Concorso per 28 specialisti attivita' economico finanziaria (lazio) 32 specialisti giuridico amministrativi (lazio) 10 esperti economici statistici (lazio) 6 esperti discipline economico politiche (lazio) BANCA D'ITALIA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 76 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 2 del 05-01-2018 |
Sintesi: | BANCA D'ITALIA Concorso (Scad. 5 febbraio 2018) Bandi di concorso per l'assunzione di 76 Esperti. Art. 1 Requisiti di partecipazione e di assunzione ... |
Ente: | BANCA D'ITALIA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 05-01-2018 |
Data Scadenza bando | 05-02-2018 |
Condividi |
Invia tramite Whatsapp
|
Concorso (Scad. 5 febbraio 2018)
Bandi di concorso per l'assunzione di 76 Esperti.
Art. 1 Requisiti di partecipazione e di assunzione La Banca d'Italia indice i seguenti concorsi pubblici per l'assunzione di: A. 18 Esperti con orientamento nelle discipline economico-aziendali, da destinare in via prevalente alle attivita' di vigilanza sul sistema bancario e finanziario, a livello centrale e territoriale, e di risoluzione e gestione delle crisi nonche' alle attivita' di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo dell'Unita' di Informazione Finanziaria per l'Italia; B. 10 Esperti con orientamento nelle discipline economico-finanziarie, da destinare in via prevalente alle attivita' connesse con i mercati, i sistemi di pagamento e l'attuazione della politica monetaria; C. 17 Esperti con orientamento nelle discipline giuridiche; D. 15 Esperti con orientamento nelle discipline giuridiche, per le esigenze delle Segreterie tecniche dell'Arbitro Bancario Finanziario, con sede a Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, e della struttura centrale di coordinamento (1) E. 10 Esperti con orientamento nelle discipline statistiche; F. 6 Esperti con orientamento nelle discipline economico-politiche, da destinare alle unita' di Analisi e ricerca economica territoriale della rete delle Filiali (1). Sono richiesti i seguenti requisiti. 1. Laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi: scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S); scienze dell'economia (LM-56 o 64/S); finanza (LM-16 o 19/S); statistica economica, finanziaria ed attuariale (91/S); scienze statistiche (LM-82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83); ingegneria gestionale (LM-31 o 34/S); matematica (LM-40 o 45/S); fisica (LM-17 o 20/S); giurisprudenza (LMG-01 o 22/S); relazioni internazionali (LM-52 o 60/S); scienze della politica (LM-62 o 70/S); altra laurea equiparata ad uno dei suddetti titoli ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, ovvero diploma di laurea di "vecchio ordinamento", conseguito con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti discipline: economia e commercio; economia politica; statistica; matematica; fisica; giurisprudenza; scienze politiche; scienze dell'amministrazione; scienze internazionali e diplomatiche; scienze strategiche; altra laurea a esso equiparata o equipollente per legge. E' altresi' consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all'estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti equivalenti, secondo la vigente normativa, a uno dei titoli sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. La domanda per l'equivalenza del titolo di studio deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - entro il termine per la presentazione della domanda. 2. Eta' non inferiore agli anni 18. 3. Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001. 4. Idoneita' fisica alle mansioni. 5. Godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di appartenenza o di provenienza. 6. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell'Istituto (cfr. art. 8). 7. Adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda; il possesso del requisito di cui al punto 7 viene verificato durante le prove del concorso; l'equivalenza del titolo di studio e gli altri requisiti devono essere posseduti alla data di assunzione. La Banca d'Italia puo' verificare l'effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente bando in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego. La Banca d'Italia dispone l'esclusione dal concorso, non da' seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d'impiego dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o piu' dei requisiti previsti dal bando. Le eventuali difformita' riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono segnalate all'Autorita' giudiziaria. (1) Le caratteristiche del lavoro e l'importanza dell'investimento formativo rendono necessaria stabilita' nella residenza di destinazione.
