Concorso per 1 perito agrario (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 32 del 28-04-2017
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Concorso (Scad. 29 maggio 2017) Indizione, per l'anno 2017, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 02-05-2017
Data Scadenza bando 29-05-2017
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Concorso (Scad. 29 maggio 2017)

Indizione, per l'anno 2017, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario e di perito agrario laureato.

 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
    Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione; 
    Vista la  direttiva  2005/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione europea; 
    Vista la  direttiva  2013/55/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione europea; 
    Vista  la  legge  8  dicembre  1956,   n.   1378   e   successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per  l'abilitazione
all'esercizio delle professioni; 
    Vista la legge 28 marzo 1968, n. 434; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto  di  accesso,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 21 febbraio  1991,  n.  54,  contenente  modifiche
all'ordinamento professionale dei periti agrari; 
    Vista il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297  recante  il
testo unico delle disposizioni legislative in materia di  istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art.
197, comma 3; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  206,  ed  in
particolare il titolo III; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
disposizioni in materia di dati personali; 
    Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti
per  la  concorrenza,  lo  sviluppo   delle   infrastrutture   e   la
competitivita', di conversione, con modificazioni, del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, ed in particolare l'art. 9, comma 6; 
    Visto il decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
disciplina  organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,  comma  7,  della
legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l'art. 45; 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare  l'art.  1,
comma 52; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio  1998,
n.  323,  «Regolamento  recante  disciplina  degli  esami  di   Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria  superiore  a
norma dell'art. 1 della  legge  10  dicembre  1997,  n.  425»  ed  in
particolare l'art. 15, comma 8, il  quale  dispone  che  «Il  diploma
rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti  professionali,
e' equipollente a quello che si ottiene presso gli  istituti  tecnici
di analogo indirizzo»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328,  recante  modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti, ed particolare l'art. 55, cosi' come modificato
dall'art. 1, comma 52 della legge n. 107/2015 sopracitata; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici  a  norma
dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  ed
in particolare l'allegato D contenente la tabella di  confluenza  dei
percorsi degli istituti tecnici previsti dall'ordinamento previgente; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,
n. 137, ed in particolare l'art. 6; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  12  dicembre
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2016, al n.
293, recante «Nomina dei Ministri», con  il  quale  la  Sen.  Valeria
Fedeli e' stata nominata Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca; 
    Visto il decreto ministeriale 16  marzo  1993,  n.  168,  recante
Regolamento per gli esami di Stato per  l'abilitazione  all'esercizio
della libera professione di perito agrario,  il  quale,  all'art.  1,
comma 1, dispone che gli esami hanno luogo, ogni  anno,  in  un'unica
sessione  indetta  con  ordinanza   del   Ministro   della   pubblica
istruzione, d'ora in avanti denominato «Regolamento»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  3  novembre   1999,   n.   509,
«Regolamento recante norme concernenti  l'autonomia  didattica  degli
Atenei», cosi' come modificato dal decreto  ministeriale  22  ottobre
2004, n. 270; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  4  agosto  2000,   cosi'   come
modificato  dal  decreto  ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Disciplina delle classi di laurea»; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione  degli
istituti tecnici superiori, emanato ai sensi dell'art. 1, comma  631,
della legge n. 296/2006; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 settembre 2011,  di  concerto  con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi  della  legge  17
maggio 1999, n.  144,  art.  69,  comma  1,  recante  norme  generali
concernenti i diplomi degli I.T.S. e  relative  figure  nazionali  di
riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di  cui
agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono
state adottate le Linee guida in attuazione del citato art. 52, comma
2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli
ambiti di articolazione dell'area «Tecnologie innovative per i beni e
le attivita' culturali - turismo»; 
    Visto il decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle  finanze  del  12
ottobre  2015,   recante   definizione   degli   standard   formativi
dell'apprendistato  e  criteri  generali  per  la  realizzazione  dei
percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma  1,  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in  particolare  l'art.
4, comma 5 e l'art. 5, comma 9; 
    Visto  il  decreto  del  Direttore  generale  degli   ordinamenti
scolastici del 27 luglio 2011, prot. n. 5213, di delega ai  Direttori
generali degli uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle
Provincie di Trento e Bolzano; 
    Visto  il  Regolamento   per   lo   svolgimento   della   pratica
professionale e dell'attivita' tecnico-agricola subordinata approvato
dal Consiglio  nazionale  dei  periti  agrari  e  dei  periti  agrari
laureati il 14 gennaio 2011; 
    Visto  il  parere  reso  in  data  16  giugno  2015  dall'Ufficio
legislativo di questo Ministero sull'accesso  agli  esami  abilitanti
alle professioni di perito agrario, perito  industriale,  geometra  e
agrotecnico e condiviso dall'Ufficio di Gabinetto con nota  prot.  n.
27133 del 28 settembre 2015; 
    Visto il parere espresso dal Consiglio  universitario  nazionale,
reso in data 15 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017,
prot.  3786,  in  merito  alla  richiesta  presentata  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento  per
la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per  lo
studente, lo sviluppo  e  l'internazionalizzazione  della  formazione
superiore - con nota n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare,
con l'indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i  titoli
di accesso agli esami di Stato 
 
