Concorso per 43 allievi ufficiali in ferma prefissata (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 43 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 63 del 22-08-2017 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Concorso (Scad. 21 settembre 2017) Bando di concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di quarantatre' allievi al 9° Corso allievi ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 22-08-2017 |
Data Scadenza bando | 21-09-2017 |
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Concorso (Scad. 21 settembre 2017)
Bando di concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di quarantatre' allievi al 9° Corso allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) dell'Esercito per il conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario dell'esercito.
IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni», e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23, comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni», e in particolare i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390, concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare; Visto il decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014 con il quale e' stata approvata la direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016); Vista le legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e il bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018; Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2016 0245512 del 14 dicembre 2016 con la quale il I Reparto Affari giuridici ed economici del personale dello Stato Maggiore dell'Esercito ha chiesto di indire un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di quaranta allievi al 9° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) per il conseguimento della nomina a Tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario dell'Esercito; Vista la lettera n. M_D SSMD REG2017 0108973 del 19 luglio 2017 con la quale il I Reparto personale dello Stato Maggiore della Difesa autorizzava tra gli altri, lo Sato Maggiore dell'Esercito al reclutamento di tre unita' in aggiunta alle quaranta gia' autorizzate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante il regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2; Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita' della graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 2014, registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare e il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2016, registrato presso la Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028, relativo alla sua conferma nell'incarico; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di quarantatre allievi al 9° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) dell'Esercito per il conseguimento della nomina a Tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario cosi' ripartiti: per il Corpo degli ingegneri: venti posti di cui: a) un posto per laureati in Ingegneria aerospaziale e astronautica (LM 20); b) un posto per laureati in Scienza e ingegneria dei materiali (LM 53); c) quattro posti per laureati in Ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27); d) quattro posti per laureati in Ingegneria elettronica (LM 29); e) sei posti per laureati in Ingegneria informatica (LM 32); f) tre posti per laureati in Ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM 35), con abilitazione all'esercizio della professione; g) un posto per laureati in Scienze chimiche (LM 54); h) un posto per laureati in Fisica (LM 17); i) un posto per laureati in Biologia (LM 6); j) un posto per laureati in Ingegneria energetica e nucleare (LM 30); per il Corpo di commissariato: dodici posti di cui: k) quattro posti per laureati in Giurisprudenza (LGM/01); l) quattro posti per laureati in Scienze dell'economia (LM 56); m) quattro posti per laureati in Scienze economico aziendali (LM 77); per il Corpo sanitario: otto posti di cui: n) sei posti per laureati in Medicina e chirurgia (LM 41), con abilitazione all'esercizio della professione; o) due posti per laureati in Medicina veterinaria (LM 42), con abilitazione all'esercizio della professione. 2. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1 del presente articolo e la loro ripartizione per tipologia/gruppo di lauree magistrali potranno subire modifiche, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria finale di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli Ufficiali in ferma prefissata. 3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, nonche' nel sito: www.difesa.it/concorsi 4. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 5. L'Amministrazione della difesa si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso, definendone le modalita', nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, nonche' nel sito: www.difesa.it/concorsi
Art. 2 Riserve di posti 1. Dei venti posti per il Corpo degli ingegneri di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j), tre sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio piu' alto nelle rispettive graduatorie finali di merito. 2. Dei dodici posti per il Corpo di commissariato di cui all'art. 1, comma 1, lettere k), l) e m), due sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio che abbiano riportato il punteggio piu' alto nelle rispettive graduatorie finali di merito. 3. Degli otto posti per il Corpo sanitario di cui all'art. 1, comma 1, lettere n) e o), due sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio piu' alto nelle rispettive graduatorie finali di merito. 4. I posti riservati di cui al presente articolo eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito.
Art. 3 Requisiti 1. Possono concorrere a domanda per l'ammissione al 9° corso A.U.F.P. di cui al precedente art. 1 i cittadini di entrambi i sessi che: a) non hanno superato il giorno di compimento del trentottesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione; b) sono in possesso della cittadinanza italiana; c) godono dei diritti civili e politici; d) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; e) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato alla domanda di partecipazione al concorso; f) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; g) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; h) hanno tenuto condotta incensurabile; i) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; j) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e degli ulteriori requisiti culturali specificamente indicati: 1) per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), laurea magistrale in Ingegneria aerospaziale e astronautica (classe LM-20); 2) per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), laurea magistrale in Scienza e ingegneria dei materiali (classe LM-53); 3) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), laurea magistrale in Ingegneria delle telecomunicazioni (classe LM-27); 4) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), laurea magistrale in Ingegneria elettronica (classe LM-29); 5) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), laurea magistrale in Ingegneria informatica (classe LM-32); 6) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), laurea magistrale in Ingegneria per l'ambiente e il territorio (classe LM-35) con abilitazione all'esercizio della professione; 7) per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), laurea magistrale in Scienze chimiche (classe LM-54); 8) per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), laurea magistrale in Fisica (classe LM-17); 9) per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera i), laurea magistrale in Biologia (classe LM-6); 10) per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera j), laurea magistrale in Ingegneria energetica e nucleare (classe LM-30); 11) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera k), laurea magistrale Giurisprudenza (classe LMG-01); 12) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera l), laurea magistrale in Scienze dell'economia (classe LM-56); 13) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), laurea magistrale in Scienze economico aziendale (classe LM-77); 14) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera n), laurea magistrale in Medicina e chirurgia (classe LM-41) con abilitazione all'esercizio della professione; 15) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera o), laurea magistrale in Medicina veterinaria (classe LM-42) con abilitazione all'esercizio della professione. Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti secondo i precedenti ordinamenti, in virtu' delle corrispondenze indicate dal decreto interministeriale 9 luglio 2009. Saranno, infine, ritenute valide le lauree conseguite all'estero, riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ovvero le lauree conseguite in territorio nazionale, riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollenti ad una di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. In entrambi i casi, i concorrenti dovranno produrre ed allegare alla domanda di candidatura una dichiarazione che riporti gli estremi del provvedimento di equipollenza oppure copia del provvedimento stesso; k) non sono gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata, ovvero si trovano nella posizione di congedo per aver completato la ferma come ufficiali ausiliari in ferma prefissata. 2. Al concorso possono partecipare anche militari in servizio, di entrambi i sessi. 3. Ai fini dell'ammissione alla frequenza del corso Allievi ufficiali in ferma prefissata i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio militare per la nomina a ufficiale in ferma prefissata dell'Esercito. Detta idoneita' sara' accertata con le modalita' indicate nei successivi articoli 11, 12 e 13 del presente decreto. 4. L'ammissione dei vincitori al corso nonche' la nomina a Ufficiale in ferma prefissata di cui ai successivi articoli 16 e 17 sono inoltre subordinate all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione al corso formativo, del possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, con le modalita' prescritte dalla vigente normativa. 5. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo art. 5, comma 1 e, fatta eccezione per quello dell'eta' di cui al precedente comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla nomina a Ufficiale in ferma prefissata.
