Concorso per 14 allievi marescialli (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 14
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 103 del 30-12-2016
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Concorso (Scad. 30 gennaio 2017) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattordici Allievi Marescialli del ruolo Ispett ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 30-12-2016
Data Scadenza bando 30-01-2017
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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso (Scad. 30 gennaio 2017)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattordici Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri riservato ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo da ammettere alla frequenza del 7° corso triennale (2017-2020).

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e successive modifiche
e integrazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina
degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione,  cura  e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzioni  nei  pubblici
impieghi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 18, comma 2, della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,
concernente la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore  degli
orfani o coniugi di deceduti per causa di  lavoro,  di  guerra  e  di
servizio; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270,  che  ha  modificato  il
regolamento recante  norme  relative  all'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre  2005,  n.  246»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad  assumere,  la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive  modifiche,  previa  richiesta  delle
amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»  e  successive  modificazioni  e
integrazioni con particolare riferimento agli articoli 679, comma  1,
lettera a), 683, comma 1, 684 e 686, commi 1, 3 e 4, 687, 688 e 689; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre  2014
- registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al  foglio  n.
2512 -  concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
personale militare e il decreto del  Presidente  della  Repubblica  4
ottobre 2016 - registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al
foglio n. 2028 - relativo alla sua conferma nell'incarico; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per il personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art.  8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto  il  regolamento  interno  della   Scuola   marescialli   e
brigadieri dei carabinieri, approvato con  decreto  dirigenziale  del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in data 22 agosto  2012
e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014,  recante  «Direttiva
tecnica riguardante l'accertamento delle  imperfezioni  e  infermita'
che sono  causa  di  non  idoneita'  al  servizio  militare  e  della
direttiva tecnica riguardante i  criteri  per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in  materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo dei vigili del
fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  armate,
nelle Forze di Polizia a Ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2»; 
    Vista la legge 28 dicembre 2015, n.  208,  recante  «Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge di stabilita' 2016)»; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della sanita'  militare,  recante  «Modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; 
    Ritenuto di non ricorrere a  quanto  contemplato  dall'art.  688,
comma 7, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010  che  prevede,
per il solo concorso pubblico per l'ammissione al corso biennale (ora
triennale) per allievi  marescialli  dell'Arma  dei  carabinieri,  la
facolta' di avvalersi dello scorrimento della  graduatoria  approvata
nei   18   mesi   precedenti   subordinatamente   a   una   «motivata
determinazione ministeriale»; 
    Vista la lettera n. 131/1-1 IS del 2 novembre  2016  con  cui  il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha trasmesso gli  elementi
di programmazione per l'emanazione  del  bando  di  concorso  per  il
reclutamento di 14 allievi marescialli in possesso dell'attestato  di
bilinguismo riferito al diploma di istruzione secondaria  di  secondo
grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, da ammettere  alla
frequenza del 7° corso triennale per allievi  marescialli  del  ruolo
ispettori dell'Arma dei carabinieri, evidenziando  la  necessita'  di
praticare tale scelta organizzatoria per soddisfare compiutamente  il
fabbisogno di  personale  bilingue  occorrente  all'espletamento  dei
propri compiti d'istituto nell'ambito  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano; 
    Vista la nota M_D SSMD0170321 del 28 novembre  2016  con  cui  lo
Stato maggiore della difesa ha rilasciato il prescritto «nulla  osta»
all'emanazione del bando di concorso per  l'ammissione  al  7°  corso
triennale di 14 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei
carabinieri  in  possesso  del  suddetto  attestato  di   bilinguismo
riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione  secondaria
di secondo grado; 
    Visto il parere  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato  del  17
ottobre 2016 per il quale quanto previsto dall'art.  33  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, puo'  trovare
applicazione  bandendo  una  procedura  riservata  ai  candidati   in
possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 
    Ravvisata la necessita'  di  indire  un  concorso  pubblico,  per
titoli ed esami, per il reclutamento di  14  allievi  marescialli  in
possesso  dell'attestato  di  bilinguismo  riferito  a  livello   non
inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui
all'art. 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  luglio
1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni, da ammettere alla
frequenza del 7° corso triennale per allievi  marescialli  del  ruolo
ispettori dell'Arma dei carabinieri; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento di 14 allievi marescialli del ruolo ispettori  dell'Arma
dei carabinieri riservato, ai sensi  dell'art.  33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, ai  candidati
in possesso dell'attestato di  bilinguismo  riferito  a  livello  non
inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui
all'art. 4 del decreto del  Presidente  della  repubblica  26  luglio
1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni, da ammettere alla
frequenza del 7° corso triennale (2017-2020). 
    2. I posti  riservati  di  cui  al  comma  1,  eventualmente  non
ricoperti per insufficienza di candidati riservatari  idonei  saranno
devoluti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per  l'ammissione
al 7° corso triennale (2017-2020)  di  546  allievi  marescialli  del
ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri,  indetto  con  decreto  n.
635545 del 31 ottobre 2016. 
    3. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta' di revocare o annullare il presente bando  di  concorso,  di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare  il  numero
dei posti, di sospendere l'ammissione dei  vincitori  alla  frequenza
del corso in ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della  spesa  pubblica.
In tal  caso,  l'Amministrazione  della  difesa  provvedera'  a  dare
formale comunicazione mediante avviso  che  verra'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale. 
    4. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    5. La Direzione generale si riserva  altresi'  la  facolta',  nel
caso di eventi  avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal    caso,    sara'    dato    avviso     nei     siti     internet
«www.persomil.difesa.it/concorsi» e «www.carabinieri.it», definendone
le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a  tutti  gli
effetti e per tutti gli interessati. 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso: 
      a) i militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti  al  ruolo
dei sovrintendenti ed a quello degli appuntati e carabinieri, nonche'
gli allievi carabinieri che alla data di scadenza del termine per  la
presentazione delle domande: 
        1) siano in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di  secondo
grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni; 
        2) siano idonei al servizio militare  incondizionato.  Coloro
che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al  concorso  con
riserva fino  all'effettuazione  delle  prove  di  efficienza  fisica
previste dal successivo art. 8; 
        3) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria  di
secondo grado, a seguito della frequenza di  un  corso  di  studi  di
durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal  corso  annuale
previsto per l'accesso alle universita' dall'art. 1  della  legge  11
dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni; 
        4)  non  abbiano  superato  il  giorno  di   compimento   del
trentesimo anno di eta'. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti  per
l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non  si  applicano  ai
limiti massimi di  eta'  stabiliti  per  il  reclutamento  nel  ruolo
ispettori; 
        5) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o  nel  periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni,  sanzioni  disciplinari
piu' gravi della consegna; 
        6) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o  nel  periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore
a   nella   media   ovvero,   in   rapporti   informativi,    giudizi
corrispondenti; 
        7) non siano  stati  giudicati  inidonei  all'avanzamento  al
grado superiore nell'ultimo biennio; 
        8) non siano stati condannati per delitti non colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in  atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      b) i cittadini italiani che alla data di scadenza  del  termine
per la presentazione delle domande: 
        1) siano in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di  secondo
grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni; 
        2) abbiano compiuto  il  17°  anno  di  eta'  e  non  abbiano
superato il giorno di compimento del 26° anno di eta'  e  abbiano  il
consenso dei genitori o di chi esercita la  potesta'  genitoriale  se
minorenni. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare per
una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite massimo di
eta' e' elevato a 28 anni. Gli aumenti dei limiti  di  eta'  previsti
per l'ammissione ai concorsi per altri pubblici impieghi non  trovano
applicazione; 
        3) godano dei diritti civili e politici; 
        4) non siano stati condannati per delitti non colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi
ne'   si   trovino   in   situazioni   comunque   incompatibili   con
l'acquisizione  o  la  conservazione  dello  stato   di   maresciallo
dell'Arma dei carabinieri; 
        5) siano in possesso di condotta incensurabile e non  abbiano
tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che
non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.  L'accertamento
di  tale  requisito  sara'   effettuato   d'ufficio   dall'Arma   dei
carabinieri con le modalita' previste dalla normativa vigente; 
        6) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria  di
secondo grado, a seguito della frequenza di  un  corso  di  studi  di
durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal  corso  annuale
previsto per l'accesso all'universita' dall'art.  1  della  legge  11
dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e  integrazioni.  Il
candidato che ha conseguito il titolo  di  studio  all'estero  dovra'
documentarne l'equipollenza a quello chiesto per la partecipazione al
concorso,   consegnando   idonea   documentazione   all'atto    della
presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 8; 
        7)  non  siano  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
Polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
        8) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
        9) se candidati di sesso maschile, non siano stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto  dall'art.
636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.  In  tal  caso,  la
dichiarazione dovra' essere esibita all'atto della presentazione alle
prove di efficienza fisica di cui all'art. 8. 
    2. I candidati che  nelle  more  dell'espletamento  del  concorso
transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a
quella prevista al comma 1, lettera b) o viceversa  dovranno  riunire
anche i requisiti per  la  nuova  categoria  di  appartenenza,  fatta
eccezione per l'eta'. 
    3. L'ammissione al corso  e'  subordinata  al  superamento  delle
prove di efficienza fisica di cui al successivo art.  8,  nonche'  al
riconoscimento   del   possesso   dell'idoneita'    psico-fisica    e
attitudinale, da accertarsi con le modalita' indicate  ai  successivi
articoli 9 e 11. 
    4. I requisiti di cui al comma 1  devono  essere  posseduti  alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande  indicato
al successivo art. 3. Gli stessi e l'idoneita' psico-fisica di cui al
precedente  comma  3,  fatta  eccezione  per  l'eta',  devono  essere
mantenuti  fino  alla  data  di  incorporamento  presso   la   Scuola
marescialli e brigadieri, pena l'esclusione dal concorso. 
    5. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni  momento  e  anche  a
seguito di  verifiche  successive,  con  provvedimento  motivato  del
Direttore generale per il personale militare o di  autorita'  da  lui
delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o  dalla  frequenza
del corso per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata
osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando. 
    6. Tutti i candidati partecipano «con riserva» alle prove e  agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso. 
                               Art. 3 
 