                               Ordina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1. E' indetta, per l'anno 2017, la sessione degli esami di  Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione  di  perito
agrario e di perito agrario laureato. 
    2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso  e  dei
conseguenti,  ulteriori,  requisiti  posseduti  dai   candidati,   si
applicano le seguenti definizioni: 
      candidato perito agrario: il candidato in possesso del  diploma
di istruzione  secondaria  superiore  di  perito  agrario  conseguito
presso un Istituto tecnico agrario statale,  paritario  o  legalmente
riconosciuto, ovvero in possesso del  diploma  afferente  al  settore
«Tecnologico», indirizzo «Agraria, agroalimentare e agroindustria» di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  88,
unitamente al possesso di uno dei  requisiti  previsti  dall'art.  2,
comma 1, lettere A, B, C, D, E ed F della presente ordinanza; 
      candidato perito agrario laureato: il candidato in possesso di: 
        diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge
19 novembre 1990,  n.  341,  tra  quelli  indicati  nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
        laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D,  allegata  alla  presente  ordinanza,  comprensiva  di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche  secondo  le  modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
        ai sensi del  parere  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale in data  15  marzo  2017,  citato  nelle  premesse,  lauree
specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre  1999,  n.  509,  lauree
magistrali  di  cui  al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n.  270,  cosi'
come riportate nella tabella E,  allegata  alla  presente  ordinanza,
nonche' i relativi  diplomi  di  laurea,  di  durata  quadriennale  o
quinquennale,   dell'ordinamento   previgente   ai   citati   decreti
ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle  lauree
magistrali  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. 
    3. La sessione di esami ed i relativi programmi  riportati  nella
tabella B della presente ordinanza, e' unica per tutti i candidati di
cui al precedente comma. 
                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati  periti  agrari
in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di  perito
agrario  conseguito  presso  un  Istituto  tecnico  agrario  statale,
paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso  del  diploma
afferente   al    settore    «Tecnologico»,    indirizzo    «Agraria,
agroalimentare e agroindustria» di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 citato in premessa,  che,  alla
data di presentazione della domanda: 
      A - abbiano completato il tirocinio professionale della  durata
massima di 18 mesi, ai sensi dell'art. 9, comma  6,  della  legge  24
marzo 2012, n. 27, secondo le modalita' indicate dall'art.  6,  commi
da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto  2012,
n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita'  di
cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze  del  12  ottobre
2015. La durata e le modalita' di svolgimento del  tirocinio  di  cui
alla presente lettera A si osserva, per l'eventuale  periodo  residuo
necessario al raggiungimento dei 18 mesi, anche per  coloro  i  quali
hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il  tirocinio
secondo le tipologie di cui alle successive lettere B, C, e D, di cui
al presente comma; 
      B - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo  di
pratica biennale, presso un perito agrario o un  dottore  in  scienze
agrarie o forestali iscritti  ai  rispettivi  albi  professionali  da
almeno un quinquennio ai sensi dell'art. 31, comma 2 della  legge  28
marzo 1968, n. 434 cosi' come modificato dall'art. 10, comma 2, della
legge 21 febbraio 1991, n. 54; 
      C - abbiano completato, entro il 15  agosto  2012,  il  periodo
almeno triennale di attivita' tecnico-agricola subordinata, anche  al
di fuori di uno studio professionale, ai sensi dell'art. 31, comma  2
della legge 28 marzo 1968, n. 434 cosi' come modificato dall'art. 10,
comma 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 54; 
      D - abbiano svolto attivita' di titolare di  impresa  agricola,
nei tempi previsti ai sensi dell'art. 12, comma  2,  del  Regolamento
per lo  svolgimento  della  pratica  professionale  e  dell'attivita'
tecnico-agricola subordinata approvato dal  Consiglio  nazionale  dei
periti agrari e dei periti agrari laureati il 14 gennaio 2011; 
      E - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al  comma
1  del  presente  articolo,  della  certificazione  di  istruzione  e
formazione tecnica superiore, di cui agli allegati C e D del  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7
febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma  1,  della
legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei  percorsi
di specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del  decreto
del Presidente del Consiglio dei  ministri  25  gennaio  2008  citato
nelle premesse, comprensivi di tirocini  non  inferiori  a  sei  mesi
coerenti con le attivita' libero professionali previste dall'Albo.  I
Collegi provinciali dei periti agrari e dei  periti  agrari  laureati
accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base  a
criteri  uniformi  sul  territorio  nazionale.  Eventuali,   motivati
giudizi  negativi,  preclusivi  dell'ammissione  agli   esami,   sono
tempestivamente notificati agli interessati; 
      F - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al  comma
1 del presente articolo, del titolo rilasciati dagli Istituti tecnici
superiori di cui al capo II del suddetto decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, comprensivi  di  tirocini  di
sei mesi coerenti con  le  attivita'  libero  professionali  previste
dall'Albo. I Collegi provinciali  dei  periti  agrari  e  dei  periti
agrari laureati accertano la sussistenza  della  detta  coerenza,  da
valutare  in  base  a  criteri  uniformi  sul  territorio  nazionale.
Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli
esami, sono tempestivamente notificati agli interessati. 
    2. Alla sessione d'esami  sono  ammessi,  altresi',  i  candidati
periti agrari laureati in possesso di  uno  dei  seguenti  titoli  in
coerenza con le corrispondenti sezioni: 
      A - diploma universitario triennale di  cui  all'art.  2  della
legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
      B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001  e  riportate
nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche  secondo  le  modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto  2012,  n.  137,  ovvero,  sussistendone  i
presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015; 
      C - lauree  specialistiche  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3  novembre
1999, n. 509, lauree  magistrali  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  del  22  ottobre
2004, n. 270, cosi' come riportate nella  tabella  E,  allegata  alla
presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea,  di  durata
quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento  previgente  ai  citati
decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle
lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. 
    3. I candidati che al momento della presentazione  della  domanda
di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque  lo
completeranno  entro  e  non  oltre  il  30  settembre  2017,  devono
dichiarare  nell'istanza  medesima  che  produrranno  l'attestato  di
compimento della pratica  professionale  entro  e  non  oltre  il  10
ottobre 2017. 
                               Art. 3 
 
