Concorso per 1 direttore generale (lazio) MINISTERO DELLA SALUTE
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 75 del 03-10-2017 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA SALUTE - DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Concorso (Scad. 18 ottobre 2017) Avviso pubblico per la formazione dell'elenco di idonei a ... |
Ente: | MINISTERO DELLA SALUTE |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 03-10-2017 |
Data Scadenza bando | 18-10-2017 |
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Concorso (Scad. 18 ottobre 2017)
Avviso pubblico per la formazione dell'elenco di idonei alla nomina di Direttore Generale in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m., recante «Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria».
IL DIRETTORE GENERALE delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m., recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m., recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 11, comma 1, lettera p); Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria»; Visto il decreto legislativo 26 luglio 2017, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria»; Visto in particolare l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che prevede che «E' istituito, presso il Ministero della salute, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale»; Visti altresi' i commi 4 e 6 del citato art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che dispongono rispettivamente, che «La commissione di cui al comma 3 procede alla formazione dell'elenco nazionale di cui al comma 2, entro centoventi giorni dalla data di insediamento, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della salute di un avviso pubblico di selezione per titoli» e che «La Commissione procede alla valutazione dei titoli formativi e professionali e della comprovata esperienza dirigenziale assegnando un punteggio secondo parametri di cui ai commi da 7-bis a 7-sexies, e criteri specifici predefiniti nell'avviso pubblico di cui al comma 4...»; Visto il decreto ministeriale del 16 novembre 2016 con il quale e' stata nominata la Commissione per la valutazione dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale; Considerato l'insediamento della citata Commissione in data 4 settembre 2017; Acquisiti dalla predetta Commissione i criteri per la valutazione dei candidati alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale; Decreta: Art. 1 Formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei 1. E' indetto un avviso pubblico di selezione, per titoli, ai fini della formazione dell'elenco nazionale di idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m..
Art. 2 Requisiti di ammissione 1. Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto il 65° anno di eta', in possesso dei seguenti requisiti: a. diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, ovvero laurea specialistica (LS) o magistrale (LM). I titoli di studio conseguiti all'estero sono considerati validi se sono stati riconosciuti equivalenti o equipollenti ad uno dei predetti titoli ai sensi della vigente normativa in materia. A tal fine, nella domanda di partecipazione devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente ovvero della domanda di riconoscimento; b. comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario, pubblico o privato, o settennale in altri settori, pubblici o privati, con autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie; l'esperienza dirigenziale maturata in parte nel settore sanitario ed in parte in altro settore e' cumulabile per il raggiungimento dei 7 anni; c. attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. Ai fini della presente selezione sono validi solo gli attestati rilasciati all'esito di corsi di formazione attivati e organizzati dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.. 2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione. 3. L'Amministrazione, con provvedimento motivato, puo' disporre, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla selezione medesima per difetto dei requisiti prescritti. Qualora il difetto dei requisiti venga accertato successivamente alla formazione dell'elenco, la decadenza dallo stesso sara' disposta previa delibera dalla Commissione.
Art. 3 Valutazione dei candidati 1. La Commissione procede, per ciascun candidato, alla valutazione dell'esperienza dirigenziale e dei titoli formativi e professionali secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente avviso. 2. In particolare, la Commissione dispone complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti: a. 60 punti per l'esperienza dirigenziale; b. 40 punti per i titoli formativi e professionali. 3. Sono inseriti nell'elenco nazionale i soli candidati che all'esito della selezione di cui al presente avviso abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 70 punti.
