Concorso per MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 12 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 91 del 28-11-2017 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Concorso (Scad. 28 dicembre 2017) Concorso pubblico, per titoli, a complessivi dodici posti nel Gruppo Sportivo «Fiamme Azzurre», di cui cinqu ... |
Ente: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 28-11-2017 |
Data Scadenza bando | 28-12-2017 |
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Concorso (Scad. 28 dicembre 2017)
Concorso pubblico, per titoli, a complessivi dodici posti nel Gruppo Sportivo «Fiamme Azzurre», di cui cinque posti nel ruolo maschile e sette posti nel ruolo femminile.
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante «Adeguamento delle strutture degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»; Considerato che, in deroga al disposto di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, il bando di concorso, per particolari discipline sportive, puo' prevedere, per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia, il limite minimo e massimo di eta', rispettivamente, di diciassette e trentacinque anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, concernente il «Regolamento recante modalita' per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria»; Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, secondo il quale l'accesso ai Gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria e' riservato, per un contingente non superiore all'uno per cento delle dotazioni organiche previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali; Vista la tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. Considerata l'attuale dotazione organica dei Gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria; Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2» secondo il quale le disposizioni previste dal medesimo regolamento non trovano applicazione per le procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti o di istruttori; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017 e successive rimodulazioni, recante l'autorizzazione ad assumere personale nei Corpi di polizia; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; Ritenuta la necessita' di bandire un concorso pubblico, per l'accesso di complessivi 12 atleti, dei quali 5 del ruolo maschile e 7 del ruolo femminile, nel Gruppo sportivo Fiamme Azzurre; Decreta: Art. 1 Posti disponibili per l'assunzione 1. E' indetto un pubblico concorso per titoli a complessivi 12 posti nel Gruppo sportivo «Fiamme Azzurre», di cui 5 posti nel ruolo maschile e 7 posti nel ruolo femminile. 2. I posti messi a concorso sono ripartiti per discipline sportive nel modo seguente: Ruolo maschile: 2 atleti disciplina «Sport Invernali - specialita': Bob a due»; 1 atleta disciplina «Sport del ghiaccio - specialita': Pattinaggio Artistico singolo»; 1 atleta disciplina «Ciclismo - specialita': Inseguimento a squadre, Madison e Corsa a punti»; un atleta disciplina «Pentathlon moderno - specialita': Individuale e Staffetta». Ruolo femminile: n. 1 atleta disciplina «Sport Invernali - specialita': Skeleton»; n. 1 atleta disciplina «Triathlon - specialita': triathlon sprint e supersprint, team mixed relay e duathlon supersprint»; una atleta disciplina «Atletica Leggera - specialita': 3000 e 5000 metri su pista, corsa campestre e corsa in montagna»; n. 1 atleta disciplina «Atletica Leggera - specialita': 400 e 800 metri su pista»; n. 1 atleta disciplina «Atletica Leggera - specialita': 60 metri indoor e 100 metri su pista»; n. 1 atleta disciplina «Canoa - specialita': K1 200 metri e K2 200 metri»; n. 1 atleta disciplina «Ciclismo - specialita': Inseguimento individuale, Inseguimento a squadre, Madison e Omnium». 3. L'Amministrazione penitenziaria si riserva la facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2017-2019. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e nel sito istituzionale www.giustizia.it 4. I vincitori del concorso sono nominati agenti del Corpo di polizia penitenziaria.
Art. 2 Requisiti e condizioni per la partecipazione 1. I partecipanti al presente concorso devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) aver superato gli anni diciassette e non aver compiuto e quindi superato gli anni trentacinque; d) essere stato riconosciuto, da parte del Comitato olimpico nazionale o delle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse nazionale ed aver fatto parte, nel biennio precedente la data di pubblicazione del presente bando di concorso, di rappresentative nazionali nella disciplina prevista nello statuto del C.O.N.I. per la quale si concorre; e) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria, in conformita' a quanto previsto dagli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ed in particolare: Requisiti fisici: 1) sana e robusta costituzione fisica; 2) altezza non inferiore a cm. 165, per gli uomini e cm. 161, per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per l'espletamento del servizio di polizia; 3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie; 4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell'occhio che vede meno ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione; 5) funzione uditiva con soglia audiometria media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%); 6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque: devono essere presenti dodici denti frontali superiori ed inferiori; e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non puo' essere superiore a sedici elementi. Costituiscono causa di non idoneita' le imperfezioni ed infermita' previste dall'art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. Requisiti attitudinali: 1) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalita' con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilita'; 2) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacita' di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni; 3) una capacita' intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacita' di percezione e di esecuzione e delle qualita' attentive; 4) una adattabilita' che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di lavoro; f) diploma di istruzione secondaria di primo grado; g) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Art. 3 Esclusione dal concorso 1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, nonche' i candidati che non si presentino nel luogo, nel giorno e nell'ora stabilita per l'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica e per la valutazione delle qualita' attitudinali. 2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. Non possono, altresi', concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d), dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla legge per l'accesso al ruolo del personale del Corpo della polizia penitenziaria, nonche' l'idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria dei candidati. 5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, gli aspiranti partecipano «con riserva» al concorso. 6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva, in difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto dal concorso con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse.