Art. 2 Domanda di partecipazione. Termine per la presentazione della domanda La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 16,00 del 5 febbraio 2018 (ora italiana), utilizzando esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito internet della Banca d'Italia all'indirizzo www.bancaditalia.it seguendo le indicazioni ivi specificate. La data di presentazione della domanda e' attestata dal sistema informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non permettera' piu' l'accesso e l'invio della domanda. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione in prossimita' della scadenza del termine previsto dal bando, si raccomanda vivamente di formalizzare per tempo la propria candidatura, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di registrazione propedeutico alla presentazione della domanda. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione al concorso. I candidati devono indicare nella domanda on-line un indirizzo al quale la Banca d'Italia inviera' le comunicazioni inerenti al concorso, con l'eccezione di quelle effettuate con le modalita' di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 (tramite pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it). E' consentita la partecipazione ad uno solo dei concorsi di cui all'art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per piu' di un concorso, la Banca d'Italia prende in considerazione l'ultima candidatura presentata in ordine di tempo. A tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal sistema informatico. Il giorno della prima prova i candidati verranno chiamati a confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un'apposita dichiarazione all'atto dell'identificazione, previa esibizione di un documento (cfr. art. 6). Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con ogni conseguenza anche di ordine penale in caso di mendacio e applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto decreto. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l'esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso di uno o piu' requisiti prescritti per la partecipazione al concorso. La Banca d'Italia comunica formalmente agli interessati il provvedimento di esclusione. La Banca d'Italia non assume alcuna responsabilita' per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare a disguidi postali o telematici, alla mancanza di chiarezza nell'indicazione dei recapiti ovvero a omessa o tardiva segnalazione da parte del candidato del cambiamento dei recapiti stessi. I nominativi dei candidati ammessi alla prima prova vengono pubblicati sul sito internet della Banca, all'indirizzo www.bancaditalia.it almeno 15 giorni prima dello svolgimento della stessa. L'ammissione alle prove avviene comunque con la piu' ampia riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando. I candidati che hanno necessita', in relazione alla specifica condizione di disabilita', di strumenti di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove (ex art. 20, legge n. 104/1992 e art. 16, comma 1, legge n. 68/1999) dovranno farne esplicita richiesta compilando il «Quadro A» dell'applicazione. Sulla base di quanto dichiarato nel «Quadro A» i medici della Banca d'Italia valuteranno la sussistenza delle condizioni per la concessione dei richiesti strumenti di ausilio e/o tempi aggiuntivi esclusivamente in relazione al nesso causale tra la patologia posseduta e le modalita' di svolgimento di ciascuna prova. Qualora la Banca d'Italia riscontri la non veridicita' di quanto dichiarato dal candidato, procedera' all'annullamento delle prove dallo stesso sostenute. I candidati con invalidita' uguale o superiore all'80%, che non sono tenuti a sostenere l'eventuale test preselettivo ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992, comma 2-bis, dovranno compilare il «Quadro B» dell'applicazione. Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per l'esonero, la Banca d'Italia chiedera' la presentazione ai medici della Banca della documentazione comprovante il riconoscimento della suddetta invalidita'; detta documentazione dovra' pervenire prima della data fissata per lo svolgimento dell'eventuale test preselettivo, pena la decadenza dal beneficio. In ogni caso, qualora la Banca d'Italia riscontri, anche successivamente, la non veridicita' di quanto dichiarato dal candidato, procedera' all'esclusione dal concorso.
