Concorso per 50 atleti - 'fiamme oro' polizia di stato (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 50 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 10 del 02-02-2018 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Concorso (Scad. 4 marzo 2018) Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di 50 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fia ... |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 02-02-2018 |
Data Scadenza bando | 04-03-2018 |
Condividi |
Invia tramite Whatsapp
|
Concorso (Scad. 4 marzo 2018)
Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di 50 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato.
IL CAPO DELLA POLIZIA Direttore generale della pubblica sicurezza Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 recante il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, contenente «Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»; Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 che ha, tra l'altro, previsto la costituzione dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»; Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli degli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e, in particolare, l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Visto l'art. 636, rubricato «Obiettori di coscienza», del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice dell'ordinamento militare»; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme di coordinamento delle Forze di Polizia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, contenente «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, contenente «Regolamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 393, recante «Regolamento concernente modalita' per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato - Fiamme Oro»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, contenente «Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2006, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»; Visto l'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che recita «Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti, minimo e massimo di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012 n. 35) e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; Visto l'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2015, n. 207 che ha previsto che «le disposizioni recate dal presente regolamento non trovano applicazione alle procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti o di istruttori ». Considerata la restituzione ai servizi ordinari degli atleti che hanno cessato l'attivita' agonistica nel corso dell'anno 2017; Attesa la necessita' di bandire un concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di n. 50 atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», da inquadrare nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di 50 atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato. 2. Il predetto concorso e' riservato ad atleti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali, che siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato e di almeno uno dei titoli sportivi elencati all'art. 9 del presente bando. 3. I 50 posti messi a concorso, per l'accesso alla qualifica iniziale del suddetto ruolo agenti e assistenti della Polizia di Stato, sono ripartiti come segue: n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina apnea outdoor, specialita' apnea outdoor in assetto costante con monopinna; cod. AP01 (Federazione italiana pesca sportiva e attivita' subacquee); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina arrampicata sportiva; cod. AR01 (Federazione arrampicata sportiva italiana); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina atletica leggera, specialita' salto in alto; cod. AL01 (Federazione italiana di atletica leggera); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina atletica leggera, specialita' maratona; cod. AL02 (Federazione italiana di atletica leggera); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina atletica leggera, specialita' 3000 siepi; cod. AL03 (Federazione italiana di atletica leggera); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina atletica leggera, specialita' 400 ostacoli; cod. AL04 (Federazione italiana di atletica leggera); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina badminton; cod. BA01 (Federazione italiana badminton); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina biathlon; cod. BT01 (Federazione italiana sport invernali); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina bob, ruolo «frenatore»; cod. BB01 (Federazione italiana sport invernali); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina canottaggio, categoria senior, specialita' «doppio»; cod. CA01 (Federazione italiana canottaggio); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina canottaggio, categoria senior, specialita' «otto»; cod. CA02 (Federazione italiana canottaggio); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina canottaggio, categoria senior, ruolo «timoniere», specialita' «otto»; cod. CA03 (Federazione italiana canottaggio); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina ciclismo su strada, specialita' cronometro individuale su strada; cod. CS01 (Federazione ciclistica italiana); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina judo, categoria kg 48; cod. JU01 (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina judo, categoria kg 57; cod. JU02 (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina karate, categoria -55 kg, kumite; cod. KA01 (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina karate, categoria -68 kg, kumite; cod. KA02 (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina lotta, specialita' lotta femminile, categoria 72 kg; cod. LO01 (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina lotta, specialita' lotta femminile, categoria 59 kg; cod. LO02 (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina motociclismo, specialita' trial; cod. MT01 (Federazione motociclistica italiana); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto, specialita' 100 mt dorso e 200 mt misti; cod. NU01 (Federazione italiana nuoto); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto in acque libere, specialita' nuoto gran fondo 25 km