Concorso per 8 esecutori della banda musicale (lazio) COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 8 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 66 del 01-09-2017 |
Sintesi: | COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Concorso (Scad. 31 ottobre 2017) Concorsi, per titoli ed esami, separati per ciascuna parte e qualifica, per il reclutamento di esecutori della Banda musicale della ... |
Ente: | COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 01-09-2017 |
Data Scadenza bando | 31-10-2017 |
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Concorso (Scad. 31 ottobre 2017)
Concorsi, per titoli ed esami, separati per ciascuna parte e qualifica, per il reclutamento di esecutori della Banda musicale della Guardia di finanza.
IL COMANDANTE GENERALE Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»; Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in particolare, l'art. 29; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante «Riordinamento della Banda musicale della Guardia di finanza» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»; Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, recante «Disposizioni per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli del personale della Banda musicale del Corpo della Guardia di finanza»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»; Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, registrata all'ufficio centrale del bilancio, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo; Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»; Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile» concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»; Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni e integrazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2», Determina: Art. 1 Posti a concorso 1. Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, separati per ciascuna parte e qualifica, per ricoprire le sottoindicate parti del ruolo degli esecutori della Banda musicale della Guardia di finanza: Prime parti A - 1° Clarinetto piccolo in Mib (con l'obbligo del Clarinetto piccolo in Lab) - 1° Flicorno sopranino in Mib - 1° Clarinetto piccolo in Lab Seconde parti A - Corno inglese (con l'obbligo dell'Oboe) Seconde parti B - 2° Flicorno contrabbasso in Sib (con l'obbligo del Basso Grave in Mib) Terze parti A - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 11 Terze parti B - 2° Clarinetto contralto in Mib n. 2 - 2ª Tromba in Sib acuto n. 2 2. Lo svolgimento dei concorsi prevede: a) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; b) accertamento dell'idoneita' attitudinale; c) valutazione dei titoli; d) prova d'esame articolata nelle fasi di cui all'art. 13; e) visita medica di controllo. 3. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facolta' di revocare i bandi di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di sospendere la nomina a esecutore dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorita' di Governo, nonche' di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.
Art. 2 Requisiti e condizioni per l'ammissione ai concorsi 1. Possono partecipare ai concorsi: a) i militari in servizio nel Corpo della guardia di finanza che: 1) non abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, superato il giorno del compimento del 45° anno di eta'; 2) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dalle Universita' statali o legalmente riconosciute; 3) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei all'avanzamento. Ai fini del calcolo del biennio si fa riferimento alla data del provvedimento con il quale e' stata determinata la non idoneita' all'avanzamento; 4) non risultino, alla data di immissione nella Banda musicale del Corpo della guardia di finanza, imputati in un procedimento penale per delitto non colposo ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna ovvero sospesi dal servizio o in aspettativa; 5) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', da corsi allievi ufficiali, allievi marescialli ovvero allievi vicebrigadieri della Guardia di finanza a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione; 6) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, del diploma nello strumento per il quale si concorre o per strumento affine, come da tabella «H» allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, conseguito in un Conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto; b) i cittadini italiani, anche se gia' alle armi, che: 1) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3 comma 1, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dalle Universita' statali o legalmente riconosciute; 2) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, compiuto il 18° anno di eta' e non abbiano superato il giorno del compimento del 40° anno di eta'. Tale limite e' elevato di cinque anni per i militari delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in attivita' di servizio; 3) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo; I candidati gia' in servizio nel Corpo della guardia di finanza non sono sottoposti alla visita medica. Gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri sostengono l'accertamento dell'idoneita' attitudinale; 4) godano dei diritti politici; 5) non siano stati espulsi dalle Forze armate, dalle Forze di polizia o dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione; 6) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', da corsi di formazione della Guardia di finanza; 7) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti; 8) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati, condannati ovvero non abbiano richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 9) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, del diploma nello strumento per il quale si concorre o per strumento affine, come da tabella «H» allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, conseguito in un Conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto; 10) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 11) qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano stati riformati, in quell'occasione o successivamente a essa e, qualora riformati, abbiano conseguito la revisione, da parte delle competenti Autorita' sanitarie militari, del precedente giudizio. 2. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e conservati fino alla data di immissione nella Banda musicale del Corpo della guardia di finanza.
