Concorso per 253 funzionari amministrativi contabili (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 253 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 25 del 27-03-2018 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Concorso (Scad. 27 aprile 2018) Concorso pubblico, per esami, a duecentocinquantatre' posti per l'accesso al profilo professionale di ... |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 27-03-2018 |
Data Scadenza bando | 27-04-2018 |
Condividi |
Invia tramite Whatsapp
|
Concorso (Scad. 27 aprile 2018)
Concorso pubblico, per esami, a duecentocinquantatre' posti per l'accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area III, posizione economica F1.
IL DIRETTORE GENERALE per le risorse umane e finanziarie Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche e integrazioni, contenente il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del Testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modifiche ed integrazioni, contenente le norme di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; Visto in particolare, l'art. 62 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 che ha modificato l'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna», e successive modifiche ed integrazioni; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente «Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni, recante la «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili», come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; Vista la circolare 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione pubblica, concernente l'applicazione dell'art. 20 della citata legge n. 104 del 1992; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, recante il «Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'Ordinamento militare» e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale», cosi' come integrato dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, cosi' come modificata ed integrata dalla legge 16 giugno, n. 191; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», ed in particolare l'art. 42; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, concernente il «Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; Vista la circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - riguardante le modalita' di presentazione delle domande di ammissione ai pubblici concorsi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, ed in particolare l'art. 2; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», ed in particolare l'art. 39; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni contenente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visti i commi da 607 a 612 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dall'anno 2018, nei limiti della vigente dotazione organica, di 258 unita' di personale, dotate di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui 253 funzionari, area III, posizione economica F1; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, commi 376 e 377 dell'art. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)» ed il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 come modificato dalla legge di conversione n. 121, del 14 luglio 2008, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e i decreti ministeriali 18 dicembre 2014, nn. 908-925 relativi ad Organizzazione e compiti degli Uffici scolastici regionali del medesimo Ministero; Visti i vigenti CC.CC.NN. LL. del personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche comprese nel «Comparto ministeri»; Visto, in particolare, il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 22 luglio 2010 - contratto n. 1, concernente il sistema professionale del personale delle aree funzionali istitutivo del profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridico-contabile; Considerata l'esigenza, recepita nel comma 607 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, di rafforzare, nell'ambito dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le funzioni istituzionali di supporto alle istituzioni scolastiche autonome per lo svolgimento di attivita' amministrative non strettamente connesse alla gestione del servizio istruzione, tra le quali la gestione del contenzioso; Visto il successivo comma 610 dell'art. 1 della medesima legge n. 205/2017 secondo cui le assunzioni dei vincitori possono essere effettuate in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie ed alle disposizioni dell'art. 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in aggiunta alle facolta' assunzionali di cui all'art. 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Visto che, per l'attuazione di quanto sopra detto, e' autorizzata la spesa di 846.171,94 euro per l'anno 2018 e di 10.154.063,21 euro annui a decorrere dall'anno 2019 e che agli oneri connessi, pari a 846.171,94 euro per l'anno 2018 ed a 10.154.063,21 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per l'anno 2018, a valere sulle vigenti facolta' assunzionali del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca mentre, per l'anno 2019, quanto a 1.531.074,71 euro, a valere sulle vigenti facolta' assunzionali del medesimo Ministero e, quanto a 8.622.988,5 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente «Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario» e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, e successive modifiche ed integrazioni, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale; Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'equiparazione tra diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Vista la legge 20 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento funzione pubblica 27 dicembre 2000, n. 6350, nonche' l'art. 8, comma 3 della legge 4 aprile 2012, n. 35; Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento funzione pubblica 26 febbraio 2002; Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento funzione pubblica 3 novembre 2005, n. 3; Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento funzione pubblica 8 novembre 2005, n. 4; Considerata la disciplina normativa in materia di equiparazione dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di durata non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di durata normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale, ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n. 270; per laurea magistrale (LM), il titolo accademico a ciclo unico della durata di cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2 marzo 2011; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a duecentocinquantatre' posti, per l'accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area III, posizione economica F1, del ruolo del personale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per gli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica. 2. Il cinque per cento dei posti a concorso e' riservato al personale di ruolo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3. 