Concorso per 1 direttore generale (lazio) MINISTERO DELLA SALUTE

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 75 del 03-10-2017
Sintesi: MINISTERO DELLA SALUTE - DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Concorso (Scad. 18 ottobre 2017) Avviso pubblico per la formazione dell'elenco di idonei a ...
Ente: MINISTERO DELLA SALUTE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 03-10-2017
Data Scadenza bando 18-10-2017
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MINISTERO DELLA SALUTE - DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Concorso (Scad. 18 ottobre 2017)

Avviso pubblico per la formazione dell'elenco di idonei alla nomina di Direttore Generale in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m., recante «Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria».

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
          delle professioni sanitarie e delle risorse umane 
                  del Servizio sanitario nazionale 
 
    Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e  s.m.,
recante «Riordino della disciplina  in  materia  sanitaria,  a  norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
    Visto il decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  s.m.,
recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze
delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni  pubbliche»,  ed
in particolare l'art. 11, comma 1, lettera p); 
    Visto il decreto legislativo  4  agosto  2016,  n.  171,  recante
«Attuazione della delega di cui all'art.  11,  comma  1,  lettera  p)
della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di   dirigenza
sanitaria»; 
    Visto il decreto legislativo 26  luglio  2017,  n.  126,  recante
«Disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  4
agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui  all'art.  11,
comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
dirigenza sanitaria»; 
    Visto in particolare l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 4
agosto 2016, n.  171,  che  prevede  che  «E'  istituito,  presso  il
Ministero della salute, l'elenco nazionale dei soggetti  idonei  alla
nomina di direttore generale delle aziende  sanitarie  locali,  delle
aziende  ospedaliere  e  degli  altri  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, aggiornato con cadenza biennale»; 
    Visti altresi' i commi 4 e  6  del  citato  art.  1  del  decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171,  che  dispongono  rispettivamente,
che «La commissione  di  cui  al  comma  3  procede  alla  formazione
dell'elenco nazionale di cui al  comma  2,  entro  centoventi  giorni
dalla data  di  insediamento,  previa  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero
della salute di un avviso pubblico di selezione per titoli» e che «La
Commissione  procede  alla  valutazione  dei   titoli   formativi   e
professionali e della comprovata esperienza  dirigenziale  assegnando
un punteggio secondo parametri di cui ai commi da 7-bis a 7-sexies, e
criteri specifici predefiniti nell'avviso pubblico di  cui  al  comma
4...»; 
    Visto il decreto ministeriale del 16 novembre 2016 con  il  quale
e' stata nominata la Commissione  per  la  valutazione  dei  soggetti
idonei alla nomina di  direttore  generale  delle  aziende  sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere e degli  altri  enti  del  Servizio
sanitario nazionale; 
    Considerato l'insediamento della citata  Commissione  in  data  4
settembre 2017; 
    Acquisiti dalla predetta Commissione i criteri per la valutazione
dei  candidati  alla  nomina  di  direttore  generale  delle  aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli  altri  enti  del
Servizio sanitario nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
        Formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei 
 