Art. 3 Test preselettivo La Banca d'Italia - al fine di assicurare l'efficacia e la celerita' della procedura selettiva - organizza test preselettivi per ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1 per i quali sia pervenuto un numero di domande di partecipazione superiore alle 2.500 unita'. Il test preselettivo e' articolato in due sezioni che riguardano l'accertamento della conoscenza: 1. delle materie previste per la prova scritta di cui ai programmi allegati; 2. della lingua inglese. Alla prima sezione viene attribuito fino ad un massimo di 65 punti; alla seconda fino ad un massimo di 35 punti. Alla predisposizione e allo svolgimento dei test sovrintendono Comitati nominati dalla Banca d'Italia. Il test preselettivo e' corretto in forma anonima con l'ausilio di tecnologia informatica. I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta esatta, omessa o errata vengono comunicati prima dell'inizio della prova. I candidati sono classificati in ordine decrescente in base al punteggio complessivo del test che risulta dalla somma dei punteggi conseguiti nelle due sezioni. Vengono quindi chiamati a sostenere la prova scritta di cui all'art. 5 i candidati classificatisi nelle prime: 360 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera A - ovvero fino all'80% dei presenti, con arrotondamento all'unita' superiore, se questi ultimi sono in numero pari o inferiore a 360 - nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile; 200 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera B - ovvero fino all'80% dei presenti, con arrotondamento all'unita' superiore, se questi ultimi sono in numero pari o inferiore a 200 - nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile; 340 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera C - ovvero fino all'80% dei presenti, con arrotondamento all'unita' superiore, se questi ultimi sono in numero pari o inferiore a 340 - nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile; 300 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera D - ovvero fino all'80% dei presenti, con arrotondamento all'unita' superiore, se questi ultimi sono in numero pari o inferiore a 300 - nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile; 200 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera E - ovvero fino all'80% dei presenti, con arrotondamento all'unita' superiore, se questi ultimi sono in numero pari o inferiore a 200 - nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile; 120 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera F - ovvero fino all'80% dei presenti, con arrotondamento all'unita' superiore, se questi ultimi sono in numero pari o inferiore a 120 - nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile. In occasione dello svolgimento del test sono comunicati: il giorno a partire dal quale vengono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it i risultati conseguiti da ciascun candidato; il giorno e il luogo di effettuazione della prova scritta di cui all'art. 5. I risultati conseguiti da ciascun candidato nel test preselettivo, con l'indicazione dell'eventuale ammissione alla prova scritta, vengono pubblicati esclusivamente sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge. Il punteggio conseguito nel test preselettivo non concorre alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria di merito.
Art. 4 Convocazioni Ai candidati ammessi viene data notizia del calendario e del luogo di effettuazione del test tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» di uno dei martedi' o venerdi' del mese di marzo 2018. Con le stesse modalita' e gli stessi tempi viene data notizia del calendario e del luogo di effettuazione della prova scritta nel caso in cui, secondo quanto previsto dall'art. 3, non venga effettuato il test preselettivo per uno o piu' dei concorsi di cui all'art. 1. Con le stesse modalita' e gli stessi tempi - qualora per motivi organizzativi non sia ancora possibile determinare data e luogo di svolgimento del test o, eventualmente, della prova scritta - viene indicata la Gazzetta Ufficiale sulla quale tale avviso viene successivamente pubblicato. Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano necessario rinviare lo svolgimento della prima fase di selezione (test o prova scritta) dopo la pubblicazione del calendario, la notizia del rinvio e del nuovo calendario viene prontamente diffusa mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Tutte le suesposte informazioni sono disponibili anche sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it La Banca d'Italia non assume responsabilita' in ordine alla diffusione di informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte di fonti non autorizzate.
