Concorso per 26 dirigenti fisici (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 26 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 98 del 13-12-2016 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Concorso (Scad. 12 gennaio 2017) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di ventisei posti di direttore tecnico fisico del ruolo de ... |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 13-12-2016 |
Data Scadenza bando | 12-01-2017 |
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Concorso (Scad. 12 gennaio 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di ventisei posti di direttore tecnico fisico del ruolo dei direttori tecnici fisici della Polizia di Stato.
IL CAPO DELLA POLIZIA direttore generale della pubblica sicurezza Vista la legge 1° aprile 1981 n. 121, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica; Vista la legge 1° febbraio 1989 n. 53, concernente disposizioni relative alla Polizia di Stato; Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000 n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il regolamento contenente le norme per l'accesso, tra gli altri, al ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato, approvato con decreto ministeriale 2 dicembre 2002 n. 276; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003 n. 198, concernente i requisiti di idoneita' fisica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato; Vista la legge 30 giugno 2003 n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, recante il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009, concernente l'equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS), ex decreto n. 509/1999, e lauree magistrali (LM), ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare; Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012 n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo; Visto l'art. 2-quater, lettera a) del decreto-legge 20 giugno 2012 n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 131, che ha apportato una modifica all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, prevedendo un limite di eta' per la partecipazione a concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato; Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, datato 18 dicembre 2014, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si identificano le classi di laurea idonee per l'accesso al ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 2015, n. 207, recante il regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2; Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; Visto il proprio decreto n. 333-E/276.0.273/2016 dell'11 novembre 2016 che ha determinato in n. 26 i posti della qualifica iniziale del ruolo dei direttori tecnici fisici della Polizia di Stato da coprire mediante pubblico concorso; Considerato che non e' possibile prevedere il numero dei candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno le prove scritte d'esame o l'eventuale prova preselettiva; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di ventisei posti di direttore tecnico fisico del ruolo dei direttori tecnici fisici della Polizia di Stato. 2. I posti messi a concorso per il settore di telematica sono ripartiti nei seguenti profili professionali: fisico analista di procedure undici (di cui n. 3 riservati ai sensi del successivo comma 3); fisico analista di sistemi quindici (di cui n. 4 riservati ai sensi del successivo comma 3). 3. Relativamente ai posti di ciascuno dei predetti profili professionali, si applica la seguente riserva nei numeri sopra specificati: il 25% agli orfani, al coniuge, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze di Polizia, nonche' del corrispondente personale delle Forze Armate, deceduto in servizio e per causa di servizio; la predetta riserva opera con priorita' assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di persone, ai sensi della legge 20 dicembre 1966 n. 1116 e successive modifiche ed integrazioni; 4. I posti riservati che non venissero coperti, per mancanza di vincitori o idonei in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, sara' conferito in ordine di graduatoria agli altri candidati idonei non vincitori. 5. La partecipazione al concorso e' limitata ad un solo profilo professionale, scelto tra quelli menzionati, che dovra' essere esplicitamente indicato dal candidato nell'apposito spazio del modulo per la domanda di partecipazione.
