Concorso per 8 esecutori della banda musicale (lazio) COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 8
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 66 del 01-09-2017
Sintesi: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Concorso (Scad. 31 ottobre 2017) Concorsi, per titoli ed esami, separati per ciascuna parte e qualifica, per il reclutamento di esecutori della Banda musicale della ...
Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 01-09-2017
Data Scadenza bando 31-10-2017
Condividi Invia tramite Whatsapp

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso (Scad. 31 ottobre 2017)

Concorsi, per titoli ed esami, separati per ciascuna parte e qualifica, per il reclutamento di esecutori della Banda musicale della Guardia di finanza.

 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»; 
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali»  e,
in particolare, l'art. 29; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
e integrazioni, recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto legislativo 27 febbraio  1991,  n.  79,  recante
«Riordinamento della Banda  musicale  della  Guardia  di  finanza»  e
successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art.  3  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  Guardia  di
finanza»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e  integrazioni,  recante  «Misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»; 
    Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia  di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,
n. 127»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,   e
successive modificazioni  e  integrazioni,  concernente  «Regolamento
recante norme per l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma  5,  della  legge  20
ottobre 1999, n. 380»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione  del
servizio civile nazionale»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    e    integrazioni,    recante    «Norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004,
n. 287, recante «Disposizioni per il reclutamento ed il trasferimento
ad altri ruoli del personale della Banda  musicale  del  Corpo  della
Guardia di finanza»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»; 
    Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni  e
integrazioni, registrata all'ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo; 
    Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n.  112,  e  successive  modificazioni,  convertito  in  legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.
133, recante «Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria»; 
    Visto l'art. 32 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  recante
«Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia  di  processo  civile»  concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento  dei  documenti
in forma cartacea; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare»; 
    Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive  modificazioni
e  integrazioni,  concernente  le  modalita'   per   lo   svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio  nel  Corpo
della   guardia   di   finanza   nei   confronti   degli    aspiranti
all'arruolamento; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche  del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive  tecniche
da adottare ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,  del  citato  decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2», 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami,  separati
per ciascuna parte e qualifica, per ricoprire le sottoindicate  parti
del ruolo degli esecutori  della  Banda  musicale  della  Guardia  di
finanza: 
 
                            Prime parti A 
 
    - 1° Clarinetto piccolo in  Mib  (con  l'obbligo  del  Clarinetto
piccolo in Lab) 
    - 1° Flicorno sopranino in Mib 
    - 1° Clarinetto piccolo in Lab 
 
                           Seconde parti A 
 
    - Corno inglese (con l'obbligo dell'Oboe) 
 
                           Seconde parti B 
 
    - 2° Flicorno contrabbasso in Sib (con l'obbligo del Basso  Grave
in Mib) 
 
                            Terze parti A 
 
    - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 11 
 
                            Terze parti B 
 
    - 2° Clarinetto contralto in Mib n. 2 
    - 2ª Tromba in Sib acuto n. 2 
    2. Lo svolgimento dei concorsi prevede: 
      a) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      b) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      c) valutazione dei titoli; 
      d) prova d'esame articolata nelle fasi di cui all'art. 13; 
      e) visita medica di controllo. 
    3. Il Corpo della guardia di finanza si riserva  la  facolta'  di
revocare i bandi di concorso,  di  sospendere  o  rinviare  le  prove
concorsuali, di sospendere la nomina a esecutore  dei  vincitori,  in
ragione  del  numero  di  assunzioni   complessivamente   autorizzate
dall'Autorita'  di  Governo,  nonche'  di  esigenze  attualmente  non
valutabili ne' prevedibili. 
                               Art. 2 
 