Art. 4 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti la gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 e' obbligatorio per il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato adempimento determina l'esclusione dal concorso. 3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati. 4. I candidati godono dei diritti di cui al titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che possono far valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e delle risorse, Ufficio VI - Concorsi, Largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma, titolare del trattamento. 5. Il responsabile del trattamento e' il dirigente della Direzione generale del personale e delle risorse preposto alla gestione dell'Ufficio VI - Concorsi.
Art. 5 Domanda di partecipazione e comunicazioni 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed inviata esclusivamente con modalita' telematiche, compilando l'apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il modulo della domanda (FORM) e le modalita' operative di compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it Al termine della compilazione della domanda il sistema restituira', oltre al PDF della domanda, una ricevuta di invio, completa del numero identificativo della domanda, data ed ora di presentazione, che il candidato dovra' salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali unitamente alla domanda stessa, che dovra' essere sottoscritta il giorno dei predetti accertamenti. In caso di piu' invii della domanda di partecipazione, verra' presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentira' piu' l'accesso al modulo telematico, ne' l'invio della domanda. 2. Salvo quanto previsto al comma 3, non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o inviate con modalita' diverse da quelle sopra indicate. 3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle domande di partecipazione, sul citato sito venisse comunicata l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile allegato al presente bando (allegato 1), a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e delle risorse - Ufficio VI - Concorsi - Largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma.
Art. 6 Compilazione della domanda 1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovra' dichiarare: a) il cognome ed il nome; b) la data e il comune di nascita, nonche' il codice fiscale; c) il possesso della cittadinanza italiana; d) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovranno indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; f) il titolo di studio, con l'indicazione della Scuola o dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito; g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego; h) di essere stato riconosciuto, da parte del Comitato olimpico nazionale o dalle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse nazionale e di aver fatto parte, nel biennio precedente la data di pubblicazione del bando di concorso, di rappresentative nazionali nella disciplina sportiva per la quale si concorre, che dovra' essere esplicitamente indicata; i) se si e' stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; j) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Nella domanda dovranno essere indicati, inoltre: a) i titoli culturali e professionali posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui al successivo art. 7; b) i titoli di preferenza e precedenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale. 3. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del recapito presso il quale si desidera che l'Amministrazione effettui le comunicazioni relative al presente concorso. Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e delle risorse, Ufficio VI - Concorsi, Largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma, ogni variazione di indirizzo o recapito presso il quale si intende ricevere le comunicazioni del concorso. 4. L'Amministrazione non si assumera' alcuna responsabilita' nel caso di dispersione delle proprie comunicazioni causata da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso, ne' di eventuali disguidi postali non imputabili a propria colpa.
Art. 7 Categorie dei titoli ammessi a valutazione e punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse 1. Sono ammessi a valutazione i seguenti titoli sportivi acquisiti nell'anno precedente la data di pubblicazione del presente bando, fatta eccezione per i titoli di studio e di abilitazione professionale che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande. A) Categoria I Speciali riconoscimenti: fino a punti 210. Sono valutate le prestazioni sportive con l'attribuzione del punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del risultato ottenuto: 1) medaglia ai Giochi olimpici: fino a punti 30,00; 2) medaglia ai Campionati mondiali: fino a punti 25,00; 3) record mondiale: punti 25,00; 4) vincitore di Coppa del mondo: punti 20,00; 5) medaglia ai Campionati europei: fino a punti 15,00; 6) record europeo: punti 15,00; 7) vincitore di Coppa europea: punti 12,00; 8) medaglia alle Universiadi e Giochi del Mediterraneo: fino a punti 12,00; 9) campione italiano: punti 12,00; 10) record italiano: punti 15,00; 11) vincitore di Coppa Italia: punti 10,00; 12) classificato dal secondo al decimo posto nei campionati italiani di categoria: da punti 6,00 a punti 10,00; 13) classificato dall'undicesimo al ventesimo posto nei campionati italiani di categoria: fino a punti 5,00. B. Categoria II Titoli di studio e abilitazione professionale: 1) diploma di laurea: punti 2,00; a) corso di specializzazione post laurea: punti 0,5; b) abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5; 2) diploma di maturita' di scuola media superiore di secondo grado: punti 1,00; 3) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1,00. I punteggi previsti ai punti 1) e 2) categoria II non sono cumulabili tra loro. 2. La commissione esaminatrice indicata al successivo art. 8 predetermina i criteri necessari per l'attribuzione dei punteggi. Annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato. 3. Dopo aver inviato la domanda di partecipazione i candidati devono trasmettere i titoli dichiarati nella stessa con raccomandata con avviso di ricevimento, da indirizzare al Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e delle risorse, Ufficio VI - Concorsi, Largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma. 4. I titoli devono essere spediti, pena la non valutabilita' degli stessi, entro il termine perentorio di giorni dieci decorrente dalla data di presentazione della domanda on line.
