Concorso per 1148 agenti della polizia di stato (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1148
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 40 del 26-05-2017
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Concorso (Scad. 26 giugno 2017) Concorsi pubblici per il reclutamento di complessivi 1148 allievi agenti della Polizia di Stato ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 26-05-2017
Data Scadenza bando 26-06-2017
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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Concorso (Scad. 26 giugno 2017)

Concorsi pubblici per il reclutamento di complessivi 1148 allievi agenti della Polizia di Stato


 
 
                        IL CAPO DELLA POLIZIA 
             DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66  recante  il
«Codice dell'Ordinamento Militare» ed  in  particolare  l'art.  2199,
comma 7-bis nel quale sono previste, per il  triennio  2016-2018,  le
percentuali di assunzione nelle Forze di Polizia a ordinamento civile
o militare riservate ai volontari in  ferma  prefissata  delle  Forze
armate e le aliquote riservate per il concorso pubblico; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo  decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante  «Norme
di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  Statuto  Speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli  uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego»; 
    Vista la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  recante  il  «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 903, contenente «Approvazione del regolamento per  l'accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia»; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  «Modifiche  alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli  ispettori  e
appuntati e finanzieri del Corpo della  Guardia  di  finanza  nonche'
disposizioni  relative  alla   Polizia   di   Stato,   alla   Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello  Stato»  ed  in  particolare
l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui  devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 di approvazione del «Regolamento  recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo»; 
    Visto il decreto del Ministero dell'interno  6  aprile  1999,  n.
115, contenente «Regolamento recante norme per  l'individuazione  dei
limiti d'eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici  di  accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53,  contenente
«Disposizioni integrative e correttive  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 197,  in  materia  di  riordino  delle  carriere  del
personale non direttivo della Polizia di Stato»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  contenente
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto del Ministero dell'interno 30  giugno  2003,  n.
198, contenente  «Regolamento  dei  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i  candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del  personale  della  Polizia  di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; 
    Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto del Ministero dell'interno 28  aprile  2005,  n.
129, contenente «Regolamento recante le  modalita'  di  accesso  alla
qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli
ispettori, degli operatori  e  collaboratori  tecnici,  dei  revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»; 
    Visto il decreto del Ministero dell'interno, di concerto  con  il
Ministero della difesa, del 22 febbraio  2006,  con  il  quale,  sono
disciplinate le «Modalita' di reclutamento, nella qualifica  iniziale
del  ruolo  degli  agenti  ed  assistenti  della  Polizia  di  Stato,
riservato ai volontari in ferma prefissata  di  un  anno,  ovvero  in
rafferma annuale in servizio o in congedo»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto il decreto legislativo 21  gennaio  2011,  n.  11,  recante
«Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   Regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art.  33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  574,  in  materia  di
riserva di posti  per  i  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da  assumere  nelle  Forze
dell'ordine»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione  e  di  sviluppo»
(convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della
legge 4 aprile 2012, n. 35) e, in particolare, l'art. 8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo  28  gennaio  2014,  n.  8,  recante
«Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero
della difesa, nonche' misure  per  la  funzionalita'  della  medesima
amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e),
3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e),  della  legge  31  dicembre
2012, n. 244»; 
    Vista la legge 11 dicembre 2016, n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17  dicembre
2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Attesa la necessita' di bandire tre  distinti  concorsi  pubblici
per il reclutamento, in totale,  di  n.  1148  allievi  agenti  della
Polizia di Stato; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Per le esigenze di reclutamento di un  numero  complessivo  di
1148 allievi agenti della Polizia di Stato, sono indetti  i  seguenti
concorsi pubblici: 
    a) concorso pubblico, per esame, a 893 posti, aperto ai cittadini
italiani, purche' siano in  possesso  dei  requisiti  prescritti  per
l'assunzione nella Polizia di Stato; 
    b) concorso pubblico, per esame e titoli, a 179 posti,  riservato
a coloro che sono in servizio,  da  almeno  sei  mesi  alla  data  di
scadenza della domanda di partecipazione al concorso, come  volontari
in ferma prefissata di un anno (VFP1) o in rafferma annuale,  purche'
siano in possesso dei requisiti  prescritti  per  l'assunzione  nella
Polizia di Stato; 
    c) concorso pubblico, per esame e titoli, a 76  posti,  riservato
ai volontari in ferma prefissata  di  un  anno  (VFP1)  collocati  in
congedo, al termine della ferma annuale, alla data di scadenza  della
domanda di partecipazione al concorso, nonche' ai volontari in  ferma
quadriennale (VFP4), in servizio  o  in  congedo,  purche'  siano  in
possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella  Polizia  di
Stato. 
    2. Si  precisa  che  i  citati  volontari  delle  FF.AA.  possono
partecipare solo ad uno dei concorsi sopra elencati. 
                               Art. 2 
 
