Concorso per 1 maestro direttore banda musicale (lazio) COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 32 del 28-04-2017
Sintesi: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Concorso (Scad. 17 giugno 2017) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un maestro vice direttore della Banda musicale della Guardia di finanza ...
Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 02-05-2017
Data Scadenza bando 17-06-2017
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso (Scad. 17 giugno 2017)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un maestro vice direttore della Banda musicale della Guardia di finanza.

 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»; 
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali»  e,
in particolare, l'art. 29; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
e integrazioni, recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto legislativo 27 febbraio  1991,  n.  79,  recante
«Riordinamento della Banda  musicale  della  Guardia  di  finanza»  e
successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art.  3  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  Guardia  di
finanza»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e  integrazioni,  recante  «Misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
    Vista la legge 16 giugno  1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l'art. 4,
recante «Delega al Governo  in  materia  di  riordino  dell'Arma  dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia
di  finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  Norme   in   materia   di
coordinamento delle Forze di polizia»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,   e
successive modificazioni  e  integrazioni,  concernente  «Regolamento
recante norme per l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma  5,  della  legge  20
ottobre 1999, n. 380»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione  del
servizio civile nazionale»; 
    Visto il decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e  dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    e    integrazioni,    recante    «Norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il  decreto  ministeriale  29  ottobre  2001  e  successive
modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli  di  studio  e
degli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi
per ufficiali del Corpo; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto  ministeriale  5  marzo  2004,  n.  94,  recante
«Regolamento concernente le modalita' di  svolgimento  dei  corsi  di
formazione per l'accesso ai ruoli  normale,  aeronavale,  speciale  e
tecnico-logistico-amministrativo degli  ufficiali  della  Guardia  di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004,
n. 287, recante «Disposizioni per il reclutamento e il  trasferimento
ad altri ruoli del personale della Banda  musicale  del  Corpo  della
Guardia di finanza»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  22  ottobre   2004,   n.   270,
concernente  «Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti
l'autonomia   didattica   degli   atenei,   approvato   con   decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Determinazione delle classi di laurea magistrale»; 
    Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni  e
integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo; 
    Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n.  112,  e  successive  modificazioni,  convertito  in  legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.
133, recante «Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria»; 
    Visto l'art. 32 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  recante
«Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia  di  processo  civile»  concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento  dei  documenti
in forma cartacea; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare»; 
    Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive  modificazioni
e  integrazioni,  concernente  le  modalita'   per   lo   svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio  nel  Corpo
della   Guardia   di   finanza   nei   confronti   degli    aspiranti
all'arruolamento; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche  del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2»; 
    Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive  tecniche
da adottare ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,  del  citato  decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
 
                             Determina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posto messo a concorso 
 
 
    1. E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami,  per  il
conferimento di un posto di ufficiale maestro  vice  direttore  della
Banda musicale della Guardia di finanza. 
    2. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      b) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      c) tre prove scritte; 
      d) valutazione dei titoli; 
      e) una prova orale; 
      f) una prova pratica di concertazione e direzione; 
      g) una visita medica di controllo. 
    3. Il Corpo della guardia di finanza si riserva  la  facolta'  di
revocare il bando di concorso, di  sospendere  o  rinviare  le  prove
concorsuali, di sospendere la nomina a  maestro  vice  direttore  del
vincitore, in  ragione  del  numero  di  assunzioni  complessivamente
autorizzate  dall'Autorita'   di   Governo,   nonche'   di   esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili. 
                               Art. 2 
 
