Concorso per 1 avvocato (lazio) CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 41 del 30-05-2017
Sintesi: CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Concorso (Scad. 29 giugno 2017) Bando per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizio ...
Ente: CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 30-05-2017
Data Scadenza bando 29-06-2017
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso (Scad. 29 giugno 2017)

Bando per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.


 
 
                   IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 
 
    Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare il suo
art. 22; 
    Visto il regolamento n. 1 del 20 novembre 2015 del CNF sui  corsi
per l'iscrizione all'albo speciale ed in  particolare  l'art.  2  che
istituisce la Scuola superiore dell'avvocatura per cassazionisti  che
opera mediante un Consiglio di Sezione; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e l'art. 15  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
contenente adempimenti in  materia  di  certificati  e  dichiarazioni
sostitutive; 
    Ritenuta l'opportunita' di  avvalersi  per  il  supporto  tecnico
informatico connesso alle procedure di selezione del Cineca Consorzio
interuniversitario; 
 
                               Indice 
 
una procedura  selettiva,  per  l'ammissione  al  corso  propedeutico
all'iscrizione nell'albo speciale  per  il  patrocinio  dinanzi  alle
giurisdizioni superiori ai sensi dell'art. 22, comma 2,  della  legge
n. 247, del 31 dicembre 2012. 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    Sono ammessi a partecipare al corso  gli  iscritti  all'albo  che
abbiano maturato i requisiti previsti dalla  legge  e  precisati  dal
successivo comma 2 e abbiano superato la  prova  di  accesso  di  cui
all'art. 4 del presente bando. 
    Costituiscono requisito per l'ammissione ai corsi: 
      a) l'iscrizione all'albo da almeno otto anni; 
      b)  non  aver  riportato,  negli  ultimi  tre  anni,   sanzioni
disciplinari definitive interdittive; 
      c) non essere  soggetto,  al  momento  di  presentazione  della
domanda, a sospensione cautelare e non essere  sospeso  dall'albo  ai
sensi dell'art. 20 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012; 
      d) aver svolto effettivamente la professione forense, secondo i
criteri di cui al comma successivo. 
      e) di godere dei diritti civili e politici. 
    Ai fini dell'accesso  al  corso,  sono  criteri  di  effettivita'
nell'esercizio della professione ai sensi della lettera d) del  comma
precedente: 
      1) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni,  almeno  dieci
giudizi dinanzi ad una Corte di appello civile; 
      2) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni,  almeno  venti
giudizi dinanzi ad una Corte di appello penale; 
      3) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni,  almeno  venti
giudizi  dinanzi  alle  giurisdizioni  amministrative,  tributarie  e
contabili; 
    I requisiti di cui al comma 3 sono tra loro alternativi. 
    I requisiti prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione alla prova di accesso. 
    La documentazione comprovante il possesso dei  requisiti  di  cui
alle lettere a), b), c), d) ed e) puo' essere  prodotta,  al  momento
della presentazione della domanda, attraverso autocertificazioni;  il
CNF si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli circa  la
veridicita'  del  contenuto  delle   stesse;   in   caso   di   falsa
dichiarazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 76  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dagli  articoli
483, 485, e 486 del codice penale. 
    I candidati sono  ammessi  alla  prova  di  accesso  con  riserva
dell'accertamento dei requisiti prescritti. 
    Il CNF puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l'esclusione dalla procedura  selettiva  per  difetto  dei  requisiti
prescritti dal bando. 
                               Art. 2 
 
