Concorso per 80 commissari della polizia di stato (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 80
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 50 del 04-07-2017
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Concorso (Scad. 3 agosto 2017) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 80 posti di commissario della Polizia di Stato, indetto con ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 04-07-2017
Data Scadenza bando 03-08-2017
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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Concorso (Scad. 3 agosto 2017)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 80 posti di commissario della Polizia di Stato, indetto con decreto 30 giugno 2017.

 
                        IL CAPO DELLA POLIZIA 
             Direttore generale della pubblica sicurezza 
 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 recante  il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo  decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante  «Norme
di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; 
    Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, e successive  modifiche
ed integrazioni, recante «Modifiche agli  ordinamenti  del  personale
della pubblica sicurezza»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, cosi' come modificato dal  decreto  legislativo  9  settembre
1997, n. 354, recante «Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale
della Regione Trentino-Alto Adige in  materia  di  proporzione  negli
uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza  delle
due lingue nel pubblico impiego»; 
    Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche  ed
integrazioni,  recante  il  «Nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335, e successive modifiche ed integrazioni, recante  «Ordinamento
del  personale  della  Polizia  di  Stato  che  espleta  funzioni  di
polizia»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 903 contenente «Approvazione del regolamento  per  l'accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia»; 
    Visto  l'art.  8  decreto-legge  21  settembre  1987,   n.   387,
convertito con modificazioni nella legge 20 novembre  1987,  n.  472,
recante «Copertura  finanziaria  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10  aprile  1987,  n.  150,  di  attuazione  dell'accordo
contrattuale triennale relativo al personale della Polizia  di  Stato
ed estensione agli altri Corpi di polizia», che determina la  riserva
di posti, nei concorsi per l'accesso ai  ruoli  del  personale  della
Polizia di Stato, assegnata ai diplomati presso il  Centro  studi  di
Fermo; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53  recante  «Modifiche  alle
norme  sullo  stato  giuridico  degli  appartenenti  ai  ruoli  degli
ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza
nonche' disposizioni relative alla Polizia  di  Stato,  alla  polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»  e,  in  particolare,
l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui  devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990,  n.  276,  convertito  con
modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante  «Aumento
dell'organico del  personale  appartenente  alle  Forze  di  polizia,
disposizioni per lo  snellimento  delle  procedure  di  assunzione  e
reclutamento e avvio di un piano di potenziamento  delle  sezioni  di
polizia giudiziaria»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 di approvazione del «Regolamento  recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi», e successive modifiche; 
    Visti l'art. 3, commi sei e sette della legge 15 maggio 1997,  n.
127 e il decreto del Ministro dell'interno  6  aprile  1999,  n.  115
contenente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti
di eta' per la partecipazione ai  concorsi  pubblici  di  accesso  ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di
polizia»; 
    Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Riordino dei ruoli del  personale
dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a  norma  dell'art.  5,
comma 1, della legge 31 marzo  2000,  n.  78»,  ed,  in  particolare,
l'art. 3, primo comma, nel  quale  e'  previsto  che  l'accesso  alla
qualifica iniziale del ruolo dei commissari avvenga mediante concorso
pubblico per titoli ed esami; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 recante «Testo unico delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 2  dicembre  2002,  n.
276 recante «Norme  per  l'accesso  al  ruolo  dei  commissari  della
Polizia di Stato»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e  successive
modifiche ed integrazioni, recante «Codice in materia  di  protezione
dei dati personali»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198
contenente «Regolamento per i requisiti di idoneita' fisica, psichica
ed attitudinale di cui devono  essere  in  possesso  i  candidati  ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di  Stato
e gli appartenenti ai predetti ruoli»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 25 novembre 2005, e successive integrazioni, recante la
«Definizione  della  classe  del  corso  di  laurea   magistrale   in
giurisprudenza»; 
    Visto il  decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  come
modificato dal decreto legislativo 25 gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16  marzo  2007,  e  successive  integrazioni,  recante
«Determinazioni delle classi di laurea magistrale»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione  e  l'innovazione,  del  9   luglio   2009,   recante
l'equiparazione tra i diplomi di lauree di vecchio ordinamento lauree
specialistiche e lauree magistrali per la partecipazione ai  pubblici
concorsi; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice
dell'ordinamento militare»; 
    Visto il decreto legislativo  21  gennaio  2011,  n.  11  recante
«Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino  -
Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in  materia  di  riserva  di
posti per i candidati  in  possesso  dell'attestato  di  bilinguismo,
nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare  preventivo,
nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell'ordine»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti  in  materia  di  semplificazioni  e  di  sviluppo»,   e   in
particolare l'art. 8, concernente  l'invio,  esclusivamente  per  via
telematica, delle domande di partecipazione a  selezioni  e  concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,  convertito  con
modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'art.  73,
comma 14 per il quale il positivo superamento dello stage presso  gli
uffici giudiziari costituisce un titolo di preferenza, a  parita'  di
titoli e di merito, nei concorsi pubblici; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione  e  con
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 18
dicembre 2014, con il quale sono  individuate  le  classi  di  laurea
idonee per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17  dicembre
2015, n. 207 recante «Regolamento in materia di parametri fisici  per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Vista la legge 11 dicembre 2016,  n.  232  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
    Visto il proprio decreto del  19  maggio  2017,  che  dispone  di
coprire  ottanta  posti,  nella  qualifica  iniziale  del  ruolo  dei
commissari della Polizia di Stato,  mediante  concorso  pubblico  per
titoli ed esami; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    E' indetto un concorso pubblico, per  titoli  ed  esami,  per  il
conferimento di ottanta posti di commissario del ruolo dei commissari
della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso  dei
requisiti elencati al successivo art. 3. 
                               Art. 2 
 
       Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 
 
    1. Nell'ambito degli ottanta posti, di cui al precedente art.  1,
ai candidati appartenenti alle sottoelencate  categorie,  purche'  in
possesso degli altri requisiti  previsti  dal  presente  bando,  sono
rispettivamente riservati: 
      A) venti posti al coniuge e  ai  figli  superstiti,  oppure  ai
parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado,  qualora   unici
superstiti, del  personale  deceduto  in  servizio  e  per  causa  di
servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, come
stabiliscono l'art. 1 legge 20 dicembre 1966,  n.  1116  e  l'art.  9
decreto-legge 1° gennaio 2010, n.  1,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 5 marzo 2010, n. 30; 
      B) due posti, ai sensi dell'art. 1005 del  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali,  che  abbiano  terminato  senza
demerito la ferma biennale; 
      C) due posti, ai sensi dell'art. 33 del decreto del  Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988,  n.  574,  a  coloro  che  siano  in
possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4, terzo comma
n. 4) del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,  n.
752 e successive modificazioni; 
      D) quattro posti, ai sensi dell'art.  8  del  decreto-legge  21
settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472,
a coloro che hanno conseguito  il  diploma  di  maturita'  presso  il
Centro studi di Fermo. 
    2. I posti oggetto delle riserve elencate nel  comma  precedente,
qualora non  fossero  coperti  per  mancanza  di  vincitori,  saranno
assegnati, seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito. 
                               Art. 3 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. I requisiti richiesti ai candidati, per la  partecipazione  al
concorso, sono i seguenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta  previste
dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      d) non aver compiuto il 32° anno di eta'.  Quest'ultimo  limite
e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo
servizio militare prestato dai concorrenti. Per gli  appartenenti  ai
ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite d'eta',  per
la partecipazione  al  concorso,  e'  elevato  a  quaranta  anni.  La
partecipazione al concorso non e' soggetta a limiti di eta'  per  gli
appartenenti ai ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti
della Polizia di Stato, con almeno tre anni di anzianita' di servizio
alla data del bando, nonche' per  gli  appartenenti  al  ruolo  degli
ispettori della Polizia di Stato; 
      e) aver conseguito, presso  una  Universita'  della  Repubblica
italiana o un Istituto di  istruzione  universitario  equiparato,  il
titolo   di   laurea   rientrante,   come   stabilito   dal   decreto
interministeriale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, in una delle seguenti classi: 
        1) classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (LMG/01);
classe delle lauree  magistrali  in  scienze  dell'economia  (LM-56);
classe delle lauree magistrali in  scienze  della  politica  (LM-62);
classe  delle  lauree   magistrali   in   scienze   delle   pubbliche
amministrazioni (LM-63); classe delle lauree  magistrali  in  scienze
economico-aziendali (LM-77); 
        2)  classe  delle  lauree  specialistiche  in  giurisprudenza
(22/S); classe delle lauree specialistiche in  scienze  dell'economia
(64/S); classe delle lauree specialistiche in scienze della  politica
(70/S); classe della lauree specialistiche in scienze delle pubbliche
amministrazioni (71/S); classe della lauree specialistiche in scienze
economico-aziendali (84/S); classe  delle  lauree  specialistiche  in
teoria e tecniche  della  normazione  e  dell'informazione  giuridica
(102/S). 
    Nel caso di diploma di  laurea,  rilasciato  da  una  Universita'
della  Repubblica  italiana  o   da   un   Istituto   di   istruzione
universitario   equiparato,   in   base   all'ordinamento   didattico
previgente alla riforma di cui all'art. 17, comma 95, della legge  15
maggio 1997, n. 127 e relative disposizioni attuative,  tale  diploma
deve essere equiparato ad una delle classi di lauree specialistiche o
magistrali sopra elencate ai punti 1) e  2),  ai  sensi  del  decreto
interministeriale 9 luglio 2009. Sono validi, altresi', i diplomi  di
laurea in giurisprudenza  e  in  scienze  politiche  o  equipollenti,
rilasciati secondo l'ordinamento didattico previgente  alla  suddetta
riforma, di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127; 
      f) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale  all'espletamento
dei compiti connessi alla qualifica, da accertare in conformita' alle
disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30  giugno  2003,  n.
198 e nel decreto del Presidente della Repubblica 17  dicembre  2015,
n. 207. 
    2. I  requisiti,  di  cui  al  precedente  comma,  devono  essere
posseduti alla data di scadenza della domanda  di  partecipazione  al
concorso e mantenuti fino alla  data  di  nomina  alla  qualifica  di
commissario, escluso il  requisito  dell'eta'  massima  previsto  dal
primo comma, lettera d) del presente articolo. 
    3.  Non  potranno  partecipare  al  concorso  gli  obiettori   di
coscienza che sono stati ammessi a prestare servizio civile, ai sensi
dell'art. 636, primo comma, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66. 
    4. Non sono ammessi al concorso coloro  che  sono  stati  espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti  o
licenziati da pubblici uffici,  dispensati  dall'impiego  presso  una
pubblica amministrazione per  persistente  insufficiente  rendimento,
ovvero decaduti dall'impiego, ai sensi dell'art.  127,  primo  comma,
lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3, nonche' coloro che  abbiano  riportato  condanna  a  pena
detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura  di
sicurezza o di prevenzione. 
    5. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione  al
concorso l'espulsione da uno dei corsi di formazione per l'immissione
nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato. 
    6. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito
della condotta e  delle  qualita'  morali  e  quello  dell'efficienza
fisica, dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di
polizia, nonche' le cause di risoluzione di  precedenti  rapporti  di
pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate  dai
candidati.  Fatta  salva  la  responsabilita'  penale,  il  candidato
decadra' dai benefici  conseguiti  in  virtu'  di  un  provvedimento,
emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera. 
    7.  L'esclusione  dal  concorso,  per   difetto   dei   requisiti
prescritti,  verra'  disposta  in  qualunque  momento   con   decreto
motivato. 
                               Art. 4 
 
