Concorso per 15 mediatori culturali (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 15
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 12 del 09-02-2018
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Concorso (Scad. 11 marzo 2018) Concorso pubblico, per esami, a quindici posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di funzionario ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 09-02-2018
Data Scadenza bando 11-03-2018
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Concorso (Scad. 11 marzo 2018)

Concorso pubblico, per esami, a quindici posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di funzionario mediatore culturale, III area funzionale, fascia retributiva F1.

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                    del personale e delle risorse 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  contenente  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  concernente   le   norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, contenente le norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive integrazioni
e  modificazioni,  legge  quadro  per  l'assistenza,   l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»,  ed  in  specie
l'art. 1, comma 1, ai sensi  del  quale  non  puo'  prescindersi  dal
possesso della cittadinanza  italiana  per  i  posti  nei  ruoli  del
Ministero della giustizia, eccettuati i posti  a  cui  si  accede  in
applicazione dell'art. 16  della  legge  28  febbraio  1987,  n.  56,
nonche' l'art. 2, comma 1 del medesimo provvedimento; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modificazioni  concernente  «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  «Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183; 
    Visto il contratto collettivo nazionale di  lavoro  del  comparto
del  personale  dipendente  dei  Ministeri  -  Quadriennio  normativo
2006/2009, sottoscritto il 14 settembre 2007; 
    Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale
non  dirigenziale  del  Ministero  della  giustizia   -   Quadriennio
2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
integrazioni  e  modificazioni,  recante  «Codice   in   materia   di
protezione di dati personali»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23
marzo  1995  e  successive   modifiche   ed   integrazioni,   recante
«Determinazione dei compensi da  corrispondere  ai  componenti  delle
commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza  di
tutti i tipi; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare  l'art.  8  concernente
l'invio per via telematica delle  domande  per  la  partecipazione  a
selezioni   e   concorsi    per    l'assunzione    nelle    pubbliche
amministrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n. 84,  recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle dotazioni organiche» ed  in  particolare  l'art.  6,  comma  2,
lettera a) che individua le funzioni  della  Direzione  generale  del
personale e delle risorse; 
    Visto l'art. 62 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,
che ha modificato l'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e per effetto del quale le progressioni fra  le  aree  avvengono
tramite  concorso  pubblico,  ferma  restando  la  possibilita'   per
l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso  dei
titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di
posti comunque non superiore al  50  per  cento  di  quelli  messi  a
concorso; 
    Ritenuta la propria competenza alla  firma  degli  atti  relativi
alle    procedure    concorsuali     emanate     dall'Amministrazione
penitenziaria; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  10
ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2017,  al
n. 2118, ed in particolare l'art. 5 con il quale il  Ministero  della
giustizia -  Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria  -  e'
stato autorizzato ad indire le  procedure  concorsuali  di  cui  alla
tabella 5 allegata al medesimo decreto; 
    Vista la legge 27 dicembre 2017, n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Posti disponibili a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quindici posti a
tempo indeterminato  per  il  profilo  professionale  di  Funzionario
mediatore culturale, III Area funzionale, fascia retributiva F1,  nei
ruoli del personale del  Ministero  della  giustizia  -  Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria. 
    2. Quattro dei suddetti posti, pari al  30%,  sono  riservati  al
personale appartenente ai  ruoli  del  Ministero  della  giustizia  -
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, appartenenti alla II
Area funzionale, in possesso dei requisiti di cui al successivo  art.
3. 
    3. I posti riservati, qualora non coperti, saranno devoluti  agli
altri concorrenti in ordine di graduatoria. 
    4. L'Amministrazione penitenziaria  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,  nonche'  le  connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei
vincitori, il numero dei posti  -  in  aumento  o  in  decremento  -,
sospendere  la  nomina  dei  vincitori,  in   ragione   di   esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche'  in  applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero,
in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2018-2020. 
    Di quanto sopra si provvedera' a dare  comunicazione  con  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». 
                               Art. 2 
 
 
        Riserve di posti e titoli di precedenza o preferenza 
 
 
    1. In materia di riserva dei posti si applicano  le  disposizioni
di cui all'art. 5 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, all'art. 7, comma  2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme  per  il  diritto  al
lavoro dei disabili, nei limiti  della  complessiva  quota  d'obbligo
prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e  agli  articoli
1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, concernente il codice dell'ordinamento militare. 
    2. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza
a parita' di merito e a parita' di titoli di cui al precedente  comma
per poter essere oggetto di valutazione devono essere posseduti  alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa. 
    3. Le riserve di  legge  sono  valutate  esclusivamente  all'atto
della formulazione della graduatoria definitiva di cui al  successivo
art. 13. 
                               Art. 3 
 
