Concorso per 60 collaboratori amministrativi (lazio) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 60
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 25 del 27-03-2018
Sintesi: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Concorso (Scad. 26 aprile 2018) Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di sessanta unita' di personale, caratterizzate da specifich ...
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 27-03-2018
Data Scadenza bando 26-04-2018
Condividi Invia tramite Whatsapp

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Concorso (Scad. 26 aprile 2018)

Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di sessanta unita' di personale, caratterizzate da specifiche professionalita', con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento economico-finanziario (Codice concorso 03), da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva F1, e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali.

 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
     DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 
 
    Visto l'art. 97, comma 4, della Costituzione ai sensi  del  quale
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  si  accede  mediante
concorso; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei
privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla  carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti  pubblici,  per
il pensionamento, per l'assegnazione  di  sede  e  la  mobilita'  del
personale direttivo e docente della scuola»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate» e successive modificazioni; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni; 
    Atteso che, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, «a far  data  dal  1°  gennaio  2010,  gli  obblighi  di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi  aventi  effetto
di pubblicita' legale si intendono assolti con la  pubblicazione  nei
propri siti informatici da parte delle amministrazioni e  degli  enti
pubblici obbligati»; 
    Visto  il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009  n.  150,   di
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza   delle   pubbliche   amministrazioni»   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»  e
in particolare l'art. 8 - comma 1 - che  prevede,  fra  l'altro,  «le
domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione
nelle pubbliche amministrazioni sono inviate esclusivamente  per  via
telematica (...)»; 
    Visto il decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario»,  e  in  particolare
l'art.  23-quinquies,  comma  4,  ai  sensi  del  quale  le  facolta'
assunzionali del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  delle
Agenzie fiscali sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento,
tramite selezione per concorso pubblico, di personale di livello  non
dirigenziale munito di diploma di laurea; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni,
tra le quali, il decreto legislativo 25 maggio 2016,  n.  97  recante
«Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia   di
prevenzione della corruzione, pubblicita' e  trasparenza,  correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190  e  del  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e, in particolare,
l'art. 4, comma 3-sexies, ai sensi del quale, con le modalita' di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, o  previste  dalla  normativa  vigente,  le
amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati  a
svolgere   direttamente   i   concorsi   pubblici   per    specifiche
professionalita'; 
    Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche»  e
relativi decreti di attuazione, in particolare il decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, recante «Regolamento recante disciplina in materia di accesso
ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio  1994,  n.  174,  recante  il  «Regolamento  recante   norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
ottobre 2012, con il quale,  in  attuazione  dell'art.  23-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  sono  state,  fra
l'altro, rideterminate le dotazioni  organiche  del  personale  delle
Aree del Ministero dell'economia e delle finanze; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
febbraio 2013, n. 67,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, a norma  degli  articoli  2,
comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  del
17 luglio 2014 recante «Individuazione e attribuzioni degli Uffici di
livello dirigenziale non  generale  dei  Dipartimenti  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art.  1,  comma  2,
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  27  febbraio
2013, n. 67» e successive modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2014; 
    Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3
settembre 2015, recante «Individuazione delle Ragionerie territoriali
dello  Stato  e  definizione  dei  relativi  compiti»  e   successive
modificazioni, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  20  del  26
gennaio 2016; 
    Ritenuto che, anche in considerazione delle competenze  acquisite
dal Ministero dell'economia e delle finanze in forza della  legge  31
dicembre  2009,  n.  196  e  relativi  decreti  di  attuazione,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, del decreto legislativo  4  marzo
2014, n. 54, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  del  decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 114, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  e
successive modificazioni, del decreto legislativo 19 agosto 2016,  n.
175 e successive modificazioni, del  decreto  legislativo  25  maggio
2017, n. 90 e del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, sussiste
l'esigenza di acquisire nuove unita' di  personale  da  adibire  allo
svolgimento delle proprie  funzioni  istituzionali,  e  che  pertanto
occorre bandire un concorso, per esami, per  il  reclutamento  di  un
contingente di personale munito di specifiche professionalita'; 
    Considerato che sono stati assolti gli adempimenti previsti dalla
