Concorso per 4 direttori tecnici chimici (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 4
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 98 del 13-12-2016
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Concorso (Scad. 12 gennaio 2017) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti di direttore tecnico chimico del ruolo de ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 13-12-2016
Data Scadenza bando 12-01-2017
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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Concorso (Scad. 12 gennaio 2017)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti di direttore tecnico chimico del ruolo dei direttori tecnici chimici della Polizia di Stato.

 
 
                        IL CAPO DELLA POLIZIA 
             direttore generale della pubblica sicurezza 
 
    Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche  ed
integrazioni, concernente il nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e il
relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,  n.  686,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento
del  personale  della  Polizia  di  Stato   che   espleta   attivita'
tecnico-scientifica o tecnica; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente  disposizioni
relative alla Polizia di Stato; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  nuove  norme  in  materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n.  487,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante  norme
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
    Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,  recante  il
riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della  Polizia
di Stato, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il regolamento contenente le norme per l'accesso,  tra  gli
altri, al  ruolo  dei  direttori  tecnici  della  Polizia  di  Stato,
approvato con decreto ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276; 
    Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, concernente
i requisiti di idoneita' fisica ed attitudinale di cui devono  essere
in possesso i candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale della Polizia di Stato; 
    Vista la legge 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il  codice  in
materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6
della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 9  luglio  2009,  concernente  l'equiparazione  tra
diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS),
ex decreto n. 509/1999, e  lauree  magistrali  (LM),  ex  decreto  n.
270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
codice dell'ordinamento militare; 
    Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.   5,
convertito, con modificazioni,  con  legge  4  aprile  2012,  n.  35,
recante disposizioni urgenti  in  materia  di  semplificazioni  e  di
sviluppo; 
    Visto l'art. 2-quater, lettera a)  del  decreto-legge  20  giugno
2012, n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012,  n.  131,  che  ha
apportato una modifica all'art. 31, comma 1, del decreto  legislativo
n. 334 del 2000, prevedendo un limite di eta' per la partecipazione a
concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
direttori tecnici della Polizia di Stato; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e con il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, datato 18  dicembre  2014,  con  il
quale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 31,  comma  2,  del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si identificano le classi
di laurea idonee per l'accesso al ruolo dei direttori  tecnici  della
Polizia di Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17  dicembre
2015, n. 207, recante il regolamento in materia di  parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento  militare  e  civile  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2; 
    Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante  le  disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; 
    Visto il proprio decreto n. 333-E/276.0.273/2016 dell'11 novembre
2016 che ha determinato in quattro i posti della  qualifica  iniziale
del ruolo dei direttori tecnici chimici della  Polizia  di  Stato  da
coprire mediante pubblico concorso; 
    Considerato  che  non  e'  possibile  prevedere  il  numero   dei
candidati  e  che,  pertanto,  si  rende   indispensabile   stabilire
successivamente il diario e la sede o le sedi in cui  si  svolgeranno
le prove scritte d'esame o l'eventuale prova preselettiva; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
conferimento di quattro posti di direttore tecnico chimico del  ruolo
dei direttori tecnici chimici della Polizia di Stato. 
    2. Dei suddetti quattro posti, subordinatamente al  possesso  dei
requisiti prescritti, uno  e'  riservato  agli  orfani,  al  coniuge,
ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici
superstiti  del  personale  delle  Forze  di  polizia,  nonche'   del
corrispondente personale delle Forze armate, deceduto in  servizio  e
per causa di  servizio;  la  predetta  riserva  opera  con  priorita'
assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da
leggi speciali a favore di particolari categorie di persone, ai sensi
della legge 20 dicembre 1966,  n.  1116  e  successive  modifiche  ed
integrazioni. 
    3. Il posto riservato che non venisse coperto,  per  mancanza  di
vincitori o idonei in possesso dei requisiti  di  cui  al  precedente
comma, sara' conferito in ordine di graduatoria agli altri  candidati
idonei non vincitori. 
                               Art. 2 
 
