Concorso per 6000 volontari in ferma prefissata (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 6000 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 22 del 21-03-2017 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Concorso (Scad. 20 luglio 2017) 2° Bando di reclutamento, per il 2017, di 6.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 21-03-2017 |
Data Scadenza bando | 20-07-2017 |
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Concorso (Scad. 20 luglio 2017)
2° Bando di reclutamento, per il 2017, di 6.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito
IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice per le pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell'Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»; Considerato che, pur nelle more dell'emanazione dei decreti applicativi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 precedentemente citato, appare necessario improntare l'attivita' della Direzione generale per il personale militare (DGPM) ai principi di carattere generale dettati dal citato codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «modifica all'art. 635 del Codice dell'Ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, concernente «regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Vista la direttiva tecnica dello Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato generale della sanita' militare, recante «modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016; Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, concernente le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare; Visto il foglio n. M_D SSMD REG2016 0117167 del 22 agosto 2016, con il quale lo Stato maggiore della Difesa ha comunicato le entita' massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2017; Visti i fogli n. M_D E0012000 REG2017 0022428 del 3 febbraio 2017 e n. M_D E0012000 REG2017 0038093 del 24 febbraio 2017 dello Stato maggiore dell'Esercito, contenenti gli elementi di programmazione per l'emanazione del 2° bando di reclutamento, per il 2017, di 6.000 VFP 1 nell'Esercito; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014 - registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare e il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2016 - registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028 - relativo alla sua conferma nell'incarico; Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM; Decreta: Art. 1 Posti disponibili 1. Per il 2017 e' indetto il 2° bando per il reclutamento nell'Esercito di 6.000 VFP 1, per incarico/specializzazione che sara' assegnato/a dalla Forza armata, ripartiti nei seguenti tre blocchi di incorporamento: a) 1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di luglio 2017, 2.000 posti. La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 22 marzo 2017 al 10 aprile 2017, per i nati dal 10 aprile 1992 al 10 aprile 1999, estremi compresi; b) 2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre 2017, 2.000 posti. La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 24 aprile 2017 al 23 maggio 2017, per i nati dal 23 maggio 1992 al 23 maggio 1999, estremi compresi; c) 3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di dicembre 2017, 2.000 posti. La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 21 giugno 2017 al 20 luglio 2017, per i nati dal 20 luglio 1992 al 20 luglio 1999, estremi compresi. 2. Il 10% dei posti disponibili e' riservato alle seguenti categorie previste dall'art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati presso le Scuole militari; assistiti dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito; assistiti dell'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare; assistiti dell'Opera nazionale figli degli aviatori; assistiti dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l'ordine di graduatoria. 3. Le domande devono essere presentate, entro i termini previsti, secondo la modalita' specificata nel successivo art. 4. 4. E' ammessa la presentazione di domande di reclutamento per piu' blocchi, purche' non immediatamente successivi e nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi. 5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it, area siti di interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale. 6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) aver compiuto il 18° anno di eta' e non aver superato il giorno del compimento del 25° anno di eta'; d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita' psico-fisica; f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore). L'ammissione dei candidati che hanno conseguito un titolo di studio all'estero e' subordinata all'equipollenza del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio scolastico regionale o provinciale, con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la votazione; g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; h) aver tenuto condotta incensurabile; i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; j) idoneita' psico-fisica e attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente, conformemente alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate. 2. Tutti i requisiti di cui al comma 1 dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per ciascun blocco e mantenuti, fatta eccezione per quello dell'eta', fino alla data di effettiva incorporazione, pena l'esclusione dal reclutamento.
Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 1. Nell'ambito dell'iter di snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi delle attivita' concorsuali, la procedura di reclutamento di cui all'art. 1 del presente bando sara' gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (nel prosieguo: portale dei concorsi), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link concorsi on-line. 2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la domanda di partecipazione e ricevere, con le modalita' indicate nel successivo art. 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM o dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito (CSRNE), dalla stessa delegato alla gestione della procedura concorsuale. 3. Per poter accedere al portale, i concorrenti dovranno essere in possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo. 4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalita': a) fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata al concorrente stesso o da lui utilizzata) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell'art. 66, comma 8 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; c) mediante smart card e credenziali della propria firma digitale. Prima di iniziare la procedura guidata di accreditamento - descritta nella sezione del portale dei concorsi relativa alle istruzioni - i concorrenti dovranno visionare attentamente le informazioni inerenti al software e alla configurazione necessari per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti. 5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con dette credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento di dette credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale dei concorsi.
