Concorso per 51 maresciallo (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 51
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 14 del 21-02-2017
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Concorso (Scad. 23 marzo 2017) Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di trentotto Marescialli da imme ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 21-02-2017
Data Scadenza bando 23-03-2017
Condividi Invia tramite Whatsapp

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso (Scad. 23 marzo 2017)

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di trentotto Marescialli da immettere nei Ruoli Marescialli dell'Esercito Italiano, di 8 otto Capi di 3^ cl. da immettere nel Ruolo dei Marescialli della Marina Militare e dei Marescialli di 3^ cl. da immettere nei Ruoli Marescialli dell'Aeronautica Militare, anno 2017.

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici  impieghi»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visti i decreti interministeriali emanati il 9  luglio  2009  dal
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
concerto  con  il   Ministro   della   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione concernenti equiparazioni  tra  diplomi  di  lauree  di
vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) e  lauree  magistrali
(LM),  ai  fini  della  partecipazione  ai   pubblici   concorsi   ed
equiparazioni   tra   classi   delle   lauree decreto    ministeriale
n. 509/1999 e classi delle lauree decreto  ministeriale  n. 270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV,  concernente
norme per il reclutamento del personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV,  concernente
norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  e  in  particolare
l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi
e prove selettive; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, la struttura  ordinativa  e  le  competenze
della Direzione generale per il personale militare; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014,   recante
l'approvazione della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  Armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Vista la direttiva tecnica relativa alle «modalita' tecniche  per
l'accertamento  e  la  verifica   dei   parametri   fisici»   emanata
dall'Ispettorato generale della sanita' militare il 9  febbraio  2016
ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto  decreto  del  Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Vista la legge del 23 dicembre 2015, n. 209, recante il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2016-2018; 
    Visto il comma 4-bis dell'art. 643  del  Codice  dell'ordinamento
militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016,  n.  91,
il  quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il  reclutamento  del
personale delle Forze armate i termini di validita' della graduatorie
finali approvate, ai fini dell'arruolamento  di  candidati  risultati
idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini
previsti dallo stesso Codice; 
    Visto  l'art.  682,  comma  5-bis,  del  Codice  dell'ordinamento
militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016,  n.  91,
il quale prevede che, per specifiche  esigenze  delle  singole  Forze
armate, possano essere banditi, nei limiti delle risorse  finanziarie
disponibili, concorsi per titoli ed esami per trarre, con il grado di
maresciallo e corrispondenti, giovani di eta' non superiore a 32 anni
alla data indicata nel bando di concorso  e  in  possesso  di  laurea
definita con decreto del Ministro della difesa, di  concerto  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi relativi
al Corpo delle capitanerie di porto; 
    Visto  l'art.  760,  comma  5-bis,  del  Codice  dell'ordinamento
militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016,  n.  91,
il  quale  prevede  che,  i  candidati  utilmente   collocati   nelle
graduatorie di merito dei concorsi di cui all'art. 682, comma  5-bis,
frequentino corsi applicativi di  durata  non  superiore  a  un  anno
accademico le cui modalita' sono disciplinate con determinazione  dei
rispettivi Capi di Stato Maggiore; 
    Visti i decreti ministeriali del 3 agosto  2016,  concernenti  le
disposizioni  da  applicare  ai  concorsi  per  il  reclutamento  dei
Marescialli dell'Esercito Italiano e dell'Aeronautica Militare; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD 0117167 del 22  agosto  2016  con  il
quale lo Stato Maggiore della  Difesa  ha  definito  il  piano  delle
assunzioni  per   l'anno   2017   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e le consistenze previsionali per il triennio 2017 -
2019 modificato e integrato con il foglio n. M_D SSMD 0017251  del  6
febbraio 2017; 
    Visto  il  decreto  interministeriale   del   29   agosto   2016,
concernente  le  disposizioni  da  applicare  ai  concorsi   per   il
reclutamento dei Marescialli della Marina Militare; 
    Visto il foglio n. M_D MSTAT 0059174 del 9 settembre  2016  dello
Stato Maggiore della Marina  Militare  concernente  gli  elementi  di
programmazione per il reclutamento di giovani da immettere nel  ruolo
dei Marescialli del Corpo Equipaggi Militari Marittimi  (CEMM)  della
Marina militare con il grado di Capo di 3^ classe per il 2017; 
    Visto il foglio n. M_D E001200 0176544 del 16 settembre 2016  con
il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito ha integrato il piano  delle
assunzioni  per  l'anno  2017  dell'Esercito   con   riferimento   ai
Marescialli reclutati a «nomina diretta»; 
    Vista la legge 12 ottobre 2016, n. 196, recante «Disposizioni per
l'assestamento  del  bilancio  dello  Stato  e  dei   bilanci   delle
Amministrazioni Autonome per l'anno finanziario 2016»; 
    Visto il foglio n. M_D MSTAT 0073640 del 2  novembre  2016  dello
Stato Maggiore della Marina Militare concernente l'integrazione degli
elementi  di  programmazione  per  il  reclutamento  di  giovani   da
immettere nel ruolo dei  marescialli  del  Corpo  Equipaggi  Militari
Marittimi (CEMM) della Marina militare con il grado  di  Capo  di  3^
classe per il 2017; 
    Visto il foglio n. M_D E001200 0233100 del 28 novembre 2016 dello
Stato   Maggiore   dell'Esercito   concernente   gli   elementi    di
programmazione per il reclutamento di Marescialli a «nomina  diretta»
nell'Esercito Italiano per l'anno 2017; 
    Visto il foglio n. M_D E001200 0247280 del 16 dicembre 2016 dello
Stato  Maggiore  dell'Esercito   concernente   l'integrazione   degli
elementi di programmazione  per  il  reclutamento  di  Marescialli  a
«nomina diretta» nell'Esercito Italiano per l'anno 2017; 
    Visto il foglio n. M_D ARM001 0139814 del 19 dicembre 2016  dello
Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare concernente gli elementi  di
programmazione per il reclutamento di Marescialli a «nomina  diretta»
nell'Aeronautica Militare per l'anno 2017; 
    Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre  2014
- registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al  foglio  n.
2512 -  concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
personale militare e il decreto del  Presidente  della  Repubblica  4
ottobre 2016 - registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al
foglio n. 2028 - relativo alla sua conferma nell'incarico, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Generalita' 
 
