Concorso per 386 allievi scuole militari (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 386 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 2 del 10-01-2017 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA Concorso (Scad. 9 febbraio 2017) Concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze Armate per l'anno accademico 2017-20 ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 10-01-2017 |
Data Scadenza bando | 09-02-2017 |
Condividi |
Invia tramite Whatsapp
|
Concorso (Scad. 9 febbraio 2017)
Concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze Armate per l'anno accademico 2017-2018.
IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare di concerto con IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche e integrazioni; Visti i decreti interministeriali 20 dicembre 1996, concernenti approvazione dei programmi di insegnamento delle materie universitarie per i corsi ordinari dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti e ruolo servizi - e del Corpo del genio aeronautico - ruolo Ingegneri - svolti presso l'Accademia aeronautica; Visti i decreti ministeriali 6 maggio 1997, concernenti riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti e ruolo servizi - e del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri - presso l'Accademia aeronautica; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni, concernente elenco delle imperfezioni e infermita' che sono causa di inidoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'Amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 66, comma 10 del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, tra gli altri, il personale dei Corpi di Polizia, la procedura prevista dall'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle Amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del Codice dell'Ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto interministeriale 30 giugno 2015, recante disposizioni in materia di reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente dell'Esercito; Visto il decreto interministeriale 30 giugno 2015, recante disposizioni in materia di reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente della Marina militare; Visto il decreto interministeriale 30 giugno 2015, recante disposizioni in materia di reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2015, recante disposizioni in materia di reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Vista la direttiva tecnica 9 febbraio 2016 dell'Ispettorato generale della Sanita' militare, emanata ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici»; Visto il comma 4 - bis dell'art. 643 del citato Codice dell'Ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita' della graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014 - registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare e il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2016 - registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028 - relativo alla sua conferma nell'incarico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2015, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore (CP) Vincenzo Melone a Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto; Decreta: Art. 1 Generalita' 1. Per l'anno accademico 2017 - 2018 sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie militare, navale e aeronautica, per la formazione di base degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri: a) Esercito: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi al primo anno di corso dell'Accademia militare; b) Marina: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale; c) Aeronautica: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica; d) Carabinieri: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi al primo anno di corso dell'Accademia militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei carabinieri. 2. Taluni dei posti a concorso saranno riservati, nella misura indicata nelle Appendici al bando: a) agli allievi delle Scuole militari; b) al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. Il titolo che consente di beneficiare di tale riserva di posti deve essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso; c) per il solo concorso di cui al precedente comma 1, lettera a), al personale in servizio nell'Esercito in qualita' di Sergente in servizio permanente, Allievo Sergente, Volontario in servizio permanente, Volontario in ferma prefissata quadriennale e Volontario in ferma prefissata di un anno, questi ultimi con almeno dodici mesi di servizio in tale posizione alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione; d) per il solo concorso di cui al precedente comma 1, lettera d), ai concorrenti in possesso, all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni. La riserva di posti e' soddisfatta conteggiando tra i concorrenti eventualmente beneficiari della stessa anche coloro i quali si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito. I posti riservati agli allievi delle Scuole militari eventualmente non ricoperti in una delle due ripartizioni percentuali (del 20% e del 10%), cosi' come indicate nelle Appendici al bando, saranno devoluti all'altra. I predetti posti riservati agli allievi delle Scuole militari eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito e con il seguente ordine di priorita' a: concorrenti idonei che sono alle armi alla data di presentazione della domanda di partecipazione in qualita' di Ufficiali inferiori, di Sottufficiali o di Militari di truppa in ferma volontaria o rafferma con almeno un anno di servizio effettivamente svolto; altri concorrenti idonei. I posti riservati ad altre categorie di candidati eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei. 3. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1 saranno ammessi quali allievi alla frequenza dei corsi con riserva di accertamento, anche successiva all'ammissione, dei requisiti prescritti e subordinatamente all'autorizzazione a effettuare assunzioni eventualmente prevista dalla normativa vigente. I predetti vincitori non potranno far valere gli esami universitari sostenuti prima dell'ammissione ai corsi d'Accademia ai fini del conseguimento della laurea prevista al termine del ciclo formativo. 4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare i predetti concorsi, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dai concorsi o l'incorporazione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati, nel sito www.persomil.difesa.it, nonche' nel portale dei concorsi on - line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3 e di cui sara' dato avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale. 5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto - organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il numero dei posti a concorso potra' subire modificazioni o devoluzioni tra le Armi o i Corpi al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze della Forza armata interessata connesse alla consistenza del ruolo normale delle rispettive Armi o Corpi, fino alla data di approvazione delle graduatorie di merito di ciascun concorso. Inoltre, potranno essere modificate, sempre entro il predetto termine, le modalita' di effettuazione dei singoli corsi. Qualora il numero dei posti a concorso venga modificato secondo le previsioni del presente comma e del precedente comma 4, sara' altresi' modificato il numero dei posti riservati ai sensi del precedente comma 2. 7. La Direzione generale per il personale militare si riserva, altresi', la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel sito www.persomil.difesa.it/concorsi, nonche' nel portale dei concorsi on - line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3, definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
Art. 2 Requisiti generali di partecipazione 1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 possono partecipare concorrenti, anche se alle armi, di entrambi i sessi. Per la partecipazione a tutti i predetti concorsi, fermo restando quanto specificato al presente comma, i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti generali: a) essere cittadini italiani; b) avere compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non superare il giorno di compimento del ventiduesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Gli appartenenti ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), non dovranno superare il ventottesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestano o hanno prestato servizio militare nelle Forze armate. L'eventuale periodo trascorso in qualita' di allievo delle Scuole militari non e' considerato valido ai fini dell'elevazione del limite di eta'. Tale elevazione del limite di eta' non si applica: ai concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c); al personale appartenente ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, partecipante al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d); c) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2016 - 2017 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale, previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni. L'eventuale ammissione ai corsi dei concorrenti che hanno conseguito all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata al riconoscimento dell'equipollenza del titolo conseguito a quelli sopraindicati; d) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente. Tale requisito sara' verificato nell'ambito degli accertamenti psicofisici e attitudinali; e) godere dei diritti civili e politici; f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psicofisica; g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; h) avere tenuto condotta incensurabile e non aver posto in essere, nei confronti delle Istituzioni democratiche, comportamenti che non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; i) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potesta', o del tutore a contrarre l'arruolamento volontario nella Forza armata prescelta/Arma dei carabinieri; l) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Tale requisito sara' verificato nell'ambito degli accertamenti psicofisici. 2. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale dovranno non essere stati dimessi d'autorita' ovvero espulsi per insufficiente attitudine al pilotaggio da precedenti analoghi corsi. 3. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, i concorrenti dovranno non essere stati dichiarati inidonei all'avanzamento o avervi rinunciato, negli ultimi cinque anni di servizio, se personale militare in servizio permanente, e non dovranno trovarsi in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di Ufficiale. 4. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 l'ammissione ai corsi sara' subordinata al possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale prescritta dalla normativa in vigore, nonche' dell'idoneita' all'esercizio dell'attivita' di volo in qualita' di piloti militari, se concorrenti per il ruolo naviganti normale per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c). 5. Salvo quelli previsti dal precedente comma 1, lettere b) e c), tutti i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione e mantenuti sino all'ammissione presso i singoli Istituti di formazione e per tutta la durata del ciclo formativo, ivi compresi quelli ulteriori previsti ai precedenti commi 2 e 3, rispettivamente per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere c) e d). 6. In considerazione del fatto che l'ordinamento universitario non riconosce la possibilita' di conseguire piu' volte lo stesso titolo accademico, non potranno essere ammessi a partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 quanti producano domande per un'Arma/Corpo per i quali sia prevista l'iscrizione a un corso di laurea comportante il conseguimento di un titolo accademico gia' posseduto.