         Requisiti e condizioni per l'ammissione ai concorsi 
 
    1. Possono partecipare ai concorsi: 
      a) i militari in servizio nel Corpo della  guardia  di  finanza
che: 
        1) non abbiano, alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1,  superato  il
giorno del compimento del 45° anno di eta'; 
        2) siano in possesso, alla data di scadenza del  termine  per
la presentazione della domanda  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  del
diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  che  consenta
l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dalle Universita' statali  o
legalmente riconosciute; 
        3) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei
all'avanzamento. Ai fini del calcolo del biennio  si  fa  riferimento
alla data del provvedimento con il quale e' stata determinata la  non
idoneita' all'avanzamento; 
        4)  non  risultino,  alla  data  di  immissione  nella  Banda
musicale  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  imputati  in   un
procedimento penale per  delitto  non  colposo  ovvero  sottoposti  a
procedimento disciplinare per  l'irrogazione  di  una  sanzione  piu'
grave della consegna ovvero sospesi dal servizio o in aspettativa; 
        5) non siano  gia'  stati  rinviati,  d'autorita',  da  corsi
allievi ufficiali, allievi marescialli ovvero allievi  vicebrigadieri
della  Guardia  di  finanza  a  esclusione  dei  proscioglimenti  per
inattitudine al volo o alla navigazione; 
        6) siano in possesso, alla data di scadenza del  termine  per
la presentazione della domanda  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  del
diploma nello strumento per il quale  si  concorre  o  per  strumento
affine, come da  tabella  «H»  allegata  al  decreto  legislativo  27
febbraio 1991, n. 79, conseguito in un Conservatorio di Stato o altro
analogo istituto legalmente riconosciuto; 
      b) i cittadini italiani, anche se gia' alle armi, che: 
        1) siano in possesso, alla data di scadenza del  termine  per
la presentazione della domanda di cui all'art. 3 comma 1, del diploma
di istruzione secondaria di secondo grado che  consenta  l'iscrizione
ai corsi di laurea previsti dalle Universita'  statali  o  legalmente
riconosciute; 
        2)  abbiano,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1,  compiuto  il
18° anno di eta' e non abbiano superato il giorno del compimento  del
40° anno di eta'. Tale  limite  e'  elevato  di  cinque  anni  per  i
militari delle Forze armate, delle  Forze  di  polizia  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in attivita' di servizio; 
        3) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-fisica
e attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo; 
        I candidati gia' in  servizio  nel  Corpo  della  guardia  di
finanza non sono sottoposti alla visita medica. Gli  appartenenti  ai
ruoli   sovrintendenti,    appuntati    e    finanzieri    sostengono
l'accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
        4) godano dei diritti politici; 
        5) non siano stati espulsi dalle Forze armate, dalle Forze di
polizia o dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco a  esclusione  dei
proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione; 
        6) non siano gia' stati rinviati, d'autorita',  da  corsi  di
formazione della Guardia di finanza; 
        7) siano in possesso delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
A tal fine, il Corpo della guardia  di  finanza  accerta,  d'ufficio,
l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto  alle
funzioni proprie del grado da rivestire.  Sono  causa  di  esclusione
dall'arruolamento   anche   l'esito   positivo   agli    accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o
la detenzione di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  a  scopo  non
terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti; 
        8)  non  siano,  alla  data  dell'effettivo   incorporamento,
imputati, condannati  ovvero  non  abbiano  richiesto  l'applicazione
della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale  per
delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a  misure  di
prevenzione; 
        9) siano in possesso, alla data di scadenza del  termine  per
la presentazione della domanda  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  del
diploma nello strumento per il quale  si  concorre  o  per  strumento
affine, come da  tabella  «H»  allegata  al  decreto  legislativo  27
febbraio 1991, n. 79, conseguito in un Conservatorio di Stato o altro
analogo istituto legalmente riconosciuto; 
        10) non siano stati ammessi a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
        11) qualora gia' sottoposti alla visita di  leva,  non  siano
stati riformati, in  quell'occasione  o  successivamente  a  essa  e,
qualora riformati, abbiano conseguito la revisione,  da  parte  delle
competenti Autorita' sanitarie militari, del precedente giudizio. 
    2. I requisiti di cui al comma 1, se non  diversamente  indicato,
devono essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e  conservati
fino alla data di immissione nella Banda  musicale  del  Corpo  della
guardia di finanza. 
                               Art. 3 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area «Concorsi On line», seguendo le istruzioni  del
sistema automatizzato, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. 
    2. Il concorrente, ai fini della presentazione della  domanda  di
partecipazione, dopo la registrazione al portale «Concorsi On  line»,
puo' scegliere una delle seguenti modalita': 
      a) «SPID», sistema  pubblico  per  la  gestione  dell'identita'
digitale; 
      b) «PEC», posta elettronica certificata. 
    3. Al termine della procedura  di  compilazione  dell'istanza,  i
candidati che utilizzano la modalita' di cui al comma 2: 
      a) lettera a), devono conservare il «numero di protocollazione»
e l'ulteriore «codice alfanumerico  SPID»  riportato  automaticamente
dal sistema in corrispondenza dello spazio riservato alla firma della
domanda di partecipazione cosi' accettata e fornirli, ove  richiesto,
in sede di prima prova concorsuale; 
      b) lettera b), devono inviare direttamente mediante la  casella
di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo  del  Centro  di
Reclutamento concorsoesecutori.istanze@pec.gdf.it, entro  il  termine
di cui al comma 1, l'istanza generata, senza stamparla, unitamente  a
copia fronte/retro del proprio documento di riconoscimento  in  corso
di validita'. Il «numero  di  protocollazione»  della  domanda  e  le
relative ricevute di accettazione e di consegna  della  PEC  dovranno
essere esibite, ove richiesto, in sede di prima prova concorsuale. 
    Al riguardo, si precisa che il portale  web  «Concorsi  on  line»
costituisce solo un servizio di «compilazione» della domanda, la  cui
presentazione si perfeziona secondo la procedura di cui  al  presente
articolo. Pertanto,  le  domande  meramente  compilate  sul  predetto
applicativo informatico non si considerano inviate ne' presentate. 
    4.  In  caso  di  avaria  temporanea  del  sistema   informatico,
verificatasi nell'ultimo giorno  utile  per  la  presentazione  della
domanda di partecipazione  e  accertata  dall'Amministrazione,  sara'
considerata  comunque  valida  l'istanza  presentata  utilizzando  il
modello in allegato 1, firmata per esteso e inviata a  mezzo  casella
PEC con le modalita' di cui al comma 3, lettera b). 
    Di tale anomalia ne sara' data comunicazione sulla home page  del
sito istituzionale del Corpo, www.gdf.gov.it 
    5. I militari del Corpo devono, altresi', consegnare copia  della
domanda di partecipazione al Reparto dal quale dipendono direttamente
per l'impiego, che curera' le incombenze di cui all'art. 5, commi 1 e
2. 
    Per i militari in forza al Comando Generale copia  della  domanda
deve essere consegnata al Quartier Generale. 
    6. Le domande di partecipazione redatte secondo le  modalita'  di
cui ai commi 2 e 4 possono essere annullate, modificate  o  integrate
entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  delle   stesse,
utilizzando le medesime  modalita'  previste  nei  precedenti  commi.
Successivamente, non e' piu' possibile annullarle,  ovvero  apportare
modificazioni o integrazioni. 
    7. Le domande di partecipazione al concorso sono: 
      a) restituite agli interessati per essere  regolarizzate  entro
cinque giorni dal momento della restituzione  se,  pur  prodotte  nei
termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di talune
delle  dichiarazioni  prescritte  dall'art.  4.  Tuttavia,  eventuali
variazioni, successive a tale termine, riguardanti  esclusivamente  i
recapiti del candidato (residenza, indirizzo PEC,  numero  di  utenza
telefonica fissa e/o  mobile)  saranno  comunicate  all'indirizzo  di
posta elettronica certificata concorsoesecutori.istanze@pec.gdf.it; 
      b) archiviate nel caso in cui: 
        1) siano compilate con  la  procedura  di  cui  al  comma  2,
lettera b), ma pervenute con modalita' differenti di quelle di cui al
comma 3, lettera b); 
        2) pervengano secondo le modalita'  di  cui  al  comma  4  in
assenza dei relativi presupposti; 
        3) siano presentate oltre il termine di cui al  comma  1.  In
caso di invio dell'istanza secondo le modalita' di cui al comma 2: 
          (a) lettera a), fa  fede  la  data  riportata  nei  sistemi
informatici del Corpo; 
          (b) lettera b), fa fede la data riportata  sulla  «ricevuta
di avvenuta accettazione»; 
        4) risultino prive della sottoscrizione se presentate secondo
le modalita' di cui al comma 4; 
        5) non  siano  regolarizzate  entro  i  cinque  giorni  dalla
restituzione nei casi di cui alla lettera a). 
    8. I provvedimenti di  archiviazione  di  cui  al  comma  7  sono
adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della  Guardia  di
finanza  e  notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,
producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    9. Tutti i candidati, le  cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in  attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    10. L'ammissione con riserva deve intendersi fino alla  nomina  a
esecutore della Banda musicale della Guardia di finanza. 
                               Art. 4 
 