 
    1. Sono indetti i  seguenti  concorsi  per  il  reclutamento  dei
Marescialli delle Forze Armate: 
      a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento,
a nomina diretta, dei Marescialli da immettere nei Ruoli  Marescialli
dell'Esercito in servizio permanente con la Specializzazione Sanita'; 
      b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento,
a nomina  diretta,  dei  Capi  di  3^  cl.  da  immettere  nel  Ruolo
Marescialli  della  Marina  Militare  in  servizio  permanente  nella
categoria Servizio Sanitario del Corpo Equipaggi  Militari  Marittimi
(CEMM); 
      c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento,
a nomina diretta, dei Marescialli di 3^ cl. da  immettere  nei  Ruoli
Marescialli dell'Aeronautica Militare in servizio permanente  per  la
Categoria Supporto: 
        1) Specialita' Informatica e Cibernetica; 
        2) Specialita' Sanita'. 
    2. Nei concorsi di cui  al  precedente  comma  1,  sono  previste
riserve di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti,  ovvero
dei  parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado   se   unici
superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio, nonche'  dei  diplomati
delle Scuole militari  e  degli  assistiti  dall'Opera  Nazionale  di
Assistenza per gli Orfani dei  Militari  di  Carriera  dell'Esercito,
dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza  dei  familiari  e  degli
orfani del personale della Marina Militare, dall'Opera Nazionale  per
i Figli degli Aviatori e dall'Opera Nazionale di Assistenza  per  gli
Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri di  cui  agli  articoli
645 e 681 del citato decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  in
possesso dei prescritti requisiti. I  posti  riservati  eventualmente
non ricoperti per insufficienza  di  concorrenti  riservatari  idonei
saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri
concorrenti idonei. 
    3. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1  saranno
ammessi quali Marescialli alla frequenza dei  corsi  applicativi  con
riserva  di  accertamento,  anche  successiva   all'ammissione,   dei
requisiti  prescritti   e   subordinatamente   all'autorizzazione   a
effettuare assunzioni eventualmente previste dalla normativa vigente. 
    4. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  Difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando  di  concorso,  variare  il  numero  dei   posti,   modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
concorsuali previste nei successivi articoli o  l'incorporamento  dei
vincitori, in ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne  dara'
immediata comunicazione nel sito www.difesa.it che  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti per gli interessati.  In  ogni  caso  la
stessa Amministrazione provvedera'  a  darne  comunicazione  mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale e  sul
portale dei concorsi secondo le modalita'  riportate  nel  successivo
art. 5. Qualora il numero  dei  posti  a  concorso  venga  modificato
secondo le previsioni del presente comma sara' altresi' modificato il
numero dei posti riservati ai sensi del precedente comma 2. 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. La Direzione generale per il personale  militare  si  riserva,
altresi', la facolta',  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel  sito
www.difesa.it nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero
della difesa di cui al successivo art. 3, definendone  le  modalita'.
Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti  e  per
tutti gli interessati. 
                               Art. 2 
 
 
                Requisiti generali di partecipazione 
 
 
    1. Per partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1, i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali: 
      a) essere cittadini italiani; 
      b) godere dei diritti civili e politici; 
      c) non aver superato il giorno di compimento del  32°  anno  di
eta'; 
      d) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita'  psico-fisica
e attitudinale al  servizio  militare  incondizionato  per  l'impiego
negli  incarichi  relativi  al  grado  nonche'  nelle   categorie   e
specialita'  di  assegnazione  previste  nel  presente  bando.   Tale
idoneita'   sara'   verificata   nell'ambito    degli    accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale e delle prove di  verifica
dell'efficienza fisica; 
      e)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  Armate  o  di
Polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
      f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati  dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  Nazionale  per  il
Servizio Civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto  dall'art.
636 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66.  In  tal  caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato  alla  domanda  di
partecipazione al concorso; 
      g) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      h) non essere sottoposti a misure di prevenzione; 
      i) aver tenuto condotta incensurabile; 
      j)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      k) aver riportato esito negativo agli accertamenti  diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale,  di
sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito
dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      l) essere in possesso di uno  dei  titoli  di  studio  indicati
nelle Appendici al presente Bando, ovvero essere in  possesso  di  un
titolo di studio che, ai fini della partecipazione ai  concorsi,  sia
equiparato/equipollente  alle  predette  lauree.  Allo   scopo,   gli
interessati avranno cura di allegare alla domanda  di  partecipazione
la relativa documentazione probante. 
    La partecipazione ai concorsi  di  coloro  che  hanno  conseguito
all'estero il titolo di studio e' subordinata al riconoscimento della
sua  equipollenza  a  quello  prescritto,  da  documentarsi   tramite
dichiarazione   dell'autorita'   competente   ovvero    dichiarazione
sostitutiva del concorrente ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In  tal  caso,  gli  interessati
avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione  al  concorso
la relativa documentazione probante. 
    2. I militari  in  servizio  o  in  congedo  per  partecipare  al
concorso, oltre a possedere i requisiti indicati al precedente  comma
1 devono: 
      a) non aver riportato sanzioni disciplinari  piu'  gravi  della
consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di  servizio  prestato  se
inferiore a due anni; 
      b)  non  aver  riportato   sanzioni   disciplinari   di   stato
nell'ultimo  quinquennio  o  nel  periodo  di  servizio  prestato  se
inferiore a cinque anni; 
      c)  essere  in  possesso  della  qualifica  non   inferiore   a
«superiore alla media» o giudizio corrispondente nell'ultimo  biennio
o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni. 
    3. I requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed
essere mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino all'ammissione  al
corso applicativo, pena l'esclusione dal concorso o  dalla  frequenza
del corso con provvedimento del direttore generale per  il  personale
militare o di autorita' da lui delegata. 
    L'accertamento, anche successivo al reclutamento, della  mancanza
di uno dei predetti requisiti comportera'  la  decadenza  di  diritto
dall'arruolamento volontario. 
    4. I candidati in servizio, risultati vincitori dei  concorsi  di
cui al precedente art. 1, comma  1,  saranno  ammessi  ai  rispettivi
corsi previo rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del
nulla osta della Forza Armata/Corpo Armato d'appartenenza. 
    5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle  prove  e  agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso. 
                               Art. 3 
 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
 