Art. 3 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it - area «Concorsi On line», seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. 2. Il concorrente, ai fini della presentazione della domanda di partecipazione, dopo la registrazione al portale «Concorsi On line», puo' scegliere una delle seguenti modalita': a) «SPID», sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale; b) «PEC», posta elettronica certificata. 3. Al termine della procedura di compilazione dell'istanza, i candidati che utilizzano la modalita' di cui al comma 2: a) lettera a), devono conservare il «numero di protocollazione» e l'ulteriore «codice alfanumerico SPID» riportato automaticamente dal sistema in corrispondenza dello spazio riservato alla firma della domanda di partecipazione cosi' accettata e fornirli, ove richiesto, in sede di prima prova concorsuale; b) lettera b), devono inviare direttamente mediante la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo del Centro di Reclutamento concorsoesecutori.istanze@pec.gdf.it, entro il termine di cui al comma 1, l'istanza generata, senza stamparla, unitamente a copia fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validita'. Il «numero di protocollazione» della domanda e le relative ricevute di accettazione e di consegna della PEC dovranno essere esibite, ove richiesto, in sede di prima prova concorsuale. Al riguardo, si precisa che il portale web «Concorsi on line» costituisce solo un servizio di «compilazione» della domanda, la cui presentazione si perfeziona secondo la procedura di cui al presente articolo. Pertanto, le domande meramente compilate sul predetto applicativo informatico non si considerano inviate ne' presentate. 4. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, verificatasi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertata dall'Amministrazione, sara' considerata comunque valida l'istanza presentata utilizzando il modello in allegato 1, firmata per esteso e inviata a mezzo casella PEC con le modalita' di cui al comma 3, lettera b). Di tale anomalia ne sara' data comunicazione sulla home page del sito istituzionale del Corpo, www.gdf.gov.it 5. I militari del Corpo devono, altresi', consegnare copia della domanda di partecipazione al Reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego, che curera' le incombenze di cui all'art. 5, commi 1 e 2. Per i militari in forza al Comando Generale copia della domanda deve essere consegnata al Quartier Generale. 6. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 4 possono essere annullate, modificate o integrate entro il termine previsto per la presentazione delle stesse, utilizzando le medesime modalita' previste nei precedenti commi. Successivamente, non e' piu' possibile annullarle, ovvero apportare modificazioni o integrazioni. 7. Le domande di partecipazione al concorso sono: a) restituite agli interessati per essere regolarizzate entro cinque giorni dal momento della restituzione se, pur prodotte nei termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4. Tuttavia, eventuali variazioni, successive a tale termine, riguardanti esclusivamente i recapiti del candidato (residenza, indirizzo PEC, numero di utenza telefonica fissa e/o mobile) saranno comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoesecutori.istanze@pec.gdf.it; b) archiviate nel caso in cui: 1) siano compilate con la procedura di cui al comma 2, lettera b), ma pervenute con modalita' differenti di quelle di cui al comma 3, lettera b); 2) pervengano secondo le modalita' di cui al comma 4 in assenza dei relativi presupposti; 3) siano presentate oltre il termine di cui al comma 1. In caso di invio dell'istanza secondo le modalita' di cui al comma 2: (a) lettera a), fa fede la data riportata nei sistemi informatici del Corpo; (b) lettera b), fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione»; 4) risultino prive della sottoscrizione se presentate secondo le modalita' di cui al comma 4; 5) non siano regolarizzate entro i cinque giorni dalla restituzione nei casi di cui alla lettera a). 8. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 7 sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 9. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 10. L'ammissione con riserva deve intendersi fino alla nomina a esecutore della Banda musicale della Guardia di finanza.