Art. 4 Valutazione esperienza dirigenziale 1. L'esperienza dirigenziale valutabile dalla Commissione, ai fini della selezione, e' esclusivamente l'attivita' di direzione dell'ente, dell'azienda, della struttura o dell'organismo ovvero di una delle sue articolazioni comunque contraddistinte, svolta, a seguito di formale conferimento di incarico, con autonomia organizzativa e gestionale, nonche' diretta responsabilita' di risorse umane, tecniche e/o finanziarie, maturata nel settore pubblico e privato. Non si considera esperienza dirigenziale valutabile ai sensi del presente comma l'attivita' svolta a seguito di incarico comportante funzioni di mero studio, consulenza e ricerca. 2. Ai fini della valutazione dell'esperienza dirigenziale maturata nel settore sanitario, pubblico o privato, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), nonche' al comma 3 del presente articolo, la Commissione fa riferimento all'esperienza acquisita nelle strutture autorizzate all'esercizio di attivita' sanitaria, del settore farmaceutico e dei dispositivi medici, nonche' negli enti a carattere regolatorio e di ricerca in ambito sanitario. 3. La Commissione valuta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a) e comma 7-quater del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m., esclusivamente le esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi 7 anni, con incarichi di durata non inferiore all'anno, attribuendo un punteggio complessivo massimo non superiore a 60 punti, tenendo conto, per ciascun incarico: a. della dimensione della struttura in cui e' stata maturata l'esperienza dirigenziale in termini di risorse umane e finanziarie gestite a seguito di provvedimento formale di assegnazione secondo il seguente schema: a.1 con riferimento alle risorse umane gestite, indipendentemente dalla tipologia e dalla natura del rapporto di lavoro: - da 1 a 4 risorse umane mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 2; - da 5 a 10 risorse umane mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 2,50; - da 11 a 50 risorse umane mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 2,75; - da 51 a 100 risorse umane mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 3; - da 101 a 1.000 risorse umane mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 3,25; - oltre 1.000 risorse umane mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 3,50; a.2 con riferimento alle risorse finanziarie: - fino a € 100.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 2; - da € 100.001 a € 500.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno, si attribuisce per ciascun anno il valore: 2,50; - da € 500.001 a € 1.000.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno, si attribuisce per ciascun anno il valore: 2,75; - da € 1.000.001 a € 10.000.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno, si attribuisce per ciascun anno il valore: 3; - da € 10.000.001 a € 100.000.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno, si attribuisce per ciascun anno il valore: 3,25; - oltre € 100.000.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 3,50. a.3 Il punteggio ottenuto dalla somma dei punteggi di cui ai punti a.1 e a.2 costituisce il punteggio base del candidato per ciascun incarico; b. della tipologia della struttura applicando, per ciascun incarico dirigenziale, al punteggio base di cui al punto 3 lettera a), nei limiti del punteggio complessivo massimo, il seguente coefficiente di maggiorazione, in particolare: b.1 per incarico in strutture, pubbliche o private, del settore sanitario: 1,1; b.2 per incarico nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica che ha raggiunto gli obiettivi economico-finanziario e di salute assegnati dalle regioni o dalle province autonome, per tutta la durata dell'incarico: 1,2; b.3 Per incarico dirigenziale in enti regolatori sanitari (assessorati alla Sanita' di regioni e province autonome, Ministero della salute, enti vigilati): 1,3. c. dell'incarico che ha comportato il coordinamento e la responsabilita' di piu' strutture dirigenziali, applicando il coefficiente 1,1 al punteggio base di cui alla lettera a) punto a.3 ottenuto dal candidato, nei limiti del punteggio complessivo massimo. 4. Eventuali provvedimenti di decadenza del candidato, o provvedimenti assimilabili, riportati negli ultimi 7 anni, sono valutati con una decurtazione del punteggio pari ad un massimo di 8 punti, tenendo conto del periodo intercorso tra il conferimento dell'incarico ed il provvedimento di decadenza, nonche' della motivazione del provvedimento. 5. Il punteggio per ciascuna esperienza dirigenziale valutata, per la frazione superiore all'anno, e' attribuito assegnando per ciascun giorno di durata un trecentosessantacinquesimo del punteggio annuale previsto per quella specifica esperienza dirigenziale, comprensivo di eventuali maggiorazioni di cui al comma 3, lettera b) e c). Nel caso di sovrapposizioni temporali degli incarichi ricoperti, e' valutata ai fini dell'idoneita' esclusivamente una sola esperienza dirigenziale, scegliendo quella a cui puo' essere attribuito il maggior punteggio.