    1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere a), b) e c) vengono gestite tramite il  portale  dei
concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi  portale),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di
interesse, link concorsi on-line Difesa. 
    2. Previa registrazione da effettuarsi con le modalita'  indicate
al successivo comma 3 - che consentira' la partecipazione a  tutti  i
concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di  futura
pubblicazione - e' possibile presentare le domande di  partecipazione
ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c)
e  ricevere  le  successive  comunicazioni  inviate  dalla  Direzione
generale per il personale militare o da enti  dalla  stessa  delegati
alla gestione dei concorsi. 
    3. La procedura guidata di  registrazione,  descritta  alla  voce
«istruzioni» del portale,  viene  attivata  con  una  delle  seguenti
modalita': 
      a)  senza  smart  card:  fornendo   un   indirizzo   di   posta
elettronica,  una  utenza  di  telefonia  mobile  (intestata   ovvero
utilizzata  dal  concorrente)  e  gli  estremi  di  un  documento  di
riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato; 
      b) con  smart  card:  mediante  carta  d'identita'  elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,  n.  851)  ai  sensi  del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
ovvero firma digitale. 
    Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione,  nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione   ai
concorsi),   i   concorrenti   dovranno   leggere   attentamente   le
informazioni inerenti le modalita' di utilizzo del portale stesso. 
    4. Conclusa la fase di accreditamento,  l'interessato  acquisisce
le credenziali (userid e password)  per  poter  accedere  al  proprio
profilo  cosi'  creato  nel  portale.  In  caso  di  smarrimento,  e'
attivabile  la  procedura  di  recupero  delle  stesse  dalla  pagina
iniziale del portale. 
                               Art. 4 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale,  4ª  Serie
speciale. Se il termine coincide con un giorno festivo, questo  sara'
prorogato al giorno successivo. 
    2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul  portale,
scegliere il concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente  nel
proprio profilo on-line una  bozza  della  candidatura  all'atto  del
passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita'
di completarla e/o inoltrarla entro il termine  di  presentazione  di
cui al precedente comma 1. 
    3. Nei concorsi di cui al presente bando, e' possibile presentare
domanda di partecipazione, nell'ambito di ciascuna Forza Armata,  per
una  sola  delle  categorie/specialita'/abilitazioni  indicate  nelle
relative appendici. 
    4. I candidati potranno integrare o modificare quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine di scadenza previsto
per la  presentazione  della  stessa.  Terminata  la  compilazione  i
candidati procedono all'inoltro al sistema  informatico  centrale  di
acquisizione on-line  senza  uscire  dal  proprio  profilo,  per  poi
ricevere una comunicazione a video e, successivamente,  un  messaggio
di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione,  che  dovra'  essere
esibito e consegnato, ove richiesto, alla  presentazione  alla  prima
prova concorsuale. Dopo l'inoltro della  domanda,  sara'  disponibile
una copia della stessa nell'area privata del proprio profilo. 
    5. Successivamente alla scadenza  del  termine  di  presentazione
della  domanda   di   partecipazione   al   concorso,   dichiarazioni
integrative o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda
stessa gia' inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con  le
modalita' indicate nel successivo art. 5. 
    Con l'invio della  domanda  secondo  le  modalita'  descritte  si
conclude la procedura di presentazione della stessa  e  si  intendono
acquisiti i dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la  verifica
del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei
titoli di merito e/o preferenziali. 
    6. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e  il  candidato  non  sara'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione
delle  domande,  l'Amministrazione  si  riserva  di  posticipare   il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di
mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto  ripristino  e  della
proroga del termine per la presentazione  delle  domande  sara'  data
notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e  nel  portale,
secondo quanto previsto dal successivo art. 5. 
    In tal caso, la  data  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3 resta  comunque
fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle
domande stabilito al precedente comma 1. 
    8. Qualora l'avaria del  sistema  informatico  sia  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso pubblicato sul  sito  www.difesa.it  circa  le
determinazioni adottate al riguardo. 
    9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono  indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti  il  possesso  dei
requisiti di partecipazione, nonche'  il  recapito  presso  il  quale
intendono ricevere gli eventuali provvedimenti di  esclusione,  fatto
salvo per  le  altre  comunicazioni  quanto  disposto  ai  sensi  del
successivo art. 5. 
    10. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter  concorsuale,  compresa  la  verifica  dei
requisiti di partecipazione per il tramite  degli  organi  competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale  circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    11. I concorrenti, se militari in  servizio,  dovranno,  inoltre,
stampare  la  ricevuta  dell'invio  della  domanda  inviata  on-line,
rinvenibile nell'area privata del portale, e presentarla  al  Comando
del Reparto/Ente di appartenenza per le azioni di competenza  di  cui
al successivo art. 6. 
    12. La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta' di regolarizzare le  domande  che,  inoltrate  nei  termini,
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili. 
                               Art. 5 
 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel portale,  il  candidato  accede
alla  sezione  relativa  alle  comunicazioni  suddivisa  in   un'area
pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi
di modifica del bando, di eventuale pubblicazione delle  banche  dati
contenenti i  quesiti  oggetto  delle  prove  scritte,  calendari  di
svolgimento delle prove previste dall'iter concorsuale  e  variazioni
delle date, ecc.), e in un'area privata, relativa alle  comunicazioni
di carattere personale. I candidati ricevono notizia  della  presenza
di  tali  comunicazioni  mediante  messaggio  di  posta  elettronica,
inviato  all'indirizzo  fornito  in  fase  di  registrazione,  ovvero
mediante sms.  Le  comunicazioni  di  carattere  collettivo  inserite
nell'area pubblica del portale hanno valore di notifica a  tutti  gli
effetti e nei confronti di  tutti  i  candidati.  Tali  comunicazioni
saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it 
    Le comunicazioni di carattere personale potranno  essere  inviate
ai concorrenti  anche  con  messaggio  di  posta  elettronica,  posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella  domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    Variazioni e/o integrazioni della domanda  di  partecipazione  al
concorso (variazioni della residenza o del  recapito,  dell'indirizzo
di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di  posta  elettronica
certificata, del numero  di  utenza  di  telefonia  fissa  e  mobile,
variazioni relative alla propria posizione giudiziaria, ecc.) possono
essere  inviate  oltre  il  termine  di  scadenza  previsto  per   la
presentazione della domanda  utilizzando  esclusivamente  il  modello
rinvenibile tra gli Allegati al bando,  secondo  le  modalita'  nello
stesso indicate e trasmesse a mezzo  e-mail  all'indirizzo  di  posta
elettronica    istituzionale    persomil@persomil.difesa.it    ovvero
all'indirizzo di posta  certificata  persomil@postacert.difesa.it,  e
per conoscenza in aggiunta  all'indirizzo  r1d1s4@persomil.difesa.it.
Non saranno prese in considerazione  le  comunicazioni  pervenute  al
solo  indirizzo  r1d1s4@persomil.difesa.it.  Non  saranno,  altresi',
prese   in   considerazione   variazioni   riguardanti   l'omessa   o
l'incompleta indicazione  di  titoli  di  merito  e/o  di  preferenza
previsti dal presente decreto ancorche' posseduti entro i termini  di
scadenza di cui al precedente art. 4, comma 1. 
    A tutti i messaggi di  cui  al  presente  comma  dovra'  comunque
essere allegata copia per immagine  (file  formato  PDF  o  JPEG  con
dimensione  massima  3  Mb)  di  un  valido  documento  di  identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    2. I concorrenti che, successivamente  alla  presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso o ai concorsi d'interesse, sono
incorporati presso  un  Reparto/Ente  militare  devono  informare  il
competente ufficio del medesimo Reparto/Ente circa la  partecipazione
al concorso. Detto ufficio provvedera' agli adempimenti  previsti  al
successivo art. 6. 
    3. L'Amministrazione Difesa ha facolta' di far  regolarizzare  le
domande che risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 
    4.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni  dell'indirizzo  di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile  da
parte dei candidati. 
                               Art. 6 
 
