Concorso per 55 allievi ufficiali guardia di finanza (lazio) COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 55 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 9 del 03-02-2017 |
Sintesi: | COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Concorso (Scad. 6 marzo 2017) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di cinquantacinque allievi ufficiali del ruolo normale al primo anno del 117° ... |
Ente: | COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 03-02-2017 |
Data Scadenza bando | 05-03-2017 |
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Concorso (Scad. 6 marzo 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di cinquantacinque allievi ufficiali del ruolo normale al primo anno del 117° corso dell'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2017/2018.
IL COMANDANTE GENERALE Visto l'art. 5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, recante «Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza», convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75; Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»; Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in particolare, l'art. 29; Visti gli articoli 316, 317 e 320 del Codice civile; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare, l'art. 4, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia»; Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001 e successive modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli di studio e degli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante «Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo; Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»; Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile» concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea; Visti gli articoli 636, 801, 861, 864, 1033, 1494, 1495, 1929, 1932, 1937, 2111, 2139, 2141, 2147 e 2151 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»; Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni e integrazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2; Ritenuto di dover riservare un numero di posti pari a: a) 1 (una) unita', in favore dei candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; b) 3 (tre) unita', in favore dei candidati appartenenti a una delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 66/2010; Considerata l'opportunita' che alle prove concorsuali successive a quella preliminare venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso; Determina: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto per l'anno accademico 2017/2018 un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 55 allievi ufficiali del «ruolo normale» al primo anno del 117° corso dell'Accademia della Guardia di finanza. 2. Dei suddetti 55 posti, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall'art. 2: a) 1 (uno) e' riservato ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore; b) 3 (tre) sono riservati al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 3. Qualora i posti riservati di cui al comma precedente non possano essere ricoperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella graduatoria unica di merito. 4 Lo svolgimento del concorso comprende: a) prova preliminare (test logico-matematici e culturali); b) prova scritta di cultura generale; c) prove di efficienza fisica; d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; e) accertamento dell'idoneita' attitudinale; f) valutazione dei titoli; g) tre prove orali; h) prova facoltativa di una lingua straniera; i) prova facoltativa di informatica; l) visita medica di incorporamento. 5. Il corso di Accademia ha inizio nella data stabilita dal Comando Generale della Guardia di finanza e ha durata triennale (da frequentare, per due anni, nella qualita' di allievo ufficiale e, per un anno, con il grado di sottotenente). 6. Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi al corso di applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente). 7. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o di rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria unica di merito, il numero dei posti a concorso, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorita' di Governo, nonche' di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.
Art. 2 Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 1. Possono partecipare al concorso: a) gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio che: (1) alla data del 1° gennaio 2017, non abbiano superato il giorno del compimento del ventottesimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data non antecedente al 1° gennaio 1989; (2) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o, se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita', ovvero non abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio; b) i cittadini italiani che: (1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2017, compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno del compimento del ventiduesimo anno di eta', vale a dire siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 e il 1° gennaio 2000, estremi inclusi; (2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza; (3) siano in possesso dei diritti civili e politici; (4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione; (5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; (6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato; (7) non siano imputati, non siano stati condannati ne' abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; (8) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza. 2. Tutti i candidati devono possedere, inoltre, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Universita' statali o legalmente riconosciute. 3. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno scolastico 2016/2017. 4. I requisiti di cui al comma 1, lettera b), punti (3), (4), (5), (6), (7) e (8), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino all'incorporamento, pena l'esclusione dal concorso. 5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.