 
      Riserve dei posti per categorie specifiche di concorrenti 
 
 
    1. Nell'ambito del concorso a 893 posti, di cui alla  lettera  a)
del primo comma dell'art. 1 del presente bando, sono riservati  n.  2
posti a coloro che sono in  possesso  dell'attestato  di  bilinguismo
(lingua italiana e tedesca), previsto dall'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e  successive
modifiche, di  livello  non  inferiore  al  diploma  di  istituto  di
istruzione secondaria di primo  grado,  fermi  restando  i  requisiti
previsti per l'assunzione nella Polizia di Stato. 
    2. Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 21 settembre  1987,  n.
387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, a coloro che hanno
conseguito il diploma di maturita' presso il Centro  studi  di  Fermo
sono riservati, fermi restando i requisiti previsti per  l'assunzione
nella Polizia di Stato: 
    n. 45 posti per il concorso di cui alla lettera a)  dell'art.  1,
primo comma del presente bando; 
    n. 9 posti per il concorso di cui alla successiva lettera b); 
    n. 3 posti per il concorso di cui alla lettera c). 
    3. L'attestato di bilinguismo, previsto dal precedente  comma  1,
dovra' pervenire entro il termine perentorio di  venti  giorni  dalla
data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, a  pena
del suo mancato riconoscimento.  A  tal  fine,  l'interessato  dovra'
inviare il medesimo attestato, in copia conforme  all'originale,  con
raccomandata A/R indirizzata al Dipartimento della pubblica sicurezza
- Direzione  centrale  per  le  risorse  umane  -  Ufficio  attivita'
concorsuali,  via  del  Castro  Pretorio,  5  -  00185  Roma;  oppure
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
concorsi@pecps.poliziadistato.it allegando, in entrambi i casi, copia
di un proprio documento d'identita' valido. 
                               Art. 3 
 
 
         Insufficiente copertura dei posti messi a concorso 
 
 
    1. I posti del concorso indicati alla  lettera  b)  dell'art.  1,
primo  comma  del  presente  bando,  eventualmente  non  coperti  per
insufficienza  di  vincitori,  saranno  assegnati  agli  idonei,  non
vincitori, del concorso di cui alla successiva lettera  c)  dell'art.
1, primo comma citato, seguendo l'ordine della  relativa  graduatoria
finale di merito. 
    2. Ugualmente, i posti del concorso di cui alla  lettera  c)  del
medesimo  art.  1,  primo  comma,  eventualmente  non   coperti   per
insufficienza  di  vincitori,  saranno  assegnati  agli  idonei,  non
vincitori, del concorso di cui alla precedente lettera  b),  seguendo
l'ordine della relativa graduatoria finale di merito. 
    3. I posti  riservati  alle  categorie  di  cui  all'art.  2  del
presente  bando,  eventualmente  non  coperti  per  insufficienza  di
vincitori, saranno assegnati agli idonei  in  base  all'ordine  delle
graduatorie finali di merito dei relativi concorsi. 
                               Art. 4 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. I requisiti richiesti ai candidati, per la  partecipazione  ai
concorsi del presente bando, sono i seguenti: 
    a) cittadinanza italiana; 
    b) godimento dei diritti civili e politici; 
    c) diploma di scuola secondaria di I grado, o equipollente; 
    d) aver compiuto il 18° anno di eta' e non aver compiuto  il  30°
anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino ad un  massimo  di
tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare  prestato  dai
concorrenti; 
    e) qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma  6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    f) idoneita' fisica, psichica  ed  attitudinale  all'espletamento
dei compiti connessi alla qualifica, da accertare in conformita' alle
disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30  giugno  2003,  n.
198 e nel decreto del Presidente della Repubblica 17  dicembre  2015,
n. 207. 
    2. Non sono ammessi al concorso coloro che  siano  stati  espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti  o
licenziati da pubblici uffici,  dispensati  dall'impiego  presso  una
pubblica amministrazione per  persistente  insufficiente  rendimento,
oppure siano decaduti dall'impiego, ai  sensi  dell'art.  127,  primo
comma, lettera d), del decreto del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che abbiano riportato una condanna
a pena detentiva per delitto non colposo, o siano stati sottoposti  a
misure di sicurezza o di prevenzione. 
    3. I suddetti requisiti devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza della domanda di partecipazione al concorso e mantenuti fino
alla data di immissione nel ruolo degli agenti  ed  assistenti  della
Polizia di Stato, escluso il requisito dell'eta' massima previsto  al
primo comma, lettera d) del presente articolo. 
    4. Non potranno partecipare ai concorsi di cui all'art  1,  primo
comma, lettere b) e c) del presente bando, pena l'esclusione,  coloro
che  abbiano  svolto  servizio  nelle  FF.AA.   esclusivamente   come
volontari in ferma breve (VFB), o volontari in ferma annuale (VFA). 
    5. Saranno esclusi dai concorsi di cui alle suddette lettere b) e
c) del citato art. 1 i concorrenti che abbiano gia'  presentato,  nel
corrente anno, la domanda di partecipazione a  concorsi  indetti  per
carriere iniziali delle altre Forze di Polizia ad ordinamento  civile
e militare. Quest'ultima limitazione non si applica ai  volontari  in
ferma prefissata, che si trovino in congedo  alla  data  di  scadenza
della domanda di partecipazione al concorso. 
    6. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i  requisiti
della condotta e  delle  qualita'  morali  e  quelli  dell'efficienza
fisica e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al  servizio,
nonche' le cause di risoluzione di precedenti  rapporti  di  pubblico
impiego  e  la  veridicita'  delle   dichiarazioni   rilasciate   dai
candidati.  Fatta  salva  la  responsabilita'  penale,  il  candidato
decadra' dai  benefici  conseguiti  in  virtu'  di  un  provvedimento
emanato in suo favore sulla base di una dichiarazione non veritiera. 
    7.  L'esclusione  dal  concorso,  per   difetto   dei   requisiti
prescritti, verra' disposta con decreto motivato. 
                               Art. 5 
 
