Concorso per 4 sottotenenti ruolo speciale esercito (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 4 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 30 del 13-04-2018 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA Concorso (Scad. 13 maggio 2018) Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro Sottotenenti psicologi in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitar ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 13-04-2018 |
Data Scadenza bando | 13-05-2018 |
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Concorso (Scad. 13 maggio 2018)
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro Sottotenenti psicologi in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito, anno 2018.
IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei, modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, contenente «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della Difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazioni a concorsi e prove selettive; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro 1, foglio n. 390, recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in particolare l'art. 73, comma 14, secondo il quale l'esito positivo dello stage di formazione svolto presso gli uffici giudiziari dai laureati in giurisprudenza aventi i requisiti di cui al comma 1 costituisce titolo di preferenza, a parita' di titoli e di merito, a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 nei concorsi indetti da amministrazioni dello Stato diverse da quelle della giustizia, della giustizia amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2; Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; Visto il decreto del Ministro della difesa 30 giugno 2015, registrato presso la Corte dei conti il 24 luglio 2015 al foglio n. 1574, recante «Disciplina dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito italiano» emanato ai sensi dell'art. 647 del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato l'art. 635, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, disponendo che i parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; Vista la lettera dello Stato maggiore della Difesa n. M_D SSMD REG2017 0121617 del 16 agosto 2017; Vista la lettera dello Stato maggiore dell'Esercito n. M_D E0012000 REG2018 0029420 del 13 febbraio 2018; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal Codice stesso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014 - registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512, concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare e i decreti del Presidente della Repubblica in data 4 ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028, e in data 31 luglio 2017, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2017, al foglio n. 1688, relativi alla sua conferma nell'incarico; Ravvisata la necessita' di indire, al fine di soddisfare specifiche esigenze, un concorso straordinario per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito per l'anno 2018; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti psicologi in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito, con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 4. La Direzione generale per il personale militare si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data notizia mediante avviso pubblicato nel portale dei concorsi on-line di cui al successivo art. 3 e nei siti internet www.persomil.difesa.it www.esercito.difesa.it definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.
Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i cittadini italiani di entrambi i sessi che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, comma 1: a) non abbiano superato il giorno di compimento del 35° anno di eta'. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si applicano al limite di eta' sopraindicato; b) godano dei diritti civili e politici; c) siano in possesso della laurea magistrale in psicologia e dell'abilitazione all'esercizio della professione. Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti secondo il precedente ordinamento e sostituiti dalla laurea magistrale suindicata, come indicato nel decreto interministeriale 9 luglio 2009. Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica (https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri). Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta; d) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; e) non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art. 636, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a meno che, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, secondo le norme previste per il servizio di leva, abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile (solo se concorrenti di sesso maschile); f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Ogni variazione della posizione giudiziaria che intervenga fino al conferimento della nomina a ufficiale in servizio permanente deve essere segnalata con immediatezza con le modalita' indicate nel successivo art. 5, comma 3; g) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; h) abbiano tenuto condotta incensurabile; i) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. 2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto con il presente bando e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo e' subordinato al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 10, 11 e 12, comunque entro la data di approvazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 15. 3. I requisiti di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi, ad eccezione di quello di cui al precedente comma 1, lettera a) dovranno essere mantenuti all'atto del conferimento della nomina a ufficiale in servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.
Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 1. Le procedure di concorso di cui all'art. 1 del presente bando saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it area «siti di interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it». 2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda di partecipazione al concorso di cui al precedente art. 1 e ricevere con le modalita' di cui al successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi. 3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico di identita' digitale (SPID) ovvero di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo. 4. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti modalita': a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato; b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma digitale. Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche' prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le modalita' di utilizzo del portale stesso. 5. Conclusa la fase di accreditamento, l'interessato acquisisce le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo cosi' creato nel portale. In caso di smarrimento, e' attivabile la procedura di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4 Domande di partecipazione 1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita' di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo riportera' le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi. 3. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa gia' inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalita' indicate nel successivo art. 5. 4. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il sistema generera' una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella sezione «i miei concorsi», sara' sempre disponibile per le esigenze del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale. 5. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 6. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non sara' ammesso alla procedura concorsuale. 7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, l'Amministrazione si riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata, all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2 del presente bando. 8. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale per la presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo. 9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, i titoli cha danno luogo a riserva o preferenza a parita' di punteggio. Per i concorrenti in servizio il sistema provvedera' a informare i comandi degli enti/reparti d'appartenenza, tramite messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal candidato in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti comandi copia della domanda di partecipazione. Detti candidati dovranno verificare l'avvenuta ricezione del messaggio di cui al precedente comma 9 e l'avvenuta acquisizione della copia della domanda di partecipazione da parte dei comandi degli enti/reparti d'appartenenza che provvederanno agli adempimenti previsti.
Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti 1. Tramite il proprio profilo nel portale il candidato accede alla sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento delle selezioni fisico-psico-attitudinali, delle prove di efficienza fisica, delle prove orali, ecc.), e in un'area privata relativa alle eventuali comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. 2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nel sito www.difesa.it hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 3. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al concorso (variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria posizione giudiziaria, ecc.) possono essere trasmesse a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale persomil@persomil.difesa.it ovvero all'indirizzo di posta certificata persomil@postacert.difesa.it, e per conoscenza in aggiunta all'indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.it. Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute al solo indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.it. Non saranno, altresi', prese in considerazione variazioni riguardanti l'omessa o l'incompleta indicazione di titoli di merito e/o di preferenza previsti dal presente decreto ancorche' posseduti entro i termini di scadenza di cui al precedente art. 4, comma 1. A tutti i messaggi di cui al presente comma dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima 3 Mb) di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso o mobile. 5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovra' essere preceduto dal codice «RS_EI_STR_18».
Art. 6 Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) prova scritta di cultura generale e militare; b) accertamento scritto di lingua inglese; c) prova scritta di cultura tecnico-professionale; d) valutazione dei titoli; e) prove di efficienza fisica; f) accertamenti sanitari; g) accertamento attitudinale; h) prova orale; i) prova orale facoltativa di lingua straniera. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 2. L'Amministrazione non rispondera' di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo; per contro provvedera' ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che si verificheranno durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
Art. 7 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali, saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione esaminatrice per le prove scritte e orale, per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria di merito; b) commissione per le prove di efficienza fisica; c) commissione per gli accertamenti sanitari; d) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari; e) commissione per l'accertamento attitudinale. 2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un ufficiale medico di grado non inferiore a brigadiere generale del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio, presidente; b) due ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a maggiore del Corpo sanitario dell'Esercito; c) un docente di lingua per la prova scritta di inglese, membro aggiunto; d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; e) un capitano in servizio permanente, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a colonnello, preferibilmente istruttore militare di educazione fisica, presidente; b) due ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a maggiore qualificati istruttori militari di educazione fisica, membri; c) un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado non inferiore a capitano, segretario senza diritto di voto. La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico. 4. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: a) un ufficiale medico in servizio permanente di grado non inferiore a colonnello del Corpo sanitario dell'Esercito, presidente; b) due ufficiali medici in servizio permanente di grado non inferiore a maggiore del Corpo sanitario dell'Esercito, membri; c) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a tenente, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni. 5. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: a) un ufficiale medico di grado non inferiore a brigadiere generale del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente, presidente; b) due ufficiali superiori medici del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente, membri. Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione esaminatrice di cui al precedente comma 2 del presente articolo e di quella per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4 del presente articolo. 6. La commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al precedente comma 1, lettera e) sara' composta da: a) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a colonnello, presidente; b) due ufficiali in servizio permanente dell'Esercito specialisti in selezione attitudinale, membri; c) un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, di grado non inferiore a tenente, segretario senza diritto a voto. Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto parte delle commissioni di cui ai precedenti commi 2 e 4 del presente articolo. Detta commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario in servizio permanente che potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.