 
         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, che: 
      a)  alla  data  del  1°  gennaio  2017  abbiano   compiuto   il
diciottesimo anno di  eta'  e  non  abbiano  superato  il  giorno  di
compimento del quarantesimo  anno  di  eta',  cioe'  siano  nati  nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 1977 e il 1° gennaio 1999, estremi
inclusi. 
    Per i concorrenti che siano componenti della Banda musicale della
Guardia di finanza si prescinde dal predetto limite di eta'; 
      b) siano  muniti  di  diploma  in  «Strumentazione  per  Banda»
afferente all'ordinamento previgente o di diploma  accademico  di  II
livello corrispondente, conseguiti in un  Conservatorio  di  Stato  o
Istituto musicale pareggiato; 
      c) siano in possesso del diploma di  istruzione  secondaria  di
secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea; 
      d) qualora sottoposti alla visita  di  leva,  non  siano  stati
riformati in quell'occasione o  successivamente  a  essa  e,  qualora
riformati, abbiano conseguito la revisione, da parte delle competenti
Autorita' sanitarie militari, del precedente giudizio; 
      e) siano in possesso dei diritti civili e politici; 
      f) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero  prosciolti,
d'autorita' o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze
armate  e  di  polizia,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per
inattitudine al volo o alla navigazione; 
      g) siano riconosciuti in possesso della idoneita'  psico-fisica
e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio
permanente. 
    I candidati gia' in servizio nella Guardia di  finanza  non  sono
sottoposti alla visita medica. Gli appartenenti ai  ruoli  ispettori,
sovrintendenti,  appuntati  e  finanzieri  sostengono  l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale. 
      h) siano in  possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della guardia di finanza; 
      i) non siano  stati  ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      j) non siano stati  dimessi,  per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato; 
      k) non siano imputati, non siano stati condannati  ne'  abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444  codice  di
procedura penale per delitti non colposi, ne'  siano  o  siano  stati
sottoposti a misure di prevenzione; 
      l) qualora militari in servizio  permanente,  non  siano  stati
dichiarati non idonei all'avanzamento o,  se  dichiarati  non  idonei
all'avanzamento, abbiano successivamente conseguito  un  giudizio  di
idoneita' e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di
non  idoneita',  ovvero  non   abbiano   rinunciato   all'avanzamento
nell'ultimo quinquennio. 
    2. I requisiti di cui al comma 1, se non  diversamente  indicato,
devono essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e  conservati
fino alla data di immissione nella Banda  musicale  del  Corpo  della
guardia di finanza. 
    3. Per la valutazione del requisito di cui al  comma  1,  lettera
l), si fa riferimento alla data del provvedimento  con  il  quale  e'
stata  determinata  la  non  idoneita'   all'avanzamento   al   grado
superiore. 
                               Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area «Concorsi On line», seguendo le istruzioni  del
sistema automatizzato, entro cinquanta giorni decorrenti  dalla  data
di pubblicazione del presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. 
    2. Il concorrente, ai fini della presentazione della  domanda  di
partecipazione, dopo la registrazione al portale «Concorsi On  line»,
puo' scegliere una delle seguenti modalita': 
      a) «SPID», sistema  pubblico  per  la  gestione  dell'identita'
digitale; 
      b) «PEC», posta elettronica certificata. 
    3. Al termine della procedura  di  compilazione  dell'istanza,  i
candidati che utilizzano la modalita' di cui al comma 2: 
      a) lettera a), devono conservare il «numero di protocollazione»
e l'ulteriore «codice alfanumerico  SPID»  riportato  automaticamente
dal sistema in corrispondenza dello spazio riservato alla firma della
domanda di partecipazione cosi' accettata e fornirli, ove  richiesto,
in sede di prima prova concorsuale; 
      b) lettera b), devono inviare direttamente mediante la  casella
di Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo  del  Centro  di
reclutamento concorsoBM.istanze@pec.gdf.it, entro il termine  di  cui
al comma 1, l'istanza generata, senza stamparla, unitamente  a  copia
fronte/retro del proprio documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validita'. Il «numero di protocollazione» della domanda e le relative
ricevute di accettazione e di  consegna  della  PEC  dovranno  essere
esibite, ove richiesto, in sede di prima prova concorsuale. 
    Al riguardo, si precisa che il portale  web  «Concorsi  on  line»
costituisce solo un servizio di «compilazione» della domanda, la  cui
presentazione si perfeziona secondo la procedura di cui  al  presente
articolo. Pertanto,  le  domande  meramente  compilate  sul  predetto
applicativo informatico non si considerano inviate ne' presentate. 
    4.  In  caso  di  avaria  temporanea  del  sistema   informatico,
verificatasi nell'ultimo giorno  utile  per  la  presentazione  della
domanda di partecipazione  e  accertata  dall'amministrazione,  sara'
considerata  comunque  valida  l'istanza  presentata  utilizzando  il
modello in allegato 1, firmata per esteso e inviata a  mezzo  casella
PEC con le modalita' di cui al comma 3, lettera b). 
    Di tale anomalia ne sara' data comunicazione sulla home page  del
sito istituzionale del Corpo, www.gdf.gov.it 
    5. I militari del Corpo devono, altresi', consegnare copia  della
domanda di partecipazione al Reparto dal quale dipendono direttamente
per l'impiego, che curera' tutte le incombenze secondo le diposizioni
che saranno impartite dal Centro di reclutamento. 
    Per i militari in forza al Comando generale copia  della  domanda
deve essere consegnata al Quartier generale. 
    6. Le domande di partecipazione redatte secondo le  modalita'  di
cui ai commi 2 e 4 possono essere annullate, modificate  o  integrate
entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  delle   stesse,
utilizzando le medesime  modalita'  previste  nei  precedenti  commi.
Successivamente, non e' piu' possibile annullarle,  ovvero  apportare
modificazioni o integrazioni. 
    7. Le domande di partecipazione al concorso sono: 
      a) restituite agli interessati per essere  regolarizzate  entro
cinque giorni dal momento della restituzione  se,  pur  prodotte  nei
termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di talune
delle  dichiarazioni  prescritte  dall'art.  4.  Tuttavia,  eventuali
variazioni, successive a tale termine, riguardanti  esclusivamente  i
recapiti del candidato (residenza, indirizzo PEC,  numero  di  utenza
telefonica fissa e/o  mobile)  saranno  comunicate  all'indirizzo  di
posta elettronica certificata concorsoBM.istanze@pec.gdf.it; 
      b) archiviate nel caso in cui: 
        (1) siano compilate con la  procedura  di  cui  al  comma  2,
lettera b), ma pervenute con modalita' differenti di quelle di cui al
comma 3, lettera b); 
        (2) pervengano secondo le modalita' di  cui  al  comma  4  in
assenza dei relativi presupposti; 
        (3) siano presentate oltre il termine di cui al comma  1.  In
caso di invio dell'istanza secondo le modalita' di cui al comma 2: 
          (a) lettera a), fa  fede  la  data  riportata  nei  sistemi
informatici del Corpo; 
          (b) lettera b), fa fede la data riportata  sulla  «ricevuta
di avvenuta accettazione»; 
        (4)  risultino  prive  della  sottoscrizione  se   presentate
secondo le modalita' di cui al comma 4; 
        (5) non siano  regolarizzate  entro  i  cinque  giorni  dalla
restituzione nei casi di cui alla lettera a). 
    8. I provvedimenti di  archiviazione  di  cui  al  comma  7  sono
adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della  Guardia  di
finanza  e  notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,
producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  ispettore  per  gli  Istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    9. Tutti i candidati, le  cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in  attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    10. L'ammissione con riserva deve intendersi fino alla  nomina  a
maestro vice direttore della Banda musicale della Guardia di finanza. 
                               Art. 4 
 