 
    1. E' indetto un avviso pubblico di  selezione,  per  titoli,  ai
fini della formazione dell'elenco nazionale di idonei alla nomina  di
direttore generale delle  aziende  sanitarie  locali,  delle  aziende
ospedaliere e degli altri enti del Servizio  sanitario  nazionale  di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 4  agosto  2016,  n.
171 e s.m.. 
                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Alla selezione  sono  ammessi  i  candidati  che  non  abbiano
compiuto il 65° anno di eta', in possesso dei seguenti requisiti: 
      a. diploma di  laurea  di  cui  all'ordinamento  previgente  al
decreto ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, ovvero laurea  specialistica
(LS) o magistrale (LM). I titoli di studio conseguiti all'estero sono
considerati  validi  se  sono  stati   riconosciuti   equivalenti   o
equipollenti ad uno  dei  predetti  titoli  ai  sensi  della  vigente
normativa in materia. A tal fine,  nella  domanda  di  partecipazione
devono essere  indicati,  a  pena  di  esclusione,  gli  estremi  del
provvedimento di riconoscimento al corrispondente  titolo  di  studio
italiano in base alla  normativa  vigente  ovvero  della  domanda  di
riconoscimento; 
      b. comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel
settore sanitario, pubblico o privato, o settennale in altri settori,
pubblici   o   privati,   con   autonomia   gestionale   e    diretta
responsabilita'  delle  risorse  umane,  tecniche  e/o   finanziarie;
l'esperienza dirigenziale maturata in parte nel settore sanitario  ed
in parte in altro settore e' cumulabile per il raggiungimento  dei  7
anni; 
      c. attestato rilasciato all'esito del corso  di  formazione  in
materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.
Ai fini della presente  selezione  sono  validi  solo  gli  attestati
rilasciati all'esito di corsi di formazione  attivati  e  organizzati
dalle Regioni e Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ai  sensi
dell'art. 3-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.
502 e s.m.. 
    2. I requisiti di cui al comma 1  devono  essere  posseduti  alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di partecipazione alla presente selezione. 
    3. L'Amministrazione, con provvedimento motivato, puo'  disporre,
in qualsiasi  momento,  l'esclusione  dalla  selezione  medesima  per
difetto dei requisiti prescritti. Qualora il  difetto  dei  requisiti
venga  accertato  successivamente  alla  formazione  dell'elenco,  la
decadenza  dallo  stesso  sara'  disposta   previa   delibera   dalla
Commissione. 
                               Art. 3 
 
 
                      Valutazione dei candidati 
 
 
    1.  La  Commissione  procede,   per   ciascun   candidato,   alla
valutazione dell'esperienza dirigenziale e  dei  titoli  formativi  e
professionali secondo quanto  previsto  dagli  articoli  4  e  5  del
presente avviso. 
    2. In particolare, la Commissione dispone complessivamente di 100
punti cosi' ripartiti: 
      a. 60 punti per l'esperienza dirigenziale; 
      b. 40 punti per i titoli formativi e professionali. 
    3. Sono inseriti  nell'elenco  nazionale  i  soli  candidati  che
all'esito  della  selezione  di  cui  al  presente   avviso   abbiano
conseguito un punteggio non inferiore a 70 punti. 
                               Art. 4 
 