Art. 4 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello e' disponibile nel citato portale dei concorsi, dovra' essere compilata necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi altra modalita' diversa da quella indicata nel successivo comma 4, entro il termine perentorio di scadenza di presentazione fissato per ciascun blocco dall'art. 1, comma 1. 2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere al proprio profilo nel portale dei concorsi, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda di partecipazione. 3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa che potra' essere completata e inviata in un secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Non sara' possibile effettuare lo scaricamento (download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata. 4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa l'andamento a buon fine o meno della presentazione della stessa, i concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione della domanda, dovra' essere stampato e conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all'occorrenza, all'atto della presentazione presso i Centri di selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata. Dopo l'inoltro della domanda, e' possibile salvare in locale una copia della stessa. 5. Con l'invio della domanda tramite il portale si conclude la procedura della presentazione della stessa e i dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso sia dei requisiti di partecipazione al concorso sia dei titoli di merito, di preferenza e di precedenza, nonche' del diritto alla riserva dei posti, si intenderanno acquisiti. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale, annullando la domanda presentata, che verra' ripristinata in stato di bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La domanda modificata dovra', quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di acquisizione on-line delle domande. 6. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che il candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale. 7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line, che si verifichi in prossimita' della scadenza del termine di presentazione delle domande, il predetto termine verra' prorogato di un tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito internet del Ministero della difesa e nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata, rispetto all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande (di cui al precedente comma 1), la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2. 8. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la DGPM provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato nel sito internet del Ministero della difesa circa le determinazioni adottate al riguardo. 9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto segue: a) il cognome, il nome e il sesso; b) la data e il luogo di nascita; c) il codice fiscale; d) la residenza; e) il possesso della cittadinanza italiana; f) il godimento dei diritti civili e politici; g) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione conseguiti al termine di detto ciclo di studi, unitamente all'indirizzo dell'istituto scolastico ove e' stato conseguito il diploma stesso; h) l'eventuale possesso di titoli di merito, preferenza o precedenza di cui al successivo art. 9; i) l'eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2; j) di non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; k) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita' psico-fisica; l) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; m) di aver tenuto condotta incensurabile; n) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; o) l'eventuale possesso di giudizi di idoneita' gia' ottenuti da non piu' di 365 giorni dalla data di presentazione della domanda a una selezione psico-fisica, prevista nel corso di una procedura di reclutamento dell'Esercito; p) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze armate. Inoltre, dovranno indicare nella domanda: q) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative; r) l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre Forze armate, segnalate in ordine di preferenza; s) l'eventuale gradimento per l'espletamento del servizio presso i reparti/comandi ubicati in quattro regioni segnalate in ordine di preferenza; t) l'eventuale gradimento a prestare servizio presso Reparti di paracadutisti dell'Esercito ovvero presso il Reggimento lagunari «Serenissima». In tal caso gli arruolandi potranno essere destinati per l'espletamento del servizio, a prescindere dalle regioni segnalate, a unita' di paracadutisti ovvero al Reggimento lagunari «Serenissima» sulla base delle esigenze pianificate dalla Forza armata per ciascun blocco; u) di accettare, in caso di ammissione all'arruolamento, qualsiasi specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico, assegnati in relazione alle esigenze operative e logistiche della Forza armata e di essere disposti a essere impiegati su tutto il territorio nazionale e all'estero; v) l'eventuale gradimento a prestare servizio nelle truppe alpine; w) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso e' stabilito. 10. Con l'invio telematico della domanda con la modalita' indicata nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 11. I candidati che, convocati per l'incorporazione, non si presenteranno presso i Reggimenti addestrativi o che daranno le dimissioni entro i termini previsti, potranno presentare nuova domanda di partecipazione per un blocco non immediatamente successivo.
Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti 1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente puo' anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione e' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.) e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Per ragioni di carattere organizzativo, tali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi saranno anche pubblicate nel sito internet del Ministero della difesa e in quello dell'Esercito (www.esercito.difesa.it). 3. Salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 5, i candidati potranno inviare, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 4, comma 1, eventuali comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata - all'indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all'indirizzo centro_selezione@esercito.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a). 4. L'Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6 Fasi del reclutamento Per ogni blocco, il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi: a) inoltro delle domande secondo la modalita' gia' specificata nell'art. 4; b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, da parte del CSRNE, dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 fatta eccezione per quelli relativi: all'idoneita' psico-fisica e attitudinale e all'efficienza fisica; agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; c) esclusione dal reclutamento, da parte del CSRNE, dei candidati carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e/o che hanno a proprio carico sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, di competenza della DGPM; d) accertamento, da parte del CSRNE, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nelle domande; e) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte della DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice di cui all'art. 8, comma 1, lettera a); f) valutazione, da parte della predetta commissione valutatrice, dei titoli di merito di cui al successivo art. 9 e formazione della relativa graduatoria; g) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria di cui alla precedente lettera f) presso i Centri di selezione o enti o Centri sportivi indicati dalla Forza armata per: lo svolgimento delle prove di efficienza fisica, secondo le modalita' riportate nell'allegato A al presente bando; l'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale. Per particolari esigenze di Forza armata, la convocazione presso i suddetti Centri di selezione o enti o centri sportivi puo' avvenire: in un primo tempo, per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica; successivamente, in caso di idoneita' alle prove di efficienza fisica, per l'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale; h) formazione, da parte della commissione valutatrice, della graduatoria di merito dei candidati risultati idonei e/o in attesa dell'esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, in base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e dell'eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica; i) approvazione della graduatoria da parte della DGPM; j) assegnazione ai vari Reggimenti addestrativi della Forza armata da parte dello Stato Maggiore dell'Esercito e incorporazione dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui alla precedente lettera i); k) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito; l) eventuale decadenza dalla ferma contratta degli arruolati carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente.