Art. 5 Valutazione titoli formativi e professionali 1. La Commissione valuta i seguenti titoli formativi e professionali posseduti dal candidato, che devono comunque avere attinenza con le materie del management e della direzione aziendale, attribuendo un punteggio complessivo massimo non superiore a 40 punti, cosi' ripartito in relazione ai seguenti titoli: a. Attivita' di docenza svolta in corsi universitari e post universitari presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza, fino a un massimo di 15 punti: - Per ogni attivita' di docenza di durata inferiore alle 10 ore: punti 3; - Per ogni attivita' di docenza di durata pari o superiore alle 10 ore: punti 5. b. Pubblicazioni e produzioni scientifiche degli ultimi cinque anni, fino a un massimo di 15 punti: - Pubblicazioni in extenso su riviste non indicizzate: punti 2; - Pubblicazioni in extenso su riviste indicizzate o capitolo di libro: punti 3; - Pubblicazione di libro, anche in qualita' di editor: punti 5. c. Possesso di diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master, corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale, fino a 30 punti: - Specializzazioni: punti 20; - Dottorati di ricerca: punti 20; - Master universitari di I livello: punti 5; - Master universitari di II livello: punti 10; - Corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale: punti 4. d. Ulteriori corsi di formazione di ambito manageriale e organizzativo svolti presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza della durata di almeno 50 ore, con esclusione dei corsi gia' valutati quali requisito d'accesso, fino a 15 punti: - Da 50 a 100 ore: punti 5; - Oltre 100 ore: punti 10. e. Abilitazione professionale: punti 5. Per ciascun candidato verra' valutata una sola abilitazione professionale.
Art. 6 Domanda di ammissione alla selezione 1. Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilita', a pena di esclusione dalla selezione, con le modalita' indicate all'art. 7: a) cognome e nome; b) data e luogo di nascita; c) codice fiscale; d) indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); e) il possesso del titolo di studio richiesto come requisito di partecipazione alla presente procedura selettiva, indicando l'Universita' presso la quale e' stato conseguito e la data del conseguimento; f) il possesso dell'esperienza dirigenziale utile quale requisito d'accesso alla selezione specificando la durata dell'incarico e la struttura presso la quale e' stato svolto; g) il possesso dell'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), specificando la regione e l'Istituto presso il quale e' stato conseguito. 2. Il candidato dovra' altresi' indicare nella domanda, con le modalita' previste nelle specifiche tecniche pubblicate sul portale di cui all'art. 7, l'esperienza dirigenziale maturata, utile ai fini di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e dell'art. 4, nonche' i titoli formativi e professionali valutabili ai sensi del presente avviso. 3. Dovranno, altresi', essere indicati eventuali provvedimenti di decadenza dall'incarico dirigenziale o provvedimenti assimilabili riportati negli ultimi 7 anni indicando le motivazioni e gli estremi di riferimento del provvedimento stesso, specificando il periodo intercorso tra il conferimento dell'incarico ed il provvedimento di decadenza. 4. I titoli dichiarati in fase di compilazione della domanda di partecipazione, utili ai fini della valutazione e le dichiarazioni rese devono essere autocertificati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante la procedura prevista sul portale di cui all'art. 7, comma 1. L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive non autocertificabili rese dal candidato ai sensi dell'art. 78 del citato decreto. 5. Le attestazioni inerenti le esperienze dirigenziali di cui all'art. 4 e i titoli formativi e professionali di cui all'art. 5, che non potranno essere autocertificati dai candidati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dovranno essere inseriti secondo le modalita' digitali previste dalla piattaforma di cui all'art. 7, comma 1. Nelle attestazioni inerenti le esperienze dirigenziali nel settore privato e/o presso Istituzioni estere, non autocertificabili, dovra' essere espressamente dichiarato che l'incarico dirigenziale e' stato attribuito a seguito di atto formale, con autonomia organizzativa e gestionale, nonche' diretta responsabilita' di risorse umane, tecniche e/o finanziarie. 6. Le pubblicazioni e le produzioni scientifiche di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) devono essere allegate, in formato digitale, secondo le modalita' illustrate sul portale di cui all'art. 7, comma 1. 7. Alla domanda dovranno essere allegati il curriculum formativo e professionale, sottoscritto dal candidato ed inserito secondo le modalita' previste nella piattaforma e l'elenco dei titoli valutabili ai sensi dell'art. 5 specificando, per le pubblicazioni e le produzioni scientifiche, gli estremi identificativi ed il numero di pagine di ciascuna. 