Concorso per 1 avvocato (puglia) A.U.S.L. LE/1 LECCE

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 1
Fonte:
Sintesi: A.U.S.L. LE/1 LECCE Concorso (Scad. 25 marzo 2017) Avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto di Professionisti Avvocati da utilizzare per l’affidamento di Servizi Legali in favore dell’ASL Lecce. ...
Ente: A.U.S.L. LE/1 LECCE
Regione: PUGLIA
Provincia: LECCE
Comune: LECCE
Data di inserimento: 02-03-2017
Data Scadenza bando 25-03-2017
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A.U.S.L. LE/1 LECCE

Concorso (Scad. 25 marzo 2017)

Avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto di Professionisti Avvocati da utilizzare per l’affidamento di Servizi Legali in favore dell’ASL Lecce.


Art. 1 - Oggetto
1. L’ASL Lecce intende formare un Elenco di Avvocati, singoli e/o associati, cui attingere al fine di conferire occasionalmente servizi legali di rappresentanza e patrocinio legale in controversie nelle quali l’Azienda è parte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 1, lett. d), nn. 1) e 2) del Codice dei Contratti introdotto con D.Lgs. n. 50/2016.
2. L’iscrizione nell’Elenco avviene in ordine alfabetico ed è subordinata all’esito positivo della domanda e della documentazione trasmessa.
3. L’Elenco è aperto, soggetto ad aggiornamento annuale ed è articolato nelle seguenti Sezioni:
1) Diritto Civile e Commerciale;
2) Diritto Amministrativo;
3) Diritto Costituzionale;
4) Diritto del Lavoro;
5) Diritto Tributario;
6) Diritto Penale (costituzione di parte civile e costituzione quale responsabile civile);
7) Diritto Civile, Commerciale, del Lavoro, Tributario, Procedure Esecutive per controversie di valore determinato o determinabile non superiore ad € 25.000,00.
4. La Sezione n. 7 è riservata agli Avvocati che non possiedono il requisito dell’iscrizione all’Albo dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori.
Art. 2 - Ambito applicativo
1. Nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del Codice dei Contratti, i servizi legali di rappresentanza e patrocinio legale potranno essere conferiti ai professionisti iscritti nell’Elenco nei casi previsti dall’art. 1, comma 4, della L.R. n. 18/2006:
a) incompatibilità degli Avvocati dell’ASL Lecce con l’oggetto dell’affare da trattare;
b) eccedente carico di lavoro segnalato dalla Struttura Burocratico Legale dell’ASL LE;
c) motivata opportunità.
2. L’Azienda, in ogni caso, si riserva la facoltà di affidare gli incarichi di cui trattasi anche a professionisti non iscritti nell’Elenco mediante affidamento diretto adeguatamente motivato (come ad esempio in caso di straordinaria importanza della causa o necessità di assicurare continuità ed uniformità difensiva).
Art. 3 - Requisiti occorrenti per l’iscrizione
1. Possono presentare domanda di iscrizione singoli professionisti, anche se facenti parte di studi associati o società tra professionisti, in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritti all’Albo dei patrocinanti in Cassazione e dinanzi alle magistrature superiori ed in possesso di comprovata esperienza professionale quinquennale riferita ad una o più delle Sezioni da 1 a 6 indicate al comma 3 dell’art. 1.
b) essere in possesso della sola iscrizione all’Albo professionale degli Avvocati per la Sezione n. 7.
c) assenza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge n. 575/1965;
d) non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati in danno della Pubblica Amministrazione che incidono sulla moralità professionale;
e) non aver subito provvedimenti disciplinari relativi all’esercizio della professione forense;
f) non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 32 quater del codice penale;
g) non avere situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con l’ASL Lecce, come previste dall’ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
h) accettare incondizionatamente le condizioni di incarico stabilite al successivo art. 6;
i) accettare di sottoscrivere idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni provocati dall’esercizio dell’attività professionale.
2. Il professionista dovrà indicare una o più sezioni dell’Elenco (Diritto Civile e Commerciale; Diritto Amministrativo;
Diritto Costituzionale; Diritto del Lavoro; Diritto Tributario; Diritto Penale) cui intende essere iscritto.
A tal fine, il curriculum deve contenere l’indicazione delle esperienze rilevanti riferite alla/e Sezione/i prescelta/e da 1 a 6. Per la Sezione sub 7 è richiesta la sola iscrizione all’Albo degli Avvocati.
3. I professionisti interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione, utilizzando il Modulo Allegato 1, debitamente compilato e sottoscritto, contenente anche l’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti ed alle dichiarazioni di impegno, nonché la fotocopia del documento di identità in corso di validità.
4. Alla domanda relativa alle sole iscrizioni nelle Sezioni da 1 a 6 deve essere allegato, a pena di inammissibilità, un curriculum in formato europeo, datato e firmato, con l’indicazione delle esperienze rilevanti riferite alla/e Sezione/i dell’Elenco prescelta/e.
5. La domanda dovrà essere sottoscritta dal professionista.
Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda
1. In sede di prima formazione dell’Elenco, le domande di iscrizione devono pervenire entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.P..