vigente normativa in materia di mobilita'; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  per  la  semplificazione  della
pubblica amministrazione del 4 agosto 2017,  recante  «Autorizzazione
ad assumere a tempo indeterminato unita' di  personale,  tra  l'altro
nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2017; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10
ottobre 2017, recante «Autorizzazione ad assumere unita' di personale
(...) in favore di varie amministrazioni», ed in  particolare  l'art.
7, con il  quale  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo
indeterminato, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  273  del  22
novembre 2017; 
    Considerato che in ragione  della  necessita'  di  dare  adeguato
impulso all'implementazione delle  riforme  attuative,  il  Ministero
dell'economia e delle  finanze  e'  stato  autorizzato  con  nota  n.
0062407  P-4.17.1.7.4  del  2  novembre  2017  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della  Funzione  pubblica  -  a
svolgere direttamente le procedure  concorsuali  per  selezionare  le
unita' di personale autorizzate con i suindicati decreti; 
    Ritenuto,  pertanto,  opportuno  procedere  all'indizione  di  un
concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di sessanta  unita'
di personale, caratterizzate da specifiche professionalita',  con  il
profilo   di   collaboratore    amministrativo    con    orientamento
economico-finanziario, da inquadrare  nella  Terza  Area  funzionale,
Fascia retributiva F1, per far fronte  alle  esigenze  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e da destinare agli uffici centrali e/o
territoriali sulla base delle esigenze  di  servizio  del  Ministero,
come risultanti anche all'esito della  redazione  del  Piano  di  cui
all'art. 6 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  come
modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    E' indetto un concorso pubblico  per  esami  per  l'assunzione  a
tempo indeterminato di sessanta unita' di  personale,  caratterizzate
da specifiche  professionalita',  con  il  profilo  di  collaboratore
amministrativo   con   orientamento   economico-finanziario   (Codice
concorso 03), da inquadrare nella  Terza  Area  funzionale  -  Fascia
retributiva F1 - e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali
del Ministero dell'economia e delle finanze. 
    Il 20 per cento dei posti messi a concorso e' riservato ai  sensi
dell'art. 24 del decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  e
successive modificazioni, al personale appartenente  al  ruolo  unico
del Ministero dell'economia e delle finanze. 
    La procedura concorsuale  verra'  espletata  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n.  68  e  del  decreto
legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  nei  limiti  delle  rispettive
complessive quote d'obbligo. 
    Le assunzioni in servizio  dei  vincitori  del  concorso  saranno
subordinate  alle  autorizzazioni  richieste  secondo  la   normativa
vigente. 
    Al  fine  di  consentire  ai  candidati  diversamente  abili   di
concorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri candidati
ammessi  al   concorso,   l'amministrazione   predisporra'   adeguate
modalita' di svolgimento delle prove di esame. 
    I posti riservati che non dovessero essere coperti  per  mancanza
di aventi titolo saranno conferiti ai candidati che abbiano  superato
le prove secondo l'ordine di graduatoria. 
    Coloro che intendano  avvalersi  di  una  delle  riserve  di  cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, ovvero  che  abbiano  titoli  di  preferenza  e/o  precedenza
dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione
al concorso; in mancanza  di  tale  dichiarazione  al  candidato  non
verra' concesso il beneficio della riserva. 
                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        1. laurea triennale (L) nelle seguenti  classi  di  laurea  o
equiparate:  Scienze   dell'amministrazione   e   dell'organizzazione
(L-16);  Scienze  economiche  (L-33);  Scienze  matematiche   (L-35);
Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Statistica
(L-41); 
        2. laurea magistrale (LM), appartenente ad una delle seguenti
classi: Scienze dell'economia (LM-56); Finanza (LM-16); Scienze delle
pubbliche amministrazioni (LM-63); Relazioni internazionali  (LM-52);
Scienza della politica (LM-62); Scienze economiche-aziendali (LM-77);
Scienze  statistiche  (LM-82);  Scienze  statistiche,  attuariali   e
finanziarie  (LM-83);  Studi  europei   (LM-90);   o   altra   laurea
specialistica  (LS)  o  magistrale   (LM)   secondo   l'equiparazione
stabilita dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009; 
        3. diplomi di laurea (DL), di cui all'art. 1 della  legge  19
novembre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate  classi  di  lauree
magistrali (LM). 
    Si ritengono equipollenti a quelli suindicati anche i  titoli  di
studio  conseguiti  all'estero  riconosciuti   secondo   le   vigenti
disposizioni.  Sara'  cura  del  candidato  dimostrare  la   suddetta
equipollenza mediante l'indicazione degli estremi  del  provvedimento
che la riconosca. 
      d) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha  facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori  di  concorso,
in base alla normativa vigente. 
    Non possono essere ammessi al concorso coloro che: 
      siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      siano stati interdetti dai pubblici uffici; 
      siano stati destituiti o  dispensati  dall'impiego  presso  una
pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento; 
      siano stati licenziati da altro impiego statale ai sensi  della
vigente normativa  contrattuale,  per  aver  conseguito  l'impiego  a
seguito della presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti; 
      siano  in  possesso  di  precedenti  penali  incompatibili  con
l'esercizio  delle  funzioni  da  svolgere  nell'ambito  dei  compiti
istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze. 
    I requisiti prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione al concorso. 
                               Art. 3 
 
