Concorso per 1 docente (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 14 del 16-02-2018 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE Concorso (Scad. 22 marzo 2018) Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di p ... |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 16-02-2018 |
Data Scadenza bando | 22-03-2018 |
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Concorso (Scad. 22 marzo 2018)
Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
IL DIRETTORE GENERALE per il personale scolastico Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» e successive modificazioni; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare l'art. 2 che individua le competenze e la composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna» e successive modificazioni; Vista la legge 29 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 1, comma 601, lettera c); Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 32; Visti gli articoli 1014, comma 3, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»; Visto il decreto-legge 9 febbraio dicembre 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e successive modificazioni e in particolare l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; Vista la legge 6 agosto 2013, n 97, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», ed in particolare l'art. 17, comma 6, che prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca siano disciplinati il contenuto del bando, il termine e le modalita' di presentazione delle istanze, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili nonche' la composizione della commissione di valutazione; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, recanti i regolamenti per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 maggio 1998, concernente criteri generali per la disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e in particolare l'art. 3, comma 6 e l'art. 4, comma 8 che disciplinano l'acquisizione del titolo di specializzazione sul sostegno nell'ambito dei predetti percorsi; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado» e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 92 del 23 febbraio 2016 recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 93 del 23 febbraio 2016 recante «Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 95 del 23 febbraio 2016 recante «Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonche' del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilita'»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 259 del 9 maggio 2017, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 19/2016 come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 15 dicembre 2017, n. 995,restituito dalla Corte dei conti con nota prot. 192 del 3 gennaio 2018 poiche' non rientrante tra gli atti sottoposti a controllo, che disciplina le modalita' di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17 comma 2 lettera b) e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, ed in particolare la tabella A allegata al suddetto decreto, recante «Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonche' del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilita', adottata ai sensi dell'art. 400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 14 dicembre 2017, n. 984 , registrato dalla Corte dei conti al numero 192 in data 22 gennaio 2018, recante la disciplina delle procedure e dei criteri per le modalita' di verifica degli standard professionali in itinere e finale, incluse l'osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docente, di cui all'art. 13 del richiamato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 8 novembre 2017, con la quale e' stato dichiarato costituzionalmente l'art. 17, terzo comma, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola; Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; c) decreto legislativo: il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59; d) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni; e) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali; f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR; g) GAE: graduatorie di cui all'art. 1, comma 601, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296; h) percorso FIT: percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente.
Art. 2 Concorso 1. E' indetto, ai sensi dell'art. 17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado nonche' per il sostegno della scuola secondaria riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3. Sia il concorso sia le relative graduatorie sono organizzate su base regionale. 2. E' disposta l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali per le classi di concorso e per i posti di sostegno alle quali partecipino un numero esiguo di candidati e che saranno individuate e comunicate, con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 13 aprile 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ad esito della presentazione delle domande di partecipazione con l'individuazione dell'USR responsabile delle procedura. L'USR che sara' individuato, sara' responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e dell'approvazione delle graduatorie di merito della propria regione nonche' delle graduatorie di merito delle ulteriori regioni le cui procedure sono state aggregate. 3. In applicazione dell'art. 17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo, «Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie e' coperto annualmente, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, mediante scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali: b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a) , e' destinato il 100% dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonche' l'80% per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto». 4. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,n. 449 e successive modificazioni.