Art. 2 Comunicazioni relative al concorso 1. Le date ed il luogo di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva, di cui al successivo art. 6, e delle prove scritte, nonche' ogni altra comunicazione relativa al concorso, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 27 gennaio 2017. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 3 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano; b) godere dei diritti politici; c) possedere le qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; d) non aver compiuto i 32 anni di eta'. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento o all'abrogazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi. Al personale della Polizia di Stato e a quello appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, si applicano le disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 aprile 1999 n. 115; e) possedere l'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale all'espletamento delle mansioni di carattere professionale nei ruoli della Polizia di Stato, cosi' come previsto dal decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, dalle allegate tabelle e dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 che prevedono, tra l'altro: 1) sana e robusta costituzione fisica; 2) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile; forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile; massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate di sesso femminile; 3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente; 4) visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio, con una correzione massima complessiva di tre diottrie per la miopia o l'ipermetropia o l'astigmatismo semplice (miopico ed ipermetropico) e di tre diottrie quale somma dei singoli vizi di rifrazione per l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto; f) non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi e non esser stato sottoposto a misure di sicurezza o prevenzione; g) essere in possesso di un diploma di laurea appartenente ad una delle classi delle lauree magistrali indicate di seguito in relazione a ciascuno dei profili professionali a concorso - ovvero di un diploma rilasciato secondo il precedente ordinamento universitario ed equiparato alle sottoelencate lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 233 del 7 ottobre 2009 - conseguito presso un'universita' della Repubblica italiana, o di un diploma straniero dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente. In particolare, per concorrere ai posti del profilo professionale di fisico analista di procedure e fisico analista di sistemi: Informatica (LM-18) Ingegneria dell'automazione (LM-25) Ingegneria della sicurezza (LM-26) Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27) Ingegneria elettronica (LM-29) Ingegneria informatica (LM-32) Sicurezza informatica (LM-66) h) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, con la specificazione di non essere stati dichiarati obiettori di coscienza e, per tale motivo, esser stati ammessi a prestare servizio militare non armato ovvero servizio sostitutivo civile ai sensi ai sensi dell'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero aver rinunciato formalmente e nei modi di legge allo status di obiettore di coscienza; i) non esser stato espulso dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici, dispensato dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127 comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3; j) non essere stato espulso da un corso di formazione finalizzato all'immissione nei ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato. 2. L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare i requisiti di moralita' e condotta dei candidati e gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 3. Per difetto dei requisiti di cui al precedente comma 1 sara' disposta in qualsiasi momento, con decreto motivato, l'esclusione del candidato dal concorso.
Art. 4 Domande di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile sul sito della Polizia di Stato https://concorsips.interno.it/ seguendo le istruzioni ivi specificate, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Al termine della procedura di acquisizione informatica della domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovra' provvedere a stampare, attraverso l'apposita funzione, la ricevuta di avvenuta iscrizione da presentare ai varchi di accesso il giorno della prova d'esame per la successiva sottoscrizione. Qualora, negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle domande di partecipazione, sul citato sito venisse comunicata l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile che verra' pubblicato sul sito della Polizia di Stato nella pagina relativa al concorso, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - ufficio attivita' concorsuali - via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma. 2. I candidati dovranno dichiarare nella domanda: a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile; b) la data ed il comune di nascita nonche' il codice fiscale; c) il possesso della cittadinanza italiana; d) l'iscrizione alle liste elettorali del comune di residenza ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e) l'immunita' da condanne ovvero le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico; f) il diploma di laurea posseduto, con l'indicazione della classe delle lauree magistrali a cui appartiene ovvero e' equipollente, del voto riportato, dell'universita' o istituto che lo ha rilasciato e della data del conseguimento; g) la lingua straniera nella quale intendano sostenere la prova d'esame di cui al successivo art. 11, comma 3, del presente bando, a scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo; h) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, con la specificazione di non essere stati dichiarati obiettori di coscienza e, per tale motivo, esser stati ammessi a prestare servizio militare non armato ovvero servizio sostitutivo civile ai sensi ai sensi dell'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, ovvero aver rinunciato formalmente e nei modi di legge allo status di obiettore di coscienza; i) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 3. Le domande dovranno riportare la precisa indicazione del recapito presso il quale si desidera che l'Amministrazione effettui le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali variazioni del predetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente a mezzo di raccomandata indirizzata al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - ufficio attivita' concorsuali - via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 - Roma. 4. I candidati che intendano concorrere ai posti riservati, di cui al precedente art. 1 comma 2, dovranno farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti. 5. Nelle domande dovranno essere indicati gli eventuali titoli di preferenza - a parita' di punteggio - di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, che s'intendano far valere. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale. 6. L'amministrazione non assumera' alcuna responsabilita' per il caso di dispersione delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati ovvero dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso, ne' per gli eventuali disguidi postali non imputabili a propria colpa.