Art. 3 Portale dei concorsi on - line del Ministero della difesa 1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) vengono gestite tramite il portale dei concorsi on - line del Ministero della difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on - line Difesa, ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it 2. Previa registrazione da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3 - che consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura pubblicazione - e' possibile presentare le domande di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi. Per quanto concerne il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), si fa rinvio alle disposizioni contenute nei successivi articoli 4 e 5. 3. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti modalita': a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente - se minorenne, deve essere intestata o utilizzata da un componente del nucleo familiare esercente la potesta' genitoriale - ) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione pubblica; b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione pubblica (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma digitale. 4. Conclusa la fase di accreditamento, l'interessato acquisisce le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo cosi' creato nel portale. In caso di smarrimento, e' attivabile la procedura di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4 Domande di partecipazione 1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale. Se il termine coincide con un giorno festivo, questo sara' prorogato al giorno successivo. 2. I candidati che sono minorenni alla data di presentazione della domanda di partecipazione dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa copia per immagine, ovvero in formato PDF, dell'atto di assenso per l'arruolamento volontario rinvenibile tra gli allegati al bando. Tale documento dovra' essere sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente l'esclusiva potesta' sul minore o, in mancanza di essi, dal tutore. Sara', altresi', necessario allegare, a pena di esclusione, copia per immagine, ovvero in formato PDF O JPEG, di un documento di riconoscimento provvisto di fotografia (fronte retro in un unico file leggibile) dei/l sottoscrittori/e, rilasciato da un'Amministrazione pubblica e in corso di validita'. La sottoscrizione del predetto documento comportera', da parte dei soggetti sopraindicati, l'esplicita autorizzazione a sottoporre il giovane agli accertamenti e alle prove previsti dal successivo art. 6, comma 1. 3. I candidati dovranno accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on - line la relativa domanda di partecipazione. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della domanda nel proprio profilo on - line, ferma la necessita' di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. I candidati, prima dell'inoltro della domanda di partecipazione, predispongono copia per immagini (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb per ogni allegato) dei documenti che devono allegare per l'inoltro della domanda. E' consentito l'invio delle domande di partecipazione per tutti i concorsi d'interesse di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c). 4. Terminata la compilazione di ogni domanda, i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on - line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere consegnato ed esibito, ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'inoltro della domanda, e' possibile salvare in locale una copia della stessa. 5. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non sara' ammesso alla procedura concorsuale. 6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, la Direzione generale per il personale militare si riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso resta comunque invariata all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo. 7. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d) la domanda di partecipazione al concorso dovra' essere compilata e inviata esclusivamente on - line a mezzo della procedura indicata nel sito www.carabinieri.it - area concorsi, entro il medesimo termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. Se il termine coincide con un giorno festivo, questo sara' prorogato al giorno successivo. Prima di iniziare la procedura di compilazione della domanda on - line, il sistema automatizzato obbliga il concorrente a scegliere una modalita', tra le seguenti, per essere compiutamente identificato: a) casella di posta elettronica certificata standard (PEC) intestata al concorrente; b) carta di tipo conforme agli standard CIE (carta d'identita' elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi). Il concorrente titolare di questi tipi di smart card dovra': compilare dei campi con i propri dati anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica; identificarsi digitalmente mediante l'utilizzo della propria CIE/CNS e del pin a essa associato; c) firma digitale/elettronica qualificata. Il concorrente titolare di strumenti per la firma digitale/elettronica qualificata rilasciati da un certificatore accreditato dovra': compilare il modulo di identificazione con i propri dati anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica; scaricare il modulo di identificazione in formato PDF; sottoscrivere mediante certificato di firma digitale (intestato al concorrente); eseguire la procedura di upload per caricare la domanda in formato P7M nell'apposita sezione dell'applicativo «concorsi on - line» del sito www.carabinieri.it - area concorsi. Al termine della procedura d'identificazione eseguita con una delle modalita' sopra descritte, il sistema automatizzato inviera' al concorrente, all'indirizzo di posta elettronica indicato, un collegamento per accedere al modulo di presentazione delle domande on - line per la partecipazione al concorso. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati non saranno prese in considerazione e il concorrente non sara' ammesso alla procedura concorsuale. I concorrenti minorenni all'atto della presentazione della domanda di partecipazione dovranno seguire la stessa procedura descritta ai commi precedenti, identificandosi sul sistema automatizzato di presentazione delle domande tramite casella di posta elettronica certificata standard (PEC), oppure tramite carta di tipo conforme agli standard CIE (carta d'identita' elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi), oppure tramite firma digitale elettronica qualificata, intestate a uno dei genitori esercenti la potesta' genitoriale o, in mancanza, al tutore. Essi dovranno, altresi', consegnare, alla prima prova concorsuale, l'atto di assenso all'arruolamento volontario di un minore, secondo il modello rinvenibile tra gli allegati al bando, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente la potesta' genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonche' la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittori/e rilasciato da un'Amministrazione pubblica, provvisto di fotografia e in corso di validita'. I concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo che hanno diritto alla riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera d), che desiderano sostenere la prova scritta di composizione in lingua tedesca in luogo della lingua italiana, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e dell'art. 33, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, dovranno indicarlo nella domanda di partecipazione. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda on - line e la inviera' automaticamente all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda. Detta ricevuta dovra' essere esibita dal concorrente all'atto della presentazione alla prima prova del concorso. I concorrenti identificati mediante casella di posta elettronica certificata standard (PEC) riceveranno le comunicazioni relative al concorso esclusivamente alla predetta casella. I concorrenti identificati mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS) o firma digitale/elettronica qualificata deve indicare un indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata (PEC). 8. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, in ogni domanda di partecipazione i concorrenti indicano i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione. 9. Con l'inoltro telematico delle domande, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, si assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 10. L'Amministrazione difesa ha facolta' di far regolarizzare le domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti 1. Per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un'aera pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, diario di svolgimento delle prove scritte ed eventuali variazioni successive, calendario di svolgimento delle selezioni fisio - psico - attitudinali, delle prove di efficienza fisica, delle prove orali, ecc.), e in un'area privata relativa alle eventuali comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale saranno anche pubblicate nel sito www.persomil.difesa.it 3. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d) tutte le comunicazioni saranno inserite nei siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 4. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), i candidati potranno modificare, aggiornare o annullare la domanda di partecipazione gia' trasmessa entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di partecipazione e inviare eventuali ulteriori comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria posizione giudiziaria), anche successivamente al termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di partecipazione, mediante messaggi di posta elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un account di PE - o posta elettronica certificata (PEC) - utilizzando esclusivamente un account di PEC -, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: a) Esercito: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi al primo anno di corso dell'Accademia militare: uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it per la PE ovvero centro_selezione@postacert.difesa.it per la PEC; b) Marina: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale: marinaccad.concorsi@marina.difesa.it solo PE; c) Aeronautica: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica: aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it solo PE. Anche per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), i candidati potranno sostituire l'intera domanda entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della stessa. Altresi', una volta scaduto detto termine, potranno inviare eventuali ulteriori comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria posizione giudiziaria) al seguente indirizzo di posta elettronica: cnsrconcuff@pec.carabinieri.it (solo PEC). A tutti i messaggi di cui al presente comma, fatta eccezione per quelli inviati con PEC, dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima 3 Mb) di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione pubblica, leggibile e provvisto di fotografia, del concorrente o di uno degli esercenti la potesta' genitoriale qualora il concorrente sia ancora minorenne. 5. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile.
Art. 6 Svolgimento dei concorsi 1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) prevedera' l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione: a) prova scritta di preselezione; b) prove di efficienza fisica; c) accertamenti psicofisici; d) accertamenti attitudinali; e) prova scritta di composizione italiana; f) accertamento della conoscenza della lingua inglese; g) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo Sanitario); h) prova orale di matematica; i) prova orale facoltativa di lingua straniera; l) tirocinio. 2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) prevedera' l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione: a) prova scritta di selezione culturale e accertamento della conoscenza della lingua inglese; b) accertamenti psicofisici; c) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo); d) prove di efficienza fisica; e) accertamenti attitudinali; f) prova orale di matematica (per i concorrenti aspiranti ai posti per i Corpi Vari); g) prova orale di biologia (per i concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo); h) prova orale facoltativa di lingua straniera. 3. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) prevedera' l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione: a) prova scritta di preselezione; b) accertamenti psicofisici; c) prova scritta di composizione italiana; d) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo Sanitario); e) tirocinio psicoattitudinale e comportamentale (concernente le aree di valutazione dell'efficienza fisica e psicoattitudinale - comportamentale); f) prova di informatica; g) accertamento della conoscenza della lingua inglese; h) prova orale di matematica; i) prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera. 4. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d) prevedera' l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione: a) prova scritta di preselezione; b) prove di efficienza fisica; c) prova scritta di composizione italiana; d) accertamenti psicofisici; e) accertamenti attitudinali; f) prova orale su materie indicate nell'Appendice al bando; g) prova facoltativa di lingua straniera; h) tirocinio. 5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e quelle indicate nelle Appendici al bando. 6. Saranno ammessi a sostenere le prove e gli accertamenti successivi, secondo le sequenze sopra riportate, i soli concorrenti giudicati idonei alla prova precedente, fatti salvi eventuali limiti numerici e specifici casi di ammissione con riserva, disciplinati nelle Appendici al bando. Saranno esclusi dal prosieguo del concorso i candidati che rinunceranno a sostenere le prove obbligatorie di concorso. 7. I concorrenti che, regolarmente convocati, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento delle suddette fasi concorsuali, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso di interesse, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 7. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti con il presente bando o del concorso per l'ammissione all'Accademia della Guardia di Finanza ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare e per la contestuale convocazione alle prove dell'esame di Stato. In tali ipotesi gli interessati dovranno far pervenire un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13.00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente a quello di prevista presentazione con in allegato copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione pubblica e della documentazione probatoria. In particolare, in caso di contestuale svolgimento delle prove dell'esame di Stato, dovranno allegare apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione scolastica dalla quale risulti la convocazione per una prova del predetto esame di Stato. La riconvocazione, che potra' essere disposta solo compatibilmente con il periodo di svolgimento delle prove stesse e nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui agli articoli successivi, avverra' mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d) la riconvocazione avverra' esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. Non si procedera' a riconvocazione alla prova scritta di composizione italiana e all'accertamento della conoscenza della lingua inglese - ove previsti - e, per i soli concorrenti per i posti per i Corpi Sanitari, alla prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica. Le istanze dovranno essere inviate, per quanto di interesse, agli indirizzi di posta elettronica di cui al precedente art. 5, comma 4. 8. I calendari di svolgimento delle prove concorsuali, ove non indicati nel bando o nelle relative Appendici, nonche' eventuali modifiche delle sedi di svolgimento delle prove stesse saranno resi noti mediante avviso - che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti - inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Tale avviso sara' reso disponibile anche nel sito www.persomil.difesa.it Mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero con le altre modalita' sopra indicate, saranno altresi' resi noti gli esiti delle prove scritte e orali. Sara' anche possibile chiedere informazioni al riguardo al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito, 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 (mail urp@persomil.difesa.it). 9. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), tali pubblicazioni avverranno esclusivamente nei siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Con le medesime modalita' saranno, altresi', resi noti gli esiti delle prove scritte e orali. Per tale concorso sara' anche possibile chiedere informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny, 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. 10. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui all'art. 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - dovranno essere sottoposti agli accertamenti e alle prove previste in data compatibile con quella della formazione delle graduatorie generali di merito, fatte salve ulteriori specifiche disposizioni di cui alle Appendici al bando. 11. Alle prove e agli accertamenti di cui ai precedenti commi i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento, in corso di validita', provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione pubblica. 12. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno a carico dei concorrenti, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Amministrazione della difesa per i candidati che risulteranno sprovvisti di mezzi per i viaggi. 13. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi alle prove e accertamenti indossando l'uniforme e potranno fruire della licenza straordinaria per esami militari sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti nel presente articolo, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. In particolare la licenza potra' essere concessa nell'intera misura per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno per la preparazione alle prove scritte e uno per la preparazione alla prova orale. 14. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al presente articolo.
