Concorso per 1 direttore (emilia romagna) MINISTERO DELLA SALUTE
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 91 del 28-11-2017 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA SALUTE - DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA' Concorso (Scad. 28 dicembre 2017) Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell'IRCCS pubblico «Ist ... |
Ente: | MINISTERO DELLA SALUTE |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 28-11-2017 |
Data Scadenza bando | 28-12-2017 |
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Concorso (Scad. 28 dicembre 2017)
Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell'IRCCS pubblico «Istituto delle Scienze Neurologiche» di Bologna.
IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3; Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, e 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali prevedono che il direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute sentito il Presidente della Regione interessata, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque; Visto l'art. 3, comma 5, dell'Atto di intesa 1° luglio 2004 recante «Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione» sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 288 del 2003; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; Visto l'art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente la partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede l'emanazione di un apposito bando, con indicazione delle modalita' e dei tempi di presentazione delle domande, per la selezione dei direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS); Visto l'art. 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, che disciplina la composizione della commissione per la selezione della terna di candidati per la nomina dei direttori scientifici degli IRCCS; Visto l'art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui la natura esclusiva dell'incarico del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico comporta l'incompatibilita' con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio di qualsiasi attivita' professionale; Visto l'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, dall'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dall'art. 17, comma 3, legge 7 agosto 2015, n. 124, che, tra l'altro, prevede il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti gia' lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; Viste le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015, interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra l'altro, si chiarisce che l'incarico di direttore scientifico rientra tra gli incarichi direttivi per i quali e' vietato il conferimento a soggetti in quiescenza e si invitano le amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in una fase successiva al collocamento in quiescenza; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», e, in particolare l'art. 20; Visto il decreto del Ministro della salute 9 dicembre 2015 con il quale e' stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto delle scienze neurologiche», con sede legale presso l'Azienda USL di Bologna in via Castiglione n. 29, per la disciplina di «scienze neurologiche; Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2012 con il quale il prof. Agostino Baruzzi e' stato nominato, per un periodo di cinque anni, direttore scientifico del richiamato IRCCS «Istituto delle scienze neurologiche»; Vista la nota prot. n. 0076489 del 23 giugno 2017 con la quale il prof. Agostino Baruzzi ha comunicato le proprie dimissioni dal predetto incarico; Ritenuto, pertanto, di dover attivare la procedura di nomina del direttore scientifico dell'IRCCS «Istituto delle scienze neurologiche» di Bologna; Decreta: Art. 1 Oggetto del bando e modalita' di presentazione delle domande 1. E' indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell'IRCCS pubblico «Istituto delle scienze neurologiche», con sede legale presso l'Azienda USL di Bologna in via Castiglione n. 29, riconosciuto per la disciplina di «scienze neurologiche», rivolto a candidati in possesso di documentata produzione scientifica internazionale di alto profilo, esperienza e capacita' manageriali, specifica capacita' di organizzazione della ricerca e di lavoro di equipe, nonche' comprovate relazioni scientifiche nazionali e internazionali. 2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e compilando e sottoscrivendo con firma digitale il modulo disponibile sul sito medesimo, entro le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Al termine delle attivita' di compilazione e invio della domanda per via telematica, il candidato ricevera' un messaggio di posta elettronica a conferma dell'avvenuta acquisizione della domanda. Fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato nel comma 2, l'applicazione informatica consente di modificare i dati gia' inseriti. Allo scadere del termine predetto l'applicazione non permettera' piu' alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle domande. 4. Non saranno accettate domande pervenute per posta.