Art. 5 Titoli ammessi a valutazione 1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: a) titoli di cultura ulteriori a quelli richiesti per l'ammissione al concorso: fino a punti 9; b) titoli professionali: fino a punti 15; c) titoli vari: fino a punti 6. 2. Rientrano tra i titoli di cultura di cui alla precedente lettera a) i diplomi di laurea; i diplomi di specializzazione; le abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni; gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, purche' attinenti al settore tecnico per il quale il candidato concorre e purche' conclusisi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale. 3. Rientrano tra i titoli professionali di cui alla precedente lettera b) quelli riguardanti: l'espletamento di incarichi e servizi presso amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico conferiti con provvedimento dei competenti organi; lo svolgimento a carattere volontario di attivita' di ricerca, di sperimentazione, di studio in genere risultante da certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione, di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato. 4. Rientrano tra i titoli vari di cui alla precedente lettera c) tutti quelli attinenti al ruolo dei fisici che non rientrano nelle precedenti categorie. 5. La valutazione dei titoli di cui al presente articolo sara' effettuata nei confronti dei soli candidati che avranno superato le prove scritte, ai quali verra' richiesto di presentare la documentazione, e il relativo punteggio verra' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 6. I titoli redatti in lingua straniera non verranno presi in considerazione se non corredati della traduzione in lingua italiana certificata dalle competenti autorita'. 7. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni o degli atti di notorieta' di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
Art. 6 Prova preselettiva 1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a cinquanta volte il numero dei posti a concorso e non sia inferiore a cinquemila, verra' effettuata una prova preselettiva per determinare i candidati da ammettere alle successive prove scritte. La prova preselettiva, che puo' essere effettuata per gruppi predeterminati di candidati secondo l'ordine alfabetico del loro cognome, e' articolata in quesiti con risposta a scelta multipla riguardanti l'accertamento della conoscenza delle materie d'esame di cui al successivo art. 9. 2. Il superamento della prova preselettiva costituisce requisito essenziale di ammissione al concorso. Sulla base dei risultati di essa e' ammesso a sostenere le prove scritte del concorso un numero di candidati pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso nonche', in soprannumero, i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti dell'aliquota predetta. La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito. 3. A ciascun candidato viene somministrato un questionario contenente un totale di 200 quesiti e 5 risposte per ciascun quesito, di cui solo una esatta. Il tempo massimo a disposizione per le risposte ai predetti quesiti e' di 210 minuti. 4. I quesiti hanno un grado di difficolta' variabile in relazione alla natura della domanda, che puo' essere facile, di difficolta' media o difficile. Tali livelli di difficolta' sono espressi con un valore numerico che va da 1 a 3. L'attribuzione del punteggio alle singole risposte e' differenziata in relazione al grado di difficolta' della domanda. 5. I questionari da sottoporre ai candidati sono formati mediante procedura automatizzata tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente fra tutti l'incidenza del grado di difficolta' delle domande. A tal fine le domande facili costituiscono il 30% del totale, quelle di media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%. 6. Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura nonche' di strumenti idonei alla memorizzazione, elaborazione o trasmissione di dati ed informazioni. 7. Nell'apposito archivio informatico istituito presso il Centro elettronico nazionale del Dipartimento della pubblica sicurezza vengono inseriti 5000 quesiti relativi alle discipline di cui al precedente comma i quesiti vengono resi pubblici quarantacinque giorni prima dell'inizio dello svolgimento della prova preselettiva sul sito internet della Polizia di Stato https://www.poliziadistato.it 8. La graduatoria della prova preselettiva e' approvata con decreto ministeriale di cui e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», che ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 7 Accertamenti psico-fisici ed attitudinali 1. I candidati sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica ed alle prove attitudinali previste per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato. 2. Gli accertamenti psico-fisici saranno effettuati da una commissione