Art. 4 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all'art. 1 del presente decreto saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet: www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero attraverso il sito intranet: www.persomil.sgd.difesa.it 2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3, che consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura pubblicazione, potranno presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale militare o da ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso. 3. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, con una delle seguenti modalita': a) accedendo al portale dei concorsi utilizzando le proprie credenziali rilasciate, nell'ambito del Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), da un gestore riconosciuto e con le modalita' fissate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID); b) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita'; c) con smart card: mediante Carta d'identita' elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante credenziali della propria firma digitale. Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche' prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti al software e alla configurazione necessaria per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti. 4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di interesse, senza dover di volta in volta ripetere l'accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale.
Art. 5 Domanda di partecipazione 1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. 2. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessita' di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. I candidati, al momento della compilazione della domanda di partecipazione, predispongono copia per immagini (un unico file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) dei documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 14, ovvero quelle attestanti l'equiparazione del titolo di studio posseduto, qualora conseguito all'estero, nonche' quelle attestanti eventuali titoli di preferenza. E' cura del candidato assegnare a tale file il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso contenute (ad esempio: titoli_merito.pdf, equiparazione.pdf, titoli_preferenza.pdf, ecc.). 3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere conservato ed esibito, ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale. Qualora il candidato non riceva il messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione puo' comunque constatare l'avvenuta presentazione della domanda di partecipazione accedendo alla propria area privata del portale dei concorsi ove trovera' la ricevuta della stessa e, nella sezione «le mie notifiche» copia del messaggio di acquisizione. 4. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale, annullando la domanda presentata, che verra' ripristinata in stato di bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La domanda modificata dovra', quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di acquisizione on-line delle domande. 5. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale. 6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, la Direzione generale per il personale militare si riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel portale, nonche' nel sito: www.persomil.difesa.it, secondo quanto previsto dal successivo art. 6. In tal caso, resta comunque invariata all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2. 7. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito: www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo. 8. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione. 9. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate nei precedenti commi del presente articolo, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 10. Il centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
Art. 6 Comunicazioni con i concorrenti 1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente puo' anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sara' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante SMS. 2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nel sito: www.persomil.difesa.it, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 4, i candidati possono inviare, successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande, eventuali comunicazioni (ad esempio variazione della residenza, della posizione giudiziaria, della sede di servizio, dei recapiti, ecc.), tramite messaggio di Posta elettronica (PE), utilizzando esclusivamente un account di PE, all'indirizzo: centro_selezione@esercito.difesa.it o Posta elettronica certificata (PEC), utilizzando esclusivamente un account di PEC, all'indirizzo: centro_selezione@postacert.difesa.it nonche' all'indirizzo r1d1s3@persomil.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile. 5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso al centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovra' essere preceduto dal Codice «AUFP 9° CORSO 2016».