Art. 3 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it - area «Concorsi On line», seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. 2. Il concorrente, nella procedura di compilazione della domanda di partecipazione, dopo la registrazione al portale «Concorsi On line», puo' scegliere una delle seguenti modalita': a) «SPID», sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale; b) «PEC», posta elettronica certificata. 3. Al termine della procedura di compilazione dell'istanza, i candidati che utilizzano la modalita' di cui al comma 2: a) lettera a), devono conservare il «numero di protocollazione» e l'ulteriore «codice alfanumerico» generato automaticamente dal sistema e riportato in corrispondenza dello spazio riservato alla firma della domanda di partecipazione cosi' accettata e fornirli, ove richiesto, in sede di prima prova concorsuale; b) lettera b), devono inviare direttamente mediante la casella PEC a loro intestata all'indirizzo del Centro di Reclutamento concorsoRN.istanze@pec.gdf.it, entro il termine di cui al comma 1, l'istanza generata, senza stamparla, unitamente a copia fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validita'. Il «numero di protocollazione» della domanda dovra' essere esibito, ove richiesto, in sede di prima prova concorsuale. La relativa ricevuta di accettazione della PEC dovra' essere, altresi', conservata per tutta la durata del concorso. 4. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso sia minorenne dovra': a) registrarsi sul sistema automatizzato e seguire la procedura di cui al precedente comma 3, lettera b), inviando la domanda di partecipazione, debitamente firmata, mediante la PEC intestata ad uno dei genitori esercenti la potesta' genitoriale o, in mancanza, al tutore; b) allegare altresi' alla stessa, a pena di esclusione, in formato «pdf», copia dell'atto di assenso di cui al modello in allegato 2 sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo, in caso di impedimento dell'altro, ovvero dal tutore, in caso di mancanza di entrambi i genitori, nonche' copia fronte/retro del documento di riconoscimento del/dei sottoscrittore/i, in corso di validita'. 5. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, verificatasi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertata dall'Amministrazione, sara' considerata comunque valida l'istanza presentata utilizzando il modello in allegato 1, firmata per esteso e inviata a mezzo casella PEC con le modalita' di cui al comma 3, lettera b). In tal caso il concorrente minorenne dovra' altresi' allegare l'atto di assenso di cui al citato modello in allegato 2, secondo le modalita' di cui al comma 4, lettera b). Di tale anomalia ne sara' data comunicazione sulla home page del sito istituzionale del Corpo, www.gdf.gov.it 6. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 5 possono essere annullate, modificate o integrate entro il termine previsto per la presentazione delle stesse, utilizzando le medesime modalita' previste nei precedenti commi. Successivamente, non e' piu' possibile annullarle, ovvero apportare modificazioni o integrazioni. 7. Le domande di partecipazione al concorso sono: a) restituite agli interessati per essere regolarizzate entro cinque giorni dal momento della restituzione se, pur prodotte nei termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4. Tuttavia, eventuali variazioni, successive a tale termine, riguardanti esclusivamente i recapiti del candidato (residenza, indirizzo PEC, numero di utenza telefonica fissa e/o mobile) saranno comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRN.comunicazioni@pec.gdf.it; b) archiviate nel caso in cui siano: (1) compilate con la procedura di cui al comma 2, lettera b), ma non inviate secondo le modalita' di cui ai commi 3, lettera b) e 4; (2) inviate secondo le modalita' di cui al comma 5 in assenza dei relativi presupposti; (3) presentate oltre il termine di cui al comma 1. In caso di invio dell'istanza secondo le modalita' di cui al comma 2: (a) lettera a), fa fede la data riportata nei sistemi informatici del Corpo; (b) lettera b), fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione»; (4) prive della sottoscrizione se presentate secondo le modalita' di cui ai commi 4, lettera a) e 5; (5) non siano regolarizzate entro i cinque giorni dalla restituzione nei casi di cui alla lettera a). 8. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 7 sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 9. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 10. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.