 
                            Sedi di esame 
 
 
    1.  Sono  sedi  di  esame  gli  Istituti  tecnici   del   settore
«Tecnologico», indirizzo «Agraria, agroalimentare  e  agroindustria»:
nella tabella A allegata alla presente ordinanza  sono  elencati  gli
istituti  che  hanno  comunicato  la  loro  disponibilita'   per   lo
svolgimento delle prove. 
    In relazione al numero ed  alla  distribuzione  territoriale  dei
candidati che avranno prodotto regolare domanda di ammissione, verra'
reso  noto,  con  successivo,  apposito  provvedimento  ministeriale,
l'elenco definitivo delle sedi presso  le  quali  si  svolgeranno  le
prove d'esame ed ove si insedieranno le Commissioni esaminatrici. Gli
esami si svolgono in sede regionale o interregionale. 
    2.  Qualora  in  qualche  sede  di  esame  i  candidati  iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati nell'art.  9  del  Regolamento,  possono  essere  costituite
commissioni  per  candidati  provenienti  da  diverse  sedi  o   piu'
commissioni operanti nella medesima localita'. 
    3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame  dovessero
risultare  inutilizzabili  per   motivi   contingenti,   ovvero   per
ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle
domande pervenute ecceda  le  possibilita'  ricettive  dell'Istituto,
possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario,  anche
presso istituti, della stessa o di altra  provincia,  non  menzionati
nella detta tabella. 
    4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3
viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il  tramite
dei collegi presso i quali, secondo quanto  disposto  dal  successivo
art. 4, sono presentate le domande. 
                               Art. 4 
 