Art. 4 Elementi da indicare nella domanda 1. Il candidato in servizio nella Guardia di finanza deve indicare nella domanda: a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola meccanografica, data e luogo di nascita; b) la data di arruolamento nel Corpo e di nomina al grado attuale; c) il Reparto cui e' in forza; d) il titolo di studio di cui e' in possesso; e) di non essere stato giudicato, nell'ultimo biennio, «non idoneo» all'avanzamento; f) di non essere imputato in un procedimento penale per delitto non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa; g) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', da corsi allievi ufficiali, allievi marescialli ovvero allievi vicebrigadieri della Guardia di finanza a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione; h) il diploma di cui e' in possesso nello strumento per il quale si concorre o per strumento affine; i) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'art. 15 nonche' stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - devono essere presentate con le modalita' e la tempistica indicate all'art. 5, comma 4. 2. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di finanza deve indicare nella domanda: a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita; b) il possesso della cittadinanza italiana; c) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a carico; d) il titolo di studio di cui e' in possesso; e) di godere dei diritti politici; f) di non essere stato espulso dalle Forze armate, dalle Forze di polizia o dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione; g) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', da corsi di formazione della Guardia di finanza; h) di non essere imputato, condannato ovvero di non aver richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' di essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione; i) il diploma di cui e' in possesso nello strumento per il quale si concorre o per strumento affine; l) se alle armi, il grado rivestito e il Reparto a cui e' in forza nonche' l'eventuale appartenenza a complessi bandistici delle Forze armate o di polizia; m) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; n) che, qualora sottoposto alla visita di leva, non sia stato riformato in quell'occasione o successivamente a essa e, qualora, riformato, abbia conseguito la revisione, da parte delle competenti Autorita' sanitarie militari, del precedente giudizio; o) l'indirizzo proprio e, eventualmente, della propria famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile, di un recapito telefonico e di un indirizzo di posta elettronica certificata; p) il recapito presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni; q) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'art. 15 nonche' stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - devono essere presentate con le modalita' e la tempistica indicate all'art. 5, comma 4. 3. Qualora i concorrenti abbiano diritto agli aumenti dei limiti di eta' di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punto 2), dovranno farne specifica menzione nelle annotazioni integrative. 4. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 10, 13 e 15, concernenti, tra l'altro, il calendario di convocazione alle prove selettive, le modalita' di svolgimento dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e delle prove d'esame nonche' le modalita' di notifica delle graduatorie finali di merito. 5. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio, eventualmente, conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.
Art. 5 Documentazione 1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza, la competente sottocommissione rilevera' i dati presenti negli atti matricolari utili alla procedura direttamente dal «Documento Unico Matricolare» (D.U.M.), che dovra' essere aggiornato e parificato (secondo le modalita' di cui alla circolare del Comando Generale - I Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016) alla data di scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1. 2. La documentazione caratteristica dei candidati di cui al comma 1 deve essere chiusa alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione. 3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza, risultati idonei agli accertamenti attitudinali di cui all'art. 12, il Centro di Reclutamento provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti: a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati nelle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; c) certificato generale del casellario giudiziale. 