 
                 Elementi da indicare nella domanda 
 
 
    1. Il  candidato  in  servizio  nella  Guardia  di  finanza  deve
indicare nella domanda: 
      a) grado, cognome, nome, matricola meccanografica, data e luogo
di nascita; 
      b) la data di arruolamento nel  Corpo  e  di  nomina  al  grado
attuale; 
      c) il Reparto cui e' in forza; 
      d) il titolo di studio  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado di cui e' in possesso; 
      e)  il  diploma   in   Strumentazione   per   Banda   afferente
all'ordinamento previgente o di  diploma  accademico  di  II  livello
corrispondente, conseguiti in un Conservatorio di  Stato  o  Istituto
musicale pareggiato di cui e' in possesso; 
      f) di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento o,
se dichiarato non idoneo  all'avanzamento,  di  aver  successivamente
conseguito un giudizio di idoneita'  e  che  siano  trascorsi  almeno
cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita' ovvero di  non  aver
rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio; 
      g) di non  essere  imputato,  condannato  ovvero  di  non  aver
richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale per delitti non  colposi,  ne'  essere  o  essere
stato sottoposto a misure di prevenzione; 
      h) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia; 
      i) il possesso dei titoli di merito  di  cui  all'art.  14.  Al
riguardo  si  precisa  che   i   titoli   accademici,   didattici   e
professionali (tra i quali sono da ricomprendere quelli  «artistici»)
e le certificazioni comprovanti il possesso  degli  altri  titoli  di
merito ovvero le certificazioni sostitutive nei casi  previsti  dalla
legge, devono essere presentate o fatte pervenire con le modalita'  e
la tempistica indicate nell'art. 5, comma 4; 
      l) l'eventuale possesso dei titoli  preferenziali,  tra  quelli
elencati nell'art. 14 nonche' di quelli  stabiliti  dall'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487.  Le
certificazioni  attestanti  il  possesso  di  tali  titoli  -  ovvero
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti  dalla  legge  -  devono
essere presentate o fatte pervenire con le modalita' e la  tempistica
indicate all'art. 5, comma 4. 
    2. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di  finanza
deve indicare nella domanda: 
      a) cognome, nome,  codice  fiscale,  sesso,  data  e  luogo  di
nascita; 
      b)  l'indirizzo  proprio  e,   eventualmente,   della   propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale, di  un
recapito telefonico e di un indirizzo di posta elettronica; 
      c) il recapito presso il quale si desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni; 
      d) il possesso della cittadinanza italiana; 
      e) lo stato civile e il  numero  dei  figli,  eventualmente,  a
carico; 
      f) il titolo di studio  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado di cui e' in possesso; 
      g)  il  diploma  in  «Strumentazione   per   Banda»   afferente
all'ordinamento previgente o di  diploma  accademico  di  II  livello
corrispondente, conseguiti in un Conservatorio di  Stato  o  Istituto
musicale pareggiato di cui e' in possesso; 
      h) di essere in possesso dei diritti civili e politici; 
      i) se militare in servizio  permanente,  di  non  essere  stato
dichiarato non idoneo all'avanzamento o,  se  dichiarato  non  idoneo
all'avanzamento, di aver successivamente conseguito  un  giudizio  di
idoneita'  e  che  siano   trascorsi   almeno   cinque   anni   dalla
dichiarazione  di  non  idoneita',  ovvero   non   abbia   rinunciato
all'avanzamento nell'ultimo quinquennio; 
      l) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio da precedente arruolamento  nelle
Forze armate e di polizia; 
      m) di non essere stato dimesso per motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e di polizia; 
      n) di non essere imputato, condannato  ne'  di  aver  richiesto
l'applicazione della pena  ai  sensi  dell'art.  444  del  codice  di
procedura penale per delitti non colposi, ne' essere o  essere  stato
sottoposto a misure di prevenzione; 
      o) se alle armi, il grado rivestito e il Reparto a  cui  e'  in
forza nonche' l'eventuale appartenenza a complessi  bandistici  delle
Forze armate o di polizia; 
      p) di non essere stato ammesso a prestare  il  servizio  civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di  aver  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      q) che, qualora sottoposto alla visita di leva, non  sia  stato
riformato, in quell'occasione o  successivamente  a  essa  e  qualora
riformato, abbia conseguito la revisione, da parte  delle  competenti
Autorita' sanitarie militari, del precedente giudizio; 
      r) il possesso dei titoli di merito  di  cui  all'art.  14.  Al
riguardo  si  precisa  che   i   titoli   accademici,   didattici   e
professionali (tra i quali sono da ricomprendere quelli  «artistici»)
e le certificazioni comprovanti il possesso  degli  altri  titoli  di
merito - ovvero le certificazioni sostitutive nei casi previsti dalla
legge - devono essere presentate con le  modalita'  e  la  tempistica
indicate nell'art. 5, comma 4; 
      s) l'eventuale possesso dei titoli  preferenziali,  tra  quelli
elencati dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali
titoli - ovvero dichiarazioni sostitutive, nei  casi  previsti  dalla
legge - devono essere presentate con le  modalita'  e  la  tempistica
indicate all'art. 5, comma 4. 
    3. I candidati, inoltre, devono  dichiarare,  nella  domanda,  di
essere a conoscenza delle disposizioni del bando di  concorso  e,  in
particolare, degli articoli 10, 13 e 18, concernenti, tra l'altro, le
modalita'    di    svolgimento    dell'accertamento    dell'idoneita'
psico-fisica, delle prove scritte nonche' le  modalita'  di  notifica
della graduatoria finale di merito. 
    4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in
caso di false dichiarazioni,  incorre  nelle  sanzioni  previste  dal
codice penale e dalle leggi speciali e  decadra'  da  ogni  beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla  base  della
dichiarazione non veritiera fornita. 
                               Art. 5 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. Per i candidati in  servizio  nella  Guardia  di  finanza,  il
Centro di reclutamento provvede a richiedere copia autenticata  degli
atti matricolari, aggiornati e parificati alla data di  scadenza  del
termine di cui all'art.  3,  comma  1,  ai  reparti  detentori  della
documentazione matricolare. 
    Per  i  militari  nei  cui  confronti  sia  terminato  l'iter  di
sostituzione della documentazione cartacea con  il  «Documento  unico