 
                Domanda di partecipazione al concorso 
 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  dovra'  essere
compilata e inviata  esclusivamente  on-line  seguendo  la  procedura
indicata  nel  sito  www.carabinieri.it -  area  concorsi,  entro  il
termine perentorio di 30  (trenta)  giorni  a  decorrere  dal  giorno
successivo a quello  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - seguendo le  istruzioni  per
la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. 
    2. Prima di iniziare la procedura di compilazione  della  domanda
on-line, il sistema automatizzato obbliga il  candidato  a  scegliere
una  modalita',   tra   le   seguenti,   per   essere   compiutamente
identificato: 
      a) indirizzo di posta elettronica certificata  (PEC)  intestata
al candidato; 
      b) carta di tipo conforme agli standard CIE (carta  d'identita'
elettronica) e  CNS  (carta  nazionale  dei  servizi).  Il  candidato
titolare di questo tipo di smart card deve: 
        compilare i campi con i propri  dati  anagrafici,  il  codice
fiscale e un indirizzo di posta elettronica; 
        identificarsi digitalmente mediante l'utilizzo della  propria
CIE/CNS e del PIN a essa associato; 
      c)  firma  digitale/elettronica   qualificata.   Il   candidato
titolare di strumenti per la firma digitale /elettronica  qualificata
rilasciati da un certificatore accreditato deve: 
        compilare il modulo di  identificazione  con  i  propri  dati
anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica; 
        scaricare il modulo di identificazione in formato PDF; 
        sottoscriverlo  mediante  certificato   di   firma   digitale
(intestato al candidato); 
        eseguire la procedura di upload per  caricare  il  modulo  in
formato P7M nell'apposita sezione dell'applicativo «concorsi on-line»
del sito www.carabinieri.it - area concorsi. 
    Al termine della procedura  d'identificazione  eseguita  con  una
delle modalita' sopra descritte, il sistema  automatizzato  invia  al
candidato,  all'indirizzo   di   posta   elettronica   indicato,   un
collegamento per accedere al modulo di  presentazione  della  domanda
on-line per la partecipazione al concorso. 
    3. I candidati che si trovano  all'estero  e  che  non  hanno  la
possibilita' di procedere alla  compilazione  della  domanda  con  le
modalita' di cui al precedente comma 2, potranno darne  comunicazione
al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e  contenzioso,  a  mezzo
e-mail (all'indirizzo cgcnsrconcmar@carabinieri.it), entro il termine
di scadenza per la presentazione delle domande.  Il  predetto  Centro
provvedera' ad inviare direttamente all'interessato il fac-simile del
modulo di domanda di partecipazione al concorso all'indirizzo  e-mail
indicato nella richiesta. Detto modulo, una volta  compilato,  dovra'
essere scannerizzato e inviato a mezzo e-mail al predetto indirizzo. 
    4. I candidati  minorenni,  all'atto  della  presentazione  della
domanda di  partecipazione,  dovranno  seguire  la  stessa  procedura
descritta  al  precedente  comma  2,  identificandosi   sul   sistema
automatizzato di presentazione delle domande tramite una  casella  di
posta elettronica certificata, oppure tramite carta di tipo  conforme
agli standard  CIE  (carta  d'identita'  elettronica)  e  CNS  (carta
nazionale dei servizi), oppure  tramite  firma  digitale  elettronica
qualificata, intestate a  uno  dei  genitori  esercenti  la  potesta'
genitoriale o, in  mancanza,  al  tutore.  Essi  dovranno,  altresi',
consegnare,  alla  prima  prova  concorsuale,   l'atto   di   assenso
all'arruolamento volontario di  un  minore,  secondo  il  modello  in
allegato A al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o
dal genitore esercente la potesta' genitoriale o,  in  mancanza,  dal
tutore, nonche'  la  fotocopia  di  un  documento  di  riconoscimento
dei/del  sottoscrittori/e  rilasciato  da  un'Amministrazione   dello
Stato, provvisto di fotografia e in corso di validita'. 
    5.  Una  volta  ricevuto  il  link  per  accedere  al  modulo  di
presentazione della domanda on-line, il candidato, consapevole  delle
conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni  non  veritiere,
di cui all'art. 76 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare: 
      a) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
      b) il proprio stato civile; 
      c) la residenza e il recapito al  quale  desidera  ricevere  le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di  avviamento
postale e  di  numero  telefonico  (telefonia  fissa  e  mobile).  Se
cittadino  italiano  residente  all'estero,  dovra'  indicare   anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la  data  di  espatrio.
Per il candidato  che  e'  stato  identificato  mediante  la  propria
casella  di  posta  elettronica  certificata   standard,   tutte   le
comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla  predetta  casella.
Il candidato che e' stato  identificato  mediante  carta  d'identita'
elettronica/carta nazionale dei servizi o firma  digitale/elettronica
qualificata deve indicare  un  indirizzo  di  posta  elettronica  (e'
preferibile che sia indicata una  casella  di  PEC-posta  elettronica
certificata) ove  desidera  ricevere  le  comunicazioni  relative  al
concorso.  Dovra'  essere  segnalata,  altresi',   a   mezzo   e-mail
(all'indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it),  al  predetto  Centro
nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione  del  recapito
indicato. L'amministrazione non  assume  alcuna  responsabilita'  per
l'eventuale  dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da  inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato ovvero da  mancata  o
tardiva comunicazione del cambiamento del  recapito  stesso  indicato
nella domanda, ne'  per  eventuali  disguidi  telematici  o  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; 
      d) il titolo di studio posseduto; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso  di  doppia
cittadinanza, il candidato dovra' indicare, in apposita dichiarazione
da consegnare all'atto  della  presentazione  alla  prima  prova  del
concorso, la seconda cittadinanza e in quale Stato e' soggetto  o  ha
assolto agli obblighi militari; 
      f) il possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello
non inferiore al diploma  di  istruzione  di  secondo  grado  di  cui
all'art. 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  luglio
1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni; 
      g) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      h)  di  aver  tenuto  condotta  incensurabile  e  di  non  aver
riportato condanne penali o applicazioni di pena ai  sensi  dell'art.
444 del  codice  di  procedura  penale,  di  non  essere  attualmente
imputato in procedimenti penali, di non  essere  stato  sottoposto  a
misure di prevenzione. In caso contrario dovra' indicare le condanne,
le applicazioni di  pena,  i  procedimenti  a  carico  e  ogni  altro
eventuale precedente penale, precisando la data del  provvedimento  e
l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero  quella  presso  la
quale pende un procedimento penale. 
    Il candidato dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione  e
reclutamento  -  Ufficio  concorsi  e  contenzioso,  a  mezzo  e-mail
(all'indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it), qualsiasi  variazione
della sua posizione giudiziaria che intervenga  successivamente  alla
dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento  presso
la Scuola marescialli e brigadieri; 
      i) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto  dall'impiego  in  una   pubblica   amministrazione   ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o di Polizia per motivi disciplinari o  di  inattitudine
alla  vita  militare  o  per  perdita  permanente  dei  requisiti  di
idoneita' fisica; 
      j) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito; 
      k) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio  1998,  n.  230,  a  meno  che   abbia   presentato   apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni  dalla  data  in  cui  e'  stato
collocato  in  congedo,  come  previsto  dall'art.  636  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
      l) l'eventuale possesso di uno o  piu'  dei  titoli  di  merito
indicati nell'allegato  B.  Il  candidato  dovra'  fornire  tutte  le
indicazioni utili a consentire all'amministrazione  di  esperire  con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande di partecipazione al concorso; 
      m) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di  preferenza
previsti dall'art. 688, comma 5, del  decreto  legislativo  15  marzo
2010,  n.  66,  o  dall'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il candidato dovra'  fornire  tutte
le indicazioni utili a consentire all'amministrazione di esperire con
immediatezza i controlli previsti sui  suddetti  titoli,  che  devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione
delle domande di partecipazione al concorso; 
      n) la lingua  straniera  -  una  sola  -  tra  quelle  indicate
nell'allegato C, dove non  figura  la  lingua  tedesca,  nella  quale
intende sostenere la prova facoltativa di lingua; 
      o) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
      p) di prestare il proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati
contenuti nella domanda, ai  sensi  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto il loro conferimento e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione. 
    6. All'esito della procedura correttamente eseguita,  il  sistema
automatizzato  generera'  una  ricevuta  dell'avvenuta  presentazione
della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo  di
posta elettronica indicato dal candidato nella domanda stessa.  Detta
ricevuta  dovra'  essere  esibita  dal   candidato   all'atto   della
presentazione alla prima prova del concorso. 
    7.  Le  domande  di  partecipazione  inoltrate,  anche   in   via
telematica,   con   qualsiasi   altro   mezzo   rispetto   a   quelli
sopraindicati, non saranno prese in considerazione e il candidato non
verra' ammesso alla procedura concorsuale, fatta eccezione per quanto
previsto al comma 3. 
    8. Il candidato non deve allegare alla domanda, inoltrata con  le
procedure informatizzate di cui  al  presente  articolo,  l'eventuale
documentazione probatoria del possesso dell'attestato di  bilinguismo
riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione di  secondo
grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive  modifiche  e  integrazioni,  dei
titoli di merito, di studio e/o di preferenza posseduti. Detti titoli
dovranno comunque essere posseduti alla data di scadenza del  termine
per la presentazione delle domande di partecipazione  al  concorso  e
dichiarati  nella  domanda   stessa.   La   relativa   documentazione
probatoria  dovra'  essere   consegnata,   anche   sotto   forma   di
dichiarazione  sostitutiva,  rilasciata  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto  della
presentazione alla prova scritta di cui all'art. 10. 
    9. Fermo restando che la domanda presentata  on-line  non  potra'
essere  modificata  una  volta  scaduto  il  termine  ultimo  per  la
presentazione delle domande di partecipazione,  il  Comando  generale
dell'Arma  dei  carabinieri  -  Centro  nazionale  di   selezione   e
reclutamento potra' chiedere la regolarizzazione delle  domande  che,
benche' inviate nei termini e con  le  modalita'  indicate  ai  commi
precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 
    10. I militari in  servizio  nell'Arma  dei  carabinieri  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera a) dovranno, altresi', consegnare  copia
della suddetta domanda al Comando del reparto/ente presso cui sono in
forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di  cui  al
successivo art. 4. 
                               Art. 4 
 