 
          Domanda di partecipazione - modalita' telematiche 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
ed  inviata  utilizzando  esclusivamente  la  procedura   informatica
disponibile sul sito https://concorsips.interno.it  con  le  relative
istruzioni, entro il termine perentorio di giorni trenta, a decorrere
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del  presente  bando
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami». 
    2. Al termine della procedura informatica di  acquisizione  della
suddetta domanda, il candidato dovra' stampare, attraverso l'apposita
funzione, la relativa ricevuta che  dovra'  essere  obbligatoriamente
presentata dai candidati, il giorno della partecipazione  alla  prova
scritta d'esame. 
    3. Si precisa che la citata  procedura  informatica  consente  al
candidato di apportare modifiche alla domanda di partecipazione  gia'
inviata.  Pertanto,  sara'  ritenuta  valida  solo  la  domanda   che
risultera' acquisita per ultima, intendendosi le  precedenti  domande
come revocate e prive di ogni effetto. In ogni  caso,  alla  scadenza
del suddetto termine perentorio per la presentazione  della  domanda,
il sistema informatico non ricevera' piu' dati. 
                               Art. 6 
 
 
            Compilazione della domanda di partecipazione 
 
 
    1. Nella domanda di  partecipazione  al  concorso  prescelto,  da
inviare per via telematica, il candidato deve dichiarare: 
    a) il  cognome  ed  il  nome;  le  candidate  coniugate  dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile; 
    b) la data ed il luogo di nascita; 
    c) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito e
l'indirizzo  di  posta   elettronica   dove   intende   ricevere   le
comunicazioni relative al concorso; 
    d) il codice fiscale; 
    e) il possesso della cittadinanza italiana; 
    f) il comune di iscrizione alle liste elettorali oppure il motivo
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
    g) di non aver a proprio carico condanne penali, anche  ai  sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti  penali  o
per l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  o  di  prevenzione,  o
comunque precedenti penali iscrivibili nel casellario  giudiziale  ai
sensi dell'art. 3 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
novembre 2002,  n.  313.  In  caso  contrario,  il  candidato  dovra'
precisare la data di ogni provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che
lo ha emanato, o presso la quale pende il procedimento; 
    h) il titolo di studio e  la  data  del  suo  conseguimento,  con
l'indicazione dell'istituto che  lo  ha  rilasciato  e  la  votazione
conseguita; 
    i) la lingua, a  scelta  tra  inglese  e  francese,  nella  quale
intende  sostenere  la  verifica  della   conoscenza   della   lingua
straniera, come previsto per la prova scritta d'esame; 
    l) le eventuali cause di risoluzione di  precedenti  rapporti  di
pubblico impiego, specificando  se  sia  stato  espulso  dalle  Forze
armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituito  o  licenziato
da  pubblici  uffici,  o  dispensato  dall'impiego  per   persistente
insufficiente rendimento,  oppure  decaduto  dall'impiego,  ai  sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d), del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
    m) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza,  come  indicati
all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni; nonche' all'art.  73,
comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge
n. 98 del 20 agosto 2013; 
    n) se intenda concorrere ai posti riservati alle categorie di cui
all'art. 2 del presente bando. A tal fine, il candidato  in  possesso
dell'attestato di bilinguismo, di cui  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  luglio  1976,   n.   752,   dovra'
specificare la lingua, italiana o tedesca, preferita per sostenere la
prova scritta; 
    o) di essere a conoscenza che la data e il luogo  di  svolgimento
della prova scritta del concorso saranno  comunicati  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  -  «Concorsi
ed esami» del 7 luglio 2017 e che tale comunicazione avra' valore  di
notifica a tutti gli effetti; 
    p) di essere a conoscenza delle responsabilita'  penali  previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Oltre ai dati e alle informazioni sopra elencate, i  candidati
ai concorsi di cui al primo comma dell'art. 1, lettere b)  e  c)  del
presente bando dovranno dichiarare, nella suddetta domanda, i servizi
prestati quale volontario in ferma prefissata di  un  anno  (VFP1)  o
quadriennale (VFP4), ovvero in rafferma  annuale,  con  l'indicazione
obbligatoria delle seguenti informazioni: 
    Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito,  Marina
o Aeronautica); 
    se si trovi in servizio o in congedo; 
    date di decorrenza giuridica di  arruolamento  e  di  congedo  da
VFP1, dell'eventuale rafferma annuale e da  VFP4,  nonche'  eventuali
richiami  in  servizio  o  incorporamento  SPE  (servizio  permanente
effettivo),  indicando  la  denominazione  e  la   sede   dell'ultimo
Comando/Reparto di servizio. 
    I candidati che abbiano svolto piu' periodi di servizio  da  VFP1
dovranno  indicare  le  date  di  incorporamento,  di  fine  ferma  e
dell'eventuale rafferma di ogni  singolo  periodo  svolto,  anche  se
riferito a diversi arruolamenti. 
    3.  Si  avvisa  che  i  titoli  di  preferenza,  non   dichiarati
espressamente nella suddetta domanda di partecipazione  al  concorso,
non saranno presi in considerazione. 
    4. Il candidato deve comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
variazione  dell'indirizzo  o  recapito,  dichiarato  nella  suddetta
domanda, presso il quale intende ricevere le  comunicazioni  relative
al  concorso.  A  tal  fine,  l'interessato  dovra'   inviare   detta
comunicazione tramite raccomandata a/r  indirizzata  al  Dipartimento
della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane  -
ufficio attivita' concorsuali - Via del Castro Pretorio,  5  -  00185
Roma;  oppure  all'indirizzo   di   posta   elettronica   certificata
concorsi@pecps.poliziadistato.it allegando, in entrambi i casi, copia
di un proprio documento d'identita' valido. 
    5. L'Amministrazione non sara' responsabile qualora il  candidato
non ricevesse le comunicazioni inoltrategli, a causa di  inesatte  od
incomplete indicazioni dell'indirizzo  o  recapito  da  lui  fornito,
oppure  di  mancata   o   tardiva   comunicazione   del   cambiamento
dell'indirizzo o recapito. 
                               Art. 7 
 
