Concorso per 2 referendari tecnici agrari (lazio) SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 2 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 14 del 21-02-2017 |
Sintesi: | SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA Concorso (Scad. 23 marzo 2017) Concorso pubblico, per esami, a due posti di referendario tecnico-agrario in prova nel ruolo della carriera dir ... |
Ente: | SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 21-02-2017 |
Data Scadenza bando | 23-03-2017 |
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Concorso (Scad. 23 marzo 2017)
Concorso pubblico, per esami, a due posti di referendario tecnico-agrario in prova nel ruolo della carriera direttiva tecnico-agraria del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.
IL SEGRETARIO GENERALE Vista la legge 9 agosto 1948 n. 1077, istitutiva del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica; Visto il Regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, approvato con decreto presidenziale 18 aprile 2013, n. 108/N e successive modificazioni e integrazioni, nella parte in cui fissa i requisiti di accesso alla carriera direttiva; Visto il regolamento sulle procedure concorsuali, approvato con decreto presidenziale 1° ottobre 2010, n. 62/N; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto presidenziale 27 marzo 2006, n. 80/N e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica sul trattamento dei dati personali; Visto il decreto presidenziale 30 dicembre 2008, n. 34/N, concernente la competenza dei Collegi giudicanti a decidere sui ricorsi proposti dai partecipanti a concorsi e prove selettive per l'assunzione nei ruoli del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica; Ravvisata l'esigenza di procedere allo svolgimento di un concorso pubblico per esami per la copertura di due posti di referendario tecnico-agrario in prova nel ruolo della carriera direttiva tecnico-agraria del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica; Decreta: Art. 1 Posti messi a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico per esami a due posti di referendario tecnico-agrario in prova nel ruolo della carriera direttiva tecnico-agraria del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, di seguito denominato Segretariato generale, con lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto dal regolamento di cui alla seconda premessa del presente decreto vigente alla data dell'assunzione. 2. E' in facolta' del Segretariato generale adibire il personale assunto a tutti gli Uffici e Servizi e in tutte le sedi dello stesso. 3. Il Segretario generale ha la facolta' di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso, in ragione di esigenze sopravvenute, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa. In tal caso, il Segretariato generale provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non superiore ai 40 anni compiuti, ovvero ai 45 anni compiuti in caso di dipendenti di ruolo di Organi costituzionali o di Amministrazioni pubbliche; c) godimento dei diritti civili e politici; d) Diploma di laurea (DL) conseguito secondo il vecchio ordinamento al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ovvero «laurea specialistica» (LS) o «laurea magistrale» (LM) idonei per l'iscrizione all'Albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali, conseguiti con una votazione non inferiore a 105/110 o equivalente. I titoli di studio conseguiti all'estero sono ritenuti utili purche' riconosciuti equipollenti ad uno dei predetti titoli italiani dall'autorita' italiana competente. In questo caso e' onere del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l'esibizione del provvedimento che la dichiara. I candidati possono attestare il possesso dell'equipollenza presentando apposita autocertificazione dalla quale devono risultare elementi atti a consentire di accertare il titolo di studio, la data, il luogo e l'universita' di conseguimento e che il predetto titolo sia stato conseguito con un punteggio non inferiore a quello minimo richiesto dal presente bando, ferma restando, comunque, la necessita' di presentare prima dell'approvazione della graduatoria finale il provvedimento che attesta l'equipollenza; e) iscrizione da almeno 5 anni all'Albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali; f) idoneita' fisica all'impiego; g) assenza di sentenze definitive di condanna che importino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di quanto previsto dall'art. 32-quinquies del codice penale; h) assenza di provvedimenti di destituzione, licenziamento o dispensa dal servizio presso Amministrazioni pubbliche per persistente insufficiente rendimento, ovvero di provvedimenti di decadenza da un impiego pubblico essendo stato accertato che l'impiego medesimo era stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; i) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta per reati diversi da quelli di cui alla lettera g), anche se siano intervenuti la prescrizione o provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione, ovvero di procedimenti penali pendenti, salvo quanto previsto al successivo art. 3, comma 2.