Art. 7 Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio 1. Il sistema provvedera' ad informare i Comandi/Reparti/Enti di appartenenza, tramite messaggio al rispettivo indirizzo di Posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle loro dipendenze. 2. Tali Comandi/Reparti/Enti dovranno provvedere: a) per il personale in servizio a: redigere, per ciascun concorrente in servizio, apposito documento caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con la seguente motivazione: «partecipazione al concorso per l'ammissione al 9° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) ausiliari del ruolo normale dell'Esercito»; predisporre la copia per immagine (file in formato PDF) salvata su idoneo supporto informatico non riscrivibile (CD/DVD), uno per ogni concorrente alla proprie dipendenze della seguente documentazione: stato di servizio o foglio matricolare; attestazione e dichiarazione di completezza; libretto personale o della cartella personale. La stessa, unitamente ad apposita lettera di trasmissione sulla quale dovra' essere rilasciata dichiarazione di conformita' all'originale ai sensi dell'art. 22, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (fac-simile in allegato «A», che costituisce parte integrante al presente decreto) sara' consegnata al concorrente che provvedera' a consegnarla al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito all'atto della presentazione per lo svolgimento della prova di cultura di cui al successivo art. 10. Ove particolari esigenze di carattere organizzativo rendessero impossibile la produzione di tale copia per immagine, i Comandi dovranno far pervenire al suddetto Centro, con le medesime modalita', copia conforme della suddetta documentazione; b) per il personale in congedo dell'Esercito, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri predisporre la copia per immagine (file in formato PDF) salvata su idoneo supporto informatico (CD/DVD) della documentazione di cui al secondo alinea della precedente lettera a) da trasmettere al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Reparto concorsi accademia e scuole militari, viale Mezzetti n. 2 - 06034 Foligno, non oltre il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Ove particolari esigenze di carattere organizzativo rendessero impossibile la produzione di tale copia per immagine, i Comandi dovranno far pervenire al suddetto Centro, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, copia conforme della suddetta documentazione. 3. Per i concorrenti in servizio o in congedo della Marina militare, fatto salvo l'obbligo per i Comandi dei concorrenti in servizio di redigere e trasmettere nei termini sopraindicati, il documento caratteristico, l'attestazione e la dichiarazione di completezza redatti con la seguente motivazione: «Partecipazione al concorso per l'ammissione al 9° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) ausiliari del ruolo normale dell'Esercito, all'11ª Divisione della Direzione generale per il personale militare. Gli stessi documenti verranno resi disponibili alle commissioni esaminatrici direttamente dalla Direzione generale per il personale militare. 4. Per il personale in congedo, ai soli fini di agevolare l'individuazione della struttura organizzativa che conserva la documentazione matricolare e caratteristica relativa al candidato interessato, si rappresenta che: per coloro che hanno prestato servizio nell'Esercito e' il Centro documentale dell'Esercito; per coloro che hanno prestato servizio nella Marina militare e' il Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di Porto; per coloro che hanno prestato servizio nell'Aeronautica militare e' il Reparto personale della 1ª Regione aerea o il Reparto personale del comando scuole dell'Aeronautica militare/3ª Regione aerea o il Comando Aeronautica militare di Roma; per coloro che hanno prestato servizio nell'Arma dei carabinieri e' il Centro nazionale amministrativo di Chieti. Si rappresenta, inoltre, che per la specifica individuazione delle predette strutture organizzative, si deve far riferimento al Centro/Dipartimento/Capitaneria/Reparto/Comando ubicato nella provincia del luogo di residenza del candidato al momento del compimento della maggiore eta'. A tale scopo si comunicano, per la consultazione e l'approfondimento, i seguenti link: www.esercito.difesa.it/organizzazione/aree-di-vertice/cmcapital e/I-Centri-Documentali, per l'Esercito; www.marina.difesa.it/conosciamoci/organizzazione/Pagine/default.aspx
per la Marina militare; www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/Pagine/default.aspx www.carabinieri.it/contatti
Art. 8 Svolgimento del concorso e spese di viaggio 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) prova di cultura; b) prove di efficienza fisica; c) accertamenti sanitari; d) accertamento attitudinale; e) valutazione dei titoli di merito. 2. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 3. L'Amministrazione militare provvedera' ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) del presente articolo. 4. Le spese per i viaggi da e per la sede nella quale si svolgeranno le prove e gli accertamenti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) del presente articolo, sono a carico dei concorrenti. Nel periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti medesimi, i concorrenti potranno usufruire, su richiesta e compatibilmente con le potenzialita' della sede stessa, di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione della difesa. I concorrenti che sono gia' in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) del presente articolo, nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e accertamenti e per il rientro alla sede di servizio.
Art. 9 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) la commissione esaminatrice per la prova di cultura, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie finali di merito; b) la commissione per le prove di efficienza fisica; c) la commissione per gli accertamenti sanitari; d) la commissione per l'accertamento attitudinale; e) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari. 2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: un Ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non inferiore a Colonnello, presidente; tre Ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di grado non inferiore a Maggiore, membri; un Ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non inferiore a Capitano, segretario. 3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: un Ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non inferiore a Colonnello, presidente; due Ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di grado non inferiore a Maggiore, qualificati istruttori ovvero aiuto istruttori militari di educazione fisica, membri; un Ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non inferiore a Capitano, segretario senza diritto di voto. 4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: un Ufficiale medico in servizio permanente del Corpo sanitario dell'Esercito di grado non inferiore a Colonnello, presidente; due Ufficiali medici in servizio permanente del Corpo sanitario dell'Esercito di grado non inferiore a Maggiore, membri. 5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: un Ufficiale superiore in servizio permanente dell'Esercito del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, presidente; due Ufficiali in servizio permanente del Corpo sanitario dell'Esercito laureati in psicologia, membri; un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano in servizio permanente dell'Esercito, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di Ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito. 6. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera e), sara' composta da: un Ufficiale generale medico del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio, presidente; due Ufficiali superiori medici in servizio permanente del Corpo sanitario dell'Esercito, membri. Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui al precedente comma 4. 7. I verbali redatti dalle commissioni del presente articolo e relativi alle prove e accertamenti di cui al precedente art. 8, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) dovranno essere inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3 ª Sezione entro il terzo giorno dalla data di effettuazione della relativa prova o accertamento.