                 Elementi da indicare nella domanda 
 
    1. Il  candidato  in  servizio  nella  Guardia  di  finanza  deve
indicare nella domanda: 
      a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola
meccanografica, data e luogo di nascita; 
      b) la data di arruolamento nel  Corpo  e  di  nomina  al  grado
attuale; 
      c) il Reparto cui e' in forza; 
      d) il titolo di studio di cui e' in possesso; 
      e) di non essere stato  giudicato,  nell'ultimo  biennio,  «non
idoneo» all'avanzamento; 
      f) di non essere imputato in un procedimento penale per delitto
non  colposo  ovvero  sottoposto  a  procedimento  disciplinare   per
l'irrogazione di  una  sanzione  piu'  grave  della  consegna  ovvero
sospeso dal servizio o in aspettativa; 
      g) di non essere gia' stato  rinviato,  d'autorita',  da  corsi
allievi ufficiali, allievi marescialli ovvero allievi  vicebrigadieri
della  Guardia  di  finanza  a  esclusione  dei  proscioglimenti  per
inattitudine al volo o alla navigazione; 
      h) il diploma di cui e' in  possesso  nello  strumento  per  il
quale si concorre o per strumento affine; 
      i)  l'eventuale   possesso   dei   titoli   preferenziali   e/o
maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'art.  15  nonche'
stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali
titoli - ovvero dichiarazioni sostitutive, nei  casi  previsti  dalla
legge - devono essere presentate con le  modalita'  e  la  tempistica
indicate all'art. 5, comma 4. 
    2. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di  finanza
deve indicare nella domanda: 
      a) cognome, nome,  codice  fiscale,  sesso,  data  e  luogo  di
nascita; 
      b) il possesso della cittadinanza italiana; 
      c) lo stato civile e il  numero  dei  figli,  eventualmente,  a
carico; 
      d) il titolo di studio di cui e' in possesso; 
      e) di godere dei diritti politici; 
      f) di non essere stato espulso dalle Forze armate, dalle  Forze
di polizia o dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  a  esclusione
dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione; 
      g) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', da corsi  di
formazione della Guardia di finanza; 
      h) di non  essere  imputato,  condannato  ovvero  di  non  aver
richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale per delitti non colposi, ne' di essere  o  essere
stato sottoposto a misure di prevenzione; 
      i) il diploma di cui e' in  possesso  nello  strumento  per  il
quale si concorre o per strumento affine; 
      l) se alle armi, il grado rivestito e il Reparto a  cui  e'  in
forza nonche' l'eventuale appartenenza a complessi  bandistici  delle
Forze armate o di polizia; 
      m) di non essere stato ammesso a prestare  il  servizio  civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di  aver  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      n) che, qualora sottoposto alla visita di leva, non  sia  stato
riformato in quell'occasione o successivamente  a  essa  e,  qualora,
riformato, abbia conseguito la revisione, da parte  delle  competenti
Autorita' sanitarie militari, del precedente giudizio; 
      o)  l'indirizzo  proprio  e,   eventualmente,   della   propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove
possibile, di un recapito telefonico  e  di  un  indirizzo  di  posta
elettronica certificata; 
      p) il recapito presso  il  quale  desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni; 
      q)  l'eventuale   possesso   dei   titoli   preferenziali   e/o
maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'art.  15  nonche'
stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali
titoli - ovvero dichiarazioni sostitutive, nei  casi  previsti  dalla
legge - devono essere presentate con le  modalita'  e  la  tempistica
indicate all'art. 5, comma 4. 
    3. Qualora i concorrenti abbiano diritto agli aumenti dei  limiti
di eta' di cui all'art. 2, comma 1, lettera b),  punto  2),  dovranno
farne specifica menzione nelle annotazioni integrative. 
    4. I candidati, inoltre, devono  dichiarare,  nella  domanda,  di
essere a conoscenza delle disposizioni del bando di  concorso  e,  in
particolare, degli articoli 10, 13 e 15, concernenti, tra l'altro, il
calendario di convocazione alle  prove  selettive,  le  modalita'  di
svolgimento dell'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  e  delle
prove d'esame nonche' le  modalita'  di  notifica  delle  graduatorie
finali di merito. 
    5. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in
caso di false dichiarazioni,  incorre  nelle  sanzioni  previste  dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra'  da  ogni  beneficio,
eventualmente, conseguente al provvedimento emanato sulla base  della
dichiarazione non veritiera fornita. 
                               Art. 5 
 
