Concorso per 10 allievo ufficiale pilota di complemento (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 10 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 48 del 27-06-2017 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Concorso (Scad. 27 luglio 2017) Bando unico dei concorsi, per esami, per l'ammissione di dieci Allievi Ufficiali piloti di Complemento (AUPC) ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 27-06-2017 |
Data Scadenza bando | 27-07-2017 |
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Concorso (Scad. 27 luglio 2017)
Bando unico dei concorsi, per esami, per l'ammissione di dieci Allievi Ufficiali piloti di Complemento (AUPC) dell'Aeronautica militare al 124° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni dodici e, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi ventisette Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dell'Aeronautica Militare, al 9° corso AUFP.
IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 concernente «Elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2009 concernente l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della difesa, degli Stati Maggiori di forza armata e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23, comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, e in particolare i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle forze armate e di Polizia; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante il regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2; Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle forze armate i termini di validita' della graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; Vista la lettera n. M_D SSMD REG2016 0117167 del 22 agosto 2016 dello Stato Maggiore della difesa, concernente i reclutamenti autorizzati per l'anno 2017 e consistenze previsionali per il triennio 2017-2019 dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019; Vista la lettera n. M_D ARM001 0011148 del 1° febbraio 2017 con la quale lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare ha chiesto di indire per l'anno 2017 un concorso, per esami, per il reclutamento di complessivi dieci allievi ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica Militare; Vista la lettera n. M_D ARM001 0025738 del 7 marzo 2017 con la quale lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare ha chiesto di indire per l'anno 2017 un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi trenta allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale, dell'Aeronautica Militare; Vista la lettera n. M_D ARM001 0057396 del 26 maggio 2017 con la quale lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, a parziale modifica della citata lettera n. M_D ARM001 0025738 del 7 marzo 2017, ha chiesto di ridurre i posti a concorso da trenta a ventisette; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 2014 - registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare e il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2016 - registrato presso la Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028 - relativo alla sua conferma nell'incarico; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per l'ammissione di dieci allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) dell'Aeronautica Militare al 124° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni dodici e, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi ventisette allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dell'Aeronautica Militare, al 9° corso AUFP, con il numero dei posti di seguito indicati: a) per l'ammissione al 124° corso allievi ufficiali piloti di complemento, dieci posti; b) per l'ammissione al 9° corso allievi ufficiali in ferma prefissata: 1) quattro posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico (C.S.A.r.n.); 2) dodici posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale dell'Arma Aeronautica (A.A.r.a.s.); 3) quattro posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Commissariato (C.C.r.s.); 4) sette posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico (G.A.r.s.), cosi' ripartiti: uno per la categoria Costruzioni aeronautiche; due per la categoria Elettronica; due per la categoria Infrastrutture e impianti; uno per la categoria Fisica; uno per la categoria Motorizzazione. 2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite ai candidati di entrambi i sessi. 3. Il numero dei posti disponibili e la loro ripartizione per ruolo/Corpo e categorie potranno subire modifiche, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli ufficiali ausiliari. 4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, nonche' nei siti www.persomil.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it 5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 6. La predetta Amministrazione della difesa si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonche' nei siti www.persomil.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it
Art. 2 Riserve di posti 1. Dei dieci posti per l'ammissione al 124° corso allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), uno e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle forze armate e delle forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 2. Dei quattro posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), punto 1, uno e' riservato ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria finale di merito. 3. Dei dodici posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale delle Armi dell'Aeronautica, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), punto 2, tre sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria finale di merito. 4. Dei quattro posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Commissariato, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), punto 3, uno e' riservato ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria finale di merito. 5. Dei sette posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), punto 4, due sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria finale di merito.
Art. 3 Requisiti 1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i giovani che: a) hanno compiuto il: 17° (diciassettesimo) anno di eta' e non hanno superato il giorno di compimento del 23° (ventitreesimo) anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi al concorso per l'ammissione al 124° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); 17° (diciassettesimo) anno di eta' e non hanno superato il giorno di compimento del 38° (trentottesimo) anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi al concorso per l'ammissione al 9° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b). Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione; b) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre l'arruolamento volontario nell'Aeronautica Militare espresso dai genitori o dal genitore esercente la potesta' o dal tutore; c) sono in possesso della cittadinanza italiana; d) godono dei diritti civili e politici; e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle forze armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia digitale alla domanda di partecipazione al concorso; g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; i) hanno tenuto condotta incensurabile; j) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; k) qualora partecipanti al concorso per l'ammissione al 124° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a): non sono stati espulsi da corsi per allievi ufficiali piloti o navigatori di una delle forze armate o dell'Arma dei Carabinieri o dei Corpi armati dello Stato perche' giudicati inidonei a proseguire i corsi stessi per mancanza di attitudine al volo o alla navigazione aerea o per motivi psico-fisici; l) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 1) per i dieci posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per l'ammissione ai corsi universitari; 2) per i quattro posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), punto 1, laurea magistrale LM-41 (classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia) con abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo; 3) per i dodici posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), punto 2: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni per l'ammissione ai corsi universitari; 4) per i quattro posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), punto 3: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per l'ammissione ai corsi universitari; 5) per i sette posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), punto 4: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per l'ammissione ai corsi universitari, tra quelli di seguito elencati per ciascuna categoria: categoria Costruzioni aeronautiche: diploma di perito industriale a indirizzo specializzato per costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche, per meccanica, per meccanica di precisione, o diploma di maturita' professionale equipollente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253; categoria Elettronica: diploma di perito industriale a indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare, per telecomunicazioni o diploma di maturita' professionale equipollente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253; categoria Infrastrutture e impianti: diploma di geometra o perito industriale a indirizzo specializzato per edilizia, per termotecnica, o diploma di maturita' professionale equipollente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253; categoria Fisica: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni per l'ammissione ai corsi universitari; categoria Motorizzazione: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni per l'ammissione ai corsi universitari. Saranno altresi' ritenute valide le sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale, riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollenti ad una di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. In tal caso i concorrenti dovranno produrre e allegare alla domanda di candidatura la relativa documentazione probante. Inoltre, saranno ritenuti titoli di studio validi le lauree magistrali e i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado conseguiti all'estero e riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a quelli conseguiti in Italia. A tal fine i concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione: per la laurea magistrale, una dichiarazione di equipollenza rilasciata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado o titoli di studio d'istruzione secondaria superiore, una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un Ufficio scolastico regionale nell'ambito provinciale di loro scelta, ovvero una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; m) non sono gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata, ovvero si trovano nella posizione di congedo per aver completato la ferma come ufficiali ausiliari in ferma prefissata, qualora partecipanti al concorso per l'ammissione al 9° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b). 2. Ai fini dell'ammissione al 124° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio militare per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo per allievi ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica Militare. Detta idoneita' sara' accertata con le modalita' indicate nei successivi articoli 10 e 12, del presente decreto. 3. Ai fini dell'ammissione al 9° corso allievi ufficiali in ferma prefissata i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti d'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio militare per la nomina a ufficiale in ferma prefissata dell'Aeronautica Militare. Detta idoneita' sara' accertata con le modalita' indicate nei successivi articoli 10 e 11 del presente decreto. 4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo art. 5, comma 1 e, fatta eccezione per quello dell'eta' di cui al precedente comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla nomina a sottotenente pilota di complemento ovvero tenente/sottotenente in ferma prefissata.