 
            Requisiti e condizioni per la partecipazione 
 
 
    1. Per la partecipazione al presente concorso i candidati  devono
essere in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) cittadinanza italiana; 
    b) godimento dei diritti civili e politici; 
    c) laurea triennale, laurea magistrale, specialistica  o  diploma
di  laurea  (vecchio  ordinamento)  in   mediazione   linguistica   e
culturale, scienze sociali, scienze dell'educazione della formazione,
scienza   della    comunicazione,    lingue,    scienze    politiche,
giurisprudenza o equipollenti per legge; 
    d) idoneita' fisica all'impiego, da intendersi per i soggetti con
disabilita'  come  idoneita'  allo  svolgimento  delle  mansioni   di
Funzionario  mediatore  culturale  di  cui  al  vigente   ordinamento
professionale; 
    e) qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma  6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    2. Non possono partecipare al concorso  coloro  che  siano  stati
destituiti o licenziati a seguito  di  procedimento  disciplinare,  o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che  siano  stati
dichiarati decaduti da un  impiego  pubblico  per  averlo  conseguito
mediante la produzione di documenti falsi, o interdetti dai  pubblici
uffici per effetto di sentenza passata in giudicato. 
    3.  L'Amministrazione  provvedera'  d'ufficio  ad  accertare   le
eventuali cause di risoluzione di  precedenti  rapporti  di  pubblico
impiego, nonche' il possesso del requisito  della  condotta  e  delle
qualita' morali. 
    4. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso. 
    5. I candidati sono ammessi con riserva alle  prove  concorsuali.
Per difetto dei requisiti prescritti, o per la mancata osservanza dei
termini  stabiliti  nel  presente   bando,   l'Amministrazione   puo'
disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso da emanarsi  con
provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse. 
                               Art. 4 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  i
dati personali  forniti  dai  concorrenti  saranno  raccolti  per  le
finalita' di gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una
banca  dati   automatizzata   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le  finalita'  inerenti  la
gestione del rapporto medesimo. 
    2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 e' obbligatorio per
il  candidato  ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione. Il mancato  adempimento  determina  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  dei
candidati. 
    4. I candidati godono dei diritti di cui al titolo II del decreto
legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  che  possono  far  valere  nei
confronti   del   Ministero   della    giustizia    -    Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale
e delle risorse - Ufficio VI - Concorsi - Largo Luigi  Daga  n.  2  -
00164 Roma, titolare del trattamento. 
    5.  Il  responsabile  del  trattamento  e'  il  dirigente   della
Direzione generale  del  personale  e  delle  risorse  preposto  alla
Direzione dell'ufficio VI - Concorsi. 
                               Art. 5 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  redatta
ed  inviata  esclusivamente  con  modalita'  telematiche,  compilando
l'apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a  quello  della  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami». 
    Il modulo della  domanda  (FORM)  e  le  modalita'  operative  di
compilazione ed invio telematico sono disponibili  dal  giorno  della
suddetta  pubblicazione  sul  sito  ufficiale  del  Ministero   della
giustizia, www.giustizia.it 
    Al  termine  della  compilazione   della   domanda   il   sistema
restituira', oltre al PDF  della  domanda,  una  ricevuta  di  invio,
completa del numero identificativo della  domanda,  data  ed  ora  di
presentazione, che il candidato dovra' salvare, stampare,  conservare
ed esibire il giorno della prova scritta d'esame quale titolo per  la
partecipazione alla  stessa,  unitamente  alla  domanda  stessa,  che
dovra' essere sottoscritta il giorno  della  prova  d'esame  o  della
eventuale prova preselettiva. 
    In caso di piu' invii della  domanda  di  partecipazione,  verra'
presa in considerazione la domanda inviata per  ultima,  intendendosi
le precedenti integralmente  e  definitivamente  revocate  e  private
d'effetto. 
    Alla scadenza del  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle
domande, il sistema informatico non  consentira'  piu'  l'accesso  al
modulo telematico, ne' l'invio della domanda. 
    2.  Salvo  quanto  previsto  al  comma  3,  non  sono  ammessi  a
partecipare al concorso  i  candidati  le  cui  domande  siano  state
redatte, presentate o inviate con modalita' diverse da  quelle  sopra
indicate. 
    3. Qualora negli ultimi tre giorni  lavorativi  di  presentazione
delle domande di partecipazione, sul citato sito  venisse  comunicata
l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati,
nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda,  come
da fac-simile allegato  al  presente  bando  (allegato  1),  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento,  presso  il  Ministero  della
giustizia  -  Dipartimento   dell'amministrazione   penitenziaria   -
Direzione generale  del  personale  e  delle  risorse  -  Ufficio  VI
Concorsi - Largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma. 
                               Art. 6 
 