                           Documentazione 
 
    1. Per i candidati in  servizio  nella  Guardia  di  finanza,  la
competente sottocommissione rilevera'  i  dati  presenti  negli  atti
matricolari utili alla procedura direttamente  dal  «Documento  Unico
Matricolare» (D.U.M.), che  dovra'  essere  aggiornato  e  parificato
(secondo le modalita' di cui alla circolare del Comando Generale -  I
Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016) alla data di  scadenza
del termine di cui all'art. 3, comma 1. 
    2. La documentazione caratteristica dei candidati di cui al comma
1 deve essere chiusa  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di partecipazione. 
    3. Per i candidati che non prestano  servizio  nella  Guardia  di
finanza, risultati  idonei  agli  accertamenti  attitudinali  di  cui
all'art. 12, il Centro di Reclutamento provvede,  tramite  i  reparti
del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati nelle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) certificato generale del casellario giudiziale. 
    4.  I  candidati  convocati  per   sostenere   gli   accertamenti
psico-fisici di cui all'art. 10, nonche' i militari del Corpo ammessi
a sostenere  gli  accertamenti  dell'idoneita'  attitudinale  di  cui
all'art.  12,  devono  presentare  in  tali  sedi  o  a   mezzo   PEC
all'indirizzo  concorsoesecutori.istanze@pec.gdf.it,   unitamente   a
copia fronte/retro del proprio documento di riconoscimento  in  corso
di validita': 
      a) i certificati rilasciati dalle competenti autorita' su carta
semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla
legge, comprovanti il possesso  dei  requisiti  che  conferiscono  ai
candidati i titoli preferenziali di cui all'art. 5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 
      b) la documentazione probatoria attestante  il  possesso  degli
altri titoli di merito e/o maggiorativi di punteggio, di cui all'art.
15, indicato nella domanda di partecipazione ovvero le  dichiarazioni
sostitutive nei casi previsti dalla legge. 
    Tale documentazione: 
      (1) per gli eventuali titoli  accademici  deve  contenere  ogni
informazione utile ai fini dell'individuazione  dell'Ente  presso  il
quale gli stessi sono stati conseguiti e precisare la tipologia e  la
materia oggetto degli stessi e la data di conseguimento; 
      (2) per le attivita' didattiche e per quelle professionali (tra
le quali sono da  ricomprendere  quelle  artistiche)  deve  riportare
l'Ente presso il quale l'attivita' e' stata svolta, la  durata  e  la
tipologia di incarico. 
    I concorrenti gia' ispettori del  Corpo  devono  presentare  tale
documentazione entro il  termine  stabilito  e  comunicato  loro  dal
Centro di Reclutamento. 
    La documentazione pervenuta oltre i termini sopra indicati non e'
presa in considerazione. 
    5.  I  candidati,  risultati  vincitori   dei   concorsi   devono
presentare  all'atto  dell'incorporamento  i  diplomi  in   originale
ovvero, in conformita' all'art. 18 del decreto del  Presidente  della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  le  copie  autentiche  dei
certificati attestanti: 
      a) il conseguimento del titolo di studio. Il diploma  non  puo'
essere sostituito da certificato di iscrizione  ai  corsi  di  laurea
presso le Universita'; 
      b) il conseguimento del diploma nello strumento per il quale si
concorre o per strumento affine, come  da  tabella  «H»  allegata  al
decreto legislativo  27  febbraio  1991,  n.  79,  conseguito  in  un
Conservatorio  di  Stato  o   altro   analogo   istituto   legalmente
riconosciuto. 
    6. I  candidati  che  non  prestano  servizio  nella  Guardia  di
finanza, utilmente collocati nelle graduatorie finali di cui all'art.
15, devono far pervenire al Centro di Reclutamento della  Guardia  di
finanza          a          mezzo          PEC          all'indirizzo
concorsoesecutori.istanze@pec.gdf.it,  a  pena  di  decadenza,  entro
trenta giorni dalla data di comunicazione  dell'esito  del  concorso,
domanda diretta al Ministero della difesa, con cui, qualora rivestano
lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissata,
ufficiale delle  forze  di  completamento,  maresciallo  o  sergente,
chiedono  di  rinunciarvi  per  intraprendere  servizio  nella  Banda
musicale della Guardia di finanza, corredata  da  copia  fronte/retro
del proprio documento di riconoscimento in corso di validita'. 
    7. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dalla data di restituzione. 
                               Art. 6 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante Generale della  Guardia  di  finanza  o
dell'autorita' da questi delegata,  e'  presieduta  da  un  ufficiale
Generale della Guardia di finanza  ed  e'  ripartita  nelle  seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali  presieduta  da  un  ufficiale
della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello: 
      a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione ai concorsi, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri; 
      b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di  finanza  e  tre  ufficiali
medici, membri; 
      c)  sottocommissione  per  gli  accertamenti  attitudinali  dei
candidati  al  servizio  incondizionato  nella  Guardia  di  finanza,
composta da sei ufficiali della Guardia di finanza periti  selettori,
membri; 
      d) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita   medica   di   primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia  di  finanza  e
due ufficiali medici (di cui uno di  grado  superiore  a  quello  dei
medici della sottocommissione sub b) o, a parita' di grado, comunque,
con anzianita' superiore), membri; 
      e) sottocommissione per la valutazione dei titoli  e  le  prove
d'esame, composta da: 
        1) un professore di Conservatorio di  Stato  diplomato  nello
strumento per il quale e' bandito il  concorso  o  strumento  affine,
come da tabella «H» allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991,
n. 79, membro; 
        2) l'ufficiale Maestro Direttore della Banda  musicale  della
Guardia di  finanza,  o,  in  caso  di  sua  assenza  o  impedimento,
l'ufficiale Maestro Vice Direttore della Banda musicale della Guardia
di finanza, membro; 
        3) un ufficiale della Guardia di  finanza,  segretario  senza
voto; 
      f) sottocommissione per la visita medica di controllo, composta
da un ufficiale della Guardia di finanza e da  un  ufficiale  medico,
membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio. 
    3. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono  avvalersi  dell'ausilio  di  esperti  ovvero  di   personale
specializzato e tecnico. La  sottocommissione  di  cui  al  comma  1,
lettera  c),  puo'  avvalersi,  altresi',  durante  gli  accertamenti
attitudinali, dell'ausilio di psicologi. 
    4. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal Presidente della commissione giudicatrice. 
    5. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c) e  d),
del presente articolo, possono, durante lo  svolgimento  dei  lavori,
avvalersi di  personale  di  sorveglianza  all'uopo  individuato  dal
Centro di Reclutamento. 
                               Art. 7 
 
                 Adempimenti delle sottocommissioni 
 
    1. Le sottocommissioni previste dall'art. 6, comma 1, lettere  b)
e d) compilano, per ogni candidato, un processo  verbale  firmato  da
tutti i componenti. 
                               Art. 8 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso  dei  requisiti
di cui all'art. 2. 
    2. Le proposte di esclusione dei candidati sono  formulate  dalla
sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera a). 
    3. Avverso i provvedimenti  di  esclusione  di  cui  al  presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso: 
      a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del  Comando  Generale
della  Guardia  di  finanza,  entro  30  giorni  dalla   data   della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
                               Art. 9 
 
