Concorso per 250 funzionari amministrativi (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 250 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 33 del 02-05-2017 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'INTERNO Concorso (Scad. 1 giugno 2017) Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti per l'assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di ... |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 02-05-2017 |
Data Scadenza bando | 01-06-2017 |
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Concorso (Scad. 1 giugno 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti per l'assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente al profilo professionale di funzionario amministrativo, area funzionale terza, posizione economica F1, del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, da destinare esclusivamente alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ed alla Commissione nazionale per il diritto di asilo.
IL CAPO DIPARTIMENTO Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione illegale» e, in particolare, l'art. 12, comma 1, che consente l'assunzione di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto d'asilo prevedendo espressamente che «il Ministero dell'interno e' autorizzato, per il biennio 2017-2018, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente alla terza area funzionale dell'amministrazione civile dell'interno, nel limite complessivo di 250 unita', anche in deroga alle procedure di mobilita' previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine e' autorizzata la spesa di 2.566.538 euro per l'anno 2017 e di 10.266.150 euro a decorrere dall'anno 2018.»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Visti i vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale del comparto Ministeri; Visto il Contratto collettivo integrativo di lavoro del personale dell'amministrazione civile dell'interno destinatario del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri - quadriennio normativo 2006/2009 - del 20 settembre 2010; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»; Ritenuto che, alla luce di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del predetto decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al fine di assicurare l'alta qualificazione del personale dell'area funzionale terza che dovra' essere adibito esclusivamente allo svolgimento delle peculiari e specialistiche funzioni degli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto d'asilo, occorre bandire un concorso, per titoli ed esami, volto ad accertare la specifica conoscenza delle materie afferenti alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, nonche' - sempre in ragione delle medesime esigenze - la conoscenza della lingua inglese; Considerato, peraltro, che in ragione della necessita' di imprimere una accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale che consenta, tra l'altro, il contrasto dell'immigrazione illegale, il citato decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, autorizza il Ministero dell'Interno, per il biennio 2017-2018, a bandire procedure concorsuali anche in deroga alle procedure di mobilita' previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, consentendo la spesa di 2.566.538 euro per l'anno 2017 e di 10.266.150 euro a decorrere dall'anno 2018; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015 recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dell'amministrazione civile dell'interno; Decreta: Art. 1 Posti messi a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti per l'assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente al profilo professionale di funzionario amministrativo, area funzionale terza, posizione economica F1, del ruolo del personale dell'amministrazione civile dell'interno, da destinare esclusivamente alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ed alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. 2. A conclusione della procedura concorsuale potra' essere richiesto ai vincitori del concorso, prima dell'immissione degli stessi nei ruoli dell'amministrazione civile dell'interno, ed agli idonei non utilmente collocati in graduatoria, di prestare il proprio consenso ad essere presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, ed alla verifica del possesso dei requisiti a tal fine previsti.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non inferiore agli anni 18; c) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; d) godimento dei diritti politici; e) idoneita' fisica all'impiego. A tal fine l'amministrazione puo' sottoporre a visita medica i vincitori in qualsiasi momento; f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; g) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 1. diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in: Giurisprudenza; Economia e commercio; Scienze dell'amministrazione; Scienze politiche; Relazioni pubbliche; Scienze internazionali e diplomatiche; Scienze statistiche ed attuariali; Scienze statistiche e demografiche; Scienze statistiche ed economiche; Sociologia; 2. lauree triennali (decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509): classe 2 Scienze dei servizi giuridici; classe 31 Scienze giuridiche; classe 14 Scienze della comunicazione; classe 15 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; classe 19 Scienze dell'amministrazione; classe 28 Scienze economiche; classe 35 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; classe 36 Scienze sociologiche; classe 37 Scienze statistiche; 3. lauree triennali (decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270): L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-20 Scienze della comunicazione; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle Relazioni Internazionali; L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; L-40 Sociologia; L-41 Statistica; 4. lauree specialistiche classe: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica; 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 60/S Relazioni internazionali; 64/S Scienze dell'economia; 70/S Scienze della politica; 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni; 84/S Scienze economico-aziendali; 88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo; 89/S Sociologia; 49/S Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali; 99/S Studi europei; 13/S Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo; 59/S Pubblicita' e comunicazione d'impresa; 67/S Scienze della comunicazione sociale ed istituzionale; 100/S Tecniche e metodi per la societa' dell'informazione; 101/S Teoria della comunicazione; 5. lauree magistrali: LMG-01 Giurisprudenza; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 Relazioni Internazionali; LM-56 Scienze dell'economia; LM-62 Scienze della politica; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei; LM-19 Informazioni e sistemi editoriali; LM-59 Scienze della Comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicita'; LM-91 Tecniche e metodi per la societa' dell'informazione; LM-92 Teorie della comunicazione; LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche, attuariali e finanziarie. 