e maratona; cod. NU02 (Federazione italiana nuoto); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto per salvamento; specialita' 200 mt super lifesaver e 200 mt nuoto con ostacoli; cod. NU03 (Federazione italiana nuoto); n. 2 atleti, di sesso femminile, disciplina nuoto sincronizzato, specialita' solo e duo; cod. NU04 (Federazione italiana nuoto); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina pallanuoto, ruolo centrovasca; cod. PN01 (Federazione italiana nuoto); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina pallanuoto, ruolo difensore; cod. PN02 (Federazione italiana nuoto); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina pattinaggio di figura, specialita' pattinaggio artistico di coppia; cod. PA01 (Federazione italiana sport del ghiaccio); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina pattinaggio di figura, specialita' pattinaggio artistico di coppia; cod. PA02 (Federazione italiana sport del ghiaccio); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina pentathlon moderno, specialita' pentathlon moderno con prove olimpiche; cod. PT01 (Federazione italiana pentathlon moderno); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina pentathlon moderno, specialita' pentathlon moderno con prove olimpiche; cod. PT02 (Federazione italiana pentathlon moderno); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina pugilato, categoria + 91 kg; cod. PU01 (Federazione pugilistica italiana); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo pilone destro n. 3; cod. RU01 (Federazione italiana rugby); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo tallonatore n. 2; cod. RU02 (Federazione italiana rugby); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo II linea n. 4 - 5; cod. RU03 (Federazione italiana rugby); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo terza linea n. 6 - 7; cod. RU04 (Federazione italiana rugby); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo mediano di mischia n. 9; cod. RU05 (Federazione italiana rugby); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo trequarti ala n. 11 o 14; cod. RU06 (Federazione italiana rugby); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo trequarti estremo n. 15; cod. RU07 (Federazione italiana rugby); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina scherma, specialita' fioretto; cod. SC01 (Federazione italiana scherma); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina scherma, specialita' spada; cod. SC02 (Federazione italiana scherma); n. 2 atleti, di sesso femminile, disciplina sci alpino, specialita' slalom e slalom gigante; cod. SA01 (Federazione italiana sport invernali); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina sci alpino, specialita' slalom e slalom gigante; cod. SA02 (Federazione italiana sport invernali); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina taekwondo, categoria - 54 kg; cod. TK01 (Federazione italiana taekwondo); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina tiro a volo, specialita' fossa olimpica; cod. TV01 (Federazione italiana tiro al volo); n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina tiro a volo, specialita' fossa olimpica; cod. TV02 (Federazione italiana tiro al volo); n. 2 atleti, di sesso femminile, disciplina tiro con l'arco, specialita' individuale; cod. TA01 (Federazione Italiana tiro con l'arco); n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina tuffi, specialita' tuffi grandi altezze; cod. TU01 (Federazione italiana nuoto). 4. Nel caso in cui i posti previsti per una o piu' delle discipline/specialita' sopra indicate non risultassero coperti, l'Amministrazione potra' assegnarli ad altra disciplina/specialita' tra quelle indicate al precedente comma 3.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver compiuto il 35° anno di eta'; d) possedere le qualita' morali e di condotta previste dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; e) titolo di studio di diploma di scuola secondaria di 1° grado o equipollente; f) essere stati riconosciuti da parte del C.O.N.I. o dalle Federazioni sportive nazionali atleta di interesse nazionale ed, inoltre, essere in possesso di almeno uno dei titoli sportivi elencati all'art. 9 del presente bando; g) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 e successive modifiche, in quanto compatibili ai sensi dell'art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 393/2003. h) non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza, ai sensi della normativa vigente. 2. I suddetti requisiti devono essere mantenuti fino alla data dell'immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, escluso quello dell'eta'. 3. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti o licenziati da pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione. 4. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualita' morali dei candidati e quelli dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 5. L'Amministrazione provvedera', altresi', ad accertare il possesso dei titoli sportivi di cui al precedente comma 1, lett. f), al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione al concorso. 6. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alle procedure concorsuali «con riserva». 7. L'esclusione dal concorso, per difetto di uno o piu' dei requisiti prescritti, sara' disposta in qualunque momento con decreto.