 
                     Compilazione della domanda 
 
 
    1. Ciascun concorrente nella  domanda  di  partecipazione  dovra'
dichiarare sotto la propria responsabilita' ai sensi del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive
modificazioni e integrazioni: 
    a) il cognome ed il nome; 
    b) la data ed il comune di nascita, nonche' il codice fiscale; 
    c) il possesso della cittadinanza italiana; 
    d) l'iscrizione alle liste elettorali,  ovvero  il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
    e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni  di  pena
ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale e di non  avere
in corso procedimenti  penali  ne'  procedimenti  amministrativi  per
l'applicazione di misure di  sicurezza  o  di  prevenzione,  ne'  che
risultino  a  proprio  carico  precedenti  penali   iscrivibili   nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario,  dovra'
indicare le condanne e i procedimenti  a  carico  ed  ogni  eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda  un
eventuale procedimento penale; 
    f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'universita' che lo
ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito; 
    g)  i  servizi  eventualmente  prestati  come  dipendente  presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali  risoluzioni  di
precedenti rapporti di pubblico impiego; 
    h) la lingua straniera, scelta tra quelle indicate nel successivo
art. 10, comma 5, per  la  quale  intende  effettuare  l'accertamento
della conoscenza in sede di colloquio; 
    i) di essere fisicamente idoneo all'impiego, da intendersi per  i
soggetti  con  disabilita'  come  idoneita'  allo  svolgimento  delle
mansioni di  Funzionario  mediatore  culturale,  di  cui  al  vigente
ordinamento professionale; 
    l) di possedere le qualita' morali e di condotta di cui  all'art.
35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    m) di essere a conoscenza delle responsabilita'  penali  previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Nella domanda dovra' essere indicato l'eventuale  possesso  di
titoli riserva, precedenza e preferenza.  Qualora  non  espressamente
dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno  presi
in considerazione in sede di formazione della graduatoria definitiva. 
    3. Le domande  dovranno  contenere  la  precisa  indicazione  del
codice fiscale, della residenza o il domicilio nonche' dell'indirizzo
di posta elettronica  dove  ciascun  candidato  intende  ricevere  le
comunicazioni relative al  concorso.  Gli  aspiranti  sono,  inoltre,
tenuti a comunicare tempestivamente - a  mezzo  di  raccomandata  con
avviso di ricevimento - al Ministero della giustizia  -  Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale
e delle risorse - Ufficio VI - Concorsi - Largo Luigi  Daga  n.  2  -
00164 Roma, ogni  variazione  di  indirizzo  o  recapito  intervenute
successivamente all'inoltro della domanda di partecipazione presso il
quale si intende ricevere le comunicazioni del concorso. 
    4. Gli aspiranti dovranno, altresi', dichiarare nella domanda  di
conoscere che le date e il luogo di svolgimento delle prove di  esame
del concorso ovvero l'eventuale rinvio saranno resi noti, con  valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a  partire
dall'otto maggio 2018, mediante pubblicazione sul sito ufficiale  del
Ministero della giustizia, www.giustizia.it 
    5. L'Amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della
veridicita' delle  dichiarazioni  rilasciate  dai  partecipanti  alla
procedura, i quali si intendono altresi' avvertiti delle  conseguenze
sotto il profilo penale, civile, amministrativo  delle  dichiarazioni
false o mendaci ai sensi degli articoli  75  e  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive
modificazioni e integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali
benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere. 
                               Art. 7 
 
 
           Disposizioni in favore di particolari categorie 
                  di cittadini nelle prove di esame 
 