2. Possono presentare domanda anche i candidati in possesso di altro titolo di studio equipollente in base all'ordinamento previgente rispetto al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonche' equiparato in base al decreto interministeriale 9 luglio 2009 o, eventualmente, a specifici provvedimenti, che sara' cura del candidato indicare in domanda precisando anche il titolo di studio corrispondente, a pena d'esclusione. 3. I titoli di studio conseguiti all'estero presso Universita' e Istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se sono stati dichiarati equipollenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia. 4. Sara' cura del candidato specificare gli estremi del provvedimento di equipollenza, ovvero della richiesta di equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero nella domanda di partecipazione al concorso, a pena d'esclusione dallo stesso. 5. Non sono ammessi al concorso coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o decaduti dall'impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziati per motivi disciplinari ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti o dalle disposizioni normative disciplinanti la materia. 6. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Art. 3 Presentazione delle domande - Termine e modalita' 1. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al concorso esclusivamente, a pena di irricevibilita', in via telematica, accedendo all'apposita procedura informatizzata all'indirizzo internet http://concorsiciv.interno.it Il codice identificativo del concorso e' 250FA. 2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sara' prorogato al primo giorno successivo non festivo. 3. Nella domanda di ammissione dovra' essere indicato anche l'eventuale possesso dei titoli che diano diritto all'assegnazione dei punteggi aggiuntivi di cui al successivo art. 13. 4. Dopo aver inserito i dati richiesti secondo le modalita' indicate nella procedura, il candidato deve effettuare la stampa della domanda che, debitamente sottoscritta, dovra' essere consegnata il giorno stabilito per la prova preselettiva. La mancata consegna della domanda di partecipazione nel giorno della prova preselettiva comporta l'esclusione dalle prove concorsuali. 5. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso, si terra' conto unicamente della domanda recante l'ultimo numero progressivo certificato dal sistema. 6. Al fine di consentire all'amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, il candidato diversamente abile, nell'apposito spazio della domanda on-line, dovra' fare esplicita richiesta dell'ausilio necessario e/o di tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap, che andra' opportunamente esplicitato e documentato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'ASL di riferimento o da struttura equivalente. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure preselettive e selettive. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap dovra' essere inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le risorse umane - ufficio II: Reclutamento, progressione e mobilita' - piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma, oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it, entro e non oltre i venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda, unitamente alla specifica autorizzazione al Ministero dell'interno al trattamento dei dati sensibili. 7. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentira' di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 8. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi dovranno essere documentate con certificazione medica che sara' valutata dalla competente Commissione esaminatrice. 9. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidita' uguale o superiore all'80%, non e' tenuto a sostenere la prova preselettiva ed e' ammesso alle prove scritte, previa presentazione della documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado di invalidita'. A tal fine il candidato nella domanda on-line dovra' dichiarare di avvalersi del presente beneficio. Detta documentazione andra' presentata con le stesse modalita' di cui al comma 6. 10. Nel caso in cui il candidato riconosciuto persona affetta da invalidita' uguale o superiore all'80% abbia dichiarato di avvalersi del beneficio di cui al comma 9, la stampa della domanda on-line debitamente sottoscritta dovra' essere consegnata nel giorno stabilito per la prima prova scritta. La mancata consegna della domanda di partecipazione nel giorno della prima prova scritta comporta l'esclusione dalle prove concorsuali. 11. Eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito devono essere comunicate dal candidato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le risorse umane - ufficio II: Reclutamento, progressione e mobilita' - piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma, oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it, avendo cura di riportare nella comunicazione anche il numero progressivo certificato dal sistema che appare sulla domanda stampata. 12. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del concorrente o nel caso di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo e/o del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o di altra natura o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 4 Esclusione dal concorso 1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali. 2. Determinano l'esclusione dal concorso: le domande di partecipazione presentate con modalita' diverse da quelle indicate all'art. 3, comma 1, del presente bando; le domande di partecipazione dalle quali non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ammissione al concorso; le domande di partecipazione prive della sottoscrizione autografa. 3. L'esclusione dal concorso per i motivi di cui al precedente comma 2 puo' essere disposta dall'amministrazione in ogni momento con provvedimento motivato.