 
                       Domanda di ammissione - 
          Modalita' di presentazione - Termine - Esclusioni 
 
 
    1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio  di
trenta giorni dalla  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale, domanda  di  ammissione  agli
esami, unitamente ai documenti di rito e redatta secondo le modalita'
stabilite dal successivo  art.  5,  soltanto  all'Istituto,  indicato
nella tabella A, ubicato nella regione sede del  collegio  competente
ad attestare il possesso  del  requisito  di  ammissione.  Per  Valle
d'Aosta e Liguria, Regioni prive  di  Istituti  tecnici  del  settore
«Tecnologico», indirizzo «Agraria, agroalimentare  e  agroindustria»,
la sede d'esame e' quella del Piemonte. 
    2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico  dell'Istituto
tecnico sede d'esame,  devono,  pero',  essere  inviate  al  collegio
provinciale di appartenenza che provvedera' agli adempimenti previsti
dall'art. 7 della presente ordinanza. 
    Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti modalita': 
      a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa  fede  il
timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione; 
      b) a mano: fa fede l'apposita  ricevuta  che  viene  rilasciata
agli interessati dai collegi, redatta su carta intestata, recante  la
firma dell'incaricato  alla  ricezione  delle  istanze,  la  data  di
presentazione ed il numero di protocollo; 
      c)  tramite   posta   elettronica   certificata   al   collegio
competente: fa fede la stampa che documenta l'inoltro della PEC. 
    3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito  quale
ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei  requisiti
prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal  comma  3
del medesimo articolo. 
    4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando  ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. 
                               Art. 5 
 
 
                  Domanda di ammissione - Contenuto 
 
 
    1. La domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta, con
marca da bollo (euro 16,00) e corredata della documentazione indicata
nel  successivo  art.  6,   e'   redatta   dai   candidati   mediante
autocertificazione   contenente   la   seguente   dicitura:    «Il/la
sottoscritto/a  ....................,  consapevole   delle   sanzioni
previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e che i dati  riportati
dall'interessato/a assumono valore di  dichiarazioni  sostitutive  di
certificazione rese  ai  sensi  dell'art.  46  e  47,  nonche'  delle
conseguenze  di  carattere  amministrativo  e  penale   previste   al
successivo art.  76  per  coloro  che  rilasciano  dichiarazioni  non
corrispondenti a verita' e falsita' negli atti, dichiara» 
      il cognome ed il nome; 
      il luogo e la data di nascita; 
      la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale  desiderano  che
vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami; 
      di non aver prodotto, per la sessione in corso  ed  a  pena  di
esclusione  in  qualsiasi  momento  dagli  esami,  altra  domanda  di
ammissione ad una diversa sede di esame; 
      di essere iscritti nel registro dei praticanti, con indicazione
del Collegio provinciale; 
      di aver conseguito uno dei titoli indicati dall'art. 2, commi 1
e 2, della presente ordinanza, con precisa indicazione: 
        a) per i soli titoli  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado: denominazione o indirizzo ed articolazione; 
        b) per i soli titoli di laurea di cui all'art.  2,  comma  2,
lettere A, B e C della presente ordinanza: denominazione; 
        c) dell'istituto/ateneo sede d'esame; 
        d) dell'anno scolastico/accademico di conseguimento; 
        e) del voto riportato; 
        f)  dell'istituto/ateneo  che  ha  rilasciato  il  titolo  se
diverso da quello sede d'esame; 
        g) della data del titolo; 
      di  aver  svolto  il  tirocinio  secondo  una  delle  modalita'
indicate dall'art. 2, comma 1 della presente ordinanza, lettere A, B,
C e D. Coloro che, siano in  possesso,  in  aggiunta  allo  specifico
diploma richiesto dalla normativa  per  l'iscrizione  nei  rispettivi
albi, di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere
E ed F, ovvero di uno dei titoli di cui all'art. 2, comma 2,  lettera
B della presente ordinanza, dichiarano di aver svolto il tirocinio di
cui all'art. 55, commi 1  e  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, cosi' come modificato dall'art.  1,
comma 52, della  legge  n.  107/2015  citata  nelle  premesse,  anche
espletato secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,
del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. 
    2. Il requisito del tirocinio previsto deve essere maturato entro
e non oltre il 30 settembre 2017. 
    Entro il 10 ottobre 2017 il candidato e'  tenuto  a  dichiararne,
sotto la propria  responsabilita',  il  possesso  con  apposito  atto
integrativo dei contenuti della domanda gia' presentata,  indirizzato
al dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame e  da  inviare  al
collegio  competente,  allegando  l'attestato  di  compimento   della
pratica professionale. 
    3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi  dell'art.  20
legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario  per
lo svolgimento delle  prove  (specifici  ausili  ed  eventuali  tempi
aggiuntivi, quali certificati da una competente  struttura  sanitaria
in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove  d'esame
da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con  dichiarazione
ai  sensi  dell'art.  39  legge  n.   448/1998,   l'esistenza   delle
«condizioni personali richieste». 
                               Art. 6 
 