Art. 8 Prove scritte 1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1 dovranno sostenere: a) una prova scritta di cultura generale e militare consistente in una serie di quesiti a risposta multipla predeterminata volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, di argomenti di attualita', di educazione civica, di storia, di geografia, di matematica, nonche' della normativa di interesse delle Forze armate, il cui programma e' riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il numero dei quesiti (dei quali il 50% di cultura generale e il 50% di cultura militare), la durata massima della prova e i criteri per la valutazione saranno fissati dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 2 e comunicati ai concorrenti prima dell'inizio della prova stessa; b) un accertamento scritto di lingua inglese, effettuata lo stesso giorno della prova scritta di cultura generale e militare, secondo le modalita' riportate nel menzionato allegato A. La durata massima verra' stabilita dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 2 e comunicata ai concorrenti prima dell'inizio della prova stessa; c) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, consistente nello svolgimento di un componimento vertente su materie tecnico-professionali i cui programmi e la tipologia sono riportati nel gia' citato allegato A al presente decreto. 2. Dette prove scritte avranno luogo, con inizio non prima delle 9,30, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, caserma «Gonzaga del Vodice», viale Mezzetti n. 2, Foligno, secondo il seguente calendario: a) 23 maggio 2018, prova scritta di cultura generale e prova scritta di lingua inglese; b) 24 maggio 2018, prova scritta di cultura tecnico-professionale. Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento di dette prove saranno rese note a partire dal 7 maggio 2018, mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale e nei siti www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it. Si potranno chiedere informazioni al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - SM-Ufficio reclutamento e concorsi al numero 0742/357814 (mail: centro_selezione@esercito.difesa.it) o Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - sezione relazioni con il pubblico numero 06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it). I concorrenti, ai quali non e' stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso la sede d'esame almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio della prova, muniti di carta d'identita' o di altro valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, avendo al seguito il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda ovvero copia della stessa con gli estremi di acquisizione, rilasciati al concorrente medesimo con le modalita' di cui all'art. 4, comma 4 del presente decreto. L'occorrente per lo svolgimento della prova sara' fornito ai concorrenti sul posto, compresa una penna a sfera con inchiostro indelebile, l'unica con la quale dovra' essere redatta la prova scritta. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 3. La correzione della prova scritta di cultura generale e militare e della prova scritta di lingua inglese sara' effettuata subito dopo lo svolgimento con l'ausilio di sistemi informatizzati. La valutazione sara' espressa in trentesimi in relazione al numero di risposte esatte. Per essere ammessi a sostenere la prova scritta di cultura tecnico-professionale, di cui al successivo comma 4, i concorrenti dovranno conseguire il punteggio minimo di 18/30. Si precisa che l'accertamento della conoscenza della lingua inglese non necessita del raggiungimento di un punteggio minimo per il superamento della prova (il punteggio massimo ottenibile e' di 15 punti). L'esito della prova sara' reso noto ai concorrenti il giorno stesso, all'ora che sara' stata indicata dal presidente della commissione esaminatrice. Nella sede d'esame verra' affisso in bacheca l'elenco degli idonei e quello degli inidonei. Gli esiti della prova scritta di cultura generale saranno inseriti nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi e nei siti www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. 