Art. 5 Commissione esaminatrice 1. Con successivo provvedimento ministeriale verra' nominata la Commissione esaminatrice del concorso ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Art. 6 Prova preselettiva 1. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, per determinarne l'ammissione alle successive prove scritte, e' previsto l'espletamento di una prova preselettiva. 2. Ove necessario, lo svolgimento delle prove preselettive potra' essere effettuato ricorrendo a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali. 3. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla tesi a verificare la conoscenza nelle seguenti materie: elementi di diritto pubblico; diritto internazionale pubblico, dell'Unione europea e legislazione nazionale ed europea nell'ambito della protezione internazionale; storia contemporanea, con particolare riferimento agli avvenimenti nei paesi extraeuropei dal dopoguerra ad oggi; geografia politica ed economica, con particolare riferimento ai Paesi del continente africano e asiatico; lingua inglese. 4. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da almeno quattro risposte, delle quali solo una e' esatta.
Art. 7 Modalita' di predisposizione dei quesiti e svolgimento della prova preselettiva 1. Il Ministero dell'interno puo' avvalersi, per la formulazione dei quesiti e per l'organizzazione della preselezione, di aziende o istituti specializzati operanti nel settore della selezione e della formazione del personale. 2. A ciascun candidato sono assegnati 90 quesiti individuati dalla Commissione esaminatrice, vertenti sulle discipline indicate nell'art. 6, da risolvere nel tempo massimo di un'ora. 3. E' disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia iniziato a rispondere al questionario prima dell'autorizzazione della Commissione. 4. Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi di codici, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. 5. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento, in corso di validita'. 6. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana l'eventuale irregolarita' della domanda stessa. L'amministrazione procedera' alla verifica della validita' dei requisiti prescritti dopo lo svolgimento della prova preselettiva stessa e limitatamente ai candidati che l'avranno superata.