Art. 10 Prova di cultura 1. I concorrenti saranno sottoposti, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto, a una prova di cultura, che avra' luogo il giorno 4 ottobre 2017, con inizio non prima delle ore 8,00, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito ubicato in Foligno (Perugia), viale Mezzetti n. 2. Eventuali modifiche della sede e della data di svolgimento della prova di cultura saranno comunicate, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, con le modalita' di cui al precedente art. 6 del presente decreto. 2. L'ora sopraindicata e' quella dell'orario ufficiale e il suddetto calendario della prova di cultura ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i concorrenti che, pertanto, dovranno presentarsi, senza attendere alcuna comunicazione, nella sede e nel giorno sopraindicati, entro le ore 7,30 muniti dei documenti indicati nei precedenti art. 5, comma 3 e art. 8, comma 2. 3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova, anche per causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso. 4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 5. La prova consistera' nella somministrazione collettiva di un test contenente cento quesiti a risposta multipla predeterminata o libera, scelti dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera a), su argomenti di storia, geografia, attualita', educazione civica e sulla conoscenza della lingua italiana (grammatica, sintassi, ortografia, sinonimi, contrari, frasi da completare) e della lingua inglese, intesi a valutare le capacita' di ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei concorrenti. La banca dati da cui verranno estratti i test sara' disponibile nel sito internet: www.esercito.difesa.it Prima dell'inizio della prova, la predetta commissione valutatrice rendera' note ai concorrenti le modalita' di svolgimento, le prescrizioni da osservare nonche' il tempo a disposizione per effettuare la prova. 6. Il punteggio massimo conseguibile in detta prova da ciascun concorrente e' di 30 punti e dovra' essere calcolato attribuendo: 0,30 per ogni risposta esatta; - 0,05 per ogni risposta errata; 0 per ogni risposta multipla ovvero non data. Al termine della prova la commissione esaminatrice, sulla base dei punteggi ottenuti dai concorrenti, formera' una graduatoria provvisoria per ciascuno dei gruppi di posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) e o) al solo scopo di individuare coloro che saranno ammessi alle prove di efficienza fisica di cui al successivo art. 11. 7. Saranno ammessi alle suddette prove, secondo l'ordine delle predette graduatorie provvisorie un numero di concorrenti pari a: dieci, per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); dieci, per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b); quaranta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c); quaranta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d); sessanta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera e); trenta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera f); dieci, per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera g); dieci, per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera h); dieci, per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera i); dieci, per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera j); quaranta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera k); quaranta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera l); quaranta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera m); sessanta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera n); venti, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera o). Alle prove di efficienza fisica saranno ammessi, inoltre, i concorrenti che nelle predette graduatorie abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso. 8. I punteggi relativi alla prova di cultura saranno affissi, a cura della commissione esaminatrice, all'albo del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito. Tali punteggi contribuiranno alla formazione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo art. 15. 9. L'esito della prova scritta, l'elenco degli ammessi, il calendario con i giorni di convocazione e le modalita' di presentazione alle prove di cui al successivo art. 11 del presente decreto, saranno resi noti con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara' inoltre consultabile nel sito: www.difesa.it/concorsi. Sara' possibile chiedere informazioni sull'esito della prova scritta, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico (tel.: 06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it). 10. I verbali relativi alla prova di cultura dovranno essere inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla data di effettuazione delle medesima prova.
Art. 11 Prove di efficienza fisica 1. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, a cura della commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera b), presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito in Foligno, presumibilmente a decorrere dal mese di novembre 2017. 2. I concorrenti, che non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti nell'avviso di cui al precedente art. 10, comma 9, saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, anche se l'assenza sia stata determinata da causa di forza maggiore. Potranno essere concesse eventuali riconvocazioni, solo per quei concorrenti che si trovassero impegnati in prove e/o accertamenti di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della difesa. In tal caso essi potranno chiedere il differimento della data di convocazione inoltrando apposita richiesta, corredata della documentazione probatoria in formato pdf, da inviare all'indirizzo di posta elettronica: concorsiruolinormali@ceselna.esercito.difesa.it, ovvero centro_selezione@postacert.difesa.it improrogabilmente entro il giorno precedente la data di prevista presentazione. Pertanto i concorrenti che avranno ottenuto tale differimento saranno convocati in altra data che comunque non potra' essere, in nessun caso, successiva al ventesimo giorno decorrente dalla data originariamente prevista (estremi inclusi). I concorrenti che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno indicato nella nuova convocazione saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il Centro muniti di tenuta ginnica, del documento di riconoscimento indicato nel precedente art. 8, comma 2, delle eventuali pubblicazioni, dichiarate in sede di presentazione della domanda di partecipazione, di carattere tecnico scientifico attinenti la professione di cui al successivo art. 14, comma 2, e dovranno portare al seguito, a pena di esclusione dal concorso (salvo l'eventuale esame radiologico del torace in due proiezioni di cui alla lettera e) e il referto di cui alla lettera g), secondo alinea, del presente comma) i seguenti documenti: a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica di tipo B per atletica leggera in corso di validita' (non antecedente a un anno all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici), rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero da specialisti che operano presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. I concorrenti in servizio nell'Esercito potranno produrre, in luogo del predetto certificato, la dichiarazione rilasciata dal dirigente del servizio sanitario del Reparto/Ente presso cui prestano servizio, da cui risulti l'assenza di controindicazioni allo svolgimento delle prove di efficienza operativa previste per detto personale; b) referto rilasciato, in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo, da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.), relativo all'accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; c) referto rilasciato, in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo, da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il S.S.N., attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; d) referto rilasciato, in data non anteriore a un mese rispetto alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo, da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il S.S.N., relativo alle analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: anfetamine; cocaina; oppiacei e cannabinoidi. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la facolta' di sottoporre a drug test i vincitori del concorso di cui al presente decreto; e) referto rilasciato, in data non anteriore a due mesi rispetto alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo, da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il S.S.N., relativo al risultato dell'intradermoreazione di Mantoux o in alternativa, relativo al risultato del test Quantiferon e, solo per coloro che risulteranno positivi allo stesso, anche esame radiologico del torace in due proiezioni; f) certificato rilasciato, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo, dal proprio medico di fiducia e controfirmato dall'interessato, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti (e altre patologie di rilievo per il reclutamento). Tale certificato dovra' essere conforme all'allegato «B» che costituisce parte integrante del presente decreto; g) i concorrenti di sesso femminile dovranno inoltre presentarsi muniti di: referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il S.S.N., in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo; referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il S.S.N., in data non anteriore a cinque giorni rispetto alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo. Le concorrenti che non dovessero esibire tale referto, saranno sottoposte a detto test al solo fine dell'effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e dell'eventuale esame radiografico del torace. Lo stato di gravidanza accertato impedira' alla concorrente di essere sottoposta sia alle prove di efficienza fisica sia agli accertamenti sanitari. Infatti le preposte commissioni non potranno in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovranno astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste dal presente articolo, il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito procedera' alla convocazione per sostenere le prove di efficienza fisica e gli accertamenti sanitari in altra data compatibile con la definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 15. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, il citato Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito ne dara' notizia alla Direzione generale per il personale militare che escludera' le interessate dal concorso per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando; 4. I soli concorrenti che risulteranno vincitori del concorso saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A tal fine, dovranno presentare, all'atto della presentazione per l'inizio del corso, di cui al successivo art. 16: certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese al vincitore incorporato dal personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5), lettera a) della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale della sanita' militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi. 5. I certificati e i referti sanitari sopra indicati dovranno essere prodotti in originale o in copia resa conforme nei termini di legge. La verifica degli stessi sara' effettuata, e quindi verbalizzata, nel giorno stesso di convocazione a cura del personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, sentito il parere tecnico del personale medico in servizio presso il medesimo Centro. 6. Le prove cui saranno sottoposti i concorrenti, le prestazioni da conseguire e i relativi punteggi, sono riportate nella tabella in allegato «C» che costituisce parte integrante del presente decreto. L'esito delle prove verra' comunicato seduta stante al concorrente. 7. I concorrenti che prima dell'inizio delle prove accusassero una indisposizione ovvero che lamentassero postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire prima dell'inizio delle prove idonea certificazione medica che sara' valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito il personale medico presente, adottera' le conseguenti determinazioni, informandone la Direzione generale per il personale militare. L'eventuale differimento ad altra data della effettuazione delle prove non potra' essere, in nessun caso, successiva al ventesimo giorno decorrente dalla data originariamente prevista (estremi inclusi). I concorrenti che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno indicato nella nuova convocazione saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. Allo stesso modo e con i medesimi effetti, i concorrenti che dovessero infortunarsi durante l'esecuzione di una delle prove, dovranno interrompere l'esecuzione della prova stessa e farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il personale medico presente, adottera' le conseguenti determinazioni. Non saranno pertanto prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove che pervenissero da parte di concorrenti che abbiano portato comunque a compimento le prove di efficienza fisica. I concorrenti che non si presenteranno per completare le prove nel giorno indicato nella nuova convocazione, la commissione attribuira' un giudizio di inidoneita' alle prove di efficienza fisica saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 8. I verbali relativi alle prove di efficienza fisica dovranno essere inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla conclusione delle medesime prove.
Art. 12 Accertamenti sanitari 1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, sempre presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito in Foligno e a cura della commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera c), all'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica previsti per il reclutamento degli Ufficiali dei corrispondenti ruoli normali a nomina diretta, da eseguire in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico, secondo il modello riportato nell'allegato «D» che costituisce parte integrante del presente decreto. Nella circostanza, la commissione per gli accertamenti sanitari sospendera' il giudizio e rinviera' ad altra data i concorrenti che all'atto della presentazione vengono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con i termini della procedura concorsuale e comunque, in nessun caso, il differimento ad altra data non potra' essere successivo al ventesimo giorno decorrente dalla data del provvedimento (estremi inclusi). 2. Sulla scorta delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e del decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014, citati nelle premesse, detta commissione dovra', altresi', accertare il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti psico-fisici: a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, e accertati con le modalita' di cui alla direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, citati nelle premesse; b) funzionalita' visiva uguale a 16/10 complessivi e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle quattro diottrie per la sola miopia anche in un solo occhio, e non superiore a tre diottrie anche in un solo occhio per gli altri vizi di refrazione. campo visivo e motilita' oculare normali. Sono ammessi gli esiti di trattamento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con integrita' del fondo oculare. c) perdita uditiva: monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB; bilaterale: p.p.t. compresa entro il 20%; monolaterale o bilaterale isolata < 45 dB a 6.000 ÷ 8.000 Hz. 3. La commissione di cui sopra disporra' per tutti i concorrenti, prima dell'effettuazione della visita medica generale, i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) cardiologico con E.C.G.; b) oculistico; c) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; d) psicologico (ed eventuale psichiatrico); e) analisi completa delle urine con esame del sedimento; f) analisi del sangue concernente: emocromo completo; VES; glicemia; creatininemia; trigliceridemia; colesterolemia; transaminasemia (GOT e GPT); birilubinemia totale e frazionata; gamma GT; verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetta positivita', il concorrente sara' rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) che il medesimo concorrente avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il S.S.N.; g) analisi di laboratorio concernente il dosaggio ematico del glucosio 6 - fosfato - deidrogenasi (G6PD) eseguito con metodo quantitativo. I candidati che risulteranno affetti da carenza totale o parziale dell'enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione secondo il modello riportato nell'allegato «E» che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. I concorrenti, terminati gli accertamenti specialistici e di laboratorio di cui al precedente comma 3, saranno sottoposti, a cura della medesima commissione, a una visita medica generale. In sede di tale visita la commissione potra' disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali (compreso l'esame radiografico) nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico al solo fine di un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente. Nel caso in cui si renda necessario sottoporre il concorrente a indagini radiografiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso informato secondo quanto riportato nell'allegato «F» che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale sede, inoltre, la commissione giudichera' non idoneo il candidato che presenta tatuaggi i quali, per la loro sede, siano contrari al decoro dell'uniforme (quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva, con gonna e scarpe decollete' per le donne, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito: www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) ovvero, se posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto, di discredito alle Istituzioni o possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 5. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali nonche' degli specifici requisiti psico-fisici indicati nel precedente comma 2 del presente articolo. 6. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui verra' attribuito il seguente profilo sanitario minimo: ===================================================================== | PS | CO | AC | AR | AV | LS | LI | VS | AU | +=======+=======+=======+=======+=======+======+======+======+======+ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+ Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD, non puo' essere motivo di inidoneita' con conseguente esclusione dal concorso, a mente dell'art. 1, della legge 12 luglio 2010, n. 109, citata nelle premesse. Inoltre, al fine di tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali, la commissione attribuira' a ogni coefficiente 1 del profilo sanitario un punteggio di 0,5. Il punteggio complessivo ottenuto contribuira' alla formazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 15. 7. La predetta commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: «idoneo quale Ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato o del Corpo sanitario dell'Esercito»; «non idoneo quale Ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato o del Corpo sanitario dell'Esercito», con indicazione del motivo. 8. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti da: imperfezioni e infermita' previste dal precitato art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia - disartria); stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso una struttura sanitaria militare; malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso; tutte quelle malformazioni e infermita' non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso formativo e con l'impiego quale Ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato o del Corpo sanitario dell'Esercito. 9. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dal concorso. 10. I concorrenti giudicati «non idonei» potranno tuttavia presentare, seduta stante, al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Reparto concorsi accademia e scuole militari, specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneita', che dovra' essere poi supportata da specifica documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Tale documentazione dovra' essere inoltrata, con le modalita' indicate al precedente art. 6, comma 3, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica. Il mancato inoltro nei termini e con le modalita' sopradescritte comportera' il rigetto della sopracitata istanza di riesame. Nel caso di accoglimento dell'istanza, il giudizio circa l'idoneita' fisica, sara' espresso dalla competente commissione, a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di riesame, ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti. Nel caso di accoglimento dell'istanza, il giudizio circa l'idoneita' agli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 7, sara' espresso dalla commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera e), a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di riesame, ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti. Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, o che siano risultati assenti alla convocazione, anche per causa di forza maggiore, saranno esclusi dal concorso. Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di riesame, invece, i concorrenti riceveranno dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito la relativa comunicazione e il giudizio di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari sara' confermato.
Art. 13 Accertamento attitudinale 1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti a un accertamento attitudinale a cura della commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera d), eseguito secondo le direttive tecniche impartite dallo Stato Maggiore dell'Esercito, finalizzato a valutare le qualita' attitudinali e caratteriologiche del concorrente. Detto accertamento consistera' in una serie di prove attitudinali e in un'intervista di selezione. In particolare, attraverso il medesimo, saranno valutate le potenzialita' adattative, le aspettative professionali e gli aspetti motivazionali del concorrente. 2. La commissione esprimera' nei confronti di ciascun concorrente uno dei seguenti giudizi che sara' comunicato seduta stante e per iscritto all'interessato: «idoneo quale Ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato o del Corpo sanitario dell'Esercito»; «non idoneo quale Ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato o del Corpo sanitario dell'Esercito», con indicazione del motivo. Il giudizio riportato nell'accertamento attitudinale e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dal concorso. 3. I concorrenti nei confronti dei quali, ai sensi del precedente art. 12, comma 1, comma 3, lettera f), 10° alinea e comma 10, non e' stato espresso alcun giudizio perche' rinviati ad altra data dalla commissione per gli accertamenti sanitari o perche' hanno formalmente manifestato volonta' di presentare istanza di riesame, saranno ammessi con riserva a completare l'accertamento attitudinale. Tali concorrenti, qualora giudicati non idonei al termine dell'accertamento attitudinale, saranno esclusi dal concorso, pertanto non saranno ammessi a sostenere il riesame degli accertamenti sanitari ovvero riconvocati perche' rinviati ad altra data dalla commissione per gli accertamenti sanitari. Se, invece, saranno giudicati idonei al termine dell'accertamento attitudinale, ma successivamente conseguiranno il giudizio di non idoneita' agli accertamenti sanitari di cui al precedente art. 12, ovvero al riesame degli accertamenti sanitari di cui al precedente art. 12, comma 10, saranno comunque esclusi dal concorso, indipendentemente dall'esito dell'accertamento attitudinale sostenuto con riserva. 4. I verbali relativi alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari e agli accertamenti attitudinali dovranno essere inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla conclusione dell'accertamento attitudinale di cui al presente articolo.
