Concorso per 1 maestro direttore banda musicale (lazio) COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 32 del 28-04-2017 |
Sintesi: | COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Concorso (Scad. 17 giugno 2017) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un maestro vice direttore della Banda musicale della Guardia di finanza ... |
Ente: | COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 02-05-2017 |
Data Scadenza bando | 17-06-2017 |
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Concorso (Scad. 17 giugno 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un maestro vice direttore della Banda musicale della Guardia di finanza.
IL COMANDANTE GENERALE Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»; Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in particolare, l'art. 29; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante «Riordinamento della Banda musicale della Guardia di finanza» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l'art. 4, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia»; Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001 e successive modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli di studio e degli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante «Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, recante «Disposizioni per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale della Banda musicale del Corpo della Guardia di finanza»; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale»; Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo; Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»; Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile» concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»; Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni e integrazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni; Determina: Art. 1 Posto messo a concorso 1. E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di ufficiale maestro vice direttore della Banda musicale della Guardia di finanza. 2. Lo svolgimento del concorso prevede: a) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; b) accertamento dell'idoneita' attitudinale; c) tre prove scritte; d) valutazione dei titoli; e) una prova orale; f) una prova pratica di concertazione e direzione; g) una visita medica di controllo. 3. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di sospendere la nomina a maestro vice direttore del vincitore, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorita' di Governo, nonche' di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.
Art. 2 Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, che: a) alla data del 1° gennaio 2017 abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non abbiano superato il giorno di compimento del quarantesimo anno di eta', cioe' siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1977 e il 1° gennaio 1999, estremi inclusi. Per i concorrenti che siano componenti della Banda musicale della Guardia di finanza si prescinde dal predetto limite di eta'; b) siano muniti di diploma in «Strumentazione per Banda» afferente all'ordinamento previgente o di diploma accademico di II livello corrispondente, conseguiti in un Conservatorio di Stato o Istituto musicale pareggiato; c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea; d) qualora sottoposti alla visita di leva, non siano stati riformati in quell'occasione o successivamente a essa e, qualora riformati, abbiano conseguito la revisione, da parte delle competenti Autorita' sanitarie militari, del precedente giudizio; e) siano in possesso dei diritti civili e politici; f) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione; g) siano riconosciuti in possesso della idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente. I candidati gia' in servizio nella Guardia di finanza non sono sottoposti alla visita medica. Gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri sostengono l'accertamento dell'idoneita' attitudinale. h) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza; i) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; j) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato; k) non siano imputati, non siano stati condannati ne' abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; l) qualora militari in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o, se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita', ovvero non abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio. 2. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e conservati fino alla data di immissione nella Banda musicale del Corpo della guardia di finanza. 3. Per la valutazione del requisito di cui al comma 1, lettera l), si fa riferimento alla data del provvedimento con il quale e' stata determinata la non idoneita' all'avanzamento al grado superiore.