                    Documento di identificazione 
 
    1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire  la
carta di identita' in corso  di  validita'  oppure  un  documento  di
riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato,  purche'
munito di fotografia recente. 
                               Art. 10 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
    1. I candidati non in servizio  nella  Guardia  di  finanza,  che
abbiano presentato  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  non
abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione, sono  ammessi  a
sostenere la visita medica di primo accertamento, che si svolgera'  a
partire  dal  20  novembre  2017  e,  se  idonei,  agli  accertamenti
attitudinali. 
    Gli  appartenenti  ai  ruoli  «Sovrintendenti»  e  «Appuntati   e
Finanzieri» del Corpo  sono  ammessi  a  sostenere  direttamente  gli
accertamenti attitudinali. 
    2. La sede, il calendario e le  modalita'  di  svolgimento  delle
suddette prove, nonche' eventuali variazioni, saranno  resi  noti,  a
partire dal 7 novembre 2017,  mediante  avviso  pubblicato  sul  sito
internet www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con  il
Pubblico della Guardia di finanza, viale  XXI  aprile,  n.  55,  Roma
(numero verde: 800669666). 
    Tali prove hanno il seguente ordine di svolgimento: 
      a) 1°, 2° e 3° giorno: visita medica di primo accertamento; 
      b) 4° e 5° giorno: accertamento dell'idoneita' attitudinale. 
    3. I candidati, che non si presentano nella sede,  nei  giorni  e
nell'ora  stabiliti  per  sostenere  la  visita   medica   di   primo
accertamento e/o  gli  accertamenti  attitudinali,  sono  considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 
    4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 
    5. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato: 
      a) da parte della sottocommissione indicata all'art.  6,  comma
1, lettera b), mediante visita medica di primo  accertamento,  presso
il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle  Fiamme
Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia; 
      b) in ragione delle condizioni del soggetto  al  momento  della
visita. 
    6. Per il conseguimento della prescritta idoneita', gli aspiranti
devono risultare in possesso del profilo  sanitario  compatibile  con
l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e dalle direttive tecniche  adottate  con  decreto  del
Comandante Generale della Guardia di finanza. 
    Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet  del  Corpo
www.gdf.gov.it 
    7. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 9, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite: 
      a) visita medica generale; 
      b) esami delle urine ed ematochimici; 
      c) visita neurologica; 
      d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. 
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di Reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 
    8. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma  1,  lettera  b),
puo' disporre, qualora  lo  ritenga  necessario,  l'effettuazione  di
ulteriori  visite  specialistiche   ed   esami   strumentali   e   di
laboratorio. 
    In  particolare,  nel  caso   in   cui   si   dovessero   rendere
indispensabili   indagini    radiologiche,    l'interessato    dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso. 
    9. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al  precedente  comma  7,  nell'ambito  di  altri
concorsi per l'accesso  al  Corpo  della  guardia  di  finanza,  sono
sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti  per  l'accesso  al  ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 8. 
    In tali casi, la competente sottocommissione esprime il  giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 
    10. I candidati che, alla data di espletamento degli accertamenti
psico-fisici, prestano servizio nel Corpo della guardia  di  finanza,
non sono sottoposti alla visita medica. 
    11. Il giudizio espresso  in  sede  di  visita  medica  di  primo
accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il  quale,
in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere  di  essere
ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il  difetto
dei requisiti di cui al comma 15. 
    12. La richiesta di ammissione alla visita  medica  di  revisione
deve essere: 
      a) presentata al  Centro  di  Reclutamento,  al  momento  della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
all'art. 6, comma 1, lettera b); 
      b) integrata da documentazione in originale rilasciata  da  una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle  cause  che  hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 2). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di Reclutamento  -
Ufficio Sanitario - improrogabilmente entro  il  quindicesimo  giorno
solare successivo a quello della comunicazione di  non  idoneita'.  A
tal fine, la stessa potra' essere anticipata all'indirizzo  di  posta
elettronica certificata concorsoesecutori.istanze@pec.gdf.it. 
    La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera  a)  o
la documentazione di cui alla lettera b) non  pervenga  in  originale
ovvero pervenga oltre il termine suindicato. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 3, comma 8. 
    13. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica di primo accertamento. 
    14. La  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 12 e valutata la  certificazione
prodotta, puo': 
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
Reclutamento; 
      b) riconvocare l'aspirante presso il  Centro  di  Reclutamento,
per  sottoporlo  a  ulteriori   visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale  riconvocazione  avverra'
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali. 
    Ai candidati giudicati idonei in  base  a  quanto  indicato  alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di  convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 
    15. La visita medica di revisione non  e'  ammessa  nei  seguenti
casi: 
      a) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve; 
      b) positivita'  alle  sostanze  psico-attive,  accertato  anche
mediante test tossicologici; 
      c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate. 
    In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 5, lettera  a),
dichiara  immediatamente  la  non   idoneita'   dell'aspirante   che,
pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami. 
    16. l candidati risultati idonei agli  accertamenti  psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale
di cui all'art. 12. 
    17. Il candidato risultato assente alla visita  medica  di  primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia  stato  riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    18.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    19. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva  competenza,
le sottocommissioni di cui all'art. 6, comma  1,  lettere  b)  e  d),
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati. 
    20. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
      b) straordinario, al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  24
novembre  1971,  n.  1199,  entro  120  giorni   dalla   data   della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza. 
                               Art. 11 
 
Documentazione  da  produrre  in  sede  di  visita  medica  di  primo
                            accertamento 
 