Art. 7 Esclusioni 1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto, l'esclusione dal reclutamento le domande: a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di partecipazione; b) presentate per il 2° o 3° blocco da candidati che hanno gia' prodotto domanda di partecipazione per il blocco immediatamente precedente; c) inoltrate con modalita' difformi da quella indicata nell'art. 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la procedura di accreditamento indicata nell'art. 3; d) contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte a consentire ai candidati di trarne un indebito beneficio, in relazione al giudizio o alla votazione conseguiti con il diploma di istruzione secondaria di primo grado, ai titoli di merito, di preferenza e di precedenza, al diritto alla riserva dei posti. 2. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM: a) allo svolgimento delle operazioni inerenti all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1 nei limiti specificati dall'art. 6, lettera b) e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, nonche' quelle concernenti il comma 1, lettera d) del presente articolo; b) a non ammettere per il 2° e 3° blocco le domande di candidati gia' esclusi dalla DGPM da un precedente blocco del presente bando di reclutamento. Lo stesso CSRNE provvedera' alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione. 3. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera b) provvedera' a escludere i candidati giudicati inidonei alle prove di efficienza fisica. 4. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera c) provvedera' a escludere i candidati giudicati: inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 5. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi, risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato della DGPM, anche se gia' incorporati. In quest'ultimo caso il servizio prestato sara' considerato servizio di fatto. 6. Qualora in sede di accertamento dei contenuti delle autocertificazioni rese dai candidati nelle domande si riscontrino dichiarazioni non veritiere, essi, oltre a essere esclusi, saranno segnalati all'Autorita' giudiziaria, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 7. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP 1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per il presente bando. 8. I candidati nei cui confronti e' adottato il provvedimento di esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
Art. 8 Commissioni 1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione valutatrice; b) commissioni per le prove di efficienza fisica; c) commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali; d) commissione medica concorsuale unica di appello. 2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri; c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto. 3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b) saranno insediate presso i Centri di selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata. Esse saranno composte da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) due Ufficiali di grado compreso tra Tenente e Tenente Colonnello ovvero Sottufficiali di grado non inferiore a Maresciallo, membri; c) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto. 4. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera c) saranno insediate presso i Centri di selezione indicati dalla Forza armata. Esse saranno composte da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano, membro; c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado non inferiore a Tenente ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione, appartenente all'Amministrazione della Difesa o convenzionato, membro; d) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto. 5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d) sara' insediata presso il Policlinico militare di Roma o altra struttura indicata dalla Forza armata. Essa sara' composta da: a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) due Ufficiali medici con grado di Tenente Colonnello o Maggiore, membri; c) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
Art. 9 Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria 1. Per ogni blocco, per l'individuazione dei candidati da convocare alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui al successivo art. 10, la commissione valutatrice redige la graduatoria di cui all'art. 6, lettera f), sommando tra loro i punteggi dei seguenti titoli di merito: a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione secondaria di primo grado: ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4; distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3; buono, ovvero voto di 7/10: punti 2; sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1; b) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12; c) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio di cui alla precedente lettera b): punti 10; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere b) e c): con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6; con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7; con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8; con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9; e) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo architettura), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere b), c) e d): con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5; con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6; con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7; con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8; f) diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e): con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1; con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2; con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3; con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4; g) attestato di formazione professionale rilasciato - ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 - da enti statali o regionali legalmente riconosciuti: punti 1,5; h) maestro di sci: punti 4; i) guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui alla precedente lettera h): punti 4; j) aspirante guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere h) e i): punti 2,5; k) istruttore del Club alpino italiano (qualsiasi livello e specialita'): punti 2; l) attestato di bilinguismo italiano-tedesco (riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche): punti 2; m) patente di guida civile: 1) categoria B: punti 1; 2) categoria BE, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 1,5; 3) categoria C1/C, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2): punti 2; 4) categoria C1E/CE, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3): punti 2,5; 5) categoria D1/D, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4): punti 3; 6) categoria D1E/DE, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5): punti 3,5; n) brevetto di paracadutista militare o civile: punti 2; o) autorizzazione a montare per sport olimpici rilasciata dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) (si evidenzia che non costituiscono titolo di merito ne' la patente A ludica ne' qualunque altra patente o brevetto diversi da quelli appresso indicati): 1) brevetto B ovvero B/DR: punti 1; 2) 1° grado G1 ovvero G1/DR, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 2; 3) 2° grado G2 ovvero G2/DR ovvero G2/CCE, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2): punti 3; p) qualifica tecnica federale rilasciata dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE): 1) operatore tecnico equestre di base (OTEB): punti 1; 2) istruttore federale di 1° livello, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 2; q) corso di mascalcia per allievi civili presso il Centro militare veterinario di Grosseto, ovvero riconosciuto dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE): punti 1; r) conoscenza di lingue straniere: punteggio attribuibile a una sola lingua, secondo il livello di conoscenza correlato al «Common European Framework of Reference for languages - CEFR» (si evidenzia che il livello A 1 non costituisce titolo di merito): 1) livello A 2: punti 0,5; 2) livello B 1, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 1; 3) livello B 2, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2): punti 1,5; 4) livello C 1 ovvero C 2, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3): punti 2; s) aver svolto per almeno 12 mesi servizio militare, a qualunque titolo e senza demerito, nell'Esercito: punti 2. 2. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi validita' illimitata perche' soggetti a scadenza devono essere in corso di validita' fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per ciascun blocco. 3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. 4. In caso di ulteriore parita', sara' data la precedenza al candidato piu' giovane d'eta'. 5. Per ogni blocco, la graduatoria dei candidati da ammettere alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali sara' pubblicata nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa.