 
               Adempimenti degli Enti/Reparti militari 
 
 
    1. Il sistema  provvedera'  a  informare  i  Comandi/Reparti/Enti
d'appartenenza per  i  concorrenti  militari  in  servizio  ovvero  i
competenti Centri Documentali  (CEDOC),  o  i  Dipartimenti  Militari
Marittimi/Capitanerie di Porto o il Reparto Territoriale del  Comando
Scuole / 3^ Regione Aerea ovvero il  Reparto  Personale  del  Comando
della 1^ Regione Aerea dell'Aeronautica per i concorrenti militari in
congedo,  ovvero  il  Centro  Nazionale  Amministrativo  del  Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri, tramite  messaggio  all'indirizzo
di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente
in sede di compilazione della  domanda,  dell'avvenuta  presentazione
della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze. 
    2. I suddetti enti, in base alle rispettive competenze, devono: 
      a) per il personale in servizio: 
        1) verificare se il candidato,  alla  data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione delle  domande  di  ammissione  al
concorso, e' in possesso dei requisiti prescritti al precedente  art.
2, comma 2, lettere, a), b) e c). Se  il  candidato  non  risulta  in
possesso dei predetti requisiti, gli stessi  Comandi  devono  inviare
agli indirizzi di posta elettronica persomil@persomil.difesa.it o, in
alternativa,  persomil@postacert.difesa.it,  e   per   conoscenza   a
r1d1s4@persomil.difesa.it il modello rinvenibile tra gli Allegati  al
bando, debitamente compilato e corredato dal documento comprovante la
mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione  generale  per
il personale militare, entro il 3°  giorno  successivo  a  quello  di
scadenza del termine di  presentazione  delle  domande.  Non  saranno
prese in considerazione le comunicazioni pervenute al solo  indirizzo
r1d1s4@persomil.difesa.it; 
        2) compilare, per i soli militari in  servizio  nell'Esercito
che partecipano al concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera  a),  a  cura  delle  competenti  autorita'  gerarchiche,  il
previsto documento  valutativo  chiuso  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande indicando quale  motivo  della
compilazione: «partecipazione al concorso  pubblico,  per  titoli  ed
esami, per la nomina a Maresciallo dell'Esercito anno 2017»; 
        3) nominare, con ordine del giorno del Comandante  dell'Ente,
un'apposita Commissione interna (composta da Presidente, primo membro
e secondo membro) che rediga per  ogni  militare  partecipante  al/ai
concorso/i, la scheda di sintesi il cui modello  e'  rinvenibile  tra
gli Allegati al bando avendo cura  di  riportare,  tra  l'altro,  gli
estremi  della  documentazione  valutativa  in   ordine   cronologico
riferita a tutto  il  periodo  di  servizio  prestato  dal  candidato
antecedentemente alla data di scadenza del termine  di  presentazione
delle domande. Per i candidati che prima di  essere  incorporati  per
l'attuale  servizio  hanno   ultimato   una   ferma   volontaria   e,
successivamente, sono stati posti in congedo, dovra' essere  inserito
il giudizio riportato sull'estratto della documentazione di  servizio
rilasciato al termine della ferma. Tale scheda di sintesi deve essere
firmata dalla Commissione  interna  e  controfirmata  dal  Comandante
dell'Ente o suo delegato e dal candidato; 
        4) trasmettere, esclusivamente per i candidati  ammessi  agli
accertamenti/prove previsti ai successivi articoli 10, 11 e 12 i  cui
nominativi saranno resi noti a cura della Direzione generale  per  il
personale militare, la rispettiva scheda di sintesi all'indirizzo  di
posta elettronica persomil@persomil.difesa.it  o,  in  alternativa  a
quest'ultimo,  persomil@postacert.difesa.it  e   per   conoscenza   a
r1d1s4@persomil.difesa.it utilizzando la lettera di  trasmissione  il
cui modello e' rinvenibile tra gli Allegati  al  bando.  Non  saranno
prese in considerazione le comunicazioni pervenute al solo  indirizzo
r1d1s4@persomil.difesa.it. Una stampa di entrambe i documenti con gli
estremi  della  trasmissione   (numero   di   protocollo,   data   di
trasmissione e firma digitale),  dovra'  essere  affidata,  in  plico
chiuso sigillato, al militare convocato presso i Centri di  Selezione
che avra' cura di consegnarla al personale preposto; 
        5) informare, in caso  di  trasferimento  del  candidato,  il
nuovo ente di  destinazione  della  partecipazione  del  militare  al
concorso. L'Ente di nuova destinazione assumera'  la  competenza  per
tutte le successive incombenze relative alla procedura concorsuale; 
        6) comunicare tempestivamente alla Direzione generale per  il
personale militare  ogni  variazione  riguardante  la  posizione  del
candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti  disciplinari
e penali, collocamento in congedo, ecc.). 
      b) per il personale in congedo: 
        1) nominare, con ordine del giorno del Comandante  dell'ente,
un'apposita Commissione interna (composta da presidente, 1° membro  e
2° membro) che rediga, per ogni militare  in  congedo  di  rispettiva
competenza   partecipante   al/ai   concorso/i,   l'estratto    della
documentazione  caratteristica  e  matricolare  il  cui  modello   e'
rinvenibile tra gli allegati al bando avendo cura di  riportare,  tra
l'altro,  gli  estremi  della  documentazione  valutativa  in  ordine
cronologico riferita a tutto il  periodo  di  servizio  prestato  dal
candidato antecedentemente alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle  domande  nonche'  ogni  altro  dato  matricolare
rilevante ai fini del concorso in relazione a quanto stabilito  nelle
Appendici al presente bando.  Tale  scheda  di  sintesi  deve  essere
firmata dalla Commissione  interna  e  controfirmata  dal  Comandante
dell'Ente o suo delegato; 
        2) trasmettere, esclusivamente per i candidati  ammessi  agli
accertamenti/prove previsti ai successivi articoli 10, 11 e  12  e  i
cui nominativi saranno resi noti a cura della Direzione generale  per
il personale militare, il suddetto estratto agli indirizzi  di  posta
elettronica   persomil@persomil.difesa.it   o,   in   alternativa   a
quest'ultimo,  persomil@postacert.difesa.it  e,  per  conoscenza,   a
r1d1s4@persomil.difesa.it,  con  lettera  di   trasmissione   redatta
secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando, nei termini
che  saranno  indicati.  Non  saranno  prese  in  considerazione   le
comunicazioni pervenute al solo indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it. 
    3.  Per  semplificare  le  operazioni  di  gestione  del   flusso
automatizzato della posta in ingresso alla Direzione generale per  il
personale militare, l'oggetto delle comunicazioni  inviate  ai  sensi
del precedente comma 2 dovra' essere preceduto: 
      a) per i militari in servizio dalla stringa «1° ND EI»  per  il
concorso dell'Esercito, «1° ND  MM»  per  il  concorso  della  Marina
Militare e «1° ND AM» per il concorso dell'Aeronautica Militare; 
      b) per i militari in congedo dalla stringa «1° ND EI. C» per il
concorso dell'Esercito, «1° ND MM. C» per il  concorso  della  Marina
Militare e «1° ND AM. C» per il concorso dell'Aeronautica Militare. 
                               Art. 7 
 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
 