 
          Istruttoria delle domande dei candidati militari 
 
 
    1. I comandi, ricevuta copia della domanda di  partecipazione  al
concorso, dovranno per i candidati ammessi alla prova scritta di  cui
all'art. 10: 
      a) segnalare al Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri  -
Centro nazionale di selezione e reclutamento  -  Ufficio  concorsi  e
contenzioso, i nominativi di coloro che  non  sono  in  possesso  dei
requisiti di partecipazione di cui al precedente  art.  2,  comma  1,
lettera a), n. 1), 2), 5), 6), 7) e 8); 
      b) trasmettere al suddetto Centro: 
        copia  della  documentazione  matricolare  e  caratteristica,
aggiornata alla data di scadenza del termine di  presentazione  delle
domande di partecipazione al concorso; 
        specchio dimostrativo del  servizio  effettivamente  prestato
presso  reparti  dell'Arma  dei  carabinieri,  incluso   il   periodo
trascorso presso le scuole dell'Arma dei carabinieri in  qualita'  di
allievo. 
    La trasmissione della documentazione di cui alla  lettera  b)  al
Comando generale dell'Arma dei  carabinieri  -  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento dovra' avvenire avvalendosi dell'applicativo
Ge.Do.P.A. (Gestione documentale personale in avanzamento). 
    2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza
armata o di Polizia sara' eventualmente acquisita d'ufficio. 
                               Art. 5 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali del Direttore generale per
il  personale  militare  o  di  autorita'  da  lui  delegata  saranno
nominate: 
      a) la commissione esaminatrice per la  prova  scritta,  per  la
valutazione dei titoli, per le prove orali, per la prova  facoltativa
di lingua straniera e la formazione della graduatoria di merito; 
      b) commissione per la valutazione  delle  prove  di  efficienza
fisica; 
      c) commissione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari; 
      d)  commissione   per   lo   svolgimento   degli   accertamenti
attitudinali. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), sara' composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a generale  di  brigata,
presidente; 
      b) un ufficiale superiore, membro; 
      c) un docente di materie letterarie, membro; 
      d) un mar. A. s. UPS o luogotenente, segretario  senza  diritto
al voto. 
    La commissione esaminatrice, nel caso in  cui  la  prova  scritta
venga effettuata in lingua tedesca ai sensi dell'art.  10,  comma  6,
sara' integrata per la traduzione  e  la  correzione  della  suddetta
prova da un docente di lingua tedesca, membro aggiunto. 
    Per lo svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera il
docente di materie letterarie sara' sostituito da  un  docente  della
lingua straniera oggetto della prova o, in mancanza, da un  ufficiale
qualificato conoscitore della lingua. 
    Se il numero dei candidati risultera' superiore  a  1000  (mille)
unita', per  ogni  gruppo  di  almeno  500  candidati  potra'  essere
nominata, con provvedimento  del  Direttore  generale  del  personale
militare o di autorita' da lui delegata,  apposita  sottocommissione,
in analoga composizione, unico restando il  presidente.  Analogamente
potranno essere nominate sottocommissioni, se il numero dei candidati
ammessi alla prova orale e a quella facoltativa di  lingua  straniera
fosse rilevante. In tal  caso  i  candidati  saranno  assegnati  alla
commissione e alle sottocommissioni mediante sorteggio da effettuarsi
il giorno della prova dinanzi agli interessati. 
    3. La commissione per le prove di efficienza  fisica  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente; 
      b) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, membro; 
      c) un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario. 
    La commissione potra'  avvalersi,  durante  l'espletamento  delle
prove, di personale  dell'Arma  dei  carabinieri  in  possesso  della
qualifica   di   istruttore   militare   di   educazione   fisica   e
dell'assistenza di personale tecnico e medico. 
    4. La  commissione  per  gli  accertamenti  sanitari  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: 
      a) un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  tenente
colonnello, presidente; 
      b) due ufficiali medici, membri, dei quali il meno  anziano  in
ruolo svolgera' anche le funzioni di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici  specialisti
anche esterni. 
    5. La commissione per gli accertamenti  attitudinali  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta dal seguente personale,
in servizio presso il Centro nazionale di  selezione  e  reclutamento
dell'Arma dei carabinieri: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente; 
      b)  un   ufficiale   con   qualifica   di   «perito   selettore
attitudinale», membro; 
      c) un ufficiale psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario.  Se  il  numero
dei  candidati   ammessi   agli   accertamenti   attitudinali   fosse
particolarmente elevato potranno essere nominate piu' commissioni. 
                               Art. 6 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di: 
      a) prove di efficienza fisica; 
      b)  accertamenti  sanitari  per  la   verifica   dell'idoneita'
psico-fisica; 
      c) prova scritta; 
      d) accertamenti attitudinali; 
      e) prova orale; 
      f) prova facoltativa di lingua straniera. 
    2. L'Amministrazione della difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento  o  perdita  di  oggetti  personali  che  i  candidati
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al comma 1 del presente  articolo;  per  contro,  provvedera'  ad
assicurare  i  candidati  per  eventuali  infortuni   che   dovessero
verificarsi durante il  periodo  di  permanenza  presso  la  sede  di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi. 
                               Art. 7 
 