Art. 3 Modalita' di presentazione delle domande e ammissione alle prove concorsuali 1. La domanda di partecipazione al concorso e' diretta al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica - Servizio del personale, via della Dataria, n. 96 - 00187 Roma. 2. Il candidato deve dichiarare nella domanda, ai fini dell'ammissione alle prove concorsuali, il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, che devono sussistere fin dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso; qualora il candidato non sia ancora in possesso della dichiarazione di equipollenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), fa fede la data di presentazione della richiesta all'autorita' competente. Qualora siano intervenute sentenze di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) o pendano procedimenti penali, il candidato deve indicare i reati e gli articoli del codice penale che ne hanno determinato l'adozione o l'avvio per consentire al Segretario generale di valutarne la compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni alle dipendenze del Segretariato generale, una volta acquisita e valutata la relativa documentazione. 3. Il candidato deve dichiarare di aver versato il contributo di segreteria, a parziale copertura delle spese della presente procedura, pari a € 10,00 (euro dieci), mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, identificato mediante IBAN IT24O 01005 03366 000000005100, indicando la causale «(nome e cognome del candidato) due referendari»; dovranno inoltre essere indicati gli elementi identificativi del versamento (CRO o analogo codice identificativo). 4. Il Segretario generale puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, la non ammissione del candidato al concorso ovvero la sua successiva esclusione dallo stesso per la mancata osservanza delle modalita' di presentazione della domanda e dei termini perentori stabiliti nel presente bando, nonche' per il difetto o la perdita dei requisiti previsti. Il candidato ne ricevera' comunicazione all'interno dell'apposita area riservata presente nella sezione «Concorsi» del sito www.quirinale.it Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso devono intendersi ammessi con riserva. 5. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, compilando l'apposito modulo entro la data di scadenza indicata al comma successivo, utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all'indirizzo www.quirinale.it/ Ai fini della procedura telematica il candidato deve possedere ed indicare un indirizzo univoco e individuale di posta elettronica. 6. La procedura di compilazione ed invio on line della domanda deve essere effettuata entro il termine perentorio delle ore 24 (ora italiana) del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora l'ultimo giorno utile per l'invio on line della domanda cada in un giorno festivo, il termine e' prorogato alle ore 24 (ora italiana) del primo giorno successivo non festivo. 7. Il sistema informatico certifica la data di presentazione della domanda e attribuisce alla stessa il numero identificativo e alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande non consentira' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. 8. Dopo aver compilato la domanda e inserito i dati richiesti, il candidato deve effettuare la stampa della domanda stessa sulla quale saranno indicati il numero identificativo di ricezione attribuito dal sistema informatico e la data di presentazione; la stessa, debitamente firmata, deve essere consegnata all'atto della presentazione alla prima prova scritta. 9. Non sono ammesse altre forme di produzione e di presentazione delle domande di partecipazione al concorso al di fuori o in aggiunta a quella prevista ai precedenti commi. 10. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da patologie limitatrici dell'autonomia non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'art. 2 comma 1 lettera f), nella domanda presentata per via telematica dovra' fare esplicita richiesta - ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - dell'ausilio necessario per la partecipazione alla prova preselettiva e alle prove concorsuali in relazione alla patologia posseduta, nonche' segnalare l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle stesse al fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare partecipazione al concorso. La patologia dovra' inoltre essere documentata mediante idonea certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da presentare almeno dieci giorni prima della data stabilita per la prova preselettiva. 11. Per i candidati che, versando nelle condizioni di cui al comma 10, ne abbiano fatto richiesta, il tempo previsto per l'espletamento della prova preselettiva e delle prove concorsuali e' aumentato di un quarto. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidita' uguale o superiore all'80%, non e' tenuto a sostenere la prova preselettiva, previa presentazione, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la suddetta prova, della documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado di invalidita', ed e' ammesso alle prove scritte previa presentazione della domanda di partecipazione di cui al comma 8. 12. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare per via telematica le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o di recapito indicato nella domanda di partecipazione al concorso, provvedendo all'aggiornamento dei dati personali forniti all'interno dell'apposita area riservata, la quale rimane accessibile al candidato anche dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda. 13. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione delle comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 14. Nella domanda il candidato deve altresi' indicare una o piu' lingue straniere - tra le seguenti: francese, tedesco, spagnolo - su cui intende sostenere la prova orale facoltativa di lingua straniera. 15. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione al concorso, che verra' effettuato secondo le modalita' di cui al decreto presidenziale 27 marzo 2006, n. 80/N. 16. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. A tal fine il candidato nella domanda di partecipazione deve dichiarare di essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali (art. 75 e art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) previste per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci. L'Amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.