Art. 3 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it - area «Concorsi On line», seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro cinquanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. 2. Il concorrente, ai fini della presentazione della domanda di partecipazione, dopo la registrazione al portale «Concorsi On line», puo' scegliere una delle seguenti modalita': a) «SPID», sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale; b) «PEC», posta elettronica certificata. 3. Al termine della procedura di compilazione dell'istanza, i candidati che utilizzano la modalita' di cui al comma 2: a) lettera a), devono conservare il «numero di protocollazione» e l'ulteriore «codice alfanumerico SPID» riportato automaticamente dal sistema in corrispondenza dello spazio riservato alla firma della domanda di partecipazione cosi' accettata e fornirli, ove richiesto, in sede di prima prova concorsuale; b) lettera b), devono inviare direttamente mediante la casella di Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo del Centro di reclutamento concorsoBM.istanze@pec.gdf.it, entro il termine di cui al comma 1, l'istanza generata, senza stamparla, unitamente a copia fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validita'. Il «numero di protocollazione» della domanda e le relative ricevute di accettazione e di consegna della PEC dovranno essere esibite, ove richiesto, in sede di prima prova concorsuale. Al riguardo, si precisa che il portale web «Concorsi on line» costituisce solo un servizio di «compilazione» della domanda, la cui presentazione si perfeziona secondo la procedura di cui al presente articolo. Pertanto, le domande meramente compilate sul predetto applicativo informatico non si considerano inviate ne' presentate. 4. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, verificatasi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertata dall'amministrazione, sara' considerata comunque valida l'istanza presentata utilizzando il modello in allegato 1, firmata per esteso e inviata a mezzo casella PEC con le modalita' di cui al comma 3, lettera b). Di tale anomalia ne sara' data comunicazione sulla home page del sito istituzionale del Corpo, www.gdf.gov.it 5. I militari del Corpo devono, altresi', consegnare copia della domanda di partecipazione al Reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego, che curera' tutte le incombenze secondo le diposizioni che saranno impartite dal Centro di reclutamento. Per i militari in forza al Comando generale copia della domanda deve essere consegnata al Quartier generale. 6. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 4 possono essere annullate, modificate o integrate entro il termine previsto per la presentazione delle stesse, utilizzando le medesime modalita' previste nei precedenti commi. Successivamente, non e' piu' possibile annullarle, ovvero apportare modificazioni o integrazioni. 7. Le domande di partecipazione al concorso sono: a) restituite agli interessati per essere regolarizzate entro cinque giorni dal momento della restituzione se, pur prodotte nei termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4. Tuttavia, eventuali variazioni, successive a tale termine, riguardanti esclusivamente i recapiti del candidato (residenza, indirizzo PEC, numero di utenza telefonica fissa e/o mobile) saranno comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoBM.istanze@pec.gdf.it; b) archiviate nel caso in cui: (1) siano compilate con la procedura di cui al comma 2, lettera b), ma pervenute con modalita' differenti di quelle di cui al comma 3, lettera b); (2) pervengano secondo le modalita' di cui al comma 4 in assenza dei relativi presupposti; (3) siano presentate oltre il termine di cui al comma 1. In caso di invio dell'istanza secondo le modalita' di cui al comma 2: (a) lettera a), fa fede la data riportata nei sistemi informatici del Corpo; (b) lettera b), fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione»; (4) risultino prive della sottoscrizione se presentate secondo le modalita' di cui al comma 4; (5) non siano regolarizzate entro i cinque giorni dalla restituzione nei casi di cui alla lettera a). 8. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 7 sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: a) gerarchico, al Generale ispettore per gli Istituti di istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 9. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 10. L'ammissione con riserva deve intendersi fino alla nomina a maestro vice direttore della Banda musicale della Guardia di finanza.
Art. 4 Elementi da indicare nella domanda 1. Il candidato in servizio nella Guardia di finanza deve indicare nella domanda: a) grado, cognome, nome, matricola meccanografica, data e luogo di nascita; b) la data di arruolamento nel Corpo e di nomina al grado attuale; c) il Reparto cui e' in forza; d) il titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado di cui e' in possesso; e) il diploma in Strumentazione per Banda afferente all'ordinamento previgente o di diploma accademico di II livello corrispondente, conseguiti in un Conservatorio di Stato o Istituto musicale pareggiato di cui e' in possesso; f) di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento o, se dichiarato non idoneo all'avanzamento, di aver successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita' ovvero di non aver rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio; g) di non essere imputato, condannato ovvero di non aver richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione; h) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia; i) il possesso dei titoli di merito di cui all'art. 14. Al riguardo si precisa che i titoli accademici, didattici e professionali (tra i quali sono da ricomprendere quelli «artistici») e le certificazioni comprovanti il possesso degli altri titoli di merito ovvero le certificazioni sostitutive nei casi previsti dalla legge, devono essere presentate o fatte pervenire con le modalita' e la tempistica indicate nell'art. 5, comma 4; l) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali, tra quelli elencati nell'art. 14 nonche' di quelli stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - devono essere presentate o fatte pervenire con le modalita' e la tempistica indicate all'art. 5, comma 4. 2. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di finanza deve indicare nella domanda: a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita; b) l'indirizzo proprio e, eventualmente, della propria famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale, di un recapito telefonico e di un indirizzo di posta elettronica; c) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni; d) il possesso della cittadinanza italiana; e) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a carico; f) il titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado di cui e' in possesso; g) il diploma in «Strumentazione per Banda» afferente all'ordinamento previgente o di diploma accademico di II livello corrispondente, conseguiti in un Conservatorio di Stato o Istituto musicale pareggiato di cui e' in possesso; h) di essere in possesso dei diritti civili e politici; i) se militare in servizio permanente, di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento o, se dichiarato non idoneo all'avanzamento, di aver successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita', ovvero non abbia rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio; l) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia; m) di non essere stato dimesso per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia; n) di non essere imputato, condannato ne' di aver richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione; o) se alle armi, il grado rivestito e il Reparto a cui e' in forza nonche' l'eventuale appartenenza a complessi bandistici delle Forze armate o di polizia; p) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; q) che, qualora sottoposto alla visita di leva, non sia stato riformato, in quell'occasione o successivamente a essa e qualora riformato, abbia conseguito la revisione, da parte delle competenti Autorita' sanitarie militari, del precedente giudizio; r) il possesso dei titoli di merito di cui all'art. 14. Al riguardo si precisa che i titoli accademici, didattici e professionali (tra i quali sono da ricomprendere quelli «artistici») e le certificazioni comprovanti il possesso degli altri titoli di merito - ovvero le certificazioni sostitutive nei casi previsti dalla legge - devono essere presentate con le modalita' e la tempistica indicate nell'art. 5, comma 4; s) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali, tra quelli elencati dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - devono essere presentate con le modalita' e la tempistica indicate all'art. 5, comma 4. 3. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 10, 13 e 18, concernenti, tra l'altro, le modalita' di svolgimento dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, delle prove scritte nonche' le modalita' di notifica della graduatoria finale di merito. 4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.
Art. 5 Documentazione 1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza, il Centro di reclutamento provvede a richiedere copia autenticata degli atti matricolari, aggiornati e parificati alla data di scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, ai reparti detentori della documentazione matricolare. Per i militari nei cui confronti sia terminato l'iter di sostituzione della documentazione cartacea con il «Documento unico matricolare» (D.U.M.), la competente sottocommissione rilevera' i dati direttamente da tale documento che dovra' essere aggiornato e parificato (secondo le modalita' di cui alla circolare del Comando Generale - I Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016). 2. La documentazione caratteristica dei candidati di cui al comma 1 deve essere chiusa alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione. 3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza, risultati idonei all'accertamento dell'idoneita' attitudinale di cui all'art. 12, il Centro di reclutamento provvede, tramite i Reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti: a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati nelle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; c) certificato generale del casellario giudiziale. 4. I candidati ammessi a sostenere le prove scritte di cui all'art. 13 devono presentare in tale sede o a mezzo PEC all'indirizzo concorsoBM.istanze@pec.gdf.it, il prospetto riepilogativo in allegato 2, corredato da copia fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validita', unitamente a: a) i certificati rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali di cui dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; b) la documentazione probatoria attestante il possesso degli altri titoli di merito e/o maggiorativi di punteggio, di cui all'art. 14 indicato nella domanda di partecipazione ovvero le dichiarazioni sostitutive nei casi previsti dalla legge. Tale documentazione: (1) per gli eventuali titoli accademici deve contenere ogni informazione utile ai fini dell'individuazione dell'Ente presso il quale tali titoli sono stati conseguiti e precisare la tipologia e la materia oggetto degli stessi e la data di conseguimento; (2) per le attivita' didattiche e per quelle professionali (tra le quali sono da ricomprendere quelle artistiche) devono essere indicati l'Ente presso il quale l'attivita' e' stata svolta, la durata e la tipologia di incarico. La documentazione pervenuta oltre i termini sopraindicati non sara' presa in considerazione. 5. Il vincitore del concorso deve presentare o far pervenire al Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia, entro i termini stabiliti da detto reparto, i diplomi in originale ovvero le copie autentiche, in conformita' dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dei certificati attestanti: a) il conseguimento del titolo di studio. Il diploma non puo' essere sostituito da certificato di iscrizione ai corsi di laurea presso le Universita'; b) il conseguimento del diploma di Strumentazione per Banda o della laurea specialistica corrispondente conseguiti in un Conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto. 6. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di finanza, utilmente collocato nella graduatoria finale di merito di cui all'art. 18, deve far pervenire al Centro di reclutamento della Guardia di finanza a mezzo PEC all'indirizzo concorsoBM.istanze@pec.gdf.it, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, domanda diretta al Ministero della difesa, con cui, qualora rivesta lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissata, ufficiale delle forze di completamento, chiede di rinunciarvi per intraprendere servizio nella Banda musicale della Guardia di finanza quale maestro vice direttore, corredata da copia fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validita'.
