tipo pratico. Il colloquio si intende superato se il candidato avra' conseguito una votazione di almeno 21/30. L'avviso per la presentazione al colloquio sara' pubblicato, unitamente all'elenco degli ammessi, sul sito www.giustizia.it almeno venti giorni prima della data in cui deve essere sostenuto. Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto di legge. I candidati sono obbligatoriamente tenuti a presentarsi al colloquio orale, muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validita'. c) Valutazione titoli. Ai candidati che hanno superato le prove di esame, la commissione esaminatrice assegnera' un punteggio aggiuntivo sulla base del possesso dei seguenti titoli e criteri: a) punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16-octies comma 1-bis e comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; b) punti 1,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo; c) punti 1,00 a coloro che hanno completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non avendo fatto parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 16-octies comma 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. I punteggi suddetti non sono tra loro cumulabili. La votazione complessiva finale e' determinata, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.
Art. 7 Diario delle prove scritte e modalita' di svolgimento delle prove Fatta salva la facolta' stabilita dal successivo art. 8 del presente bando, le prove scritte si svolgeranno nei luoghi e nelle date che saranno stabiliti con successivo provvedimento che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - del 14 febbraio 2017, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio. Detto avviso sara' disponibile anche sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Durante le prove di esame e' fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. Nel corso della prova e' vietato ai candidati di portare nell'aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra loro e con l'esterno. Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso dal concorso. I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove scritte muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validita' e della ricevuta di invio della domanda rilasciata dal sistema informatico. L'assenza dalle prove scritte, qualunque ne sia la causa, comportera' l'esclusione dal concorso. L'esito delle prove scritte sara' pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it. Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Art. 8 Prove preselettive L'Amministrazione si riserva la facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione siano superiori a cinque volte il numero dei posti banditi. La prova preselettiva, ove svolta, consistera' in una serie di domande a risposta multipla sulle seguenti materie: 1) elementi di diritto pubblico; 2) elementi di diritto amministrativo. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. La predisposizione dei quesiti puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati. La commissione esaminatrice provvedera' alla validazione di tali quesiti. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre ai fini della determinazione della votazione complessiva finale. Durante le prove preselettive e' fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. Nel corso della prova preselettiva e' vietato ai candidati di portare nell'aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra loro e con l'esterno. Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso dal concorso. Con successivo provvedimento, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - del 14 febbraio 2017, sara' reso noto l'eventuale ricorso alla prova preselettiva e saranno resi noti la sede, l'ora e i giorni in cui si svolgera' detta prova, il numero di quesiti di ogni singola batteria di questionari e la durata della prova d'esame nonche' i criteri di attribuzione dei punteggi. Saranno ammessi alle prove scritte i candidati classificatisi, in base al punteggio, tra i primi 3.200 (4 volte i posti a concorso), nonche' i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente classificato all'ultimo posto utile. Ai sensi dell'art. 20 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con handicap affetti da invalidita' uguale o superiore all'80% sono esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva e sono ammessi direttamente alle prove scritte. Il mancato possesso dei titoli per l'esonero dalla prova preselettiva ovvero la mancata documentazione, ove richiesta, comportera' del pari l'esclusione dal concorso e la revoca da ogni atto o provvedimento conseguente. I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove preselettive muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validita' e della ricevuta di invio della domanda rilasciata dal sistema informatico. L'assenza dalle prove preselettive, qualunque ne sia la causa, comportera' l'esclusione dal concorso. L'esito delle prove sara' pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it. Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Art. 9 Titoli di preferenza a parita' di merito ed a parita' di merito e titoli Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, nonche' dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e dell'art. 16-octies, commi 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, a parita' di merito, sono preferiti: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16) coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria; 18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi e i mutilati civili; 20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di merito: a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16-octies, commi 1 bis e 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; b) l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; c) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato, dall'art. 16-octies, commi 1 bis e 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, ovvero dall'aver prestato servizio militare di leva; c) dall'eta' minore rispetto agli altri candidati.
Art. 10 Termini per la presentazione dei titoli di riserva, di preferenza e precedenza I candidati che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire all'Ufficio III - concorsi e assunzioni della Direzione generale del personale e della formazione, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio orale, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva di cui al precedente art. 2 nonche' di preferenza e precedenza di cui al precedente art. 9, gia' dichiarati nella domanda di ammissione al concorso. Fermo restando il temine sopra indicato, la documentazione suddetta potra' essere prodotta con invio a mezzo raccomandata ar all'indirizzo Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio III concorsi e assunzioni - via Arenula n. 70 - 00186 Roma, ovvero con posta certificata al seguente indirizzo di posta certificata: uff3.dgpersonale.dog@giustiziacert.it. Nel caso di invio a mezzo raccomandata, fara' fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Art. 11 Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito, con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. A parita' di merito saranno applicate le disposizioni indicate nel precedente art. 9. Con successivo provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione sara' approvata la graduatoria definitiva e saranno dichiarati i vincitori del concorso. Il provvedimento di approvazione della graduatoria sara' pubblicato nel sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - e da tale data di pubblicazione decorrera' il termine per le eventuali impugnative. Ai candidati dichiarati vincitori sara' inviata apposita comunicazione all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione ai sensi dell'art. 4, punti 4 e 5 del presente bando. All'esito della formazione della graduatoria saranno rese note le sedi per il contingente messo a concorso con il presente bando che saranno conferite ai candidati utilmente collocati in graduatoria entro i termini di validita' della stessa, con modalita' che verranno comunicate mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it. Nel periodo di validita' della graduatoria, l'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere alla copertura dei posti che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Art. 12 Assunzione dei vincitori I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno assunti, secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'immissione in servizio, nel profilo di Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2 del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria. Il personale assunto sara' tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a anni 5, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il rapporto di lavoro con l'Amministrazione decorrera' ad ogni effetto con l'accettazione da parte degli interessati del contratto individuale di lavoro che si perfezionera' con la presentazione nella sede di assegnazione nella data indicata da questa Amministrazione e con la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato da questa Amministrazione, comportera' la decadenza dal diritto all'assunzione e il non luogo alla stipula del contratto. La nomina in prova e l'immissione in servizio dei vincitori saranno disposte con riserva di accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego indicati dall'art. 3.
Art. 13 Accesso agli atti del concorso I candidati al concorso possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fermo restando che l'esercizio del diritto di accesso agli atti puo' essere differito fino alla conclusione della procedura, per esigenze organizzative, di ordine e speditezza della procedura stessa.
Art. 14 Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della giustizia, Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio III concorsi e assunzioni, per le finalita' di gestione del concorso e potranno essere trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia - Direzione generale del personale e della formazione, Ufficio III concorsi e assunzioni, via Arenula n. 70 - Roma, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il Direttore del suddetto Ufficio III.
Art. 15 Norme di salvaguardia Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applica la normativa vigente in materia di concorsi pubblici. Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia per l'apposizione del visto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' nel sito ufficiale del Ministero della giustizia. Roma, 18 novembre 2016 Il Direttore generale: Fabbrini