Art. 4 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all'art. 1 del presente decreto saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it area siti di interesse, link Concorsi e Scuole militari, ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it 2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3 - che consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura pubblicazione - potranno presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale militare o da ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso. 3. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, con una delle seguenti modalita': a) accedendo al portale dei concorsi utilizzando le proprie credenziali rilasciate, nell'ambito del Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), da un gestore riconosciuto e con le modalita' fissate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID); b) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita'; c) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante credenziali della propria firma digitale. Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche' prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti al software e alla configurazione necessaria per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti. 4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno in possesso delle credenziali (user e password) per poter accedere al proprio profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di interesse, senza dover di volta in volta ripetere l'accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale.
Art. 5 Domande di partecipazione 1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 2. La domanda di partecipazione puo' essere presentata per uno soltanto dei ruoli/Corpi di cui al precedente art. 1, comma 1. Tuttavia i candidati al concorso di cui alla lettera a) dello stesso comma devono necessariamente indicare, fermo restando il possesso dei requisiti rispettivamente previsti, un solo altro ruolo/Corpo tra quelli elencati alla lettera b) della medesima disposizione ai fini dell'applicazione di quanto previsto al successivo art. 9, comma 4. 3. I candidati che alla data di presentazione della domanda sono minorenni dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, copia per immagini dell'atto di assenso riportato nell'allegato «A» che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessita' di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. I candidati, al momento della compilazione della domanda di partecipazione, predispongono copia per immagini (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb per ogni allegato) dei documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare (eventuale atto di assenso di cui al precedente comma 1.) alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 13, ovvero quelle attestanti l'equiparazione del titolo di studio posseduto, qualora conseguito all'estero, nonche' quelle attestanti eventuali titoli di preferenza. E' cura del candidato assegnare a tali files il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.: atto_assenso.pdf, titoli_merito.pdf, equiparazione.pdf, titoli_preferenza.pdf, ecc.). E' onere dei concorrenti fornire, in dette autocertificazioni, precise e dettagliate informazioni su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice e del conseguente accertamento degli stessi, ai sensi del successivo art. 13 del presente decreto. 5. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere conservato ed esibito, ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale. Qualora il candidato non riceva il messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione puo' comunque constatare l'avvenuta presentazione della domanda di partecipazione accedendo alla propria area privata del portale dei concorsi ove trovera' la ricevuta della stessa e, nella sezione «le mie notifiche» copia del messaggio di acquisizione. 6. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale, annullando la domanda presentata, che verra' ripristinata in stato di bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La domanda modificata dovra', quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di acquisizione on-line delle domande. 7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale. 8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, la Direzione generale per il personale militare si riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel portale, nonche' nei siti www.persomil.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it secondo quanto previsto dal successivo art. 6. In tal caso, resta comunque invariata all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 3. 9. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo. 10. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione. 11. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso si intenderanno acquisiti. Il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 12. La Direzione generale per il personale militare o ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso, potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
Art. 6 Comunicazioni con i concorrenti 1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente puo' anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione e' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento della prova scritta, calendari di svolgimento degli accertamenti psico-fisici, attitudinali e delle prove di efficienza fisica, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. 2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nei siti www.persomil.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 4, i candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione, nonche' eventuali ulteriori comunicazioni, mediante messaggi di posta elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un account di PE - all'indirizzo: aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it indicando il concorso al quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un documento di identita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile. 5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso all'Accademia Aeronautica, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovra' essere preceduto dal codice «124°_AUPC_AM_2017» qualora si partecipi al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), oppure dal codice «9°_AUFP_AM_2017», qualora si partecipi al concorso di cui all'art. 1, comma 1., lettera b).