Art. 6 Commissioni 1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' da questi delegata, e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza ed e' ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello: a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia di finanza e da un insegnante presso un Conservatorio di Stato o Istituto musicale pareggiato, membri; b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici, membri; c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri; d) sottocommissione per gli accertamenti attitudinali dei candidati al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, composta da 4 ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri; e) sottocommissione per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame, composta da due ufficiali della Guardia di finanza (di cui uno maestro direttore della Banda musicale della Guardia di finanza o, in caso di assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di Banda musicale militare e, l'altro segretario senza voto) e da un insegnante di armonia e contrappunto presso un conservatorio di Stato, membri; f) sottocommissione per la visita medica di controllo, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico, membri. 2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano, a eccezione degli ufficiali medici, che possono rivestire anche il grado di tenente. 3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera d), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi. 4. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal Presidente della commissione giudicatrice. 5. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di reclutamento.
Art. 7 Adempimenti delle sottocommissioni 1. Le sottocommissioni previste dall'art. 6, comma 1, lettere b) e c) compilano, per ogni candidato, un processo verbale firmato da tutti i componenti.
Art. 8 Esclusione dal concorso 1. Con determinazione motivata del Capo del I reparto del Comando generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. 2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera a). 3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso: a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando generale della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 9 Documento di identificazione 1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identita' in corso di validita' oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia recente.
Art. 10 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 1. I partecipanti al concorso, a eccezione di tutti quelli in servizio nella Guardia di finanza, in possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione al concorso, sono convocati a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, per essere sottoposti alla visita medica di primo accertamento che si svolgera' presso il predetto Centro, sito in via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia. I candidati giudicati idonei sono convocati per sostenere, a eccezione di quelli gia' in servizio nella Guardia di finanza appartenenti ai ruoli ufficiali, l'accertamento dell'idoneita' attitudinale. Tali prove hanno il seguente ordine di svolgimento: a) 1°, 2° e 3° giorno: visita medica di primo accertamento; b) 4° giorno: accertamento dell'idoneita' attitudinale. 2. I candidati, che non si presentano nella sede, nei giorni e nell'ora stabiliti per sostenere la visita medica di primo accertamento e/o gli accertamenti attitudinali, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 3. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 4. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato: a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera b), mediante visita medica di primo accertamento, presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia; b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. 5. Per il conseguimento della prescritta idoneita' gli aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante generale della Guardia di finanza. Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it 6. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 8, sono eseguiti i seguenti esami e visite: a) visita medica generale; b) esami delle urine ed ematochimici; c) visita neurologica; d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 7. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche e esami strumentali e di laboratorio. In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso. 8. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia' stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui al precedente comma 6, nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti: a) visita medica generale; b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope; c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 7. In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 9. I candidati che, alla data di espletamento degli accertamenti psico-fisici, prestano servizio nel Corpo della guardia di finanza, non sono sottoposti alla visita medica. 10. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui al comma 14. 11. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere: a) presentata al Centro di reclutamento, al momento della comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui al comma 4, lettera a); b) integrata da documentazione in originale rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 3). Tale documentazione deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di reclutamento - ufficio sanitario - improrogabilmente entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneita'. A tal fine, la stessa potra' essere anticipata all'indirizzo di posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it. ovvero all'indirizzo email rm0300010@gdf.it o via fax al numero 06/564912268. La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga in originale oltre il termine suindicato. I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 8. 12. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la visita medica di primo accertamento. 13. La sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 11 e valutata la certificazione prodotta, puo': a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di reclutamento; b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra' prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali. Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di convocazione all'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 14. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti casi: a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve; b) positivita' alle sostanze psico-attive, accertato anche mediante test tossicologici; c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate. In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 4, lettera a), dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami. 15. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono convocati per sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale di cui all'art. 12. 16. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 17. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 18. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, le sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere b) e c), fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati. 19. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12.