 
                        Documenti da produrre 
 
 
    1. I candidati convocati presso il Centro nazionale di  selezione
e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per essere  sottoposti  alle
prove di efficienza fisica e, se idonei, ai  successivi  accertamenti
sanitari, all'atto della presentazione dovranno produrre  i  seguenti
documenti in originale o in copia conforme, rilasciati  in  data  non
anteriore a tre  mesi  da  quella  di  presentazione,  salvo  diverse
indicazioni: 
      a) certificato di idoneita' ad  attivita'  sportiva  agonistica
per l'atletica leggera, in corso di validita', rilasciato  da  medici
appartenenti alla Federazione  medico-sportiva  italiana,  ovvero  da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  servizio
sanitario nazionale che esercitano in  tali  ambiti  in  qualita'  di
medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in
originale o copia conforme  dovra'  essere  portata  al  seguito  una
fotocopia dello stesso).  Il  documento  dovra'  avere  una  data  di
rilascio non antecedente al  2  gennaio  2017  ovvero  dovra'  essere
valido fino al 1° gennaio 2018. La mancata presentazione del suddetto
certificato non consentira'  di  sostenere  le  prove  di  efficienza
fisica, con la conseguente esclusione dal concorso; 
      b)  qualora  il  candidato  ne  sia  gia'  in  possesso,  esame
radiografico del torace in  due  proiezioni,  con  relativo  referto,
effettuato entro i sei  mesi  precedenti  la  data  fissata  per  gli
accertamenti sanitari; 
      c) referto attestante l'effettuazione dei markers  virali  anti
HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
      d) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV; 
      e) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato  E,
che costituisce parte integrante del presente bando,  rilasciato  dal
proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona  salute,  la
presenza/assenza  di  pregresse  manifestazioni   emolitiche,   gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' essere rilasciato in data
non antecedente i sei mesi dalla data di presentazione; 
      f) ai soli fini  dell'eventuale  successivo  impiego,  referto,
rilasciato in data non  anteriore  a sessanta  giorni  precedenti  la
visita,  di  analisi   di   laboratorio   concernente   il   dosaggio
quantitativo  del  glucosio-6-fosfatodeidrogenasi  (G6PD),   eseguito
sulle emazie ed espresso  in  termini  di  percentuale  di  attivita'
enzimatica. I candidati riconosciuti affetti  da  carenza  accertata,
totale  o  parziale,  dell'enzima   G6PD   dovranno   rilasciare   la
dichiarazione di ricevuta informazione e di  responsabilizzazione  di
cui all'allegato F. In caso di mancata presentazione del  referto  di
analisi di laboratorio concernente il  dosaggio  del  G6PD,  ai  fini
della  definizione   della   caratteristica   somato-funzionale   AV,
limitatamente alla  carenza  del  predetto  enzima,  al  coefficiente
attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
Il suddetto referto dovra' comunque  essere  prodotto  dai  candidati
all'atto dell'incorporamento, qualora vincitori; 
      g) per i candidati di sesso femminile: 
        referto del test di gravidanza mediante analisi su  sangue  o
urine, eseguito in data non anteriore a  cinque  giorni  calendariali
antecedenti alla data di presentazione per lo  svolgimento  in  piena
sicurezza delle  prove  di  efficienza  fisica  e  per  le  finalita'
indicate nel successivo art. 9, comma 10; 
        ecografia pelvica con relativo referto; 
      h) per  i  militari  in  servizio  dell'Arma  dei  carabinieri,
specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in  atto
rilasciato dalle infermerie competenti; 
      i)  per  i   candidati   ancora   minorenni,   all'atto   della
presentazione agli accertamenti sanitari,  la  dichiarazione  di  cui
all'allegato G al bando, sottoscritta da  chi  esercita  la  potesta'
genitoriale. 
    Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,
anche militari, o  private  accreditate  con  il  servizio  sanitario
nazionale.  In  quest'ultimo  caso  dovra'  essere   prodotta   anche
l'attestazione  in  originale  della  struttura  sanitaria   medesima
comprovante detto accreditamento. 
                               Art. 8 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1.  Le  prove   di   efficienza   fisica,   che   avranno   luogo
indicativamente a  partire  dalla  prima  decade  di  febbraio  2017,
saranno  svolte  secondo  le   modalita'   e   i   criteri   indicati
nell'allegato  H,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto, nonche' osservando le  disposizioni  contenute  in  apposite
norme  tecniche,  approvate  con   provvedimento   dirigenziale   del
Comandante generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  che  saranno  rese
disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito  www.carabinieri.it,  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 
    2. I candidati ancora minorenni alla data di presentazione presso
il Centro dovranno  consegnare  l'atto  di  assenso  all'arruolamento
volontario,  in  carta  semplice,  conforme   all'allegato   A,   che
costituisce parte integrante  del  presente  bando,  sottoscritto  da
entrambi i  genitori  o  dal  genitore  che  esercita  legittimamente
l'esclusiva  potesta'  o,  in  mancanza,  dal  tutore.   La   mancata
presentazione  di  detto  documento  determinera'  l'esclusione   del
candidato minorenne. 
    3. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta  nel
giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza  fisica  sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione  dei
candidati  interessati   al   concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa  ai
quali gli stessi  hanno  chiesto  di  partecipare.  A  tal  fine  gli
interessati dovranno far  pervenire  a  mezzo  e-mail  (all'indirizzo
cnsrconcmar@pec.carabinieri.it)  al  predetto  Centro  nazionale   di
selezione e reclutamento, un'istanza di nuova convocazione, entro  le
ore 13,00 del giorno lavorativo  antecedente  a  quello  di  prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che  potra'  essere  disposta  compatibilmente  con  il  periodo   di
svolgimento della prova stessa,  avverra'  a  mezzo  e-mail  (inviata
all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicato  nella   domanda   di
partecipazione  al  concorso).   I   candidati   convocati   dovranno
presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con giacca a  vento  al
seguito). 
    4. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
obbligatori determinera' il giudizio di inidoneita'  da  parte  della
commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e l'esclusione dal
concorso.  Il  superamento  di  tutti  gli  esercizi  obbligatori  ed
eventualmente di quelli  facoltativi,  determinera'  un  giudizio  di
idoneita' alle prove di efficienza fisica,  con  attribuzione  di  un
punteggio incrementale, secondo  le  modalita'  indicate  nel  citato
allegato H, fino ad un massimo di 5 punti, utile  per  la  formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 15. 
                               Art. 9 
 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
 