          Domanda di partecipazione - modalita' telematica 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
ed inviata entro il termine perentorio di trenta giorni, che  decorre
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del  presente  bando
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami». A tal fine dovra' essere utilizzata,  a
pena di esclusione, l'apposita procedura informatica presente, con le
relative              istruzioni,              sul               sito
http://concorsionline.poliziadistato.it. Al termine della  procedura,
il  candidato  dovra'  stampare,  attraverso   l'apposita   funzione,
l'estratto della domanda  con  relativo  codice  identificativo,  che
dovra' essere sottoscritto e obbligatoriamente consegnato  il  giorno
della partecipazione alla  prova  preselettiva,  se  avra'  luogo,  o
altrimenti il giorno di inizio delle prove scritte. 
    2. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare: 
    a) il  cognome  ed  il  nome.  Le  candidate  coniugate  dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile; 
    b) il luogo e la data di nascita; 
    c) il codice fiscale; 
    d) il possesso della cittadinanza italiana; 
    e) la residenza o il domicilio, precisando  altresi'  l'eventuale
diverso recapito e l'indirizzo di  posta  elettronica,  dove  intende
ricevere le comunicazioni relative al concorso; 
    f) il Comune di  iscrizione  alle  liste  elettorali,  ovvero  il
motivo della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
    g) di non avere a proprio carico, condanne penali anche ai  sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti  penali  o
per l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  o  di  prevenzione,  o
comunque precedenti penali iscrivibili nel casellario  giudiziale  ai
sensi dell'art. 3 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
novembre  2002,  n.  313.  In  caso  contrario  il  candidato  dovra'
precisare la data di ogni provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che
lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento; 
    h) il  titolo  di  studio  richiesto  per  la  partecipazione  al
concorso  con   l'indicazione   dell'Universita',   o   dell'Istituto
universitario  equiparato,  che  lo  ha  rilasciato,  della  data  di
conseguimento  e  di  tutte  le  altre  informazioni   previste,   in
proposito, dalla procedura on line; 
    i) la lingua, a scelta tra inglese, francese, tedesco e  spagnolo
nella quale intende sostenere  la  verifica  della  conoscenza  della
lingua straniera, come stabilito per la prova d'esame orale; 
    l) per il candidato di sesso maschile, la posizione nei  riguardi
degli obblighi di leva, specificando, se nato entro il 1985,  di  non
essere obiettore di coscienza ammesso  a  prestare  servizio  civile,
oppure di avere rinunciato formalmente allo status di obiettore; 
    m) le eventuali cause di risoluzione di  precedenti  rapporti  di
pubblico impiego, specificando  se  sia  stato  espulso  dalle  Forze
armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituito  o  licenziato
da  pubblici  uffici,  o  dispensato  dall'impiego  per   persistente
insufficiente rendimento,  oppure  decaduto  dall'impiego,  ai  sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d), del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
    n)  l'eventuale  possesso  dei  titoli  di  preferenza,  indicati
all'art. 5, comma quarto del decreto del Presidente della  Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive  modificazioni;  nonche'  all'art.
73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,  convertito  in
legge n. 98 del 20 agosto 2013; 
    o) se intenda concorrere ai posti riservati di  cui  all'art.  2,
primo comma, lettera C) del presente bando. A tal fine, il  candidato
in possesso dell'attestato di bilinguismo, di cui all'art.  4,  terzo
comma n. 4) del decreto del Presidente  della  Repubblica  26  luglio
1976, n. 752, dovra' specificare la lingua, italiana o  tedesca,  che
preferisce per sostenere l'eventuale prova preselettiva  e  le  prove
d'esame; 
    p) se intenda concorrere ai posti riservati di  cui  all'art.  2,
primo comma lettere A), B), D) del presente bando; 
    q) di essere a conoscenza  che  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami»  del  13
ottobre 2017 si  dara'  comunicazione  della  data  e  del  luogo  di
svolgimento  della  prova  preselettiva,  ove   ne   ricorressero   i
presupposti, o in alternativa della data e del luogo  di  svolgimento
delle prove scritte; 
    r) di essere a conoscenza delle responsabilita'  penali  previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    3.  Si  avvisa  che  i  titoli  di  preferenza   non   dichiarati
espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non saranno
presi in considerazione. 
    4. Il candidato deve  segnalare  tempestivamente  ogni  eventuale
variazione dell'indirizzo o recapito,  anche  telematico,  dichiarato
nella suddetta domanda di partecipazione,  presso  il  quale  intende
ricevere  le  comunicazioni  relative  al  concorso.  A   tal   fine,
l'interessato dovra' inviare detta segnalazione tramite  raccomandata
A/R  indirizzata  al  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della
pubblica sicurezza -  Direzione  centrale  per  le  risorse  umane  -
Ufficio attivita' concorsuali, via del Castro Pretorio, n.  5,  00185
Roma;  oppure  all'indirizzo   di   posta   elettronica   certificata
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it, allegando in  entrambi  i
casi copia di un proprio documento d'identita' valido. 
    5. L'Amministrazione non sara' responsabile qualora il  candidato
non ricevesse le comunicazioni inoltrategli, a causa di  inesatte  od
incomplete indicazioni dell'indirizzo  o  recapito  da  lui  fornito,
ovvero  di   mancata   o   tardiva   segnalazione   del   cambiamento
dell'indirizzo o recapito. 
                               Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La Commissione esaminatrice del concorso  viene  nominata  con
decreto del Capo della Polizia - Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza ed  e'  presieduta  da  un  consigliere  di  Stato,  da  un
magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a
consigliere di Stato, oppure da un prefetto, ed e' composta da: 
      a) due funzionari dei ruoli  del  personale  della  Polizia  di
Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica non  inferiore  a
primo dirigente; 
      b) due docenti universitari esperti in una o piu' delle materie
su cui vertono le prove d'esame. 
    Per le  prove  nelle  lingue  straniere  indicate  nel  bando  di
concorso e per quella di informatica,  la  Commissione  esaminatrice,
limitatamente all'espletamento delle predette prove, e' integrata  da
un esperto nelle lingue straniere e da  un  Dirigente  tecnico  della
Polizia di Stato, esperto in informatica. 
    2. Per l'incarico di Presidente  della  Commissione  esaminatrice
puo'  essere  nominato  anche  un  funzionario   dell'Amministrazione
dell'interno collocato in quiescenza  da  non  oltre  un  quinquennio
dalla data del decreto che indice il concorso. 
    3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo. 
                               Art. 6 
 