4. Ai concorrenti ammessi a sostenere la prova scritta di cultura tecnico-professionale sara' fornito sul posto l'occorrente per lo svolgimento della prova stessa, compresa una penna a sfera con inchiostro indelebile, l'unica con la quale dovra' essere redatta la prova scritta. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 5. La prova scritta di cultura tecnico-professionale sara' superata da coloro che avranno conseguito un punteggio non inferiore a 18/30. Essi riceveranno comunicazione del superamento di detta prova. L'esito delle prove scritte, il calendario con i giorni di convocazione e le modalita' di presentazione degli ammessi alle prove e accertamenti di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12 del presente decreto saranno resi noti a partire dal 5 giugno 2018 con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara', inoltre, consultabile nei siti www.esercito.difesa.it e www.difesa.it
Art. 9 Valutazione dei titoli di merito 1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1 valutera', previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alla prova scritta di cultura tecnico professionale. A tal fine la commissione esaminatrice, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procedera' a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. La commissione esaminatrice valutera' i titoli, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art. 4. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalita' indicate nel precedente art. 5, comma 2. Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta da concorrenti, qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle societa' editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicate nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno consegnarle alla commissione esaminatrice, in originale o copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge, all'atto della presentazione per sostenere la prova di cultura tecnico - scientifica ovvero la prova di cultura tecnico - professionale. 2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e' pari a 10/30, cosi' ripartiti: a) laurea magistrale prevista per la partecipazione al concorso, fino a punti 1 come di seguito specificato: 1) voto pari a 101, punti 0,10; 2) voto pari a 102, punti 0,20; 3) voto pari a 103, punti 0,30; 4) voto pari a 104, punti 0,40; 5) voto pari a 105, punti 0,50; 6) voto pari a 106, punti 0,60; 7) voto pari a 107, punti 0,70; 8) voto pari a 108, punti 0,80; 9) voto pari a 109, punti 0,90; 10) voto pari a 110 ovvero 110 e lode, punti 1; b) titoli accademici e tecnici, fino a punti 5 come di seguito specificato: 1) per ogni master di I livello afferente alla professionalita' posseduta, punti 0,25; 2) per ogni master di II livello afferente alla professionalita' posseduta, punti 0,50; 3) per ogni ulteriore laurea magistrale, punti 1; 4) corsi di formazione post-universitaria della durata di almeno un anno accademico, inerenti alla psicologia del lavoro e delle organizzazioni: punti 1/30. 5) corsi post-laurea di formazione in tecniche di psicodiagnostica di durata biennale: punti 2/30; 6) per ogni dottorato di ricerca, punti 2; 7) specializzazione in psicoterapia: 3; c) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico - scientifico, attinenti allo specifico indirizzo professionale e riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea e di specializzazione attinenti alla professione, fino a punti 1 cosi' suddivisi: 0,20 punti per ogni testo (articolo/capitolo/saggio) pubblicato come unico autore; 0,10 punti per ogni testo (articolo/capitolo/saggio) pubblicato insieme ad altri/in collaborazione con altri; d) servizio prestato, senza demerito, nelle Forze armate o corpi armati dello Stato, desumibile dalla documentazione caratteristica e matricolare, fino a punti 1 cosi' suddivisi: servizio pari a 12 mesi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; servizio inferiore a 12 mesi, punti 0,10 per ciascun mese, a partire dal terzo, di servizio; e) possesso dell'attestato di bilinguismo italo-tedesco riferito al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, fino a punti 2 cosi' suddivisi: Tipo A, punti 2; Tipo B, punti 1,5; Tipo C, punti 1; Tipo D, punti 0,50.