Art. 10 Prove di efficienza fisica e accertamenti psico-fisici e attitudinali 1. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM a convocare presso i Centri di selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata i candidati per le prove di efficienza fisica e l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, attingendo dalla graduatoria di cui al precedente art. 9 entro i limiti di seguito indicati: per il 1° blocco: 15.000; per il 2° blocco: 15.000; per il 3° blocco: 15.000. I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti nella convocazione saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di: a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi, nella sede e nel giorno previsto; b) concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare; c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a, fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a sette giorni rispetto a quella di prevista presentazione; d) contestuale partecipazione alle prove dell'esame di Stato. In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata - all'indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all'indirizzo centro_selezione@esercito.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a), nonche' della relativa documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' avvenire solo compatibilmente con il periodo di svolgimento delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, verra' effettuata esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo fornito in fase di accreditamento. Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d). Inoltre, le istanze trasmesse con modalita' diverse da quella sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili. 2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli arruolandi di cui al precedente comma 1, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito, la DGPM autorizzera' l'invio di un ulteriore numero di candidati, compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 9, presso i Centri di selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata per le prove di efficienza fisica e l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, fino al raggiungimento dei posti disponibili per ogni blocco. 3. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono presentarsi alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con: a) certificato medico, in corso di validita' (il certificato deve avere validita' annuale), attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione dal reclutamento; b) documento di riconoscimento in corso di validita', come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a); c) se in possesso di titolo di studio conseguito all'estero: copia conforme dell'attestazione di equipollenza del titolo stesso rilasciata da un ufficio scolastico regionale o provinciale, con l'indicazione del giudizio sintetico o della votazione; d) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN - con campione biologico prelevato in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, a eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno - dei seguenti esami: analisi completa delle urine con esame del sedimento; emocromo completo; glicemia; creatininemia; trigliceridemia; colesterolemia; bilirubinemia totale e frazionata; gamma GT; transaminasemia (GOT e GPT); attestazione del gruppo sanguigno; e) originale del referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN - con campione biologico prelevato in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita - dei seguenti esami: markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; test intradermico Mantoux - ovvero test Quantiferon - per l'accertamento dell'eventuale contatto con il micobatterio della tubercolosi (in caso di positivita', e' necessario presentare anche il referto dell'esame radiografico del torace nelle due posizioni standard - anteriore/posteriore e latero/laterale - o il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG); f) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN - con campione biologico prelevato in data non anteriore a un mese precedente la visita - dell'analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi. Resta impregiudicata la facolta' per l'Amministrazione della Difesa di sottoporre a drug test i vincitori dei concorsi dopo l'incorporazione presso i Reggimenti addestrativi; g) certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, redatto conformemente all'allegato B al presente bando e attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, nonche' la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento; h) se concorrenti di sesso femminile: originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita; originale o copia conforme del referto del test di gravidanza, con esito negativo, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, con campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni precedenti le prove di efficienza fisica e la visita. La mancata o difforme presentazione di tale referto comportera' l'esclusione dal reclutamento. 4. I candidati saranno dapprima sottoposti alle prove di efficienza fisica, secondo le modalita' riportate nell'allegato A al presente bando. Il superamento delle prove potra' comportare l'attribuzione di un punteggio incrementale. Il mancato superamento anche di una sola di tali prove determinera' il giudizio di inidoneita' e, quindi, senza procedere a ulteriori prove e/o accertamenti, l'esclusione dal concorso. Il giudizio derivante dalle suddette prove e' definitivo e sara' reso noto ai candidati seduta stante. 5. Al termine delle prove di efficienza fisica le commissioni formuleranno un giudizio di idoneita' ovvero di inidoneita', che comportera' l'esclusione dal reclutamento. Il giudizio, con determinazione dei presidenti delle commissioni delegate dalla DGPM alle predette incombenze, sara' comunicato ai candidati mediante apposito foglio di notifica. 6. Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneita' alle prove di efficienza fisica. 7. I candidati esclusi o inidonei alle prove di efficienza fisica potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento. 8. Per i candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica, le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, presa visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 3, disporranno l'esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali: a) visita medica generale; b) visita cardiologica con elettrocardiogramma; c) visita oculistica; d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; e) valutazione della personalita' previa somministrazione di appositi test, colloquio psicologico e, se necessaria, eventuale visita psichiatrica; f) accertamenti volti alla verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell'eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio del candidato a data utile per l'esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali; g) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale dei concorrenti. Nel caso in cui si renda necessario sottoporre i concorrenti a indagini radiografiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sottoscrivere, dopo essere stati edotti dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato. Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi quando, per la loro sede, siano contrari al decoro dell'uniforme - e quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito internet dell'Esercito (www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) - ovvero, se posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto, di discredito alle istituzioni. 9. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i candidati dovranno essere riconosciuti esenti: a) dalle imperfezioni/infermita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra l'altro, il possesso, da parte dei concorrenti, dei seguenti specifici requisiti: 1) parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che verranno accertati con le modalita' previste dalla direttiva tecnica dello Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato generale della sanita' militare - edizione 2016, citata nelle premesse; 2) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo, senso cromatico e motilita' oculare normali; 3) perdita uditiva: monolaterale: valori compresi tra 20 e 30 dB; bilaterale: p.p.t. compresa entro il 25%; monolaterale o bilaterale isolata <=30 dB per le frequenze tra 500 e 3000 Hz e <=35 dB a 250 - 4000 - 6000 - 8000 Hz; b) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento del servizio quale volontario in servizio permanente; c) da patologie per le quali e' prevista l'attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 14, comma 3. Le commissioni, senza procedere agli altri accertamenti, adotteranno il giudizio di inidoneita' nei confronti dei candidati riscontrati affetti dalle sopracitate imperfezioni/infermita'/patologie a seguito di uno degli accertamenti di cui al precedente comma 8, comunicando le motivazioni agli stessi e sottoponendo loro alla firma apposito foglio di notifica del provvedimento. Saranno giudicati idonei i concorrenti ai quali sia stato attribuito, secondo i criteri di cui al presente comma, il coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteoartromuscolare superiore (LS); apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista (VS); udito (AU). Per quanto concerne l'eventuale deficit di glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, al coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito». Per tutti i casi di temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, ivi compreso lo stato di gravidanza, o di temporanea inidoneita', le commissioni disporranno l'esclusione dal reclutamento. In particolare, in caso di gravidanza l'esclusione sara' disposta per impossibilita' di procedere all'accertamento dei requisiti previsti dal presente bando. 10. Nei confronti dei concorrenti che saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione entro i successivi trenta giorni, le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali rinvieranno il giudizio, fissando il termine entro il quale sottoporli ad accertamento definitivo per la verifica del possesso dell'idoneita' psico-fisica. 11. I candidati saranno altresi' sottoposti alla verifica del possesso delle capacita' attitudinali, come da direttive tecniche vigenti, necessarie per assicurare un corretto e continuo svolgimento dei compiti previsti per i VFP 1. Il giudizio derivante dalla suddetta valutazione e' definitivo e sara' reso noto ai candidati seduta stante mediante apposito foglio di notifica. 12. Per particolari esigenze di Forza armata, i candidati potranno essere convocati in un primo tempo presso i Centri di selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica e successivamente, in caso di idoneita' alle prove di efficienza fisica, per l'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale. In tale evenienza tutti i convocati devono presentarsi alle prove di efficienza fisica con quanto indicato al precedente comma 3, lettere a), b) e h) (solo per i concorrenti di sesso femminile e limitatamente al referto del test di gravidanza) e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con quanto indicato al precedente comma 3, lettere b), c), d), e), f), g) e h) (solo per i concorrenti di sesso femminile). 13. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali le commissioni formuleranno un giudizio di idoneita' con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, ovvero di inidoneita', che comportera' l'esclusione dal reclutamento. Il giudizio, con determinazione dei presidenti delle commissioni delegate dalla DGPM alle predette incombenze, sara' comunicato ai candidati mediante apposito foglio di notifica. 14. I candidati esclusi o inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento. 15. Per le sole esclusioni/inidoneita' relative agli accertamenti psico-fisici, inoltre, e' data facolta' di avanzare, entro 30 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata e documentata istanza di riesame - da allegare necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio di posta elettronica certificata da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata, all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it o a un messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica, all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it - corredata di copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, attestante l'assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in questione, nonche' di copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di inidoneita' attitudinale, di esclusione o inidoneita' alle prove di efficienza fisica e di esclusione per abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse con modalita' diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione sanitaria e/o del documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili. 16. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa il CSRNE, che provvedera' a convocare il candidato al fine di sottoporlo all'accertamento dei requisiti psico-fisici da parte della commissione medica concorsuale unica di appello. Il giudizio riportato in quest'ultima sede e' definitivo. Nel caso di confermata inidoneita' il candidato sara' escluso dal reclutamento. In caso di idoneita' egli verra' inviato dalla stessa commissione medica presso il Centro di selezione che lo aveva dichiarato inidoneo (ovvero presso il Centro di selezione indicato dalla Forza armata), per il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali. I candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria di merito saranno incorporati con il primo blocco utile, assumendone la decorrenza giuridica. 17. I candidati, gia' giudicati idonei da non piu' di 365 giorni a una selezione psico-fisica prevista nel corso di una procedura di reclutamento della Forza armata, nell'ambito della quale sono stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, alla data di convocazione per gli accertamenti psico-fisici, previa esibizione del modulo di notifica di idoneita' comprensivo del profilo precedentemente assegnato, devono essere sottoposti ai seguenti accertamenti: verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell'eventuale sospetto mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato a data utile per l'esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali; visita medica generale conclusiva. Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 8. All'atto della visita medica generale devono comunque essere prodotti i referti degli esami previsti al precedente comma 3, lettera d) - limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo completo - e lettere f), g) e h) (solo per i concorrenti di sesso femminile).