4. I candidati convocati per sostenere gli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 10, nonche' i militari del Corpo ammessi a sostenere gli accertamenti dell'idoneita' attitudinale di cui all'art. 12, devono presentare in tali sedi o a mezzo PEC all'indirizzo concorsoesecutori.istanze@pec.gdf.it, unitamente a copia fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validita': a) i certificati rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; b) la documentazione probatoria attestante il possesso degli altri titoli di merito e/o maggiorativi di punteggio, di cui all'art. 15, indicato nella domanda di partecipazione ovvero le dichiarazioni sostitutive nei casi previsti dalla legge. Tale documentazione: (1) per gli eventuali titoli accademici deve contenere ogni informazione utile ai fini dell'individuazione dell'Ente presso il quale gli stessi sono stati conseguiti e precisare la tipologia e la materia oggetto degli stessi e la data di conseguimento; (2) per le attivita' didattiche e per quelle professionali (tra le quali sono da ricomprendere quelle artistiche) deve riportare l'Ente presso il quale l'attivita' e' stata svolta, la durata e la tipologia di incarico. I concorrenti gia' ispettori del Corpo devono presentare tale documentazione entro il termine stabilito e comunicato loro dal Centro di Reclutamento. La documentazione pervenuta oltre i termini sopra indicati non e' presa in considerazione. 5. I candidati, risultati vincitori dei concorsi devono presentare all'atto dell'incorporamento i diplomi in originale ovvero, in conformita' all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le copie autentiche dei certificati attestanti: a) il conseguimento del titolo di studio. Il diploma non puo' essere sostituito da certificato di iscrizione ai corsi di laurea presso le Universita'; b) il conseguimento del diploma nello strumento per il quale si concorre o per strumento affine, come da tabella «H» allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, conseguito in un Conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto. 6. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza, utilmente collocati nelle graduatorie finali di cui all'art. 15, devono far pervenire al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza a mezzo PEC all'indirizzo concorsoesecutori.istanze@pec.gdf.it, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, domanda diretta al Ministero della difesa, con cui, qualora rivestano lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissata, ufficiale delle forze di completamento, maresciallo o sergente, chiedono di rinunciarvi per intraprendere servizio nella Banda musicale della Guardia di finanza, corredata da copia fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validita'. 7. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro trenta giorni dalla data di restituzione.
Art. 6 Commissione giudicatrice 1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorita' da questi delegata, e' presieduta da un ufficiale Generale della Guardia di finanza ed e' ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello: a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi, composta da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri; b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri; c) sottocommissione per gli accertamenti attitudinali dei candidati al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, composta da sei ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri; d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della sottocommissione sub b) o, a parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri; e) sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove d'esame, composta da: 1) un professore di Conservatorio di Stato diplomato nello strumento per il quale e' bandito il concorso o strumento affine, come da tabella «H» allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, membro; 2) l'ufficiale Maestro Direttore della Banda musicale della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, l'ufficiale Maestro Vice Direttore della Banda musicale della Guardia di finanza, membro; 3) un ufficiale della Guardia di finanza, segretario senza voto; f) sottocommissione per la visita medica di controllo, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico, membri. 2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio. 3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera c), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi. 4. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal Presidente della commissione giudicatrice. 5. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c) e d), del presente articolo, possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento.
Art. 7 Adempimenti delle sottocommissioni 1. Le sottocommissioni previste dall'art. 6, comma 1, lettere b) e d) compilano, per ogni candidato, un processo verbale firmato da tutti i componenti.
Art. 8 Esclusione dal concorso 1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. 2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera a). 3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso: a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 9 Documento di identificazione 1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identita' in corso di validita' oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia recente.