matricolare» (D.U.M.), la  competente  sottocommissione  rilevera'  i
dati direttamente da tale documento che dovra'  essere  aggiornato  e
parificato (secondo le modalita' di cui alla  circolare  del  Comando
Generale - I Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016). 
    2. La documentazione caratteristica dei candidati di cui al comma
1 deve essere chiusa  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di partecipazione. 
    3. Per i candidati che non prestano  servizio  nella  Guardia  di
finanza,    risultati    idonei    all'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale di cui all'art. 12, il Centro di reclutamento  provvede,
tramite i Reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere
i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati nelle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) certificato generale del casellario giudiziale. 
    4. I candidati ammessi  a  sostenere  le  prove  scritte  di  cui
all'art.  13  devono  presentare  in  tale  sede  o   a   mezzo   PEC
all'indirizzo     concorsoBM.istanze@pec.gdf.it,     il     prospetto
riepilogativo in allegato 2,  corredato  da  copia  fronte/retro  del
proprio documento di riconoscimento in corso di validita', unitamente
a: 
      a) i certificati rilasciati dalle competenti autorita' su carta
semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla
legge, comprovanti il possesso  dei  requisiti  che  conferiscono  ai
candidati i titoli preferenziali di cui dall'art. 5 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 
      b) la documentazione probatoria attestante  il  possesso  degli
altri titoli di merito e/o maggiorativi di punteggio, di cui all'art.
14 indicato nella domanda di partecipazione ovvero  le  dichiarazioni
sostitutive nei casi previsti dalla legge. 
    Tale documentazione: 
      (1) per gli eventuali titoli  accademici  deve  contenere  ogni
informazione utile ai fini dell'individuazione  dell'Ente  presso  il
quale tali titoli sono stati conseguiti e precisare la tipologia e la
materia oggetto degli stessi e la data di conseguimento; 
      (2) per le attivita' didattiche e per quelle professionali (tra
le quali sono  da  ricomprendere  quelle  artistiche)  devono  essere
indicati l'Ente presso il  quale  l'attivita'  e'  stata  svolta,  la
durata e la tipologia di incarico. 
    La documentazione pervenuta oltre  i  termini  sopraindicati  non
sara' presa in considerazione. 
    5. Il vincitore del concorso deve presentare o far  pervenire  al
Centro di reclutamento della Guardia di  finanza,  via  delle  Fiamme
Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia, entro i  termini  stabiliti
da detto reparto, i diplomi in originale ovvero le copie  autentiche,
in  conformita'  dell'art.  18  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dei certificati attestanti: 
      a) il conseguimento del titolo di studio. Il diploma  non  puo'
essere sostituito da certificato di iscrizione  ai  corsi  di  laurea
presso le Universita'; 
      b) il conseguimento del diploma di Strumentazione per  Banda  o
della  laurea   specialistica   corrispondente   conseguiti   in   un
Conservatorio  di  Stato  o   altro   analogo   istituto   legalmente
riconosciuto. 
    6. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di finanza,
utilmente  collocato  nella  graduatoria  finale  di  merito  di  cui
all'art. 18, deve far  pervenire  al  Centro  di  reclutamento  della
Guardia     di     finanza     a     mezzo     PEC      all'indirizzo
concorsoBM.istanze@pec.gdf.it, a  pena  di  decadenza,  entro  trenta
giorni dalla data di comunicazione dell'esito del  concorso,  domanda
diretta al Ministero della difesa, con cui, qualora rivesta lo status
di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissata, ufficiale
delle forze di completamento, chiede di rinunciarvi per intraprendere
servizio nella Banda musicale della Guardia di finanza quale  maestro
vice direttore, corredata da copia fronte/retro del proprio documento
di riconoscimento in corso di validita'. 
                               Art. 6 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante generale della  Guardia  di  finanza  o
dell'autorita' da questi delegata,  e'  presieduta  da  un  ufficiale
generale della Guardia di finanza  ed  e'  ripartita  nelle  seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali  presieduta  da  un  ufficiale
della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello: 
      a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza e da un insegnante presso  un  Conservatorio  di  Stato  o
Istituto musicale pareggiato, membri; 
      b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre  ufficiali
medici, membri; 
      c) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita   medica   di   primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da
due ufficiali medici (di cui uno di  grado  superiore  a  quello  dei
medici della precedente  sottocommissione  o,  a  parita'  di  grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri; 
      d)  sottocommissione  per  gli  accertamenti  attitudinali  dei
candidati  al  servizio  incondizionato  nella  Guardia  di  finanza,
composta da 4 ufficiali della Guardia di  finanza  periti  selettori,
membri; 
      e) sottocommissione per la valutazione dei titoli e delle prove
d'esame, composta da due ufficiali della Guardia di finanza  (di  cui
uno maestro direttore della Banda musicale della Guardia  di  finanza
o, in caso di assenza o impedimento, un ufficiale  maestro  direttore
di Banda musicale militare e, l'altro segretario senza voto) e da  un
insegnante di armonia  e  contrappunto  presso  un  conservatorio  di
Stato, membri; 
      f) sottocommissione per la visita medica di controllo, composta
da un ufficiale della Guardia di finanza e da  un  ufficiale  medico,
membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio e, se fanno parte  delle  sottocommissioni  in  qualita'  di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano, a  eccezione
degli ufficiali medici, che  possono  rivestire  anche  il  grado  di
tenente. 
    3. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono  avvalersi  dell'ausilio  di  esperti  ovvero  di   personale
specializzato e tecnico. La  sottocommissione  di  cui  al  comma  1,
lettera  d),  puo'  avvalersi,  altresi',  durante  gli  accertamenti
attitudinali, dell'ausilio di psicologi. 
    4. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal Presidente della commissione giudicatrice. 
    5.  Le  sottocommissioni  possono,  durante  lo  svolgimento  dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza  all'uopo  individuato
dal Centro di reclutamento. 
                               Art. 7 
 