Art. 11 Formazione, approvazione e validita' delle graduatorie 1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice, ricevuti i risultati delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, provvede a compilare la graduatoria di merito in base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e dell'eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica. Tale graduatoria, comprendente i candidati giudicati idonei e quelli eventualmente in attesa dell'esito dei predetti accertamenti psico-fisici e attitudinali, verra' consegnata alla DGPM per l'approvazione con decreto dirigenziale. 2. Le graduatorie sono valide esclusivamente per il presente bando, ferma restando la previsione degli articoli 12 e 13. 3. Per ogni blocco, la graduatoria di merito di cui al presente articolo sara' pubblicata nel Giornale Ufficiale della Difesa - consultabile nel sito internet www.difesa.it/SGD-DNA/
GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx - e di cio' sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale. I candidati potranno, inoltre, consultare il punteggio ottenuto e la propria posizione in graduatoria nel portale dei concorsi, nonche' nel sito internet del Ministero della difesa.
Art. 12 Procedura in caso di posti non coperti 1. In caso di mancata copertura dei posti previsti per l'arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione riferite a ogni blocco, a esaurimento degli arruolandi compresi nella relativa graduatoria di cui al precedente art. 11, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito la DGPM potra' autorizzare l'incorporazione dei candidati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria del blocco precedente. 2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito la DGPM potra' incrementare le incorporazioni del blocco successivo non oltre, comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti dall'art. 1.
Art. 13 Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni Ferma restando la previsione dell'art. 12, a copertura dei posti di cui al precedente art. 1, comma 1 eventualmente rimasti ancora vacanti, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito la DGPM potra' attingere, previo consenso dei rispettivi Stati Maggiori, dalle graduatorie in corso di validita' dei VFP 1 nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, i candidati idonei ma non utilmente ivi collocati, che hanno manifestato l'opzione di arruolamento presso altre Forze armate.
Art. 14 Ammissione alla ferma prefissata di un anno 1. Per ogni blocco, i candidati da ammettere alla ferma prefissata di un anno saranno convocati presso i Reggimenti addestrativi indicati dallo Stato Maggiore dell'Esercito, sulla base della graduatoria di cui all'art. 11 fino alla copertura dei posti previsti. 2. La convocazione agli interessati e' effettuata con le modalita' indicate nell'art. 5 e contiene l'indicazione del Reggimento addestrativo presso cui presentarsi, con la data e l'ora di presentazione. 3. I candidati dovranno produrre, entro il termine e secondo le modalita' loro indicate nella convocazione, pena la decadenza dall'arruolamento, anche l'autocertificazione, redatta conformemente all'allegato C al presente bando, attestante il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale documento sara' acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato a cura dell'ente di incorporazione. I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre copia autenticata del diploma di istruzione secondaria di primo grado, nonche' - ai fini dell'attribuzione del profilo sanitario ancora non definito per la caratteristica somato-funzionale AV-EI - l'originale del referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN - con campione biologico prelevato in data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella di incorporazione - di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica. I predetti candidati che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali, per tale deficit, sara' attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all'allegato D al presente bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, richiamata nelle premesse del bando. 4. I candidati convocati per l'incorporazione, nei numeri e con le modalita' stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a visita medica volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneita' previsti. 5. I candidati incorporati saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A tal fine, dovranno presentare, all'atto dell'incorporazione: il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale della sanita' militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi». 6. Ai sensi dell'art. 978 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i candidati VFP 1, residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni soggette a reclutamento alpino, saranno destinati, a domanda e se utilmente collocati in graduatoria, ai Reparti alpini fino al completamento dell'organico previsto. 7. L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera', per gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione e, per quelli amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso i Reggimenti addestrativi. I candidati, tratti dalla graduatoria di cui all'art. 11, che non si presenteranno nella data fissata nella convocazione saranno considerati rinunciatari. 8. Entro 16 giorni dall'avvenuta incorporazione, i Reggimenti addestrativi dovranno inviare alla DGPM copia dei relativi verbali, con l'indicazione delle date di decorrenza giuridica e amministrativa dei singoli candidati. 9. La DGPM determinera', con decreto dirigenziale, l'ammissione degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito, con riserva dell'accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento. 10. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di incorporazione.
Art. 15 Disposizioni di stato giuridico 1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e in particolare quelle che si riferiscono alle dimissioni e al proscioglimento dalla ferma. 2. Ai sensi dell'art. 954 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste per i volontari nell'Esercito, i VFP 1 potranno essere ammessi, a domanda, a due periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno. 3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 16 potra' essere prolungato, su proposta dell'Amministrazione della Difesa e previa accettazione degli interessati, oltre il termine del periodo di ferma o di rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).
Art. 16 Possibilita' e sviluppo di carriera I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli prosciolti a domanda o per inidoneita' psico-fisica nel periodo di rafferma ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare alle procedure di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nel relativo bando.
Art. 17 Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile 1. Ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli cui e' stato prolungato il periodo di ferma di un anno ai sensi del precedente art. 15, comma 3, nei limiti indicati dall'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono riservati i posti messi a concorso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile. 2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei candidati sono determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa.
Art. 18 Benefici 1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il servizio militare in qualita' di VFP 1 nell'Esercito, costituiscono titolo valutabile ai sensi delle vigenti normative di settore. 2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per cui e' fatta domanda nonche' le specializzazioni acquisite sono considerati utili, secondo le disposizioni previste da ciascuna delle Amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile.