Art. 2 Requisiti generali di ammissione 1. Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i seguenti requisiti generali: a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di uno degli Stati aderenti all'accordo CE 2 maggio 1992 sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con titolarita' di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in area biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia. 2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all'estero gli estremi del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati dal candidato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione alla selezione. 3. Non possono partecipare alla selezione coloro che: a) sono stati esclusi dall'elettorato attivo; b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti o licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonche' coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti; c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre anni successivi alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3 Documentazione da presentare 1. Il candidato dovra' presentare la seguente documentazione inerente a: a) curriculum formativo e professionale, con indicazione in particolare della laurea, o altri titoli accademici, dell'attivita' specifica attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni pubbliche; b) produzione scientifica con indicazione dell'impact factor in posizione di rilievo (1°, 2° o ultimo autore) nelle 20 pubblicazioni degli ultimi 10 anni, selezionate dal candidato con particolare riferimento all'area di riconoscimento dell'IRCCS; c) continuita' della produzione scientifica degli ultimi 10 anni comprensiva dell'impact factor e citation index; d) capacita' manageriale, con indicazione dei finanziamenti pubblici e privati ottenuti negli ultimi 10 anni, della posizione di coordinamento/responsabilita' di strutture di ricerca/assistenza negli ultimi 10 anni (quali incarichi almeno annuali di direzione di istituti di ricerca, di unita' complesse di assistenza o ricerca nazionali o internazionali), della gestione come responsabile di laboratori e/o banche di materiale biologico (es.: cellule staminali emopoietiche, osso, cornee, materiale da malattie rare, linee cellulari, agenti patogeni), di registri nazionali di tumori e/o malattie rare, di facilities complesse, dei periodi di permanenza di almeno un anno per qualificazione (dottorato - altro) in strutture estere o nazionali, di brevetti registrati con opzioni e royalties incassate dall'Istituzione diretta, e con la presentazione di un programma di sviluppo della ricerca dell'IRCCS comprensivo di obiettivi, modalita' di raggiungimento, investimenti e fonti di finanziamento; e) attivita' di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di ricerca, la partecipazione a progetti di ricerca coordinati da laboratori esteri o nazionali, le partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere, l'attivita' di ricerca traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.
Art. 4 Nomina della commissione 1. La commissione di valutazione per la selezione della terna dei candidati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, verra' nominata con decreto del Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. 2. I nominativi dei componenti saranno resi pubblici attraverso pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della salute (www.salute.gov.it). 3. La commissione di valutazione potra' accedere alla documentazione inviata dai candidati attraverso il sito http://ricerca.cbim.it/direttori tramite l'utilizzazione di username e password.
Art. 5 Criteri e modalita' di valutazione della commissione 1. Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che individua in ordine alfabetico una terna di candidati, esprimendo un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata inclusione nella terna che sara' sottoposta alle valutazione del Ministro per la nomina del candidato prescelto, sentito il Presidente della regione interessata. 2. La commissione di valutazione, al fine della selezione dei candidati, utilizza criteri specifici predefiniti, allegati al presente bando, quale parte integrante dello stesso. 3. La commissione, al fine del contenimento dei costi, potra' effettuare riunioni utilizzando le procedure di videoconferenza.
Art. 6 Conferimento dell'incarico 1. L'incarico di direttore scientifico ha durata quinquennale ed e' conferito dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del candidato prescelto nell'ambito della terna individuata dalla commissione di valutazione. 2. Il trattamento economico e' definito nel contratto individuale che il direttore scientifico stipula con il direttore generale.
Art. 7 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilita' e incompatibilita' Il candidato prescelto, all'atto del conferimento dell'incarico, presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilita' e di incompatibilita' di cui all'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Art. 8 Oneri 1. Ai componenti della commissione di cui all'art. 4, non residenti a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai dirigenti di I fascia, ai sensi dell'art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla Regione restano a carico della medesima. 2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della commissione, valutati presuntivamente in € 2.000,00, graveranno sul capitolo 3125, p.g. 3, «Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennita' di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione della salute - di consigli, comitati e commissioni in materia di ricerca medica», nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» - programma «Ricerca per il settore della sanita' pubblica» - «Funzionamento» - C.D.R. «Direzione della ricerca e dell'innovazione in sanita'», allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'esercizio 2017 e corrispondente capitolo per l'esercizio successivo.