 
Consegna di una copia della ricevuta della  domanda  di  concorso  ai
     Comandi FF.AA. - estratto della documentazione di servizio 
 
 
    1. I candidati che partecipano ai concorsi  di  cui  all'art.  1,
primo comma, lettere b) e c) del presente  bando,  qualora  siano  in
servizio,  devono   tempestivamente   consegnare,   al   Comando   di
appartenenza,   una   copia   della   ricevuta   della   domanda   di
partecipazione al concorso prescelto. 
    Tale adempimento e'  indispensabile  per  consentire  al  Comando
interessato di trasmettere, a questa  Amministrazione,  all'indirizzo
di posta certificata concorsi@pecps.poliziadistato.it ed entro il  14
luglio   2017,   l'estratto   della   documentazione   di   servizio.
Quest'ultimo atto dovra' essere chiuso alla data  di  scadenza  della
domanda  di  concorso  e  compilato  in  base  al  facsimile  di  cui
all'Allegato  1  del  presente  bando.  A   tal   proposito,   questa
Amministrazione  inviera'  apposita  circolare  agli  Stati  Maggiori
FF.AA. interessati. 
    2. Si precisa che i candidati volontari delle FF.AA. in  congedo,
o quelli in servizio ma gia' congedati da precedenti periodi di ferma
espletati come VFP1, dovranno  premunirsi  del  suddetto  estratto  e
consegnarlo il giorno della prova di efficienza fisica, come previsto
dall'art. 13, commi 6 e 7 del presente bando. 
                               Art. 8 
 
 
                Fasi di svolgimento dei tre concorsi 
 
 
    1. I concorsi di cui all'art. 1, primo comma del presente  bando,
si svolgeranno in base alle seguenti fasi: 
    1) prova scritta d'esame; 
    2) prova di efficienza fisica; 
    3) accertamenti psico-fisici; 
    4) accertamento attitudinale. 
    Inoltre, per i concorsi di cui alle lettera b) e  c)  del  citato
art. 1, primo comma, e' prevista l'ulteriore fase  della  valutazione
dei titoli, meglio descritta al successivo art. 17. 
    2. Il mancato superamento, da parte del candidato, di  una  delle
prove o di uno  degli  accertamenti  elencati  al  precedente  comma,
comporta l'esclusione dal concorso prescelto. 
    3. I candidati,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti,  partecipano  alle  suddette  procedure  concorsuali  «con
riserva». 
                               Art. 9 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La commissione esaminatrice dei concorsi di  cui  all'art.  1,
primo comma, e' presieduta da un funzionario, appartenente  al  ruolo
dei dirigenti della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia,
con qualifica  non  inferiore  a  dirigente  superiore,  in  servizio
preferibilmente presso il Dipartimento della pubblica  sicurezza,  ed
e' composta da: 
    a) due funzionari con qualifica non inferiore a Commissario  Capo
della Polizia di Stato; 
    b) due docenti di scuola secondaria superiore; 
    c) un esperto nelle lingue straniere previste dal presente  bando
(inglese e francese); 
    d) un appartenente al ruolo dei direttori  tecnici  fisici  della
Polizia di Stato del settore Telematica. 
    2. Per l'incarico di presidente  della  commissione  puo'  essere
nominato anche un funzionario, appartenente al  ruolo  dei  dirigenti
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con qualifica
non inferiore a dirigente superiore, collocato in quiescenza  da  non
oltre un quinquennio dalla data del presente bando. 
    3. Un funzionario del  ruolo  dei  commissari  della  Polizia  di
Stato, in servizio presso il Dipartimento della  pubblica  sicurezza,
svolge le funzioni di segretario della commissione. 
                               Art. 10 
 