Art. 11 Documentazione da produrre in sede di visita medica di primo accertamento 1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento per sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni: a) certificato attestante l'effettuazione e il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz; d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto. I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale; e) certificato medico (fac-simile in allegato 4), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante: (1) lo stato di buona salute; (2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche; (3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno-allergiche; (4) la presenza/assenza di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti; f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso. 2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera e), comportano l'esclusione dal concorso. 3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e' sottoposta, allo scopo sopra indicato, al test di gravidanza presso il Centro di reclutamento. 4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non oltre il 30 agosto 2017, non consenta di rispettare la tempistica prevista dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale. 5. I candidati che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegneranno i certificati di cui al comma 1 - a eccezione di quello di cui alla lettera f) - sono ammessi con riserva al prosieguo della visita medica di primo accertamento ed esclusi dal concorso qualora non produrranno dette certificazioni entro l'ultimo giorno di convocazione individuale. 6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12.
Art. 12 Accertamento dell'idoneita' attitudinale 1. I candidati risultati idonei alla visita medica di primo accertamento sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, mentre i non idonei esclusi dal concorso. 2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte dalla sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera d), secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it 3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito. 4. Detto accertamento si articola in: a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di ragionamento; b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato; c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonche' l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso; d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari; e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 5. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento della prova e la valutazione degli aspiranti. 6. I candidati risultati idonei al predetto accertamento, sono convocati per sostenere le prove scritte. I candidati risultati non idonei all'accertamento attitudinale sono esclusi dal concorso. 7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e' notificato agli interessati, e' definitivo. 8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso: a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 13 Prove scritte 1. I candidati non appartenenti al Corpo idonei alla visita medica di primo accertamento e alla visita medica di revisione, i militari della Guardia di finanza appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri idonei agli accertamenti attitudinali e gli ufficiali del Corpo partecipanti al concorso, qualora non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione, sono tenuti a presentarsi, presso il Conservatorio Statale di Musica Alfredo Casella via Francesco Savini, 67100 L'Aquila, per sostenere tre prove scritte di seguito calendarizzate: a) 5 settembre 2017: armonizzazione a quattro parti nelle chiavi antiche di un basso imitato e fugato su tema assegnato dalla preposta sottocommissione, da svolgere nel tempo massimo di 12 ore; b) 7 settembre 2017: composizione di una marcia per pianoforte con qualche accenno strumentale su tema assegnato dalla preposta sottocommissione, da svolgere in un tempo massimo di 18 ore; c) 11 settembre 2017: trascrizione per Grande Banda, a organico Vesselliano, di un brano di musica per pianoforte, da svolgere in un tempo massimo di 18 ore. 2. Quanto stabilito al precedente comma ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 3. Le prove saranno effettuate, per tutti i candidati, contemporaneamente. Eventuali variazioni della sede o delle date di svolgimento delle prove scritte saranno rese note a cura del Centro di reclutamento. 4. I candidati che non si presentano nella sede, nei giorni e nell'ora stabiliti per sostenere le prove scritte, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 5. All'atto della presentazione per sostenere le prove scritte, i concorrenti dovranno consegnare alla sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove d'esame, i titoli posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di partecipazione secondo le modalita' di cui art. 5, comma 4. 