 
                 Valutazione esperienza dirigenziale 
 
 
    1. L'esperienza dirigenziale  valutabile  dalla  Commissione,  ai
fini della selezione,  e'  esclusivamente  l'attivita'  di  direzione
dell'ente, dell'azienda, della struttura o dell'organismo  ovvero  di
una delle  sue  articolazioni  comunque  contraddistinte,  svolta,  a
seguito  di  formale  conferimento   di   incarico,   con   autonomia
organizzativa  e  gestionale,  nonche'  diretta  responsabilita'   di
risorse  umane,  tecniche  e/o  finanziarie,  maturata  nel   settore
pubblico  e  privato.  Non  si  considera   esperienza   dirigenziale
valutabile ai sensi del presente comma l'attivita' svolta  a  seguito
di  incarico  comportante  funzioni  di  mero  studio,  consulenza  e
ricerca. 
    2.  Ai  fini  della  valutazione   dell'esperienza   dirigenziale
maturata nel settore sanitario, pubblico o privato, di  cui  all'art.
2, comma 1, lettera b), nonche' al comma 3 del presente articolo,  la
Commissione fa riferimento all'esperienza acquisita  nelle  strutture
autorizzate  all'esercizio  di  attivita'  sanitaria,   del   settore
farmaceutico e dei dispositivi medici, nonche' negli enti a carattere
regolatorio e di ricerca in ambito sanitario. 
    3. La Commissione valuta, ai sensi dell'art. 1, comma 6,  lettera
a) e comma 7-quater del decreto legislativo 4 agosto 2016, n.  171  e
s.m.,  esclusivamente  le  esperienze   dirigenziali   maturate   dal
candidato negli ultimi 7 anni, con incarichi di durata non  inferiore
all'anno, attribuendo un punteggio complessivo massimo non  superiore
a 60 punti, tenendo conto, per ciascun incarico: 
      a. della dimensione della struttura in cui  e'  stata  maturata
l'esperienza dirigenziale in termini di risorse umane  e  finanziarie
gestite a seguito di provvedimento formale di assegnazione secondo il
seguente schema: 
        a.1   con   riferimento   alle   risorse    umane    gestite,
indipendentemente dalla tipologia e  dalla  natura  del  rapporto  di
lavoro: 
          - da 1 a 4 risorse umane mediamente  gestite  per  anno  si
attribuisce per ciascun anno il valore: 2; 
          - da 5 a 10 risorse umane mediamente gestite  per  anno  si
attribuisce per ciascun anno il valore: 2,50; 
          - da 11 a 50 risorse umane mediamente gestite per  anno  si
attribuisce per ciascun anno il valore: 2,75; 
          - da 51 a 100 risorse umane mediamente gestite per anno  si
attribuisce per ciascun anno il valore: 3; 
          - da 101 a 1.000 risorse umane mediamente gestite per  anno
si attribuisce per ciascun anno il valore: 3,25; 
          - oltre 1.000 risorse umane mediamente gestite per anno  si
attribuisce per ciascun anno il valore: 3,50; 
        a.2 con riferimento alle risorse finanziarie: 
          - fino  a  €  100.000  di  risorse  finanziarie  mediamente
gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 2; 
          -  da  €  100.001  a  €  500.000  di  risorse   finanziarie
mediamente gestite per anno,  si  attribuisce  per  ciascun  anno  il
valore: 2,50; 
          - da  €  500.001  a  €  1.000.000  di  risorse  finanziarie
mediamente gestite per anno,  si  attribuisce  per  ciascun  anno  il
valore: 2,75; 
          - da € 1.000.001 a  €  10.000.000  di  risorse  finanziarie
mediamente gestite per anno,  si  attribuisce  per  ciascun  anno  il
valore: 3; 
          - da € 10.000.001 a € 100.000.000  di  risorse  finanziarie
mediamente gestite per anno,  si  attribuisce  per  ciascun  anno  il
valore: 3,25; 
          - oltre € 100.000.000  di  risorse  finanziarie  mediamente
gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 3,50. 
        a.3 Il punteggio ottenuto dalla somma dei punteggi di cui  ai
punti a.1 e a.2 costituisce  il  punteggio  base  del  candidato  per
ciascun incarico; 
      b. della tipologia  della  struttura  applicando,  per  ciascun
incarico dirigenziale, al punteggio base di cui al  punto  3  lettera
a),  nei  limiti  del  punteggio  complessivo  massimo,  il  seguente
coefficiente di maggiorazione, in particolare: 
        b.1 per incarico  in  strutture,  pubbliche  o  private,  del
settore sanitario: 1,1; 
        b.2 per  incarico  nell'ambito  di  una  struttura  sanitaria
pubblica che ha raggiunto gli obiettivi  economico-finanziario  e  di
salute assegnati dalle regioni o dalle province autonome,  per  tutta
la durata dell'incarico: 1,2; 
        b.3 Per incarico dirigenziale  in  enti  regolatori  sanitari
(assessorati alla Sanita' di regioni e province  autonome,  Ministero
della salute, enti vigilati): 1,3. 
      c. dell'incarico  che  ha  comportato  il  coordinamento  e  la
responsabilita'  di  piu'  strutture  dirigenziali,   applicando   il
coefficiente 1,1 al punteggio base di cui alla lettera a)  punto  a.3
ottenuto dal candidato, nei limiti del punteggio complessivo massimo. 
    4.  Eventuali  provvedimenti  di  decadenza  del   candidato,   o
provvedimenti assimilabili,  riportati  negli  ultimi  7  anni,  sono
valutati con una decurtazione del punteggio pari ad un massimo  di  8
punti, tenendo conto  del  periodo  intercorso  tra  il  conferimento
dell'incarico  ed  il  provvedimento  di  decadenza,  nonche'   della
motivazione del provvedimento. 
    5. Il punteggio per ciascuna  esperienza  dirigenziale  valutata,
per la frazione superiore  all'anno,  e'  attribuito  assegnando  per
ciascun giorno di durata un trecentosessantacinquesimo del  punteggio
annuale  previsto  per  quella  specifica  esperienza   dirigenziale,
comprensivo di eventuali maggiorazioni di cui al comma 3, lettera  b)
e  c).  Nel  caso  di  sovrapposizioni  temporali   degli   incarichi
ricoperti, e' valutata ai fini dell'idoneita' esclusivamente una sola
esperienza  dirigenziale,  scegliendo  quella  a  cui   puo'   essere
attribuito il maggior punteggio. 
                               Art. 5 
 