 
                        Prova d'esame scritta 
 
 
    1. La prova d'esame scritta, prevista per i concorsi  di  cui  al
presente bando, consiste nel compilare un questionario, articolato in
domande con risposta a  scelta  multipla.  Il  predetto  questionario
verte su argomenti di cultura generale; sulle  materie  previste  dai
vigenti  programmi  della   scuola   secondaria   di   primo   grado;
sull'accertamento di  un  sufficiente  livello  di  conoscenza  della
lingua inglese o francese  a  scelta  del  candidato,  nonche'  delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche  piu'  diffuse,  in
linea con gli standard europei. 
    2. In sede d'esame,  a  ciascun  candidato  sara'  consegnato  un
questionario, predisposto casualmente (funzione c.d. «random») da  un
apposito programma informatico che ha utilizzato una  banca  dati  di
6000  quesiti,  che   sara'   pubblicata   sul   sito   istituzionale
www.poliziadistato.it almeno venti giorni prima che abbia  inizio  la
fase della prova scritta. 
    3.  La  commissione  esaminatrice  stabilira'  preventivamente  i
criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo
punteggio, nonche' la durata della prova. 
    4. La correzione delle risposte ai questionari  e  l'attribuzione
del   relativo   punteggio   saranno   effettuati   tramite   sistema
informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica.  La  prova
si intende superata se il  candidato  riportera'  una  votazione  non
inferiore a sei decimi.  L'esito  della  prova  scritta,  non  appena
disponibile, sara' consultabile  dai  candidati  interessati  tramite
l'accesso al suddetto sito istituzionale. 
    5. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di  comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con
altri,  salvo  che  con  gli  incaricati  della  vigilanza  o  con  i
componenti della commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito
usare telefoni cellulari, portare  apparati  radio  ricetrasmittenti,
calcolatrici e qualsiasi altro strumento elettronico,  informatico  o
telematico. E' vietato, altresi', copiare  le  risposte,  portare  al
seguito  penne,  matite,   carta   da   scrivere,   appunti,   libri,
pubblicazioni di  qualsiasi  genere.  L'inosservanza  delle  suddette
prescrizioni comporta l'esclusione dal concorso. 
    6. Per sostenere la prova scritta d'esame  i  candidati  dovranno
presentarsi, muniti  di  un  valido  documento  d'identita'  e  della
ricevuta della domanda di partecipazione al concorso, nella sede, nel
giorno e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 7 luglio 2017. 
    7. Tale pubblicazione avra'  valore  di  notifica,  a  tutti  gli
effetti, nei confronti dei candidati. 
    8. Il candidato che non si presentera' nel luogo,  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per sostenere la prova d'esame sara'  escluso  dal
concorso con decreto motivato. 
                               Art. 11 
 
 
  Formazione ed approvazione delle graduatorie della prova scritta 
 
 
    1.  Espletata  la  fase  della  prova  scritta,  la   commissione
esaminatrice formera', per ciascuno dei  tre  concorsi  previsti  dal
presente bando, una distinta graduatoria che  riportera',  in  ordine
decrescente, la votazione conseguita da ogni candidato nella medesima
prova. 
    2. Le suddette graduatorie, tenuto conto delle riserve dei  posti
di cui all'art. 2 del presente bando, saranno approvate con decreto e
poi utilizzate per convocare i candidati, idonei alla prova  scritta,
alla prova di efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici  ed
attitudinali successivi. 
                               Art. 12 
 
 
            Convocazioni alle prove di efficienza fisica 
          ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali 
 
 
    1. I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  d'esame  scritta
saranno convocati alla prova di efficienza fisica, tenendo conto  dei
seguenti criteri: 
    per il concorso di cui all'art. 1, primo comma,  lettera  a)  del
presente bando sara'  convocato,  seguendo  l'ordine  della  relativa
graduatoria, un numero sufficiente di candidati, tale da garantire la
copertura dei posti messi a concorso; 
    per il concorso di cui alla successiva lettera  b)  dell'art.  1,
primo comma citato, saranno convocati i primi 300  candidati  idonei,
seguendo l'ordine della relativa graduatoria; 
    per il concorso di cui alla successiva lettera  c)  del  medesimo
art. 1, primo comma, saranno convocati i primi 130 candidati  idonei,
seguendo l'ordine della relativa graduatoria. 
    2. Inoltre, saranno convocati, in sovrannumero, tutti i candidati
che abbiano riportato un punteggio, alla prova scritta, pari a quello
dell'ultimo  convocato  in  base  ai  criteri  stabiliti  dal   comma
precedente. 
    3. Qualora il numero dei candidati, dichiarati idonei durante  la
fase degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali  prescritti,  si
prospettasse insufficiente a coprire il totale dei posti banditi  per
ciascuno  dei  suddetti  tre   concorsi,   l'Amministrazione   potra'
convocare,  alla  prova  di  efficienza  fisica   e   ai   successivi
accertamenti, ulteriori  aliquote  di  candidati  idonei  alla  prova
scritta, rispettando l'ordine delle relative graduatorie. 
                               Art. 13 
 
 
     Prova di efficienza fisica e consegna della documentazione 
 
 
    1. I candidati, da convocare in base  ai  criteri  stabiliti  dal
precedente art. 12, primo comma, saranno  sottoposti  alla  prova  di
efficienza  fisica  ed  agli  accertamenti   dell'idoneita'   fisica,
psichica ed attitudinale successivi, secondo il calendario che  sara'
pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it  in  data  25
settembre 2017. Tale pubblicazione avra' valore di notifica, a  tutti
gli effetti, nei confronti dei candidati interessati. 
    2. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora stabiliti  per  la  suddetta  prova  di  efficienza  fisica,
saranno esclusi dal concorso con decreto motivato. 
    3. Una commissione composta da  un  dirigente  della  Polizia  di
Stato, che la presiede, da un medico della Polizia di Stato,  nonche'
da un appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato  «Fiamme
Oro» con qualifica di coordinatore di settore sportivo o di direttore
tecnico, sottoporra' i candidati convocati alla prova  di  efficienza
fisica, consistente negli esercizi ginnici, da superare in  sequenza,
sotto specificati: 
      
