Concorso per UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA

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Nomina

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Tipologia Nomina
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 29 del 10-04-2018
Sintesi: UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA Nomina Nomina della commissione giudicatrice della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/F3, presso il D ...
Ente: UNIVERSITA' ''LA SAPIENZA'' DI ROMA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 10-04-2018
Data Scadenza bando 09-06-2018
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UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA

Nomina

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/F3, presso il Dipartimento di neuroscienze salute mentale e organi di senso. (Codice concorso 2017RTDB013).

 
                             IL RETTORE 
 
    Visti: 
    il decreto del Presidente della Repubblica  11  luglio  1980,  n.
382, e successive modificazioni; 
    la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 
    il  decreto-legge  21  aprile  1995,  n.  120,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare,
l'art. 9, comma 1, il  quale  prevede  che  «L'eventuale  istanza  di
ricusazione di uno o piu' componenti della  commissione  esaminatrice
da parte dei candidati a concorsi universitari deve  essere  proposta
nel termine perentorio di trenta  giorni  dalla  pubblicazione  della
composizione  della  commissione.  Se  la  causa  di  ricusazione  e'
sopravvenuta, purche'  anteriore  alla  data  di  insediamento  della
commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza»; 
    il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117,
e, in particolare, l'art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua volta,
che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine
previsto dall'art. 9  del  decreto-legge  21  aprile  1995,  n.  120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  1995,  n.  236,
per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di  ricusazione  dei  commissari.  Decorso  tale  termine  e,
comunque, dopo l'insediamento  della  commissione  non  sono  ammesse
istanze di ricusazione dei commissari»; 
    il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni; 
    la legge 30 dicembre 2010, n.  240,  in  particolare  l'art.  24,
comma  2,  lettera  b),  e  comma  3,  lettera  b),  che  prevede  la
possibilita' di stipulare contratti di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato di durata triennale con possessori del titolo di  dottore
di ricerca o titolo equivalente, ovvero per  i  settori  interessati,
del diploma di specializzazione medica,  riservati  a  candidati  che
hanno usufruito dei contratti di cui al comma 3, lettera  a),  ovvero
che  hanno  conseguito  l'abilitazione  scientifica  nazionale   alle
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di  cui  all'art.
16 della stessa legge, ovvero che sono  in  possesso  del  titolo  di
specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre  anni  anche  non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art.
51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o  di  assegni  di
ricerca di cui all'art.  22  della  legge  n.  240/2010  o  di  borse
post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989,  n.
398,  ovvero  di  analoghi  contratti,  assegni  o  borse  in  atenei
stranieri; 
    l'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del  quale,
«nell'ambito delle risorse disponibili  per  la  programmazione,  nel
terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b),  l'universita'
valuta  il  titolare  del  contratto  stesso,  che  abbia  conseguito
l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16, ai fini della chiamata
nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art.  18,  comma  1,
lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il  titolare
del contratto, alla scadenza dello stesso, e'  inquadrato  nel  ruolo
dei professori associati. La valutazione  si  svolge  in  conformita'
agli  standard  qualitativi  riconosciuti  a  livello  internazionale
individuati  con  apposito  regolamento  di  ateneo  nell'ambito  dei
criteri fissati con decreto del ministro»; 
    l'art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con  il
quale  viene  definito  il  trattamento  economico  spettante  per  i
contratti di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo; 
    l'art. 1, comma 338, della legge 11 dicembre 2016, n. 232  (legge
di bilancio 2017), con il quale e' stato modificato l'art. 24,  comma
3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
    il decreto ministeriale  25  maggio  2011,  n.  243,  riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei  candidati  di
procedure pubbliche di selezione dei destinatari  dei  contratti,  di
cui all'art. 24 della legge n. 240/2010; 
    il  decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  49,  recante   la
disciplina per la programmazione, il monitoraggio  e  la  valutazione
delle politiche di  bilancio  e  di  reclutamento  degli  atenei,  in
attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30
dicembre 2010, n.  240,  e  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi
previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e
i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d),  e)  ed
f) e al comma 5; 
    l'art. 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo  29  marzo
2012, n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una  percentuale
di professori di I fascia superiore al 30 per cento  del  totale  dei
professori, il numero dei ricercatori reclutati  ai  sensi  dell'art.
24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  non
puo' essere inferiore a quello dei professori di I  fascia  reclutati
nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili; 
    lo statuto dell'universita' emanato con D.R. n. 3689/2012 del  29
ottobre 2012; 
    la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015),  e,
in particolare, l'art. 1, comma 347, il quale  prevede  che  dopo  la
lettera c) del comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo  29  marzo
2012, n.  49,  e'  aggiunta  la  seguente:  «c-bis)  in  deroga  alla
disposizione di cui alla lettera c) per la sola programmazione  delle