 
                 Domanda e termini di presentazione 
 
 
    La domanda di partecipazione alla prova di  accesso  deve  essere
presentata esclusivamente via  internet,  utilizzando  l'applicazione
informatica disponibile sul sito del CNF  e  della  Scuola  superiore
dell'avvocatura   all'indirizzo   web   www.corsicassazionisti.cnf.it
seguendo le istruzioni ivi specificate. 
    Il termine di scadenza per la presentazione della domanda  e'  di
trenta giorni dalla data di pubblicazione  dell'avviso  del  presente
bando sul sito del CNF e della Scuola superiore dell'avvocatura. 
    Si considera prodotta nei termini la  domanda  di  partecipazione
alla  prova  di  accesso  elaborata  attraverso  il  form  on-line  e
pervenuta  alla  casella  di  posta  elettronica  certificata   (PEC)
corsocassazionisti2017@pec.cnf.it entro le  ore  00,00  ora  italiana
dell'ultimo giorno utile. 
    Le domande devono contenere la specificazione della materia sulla
quale il candidato intende sostenere la prova di accesso  di  cui  al
successivo art. 4. Tale scelta e' vincolante sia per la frequenza  al
corso di cui al successivo art. 9, sia per la verifica finale di  cui
al successivo art. 12. 
    La corretta compilazione della domanda  richiede  necessariamente
l'inserimento nel form on-line: 
      1) di un file PDF contenente un documento di identita' in corso
di validita'; 
      2) della copia in PDF della ricevuta del versamento di €  60,00
(sessanta/00) sul  conto  corrente  bancario  n.  2072,  intestato  a
fondazione      Scuola      superiore      dell'avvocatura,      IBAN
IT63I0100503206000000002072,  indicando  nella  causale   «Contributo
partecipazione prova di accesso al corso albo speciale-  anno  2017»,
quale contributo non rimborsabile, per la partecipazione  alla  prova
di accesso. 
    Nella domanda il candidato specifichera' altresi'  se  intende  o
meno beneficiare dell'eventuale erogazione della borsa di  studio  di
cui al successivo art. 8. 
    L'eventuale incompletezza della domanda di ammissione  o  la  sua
non leggibilita'  comporta  l'automatica  esclusione  alla  prova  di
accesso. 
                               Art. 3 
 
 
                             Commissione 
 
 
    La commissione competente a predisporre e valutare  le  prove  di
accesso e' composta da almeno 5 membri, scelti tra  membri  del  CNF,
avvocati iscritti all'albo speciale per il  patrocinio  dinanzi  alle
giurisdizioni superiori, professori universitari di ruolo in  materie
giuridiche, anche a  riposo,  e  magistrati  addetti  alla  Corte  di
cassazione o al Consiglio di Stato, anche a riposo. 
    La commissione e' nominata con successivo provvedimento del CNF. 
                               Art. 4 
 
 
                          Prova di accesso 
 
 
    La prova consiste in un test a risposta multipla, comprendente 36
domande complessive cosi' ripartite: 
      a) 12 domande  cosi'  suddistinte:  3  di  diritto  processuale
civile,  3  di   diritto   processuale   penale,   3   di   giustizia
amministrativa e 3 di giustizia costituzionale. 
      b) 24 domande in una  delle  seguenti  materie,  a  scelta  del
candidato: diritto processuale civile,  diritto  processuale  penale,
giustizia amministrativa. 
    Ai fini del superamento  della  prova  e'  necessario  rispondere
correttamente ad almeno due terzi delle domande. 
                               Art. 5 
 
 
                          Data della prova 
 
 
    La prova di accesso si terra'  a  Roma  sabato  15  luglio  2017.
Ulteriori indicazioni sull'ora e sul luogo  verranno  comunicati  sul
sito istituzionale del Consiglio nazionale forense e su quello  della
Scuola superiore dell'avvocatura. 
    Per essere ammessi a sostenere  la  prova  i  candidati  dovranno
essere  muniti  di  un  documento  di  riconoscimento  in  corso   di
validita', pena la non ammissione alle prove. 
                               Art. 6 
 
 
                          Ammessi ai corsi 
 
 
    Con provvedimento del Presidente del CNF sono approvati gli  atti
concorsuali e dichiarati  gli  ammessi  al  corso,  con  il  relativo
punteggio da ciascuno conseguito. 
    L'elenco degli ammessi verra' pubblicato sul sito web del  CNF  e
sul sito della Scuola superiore dell'avvocatura. 
    Dalla data di pubblicazione dell'elenco degli ammessi decorre  il
termine per eventuali impugnative. 
    Entro trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  suddetto
elenco, gli ammessi devono effettuare l'iscrizione al corso eseguendo
il pagamento di cui al successivo art. 7  e  far  pervenire  via  PEC
copia scansionata dell'originale  della  certificazione  relativa  al
possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando. 
                               Art. 7 
 