Art. 9 Trattamento dei dati personali I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno raccolti da Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanita' - Ufficio II e trattati per le finalita' di gestione della procedura. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 29 settembre 2017 Il Ministro: Lorenzin
Allegato Valutazione comparativa per la selezione dei direttori scientifici degli IRCCS pubblici CRITERI DI VALUTAZIONE Il candidato deve dimostrare un impegno scientifico continuativo e di qualita', indirizzato a temi, modelli e metodologie clinico - sperimentali, nuove applicazioni tecnologiche e loro ricadute sull'organizzazione dei servizi e sulla salute della popolazione, in coerenza con la missione degli IRCCS, che e' quella di coniugare la ricerca scientifica, prevalentemente traslazionale, con l'attivita' clinica a livello di eccellenza. E' importante, infatti, che il candidato possa rapidamente inserirsi nelle attivita' dell'IRCCS e cio' sara' possibile soltanto se ha competenze ed esperienza nel campo scientifico, nell'organizzazione e direzione dei gruppi di ricerca, nel saper fare fundraising, nella ricerca di base, ma soprattutto e necessariamente in quella clinica e traslazionale; tutto questo sara' dimostrato, anche, dalla presentazione di un esaustivo piano di rilancio dell'IRCCS coerente con la propria esperienza e con la realta' dell'Istituto. Per tale motivo la commissione dovra' esprimere giudizi puntuali sulle diverse caratteristiche che distinguono i candidati. L'utilizzazione dei giudizi deriva dalla diversita' tra gli IRCCS del tema del riconoscimento. Infatti appare poco realistico utilizzare criteri numerici aspecifici, universalmente accettati, ma per questo molto poco sensibili alle peculiarita' dell'IRCCS che prevedono certamente una forte competenza scientifica ma anche importanti capacita' manageriali e di relazione al fine di consentire la piena coincidenza d'intenti tra la parte di ricerca con quella assistenziale. Tutti elementi che non si possono esprimere con un mero punteggio ma solo con una descrizione dei punti di forza e debolezza del candidato. La commissione deve preferire, infatti, quei candidati che ritiene maggiormente idonei alla direzione scientifica dell'Ente e deve evidenziare in modo chiaro le motivazioni della scelta come anche le motivazioni della mancata inclusione nella terna. Si fornisce, comunque, alla commissione una linea guida ed una serie di indicazioni che dovranno essere considerate per la maturazione del giudizio al fine di rendere omogenea e riproducibile la motivazione che porta alla selezione della terna. La commissione, pertanto, dovra' dare un giudizio motivato relativo ai diversi aspetti assegnando giudizi coerenti e puntuali. Tale giudizio deve essere seguito da una descrizione delle motivazioni che lo hanno determinato. La commissione deve esprimere tali giudizi per tutti i candidati; solo alla fine indichera' in ordine alfabetico i tre candidati prescelti indicando puntualmente le motivazioni che hanno portato alla non inclusione nella terna dei restanti. Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri: Formazione e professionalita' del candidato. Ai fini della valutazione, la commissione terra' conto della laurea, della specializzazione e/o dottorato, dell'attivita' specifica attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni pubbliche, con particolare attenzione all'attinenza alla disciplina di riconoscimento dell'IRCCS. Produzione scientifica. Ai fini della valutazione della produzione scientifica (impact factor, citation analysis e continuita'), la commissione utilizzera' gli indici bibliometrici accreditati dalla comunita' scientifica internazionale (web of science e/o scopus) e analizzera' specificamente i seguenti aspetti: attinenza all'area di riconoscimento dell'IRCCS; rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l'avanzamento della conoscenza nel settore e per la scienza biomedica in generale, nonche' per i benefici sociali derivati, anche in termini di congruita', efficacia, tempestivita' e durata delle ricadute; originalita'/innovazione, da intendersi come contributo a nuove acquisizioni o all'avanzamento di conoscenze, nel settore di riferimento; internazionalizzazione e/o potenziale competitivo internazionale, da intendersi come posizionamento della produzione scientifica del candidato nello scenario internazionale, in termini di rilevanza, competitivita', diffusione editoriale e apprezzamento della comunita' scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi di ricerca di altre nazioni. Non saranno considerate piu' di 20 pubblicazioni. Nel caso di presentazione di un numero maggiore, saranno valutate le prime 20 dell'elenco predisposto dal candidato. Capacita' manageriali. Ai fini della valutazione delle capacita' manageriali, la commissione analizzera' il volume totale dei finanziamenti ottenuti dal candidato negli ultimi 10 anni, l'esperienza nella gestione delle banche di materiale biologico, l'entita' del materiale bancato e il numero delle forniture a terzi, la posizione di coordinamento/responsabilita' di strutture di ricerca/assistenza, con incarichi di durata non inferiori a un anno. Di particolare rilevanza, per la formulazione del giudizio della commissione, e' il programma di sviluppo presentato dal candidato per il miglioramento/potenziamento della ricerca dell'IRCCS specie per quanto concerne gli obiettivi indicati, le modalita' per raggiungerli, gli investimenti e le fonti di finanziamento. Attivita' di collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali ed esteri. Ai fini della valutazione di tale criterio, la commissione analizzera', nell'ambito dell'area di riconoscimento dell'IRCCS, la complessita' dei progetti presentati, le iniziative scientifiche, svolte in ambito nazionale e internazionale, con il relativo impatto, la rilevanza delle reti nazionali ed estere, il ruolo del candidato in esse svolto e l'attivita' di ricerca traslazionale svolta dal medesimo con le ricadute sulla ricerca clinica.