    1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  a)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi: 
      a) prova scritta per la verifica  delle  qualita'  culturali  e
intellettive; 
      b) prova di verifica dell'efficienza fisica; 
      c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      d) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      e) prova orale; 
      f) valutazione dei titoli di merito. 
    2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  b)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi: 
      a) prova scritta per la verifica  delle  qualita'  culturali  e
intellettive; 
      b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      c) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      d) prove di verifica dell'efficienza fisica; 
      e) prova orale; 
      f) valutazione dei titoli di merito. 
    3. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  c)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi: 
      a) prova scritta per la verifica  delle  qualita'  culturali  e
intellettive; 
      b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      c) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      d) prova orale; 
      e) valutazione dei titoli di merito. 
    4. Per cio' che concerne le modalita' di svolgimento delle  prove
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487  rinvenibili
negli Allegati e quelle indicate nelle Appendici al bando. 
    5. Saranno ammessi  a  sostenere  le  prove  e  gli  accertamenti
successivi, secondo le sequenze sopra riportate, i  soli  concorrenti
giudicati idonei alla prova precedente, fatti salvi specifici casi di
ammissione  con  riserva,  disciplinati  nelle  Appendici  al  bando.
Saranno  esclusi  dal  prosieguo  del  concorso   i   candidati   che
rinunceranno a sostenere le prove obbligatorie di concorso. 
    I concorrenti che, regolarmente convocati, non  si  presenteranno
nel giorno e nell'ora stabiliti  per  l'espletamento  delle  suddette
fasi concorsuali, saranno considerati rinunciatari e  quindi  esclusi
dal concorso di interesse, quali che siano le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute  a  causa  di  forza  maggiore,  salvo  quanto
disposto al precedente art. 1, comma 6. 
    Saranno previste riconvocazioni per concomitante  svolgimento  di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti con il presente bando  ai
quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare e, per  i  militari,
per  inderogabili  esigenze  di  servizio.  In   tali   ipotesi   gli
interessati - per i militari in servizio i Comandi di appartenenza  -
dovranno far pervenire un'istanza di nuova convocazione entro le  ore
13,00 del quarto giorno feriale (sabato escluso) antecedente a quello
di prevista presentazione con in allegato copie per immagine,  ovvero
in formato PDF, di un valido documento  di  identita'  rilasciato  da
un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria.  La
riconvocazione, che potra' essere disposta solo  compatibilmente  con
il periodo di svolgimento delle prove stesse  e  nel  rispetto  delle
specifiche disposizioni di  cui  agli  articoli  successivi  e  nelle
Appendici al  bando,  avverra'  mediante  avviso  inserito  nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale ovvero,  per  ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta  elettronica
certificata  (se  dichiarata  dai  concorrenti   nella   domanda   di
partecipazione), con lettera raccomandata o  telegramma.  Le  istanze
dovranno essere inviate, per quanto di interesse, agli  indirizzi  di
posta elettronica di cui al precedente art. 5, comma 1. In ogni caso,
non  saranno  previste  riconvocazioni   per   sostenere   le   prove
programmate in un'unica sessione d'esame a  prescindere  dalla  causa
impeditiva rappresentata dal candidato. 
    6. I calendari di svolgimento  delle  prove  concorsuali  nonche'
eventuali modifiche delle sedi  di  svolgimento  delle  prove  stesse
saranno resi noti mediante avviso - che avra' valore  di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti  i  concorrenti  -  inserito  nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale ovvero, per  ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta  elettronica
certificata  (se  dichiarata  dai  concorrenti   nella   domanda   di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.  Tale  avviso
sara' reso disponibile anche nel sito www.difesa.it mediante annuncio
inserito nella sezione comunicazioni del portale ovvero con le  altre
modalita' sopra indicate; saranno altresi' resi noti gli esiti  delle
prove. Sara' anche possibile chiedere  informazioni  al  riguardo  al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- Sezione Relazioni con il Pubblico  -  viale  dell'Esercito,  186  -
00143 Roma - tel. 06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it). 
    7. A mente dell'art. 580, comma  3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  i  concorrenti  -  compresi
quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui
all'art. 580,  comma  2  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 -  dovranno  essere  sottoposti  agli
accertamenti e alle prove previste in  data  compatibile  con  quella
della formazione delle graduatorie generali di  merito,  fatte  salve
ulteriori specifiche disposizioni di cui alle Appendici al bando. 
    8. Alle prove e agli accertamenti di cui ai  precedenti  commi  i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di  carta  d'identita'  o  di
altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia  rilasciato
da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 
    9. Le spese per i viaggi da e per le sedi  delle  prove  previste
per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1  saranno  a
carico  dei  concorrenti,  rimanendo  escluso  qualsiasi   intervento
dell'Amministrazione della Difesa per i  candidati  che  risulteranno
sprovvisti di mezzi per i viaggi. 
    10. I concorrenti  in  servizio  potranno  fruire  della  licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento  delle
fasi concorsuali, nonche' al tempo  strettamente  necessario  per  il
raggiungimento della sede ove si  svolgeranno  tali  fasi  e  per  il
rientro nella sede di servizio. 
    11.  I   candidati   incorporati   in   qualita'   di   volontari
successivamente  alla  data  di  presentazione   della   domanda   di
partecipazione a uno o piu' concorsi dovranno informare per  iscritto
il Reparto/Ente d'incorporamento circa  l'inoltro  della  domanda  di
partecipazione.  Detti  Reparti/Enti  comunicheranno  alla  Direzione
generale per il personale militare l'avvenuta assunzione in forza dei
predetti  candidati  a  mezzo  e-mail  agli  indirizzi  indicati  nel
precedente art. 6, comma 2, lettera a), nn. 1) e 4). 
    12. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento  o
perdita di oggetti personali che i  concorrenti  lascino  incustoditi
nel corso delle  prove  e  degli  accertamenti  di  cui  al  presente
articolo. 
    13.  Il  Ministero  della  difesa  provvedera'  ad  assicurare  i
candidati per eventuali infortuni che dovessero  verificarsi  durante
il periodo di permanenza presso le sedi di  svolgimento  delle  prove
d'esame. 
                               Art. 8 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente  art.  1,
comma 1, con successivi  decreti  dirigenziali  saranno  nominate  le
seguenti commissioni: 
      a) per il concorso di cui al precedente art. 1 comma 1, lettera
a): 
        1) Commissione esaminatrice  per  la  prova  scritta  per  la
verifica delle qualita' culturali e intellettive, la valutazione  dei
titoli di merito, la prova orale e la formazione delle graduatorie di
merito; 
        2) Commissione per le prove di efficienza fisica; 
        3)   Commissione   per   gli   accertamenti    dell'idoneita'
psico-fisica; 
        4)    Commissione    per    l'accertamento     dell'idoneita'
attitudinale; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b): 
        1) la  Commissione  esaminatrice  per  la  prova  scritta  di
verifica delle qualita' culturali e intellettive, la valutazione  dei
titoli di merito, la prova orale e la formazione delle graduatorie di
merito; 
        2)    Commissione    per    l'accertamento     dell'idoneita'
psico-fisica; 
        3)    Commissione    per    l'accertamento     dell'idoneita'
attitudinale; 
        4) Commissione  per  le  prove  di  verifica  dell'efficienza
fisica; 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c): 
        1) Commissioni esaminatrici  per  le  prove  scritte  per  le
verifiche delle qualita' culturali e intellettive, le valutazioni dei
titoli di merito, le prove orali e la formazione delle graduatorie di
merito; 
        2)   Commissione   per   gli   accertamenti    dell'idoneita'
psico-fisica; 
        3)    Commissione    per    l'accertamento     dell'idoneita'
attitudinale. 
                               Art. 9 
 