Art. 3 Requisiti di ammissione 1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o piu' classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione. I suddetti titoli devono essere stati conseguiti entro il 31 maggio 2017. I candidati che chiedono di partecipare alle procedure concorsuali per la classe di concorso A23 (Italiano L2) devono possedere i titoli di specializzazione previsti dal decreto del Ministro n. 92 del 23 febbraio 2016. Al fine di determinare a quali procedure, distinte per classe di concorso e tipologie di posto, possa partecipare ciascun candidato, si applica l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2016, n. 19, cosi' come modificato dal decreto del Ministro 9 maggio 2017, n. 259. 2. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purche' siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017. Possono altresi' partecipare al concorso per posti di sostegno purche', in aggiunta, siano anche specializzati sul sostegno. 3. Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141. 4. Sono altresi' ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 31 maggio 2017, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente procedura concorsuale. 5. Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi. 6. I candidati devono altresi' possedere i requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 7. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione da parte degli Uffici scolastici regionali. In caso di carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
Art. 4 Domanda di partecipazione: termine, contenuto e modalita' di presentazione 1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali posseggano i requisiti di cui all'art. 3. 2. Il candidato puo' concorrere per piu' classi di concorso e/o posti di sostegno mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle classi di concorso/posti di sostegno per cui intenda partecipare. 3. I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalita' diverse non sono prese in considerazione. 4. L'istanza di partecipazione al concorso tramite POLIS deve essere presentata a partire dalle ore 9,00 del 20 febbraio 2018 fino alle ore 23,59 del 22 marzo 2018. 5. Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non in possesso delle credenziali di accesso al sistema informativo di cui al comma 3 acquisisce dette credenziali presso la sede dell'Autorita' consolare italiana. Quest'ultima verifica l'identita' del candidato e comunica le risultanze all'USR competente a gestire la relativa procedura concorsuale, che provvede alla registrazione del candidato nel sistema POLIS. Ultimata la registrazione, il candidato riceve dal sistema POLIS i codici di accesso per l'acquisizione telematica della istanza nella successiva fase prevista dalla procedura. 6. I candidati indicano la lingua straniera, scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco, oggetto della valutazione nell'ambito della prova orale. 7. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto, ai sensi dell'art. 1 comma 111 della legge n. 107/2015, il pagamento di un diritto di segreteria pari ad euro 5,00 per ciascuna classe di concorso/posto di sostegno per cui si concorre. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma succursale, IBAN: IT 79B 01000 03245 348 0 13 2407 01 Causale: «regione - classe di concorso/ posto di sostegno - nome e cognome - codice fiscale del candidato» e dichiarato al momento della presentazione della domanda tramite il sistema POLIS. 8. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita); b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale; c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97; d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente; f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l'esclusione dal concorso; g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego; h) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda; i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le variazioni tramite sistema POLIS; j) la/e classe/i di concorso / posto di sostegno per i quali si intende concorrere; k) il titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione per il sostegno conseguiti ai sensi dell'art. 3 alla data del 31 maggio 2017, con l'esatta indicazione dell'Istituzione che lo ha rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui e' stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto, devono essere altresi' indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di riconoscimento dell'equipollenza del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero entro il 31 maggio 2017 ma in attesa di riconoscimento dal MIUR occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione entro la data del 22 marzo 2018 per poter essere ammessi con riserva; analogamente, gli aspiranti a posti di sostegno, che non siano ancora in possesso del titolo di specializzazione, dovranno altresi' dichiarare di essere iscritti ai relativi percorsi che siano stati avviati entro la data del 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal decreto ministeriale 10 marzo 2017, n. 141, e che conseguiranno il titolo entro il 30 giugno 2018; l) per gli insegnanti tecnico pratici di essere iscritti alla data del 31 maggio 2017 nelle GAE o nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per la partecipazione ai concorsi per posti comuni o di avere anche il titolo di specializzazione sul sostegno per la partecipazione ai concorsi per posti di sostegno; oppure di partecipare con riserva al concorso su posti di sostegno in quanto si conseguira' il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018. m) il possesso dei titoli indicati al decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2», per la partecipazione alla procedura concorsuale relativa alla classe di concorso A-23; n) la lingua straniera prescelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo, fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 15 dicembre 2017, n. 995, per i candidati nelle classi di concorso relative alle lingue straniere; o) i titoli valutabili ai sensi della tabella dei titoli allegata al decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017; p) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni; q) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; r) dichiarazione sull'eventuale diritto alla riserve previste dalla vigente normativa; s) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante la prova, indicando in caso affermativo l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria da inviare, almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del competente USR o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo USR. Le modalita' di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia all'interessato. 9. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto. 10. L'Amministrazione scolastica non e' responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5 Commissioni di valutazione 1. Le commissioni di valutazione sono nominate con decreti dei dirigenti preposti ai competenti USR, secondo le modalita' definite dall'art. 14 del decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017 e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 10, 11,12, 13 del predetto decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017. 2. Per la composizione delle commissioni per la prova orale delle classi di concorso afferenti ad ambiti disciplinari verticali si rinvia all'Allegato A dell'OM 97 del 23 febbraio 2016.