Art. 7 Commissioni 1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno nominate, con successivi decreti dirigenziali, le seguenti commissioni: a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a): 1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta di preselezione, per la prova scritta di composizione italiana, per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, per le prove orali, per la formazione delle graduatorie e per l'assegnazione ai corsi; 2) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 3) la commissione per le prove di efficienza fisica; 4) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 5) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 6) la commissione per la valutazione dei frequentatori al termine del tirocinio; b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b): 1) la commissione valutatrice per la prova scritta di selezione culturale e accertamento della conoscenza della lingua inglese; 2) la commissione esaminatrice per le prove orali e per la formazione delle graduatorie finali; 3) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 4) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 5) la commissione per le prove di efficienza fisica; 6) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 7) la commissione per l'assegnazione dei vincitori ai Corpi; c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c): 1) la commissione per la prova scritta di preselezione; 2) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 4) la commissione per la prova scritta di composizione italiana; 5) la commissione esaminatrice per il tirocinio psicoattitudinale e comportamentale, per la prova di informatica, per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie generali di merito; d) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d): 1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta di preselezione, per la prova scritta di composizione italiana, per la prova orale, per la prova facoltativa di lingua straniera e per la formazione della graduatoria; 2) la commissione per le prove di efficienza fisica; 3) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 4) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 5) la commissione per la valutazione dei frequentatori al termine del tirocinio. 2. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) sara', altresi', nominata la commissione unica, composta da personale interforze, per la prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica.
Art. 8 Prova scritta di preselezione 1. La prova scritta di preselezione sara' prevista per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), c) e d), fatto salvo quanto precisato al successivo comma 4. Coloro ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, un'ora prima dell'inizio della prova nella sede e nel giorno indicati nel calendario di cui al precedente art. 6, comma 8, muniti di penna a sfera a inchiostro indelebile nero e potendo esibire, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le modalita' di cui al precedente art. 4 del presente decreto, ovvero copia della stessa. I concorrenti frequentatori delle Scuole Militari dovranno presentarsi nelle date e con le modalita' che saranno indicate dagli Enti incaricati dalla Direzione generale per il personale militare al Comando della Scuola di appartenenza, che dovra' partecipare ai rispettivi Allievi le comunicazioni di presentazione alla prova scritta di preselezione. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d) le predette date e modalita' di presentazione saranno pubblicate come indicato al precedente art. 6, comma 9. 2. La prova si svolgera', a cura della competente commissione, con le modalita' e sui programmi di cui alle Appendici al bando. 3. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova scritta di preselezione (determinati con i criteri di cui alle Appendici al bando), le commissioni competenti provvederanno, nell'ambito di ciascun concorso, a formare le graduatorie, utili al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive, entro i limiti numerici di cui alle Appendici al bando. 4. Per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, se il numero delle domande presentate per uno o piu' degli ordini di studi previsti sara' ritenuto compatibile con le esigenze di selezione, la prova scritta di preselezione non avra' luogo.
Art. 9 Prova scritta di selezione culturale 1. La prova scritta di selezione culturale sara' prevista per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b). 2. I concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso, senza attendere alcuna convocazione, dovranno presentarsi per sostenere detta prova nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel calendario di cui al precedente art. 6, comma 8, muniti di penna a sfera a inchiostro indelebile nero e potendo esibire, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le modalita' di cui al precedente art. 4 del presente decreto, ovvero copia della stessa. I concorrenti frequentatori delle Scuole Militari dovranno presentarsi nelle date e con le modalita' che saranno indicate dagli Enti incaricati dalla Direzione generale per il personale militare al Comando della Scuola di appartenenza, che dovra' partecipare ai rispettivi Allievi le comunicazioni di presentazione alla prova. 3. Il punteggio riportato sara' utile ai fini della formazione delle graduatorie finali del concorso.
Art. 10 Accertamenti psicofisici 1. Nell'ambito di tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 i concorrenti saranno sottoposti, a cura delle competenti commissioni, ad accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneita' psicofisica al servizio militare incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente in base alla normativa vigente per l'accesso all'Arma/Corpo prescelto. L'idoneita' psicofisica dei concorrenti sara' definita tenendo conto del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare» di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 90 (di seguito denominato t.u.o.m.), delle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvate con il decreto ministeriale 4 giugno 2014, nonche' tenendo conto dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, nei limiti previsti dall'art. 587 del t.u.o.m., come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, rilevati secondo le prescrizioni fissate con la Direttiva Tecnica ed. 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' Militare, di cui in premessa, fatto salvo il rispetto di ulteriori disposizioni normative indicate nelle specifiche Appendici. La facolta' di proporre istanza di riconvocazione non e' prevista per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) in quanto gli accertamenti psicofisici avranno luogo contestualmente alle prove di efficienza fisica. Pertanto, eventuali istanze di riconvocazione, nei casi e con le modalita' di cui al precedente art. 6, comma 7, dovranno essere proposte all'atto della convocazione alle prove di efficienza fisica. 2. Le modalita' di espletamento degli accertamenti psicofisici, la documentazione da portare al seguito - in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge - all'atto della presentazione ai rispettivi Enti di Selezione e gli accertamenti cui saranno sottoposti i candidati sono dettagliatamente indicate nelle Appendici al bando, nelle quali sono altresi' indicati i requisiti fisici di cui i candidati devono essere riconosciuti in possesso ai fini del conseguimento dell'idoneita', nonche' i profili sanitari minimi. A pena di esclusione, tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati, entro il giorno antecedente a quello di presentazione, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. Sara' cura del concorrente produrre anche l'attestazione - in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge - della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita da parte della commissione competente per gli accertamenti psicofisici, saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultera' scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la commissione non esprimera' giudizio, ne' definira' il profilo sanitario. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporra' detti concorrenti ai previsti accertamenti psicofisici, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Tale termine non potra' superare: a) Esercito: i cinque giorni antecedenti la prova scritta di composizione italiana; b) Marina: la data di inizio delle prove di efficienza fisica; c) Aeronautica: i cinque giorni antecedenti la prova scritta di composizione italiana; d) Arma dei carabinieri: la data di formazione della graduatoria di ammissione al tirocinio. I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risulteranno assenti al momento dell'inizio degli accertamenti psicofisici saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 7. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni. 4. Per i concorrenti di sesso femminile, in caso di positivita' del test di gravidanza, la commissione competente non procedera' agli accertamenti psicofisici e si asterra' dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza sia stato accertato, la Direzione generale per il personale militare procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con il completamento della procedura concorsuale, entro il termine fissato per la definizione delle graduatorie finali di ammissione ai corsi e, per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), entro il termine fissato per la definizione delle graduatorie di ammissione al tirocinio. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione ne dara' notizia alla citata Direzione generale che escludera' il candidato dal concorso per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 5. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali, fatte salve le ipotesi di ammissione con riserva di cui alle Appendici al bando. 6. Per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), i concorrenti giudicati inidonei potranno produrre, improrogabilmente seduta stante, specifica istanza di ulteriori accertamenti psicofisici (i concorrenti minorenni potranno esercitare tale facolta' improrogabilmente entro il giorno successivo a quello della comunicazione del motivo di inidoneita' facendo pervenire la predetta istanza, firmata dall'interessato e vistata da entrambi i genitori o dal genitore che esercita l'esclusiva potesta' o, in mancanza, dal tutore, tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di seguito elencati). Tale istanza dovra' essere integrata mediante l'invio (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di cui al precedente art. 5, comma 4, lettera a), b) e c), improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti psicofisici, di copia per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione pubblica e di idonea documentazione specialistica rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra indicati. Le istanze dei candidati minorenni e la documentazione di cui sopra dovranno essere inviate agli indirizzi di posta elettronica di cui al precedente art. 5, comma 4, lettere a), b) e c). 7. In caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente ricevera' apposita comunicazione mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione) o telegramma. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il concorrente ricevera' comunicazione, con le medesime modalita', che il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti psicofisici deve intendersi confermato. 8. Il giudizio circa l'idoneita' psicofisica dei concorrenti che hanno presentato istanza di ulteriori accertamenti psicofisici - in caso di accoglimento di tale istanza - sara' espresso dalla commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici a seguito di valutazione della documentazione prodotta a corredo dell'istanza, ovvero, solo se lo riterra' necessario, a seguito di ulteriori accertamenti psicofisici disposti. 9. Il giudizio espresso dalla suddetta commissione e' definitivo. Pertanto, per i concorrenti giudicati idonei la commissione provvedera' a definire il profilo sanitario e, ove previsto, ad attribuire il relativo punteggio. I concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti, nonche' quelli che hanno rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.
Art. 11 Prove di efficienza fisica 1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e d) saranno sottoposti, a cura delle competenti commissioni, alle prove di efficienza fisica. 2. L'idoneita' fisica dei candidati di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) sara' valutata nell'ambito del tirocinio psicoattitudinale e comportamentale. 3. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno a cura delle competenti commissioni e potranno prevedere l'espletamento di esercizi obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato superamento degli esercizi facoltativi non determinera' l'esclusione dal concorso. 4. I concorrenti regolarmente convocati dovranno presentarsi muniti della seguente documentazione in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge: a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera (e anche per il nuoto per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) e c)), in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero da specialisti che operano presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovra' avere una data di rilascio non antecedente al 1° novembre 2016 e dovra' essere valido fino al 31 ottobre 2017; b) se concorrente di sesso femminile, referto attestante l'esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni calendariali antecedenti alla data di presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica. La mancata presentazione dei documenti di cui al presente comma non consentira' l'ammissione dei concorrenti a sostenere le prove di efficienza fisica e determinera' l'esclusione dal concorso. 5. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni o di indisposizioni precedentemente verificatisi potranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio delle prove, idonea certificazione medica che sara' valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito l'Ufficiale medico presente [per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), il Dirigente del Servizio sanitario del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito o il suo sostituto], adottera' le conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando l'effettuazione delle prove in altra data. 6. Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle prove accusano una indisposizione, o che si infortunano durante l'esecuzione di uno degli esercizi, dovranno immediatamente comunicarlo alla competente commissione la quale, con le modalita' di cui al precedente comma 5, adottera' le conseguenti determinazioni. Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove di efficienza fisica che perverranno da parte di concorrenti che le avranno portate comunque a compimento, anche se con esito negativo. 7. I concorrenti che, nei casi di cui ai precedenti commi 5 e 6, otterranno dalla commissione l'autorizzazione al differimento dell'effettuazione di tutte o di parte delle prove di efficienza fisica, saranno convocati, mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione) o con lettera raccomandata o telegramma o, ove possibile, mediante consegna diretta agli interessati, per sostenere tali prove in altra data. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d) la riconvocazione avverra' esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. La data di riconvocazione dovra', in ogni caso, essere compatibile: a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), con quella indicata al precedente art. 10, comma 3, lettera a); b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), con la data di prevista conclusione dello svolgimento delle prove orali di tutte le sessioni d'esame; c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), con il calendario di svolgimento delle prove di efficienza fisica. I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove di efficienza fisica, ovvero che saranno impossibilitati a sostenere le prove a causa di indisposizione o infortunio, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 7. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non trovano applicazione per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), per il quale si rimanda al successivo art. 15 e alle disposizioni specifiche contenute nella relativa Appendice. 8. L'esito delle prove di efficienza fisica e' definitivo e sara' comunicato seduta stante agli interessati.
Art. 12 Accertamenti attitudinali 1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e d) saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali, a cura delle competenti commissioni. L'idoneita' attitudinale dei partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) sara' valutata nell'ambito del tirocinio psicoattitudinale e comportamentale. 2. I concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti finalizzati a valutarne le qualita' attitudinali e a valutare, rispetto alle distinte caratteristiche di impiego, il possesso delle capacita' e dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nelle Forze armate ovvero nell'Arma dei carabinieri. Tali accertamenti saranno svolti secondo i criteri e le modalita' indicati nelle Appendici al bando. 3. Poiche' l'espletamento degli accertamenti attitudinali e' previsto contestualmente ad altre prove concorsuali eventuali istanze di riconvocazione, nei casi e con le modalita' di cui al precedente art. 6, comma 7, dovranno essere proposte, per concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b), all'atto della convocazione alle prove di efficienza fisica. 4. Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio sulla idoneita', senza attribuzione di alcun punteggio, definitivo e comunicato seduta stante. 5. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
Art. 13 Prova scritta di composizione italiana 1. La prova scritta di composizione italiana, prevista per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), c) e d), consistera' nello svolgimento di un tema su argomenti di cultura generale, corrispondenti alle materie previste nei programmi degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado. La prova tendera' a verificare il grado di padronanza nella lingua italiana da parte del concorrente, la sua cultura e maturita' di giudizio, l'attitudine al ragionamento nell'aderenza alla traccia, la capacita' di esprimere le sue idee in maniera semplice e nel rispetto della grammatica e della sintassi, l'originalita' di pensiero. La prova si svolgera' con le modalita' riportate nelle Appendici al bando. 2. I concorrenti ammessi alla prova scritta di composizione italiana, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e nel giorno indicati nell'avviso di cui al precedente art. 6, comma 8, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti di penna a sfera a inchiostro indelebile nero. Durante lo svolgimento della prova sara' consentita soltanto la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione dalla commissione esaminatrice. 3. I candidati che non supereranno la prova saranno esclusi dal concorso. 4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni.