Art. 7 Svolgimento del concorso e spese di viaggio 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) prova scritta; b) accertamenti psico-fisici; c) accertamento attitudinale, solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione al 9° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b); d) tirocinio psicoattitudinale, comportamentale e prova di lingua inglese, solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione al 124° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); e) valutazione dei titoli di merito, solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione al 9° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b). 2. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 3. All'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito dei concorsi - indicativamente entro il mese di dicembre 2017 per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), mentre per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), indicativamente entro il mese di dicembre 2017 - tutti i concorrenti, compresi quelli di sesso femminile per i quali la positivita' del test di gravidanza comportera', ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti di cui al precedente comma 1. 4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno luogo le prove e gli accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c) e d) nonche' quelle di vitto e alloggio per la permanenza nelle sedi di svolgimento, ad esclusione del tirocinio psicoattitudinale, comportamentale e prova di lingua inglese di cui al precedente comma 1, lettera d), sono a carico dei concorrenti. I concorrenti che sono gia' in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento di tali fasi, nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro alla sede di servizio. 5. L'amministrazione militare provvedera' ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
Art. 8 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) la commissione esaminatrice per la prova scritta, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione delle graduatorie di merito; b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; c) la commissione per il tirocinio attitudinale e comportamentale e per la prova di lingua inglese, solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione al 124° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); d) la commissione per gli accertamenti attitudinali, solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione al 9° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b). 2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: un colonnello dell'Aeronautica in servizio permanente, presidente; un ufficiale superiore dell'Arma Aeronautica in servizio permanente pilota, membro; un ufficiale superiore dell'Arma Aeronautica ruolo delle Armi in servizio permanente pilota, membro; un ufficiale superiore del Corpo del Genio Aeronautico in servizio permanente, membro; un ufficiale superiore del Corpo di Commissariato Aeronautico in servizio permanente, membro; un ufficiale superiore del Corpo sanitario aeronautico in servizio permanente, membro; un ufficiale inferiore dell'Aeronautica Militare, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico in servizio permanente, di grado non inferiore a colonnello, presidente; due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico in servizio permanente, membri; un sottufficiale dell'Aeronautica Militare, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Aeronautica Militare o di specialisti esterni. 4. La commissione per il tirocinio attitudinale e comportamentale e per la prova di lingua inglese di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: comandante dell'Accademia Aeronautica, ovvero un ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata aerea in servizio permanente, presidente; comandante del corso, membro; un ufficiale superiore in servizio permanente, laureato in psicologia e abilitato all'esercizio della professione di psicologo o un ufficiale dell'Arma Aeronautica qualificato per le «selezioni speciali», membro; un ufficiale del ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, capo gruppo osservazione comportamentale, membro; uno o piu' ufficiali superiori in servizio permanente dell'Aeronautica Militare, ovvero docenti civili, o funzionari delle amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti della lingua inglese, membri aggiunti per la prova di lingua; un ufficiale in servizio permanente dell'Aeronautica Militare e un insegnante di educazione fisica ovvero istruttore ginnico sportivo, membri aggiunti per le prove di efficienza fisica in ambito sportivo; un ufficiale inferiore in servizio permanente dell'Aeronautica Militare, segretario senza diritto di voto. 5. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: un ufficiale dell'Aeronautica Militare, di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; due ufficiali superiori dell'Aeronautica Militare, qualificati «periti in materia di selezione attitudinale», ovvero psicologi civili dell'Amministrazione della difesa, appartenenti all'area funzionale «III», membri; un ufficiale inferiore dell'Aeronautica Militare, segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali periti in materia di selezione attitudinale e di sottufficiali qualificati aiuto perito selettore dell'Aeronautica Militare, nonche' di personale in servizio presso il Centro di selezione dell'Aeronautica Militare per l'effettuazione della prova di efficienza fisica. 6. I verbali redatti dalle commissioni del presente articolo e relativi alle prove e accertamenti di cui al precedente art. 7, comma 1., lettere a), b), c), d) ed e) dovranno essere inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1^ Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3^ Sezione al termine dei lavori di effettuazione della relativa prova o accertamento.
Art. 9 Prova scritta 1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto - a una prova scritta a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a), che avra' luogo presso il Centro di selezione dell'Aeronautica Militare - Aeroporto Militare di Guidonia (Roma) - ingresso da via Tenente Colonnello Giovanni Di Trani, indicativamente dal 18 al 22 settembre 2017, sia per i concorrenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) che per i concorrenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), secondo un calendario che verra' reso noto con le modalita' indicate al precedente art. 6 del presente decreto. 2. Tutti i concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) e che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno presentarsi nel giorno previsto, almeno un'ora prima dell'inizio della prova esibendo, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda ovvero copia della stessa ottenuta dal concorrente medesimo con le modalita' di cui all'art. 5, comma 5 del presente decreto. Gli stessi dovranno inoltre avere al seguito carta d'identita' o altro documento di riconoscimento in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato, nonche' portare al seguito una penna a sfera a inchiostro indelebile nero. Inoltre, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, i concorrenti interessati dovranno consegnare copia delle eventuali pubblicazioni edite a stampa, ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 13. 3. I soli concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione al 124° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), dovranno portare al seguito e consegnare alla commissione esaminatrice, a pena di esclusione dal predetto concorso, il referto rilasciato da strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore a due mesi rispetto a quella di svolgimento della prova, delle analisi di laboratorio concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in percentuale di attivita' enzimatica, al fine di determinare l'eventuale carenza totale o parziale di G6PD, circostanza che alla luce dell'art. 586, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e' prevista come causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea. Tale referto sara' sottoposto dalla commissione esaminatrice alla verifica di personale medico appositamente designato. 4. I concorrenti di cui al precedente comma 3, che risultassero affetti da carenza totale o parziale di G6PD o non presentassero il referto ivi previsto, saranno ammessi, previa comunicazione, prima dell'inizio della prova scritta da parte della stessa commissione esaminatrice, alla procedura concorsuale relativa all'altro ruolo/Corpo indicato nei termini di cui al precedente art. 5, comma 2. 5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6. 6. La prova consistera' nella somministrazione collettiva e standardizzata di 60 quesiti a risposta multipla cosi' suddivisi: per i concorrenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a): italiano n. 11, matematica n. 8, inglese n. 7, anatomia e scienze naturali n. 4, storia n. 4, geografia n. 4, educazione civica n. 4, logico deduttivi n. 18; per i concorrenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), n. 3: lingua inglese n. 15, matematica n. 10, storia n. 10, geografia n. 10, educazione civica n. 15; per i restanti concorrenti: lingua inglese n. 20, matematica n. 10, storia n. 10, geografia n. 10, educazione civica n. 10. I quesiti a cui saranno sottoposti i candidati durante la prova saranno estratti dalla banca dati dell'Aeronautica Militare e pubblicati, ad eccezione di quelli logico-deduttivi, nel sito www.aeronautica.difesa.it indicativamente a partire da tre settimane prima dello svolgimento della prova stessa. 7. La prova si svolgera' secondo le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I quesiti saranno di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento. Prima dell'inizio della prova la commissione esaminatrice rendera' note ai concorrenti i tempi e le modalita' di svolgimento della prova medesima. Il punteggio conseguibile per ciascun concorrente e' di 60 punti attribuibili con le seguenti modalita': a) 1 per ogni risposta esatta; b) - 0,25 per ogni risposta errata o multipla; c) 0 per ogni risposta non data. I punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova contribuiranno alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. 8. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, in base al punteggio conseguito dai concorrenti in funzione del numero delle risposte esatte fornite, formera' le graduatorie relative alla sola prova scritta distinte per concorso, ruolo e Corpo, al solo scopo di individuare i concorrenti che saranno ammessi ai successivi accertamenti psico-fisici e attitudinali, di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12 del presente decreto, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria nei limiti numerici di seguito indicati: a) allievi ufficiali piloti di complemento: 120 concorrenti; b) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico (C.S.A.r.n.): 16 concorrenti; c) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale delle Armi dell'Aeronautica (A.A.r.a.s.): 48 concorrenti; d) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale del Corpo di Commissariato Aeronautico (C.C.r.s.): 16 concorrenti; e) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico (G.A.r.s.): 28 concorrenti, di cui: 4 per la categoria Costruzioni aeronautiche; 8 per la categoria Elettronica; 8 per la categoria Infrastrutture e impianti; 4 per la categoria Fisica; 4 per la categoria Motorizzazione. Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi accertamenti psico-fisici e attitudinali i concorrenti che nella rispettiva graduatoria hanno riportato lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile per l'ammissione ai predetti accertamenti. 9. L'esito della prova scritta, l'elenco degli ammessi, il calendario con i giorni di convocazione e le modalita' di presentazione agli accertamenti di cui al successivo art. 10 del presente decreto, saranno resi noti con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazione del portale dei concorsi che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Tale avviso sara' inoltre consultabile nel sito www.persomil.difesa.it 10. Sara' possibile chiedere informazioni sull'esito della prova scritta, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico (tel. 06/517051012; fax 06/517052779; e-mail: urp@persomil.difesa.it). 11. La commissione esaminatrice, al termine dei lavori, dovra' inviare, per il tramite dell'Accademia Aeronautica, i relativi verbali alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^ Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3^ Sezione.