 
                       Quota di partecipazione 
 
 
    La quota di partecipazione  al  corso  e'  fissata  in  €  500,00
(cinquecento/00) quale contributo non rimborsabile. 
                               Art. 8 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    E' prevista l'attribuzione di borse  di  studio  sino  al  numero
massimo di 10, di € 1.000,00 (mille/00) cadauna, a titolo di concorso
nella copertura delle spese di partecipazione al corso. 
    Il conferimento delle borse di studio e' disposto in favore degli
ammessi che abbiano riportato il miglior  risultato  nel  superamento
della prova  di  cui  all'art.  5,  tenuto  conto  del  reddito,  con
particolare  riferimento   agli   iscritti   non   aventi   domicilio
professionale a Roma. 
                               Art. 9 
 
 
                      Organizzazione del corso 
 
 
    Il corso ha ad oggetto le seguenti materie: 
      a) diritto processuale civile; 
      b) diritto processuale penale; 
      c) giustizia amministrativa; 
      d) giustizia costituzionale; 
      e) orientamenti recenti delle giurisdizioni superiori. 
    La sede del corso e' in Roma. 
    Il corso ha durata di 100 ore, in ragione, di regola, di 10 ore a
settimana.  Le  lezioni  si  svolgono  ordinariamente   il   venerdi'
pomeriggio ed il sabato mattina. 
    Il corso si  articola  in  un  modulo  comune  ed  in  un  modulo
specialistico, scelto dall'iscritto. 
    Il modulo comune, di 20 ore, ha prevalente carattere teorico e ha
ad oggetto il diritto  processuale  civile,  il  diritto  processuale
penale e la giustizia amministrativa. 
    I tre moduli specialistici di 80 ore ciascuno, hanno ad  oggetto,
rispettivamente,  il  diritto  processuale   civile,   la   giustizia
amministrativa, il diritto processuale penale; in  ciascuno  dei  tre
moduli  vengono  trattati   altresi'   orientamenti   recenti   delle
giurisdizioni superiori e profili di giustizia costituzionale. 
    Nell'ambito dei moduli specialistici di cui al  comma  precedente
sono previste  prevalentemente  esercitazioni  pratiche,  consistenti
nella redazione  di  atti  giudiziari  destinati  alla  correzione  e
discussione in aula. 
    Le lezioni possono  essere  organizzate  anche  con  modalita'  a
distanza, secondo le indicazioni individuate dal Consiglio  nazionale
forense che le comunichera' attraverso la fondazione Scuola superiore
dell'avvocatura. 
                               Art. 10 
 
 
                         Lezioni decentrate 
 
 
    Una parte delle lezioni per agevolare la partecipazione al  corso
potra' essere effettuata con modalita' a distanza  e  una  quota  non
superiore  ad  un  terzo  preferibilmente  nell'ambito   del   modulo
specialistico di cui all'art. 9, comma 6,  puo'  tenersi  presso  gli
ordini distrettuali. 
    A tal fine, sulla base del numero e della provenienza  geografica
degli iscritti, il  CNF,  individua  le  sedi  di  svolgimento  delle
lezioni decentrate. 
    Le sedi di svolgimento delle lezioni  decentrate  saranno  scelte
tenendo  conto  dell'esigenza  di  garantire  uniformita'  didattica,
efficienza organizzativa ed  agevolazione  della  partecipazione  dei
candidati anche secondo la loro provenienza geografica. 
    Le sedi individuate e le date delle  lezioni  decentrate  saranno
tempestivamente comunicate agli iscritti. 
    Successivamente,  gli  iscritti  comunicano  il  luogo   in   cui
intendono  frequentare  le  lezioni  decentrate.  Sulla  base   delle
adesioni, sono attivate le singole sedi. 
                               Art. 11 
 
 
                               Docenti 
 
 
    L'insegnamento di  ciascuna  materia  e'  affidato  a  professori
universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo, avvocati
iscritti  nell'albo  speciale  per   il   patrocinio   dinanzi   alle
giurisdizioni superiori o magistrati, anche a riposo. 
                               Art. 12 
 
 
                    Verifica finale di idoneita' 
 