 
               Domanda di ammissione - Documentazione 
 
 
    1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i
seguenti documenti: 
      curriculum  in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,
relativo  all'attivita'  professionale  svolta  ed   agli   eventuali
ulteriori studi compiuti; 
      eventuali pubblicazioni di carattere professionale; 
      ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento: 
        della tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario  nella
misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il  versamento,  in  favore
dell'ufficio  locale  dell'Agenzia   delle   entrate,   deve   essere
effettuato presso una Banca  o  un  Ufficio  postale  utilizzando  il
modello  F23  (codice   tributo:   729T;   codice   Ufficio:   quello
dell'Agenzia delle  entrate  «locale»  in  relazione  alla  residenza
anagrafica del candidato); 
        del contributo di 1,55 euro dovuto all'Istituto sede di esame
a  norma  della  legge  8  dicembre  1956,  n.  1378   e   successive
modificazioni (chiedere all'Istituto gli estremi del  conto  corrente
postale da utilizzare); 
      fotocopia non autenticata di un documento  di  identita'  (art.
38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000); 
      elenco in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,  dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a  corredo  della
domanda. 
                               Art. 7 
 
 
                       Adempimenti dei collegi 
 
 
    1. Dopo la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande,  i  collegi  provinciali  o  territoriali,   verificata   la
regolarita' delle istanze ricevute ed utilmente prodotte  e  compiuto
ogni opportuno accertamento di competenza,  comunicano  entro  e  non
oltre  i  successivi  trenta  giorni  al  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  esclusivamente   tramite   posta
elettronica certificata  all'indirizzo  DGOSV@postacert.istruzione.it
nonche' al Collegio nazionale: 
      il numero dei candidati in  possesso  dei  requisiti,  al  fine
della determinazione del numero delle  commissioni  da  nominare.  La
comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi  che  non  sia
pervenuta alcuna domanda; 
      un unico elenco  nominativo  in  stretto  ordine  alfabetico  e
numerico dei candidati ammessi a sostenere gli  esami,  con  espressa
indicazione  del  titolo  di  studio  posseduto,  per  consentire  al
Ministero di provvedere alla loro assegnazione  alle  commissioni.  I
collegi predispongono  i  detti  elenchi  previo  puntuale  controllo
(articoli  71  e  72  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese  dai  candidati  nelle
domande, con riferimento,  in  particolare,  sia  all'iscrizione  nel
Registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui
al precedente art. 2. 
    2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato: 
      il cognome e il nome; 
      il luogo e la data di nascita; 
      il titolo di studio; 
      il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art.
2, da indicare con la lettera corrispondente. 
    Accanto al nominativo dei candidati con requisiti  di  ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso  di  maturazione  deve  essere
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con  la
data prevista di acquisizione che non puo' essere  posteriore  al  30
settembre 2017. 
    3. In  calce  al  medesimo  elenco,  datato  e  sottoscritto  dal
Presidente del collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta
verifica della regolarita' delle domande ricevute e di aver  compiuto
ogni accertamento di competenza. 
    4.  Qualsiasi  variazione  al   predetto   elenco   deve   essere
tempestivamente comunicata al Ministero, tramite le modalita' di  cui
all'art. 7, comma 1 della presente ordinanza, per gli adempimenti  di
competenza. 
    5. Entro e non oltre il 10 ottobre  2017,  i  collegi  provvedono