 
          Presentazione della domanda. Termini e modalita' 
 
 
    Il candidato dovra' produrre domanda di  ammissione  al  concorso
esclusivamente      in       via       telematica       all'indirizzo
https://www.concorsionline.mef.gov.it.  E'  possibile  accedere  alla
procedura per la compilazione della domanda di partecipazione tramite
identificazione attraverso  il  sistema  SPID  (Sistema  pubblico  di
identita' digitale)  ovvero  mediante  le  apposite  credenziali  che
saranno rilasciate in fase di registrazione. 
    La procedura di  compilazione  ed  invio  on-line  della  domanda
dovra' essere completata entro la mezzanotte del  trentesimo  giorno,
compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a  quello
di pubblicazione del presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».  Qualora
la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine  e'  prorogato
alla mezzanotte del primo giorno seguente non festivo. 
    Dopo  aver  inserito  i  dati  richiesti,  il  candidato   dovra'
conservare la stampa della domanda  di  partecipazione,  per  poterla
esibire all'atto della eventuale prova  preselettiva  o  della  prima
delle prove scritte del presente bando. 
    Qualora il candidato compili piu' volte  il  format  on-line,  si
terra' conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini.  Non
sono ammesse altre forme di produzione o di invio  delle  domande  di
partecipazione al concorso oltre a quella di  compilazione  ed  invio
on-line. 
    In  fase  di  inoltro  della  domanda,   verra'   automaticamente
attribuito un numero  identificativo  necessario  per  le  operazioni
d'ufficio. Tale numero, unitamente  al  codice  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, dovra' essere indicato per qualsiasi comunicazione
successiva. 
    La  data   di   presentazione   telematica   della   domanda   di
partecipazione al concorso e'  certificata  dal  sistema  informatico
che, allo scadere del termine utile per  la  sua  presentazione,  non
permettera' piu' l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per  la
visione e la stampa della domanda precedentemente inviata. 
    Nella domanda il candidato  deve  dichiarare,  sotto  la  propria
responsabilita' e ai sensi degli articoli 46 e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive
modificazioni: 
      a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale; 
      b) di essere cittadino di uno degli  Stati  membri  dell'Unione
europea; ai candidati sprovvisti del codice fiscale, il  servizio  di
assistenza     tecnica,     di     cui     all'indirizzo     Internet
https://www.concorsionline.mef.gov.it, provvedera', su  richiesta,  a
fornire un codice  alfanumerico  necessario  al  completamento  della
procedura telematica; 
      c) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia e codice
di avviamento postale); 
      d) il titolo  di  studio  posseduto  tra  quelli  previsti  per
l'ammissione al concorso dal presente bando, con l'esatta indicazione
dell'Universita' che lo ha rilasciato  e  la  data  di  conseguimento
dello stesso, nonche' gli estremi del provvedimento di riconoscimento
di equipollenza con uno dei titoli di studio  richiesti,  qualora  il
titolo di studio sia stato conseguito all'estero; 
      e) l'idoneita' fisica all'impiego e di essere a conoscenza  che
l'amministrazione ha la facolta' di sottoporre  a  visita  medica  di
controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente; 
      f)  le  eventuali  condanne  penali  riportate  o  sentenze  di
applicazione della pena su richiesta, in Italia o all'estero ovvero i
procedimenti penali pendenti; tale  dichiarazione  deve  essere  resa
anche se negativa; 
      g) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo,
di non essere stato interdetto dai pubblici  uffici,  di  non  essere
stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego  presso  una  pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonche'  di
non essere stato licenziato da altro impiego statale, ai sensi  della
vigente  normativa  contrattuale,  per  aver   conseguito   l'impiego
mediante la presentazione di documenti falsi e, comunque,  con  mezzi
fraudolenti; 
      h) il possesso di eventuali titoli di  preferenza,  tra  quelli
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487; tali titoli devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda;  i
titoli non espressamente dichiarati nella domanda  di  partecipazione
al concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione
della graduatoria dei vincitori; 
      i)  l'eventuale  appartenenza   alle   categorie   riservatarie
previste dall'art. 1 del presente bando; 
      j) di essere/non  essere  dipendente  di  ruolo  del  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
      k) di essere a conoscenza che dovra' permanere  nella  sede  di
prima destinazione per un periodo inderogabilmente  non  inferiore  a
cinque  anni  ai  sensi  dell'art.  35,  comma  5-bis,  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n 165; 
      l) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, di
numero telefonico, del recapito di posta elettronica certificata  e/o
di posta elettronica,  presso  cui  chiede  che  siano  trasmesse  le
comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno  di  far
conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni; 
      m) di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di  falsita'  in  atti  e  dichiarazioni
mendaci; 