Art. 5 Commissioni di concorso. Prove d'esame La Banca d'Italia nomina per ciascun concorso di cui all'art. 1 una Commissione con l'incarico di sovrintendere alle prove d'esame. Le prove d'esame consistono in una prova scritta e in una prova orale sulle materie indicate nei programmi allegati e si svolgono a Roma. La prova scritta prevede lo svolgimento di quattro quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nei programmi d'esame e di una prova in lingua inglese. I quesiti, che possono anche avere per oggetto l'esame di un caso pratico, devono essere scelti dal candidato tra un insieme proposto dalla Commissione con le modalita' specificamente indicate in ciascun programma. La prova scritta di lingua inglese consiste in un breve elaborato su argomenti di attualita' sociale ed economica. La durata complessiva della prova scritta verra' stabilita da ciascuna Commissione fino a un massimo di quattro ore. Nella valutazione degli elaborati la Commissione verifica: le conoscenze tecniche (conoscenza generale della problematica; conoscenza specifica dell'argomento; applicazione delle stesse al quesito); la capacita' di sintesi; l'attinenza alla traccia (pertinenza, organicita' e coerenza; procedimento logico e ordinato); la chiarezza espressiva (proprieta' linguistica; correttezza espositiva); la capacita' di argomentare (sviluppo critico delle questioni; considerazioni/soluzioni proposte e sviluppate). La prova scritta di lingua inglese e' volta a verificarne il livello di conoscenza in relazione a un utilizzo della stessa come strumento di lavoro. Per lo svolgimento della prova scritta e' consentita la consultazione di testi normativi non commentati ne' annotati, esclusivamente in forma cartacea. Non e', tuttavia, consentita la consultazione delle disposizioni delle Autorita' di Vigilanza e della UIF; non sono inoltre consentiti manuali o appunti di alcun genere ne' il vocabolario di lingua inglese; il giorno della prova la Commissione potra' indicare eventuale ulteriore materiale non consentito in relazione ai contenuti dei quesiti. Parimenti, a discrezione della Commissione, potra' essere autorizzato l'uso di calcolatrici elettroniche non programmabili. La prova scritta e' corretta in forma anonima. Vengono valutate esclusivamente le prove dei candidati che abbiano svolto tutti e quattro i quesiti, secondo le indicazioni del programma. I quesiti sulle materie del programma sono valutati fino a un massimo di 60 punti, attribuendo a ognuno dei quattro elaborati fino a un massimo di 15 punti. La prova e' superata da coloro che hanno ottenuto un punteggio di almeno 9 punti in ciascuno dei quattro quesiti sulle materie del programma; sono, tuttavia, ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito in uno dei quattro quesiti sulle materie del programma un punteggio inferiore a 9 punti ma pari almeno a 6 punti, purche' il punteggio complessivo dei quattro quesiti non sia inferiore a 36 punti. La prova in lingua inglese e' corretta solo per i candidati che hanno superato la prova scritta sulle materie del programma ed e' valutata fino a un massimo di 4 punti. La votazione complessiva della prova scritta risulta dalla somma dei due punteggi utili (quesiti e lingua inglese). I risultati conseguiti da ciascun candidato nella prova scritta, con l'indicazione dell'eventuale ammissione alla prova orale e della data di convocazione, vengono pubblicati esclusivamente sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge. I concorrenti che superano la prova scritta vengono ammessi a sostenere una prova orale che consiste in un colloquio sulle materie indicate nei programmi e in una conversazione in lingua inglese; possono inoltre formare oggetto di colloquio l'argomento della tesi di laurea e le esperienze professionali maturate. Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato anche casi pratici, tende ad accertare: le conoscenze tecniche; la capacita' espositiva; la capacita' di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti; la capacita' di giudizio critico. La conversazione in lingua inglese e' volta a verificarne il livello di conoscenza in relazione a un utilizzo della stessa come strumento di lavoro. La prova orale viene valutata con l'attribuzione di un punteggio massimo di 60 punti ed e' superata dai candidati che conseguono una votazione di almeno 36 punti. I risultati dei candidati che abbiano sostenuto la prova orale vengono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Art. 6 Adempimenti per la partecipazione alle prove Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta di identita' ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Coloro che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono essere muniti di documento equipollente. Il documento deve essere in corso di validita' secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti.