alla consegna delle domande ai Dirigenti  scolastici  degli  Istituti
tecnici ai quali sono  indirizzate,  o  ai  Dirigenti  scolastici  di
quegli   istituti    indicati    dal    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  in  caso  di  diversa  assegnazione
disposta a norma del precedente  art.  3  della  presente  ordinanza,
trattenendo  ai  propri  atti  una   fotocopia   della   domanda   di
partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate
della relativa documentazione, devono essere  accompagnate  da  altro
originale  del  medesimo  elenco  di  cui  sopra  gia'  trasmesso  al
Ministero. 
    Detto elenco e' integrato con apposita nota recante indicazione: 
      di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero; 
      dell'avvenuta maturazione, entro  il  30  settembre  2017,  del
requisito  di  ammissione,  allegando  le  successive  dichiarazioni,
prodotte nei modi e nei tempi di cui al precedente art. 5, comma 2; 
      della  eventuale,  mancata   maturazione   del   requisito   di
ammissione di cui sopra. 
                               Art. 8 
 
 
                       Calendario degli esami 
 
 
    1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno  e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato: 
      24 ottobre  2017,  ore  8,30:  insediamento  delle  commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti  dal
Regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali,  alle
commissioni medesime; 
      25  ottobre  2017,  ore  8,30:  prosecuzione   della   riunione
preliminare; 
      26 ottobre  2017,  ore  8,30:  svolgimento  della  prima  prova
scritta; 
      27 ottobre 2017, ore  8,30:  svolgimento  della  seconda  prova
scritta e/o scritto-grafica. 
    2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a  sostenere  le
prove orali ed il  calendario  relativo  alle  prove  stesse  vengono
notificati, entro il giorno successivo al  termine  della  correzione
degli elaborati,  mediante  affissione  all'Albo  dell'istituto  sede
degli esami ed inoltrato, per conoscenza, ai competenti  collegi,  ai
quali spetta, in ogni  caso,  di  effettuare  al  riguardo  eventuali
comunicazioni individuali (art. 11, comma 5, Regolamento). 
                               Art. 9 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    1.  I  candidati  debbono   presentarsi,   senza   altro   avviso
ministeriale e tenendo conto delle eventuali  comunicazioni  ricevute
dal collegio (art.  3,  comma  4,  della  presente  ordinanza),  alle
rispettive sedi di esame nei  giorni  e  nell'ora  indicati,  per  lo
svolgimento delle  prove  scritte  e/o  scritto-grafiche,  muniti  di
valido documento di riconoscimento. 
    2. Gli esami consistono in due prove scritte e/o scritto-grafiche
ed in una prova orale. Gli  argomenti  che  possono  formare  oggetto
delle prove d'esame sono indicati nell'allegata tabella B. 
    3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove
scritte e/o scritto-grafiche viene indicato in calce  al  tema  (art.
11, comma 1, Regolamento). 
    4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione  di
manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non  programmabili  e
non stampanti (art. 18, comma 5, Regolamento). 
    5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i  candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola  delle
prove  scritte  e/o  scritto-grafiche  sono  esclusi  dalla  relativa
sessione di esami (art. 11, comma 7, Regolamento). 
    6.  I  candidati  che,  per  comprovati  e   documentati   motivi
sottoposti   tempestivamente   alla   valutazione   discrezionale   e
definitiva della commissione esaminatrice,  non  siano  in  grado  di
sostenere  la  prova  orale  nel  giorno  stabilito   possono   dalla
commissione stessa essere riconvocati in altra data (art.  11,  comma
8, Regolamento). 
                               Art. 10 
 