 
Prova scritta per la verifica delle qualita' culturali e intellettive 
 
 
    1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso,  sono  tenuti  a  presentarsi,   senza   attendere   alcuna
convocazione,  nella  sede,  nel  giorno  e  nell'ora  indicati   nel
calendario consultabile nell'area pubblica del portale,  e  nei  siti
www.difesa.it,   www.esercito.difesa.it,    www.marina.difesa.it    e
www.aeronautica.difesa.it,  esibendo   il   messaggio   di   avvenuta
acquisizione della domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le
modalita' di cui al precedente art.  4  del  presente  bando,  ovvero
copia della stessa. 
    La prova si svolgera', a cura della competente  Commissione,  con
le modalita' e sui programmi di cui alle appendici al bando. 
    2. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nelle prove
scritte  le  competenti  Commissioni  provvederanno  a   formare   le
graduatorie utili  per  individuare  i  concorrenti  da  ammettere  a
sostenere le prove successive, entro i limiti numerici  di  cui  alle
rispettive appendici al bando. 
    3. Il punteggio riportato nelle suddette  prove  sara'  utile  ai
fini della formazione delle graduatorie finali del concorso. 
                               Art. 10 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
 
    1. I concorrenti, previa sottoscrizione  della  dichiarazione  di
consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e  di
informazione sul  protocollo  vaccinale  previsto  per  il  personale
militare secondo il modello rinvenibile tra gli  allegati  al  bando,
saranno  sottoposti,  a  cura  delle   competenti   Commissioni,   ad
accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneita'  psico-fisica  al
servizio militare incondizionato quale Maresciallo/Capo di 3^ cl.  in
servizio permanente in base alla normativa vigente per l'accesso alla
Forza Armata  prescelta.  L'idoneita'  psico-fisica  dei  concorrenti
sara' definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni  e
delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio  militare,
delle   direttive   tecniche   riguardanti    l'accertamento    delle
imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio
militare e criteri per delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti
giudicati idonei al  servizio  militare,  approvate  con  il  decreto
Mmnisteriale 4 giugno  2014,  nonche'  tenendo  conto  dei  parametri
fisici correlati alla composizione corporea, alla forza  muscolare  e
alla massa metabolicamente attiva, nei limiti previsti dall'art.  587
del decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo  2010,  n. 90,
come modificato dall'art. 4, comma 1,  lettera  c)  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 rilevati secondo
le  prescrizioni  fissate  con  la   direttiva   tecnica   ed.   2016
dell'Ispettorato generale della sanita' Militare, di cui in premessa,
fatto salvo il rispetto di ulteriori disposizioni normative  indicate
nelle  appendici  al  bando.  La  facolta'  di  proporre  istanza  di
riconvocazione non e' prevista per il concorso di cui  al  precedente
art.  1,  comma  1,  lettere  a)  e  b)  in   quanto   l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica avra' luogo contestualmente alle prove di
efficienza fisica. Pertanto, eventuali istanze di riconvocazione, nei
casi e con le modalita'  di  cui  al  precedente  art.  7,  comma  5,
dovranno essere proposte all'atto della convocazione  alle  prove  di
verifica efficienza fisica. 
    2. Le modalita' di espletamento dell'accertamento  dell'idoneita'
psico-fisica, la documentazione da portare al seguito - in  originale
o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge -
all'atto della presentazione ai rispettivi enti di  selezione  e  gli
accertamenti cui saranno sottoposti i candidati sono dettagliatamente
indicati  nelle  appendici  al  bando,  nelle  quali  sono   altresi'
prescritti i requisiti fisici necessari  ai  fini  del  conseguimento
dell'idoneita'  nonche'  i  profili  sanitari  minimi.  A   pena   di
esclusione, tutti gli esami strumentali e di laboratorio  chiesti  ai
candidati  dovranno  essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie
pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio
sanitario  nazionale.  Sara'  cura  del  concorrente  produrre  anche
l'attestazione - in originale o in copia  resa  conforme  secondo  le
modalita' stabilite dalla legge - della struttura sanitaria  medesima
comprovante detto accreditamento. 
    3. Nei confronti dei concorrenti che in sede  di  visita  saranno
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di presumibile breve durata,  per  le  quali  risultera'
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar
prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti,  la
Commissione medica non esprimera' giudizio, ne' definira' il  profilo
sanitario. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporra'  detti
concorrenti al previsto accertamento dell'idoneita' psico-fisica, per
verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. 
    Tale termine non potra' superare: 
      a) Esercito: 30 giorni dalla data della 1^ visita; 
      b) Marina: 30 giorni dalla data della 1^ visita; 
      c) Aeronautica: 30 giorni dalla data della 1^ visita. 
    I  concorrenti  riconvocati  ai  sensi  del  presente  comma  che
risulteranno  assenti  al   momento   dell'inizio   dell'accertamento
dell'idoneita'  psico-fisica  saranno  considerati  rinunciatari   e,
pertanto,  esclusi  dal  concorso,  quali  che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo
quanto disposto al precedente art. 1, comma 6. Non  saranno  previste
ulteriori riconvocazioni. 
    4. Per i concorrenti di sesso femminile, in caso  di  positivita'
del  test  di  gravidanza,  la  Commissione  medica  competente   non
procedera' all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e/o prove  di
verifica dell'efficienza fisica e si  asterra'  dalla  pronuncia  del
giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nel caso di  candidati
il cui stato di gravidanza sia stato accertato, la Direzione generale
per il personale militare procedera' a convocare gli stessi in  altra
data compatibile con il completamento  della  procedura  concorsuale,
entro il termine fissato per la definizione delle graduatorie  finali
di ammissione ai corsi. Se in occasione della nuova  convocazione  il
temporaneo impedimento perdura, la  preposta  Commissione  medica  ne
dara' notizia  alla  citata  direzione  generale  che  escludera'  il
candidato   dal   concorso   per   l'impossibilita'   di    procedere
all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal  presente
bando. 
    5. Il giudizio espresso  dalla  suddetta  Commissione  medica  e'
definitivo e  sara'  comunicato  seduta  stante.  Per  i  concorrenti
giudicati idonei la Commissione  medica  provvedera'  a  definire  il
profilo sanitario. 
                               Art. 11 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
 
    1.   I   partecipanti   saranno    sottoposti    all'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, a cura delle competenti Commissioni.  Le
modalita' di espletamento  dell'accertamento,  la  documentazione  da
portare al seguito - in originale o in copia resa conforme secondo le
modalita' stabilite dalla legge -  all'atto  della  presentazione  ai
rispettivi  enti  di  selezione  e  gli  accertamenti   cui   saranno
sottoposti i candidati sono indicati nelle appendici al bando. 
    2. I concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti finalizzati a
valutarne le qualita' attitudinali  nonche'  rispetto  alle  distinte
caratteristiche  di  impiego,  il  possesso  delle  capacita'  e  dei
requisiti necessari al fine di un positivo  inserimento  nelle  Forze
Armate. Tali accertamenti saranno  svolti  secondo  i  criteri  e  le
modalita' indicati nelle appendici al bando. 
    3. Poiche' per i concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere  a)
e b) l'espletamento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'
previsto  contestualmente  ad  altre  prove  concorsuali,   eventuali
istanze di riconvocazione, nei casi e con  le  modalita'  di  cui  al
precedente art. 7, comma 5, dovranno essere rispettivamente proposte: 
      a) per il concorso di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  a),
all'atto della convocazione alle prove  di  verifica  dell'efficienza
fisica; 
      b) per il concorso di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  b),
all'atto   della   convocazione    all'accertamento    dell'idoneita'
psico-fisica. 
    4. Al  termine  dell'accertamento  attitudinale,  le  Commissioni
esprimeranno,  nei  riguardi  di  ciascun  concorrente,  un  giudizio
sull'idoneita', senza attribuzione di punteggio. Il giudizio espresso
dalle suddette commissioni e' definitivo e  sara'  comunicato  seduta
stante. 
                               Art. 12 
 