Art. 4 Elementi da indicare nella domanda 1. Il candidato deve indicare nella domanda: a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita; b) il possesso della cittadinanza italiana; c) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico; d) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili; e) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale per delitti non colposi ne' essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione; f) il titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado di cui e' in possesso, la relativa votazione nonche' l'Istituto presso il quale e' stato conseguito. Coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno scolastico 2016/2017 dovranno: (1) indicare l'Istituto presso il quale sara' conseguito, con il relativo indirizzo; (2) comunicare il voto conseguito con le modalita' e la tempistica indicate all'art. 5, comma 3; g) se militare alle armi, il grado e il Reparto di appartenenza (i militari del Corpo devono indicare la matricola meccanografica, il grado e il Reparto cui sono in forza); h) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia; j) l'indirizzo proprio e, eventualmente, della propria famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale, e, dove possibile, di un recapito telefonico e di un indirizzo di posta elettronica; k) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato; l) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni; m) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - devono essere presentate con le modalita' e la tempistica indicate all'art. 5, comma 2. I titoli preferenziali il cui possesso non risulti dalla domanda di partecipazione non saranno presi in considerazione ai fini della redazione della graduatoria finale di merito; n) di essere disposto, in caso di nomina a ufficiale, a raggiungere qualsiasi sede di servizio. 2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, puo' richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove facoltative: a) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra: francese, inglese, spagnolo e tedesco; b) prova di informatica. 3. Gli aspiranti che concorrono per il posto riservato di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), devono compilare la domanda di partecipazione precisando, tra le annotazioni integrative, gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tale posto e indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere le previste prove scritta e orali. 4. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), devono compilare la domanda di partecipazione precisando, tra le annotazioni integrative, gli estremi e l'autorita' che ha attestato il possesso del requisito richiesto. 5. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 10, 11, 13 e 20 concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare e della prova scritta nonche' le modalita' di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive e le modalita' di notifica della graduatoria unica di merito. 6. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.
Art. 5 Documentazione 1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza provvede a richiedere i seguenti atti: a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; c) certificato generale del casellario giudiziale. 2. I candidati ammessi a sostenere la prova di efficienza fisica di cui all'art. 14 devono presentare in tale sede o a mezzo PEC all'indirizzo concorsoRN.comunicazioni@pec.gdf.it, i certificati, rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso, indicato nella domanda di partecipazione, dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, corredati da copia fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validita'. La documentazione pervenuta oltre l'ultimo giorno di effettuazione della visita medica preliminare non e' presa in considerazione, pur se indicata nella domanda di partecipazione. 3. I candidati che conseguiranno il diploma di istruzione secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2016/2017 dovranno presentare, secondo le modalita' e la tempistica che saranno comunicate dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, idonea documentazione attestante il possesso del citato titolo di studio e il relativo voto conseguito, ovvero la dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il modello in allegato 3. 4. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza e che rivestono lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissata e ufficiale delle forze di completamento, qualora utilmente collocati nella graduatoria unica di merito di cui all'art. 20, devono far pervenire a mezzo PEC all'indirizzo concorsoRN.comunicazioni@pec.gdf.it, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, domanda diretta al Ministero della difesa con cui chiedono di rinunciare a detto status per conseguire l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza in qualita' di allievo ufficiale, corredata da copia fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validita'. 5. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro 30 giorni dal momento della restituzione.
Art. 6 Commissione giudicatrice 1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, e' presieduta da un ufficiale generale del Corpo della guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello: a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due professori, membri. I professori devono essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti superiori di secondo grado nelle materie oggetto di esame; b) sottocommissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica e per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da otto ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri; c) sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici, membri; d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque con anzianita' superiore), membri; e) sottocommissione per la visita medica di incorporamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico, membri. 2. La sottocommissione esaminatrice delle prove facoltative di lingua straniera e di informatica e' quella indicata al comma 1, lettera a), integrata da ufficiali della Guardia di finanza, rispettivamente: a) qualificati conoscitori della lingua prescelta dal candidato; b) in forza al Servizio informatica del Comando Generale. 3. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano, ad eccezione degli ufficiali medici, che possono rivestire anche il grado di tenente. 4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta e orali dei candidati che le sosterranno in lingua tedesca, la competente sottocommissione e' integrata dall'ufficiale del Corpo qualificato conoscitore della lingua straniera di cui al comma 2, lettera a). 5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), puo' avvalersi, altresi', ai fini dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di psicologi. 6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice. 7. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento.