 
=====================================================================
|         Prova        |   Uomini   |   Donne  |        Note        |
+======================+============+==========+====================+
|                      |  Tempo max | Tempo max|                    |
|     Corsa 1000 m     |   3'55"    |  4'55"   |         /          |
+----------------------+------------+----------+--------------------+
|     Salto in alto    |   1,20 m   |  1,00 m  |  Max 3 tentativi   |
+----------------------+------------+----------+--------------------+
|   Sollevamento alla  |            |          |Continuativi (Max 2 |
|        sbarra        |    n. 5    |   n. 2   |      minuti)       |
+----------------------+------------+----------+--------------------+
 
    4. Il mancato superamento anche  di  uno  dei  suddetti  esercizi
ginnici determinera' l'esclusione dal concorso per inidoneita'. 
    5.  Il  giorno  della  presentazione  alle  suddette   prove   di
efficienza fisica, tutti i candidati dovranno essere muniti di idoneo
abbigliamento sportivo e di un documento di riconoscimento  valido  e
dovranno  consegnare,  a  pena  di  esclusione   dal   concorso,   un
certificato di idoneita' sportiva agonistica per  l'atletica  leggera
in corso di  validita',  conforme  al  decreto  del  Ministero  della
sanita' del 18 febbraio 1982 e successive  modifiche,  rilasciato  da
medici appartenenti alla  Federazione  medico  sportiva  italiana  o,
comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in
cui esercitino medici specialisti in «medicina dello sport». 
    6. Inoltre, il medesimo giorno della prova di efficienza  fisica,
i candidati al concorso di cui all'art. 1, primo comma lettera c) del
presente bando, collocati in congedo, dovranno consegnare  l'estratto
della documentazione di servizio relativo al  periodo  o  ai  periodi
prestati in qualita' di VFP1, compilato e  sottoscritto  dall'ufficio
militare competente, nonche' dall'interessato  per  presa  visione  e
conferma dei dati ivi contenuti, come da facsimile  «Allegato  1»  al
presente  bando.  Cio'  a  pena  della  sospensione  dell'istruttoria
amministrativa riguardante la posizione del candidato. 
    7. Analogamente, i candidati ai concorsi di cui all'art. 1, primo
comma lettera  b)  e  c),  se  in  servizio,  ma  gia'  congedati  da
precedenti periodi di ferma espletati come VFP1, dovranno consegnare,
lo stesso giorno della prova di efficienza fisica,  l'estratto  della
documentazione relativo a questi ultimi periodi di ferma, compilato e
sottoscritto    dall'ufficio     militare     competente,     nonche'
dall'interessato per presa visione e conferma dei dati ivi contenuti,
come da facsimile «Allegato 1» al presente bando. Cio' a  pena  della
sospensione dell'istruttoria amministrativa riguardante la  posizione
dell'interessato. 
    8. Infine, tutti i candidati ai concorsi di cui all'art. 1, primo
comma, lettere b) e c), sia in servizio che  in  congedo,  il  giorno
della suddetta prova di efficienza fisica dovranno  consegnare  copia
conforme  all'originale  degli  eventuali  titoli  ricompresi   nelle
categorie di cui al successivo art. 17, primo comma lettere  e),  f),
g), h), i) del presente bando, solo se tali titoli risultano indicati
nell'estratto di servizio,  gia'  sottoscritto.  Cio'  a  pena  della
sospensione dell'istruttoria amministrativa riguardante la  posizione
dell'interessato. 
                               Art. 14 
 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1. I concorrenti,  risultati  idonei  alla  prova  di  efficienza
fisica, saranno sottoposti agli accertamenti  fisici  e  psichici,  a
cura di una commissione composta da un primo dirigente medico, che la
presiede, e da quattro direttivi medici della Polizia di Stato. A tal
fine, sono previsti un esame clinico generale del candidato  e  varie
prove strumentali e di laboratorio. 
    2. Tutti i candidati, all'atto della  presentazione  ai  predetti
accertamenti, dovranno esibire  un  documento  di  riconoscimento  in
corso di  validita'  e,  a  pena  dell'esclusione  dal  concorso,  la
seguente documentazione sanitaria, recante data non anteriore  a  tre
mesi a quella della relativa presentazione: 
    a) certificato anamnestico, come da facsimile di cui all'Allegato
2 al presente bando, sottoscritto dal medico di cui all'art. 25 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 e  dall'interessato,  con  particolare
riferimento alle infermita' pregresse o attuali elencate nel  decreto
ministeriale 30 giugno 2003,  n.  198.  In  proposito,  il  candidato
potra' produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili  ai
fini della valutazione medico-legale; 
    b) esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica, da
effettuarsi presso  una  struttura  pubblica  o  accreditata  con  il
S.S.N., con l'indicazione del codice identificativo regionale; 
    c)  esami  ematochimici  da  effettuarsi  presso  una   struttura
pubblica o accreditata con il S.S.N., con  l'indicazione  del  codice
identificativo regionale: 
    1 - esame emocromocitometrico con formula; 
    2 - esame chimico e microscopico delle urine; 
    3 - creatininemia; 
    4 - gamma GT; 
    5 - glicemia; 
    6 - GOT (AST); 
    7 - GPT (ALT); 
    8 - HbsAg; 
    9 - Anti HbsAg; 
    10 - Anti Hbc; 
    11 - Anti HCV; 
    12 - uno tra i seguenti test: TINE  test,  intradermoreazione  di
Mantoux, Quantiferon test. 
    3. La Commissione potra' inoltre disporre, ai fini  di  una  piu'
completa  valutazione  medico-legale,  l'effettuazione  di  esami  di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere  la  produzione
di certificati sanitari, ritenuti utili. 
    4. Per quanto attiene ai requisiti  da  accertare,  al  candidato
sono richiesti, a pena di inidoneita': 
    sana e robusta costituzione fisica; 
    composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo
non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per  cento  per  i
candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per  cento  e  non
superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile; 
    forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati  di  sesso
maschile, e  non  inferiore  a  20  kg  per  le  candidate  di  sesso
femminile; 
    massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra  teorica
presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati
di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per  le  candidate
di sesso femminile; 
      senso cromatico  e  luminoso  normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10  complessivi  quale
somma del visus dei due occhi, con non meno di 5  decimi  nell'occhio
che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per  ciascun  occhio  per
una correzione massima complessiva di una diottria  quale  somma  dei
singoli vizi di rifrazione.  
    5. Costituiscono altresi' cause di inidoneita', per  l'assunzione
nella Polizia di Stato, le  imperfezioni  e  le  infermita'  elencate
nella tabella 1, allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2003,  n.
198. 
    6. I giudizi della commissione per l'accertamento  dei  requisiti
psico-fisici sono definitivi e comportano l'esclusione dal  concorso,
in caso di inidoneita' del candidato. 
    7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per i predetti accertamenti  psico-fisici  saranno
esclusi dal concorso con decreto motivato. 
                               Art. 15 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1.  I  candidati  risultati  idonei  ai   suddetti   accertamenti
psico-fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali da  parte  di
una commissione di selettori composta da un funzionario del ruolo dei
dirigenti  tecnici  psicologi,  che  la  presiede,   e   da   quattro
appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo  dei
commissari della Polizia  di  Stato,  in  possesso  dell'abilitazione
professionale  di  perito  selettore  attitudinale.  Le  funzioni  di
segretario della predetta commissione, sono svolte da un appartenente
al  ruolo  degli  ispettori  della  Polizia  di  Stato  o   qualifica
equiparata, o da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno  con  qualifica  equiparata,  in  servizio   presso   il
Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    2. Le suddette  prove  attitudinali  sono  dirette  ad  accertare
l'idoneita' del candidato allo svolgimento dei compiti  connessi  con
l'attivita'  propria  del  ruolo  e  della  qualifica  da  rivestire.
Consistono in una serie di test, predisposti da istituti  pubblici  o
privati specializzati, sia collettivi che individuali, approvati  con
decreto, nonche' in un colloquio con  un  componente  della  suddetta
commissione. Su richiesta del selettore, la commissione puo' disporre
la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso  in  cui  i
test  siano  positivi,  ma  il  colloquio  sia  risultato   negativo,
quest'ultimo sara'  ripetuto  in  sede  collegiale.  All'esito  delle
prove, la commissione si esprimera' sull'idoneita' del candidato. 
    3. I giudizi della commissione per l'accertamento delle  qualita'
attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal  concorso,
in caso di inidoneita' del candidato. 
    4. I candidati che non si siano presentati nel luogo, nel  giorno
e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali saranno
esclusi dal concorso con decreto motivato. 
                               Art. 16 
 