 
              Prove di verifica dell'efficienza fisica 
 
 
    1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1,  comma
1, lettere a) e  b)  saranno  sottoposti,  a  cura  delle  competenti
Commissioni, alle prove di verifica dell'efficienza fisica. 
    2. L'idoneita'  fisica  dei  candidati  al  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera  c)  sara'  valutata  nell'ambito
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 
    3. Le prove di verifica dell'efficienza fisica potranno prevedere
l'espletamento di esercizi obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato
superamento degli esercizi facoltativi non determinera'  l'esclusione
dal concorso. 
    4. Le modalita' di espletamento delle prove sono  indicate  nelle
appendici al bando. 
    5. I  concorrenti  regolarmente  convocati  dovranno  presentarsi
muniti della documentazione, in originale o in  copia  resa  conforme
secondo le modalita' stabilite dalla legge, indicata nelle rispettive
appendici del bando. 
    6.   I   concorrenti   che   lamentano   postumi   di   infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire,  prima
dell'inizio delle  prove,  idonea  certificazione  medica  che  sara'
valutata dalla Commissione per le prove di  verifica  dell'efficienza
fisica. Questa, sentito il dirigente del Servizio Sanitario o il  suo
sostituto, adottera'  le  conseguenti  determinazioni,  eventualmente
autorizzando l'effettuazione delle prove in altra data.  Allo  stesso
modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle  prove  accusano  una
indisposizione, o che si  infortunano  durante  l'esecuzione  di  uno
degli esercizi, dovranno immediatamente comunicarlo alla  Commissione
la quale adottera' le conseguenti determinazioni. 
    Al  di  fuori  dei  casi  summenzionati,  non  saranno  prese  in
considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove
di verifica dell'efficienza fisica. 
    7. I concorrenti che, nei casi di cui ai precedenti commi 5 e  6,
otterranno  dalla  Commissione   l'autorizzazione   al   differimento
dell'effettuazione delle prove di  verifica  dell'efficienza  fisica,
saranno convocati, mediante avviso inserito nell'area  privata  della
sezione comunicazioni del portale ovvero per  ragioni  organizzative,
con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se
dichiarata dai concorrenti nella domanda  di  partecipazione)  o  con
lettera raccomandata o telegramma o, ove possibile, mediante notifica
diretta agli interessati, per sostenere tali prove in altra data.  La
data di riconvocazione dovra', in ogni caso, essere  compatibile  con
il calendario di svolgimento delle prove di verifica  dell'efficienza
fisica o, nel caso del concorso di cui all'art. 1, comma  1,  lettera
c), con il calendario di svolgimento dell'accertamento attitudinale. 
    8. I concorrenti riconvocati ai  sensi  del  presente  comma  che
risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove  di  verifica
dell'efficienza fisica ovvero che saranno impossibilitati a sostenere
le prove a causa di indisposizione o infortunio, saranno  considerati
rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso,  qualunque  siano  le
ragioni, comprese quelle dovute a  causa  di  forza  maggiore,  salvo
quanto disposto al precedente art. 1, comma 6. Non  saranno  previste
ulteriori riconvocazioni. 
    9. L'esito delle prove di verifica dell'efficienza  fisica  sara'
comunicato seduta stante. 
                               Art. 13 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1.  I  concorrenti  risultati  idonei  al  termine  delle   prove
concorsuali di cui ai precedenti articoli,  prima  della  valutazione
dei titoli di merito, saranno ammessi a sostenere la prova orale. 
    2. La prova si svolgera', a  cura  della  competenti  Commissioni
esaminatrici,  con  le  modalita'  e  sugli  argomenti  previsti  dai
programmi riportati nelle appendici al bando. 
                               Art. 14 
 
 
                          Titoli di merito 
 
 
    1. Le Commissioni esaminatrici ai  fini  della  formazione  della
graduatoria  finale  valuteranno  i  titoli  di  merito  secondo   le
modalita' di cui alle appendici al bando. 
                               Art. 15 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. Le graduatorie di merito dei concorsi  di  cui  al  precedente
art.  1,  comma  1  saranno  formate  dalle  rispettive   commissioni
esaminatrici, secondo le modalita' di cui alle appendici al bando. Le
graduatorie di merito saranno approvate con decreti dirigenziali. 
    2. Nei predetti decreti si terra' conto delle  riserve  di  posti
previste  per  ciascun  concorso  e,  a   parita'   di   merito,   si
applicheranno le disposizioni di  cui  all'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    3.  Saranno  dichiarati  vincitori,  salvo  quanto  disposto   al
precedente art. 1,  comma  4,  i  concorrenti  che  si  collocheranno
utilmente nelle graduatorie finali di merito. 
    4. I decreti di approvazione delle graduatorie finali  di  merito
saranno pubblicati nel portale e nel sito www.difesa.it 
                               Art. 16 
 
 
                    Documentazione amministrativa 
 
 
    1. I candidati utilmente collocati nelle  graduatorie  finali  di
merito relative ai concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1
riceveranno da  parte  della  Direzione  generale  per  il  personale
militare apposita comunicazione inserita nell'area privata e pubblica
del  portale  secondo  quanto  stabilito  al   precedente   art.   5,
consultabile anche nel sito www.difesa.it, e dovranno  presentare  la
seguente documentazione: 
      a) dichiarazione sostitutiva di certificazione,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
nella quale risulti: 
        1) il godimento dei diritti civili e politici; 
        2) di non essere in atto imputati in procedimenti penali  per
delitti non colposi e di non essere  stati  sottoposti  a  misure  di
prevenzione; 
      b) certificato attestante il gruppo sanguigno e il  fattore  Rh
rilasciato da struttura sanitaria pubblica.  
    2.  I  medesimi  candidati  saranno,  inoltre,  sottoposti   alle
vaccinazioni  obbligatorie  previste  dalla  normativa  sanitaria  in
ambito militare per il servizio in Patria e all'estero  e,  pertanto,
dovranno presentare: 
      a) il certificato vaccinale infantile e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      b) in caso di assenza della relativa vaccinazione, il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
                               Art. 17 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente bando, la Direzione  generale  per  il  personale
militare provvedera' a effettuare idonei controlli sulla  veridicita'
delle dichiarazioni rese nonche' a  richiedere  alle  Amministrazioni
Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal
candidato  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  nelle
dichiarazioni  sostitutive  eventualmente  prodotte.  Il  certificato
generale del casellario giudiziale sara' acquisito d'ufficio. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo  di  cui  al  precedente
comma  1  emerga  la  mancata   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione   resa,   il   dichiarante   decadra'   dai    benefici
eventualmente conseguiti con  il  provvedimento  emanato  sulla  base
della dichiarazione non veritiera.  
                               Art. 18 
 