Art. 14 Prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica 1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) b) e c), i concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione per i posti per i Corpi Sanitari saranno sottoposti alla prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica finalizzata all'ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale per il Corpo Sanitario. La prova sara' presieduta da un'unica commissione interforze e vertera' sulle materie e sui programmi rinvenibili negli Allegati al bando, elaborati in coerenza con quelli previsti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'accesso programmato ai corsi di laurea a numero programmato. 2. La prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica avra' luogo il 7 giugno 2017 presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, viale Mezzetti, 2 - Foligno, con inizio non prima delle ore 14.00. Eventuali variazioni della data, dell'ora o della sede di svolgimento della prova saranno rese note mediante avviso che sara' pubblicato nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale, nonche' nel sito www.persomil.difesa.it 3. La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consistera' nella somministrazione di 48 (quarantotto) quesiti a risposta multipla e predeterminata (ciascuno con 4 possibilita' di risposta alternativa di cui una sola esatta), volti ad accertare il grado di conoscenza delle materie citate. I quesiti saranno cosi' ripartiti: biologia 22 quesiti; chimica 13 quesiti; fisica 13 quesiti. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. 4. Per la valutazione della prova di cui al presente articolo si terra' conto dei seguenti criteri: 1 punto per ogni risposta esatta; meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni risposta omessa o multipla. Sulla base dei punteggi conseguiti nella prova di cui al presente articolo, la commissione indicata al successivo comma 5 provvedera' a formare distinte graduatorie utili al solo fine del conseguimento dell'idoneita', ai sensi della vigente normativa, per l'accesso alle facolta' universitarie per i corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia. In particolare, provvedera' a formare le seguenti graduatorie: a) una per i posti per il Corpo Sanitario dell'Esercito; b) una per i posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo; c) una per i posti per il Corpo Sanitario Aeronautico. 5. L'idoneita' dei candidati sara' stabilita sulla base dei criteri indicati nelle Appendici al bando. Saranno comunque dichiarati idonei coloro che riporteranno lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile in ognuna delle graduatorie di cui sopra. Tale punteggio non sara' utile ai fini della formazione delle eventuali graduatorie di ammissione alle successive prove concorsuali ne' ai fini della formazione delle graduatorie finali dei concorsi di interesse.
Art. 15 Tirocinio psicoattitudinale e comportamentale 1. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) l'idoneita' sotto il profilo psicoattitudinale e comportamentale dei concorrenti, risultati idonei alla prova scritta di composizione italiana, sara' accertata dalla competente commissione ai sensi delle «Norme per la selezione psicoattitudinale dei candidati partecipanti ai concorsi dell'Aeronautica militare» emanate dal Comando Scuole dell'Aeronautica militare/3^ Regione Aerea. I candidati saranno convocati al tirocinio a essi riservato, in considerazione del ruolo per il quale gli stessi stanno concorrendo, secondo le modalita' di cui al precedente art. 6, comma 8. 2. I concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove concorsuali, dovranno nuovamente presentare il referto del test di gravidanza (su sangue o urine) eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni calendariali antecedenti alla data di presentazione al tirocinio psicoattitudinale e comportamentale. La mancata presentazione di detta documentazione determinera' l'esclusione del concorrente dal tirocinio psicoattitudinale e comportamentale. Se all'atto della presentazione al tirocinio o durante il tirocinio stesso dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della idoneita' psicofisica precedentemente riconosciuta, per eventi frattanto verificatisi, e' facolta' dell'Accademia Aeronautica inviare detti concorrenti all'osservazione della commissione per gli accertamenti psicofisici per un supplemento di indagini e conseguente espressione di parere medico-legale circa la persistenza dell'idoneita' medesima. 3. Durante la permanenza presso l'Istituto, i concorrenti: a) dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli Allievi dell'Accademia Aeronautica; b) effettueranno un programma di attivita', di cui all'Appendice al bando, inteso a verificare il possesso delle doti di carattere e delle qualita' richieste dall'art. 646 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per la futura nomina a Ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare; c) fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione della difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al termine del tirocinio. 4. Durante il tirocinio i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita' programmate. 5. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle prove concorsuali coloro che: a) non otterranno nei vari giudizi i punteggi minimi indicati nella citata Appendice; b) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; c) non supereranno con esito favorevole le prove sportive obbligatorie indicate nella predetta Appendice; d) matureranno assenze, anche non continuative, che superano complessivamente un terzo della durata del tirocinio medesimo. Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in cui il candidato - anche se presente in Istituto - non ha preso parte a tutte le attivita' programmate. Pertanto, rientreranno nel computo delle assenze anche i giorni di ricovero in una struttura sanitaria, compresa l'infermeria di Corpo dell'Accademia Aeronautica, a seguito di provvedimenti medici adottati nei confronti dei concorrenti. 6. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che, al termine dello stesso, saranno giudicati idonei dalla competente commissione. Il giudizio di idoneita' o di inidoneita', unitamente ai risultati conseguiti in ogni singola prova che determinera' il giudizio stesso, sara' comunicato per iscritto a tutti i concorrenti. 7. I concorrenti giudicati idonei saranno ammessi all'accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Art. 16 Prova orale 1. La prova orale, prevista in tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, vertera' sugli argomenti di cui ai programmi riportati nelle Appendici al bando. 2. La facolta' di proporre istanza di riconvocazione - di cui al precedente art. 6, comma 7 - e' prevista per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d) in quanto, per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c) la prova orale avra' luogo contestualmente ad altre prove concorsuali. Pertanto, eventuali istanze di riconvocazione dovranno essere proposte: a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), all'atto della convocazione alle prove di efficienza fisica; b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), all'atto della convocazione al tirocinio psicoattitudinale e comportamentale. Potranno essere prese, comunque, in considerazione eventuali istanza di riconvocazione per i soli ruoli per cui non e' previsto lo svolgimento di un solo periodo di tirocinio.