    1. I concorrenti convocati presso il Centro di  Reclutamento  per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare la
seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a  sessanta
giorni: 
      a)  certificato  attestante  l'effettuazione  e  il   risultato
dell'accertamento per i markers  dell'epatite  B  (riportanti  almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); 
      b) certificato attestante l'esito del test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV; 
      c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano  almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz; 
      d) ecografia pelvica,  per  i  candidati  di  sesso  femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto. 
      I  certificati  devono  essere  rilasciati  da  una   struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio Sanitario Nazionale; 
      e) certificato medico (fac-simile in  allegato  3),  rilasciato
dal medico di fiducia di cui all'art.  25  della  legge  23  dicembre
1978, n. 833, attestante: 
        (1) lo stato di buona salute; 
        (2)   la   presenza/assenza   di   pregresse   manifestazioni
emolitiche; 
        (3)   la    presenza/assenza    di    gravi    manifestazioni
immuno-allergiche; 
        (4) la presenza/assenza di gravi intolleranze e idiosincrasie
a farmaci o alimenti; 
      f) prescrizione, ovvero  idonea  certificazione,  di  eventuale
terapia  farmacologica  assunta,  o  somministrata,  nei  30   giorni
precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di
detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede  di
test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso. 
    2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze  o
idiosincrasie di cui al medesimo  comma  1,  lettera  e),  comportano
l'esclusione dal concorso. 
    3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e' sottoposta, allo scopo  sopra  indicato,
al test di gravidanza presso il Centro di reclutamento. 
    4.  Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il  quale  lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali  candidate
saranno  escluse  dal  concorso  qualora  lo  stato   di   temporaneo
impedimento, anche in sede di seconda  convocazione  e  comunque  non
oltre il 20 settembre 2018, non consenta di rispettare la  tempistica
prevista dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale. 
    5. Il candidati che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: 
      a) lettere a),  b)  ed  e),  viene  ammesso  con  riserva  alle
successive fasi concorsuali  ed  escluso  qualora  non  proceda  alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento; 
      b)  lettere  c)  e  d),  potra'  avanzare  istanza  per  essere
convocato  in  data  successiva  per   sostenere   gli   accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica.  Il  Presidente  della  sottocommissione
indicata all'art.  6,  comma  1,  lettera  b),  potra'  concedere  il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle  visite
mediche  di  primo  accertamento.  La  data  di  convocazione   viene
immediatamente comunicata all'interessato.  Qualora  l'aspirante  non
avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui
e' stato riconvocato e' escluso dal concorso. 
    6. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10. 
                               Art. 12 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti  psico-fisici
e quelli gia' in servizio nella Guardia di  finanza  appartenenti  ai
ruoli «Sovrintendenti» e «Appuntati e  Finanzieri»,  sono  sottoposti
all'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale  al   servizio   quale
maresciallo della Guardia di finanza. 
    2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
dalla sottocommissione indicata all'art.  6,  comma  1,  lettera  c),
secondo  le  modalita'  tecniche  definite  con   provvedimento   del
Comandante Generale della Guardia di  finanza,  pubblicato  sul  sito
internet www.gdf.gov.it. 
    3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito. 
    4. Detto accertamento si articola in: 
      a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le  capacita'  di
ragionamento; 
      b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato; 
      c) uno o piu' questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione ad intraprendere lo specifico percorso; 
      d) un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali  periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari; 
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 
    5.  Prima  dell'effettuazione  dell'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la sottocommissione di  cui  all'art.  6,
comma 1, lettera c), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi
per lo svolgimento della prova e la valutazione degli aspiranti. 
    6. I candidati risultati idonei  ai  predetti  accertamenti  sono
convocati per sostenere le prove scritte. 
    I candidati risultati non  idonei  all'accertamento  attitudinale
sono esclusi dal concorso. 
    7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    8. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10. 
                               Art. 13 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali  e
i militari della Guardia di finanza appartenenti al ruolo «Ispettori»
partecipanti ai concorsi sono ammessi a sostenere le seguenti prove: 
      a) esecuzione a solo, con lo strumento per il quale si concorre
e con l'eventuale strumento d'obbligo,  di  uno  o  piu'  brani  come
specificato nei programmi in allegato 4. Il candidato ha la  facolta'
di essere accompagnato da un proprio pianista; 
      b) esecuzione a prima vista, con lo strumento per il  quale  si
concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo, di uno o  piu'  brani
musicali scelti dalla competente sottocommissione; 
      c) prova di cultura, storia dello strumento  per  il  quale  si
concorre e del suo  repertorio,  con  riferimento  alla  famiglia  di
appartenenza nell'organico della Banda musicale; 
    La sede, il  calendario  e  le  modalita'  di  svolgimento  delle
suddette prove, nonche' eventuali variazioni, saranno  resi  noti,  a
partire dal 25 gennaio 2018,  mediante  avviso  pubblicato  sul  sito
internet www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con  il
Pubblico della Guardia di finanza, viale  XXI  aprile,  n.  55,  Roma
(numero verde: 800669666). 
    2. I candidati risultati idonei alla fase concorsuale di  cui  al
comma 1 sono ammessi a sostenere le seguenti ulteriori prove: 
      a) esecuzione in banda,  con  lo  strumento  per  il  quale  si
concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo, di uno o piu'  brani,
a scelta della competente  sottocommissione,  tratti  dal  repertorio
originale e non dello strumento stesso; 
      b) i concorrenti delle «prime parti  A»  devono,  inoltre,  dar
prova di essere in grado di attaccare e spezzare una marcia  militare
o altro brano musicale scelto dalla competente sottocommissione. 
    La sede, il  calendario  e  le  modalita'  di  svolgimento  delle
succitate prove, nonche' eventuali variazioni, saranno resi  noti,  a
partire dal 7  agosto  2018,  mediante  avviso  pubblicato  sul  sito
internet www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con  il
Pubblico della Guardia di finanza, viale  XXI  aprile,  n.  55,  Roma
(numero verde: 800669666). 
    3. I candidati che non si presentano nella  sede,  nei  giorni  e
nell'ora stabiliti per sostenere le prove d'esame di cui ai commi 1 e
2, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 
    4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti i candidati. 
    5. Il punteggio complessivo  di  merito  delle  prove  di  esame,
espresso in cinquantesimi, e' dato dalla media dei  punti  attribuiti
nelle singole prove. 
    6. E' idoneo il candidato che riporta un punteggio non  inferiore
a 35/50 in ciascuna prova  e  un  punto  complessivo  di  merito  non
inferiore a 40/50. Il candidato giudicato non idoneo e'  escluso  dal
concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 
    8. Prima dello svolgimento delle  prove  d'esame,  la  competente
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
la valutazione  delle  stesse  e  dei  titoli  posseduti  da  ciascun
aspirante. 
    9. Il risultato della valutazione dei  titoli  deve  essere  reso
noto da parte  della  competente  sottocommissione  agli  interessati
prima dell'effettuazione delle prove d'esame. 
                               Art. 14 
 