Art. 6 Prova orale 1. La presente procedura concorsuale prevede lo svolgimento di una prova orale di natura didattico-metodologica. 2. La prova orale consiste in una lezione simulata e nell'esplicitazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari e al contesto scolastico indicati dalla commissione. La commissione nell'interlocuzione con il candidato accerta anche la conoscenza della lingua straniera secondo quanto indicato al comma 3 e al comma 4. 3. La prova orale per i posti comuni, distinta per ciascuna classe di concorso, ha per oggetto il programma di cui all'Allegato A del decreto ministeriale n. 95 del 2016, limitatamente alle parti e per i contenuti riguardanti le classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, e valuta la padronanza delle discipline in relazione alle competenze metodologiche e di progettazione didattica e curricolare, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale valuta altresi' la capacita' di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Per le classi di concorso di lingua straniera la prova orale si svolge interamente nella lingua stessa, inclusa l'illustrazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari indicati dalla commissione. 4. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al predetto Allegato A del decreto ministeriale n. 95 del 2016 applicato solo per le parti e per i contenuti riguardanti le classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, valuta la competenza del candidato nelle attivita' di sostegno alla studentessa e allo studente con disabilita' volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialita' e alle differenti tipologie di disabilita', anche mediante l'impiego delle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche. La prova orale valuta altresi' la capacita' di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 5. Per la prova orale relativa a classi di concorso afferenti agli ambiti disciplinari verticali si rinvia alle disposizioni dell'Allegato A del decreto ministeriale n. 95 del 23 febbraio 2016, che prevede la prova orale comune.
Art. 7 Diario e sede di svolgimento della prova d'esame 1. Il diario di svolgimento della prova orale con l'indicazione della sede di destinazione dei candidati distribuiti e' comunicato dagli USR responsabili della procedura concorsuale almeno 20 giorni prima della data di svolgimento della prova a mezza di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. All'atto del primo insediamento di ciascuna commissione di valutazione, la stessa provvedera' all'estrazione della lettera alfabetica dalla quale si partira' per l'espletamento della prova orale. La predetta estrazione avverra' in seduta pubblica. 2. Le tracce delle prove orali sono predisposte da ciascuna commissione secondo il programma e i contenuti di cui all'Allegato A al decreto ministeriale n. 95/2016 e secondo i criteri generali di cui all'art. 6. Le Commissioni ne predispongono un numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte saranno escluse dai successivi sorteggi. 3 I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi di esame muniti di documento di riconoscimento valido e della ricevuta di versamento del contributo di cui all'art. 4. 4. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti. 5. La prova del concorso non puo' aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.
Art. 8 Contenuto e durata della prova orale 1. La prova orale e' finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall'Allegato A di cui al sopra richiamato decreto ministeriale n. 95/2016 che ne stabilisce la durata massima complessiva di 45 minuti.
Art. 9 Valutazione della prova orale e dei titoli 1. Per la valutazione della prova orale, che non prevede un punteggio minimo, e dei titoli, la commissione ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 40 punti e a 60 punti. 2. La commissione assegna alla valutazione, nell'ambito della prova orale, della capacita' di comprensione e conversazione nella lingua straniera, un punteggio massimo di 3 punti nell'ambito dei 40 punti disponibili. 3. La commissione assegna alla valutazione, nell'ambito della prova orale, delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione o nelle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche, un punteggio massimo di 3 punti nell'ambito dei 40 punti disponibili. 4. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell'allegata tabella A al decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017.