 
                 Adempimenti delle sottocommissioni 
 
 
    1. Le sottocommissioni previste dall'art. 6, comma 1, lettere  b)
e c) compilano, per ogni candidato, un processo  verbale  firmato  da
tutti i componenti. 
                               Art. 8 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. Con determinazione motivata del Capo del I reparto del Comando
generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso  dei  requisiti
di cui all'art. 2. 
    2. Le proposte di esclusione dei candidati sono  formulate  dalla
sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera a). 
    3. Avverso i provvedimenti  di  esclusione  di  cui  al  presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso: 
      a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del  Comando  generale
della Guardia di  finanza,  entro  trenta  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
                               Art. 9 
 
 
                    Documento di identificazione 
 
 
    1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono  esibire  la
carta di identita' in corso  di  validita'  oppure  un  documento  di
riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato,  purche'
munito di fotografia recente. 
                               Art. 10 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
 
    1. I partecipanti al concorso, a eccezione  di  tutti  quelli  in
servizio  nella  Guardia  di  finanza,  in  possesso  dei  prescritti
requisiti per la partecipazione al concorso, sono  convocati  a  cura
del Centro di reclutamento  della  Guardia  di  finanza,  per  essere
sottoposti alla visita medica di primo accertamento che si  svolgera'
presso il predetto Centro, sito in via delle  Fiamme  Gialle  n.  18,
00122 Roma/Lido di Ostia. 
    I candidati giudicati idonei  sono  convocati  per  sostenere,  a
eccezione di  quelli  gia'  in  servizio  nella  Guardia  di  finanza
appartenenti  ai  ruoli  ufficiali,   l'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale. 
    Tali prove hanno il seguente ordine di svolgimento: 
      a) 1°, 2° e 3° giorno: visita medica di primo accertamento; 
      b) 4° giorno: accertamento dell'idoneita' attitudinale. 
    2. I candidati, che non si presentano nella sede,  nei  giorni  e
nell'ora  stabiliti  per  sostenere  la  visita   medica   di   primo
accertamento e/o  gli  accertamenti  attitudinali,  sono  considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 
    3. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 
    4. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato: 
      a) da parte della sottocommissione indicata all'art.  6,  comma
1, lettera b), mediante visita medica di primo  accertamento,  presso
il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle  Fiamme
Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia; 
      b) in ragione delle condizioni del soggetto  al  momento  della
visita. 
    5. Per il conseguimento della prescritta idoneita' gli  aspiranti
devono risultare in possesso del profilo  sanitario  compatibile  con
l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e dalle direttive tecniche  adottate  con  decreto  del
Comandante generale della Guardia di finanza. 
    Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet  del  Corpo
www.gdf.gov.it 
    6. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 8, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite: 
      a) visita medica generale; 
      b) esami delle urine ed ematochimici; 
      c) visita neurologica; 
      d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. 
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 
    7. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma  1,  lettera  b),
puo' disporre, qualora  lo  ritenga  necessario,  l'effettuazione  di
ulteriori visite specialistiche e esami strumentali e di laboratorio. 
    In  particolare,  nel  caso   in   cui   si   dovessero   rendere
indispensabili   indagini    radiologiche,    l'interessato    dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso. 
    8. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al  precedente  comma  6,  nell'ambito  di  altri
concorsi per l'accesso  al  Corpo  della  guardia  di  finanza,  sono
sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti  per  l'accesso  al  ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 7. 
    In tali casi, la competente sottocommissione esprime il  giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 
    9. I candidati che, alla data di espletamento degli  accertamenti
psico-fisici, prestano servizio nel Corpo della guardia  di  finanza,
non sono sottoposti alla visita medica. 
    10. Il giudizio espresso  in  sede  di  visita  medica  di  primo
accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il  quale,
in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere  di  essere
ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il  difetto
dei requisiti di cui al comma 14. 
    11. La richiesta di ammissione alla visita  medica  di  revisione
deve essere: 
      a) presentata al  Centro  di  reclutamento,  al  momento  della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
al comma 4, lettera a); 
      b) integrata da documentazione in originale rilasciata  da  una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle  cause  che  hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 3). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di reclutamento  -
ufficio sanitario - improrogabilmente entro  il  quindicesimo  giorno
solare successivo a quello della comunicazione di  non  idoneita'.  A
tal fine, la stessa potra' essere anticipata all'indirizzo  di  posta
elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it.  ovvero  all'indirizzo
email rm0300010@gdf.it o via fax al numero 06/564912268. 
    La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera  a)  o
la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga
in originale oltre il termine suindicato. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 3, comma 8. 
    12. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica di primo accertamento. 
    13. La  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 11 e valutata la  certificazione
prodotta, puo': 
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
reclutamento; 
      b) riconvocare l'aspirante presso il  Centro  di  reclutamento,
per  sottoporlo  a  ulteriori   visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale  riconvocazione  avverra'
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali. 
    Ai candidati giudicati idonei in  base  a  quanto  indicato  alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di  convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 
    14. La visita medica di revisione non  e'  ammessa  nei  seguenti
casi: 
      a) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve; 
      b) positivita'  alle  sostanze  psico-attive,  accertato  anche
mediante test tossicologici; 
      c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate. 
    In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 4, lettera  a),
dichiara  immediatamente  la  non   idoneita'   dell'aspirante   che,
pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami. 
    15. l candidati risultati idonei agli  accertamenti  psico-fisici
sono   convocati   per   sostenere   l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale di cui all'art. 12. 
    16. Il candidato risultato assente alla visita  medica  di  primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia  stato  riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    17.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    18. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva  competenza,
le sottocommissioni di cui all'art. 6, comma  1,  lettere  b)  e  c),
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati. 
    19. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 12. 
                               Art. 11 
 
 
Documentazione  da  produrre  in  sede  di  visita  medica  di  primo
                            accertamento 
 
 
    1. I concorrenti convocati presso il Centro di  reclutamento  per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare la
seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a  sessanta
giorni: 
      a)  certificato  attestante  l'effettuazione  e  il   risultato
dell'accertamento per i markers  dell'epatite  B  (riportanti  almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); 
      b) certificato attestante l'esito del test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV; 
      c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano  almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz; 
      d) ecografia pelvica,  per  i  candidati  di  sesso  femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto. 
    I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale; 
      e) certificato medico (fac-simile in  allegato  4),  rilasciato
dal medico di fiducia di cui all'art.  25  della  legge  23  dicembre
1978, n. 833, attestante: 
        (1) lo stato di buona salute; 
        (2)   la   presenza/assenza   di   pregresse   manifestazioni
emolitiche; 
        (3)   la    presenza/assenza    di    gravi    manifestazioni
immuno-allergiche; 
        (4) la presenza/assenza di gravi intolleranze e idiosincrasie
a farmaci o alimenti; 
      f) prescrizione, ovvero  idonea  certificazione,  di  eventuale
terapia farmacologica assunta, o  somministrata,  nei  trenta  giorni
precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di
detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede  di
test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso. 
    2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze  o
idiosincrasie di cui al medesimo  comma  1,  lettera  e),  comportano
l'esclusione dal concorso. 
    3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e' sottoposta, allo scopo  sopra  indicato,
al test di gravidanza presso il Centro di reclutamento. 
    4.  Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il  quale  lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali  candidate
saranno  escluse  dal  concorso  qualora  lo  stato   di   temporaneo
impedimento, anche in sede di seconda  convocazione  e  comunque  non
oltre il 30 agosto 2017, non consenta  di  rispettare  la  tempistica
prevista dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale. 
    5. I candidati che, all'atto della presentazione al primo  giorno
di convocazione, non consegneranno i certificati di cui al comma 1  -
a eccezione di quello di cui alla  lettera  f)  -  sono  ammessi  con
riserva al prosieguo della visita medica  di  primo  accertamento  ed
esclusi dal concorso qualora  non  produrranno  dette  certificazioni
entro l'ultimo giorno di convocazione individuale. 
    6. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 12. 
                               Art. 12 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
 