6. Per le prove scritte saranno osservate, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. 7. E' idoneo, e quindi ammesso a sostenere la prova orale, il candidato che riporta un punteggio non inferiore a 35/50 in ciascuna prova e un punto complessivo di merito non inferiore a 40/50. Il candidato giudicato non idoneo e' escluso dal concorso. 8. Il punteggio di ciascuna prova scritta si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 9. Il punto complessivo di merito delle prove di esame, espresso in cinquantesimi, e' dato dalla media dei punteggi attribuiti nelle singole prove. 10. I candidati che riportino l'idoneita' nelle prove scritte riceveranno, a cura del Centro di reclutamento, comunicazione del voto conseguito e, nel contempo, saranno convocati alle successive prove concorsuali di cui agli articoli 15 e 16. 11. Gli aspiranti che, entro il 18 ottobre 2017, non ricevono la convocazione per l'effettuazione della prova orale, debbono considerarsi non idonei ed esclusi dal concorso. 12. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12. 13. Prima dello svolgimento delle prove scritte, la competente sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse e dei titoli posseduti da ciascun aspirante.
Art. 14 Valutazione dei titoli 1. Dopo l'effettuazione delle prove scritte e prima della correzione degli elaborati, la sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera e), procedera', sulla base di criteri preventivamente determinati e analiticamente descritti in apposito verbale, alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme degli stessi posseduti da ciascun candidato puo' essere attribuito un punteggio complessivo sino a un massimo di punti 20, cosi' ripartiti: a) titoli accademici fino a un massimo di punti 8: diploma di Strumentazione per Banda, di composizione, di direzione d'orchestra, di musica corale e direzione di coro afferente all'ordinamento previgente o diploma accademico di II livello corrispondente ovvero altri diplomi di strumento musicale conseguiti in un Conservatorio di Stato o Istituto musicale pareggiato; b) titoli didattici fino a un massimo di punti 4: incarichi di insegnamento presso Conservatori e/o istituti superiori di studi musicali e coreutici o altri tipi di scuola pareggiata, per le discipline attinenti al concorso; c) titoli professionali (tra i quali sono da ricomprendere quelli artistici) fino a un massimo di punti 8: attivita' di direzione, di composizione edite, idoneita' e incarichi svolti, connessi alla specifica professionalita'. 2. La sottocommissione, di cui all'art. 6, comma 1, lettera e), dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati di cui all'art. 13, comma 1, procedera' a identificare esclusivamente gli autori di quelli valutati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento anagrafico di questi ultimi avverra' comunque dopo la valutazione dei titoli di merito. 3. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto ai candidati con la comunicazione di cui all'art. 13, comma 10 che ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i concorrenti interessati.
Art. 15 Prova orale 1. I concorrenti risultati idonei alle prove scritte, saranno sottoposti alla prova orale, a cura della sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera e), che vertera' sulle seguenti materie: a) storia della Banda musicale dalle origini ai giorni nostri; b) competenza specifica sui vari tipi di partitura per Banda in uso in Italia e all'estero sviluppatasi nel tempo; c) conoscenza dei vari strumenti compresi nell'organico della Banda musicale Vesselliana e loro impiego. 2. Inoltre, la citata sottocommissione potra' formulare ai candidati domande attinenti ad argomenti tratti da spunti rilevati dagli elaborati oggetto delle prove scritte di cui all'art. 13, comma 1. 3. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera e), prima dell'inizio della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame di cui al comma 1. Tali quesiti sono proposti a ciascun concorrente, previa estrazione a sorte. 4. Il punto complessivo di merito della prova orale e' espresso in cinquantesimi e si ottiene sommando i punteggi attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 5. E' idoneo, e quindi ammesso a sostenere la prova pratica di concertazione e direzione, il candidato che consegue un punto complessivo di merito non inferiore a 40/50. Il candidato giudicato non idoneo e' escluso dal concorso. 6. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12. 7. Prima dello svolgimento della prova orale, la competente sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione della stessa.