Art. 10 Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato A al decreto n. 995 del 15 dicembre 2017, e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione fermo restando quanto indicato all'art. 3 in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale. 2. La commissione di valutazione valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Ai fini del comma 2, il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta al dirigente preposto all' USR competente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione. 4. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
Art. 11 Graduatorie regionali di merito 1. La commissione di valutazione, dopo aver valutato la prova e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale di merito. 2. Le graduatorie di merito regionali di cui al comma 1 comprendono tutti coloro che, avendo proposto istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, abbiano sostenuto la prova orale. I candidati sono inseriti nella predetta graduatoria sulla base del punteggio dei titoli posseduti e della valutazione della prova orale. A parita' di punteggio si applicano le preferenze previste dalla normativa vigente. 3. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito regionali sono ammessi annualmente e nel limite dei posti di cui all'art. 3, comma 2 del decreto n. 995 del 15 dicembre 2017 ad un percorso di formazione, di durata annuale, finalizzato a verificare la padronanza degli standard professionali, che si conclude con una valutazione finale, ai sensi del decreto del Ministro 984 del 14 dicembre 2017. Tale percorso prevede le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale. 4. Per le classi di concorso per le quali e' disposta l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali si procede all'approvazione di graduatorie distinte per ciascuna regione ai sensi dell'art. 4 comma 4 del decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017. 5. La graduatoria di merito e' approvata con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, e' trasmessa al sistema informativo del Ministero ed e' pubblicata nell'albo e sul sito internet dell'USR nonche' sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero. 6. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'avvio al percorso annuale disciplinato dal decreto del Ministro 984 del 14 dicembre 2017.
Art. 12 Percorso annuale e assunzione a tempo indeterminato 1. Tale percorso e' disciplinato al pari del terzo anno del percorso FIT, ai sensi degli articoli 10, 11 e 13 del decreto legislativo. 2. Il terzo anno del contratto FIT prevede le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale. 3. L'ammissione al percorso annuale di cui al comma 6 dell'art. 11 comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonche' da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto, per ogni classe di concorso e tipologia di posto. In caso di valutazione finale positiva, il titolare del contratto di cui all'art. 3 comma 2 del decreto del Ministro 984 del 14 dicembre 2017 e' assunto a tempo indeterminato. 4. La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e', comunque, subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449. 5. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.
Art. 13 Presentazione dei documenti di rito per l'assunzione 1. I concorrenti assunti a tempo indeterminato sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti per l'assunzione. Ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorieta' rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.
Art. 14 Ricorsi 1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.
Art. 15 Informativa sul trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione e' finalizzato unicamente all'espletamento del concorso medesimo ed avverra' con l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita', anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche. 2. Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i requisiti di partecipazione al concorso e il possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi. 3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al competente USR, titolare del trattamento dei dati. 4. Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il dirigente preposto all'USR competente.
Art. 16 Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Valle d'Aosta e alle Province di Trento e Bolzano 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 425 e seguenti del Testo unico, l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia provvede ad indire concorsi, per titoli ed esami, a cattedre per la scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste, Udine e Gorizia anche avvalendosi della collaborazione dell'ufficio speciale di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. 2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 427 e seguenti del Testo unico, le Province autonome di Trento, Bolzano e la Regione Valle D'Aosta, in ragione delle specifiche competenze in materia di reclutamento, provvedono all'indizione di specifici concorsi per titoli ed esami per la copertura dei posti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che individuano autonomamente.
Art. 17 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al Testo unico e le altre disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo del comparto scuola. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente). Roma, 1° febbraio 2018 Il direttore generale: Novelli