Art. 17 Accertamento della conoscenza della lingua inglese e prove facoltative di lingua straniera 1. Le prove di lingua straniera sono previste in tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 con le seguenti modalita': accertamento della conoscenza della lingua inglese: tale accertamento e' previsto quale prova obbligatoria nei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) e verra' effettuato - in forma scritta - mediante la somministrazione di quesiti a risposta multipla secondo le modalita' specificate nelle Appendici al bando; per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere d), prova scritta facoltativa di lingua straniera: tale prova potra' essere sostenuta in una delle lingue straniere a scelta del candidato tra quelle indicate nell'apposito Allegato con le modalita' indicate alla sezione 2, paragrafo 7 dell'Appendice Arma dei carabinieri al bando. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera d) non potranno scegliere per la prova facoltativa la lingua tedesca; prova orale facoltativa di lingua straniera: tale prova e' prevista in ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 e potra' essere sostenuta in lingue straniere a scelta del candidato tra quelle indicate nelle Appendici al bando. 2. La prova facoltativa potra' essere sostenuta dai soli concorrenti che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione al concorso di interesse. 3. La prova orale facoltativa, della durata massima di 15 minuti, si svolgera' con le seguenti modalita': breve colloquio di carattere generale, anche finalizzato alla presentazione del candidato; lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale; conversazione guidata, che abbia come spunto il brano, finalizzata alla valutazione relativa al corretto uso di espressioni di uso quotidiano e formule comuni. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere d), la prova orale facoltativa di lingua straniera potra' essere sostenuta dai candidati che avranno superato la prova scritta facoltativa nella medesima lingua. 4. Al termine dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese e della prova facoltativa di lingua straniera saranno assegnati i punteggi indicati nelle Appendici al bando. Tali punteggi saranno utili per la formazione delle graduatorie finali. 5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonche' quelli che rinunceranno a sostenerla, saranno esclusi dal concorso. Il mancato espletamento della prova facoltativa di lingua straniera non determinera', invece, l'esclusione dai concorsi. I concorrenti che non intenderanno sostenere piu' detta prova facoltativa dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia.
Art. 18 Prova di informatica 1. I concorrenti del concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) sosterranno la prova di informatica, a cura della competente commissione. Tale prova consistera' nella somministrazione collettiva di questionari a risposta multipla, finalizzati ad accertare il livello di cultura generale nel settore informatico, con particolare riferimento alle caratteristiche hardware e software dei calcolatori attualmente utilizzati. 2. La prova si articolera' secondo quanto indicato nell'appendice al bando.
Art. 19 Tirocinio 1. La convocazione al tirocinio, previsto per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), avverra' con le modalita' di cui al precedente art. 6, commi 8 e 9. Durante il tirocinio i frequentatori saranno sottoposti a prove e accertamenti nelle aree indicate nelle appendici al bando, in cui sono anche riportati i relativi punteggi attribuibili. 2. Il tirocinio avra' una durata di circa trenta giorni, comunque non superiore a sessanta, durante i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita' militari e scolastiche. 3. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, saranno sottoposti al test di gravidanza mediante analisi sulle urine. Se ammessi alla frequenza del corso, saranno nuovamente sottoposti a detto test. In caso di positivita', saranno rinviati d'ufficio e ammessi al corso successivo, subordinatamente alla verifica del mantenimento dei requisiti necessari per l'ammissione, di cui al precedente art. 2. 4. Se all'atto della presentazione al tirocinio o durante il tirocinio stesso, per taluni concorrenti insorgano dubbi sulla persistenza della idoneita' psicofisica precedentemente riconosciuta, sara' facolta' dell'Accademia militare inviare detti concorrenti all'osservazione delle competenti commissioni per gli accertamenti psicofisici, nominate nell'ambito dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), per un supplemento di indagini e conseguente espressione di parere medico - legale circa la persistenza dell'idoneita' medesima. 5. I concorrenti convocati per la frequenza del tirocinio dovranno consegnare: a) fotografia recente, formato tessera (cm 4 x 5), con scritto in basso a tergo, in firma autografa leggibile, cognome, nome e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia; b) certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; c) in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. I medesimi dovranno inoltre sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che confermi, integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso circa la propria posizione giudiziaria. 6. I concorrenti ammessi al tirocinio dovranno contrarre, all'atto della presentazione in Accademia, una ferma volontaria di durata pari a quella del tirocinio stesso, dalla quale saranno prosciolti se rinunceranno successivamente al tirocinio o ne saranno esclusi - per qualsiasi causa, ivi comprese quelle di forza maggiore - o non saranno comunque ammessi ai corsi. I concorrenti compiranno il tirocinio: a) in qualita' di militari di truppa, se provenienti dalla vita civile; b) con il grado rivestito, previo richiamo in servizio, se ufficiali o sottufficiali di complemento congedati; c) con il grado rivestito, se militari in servizio. 7. I militari in servizio, durante il tirocinio, continueranno a percepire dagli enti di appartenenza gli assegni spettanti. Essi non dovranno contrarre la ferma di cui al precedente comma. Qualora la data del congedo venga a cadere nel periodo del tirocinio, saranno chiamati a contrarre una ferma per la durata residua del tirocinio stesso. 8. I concorrenti di cui al precedente comma 6, lettera b), saranno richiamati in servizio con il grado rivestito, a decorrere dalla data di presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di ammissione ai corsi in qualita' di Allievi. Essi saranno ricollocati in congedo se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi. 9. I concorrenti che, all'atto della presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio, sono gia' alle armi saranno collocati, per la durata del tirocinio e sino all'eventuale ammissione ai corsi, nella posizione di comandati o aggregati presso l'Accademia stessa e saranno rinviati agli enti di provenienza se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi. 10. I militari alle armi il cui collocamento in congedo viene a cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione in Accademia, ovvero sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto. 11. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia militare, saranno forniti di vitto e alloggio e sara', inoltre, dato loro in uso un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione ai corsi regolari. Non sara' consentita, in nessun caso, la partecipazione contestuale ad altri concorsi. 12. Saranno esclusi dal concorso e rinviati dall'Accademia i frequentatori che: a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; b) matureranno assenze prolungate, anche non continuative, complessivamente superiori alla meta' della durata del tirocinio stesso. Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in cui il candidato - anche se presente in Istituto - non ha preso parte a tutte le attivita' programmate. I candidati convocati in data successiva all'inizio del tirocinio ai sensi di quanto disposto nelle appendici al bando dovranno, comunque, risultare presenti per la meta' della durata dell'intero tirocinio; c) non risulteranno in possesso, all'atto della valutazione da parte della competente commissione, della prescritta idoneita' psicofisica; d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti a consentire alla preposta commissione di formulare il giudizio finale. 13. I frequentatori nei cui confronti sara' espresso il giudizio di inidoneita', da considerare definitivo, saranno esclusi dal concorso.