                  Fasi di svolgimento del concorso 
 
    1. Nel caso si debba svolgere la prova preselettiva,  di  cui  al
successivo art. 7, il concorso si articolera' nelle seguenti fasi: 
      prova preselettiva; 
      prova di efficienza fisica; 
      accertamenti psico-fisici; 
      accertamento attitudinale; 
      prove scritte; 
      valutazione dei titoli dei candidati; 
      prova orale. 
    2. Se la prova preselettiva non sara' disposta,  il  concorso  si
articolera' nelle seguenti fasi: 
      prove scritte; 
      prova di efficienza fisica; 
      accertamenti psico-fisici; 
      accertamento attitudinale; 
      valutazione dei titoli dei candidati; 
      prova orale. 
    3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di  una  delle
prove o di uno degli accertamenti  indicati  ai  precedenti  primo  e
secondo comma, comporta l'esclusione dal concorso. 
     4. I candidati, nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale
«con riserva». 
                               Art. 7 
 
           Eventuale prova preselettiva e relativo diario 
 
    1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione  sia
superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi  a  concorso  e
non  sia  inferiore  a  cinquemila,  dovra'   svolgersi   una   prova
preselettiva, volta a  selezionare  i  candidati  da  ammettere  alle
successive prove scritte.  
    2. La prova preselettiva consiste nel compilare un  questionario,
articolato in domande con risposta  a  scelta  multipla,  dirette  ad
accertare la  conoscenza  delle  seguenti  materie:  diritto  penale,
diritto processuale penale, diritto civile, diritto costituzionale  e
diritto amministrativo. 
    3. Le modalita' di  predisposizione  dei  quesiti,  dei  relativi
gradi di difficolta' e di attribuzione dei  relativi  punteggi,  sono
stabilite dall'art. 7 del decreto ministeriale 2  dicembre  2002,  n.
276. 
    4. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» del 13 ottobre 2017 sara' pubblicato  il
diario e il luogo di svolgimento della suddetta  prova  preselettiva.
Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli  effetti  nei
confronti dei candidati. 
    5. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva
determina l'esclusione di diritto dal concorso. 
    6. La banca dati dei 5000 quesiti,  che  saranno  utilizzati  per
elaborare i questionari per la prova preselettiva,  sara'  pubblicata
quarantacinque giorni prima dell'inizio  della  medesima  prova,  sul
sito istituzionale www.poliziadistato.it 
                               Art. 8 
 
            Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva 
 
    1. La prova preselettiva si svolgera' per  gruppi  di  candidati,
suddivisi per ordine alfabetico, in base al diario  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, come previsto dal precedente art. 7. 
    2.   Dopo   l'ingresso   dei   candidati   nei   locali   adibiti
all'espletamento della prova, la Commissione esaminatrice provvedera'
alla  distribuzione  dei   questionari,   gia'   elaborati   mediante
estrazione  automatica,  come  stabilito  dall'art.  9  del   decreto
ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276. 
    3. I questionari saranno contenuti in confezioni  individualmente
sigillate, la cui apertura  da  parte  dei  candidati  dovra'  essere
autorizzata dalla Commissione esaminatrice. 
    4. Ciascun questionario  sara'  composto  da  un  totale  di  200
quesiti - suddivisi in 40 quesiti per  ognuna  delle  cinque  materie
giuridiche previste, con gradi di difficolta'  diversi  -  basati  su
un'unica domanda seguita da cinque  risposte,  di  cui  una  sola  e'
esatta. I candidati dovranno  rispondere  al  questionario  entro  il
tempo massimo complessivo di 210 minuti. 
    5.  I  candidati  non  possono  avvalersi,   durante   la   prova
preselettiva,  di  codici,  raccolte  normative,  testi,  appunti  di
qualsiasi  natura  e  di  strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di
informazioni o alla trasmissione di dati. 
    6. Durante la prova preselettiva non e' permesso  ai  concorrenti
di comunicare tra loro in qualsiasi  forma,  ovvero  di  mettersi  in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  o
con i componenti della Commissione esaminatrice. 
                               Art. 9 
 
            Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva 
 
    1. La correzione degli elaborati e  l'attribuzione  del  relativo
punteggio, che in  ogni  caso  non  concorre  alla  formazione  della
graduatoria  finale  di  merito,  saranno   effettuati   con   idonea
strumentazione    informatica,     utilizzando     procedimenti     o
apparecchiature a lettura ottica. 
    2.  Avvalendosi  del  sistema   automatizzato,   la   Commissione
esaminatrice formera' la graduatoria della prova  preselettiva  sulla
base dei punteggi attribuiti ai questionari  contenenti  le  risposte
dei candidati. 
    3. La graduatoria della prova preselettiva  sara'  approvata  con
decreto del Capo della Polizia - Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza, del quale sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale,  con
valore di notifica a tutti gli effetti. 
    4. In base all'ordine decrescente della graduatoria  della  prova
preselettiva sara' convocato, alla prova di efficienza  fisica  e  ai
successivi accertamenti psico-fisico ed attitudinali, un'aliquota  di
candidati sufficiente a garantire una partecipazione, alle successive
prove scritte, di un numero di  candidati  pari  a  cinque  volte  il
numero dei posti messi a concorso. 
                               Art. 10 
 
            Convocazioni alla prova di efficienza fisica 
 
    1. Nel caso in cui la prova preselettiva  avesse  luogo,  saranno
convocati,  alla  prova  di  efficienza  fisica   e   ai   successivi
accertamenti psico-fisico e attitudinali, i  candidati  indicati  dal
precedente art. 9, comma quarto. 
    2. Qualora  la  prova  preselettiva  non  avesse  luogo,  saranno
convocati,  alla  prova  di  efficienza  fisica   e   ai   successivi
accertamenti psico-fisici ed attitudinali, i soli candidati risultati
idonei alle prove scritte. 
    3. In entrambi i casi previsti dai precedenti commi, la sede e il
diario della prova  di  efficienza  fisica  saranno  pubblicati,  con
debito anticipo, sul sito istituzionale www.poliziadistato.it 
                               Art. 11 
 
            Svolgimento della prova di efficienza fisica 
 
    1. Una Commissione composta da  un  dirigente  della  Polizia  di
Stato, che la presiede, da un medico della Polizia di Stato,  nonche'
da un appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato  «Fiamme
Oro» con qualifica di coordinatore o di direttore tecnico del settore
sportivo, sottoporra' i candidati convocati alla prova di  efficienza
fisica, consistente negli esercizi ginnici, da superare in  sequenza,
sotto specificati: 
 
=====================================================================
|       Prova        | Uomini  | Donne  |           Note            |
+====================+=========+========+===========================+
|                    |         |Tempo   |                           |
|                    |Tempo max|max 4'  |                           |
|Corsa 1000 m.       |3' 55"   |55"     |                           |
+--------------------+---------+--------+---------------------------+
|Salto in alto       |1,20 m.  |1,00 m. |Max 3 tentativi            |
+--------------------+---------+--------+---------------------------+
|Sollevamento alla   |         |        |                           |
|sbarra              |n. 5     |n. 2    |Continuativi (Max 2 min.)  |
+--------------------+---------+--------+---------------------------+
 
    2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da  un
appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, o da un
appartenente  ai   ruoli   tecnici   o   all'Amministrazione   civile
dell'interno  con  qualifiche  equiparate,  in  servizio  presso   il
Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    3. Il mancato superamento, anche di  uno  dei  suddetti  esercizi
ginnici, determinera'  l'esclusione  dal  concorso  per  inidoneita',
disposta con decreto motivato  del  Capo  della  Polizia -  Direttore
generale della pubblica sicurezza. 
    4. Il giorno di presentazione alle suddette prove  di  efficienza
fisica,  tutti  i  candidati  dovranno  essere   muniti   di   idoneo
abbigliamento sportivo e di un documento di riconoscimento  valido  e
dovranno altresi' consegnare, a pena di esclusione dal  concorso,  un
certificato di idoneita' sportiva agonistica per l'atletica  leggera,
conforme al decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio  1982
e  successive  modifiche,  rilasciato  da  medici  appartenenti  alla
Federazione  medico  sportiva  italiana,  o,  comunque,  a  strutture
sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici
specialisti in «medicina dello sport». 
    5. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per  la  suddetta  prova  di  efficienza  fisica,
saranno esclusi di diritto dal concorso. 
                               Art. 12 
 