 
                 Comunicazioni relative al concorso 
 
 
    1. Le date  ed  il  luogo  di  svolgimento  dell'eventuale  prova
preselettiva, di cui al successivo art. 6,  e  delle  prove  scritte,
nonche'  ogni  altra  comunicazione  relativa  al  concorso,  saranno
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie  speciale  «Concorsi  ed  esami»  del  27  gennaio  2017.  Tale
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 
                               Art. 3 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  i  candidati  devono  essere  in
possesso,  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione  della  domanda   di   partecipazione,   dei   seguenti
requisiti: 
    a) essere cittadino italiano; 
    b) godere dei diritti politici; 
    c) possedere le qualita' morali e di condotta previste  dall'art.
35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    d) non aver compiuto i 32 anni  di  eta'.  Non  si  applicano  le
disposizioni di legge  relative  all'aumento  o  all'abrogazione  dei
limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici  impieghi.  Al  personale
della  Polizia  di  Stato  e   a   quello   appartenente   ai   ruoli
dell'Amministrazione   civile   dell'interno,   si    applicano    le
disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115; 
    e)  possedere  l'idoneita'  fisica,  psichica   ed   attitudinale
all'espletamento delle mansioni di carattere professionale nei  ruoli
della Polizia di Stato, cosi' come previsto dal decreto  ministeriale
30 giugno 2003, n. 198, dalle allegate  tabelle  e  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207  che  prevedono,
tra l'altro: 
    1) sana e robusta costituzione fisica; 
    2)   composizione   corporea:   percentuale   di   massa   grassa
nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per
cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore  al  12  per
cento e non superiore al 30 per  cento  per  le  candidate  di  sesso
femminile; 
    forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati  di  sesso
maschile, e  non  inferiore  a  20  kg  per  le  candidate  di  sesso
femminile; 
    massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra  teorica
presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati
di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per  le  candidate
di sesso femminile; 
    3) senso cromatico e  luminoso  normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente; 
    4) visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun  occhio,  con
una correzione massima complessiva di tre diottrie per  la  miopia  o
l'ipermetropia o l'astigmatismo semplice (miopico ed ipermetropico) e
di tre diottrie quale  somma  dei  singoli  vizi  di  rifrazione  per
l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto; 
    f) non aver riportato condanne a pena detentiva per  delitti  non
colposi e  non  esser  stato  sottoposto  a  misure  di  sicurezza  o
prevenzione; 
    g) essere in possesso di un diploma di laurea appartenente ad una
delle classi delle lauree magistrali indicate di seguito - ovvero  di
un diploma rilasciato secondo il precedente ordinamento universitario
ed equiparato alle  sottoelencate  lauree  magistrali  ai  sensi  del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 233 del 7  ottobre  2009  -
conseguito presso un'universita' della Repubblica italiana, o  di  un
diploma straniero dichiarato equipollente ai  sensi  della  normativa
vigente: 
    scienze chimiche (LM-54); 
    scienze e ingegneria dei materiali (LM-53); 
    scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71); 
    h)  essere  in  possesso  dell'abilitazione  all'esercizio  della
professione; 
    i) per i candidati di sesso maschile, la posizione  nei  riguardi
degli obblighi di leva, con la specificazione  di  non  essere  stati
dichiarati obiettori di coscienza e, per  tale  motivo,  esser  stati
ammessi a prestare  servizio  militare  non  armato  ovvero  servizio
sostitutivo civile ai  sensi  ai  sensi  dell'art.  636  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero aver rinunciato  formalmente
e nei modi di legge allo status di obiettore di coscienza; 
    j)  non  esser  stato  espulso  dalle  forze  armate,  dai  corpi
militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici,  dispensato
dall'impiego  per  persistente   insufficiente   rendimento,   ovvero
decaduto da un impiego  statale  ai  sensi  dell'art.  127  comma  1,
lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3; 
    k) non essere stato espulso da un corso di formazione finalizzato
all'immissione nei ruoli  dei  direttori  tecnici  della  Polizia  di
Stato. 
    2.  L'amministrazione  provvedera'  d'ufficio  ad   accertare   i
requisiti di moralita' e  condotta  dei  candidati  e  gli  ulteriori
requisiti richiesti per la partecipazione  al  concorso,  nonche'  le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 