Art. 7 Adempimenti delle sottocommissioni 1. Le sottocommissioni previste all'art. 6, comma 1, lettere c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
Art. 8 Esclusione dal concorso 1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. 2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di Reclutamento. 3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso: a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 9 Documento di identificazione 1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identita' in corso di validita', oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia recente.
Art. 10 Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare 1. I candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione, sosterranno la prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande dirette ad accertare le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana, a partire dal 21 marzo 2017. 2. La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova, nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal 14 marzo 2017, mediante avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 3. I candidati, che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 5. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, che abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, di sostenere la prova scritta e quella orale in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalita' di esecuzione della prova preliminare. 6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero. 7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della competente sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a). 8. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it, nella sezione relativa ai concorsi. 9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova preliminare da parte dei candidati, saranno rese disponibili informazioni sul sito internet www.gdf.gov.it. 10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla sottocommissione di cui al all'art. 6, comma 1, lettera a). 11. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di cui al comma 10 fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle prove dei candidati. 12. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla prova scritta di cui all'art. 11, i candidati classificatisi nei primi 1000 posti della graduatoria stilata ai soli fini della predetta prova. Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile. I restanti candidati sono esclusi dal concorso. 13. L'esito della prova preliminare sara' reso noto, a partire dal secondo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della predetta prova, mediante avviso sul sito internet www.gdf.gov.it o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 14. 14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso: a) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 11 Modalita' e data di svolgimento della prova scritta 1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 08:00 del giorno 5 aprile 2017, nella sede che sara' resa nota con l'avviso di cui all'art. 10, comma 13, che ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 2. La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i candidati, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. 3. Eventuali variazioni della data di svolgimento della prova saranno parimenti rese note con l'avviso richiamato al comma 1.
Art. 12 Prescrizioni da osservare per la prova scritta 1. Alla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), e ai candidati e' fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 2. Durante la prova scritta: a) possono essere consultati il vocabolario della lingua italiana e il dizionario dei sinonimi e contrari. Tali supporti non devono essere commentati ne' annotati; b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
Art. 13 Revisione della prova scritta 1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalla sottocommissione indicata dall'art. 6, comma 1, lettera a). 2. La sottocommissione assegna a ogni elaborato un punto di merito da zero a trenta trentesimi. 3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di diciotto trentesimi. 5. L'esito della prova scritta sara' reso noto a partire dal giorno successivo al termine della correzione (esclusi i giorni di sabato e domenica) e comunque entro l'11 maggio 2017, con avviso sul sito internet www.gdf.gov.it o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti alla prova di efficienza fisica, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, secondo il calendario e le modalita' comunicati con un ulteriore avviso che sara' reso noto a partire dal giorno successivo a quello di cui al comma 5. Tali prove hanno il seguente ordine di svolgimento: a) 1° giorno: prove di efficienza fisica; b) 2°, 3° e 4° giorno: accertamento dell'idoneita' psico-fisica; c) 5° giorno: accertamento dell'idoneita' attitudinale. 7. I candidati non idonei alla prova scritta sono esclusi dal concorso. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 14 Prove di efficienza fisica 1. Le prove di efficienza fisica, volte ad accertare il livello di preparazione atletica dei candidati, consistono in: a) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e piegamenti sulle braccia; b) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e prova di nuoto 25 m stile libero. 2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nella tabella in allegato 4, anche in una sola delle discipline obbligatorie determinera' la non idoneita' e quindi l'esclusione dal concorso. 3. Il candidato idoneo che riporta un punteggio tra 1 e 12 (comprensivo dell'esito della prova facoltativa) consegue, nel punteggio della graduatoria unica di merito, una maggiorazione secondo le seguenti fasce di merito: =================================================== |Punteggio conseguito |Maggiorazione del punteggio| +=====================+===========================+ | da 1 a 2 | 0,05 | +---------------------+---------------------------+ | da 2,5 a 3,5 | 0,10 | +---------------------+---------------------------+ | da 4 a 5 | 0,15 | +---------------------+---------------------------+ | da 5,5 a 6,5 | 0,20 | +---------------------+---------------------------+ | da 7 a 8 | 0,25 | +---------------------+---------------------------+ | da 8,5 a 9,5 | 0,30 | +---------------------+---------------------------+ | da 10 a 11 | 0,35 | +---------------------+---------------------------+ | da 11,5 a 12 | 0,40 | +---------------------+---------------------------+ 4. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi obbligatori. 