 
            Valutazione titoli formativi e professionali 
 
 
    1.  La  Commissione  valuta  i  seguenti   titoli   formativi   e
professionali posseduti dal  candidato,  che  devono  comunque  avere
attinenza con le materie del management e della direzione  aziendale,
attribuendo un punteggio  complessivo  massimo  non  superiore  a  40
punti, cosi' ripartito in relazione ai seguenti titoli: 
      a. Attivita' di docenza svolta in  corsi  universitari  e  post
universitari presso istituzioni pubbliche e private  di  riconosciuta
rilevanza, fino a un massimo di 15 punti: 
        - Per ogni attivita' di docenza di durata inferiore  alle  10
ore: punti 3; 
        - Per ogni attivita' di docenza di durata  pari  o  superiore
alle 10 ore: punti 5. 
      b. Pubblicazioni e produzioni scientifiche degli ultimi  cinque
anni, fino a un massimo di 15 punti: 
        - Pubblicazioni in extenso su riviste non indicizzate:  punti
2; 
        - Pubblicazioni in extenso su riviste indicizzate o  capitolo
di libro: punti 3; 
        - Pubblicazione di libro, anche in qualita' di editor:  punti
5. 
      c.  Possesso  di  diplomi  di  specializzazione,  dottorati  di
ricerca, master, corsi  di  perfezionamento  universitari  di  durata
almeno annuale, fino a 30 punti: 
        - Specializzazioni: punti 20; 
        - Dottorati di ricerca: punti 20; 
        - Master universitari di I livello: punti 5; 
        - Master universitari di II livello: punti 10; 
        - Corsi di  perfezionamento  universitari  di  durata  almeno
annuale: punti 4. 
      d. Ulteriori  corsi  di  formazione  di  ambito  manageriale  e
organizzativo  svolti  presso  istituzioni  pubbliche  e  private  di
riconosciuta rilevanza della durata di almeno 50 ore, con  esclusione
dei corsi gia' valutati quali requisito d'accesso, fino a 15 punti: 
        - Da 50 a 100 ore: punti 5; 
        - Oltre 100 ore: punti 10. 
      e. Abilitazione professionale: punti 5. Per  ciascun  candidato
verra' valutata una sola abilitazione professionale. 
                               Art. 6 
 