    3. Per difetto dei requisiti di cui al precedente comma  1  sara'
disposta in qualsiasi momento, con decreto motivato, l'esclusione del
candidato dal concorso. 
                               Art. 4 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
utilizzando esclusivamente la procedura informatica  disponibile  sul
sito della Polizia di Stato  https://concorsips.interno.it/  seguendo
le istruzioni ivi specificate, entro il termine perentorio di  trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». 
    Al termine della  procedura  di  acquisizione  informatica  della
domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovra' provvedere
a stampare, attraverso l'apposita funzione, la ricevuta  di  avvenuta
iscrizione da presentare ai varchi di accesso il giorno  della  prova
d'esame per la successiva sottoscrizione. 
    Qualora, negli ultimi  tre  giorni  lavorativi  di  presentazione
delle domande di partecipazione, sul citato sito  venisse  comunicata
l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati,
nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda,  come
da fac-simile che verra' pubblicato sul sito della Polizia  di  Stato
nella pagina relativa al concorso, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, presso il Ministero dell'interno  -  Dipartimento  della
pubblica sicurezza -  Direzione  centrale  per  le  risorse  umane  -
Ufficio attivita' concorsuali - Via del Castro Pretorio n. 5 -  00185
Roma. 
    2. I candidati dovranno dichiarare nella domanda: 
    a) il  cognome  ed  il  nome;  le  candidate  coniugate  dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile; 
    b) la data ed il comune di nascita nonche' il codice fiscale; 
    c) il possesso della cittadinanza italiana; 
    d) l'iscrizione alle liste elettorali  del  comune  di  residenza
ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime; 
    e) l'immunita' da condanne ovvero le  eventuali  condanne  penali
riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico; 
    f) il diploma di laurea posseduto, con l'indicazione della classe
delle lauree magistrali a cui appartiene ovvero e' equipollente,  del
voto riportato, dell'universita' o istituto che lo  ha  rilasciato  e
della data del conseguimento; 
    g) possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione con
l'indicazione della data del suo conseguimento e del voto riportato; 
    h) la lingua straniera nella quale intendano sostenere  la  prova
d'esame di cui al successivo art. 11, comma 3, del presente bando,  a
scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo; 
    i) per i candidati di sesso maschile, la posizione  nei  riguardi
degli obblighi di leva, con la specificazione  di  non  essere  stati
dichiarati obiettori di coscienza e, per  tale  motivo,  esser  stati
ammessi a prestare  servizio  militare  non  armato  ovvero  servizio
sostitutivo civile ai  sensi  ai  sensi  dell'art.  636  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero aver rinunciato  formalmente
e nei modi di legge allo status di obiettore di coscienza; 
    j)  i  servizi  eventualmente  prestati  come  dipendenti  presso
pubbliche amministrazioni e le cause  dell'eventuale  risoluzione  di
precedenti rapporti di pubblico impiego. 
    3. Le domande  dovranno  riportare  la  precisa  indicazione  del
recapito presso il quale si desidera che  l'Amministrazione  effettui
le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali  variazioni
del predetto recapito dovranno essere  comunicate  tempestivamente  a
mezzo di raccomandata  indirizzata  al  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza -  Direzione  centrale  per  le  risorse  umane  -  Ufficio
attivita' concorsuali - Via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma. 
    4. I candidati che intendano concorrere al  posto  riservato,  di
cui al precedente art. 1, comma 2,  dovranno  farne  richiesta  nella
domanda di partecipazione al concorso,  precisando  gli  estremi  del
titolo in base al quale concorrono a tali posti. 
    5. Nelle domande dovranno essere indicati gli eventuali titoli di
preferenza - a parita' di punteggio - di cui all'art. 5  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.   487,   che
s'intendano far valere. Qualora non  espressamente  dichiarati  nella
domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione
in sede di formazione della graduatoria concorsuale. 
    6. L'amministrazione non assumera' alcuna responsabilita' per  il
caso  di  dispersione  delle  proprie  comunicazioni  dipendenti   da
inesatte  od  incomplete  indicazioni  del  recapito  da  parte   dei
candidati  ovvero  dalla  mancata   o   tardiva   comunicazione   del
cambiamento del recapito  stesso,  ne'  per  gli  eventuali  disguidi
postali non imputabili a propria colpa. 
                               Art. 5 
 