5. All'atto del sostenimento delle prove di efficienza fisica, i candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), un certificato, in originale o copia conforme, di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportivo Italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. 6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non ammissione del concorrente alle suddette prove e, pertanto, l'esclusione dal concorso. 7. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione. 8. Per le concorrenti che risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti, il presidente della competente sottocommissione provvede al differimento delle stesse non oltre l'11 luglio 2017. 9. Laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data dell'11 luglio 2017, tali candidate sono escluse dal concorso. 10. Il presidente della competente sottocommissione, qualora il candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione ovvero si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle prove e lo faccia presente ad uno dei membri della sottocommissione, provvede, con giudizio motivato e insindacabile, all'eventuale differimento dello stesso a una data posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza fisica e, comunque, non oltre l'11 luglio 2017, ferma restando la validita' degli esiti delle eventuali prove svolte fino al momento della comunicazione dell'infortunio subito. 11. Prima dell'effettuazione delle prove di efficienza fisica, la sottocommissione di cui al comma 5 fissa in apposito atto i criteri cui attenersi. 12. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
Art. 15 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato: a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera c), mediante visita medica preliminare, presso il Centro di Reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia; b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. 2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, gli aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni e dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza. Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it 3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite: a) visita medica generale; b) esame delle urine ed ematochimici; c) visita neurologica; d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 4. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio. In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso. 5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia' stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui al precedente comma 3, nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti: a) visita medica generale; b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope; c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4. In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 6. Per i candidati che, alla data di effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, siano in servizio nel Corpo della guardia di finanza, il giudizio definitivo e' espresso tenendo conto dell'eta', del grado, delle categorie e degli incarichi svolti nonche' delle norme che ne regolano la posizione di stato. 7. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e' immediatamente comunicato all'interessato il quale, in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui al comma 11. 8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere: a) presentata al Centro di Reclutamento, al momento della comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui al comma 1, lettera a); b) integrata da documentazione in originale rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 5). Tale documentazione deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di Reclutamento improrogabilmente entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneita'. A tal fine, la stessa potra' essere anticipata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRN.comunicazioni@pec.gdf.it. La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga oltre il termine suindicato. I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 8. 9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la visita medica preliminare. 10. La sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata la certificazione prodotta, puo': a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di Reclutamento; b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra' prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali. Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di convocazione all'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 11. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti casi: a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve; b) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante test tossicologici; c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate. In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami. 12. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono convocati per sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 13. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 14. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, notificato agli interessati, e' definitivo. 15. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, le sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere c) e d), fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati. 16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 16 Documentazione da produrre in sede di visita medica preliminare 1. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento per sostenere la visita medica preliminare devono presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni: a) certificato attestante l'effettuazione e il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz; d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto. I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale; e) certificato medico (fac-simile in allegato 6), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante: (1) stato di buona salute; (2) presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche; (3) presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno-allergiche; (4) presenza/assenza di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta o somministrata nei 30 giorni precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso. I candidati in servizio nella Guardia di finanza devono presentare esclusivamente i certificati indicati nelle lettere c) e d). 2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera e), comportano l'esclusione dal concorso. 