composta da un primo dirigente medico della Polizia di Stato, che la presiede, due direttivi medici della Polizia di Stato e due componenti scelti tra i docenti universitari ovvero tra i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici, il candidato, oltre ad essere sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio, dovra' presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione agli accertamenti psico-fisici: a) certificato anamnestico, pubblicato all'atto delle convocazioni alle visite mediche sul sito della Polizia di Stato nella pagina relativa al concorso, sottoscritto dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dall'interessato, con particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali indicate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003 n. 198; in tal senso il candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali inerenti le pregresse patologie ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale; b) esame audiometrico e E.C.G. da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l'indicazione del codice identificativo regionale; c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l'indicazione del codice identificativo regionale: 1 - esame emocromocitometrico con formula; 2 - esame chimico e microscopico delle urine; 3 - creatininemia; 4 - gamma GT; 5 - glicemia; 6 - GOT (AST); 7- GPT (ALT); 8 - HbsAg; 9 - Anti HbsAg; 10 - Anti Hbc; 11- Anti HCV 3. Un'apposita commissione di selettori, presieduta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi e composta da quattro funzionari del ruolo dei direttori tecnici psicologi della Polizia di Stato ovvero selettori del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, sottoporra' i candidati risultati in possesso dei requisiti psico-fisici all'accertamento delle qualita' attitudinali, consistente nello svolgimento di test, collettivi ed individuali, integrati da un colloquio con un componente della commissione, volti ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' di polizia. Su richiesta del selettore, o nel caso in cui i test siano risultati positivi ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo verra' ripetuto in sede collegiale. 4. Le funzioni di segretario delle predette commissioni sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ovvero ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifiche equiparate, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 5. I giudizi espressi dalle predette commissioni sono definitivi e comportano, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso, che sara' disposta con decreto motivato. 6. In relazione al numero dei candidati, l'amministrazione puo' effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo anche dopo le prove scritte o dopo la prova orale.
Art. 8 Tutela dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, gli esiti degli accertamenti di cui al precedente art. 7, nonche' i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso, saranno raccolti presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - ufficio attivita' concorsuali per le finalita' di gestione del concorso medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso od alla posizione giuridico-economica del candidato. 4. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al citato decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti potranno esser fatti valere nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - ufficio attivita' concorsuali, titolare del trattamento. 5. Il responsabile del trattamento e' il direttore dell'ufficio attivita' concorsuali.
Art. 9 Prove d'esame 1. Gli esami consistono in due prove scritte ed una prova orale. Le prove scritte, per ciascuna delle quali i candidati hanno a disposizione un tempo massimo di otto ore, e la prova orale vertono sulle seguenti materie: Settore Telematica - Fisico analista di sistemi e fisico analista di procedure Prove scritte prima prova: architettura degli elaboratori; sistemi operativi; reti e sistemi di telecomunicazione digitali; project management; sistemi per la protezione del software; seconda prova: metodologie e tecniche di analisi, progettazione e sviluppo del software e di basi dati; modelli e caratteristiche dei sistemi distribuiti; sistemi informativi e datawarehousing; Prova orale materie delle prove scritte; sistemi per la protezione del software, dei dati e delle comunicazioni; elementi di diritto pubblico; elementi di diritto penale; norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato. 2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali, al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove. 3. Prima dell'inizio della prova orale la commissione esaminatrice determina i quesiti da porre ai candidati, che saranno loro rivolti secondo criteri predeterminati che garantiscano l'imparzialita' della prova.