Art. 10 Accertamenti psico-fisici 1. I concorrenti di cui al precedente art. 9, comma 8, saranno convocati presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica Militare di Roma, viale Piero Gobetti n. 2, per essere sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), agli accertamenti psico-fisici indicativamente: a) per i concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione al 124° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), orientativamente nel mese di ottobre 2017; b) per i concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione al 9° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), orientativamente nel mese di novembre 2017; nel giorno e nell'ora indicati nella comunicazione di cui al gia' citato art. 9, comma 10. Solo i partecipanti al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) saranno sottoposti all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'idoneita' ai servizi di navigazione aerea per piloti. I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell'ora indicati saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6. 2. I concorrenti all'atto della presentazione presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica Militare di Roma dovranno consegnare la seguente documentazione, in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' previste dalla legge: a) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego dei partecipanti al concorso per l'ammissione al 9° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, referto, rilasciato da strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), espresso in percentuale di attivita' enzimatica, in data non anteriore ai due mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici; b) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto, effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN), entro i sei mesi precedenti la data di presentazione per gli accertamenti psico-fisici, ovvero copia conforme del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare. Il concorrente ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici, privo di tale esame, avra' cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita' al modello riportato nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto, per l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente agli esami radiologici; c) referto degli esami di cui al sottostante elenco, effettuate presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore ai sessanta giorni rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici: 1) determinazione degli anticorpi HIV; 2) markers virali: anti HAV, HbsAg, antiHBs, antiHBc e anti HCV; 3) emocromo con formula leucocitaria; 4) VES; 5) glicemia; 6) creatininemia; 7) ALT, AST, GGT; 8) bilirubina totale e frazionata; 9) colesterolemia totale; 10) trigliceridemia; 11) esame delle urine; 12) attestazione del gruppo sanguigno. E' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia resa conforme secondo le modalita' previste dalla legge, del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare; d) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato C che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore ai sei mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici; e) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita' (non antecedente a un anno all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici), rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero da specialisti che operano presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport; f) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in aggiunta a quanto sopra: 1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore ai cinque giorni rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici; 2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici; g) inoltre, i partecipanti al concorso per l'ammissione al 124° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), dovranno presentare: 1) ecocardiogramma color doppler, comprensivo di referto e immagini effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore ai sei mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici; 2) esame radiografico del tratto lombo-sacrale in due proiezioni, qualora gia' in possesso, con relativo referto; 3) tracciato elettroencefalografico standard, preferibilmente su supporto cartaceo, comprensivo di referto, effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici. 3. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati di cui al precedente comma 2 comportera' l'esclusione del concorrente dagli accertamenti psico-fisici e quindi dal concorso, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere a), b), e g), n. 2. In particolare, per i soli partecipanti al concorso per l'ammissione al 9° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, il referto di analisi di laboratorio, di cui al precedente comma 2, lettera a), concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), dovra' comunque essere presentato dai concorrenti, qualora vincitori, all'atto dell'incorporamento. 4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della specifica normativa citata nelle premesse. I concorrenti che risulteranno carenti di anche uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati non idonei ed esclusi dal concorso. 5. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b): a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma 2 del presente articolo, necessari per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisici, verificandone la validita'; b) in caso di accertato stato di gravidanza non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c) e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti del candidato il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste dal presente articolo, l'Accademia aeronautica procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b) ne dara' notizia alla citata Accademia aeronautica che escludera' il candidato dal concorso per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando; c) disporra', quindi, per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui ricorre il caso di cui alla precedente lettera b), del presente comma, il seguente protocollo diagnostico: 1) visita medica generale preliminare, propedeutica ai successivi accertamenti, volta a valutare eventuali elementi motivo di inidoneita' ai sensi di quanto previsto dai successivi comma 7 e comma 9; in tale sede la commissione, giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi se, per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); 2) visita cardiologica: esame obiettivo cardiologico, ecg di base; 3) visita oculistica: valutazione della funzionalita' visiva, del senso cromatico, della visione binoculare, del senso stereoscopico, esame del segmento anteriore, esame della motilita' oculare; 4) visita otorinolaringoiatrica: rinoscopia, otoscopia, faringoscopia, controllo apparato masticatorio, audiometria, timpanogramma, valutazione della funzione vestibolare, test foniatrici; 5) visita neurologica: esame obiettivo neurologico; 6) visita psichiatrica: test (MMPI - CRDA completo di allegati A, B e C), colloquio e prove strumentali; 7) eventuale ricerca dei cataboliti urinari delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope a scopo non terapeutico: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici; 8) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool; 9) ogni ulteriore indagine, clinico-specialistica, laboratoristica e/o strumentale, ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente, ivi compresi, (se non consegnati dal concorrente) in caso di dubbio diagnostico, eventuali esami radiografici del torace in due proiezioni, per i partecipanti al concorso per l'ammissione al 124° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a). Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui al gia' citato allegato «B», che costituisce parte integrante del presente decreto. 6. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo medesimo, nonche' sottoscrivere un'informativa relativa ai protocolli vaccinali previsti per il personale militare all'atto dell'incorporamento secondo il modello riportato nell'allegato «D» che costituisce parte integrante del presente decreto. 