 
                    Titoli ammessi a valutazione 
 
 
    1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed  il  punteggio
massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: 
    a)  titoli  di  cultura  ulteriori   a   quelli   richiesti   per
l'ammissione al concorso fino a punti 9; 
    b) titoli professionali fino a punti 15; 
    c) titoli vari fino a punti 6. 
    2. Rientrano tra i titoli  di  cultura  di  cui  alla  precedente
lettera a) i diplomi di laurea; i  diplomi  di  specializzazione;  le
abilitazioni all'insegnamento o  all'esercizio  di  professioni;  gli
attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione  e
simili rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da
un istituto riconosciuto dallo Stato, purche'  attinenti  al  settore
tecnico per il quale il candidato concorre e purche'  conclusisi  con
un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale. 
    3. Rientrano tra i titoli professionali di  cui  alla  precedente
lettera b) quelli riguardanti: l'espletamento di incarichi e  servizi
presso amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico conferiti
con provvedimento dei competenti organi; lo svolgimento  a  carattere
volontario di attivita' di ricerca, di sperimentazione, di studio  in
genere  risultante  da   certificazioni   provenienti   da   istituti
universitari o istituti di  ricerca  o  sperimentazione,  di  diritto
pubblico o riconosciuti dallo Stato. 
    4. Rientrano tra i titoli vari di cui alla precedente lettera  c)
tutti quelli attinenti al ruolo dei chimici che non  rientrano  nelle
precedenti categorie. 
    5. La valutazione dei titoli di cui al  presente  articolo  sara'
effettuata nei confronti dei soli candidati che avranno  superato  le
prove  scritte,  ai  quali  verra'   richiesto   di   presentare   la
documentazione,  e  il  relativo  punteggio  verra'  reso  noto  agli
interessati  prima   dell'effettuazione   della   prova   orale.   La
valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 
    6. I titoli redatti in lingua straniera  non  verranno  presi  in
considerazione se non corredati della traduzione in  lingua  italiana
certificata dalle competenti autorita'. 
    7. L'amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli
sul  contenuto   delle   eventuali   dichiarazioni   sostitutive   di
certificazioni o degli atti di notorieta' di cui agli articoli  46  e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445. 
                               Art. 6 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione  sia
superiore a cinquanta volte il numero dei posti a concorso e non  sia
inferiore a cinquemila, verra' effettuata una prova preselettiva  per
determinare i candidati da ammettere alle successive  prove  scritte.
La  prova  preselettiva,  che  puo'  essere  effettuata  per   gruppi
predeterminati di candidati  secondo  l'ordine  alfabetico  del  loro
cognome, e' articolata in quesiti  con  risposta  a  scelta  multipla
riguardanti l'accertamento della conoscenza delle materie d'esame  di
cui al successivo art. 9. 
    2. Il superamento della prova preselettiva costituisce  requisito
essenziale di ammissione al concorso. Sulla  base  dei  risultati  di
essa e' ammesso a sostenere le prove scritte del concorso  un  numero
di candidati pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso
nonche', in  soprannumero,  i  candidati  che  abbiano  riportato  un
punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti  dell'aliquota
predetta. La votazione conseguita non concorre  alla  formazione  del
punteggio finale di merito. 
    3.  A  ciascun  candidato  viene  somministrato  un  questionario
contenente un totale di 200 quesiti e 5 risposte per ciascun quesito,
di cui solo una esatta.  Il  tempo  massimo  a  disposizione  per  le
risposte ai predetti quesiti e' di 210 minuti. 
    4. I quesiti hanno un grado di difficolta' variabile in relazione
alla natura della domanda, che puo'  essere  facile,  di  difficolta'
media o difficile. Tali livelli di difficolta' sono espressi  con  un
valore numerico che va da 1 a 3. L'attribuzione  del  punteggio  alle
singole  risposte  e'  differenziata  in  relazione   al   grado   di
difficolta' della domanda. 
    5. I questionari da sottoporre ai candidati sono formati mediante
procedura automatizzata  tenendo  conto  dell'esigenza  di  ripartire
egualmente fra tutti  l'incidenza  del  grado  di  difficolta'  delle
domande. A tal fine  le  domande  facili  costituiscono  il  30%  del
totale, quelle di media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%. 
    6.  Durante  la  prova  preselettiva  i  candidati  non   possono
avvalersi di codici, raccolte normative, testi, appunti di  qualsiasi
natura nonche' di strumenti idonei alla memorizzazione,  elaborazione
o trasmissione di dati ed informazioni. 
    7. Nell'apposito archivio informatico istituito presso il  Centro
elettronico  nazionale  del  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza
vengono inseriti 5000 quesiti relativi  alle  discipline  di  cui  al
precedente comma  i  quesiti  vengono  resi  pubblici  quarantacinque
giorni prima dell'inizio dello svolgimento della  prova  preselettiva
sul sito internet della Polizia di Stato https://www.poliziadistato.it 
    8. La graduatoria  della  prova  preselettiva  e'  approvata  con
decreto ministeriale di cui e' dato avviso nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami»,
che ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
                               Art. 7 
 