Art. 3 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata ed inviata entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». A tal fine dovra' essere utilizzata, a pena di esclusione, l'apposita procedura informatica presente sul sito https://www.poliziadistato.it Sezione concorsi - Area gruppi sportivi e banda musicale della Polizia di Stato - Concorsi - in atto. 2. Tramite la predetta procedura, inoltre, dovra' essere allegata, in formato pdf, l'attestazione (all.1) prevista al successivo comma 7. I candidati minori di anni diciotto dovranno altresi' allegare, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, l'autorizzazione all'arruolamento nella Polizia di Stato (all. 4), compilata e sottoscritta da entrambi i genitori o dal genitore esercente l'esclusiva potesta' genitoriale o, in mancanza di essi, dal tutore. I minorenni che non invieranno quest'ultima autorizzazione saranno esclusi dalla procedura concorsuale. 3. Si precisa che la citata procedura informatica consente al candidato di apportare modifiche alla domanda di partecipazione gia' inviata e che la modifica annulla la domanda precedentemente presentata. In ogni caso, alla scadenza del termine perentorio per la presentazione della domanda, il sistema informatico non ricevera' piu' dati. 4. I candidati dovranno dichiarare nella domanda: a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile; b) il luogo e la data di nascita; c) il codice fiscale; d) il possesso della cittadinanza italiana; e) la residenza o il domicilio; f) il Comune di iscrizione delle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; g) di non aver riportato condanne penali anche ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti penali o per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, o comunque precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario il candidato dovra' precisare la data di ogni provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento; h) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito; i) di non essere stati ammessi al servizio civile in qualita' di obiettori di coscienza, ovvero di non aver assolto gli obblighi di leva quali obiettori di coscienza o l'aver espresso formale e irrevocabile rinuncia allo status di obiettore di coscienza ai sensi della normativa vigente; l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, specificando se siano stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti o licenziati da pubblici uffici, o dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, oppure decaduti dall'impiego, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; m) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all'art. 5, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni; n) il codice relativo alla disciplina/specialita' sportiva per la quale si concorre; o) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; p) un indirizzo di posta elettronica personale. 5. Il candidati dovranno comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del proprio recapito ed il nuovo indirizzo presso il quale intendano ricevere le comunicazioni relative al concorso. A tal fine, gli interessati dovranno inviare detta comunicazione tramite raccomandata a/r indirizzata al Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attivita' concorsuali - via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 - Roma oppure all'indirizzo di posta elettronica dipps.uffconcorsi@poliziadistato.it, allegando, in entrambi i casi, copia di un proprio documento d'identita' valido. 6. La domanda di partecipazione e' limitata ad una sola disciplina/specialita' scelta tra quelle elencate all'art. 1 del presente bando, che dovra' essere indicata dai candidati attraverso gli appositi codici di riferimento. 7. I candidati, unitamente alla domanda di partecipazione, dovranno inoltrare, tramite il citato portale, l'attestazione debitamente compilata dalla Federazione Sportiva Nazionale interessata (all. 1), controfirmata per presa visione e conferma dagli interessati, sulla quale saranno indicati i titoli sportivi tra quelli elencati al successivo art. 9, che intendano far valere ai fini della determinazione del punteggio di merito. Nella citata attestazione la Federazione dovra', altresi', indicare se i candidati siano attualmente riconosciuti «atleta di interesse nazionale». Il mancato invio della suddetta attestazione comportera' l'esclusione dalla procedura concorsuale. 8. I titoli di studio e le abilitazioni professionali, indicati nell' art. 9 comma 2, lettere a) e b), dovranno essere prodotti mediante idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione (all. 2). 9. L'attestato di tecnico specialista sportivo, indicato nel successivo art. 9 comma 2, lettera c), dovra' essere prodotto mediante idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione (all. 3). 10. Si avvisa che i titoli di preferenza, non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso, non saranno presi in considerazione. 11. L'Amministrazione non sara' responsabile qualora i candidati non ricevano le comunicazioni inoltrate a causa di inesatte od incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da loro fornito, oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo o recapito.
Art. 4 Produzione dei titoli di preferenza 1. Ai fini della formazione delle graduatorie finali di merito, i candidati interessati dovranno far pervenire a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di scadenza del bando di concorso, la certificazione comprovante il possesso dei titoli di preferenza gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso, pena il loro mancato riconoscimento. 2. Tali certificazioni dovranno essere trasmesse tramite raccomandata a/r indirizzata al Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attivita' concorsuali - via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 - Roma, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it allegando, in entrambi i casi, copia di un proprio documento d'identita' valido.
Art. 5 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalita' di gestione del concorso e trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente alle amministrazioni pubbliche interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico- economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, agli Enti previdenziali competenti. 3. I diritti di cui al titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono esercitabili nei confronti del Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, titolare del trattamento dei dati personali. 4. Il responsabile del trattamento dei dati personali e', per quanto di competenza, il Direttore dell'Ufficio attivita' concorsuali - Direzione centrale per le risorse umane - viale del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma.
Art. 6 Fasi di svolgimento del concorso 1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi: a) accertamenti psicofisici; b) accertamenti attitudinali; c) valutazione titoli sportivi e di cultura. 2. La Commissione esaminatrice procedera' alla valutazione dei titoli posseduti dai soli candidati risultati idonei agli accertamenti previsti alle lettere a) e b) del precedente comma 1.