Art. 8 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e' composta da un dirigente penitenziario, con funzioni di presidente, dal responsabile del gruppo sportivo «Fiamme Azzurre», dal responsabile dell'associazione sportiva «Astrea» e da altri due membri scelti tra gli appartenenti al ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava ovvero da funzionari dell'Amministrazione peniteniziaria appartenenti all'area III. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore alla settima. 3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente supplente, di quattro componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
Art. 9 Accertamenti psicofisici 1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica. Gli stessi sono tenuti a presentarsi muniti di un valido documento di identificazione e fotocopia del medesimo, nonche' della documentazione richiesta all'art. 5, comma 2, del presente bando (copia della domanda e ricevuta di invio della stessa). 2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione composta ai sensi del terzo comma dell'art. 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, anche da medici del Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero della giustizia, ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del medesimo decreto legislativo n. 443/1992. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava ovvero un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente all'area III. 4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati sono sottoposti ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio. 5. L'Amministrazione si riserva di designare, per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio, personale qualificato attraverso contratto di diritto privato. 6. Avverso il giudizio di non idoneita', il candidato puo' proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica. 7. La commissione medica di seconda istanza e' composta in conformita' a quarto previsto dal quarto comma dell'art. 107 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ovvero da dirigenti medici superiori e dirigenti medici individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 8. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla commissione medica di seconda istanza e' definitivo e comporta, in caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse.
Art. 10 Accertamenti attitudinali 1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti psico-fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte di una commissione presieduta da un dirigente penitenziario o Ufficiale del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, e composta da due appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria o del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia con qualifica non inferiore all'ottava aventi il titolo di perito selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia individuati ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava ovvero da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente all'area III. 2. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire. 3. Le prove consistono in una serie di test sia collettivi sia individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione. 4. I test predisposti dalla commissione sono approvati con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Capo del Dipartimento. 5. Avverso al giudizio di non idoneita' il candidato puo' proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica. 6. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione di seconda istanza presieduta da un dirigente medico e composta da due dirigenti medici in qualita' di componenti, individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede di accertamento delle qualita' attitudinali dalla commissione di seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse.
Art. 11 Documentazione amministrativa 1. Ai candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali, verranno consegnati due modelli appositamente predisposti dall'Amministrazione penitenziaria: a) un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovra' essere compilato in ogni sua parte dal candidato e consegnato in sede di esame di accertamento psico-fisico ed attitudinale, unitamente a copia fotostatica non autenticata del proprio documento d'identita', con il quale egli attesti il possesso di eventuali titoli di precedenza e/o preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni; b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione medesima. Non e' ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.
Art. 12 Graduatoria 1. Ultimata la valutazione dei titoli, la Commissione, individuata dall'art. 8, forma le graduatorie di merito relative alle singole discipline sportive, sulla base del punteggio finale, determinato ai sensi del precedente art. 7, conseguito da ciascun candidato. 2. Il Direttore generale del personale e delle risorse, riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. 3. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono applicate le preferenze e precedenze previste dall'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. 4. La graduatoria dei vincitori e degli idonei e' pubblicata nel sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con modalita' che assicurino la riservatezza dei dati sensibili. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
Art. 13 Nomina e assegnazione 1. Con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse, i vincitori del concorso sono nominati agenti del Corpo di polizia penitenziaria, ed assegnati al Gruppo Sportivo «Fiamme Azzurre». Roma, 16 novembre 2017 Il direttore generale: Buffa