 
              Accertamenti psico-fisici ed attitudinali 
 
 
    1. I candidati sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora
che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita  medica  per
l'accertamento del possesso dei requisiti di  idoneita'  psico-fisica
ed alle prove attitudinali previste  per  l'accesso  ai  ruoli  della
Polizia di Stato. 
    2.  Gli  accertamenti  psico-fisici  saranno  effettuati  da  una
commissione composta da un primo dirigente medico  della  Polizia  di
Stato, che la presiede, due direttivi medici della Polizia di Stato e
due componenti  scelti  tra  i  docenti  universitari  ovvero  tra  i
dirigenti  medici  del  Servizio   sanitario   nazionale.   Ai   fini
dell'accertamento dei requisiti psico-fisici, il candidato, oltre  ad
essere sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali
e  di  laboratorio,  dovra'  presentare  la  seguente  documentazione
sanitaria, con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella  della
presentazione agli accertamenti psico-fisici: 
    a)   certificato   anamnestico,   pubblicato    all'atto    delle
convocazioni alle visite mediche sul  sito  della  Polizia  di  Stato
nella pagina relativa al concorso, sottoscritto dal medico di fiducia
di  cui  all'art.  25  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833   e
dall'interessato,  con  particolare   riferimento   alle   infermita'
pregresse o attuali indicate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003,
n. 198; in  tal  senso  il  candidato  potra'  produrre  accertamenti
clinici o strumentali inerenti le pregresse patologie ritenuti  utili
ai fini della valutazione medico-legale; 
    b)  esame  audiometrico  e  E.C.G.  da  effettuarsi  presso   una
struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione  del
codice identificativo regionale; 
    c)  esami  ematochimici  da  effettuarsi  presso  una   struttura
pubblica o accreditata con il S.S.N.  con  l'indicazione  del  codice
identificativo regionale: 
    1 - esame emocromocitometrico con formula; 
    2 - esame chimico e microscopico delle urine; 
    3 - creatininemia; 4 - gamma GT; 5 - glicemia; 6 - GOT (AST); 7 -
GPT (ALT); 8 - HbsAg; 
    9 - Anti HbsAg; 10 - Anti Hbc; 11 - Anti HCV. 
    3.  Un'apposita  commissione  di  selettori,  presieduta  da   un
funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi e  composta  da
quattro funzionari del ruolo dei direttori  tecnici  psicologi  della
Polizia di Stato ovvero selettori  del  ruolo  dei  commissari  della
Polizia di Stato, sottoporra' i candidati risultati in  possesso  dei
requisiti psico-fisici all'accertamento delle qualita'  attitudinali,
consistente nello svolgimento di  test,  collettivi  ed  individuali,
integrati da un colloquio con un componente della commissione,  volti
ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei  compiti
connessi con l'attivita' di polizia. Su richiesta  del  selettore,  o
nel caso in cui i test siano risultati positivi ma il  colloquio  sia
risultato negativo, quest'ultimo verra' ripetuto in sede collegiale. 
    4. Le funzioni di  segretario  delle  predette  commissioni  sono
svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della  Polizia  di
Stato, ovvero ai ruoli dell'Amministrazione civile  dell'interno  con
qualifiche equiparate,  in  servizio  presso  il  Dipartimento  della
pubblica sicurezza. 
    5. I giudizi espressi dalle predette commissioni sono  definitivi
e comportano, in caso di non idoneita',  l'esclusione  dal  concorso,
che sara' disposta con decreto motivato. 
    6. In relazione al numero dei candidati,  l'amministrazione  puo'
effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo anche dopo le
prove scritte o dopo la prova orale. 
                               Art. 8 
 