Art. 10 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 1. I candidati non in servizio nella Guardia di finanza, che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione, sono ammessi a sostenere la visita medica di primo accertamento, che si svolgera' a partire dal 20 novembre 2017 e, se idonei, agli accertamenti attitudinali. Gli appartenenti ai ruoli «Sovrintendenti» e «Appuntati e Finanzieri» del Corpo sono ammessi a sostenere direttamente gli accertamenti attitudinali. 2. La sede, il calendario e le modalita' di svolgimento delle suddette prove, nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal 7 novembre 2017, mediante avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). Tali prove hanno il seguente ordine di svolgimento: a) 1°, 2° e 3° giorno: visita medica di primo accertamento; b) 4° e 5° giorno: accertamento dell'idoneita' attitudinale. 3. I candidati, che non si presentano nella sede, nei giorni e nell'ora stabiliti per sostenere la visita medica di primo accertamento e/o gli accertamenti attitudinali, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 5. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato: a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera b), mediante visita medica di primo accertamento, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia; b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. 6. Per il conseguimento della prescritta idoneita', gli aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza. Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it 7. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 9, sono eseguiti i seguenti esami e visite: a) visita medica generale; b) esami delle urine ed ematochimici; c) visita neurologica; d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 8. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio. In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso. 9. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia' stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui al precedente comma 7, nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti: a) visita medica generale; b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope; c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 8. In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 10. I candidati che, alla data di espletamento degli accertamenti psico-fisici, prestano servizio nel Corpo della guardia di finanza, non sono sottoposti alla visita medica. 11. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui al comma 15. 12. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere: a) presentata al Centro di Reclutamento, al momento della comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b); b) integrata da documentazione in originale rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 2). Tale documentazione deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di Reclutamento - Ufficio Sanitario - improrogabilmente entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneita'. A tal fine, la stessa potra' essere anticipata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoesecutori.istanze@pec.gdf.it. La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga in originale ovvero pervenga oltre il termine suindicato. I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 8. 13. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la visita medica di primo accertamento. 14. La sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 12 e valutata la certificazione prodotta, puo': a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di Reclutamento; b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra' prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali. Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di convocazione all'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 15. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti casi: a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve; b) positivita' alle sostanze psico-attive, accertato anche mediante test tossicologici; c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate. In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 5, lettera a), dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami. 16. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale di cui all'art. 12. 17. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 18. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 19. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, le sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere b) e d), fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati. 20. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso: a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 11 Documentazione da produrre in sede di visita medica di primo accertamento 1. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento per sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni: a) certificato attestante l'effettuazione e il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz; d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto. I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale; e) certificato medico (fac-simile in allegato 3), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante: (1) lo stato di buona salute; (2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche; (3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno-allergiche; (4) la presenza/assenza di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti; f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei 30 giorni precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso. 2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera e), comportano l'esclusione dal concorso. 3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e' sottoposta, allo scopo sopra indicato, al test di gravidanza presso il Centro di reclutamento. 4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non oltre il 20 settembre 2018, non consenta di rispettare la tempistica prevista dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale. 5. Il candidati che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di reclutamento; b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera b), potra' concedere il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui e' stato riconvocato e' escluso dal concorso. 6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 12 Accertamenti attitudinali 1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e quelli gia' in servizio nella Guardia di finanza appartenenti ai ruoli «Sovrintendenti» e «Appuntati e Finanzieri», sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio quale maresciallo della Guardia di finanza. 2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte dalla sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera c), secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it. 3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito. 4. Detto accertamento si articola in: a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di ragionamento; b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato; c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonche' l'inclinazione ad intraprendere lo specifico percorso; d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari; e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 5. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento della prova e la valutazione degli aspiranti. 6. I candidati risultati idonei ai predetti accertamenti sono convocati per sostenere le prove scritte. I candidati risultati non idonei all'accertamento attitudinale sono esclusi dal concorso. 7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e' notificato agli interessati, e' definitivo. 8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 13 Prove d'esame 1. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali e i militari della Guardia di finanza appartenenti al ruolo «Ispettori» partecipanti ai concorsi sono ammessi a sostenere le seguenti prove: a) esecuzione a solo, con lo strumento per il quale si concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo, di uno o piu' brani come specificato nei programmi in allegato 4. Il candidato ha la facolta' di essere accompagnato da un proprio pianista; b) esecuzione a prima vista, con lo strumento per il quale si concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo, di uno o piu' brani musicali scelti dalla competente sottocommissione; c) prova di cultura, storia dello strumento per il quale si concorre e del suo repertorio, con riferimento alla famiglia di appartenenza nell'organico della Banda musicale; La sede, il calendario e le modalita' di svolgimento delle suddette prove, nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal 25 gennaio 2018, mediante avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 2. I candidati risultati idonei alla fase concorsuale di cui al comma 1 sono ammessi a sostenere le seguenti ulteriori prove: a) esecuzione in banda, con lo strumento per il quale si concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo, di uno o piu' brani, a scelta della competente sottocommissione, tratti dal repertorio originale e non dello strumento stesso; b) i concorrenti delle «prime parti A» devono, inoltre, dar prova di essere in grado di attaccare e spezzare una marcia militare o altro brano musicale scelto dalla competente sottocommissione. La sede, il calendario e le modalita' di svolgimento delle succitate prove, nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal 7 agosto 2018, mediante avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 3. I candidati che non si presentano nella sede, nei giorni e nell'ora stabiliti per sostenere le prove d'esame di cui ai commi 1 e 2, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 5. Il punteggio complessivo di merito delle prove di esame, espresso in cinquantesimi, e' dato dalla media dei punti attribuiti nelle singole prove. 6. E' idoneo il candidato che riporta un punteggio non inferiore a 35/50 in ciascuna prova e un punto complessivo di merito non inferiore a 40/50. Il candidato giudicato non idoneo e' escluso dal concorso. 7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 8. Prima dello svolgimento delle prove d'esame, la competente sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse e dei titoli posseduti da ciascun aspirante. 9. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto da parte della competente sottocommissione agli interessati prima dell'effettuazione delle prove d'esame.