 
                Domanda di ammissione alla selezione 
 
 
    1. Nella domanda di ammissione  i  candidati  devono  dichiarare,
sotto  la  propria  responsabilita',  a  pena  di  esclusione   dalla
selezione, con le modalita' indicate all'art. 7: 
      a) cognome e nome; 
      b) data e luogo di nascita; 
      c) codice fiscale; 
      d) indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); 
      e) il possesso del titolo di studio richiesto come requisito di
partecipazione   alla   presente   procedura   selettiva,   indicando
l'Universita' presso la quale e'  stato  conseguito  e  la  data  del
conseguimento; 
      f)  il  possesso  dell'esperienza  dirigenziale   utile   quale
requisito   d'accesso   alla   selezione   specificando   la   durata
dell'incarico e la struttura presso la quale e' stato svolto; 
      g) il possesso dell'attestato di formazione manageriale di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera c), specificando la regione e l'Istituto
presso il quale e' stato conseguito. 
    2. Il candidato dovra' altresi' indicare nella  domanda,  con  le
modalita' previste nelle specifiche tecniche pubblicate  sul  portale
di cui all'art. 7, l'esperienza dirigenziale maturata, utile ai  fini
di cui all'art. 2, comma 1, lettera  b)  e  dell'art.  4,  nonche'  i
titoli formativi e professionali valutabili  ai  sensi  del  presente
avviso. 
    3. Dovranno, altresi', essere indicati eventuali provvedimenti di
decadenza dall'incarico  dirigenziale  o  provvedimenti  assimilabili
riportati negli ultimi 7 anni indicando le motivazioni e gli  estremi
di riferimento del  provvedimento  stesso,  specificando  il  periodo
intercorso tra il conferimento dell'incarico ed il  provvedimento  di
decadenza. 
    4. I titoli dichiarati in fase di compilazione della  domanda  di
partecipazione, utili ai fini della valutazione  e  le  dichiarazioni
rese devono essere autocertificati, ai sensi degli articoli 46  e  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
mediante la procedura prevista sul portale di cui all'art.  7,  comma
1. L'Amministrazione si riserva la facolta' di  procedere  ad  idonei
controlli, anche a campione, sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni
sostitutive  non  autocertificabili  rese  dal  candidato  ai   sensi
dell'art. 78 del citato decreto. 
    5. Le attestazioni inerenti le  esperienze  dirigenziali  di  cui
all'art. 4 e i titoli formativi e professionali di  cui  all'art.  5,
che non potranno essere  autocertificati  dai  candidati  secondo  le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000 n. 445, dovranno essere inseriti secondo le  modalita'  digitali
previste  dalla  piattaforma  di  cui  all'art.  7,  comma  1.  Nelle
attestazioni inerenti le esperienze dirigenziali nel settore  privato
e/o presso Istituzioni estere, non autocertificabili,  dovra'  essere
espressamente  dichiarato  che  l'incarico  dirigenziale   e'   stato
attribuito a seguito di atto formale, con autonomia  organizzativa  e
gestionale,  nonche'  diretta  responsabilita'  di   risorse   umane,
tecniche e/o finanziarie. 
    6. Le pubblicazioni e le produzioni scientifiche di cui  all'art.
5, comma 1, lettera b) devono essere allegate, in  formato  digitale,
secondo le modalita' illustrate sul portale di cui all'art. 7,  comma
1. 
    7. Alla domanda dovranno essere allegati il curriculum  formativo
e professionale, sottoscritto dal candidato ed  inserito  secondo  le
modalita' previste nella piattaforma e l'elenco dei titoli valutabili
ai  sensi  dell'art.  5  specificando,  per  le  pubblicazioni  e  le
produzioni scientifiche, gli estremi identificativi ed il  numero  di
pagine di ciascuna. 
    8. Sono valutati soltano i titoli documentati nei modi prescritti
dal presente avviso e inseriti nella domanda. 
    9. Alla domanda devono  essere  allegati,  secondo  le  modalita'
digitalizzate indicate sul portale del Ministero della salute di  cui
all'art. 7, comma 1: 
      a. copia della ricevuta di  versamento  di  Euro  trenta/00  (€
30,00), quale contributo per le spese relative all'organizzazione  ed
all'espletamento della selezione  da  effettuarsi  a  mezzo  bonifico
bancario sul conto unico di tesoreria intestato  al  Ministero  della
salute IBAN: IT 07A  01000  03245  348  0  20  2582  26  (Sezione  di
tesoreria:  348  ROMA   SUCCURSALE),   specificando   nella   causale
«selezione elenco idonei nomina  D.G.  decreto  legislativo 4  agosto
2016 n. 171 e s.m.»; 
      b. copia del documento di identita' del candidato in  corso  di
validita'. 
    10. I dati richiesti nel modulo  di  domanda  sono  acquisiti  in
quanto  strettamente  funzionali  all'espletamento  della   procedura
selettiva di cui al presente avviso e nel rispetto di quanto previsto
dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
                               Art. 7 
 