Art. 19 Disposizioni amministrative 1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per la sede ove hanno luogo le prove di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici e attitudinali sono a carico dei candidati. 2. Durante le operazioni di selezione presso i Centri di selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata i candidati potranno fruire, se disponibili, di: vitto a spese del richiedente; alloggio a carico dell'Amministrazione della Difesa. 3. I candidati convocati per l'incorporazione presso i Reggimenti addestrativi potranno, a domanda, fruire dell'alloggio presso tali Enti dalla sera precedente la data di convocazione. Essi dovranno comunque attenersi alle norme disciplinari e di vita di caserma. 4. Ai VFP 1 che prestano servizio nei Reparti alpini e' attribuito, in aggiunta al previsto trattamento economico, un assegno mensile di euro 50,00.
Art. 20 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale arruolamento, per le finalita' di gestione della procedura di reclutamento e per quelle inerenti alla ferma contratta. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento e per la valutazione dei titoli di merito. 2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura di reclutamento o alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato e, in caso di arruolamento, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabili del trattamento dei dati personali: a) i responsabili dei Centri di selezione; b) il responsabile della Sezione C3I del Comando militare Esercito «Piemonte»; c) il presidente della commissione valutatrice; d) i presidenti delle commissioni preposte alle prove di efficienza fisica; e) i presidenti delle commissioni preposte agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; f) il presidente della commissione medica concorsuale unica di appello; g) il Coordinatore della 2^ Divisione della DGPM.
Art. 21 Norme di rinvio Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rinvia alla vigente normativa di settore. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 marzo 2017 Gen. D. c.(li.) Paolo Gerometta Avvertenze generali Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potra' essere acquisita: 1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa e il sito internet del Ministero della difesa; 2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni con il pubblico della Direzione generale per il personale militare, Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei giorni e negli orari sotto indicati: dal lunedi' al venerdi': dalle 09,00 alle 12,30; dal lunedi' al giovedi': dalle 14,45 alle 16,00.
Allegato Prove di efficienza fisica per il reclutamento, per il 2017, di VFP 1 nell'Esercito 1. L'accertamento dell'efficienza fisica consistera' nell'esecuzione obbligatoria delle seguenti prove: simulazione del sollevamento di una bomba da mortaio da 120 mm; simulazione dell'armamento di una mitragliatrice; simulazione del trascinamento di un ferito; corsa piana 2.000 metri, da svolgersi secondo le modalita' e i parametri di seguito riportati. Tali prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un membro della commissione per le prove di efficienza fisica, di personale medico/paramedico e di una autoambulanza. In assenza di ambulanza dovra' presenziare personale qualificato per il primo soccorso (BLSD) e in caso di necessita' richiedere l'intervento del 118. Prima dell'effettuazione delle prove, tutti i concorrenti (di sesso sia maschile sia femminile) dovranno produrre il certificato medico, in corso di validita' (il certificato deve avere validita' annuale), attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. I concorrenti di sesso femminile, inoltre, prima dell'effettuazione delle prove di efficienza fisica, dovranno presentare l'originale o copia conforme del referto del test di gravidanza con esito negativo, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, con campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni precedenti la data prevista per le prove di efficienza fisica. In particolare, in caso di gravidanza la commissione disporra' l'esclusione del concorrente dal reclutamento per impossibilita' di procedere alle prove previste dal bando. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche. Le modalita' di esecuzione delle prove - oltre a essere spiegate in apposito filmato, visualizzabile nel sito internet dell'Esercito - saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, da un membro della commissione per le prove di efficienza fisica. I candidati che, prima dell'inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio sanitario, adottera' le conseguenti determinazioni per l'eventuale differimento della data di effettuazione della/e prova/e. Resta inteso che ogni temporaneo impedimento alle prove in questione, derivante da malattie o lesioni di recente insorgenza e di lieve entita', comportera' l'esclusione dal concorso qualora persista oltre il trentesimo giorno successivo alla data prevista per l'effettuazione delle prove. Allo scadere del citato termine, la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento dovra' confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo caso disporra' l'esclusione del candidato dal concorso, senza ulteriore possibilita' di differimento delle prove di efficienza fisica; in caso contrario il candidato dovra' essere definitivamente sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e. Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della singola prova inoltrate da concorrenti che abbiano portato a compimento la prova stessa, anche se con esito negativo, o che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per qualsiasi motivo. Il superamento degli esercizi potra' comportare l'attribuzione di un punteggio incrementale, secondo quanto riportato nella tabella in appendice al presente allegato. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati determinera' il giudizio di inidoneita' e, quindi, l'interruzione delle prove con l'esclusione dal concorso. 