8. Sono valutati soltano i titoli documentati nei modi prescritti dal presente avviso e inseriti nella domanda. 9. Alla domanda devono essere allegati, secondo le modalita' digitalizzate indicate sul portale del Ministero della salute di cui all'art. 7, comma 1: a. copia della ricevuta di versamento di Euro trenta/00 (€ 30,00), quale contributo per le spese relative all'organizzazione ed all'espletamento della selezione da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sul conto unico di tesoreria intestato al Ministero della salute IBAN: IT 07A 01000 03245 348 0 20 2582 26 (Sezione di tesoreria: 348 ROMA SUCCURSALE), specificando nella causale «selezione elenco idonei nomina D.G. decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171 e s.m.»; b. copia del documento di identita' del candidato in corso di validita'. 10. I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti in quanto strettamente funzionali all'espletamento della procedura selettiva di cui al presente avviso e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 7 Termini, adempimenti e modalita' di presentazione della domanda 1. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma informatica disponibile al seguente indirizzo: www.alboidonei.sanita.it 2. Per la presentazione della domanda i candidati devono registrarsi alla piattafoma informatica www.alboidonei.sanita.it indicando, oltre ai dati anagrafici, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). La registrazione e' finalizzata a rilasciare le credenziali di accesso alla piattaforma per la compilazione della domanda, credenziali inviate all'indirizzo PEC dichiarato. Il candidato che rilevi un'errata indicazione circa la PEC inserita in fase di registrazione deve contattare il servizio di assistenza tecnica nelle modalita' e orari disponibili sito web www.alboidonei.sanita.it 3. La compilazione della domanda di partecipazione alla selezione prevede piu' sezioni per l'acquisizione dei dati e dei documenti riportati nel manuale di istruzioni disponibile nella piattaforma di cui al comma 1. La compilazione puo' essere interrotta e riavviata in piu' riprese. I dati inseriti per la compilazione della domanda di partecipazione alla selezione potranno essere liberamente modificati e rivisti fino al momento dell'invio telematico, previsto a chiusura della procedura di compilazione con l'apposito tasto: invia domanda. 4. La ricevuta della domanda di partecipazione alla selezione e' generata automaticamente dal sistema all'invio della domanda ed e' possibile salvarla e stamparla. La ricevuta e' comunque trasmessa via PEC. 5. Una volta effettuato l'invio telematico, la domanda non potra' essere piu' modificata. Tuttavia sara' possibile annullarla e compilarla nuovamente entro e non oltre il termine di cui al comma 6. La domanda presentata puo' essere consultata fino alla pubblicazione dell'elenco. 6. Le domande per la partecipazione alla selezione potranno essere inviate a partire dalle ore 10,00 del giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e fino alle ore 18,00 del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso stesso; pertanto l'accesso alla piattaforma informatica per la registrazione e la presentazione della domanda stessa sara' possibile esclusivamente entro i predetti termini. 7. In caso di prolungata e significativa indisponibilita' della piattaforma informatica l'amministrazione si riserva, al ripristino delle attivita', di informare i candidati circa le eventuali determinazioni da adottare al riguardo, mediante avviso pubblicato sul sito web www.alboidonei.sanita.it 8. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata del candidato. 9. Non si terra' conto delle domande di partecipazione presentate con modalita' diverse da quelle stabilite nel presente articolo. 10. Ulteriori eventuali infomazioni verranno tempestivamente fornite esclusivamente attraverso la piattaforma di cui sopra, che si invita a consultare periodicamente.
Art. 8 Accesso agli atti della selezione 1. L'accesso alla documentazione attinente alla procedura selettiva e' differito fino alla conclusione della medesima procedura.
Art. 9 Elenco nazionale 1. L'elenco nazionale dei candidati risultati idonei all'esito della selezione e' pubblicato sul portale del Ministero della salute secondo l'ordine alfabetico, senza l'indicazione del punteggio conseguito dagli stessi nella medesima procedura valutativa. 2. Durante il biennio di validita' dell'elenco, ogni possibile caso di decadenza dall'elenco dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale, sara' valutato dalla Commissione che adottera' al riguardo apposita delibera.
Art. 10 Norme di salvaguardia 1. L'Amministrazione si riserva la facolta' di revocare in ogni momento la presente procedura di selezione anche in relazione a sopravvenute norme di legge. 2. Avverso il presente bando di selezione e' proponibile, in via amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla stessa data. Il presente decreto sara' trasmesso al competente ufficio del Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 21 settembre 2017 Il direttore generale: Ugenti