 
    1. I candidati affetti da patologie limitatrici  della  autonomia
sono assistiti nell'espletamento delle prove di esame, ai sensi degli
articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  da  personale
dell'Amministrazione penitenziaria, in possesso di titolo  di  studio
inferiore a quello previsto per l'ammissione al concorso. 
    2.  Detti  candidati  devono  indicare  nella  domanda  l'ausilio
necessario in relazione  al  proprio  handicap,  nonche'  l'eventuale
necessita'  di  tempi  aggiuntivi.  Le  richieste   dovranno   essere
comprovate, con l'invio dell'apposita certificazione rilasciata dalla
competente struttura  pubblica  dalla  quale  dovranno  risultare  in
maniera  specifica  gli  ausili  necessari  e  gli  eventuali   tempi
aggiuntivi. Nel caso di svolgimento di prova preselettiva i  soggetti
con handicap affetti da invalidita' uguale o superiore  all'80%  sono
esonerati dallo svolgimento della stessa e sono ammessi  direttamente
alle prove scritte, ai sensi dell'art.  20  delle  legge  5  febbraio
1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
    3. Successivamente all'invio della domanda ed entro venti  giorni
dalla data di scadenza del  termine  per  l'invio  delle  domande  di
partecipazione,  al  fine  di   consentire   all'Amministrazione   di
individuare e predisporre i mezzi e gli strumenti  atti  a  garantire
una regolare partecipazione al concorso, i candidati di cui ai  commi
precedenti dovranno far pervenire all'Ufficio VI - Concorsi  -  della
Direzione  generale  del  personale  e  delle  risorse,  copia  della
certificazione indicata nella  domanda  di  partecipazione,  con  una
delle seguenti modalita': 
    dalla  propria  posta  elettronica  ordinaria,   mediante   invio
all'indirizzo                                                 e-mail:
concorsi.compartoministeri.dgpersform.dap.roma@giustizia.it 
    dalla  propria  posta  elettronica  certificata,  mediante  invio
all'indirizzo di  posta  certificata:  concorsi.compartoministeri.dap
@giustiziacert.it 
    a mezzo raccomandata ar all'indirizzo Ministero della giustizia -
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione  generale
del personale e delle risorse, Ufficio VI - Concorsi  -  Largo  Luigi
Daga n. 2 - 00164 Roma. 
                               Art. 8 
 
 
                    Comunicazione agli aspiranti 
 
 
    1. Ad eccezione delle notifiche di cui all'art.  6,  comma  4,  e
eventuali modifiche, pubblicate  sul  sito  ufficiale  del  Ministero
della giustizia, www.giustizia.it - tutte le comunicazioni  personali
agli aspiranti avverranno in forma scritta. 
    2.   L'Amministrazione   penitenziaria    non    assume    alcuna
responsabilita'  nel  caso  di  dispersione  di   comunicazioni   e/o
ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione,
derivanti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da  parte
dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva   comunicazione   del
cambiamento di recapito indicato nella  domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili  a  colpa
dell'Amministrazione stessa, o ad eventi di forza maggiore. 
                               Art. 9 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1.  Con  successivo  provvedimento  del  Direttore  generale  del
personale  e  delle  risorse,  in  conformita'  ai  principi  dettati
dall'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, sara' nominata la  Commissione  esaminatrice  ai  sensi
della vigente normativa. 
    2. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze  od  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
Commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente, di due componenti supplenti e di un segretario  supplente,
da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto   di   costituzione   della
Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 
    3. Qualora il numero dei candidati  superi  il  numero  di  mille
unita', la Commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata
di  un  numero  di  componenti  e  di  segretari  aggiunti  tali   da
permettere,  unico  restando  il  presidente,  la   suddivisione   in
sottocommissioni. 
                               Art. 10 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    1. Il concorso si svolgera' mediante esame e consistera'  in  due
prove scritte ed una prova orale. 
    2. La Commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di  valutazione  delle  prove  concorsuali  da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di  assegnare  i  punteggi
attribuiti alle singole prove. Essa, immediatamente prima dell'inizio
di ciascuna prova orale, determina i  quesiti  da  porre  ai  singoli
candidati per ciascuna delle materie  di  esame.  Tali  quesiti  sono
proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 
    3. Le prove scritte verteranno su: 
    diritto   penitenziario   con   particolare   riferimento    alla
organizzazione degli Istituti e dei servizi penitenziari; 
    sociologia e antropologia culturale. 
    4. Saranno ammessi alla  prova  orale  i  candidati  che  avranno
riportato il punteggio  di  almeno  21/30  in  ciascuna  delle  prove
scritte. 
    5. La prova orale vertera'  sulle  materie  oggetto  delle  prove
scritte ed inoltre su: 
    tecniche di mediazione linguistica e culturale; 
    principi fondamentali di pedagogia  interculturale  e  psicologia
dell'immigrazione; 
    principi legislativi del  diritto  internazionale  comunitario  e
nazionale sulla tutela dei diritti umani; 
    elementi  di  diritto  costituzionale   ed   amministrativo   con
particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego. 
    Detta prova comprendera' anche: 
      l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera  scelta
dal candidato tra quelle sottoindicate: 
        inglese, francese, tedesco o spagnolo; 
      l'accertamento della conoscenza dell'uso di  apparecchiature  e
applicazioni informatiche. 
    6.  Le  prove  scritte  (o  l'eventuale  prova  preselettiva)  si
svolgeranno nei  luoghi  e  nelle  date  che  saranno  stabiliti  con
successivo provvedimento, che sara' pubblicato sul sito ufficiale del
Ministero della giustizia, a partire dall'otto maggio 2018. 
    7. Tale pubblicazione  avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti. 
    8. I candidati ai quali non  sia  stata  comunicata  l'esclusione
sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti  prescritti  per  l'assunzione  e  dovranno,  senza   alcun
preavviso   o   invito,   presentarsi   muniti   del   documento   di
identificazione (e fotocopia dello stesso), di copia della domanda di
partecipazione e della ricevuta di invio della domanda  completa  del
numero identificativo - nei locali e nei giorni individuati ai  sensi
del comma precedente. 
    9. La prova orale si  intende  superata  se  il  candidato  avra'
conseguito una votazione di almeno 21/30. 
    10. L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' dato  ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di  quello  in  cui  essi
debbono sostenerla, mediante apposita nota  ministeriale,  che  sara'
inviata presso la mail indicata nella domanda.  Con  la  stessa  nota
sara' data contemporaneamente comunicazione  del  voto  riportato  in
ciascuna delle prove scritte. 
    11. I candidati che non si presenteranno nei  giorni  e  nell'ora
previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati  esclusi
dal concorso. 
                               Art. 11 
 