    1. I candidati che avranno riportato  il  giudizio  di  idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno  sottoposti,  a  cura  della
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c),  presso
il  Centro  nazionale  di  selezione  e  reclutamento  dell'Arma  dei
carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153 - Roma, ad  accertamenti  per
la verifica dell'idoneita' psico-fisica al  servizio  militare  quale
maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri. 
    L'idoneita' psico-fisica dei candidati  sara'  accertata  con  le
modalita'  previste  dagli  articoli  580  e  582  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con  le  modalita'
previste dalle direttive tecniche approvate con decreto  ministeriale
del  4  giugno  2014,  citate  nelle  premesse,  nonche'  secondo  le
modalita'  definite  in  apposite  norme  tecniche,   approvate   con
provvedimento dirigenziale  del  Comandante  generale  dell'Arma  dei
carabinieri. Le citate norme tecniche saranno rese disponibili, prima
della  data  di  svolgimento  della   prova   concorsuale,   mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 
    2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta  nel
giorno e nell'ora stabiliti  per  gli  accertamenti  sanitari,  sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione  dei
candidati  interessati   al   concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa  ai
quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e  di  quelli  che  non
siano in possesso, alla data prevista per gli accertamenti  sanitari,
della documentazione sanitaria di cui all'art. 7,  comma  1,  lettere
c), d), e), f) e, per le sole candidate,  del  referto  di  ecografia
pelvica, in ragione dei tempi  necessari  per  il  rilascio  di  tali
documenti  da  parte  di  strutture  sanitarie  pubbliche  o  private
accreditate con il servizio sanitario nazionale, da segnalare con  le
modalita' di cui al precedente art. 8, comma 3. La mancata esibizione
della documentazione sanitaria di cui all'art. 7,  comma  1,  lettere
c), d), e), e, per  le  sole  candidate,  del  referto  di  ecografia
pelvica, anche  successivamente  alla  richiesta  di  riconvocazione,
determinera' l'impossibilita' per la commissione di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettera c) di esprimersi in  relazione  al  possesso
dei  requisiti  psico-fisici,  con  la  conseguente  esclusione   dal
concorso. 
    3. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporra' per tutti i  candidati  una  visita  medica  generale  e  i
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: 
      a) cardiologico con ECG; 
      b) oculistico; 
      c) odontoiatrico; 
      d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; 
      e) psichiatrico; 
      f) analisi completa delle urine,  con  esame  del  sedimento  e
ricerca  di  eventuali  cataboliti  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope  quali  anfetamine,   cocaina,   oppiacei,   cannabinoidi,
barbiturici  e  benzodiazepine.  In  caso   di   positivita',   sara'
effettuato   sul   medesimo   campione   il    test    di    conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
      g) analisi del sangue concernenti: 
        1) emocromo completo; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) trigliceridemia; 
        6) colesterolemia; 
        7) transaminasemia (GOT e GPT); 
        8) bilirubinemia totale e frazionata; 
        9) gamma GT; 
      h) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      i) visita medica generale; 
      j)  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata  valutazione  clinica  e  medico-legale,   ivi   compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due  proiezioni.  Se  si
rende necessario sottoporre il candidato  ad  indagini  radiologiche,
indispensabili per  l'accertamento  e  la  valutazione  di  eventuali
patologie, in  atto  o  pregresse,  non  altrimenti  osservabili  ne'
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche,  lo  stesso
dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato G,  che  fa
parte integrante del presente bando.  I  candidati  ancora  minorenni
all'atto della  presentazione  agli  accertamenti  sanitari,  invece,
avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al  citato
allegato G sottoscritta dai genitori o da chi  esercita  la  potesta'
genitoriale.   La   mancata   esibizione   di   detta   dichiarazione
determinera' l'impossibilita' di sottoporre i  minorenni  agli  esami
radiologici. 
    I candidati  di  sesso  femminile  saranno  sottoposti  a  visita
ginecologica. 
    4. Gli accertamenti sanitari verificheranno: 
      a) per i candidatiti in servizio nell'Arma dei carabinieri,  ad
eccezione  degli  allievi  carabinieri,   l'assenza   di   infermita'
invalidanti in atto, ai sensi dell'art. 686, comma 1, lettera e)  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
      b) per i restanti candidati, il possesso del  seguente  profilo
sanitario minimo:  psiche  (PS)  1;  costituzione  (CO)  2;  apparato
cardiocircolatorio (AC) 2; apparato  respiratorio  (AR)  2;  apparati
vari (AV) 2 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza
accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo
di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge  109/2010  richiamata
in  premessa);  apparato  locomotore  superiore  (LS)   2;   apparato
locomotore inferiore (LI) 2;  apparato  uditivo  (AU)  2  e  apparato
visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10
e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno,  raggiungibile  con
correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in
un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio,
per gli altri vizi di refrazione); campo visivo e  motilita'  oculare
normali, senso cromatico normale. 
    5. I candidati devono, altresi', rientrare nei valori limite  dei
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nell'art. 587
del decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90
cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica  17
dicembre 2015, n. 207, accertati con  le  modalita'  riportate  nella
direttiva tecnica emanata  dall'Ispettorato  generale  della  sanita'
militare citata in premessa. 
    6. La commissione, seduta stante, comunichera'  per  iscritto  al
candidato  l'esito  della  visita  medica,  sottoponendo  il  verbale
contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) «idoneo» con l'indicazione del profilo sanitario; 
      b) «inidoneo» con l'indicazione del motivo. 
    7. Saranno giudicati «inidonei» i candidati: 
      a) che  non  rientrino  nei  parametri  fisici  correlati  alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente attiva riportati nella citata tabella «A» allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
      b) risultati affetti da: 
        1) imperfezioni e infermita' che siano causa  di  inidoneita'
al servizio militare secondo la normativa vigente o  che  determinino
l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di  cui  al
comma 4, lettera b); 
      2) disturbi della parola anche se in forma lieve  (dislessia  e
disartria); 
      3) positivita' agli accertamenti  diagnostici  per  l'abuso  di
alcool  e  ai  cataboliti  urinari  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope, confermata presso una struttura  ospedaliera  militare  o
civile; 
      4) malattie o lesioni per le quali sono previsti  tempi  lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti  necessari  per  la
frequenza del corso; 
      5) tutte quelle imperfezioni e infermita' non contemplate dalle
precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale  maresciallo  del  ruolo  ispettori
dell'Arma dei carabinieri. 
      8.  Saranno,  altresi',  giudicati  inidonei  i  candidati  che
presentino tatuaggi: 
        a) visibili  con  ogni  tipo  di  uniforme,  compresa  quella
ginnica (pantaloncini e maglietta); 
        b) posti anche in  parti  coperte  dalle  uniformi  che,  per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    9.  Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   sanitari   e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  I  candidati
giudicati «inidonei» non saranno ammessi  a  sostenere  le  ulteriori
prove concorsuali. 
    10. In caso di positivita' del  test  di  gravidanza  di  cui  al
precedente art. 7, comma 1, la commissione non potra' in nessun  caso
procedere  agli  accertamenti  previsti  e  dovra'  astenersi   dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580,  comma  2  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90  e  del
punto 10 delle  avvertenze  riportate  nella  direttiva  tecnica  per
l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita'  che
sono causa di inidoneita' al servizio militare approvata con  decreto
ministeriale  del  4  giugno  2014,  secondo  i  quali  lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. Le candidate che si  trovano  in
dette condizioni saranno  nuovamente  convocate  presso  il  predetto
Centro nazionale di selezione e reclutamento  per  essere  sottoposte
alle prove di efficienza fisica, alle visite  specialistiche  e  agli
accertamenti di cui al precedente comma 3, in  una  data  compatibile
con la definizione della graduatoria  finale  di  merito  di  cui  al
successivo art. 15.  Dette  candidate,  per  esigenze  organizzative,
potranno essere ammesse, con riserva, a sostenere le ulteriori  prove
concorsuali. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la candidata, con provvedimento motivato,  sara'
esclusa dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento
del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso. 
    11. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari verranno
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura  della  stessa  commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica,  in
una data compatibile con la definizione della graduatoria  finale  di
merito di cui  al  successivo  art.  15.  I  medesimi,  per  esigenze
organizzative, potranno essere ammessi, con riserva, a  sostenere  le
ulteriori prove concorsuali. I candidati che, al momento della  nuova
visita  medica,  non  avranno  recuperato   la   prevista   idoneita'
psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati. 
    12. Tutti i  candidati,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di
effettuazione degli accertamenti sanitari dovranno  indossare  idonea
tenuta ginnica e attenersi alle norme disciplinari e di vita  interna
di  caserma.  Gli  stessi,  qualora  le  attivita'   concorsuali   si
protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il  primo
ordinario) a carico dell'Amministrazione. 
                               Art. 10 
 