 
                      Tutela dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
giugno  2003,  n.  196,  gli  esiti  degli  accertamenti  di  cui  al
precedente art. 7, nonche' i dati  personali  forniti  dai  candidati
nelle domande di partecipazione al concorso, saranno raccolti  presso
il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica  sicurezza  -
Direzione  centrale  per  le  risorse  umane  -   ufficio   attivita'
concorsuali per le finalita' di gestione del concorso medesimo. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso od alla  posizione  giuridico-economica  del
candidato. 
    4. L'interessato gode, ove applicabili, dei  diritti  di  cui  al
citato decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti  potranno  esser
fatti valere nei confronti del Ministero dell'interno -  Dipartimento
della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane  -
ufficio attivita' concorsuali, titolare del trattamento. 
    5. Il responsabile del trattamento e' il  direttore  dell'ufficio
attivita' concorsuali. 
                               Art. 9 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Gli esami consistono in due prove scritte ed una prova  orale.
Le prove scritte, per  ciascuna  delle  quali  i  candidati  hanno  a
disposizione un tempo massimo di otto ore, e la prova  orale  vertono
sulle seguenti materie: 
 
                Settore Polizia scientifica - Chimico 
 
    Prove scritte: 
    prima prova: tecniche di polizia scientifica e di criminalistica,
con particolare riferimento agli aspetti storici, normativi; 
    seconda prova:  Fondamenti  di  chimica  organica,  inorganica  e
analitica. Tecniche strumentali applicate in campo forense. 
    Prova orale: 
    materie delle prove scritte; 
    elementi di diritto pubblico; 
    elementi di diritto penale; 
    norme sullo stato  giuridico  degli  appartenenti  ai  ruoli  del
personale della Polizia di Stato. 
    2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di valutazione  delle  prove  concorsuali,  al
fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove. 
    3.  Prima  dell'inizio   della   prova   orale   la   commissione
esaminatrice determina i quesiti da porre ai candidati,  che  saranno
loro  rivolti  secondo  criteri   predeterminati   che   garantiscano
l'imparzialita' della prova. 
                               Art. 10 
 
 
      Adempimenti connessi allo svolgimento delle prove scritte 
 
 
    1. Prima dell'inizio di ciascuna  prova  scritta  la  commissione
prepara tre argomenti, se gli esami si  svolgono  in  un'unica  sede,
ovvero un solo argomento quando questi si svolgono in piu' sedi. 
    2. Gli argomenti appena  formulati  sono  chiusi  in  altrettante
buste sigillate e firmate esternamente  sui  lembi  di  chiusura  dal
presidente, dai componenti della commissione  e  dal  segretario.  Le
buste  sono  conservate  dal  presidente  della  commissione  e   dai
presidenti dei comitati di vigilanza se le prove si svolgono in  piu'
sedi. 
    3. Nel caso di svolgimento delle prove in un'unica sede,  all'ora
stabilita per ciascuna prova scritta il  presidente  invita  uno  dei
candidati a verificare la regolare chiusura  delle  buste  contenenti
gli argomenti ed invita il medesimo ad  estrarre  a  sorte  la  busta
contenente l'argomento che dovra' formare oggetto della prova. 
    4. Durante le prove scritte non e'  permesso  ai  concorrenti  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  o
con i componenti della commissione esaminatrice. 
    5.  E'  vietato  ai  concorrenti  portare  al  seguito  carta  da
scrivere,  appunti,  libri,  opuscoli  di  qualsiasi  genere  nonche'
apparecchiature elettroniche idonee alla memorizzazione, elaborazione
o  trasmissione  di  dati  ed  informazioni,  compresi   i   telefoni
cellulari. E' consentito loro, durante  lo  svolgimento  della  prova
scritta, consultare soltanto codici, leggi e decreti  senza  richiami
dottrinali o giurisprudenziali, nonche'  dizionari  linguistici,  che
siano  stati  preventivamente   presentati   all'atto   dell'ingresso
nell'aula degli esami e verificati da  componenti  della  commissione
esaminatrice o, nelle eventuali altre sedi  in  cui  si  svolgono  le
prove, del comitato di vigilanza che ne fa le veci. 
    6. Il concorrente che contravviene alle  disposizioni  dei  commi
precedenti  o  comunque  abbia  copiato  in  tutto  o  in  parte   lo
svolgimento del tema e' escluso dal concorso. 
                               Art. 11 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. Alla prova orale sono ammessi a partecipare  i  candidati  che
nelle prove scritte abbiano conseguito una media  di  almeno  ventuno
trentesimi ed una votazione non inferiore a  diciotto  trentesimi  in
ciascuna di esse. La commissione non procede  all'esame  del  secondo
elaborato qualora abbia attribuito al primo  elaborato  un  punteggio
inferiore a diciotto trentesimi. 
    2. L'ammissione alla prova  orale,  con  l'indicazione  del  voto
riportato nelle prove scritte, sara' comunicata al  candidato  almeno
venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della  prova
stessa. Con tale comunicazione i candidati sono altresi' invitati  ad
inviare, entro il termine perentorio di venti giorni  dalla  data  di
notifica, la documentazione che comprova il possesso,  alla  data  di
scadenza   del   termine   di   presentazione   delle   domande    di
partecipazione, dei titoli di cui al precedente art. 5, in  originale
o in copia autenticata ovvero - fatta eccezione per le  pubblicazioni
- la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto
di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. 
    3. La prova orale sara' volta, altresi',  all'accertamento  della
conoscenza della lingua straniera, prescelta dal candidato tra quelle
indicate nel precedente art. 4, comma 2,  lettera  h),  che  consiste
nella traduzione di un testo senza l'ausilio del vocabolario e in una
conversazione, nonche' all'accertamento del possesso  di  un  livello
elevato di conoscenza  dell'uso  di  apparecchiature  e  applicazioni
informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei. 
    4. La prova orale si intendera'  superata  qualora  il  candidato
abbia conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi. 
                               Art. 12 
 