             Svolgimento degli accertamenti psico-fisici 
 
    1. I concorrenti risultati idonei alla prova di efficienza fisica
saranno sottoposti agli accertamenti fisici e psichici, a cura di una
Commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia -  Direttore
generale della pubblica sicurezza, composta da: 
      a) un primo dirigente medico che la presiede; 
      b) due direttivi medici della Polizia di Stato; 
      c) due componenti scelti tra i docenti universitari, oppure tra
i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale. 
    A tal fine sono previsti un esame clinico generale del  candidato
e varie prove strumentali e di laboratorio. 
    2. Tutti i candidati, all'atto della  presentazione  ai  predetti
accertamenti, dovranno esibire  un  documento  di  riconoscimento  in
corso di  validita'  e,  a  pena  dell'esclusione  dal  concorso,  la
seguente documentazione sanitaria, recante data non anteriore  a  tre
mesi a quella della relativa presentazione: 
      certificato  anamnestico,  come  da  fac-simile   allegato   al
presente bando (all.1), sottoscritto dal medico di  cui  all'art.  25
della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833  e  dall'interessato,  con
particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali  elencate
nel decreto ministeriale 30 giugno 2003,  n.  198.  In  proposito  il
candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti
utili ai fini della valutazione medico-legale; 
      esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica,  da
effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N.
con l'indicazione del codice identificativo regionale; 
      esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica
o  accreditata  con  il   S.S.N.   con   l'indicazione   del   codice
identificativo regionale: 
        1 esame emocromocitometrico con formula; 
        2 esame chimico e microscopico delle urine; 
        3 creatininemia; 
        4 gamma GT; 
        5 glicemia; 
        6 GOT (AST); 
        7 GPT (ALT); 
        8 HbsAg; 
        9 Anti HbsAg; 
        10 Anti Hbc; 
        11 Anti HCV; 
        12 Uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione  di
Mantoux, Quantiferon test. 
    3. La Commissione potra', inoltre, disporre, ai fini di una  piu'
completa  valutazione  medico-legale,  l'effettuazione  di  esami  di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere  la  produzione
di certificati sanitari ritenuti utili. 
    4. I giudizi della commissione per l'accertamento  dei  requisiti
psico-fisici  sono  definitivi  e,  in  caso  di  non  idoneita'  del
candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore generale  della  pubblica
sicurezza. 
    5. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici, saranno
esclusi di diritto dal concorso. 
                               Art. 13 
 
             Svolgimento degli accertamenti attitudinali 
 
    1. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  psico-fisici
saranno sottoposti a prove attitudinali da parte di  una  Commissione
di selettori, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza e composta da: 
      a) un funzionario del ruolo dei  dirigenti  tecnici  psicologi,
che la presiede; 
      b)  quattro  appartenenti  al  ruolo  dei   direttori   tecnici
psicologi oppure al ruolo dei commissari della Polizia di  Stato,  in
possesso  dell'abilitazione   professionale   di   perito   selettore
attitudinale. 
    2. Le suddette  prove  attitudinali  sono  dirette  ad  accertare
l'idoneita' del candidato allo svolgimento dei compiti  connessi  con
l'attivita'  propria  del  ruolo  e  della  qualifica  da  rivestire.
Consistono in una serie  di  test  sia  collettivi  che  individuali,
nonche' in un colloquio con un componente della suddetta commissione.
Su  richiesta  del  selettore,  la  commissione  puo'   disporre   la
ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui i  test
siano positivi, ma il colloquio sia risultato negativo,  quest'ultimo
sara'  ripetuto  in  sede  collegiale.  All'esito  delle   prove   la
commissione si esprimera' sull'idoneita' del candidato. 
    3. I giudizi della commissione per l'accertamento delle  qualita'
attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal  concorso,
in caso di inidoneita' del candidato, che viene disposta con  decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore generale  della  pubblica
sicurezza. 
    4. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, saranno
esclusi di diritto dal concorso. 
                               Art. 14 
 