Mancata  presentazione  e  differimento  del  candidato  alle   prove
                             concorsuali 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'amministrazione che  ha  indetto  i  predetti  concorsi,  non  si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere l'accertamento
dell'idoneita'    psico-fisica,     l'accertamento     dell'idoneita'
attitudinale e le prove  d'esame,  previste,  rispettivamente,  dagli
articoli 10, 12 e 13, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso
dal concorso. 
    2. Compatibilmente con i  tempi  tecnici  di  espletamento  delle
succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di  cui
all'art. 6, comma 1, lettere b), c),  ed  e),  hanno  facolta'  -  su
istanza dell'interessato, esclusivamente  per  documentate  cause  di
forza maggiore, ovvero, se militare  in  servizio  della  Guardia  di
finanza,  su  richiesta  del  Reparto  di  appartenenza,   solo   per
improvvise e improrogabili esigenze di servizio  -  di  anticipare  o
posticipare  la  convocazione  dei  candidati,   nel   rispetto   del
calendario di svolgimento delle stesse. 
    3. L'istanza, inviata presso  il  Centro  di  Reclutamento  della
Guardia di finanza, Ufficio Concorsi,  Sezione  allievi  marescialli,
via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia, deve essere
anticipata   all'indirizzo   di   posta    elettronica    certificata
concorsoesecutori.istanze@pec.gdf.it. 
    Eventuali variazioni di  tali  recapiti  saranno  rese  note  con
avviso pubblicato sul  sito  internet  www.gdf.gov.it  e  sulla  rete
intranet del Corpo. 
    Le decisioni  assunte  in  relazione  alle  citate  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di  Reclutamento  della
Guardia di finanza. 
    4. Il candidato che, avendo chiesto e  ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma  2,  non  si  presenta  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso
dal concorso. 
    5. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10. 
                               Art. 15 
 
                    Graduatorie finali di merito 
 
    1. La sottocommissione di cui al  precedente  art.  6,  comma  1,
lettera e), predispone le graduatorie finali di merito, distinte  per
parti e strumento. 
    2. Sono iscritti nelle  anzidette  graduatorie  i  candidati  che
abbiano  conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le   fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 2, a esclusione delle lettere c)
ed e). 
    3. Il punto di merito finale per la formazione delle  graduatorie
e' dato dalla somma della  media  dei  punti  riportati  nelle  prove
d'esame, di  cui  all'art.  13,  ed  il  punteggio  attribuito  nella
valutazione dei titoli. 
    4. Ai titoli posseduti  da  ciascun  candidato  non  puo'  essere
attribuito un punteggio complessivo superiore a 20 (venti) di cui: 
      a) sino ad un massimo di  punti  8,  per  i  titoli  accademici
(diplomi conseguiti presso  un  Conservatorio  statale  o  presso  un
Istituto parificato riconosciuto dallo Stato); 
      b) sino ad un massimo  di  punti  4,  per  i  titoli  didattici
(incarichi d'insegnante presso conservatori o altri tipi di scuola); 
      c) sino ad un massimo di punti 8, per  i  titoli  professionali
(attivita' e incarichi svolti). 
    5. Ai fini della compilazione delle graduatorie dei concorsi  per
l'accesso ai ruoli del personale della  Banda  musicale,  costituisce
titolo di preferenza assoluta, a parita' di punto di  merito  finale,
l'appartenenza al Corpo della Guardia di finanza. 
    6. In caso di parita' di punteggio riportato dai  candidati  gia'
in servizio nella Guardia di finanza, e' data preferenza al candidato
piu' elevato in grado e,  in  caso  di  parita'  di  grado,  al  piu'
anziano. 
    7. In caso di parita' di punteggio complessivo tra candidati  non
appartenenti al Corpo, si osservano le norme di cui  all'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e
successive modificazioni e quelle di cui all'art. 2, comma  9,  della
legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    8. I titoli di cui al presente articolo sono ritenuti  validi  se
posseduti alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
della domanda di ammissione al concorso e se i  medesimi,  ovvero  la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 4. 
    9. Fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  previste
dalla  legge,  la  dichiarazione  mendace  sul  possesso  dei  titoli
comporta,  in  qualunque  momento,  il   decadimento   dai   benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera. 
    10. Per i militari in  servizio  nella  Guardia  di  finanza,  la
citata  documentazione,  qualora  risultante   dalla   documentazione
personale, e' acquisita d'ufficio. 
    11. Con determinazione del Comandante Generale della  Guardia  di
finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, vengono approvate  le
graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori dei concorsi
i candidati che, nell'ordine delle  stesse,  risultano  compresi  nel
numero dei posti messi a concorso. 
    12. Le citate graduatorie sono rese note con  avviso  disponibile
sul sito internet www.gdf.gov.it , sulla rete intranet  del  Corpo  e
presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia  di
finanza,  viale  XXI  aprile,  n.  55,  00162  Roma  (numero   verde:
800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 10. 
                               Art. 16 
 
Ammissione alla Banda musicale della Guardia di finanza dei vincitori
                            dei concorsi 
 