Art. 7 Graduatorie Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato dalla somma delle votazioni riportate nelle prove scritte e orali. Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito i punteggi minimi previsti per le prove di cui all'art. 5, commi 8 e 14. Le Commissioni di cui all'art. 5 compilano le rispettive graduatorie di merito seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. La Banca d'Italia forma le graduatorie finali in base alle relative graduatorie di merito; qualora piu' candidati risultino in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu' giovane di eta'. La Banca d'Italia, nel caso di mancata presa di servizio da parte di taluno dei vincitori, si riserva la facolta' di coprire, in tutto o in parte, i posti rimasti vacanti con altri elementi idonei seguendo l'ordine della relativa graduatoria finale. La Banca d'Italia si riserva la facolta' di utilizzare le graduatorie finali dei concorsi di cui all'art. 1 entro due anni dalle date di approvazione delle stesse. Le graduatorie finali sono pubblicate sul sito internet www.bancaditalia.it Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Art. 8 Adempimenti per l'assunzione Gli elementi utilmente classificati nelle graduatorie finali ai fini dell'assunzione devono autocertificare il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo le modalita' previste nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Ai fini della verifica del possesso del requisito di cui all'art. 1, comma 2, punto 6 (compatibilita' con le funzioni da svolgere nell'Istituto), sara' richiesto di rendere dichiarazioni relative all'eventuale sussistenza di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta, di sottoposizione a misure di sicurezza ovvero di carichi pendenti. Sono oggetto di valutazione discrezionale tutte le sentenze di condanna anche in caso di intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione nonche' i procedimenti penali pendenti.
Art. 9 Visita medica propedeutica all'assunzione La Banca d'Italia ha la facolta' di sottoporre gli elementi da assumere a visita medica per verificare il possesso del requisito di cui all'art. 1, comma 2, punto 4.
Art. 10 Nomina e assegnazione Tutti gli elementi utilmente classificati nelle graduatorie finali dovranno comunicare alla Banca d'Italia - qualora non abbiano gia' provveduto in sede di compilazione della domanda on-line - un indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale verranno indirizzate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni di avvio del procedimento di nomina e assegnazione ed eventuali altre comunicazioni. Il possesso di un indirizzo PEC e' indispensabile per avviare il procedimento di assunzione. La Banca d'Italia procede all'assunzione dei vincitori che non hanno tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare nell'Istituto e sono in possesso dei requisiti regolamentari previsti per l'assunzione stessa. Essi sono nominati in prova come Esperto - 1° livello stipendiale. Gli stessi, al termine del periodo di prova, che ha la durata di sei mesi, se riconosciuti idonei conseguono la conferma della nomina con la medesima decorrenza del provvedimento di assunzione. Nell'ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova e' prorogato, per una sola volta, di altri sei mesi. L'accettazione della nomina non puo' essere in alcun modo condizionata. Il rapporto d'impiego di coloro che non sono in possesso della cittadinanza italiana e' regolato tenendo conto delle limitazioni di legge in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti pubblici. In seguito alla nomina, gli interessati devono prendere servizio presso la sede di lavoro che viene loro assegnata all'atto dell'assunzione, entro il termine che sara' stabilito. Eventuali proroghe di detto termine sono concesse solo per giustificati motivi. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede di lavoro assegnata entro il prescritto termine decadono dalla nomina, come previsto dalle vigenti disposizioni del Regolamento del Personale della Banca d'Italia.
Art. 11 Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dai candidati sono raccolti presso la Banca d'Italia, Servizio Risorse umane, Divisione Assunzioni e selezioni esterne, per le finalita' di gestione del concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per coloro che saranno assunti, prosegue anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti la Banca d'Italia procede all'esclusione dal concorso ovvero non da' corso all'assunzione. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n. 104/1992 e n. 68/1999. I dati di cui all'art. 8 del presente bando sono trattati allo scopo di accertare il possesso del requisito di assunzione della compatibilita' dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da espletare nell'Istituto, in base a quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d'Italia. Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti. Agli interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano nonche' alcuni diritti connessi tra cui quello di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Banca d'Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il Capo del Servizio Risorse umane. Oltre al responsabile del trattamento, potranno venire a conoscenza dei dati che riguardano i candidati, in qualita' di incaricati del trattamento, i dipendenti della Banca d'Italia addetti alla Divisione Assunzioni e selezioni esterne del Servizio Risorse umane.
Art. 12 Responsabile del procedimento L'Unita' organizzativa responsabile del procedimento e' il Servizio Risorse umane. Il responsabile del procedimento e' il Capo pro tempore di tale Servizio. Roma, 21 dicembre 2017 Il vice direttore generale: Sannucci