          Convocazione alle prove scritte e relativo diario 
 
    1. Nel caso in cui la prova  preselettiva  sia  stata  espletata,
saranno convocati alle prove scritte i primi  quattrocento  candidati
che abbiano superato la prova di efficienza fisica  ed  i  successivi
accertamenti psico-fisici ed attitudinali,  seguendo  l'ordine  della
graduatoria   della   medesima   prova   preselettiva,   nonche'   in
soprannumero  i  candidati,  ugualmente  idonei,   che   risulteranno
collocati nella stessa graduatoria, a pari merito  con  l'ultimo  dei
convocati. A tal fine, sara'  pubblicato  un  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami» del 19 gennaio 2018, in cui si comunicheranno  la  sede  e  il
diario  delle  prove  scritte,  per   i   soli   candidati   indicati
nell'elenco,    che    sara'    all'uopo    pubblicato    sul    sito
www.poliziadistato.it 
    2.  Qualora  la  prova  preselettiva  non   avesse   luogo,   per
insussistenza dei  presupposti  indicati  nell'art.  7  del  presente
bando, saranno convocati alla prova scritta tutti i  candidati,  come
da avviso  che  sara'  pubblicato,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  del  13
ottobre 2017, in cui sara' data comunicazione della sede e del diario
delle prove scritte. 
    3. Le pubblicazioni di cui ai commi 1  e  2,  avranno  valore  di
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 
    4. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per le suddette prove scritte, saranno esclusi di
diritto dal concorso. 
                               Art. 15 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed  una
orale. 
    2. Le due  prove  scritte,  della  durata  massima  di  otto  ore
ciascuna, vertono sulle seguenti materie: 
      a) diritto costituzionale, congiuntamente  o  disgiuntamente  a
diritto amministrativo, con eventuale riferimento  alla  legislazione
speciale in materia di pubblica sicurezza; 
      b) diritto penale, congiuntamente o  disgiuntamente  a  diritto
processuale penale. 
    3. Conseguono l'ammissione  alla  prova  orale  i  candidati  che
abbiano riportato una votazione media, tra le due prove  scritte,  di
almeno 21/30, con almeno 18/30 per la singola prova scritta. 
    4. La commissione esaminatrice qualora abbia  attribuito  ad  uno
dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a 18/30 non  procede
alla valutazione dell'altro. 
    5. La prova orale, oltre che sulle materie  oggetto  delle  prove
scritte, verte sulle seguenti: diritto civile;  diritto  del  lavoro;
diritto della  navigazione;  ordinamento  dell'Amministrazione  della
pubblica sicurezza; nozioni di medicina legale;  nozioni  di  diritto
internazionale; lingua straniera prescelta dal candidato  tra  quelle
indicate nel presente bando; informatica. 
    6.  L'accertamento  della  conoscenza  della   lingua   straniera
consiste in una traduzione, senza l'ausilio  del  dizionario,  di  un
testo, nonche' in una  conversazione.  La  prova  di  informatica  e'
diretta ad accertare il possesso,  da  parte  del  candidato,  di  un
livello sufficiente di conoscenza dell'uso  delle  apparecchiature  e
delle applicazioni  informatiche  piu'  diffuse,  in  linea  con  gli
standard europei. 
    7. La prova d'esame orale si intende superata con  una  votazione
di almeno 18/30. 
                               Art. 16 
 
 Consegna dei testi consultabili e degli eventuali titoli valutabili 
 
    1. Il giorno prima di quello fissato  per  l'inizio  della  prova
scritta, i candidati potranno consegnare i  testi  normativi  ammessi
alla consultazione, per il relativo controllo. 
    2. Lo stesso giorno, antecedente all'inizio delle prove  scritte,
i candidati interessati dovranno consegnare,  a  pena  della  mancata
valutazione, la documentazione attestante  l'eventuale  possesso  dei
titoli valutabili di cui al successivo art. 19 del presente bando. 
                               Art. 17 
 
                   Svolgimento delle prove scritte 
 
    1. Durante  lo  svolgimento  delle  prove  scritte,  i  candidati
possono consultare i codici, le leggi ed i decreti,  senza  note  ne'
richiami  dottrinali  o  giurisprudenziali,   nonche'   i   dizionari
linguistici, che siano stati consegnati  il  giorno  precedente  alla
prima prova scritta d'esame, per la relativa verifica. 
    2. Durante le prove scritte non e'  permesso  ai  concorrenti  di
comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi  in  relazione
con altri, salvo che con gli  incaricati  della  vigilanza  o  con  i
componenti della commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito
usare telefoni cellulari, portare  apparati  radio  ricetrasmittenti,
calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico  o
telematico.  E'  vietato,  altresi'  portare  al  seguito  carta   da
scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere. 
    3. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullita',  con
penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente
su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente  o  di
un componente  della  Commissione  esaminatrice  o  del  Comitato  di
vigilanza. 
    4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di  cui  sopra
o, comunque, abbia  copiato  in  tutto  o  in  parte  lo  svolgimento
dell'elaborato, e' escluso dal concorso. 
                               Art. 18 
 
                          Titoli valutabili 
 
    1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed  il  punteggio
massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue: 
      A) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello indicato nella
domanda per la partecipazione al concorso, fino a punti 11: 
        1)  laurea   specialistica   o   magistrale   rilasciata   da
un'istituzione  universitaria  statale  o  comunque  riconosciuta  in
conformita' alla normativa vigente in materia; 
        2) diplomi di specializzazione,  attestati  di  frequenza  di
corsi di aggiornamento e  perfezionamento  post  lauream  e/o  master
rilasciati  da  istituzioni  universitarie   statali   o,   comunque,
riconosciute in conformita' della normativa vigente in materia; 
        3) dottorato  di  ricerca  conseguito  presso  un'istituzione
universitaria  o,  comunque,  riconosciuta   in   conformita'   della
normativa vigente in materia; 
        4)  abilitazione  all'insegnamento   e/o   all'esercizio   di
professioni. 
      B) titoli professionali, fino a punti 19: 
        1)   incarichi   speciali   conferiti    con    provvedimenti
dell'amministrazione pubblica di appartenenza, o presso la  quale  il
candidato presta servizio, nel ruolo  direttivo  o  equivalente,  che
presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa  o
tecnico-professionale, o l'assunzione di particolari responsabilita',
e che siano stati svolti, per almeno tre mesi; 
        2) pubblicazioni scientifiche  nelle  materie  oggetto  delle
prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che
rechino un contributo apprezzabile alla dottrina oppure alla  pratica
professionale secondo quanto previsto dall'art. 67  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. 
    2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data
di scadenza di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso. 
    3. Nell'ambito delle categorie di cui al precedente comma uno, la
commissione esaminatrice, dopo lo svolgimento delle prove  scritte  e
prima dell'inizio della correzione dei relativi elaborati,  determina
i criteri di valutazione dei titoli e di  attribuzione  dei  relativi
punteggi. 
    4. Il punteggio,  attribuito  in  seguito  alla  valutazione  dei
titoli, sara' comunicato al candidato, risultato  idoneo  alle  prove
scritte, prima che egli sostenga la prova orale. 
                               Art. 19 
 