      n) di esprimere il consenso al trattamento dei  dati  personali
per le finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo  30
giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni. 
    Esclusivamente  nel  caso  in  cui  il  candidato  non   si   sia
identificato  attraverso  SPID   (Sistema   pubblico   di   identita'
digitale),  le  dichiarazioni  rese   nella   suddetta   domanda   di
partecipazione  saranno  sottoscritte,  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  in  sede  di
espletamento delle prove preselettive ovvero,  in  assenza  di  prove
preselettive della prima delle prove scritte del  presente  bando,  e
avranno  altresi'  valore  di  autocertificazione;  sara'  onere  del
candidato stampare la domanda e consegnarla nel luogo  e  nel  giorno
stabilito ai fini della sottoscrizione; nel caso di falsita' in  atti
e dichiarazioni mendaci si  applicano  le  sanzioni  penali  previste
dalla vigente normativa. 
    Il candidato diversamente abile deve  fare  esplicita  richiesta,
nella domanda, dell'ausilio e/o  di  tempi  aggiuntivi  eventualmente
necessari per lo svolgimento delle  prove  in  relazione  al  proprio
handicap; il medesimo deve trasmettere idonea  certificazione  medica
rilasciata da apposita struttura del sistema  sanitario  nazionale  o
regionale, che specifichi gli elementi essenziali  dell'handicap.  Al
fine di consentire all'amministrazione di  predisporre  per  tempo  i
mezzi e gli strumenti necessari, la certificazione medica,  entro  un
congruo termine e comunque non  oltre  trenta  giorni  successivi  al
termine di scadenza previsto dall'art. 3 del presente  bando,  dovra'
essere presentata ovvero pervenire, a mezzo raccomandata postale  con
avviso di ricevimento, da indirizzare al  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  Dipartimento  dell'amministrazione   generale,   del
personale e dei servizi, Direzione del personale, ufficio III, via XX
Settembre  97,  00187  Roma,  oppure  a   mezzo   posta   elettronica
certificata all'indirizzo dcp.dag@pec.mef.gov.it 
    Il candidato, ove riconosciuto  persona  affetta  da  invalidita'
uguale o superiore all'80%,  non  e'  tenuto  a  sostenere  la  prova
preselettiva ed e' ammesso alle prove scritte,  previa  presentazione
della documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il
grado di invalidita'. Detta documentazione dovra'  essere  presentata
con le stesse modalita' e  gli  stessi  termini  di  cui  al  periodo
precedente. 
    E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica di cui
all'art. 2, lettera d). 
    Non  sono  valide  le  domande  di  partecipazione  al   concorso
incomplete,  irregolari   ovvero   presentate   con   modalita'   e/o
tempistiche diverse da quelle  previste  dal  presente  bando  e,  in
particolare,  quelle  per  le  quali  non  sia  stata  effettuata  la
procedura di compilazione e invio on-line. 
    Nel caso in cui le prove d'esame  siano  precedute  dal  test  di
preselezione, di cui al successivo art. 7, l'amministrazione verifica
la validita' delle domande solo dopo lo svolgimento  del  medesimo  e
limitatamente  ai  candidati  che  lo  hanno  superato.  La   mancata
esclusione dal test di preselezione ovvero dalle  prove  scritte  non
costituisce   garanzia   della   regolarita'   della    domanda    di
partecipazione al concorso, ne' sana le irregolarita'  della  domanda
stessa. L'amministrazione non e' responsabile del mancato ricevimento
da parte del candidato delle comunicazioni  relative  alla  procedura
concorsuale in caso di inesatte o incomplete dichiarazioni  da  parte
del candidato circa il proprio recapito ovvero di mancata  o  tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello  indicato
nella domanda, nonche'  in  caso  di  eventuali  disguidi  postali  o
informatici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore. 
                               Art. 4 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    Tutti i  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con  riserva  di
accertamento   del   possesso   dei    requisiti    di    ammissione.
L'amministrazione  puo'  disporre  l'esclusione  dei   candidati   in
qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove venga accertata la
mancanza dei requisiti richiesti. 
    L'eventuale  esclusione  dal  concorso  verra'  comunicata   agli
interessati con provvedimento motivato. 
                               Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    Con successivo provvedimento, secondo quanto  disposto  dall'art.
35, comma 3, lettera e), 35-bis  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165  e  dall'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 487/1994, sara' nominata una  Commissione  esaminatrice
composta da esperti di provata competenza nelle materie  oggetto  del
concorso. 
    Il Presidente ed  i  membri  della  Commissione  potranno  essere
scelti anche tra il personale in quiescenza  ai  sensi  del  comma  4
dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. 
    La Commissione sara' composta  nel  rispetto  delle  norme  sulla
parita' di genere. Le funzioni di segretario  saranno  svolte  da  un
dipendente della  Terza  Area  del  ruolo  unico  del  personale  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
                               Art. 6 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    Le prove del concorso consisteranno in due prove scritte e in una
prova orale. 
                               Art. 7 
 
 
                         Prove preselettive 
 
 
    Qualora il numero delle domande risulti pari o  superiore  a  sei
volte  il  numero  dei  posti  messi  a  concorso,  l'amministrazione
effettuera' una prova preselettiva per determinare  l'ammissione  dei
candidati alle successive prove scritte. 
    Con avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del 5  giugno  2018
e'  reso  noto  il  diario  della   eventuale   prova   preselettiva,
comprensivo di giorno, ora e sede di svolgimento. Tale  pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    Fermo restando quanto previsto  dall'art.  3  con  riguardo  alla
sottoscrizione e alla consegna  delle  domande  di  partecipazione  e
tenuto conto delle ulteriori indicazioni fornite nel presente  bando,
i  candidati  sono  tenuti  a  presentarsi  per  sostenere  la  prova
preselettiva muniti di un  valido  documento  di  riconoscimento.  La
mancata presentazione nel  giorno,  ora  e  sede  stabiliti  comporta
l'esclusione automatica dal concorso. 
    La prova preselettiva, della durata di 80 minuti, da  effettuarsi
anche con l'ausilio di sistemi computerizzati, consistera' in  n.  90
quesiti a risposta multipla, di cui n. 20 di logica e di comprensione
del testo e n. 70  tesi  a  verificare  la  conoscenza  della  lingua
inglese  e  delle  seguenti  materie:  politica  economica;  economia
internazionale; economia dei mercati e degli intermediari finanziari;
diritto del mercato e degli strumenti finanziari; diritto dell'Unione
europea. 
    Ciascun quesito  consiste  in  una  domanda  seguita  da  quattro
risposte, delle quali solo una e'  esatta.  Il  punteggio  conseguito
nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale
di merito e viene determinato con le seguenti modalita': attribuzione
di 1 punto per ogni risposta esatta; sottrazione di  0,35  punti  per
ogni risposta errata o plurima; 0 punti per ogni risposta omessa. 
    Durante la prova preselettiva i candidati non possono  consultare
testi o appunti di alcun genere, ne' avvalersi di supporti  cartacei,
di telefoni portatili, di strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di
informazioni o alla trasmissione di dati, ne' comunicare tra di loro,
ne' introdurre alcun oggetto nell'aula ove si  svolge  la  prova.  In
caso di violazione, la Commissione esaminatrice delibera  l'immediata
esclusione dal concorso. 
    La  Commissione  esaminatrice  compila  la  graduatoria   secondo
l'ordine derivante dalla votazione riportata dai  candidati.  Saranno
ammessi alle prove scritte tutti i candidati che avranno riportato un
punteggio minimo pari a 72/90 e, in ogni caso, un numero di candidati
non inferiore a sei volte i posti messi  a  concorso.  Sono  comunque
ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al  piu'
basso risultato utile ai fini  dell'ammissione  secondo  il  suddetto
criterio. 
    Per  l'espletamento  e  la  gestione  della  prova  preselettiva,
l'amministrazione potra' avvalersi di qualificati  istituti  pubblici
e/o societa' private specializzate. 
    Nel medesimo  avviso  del  diario  della  prova  preselettiva  e'
indicata la data della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie  speciale  «Concorsi  ed  esami»,  nella  quale  sara'  data
comunicazione della pubblicazione dell'elenco dei  candidati  ammessi
alle prove scritte, nonche' della  sede  e  del  diario  delle  prove
medesime. L'avviso sara' altresi' consultabile nell'apposita  sezione
del sito  internet  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
https://www.concorsionline.mef.gov.it. Tale pubblicazione  ha  valore
di notifica a tutti gli effetti. 
                               Art. 8 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    Le due prove scritte sono volte ad accertare la preparazione  del
candidato  sia  sotto   il   profilo   teorico   sia   sotto   quello
applicativo-operativo e si svolgeranno in due diverse giornate. 
    La prima prova scritta, della durata di sei ore,  consiste  nella
redazione di uno o  piu'  elaborati  ed  ha  il  fine  di  verificare
l'attitudine del candidato all'analisi e alla riflessione critica con
riferimento alle materie indicate nel presente articolo. 
    La seconda prova scritta, della durata di sei ore,  ha  contenuto
teorico-pratico  ed  ha  il  fine  di  verificare  l'attitudine   del
candidato all'analisi e alla soluzione  di  problematiche  rientranti
nella sfera di attivita' dello specifico  profilo  per  il  quale  si
concorre nonche' la conoscenza della lingua inglese. 
    Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono  ammessi  alla
prova orale i candidati che riportano in ciascuna prova  scritta  una
votazione di almeno ventuno trentesimi. 
    La Commissione esaminatrice  procedera'  alla  valutazione  della
seconda prova solo laddove  la  prima  prova  sia  stata  considerata
superata, con una votazione di almeno ventuno trentesimi. 
    Le due prove verteranno su argomenti individuati nelle materie di
seguito elencate: economia  politica;  politica  economica;  economia
internazionale; economia dei mercati e degli intermediari finanziari;
economia  della  regolamentazione  e   della   concorrenza;   diritto
commerciale;  diritto  dell'Unione  europea;  diritto  internazionale
dell'economia e  delle  organizzazioni  internazionali;  diritto  del
mercato e degli strumenti finanziari. 
    I  candidati,  durante  le  prove  scritte,  potranno  consultare
soltanto i dizionari di  lingua  italiana  e  di  inglese  monolingua
nonche' i testi di legge non commentati. Durante le prove scritte non
e' possibile avvalersi di testi, periodici, giornali,  quotidiani  ed
altre pubblicazioni o  appunti  di  alcun  genere,  ne'  di  supporti
cartacei,  di  telefoni   portatili,   di   strumenti   idonei   alla
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di  dati,  ne'  e'
possibile comunicare tra candidati nell'aula ove si svolge la prova. 
    In caso  di  violazione,  la  Commissione  esaminatrice  delibera
l'immediata esclusione dal concorso. 
                               Art. 9 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    La prova orale vertera' sulle  materie  previste  dal  precedente
art. 8,  ivi  inclusa  la  lingua  inglese,  nonche'  sulle  seguenti
materie: 
      ordinamento e attribuzioni del Ministero dell'economia e  delle
finanze; codice di comportamento del Ministero dell'economia e  delle
finanze;  normativa  in  materia  trasparenza  e  prevenzione   della
corruzione; 
      utilizzo del personal computer e dei software piu'  diffusi  da
realizzarsi anche mediante una verifica pratica. 
    La prova orale e' valutata in trentesimi e  si  intende  superata
con un punteggio non inferiore a ventuno/trentesimi. 
    I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi  muniti
di un valido documento di riconoscimento. 
    I candidati  dovranno  consegnare  prima  della  prova  orale  il
proprio curriculum vitae datato e firmato. 
    Al termine di ogni seduta  la  commissione  esaminatrice  compila
l'elenco dei candidati  esaminati,  con  l'indicazione  del  voto  da
ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal  presidente  e  dal
segretario della Commissione, e' affisso nella sede di esame. 
    La votazione complessiva sara' data dalla somma della  media  dei
voti ottenuti nelle prove scritte e della  votazione  conseguita  nel
colloquio. 
    La sede, il giorno e l'ora di svolgimento della prova orale  sono
pubblicati sul sito internet dell'amministrazione  e  comunicati  con
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta  elettronica
certificata,  qualora  il  candidato  la  indichi  come   canale   di
comunicazione  nella   domanda   di   partecipazione   al   concorso,
almeno venti giorni  prima  della  data  della  prova  stessa.  Nella
medesima comunicazione verra' indicato il voto riportato in  ciascuna
delle prove scritte. 
    Nel caso di mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e
sede stabiliti per la prova orale per gravi e certificati  motivi  di
salute, la Commissione fissa  una  nuova  data,  non  oltre  l'ultimo
giorno previsto per l'effettuazione della prova  orale  da  parte  di
tutti  i  candidati,  dandone   comunicazione   all'interessato.   La
ulteriore mancata presentazione del candidato  comporta  l'esclusione
automatica dal concorso. 
                               Art. 10 
 
 
Titoli di  precedenza  e/o  preferenza,  formazione,  approvazione  e
              pubblicazione della graduatoria di merito 
 
 
    Ai  fini  della  formazione  della  graduatoria  finale,  per   i
candidati che abbiano superato la prova  orale  con  esito  positivo,
l'amministrazione provvedera' d'ufficio, ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive
modificazioni ed integrazioni, a verificare il possesso dei requisiti
dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione. 
    Entro il termine perentorio di quindici  giorni,  decorrenti  dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto  la  prova  orale  con
esito positivo, il candidato che  intende  far  valere  i  titoli  di
riserva e/o di  preferenza  previsti  dall'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, deve presentare, o
far  pervenire,  a  mezzo  raccomandata   postale   con   avviso   di
ricevimento,  da  indirizzare  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale  e
dei servizi, Direzione del personale, ufficio III, via  XX  Settembre
97,  00187  Roma,  oppure  a  mezzo  posta  elettronica   certificata
all'indirizzo dcp.dag@pec.mef.gov.it, i relativi documenti  in  carta
semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto  previsto
dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Da tali documenti o dichiarazioni  sostitutive
deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di
ammissione al concorso erano gia' in possesso del candidato alla data
di scadenza del termine utile  per  la  presentazione  della  domanda
stessa. 
    La   graduatoria   di   merito,   formulata   dalla   Commissione
esaminatrice secondo l'ordine dei  punti  riportati  nella  votazione
complessiva conseguita da ciascun  candidato,  sara'  successivamente
riformulata tenendo conto degli eventuali titoli  di  precedenza  e/o
preferenza previsti dall'art. 1 del presente bando, tenendo  presente
che, qualora a conclusione delle operazioni di valutazione dei citati
titoli preferenziali due o piu' candidati si  classificheranno  nella
stessa posizione, sara' preferito il candidato piu' giovane di  eta',
ai sensi del comma 9 dell'art. 2 della legge n. 191 del 1998. 
    Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione  dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i
candidati utilmente collocati in graduatoria, nel  limite  dei  posti
messi a concorso, ferme restando  le  riserve  di  legge  specificate
all'art. 1 del presente bando di concorso. 
    La graduatoria di merito sara' pubblicata sul sito  Internet  del
Ministero dell'economia e delle finanze e ne sara' data notizia nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami». 
    Dalla pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
decorrono i termini per le eventuali impugnative. 
                               Art. 11 
 
 
         Presentazione dei documenti da parte dei vincitori 
 
 
    I candidati dichiarati vincitori della procedura selettiva, salvo
quelli che siano dipendenti di ruolo  di  amministrazioni  pubbliche,
dovranno, a pena di decadenza, presentare, o far pervenire,  a  mezzo
raccomandata postale con avviso di  ricevimento,  da  indirizzare  al
Ministero    dell'economia    e    delle    finanze,     Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione
del personale, ufficio III, via XX Settembre 97, 00187 Roma, oppure a
mezzo      posta      elettronica      certificata      all'indirizzo
dcp.dag@pec.mef.gov.it, entro il termine perentorio di trenta  giorni
decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione,  la
seguente documentazione: 
      a. dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita'
ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente  della
Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati,  fatti
e qualita' personali,  suscettibili  di  modifica,  dichiarati  nella
domanda di ammissione al concorso, non  hanno  subito  variazioni;  a
norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000, il Ministero ha facolta' di  effettuare
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle  predette
dichiarazioni con le conseguenze previste in  caso  di  dichiarazioni
non veritiere o mendaci; 
      b. dichiarazione ai sensi del suindicato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 da  cui  risulti  di  non  essere/essere
stato/a condannato/a anche con sentenza non passata in giudicato, per
i reati previsti nel capo I del  titolo  II  del  libro  secondo  del
codice penale; 
      c. dichiarazione  circa  l'insussistenza  delle  situazioni  di
incompatibilita' previste dall'art. 53  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. 
    L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso. 
    La capacita'  lavorativa  del  candidato  diversamente  abile  e'
accertata dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge 5  febbraio
1992, n. 104. 
    Inoltre, l'amministrazione ha la facolta'  di  effettuare  idonei
controlli, anche a campione, sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni
rese nella domanda di ammissione al concorso. 
                               Art. 12 
 