2. Simulazione del sollevamento di una bomba da mortaio da 120 mm. Il concorrente dovra' iniziare la prova in posizione accosciata, impugnando il corpo del simulacro della bomba da mortaio da 120 mm, del peso di 18,860 kg, che trovera' appoggiato a terra con l'apposito anello di sicurezza rivolto verso il basso, in corrispondenza della corona rigata. Al via, il candidato dovra' assumere la posizione eretta portando la bomba al petto e quindi sollevarla fino a distendere completamente le braccia verso l'alto, tenendola in posizione obliqua per il caricamento. Raggiunta tale posizione, il candidato dovra' ritornare alla posizione di partenza, effettuando i movimenti a ritroso e quindi ripetere l'intero esercizio. E' previsto un sistema di sicurezza - per evitare che il concorrente possa farsi male qualora perda la presa della bomba durante l'esercizio - costituito da un supporto metallico fissato al soffitto, nel quale passa una corda vincolata all'anello della bomba, corda che viene tenuta in tiro da un militare a cio' preposto. Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell'apposito segnale, che coincidera' con lo start del cronometro, dovra' eseguire, senza soluzione di continuita', un numero di sollevamenti: maggiore o uguale a 4 entro il tempo massimo di 60 secondi, se di sesso maschile; maggiore o uguale a 2 entro il tempo massimo di 80 secondi, se di sesso femminile. Saranno conteggiati a voce alta i sollevamenti correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera scorretta. Al numero di sollevamenti eccedenti il parametro minimo per il conseguimento dell'idoneita', verra' applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 5 punti, secondo quanto riportato nella tabella in appendice al presente allegato. 3. Simulazione dell'armamento di una mitragliatrice. Il concorrente dovra' iniziare la prova in posizione prona a tre appoggi: ginocchio sinistro (destro, se mancino) in appoggio su panca esattamente sotto la linea delle anche; piede destro (sinistro, se mancino) in appoggio a terra in linea con il ginocchio sinistro (destro, se mancino); mano sinistra (destra, se mancino) in appoggio su panca, in linea con la testa. Dopo aver impugnato, con la mano libera, un manubrio sospeso da terra, con busto e spalle in atteggiamento neutro e paralleli al suolo, il candidato dovra' effettuare una serie di trazioni del braccio la cui mano impugna il manubrio, senza ruotare le anche e il busto. Una trazione sara' considerata completata nel momento in cui il manubrio verra' sollevato fino a toccare il costato, mantenendo le spalle parallele al suolo e tornando poi alla posizione di partenza. Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell'apposito segnale, che coincidera' con lo start del cronometro, dovra' eseguire, senza soluzione di continuita', un numero di trazioni: maggiore o uguale a 4 con un manubrio del peso di 20 kg entro il tempo massimo di 60 secondi, se di sesso maschile; maggiore o uguale a 2 con un manubrio del peso di 10 kg entro il tempo massimo di 80 secondi, se di sesso femminile. Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera scorretta. Al numero di trazioni eccedenti il parametro minimo per il conseguimento dell'idoneita', verra' applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 5 punti, secondo quanto riportato nella tabella in appendice al presente allegato. 4. Simulazione del trascinamento di un ferito. Il concorrente dovra' iniziare la prova in piedi dietro la linea di partenza con il carico di 70 kg gia' pronto al trasporto. Egli si porra' di fronte al lato corto del carico con quest'ultimo situato in corrispondenza dello spazio che intercorre tra le gambe quando sono poste con i talloni sotto le anche. Il candidato dovra' eseguire un'accosciata e afferrare con entrambe le mani la maniglia con cui sollevera' la porzione del carico a lui vicina, mentre l'altra porzione restera' poggiata a terra. Al via, il candidato dovra' percorrere un itinerario rettilineo ben delineato sul terreno della lunghezza di 20 m, percorsi i quali dovra' effettuare un'inversione di 180° ritornando, sempre lungo il precedente itinerario, verso la linea del traguardo (che coincide con la linea di partenza), percorrendo un totale di 40 m. Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell'apposito segnale, che coincidera' con lo start del cronometro, dovra' percorrere l'intero itinerario di andata e ritorno fino al completo superamento della linea del traguardo con tutto il carico, entro il tempo massimo di: 80 secondi, se di sesso maschile; 120 secondi, se di sesso femminile. In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento dell'idoneita', al numero di secondi risparmiati verra' applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 5 punti, secondo quanto riportato in appendice al presente allegato. 5. Corsa piana 2.000 metri. Il concorrente dovra' eseguire una corsa della lunghezza di 2.000 metri su pista di atletica o in terra battuta o su terreno vario sostanzialmente pianeggiante. Sara' cronometrato il tempo impiegato. Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell'apposito segnale, che coincidera' con lo start del cronometro, dovra' percorrere la distanza di 2.000 metri entro il tempo massimo di: 10 minuti, se di sesso maschile; 11 minuti, se di sesso femminile. In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento dell'idoneita', al numero di secondi risparmiati verra' applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 5 punti, secondo quanto riportato in appendice al presente allegato. 6. I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in successione, nella sequenza stabilita di volta in volta dalla commissione. Il superamento degli esercizi determinera' il giudizio di idoneita', con eventuale attribuzione di punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, secondo quanto stabilito in appendice al presente allegato. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati determinera' il giudizio di inidoneita' e, quindi, l'interruzione delle prove con l'esclusione dal concorso. Almeno un membro della commissione sovrintendera' allo svolgimento delle prove anzidette avvalendosi eventualmente di personale di supporto per il cronometraggio delle prove stesse e il conteggio a voce alta degli esercizi eseguiti correttamente dai concorrenti. Per ciascun concorrente verra' redatto un apposito verbale. Si ribadisce che non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che, durante l'effettuazione delle stesse, le interromperanno per qualsiasi causa. Resta inteso che il giudizio conclusivo di inidoneita' alle prove di efficienza fisica e' espresso allorche' il candidato non esegua il numero minimo richiesto di sollevamenti del simulacro della bomba da mortaio da 120 mm o di trazioni nella simulazione dell'armamento della mitragliatrice ovvero termini la simulazione del trascinamento di un ferito o la corsa piana 2.000 metri in un tempo superiore a quello massimo indicato.