Art. 10 Adempimenti connessi allo svolgimento delle prove scritte 1. Prima dell'inizio di ciascuna prova scritta la commissione prepara tre argomenti, se gli esami si svolgono in un'unica sede, ovvero un solo argomento quando questi si svolgono in piu' sedi. 2. Gli argomenti appena formulati sono chiusi in altrettante buste sigillate e firmate esternamente sui lembi di chiusura dal presidente, dai componenti della commissione e dal segretario. Le buste sono conservate dal presidente della commissione e dai presidenti dei comitati di vigilanza se le prove si svolgono in piu' sedi. 3. Nel caso di svolgimento delle prove in un'unica sede, all'ora stabilita per ciascuna prova scritta il presidente invita uno dei candidati a verificare la regolare chiusura delle buste contenenti gli argomenti ed invita il medesimo ad estrarre a sorte la busta contenente l'argomento che dovra' formare oggetto della prova. 4. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice. 5. E' vietato ai concorrenti portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere nonche' apparecchiature elettroniche idonee alla memorizzazione, elaborazione o trasmissione di dati ed informazioni, compresi i telefoni cellulari. E' consentito loro, durante lo svolgimento della prova scritta, consultare soltanto codici, leggi e decreti senza richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' dizionari linguistici, che siano stati preventivamente presentati all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati da componenti della commissione esaminatrice o, nelle eventuali altre sedi in cui si svolgono le prove, del comitato di vigilanza che ne fa le veci. 6. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema e' escluso dal concorso.
Art. 11 Prova orale 1. Alla prova orale sono ammessi a partecipare i candidati che nelle prove scritte abbiano conseguito una media di almeno ventuno trentesimi ed una votazione non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna di esse. La commissione non procede all'esame del secondo elaborato qualora abbia attribuito al primo elaborato un punteggio inferiore a diciotto trentesimi. 2. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, sara' comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova stessa. Con tale comunicazione i candidati sono altresi' invitati ad inviare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di notifica, la documentazione che comprova il possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli di cui al precedente art. 5, in originale o in copia autenticata ovvero - fatta eccezione per le pubblicazioni - la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. 3. La prova orale sara' volta, altresi', all'accertamento della conoscenza della lingua straniera, prescelta dal candidato tra quelle indicate nel precedente art. 4, comma 2, lettera g), che consiste nella traduzione di un testo senza l'ausilio del vocabolario e in una conversazione, nonche' all'accertamento del possesso di un livello elevato di conoscenza dell'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei. 4. La prova orale si intendera' superata qualora il candidato abbia conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
Art. 12 Rinuncia al concorso per mancata presentazione alle prove 1. I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, per sostenere l'eventuale prova preselettiva, gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, le prove scritte e la prova orale nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati. La mancata presentazione sara' considerata rinuncia al concorso a tutti gli effetti.
Art. 13 Formazione della graduatoria e adempimenti connessi 1. Espletate le prove del concorso, la commissione formera' la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ogni candidato. 2. Il punteggio complessivo e' dato dalla somma tra la media dei voti riportati nelle prove scritte, il punteggio attribuito ai titoli ed il voto ottenuto alla prova orale. 3. Ai fini della compilazione della graduatoria finale del concorso, i candidati che avranno superato le prove d'esame saranno a tal fine invitati a far pervenire al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - ufficio attivita' concorsuali, via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 - Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal giorno in cui hanno ricevuto il relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti e quelli di precedenza e di preferenza nella nomina a parita' di punteggio, purche' gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso. 4. I documenti di cui al comma precedente che saranno presentati o perverranno dopo il termine di venti giorni, non saranno valutati anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo. 5. Con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, sara' approvata la graduatoria finale e verranno dichiarati i vincitori del concorso. Il decreto stesso sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno e di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 6. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorrera' il termine, rispettivamente di giorni sessanta e centoventi, per eventuali impugnative al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, ovvero al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.
Art. 14 Nomina dei vincitori 1. I vincitori del concorso saranno nominati direttori tecnici fisici della Polizia di Stato ed avviati a frequentare il corso di formazione di cui all'art. 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000 n. 334. 2. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del corso di cui al precedente comma, saranno dichiarati decaduti dalla nomina. 3. La definitiva assegnazione alla sede di servizio fra quelle indicate dall'Amministrazione e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Roma, 5 dicembre 2016 Il Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza Gabrielli