 
                         Prove preselettive 
 
 
    1. L'Amministrazione si riserva la facolta' di far  precedere  le
prove scritte da  una  prova  preselettiva,  qualora  le  domande  di
partecipazione siano superiori a mille (1.000). 
    2. La prova preselettiva, ove svolta, consistera' in una serie di
domande a risposta multipla vertenti su argomenti di cultura generale
e sulle materie di cui ai commi 3 e 5 del precedente art. 10. 
    3.  Ai  fini  della  predisposizione  delle  domande  a  risposta
multipla  l'Amministrazione  e'  autorizzata   ad   avvalersi   della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati  nel  settore.
La predisposizione dei quesiti puo'  essere  affidata  a  qualificati
istituti pubblici e privati. La Commissione esaminatrice  provvedera'
alla validazione dei quesiti. 
    4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non  concorre
ai fini della determinazione della votazione complessiva finale. 
    5. Durante le prove preselettive e' fatto divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati  della  vigilanza  e
con i componenti della Commissione esaminatrice. 
    6. Nel corso della prova preselettiva e' vietato ai candidati  di
portare  nell'aula  di  esame  carta  da  scrivere,  appunti,  libri,
opuscoli  di  qualsiasi  genere  ed  apparecchi  che  consentano   di
comunicare tra loro e con l'esterno. Il candidato che contravviene  a
tali disposizioni e' escluso dal concorso. 
    7. Saranno ammessi alle prove scritte i candidati classificatisi,
in base al punteggio, tra  i  primi  150,  nonche'  i  candidati  che
abbiano riportato lo  stesso  punteggio  del  candidato  classificato
all'ultimo posto utile. 
    8. Ai sensi dell'art. 20 delle legge 5  febbraio  1992,  n.  104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con
handicap affetti da  invalidita'  uguale  o  superiore  all'80%  sono
esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva e  sono  ammessi
direttamente alle prove scritte. 
    9. Il mancato possesso  dei  titoli  per  l'esonero  dalla  prova
preselettiva  ovvero  la  mancata  documentazione,   ove   richiesta,
comportera' del pari l'esclusione dalla prova di esame. 
    10. I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove preselettive
muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validita'
e della ricevuta  di  invio  della  domanda  rilasciata  dal  sistema
informatico. 
    11. L'assenza dalle  prove  preselettive,  qualunque  ne  sia  la
causa, comportera' l'esclusione dal concorso. 
    12. L'esito delle prove sara' pubblicato sul sito  ufficiale  del
Ministero della giustizia, www.giustizia.it 
    13. Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad  ogni  effetto
di legge. 
                               Art. 12 
 