 
    Attivita' tecnico-agricola subordinata. Esperienze formative. 
                     Requisiti e riconoscimento 
 
 
    1. Coloro che, in possesso dei titoli di  cui  all'art.  2  della
presente ordinanza intendano far valere lo svolgimento  di  attivita'
tecnico-agricola alle dipendenze  di  datori  di  lavoro  pubblici  e
privati per  l'ammissione  all'esame  di  abilitazione  all'esercizio
della professione, devono rivolgere al collegio provinciale nella cui
circoscrizione  essi  risiedono   domanda   per   il   riconoscimento
dell'idoneita' dell'attivita' svolta. 
    2. L'attivita' di titolare di impresa agricola  e'  equiparata  a
quella di lavoro subordinato, condividendone le direttive generali  e
specifiche, a patto che  la  stessa  sia  dimostrata  tramite  valida
documentazione fiscale, amministrativa e previdenziale. 
                               Art. 11 
 
 
                               Rinvio 
 
 
    Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano le
disposizioni contenute nel Regolamento. 
                               Art. 12 
 
 
                               Delega 
 
 
    Per l'emanazione di tutti i successivi  provvedimenti,  attuativi
delle  disposizioni   contenute   nella   presente   ordinanza,   con
particolare riferimento al decreto di costituzione delle  commissioni
di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 16  marzo  1993,
n. 168, e' conferita delega al Direttore generale per gli ordinamenti
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. 
    La presente ordinanza sara' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Roma, 13 aprile 2017 
 
                                                  Il Ministro: Fedeli 
 
                                                            TABELLA A 
 
    ISTITUTI TECNICI AGRARI DI STATO E ISTITUTI TECNICI DI STATO 
ad indirizzo «AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA»  (decreto  del
               Presidente della Repubblica n. 88/2010) 
 
 
Svolgimento delle prove d'esame per la libera professione  di  perito
                       agrario - Sessione 2017 
 
 
                           DISPONIBILITA' 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                                                            TABELLA B 
 
                          PROGRAMMA D'ESAME 
       (art. 18 - Decreto ministeriale 16 marzo 1993, n. 168) 
 
Prima prova scritta. 
    La prima prova scritta vertera' su  questioni  di  tecnica  della
produzione,  sia  vegetale  che  animale,  o  di  trasformazione  dei
prodotti. 
    Potranno essere richiesti: l'illustrazione di criteri  di  scelta
di ordinamenti, di tecniche colturali, di sistemi di allevamento,  di
miglioramento genetico, di interventi  fitoiatrici,  di  processi  di
trasformazione, nonche'  la  comparazione  di  possibili  alternative
nell'ottica della ottimizzazione dei processi o degli interventi. 
Seconda prova scritta e/o scritto-grafica. 
    La  seconda  prova  scritta   e/o   scritto-grafica   riguardera'
l'illustrazione  di  miglioramenti  fondiari-agrari  ed  i   relativi
aspetti economico-estimativi, oppure la  progettazione  di  manufatti
aziendali con i corrispondenti computi metrici. 
    In tale ultimo caso dovranno essere motivate le scelte effettuate
in relazione alle esigenze degli esercizi produttivi. 
Prova orale. 
    Il  colloquio  vertera'  sui  diversi  aspetti  delle  competenze
previste dal regolamento professionale. 
    Sara'  richiesta,  oltre  la  conoscenza  degli  aspetti  tecnici
riguardanti i diversi contenuti, l'illustrazione delle considerazioni
economiche e degli aspetti normativi inerenti i problemi che  saranno
sottoposti all'analisi dei candidati. 
    Potranno inoltre essere discussi aspetti  tecnici  relativi  alle
pubblicazioni presentate. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico