Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA
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Tipologia | Avviso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 22 del 16-03-2018 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA Avviso Prima variante al bando di reclutamento, per il 2018, di ottomila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito. IL VICE D ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 16-03-2018 |
Data Scadenza bando | 15-05-2018 |
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Prima variante al bando di reclutamento, per il 2018, di ottomila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito.
IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell'Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 emanato dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 del 5 gennaio 2018, con il quale e' stato indetto, per il 2018, il bando per il reclutamento di ottomila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito; Vista la proposte di modifica al bando presentate dal I Reparto della Direzione generale per il personale militare; Tenuto conto che l'art. 1, comma 6 del citato decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 prevede la possibilita' di apportare modifiche al bando di reclutamento; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM; Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale n. 281 del 9 febbraio 2017 emanato dalla DGPM, con cui le e' stata conferita la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri; Decreta: Art. 1 L'art. 6 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 e' cosi' sostituito: «Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi: a) inoltro delle domande secondo la modalita' gia' specificata nell'art. 4; b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, da parte del CSRNE, dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 e 2 fatta eccezione per quelli relativi: all'idoneita' psico-fisica e attitudinale e all'efficienza fisica; agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; c) esclusione dal reclutamento, da parte del CSRNE, dei candidati carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e/o che hanno a proprio carico sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, di competenza della DGPM; d) accertamento, da parte del CSRNE, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nelle domande nonche' l'effettivo possesso dei titoli rilasciati dalla pubblica amministrazione; e) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte della DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice di cui all'art. 8, comma 1, lettera a); f) valutazione, da parte della predetta commissione valutatrice, dei titoli di merito di cui al successivo art. 9 e formazione: per il 1° blocco, per ciascuna delle tipologie di posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), di sei distinte graduatorie; per il 2°, 3° e 4° blocco, per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), c) e d), delle rispettive graduatorie; g) accertamento, da parte del CSRNE, dei titoli di merito non rilasciati dalla pubblica amministrazione, valutati dalla commissione valutatrice di cui all'art. 8, comma 1, lettera a); h) convocazione dei candidati compresi nella/e graduatoria/e di cui alla precedente lettera f) presso i Centri di Selezione o Enti o Centri sportivi indicati dalla Forza armata per: lo svolgimento delle prove di efficienza fisica, secondo le modalita' riportate nell'allegato A al presente bando; l'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale. Per particolari esigenze di Forza armata, la convocazione presso i suddetti Centri di Selezione o Enti o Centri sportivi puo' avvenire: in un primo tempo, per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica; successivamente, in caso di idoneita' alle prove di efficienza fisica, per l'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale; i) formazione, da parte della commissione valutatrice: per il 1° blocco, per ciascuna delle tipologie di posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), di sei distinte graduatorie di merito, dei candidati risultati idonei e/o in attesa dell'esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, in base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e dell'eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica; per il 2°, 3° e 4° blocco, per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), c) e d), di rispettive graduatorie di merito dei candidati risultati idonei e/o in attesa dell'esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, in base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e dell'eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica; j) approvazione della/e graduatoria/e da parte della DGPM; k) assegnazione ai vari Reggimenti addestrativi della Forza armata da parte dello Stato Maggiore dell'Esercito e incorporazione dei candidati utilmente collocati nella/e graduatoria/e di cui alla precedente lettera i); l) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito.
Art. 2 L'art. 7 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 e' cosi' sostituito: «1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto, l'esclusione dal reclutamento le domande: a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di partecipazione; b) inoltrate con modalita' difformi da quella indicata nell'art. 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la procedura di accreditamento indicata nell'art. 3; 2. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM: a) allo svolgimento delle operazioni inerenti all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1 e 2 nei limiti specificati dall'art. 6, lettera b) e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi; b) a non ammettere per il 2°, 3° e 4° blocco, le domande di candidati gia' esclusi dalla DGPM da un precedente blocco del presente bando di reclutamento. Lo stesso CSRNE provvedera' alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione. 3. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera b) provvedera' a escludere i candidati giudicati inidonei alle prove di efficienza fisica. 4. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera c) provvedera' a escludere i candidati giudicati: inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 5. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi, risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti di partecipazione tra quelli previsti dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato della DGPM, anche se gia' incorporati e saranno segnalati all'Autorita' giudiziaria, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In quest'ultimo caso il servizio prestato sara' considerato servizio di fatto. 6. Qualora in sede di accertamento dei titoli di merito/riserva/preferenza si riscontrino difformita' tra le dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione e i titoli effettivamente posseduti, la commissione valutatrice decurtera' il relativo punteggio/condizione di riserva posti/preferenza per definirne l'effettiva collocazione in graduatoria. 7. Il CSRNE provvedera' alla verifica del contenuto dichiarazioni rese dai candidati nelle domande relativamente ai titoli di merito rilasciati dalla pubblica amministrazione nonche' alla verifica dei titoli di merito, non rilasciati dalla pubblica amministrazione, ritenuti conformi ai titoli indicati nell'art. 9 del presente bando e per i quali la commissione valutatrice ne abbia assegnato il corrispondente punteggio di merito. Il CSRNE segnalera' alla DGPM i candidati che a seguito della predetta verifica presentino difformita' tra quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e le risultanze della verifica stessa. La DGPM, valutate le posizioni dei candidati, in applicazione dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, potra' determinarsi facendo decadere il dichiarante dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La DGPM provvedera' alle previste comunicazioni all'Autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e in base all'art. 331 del codice di procedura penale. 8. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP 1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per il presente bando. 9. I candidati nei cui confronti e' adottato il provvedimento di esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
Art. 3 L'art. 10, comma 15 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 e' cosi' sostituito: «I candidati, gia' giudicati idonei da non piu' di trecentosessantacinque giorni a una selezione psico-fisica prevista nel corso di una procedura di reclutamento della Forza armata, nell'ambito della quale sono stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, alla data di convocazione per gli accertamenti psico-fisici, previa esibizione del modulo di notifica di idoneita' comprensivo del profilo precedentemente assegnato, devono essere sottoposti ai seguenti accertamenti: verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell'eventuale sospetto mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato a data utile per l'esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali; visita medica generale conclusiva. Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 6. All'atto della visita medica generale devono comunque essere prodotti i referti degli esami previsti al precedente comma 3, lettera c) - limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo completo - e lettere d), e), f) e g) secondo alinea (solamente il test di gravidanza, limitatamente per i concorrenti di sesso femminile).». Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 gennaio 2018 Il vice direttore generale: Montemagno