Art. 10 Prove di efficienza fisica 1. I concorrenti risultati idonei nella prova scritta di cultura tecnico-professionale saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, se idonei, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari e attitudinale. Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello attitudinale avranno luogo, indicativamente nel mese di luglio 2018, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno. La convocazione nei confronti dei concorrenti idonei sara' effettuata con le modalita' previste dal precedente art. 5, comma 1. Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 2. I concorrenti, nel periodo di permanenza presso il Centro, compatibilmente con le disponibilita' dello stesso, potranno usufruire di alloggio a carico dell'Amministrazione militare. I medesimi dovranno presentarsi presso il predetto Centro muniti di tenuta ginnica con al seguito i seguenti documenti: a) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di validita' rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovra' avere validita' annuale con scadenza non anteriore al 31 dicembre 2018. La mancata presentazione di tale certificato determinera' l'esclusione dal concorso; b) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con data non anteriore a giorni sessanta rispetto a quella di presentazione, relativo al risultato della ricerca dei markers virali anti HAV IgG, HBsAg, anti HBs, anti HBc, anti HCV. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso; c) certificato conforme all'allegato «B», che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e controfirmato dall'interessato, che attesta lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di rilievo per il reclutamento). Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di presentazione; d) referto rilasciato da una struttura sanitaria, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, da non oltre giorni sessanta dalla data di presentazione agli accertamenti sanitari, attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi HIV. La mancata presentazione di tale referto comportera' l'esclusione del concorrente dal concorso; e) referto rilasciato da una struttura sanitaria, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, da non oltre giorni sessanta dalla data di presentazione agli accertamenti sanitari, relativo al risultato dell'intradermoreazione di Mantoux o, in alternativa, relativo al risultato del Test Quantiferon, e, per i positivi, Rx del torace in due proiezioni. La mancata presentazione di tale referto comportera' l'esclusione del concorrente dal concorso; f) test per la ricerca dei cataboliti urinari, rilasciato in data non anteriore a un mese antecedente la visita, delle seguenti sostanze: oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamina, e metadone in accordo con il provvedimento Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 integrato con il provvedimento del 18 settembre 2008. Il CSRNE effettuera', comunque, a campione randomizzato, l'accertamento di cui al presente sottoparagrafo. Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra' essere presentata in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge. I soli concorrenti risultati vincitori del concorso - entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi - dovranno produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate. 3. In aggiunta alle sopraindicate certificazioni di cui al precedente comma 2, i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare i seguenti documenti: a) referto attestante l'esito di ecografia pelvica eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale entro i giorni sessanta precedenti la data di presentazione. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione della concorrente dal concorso; b) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante analisi su sangue o urine - effettuato presso struttura pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione alle prove medesime. Le concorrenti che non esibiranno tale referto del test di gravidanza saranno sottoposte, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo art. 11, comma 2 al test di gravidanza, che escluda la sussistenza di detto stato. L'accertato stato di gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica e produrra' l'effetto indicato al successivo art. 11, comma 4. Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra' essere prodotta in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge. 4. La documentazione sanitaria di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo dovra' essere consegnata al personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito che, con l'ausilio di personale medico in servizio al predetto del Centro, verifichera' la validita' temporale delle certificazioni di volta in volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale. La mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti documenti sanitari determinera' l'esclusione del concorrente, fatta eccezione per l'esame radiografico, - per il personale femminile - del test di gravidanza. Contestualmente, verranno avviate senza indugio alla competente commissione per gli accertamenti sanitari le concorrenti per le quali il test di gravidanza sara' risultato positivo ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo. 5. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale allegato sono precisate la modalita' di svolgimento delle prove, sia per i concorrenti di sesso maschile sia per quelli di sesso femminile, al fine di rendere piu' omogeneo l'andamento di tali prove, ridurre le cause di incidente nell'esecuzione delle stesse e per una preparazione piu' mirata da parte dei concorrenti. Inoltre il medesimo allegato C contiene disposizioni circa i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati per le due categorie di concorrenti, determinera' giudizio di inidoneita' e quindi l'esclusione dal concorso. 6. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica: a) sottoporra' i concorrenti agli esercizi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o completando il relativo verbale; b) attribuira' il punteggio corrispondente indicato nel gia' citato allegato C al presente decreto. Tale punteggio, che in ogni caso non potra' superare complessivamente i 12,5 punti, sara' comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione della graduatoria di cui al successivo art. 15.