 
              Titoli di preferenza a parita' di merito 
                   ed a parita' di merito e titoli 
 
 
    1. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate  le  preferenze  e  precedenze  previste  dalla   normativa
vigente. 
    2. I candidati che avranno superato  il  colloquio  dovranno  far
pervenire all'Ufficio VI -  Concorsi  della  Direzione  generale  del
personale e delle risorse, entro il termine  perentorio  di  quindici
giorni decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello  in  cui  hanno
sostenuto  il  colloquio  orale,  i  documenti  in   carta   semplice
attestanti il possesso dei titoli di riserva  di  cui  al  precedente
art. 2, nonche' di preferenza  e  precedenza  di  cui  al  precedente
comma, gia' dichiarati nella domanda di ammissione al concorso. 
    3. Fermo restando il temine  sopra  indicato,  la  documentazione
suddetta potra' essere prodotta con invio  a  mezzo  raccomandata  ar
all'indirizzo    Ministero    della    giustizia    -    Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale
e delle risorse - Ufficio VI - Concorsi - Largo Luigi  Daga  n.  2  -
00164 Roma, ovvero con al seguente indirizzo  di  posta  elettronica:
concorsi.compartoministeri.dap@giustizia.it
concorsi.compartoministeri.dap@giustiziacert.it 
    4. Nel caso di invio a mezzo raccomandata, fara' fede il timbro a
data dell'Ufficio postale accettante. 
                               Art. 13 
 
 
                             Graduatoria 
 
 
    1. Espletate  le  prove  del  concorso,  la  Commissione  di  cui
all'art. 9 redige la graduatoria di merito  con  l'indicazione  della
votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. 
    2. Il punteggio finale sara' determinato dalla somma della  media
dei voti riportati nelle prove scritte e della  votazione  conseguita
nella prova orale. 
    3.  Il  Direttore  generale  del  personale  e   delle   risorse,
riconosciuta la regolarita' del  procedimento,  con  proprio  decreto
approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso. 
    4. Tale graduatoria sara' pubblicata nel sito  istituzionale  del
Ministero  della  giustizia  www.giustizia.it   con   modalita'   che
assicurino la riservatezza dei dati sensibili. Di tale  pubblicazione
sara' data notizia mediante avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami».  Dalla
data  di  pubblicazione  di  detto  avviso  decorre  il  termine  per
eventuali impugnative. 
                               Art. 14 
 
 
                          Nomina vincitori 
 
 
    1. Acquisita la  necessaria  autorizzazione  alla  assunzione  ai
sensi della vigente normativa  in  materia,  i  candidati  dichiarati
vincitori saranno invitati a stipulare  un  contratto  individuale  a
tempo indeterminato finalizzato all'instaurazione di un  rapporto  di
lavoro a tempo pieno nella III Area  funzionale,  fascia  retributiva
F1, profilo professionale di Funzionario mediatore culturale. 
    2. Il rapporto di lavoro con l'Amministrazione decorrera' ad ogni
effetto con l'accettazione da parte degli interessati  del  contratto
individuale di lavoro che si perfezionera' con la presentazione nella
sede di assegnazione nella data indicata da questa Amministrazione  e
con la sottoscrizione del verbale di immissione  in  servizio,  fatto
salvo il successivo accertamento da  parte  dell'Amministrazione  del
possesso  dei  requisiti   prescritti   per   l'accesso   all'impiego
nell'Amministrazione dello Stato. 
    3. La  mancata  presentazione  in  servizio,  senza  giustificato
motivo,  entro  il  termine  indicato   da   questa   Amministrazione
comportera' il non luogo alla stipula del contratto. 
    4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno individuate  in  relazione  alle  esigenze  organizzative  ed
operative degli istituti penitenziari. 
    5. I candidati del concorso  dovranno  permanere  nella  sede  di
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. 
                               Art. 15 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non espressamente previsto dal  presente  bando  si
applica la normativa vigente in materia di concorsi pubblici. 
      Roma, 15 gennaio 2018 
 
                                         Il direttore generale: Buffa