 
    La verifica finale di idoneita'  ha  luogo  in  Roma,  a  cadenza
annuale, con data individuata dal Consiglio di Sezione. 
    Requisito obbligatorio per l'ammissione alla verifica  finale  e'
la compiuta frequenza di almeno 2/3 delle lezioni. 
    Con  proprio  provvedimento  il  CNF  nomina,  su  proposta   del
Consiglio di  sezione  della  Scuola  superiore  dell'avvocatura,  la
commissione per la verifica finale  di  idoneita',  che  deve  essere
composta da  quindici  componenti  effettivi  e  quindici  supplenti,
scelti tra membri del CNF, avvocati iscritti all'albo speciale per il
patrocinio   dinanzi   alle   giurisdizioni   superiori,   professori
universitari di ruolo in materie giuridiche e magistrati addetti alla
Corte di cassazione o al Consiglio di  Stato.  La  commissione  opera
attraverso tre sottocommissioni composte da cinque membri ciascuna. 
    La verifica si articola in una prova scritta,  consistente  nella
scelta tra la redazione di  un  ricorso  per  cassazione  in  materia
penale o civile o un atto di appello al Consiglio di Stato. 
    La   commissione   potra'   specificare   e   dettagliare,    con
deliberazione da adottare prima della prova  scritta,  i  criteri  di
valutazione  indicati  nell'art.  9  del  regolamento  e  nel   comma
successivo del presente articolo. 
    Nella valutazione degli esiti della prova, la  commissione  tiene
conto della maturita' del candidato, dell'apprendimento delle materie
oggetto del corso, oltre che dell'effettiva padronanza delle tecniche
di redazione degli atti  di  patrocinio  dinanzi  alle  giurisdizioni
superiori. 
    Il giudizio formulato dalla commissione, previa motivazione sulla
base  dei  criteri  individuati  dal  regolamento  e  dal   bando   e
specificati  dalla  medesima  commissione,  sara'  di   idoneita'/non
idoneita'. 
    La durata della prova scritta, comunque non inferiore a 5  ore  e
non superiore a 7, sara' determinata dalla commissione. 
                               Art. 13 
 
 
                           Elenco ammessi 
 
 
    Con provvedimento del Presidente del CNF  e'  approvato  l'elenco
degli  aventi  diritto   alla   presentazione   della   domanda   per
l'iscrizione nell'albo speciale davanti alle giurisdizioni superiori. 
                               Art. 14 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Il CNF, in attuazione del decreto  legislativo  n.  196/2003,  si
impegna ad utilizzare i dati  personali  forniti  dal  candidato  per
l'espletamento della procedura selettiva e per fini istituzionali. 
    La partecipazione alla prova di accesso  comporta,  nel  rispetto
dei principi di cui al decreto legislativo n.  196/2003,  espressione
di tacito consenso alla pubblicazione sul sito del  CNF  e  sul  sito
della Scuola superiore dell'avvocatura. 
                               Art. 15 
 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
 
    Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche
ed integrazioni, il responsabile del procedimento e' il dott. Roberto
Strippoli indirizzo e-mail corsocassazionisti2017@cnf.it 
                               Art. 16 
 
 
                             Pubblicita' 
 
 
    Del presente bando sara' data pubblicita' mediante  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, sul sito istituzionale del CNF e  sul  sito
della Scuola superiore dell'avvocatura. 
                               Art. 17 
 
 
                      Norme finali e di rinvio 
 
 
    Per tutto quanto  non  espressamente  disciplinato  nel  presente
bando, si rinvia alle norme stabilite dal regolamento CNF n. 1 del 20
novembre 2015, sui corsi per l'iscrizione all'albo  speciale  e  alle
leggi vigenti in materia di ordinamento forense. 
    Resta impregiudicata  per  il  CNF  la  facolta'  di  revocare  o
annullare il presente  bando,  di  sospendere  o  rinviare  le  prove
concorsuali, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla  frequenza
del corso in ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili.  In  tal  caso,  il  CNF  provvedera'  a  darne  formale
comunicazione mediante avviso sui siti istituzionali. 
    Nel   caso   in   cui   il   CNF   eserciti   la   potesta'    di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  degli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    Il CNF si riserva altresi',  la  facolta',  nel  caso  di  eventi
avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente ad un
rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e  nei  giorni
previsti per l'espletamento delle  prove  concorsuali,  di  prevedere
sessioni di recupero delle prove stesse.  In  tal  caso,  sara'  dato
avviso  sul  sito  del  CNF  e  su  quello  della  Scuola   superiore
dell'avvocatura definendone le  modalita'.  Il  citato  avviso  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 
    Il presente bando sara' acquisito al protocollo.