Art. 14 Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove concorsuali 1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'amministrazione che ha indetto i predetti concorsi, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, l'accertamento dell'idoneita' attitudinale e le prove d'esame, previste, rispettivamente, dagli articoli 10, 12 e 13, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 2. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), c), ed e), hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del Reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. 3. L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi marescialli, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia, deve essere anticipata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoesecutori.istanze@pec.gdf.it. Eventuali variazioni di tali recapiti saranno rese note con avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it e sulla rete intranet del Corpo. Le decisioni assunte in relazione alle citate istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza. 4. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 2, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 5. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 15 Graduatorie finali di merito 1. La sottocommissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera e), predispone le graduatorie finali di merito, distinte per parti e strumento. 2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma 2, a esclusione delle lettere c) ed e). 3. Il punto di merito finale per la formazione delle graduatorie e' dato dalla somma della media dei punti riportati nelle prove d'esame, di cui all'art. 13, ed il punteggio attribuito nella valutazione dei titoli. 4. Ai titoli posseduti da ciascun candidato non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 20 (venti) di cui: a) sino ad un massimo di punti 8, per i titoli accademici (diplomi conseguiti presso un Conservatorio statale o presso un Istituto parificato riconosciuto dallo Stato); b) sino ad un massimo di punti 4, per i titoli didattici (incarichi d'insegnante presso conservatori o altri tipi di scuola); c) sino ad un massimo di punti 8, per i titoli professionali (attivita' e incarichi svolti). 5. Ai fini della compilazione delle graduatorie dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Banda musicale, costituisce titolo di preferenza assoluta, a parita' di punto di merito finale, l'appartenenza al Corpo della Guardia di finanza. 6. In caso di parita' di punteggio riportato dai candidati gia' in servizio nella Guardia di finanza, e' data preferenza al candidato piu' elevato in grado e, in caso di parita' di grado, al piu' anziano. 7. In caso di parita' di punteggio complessivo tra candidati non appartenenti al Corpo, si osservano le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 8. I titoli di cui al presente articolo sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 4. 9. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 10. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, la citata documentazione, qualora risultante dalla documentazione personale, e' acquisita d'ufficio. 11. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, vengono approvate le graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori dei concorsi i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultano compresi nel numero dei posti messi a concorso. 12. Le citate graduatorie sono rese note con avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it , sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, 00162 Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 16 Ammissione alla Banda musicale della Guardia di finanza dei vincitori dei concorsi 1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere di cui all'art. 1, comma 3, ai vincitori dei concorsi e' attribuito il grado di cui alla tabella «F» allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni. I predetti candidati perdono eventuali gradi e qualifiche precedentemente rivestiti. 2. La nomina decorre, a ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa. 3. All'atto dell'ammissione alla Banda musicale e, comunque, prima della firma dell'atto di incorporamento, i vincitori non appartenenti alla Guardia di finanza sono sottoposti alla visita medica di controllo, da parte della sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera f), al fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' fisica. Prima della visita medica di controllo, la citata sottocommissione fissa, in apposito atto, con riferimento alle modalita' di svolgimento degli accertamenti, i criteri cui attenersi. La stessa puo', nell'espletamento dei propri lavori, disporre l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti, eventualmente, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico dell'aspirante, avvalendosi delle strutture del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza. 4. I candidati non idonei alla visita medica di controllo sono esclusi dal concorso. 