 
   Termini, adempimenti e modalita' di presentazione della domanda 
 
 
    1. La  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  deve  essere
presentata  esclusivamente   per   via   telematica   attraverso   la
piattaforma   informatica   disponibile   al   seguente    indirizzo:
www.alboidonei.sanita.it 
    2.  Per  la  presentazione  della  domanda  i  candidati   devono
registrarsi  alla  piattafoma  informatica   www.alboidonei.sanita.it
indicando, oltre ai dati anagrafici, il proprio  indirizzo  di  posta
elettronica certificata (PEC).  La  registrazione  e'  finalizzata  a
rilasciare  le  credenziali  di  accesso  alla  piattaforma  per   la
compilazione della domanda,  credenziali  inviate  all'indirizzo  PEC
dichiarato. Il candidato che rilevi un'errata  indicazione  circa  la
PEC inserita in fase di registrazione deve contattare il servizio  di
assistenza tecnica nelle  modalita'  e  orari  disponibili  sito  web
www.alboidonei.sanita.it 
    3. La compilazione della domanda di partecipazione alla selezione
prevede piu' sezioni per l'acquisizione  dei  dati  e  dei  documenti
riportati nel manuale di istruzioni disponibile nella piattaforma  di
cui al comma 1. La compilazione puo' essere interrotta e riavviata in
piu' riprese. I dati inseriti per la compilazione  della  domanda  di
partecipazione alla selezione potranno essere liberamente  modificati
e rivisti fino al momento dell'invio telematico, previsto a  chiusura
della procedura di compilazione con l'apposito tasto: invia domanda. 
    4. La ricevuta della domanda di partecipazione alla selezione  e'
generata automaticamente dal sistema all'invio della  domanda  ed  e'
possibile salvarla e stamparla. La ricevuta e' comunque trasmessa via
PEC. 
    5. Una volta effettuato l'invio telematico, la domanda non potra'
essere  piu'  modificata.  Tuttavia  sara'  possibile  annullarla   e
compilarla nuovamente entro e non oltre il termine di cui al comma 6.
La domanda presentata puo' essere consultata fino alla  pubblicazione
dell'elenco. 
    6. Le domande  per  la  partecipazione  alla  selezione  potranno
essere inviate a partire dalle ore  10,00  del  giorno  successivo  a
quello  della  pubblicazione  del  presente  avviso  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami» - e fino alle ore 18,00 del quindicesimo giorno  successivo  a
quello di pubblicazione dell'avviso stesso; pertanto  l'accesso  alla
piattaforma informatica per la registrazione e la presentazione della
domanda  stessa  sara'  possibile  esclusivamente  entro  i  predetti
termini. 
    7. In caso di prolungata e significativa  indisponibilita'  della
piattaforma informatica l'amministrazione si riserva,  al  ripristino
delle  attivita',  di  informare  i  candidati  circa  le   eventuali
determinazioni da adottare al riguardo,  mediante  avviso  pubblicato
sul sito web www.alboidonei.sanita.it 
    8. L'Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita'  circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni  di  variazioni  dell'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata del candidato. 
    9. Non si terra' conto delle domande di partecipazione presentate
con modalita' diverse da quelle stabilite nel presente articolo. 
    10.  Ulteriori  eventuali  infomazioni  verranno  tempestivamente
fornite esclusivamente attraverso la piattaforma di cui sopra, che si
invita a consultare periodicamente. 
                               Art. 8 
 
 
                  Accesso agli atti della selezione 
 
 
    1.  L'accesso  alla  documentazione  attinente   alla   procedura
selettiva  e'  differito  fino  alla   conclusione   della   medesima
procedura. 
                               Art. 9 
 
 
                          Elenco nazionale 
 
 
    1. L'elenco nazionale dei candidati  risultati  idonei  all'esito
della selezione e' pubblicato sul portale del Ministero della  salute
secondo  l'ordine  alfabetico,  senza  l'indicazione  del   punteggio
conseguito dagli stessi nella medesima procedura valutativa. 
    2. Durante il biennio di validita'  dell'elenco,  ogni  possibile
caso di decadenza dall'elenco dei  soggetti  idonei  alla  nomina  di
direttore generale, sara' valutato dalla Commissione che adottera' al
riguardo apposita delibera. 
                               Art. 10 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. L'Amministrazione si riserva la facolta' di revocare  in  ogni
momento la presente procedura  di  selezione  anche  in  relazione  a
sopravvenute norme di legge. 
    2. Avverso il presente bando di selezione e' proponibile, in  via
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di  pubblicazione,
ricorso  straordinario  al  Capo  dello   Stato   ovvero,   in   sede
giurisdizionale, impugnazione al Tribunale  amministrativo  regionale
del Lazio entro sessanta giorni dalla stessa data. 
    Il presente decreto sara' trasmesso  al  competente  ufficio  del
Ministero  della  giustizia  per  la  pubblicazione  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». 
      Roma, 21 settembre 2017 
 
                                        Il direttore generale: Ugenti