Art. 8 Pubblicazione dei quesiti e modalita' di svolgimento della prova preselettiva 1. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 30 giugno 2017, nonche' nel sito internet del Ministero dell'interno http://concorsiciv.interno.it verranno date comunicazioni riguardo alla pubblicazione dei quesiti ed alle modalita' di svolgimento della prova preselettiva. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Art. 9 Valutazione della prova preselettiva 1. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati. 2. Sono ammessi a sostenere le prove scritte di cui al successivo art. 10 i candidati che avranno risposto correttamente ad almeno 80 delle domande incluse nel questionario a risposta multipla. 3. La valutazione della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto complessivo. 4. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e' pubblicato nel sito internet del Ministero dell'interno http://concorsiciv.interno.it e di tale pubblicazione verra' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Art. 10 Prove d'esame 1. Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in una prova orale. 2. La prima prova scritta, della durata di otto ore, consiste nella stesura di un elaborato in materia di diritto internazionale pubblico, dell'Unione europea e legislazione nazionale ed europea nell'ambito della protezione internazionale. 3. La seconda prova scritta, volta all'accertamento della conoscenza della lingua inglese, della durata di tre ore, senza l'uso del vocabolario, consta di tre parti diverse: a) Reading and use of English: brano in lingua inglese su un argomento attinente ad elementi di diritto pubblico: comprensione e svolgimento dei relativi esercizi: 1 ora e 10 minuti; b) Writing: breve componimento in lingua inglese su un argomento attinente ad elementi di diritto pubblico: 1 ora e 10 minuti; c) Listening: ascolto di uno o piu' brani in inglese su argomenti attinenti ad elementi di diritto pubblico e svolgimento di esercizi volti ad accertare il livello di comprensione e padronanza della lingua: 40 minuti. 4. Per lo svolgimento della seconda prova, che mira ad accertare una conoscenza della lingua inglese di livello intermedio, il Ministero dell'interno potra' eventualmente avvalersi di aziende o istituti specializzati operanti nel settore. 5. I candidati, durante la prima prova scritta, potranno consultare soltanto codici di legislazione e altre fonti normative, purche' non commentati, e vocabolari. Durante entrambe le prove non potranno introdurre nelle aule d'esame telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione e trasmissione di dati ne' introdurre o consultare appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni, che dovranno in ogni caso essere consegnati prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza. 6. La Commissione esaminatrice, qualora durante la valutazione dell'elaborato della prima prova scritta abbia attribuito ad esso un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame della seconda prova. 7. Il calendario ed il luogo di svolgimento delle prove scritte saranno resi noti almeno quindici giorni prima delle prove stesse nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nonche' nel sito internet del Ministero dell'interno http://concorsiciv.interno.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. Pertanto, coloro che non hanno ricevuto comunicazione dell'esclusione dalle prove d'esame sono tenuti a presentarsi nei giorni, nel luogo e nell'ora prestabiliti. L'assenza da una delle prove scritte comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa. 8. Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna delle prove scritte un punteggio minimo di 70/centesimi. 9. Agli stessi candidati sara' inviata apposita comunicazione della data in cui dovranno sostenere la prova orale, almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa. Nella medesima comunicazione verra' indicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte. 10. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte nonche' sulle seguenti altre materie: storia contemporanea, con particolare riferimento agli avvenimenti nei paesi extraeuropei dal dopoguerra ad oggi; geografia politica ed economica, con particolare riferimento ai Paesi del continente africano e asiatico; elementi di diritto pubblico; legislazione speciale amministrativa riferita alle attivita' istituzionali del Ministero dell'interno; disciplina del rapporto di lavoro relativo al personale del Comparto ministeri (contratti collettivi nazionali di lavoro). 11. Durante la prova orale e' previsto un colloquio finalizzato all'accertamento della conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura ed il commento di un articolo di stampa inerente ad argomenti attinenti alla protezione internazionale. 12. Nel corso della prova orale e' accertata, inoltre, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonche' la conoscenza delle potenzialita' organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici. 13. La Commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte. 14. Nell'ambito della prova orale i candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di ammissione possono sostenere anche una prova facoltativa di lingua francese o araba. 15. La prova orale si intende superata con un punteggio non inferiore a 70/centesimi. 16. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.
Art. 11 Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono assistiti, nell'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte, anche da personale del Ministero dell'interno in possesso di laurea in materie diverse da quelle indicate nell'art. 2 del presente bando o di diploma di scuola media superiore di secondo grado. 2. Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto richiesta, il tempo previsto per l'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte e' aumentato fino ad un massimo di un quarto.