Art. 11 Accertamenti sanitari 1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 4, ad accertamenti sanitari volti all'accertamento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito. 2. Sulla scorta del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare» di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e delle vigente direttiva applicativa emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014, la commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) dovra' accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti: a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, rilevati secondo le prescrizioni fissate con la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare. I predetti parametri fisici non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare, come previsto dall'art. 635, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, cosi' come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94; b) acutezza visiva uguale o superiore complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione. Senso cromatico normale accertato alle tavole pseudo isocromatiche o in difetto alle matassine colorate. Sono ammessi gli esiti di intervento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con integrita' del fondo oculare. 3. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporra' esclusivamente per i concorrenti non in servizio i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) visita cardiologica con E.C.G.; b) visita oculistica; c) visita otorinolaringoiatria con esame audiometrico; d) visita psicologica e visita psichiatrica; e) analisi completa delle urine con esame del sedimento; Si effettuera', comunque, a campione randomizzato, l'accertamento del drug test; f) analisi del sangue concernente: 1) emocromo completo; 2) glicemia; 3) creatininemia; 4) trigliceridemia; 5) colesterolemia; 6) transaminasemia (GOT e GPT); 7) bilirubinemia totale e frazionata; 8) gamma GT; 9) dosaggio ematico del glucosio 6 - fosfato - deidrogenasi (G6PD); g) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool; h) visita medica generale; i) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) ritenuta utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente a indagini radiografiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al modello riportato nell'allegato D. I concorrenti in servizio dovranno presentare la dichiarazione medica del dirigente del Servizio sanitario attestante il mantenimento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato secondo il modello di cui all'allegato E. Tale certificazione dovra' essere portata al seguito dai candidati in servizio e consegnata alla commissione per gli accertamenti sanitari. La mancata presentazione di tale attestazione determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso. Tutti i concorrenti, anche quelli in servizio, saranno sottoposti a esami diagnostici volti ad accertare l'abuso sistematico di alcool. Tale verifica sara' effettuata in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetta positivita', il concorrente sara' rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l'esito della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) che il concorrente medesimo avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. I concorrenti che hanno subito interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie, ovvero sono stati affetti da patologie rilevanti, sono tenuti a portare al seguito la relativa documentazione sanitaria da esibire, a richiesta, alla commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c). 4. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti di cui al precedente comma 3 e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste dal presente articolo, il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - SM-Ufficio reclutamento e concorsi procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo art. 15. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c) ne dara' notizia alla Direzione generale per il personale militare che escludera' la candidata dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso. 5. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sara' attribuito il seguente profilo sanitario minimo: +-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+ | PS | CO | AC | AR | AV | LS | LI | VS | AU | +-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+ Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuira' un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando. Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, secondo il modello riportato in allegato F. A ogni coefficiente 2 di ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a zero. A ogni coefficiente 1 del profilo stesso sara' attribuito un punteggio pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti sanitari sara' di punti 4,5. 6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione i concorrenti: a) imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare; b) imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle caratteristiche somato-funzionali (a eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale, dell'enzima G6PD) del profilo sanitario dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare ai sensi dell'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della direttiva tecnica emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014, fermi restando gli specifici requisiti prescritti dal presente decreto; c) positivita' degli accertamenti diagnostici per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; d) disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia o disartria); e) imperfezioni o infermita' che, seppur non indicate nei precedenti alinea, siano comunque incompatibili con la frequenza del corso e il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente; f) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso. La commissione giudichera', altresi', non idoneo, il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano contrari al decoro dell'uniforme (quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva, con gonna e scarpe decollete' per le donne, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) ovvero, se posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto, di discredito alle istituzioni. 