    1. I candidati risultati  idonei  alla  visita  medica  di  primo
accertamento   sono   sottoposti   all'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale, mentre i non idonei esclusi dal concorso. 
    2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
dalla sottocommissione indicata all'art.  6,  comma  1,  lettera  d),
secondo  le  modalita'  tecniche  definite  con   provvedimento   del
Comandante generale della Guardia di  finanza,  pubblicato  sul  sito
internet www.gdf.gov.it 
    3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito. 
    4. Detto accertamento si articola in: 
      a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le  capacita'  di
ragionamento; 
      b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato; 
      c) uno o piu' questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso; 
      d) un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali  periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari; 
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 
    5.  Prima  dell'effettuazione  dell'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la sottocommissione di  cui  all'art.  6,
comma 1, lettera d), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi
per lo svolgimento della prova e la valutazione degli aspiranti. 
    6. I candidati risultati idonei al  predetto  accertamento,  sono
convocati per sostenere le prove scritte. 
    I candidati risultati non  idonei  all'accertamento  attitudinale
sono esclusi dal concorso. 
    7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    8. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
      b) straordinario, al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199, entro  centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza. 
                               Art. 13 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1. I candidati non  appartenenti  al  Corpo  idonei  alla  visita
medica di primo accertamento e alla visita  medica  di  revisione,  i
militari della Guardia di finanza appartenenti  ai  ruoli  ispettori,
sovrintendenti,  appuntati  e  finanzieri  idonei  agli  accertamenti
attitudinali e gli ufficiali  del  Corpo  partecipanti  al  concorso,
qualora non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione, sono
tenuti a presentarsi,  presso  il  Conservatorio  Statale  di  Musica
Alfredo Casella via Francesco Savini, 67100 L'Aquila,  per  sostenere
tre prove scritte di seguito calendarizzate: 
      a) 5 settembre  2017:  armonizzazione  a  quattro  parti  nelle
chiavi antiche di un basso imitato e fugato su tema  assegnato  dalla
preposta sottocommissione, da svolgere nel tempo massimo di 12 ore; 
      b) 7 settembre 2017: composizione di una marcia per  pianoforte
con qualche accenno strumentale  su  tema  assegnato  dalla  preposta
sottocommissione, da svolgere in un tempo massimo di 18 ore; 
      c) 11 settembre 2017: trascrizione per Grande Banda, a organico
Vesselliano, di un brano di musica per pianoforte, da svolgere in  un
tempo massimo di 18 ore. 
    2. Quanto stabilito al precedente comma ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 
    3.  Le  prove  saranno  effettuate,  per   tutti   i   candidati,
contemporaneamente. Eventuali variazioni della sede o delle  date  di
svolgimento delle prove scritte saranno rese note a cura  del  Centro
di reclutamento. 
    4. I candidati che non si presentano nella  sede,  nei  giorni  e
nell'ora stabiliti per sostenere le prove scritte,  sono  considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 
    5. All'atto della presentazione per sostenere le prove scritte, i
concorrenti  dovranno  consegnare  alla   sottocommissione   per   la
valutazione dei titoli e le prove d'esame, i  titoli  posseduti  alla
data di scadenza del termine ultimo  previsto  per  la  presentazione
della domanda di partecipazione secondo le modalita' di cui  art.  5,
comma 4. 
    6. Per le prove scritte saranno osservate, in quanto compatibili,
le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive
modificazioni. 
    7. E' idoneo, e quindi ammesso a sostenere  la  prova  orale,  il
candidato che riporta un punteggio non inferiore a 35/50 in  ciascuna
prova e un punto complessivo di merito  non  inferiore  a  40/50.  Il
candidato giudicato non idoneo e' escluso dal concorso. 
    8. Il punteggio di ciascuna prova scritta si ottiene  sommando  i
punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale  somma  per
il numero dei medesimi. 
    9. Il punto complessivo di merito delle prove di esame,  espresso
in cinquantesimi, e' dato dalla media dei punteggi  attribuiti  nelle
singole prove. 
    10. I candidati che riportino  l'idoneita'  nelle  prove  scritte
riceveranno, a cura del Centro  di  reclutamento,  comunicazione  del
voto conseguito e, nel contempo, saranno  convocati  alle  successive
prove concorsuali di cui agli articoli 15 e 16. 
    11. Gli aspiranti che, entro il 18 ottobre 2017, non ricevono  la
convocazione  per  l'effettuazione   della   prova   orale,   debbono
considerarsi non idonei ed esclusi dal concorso. 
    12. Avverso tale esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12. 
    13. Prima dello svolgimento delle prove  scritte,  la  competente
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
la valutazione  delle  stesse  e  dei  titoli  posseduti  da  ciascun
aspirante. 
                               Art. 14 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    1.  Dopo  l'effettuazione  delle  prove  scritte  e  prima  della
correzione degli elaborati, la sottocommissione di  cui  all'art.  6,
comma  1,   lettera   e),   procedera',   sulla   base   di   criteri
preventivamente determinati e analiticamente  descritti  in  apposito
verbale,  alla  valutazione  dei   titoli,   tenendo   presente   che
all'insieme degli stessi posseduti da ciascun candidato  puo'  essere
attribuito un punteggio complessivo sino a un massimo  di  punti  20,
cosi' ripartiti: 
      a) titoli accademici fino a un massimo di punti 8: 
        diploma di Strumentazione  per  Banda,  di  composizione,  di
direzione d'orchestra, di musica corale e direzione di coro afferente
all'ordinamento  previgente  o  diploma  accademico  di  II   livello
corrispondente ovvero altri diplomi di strumento musicale  conseguiti
in un Conservatorio di Stato o Istituto musicale pareggiato; 
      b) titoli didattici fino a un massimo di punti 4: 
        incarichi di insegnamento presso  Conservatori  e/o  istituti
superiori di studi musicali  e  coreutici  o  altri  tipi  di  scuola
pareggiata, per le discipline attinenti al concorso; 
      c) titoli professionali (tra  i  quali  sono  da  ricomprendere
quelli artistici) fino a un massimo di punti 8: 
        attivita' di direzione, di composizione  edite,  idoneita'  e
incarichi svolti, connessi alla specifica professionalita'. 
    2. La sottocommissione, di cui all'art. 6, comma 1,  lettera  e),
dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati di cui all'art. 13,
comma 1, procedera'  a  identificare  esclusivamente  gli  autori  di
quelli valutati insufficienti, in modo da definire, per  sottrazione,
l'elenco dei concorrenti  idonei.  Il  riconoscimento  anagrafico  di
questi ultimi avverra' comunque dopo la  valutazione  dei  titoli  di
merito. 
    3. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso  noto  ai
candidati con la comunicazione di cui all'art. 13, comma  10  che  ha
valore di notifica, a tutti gli effetti, e per  tutti  i  concorrenti
interessati. 
                               Art. 15 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. I concorrenti risultati idonei  alle  prove  scritte,  saranno
sottoposti alla prova orale, a cura  della  sottocommissione  di  cui
all'art. 6, comma 1, lettera e), che vertera' sulle seguenti materie: 
      a) storia della Banda musicale dalle origini ai giorni nostri; 
      b) competenza specifica sui vari tipi di partitura per Banda in
uso in Italia e all'estero sviluppatasi nel tempo; 
      c) conoscenza dei vari strumenti compresi  nell'organico  della
Banda musicale Vesselliana e loro impiego. 
    2.  Inoltre,  la  citata  sottocommissione  potra'  formulare  ai
candidati domande attinenti ad argomenti tratti  da  spunti  rilevati
dagli elaborati oggetto delle prove scritte di cui all'art. 13, comma
1. 
    3. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma  1,  lettera  e),
prima dell'inizio della prova orale, determina i quesiti da porre  ai
singoli candidati per ciascuna delle materie di esame di cui al comma
1.  Tali  quesiti  sono  proposti  a  ciascun   concorrente,   previa
estrazione a sorte. 
    4. Il punto complessivo di merito della prova orale  e'  espresso
in cinquantesimi e si ottiene  sommando  i  punteggi  attribuiti  dai
singoli  esaminatori  e  dividendo  tale  somma  per  il  numero  dei
medesimi. 
    5. E' idoneo, e quindi ammesso a sostenere la  prova  pratica  di
concertazione  e  direzione,  il  candidato  che  consegue  un  punto
complessivo di merito non inferiore a 40/50. 
    Il candidato giudicato non idoneo e' escluso dal concorso. 
    6. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12. 
    7. Prima dello  svolgimento  della  prova  orale,  la  competente
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
la valutazione della stessa. 
                               Art. 16 
 