3. I posti riservati, qualora non coperti, sono assegnati agli altri concorrenti in ordine di graduatoria. 4. I duecentocinquantatre' posti sono cosi' ripartiti: =============================================== | Sede |Numero posti | +===============================+=============+ |AMMINISTRAZIONE CENTRALE | 50 | +-------------------------------+-------------+ |ABRUZZO | 7 | +-------------------------------+-------------+ |BASILICATA | 4 | +-------------------------------+-------------+ |CALABRIA | 8 | +-------------------------------+-------------+ |CAMPANIA | 19 | +-------------------------------+-------------+ |EMILIA ROMAGNA | 10 | +-------------------------------+-------------+ |FRIULI VENEZIA GIULIA | 5 | +-------------------------------+-------------+ |LIGURIA | 9 | +-------------------------------+-------------+ |LAZIO | 12 | +-------------------------------+-------------+ |LOMBARDIA | 30 | +-------------------------------+-------------+ |MARCHE | 7 | +-------------------------------+-------------+ |MOLISE | 4 | +-------------------------------+-------------+ |PIEMONTE | 16 | +-------------------------------+-------------+ |PUGLIA | 15 | +-------------------------------+-------------+ |SARDEGNA | 9 | +-------------------------------+-------------+ |SICILIA | 17 | +-------------------------------+-------------+ |TOSCANA | 12 | +-------------------------------+-------------+ |UMBRIA | 5 | +-------------------------------+-------------+ |VENETO | 14 | +-------------------------------+-------------+
Art. 2 Riserve di posti e preferenze 1. In materia di riserva di posti e di titoli di preferenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. 2. In particolare, si applicano le riserve di cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il Codice dell'Ordinamento militare. 3. I soggetti appartenenti alla categoria di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68 possono avvalersi della riserva dei posti laddove la quota da destinare obbligatoriamente alla predetta categoria non risulti coperta. 4. Le riserve di posti non possono superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso. 5. Gli eventuali titoli di riserva, nonche' i titoli di preferenza, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. 6. Le riserve di legge ed i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria definitiva. 7. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.
Art. 3 Requisiti di ammissione 1. Per l'ammissione al presente concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all'Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97; b) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; c) Diploma di laurea (DL), oppure laurea specialistica (LS), oppure laurea magistrale (LM) rilasciati da universita' statali e non statali accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. I titoli accademici rilasciati dalle Universita' straniere saranno considerati utili purche' riconosciuti equiparati alle lauree suddette ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equiparazione al corrispondente titolo di studio rilasciato dalle Universita' italiane in base alla normativa vigente. Le equiparazioni devono sussistere alla data di scadenza per la presentazione delle domande; d) idoneita' allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire; e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo. 2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonche' coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. 3. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini dell'accesso ai posti nella pubblica amministrazione, e' richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarita' della cittadinanza. 4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Art. 4 Esclusione dal concorso 1. In caso di difetto dei requisiti di ammissione, nonche' per l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, l'Amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione dal concorso. Tale esclusione e' disposta con provvedimento del direttore generale per le risorse umane e finanziarie. 2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i concorrenti partecipano con riserva alle prove.
Art. 5 Termine e modalita' di presentazione della domanda 1. La presentazione della domanda di partecipazione al concorso potra' avvenire unicamente utilizzando l'applicazione accessibile al seguente indirizzo web: bando253funzionari-miur.cineca.it mediante registrazione all'applicazione stessa o utilizzo di credenziali SPID. Alla fine della compilazione dei campi indicati, la sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso deve essere effettuata, a pena di irricevibilita', secondo una delle seguenti modalita': a) Mediante firma digitale: a.1) gli utenti che posseggono un dispositivo di firma (smart card, token USB) collegato al proprio personal computer potranno sottoscrivere la domanda utilizzando il software di firma integrato nell'applicazione in uso. La compatibilita' dei dispositivi di firma puo' essere verificata utilizzando i servizi di verifica presenti all'interno dell'applicazione; a.2) gli utenti che non dispongono di dispositivi di firma digitale compatibili e i titolari di firme digitali remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, potranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CAdES; verra' generato un file con estensione .p7m che dovra' essere nuovamente caricato sul sistema; b) mediante credenziali SPID: gli utenti che accedono all'applicazione utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema pubblico di identita' digitale), concluderanno la presentazione della domanda di partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata. 2. La procedura di compilazione ed invio online della domanda, tramite l'inserimento dei dati richiesti, deve essere effettuata entro le ore 12.00 del 27 aprile 2018. 3. La data di presentazione online della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine ultimo per la presentazione, non permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di piu' invii, si terra' conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima. 4. Non sono prese in considerazione, ai fini della partecipazione al concorso, le domande presentate o inviate con modalita' diverse da quelle sopra indicate.