7. Sulla scorta del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e della vigente direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014, la commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b) dovra' accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti fisici: a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 nonche' dalla direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, citati nelle premesse; b) solo per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al 124° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), misure antropometriche: 1) distanza vertice-glutei non superiore a centimetri 98 (novantotto) e/o non inferiore a centimetri 85 (ottantacinque); 2) distanza glutei-ginocchia non superiore a centimetri 65 (sessantacinque) e/o non inferiore a centimetri 56 (cinquantasei); 3) distanza di presa funzionale non superiore a centimetri 90 (novanta) e/o non inferiore a centimetri 74,5 (settantaquattro virgola cinque). 8. I concorrenti, gia' giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici di una procedura di reclutamento per l'Aeronautica Militare nei 365 (trecentosessantacinque) giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti di cui al presente articolo, nell'ambito dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, dovranno produrre la seguente documentazione: a) verbale di notifica della precedente idoneita', comprensivo del profilo sanitario assegnato; b) referti degli esami previsti al precedente comma 2, lettere c), d) e f) - solo per i concorrenti di sesso femminile. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione della sopracitata documentazione, sottoporra' i concorrenti agli accertamenti di cui al precedente comma 5), lettera c), numeri 1), 7), 8) e 9), volti a valutare eventuali elementi che siano motivo di inidoneita' ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 7; per i soli concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al 124° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1., lettera a), la Commissione provvedera' a verificare i dati somatici di cui al precedente comma 7., lettera e), se non precedentemente misurati. 9. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica dei concorrenti al servizio incondizionato quali ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica Militare o ufficiali in ferma prefissata dell'Aeronautica Militare. La commissione, al termine degli accertamenti, provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, sulla base delle risultanze della visita medica generale e degli accertamenti eseguiti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati. 10. Saranno giudicati idonei i concorrenti: a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermita' previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalla vigente direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014; b) solo per quelli che partecipano al concorso per l'ammissione al 124° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), ritenuti altresi' non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermita' previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' ai servizi di navigazione aerea di cui all'art. 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dal decreto del Ministero della difesa del 16 settembre 2003; c) solo per quelli che partecipano al concorso per l'ammissione al 9° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), ritenuti altresi' in possesso di un profilo somato-funzionale minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS) 2; apparato uditivo (AU) 2. Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010, citata nelle premesse. 11. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono comprovati: a) abuso sistematico di alcool, stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive; b) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza dei corsi indicati nei successivi articoli 17 e 18 del presente decreto; c) malformazioni e infermita' comunque incompatibili con la frequenza dei corsi e con il successivo impiego quale: ufficiale pilota di complemento in ferma dodecennale; ufficiale in ferma prefissata dell'Aeronautica Militare (a eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale, dell'enzima G6PD); d) mancato possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui al precedente comma 7, lettera a). 12. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) i partecipanti al concorso per l'ammissione al 124° corso allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a): «idoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento dell'Aeronautica Militare», con indicazione del profilo sanitario; «inidoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento dell'Aeronautica Militare», con indicazione del motivo. Il giudizio di idoneita' verra' espresso con riserva di effettuazione di ulteriori indagini strumentali, cui i medesimi verranno sottoposti successivamente all'eventuale superamento del tirocinio psicoattitudinale e comportamentale, di cui al successivo art. 12, finalizzate a escludere la sussistenza delle imperfezioni e infermita' che sono causa di inidoneita' ai servizi di navigazione aerea secondo quanto previsto dall'art. 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Per tali finalita' i predetti concorrenti saranno sottoposti a cura della commissione per gli accertamenti psico-fisici - nella sede che verra' comunicata ai candidati mediante avviso pubblicato nel portale - ai seguenti accertamenti: angio-risonanza magnetica cerebrale; risonanza magnetica nucleare del rachide in toto. All'esito dei predetti accertamenti, la commissione per gli accertamenti psicofisici esprimera' nei confronti di ciascun concorrente uno dei seguenti giudizi: idoneo ai servizi di navigazione aerea e al pilotaggio militare; inidoneo ai servizi di navigazione aerea e al pilotaggio militare, con indicazione del motivo. Tale giudizio, che verra' comunicato agli interessati, e' definitivo e non suscettibile di riesame; b) i partecipanti al concorso per l'ammissione al 9° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b): «idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata dell'Aeronautica Militare», con indicazione del profilo sanitario; «inidoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata dell'Aeronautica Militare», con indicazione del motivo. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e' definitivo; pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
Art. 11 Accertamenti attitudinali 1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, i soli concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione al 9° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), giudicati idonei saranno sottoposti - presso il Centro di selezione dell'Aeronautica Militare di Guidonia (Roma), a cura della commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera d) agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (esercizi fisici, test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione - svolta con le modalita' che sono indicate nelle apposite «Norme per la selezione psicoattitudinale dei candidati partecipanti ai concorsi dell'Aeronautica Militare», emanate dal Comando Scuole dell'Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea, vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti - si articola nelle seguenti aree d'indagine, a loro volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali: efficienza fisica: verra' valutata l'efficienza fisica e l'attitudine, in ambito sportivo, necessaria allo svolgimento delle future attivita' addestrative previste nella carriera di Ufficiale tramite lo svolgimento dei seguenti esercizi: a) corsa piana di 800 metri; b) addominali; c) trazioni alla sbarra; efficienza intellettiva: verra' valutata tramite la somministrazione individuale (o collettiva) di uno o piu' test intellettivi e/o attitudinali a risposta multipla di tipologia individuata, a cura della commissione, tra le seguenti: abilita' matematica; ragionamento astratto; efficienza mentale; ragionamento numerico/matematico; abilita' visuo/spaziale; trattamento informazioni e ragionamento verbale. La prova potra' essere somministrata in maniera informatizzata e includere test di tipo adattivo; giudizio psicoattitudinale: verra' effettuato tramite un colloquio individuale e una o piu' prove di gruppo (intervista/conferenza) integrati dalle risultanze di eventuali questionari di personalita'. Le modalita' di dettaglio circa la presentazione al suddetto Centro, lo svolgimento degli esercizi e dei test, la loro valutazione e i comportamenti da tenere in caso di infortunio sono riportate nell'allegato F che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. La commissione, sulla scorta dei criteri di valutazione indicati nell'allegato F che costituisce parte integrante del presente decreto, comunichera', seduta stante, a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: «idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata dell'Aeronautica Militare»; «non idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata dell'Aeronautica Militare» con indicazione del motivo. Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