7. La commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente l'esito della visita medica, che potra' prevedere uno dei seguenti giudizi: a) «idoneo quale ufficiale del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente», con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 5; b) «inidoneo quale ufficiale del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente», con indicazione della causa di inidoneita'. I concorrenti, che all'atto degli accertamenti sanitari sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciare prevedere il possibile recupero dell'idoneita' fisica in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque non oltre i successivi trenta giorni, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare il recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non avranno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita' saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati. 8. I concorrenti che sotto il profilo sanitario sono giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi potranno tuttavia presentare, seduta stante, al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - SM - Ufficio reclutamento e concorsi, specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneita', che dovra' essere poi supportata da specifica documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica. Tale documentazione dovra' improrogabilmente giungere, con le modalita' indicate nel precedente art. 5, comma 3, al suddetto Centro di selezione entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica. Il mancato inoltro nei termini e con le modalita' previste della documentazione sanitaria comportera' il rigetto della sopracitata istanza di riesame. La documentazione sanitaria inviata dai concorrenti a supporto dell'istanza di cui sopra sara' valutata dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d) che, solo se lo riterra' necessario, sottoporra' gli interessati a ulteriori accertamenti sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo. Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i tempi delle procedure concorsuali e contenere i costi derivanti dall'impiego delle commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) e c), i concorrenti giudicati inidonei che presentino istanza di ulteriori accertamenti sanitari potranno essere ammessi, con riserva, a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al successivo art. 12. 9. I concorrenti riceveranno, sempre dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, formale comunicazione circa l'esito dell'istanza proposta. 10. I concorrenti, dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al precedente comma 9, o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti o che ad essi avranno rinunciato, saranno esclusi dal concorso. 11. I candidati non in servizio gia' giudicati idonei agli accertamenti sanitari nel corso dell'anno solare nell'ambito di un concorso della F.A., qualora presentino il relativo verbale di notifica dovranno presentarsi muniti esclusivamente dei seguenti documenti/referti: a) certificato conforme all'allegato «B», che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e controfirmato dall'interessato, che attesta lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di rilievo per il reclutamento). Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di presentazione; b) test per la ricerca dei cataboliti urinari, rilasciato in data non anteriore a un mese antecedente la visita, delle seguenti sostanze: oppiacei, cocaina cannabinoidi, amfetamina e metadone, in accordo con il provvedimento Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 integrato con il provvedimento del 18 settembre 2008. Il CSRNE effettuera', comunque, a campione randomizzato, l'accertamento di cui al presente sottoparagrafo; c) esami ematochimici, in data non anteriore a sessanta giorni antecedenti la visita, (gamma GT, GOT, GPT e MCV). La commissione per gli accertamenti sanitari, verificata la documentazione suddetta, procedera', ai fini dell'attribuzione dell'idoneita' sanitaria, esclusivamente a sottoporre il candidato alla verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetto, il concorrente sara' rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma mediante HPLC in caso di positivita', che il concorrente medesimo avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale.
Art. 12 Accertamento attitudinale 1. I concorrenti saranno altresi' sottoposti a cura delle competenti commissioni a verifica dell'idoneita' attitudinale tenendo conto degli esiti del colloquio psicoattitudinale integrato e dei relativi test/questionario. Detta verifica, intesa a valutare le qualita' attitudinali e caratteriologiche necessarie all'arruolamento in qualita' di ufficiale del ruolo speciale in servizio permanente vertera' sulle seguenti aree di indagine: area di adattabilita' al contesto militare; area emozionale (dimensione intrapersonale); area relazionale (dimensione interpersonale); area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale), secondo le modalita' indicate nella «Direttiva tecnica per l'accertamento dei requisiti di personalita' e attitudinale per il reclutamento del personale militare e per l'ammissione alle Scuole militari dell'Esercito» - Anno 2018 dello Stato maggiore Esercito. 2. Al termine dell'accertamento attitudinale la preposta commissione esprimera' un giudizio di idoneita' o di inidoneita'. Il giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. Il giudizio di inidoneita', comunicato seduta stante agli interessati, comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. 3. Il giudizio espresso dalla commissione che, adeguatamente motivato, dovra' essere comunicato per iscritto seduta stante agli interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneita' non comportera' attribuzione di alcun punteggio. 4. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti sanitari e di quello attitudinale saranno disponibili presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - SM - Ufficio reclutamento e concorsi, entro il terzo giorno dalla data di conclusione degli stessi.