 
      Rinuncia al concorso per mancata presentazione alle prove 
 
 
    1. I candidati  sono  tenuti  a  presentarsi,  muniti  di  idoneo
documento  di  riconoscimento,  per   sostenere   l'eventuale   prova
preselettiva, gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, le prove
scritte e la prova orale nel luogo, giorno ed ora  che  saranno  loro
preventivamente   comunicati.   La   mancata   presentazione    sara'
considerata rinuncia al concorso a tutti gli effetti. 
                               Art. 13 
 
 
                    Formazione della graduatoria 
                       e adempimenti connessi 
 
 
    1. Espletate le prove del concorso, la  commissione  formera'  la
graduatoria di merito, con l'indicazione  del  punteggio  complessivo
conseguito da ogni candidato. 
    2. Il punteggio complessivo e' dato dalla somma tra la media  dei
voti riportati nelle prove scritte, il punteggio attribuito ai titoli
ed il voto ottenuto alla prova orale. 
    3. Ai  fini  della  compilazione  della  graduatoria  finale  del
concorso, i candidati che avranno superato le prove d'esame saranno a
tal fine invitati a far  pervenire  al  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza -  Direzione  centrale  per  le  risorse  umane  -  ufficio
attivita' concorsuali, via del Castro Pretorio n.  5  -  00185  Roma,
entro il termine perentorio di venti giorni dal giorno in  cui  hanno
ricevuto il relativo avviso, i documenti attestanti il  possesso  dei
titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti e quelli
di precedenza e di preferenza nella nomina a  parita'  di  punteggio,
purche' gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso. 
    4. I documenti di cui al comma precedente che saranno  presentati
o perverranno dopo il termine di venti giorni, non  saranno  valutati
anche se siano stati spediti per posta o con  qualsiasi  altro  mezzo
entro il termine medesimo. 
    5. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale  della
pubblica sicurezza, riconosciuta  la  regolarita'  del  procedimento,
sara'  approvata  la  graduatoria  finale  e  verranno  dichiarati  i
vincitori del  concorso.  Il  decreto  stesso  sara'  pubblicato  nel
Bollettino ufficiale del personale del Ministero  dell'interno  e  di
tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    6. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorrera'  il
termine,  rispettivamente  di  giorni sessanta  e   centoventi,   per
eventuali  impugnative  al  Tribunale  amministrativo  regionale  del
Lazio, sede di Roma, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio  2010,
n. 104, ovvero al Presidente della Repubblica, ai sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. 
                               Art. 14 
 
 
                        Nomina dei vincitori 
 
 
    1. I vincitori del concorso saranno  nominati  direttori  tecnici
chimici della Polizia di Stato ed avviati a frequentare il  corso  di
formazione di cui all'art. 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334. 
    2. Coloro che non si presenteranno,  senza  giustificato  motivo,
nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del corso di
cui al precedente comma, saranno dichiarati decaduti dalla nomina. 
    3. La definitiva assegnazione alla sede di  servizio  fra  quelle
indicate dall'Amministrazione e' effettuata in relazione alla  scelta
manifestata dagli interessati secondo l'ordine della  graduatoria  di
fine corso. 
    Roma, 5 dicembre 2016 
 
                                               Il Capo della Polizia  
                                                Direttore generale    
                                             della pubblica sicurezza 
                                                    Gabrielli