Art. 12 Tirocinio psicoattitudinale, comportamentale e prova di lingua inglese 1. I soli concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione al 124° corso allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) l'idoneita' sotto il profilo psicoattitudinale e comportamentale, sara' accertata dalla commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera c), ai sensi delle «Norme per la selezione psicoattitudinale dei candidati partecipanti ai concorsi dell'Aeronautica Militare» emanate dal Comando Scuole dell'Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea. I candidati saranno convocati al tirocinio a essi riservato, presso l'Accademia Aeronautica, orientativamente dal 19 novembre al 1° dicembre 2017, secondo le modalita' di cui al precedente art. 6, comma 1. 2. Le concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove concorsuali, dovranno nuovamente presentare il referto del test di gravidanza (su sangue o urine) eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni calendariali antecedenti alla data di presentazione al tirocinio psicoattitudinale e comportamentale. La mancata presentazione di detta documentazione determinera' l'esclusione del concorrente dal tirocinio psicoattitudinale e comportamentale. Se all'atto della presentazione al tirocinio o durante il tirocinio stesso dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della idoneita' psicofisica precedentemente riconosciuta, per eventi frattanto verificatisi, e' facolta' dell'Accademia Aeronautica inviare detti concorrenti all'osservazione della commissione per gli accertamenti psicofisici per un supplemento di indagini e conseguente espressione di parere medico-legale circa la persistenza dell'idoneita' medesima. 3. Durante la permanenza presso l'Istituto, i concorrenti: a) dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia Aeronautica; b) effettueranno un programma di attivita', di cui all'allegato G, inteso a verificare il possesso delle doti di carattere e delle qualita' richieste dall'art. 646 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 per la futura nomina a ufficiale pilota di complemento dell'Aeronautica Militare; c) fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione della difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al termine del tirocinio; d) sosterranno una prova tesa ad accertare la conoscenza della lingua inglese a cura del Centro di Formazione Aviation English di Loreto che consistera' in: un test di reading di 40 quesiti a risposta multipla. Il test si intendera' superato al raggiungimento del punteggio minimo di 60/100 (24 risposte esatte su 40). A ciascuna risposta esatta corrispondera' un punteggio positivo + 2,5) mentre a ciascuna risposta errata (o multipla) e alla mancata risposta non corrispondera' alcun punteggio. I concorrenti giudicati inidonei per il mancato raggiungimento del punteggio minimo sopra indicato (60/100) saranno esclusi dalla prosecuzione del concorso; un test orale con valutazione di listening e speaking; un test di writing. La votazione sara' espressa in centesimi per ogni singolo test e il voto finale si otterra' dalla media aritmetica delle votazioni. La prova di inglese si intendera' superata al raggiungimento del punteggio totale minimo di 60/100. 4. Durante il tirocinio i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita' programmate. 5. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle prove concorsuali coloro che: a) non otterranno nei vari giudizi i punteggi minimi indicati nel citato allegato G; b) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; c) non supereranno con esito favorevole le prove sportive obbligatorie indicate nel predetto allegato G; d) matureranno assenze, anche non continuative, che superano complessivamente un terzo della durata del tirocinio medesimo. Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in cui il candidato - anche se presente in Istituto - non ha preso parte a tutte le attivita' programmate. Pertanto, rientreranno nel computo delle assenze anche i giorni di ricovero in una struttura sanitaria, compresa l'infermeria di Corpo dell'Accademia Aeronautica, a seguito di provvedimenti medici adottati nei confronti dei concorrenti. 6. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che, al termine dello stesso, saranno giudicati idonei dalla competente commissione. Il giudizio di idoneita' o di inidoneita', unitamente ai risultati conseguiti in ogni singola prova che determinera' il giudizio stesso, sara' comunicato per iscritto a tutti i concorrenti.
Art. 13 Valutazione dei titoli di merito 1. Per i soli concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione al 9° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), la Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a) provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dichiarati nelle domande di partecipazione o in dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente allegate alle domande stesse, dai suddetti concorrenti che saranno risultati idonei al termine delle prove e degli accertamenti di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11, assegnando ai medesimi dei punteggi per il possesso dei titoli specificatamente di seguito elencati: a) per gli ausiliari del ruolo normale, fino a un massimo di 5 punti cosi' ripartiti: 1) titoli di studio: corsi master e/o dottorati di ricerca svolti presso le facolta' di medicina di istituti universitari statali o equiparati, in Italia o all'estero, frequentati dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e attinenti alla professione di medico chirurgo, punti 1; corsi di specializzazione presso istituti universitari statali o equiparati, in Italia o all'estero, frequentati dopo il conseguimento della laurea suddetta, punti 1,5; pubblicazioni di carattere tecnico o scientifico attinenti alla professione di medico chirurgo, punti 0,5; lauree possedute oltre a quella richiesta per la partecipazione al concorso, punti 0,5; 2) altri titoli: semestri di servizio prestati alle dipendenze di servizi pubblici di emergenza e accettazione sanitaria (servizio urgenza/emergenza 118), punti 1; semestri di servizio prestati alle dipendenze di strutture del Servizio sanitario nazionale, punti 0,5; b) per gli ausiliari del ruolo speciale fino a un massimo di 10 punti, cosi' ripartiti: 1) titoli di studio posseduti oltre a quello richiesto per la partecipazione al concorso, massimo punti 7: per il possesso di ciascuna laurea, punti 2 (non cumulabili con quelli attribuiti al successivo alinea qualora la laurea e la laurea magistrale appartengano allo stesso ciclo di studi); per il possesso di ciascuna laurea magistrale, punti 3; per il possesso di master universitario di I livello, punti 1; per il possesso di master universitario di II livello, punti 1; 2) altri titoli, massimo punti 3: per il possesso del brevetto di pilota d'aeroplano o di aliante, punti 1; per il possesso del diploma conseguito presso l'istituto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (O.N.F.A.), punti 1; per il corso di cultura e meteorologia aeronautica rilasciato dall'A.A.A. di Brindisi in collaborazione con l'I.T.S.N. «Carnaro», se conseguito fino a dicembre 2009 o rilasciato dal Centro/Gruppo di volo a Vela, se conseguito dal gennaio 2010, punti 0,5. Inoltre, solo per le Armi dell'Arma Aeronautica (A.A.r.a.s.): per il possesso del brevetto subacqueo militare, punti 1; per il possesso del brevetto subacqueo CMAS, punti 0,5; per il possesso del brevetto di paracadutista militare, punti 1; per il possesso del brevetto di paracadutista A.N.P.d.I., punti 0,5. 2. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e dichiarati nella stessa. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel precedente comma 1, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalita' indicate nell'art. 5, comma 4 del presente decreto. Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta dai concorrenti, qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle societa' editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all'atto della presentazione per la prova scritta di cui al precedente art. 9, comma 2 del presente decreto.