Art. 7 Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice del concorso e' presieduta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a Dirigente superiore e composta dal Direttore dell'Ufficio per il coordinamento delle attivita' dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro» del Dipartimento della Pubblica sicurezza, da un funzionario della Direzione centrale per le risorse umane e da un funzionario del C.O.N.I. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli del comparto Ministeri di livello corrispondente. 3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della Commissione, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
Art. 8 Accertamenti dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale 1. I candidati saranno convocati per i previsti accertamenti psico-fisici ed attitudinali, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 20 marzo 2018. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 2. I candidati dovranno presentarsi ai suddetti accertamenti muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', dell'attestazione compilata dalla Federazione Nazionale (all. 1), della dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di studio e dell'abilitazione professionale (all. 2), dell'eventuale dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'attestato di tecnico specialista sportivo (all. 3) e, se minori di anni diciotto, dell'autorizzazione all'arruolamento nella Polizia di Stato (all. 4). 3. Gli stessi candidati dovranno altresi' presentare la seguente documentazione sanitaria, pena l'esclusione dal concorso, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella fissata per gli accertamenti psico-fisici: a) certificato anamnestico, come da modello allegato al presente bando (all. 5), sottoscritto dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'interessato, con particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali indicate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198; in tal senso il candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali inerenti alle pregresse patologie ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale; b) esame audiometrico ed E.C.G. da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l'indicazione del codice identificativo regionale; c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con l'indicazione del codice identificativo regionale: 1 - esame emocromocitometrico con formula; 2 - esame chimico e microscopico delle urine; 3 - creatininemia; 4 - gamma GT; 5 - glicemia; 6 - GOT (AST); 7 - GPT (ALT); 8 - HbsAg; 9 - Anti HbsAg; 10 - Anti Hbc; 11 - Anti HCV; 12 - uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test. 4. I concorrenti saranno sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a cura di una Commissione composta da un Primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro direttivi medici della Polizia di Stato. A tal fine, sono previsti un esame clinico generale del candidato e varie prove strumentali e di laboratorio. 5. I candidati risultati idonei ai suddetti accertamenti psico-fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte di una Commissione di selettori composta da un funzionario del ruolo dei Dirigenti tecnici psicologi, che la presiede, e da quattro appartenenti al ruolo dei Direttori tecnici psicologi o al ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale. Le funzioni di segretario delle predette Commissioni sono svolte da un appartenente al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata, o da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 6. I giudizi delle Commissioni per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso in caso di inidoneita' del candidato. 7. I candidati che non si siano presentati nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti saranno esclusi dal concorso con decreto motivato.
Art. 9 Titoli valutabili 1. La Commissione esaminatrice, di cui all'art. 7, valutera' esclusivamente i titoli sportivi certificati dal C.O.N.I. o dalle Federazioni sportive nazionali, acquisiti nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando, tra quelli di seguito elencati: a) campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi; terzo classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30; b) campione mondiale; secondo classificato al campionato mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale; finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato mondiale: fino a punti 25; c) vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla coppa del mondo; terzo classificato alla coppa del mondo; finalista alla coppa del mondo; partecipazione alla coppa del mondo: fino a punti 20; d) campione europeo; secondo classificato al campionato europeo; terzo classificato al campionato europeo; record europeo; finalista al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo: fino a punti 15; e) primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del mediterraneo o ai Campionati mondiali militari (CISM): fino a punti 12; f) campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato italiano assoluto; terzo classificato al campionato italiano assoluto; record italiano assoluto; Campionato italiano assoluto: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 12; g) campione italiano di categoria; secondo classificato al campionato italiano di categoria; terzo classificato al campionato italiano di categoria; record italiano di categoria; campionato italiano di categoria: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 10; h) componente la squadra nazionale assoluta - convocato per competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 10; i) componente la squadra nazionale di categoria - convocato per competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 8; j) graduatoria federale nazionale assoluta: classificato dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 10; k) graduatoria federale nazionale di categoria: classificato dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 8; l) partecipazione al campionato nazionale di rugby serie «Eccellenza»: oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo di una presenza: fino a punti 10; m) partecipazione al campionato nazionale di rugby serie A: oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo di una presenza: fino a punti 6. 2. La suddetta Commissione esaminatrice valutera', altresi', i seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali: a) 1. diploma di laurea: punti 2; 2. corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5; 3. abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5; b) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1; c) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1. I punteggi previsti alla lett. a) punto 1 ed alla lett. b) non sono cumulabili tra loro. 3. La valutazione dei titoli di cui ai commi precedenti e' limitata a quelli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 4. I titoli valutati, di cui ai precedenti commi, ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione, e costituiscono parte integrante degli atti del concorso.
Art. 10 Ulteriori criteri di valutazione 1. La Commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri necessari per la valutazione dei titoli di cui all' art. 9 e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
Art. 11 Graduatorie 1. La Commissione esaminatrice formera' le graduatorie di merito relative alle singole discipline/specialita' sportive, sulla base del punteggio finale attribuito a ciascun candidato. 2. A parita' di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche.
Art. 12 Pubblicazione graduatorie 1. Le graduatorie di merito relative alle singole discipline/specialita' sportive saranno approvate, con decreto, sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli. Con lo stesso decreto sara' approvata la graduatoria finale dei vincitori. Le graduatorie del concorso saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno e di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 13 Nomina vincitori 1. I vincitori del concorso saranno nominati allievi agenti della Polizia di Stato ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione. 2. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.
Art. 14 Avvertenze finali 1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it. 2. Il presente decreto e i suoi allegati saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Il Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, puo' revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche' differire o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami». 4. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione. Roma, 29 gennaio 2018 Il Capo della Polizia Direttore generale della Pubblica sicurezza Gabrielli