Art. 6 Domanda di partecipazione 1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione deve dichiarare, sotto la propria responsabilita': a) il cognome ed il nome; b) la data, il Comune, la Provincia e l'eventuale Stato estero di nascita, nonche' il codice fiscale; c) l'indirizzo di residenza (via, numero civico, Comune, codice di avviamento postale); d) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dei requisiti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97; e) il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero le ragioni del mancato godimento dei diritti civili e politici; f) l'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; g) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale; i) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere in corso procedimenti penali, ne' procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonche' precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; l) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti, quali requisiti di ammissione, al punto c) del comma 1 del precedente art. 3, con l'indicazione dell'Universita' che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito, nonche' gli estremi dell'eventuale provvedimento di equiparazione; m) l'eventuale diritto alle riserve e/o di essere in possesso dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 2 del presente bando; n) l'eventuale necessita', in relazione alla propria disabilita', di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame; o) il codice identificativo relativo all'eventuale ambito regionale di assegnazione per la partecipazione alla prova preselettiva secondo la tabella di cui al successivo art. 11. 2. L'Amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere. 3. Nella domanda di ammissione occorre, altresi', inserire il domicilio (se diverso dalla residenza) presso il quale ciascun candidato intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, un recapito telefonico, un indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC). I candidati, inoltre, sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo e/o domicilio presso il quale si intende ricevere le comunicazioni del concorso, intervenuta successivamente all'inoltro della domanda di partecipazione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo dgruf@postacert.istruzione.it, oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio II reclutamento e formazione del personale del Ministero - Viale Trastevere n. 76/A - 00153 - Roma. 4. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di dispersione e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od incomplete indicazioni o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telematici o altre cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o cause di forza maggiore. 5. Non sono considerate valide le domande inviate con modalita' diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso.
Art. 7 Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte, da personale individuato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 2. Il candidato diversamente abile, che richieda la concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova, dovra' documentare il proprio stato di disabilita' con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'A.S.L. di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio II reclutamento e formazione del personale del Ministero - Viale Trastevere 76/A - 00153 - Roma, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dgruf@postacert.istruzione.it, entro e non oltre i venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca al trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che la disabilita' determina in funzione delle prove di concorso. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentira' all'Amministrazione di organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 3. Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non e' tenuto a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed e' ammesso alle prove scritte, sempre previa presentazione, con le medesime suddette modalita' e nei medesimi termini di cui al precedente comma 2, della documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado di invalidita'. A tal fine, il candidato nella domanda compilata online dovra' dichiarare di volersi avvalere del presente beneficio. 4. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, che sara' valutata dalla competente commissione esaminatrice e tempestivamente comunicata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio II reclutamento e formazione del personale del Ministero - Viale Trastevere 76/A - 00153 - Roma, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dgruf@postacert.istruzione.it.
Art. 8 Diario delle prove scritte o preselettive: comunicazioni ai candidati 1. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» del 29 maggio 2018 verra' dato avviso delle modalita', della sede, della data e dell'ora di svolgimento delle prove scritte ovvero delle eventuali prove preselettive o del loro eventuale rinvio. 2. Le medesime informazioni, come anche le altre comunicazioni, saranno disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante pubblicazione nel portale accessibile al seguente indirizzo web: bando253funzionari-miur.cineca.it. Le informazioni personali relative allo svolgimento ed ai risultati delle prove di ciascun candidato saranno accessibili sempre dal suddetto indirizzo all'interno dell'area riservata predisposta, utilizzando le credenziali fornite al momento dell'autenticazione.