    1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione  ad  assumere
di cui all'art. 1, comma 3, ai vincitori dei concorsi  e'  attribuito
il grado di cui alla tabella «F» allegata al decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni. I predetti candidati
perdono eventuali gradi e qualifiche precedentemente rivestiti. 
    2.  La  nomina  decorre,  a  ogni   effetto,   dalla   data   del
provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento  stesso
non indichi una decorrenza diversa. 
    3. All'atto dell'ammissione  alla  Banda  musicale  e,  comunque,
prima della  firma  dell'atto  di  incorporamento,  i  vincitori  non
appartenenti alla Guardia di  finanza  sono  sottoposti  alla  visita
medica di controllo, da parte della sottocommissione di cui  all'art.
6, comma  1,  lettera  f),  al  fine  di  accertare  il  mantenimento
dell'idoneita' fisica. Prima della visita  medica  di  controllo,  la
citata sottocommissione fissa, in apposito atto, con riferimento alle
modalita' di svolgimento degli accertamenti, i criteri cui attenersi.
La  stessa  puo',  nell'espletamento  dei  propri  lavori,   disporre
l'esecuzione  di  tutti  gli  accertamenti  ritenuti,  eventualmente,
necessari  per  una   migliore   valutazione   del   quadro   clinico
dell'aspirante,   avvalendosi   delle   strutture   del   Centro   di
Reclutamento della Guardia di finanza. 
    4. I candidati non idonei alla visita medica  di  controllo  sono
esclusi dal concorso. 
    5. Entro trenta giorni dall'ammissione alla Banda  musicale,  con
determinazione del Comandante Generale della  Guardia  di  finanza  o
dell'autorita'  dal  medesimo  delegata,  possono  essere  dichiarati
vincitori dei concorsi altri  concorrenti  idonei  nell'ordine  delle
rispettive graduatorie,  per  ricoprire  i  posti  resisi,  comunque,
disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori. 
    6. Con il grado di cui al precedente comma 1, gli esecutori  sono
sottoposti ad un periodo di prova, per la durata di sei mesi, durante
i quali prestano servizio nella Banda musicale e seguono un corso  di
istruzione per la formazione militare e  tecnico-professionale  della
durata di novanta giorni. I militari  gia'  appartenenti  alla  Banda
musicale della Guardia di finanza non sono avviati al citato corso di
istruzione. 
    7. Le modalita' di svolgimento del corso di cui al comma  6  e  i
relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con  determinazione
del Comandante Generale della Guardia di finanza. 
    8. Al termine del periodo di prova, una commissione, nominata con
determinazione del Comandante Generale o dell'autorita' dal  medesimo
delegata, esprime un giudizio di idoneita' a prestare servizio  nella
Banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al  complesso
delle qualita' morali, disciplinari e professionali. 
    9. L'esecutore riconosciuto non idoneo e' congedato senza diritto
ad alcuna  indennita'  o  trattamento  di  quiescenza,  se  non  gia'
appartenente alla Guardia di  finanza.  Se  gia'  in  servizio  nella
Guardia  di  finanza,  e'  reintegrato  nel   grado   precedentemente
rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo. 
    10. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10. 
                               Art. 17 
 
           Mancata presentazione presso la Banda musicale 
 
    1. I vincitori dei concorsi,  regolarmente  convocati  presso  la
Banda  musicale  della   Guardia   di   finanza,   sono   considerati
rinunciatari  qualora  non  si  presentino   nel   giorno   stabilito
dall'Amministrazione. 
    2.  Eventuali  ritardi,  dovuti  a  cause  di   forza   maggiore,
debitamente documentati, devono essere comunicati,  a  mezzo  fax  al
numero 06/24290638, al massimo entro 3 giorni dalla data prevista per
la presentazione, al Comandante della Banda musicale della Guardia di
finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181  Roma/Appio,
che, sentito il  presidente  della  sottocommissione  per  la  visita
medica  di  controllo,  li  valuta  con  giudizio   discrezionale   e
insindacabile, ed eventualmente provvede  a  stabilire  un  ulteriore
termine  di  presentazione,  purche'   il   ritardo   sia   contenuto
improrogabilmente entro il 5° giorno dalla data di  convocazione.  Le
decisioni sono comunicate al candidato a cura  della  Banda  musicale
del Corpo. 
                               Art. 18 
 
Spese per la partecipazione ai concorsi e concessione  della  licenza
                       straordinaria per esami 
 
    1. Le spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute  per  la
partecipazione alle prove dei concorsi sono a carico degli aspiranti. 
    2. Per sostenere le prove dei concorsi, ai candidati appartenenti
al Corpo, sono concesse licenze straordinarie per esami militari  per
i giorni strettamente necessari. La rimanente  licenza  straordinaria
per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, puo'  essere  concessa
per la preparazione alle prove d'esame di  cui  all'art.  13.  Per  i
militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione
della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi
massimi  di  assenza  dall'attivita'  didattica,  oltre  i  quali  e'
disposto  il  rinvio  d'autorita'  dal  corso  stesso,   secondo   le
disposizioni vigenti. 
    3. Se i  medesimi  militari,  nello  stesso  anno  solare,  hanno
usufruito di analoghe concessioni  per  altri  concorsi  banditi  dal
Corpo, possono beneficiare della predetta  licenza  soltanto  per  la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30, fermo  restando  il
tetto massimo di 45 giorni annui di  licenza  straordinaria  previsto
dalla normativa in vigore. 
    Qualora il concorrente non si presenti alle  prove  d'esame,  per
cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria  e'
computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso, e,  se
questa  e'  stata  gia'  fruita,  alla  licenza  ordinaria  dell'anno
successivo. 
    4. Ai candidati  dichiarati  vincitori  dei  concorsi  spetta  il
rimborso spese di viaggio sostenute per  raggiungere  la  sede  della
Banda musicale della Guardia  di  finanza,  secondo  le  disposizioni
vigenti. 
                               Art. 19 
 
                 Sito internet ed informazioni utili 
 
    1. Ulteriori informazioni sui concorsi  possono  essere  reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.gov.it ,
nella sezione relativa ai concorsi. 
                               Art. 20 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, e successive  modificazioni  e  integrazioni,  i
dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso  il  Centro
di  Reclutamento  della  Guardia  di  finanza,   per   le   finalita'
concorsuali, e sono trattati  presso  una  banca  dati  automatizzata
anche successivamente all'eventuale  instaurazione  del  rapporto  di
lavoro,  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del   rapporto
medesimo. 
    I dati personali dei militari della Guardia di finanza,  raccolti
in  sede  concorsuale,  possono  essere  utilizzati,  a   prescindere
dall'esito della  selezione,  anche  per  la  corretta  gestione  del
rapporto di lavoro gia' instaurato. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei  requisiti  di  partecipazione.  Gli  stessi  possono
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  dei  concorsi  o   alla
posizione giuridico - economica del candidato, nonche',  in  caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto  legislativo  30  giugno   2003,   n.   196,   e   successive
modificazioni e integrazioni, tra i quali il diritto  di  accesso  ai
dati che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,
completare o cancellare i dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in
termini non conformi alla legge, nonche' il  diritto  di  opporsi  al
loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il  Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere
nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei  dati  e'  il  Corpo  della
guardia di finanza. 
      Roma, 2 agosto 2017 
  Gen. C.A.: Giorgio Toschi