 
                            Prova scritta 
 
 
    1. I candidati che avranno riportato  il  giudizio  di  idoneita'
agli accertamenti sanitari di cui  al  precedente  art.  9,  dovranno
sostenere una prova scritta. Contenuto e modalita' della  prova  sono
indicati nell'allegato D del presente decreto. 
    2. Detta prova avra' luogo a partire dal 21  febbraio  2017,  con
inizio dalle 9,30. La sede e le modalita' di svolgimento della stessa
saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti  e  per
tutti i candidati, con avviso consultabile, a partire dal 10 febbraio
2017, nei siti internet www.carabinieri.it  e  www.persomil.difesa.it
nonche' presso il  Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  V
reparto, Ufficio relazioni con il pubblico,  piazza  Bligny  n.  2  -
00197 Roma, telefono 0680982935 e presso il Ministero  della  difesa,
Direzione generale per il personale militare, Ufficio  relazioni  con
il pubblico, viale  dell'Esercito  n.  186  -  00143  Roma,  telefono
06517051012. 
    3. I candidati ammessi alla  prova  scritta  per  aver  riportato
giudizio di idoneita' agli  accertamenti  sanitari,  senza  attendere
alcuna convocazione, sono tenuti  a  presentarsi  nella  sede  e  nel
giorno previsti,  dalle  8,30  alle  9,30,  portando  al  seguito  un
documento d'identita' provvisto di fotografia e in corso di validita'
e una penna a sfera a inchiostro indelebile nero, tenendo conto che: 
      a)  in  ogni  caso,  a  partire  dalle  9,30,  non  sara'  piu'
consentito  l'accesso  all'interno   della   struttura   ove   verra'
effettuata la prova; 
      b) non sara'  permesso  ai  candidati  di  entrare  nella  sede
d'esame portando al  seguito  borse,  borselli,  bagagli,  dizionari,
telefoni  cellulari,  computer,  appunti,  carta   per   scrivere   e
pubblicazioni varie. 
    Durante lo svolgimento della prova sara' consentita unicamente la
consultazione di dizionari della lingua italiana e  tedesca  messi  a
disposizione dalla commissione esaminatrice. 
    4. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali siano le ragioni  dell'assenza,  comprese
quelle dovute  a  causa  di  forza  maggiore.  Non  saranno  previste
riconvocazioni. 
    5. Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  della  prova
saranno osservate, ove applicabili, le disposizioni degli articoli 13
e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.
487. 
    6. I candidati che ne hanno  fatto  espressa  richiesta  all'atto
delle presentazione della domanda, potranno effettuare detta prova in
lingua tedesca, ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e  33,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574. 
    7. La prova scritta si intendera' superata se il candidato  avra'
conseguito un punteggio di almeno 18/30. 
    Tale punteggio sara' utile per la formazione della graduatoria di
cui all'art. 15. I candidati che non supereranno la prova non saranno
ammessi a sostenere le successive prove di concorso. 
    8. L'esito della prova scritta,  il  calendario,  la  sede  e  le
modalita' di convocazione  dei  candidati  ammessi  a  sostenere  gli
accertamenti attitudinali e la prova  orale,  di  cui  ai  successivi
articoli 11 e 12, saranno resi disponibili, con valore di notifica  a
tutti gli effetti e per tutti i candidati, indicativamente a  partire
dal 31 marzo 2017,  nel  sito  web  www.carabinieri.it  e  presso  il
Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  V  reparto,  Ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma,  telefono
0680982935. 
                               Art. 11 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. I candidati risultati idonei alla  prova  scritta  di  cui  al
precedente art. 10 saranno sottoposti, ai  sensi  dell'art.  641  del
decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,   agli   accertamenti
attitudinali, indicativamente, a partire dal 10 aprile 2017. 
    2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta  nel
giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti  attitudinali,  sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione  dei
candidati  interessati   al   concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare
con le modalita' di cui al precedente art. 8, comma 3. 
    3. Gli accertamenti attitudinali sono articolati su due  distinte
fasi: 
      a) una istruttoria,  nella  quale  la  commissione  di  cui  al
precedente art. 5, comma 1, lettera d)  potra'  avvalersi  anche  del
contributo tecnico-specialistico fornito da  personale  di  supporto,
volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati  ai  fini
della formazione della decisione finale, condotta separatamente da: 
        ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o  piu'
test e/o questionari ed eventuali prove  di  performance  e  la  loro
successiva valutazione; 
        ufficiali periti selettori attitudinali, mediante  conduzione
di  un'intervista  attitudinale,  che  ne  riporteranno  gli   esiti,
rispettivamente, in una «relazione psicologica» e in una  «scheda  di
valutazione attitudinale»; 
      b) una costitutiva, nella  quale  la  commissione  nominata  ai
sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d) del bando, valutati i  referti
istruttori  e  le  risultanze  di  un  ulteriore  colloquio  condotto
collegialmente, assumera' le deliberazioni conclusive  in  merito  al
possesso   dei   requisiti   attitudinali   e   alle    potenzialita'
indispensabili  all'espletamento  delle   mansioni   di   maresciallo
dell'Arma  dei  carabinieri  e   all'assunzione   delle   discendenti
responsabilita'. 
    Tali accertamenti saranno svolti con  le  modalita'  definite  in
apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del
Comandante generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  che  saranno  rese
disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito  www.carabinieri.it,  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 
    4.  Al  termine  dei   predetti   accertamenti   la   commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio  di
«idoneita'» o «inidoneita'». Tale giudizio, che sara' comunicato  per
iscritto seduta stante, e' definitivo. I candidati giudicati inidonei
non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 
    5. I candidati che sono  militari  in  servizio,  nel  giorno  di
svolgimento  degli  accertamenti  attitudinali   dovranno   indossare
l'uniforme.  Tutti  i  candidati,  compresi  i   militari,   dovranno
attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di  caserma.  Gli
stessi, qualora le attivita' concorsuali  si  protraggano  anche  nel
pomeriggio,  fruiranno  del  vitto  (solo   il   pranzo)   a   carico
dell'Amministrazione. 
                               Art. 12 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. I candidati risultati idonei  al  termine  degli  accertamenti
attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova orale  e  convocati
con le modalita' di cui al precedente art.  10,  comma  8.  La  prova
avra' luogo indicativamente a partire dal 12 aprile 2017  e  vertera'
sulle materie di cui al programma riportato nel citato allegato D del
presente decreto.  La  sede,  il  calendario  di  convocazioni  e  le
modalita' di svolgimento della prova orale saranno resi  disponibili,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, a
partire dal 30 marzo 2017, nel sito web www.carabinieri.it  e  presso
il Comando generale dell'Arma dei  carabinieri,  V  reparto,  Ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma,  telefono
0680982935. 
    2. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, quali che siano  le
ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a  causa  di  forza
maggiore.  Non  saranno  previste  riconvocazioni,  a  eccezione  dei
candidati  interessati   al   concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare
con le modalita' di cui al precedente art. 8, comma 3. 
    3. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un
punteggio  di  almeno  18/30.  Tale  punteggio  sara'  utile  per  la
formazione della graduatoria di cui al successivo art. 15. 
                               Art. 13 
 