 
                 Produzione dei titoli di preferenza 
 
 
    1. Ai fini della formazione delle graduatorie finali di merito, i
candidati   interessati   dovranno    far    pervenire    a    questa
Amministrazione,  entro  il  termine  perentorio  di   venti   giorni
dall'avviso  che  riceveranno  in  tal   senso,   le   certificazioni
comprovanti il possesso dei titoli di preferenza gia' indicati  nella
domanda  di  partecipazione  al  concorso,  pena  il   loro   mancato
riconoscimento. 
    2.  Tali  certificazioni  dovranno   essere   trasmesse   tramite
raccomandata a/r indirizzata al Dipartimento della pubblica sicurezza
- Direzione  centrale  per  le  risorse  umane  -  ufficio  attivita'
concorsuali,  via  del  Castro  Pretorio,  5  -  00185  Roma,  oppure
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
concorsi@pecps.poliziadistato.it allegando, in entrambi i casi, copia
di un proprio documento d'identita' valido. 
                               Art. 17 
 
 
Valutazione dei titoli per i  due  concorsi  riservati  ai  volontari
                            delle FF.AA. 
 
 
    1. Per i concorsi di cui all'art. 1, primo comma, lettere b) e c)
del presente bando, le categorie dei  titoli  ammessi  a  valutazione
sono stabilite come segue: 
    a) valutazione del periodo di  servizio  svolto  in  qualita'  di
volontario in ferma prefissata di un anno; 
    b) missioni in teatro operativo fuori area; 
    c) valutazione relativa all'ultima documentazione caratteristica; 
    d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze; 
    e) titoli di studio; 
    f) conoscenza accertata secondo standard  NATO,  di  una  o  piu'
lingue straniere, oppure possesso  di  certificati  o  attestati  che
dimostrino una profonda conoscenza delle lingue straniere; 
    g) esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione
frequentati; 
    h) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite; 
    i) eventuali altri attestati e brevetti. 
    2.  I  titoli   sopra   indicati   sono   tratti   esclusivamente
dall'estratto della  documentazione  di  servizio,  rilasciato  dalle
competenti Autorita' militari, come da facsimile di cui all'«Allegato
1» al presente bando. 
    3.  Nell'ambito  delle   suddette   categorie,   la   commissione
esaminatrice determina i punteggi massimi da  attribuire  a  ciascuna
categoria, nonche' i titoli valutabili ed i criteri di massima per la
valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. 
    4. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli
candidati che abbiano superato la prova scritta d'esame e  che  siano
risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali. 
    5. Non potranno essere valutati i titoli conseguiti dopo la  data
di scadenza della domanda di partecipazione al  concorso  e  comunque
non risultanti dall'estratto della documentazione di servizio. 
    6. I titoli ammessi a valutazione dalla commissione ed i relativi
punteggi  saranno   riportati   su   apposite   schede   individuali,
sottoscritte  dal  presidente  e  da   tutti   i   componenti   della
commissione. 
                               Art. 18 
 