 
                       Assunzione in servizio 
 
 
    I candidati dichiarati vincitori del concorso,  che  risulteranno
in  possesso  dei  prescritti  requisiti  ed   in   regola   con   la
documentazione di cui  al  precedente  art.  11,  dovranno  stipulare
apposito  contratto  individuale  di  lavoro,  secondo  le  modalita'
previste dalla normativa vigente. 
    All'esito della formazione della graduatoria definitiva  e  prima
dell'assunzione in  servizio,  l'amministrazione  rendera'  noto  sul
proprio sito istituzionale le destinazioni rese  disponibili,  presso
le sedi centrali e/o territoriali del Ministero.  Tutti  i  vincitori
saranno chiamati ad indicare le proprie preferenze  secondo  l'ordine
di graduatoria. 
    I  vincitori,  per  i  quali  verra'  disposta  l'assunzione   in
relazione a quanto previsto dal presente  bando,  saranno  assunti  a
tempo  indeterminato  ed  inquadrati,  in  prova,  nella  Terza  area
funzionale - fascia retributiva F1, nel ruolo unico del personale del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
    I vincitori, assunti in servizio a tempo  indeterminato,  saranno
soggetti ad un periodo di prova della durata prevista  dalle  vigenti
norme contrattuali nonche' ad un ciclo formativo che verra'  definito
successivamente all'assunzione. 
    Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del  decreto  legislativo  n.
165/2001, i vincitori dei concorsi devono  permanere  nella  sede  di
prima destinazione per  un  periodo  non  inferiore  a  cinque  anni.
Pertanto, non si applicano le disposizioni  di  cui  all'art.  7  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto  1988,  n.
325, in materia di mobilita' compensativa ne' eventuali  comandi,  ad
eccezione di quelli obbligatori, previsti da disposizioni normative. 
                               Art. 13 
 
 
   Accesso agli atti del concorso e responsabile del procedimento 
 
 
    L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali  e'
differito fino alla conclusione dell'iter  procedurale  curato  dalla
Commissione esaminatrice. 
    Ai  sensi  della  legge  7  agosto  1990  n.  241  e   successive
modificazioni,  il  responsabile  del  procedimento   derivante   dal
presente bando e' il dirigente dell'ufficio III della  Direzione  del
personale del Ministero dell'economia e delle finanze. 
                               Art. 14 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196  e  successive  modificazioni,  i  dati  personali  forniti   dai
candidati saranno raccolti presso il Ministero dell'economia e  delle
finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, Direzione del personale, per le  finalita'  di  gestione
del concorso e saranno trattati, anche successivamente all' eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti  alla
gestione del rapporto medesimo. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione  dei  requisiti  richiesti  per  la   partecipazione   al
concorso, pena l'esclusione dallo stesso. 
    Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti  terzi  che
forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento
della procedura concorsuale. 
    Ogni candidato gode dei diritti di cui  all'art.  7  del  decreto
legislativo n. 196/2003, tra i quali figura quello di accesso ai dati
che lo riguardano, nonche' il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,
completare o cancellare i dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in
termini non conformi alla legge ed il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi illegittimi. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Ministero    dell'economia    e    delle    finanze,     Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione
del personale, ufficio III. 
                               Art. 15 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    Per quanto non previsto dal presente bando,  valgono,  in  quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e
successive modifiche, nelle disposizioni citate  in  premessa  e  nel
vigente C.C.N.L. 
    Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    Avverso il presente bando  di  concorso  e'  proponibile  ricorso
giurisdizionale  al  competente  Tribunale  amministrativo  regionale
entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione   o   ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi  giorni
dalla stessa data. 
      Roma, 9 marzo 2018  
 
                                        Il Capo Dipartimento: Ferrara