Art. 9 Commissione esaminatrice 1. Con successivo provvedimento del direttore generale per le risorse umane e finanziarie, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 ed in conformita' ai principi dettati dall'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sara' nominata la commissione esaminatrice, ai sensi della normativa vigente in tema di procedure concorsuali. 2. Per supplire ad eventuali temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 3. La commissione esaminatrice puo' essere integrata in ogni momento da uno o piu' componenti esperti nella lingua inglese e da uno o piu' componenti esperti di informatica. 4. Qualora il numero dei candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superi le mille unita', la commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata di un numero di componenti e di segretari aggiunti, tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.
Art. 10 Prove d'esame 1. Gli esami consistono in due prove scritte ed un colloquio interdisciplinare e sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura amministrativa, giuridica e contabile, capacita' di analisi e sintesi, conoscenze di base delle principali problematiche connesse all'organizzazione ed alle attivita' del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e delle Istituzioni scolastiche, unitamente alla conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. 2. La prima prova scritta, la cui durata sara' stabilita dalla commissione, consistera' nella somministrazione di una serie di quesiti a risposta sintetica. Tale prova avra' ad oggetto le seguenti materie: a) diritto costituzionale; b) diritto dell'unione europea; c) diritto amministrativo; d) diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni ed ai contratti; e) contabilita' pubblica; f) diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego; g) elementi di organizzazione del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e delle istituzioni scolastiche. 3. La seconda prova scritta, la cui durata sara' stabilita dalla commissione, consistera' nella redazione di un elaborato su uno o piu' argomenti interdisciplinari riguardanti le materie di cui al comma precedente. 4. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e' fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonche' di comunicare tra loro. In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso. 5. E' fatto, altresi', assoluto divieto di introdurre ed usare nell'aula d'esame durante la prova codici giuridici contenenti i testi di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza. 6. L'assenza anche ad una sola delle prove scritte comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa. 7. Al colloquio interdisciplinare sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di ventuno trentesimi in ciascuna delle prove scritte. 8. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono la relativa comunicazione, con valore di notifica, a mezzo raccomandata AR, oppure via PEC, laddove fornita, oltre che presso il portale accessibile all' indirizzo web: bando253funzionari-miur.cineca.it, all'interno dell'area riservata predisposta per ciascun candidato, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima del giorno in cui devono sostenere la prova stessa. 9. Il colloquio orale verte, in aggiunta alle materie di cui alle prove scritte, sulle seguenti materie: a) diritto penale, con particolare riguardo ai delitti contro la pubblica amministrazione; b) elementi di diritto processuale civile e del lavoro; c) elementi sullo stato giuridico del personale scolastico. 10. Nell'ambito della prova orale e', inoltre, prevista la valutazione della conoscenza della lingua inglese mediante esercizi di lettura, traduzione e conversazione. Viene, altresi', accertata la conoscenza, da parte del candidato, dell'utilizzo dei sistemi applicativi informatici di piu' comune impiego. 11. La prova orale si intende superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi. 12. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte. 13. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. 14. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 11 Prova di preselezione 1. Nel caso in cui, per l'elevato numero di candidati, si renda necessario effettuare una prova preselettiva, questa consistera' nella somministrazione di 100 quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte indicate nel precedente art. 10, da risolvere nel tempo massimo di 90 minuti. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una e' esatta. 2. All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini dell'ammissione alle prove scritte. 3. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» viene resa nota la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte, delle modalita', del luogo, della data e dell'ora di svolgimento delle prove stesse. Il diario delle prove scritte e' pubblicato almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove medesime. I suddetti candidati sono tenuti a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 4. Ove necessario, lo svolgimento delle prove preselettive potra' essere effettuato ricorrendo a preselezioni decentrate per ambito regionale o interregionale. A tal fine, i candidati vengono suddivisi territorialmente in base all'ambito indicato nella domanda di ammissione al concorso secondo il seguente schema: ========================================= | Ambito | Codice | +=======================+===============+ |ABRUZZO |ABR01 | +-----------------------+---------------+ |BASILICATA |BSC02 | +-----------------------+---------------+ |CALABRIA |CBR03 | +-----------------------+---------------+ |CAMPANIA |CMP04 | +-----------------------+---------------+ |EMILIA ROMAGNA |EMR05 | +-----------------------+---------------+ |FRIULI VENEZIA GIULIA |FVG06 | +-----------------------+---------------+ |LIGURIA |LGR07 | +-----------------------+---------------+ |LAZIO |LZO08 | +-----------------------+---------------+ |LOMBARDIA |LMB09 | +-----------------------+---------------+ |MARCHE |MCH10 | +-----------------------+---------------+ |MOLISE |MLS11 | +-----------------------+---------------+ |PIEMONTE |PMT12 | +-----------------------+---------------+ |PUGLIA |PGL13 | +-----------------------+---------------+ |SARDEGNA |SRD14 | +-----------------------+---------------+ |SICILIA |SCL15 | +-----------------------+---------------+ |TOSCANA |TSC16 | +-----------------------+---------------+ |UMBRIA |UMB17 | +-----------------------+---------------+ |VENETO |VNT18 | +-----------------------+---------------+ La scelta del suddetto ambito regionale non garantisce comunque ai candidati un collegamento automatico con la sede di svolgimento della preselezione e non costituisce una scelta dell'eventuale sede di destinazione al momento dell'approvazione della graduatoria.