 
             Prova pratica di concertazione e direzione 
 
 
    1. I concorrenti  risultati  idonei  alla  prova  orale,  saranno
convocati per essere sottoposti alla prova pratica di concertazione e
direzione, a cura della sottocommissione di cui all'art. 6, comma  1,
lettera e) consistente nella concertazione e direzione di uno o  piu'
brani a scelta della sottocommissione e lasciati a  disposizione  del
concorrente per il tempo stabilito dalla predetta sottocommissione. 
    2.  Il  punto  complessivo  di  merito  della  prova  pratica  di
concertazione e direzione e' espresso in cinquantesimi e  si  ottiene
sommando i punteggi attribuiti dai singoli  esaminatori  e  dividendo
tale somma per il numero dei medesimi. 
    3. E' idoneo, il candidato che consegue un punto  complessivo  di
merito non inferiore a 40/50. 
    Il candidato giudicato non idoneo e' escluso dal concorso. 
    4. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12. 
    5. Prima dello svolgimento della prova pratica di concertazione e
direzione, la competente sottocommissione fissa, in apposito atto,  i
criteri cui attenersi per la valutazione della stessa. 
                               Art. 17 
 
 
Mancata  presentazione  e  differimento  del  candidato  alle   prove
                             concorsuali 
 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'amministrazione che ha  indetto  il  predetto  concorso,  non  si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica,  previsto  all'art.  10,  l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, previsto all'art. 12, le  prove  scritte
previste all'art. 13, la prova orale prevista all'art. 15 e la  prova
pratica di  concertazione  e  direzione,  prevista  all'art.  16,  e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 
    2. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle fasi
selettive, i presidenti delle sottocommissioni  di  cui  all'art.  6,
comma  1,  lettere  b),  d)  ed  e),  hanno  facolta'  -  su  istanza
dell'interessato,  esclusivamente  per  documentate  cause  di  forza
maggiore, ovvero, se militare in servizio della Guardia  di  finanza,
su richiesta del Reparto  di  appartenenza,  solo  per  improvvise  e
improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o  posticipare  la
convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario concorsuale. 
    3. L'istanza, inviata presso  il  Centro  di  reclutamento  della
Guardia di finanza - ufficio concorsi -  Sezione  allievi  ufficiali,
via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia, deve essere
anticipata   all'indirizzo   di   posta    elettronica    certificata
concorsoBM.istanze@pec.gdf.it 
    Le decisioni  assunte  in  relazione  alle  citate  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di  reclutamento  della
Guardia di finanza. 
    4. Il candidato che, avendo chiesto e  ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma  2,  non  si  presenta  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso
dal concorso. 
    5. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 12. 
                               Art. 18 
 
 
                             Graduatoria 
 
 
    1. La sottocommissione di cui al  precedente  art.  6,  comma  1,
lettera e), predispone la graduatoria finale di merito. 
    2. Sono  iscritti  nell'anzidetta  graduatoria  i  candidati  che
abbiano  conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le   fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 2, a esclusione delle lettere d)
e g). 
    3. Il punto di merito finale per la formazione della  graduatoria
finale di merito e' dato dalla somma del punto complessivo di  merito
delle prove scritte, del punto  complessivo  di  merito  della  prova
orale, del  punto  complessivo  di  merito  della  prova  pratica  di
concertazione  e  direzione  e   del   punteggio   attribuito   nella
valutazione dei titoli. 
    4. Ai fini della compilazione della graduatoria del concorso  per
l'accesso ai ruoli del personale della  Banda  musicale,  costituisce
titolo di preferenza assoluta, a parita' di punto di  merito  finale,
l'appartenenza al Corpo della guardia di finanza. 
    5. Nel caso di candidati in servizio nella Guardia di finanza che
abbiano riportato  il  medesimo  punto  di  merito  finale,  e'  data
preferenza a quello piu' elevato in grado e, in caso  di  parita'  di
grado, al piu' anziano. 
    6. In caso di parita' di punto di merito finale tra candidati non
appartenenti al Corpo, si osservano le norme di cui  all'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e
quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge  16  giugno  1998,  n.
191. 
    7. I titoli di cui al presente comma  sono  ritenuti  validi,  se
posseduti alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
della domanda di ammissione al concorso e se i  medesimi,  ovvero  la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 4. 
    8. Con determinazione del Comandante generale  della  Guardia  di
finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata,  viene  approvata  la
graduatoria finale di merito ed e' dichiarato vincitore del  concorso
il candidato che risulti classificato nella prima posizione. 
    9. La citata graduatoria unica di merito e' resa nota con  avviso
sul sito internet www.gdf.gov.it, sulla rete  intranet  del  Corpo  e
presso l'ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia  di
finanza,  viale  XXI  aprile,  n.  55,  00162  Roma  (numero   verde:
800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica, a tutti gli  effetti,  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 12. 
                               Art. 19 
 
 
       Ammissione alla Banda musicale della Guardia di finanza 
                     del vincitore del concorso 
 