2. La domanda potrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.asl.lecce@pec.ruparpuglia.it, con oggetto “Avviso pubblico per l’iscrizione nell’Elenco aperto di professionisti Avvocati da utilizzare per l’affidamento dei servizi legali in favore dell’ASL Lecce”.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna.
3. La domanda e gli allegati dovranno essere inviati dall’Avvocato tramite un indirizzo PEC intestato al professionista interessato all’iscrizione nell’elenco ed essere contenuti in un’unica e-mail in formato PDF non modificabile.
4. La partecipazione all’Avviso comporta l’accettazione di tutte le condizioni in esso contenute.
5. All’esito dell’esame delle istanze sarà data comunicazione, a mezzo PEC, delle sole domande non ammesse.
Art. 5 - Formazione ed aggiornamento dell’Elenco
1. La formazione dell’Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce esclusivamente riferimento per l’individuazione di Avvocati ai quali sarà possibile conferire incarichi di patrocinio legale. L’iscrizione del professionista nell’Elenco non determina per il medesimo alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi.
2. Le domande da inserire nell’Elenco saranno esaminate da una apposita Commissione interna alla S.B.L. istituita dall’Avvocato Direttore/Coordinatore. L’iscrizione non può aver luogo in caso di:
a) mancanza, incompletezza o irregolarità anche di una sola tra le dichiarazioni, indicazioni ed impegni previsti dal Modulo di domanda Allegato 1;
b) mancanza degli allegati di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 3;
c) assenza della sottoscrizione di cui al comma 5 dell’art. 3.
L’inserimento nell’Elenco avverrà secondo l’ordine alfabetico. I professionisti saranno inclusi nelle Sezioni da 1 a 6 dell’Elenco in ragione del ramo di specializzazione dichiarato e nella Sezione 7 in ragione della sola iscrizione all’Albo professionale degli Avvocati. Sarà sempre possibile per i professionisti interessati presentare domande di iscrizione all’Elenco.
3. L’Elenco è aggiornato, di norma, al 30 Giugno di ogni anno mediante l’inserimento degli Avvocati che abbiano presentato istanza successivamente al termine indicato all’art. 4, comma 1, e le cancellazioni necessarie.
4. L’Elenco, con i successivi aggiornamenti, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda nella Sezione “Albo Pretorio —Accesso all’Albo Pretorio — Ricerca Bando”.
Art. 6 - Modalità di conferimento degli incarichi
1. Gli incarichi saranno conferiti con delibera della Direzione Generale.
2. Il Direttore Generale nei casi di urgenza potrà attingere dall’Elenco, nel rispetto del principio della parità di genere, tenendo conto dei criteri di seguito elencati in ordine di priorità:
a) connessione dei procedimenti o successione di gradi di giudizio in incarichi di patrocinio già affidati al professionista (continuità ed uniformità difensiva);
b) appartenenza all’Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine del circondario in cui ha sede l’Autorità Giudiziaria innanzi alla quale pende il procedimento;
c) esperienza e qualificazione professionale in relazione all’oggetto e all’incarico da affidare, così come deducibile dal curriculum allegato all’istanza, per gli incarichi relativi alle Sezioni da n. 1 a n. 6;
d) rotazione.
3. Prima del conferimento dell’incarico, il professionista dovrà:
- attestare, con autocertificazione ex DPR n. 445/2000, la permanenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’Elenco di cui al presente Avviso;
- attestare, con autocertificazione ex DPR n. 445/2000, di non avere incarichi giudiziari pendenti in contraddittorio con l’ASL Lecce ovvero indicare gli incarichi in contraddittorio pendenti: in tale ultima ipotesi, l’Azienda potrà comunque procedere all’affidamento dell’incarico ove sia necessario garantire la continuità difensiva,subordinatamente alla verifica, da parte dell’Avvocato Direttore/Coordinatore, della insussistenza di obiettive situazioni di conflitto di interesse;
- obbligarsi a sottoscrivere le condizioni economiche di incarico di cui all’art. 7, comma 1, del presente Avviso;
- comunicare gli estremi della polizza professionale;
- inviare un preventivo di parcella;
- trasmettere un parere in ordine al “rischio di soccombenza”.
Art. 7 - Determinazione del compenso
1. Con la domanda di iscrizione i professionisti accettano senza riserve di sottoscrivere, al momento dell’affidamento del singolo incarico, la convenzione professionale secondo il modello approvato dalla Direzione Generale, che regolerà anche gli aspetti economici del rapporto.
2. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e in applicazione della facoltà di pattuizione scritta dei compensi all’atto del conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge n. 247/2012, il compenso professionale verrà concordato sulla base di un preventivo di spesa complessivo per l’intero grado di giudizio, tenendo a riferimento i criteri ed i parametri di quantificazione stabiliti dall’ASL Lecce in vigore al momento del conferimento. Nell’ipotesi di conferimento dell’incarico a più professionisti, questi matureranno un unico compenso.