Art. 20 Graduatorie di merito 1. Le graduatorie di merito dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno formate dalle competenti commissioni esaminatrici, secondo le modalita' di cui alle appendici al bando. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), la preposta commissione provvedera', ove previsto, all'assegnazione alle armi o corpi, in applicazione dei criteri di cui alle appendici al bando. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreti dirigenziali. 2. Nei predetti decreti si terra' conto delle riserve di posti previste nelle appendici al bando e, a parita' di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 3. Saranno dichiarati vincitori, sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4, i concorrenti che si collocheranno utilmente nelle graduatorie di merito. 4. I decreti dirigenziali di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa e di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, tali decreti dirigenziali saranno pubblicati nel portale e nel sito www.persomil.difesa.it.
Art. 21 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, gli enti incaricati dalla Direzione generale per il personale militare provvederanno a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato, dai concorrenti risultati vincitori, nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dai medesimi. In particolare, tale attivita' sara' svolta: a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito; b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), dall'Accademia navale; c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), dall'Accademia aeronautica; d) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), dal Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergera' la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione non veritiera. 3. Il certificato generale del casellario giudiziale e la documentazione probante relativa al diritto all'elevazione del limite massimo di eta' per il servizio militare prestato previsto dal precedente art. 2, comma 1, lettera b), saranno acquisiti d'ufficio. 4. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli allievi saranno tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta del competente ente incaricato dalla Direzione generale per il personale militare ovvero dell'Istituto di formazione, dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti: a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, come da modello rinvenibile tra gli allegati al bando. I concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' parentale o, in mancanza di essi, dal tutore; b) la mancata iscrizione per l'anno accademico 2017 - 2018 presso le universita'. 5. I vincitori di sesso femminile dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, all'atto dell'incorporamento, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza. I vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c), all'atto dell'ammissione in Accademia, saranno sottoposti a visita al fine di verificare il mantenimento dell'idoneita' al servizio militare. 6. I Comandi delle scuole militari dovranno inviare, a richiesta degli enti competenti, gli elenchi nominativi dei partecipanti ai concorsi in qualita' di allievi, distinguendo quelli che hanno o non hanno superato l'esame di maturita', con il relativo voto e i verbali di valutazione in attitudine militare espressa dall'apposita commissione.
Art. 22 Vincoli di servizio 1. Tutti coloro che, risultati vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, saranno ammessi ai corsi presso le accademie di forza armata, acquisiranno la qualifica di allievi e dovranno contrarre, all'atto della presentazione presso l'Istituto di formazione, una ferma volontaria di anni tre e assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti militari come militari di truppa. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Istituto. 2. All'atto dell'incorporazione i concorrenti vincitori, qualunque sia la loro provenienza, sono resi edotti dell'obbligo, da assumersi all'ammissione al terzo anno di corso, di rimanere in servizio per il periodo previsto dalla normativa vigente, in relazione al proprio corso di studi. 3. Agli allievi ufficiali, una volta incorporati, e ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti. 4. I vincitori di concorso saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese dal personale sanitario di cui alla direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale della sanita' militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi». 5. Gli ammessi ai corsi d'Accademia potranno essere: a) dimessi a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore se minorenni); b) espulsi per motivi disciplinari, di salute, per insufficiente attitudine professionale (in genere o - per il solo ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, specialita' pilota - al volo) e negli altri casi previsti dalla normativa vigente. 6. I vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 conseguiranno la nomina a ufficiale in servizio permanente ai sensi e con le modalita' prescritte dalla normativa vigente.
Art. 23 Disposizioni per i militari 1. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi presso le accademie, i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare ai sensi dell'art. 864, comma 1, lettere b) e c) e dell'art. 867, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in qualita' di allievo ai corsi regolari. A tal fine, gli istituti forniranno, al termine dei ripianamenti, alle competenti divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Agli allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente espulsi o dimessi dai corsi si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 599 e 600 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di, rispettivamente, espulsioni e dimissioni dai corsi. 2. I comandi di reparto/ente presso i quali prestano servizio i concorrenti alle armi risultati vincitori del concorso dovranno trasmettere, entro 15 giorni dalla richiesta da parte degli enti competenti, la copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge dello stato di servizio o del foglio matricolare e tutti i documenti personali aggiornati di ogni variazione, compresa quella relativa all'ammissione in Accademia, senza alcuna soluzione di continuita', nonche' quelli concernenti il trattamento economico.
Art. 24 Trattamento economico degli allievi 1. Le spese relative al mantenimento e all'istruzione degli allievi delle accademie sono a carico dell'Amministrazione nei limiti e con le modalita' fissate dalle norme vigenti, ai sensi dell'art. 530 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 2. Agli allievi provenienti, senza soluzione di continuita', dal ruolo degli ufficiali in ferma prefissata, dai ruoli dei sottufficiali, dai ruoli dei graduati e dai ruoli dei militari di truppa competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione in Accademia. Se questi sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, sara' attribuito un assegno personale riassorbibile, salvo diversa previsione di legge, con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale. 3. Agli allievi non provenienti dalle predette categorie di personale saranno corrisposte le competenze mensili nella misura e secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.
Art. 25 Esclusioni 1. L'Amministrazione della difesa potra' escludere in ogni momento dai concorsi qualsiasi concorrente che non sara' ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle accademie di forza armata, nonche' escludere i medesimi dalla frequenza dei corsi regolari, se il difetto dei requisiti sara' accertato durante i corsi stessi.
Art. 26 Trattamento dei dati 1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso gli enti delegati dalla Direzione generale per il personale militare per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del concorrente, nonche' agli enti previdenziali. 3. Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento, che nomina responsabile del trattamento dei dati, ognuno per la parte di competenza: a) i comandanti degli istituti/centri di selezione delegati dalla Direzione generale per il personale militare; b) i presidenti delle commissioni di concorso. Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 2016 Gen. D. c. (li): Paolo Gerometta Amm. Isp. (CP): Vincenzo Melone