annualita' 2015, 2016 e 2017, fermi restando i limiti di cui all'art.
7, comma 1, del presente decreto, il numero dei ricercatori reclutati
ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre
2010, n. 240, non puo' essere inferiore  alla  meta'  di  quello  dei
professori di 1ª fascia reclutati nel medesimo  periodo,  nei  limiti
delle risorse disponibili» 
    la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015),  e,
in particolare,  l'art.  1,  comma  349,  il  quale  prevede  che  si
applicano alle universita' le disposizioni di cui all'art.  3,  comma
3,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in
base al quale a decorrere dall'anno  2014  e'  consentito  il  cumulo
delle risorse destinate alle assunzioni per  un  arco  temporale  non
superiore  a  tre  anni,  nel  rispetto  della   programmazione   del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. 
    il decreto ministeriale 30  ottobre  2015,  n.  855,  recante  la
rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori
concorsuali, di cui all'art. 15 della legge n. 240/2010 e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con  il  quale
e' stata definita la nuova tabella di  corrispondenza  tra  posizioni
accademiche italiane ed estere di cui all'art. 18, comma  1,  lettera
b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
    l'art. 1, commi 10-septies  e  10-octies,  del  decreto-legge  30
dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
febbraio 2016, n. 21, e successive modifiche e integrazioni; 
    il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il  quale  e'
stata integrata  la  tabella  allegata  al  decreto  ministeriale  1°
settembre 2016, n. 662, concernente la corrispondenza  tra  posizioni
accademiche italiane ed estere di cui all'art. 18, comma  1,  lettera
b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
    il D.R. n. 2577/2017  dell'11  ottobre  2017  con  cui  e'  stato
emanato il Regolamento per il reclutamento  di  ricercatori  a  tempo
determinato tipologia «B» presso Sapienza - Universita' di Roma; 
    la delibera del Consiglio di Amministrazione  n.  426/16  del  20
dicembre 2016  con  la  quale  e'  stato  approvato  il  bilancio  di
previsione per l'anno 2017; 
    la delibera del Senato Accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,  con
la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle  risorse
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento  del  personale
docente; 
    la delibera del Consiglio di  Amministrazione  n.  88/17  del  14
marzo 2017; 
    la delibera del Consiglio di Amministrazione  n.  133/17  del  27
aprile 2017, relativa alla destinazione dell'utile di esercizio 2016; 
    la delibera del Consiglio di Amministrazione  n.  289/17  del  18
luglio 2017, con la quale sono  state  assegnate  alle  strutture  le
risorse relative alla Programmazione 2017  per  il  reclutamento  del
personale docente; 
    le note rettorali con cui si e' proceduto a comunicare ai Presidi
di Facolta' ed ai  Direttori  di  Dipartimento  l'attribuzione  delle
risorse relative alla programmazione 2017  per  il  reclutamento  del
personale docente; 
    la delibera del Dipartimento di  Neuroscienze  salute  mentale  e
organi di senso del 23 gennaio 2018; 
    il D.R. n.  2946/2017  del  21  novembre  2017  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale n. 97 del  22  dicembre  2017,
con il quale e' stata indetta ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera
b), della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di  chiamata  per
un posto di Ricercatore a tempo determinato - Tipologia B  presso  il
Dipartimento di Neuroscienze salute  mentale  e  organi  di  senso  -
Facolta' di Medicina e psicologia; 
    la Disposizione Direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui  sono  state  disciplinate  le  modalita'  di  effettuazione  del
sorteggio dei componenti  effettivi  e  supplenti  delle  commissioni
giudicatrici  delle  procedure  selettive  per  il  reclutamento  dei
ricercatori a tempo determinato di  tipologia  B  e  delle  procedure
selettive per la chiamata dei professori di I e II fascia; 
    la delibera del Dipartimento di  Neuroscienze  salute  mentale  e
organi di senso del 23 gennaio 2018; 
    il  verbale  del  12  marzo  2018  relativo  alle  operazioni  di
sorteggio di due componenti  effettivi  e  due  componenti  supplenti
della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    E' cosi' costituita la Commissione giudicatrice  della  procedura
selettiva di chiamata per un posto di Ricercatore a tempo determinato
- Tipologia B presso il Dipartimento di Neuroscienze salute mentale e
organi di senso - Facolta' di Medicina e psicologia per il  SC  06/F3
(SSD MED/31): 
    Componenti effettivi: 
      Prof.  Maurizio  Barbara  -  Professore  ordinario  -  Sapienza
Universita' di Roma; 
      Prof. Antonio Pirodda  -  Professore  ordinario  -  Universita'
degli studi di Bologna; 
      Prof. Nicola Quaranta  -  Professore  associato  -  Universita'
degli studi di Bari. 
    Componenti supplenti: 
      Prof. Agostino Serra - Professore ordinario - Universita' degli
studi di Catania; 
      Prof. Giovanni Almadori - Professore  associato  -  Universita'
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
                               Art. 2 
 
    Dalla data di pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale - IV Serie speciale e sul sito web  di  questa  Universita'
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al  Rettore,
da parte dei candidati,  di  eventuali  istanze  di  ricusazione  dei
commissari. Decorso tale termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento
della commissione,  non  sono  ammesse  istanze  di  ricusazione  dei
commissari. 
                               Art. 3 
 
    Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono  sulla
qualita' di componente della Commissione giudicatrice. 
                               Art. 4 
 
    I componenti effettivi della suindicata Commissione  giudicatrice
non possono far parte di altre  Commissioni  giudicatrici  presso  la
Sapienza, per lo stesso Settore  scientifico-disciplinare  e  per  la
stessa tipologia di procedura selettiva, per un periodo  di  un  anno
decorrente dalla data del presente decreto di nomina. 
    L'originale del presente decreto sara'  acquisito  alla  raccolta
interna di questa Universita'.