Art. 4 Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice e' nominata con successivo decreto del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. 2. La Commissione puo' aggregare membri aggiunti, esperti per le singole prove di esame, in relazione a singole fasi della procedura. 3. La Commissione definisce il diario delle prove d'esame, formula la graduatoria finale di merito dei candidati ed in generale decide su tutte le questioni attinenti all'intera procedura concorsuale. 4. Le attivita' di segreteria della Commissione sono svolte da un funzionario del Segretariato generale - Servizio del personale.
Art. 5 Diario della prova preselettiva 1. Ai fini dell'ammissione alle prove concorsuali, qualora il numero delle domande presentate superi il numero di duecento, puo' essere previsto il superamento di una prova preselettiva, per l'espletamento della quale l'Amministrazione si avvale di procedure automatizzate che possono essere gestite da enti o societa' specializzate. 2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 19 maggio 2017 verra' data comunicazione della sede e del diario della prova preselettiva. Nello stesso avviso verranno date comunicazioni in merito alla pubblicazione dell'archivio dei quesiti nel sito internet della Presidenza della Repubblica all'indirizzo www.quirinale.it ed alle modalita' di svolgimento della prova preselettiva. Tali comunicazioni assumono valore di notifica a tutti gli effetti. 3. Nella medesima Gazzetta Ufficiale verra' data notizia di eventuali differimenti e/o prescrizioni attinenti alla prova preselettiva. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti. 4. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi una o piu' sessioni di esame, il Presidente della commissione esaminatrice stabilira' la data di rinvio, dandone comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 6 Prova preselettiva 1. La prova preselettiva, ove espletata, consiste in 100 quesiti a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove scritte e della prova orale, ad esclusione di quelle in lingua straniera, estratti a sorte secondo procedure automatizzate dall'archivio dei quesiti di cui al precedente art. 5, comma 2; ciascun quesito consiste in una domanda seguita da almeno quattro risposte, delle quali solo una e' esatta. 2. La prova preselettiva si svolge con le modalita' ed i limiti di tempo fissati dalla Commissione con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 3, comma 11. 3. Per lo svolgimento della prova preselettiva non sono ammessi la presenza ne' la consultazione di vocabolari o dizionari, di testi o di tavole, ne' l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. I candidati non potranno portare con se' telefoni cellulari e altri dispositivi mobili, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ne' portare borse o simili contenenti il materiale suindicato, che dovranno in ogni caso essere consegnati prima dell'inizio della prova al personale di sorveglianza. Non e' consentito ai candidati, durante la prova, comunicare in alcun modo tra loro o con l'esterno. L'inosservanza di tali disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova comporta l'esclusione immediata dal concorso. 4. Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva i candidati devono esibire un idoneo documento di riconoscimento in corso di validita'. 5. La mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede stabiliti ovvero la mancata ammissione a sostenere la prova preselettiva di cui al precedente comma comporta l'esclusione automatica dal concorso. 6. La partecipazione alla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana le irregolarita' della domanda stessa.
Art. 7 Valutazione della prova preselettiva 1. La correzione della prova preselettiva e' effettuata alla presenza della commissione esaminatrice attraverso procedimenti automatizzati. 2. Il punteggio della prova preselettiva, che non concorre alla formazione del voto finale di merito, viene determinato con le seguenti modalita': attribuzione di 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti; sottrazione di 0,35 punti per ogni risposta errata o plurima; sottrazione di 0,20 punti per ogni risposta omessa. 3. All'esito della correzione della prova preselettiva sara' compilata la relativa graduatoria secondo l'ordine derivante dalla votazione riportata dai candidati. 4. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova preselettiva, si siano collocati entro il 50° posto. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio. 5. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» verra' data comunicazione della pubblicazione nel sito internet della Presidenza della Repubblica, all'indirizzo www.quirinale.it dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte. Nella stessa Gazzetta Ufficiale verra' data comunicazione della pubblicazione della sede e del diario delle prove scritte. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
Art. 8 Prove d'esame 1. Le prove di esame consistono in tre prove scritte ed in una prova orale. 2. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati devono esibire un idoneo documento di riconoscimento, in corso di validita'. 3. La mancata presentazione del candidato, anche soltanto a una delle prove scritte previste, nel giorno, ora e sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso. 4. Nel caso di mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede stabiliti per la prova orale per gravi e certificati motivi di salute, la Commissione fissa una nuova data, non oltre l'ultimo giorno previsto per l'effettuazione della prova orale da parte di tutti i candidati, dandone comunicazione all'interessato. La ulteriore mancata presentazione del candidato comporta l'esclusione automatica dal concorso.