                    Svolgimento della prova orale 
 
    1. L'ammissione alla prova  d'esame  orale  sara'  comunicata  al
candidato interessato, assieme  all'indicazione  del  voto  riportato
nelle prove scritte, almeno trenta giorni prima  della  data  fissata
per lo svolgimento della prova. 
    2. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per la suddetta prova orale, saranno  esclusi  di
diritto dal concorso. 
    3. Il colloquio non si intendera' superato se  il  candidato  non
avra' ottenuto la votazione di almeno diciotto trentesimi. 
    4. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. 
    5.  Al  termine  di  ogni  seduta,  la  commissione  esaminatrice
formera' l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del  voto
da ciascuno riportato. 
    6. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal  Segretario  della
commissione, e' affisso, nel medesimo giorno,  all'esterno  dell'aula
in cui si svolge la prova. 
                               Art. 20 
 
                     Presentazione dei documenti 
 
    Ai fini della formazione della graduatoria finale  di  merito,  i
candidati che hanno superato le prove d'esame  sono  invitati  a  far
pervenire al Ministero  dell'interno -  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, entro il termine
perentorio di venti giorni dall'avviso che riceveranno in tal  senso,
i documenti attestanti il possesso dei titoli  che  danno  diritto  a
partecipare alle riserve  di  posti  e  quelli  di  preferenza  nella
nomina, gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso. 
                               Art. 21 
 
     Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori 
 
    1.  Espletate  le  prove  d'esame,  la   commissione   forma   la
graduatoria  finale  di  merito,  secondo  l'ordine  della  votazione
complessiva riportata dai candidati. Tale  votazione  e'  data  dalla
somma tra la media dei voti riportati nelle prove  scritte,  il  voto
conseguito  nella  prova  orale  e  il   punteggio   ottenuto   nella
valutazione degli eventuali titoli. 
    2. La graduatoria del concorso e la dichiarazione  dei  vincitori
terranno conto delle riserve  dei  posti  previste  dall'art.  2  del
presente bando, nonche'  dei  titoli  di  preferenza  previsti  dalle
vigenti disposizioni. 
    3. La graduatoria del concorso e' approvata con decreto del  Capo
della Polizia - Direttore generale della  pubblica  sicurezza,  sotto
condizione   dell'accertamento   dei   requisiti   per   l'ammissione
all'impiego. 
    4. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
del personale del Ministero dell'interno, e se ne dara' avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
                               Art. 22 
 
            Corso di formazione iniziale per l'immissione 
                      nel ruolo dei commissari 
 
    1.  I  concorrenti  dichiarati  vincitori  del  concorso  saranno
ammessi alla frequenza del  corso  di  formazione  biennale,  di  cui
all'art. 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, articolato
in  due  cicli  annuali  comprensivi  di  un  periodo  applicativo  e
finalizzato, anche, al conseguimento del Master universitario  di  II
livello. 
    2.  I  vincitori  appartenenti  ai   ruoli   dell'Amministrazione
dell'interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o  militare
saranno collocati in aspettativa per la  durata  del  corso,  con  il
trattamento economico previsto  dagli  articoli  59  della  legge  1°
aprile 1981, n. 121 e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. 
                               Art. 23 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  i
dati personali  forniti  dai  concorrenti  saranno  raccolti  per  le
finalita' di gestione del concorso e trattati presso una  banca  dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale  instaurazione  del
rapporto di impiego, per le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto stesso. 
    2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente alle
amministrazioni pubbliche interessate allo svolgimento del concorso o
alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in  caso
di esito positivo del concorso, agli enti previdenziali competenti. 
    3. I diritti di cui al Titolo II del citato  decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196, sono esercitabili nei confronti del Ministero
dell'interno,  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  -  Direzione
centrale per le risorse umane,  titolare  del  trattamento  dei  dati
personali. 
    4. Il responsabile del trattamento dei  dati  personali  e',  per
quanto di competenza, il Direttore dell'ufficio attivita' concorsuali
- Direzione centrale per le risorse umane, viale del Castro Pretorio,
n. 5 - 00185 Roma. 
                               Art. 24 
 
                     Provvedimenti di autotutela 
 
    Il  Capo  della  Polizia -  Direttore  generale  della   pubblica
sicurezza,  per  comprovate  esigenze  di  interesse  pubblico,  puo'
revocare o annullare il presente  bando,  sospendere  o  rinviare  le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche'  differire
o  contingentare  l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami». 
                               Art. 25 
 
                          Avvertenze finali 
 
    1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed  Esami»,
ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di
concorso    saranno     pubblicati     sul     sito     istituzionale
www.poliziadistato.it 
    2. Il presente decreto e i suoi allegati saranno pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª  Serie  speciale -
«Concorsi ed esami». 
    3. Avverso il presente decreto e' ammesso  ricorso  al  Tribunale
amministrativo regionale entro 60 giorni, o in  alternativa,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni,  dalla
data della pubblicazione. 
      Roma, 30 giugno 2017 
 
                                     Il Capo della Polizia            
                          Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
                                           Gabrielli