Art. 14 Valutazione titoli 1. La commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera a), provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti risultati idonei al termine delle prove e degli accertamenti di cui ai precedenti articoli 10, 11, 12 e 13 del presente decreto, assegnando ai medesimi un massimo di 10 punti. I titoli da valutare e i relativi punteggi da attribuire sono riportati nella tabella in allegato «G» che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Detti titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e dichiarati nella stessa cosi' come disposto dal precedente art. 5, comma 4, del presente decreto. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice e del conseguente accertamento degli stessi, ai sensi del successivo art. 18 del presente decreto, da parte del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito. 3. Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta dai concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle societa' editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all'atto della presentazione per la prova di efficienza fisica di cui al precedente art. 11, comma 3 del presente decreto.
Art. 15 Graduatorie finali di merito e ammissione al corso 1. I concorrenti giudicati idonei al termine delle prove e degli accertamenti di cui ai precedenti articoli 10, 11, 12 e 13 saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera a), dopo aver effettuato la valutazione dei titoli di cui al precedente art. 14, in graduatorie finali di merito distinte per Corpo e tipologia/gruppo di lauree magistrali indicate nel precedente art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) e o) secondo l'ordine del punteggio finale di merito da ciascuno conseguito, ottenuto sommando: il punteggio conseguito nella prova di cultura; l'eventuale punteggio conseguito nella prova di efficienza fisica; l'eventuale punteggio conseguito negli accertamenti sanitari; il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. 2. Le graduatorie finali di merito di cui al precedente comma 1 saranno approvate con decreto dirigenziale e saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa e, solo a titolo informativo, nel sito web: www.difesa.it/concorsi e nell'area pubblica del portale. 3. Nel decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso si terra' conto delle riserve di posti previste nell'art. 2 del presente decreto. Detti posti, qualora non ricoperti per carenza o insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei compresi nella relativa graduatoria di merito e secondo l'ordine della graduatoria medesima. 4. Nel decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito, qualora taluno dei posti di cui all'art. 1, comma 1. risultasse non ricoperto per carenza di concorrenti idonei, si procedera' alla loro devoluzione sulla base delle esigenze dello Stato Maggiore dell'Esercito come appresso indicato: i posti di cui alla lettera a) eventualmente non ricoperto saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere d), c), e), f), g), h), i), j) e b); il posto di cui alla lettera b) eventualmente non ricoperto sara' portato in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere d), c), e), a), f), g), h), i) e j); i posti di cui alla lettera c) eventualmente non ricoperti saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere d), e), a), f), g), h), i), j) e b); i posti di cui alla lettera d) eventualmente non ricoperti saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere c), e), a), f), g), h), i), j) e b); i posti di cui alla lettera e) eventualmente non ricoperti saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere d), c), a), f), g), h), i), j) e b); i posti di cui alla lettera f) eventualmente non ricoperti saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere g), d), c), e), a), h), i), j) e b); il posto di cui alla lettera g) eventualmente non ricoperto sara' portato in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere h), i), j), f), d), c), e), a) e b); il posto di cui alla lettera h) eventualmente non ricoperto sara' portato in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere g), i), j), f), d), c), e), a) e b); il posto di cui alla lettera i) eventualmente non ricoperto sara' portato in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere g), h), j), f), d), c), e), a) e b); il posto di cui alla lettera j) eventualmente non ricoperto sara' portato in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere g), i), h), f), d), c), e), a) e b); i posti di cui alla lettera k) eventualmente non ricoperti saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere l) e m); i posti di cui alla lettera l) eventualmente non ricoperti saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere m) e k); i posti di cui alla lettera m) eventualmente non ricoperti saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere l) e k); i posti di cui alla lettera n) eventualmente non ricoperti saranno portati in aumento a quelli della lettera o); i posti di cui alla lettera o) eventualmente non ricoperti saranno portati in aumento a quelli della lettera n). 5. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, nel decreto di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione. A parita' o in assenza di titoli di preferenza, sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 6. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei posti a concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) e o) del presente decreto, si collocheranno utilmente nelle predette graduatorie di merito, tenuto conto delle riserve di posti di cui al precedente art. 2, nonche' delle disposizioni di cui al precedente art. 1, commi 2 e 3 e dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo. 7. I vincitori riceveranno all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione una comunicazione contenente l'invito a presentarsi per assumere servizio, sotto riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti per la frequenza del corso di cui al successivo art. 16, presso l'accademia militare, piazza Roma n. 15 - Modena. 8. I concorrenti che per qualsiasi motivo non dovessero presentarsi entro quattro ore dall'orario indicato nella comunicazione di cui al precedente comma 7, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso. In caso di impossibilita' a ottemperare tempestivamente alla convocazione, per causa di forza maggiore riconosciuta valida dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, potra' essere concessa una proroga della data di presentazione che in nessun caso potra' essere successiva alla conclusione della prima settimana del corso di formazione. Allo scopo gli interessati avranno cura di darne tempestiva e documentata notizia con le modalita' indicate al precedente art. 6, comma 3 e comunque non oltre il giorno di prevista presentazione. 9. Qualora alcuni dei posti rimanessero non ricoperti a seguito di rinuncia degli ammessi, il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito potra' procedere ad altrettante ammissioni di concorrenti idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito e con i criteri indicati nel presente articolo fino al settimo giorno successivo alla data di inizio del corso. 10. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro trenta giorni dalla conclusione delle prove concorsuali, dovranno ritenersi non ammessi al corso. Comunque, essi, potranno chiedere informazioni sull'esito del concorso alla Direzione generale per il personale militare - Servizio relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma (tel.: 06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it), a partire dal trentesimo giorno successivo alla conclusione delle prove concorsuali.