Art. 14 Graduatorie di merito 1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a), al termine della valutazione dei titoli di merito, provvedera' alla formulazione di distinte graduatorie di merito: a) per l'ammissione al 124° corso allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a); b) per l'ammissione al 9° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale, del Corpo sanitario aeronautico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1); c) per l'ammissione al 9° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale, dell'Arma Aeronautica, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2); d) per l'ammissione al 9° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale, del Corpo di Commissariato, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3); e) per l'ammissione al 9° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 4). 2. Le graduatorie di cui al precedente comma 1 saranno formulate come di seguito specificato: a) per l'ammissione al 124° corso allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) la graduatoria di merito sara' formata dalla media dei punteggi conseguiti dai candidati nelle seguenti prove: 1) prova scritta; 2) prova di lingua inglese; b) per l'ammissione al 9° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), la graduatoria di merito sara' formata dalla media dei punteggi conseguiti dai candidati nelle seguenti prove: 1) prova scritta; 2) valutazione dei titoli di merito. 3. Nella formazione delle predette graduatorie si terra' conto: a) delle riserve di posti previste dall'art. 2 del presente decreto; b) a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione. A parita' o in assenza di titoli di preferenza sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 4. Le graduatorie di merito saranno approvate dalla Direzione generale per il personale militare e pubblicate nel Giornale ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Inoltre esse saranno pubblicate nel portale dei concorsi e a puro titolo informativo, nel sito www.persomil.difesa.it 5. Se si verifica la disponibilita' di posti per insufficienza di concorrenti idonei per uno o piu' ruoli, Arma/Corpi e categorie, la Direzione generale per il personale militare si riserva la facolta' di devolvere in tutto o in parte detti posti ad altro ruolo, Arma/Corpo e categoria, su indicazione dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.
Art. 15 Svolgimento del 124° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) e nomina 1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 14, comma 1, lettera a), saranno ammessi al corso di pilotaggio aereo sotto riserva dell'accertamento, anche successivo all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto. Gli ammessi riceveranno, secondo le modalita' previste dal precedente art. 6, comma 1, l'invito a presentarsi per assumere servizio presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli (NA). 2. E' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso di pilotaggio aereo. In caso di impossibilita' a ottemperare tempestivamente alla convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di prevista presentazione presso l'Accademia Aeronautica e riconosciuta dalla stessa, potra' essere concessa una proroga della data di presentazione che, comunque, non potra' superare i sette giorni. 3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia e della tessera sanitaria. Gli stessi saranno sottoposti a visita di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneita' al servizio militare e saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A tal fine, all'atto dell'incorporamento, allo scopo di evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare: il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5), lettera a) della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale della sanita' militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi». 4. All'atto dell'ammissione al corso di pilotaggio aereo i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al corso in qualita' di allievo ufficiale pilota di complemento. Allo scopo l'Accademia Aeronautica, al termine dei primi quindici giorni di corso, dovra' fornire alle competenti divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati degli allievi gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo. 5. Il corso, con presumibile inizio nel mese di gennaio 2018, si svolgera' con le seguenti modalita', previste dalla sezione II, capo III, titolo III del libro IV del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse: a) gli ammessi al corso, inclusi i militari in servizio, saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi ed ai regolamenti militari, con il grado di Aviere Allievo Ufficiale Pilota di Complemento e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una ferma di dodici anni, decorrente dalla data di inizio del corso suddetto. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione al corso di pilotaggio aereo e rinviati dall'Accademia Aeronautica al proprio domicilio ovvero al Reparto/Ente presso il quale prestavano servizio; b) gli stessi saranno promossi Aviere scelto al compimento del terzo mese di servizio e sergente pilota di complemento all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano; c) al termine dei corsi, i sergenti pilota di complemento che avranno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici conseguiranno, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a sottotenente pilota di complemento conferita con decreto di nomina del Ministro della difesa, e saranno impiegati secondo le esigenze dell'Amministrazione della difesa con particolare priorita' per l'alimentazione delle linee di volo APR. 6. La Direzione generale per il personale militare, su proposta del comandante dell'Accademia Aeronautica, ha facolta' di espellere dal corso gli allievi che, per motivi psicofisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, saranno ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi. I suddetti frequentatori perderanno la qualifica di allievo ufficiale pilota di complemento e saranno prosciolti, a cura della Direzione generale per il personale militare, dalla ferma dodecennale contratta all'inizio del corso. Gli allievi, gia' militari, se non conseguiranno la nomina a sottotenente pilota di complemento, rientreranno nella categoria di provenienza e, se tale categoria non prevede il ricollocamento in congedo, il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio. 7. Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici, o che saranno giudicati inidonei ad assumere il grado di sottotenente di complemento, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina a pilota militare. In tale qualita' saranno tenuti a prestare servizio con il grado di sergente di complemento per un periodo di sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio. 8. Agli allievi ufficiali, una volta incorporati, e ai concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti. 9. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi gia' in servizio competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.