 
    1. Il concorrente classificato al primo posto  nella  graduatoria
finale di merito, e' dichiarato vincitore  del  concorso  per  essere
nominato tenente del  «ruolo  speciale»  della  Guardia  di  finanza,
maestro vice direttore in prova della Banda musicale. 
    2.  La  nomina  decorre,  a  ogni   effetto,   dalla   data   del
provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento  stesso
non indichi una decorrenza diversa. 
    3. All'atto dell'ammissione  alla  banda  musicale  e,  comunque,
prima  della  firma  dell'atto  di   incorporamento,   il   candidato
classificatosi al primo posto nella  graduatoria  finale  di  merito,
qualora non appartenente alla Guardia di finanza, e' sottoposto  alla
visita medica di controllo da parte  della  sottocommissione  di  cui
all'art. 6, comma  1,  lettera  f).  Prima  della  visita  medica  di
controllo, la citata sottocommissione fissa, in  apposito  atto,  con
riferimento alle  modalita'  di  svolgimento  degli  accertamenti,  i
criteri cui attenersi. La stessa puo', nell'espletamento  dei  propri
lavori, disporre l'esecuzione di  tutti  gli  accertamenti  ritenuti,
eventualmente, necessari per  una  migliore  valutazione  del  quadro
clinico dell'aspirante, avvalendosi delle  strutture  del  Centro  di
reclutamento della Guardia di finanza. 
    4. Il candidato non idoneo alla visita  medica  di  controllo  e'
escluso dal concorso. 
    5. Avverso tale esclusione, l'interessato puo'  produrre  ricorso
secondo le modalita' dell'ultimo comma dell'art. 12. 
    6. Con il grado di cui al precedente comma  1,  il  maestro  vice
direttore e' sottoposto a un periodo di prova, per la durata  di  sei
mesi, durante il quale presta servizio nella banda musicale del Corpo
e frequenta un corso di  istruzione  per  la  formazione  militare  e
tecnico-professionale di durata non inferiore a centoventi giorni. 
    7. Nel caso in cui il posto messo a concorso risulti non  coperto
per rinuncia o  decadenza,  entro  un  dodicesimo  della  durata  del
predetto corso di formazione, decorrente dalla  data  di  avvio  alla
frequenza del corso stesso, puo'  essere  autorizzata  una  ulteriore
ammissione alla Banda, secondo l'ordine della graduatoria  finale  di
merito. 
    8. Le modalita' di svolgimento del corso di cui al comma  6  e  i
relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con  determinazione
del Comandante generale della Guardia di finanza. 
    9. Al termine del periodo di prova, una commissione, nominata con
determinazione del Comandante generale o dell'Autorita' dal  medesimo
delegata, esprime un giudizio di idoneita' a prestare servizio  nella
banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al  complesso
delle qualita' morali, disciplinari e professionali. 
    10. Il maestro vice direttore, se giudicato idoneo ai  sensi  del
comma 9,  ha  l'obbligo  di  contrarre  la  ferma  prevista  per  gli
ufficiali del ruolo speciale,  decorrente  dal  giorno  successivo  a
quello di termine del predetto periodo di prova. 
    11. L'ufficiale maestro vice direttore riconosciuto non idoneo e'
congedato  senza  diritto  ad  alcuna  indennita'  o  trattamento  di
quiescenza se proveniente dai civili;  se  invece  gia'  in  servizio
nella Guardia di finanza e'  reintegrato  nel  grado  precedentemente
rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo. 
    12. Avverso tale esclusione l'interessato potra' produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12. 
                               Art. 20 
 
 
           Mancata presentazione presso la Banda musicale 
 
 
    1. Il vincitore del concorso, regolarmente  convocato  presso  la
Banda musicale della Guardia di  finanza,  per  sostenere  la  visita
medica di controllo, e' considerato  rinunciatario,  qualora  non  si
presenti nel giorno stabilito dall'amministrazione. 
    2.  Eventuali  ritardi,  dovuti  a  causa  di   forza   maggiore,
debitamente documentati, devono essere comunicati,  a  mezzo  fax  al
numero 06/24290638, al massimo entro 24  ore  dalla  convocazione  al
Comandante della Banda musicale della Guardia di finanza,  via  della
Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181  Roma/Appio,  che,  sentito  il
Presidente della sottocommissione per la visita medica di  controllo,
li  valuta   con   giudizio   discrezionale   e   insindacabile,   ed
eventualmente  provvede  a  stabilire   un   ulteriore   termine   di
presentazione, purche' il  ritardo  sia  contenuto  improrogabilmente
entro il 5° giorno dalla data  di  convocazione.  Le  decisioni  sono
comunicate al candidato a cura della Banda musicale del Corpo. 
                               Art. 21 
 
 
               Spese per la partecipazione ai concorsi 
         e concessione della licenza straordinaria per esami 
 
 
    1. Le spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute  per  la
partecipazione alle prove del concorso sono a carico degli aspiranti. 
    2. Per sostenere le prove del concorso, ai candidati appartenenti
al Corpo, sono concesse licenze straordinarie per esami militari  per
i giorni strettamente necessari. La rimanente  licenza  straordinaria
per esami, fino  alla  concorrenza  di  giorni  trenta,  puo'  essere
concessa per la preparazione alle prove d'esame di cui agli  articoli
13, 15 e 16. Per  i  militari  frequentatori  di  corso,  le  assenze
maturate per la fruizione della predetta licenza, sono  computate  ai
fini del  calcolo  dei  periodi  massimi  di  assenza  dall'attivita'
didattica, oltre i quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal  corso
stesso, secondo le disposizioni vigenti. 
    3. Se i medesimi militari,  nello  stesso  anno  solare,  abbiano
usufruito di analoghe concessioni  per  altri  concorsi  banditi  dal
Corpo, possono beneficiare della predetta  licenza  soltanto  per  la
parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta, fermo  restando
il  limite  massimo  di  quarantacinque  giorni  annui   di   licenza
straordinaria previsto dalla normativa in vigore. 
    Qualora il concorrente non si presenti alle  prove  d'esame,  per
cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria  e'
computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso  e,  se
questa  e'  stata  gia'  fruita,  alla  licenza  ordinaria  dell'anno
successivo. 
    4. Al candidato  dichiarato  vincitore  del  concorso  spetta  il
rimborso spese di viaggio sostenute per  raggiungere  la  sede  della
Banda musicale della Guardia  di  finanza,  secondo  le  disposizioni
vigenti. 
                               Art. 22 
 
 
                 Sito internet ed informazioni utili 
 
 
    1. Ulteriori informazioni sul concorso  possono  essere  reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo  www.gdf.gov.it,
nella sezione relativa ai concorsi. 
                               Art. 23 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, e successive  modificazioni  e  integrazioni,  i
dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso  il  Centro
di  reclutamento  della  Guardia  di  finanza,   per   le   finalita'
concorsuali, e sono trattati  presso  una  banca  dati  automatizzata
anche successivamente all'eventuale  instaurazione  del  rapporto  di
lavoro,  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del   rapporto
medesimo. 
    I dati personali dei militari della Guardia di finanza,  raccolti
in  sede  concorsuale,  possono  essere  utilizzati,  a   prescindere
dall'esito della  selezione,  anche  per  la  corretta  gestione  del
rapporto di lavoro gia' instaurato. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei  requisiti  di  partecipazione.  Gli  stessi  possono
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  dei  concorsi  o   alla
posizione giuridico - economica del candidato, nonche',  in  caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto  legislativo  30  giugno   2003,   n.   196,   e   successive
modificazioni e integrazioni, tra i quali il diritto  di  accesso  ai
dati che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,
completare o cancellare i dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in
termini non conformi alla legge, nonche' il  diritto  di  opporsi  al
loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il  Centro
di reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere
nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei  dati  e'  il  Corpo  della
Guardia di finanza. 
      Roma, 13 aprile 2017 
 
                                             Gen. C.A. Giorgio Toschi