Art. 16 Svolgimento del corso e dimissioni 1. Il corso, le cui modalita' saranno definite dallo Stato Maggiore dell'Esercito, avra' una durata complessiva di circa dodici settimane. 2. I vincitori ammessi al corso dovranno presentarsi presso l'accademia militare, piazza Roma n. 15 - Modena, muniti di documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della tessera sanitaria, nonche' del certificato o del referto di cui al precedente art. 11, comma 4, e saranno sottoposti a visita medica d'incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneita' al servizio militare. Se militari in servizio dovranno presentarsi in uniforme. 3. Gli ammessi conseguiranno la qualifica di Allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo degli ingeneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario dell'Esercito, dovranno contrarre una ferma di trenta mesi, decorrente per tutti dalla data di inizio del corso medesimo e, in qualita' di allievi, dovranno assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti militari. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'accademia militare. 4. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti gia' in servizio e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al corso in qualita' di Allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario dell'Esercito. Allo scopo l'accademia militare, al termine della prima settimana di corso, fornira' alle competenti Divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati degli allievi gia' in servizio e di quelli richiamati dal congedo. 5. Durante la frequenza del corso e durante l'espletamento del servizio da Ufficiale in ferma prefissata saranno concessi dalla Direzione generale per il personale militare, a seguito della ricezione delle relative domande degli interessati trasmesse dagli Enti/Reparti di appartenenza, i nulla osta al transito in altre Forze armate o Corpi armati dello Stato, nonche' nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, solo ai vincitori di concorsi che all'atto dell'assunzione in servizio siano tenuti a sottoscrivere l'arruolamento volontario con ferma almeno triennale. 6. Gli allievi che dimostrino di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle lezioni o esercitazioni, saranno dimessi dal corso con determinazione della Direzione generale per il personale militare. Gli allievi comunque dimessi dal corso: se provenienti dai ruoli dei Marescialli, rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo. 7. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi gia' in servizio competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.
Art. 17 Nomina a Ufficiale in ferma prefissata 1. Gli allievi che supereranno gli esami di fine corso, conseguendo il giudizio di idoneita', saranno nominati Tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato o del Corpo sanitario dell'Esercito. 2. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto ministeriale di nomina, mentre l'anzianita' relativa sara' data dalla media del punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine del corso. La predetta media sara' calcolata dalla Direzione generale per il personale militare, acquisendo i verbali di esame di fine corso dall'accademia militare. 3. Gli allievi che non supereranno gli esami di fine corso in prima sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami di tale sessione essi saranno nominati Ufficiali e iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato gli esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta. Coloro che invece non supereranno detti esami, saranno dimessi dal corso previa determinazione della Direzione generale per il personale militare. 4. Gli Ufficiali in ferma prefissata potranno essere: collocati in congedo, a domanda, a decorrere dal diciottesimo mese di servizio. Tuttavia la Direzione generale per il personale militare potra' rinviare il collocamento in congedo fino a un massimo di sei mesi per esigenze d'impiego ovvero per proroga dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale; ammessi, a domanda, a una ulteriore ferma annuale, previa partecipazione e superamento di apposito concorso, se bandito dalla Direzione generale per il personale militare su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito; trattenuti in servizio, fino a un massimo di sei mesi, su proposta dello Stato Maggiore dell'Esercito e previo loro consenso, per consentire l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito delle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in concorso con le Forze di Polizia per il controllo del territorio nazionale. 5. Gli Ufficiali in ferma prefissata potranno essere posti in congedo illimitato prima della scadenza della ferma, venendo collocati nella riserva di complemento, per gravi mancanze disciplinari o scarso rendimento in servizio. Il provvedimento verra' adottato dalla Direzione generale per il personale militare su proposta dei superiori gerarchici competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento. 6. Agli Ufficiali medesimi si applicano le norme di stato giuridico previste per gli Ufficiali di complemento.
Art. 18 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 3 del presente decreto, il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito provvedera' a chiedere alle Amministrazioni pubbliche e agli enti competenti, la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerge la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 3. Verranno acquisiti d'ufficio: a) il certificato generale del casellario giudiziale; b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Esercito per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato.
Art. 19 Esclusioni 1. I concorrenti che risultano in difetto anche di uno soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione al corso Allievi ufficiali in ferma prefissata dell'Esercito saranno esclusi con provvedimento dalla Direzione generale per il personale militare. 2. La Direzione generale per il personale militare potra' escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in ferma prefissata, qualora il difetto, anche di uno soltanto, dei prescritti requisiti venisse accertato durante le selezioni, durante il corso, ovvero dopo la nomina a Tenente in ferma prefissata dell'Esercito.
Art. 20 Prospettive di carriera per gli Ufficiali in ferma prefissata 1. Gli Ufficiali in ferma prefissata possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto e qualora in possesso dei requisiti indicati dal relativo bando, ai concorsi per il reclutamento di: a) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sempreche' non hanno superato il giorno di compimento del quarantesimo anno di eta'; b) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali di cui all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 2. Gli Ufficiali in ferma prefissata che avranno completato la ferma di cui al precedente art. 16, comma 3, saranno collocati in congedo. 3. A favore degli Ufficiali in ferma prefissata che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare sono previste riserve fino all'80% dei posti annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi per gli Ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali a nomina diretta di cui all'art. 652 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Art. 21 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Reparto concorsi accademia e scuole militare per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente nonche', in caso di esito positivo, agli Enti previdenziali. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 4. Sono nominati, ognuno per quanto di competenza, responsabili del trattamento dei dati personali: a) il Comandante del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito; b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 9. Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 luglio 2017 Gen. C.A. Paolo GEROMETTA