 
                               Nomina 
 
 
    1. I concorrenti di cui all'art. 15, comma  3,  saranno  nominati
Maresciallo in servizio permanente dell'Esercito, Capo di  3^  classe
della Marina Militare e Maresciallo  di  3^  classe  dell'Aeronautica
Militare con l'anzianita' assoluta nel grado stabilita  nel  relativo
decreto dirigenziale di nomina. Gli stessi saranno iscritti in  ruolo
dopo i Marescialli che hanno frequentato il corso di formazione e  di
specializzazione di cui all'art. 760, comma 1 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 e comunque prima di quelli che hanno frequentato
il corso di qualificazione  di  cui  al  comma  1-bis,  del  medesimo
articolo, iscritti in ruolo nello stesso anno. 
    2. Il conferimento della nomina e' subordinato  all'accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della
condotta e delle qualita' morali  di  cui  all'art.  2  del  presente
bando. 
    3. I vincitori assumeranno servizio con riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma 4. 
    4. Dopo la nomina essi frequenteranno  un  corso  applicativo  di
durata non superiore a un anno accademico, con le modalita' stabilite
per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera  a)  dallo  Stato
Maggiore dell'Esercito, per il concorso di cui all'art. 1,  comma  1,
lettera b) dal Comando Scuole della Marina Militare e per il concorso
di cui all'art. 1, comma  1  lettera  c)  dal  Comando  delle  Scuole
A.M./Comando 3^ Regione Aerea. 
    5. All'atto della presentazione al corso, i  Marescialli/Capi  di
3^ classe dovranno contrarre una  ferma  di  cinque  anni  decorrente
dalla data di inizio del corso medesimo. Il rifiuto di  sottoscrivere
la ferma  comportera'  la  revoca  della  nomina.  Detti  Marescialli
saranno sottoposti a visita di incorporamento e  in  tale  sede,  nel
caso non vi abbiano provveduto in sede di accertamento dell'idoneita'
psico-fisica,  dovranno  produrre  il  referto  analitico  attestante
l'esito del dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi
(G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini  di  percentuale
enzimatica, rilasciato entro trenta giorni dalla data  di  ammissione
ai  corsi  da  strutture  sanitarie   pubbliche.   Inoltre,   saranno
sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie  previste  dalla  normativa
sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e  all'estero.
A tal fine, dovranno presentare all'atto dell'incorporamento: 
      il certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della  relativa  vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    6. La mancata presentazione al corso applicativo  comportera'  la
decadenza dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    7. Nei concorsi di cui al presente bando,  se  alcuni  dei  posti
messi a concorso risultano scoperti  per  rinuncia  o  decadenza,  la
Direzione  generale  per  il  personale  militare  puo'   autorizzare
altrettante  ammissioni  ai  corsi  stessi  secondo  l'ordine   della
graduatoria entro  1/12  della  durata  del  corso  stesso  ai  sensi
dell'art. 643, comma 4 del decreto legislativo n. 66/2010. 
    8.  Il  concorrente  di  sesso  femminile  nominato   Maresciallo
dell'Esercito Italiano, Capo di 3^ classe  della  Marina  Militare  e
Maresciallo  di  3^  classe  dell'Aeronautica  Militare,  in   quanto
dichiarato  vincitore  che,  trovandosi  nelle  condizioni   previste
dall'art. 1494 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  non
possa frequentare o completare il corso applicativo,  sara'  rinviato
d'ufficio al corso successivo. 
    9.  Nei  confronti  dei  Marescialli  che  supereranno  il  corso
applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in  base  alla  media  del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. 
    10. Coloro che non supereranno o non porteranno a  compimento  il
corso applicativo, se provenienti dalla vita civile saranno collocati
in congedo illimitato,  se  provenienti  dal  personale  in  servizio
saranno restituiti ai ruoli di provenienza. In quest'ultimo  caso  il
periodo di durata del  corso  sara'  computato  per  intero  ai  fini
dell'anzianita' di servizio. 
    11. Ai Marescialli, una volta ammessi alla  frequenza  del  corso
applicativo, e ai concorrenti  idonei  non  vincitori  potra'  essere
chiesto di prestare il consenso all'essere presi in considerazione ai
fini di un eventuale  successivo  impiego  presso  gli  Organismi  di
Informazione e Sicurezza di cui alla legge 3  agosto  2007,  n.  124,
previa verifica del possesso dei requisiti. 
    12. Gli Ufficiali, i Sottufficiali e i Graduati in servizio o  in
congedo, nonche' il personale appartenente alle Forze di Polizia o ai
Corpi Armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del  corso
previa  rinuncia  al  grado  e  alla  qualifica  rivestiti   all'atto
dell'ammissione al corso stesso con la conseguente cancellazione  dai
rispettivi ruoli di provenienza. 
    13. Gli Ufficiali in ferma prefissata o rafferma, se dimessi  dal
predetto corso, possono essere reintegrati, a  domanda  o  d'ufficio,
nel grado. Allo  stesso  modo  il  personale  dei  ruoli  Sergenti  e
Volontari di Truppa in servizio  permanente,  sara'  reintegrato  nel
grado, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, e
il tempo trascorso presso la scuola sara'  computato  nell'anzianita'
di grado. 
    14. Il personale di Truppa in ferma  prefissata  o  rafferma,  se
dimesso dal corso puo' essere reimpiegato, previa  sottoscrizione  di
assenso,  nei  Reparti/Enti  di   provenienza,   nei   limiti   delle
consistenze  organiche,  sempre  che  non  siano  scaduti  i   limiti
temporali della ferma prefissata originariamente contratta. Lo stesso
e' reintegrato nel  grado  precedentemente  rivestito  e  il  periodo
trascorso presso il relativo Istituto di Formazione a  cui  ha  avuto
accesso e' computato nella ferma o rafferma. 
    15. Durante la frequenza del corso ai frequentatori competono, se
piu'  favorevoli,  gli   assegni   del   grado   rivestito   all'atto
dell'ammissione ai corsi. 
                               Art. 19 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. La Direzione generale per  il  personale  militare  puo',  con
provvedimento del direttore generale o  autorita'  da  lui  delegata,
escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti ritenuti non  in
possesso dei prescritti requisiti  di  cui  ai  precedenti  articoli,
ovvero dalla frequenza del corso, se il difetto dei  requisiti  sara'
accertato  dopo  l'incorporazione  presso  il  relativo  Istituto  di
formazione. 
                               Art. 20 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai  candidati  saranno
raccolti presso la Direzione generale per il personale militare  -  I
Reparto - 1^ Divisione per le finalita' di gestione  del  concorso  e
saranno  trattati  presso  una   banca   dati   automatizzata   anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto  di  impiego
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
    2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione e per la valutazione  dei
titoli.  Le  medesime   informazioni   potranno   essere   comunicate
unicamente alle amministrazioni  pubbliche  direttamente  interessate
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica  o
di impiego del candidato, agli Enti previdenziali. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che  lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  per  motivi
legittimi al loro trattamento. 
    4. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
direttore  generale  per  il   personale   militare,   titolare   del
trattamento, che nomina responsabile dei dati personali,  ognuno  per
la parte di propria competenza: 
      a) i Comandanti degli  Istituti/Centri  di  Selezione  delegati
dalla Direzione generale per il personale militare; 
      b) i Presidenti delle commissioni di concorso; 
      c) il Direttore della 1^ Divisione della Direzione generale per
il personale militare. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
                                      Gen. D. c.(li.) Paolo Gerometta