 
                Prova facoltativa di lingua straniera 
 
 
    1. La prova facoltativa di lingua straniera, solo per i candidati
che hanno chiesto di sostenerla nella domanda  di  partecipazione  al
concorso e che hanno conseguito il giudizio di idoneita'  alla  prova
orale di cui al precedente art. 12, consistera' in una prova  scritta
ed orale in non  piu'  di  una  lingua  scelta  tra  quelle  indicate
nell'allegato C. La prova si svolgera', salvo diverse  comunicazioni,
a partire dal 7 giugno 2017, con le modalita' di cui all'allegato  D,
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
    2. La sede, le modalita' di svolgimento della  prova  scritta  di
lingua straniera e il calendario di  convocazione  per  quella  orale
saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli  effetti
e per tutti i candidati, a partire dal 31 maggio 2017, nei  siti  web
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it nonche' presso il Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, V reparto, Ufficio relazioni  con
il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono  0680982935  e
presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale
militare, Ufficio relazioni con il pubblico, viale  dell'Esercito  n.
186 - 00143 Roma, telefono 06517051012.  Non  saranno  ammesse  nuove
convocazioni rispetto alle date che saranno indicate. 
    3. Ciascun candidato, a partire dal 7° giorno dalla pubblicazione
degli esiti della prova scritta di lingua, potra'  prendere  visione,
nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata  al  concorso,  del
questionario somministratogli, della  griglia  di  correzione  e  del
proprio modulo risposta test. 
                               Art. 14 
 
 
                      Spese di viaggio. Licenza 
 
 
    1. Le spese per i viaggi da e per le sedi  delle  prove  previste
dal precedente art. 6, comma 1 del  presente  bando,  nonche'  quelle
sostenute per la permanenza presso le relative sedi  di  svolgimento,
sono a carico dei candidati. 
    2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento  delle
prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 6,  comma  1,
nonche' per quelli necessari per raggiungere la sede  delle  prove  e
degli accertamenti e per il rientro nella sede  di  servizio.  Se  il
candidato non sosterra'  le  prove  e  gli  accertamenti  per  motivi
dipendenti  dalla  sua  volonta'  la  licenza   straordinaria   sara'
commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso. 
                               Art. 15 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le  prove  di
cui al precedente art. 6, saranno iscritti dalla commissione  di  cui
al precedente art. 5, comma 1, lettera a), nella  graduatoria  finale
di merito. 
    2. La graduatoria sara' formata sommando alla media dei  punteggi
conseguiti nella prova scritta  e  in  quella  orale  gli  incrementi
attribuiti  per  le  prove  di  efficienza  fisica,  per   la   prova
facoltativa di lingua straniera e per la valutazione  dei  titoli  di
merito secondo i criteri riportati nell'allegato B. 
    3. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all'art. 5,  comma
1,  lettera  a),  valutera',  previa  identificazione  dei   relativi
criteri, i titoli di  merito  dei  soli  candidati  che  risulteranno
idonei alla prova scritta. A  tal  fine  la  commissione,  dopo  aver
corretto in forma anonima gli elaborati,  procedera'  a  identificare
esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in  modo
da  definire,  per  sottrazione,  l'elenco  dei   candidati   idonei.
L'abbinamento tra gli elaborati sufficienti  e  i  rispettivi  autori
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 
    4. I titoli di merito saranno ritenuti validi solo  se  posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle  domande
e dichiarati nella domanda stessa. 
    5. A parita' di merito, ai  sensi  dell'art.  688,  comma  5  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si terra'  conto,  ai  fini
della formazione della graduatoria, del possesso nell'ordine di uno o
piu'  dei  seguenti  titoli  di  preferenza:  orfani  di  guerra   ed
equiparati, figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al
valore dell'Arma dei carabinieri, al valore dell'Esercito,  al  valor
di Marina, al valor aeronautico o al valor civile, figli  di  vittime
del dovere. In caso di ulteriore parita' si terra' conto  dei  titoli
di cui all'art. 5 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487 e, in subordine, sara' preferito l'aspirante piu'
giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 15  maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998,
n. 191. 
    6. Il candidato che nella domanda di partecipazione  al  concorso
ha dichiarato il possesso di titoli di merito o  di  preferenza  deve
fornire tutte le indicazioni utili a  consentire  all'Amministrazione
di esperire  con  immediatezza  i  previsti  controlli.  La  relativa
documentazione probatoria potra'  essere  consegnata,  quale  termine
ultimo, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445, con le modalita' di cui al precedente art. 3, comma 8. 
    7. La graduatoria generale di merito  formata  dalla  commissione
esaminatrice sara' approvata con decreto del Direttore  generale  per
il personale militare e,  successivamente,  pubblicata  nel  Giornale
ufficiale  della  difesa  e  nei  siti   web   www.carabinieri.it   e
www.persomil.difesa.it.  Della  pubblicazione  sara'   data   notizia
mediante avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. Tale comunicazione avra' valore  di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti i candidati. 
    8. Saranno dichiarati  vincitori  del  concorso  e  ammessi  alla
frequenza  del  7°  corso  triennale  allievi  marescialli,   secondo
l'ordine della graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza
dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti e dei
criteri previsti dal precedente art. 1, commi 2 e 3. 
                               Art. 16 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 e del possesso dei titoli di cui all'art. 15, commi 2 e 4  del
presente decreto, il Centro nazionale  di  selezione  e  reclutamento
dell'Arma  dei  carabinieri  potra'  chiedere  alle   Amministrazioni
pubbliche ed agli enti competenti la conferma  di  quanto  dichiarato
nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  nelle  eventuali
dichiarazioni  sostitutive  sottoscritte  dai   candidati   risultati
vincitori del concorso medesimo,  ai  sensi  delle  disposizioni  del
decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma  1
emerge la non  veridicita'  del  contenuto  della  dichiarazione,  il
dichiarante decadra' dai benefici  eventualmente  conseguiti  con  il
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
    3. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  «con  riserva»   alle   prove   e   agli
accertamenti.  L'Amministrazione  puo'  escludere  in  ogni   momento
qualsiasi candidato dal concorso o dalla frequenza del corso, anche a
seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti
nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel
presente bando, o dichiararlo decaduto dalla nomina. 
    4. Verranno acquisiti d'ufficio: 
      a) il certificato generale del casellario giudiziale; 
      b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma  dei  carabinieri
per coloro che sono in servizio presso altra  Forza  armata  o  Corpo
armato dello Stato. 
                               Art. 17 
 
 
                         Ammissione al corso 
 
 
    1.  I  candidati  ammessi  al  corso  allievi   marescialli,   se
provenienti: 
      a) dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli  appuntati  e
carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione; 
      b)  dagli  allievi  carabinieri,  conseguono  la  promozione  a
carabiniere  nei  termini  previsti  per  gli   arruolati   volontari
nell'Arma dei carabinieri; 
      c) dagli allievi ufficiali in ferma  prefissata,  ottengono  la
commutazione della ferma gia' contratta  in  ferma  quadriennale  con
decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi carabinieri nei
termini previsti per gli arruolati volontari dell'Arma; 
      d) dagli ufficiali in ferma prefissata, accedono al  corso  con
il grado di carabiniere previa rinuncia al grado; 
      e) dai militari  dell'Arma  dei  carabinieri  in  congedo,  dai
militari in servizio oppure in congedo di altre Forze  armate  o  dai
civili, anche se appartenenti ad altre Forze di Polizia, accedono  al
corso previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti,  assumendo
quella di allievo carabiniere e sono promossi con le modalita' e  nei
termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma stessa. 
    2. Il predetto personale sara'  assunto  in  forza  dalla  Scuola
marescialli e brigadieri dalla data che verra' stabilita dal  Comando
generale dell'Arma dei  carabinieri  e  da  tale  data  assumera'  la
qualita' di allievo. 
    3. I frequentatori del 7°  corso  triennale  allievi  marescialli
saranno iscritti, a cura e spese dell'Amministrazione,  al  corso  di
laurea previsto  dal  piano  di  studi  della  Scuola  marescialli  e
brigadieri. I  frequentatori,  pertanto,  non  dovranno  trovarsi  in
situazioni comunque incompatibili con  l'iscrizione  all'universita',
pena l'esclusione dal corso. 
                               Art. 18 
 