Art. 16 Svolgimento del 9° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) e nomina 1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 14, comma 1, lettere b), c), d) ed e), saranno ammessi al corso, sotto riserva dell'accertamento, anche successivo all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto. Gli ammessi riceveranno, con le modalita' indicate al precedente art. 6, comma 1, l'invito a presentarsi per assumere servizio presso l'Accademia Aeronautica in Pozzuoli (NA). 2. E' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso per allievi ufficiali in ferma prefissata. In caso di impossibilita' a ottemperare tempestivamente alla convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di prevista presentazione presso l'Accademia Aeronautica e riconosciuta dalla stessa, potra' essere concessa una proroga della data di presentazione che, in nessun caso sara' successivo alla conclusione della prima settimana di corso. 3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, della tessera sanitaria, nonche' del referto di cui al precedente art. 10, comma 2, lettera a) qualora non presentato in sede di accertamenti psico-fisici. Gli stessi saranno sottoposti a visita di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneita' al servizio militare e saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A tal fine, all'atto dell'incorporamento, allo scopo di evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare: il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5), lettera a) della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale della sanita' militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi». 4. All'atto dell'ammissione al corso i militari gia' in servizio e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al corso in qualita' di allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo normale o speciale dell'Aeronautica Militare. Allo scopo l'Accademia Aeronautica, al termine dei primi quindici giorni di corso, fornira' alle competenti divisioni della Direzione generale per il personale militare, gli elenchi dettagliati degli allievi gia' in servizio e di quelli richiamati dal congedo. 5. Il corso, con presumibile inizio nel periodo di gennaio 2018, si svolgera' con le modalita' previste dal decreto ministeriale 26 settembre 2002, citato nelle premesse gli ammessi conseguiranno la qualifica di allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico o dei ruoli speciali delle Armi dell'Arma Aeronautica dei Corpi e categorie dell'Aeronautica Militare. Essi dovranno contrarre una ferma volontaria di trenta mesi a decorrere, per tutti, dalla data di inizio del corso e, in qualita' di allievi, saranno assoggettati alle leggi e ai regolamenti militari. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione al corso e rinviati dall'Istituto di formazione. 6. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata durante il corso compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali dell'Accademia Aeronautica, ovvero gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione. 7. Gli allievi che dimostrano di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendono colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentano almeno un terzo delle lezioni, saranno dimessi dal corso previa determinazione della Direzione generale per il personale militare. Gli allievi comunque dimessi dal corso: a) se gia' militari rientreranno nella categoria di provenienza e, se tale categoria non prevede il ricollocamento in congedo, il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dai ruoli dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; c) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo. 8. Gli allievi che supereranno gli esami di fine corso saranno nominati, rispettivamente: a) tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico; b) sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale delle Armi dell'Arma Aeronautica; c) sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico; d) sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Commissariato Aeronautico. 9. Gli allievi che non superano gli esami di fine corso in prima sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione, sono nominati Ufficiali e iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta. Coloro che invece non superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa determinazione della Direzione generale per il personale militare. 10. Durante la frequenza del corso e durante l'espletamento del servizio da ufficiale in ferma prefissata saranno concessi dalla Direzione generale per il personale militare - a seguito della ricezione delle relative domande degli interessati trasmesse dagli enti/reparti di appartenenza - i nulla osta al transito in altre forze armate o corpi armati dello Stato, nonche' nella Polizia di Stato, nel Corpo della polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero in altre pubbliche amministrazioni, solo nei casi di immediata instaurazione di un rapporto di impiego a tempo indeterminato o di sottoscrizione di una ferma volontaria al termine della quale senza partecipazione a ulteriore concorso sia previsto il transito nel servizio permanente. 11. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno presentare domanda per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione generale per il personale militare, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, puo' rinviare il collocamento in congedo sino a un massimo di sei mesi per esigenze d'impiego ovvero per proroga dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale o in concorso con le forze di Polizia per il controllo del territorio nazionale. 12. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere: a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento di apposito concorso per titoli, qualora bandito dalla Direzione generale per il personale militare su richiesta dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale 30 settembre 2005; b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di sei mesi, su proposta dello Stato Maggiore dell'Aeronautica e previo loro consenso, per consentire l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito delle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in concorso con le forze di Polizia per il controllo del territorio nazionale. 13. Agli allievi ufficiali, una volta incorporati, e ai concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti. 14. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi gia' in servizio competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.
Art. 17 Accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 3 del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma emerge la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 3. Verranno acquisiti d'ufficio: a) il certificato generale del casellario giudiziale; b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Aeronautica Militare per coloro che sono in servizio presso altra forza armata o Corpo armato dello Stato.
Art. 18 Esclusioni 1. I concorrenti che risultano in difetto anche di uno soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione al corso allievi ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica Militare e allievi ufficiali in ferma prefissata dell'Aeronautica Militare saranno esclusi con provvedimento dalla Direzione generale per il personale militare. 2. La Direzione generale per il personale militare potra' escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a ufficiale in ferma prefissata, se il difetto dei prescritti requisiti viene accertato durante l'iter selettivo, durante il corso, ovvero dopo la nomina.
Art. 19 Prospettive di carriera per gli ufficiali piloti di complemento 1. I sottotenenti piloti di complemento, dopo aver maturato due anni di anzianita' nel grado, saranno valutati per l'avanzamento e, se idonei, promossi al grado di tenente ai sensi dell'art. 1243 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse. 2. Gli ufficiali collocati in congedo illimitato al termine della ferma dodecennale hanno diritto ad un premio di congedamento ai sensi dell'art. 1797 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse. 3. Gli ufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, se in possesso dei prescritti requisiti, potranno partecipare a specifici concorsi, per titoli, per il transito nel ruolo speciale in servizio permanente effettivo ai sensi dell'art. 667 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse.
Art. 20 Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata 1. I sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli speciali delle Armi dell'Aeronautica, dei Corpi e categorie dell'Aeronautica Militare sono valutati per l'avanzamento ad anzianita' al grado superiore al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza. 2. Gli ufficiali in ferma prefissata possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto e se sono in possesso dei requisiti indicati dal relativo bando, ai concorsi per il reclutamento di: a) ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; b) ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali di cui all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo valutabile ai fini della formazione delle graduatorie di merito.
Art. 21 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^ Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali per le finalita' di gestione del reclutamento e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, agli enti previdenziali. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 4. I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi dell'art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 5. Sono nominati, ognuno per quanto di competenza, responsabili del trattamento dei dati personali: a) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 8; b) il comandante dell'Accademia Aeronautica. Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gen. D. c.(li.) Paolo Gerometta