Art. 16 Prova pratica di concertazione e direzione 1. I concorrenti risultati idonei alla prova orale, saranno convocati per essere sottoposti alla prova pratica di concertazione e direzione, a cura della sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera e) consistente nella concertazione e direzione di uno o piu' brani a scelta della sottocommissione e lasciati a disposizione del concorrente per il tempo stabilito dalla predetta sottocommissione. 2. Il punto complessivo di merito della prova pratica di concertazione e direzione e' espresso in cinquantesimi e si ottiene sommando i punteggi attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 3. E' idoneo, il candidato che consegue un punto complessivo di merito non inferiore a 40/50. Il candidato giudicato non idoneo e' escluso dal concorso. 4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12. 5. Prima dello svolgimento della prova pratica di concertazione e direzione, la competente sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione della stessa.
Art. 17 Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove concorsuali 1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'amministrazione che ha indetto il predetto concorso, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, previsto all'art. 10, l'accertamento dell'idoneita' attitudinale, previsto all'art. 12, le prove scritte previste all'art. 13, la prova orale prevista all'art. 15 e la prova pratica di concertazione e direzione, prevista all'art. 16, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 2. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), d) ed e), hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del Reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario concorsuale. 3. L'istanza, inviata presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza - ufficio concorsi - Sezione allievi ufficiali, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia, deve essere anticipata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoBM.istanze@pec.gdf.it Le decisioni assunte in relazione alle citate istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza. 4. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 2, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 5. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12.
Art. 18 Graduatoria 1. La sottocommissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera e), predispone la graduatoria finale di merito. 2. Sono iscritti nell'anzidetta graduatoria i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma 2, a esclusione delle lettere d) e g). 3. Il punto di merito finale per la formazione della graduatoria finale di merito e' dato dalla somma del punto complessivo di merito delle prove scritte, del punto complessivo di merito della prova orale, del punto complessivo di merito della prova pratica di concertazione e direzione e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli. 4. Ai fini della compilazione della graduatoria del concorso per l'accesso ai ruoli del personale della Banda musicale, costituisce titolo di preferenza assoluta, a parita' di punto di merito finale, l'appartenenza al Corpo della guardia di finanza. 5. Nel caso di candidati in servizio nella Guardia di finanza che abbiano riportato il medesimo punto di merito finale, e' data preferenza a quello piu' elevato in grado e, in caso di parita' di grado, al piu' anziano. 6. In caso di parita' di punto di merito finale tra candidati non appartenenti al Corpo, si osservano le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 7. I titoli di cui al presente comma sono ritenuti validi, se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 4. 8. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, viene approvata la graduatoria finale di merito ed e' dichiarato vincitore del concorso il candidato che risulti classificato nella prima posizione. 9. La citata graduatoria unica di merito e' resa nota con avviso sul sito internet www.gdf.gov.it, sulla rete intranet del Corpo e presso l'ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, 00162 Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 12.