3. Al professionista verrà riconosciuto, dietro apposita richiesta, un acconto pari al 30% dell’importo pattuito, oltre CPA, IVA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% (salvo modifiche di legge), nonché l’integrale anticipazione o rimborso delle spese di giudizio, ivi compreso il contributo unificato ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia. Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa. La liquidazione della restante parte del compenso avverrà a prestazione conclusa in base agli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva, in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate, tenendo conto altresì delle sole spese vive documentate. Da tale importo verrà sottratto l’acconto anticipato. Non saranno possibili revisioni in aumento dei compensi concordati.
Art. 8 - Obblighi del professionista
1. Il professionista cui venga affidato l’incarico defensionale si obbliga:
a) a comunicare prontamente all’Avvocatura aziendale l’insorgere di qualunque situazione di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con l’incarico affidato, come previsto dall’ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
b) a non azionare procedure monitorie in danno dell’ASL Lecce prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento conforme alle condizioni di affidamento;
c) a non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con l’ASL Lecce;
d) a rispettare, a pena di decadenza dall’incarico e di risoluzione del contratto, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR 16.4.2013 n. 62 e la disciplina integrativa regionale approvata con DGR n. 1423 del 4.7.2014, nonché a farlo osservare dai propri collaboratori;
e) a collaborare con l’Azienda nella fase successiva all’emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione, ai fini degli adempimenti di carattere fiscale é di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti;
f) in caso di sentenza sfavorevole per l’ASL Lecce, il professionista deve dare tempestiva comunicazione, unitamente ad una relazione indicante la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, il termine per impugnare, nonché una valutazione complessiva anche economica sull’esito dell’eventuale giudizio di impugnazione.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
1. I dati raccolti dalle domande pervenute saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche per l’esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali e nel rispetto delle finalità di rilevante interesse pubblico, garantendo la sicurezza e riservatezza degli stessi. I dati saranno trattati con le seguenti modalità: * trattamento elettronico; * trattamento manuale. Il titolare del trattamento è il Direttore Generale pro tempore dell’ASL Lecce, con sede in Lecce, alla Via Miglietta n. 5. Il responsabile del trattamento dei dati è l’Avvocato Direttore/Coordinatore della Struttura Burocratico Legale dell’ASL Lecce. In relazione al presente trattamento, l’interessato potrà far valere i diritti di cui agli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 196/2003.
Art. 10 - Assunzione dell’incarico, recesso e cancellazione dall’Elenco
1. Il professionista individuato per il conferimento ha piena libertà di accettare o meno ogni singolo incarico.
Il mandato professionale si perfeziona con la sottoscrizione della convenzione prevista dall’art. 7, comma 1. Con l’accettazione dell’incarico l’Avvocato assume ogni responsabilità riferibile alla relativa attività professionale.
2. La cancellazione dei professionisti dall’Elenco avviene nei seguenti casi:
a) richiesta di cancellazione avanzata dal professionista;
b) perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione, comunque accertata;
c) aver reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento successivo all’affidamento dell’incarico;
d) non aver assolto l’incarico affidato con puntualità e diligenza o, comunque, essersi resi responsabili di gravi inadempienze;
e) aver rinunciato all’incarico senza giustificato motivo in fase successiva all’affidamento;
f) altri eventuali ulteriori casi di inadempimento o negligenza debitamente accertati nel rispetto del principio del contraddittorio.
3. Alla cancellazione dall’Elenco provvede l’Avvocato Direttore/Coordinatore, o suo delegato, nel rispetto del contraddittorio e con proprio atto motivato.
4. È facoltà dell’Azienda procedere, in ogni momento, alle verifiche documentali dei requisiti autodichiarati dai professionisti iscritti nell’Elenco, anche mediante accertamenti a campione ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, richiedendo ai medesimi la trasmissione della documentazione a comprova.
Art. 11 - Norme finali
1. L’ASL Lecce si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente Avviso Pubblico.
2. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’ASL Lecce e gli interessati avranno luogo mediante l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico, si rimanda alle norme di legge vigenti.
4 Per ogni informazione inerente il presente Avviso Pubblico gli interessati possono rivolgersi alla Struttura Burocratico Legale dell’ASL Lecce (recapiti telefonici: 0832/215903 Dott.ssa Silvana Miola; 0832/215661 Sig.ra Anna Rita Cugliersi.
5. Al fine dell’adeguata pubblicità, il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R.P.. L’Avviso nella sua interezza, ogni sua eventuale modifica ed il Modulo di domanda verranno pubblicati sul sito istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-lecce
L’Avviso verrà altresì trasmesso agli Ordini forensi della Puglia.
6. La pubblicazione dell’Avviso e la diffusione del modulo di domanda, la formazione e pubblicazione dell’Elenco non costituiscono in alcun modo l’avvio di una procedura di conferimento di incarico di patrocinio, ma rappresentano adempimenti esclusivamente funzionali alla creazione di una banca dati di professionisti specializzati in diverse materie, dalla quale attingere ai fini di futuri affidamenti di incarichi legali.
7. Responsabile della tenuta dell’Elenco è l’Avvocato Direttore/Coordinatore della S.B.L. o suo delegato.
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/90, è l’Avv. Maria Cristina Basurto.
Il Coordinatore della S.B.L.
Avv. Elio SPRO