 
       Graduatorie finali dei concorsi - nomina dei vincitori 
 
 
    1. La graduatoria finale del concorso, di cui all'art.  1,  primo
comma lettera a) del presente bando, approvata  con  decreto,  terra'
conto del punteggio utile riportato alla prova  scritta  d'esame  dai
soli candidati risultati idonei alla prova di  efficienza  fisica  ed
agli  accertamenti  psico-fisici  ed  attitudinali,  fatte  salve  le
riserve dei posti indicate all'art. 2 del medesimo bando e, a parita'
di punteggio, delle preferenze previste dalle vigenti disposizioni. 
    2. Per  la  formazione  delle  distinte  graduatorie  finali  dei
concorsi, di cui alle successive lettera b) e c) del suddetto art. 1,
primo  comma,  la  commissione  esaminatrice  sommera'  per   ciascun
candidato, risultato idoneo alla prova di efficienza fisica  ed  agli
accertamenti  psico-fisici  ed  attitudinali,  il   punteggio   utile
conseguito alla prova d'esame scritta e il punteggio riportato  nella
valutazione dei titoli, fatte salve le  riserve  dei  posti  indicate
all'art.  2  del  presente  bando  e,  a  parita'  di  punteggio,  le
preferenze previste dalle vigenti disposizioni. 
    3. I decreti di approvazione  delle  suddette  graduatorie  e  di
dichiarazione dei vincitori, sino alla copertura dei  posti  previsti
per ciascun concorso, saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale del
personale del Ministero dell'interno, con avviso della  pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Gli  stessi
provvedimenti  saranno  consultabili  anche  sul  sito  istituzionale
www.poliziadistato.it 
                               Art. 19 
 
 
           Ammissione dei vincitori al corso di formazione 
 
 
    1.  I  concorrenti  dichiarati  vincitori  del  concorso  saranno
ammessi alla frequenza del  prescritto  corso  di  formazione,  fermo
restando il completamento della ferma per i candidati al concorso, di
cui all'art. 1, primo comma lettera b) del presente bando. 
    2. I vincitori che non si presentino, senza giustificato  motivo,
nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del suddetto
corso di formazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina  ed  al
loro posto potranno essere chiamati altri candidati idonei,  seguendo
l'ordine della graduatoria finale del rispettivo concorso. 
    3. Gli allievi agenti della Polizia  di  Stato,  al  termine  del
corso di formazione previsto, saranno assegnati in sedi  di  servizio
diverse dalla provincia di origine,  da  quella  di  residenza  e  da
quelle limitrofe. 
                               Art. 20 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  i
dati personali  forniti  dai  concorrenti  saranno  raccolti  per  le
finalita' di gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una
banca  dati   automatizzata   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto stesso. 
    2. I medesimi dati potranno  essere  comunicati  unicamente  alle
amministrazioni pubbliche interessate allo svolgimento del concorso o
alla posizione giuridico - economica  del  concorrente,  nonche',  in
caso  di  esito  positivo  del  concorso,  agli  enti   previdenziali
competenti. 
    3. I diritti di cui al Titolo II del citato  decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196 sono esercitabili nei confronti del  Ministero
dell'interno - Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  -  Direzione
centrale per le risorse umane - titolare  del  trattamento  dei  dati
personali. 
    4. Il responsabile del trattamento dei  dati  personali  e',  per
quanto di competenza, il direttore dell'ufficio attivita' concorsuali
- Direzione centrale per le risorse umane, viale del Castro Pretorio,
n. 5 - 00185 Roma. 
                               Art. 21 
 
 
                     Provvedimenti di autotutela 
 
 
    Il  Capo  della  Polizia  -  Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza,  per  comprovate  esigenze  di  interesse  pubblico,  puo'
revocare o annullare il presente  bando,  sospendere  o  rinviare  le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche'  differire
o  contingentare  l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza   del
prescritto corso di formazione. 
    Di quanto sopra si provvedera' a dare  comunicazione  con  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale - «Concorsi ed esami». 
                               Art. 22 
 
 
                          Avvertenze finali 
 
 
    1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -
ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di
concorso    saranno     pubblicati     sul     sito     istituzionale
www.poliziadistato.it 
    2. Il presente decreto e i suoi allegati saranno pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami». 
    3. Avverso il presente decreto e' ammesso  ricorso  al  Tribunale
amministrativo regionale entro sessanta  giorni,  o  in  alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi
giorni, dalla suddetta pubblicazione. 
      Roma, 18 maggio 2017 
 
                                     Il Capo della Polizia            
                          Direttore generale della pubblica sicurezza 
                                           Gabrielli