Art. 19 Ammissione alla Banda musicale della Guardia di finanza del vincitore del concorso 1. Il concorrente classificato al primo posto nella graduatoria finale di merito, e' dichiarato vincitore del concorso per essere nominato tenente del «ruolo speciale» della Guardia di finanza, maestro vice direttore in prova della Banda musicale. 2. La nomina decorre, a ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa. 3. All'atto dell'ammissione alla banda musicale e, comunque, prima della firma dell'atto di incorporamento, il candidato classificatosi al primo posto nella graduatoria finale di merito, qualora non appartenente alla Guardia di finanza, e' sottoposto alla visita medica di controllo da parte della sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera f). Prima della visita medica di controllo, la citata sottocommissione fissa, in apposito atto, con riferimento alle modalita' di svolgimento degli accertamenti, i criteri cui attenersi. La stessa puo', nell'espletamento dei propri lavori, disporre l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti, eventualmente, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico dell'aspirante, avvalendosi delle strutture del Centro di reclutamento della Guardia di finanza. 4. Il candidato non idoneo alla visita medica di controllo e' escluso dal concorso. 5. Avverso tale esclusione, l'interessato puo' produrre ricorso secondo le modalita' dell'ultimo comma dell'art. 12. 6. Con il grado di cui al precedente comma 1, il maestro vice direttore e' sottoposto a un periodo di prova, per la durata di sei mesi, durante il quale presta servizio nella banda musicale del Corpo e frequenta un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico-professionale di durata non inferiore a centoventi giorni. 7. Nel caso in cui il posto messo a concorso risulti non coperto per rinuncia o decadenza, entro un dodicesimo della durata del predetto corso di formazione, decorrente dalla data di avvio alla frequenza del corso stesso, puo' essere autorizzata una ulteriore ammissione alla Banda, secondo l'ordine della graduatoria finale di merito. 8. Le modalita' di svolgimento del corso di cui al comma 6 e i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza. 9. Al termine del periodo di prova, una commissione, nominata con determinazione del Comandante generale o dell'Autorita' dal medesimo delegata, esprime un giudizio di idoneita' a prestare servizio nella banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualita' morali, disciplinari e professionali. 10. Il maestro vice direttore, se giudicato idoneo ai sensi del comma 9, ha l'obbligo di contrarre la ferma prevista per gli ufficiali del ruolo speciale, decorrente dal giorno successivo a quello di termine del predetto periodo di prova. 11. L'ufficiale maestro vice direttore riconosciuto non idoneo e' congedato senza diritto ad alcuna indennita' o trattamento di quiescenza se proveniente dai civili; se invece gia' in servizio nella Guardia di finanza e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo. 12. Avverso tale esclusione l'interessato potra' produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12.
Art. 20 Mancata presentazione presso la Banda musicale 1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato presso la Banda musicale della Guardia di finanza, per sostenere la visita medica di controllo, e' considerato rinunciatario, qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'amministrazione. 2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, debitamente documentati, devono essere comunicati, a mezzo fax al numero 06/24290638, al massimo entro 24 ore dalla convocazione al Comandante della Banda musicale della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 Roma/Appio, che, sentito il Presidente della sottocommissione per la visita medica di controllo, li valuta con giudizio discrezionale e insindacabile, ed eventualmente provvede a stabilire un ulteriore termine di presentazione, purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il 5° giorno dalla data di convocazione. Le decisioni sono comunicate al candidato a cura della Banda musicale del Corpo.
Art. 21 Spese per la partecipazione ai concorsi e concessione della licenza straordinaria per esami 1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove del concorso sono a carico degli aspiranti. 2. Per sostenere le prove del concorso, ai candidati appartenenti al Corpo, sono concesse licenze straordinarie per esami militari per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni trenta, puo' essere concessa per la preparazione alle prove d'esame di cui agli articoli 13, 15 e 16. Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza, sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti. 3. Se i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta, fermo restando il limite massimo di quarantacinque giorni annui di licenza straordinaria previsto dalla normativa in vigore. Qualora il concorrente non si presenti alle prove d'esame, per cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria e' computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo. 4. Al candidato dichiarato vincitore del concorso spetta il rimborso spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede della Banda musicale della Guardia di finanza, secondo le disposizioni vigenti.
Art. 22 Sito internet ed informazioni utili 1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.gov.it, nella sezione relativa ai concorsi.
Art. 23 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, per le finalita' concorsuali, e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti in sede concorsuale, possono essere utilizzati, a prescindere dall'esito della selezione, anche per la corretta gestione del rapporto di lavoro gia' instaurato. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento dei concorsi o alla posizione giuridico - economica del candidato, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Corpo della Guardia di finanza. Roma, 13 aprile 2017 Gen. C.A. Giorgio Toschi