Art. 12 Categorie riservatarie e preferenze 1. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dalla medesima legge e agli articoli 1014 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 2. Le riserve dei posti non possono superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso. 3. I soggetti appartenenti alla categoria di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, possono avvalersi della riserva dei posti laddove la quota da destinare obbligatoriamente alla predetta categoria non risulti coperta. 4. Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste dal presente articolo ne devono fare espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso. 5. I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza di aventi titolo saranno conferiti ai concorrenti che abbiano superato le prove secondo l'ordine della graduatoria di merito. 6. I candidati che hanno superato le prove d'esame possono fruire, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (allegato «A»). 7. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali. 8. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei titoli di preferenza, comprensive degli elementi indispensabili per gli accertamenti d'ufficio, dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le risorse umane, ufficio II: Reclutamento, progressione e mobilita', piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma, oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it, entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante per la trasmissione a mezzo raccomandata o la data di invio on-line per l'inoltro a mezzo posta elettronica certificata.
Art. 13 Formazione, approvazione, pubblicazione della graduatoria 1. Il punteggio complessivo delle prove d'esame e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale. 2. La valutazione dei titoli, che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, verra' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 3. La votazione complessiva e' determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame. 4. I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria di merito non potranno superare il valore massimo complessivo di punti 15 ripartiti tra titoli di studio (max 5 punti) e titoli di servizio (max 10 punti) secondo i seguenti criteri di calcolo: a) titoli di studio, fino ad un massimo di 5 punti: dottorato di ricerca, purche' conseguito nelle materie di cui alle prove orali, punti 3; master universitario di secondo livello, purche' conseguito nelle materie di cui alle prove orali, punti 2; master universitario di primo livello, purche' conseguito nelle materie di cui alle prove orali, punti 1; b) titoli di servizio fino ad un massimo di 10 punti, attribuendo 1 punto per ciascun anno intero di servizio effettivamente prestato: attivita' prestata, per almeno un anno, in qualita' di componente della Commissione nazionale per il diritto di asilo o di una Commissione e/o Sezione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale; attivita' prestata, per almeno un anno, presso le organizzazioni internazionali dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM); svolgimento dell'intero periodo di un anno di servizio civile nazionale presso pubbliche amministrazioni nel settore dell'asilo, dell'accoglienza e della integrazione dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale. 5. Qualora i titoli di studio di cui al comma 4, lettera a), siano stati conseguiti all'estero sono considerati validi se sono stati dichiarati equipollenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia. 6. Alla prova facoltativa di lingua di cui all'art. 10, comma 14, del presente bando e' attribuito un punteggio aggiuntivo fino ad un massimo di 1,50 centesimi. 7. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal presente bando. 8. Il capo Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, riconosciuta la regolarita' della procedura concorsuale, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione, la graduatoria di merito e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella stessa, tenuto conto delle riserve dei posti e dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 9. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale del personale dell'amministrazione civile dell'interno, nonche' nel sito internet http://concorsiciv.interno.it del Ministero dell'interno. Dell'approvazione della graduatoria e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 14 Assunzione in servizio 1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati a stipulare il contratto individuale di lavoro, secondo la disciplina prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'assunzione, presso la sede di assegnazione indicata dall'amministrazione nel profilo professionale di funzionario amministrativo, area funzionale terza, posizione economica F1, del ruolo del personale dell'amministrazione civile dell'interno. 2. I vincitori saranno sottoposti ad un periodo di prova di quattro mesi, come previsto dalle disposizioni contrattuali. 3. I vincitori dovranno permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. 4. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria.
Art. 15 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le risorse umane - ufficio II: Reclutamento, progressione e mobilita', per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per quelle inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione puo' precludere tale valutazione. 2. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. 3. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, Direzione centrale per le risorse umane, ufficio II: Reclutamento, progressione e mobilita' - piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma.
Art. 16 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento di personale. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 26 aprile 2017 Il capo Dipartimento: Varratta
Allegato Art. 12, comma 6, del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti per l'accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo, area funzionale terza, posizione economica F1 del ruolo del personale dell'amministrazione civile dell'interno Art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni (Categorie riservatarie e preferenze) Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 1) insigniti di medaglia al valor militare; 2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) orfani di guerra; 6) orfani di caduti per fatto di guerra; 7) orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) feriti in combattimento; 9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 11) figli di mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 12) figli di mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi e i mutilati civili; 20) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta'.