Art. 9 Prove scritte 1. Le prove scritte avranno ad oggetto argomenti afferenti alle seguenti materie: a) tutela e valorizzazione della biodiversita' vegetale e animale; produzioni animali e vegetali; silvicoltura; b) difesa e recupero degli ecosistemi agrari e naturali; gestione forestale di aree protette in ambiente costiero-mediterraneo; diritto ambientale e legislazione delle aree protette; c) sintesi in lingua inglese. 2. Le prove scritte di cui alle lettere a) e b) consistono ciascuna nella risposta a quattro domande nelle materie oggetto delle prove ed hanno una durata di otto ore ciascuna. La prova scritta di cui al comma 1, lettera c) ha una durata di quattro ore e consiste nella redazione di una sintesi, in lingua inglese e senza l'ausilio del vocabolario e/o dizionario, di un testo in materie afferenti il presente bando. Resta salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 11. 3. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto i dizionari di lingua italiana ed i testi di legge non commentati nonche', per specifiche prove, altro materiale che la Commissione potra' valutare utile; tale eventuale circostanza sara' notificata insieme alla comunicazione di cui all'art. 7, comma 5. I candidati non potranno portare con se' telefoni cellulari e altri dispositivi mobili, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ne' portare borse o simili contenenti il materiale suindicato, che dovranno in ogni caso essere consegnati prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza. Non e' consentito ai candidati, durante le prove, comunicare in alcun modo tra loro o con l'esterno. L'inosservanza di tali disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo svolgimento delle prove, comportera' l'immediata espulsione dalla sede di esame. 4. A ciascuna delle prove scritte e' attribuito un punteggio massimo di 30/trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio medio nel complesso delle prove scritte non inferiore a 21/trentesimi e un punteggio non inferiore a 18/trentesimi in ciascuna prova. 5. Effettuata la valutazione delle prove scritte, la Commissione forma l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale con l'indicazione del punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte e del conseguente punteggio medio. Tale elenco e' pubblicato nel sito internet della Presidenza della Repubblica all'indirizzo www.quirinale.it e di tale pubblicazione viene data notizia, con valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 6. Ai candidati ammessi alla prova orale viene data comunicazione a mezzo raccomandata della data e della sede della stessa, con un anticipo di almeno venti giorni. Nella medesima comunicazione viene indicato il punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte ed il conseguente punteggio medio.
Art. 10 Prova orale 1. I candidati ammessi alla prova orale sono chiamati a sostenere un colloquio su tutte le materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, nonche' su diritto costituzionale e diritto dell'Unione europea. 2. La prova orale in lingua inglese consiste nella lettura e traduzione di un breve testo scritto in lingua che costituisce la base per una successiva conversazione. 3. Nel corso della prova orale verra' anche richiesto al candidato di dimostrare una buona conoscenza dell'utilizzo del personal computer con particolare riferimento ai piu' diffusi software applicativi - Word, Excel, Outlook, navigazione WEB - nonche' la capacita' di ricerca di informazioni via internet con particolare riguardo all'utilizzo di banche dati. Il candidato deve altresi' dimostrare la conoscenza delle problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi. 4. La prova orale si intende superata ove il candidato riporti un punteggio non inferiore a 21/trentesimi. 5. I candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso sostengono inoltre una prova facoltativa nella o nelle lingue straniere prescelte, con le modalita' di cui al comma 2. Tale prova e' valutata per non piu' di 0,20 punti per ciascuna lingua. Il punteggio ottenuto nella prova facoltativa non contribuisce al raggiungimento del punteggio minimo di cui al comma 4, richiesto per il superamento della prova orale. 6. Al termine di ogni seduta d'esame la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e' affisso in luogo a cio' destinato presso la sede d'esame.
Art. 11 Graduatoria finale 1. Il punteggio finale e' dato dalla somma del punteggio medio riportato nelle prove scritte e di quello conseguito nella prova orale. Al punteggio cosi' ottenuto verra' sommato l'eventuale punteggio aggiuntivo conseguito nella prova facoltativa di lingua straniera. 2. A parita' di punteggio trovano applicazione i titoli di preferenza indicati nell'allegato A. Per consentire la formazione della graduatoria finale, i candidati ammessi alla prova orale devono presentare, entro il giorno in cui sostengono la stessa, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli di preferenza; tali titoli devono essere posseduti fin dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 3. La graduatoria di merito con riserva di accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego, approvata con decreto del Segretario generale della Presidenza della Repubblica, e' pubblicata nel sito internet della Presidenza della Repubblica all'indirizzo www.quirinale.it di tale pubblicazione viene data notizia, con valore di notifica nei confronti degli interessati, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 4. Dalla data di pubblicazione nel sito internet decorre il termine per eventuali impugnative.
Art. 12 Assunzione dei vincitori 1. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito approvata ai sensi dell'art. 11. 2. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine che verra' loro comunicato, i documenti attestanti il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. I vincitori sono sottoposti a visita ed esami medici al fine di accertarne l'idoneita' fisica all'impiego. 3. I vincitori in possesso dei requisiti prescritti sono nominati, in prova, nel ruolo della carriera direttiva tecnico-agraria. 4. Il periodo di prova ha la durata di un anno di effettivo servizio, al termine del quale, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, il vincitore del concorso e' nominato in ruolo. Durante il periodo di prova il vincitore del concorso ha gli stessi doveri del personale di ruolo e gode dello stesso trattamento economico. In caso di conferma in ruolo il periodo di prova e' valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.
Art. 13 Accesso agli atti del concorso 1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di concorso se vi abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale per la tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti, inviando la relativa richiesta alla segreteria della commissione esaminatrice presso il servizio del personale del Segretariato generale all'indirizzo indicato all'art. 3 comma 1.
Art. 14 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi del Regolamento del Segretariato generale sul trattamento dei dati personali, approvato con dcreto presidenziale 27 marzo 2006, n. 80/N, i dati personali forniti dai candidati o comunque acquisiti dal Segretariato generale saranno raccolti e conservati presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica - Servizio del personale - ai fini della gestione della procedura concorsuale e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il trattamento e' effettuato a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte della commissione esaminatrice, con l'ausilio di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita'. 2. I medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura di concorso. 3. L'indicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 4. L'interessato ha il diritto di accedere ai propri dati, far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alle disposizioni vigenti, nonche' ha il diritto di opporsi al trattamento non legittimo dei dati personali che lo riguardano rivolgendo le richieste al Segretariato generale all'indirizzo indicato all'art. 3 comma 1.
Art. 15 Ricorsi 1. Avverso gli atti della procedura di concorso e' proponibile ricorso - per motivi di legittimita' - al collegio giudicante e al collegio di appello del segretariato generale, istituiti con decreto presidenziale 30 dicembre 2008, n. 34/N, entro sessanta giorni dalla notifica dei provvedimenti.
Art. 16 Consultazione delle fonti normative 1. I Decreti presidenziali 27 marzo 2006, n. 80/N, 30 dicembre 2008, n. 34/N e 1° ottobre 2010, n. 62/N sono consultabili nel sito internet della Presidenza della Repubblica all'indirizzo www.quirinale.it
Art. 17 Esecuzione 1. Il Servizio del personale e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto. Roma, 2 febbraio 2017 Il Segretario generale: Zampetti
Allegato A CATEGORIE RISERVATARIE E PREFERENZE A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 1. Insigniti di medaglia al valor militare; 2. Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3. Mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4. Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5. Orfani di guerra; 6. Orfani di caduti per fatto di guerra; 7. Orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8. Feriti in combattimento; 9. Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; 10. Figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 11. Figli di mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 12. Figli di mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 14. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 15. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16. Coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti; 17. Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Segretariato generale; 18. I coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19. Gli invalidi e i mutilati civili; 20. I militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, compreso il servizio di leva; c) dalla minore eta'.