3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. A tal fine, qualora in corso di validita', potra' essere presentato lo stesso certificato di cui all'art. 14, comma 7. In assenza del referto, la candidata e' sottoposta, allo scopo sopra indicato, al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento. 4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non oltre il 12 luglio 2017, non consenta di rispettare la tempistica prevista dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale. 5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento; b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica. Il presidente della sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera c), potra' concedere il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche preliminari. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui e' stato riconvocato, e' escluso dal concorso. 6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 17 Accertamento dell'idoneita' attitudinale 1. I candidati risultati idonei all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte della sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera b), secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it. 3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito. 4. Detto accertamento si articola in: a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di ragionamento; b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato; c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonche' l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso; d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari; e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 5. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento della prova e la valutazione degli aspiranti. 6. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale, sono ammessi a sostenere le prove orali, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e' notificato agli interessati, e' definitivo. 8. Avverso le esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 18 Prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica 1. Le prove orali hanno luogo davanti alla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), e consistono in: a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15'); b) un esame di geografia (durata massima 15'); c) un esame di matematica (durata massima 15'), nei limiti del programma riportato in allegato 7. 2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami. 3. Per ciascuna materia la sottocommissione attribuisce a ogni candidato un punto di merito da zero a trenta trentesimi. 4. Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 5. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato un punteggio minimo di diciotto trentesimi in ciascuna materia. 6. Coloro che riportano un punteggio, in almeno una materia, inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso. 7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nelle prove orali, e' sottoposto alle prove facoltative di una lingua straniera - scelta tra quelle di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) - e di informatica, con le modalita' indicate in allegato 8. 9. L'aspirante in possesso dell'attestato di bilinguismo puo' richiedere di sostenere la prova di lingua straniera in inglese, francese o spagnolo. A tal proposito, lo stesso puo' essere assistito, sul posto, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della prova. 10. Analogamente a quanto previsto nel precedente comma, il candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo puo' essere assistito, nel corso della prova facoltativa di informatica, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della stessa. 11. Il giudizio sulle prove di cui al comma 8 e' espresso dalla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2 dello stesso articolo, con le modalita' indicate al comma 4. 12. La sottocommissione assegna, per ogni prova facoltativa, un punto di merito da zero a trenta trentesimi. Il candidato che riporta un punto compreso tra diciotto e trenta trentesimi consegue, nel punteggio della graduatoria unica di merito, le maggiorazioni riportate in allegato 8. 13. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nelle prove orali ed, eventualmente, nelle prove facoltative. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro della sottocommissione, e' affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della sede di esame. L'esito delle prove orali e', comunque, notificato ad ogni candidato. 14. Prima dell'effettuazione delle prove orali e delle prove facoltative di lingua straniera e di informatica, la sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.
Art. 19 Mancata presentazione e differimento del candidato 1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta per: a) sostenere la prova preliminare, prevista dall'art. 10, le prove di efficienza fisica, previste dall'art. 14, l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, previsto dall'art. 15, l'accertamento dell'idoneita' attitudinale, previsto dall'art. 17 e le prove orali, previste dall'art. 18, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), e d), hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del Reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione AA.UU., via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia, deve essere anticipata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRN.comunicazioni@pec.gdf.it. Eventuali variazioni di tali recapiti saranno rese note con avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it e sulla rete intranet del Corpo; b) sostenere la prova scritta, nella data prevista all'art. 11, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso; c) la visita medica di incorporamento, prevista dall'art. 21, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato all'Accademia della Guardia di finanza, via fax, entro 24 ore, ai numeri 035/4043215 o 035/4043303 o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo Bg0200000p@pec.gdf.it, sono valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del Comandante dell'Accademia, che, sentito il presidente della sottocommissione per la visita medica di incorporamento, puo' differire la presentazione del candidato, purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il decimo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alle lettere a) e c) sono comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento. 2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 1, lettere a) e c), non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 3. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 20 Graduatoria 1. La graduatoria unica di merito e' compilata dalla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a). 2. Sono iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma 4, a esclusione delle lettere f), h), i) ed l). 3. La graduatoria unica di merito degli idonei al concorso sara' formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando i seguenti valori numerici: a) punteggio di merito conseguito nelle prove orali (costituito dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti in ciascuna delle tre materie d'esame); b) punto di merito ottenuto nella prova scritta; c) eventuali maggiorazioni ottenute nelle prove di efficienza fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e di informatica; d) punteggio titoli, assegnato in base al voto del diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito, secondo le seguenti fasce di merito: ============================================================= | Voto conseguito |Maggiorazione del punteggio| +===============================+===========================+ | da 61/100 a 70/100 | 0,05 | +-------------------------------+---------------------------+ | da 71/100 a 80/100 | 0,15 | +-------------------------------+---------------------------+ | da 81/100 a 90/100 | 0,30 | +-------------------------------+---------------------------+ | da 91/100 a 95/100 | 0,50 | +-------------------------------+---------------------------+ | da 96/100 a 99/100 | 0,60 | +-------------------------------+---------------------------+ | 100 | 0,70 | +-------------------------------+---------------------------+ | 100 e lode | 0,80 | +-------------------------------+---------------------------+ Qualora il candidato sia in possesso di piu' diplomi di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'art. 2, comma 2, e' preso in considerazione, ai fini della valutazione, quello conseguito con il punteggio piu' favorevole. 4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 2. 5. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza e' approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso con le modalita' di cui all'art. 21. Tale graduatoria e' resa nota con avviso sul sito internet www.gdf.gov.it, sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 21 Visita medica di incorporamento e ammissione in Accademia 1. Sono dichiarati vincitori del concorso e ammessi al corso di formazione, in qualita' di allievi ufficiali del «ruolo normale», i candidati iscritti nella graduatoria di cui all'art. 20, nei limiti dei posti messi a concorso, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa e tenuto conto della riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), sempreche' abbiano conseguito il giudizio di idoneita' alla visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte della sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera e). 2. Prima della visita medica di incorporamento, la sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento degli accertamenti. 3. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento sono esclusi dal concorso. 4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 5. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), non beneficiano di tale riserva laddove risultino, rispettivamente, privi dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore, ovvero non appartenenti a una delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 6. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro 30 giorni dalla data di inizio del corso, possono essere autorizzate altrettante ammissioni al corso stesso secondo l'ordine di graduatoria. 7. L'Amministrazione ha la facolta' di colmare le vacanze organiche che si dovessero verificare, entro la data di approvazione della graduatoria, nel limite di un decimo dei posti messi a concorso. 8. All'atto della loro ammissione in Accademia, gli ispettori, i sovrintendenti e i finanzieri del Corpo devono rinunciare al grado rivestito per la durata del corso. 9. Gli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di Accademia devono sottoscrivere, prima dell'inizio del corso, una dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso di Accademia. All'atto della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da espletare. 10. Agli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di Accademia potra' essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.
Art. 22 Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza straordinaria per esami 1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle prove selettive, sono a carico degli aspiranti. 2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma 4, a eccezione delle lettere f) e l), ai candidati appartenenti al Corpo sono concesse licenze straordinarie, per esami militari, per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, puo' essere concessa per la preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il giudizio di idoneita' all'accertamento attitudinale. Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti. 3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza di giorni 30. I militari che nello stesso anno avessero gia' beneficiato di altre tipologie di licenza straordinaria concorrenti al computo del limite massimo di 45 giorni annui (art. 3, comma 37, legge 24 dicembre 1993, n. 537) possono, invece, fruire della anzidetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza dei citati 45 giorni. Qualora il concorrente non si presenti alle prove orali per cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria e' computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo. 4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede dell'Accademia della Guardia di finanza per la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.
Art. 23 Trattamento economico degli allievi ufficiali 1. Durante il corso, gli allievi ufficiali percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
Art. 24 Trattamento economico degli allievi ufficiali provenienti dai militari del Corpo 1. Al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale.
Art. 25 Sito internet e informazioni utili 1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.gov.it, nella sezione relativa ai concorsi.
Art. 26 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per le finalita' concorsuali, e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti in sede concorsuale, potranno essere utilizzati, a prescindere dall'esito della selezione, anche per la corretta gestione del rapporto di lavoro gia' instaurato. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Corpo della guardia di finanza. Roma, 27 gennaio 2017 Gen. C.A. Giorgio Toschi