 
                       Presentazione al corso 
 
 
    1. Il 7° corso triennale allievi marescialli, della durata di tre
anni accademici, avra' inizio entro il mese di settembre 2017  presso
la Scuola marescialli  e  brigadieri  dell'Arma  dei  carabinieri  di
Firenze e si svolgera' secondo  i  programmi  stabiliti  dal  Comando
generale dell'Arma dei carabinieri e le norme contenute  nel  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    2. L'Amministrazione ha facolta' di  convocare  i  vincitori  del
concorso prima della data di inizio del corso, al fine  di  espletare
le operazioni di incorporamento, ivi compresa  la  visita  medica  di
controllo per accertare se, in relazione al disposto  del  precedente
art.  9,  siano  ancora  in  possesso  della   prescritta   idoneita'
psicofisica. Qualora riscontrati affetti da malattie o  malformazioni
sopravvenute, i candidati saranno rinviati  al  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri  per  la  verifica
dell'idoneita'  psicofisica  al  servizio  militare   nell'Arma   dei
carabinieri, a cura della commissione di cui al  precedente  art.  5,
comma 1, lettera c). I  provvedimenti  di  inidoneita'  o  temporanea
inidoneita' che non si risolveranno entro  dieci  giorni  dalla  data
fissata per la presentazione comporteranno l'esclusione dal concorso.
Il giudizio di  inidoneita'  e'  definitivo.  I  candidati  giudicati
inidonei saranno sostituiti  nell'ordine  della  graduatoria  di  cui
all'art. 15, con altri candidati idonei. 
    3. All'atto della visita medica di controllo i candidati dovranno
consegnare: 
    il  certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo   alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
    in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; 
    se non presentato  in  sede  di  prove  di  efficienza  fisica  e
accertamenti sanitari, analisi di laboratorio concernente il dosaggio
quantitativo  del  glucosio  6-fosfatodeidrogenasi  (G6PD),  eseguito
sulle emazie ed espresso in termini di percentuale enzimatica; coloro
i quali risulteranno affetti da deficit di G6PD  dovranno  rilasciare
la dichiarazione di ricevuta informazione e di  responsabilizzazione,
rinvenibile negli allegati al bando; 
    un  certificato  rilasciato  da  struttura   sanitaria   pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh. 
    I militari gia' in servizio nell'Arma  dei  carabinieri  dovranno
esibire il certificato  anamnestico  delle  vaccinazioni  effettuate,
rilasciato nei trenta giorni antecedenti  alla  data  di  inizio  del
corso (scheda o libretto sanitario). 
    4. I candidati vincitori di sesso femminile  dovranno,  altresi',
consegnare un referto di test  di  gravidanza  (mediante  analisi  su
sangue o urine),  effettuato  presso  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o accreditata con il  Servizio  sanitario  nazionale,
entro  i  cinque  giorni   calendariali   precedenti   la   data   di
presentazione. In caso di  positivita'  del  test  di  gravidanza  la
visita medica di cui al precedente comma 2  sara'  sospesa  ai  sensi
dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90  e  l'interessata  sara'  rinviata  d'ufficio  alla
frequenza del primo corso utile. 
    5. I vincitori del concorso senza attendere alcuna comunicazione,
dovranno presentarsi presso la citata Scuola  nella  data  e  con  le
modalita' che saranno rese note con avviso, avente valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i candidati, che sara'  pubblicato  a
partire dal 17 luglio 2017 nel sito web  www.carabinieri.it,  nonche'
presso il Comando generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  V  reparto,
Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 -  00197  Roma,
numero 0680982935. 
    6. All'atto della presentazione coloro che non sono  militari  in
servizio   nell'Arma   dei   carabinieri   dovranno   compilare   una
dichiarazione   sostitutiva    di    certificazione    relativa    al
possesso/mantenimento dei requisiti previsti. 
    7. Ai fini dell'iscrizione al corso universitario che sono tenuti
a frequentare gli allievi marescialli, a richiesta del Comando  della
citata  Scuola  marescialli  e  brigadieri,  i   vincitori   dovranno
sottoscrivere una  dichiarazione  sostitutiva,  rilasciata  ai  sensi
delle disposizioni del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, attestante di essere in possesso  del  diploma
di istruzione secondaria di secondo grado e di  non  essere  iscritto
presso alcuna universita'. 
    8. I vincitori del concorso che non si  presenteranno  presso  la
citata Scuola marescialli e brigadieri nel  termine  fissato  saranno
considerati rinunciatari e sostituiti a cura  della  predetta  Scuola
entro i primi venti giorni di corso con  altri  candidati  idonei  in
ordine di graduatoria, tenuto conto delle riserve di posti  previste.
Gli aspiranti, per comprovati gravi  motivi  -  da  rendere  noti  in
anticipo per il tramite del competente comando dell'Arma territoriale
o di appartenenza, per i militari in servizio  nell'Arma  -  potranno
essere autorizzati a differire la presentazione fino  al  10°  giorno
dalla data fissata. 
    9. La rinuncia all'incorporamento o  alla  frequenza  del  corso,
espressa o tacita, e' irrevocabile. 
                               Art. 19 
 
 
                        Nomina a maresciallo 
 
 
    1. Gli allievi giudicati  idonei  al  termine  del  secondo  anno
accademico saranno nominati marescialli. 
    2. La nomina a maresciallo, ai sensi dell'art.  772  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  sara'  sospesa  per  coloro  che,
giudicati idonei al termine  del  corso,  si  trovino  in  una  delle
seguenti condizioni: 
      a) rinviati a  giudizio  o  ammessi  ai  riti  alternativi  per
delitto non colposo; 
      b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare
una sanzione di stato; 
      c) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; 
      d) in aspettativa per  qualsiasi  motivo  per  una  durata  non
inferiore a sessanta giorni. 
    3. Al termine del corso formativo i marescialli saranno destinati
presso reparti/enti/uffici  situati  nella  Provincia  di  Bolzano  o
aventi competenza regionali. 
                               Art. 20 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai  candidati  saranno  raccolti
presso  il  Ministero  della  difesa  -  Direzione  generale  per  il
personale  militare  -  I  reparto  -   1ª   divisione   reclutamento
ufficiali-sottufficiali e presso il Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e  reclutamento,  per  le
finalita' di gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una
banca  dati  automatizzata,   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo. 
    2.  Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai   fini
dell'accertamento  dei  requisiti  di   partecipazione   e   per   la
valutazione dei titoli.  Le  medesime  informazioni  potranno  essere
comunicate unicamente  alle  Amministrazioni  pubbliche  direttamente
interessate  allo  svolgimento  del   concorso   o   alla   posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in  caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  per  motivi
legittimi al loro trattamento. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Direttore  generale  per  il   personale   militare,   titolare   del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di  propria  competenza,
responsabili dei dati personali: 
      a) i responsabili degli enti di cui al precedente art. 4; 
      b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5; 
      c)  il  Direttore  del  Centro   nazionale   di   selezione   e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri. 
    I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi
dell'art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
2010, n. 90. 
                               Art. 21 
 
 
                     Accesso atti amministrativi 
 
 
    Eventuali richieste di accesso  ai  documenti  amministrativi  da
parte degli interessati alla procedura concorsuale,  ai  sensi  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail
ai seguenti indirizzi: 
      cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it,   fino   alla    data    di
approvazione della  graduatoria  finale  di  merito  da  parte  della
Direzione generale per il personale militare; 
      persomil@postacert.difesa.it,  dopo  la  data  di  approvazione
della graduatoria finale di merito, anticipandola anche all'indirizzo
di posta elettronica r1d1s5@persomil.difesa.it 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
      Roma, 20 dicembre 2016 
 
                                     Gen. D. c. (li): Paolo Gerometta