5. Entro trenta giorni dall'ammissione alla Banda musicale, con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, possono essere dichiarati vincitori dei concorsi altri concorrenti idonei nell'ordine delle rispettive graduatorie, per ricoprire i posti resisi, comunque, disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori. 6. Con il grado di cui al precedente comma 1, gli esecutori sono sottoposti ad un periodo di prova, per la durata di sei mesi, durante i quali prestano servizio nella Banda musicale e seguono un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico-professionale della durata di novanta giorni. I militari gia' appartenenti alla Banda musicale della Guardia di finanza non sono avviati al citato corso di istruzione. 7. Le modalita' di svolgimento del corso di cui al comma 6 e i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. 8. Al termine del periodo di prova, una commissione, nominata con determinazione del Comandante Generale o dell'autorita' dal medesimo delegata, esprime un giudizio di idoneita' a prestare servizio nella Banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualita' morali, disciplinari e professionali. 9. L'esecutore riconosciuto non idoneo e' congedato senza diritto ad alcuna indennita' o trattamento di quiescenza, se non gia' appartenente alla Guardia di finanza. Se gia' in servizio nella Guardia di finanza, e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo. 10. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 17 Mancata presentazione presso la Banda musicale 1. I vincitori dei concorsi, regolarmente convocati presso la Banda musicale della Guardia di finanza, sono considerati rinunciatari qualora non si presentino nel giorno stabilito dall'Amministrazione. 2. Eventuali ritardi, dovuti a cause di forza maggiore, debitamente documentati, devono essere comunicati, a mezzo fax al numero 06/24290638, al massimo entro 3 giorni dalla data prevista per la presentazione, al Comandante della Banda musicale della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 Roma/Appio, che, sentito il presidente della sottocommissione per la visita medica di controllo, li valuta con giudizio discrezionale e insindacabile, ed eventualmente provvede a stabilire un ulteriore termine di presentazione, purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il 5° giorno dalla data di convocazione. Le decisioni sono comunicate al candidato a cura della Banda musicale del Corpo.
Art. 18 Spese per la partecipazione ai concorsi e concessione della licenza straordinaria per esami 1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove dei concorsi sono a carico degli aspiranti. 2. Per sostenere le prove dei concorsi, ai candidati appartenenti al Corpo, sono concesse licenze straordinarie per esami militari per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, puo' essere concessa per la preparazione alle prove d'esame di cui all'art. 13. Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti. 3. Se i medesimi militari, nello stesso anno solare, hanno usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza di giorni 30, fermo restando il tetto massimo di 45 giorni annui di licenza straordinaria previsto dalla normativa in vigore. Qualora il concorrente non si presenti alle prove d'esame, per cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria e' computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso, e, se questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo. 4. Ai candidati dichiarati vincitori dei concorsi spetta il rimborso spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede della Banda musicale della Guardia di finanza, secondo le disposizioni vigenti.
Art. 19 Sito internet ed informazioni utili 1. Ulteriori informazioni sui concorsi possono essere reperite consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.gov.it , nella sezione relativa ai concorsi.
Art. 20 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per le finalita' concorsuali, e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti in sede concorsuale, possono essere utilizzati, a prescindere dall'esito della selezione, anche per la corretta gestione del rapporto di lavoro gia' instaurato. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento dei concorsi o alla posizione giuridico - economica del candidato, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Corpo della guardia di finanza. Roma, 2 agosto 2017 Gen. C.A.: Giorgio Toschi