Art. 12 Modalita' di predisposizione dei quesiti e svolgimento della prova preselettiva 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca puo' avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonche' per l'organizzazione della preselezione, di enti, aziende o istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane. La commissione esaminatrice provvedera' alla validazione dei quesiti. 2. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati. 3. Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi di codici, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. 4. E' fatto, altresi', divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. 5. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 6. L'assenza dalla prova preselettiva, qualunque ne sia la causa, comportera' l'esclusione dal concorso.
Art. 13 Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria generale di merito 1. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti in ciascuna prova scritta e della votazione conseguita nel colloquio. Il punteggio ottenuto nell'eventuale prova preselettiva non ha valore ai fini della votazione complessiva. 2. I candidati che abbiano superato il colloquio devono far pervenire i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva e preferenza, gia' indicati nella domanda, a pena di decadenza dai benefici, alla competente Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio II reclutamento e formazione del personale del Ministero - Viale Trastevere 76/A - 00153 - Roma, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dgruf@postacert.istruzione.it. Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui il Ministero dell'istruzione, della universita' e ricerca ne sia gia' in possesso o ne possa disporre, richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni, purche' l'Amministrazione e l'ufficio presso cui la relativa documentazione e' depositata siano individuabili in base alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda. 3. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando. 4. Il direttore generale delle risorse umane e finanziarie, al termine dei lavori della commissione esaminatrice, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nelle prove concorsuali. Con lo stesso provvedimento, il direttore generale dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, e' pubblicata nel sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
Art. 14 Costituzione del rapporto di lavoro 1. La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione. 2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area III, posizione economica F1, del ruolo unico del personale del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, ai sensi della normativa legislativa e contrattuale vigente. 3. I vincitori vengono assegnati nella sede di servizio sulla base della posizione nella graduatoria di merito e delle preferenze espresse all'atto dello scorrimento della graduatoria, con riferimento ai posti disponibili di cui al comma 4 dell'art. 1 del presente bando. Ai sensi dell'art. 14 del CCNL Funzioni centrali triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, i vincitori sono sottoposti ad un periodo di prova di quattro mesi. 4. I vincitori devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, a norma dell'art. 35, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Se un vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal caso, subentra il primo idoneo in ordine di graduatoria.
Art. 15 Accesso agli atti del concorso 1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, l'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e' consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. 2. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 3. L'Amministrazione puo' disporre il differimento al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.
Art. 16 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati presso la banca dati automatizzata a cui sono state indirizzate le domande di partecipazione al concorso e sono utilizzati ai soli fini della gestione della procedura concorsuale. I dati personali forniti dai vincitori del concorso sono successivamente raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma, per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro. 2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio per il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato adempimento determina l'esclusione dal concorso. 3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle altre Strutture dell'amministrazione ed alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati. 4. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. 5. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie - Viale Trastevere 76/A - 00153 - Roma.
Art. 17 Norme di salvaguardia 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si riserva la facolta' di annullare o revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti in aumento o in decremento, sospendere l'assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare assunzioni di personale. 2. Per quanto, inoltre, non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento di personale. 3. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nonche' all'interno del sito istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Roma, 19 marzo 2018 Il direttore generale: Greco