Art. 13 Prova orale 1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari e a quello attitudinale. 2. La prova orale, vertente sulle materie riportate nel gia' citato allegato A al presente decreto, avra' luogo nella sede e nel giorno che saranno resi noti agli interessati con le modalita' indicate nel precedente art. 5, comma 1. 3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonche' quelli che hanno rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal concorso. 4. La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno riportato una votazione di almeno 18/30. 5. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una prova orale facoltativa di lingua straniera, scelta fra la francese, la spagnola e la tedesca, con le modalita' riportate nel gia' citato allegato A. Tale prova facoltativa si svolgera' contestualmente alla prova orale. Ai concorrenti che sosterranno detta prova di lingua straniera sara' assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione della graduatoria: a) da 0 a 17,999/30: punti 0; b) da 18/30 a 19,999/30: punti 1; c) da 20/30 a 21,999/30: punti 2; d) da 22/30 a 23,999/30: punti 3; e) da 24/30 a 25,999/30: punti 4; f) da 26/30 a 27,999/30: punti 5; g) da 28/30 a 30/30: punti 6.
Art. 14 Spese di viaggio e licenza 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti previsti dall'art. 6 del presente decreto (comprese quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali), nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del presente decreto, sono a carico dei concorrenti. 2. I concorrenti se militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 6 del presente decreto, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista oppure frazionata in piu' periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non sostiene le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Art. 15 Graduatoria di merito 1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della commissione esaminatrice, nella graduatoria generale di merito. 2. Tale graduatoria sara' formata secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando: a) i punteggi riportati nelle tre prove scritte; b) l'eventuale punteggio attribuito nelle prove di efficienza fisica; c) il punteggio attribuito negli accertamenti sanitari; d) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; e) il punteggio riportato nella prova orale; f) l'eventuale punteggio riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera. La graduatoria di merito sara' approvata con decreto dirigenziale. 3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto della riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 4. Fermo restando quanto indicato nel comma 3, nel decreto di approvazione della graduatoria si tiene conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 e dall'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di partecipazione. A parita' o in assenza di titoli di preferenza sara' preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come integrato dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998. 5. Saranno dichiarati vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 2 - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 6. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa. Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La graduatoria sara' inoltre pubblicata, a puro titolo informativo, nel sito «www.difesa.it» e nel portale dei concorsi on-line.
Art. 16 Nomina 1. I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina. 2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento anche successivo del possesso dei requisiti prescritti per la nomina di cui all'art. 2 del presente decreto e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 3. 3. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di durata non inferiore a tre mesi. All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno essere sottoposti a visita medica volta ad accertare il mantenimento dei requisiti psico-fisici e contrarre una ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio del corso medesimo. Saranno inoltre sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in patria e all'estero. A tal fine, dovranno presentare, all'atto dell'incorporamento: certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale sara' resa ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5), lettera a) della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale della sanita' militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi». La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al corso di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente art. 15, entro il termine di 1/12 della durata del corso stesso. Il concorrente di sesso femminile nominato sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito, che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non potra' frequentare il corso applicativo, e sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 4. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo: a) se provenienti dal personale in servizio militare, rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in tale caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo. 5. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. 6. Agli ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, nonche' agli idonei non vincitori, potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
Art. 17 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare o ente dalla stessa delegato provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma delle dichiarazioni rese dai vincitori nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre verra' acquisito d'ufficio il certificato del casellario giudiziale. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.
Art. 18 Esclusioni La Direzione generale per il personale militare, o ente dalla stessa delegato, potra' escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non sara' ritenuto in possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla nomina a ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti viene accertato dopo la nomina.
Art. 19 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, I reparto, 1ª Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente nonche' agli enti previdenziali. 2. Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del direttore generale della Direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento che nomina responsabile del trattamento dei dati, ognuno per le parti di competenza: a) i presidenti delle commissioni di concorso; b) il direttore della 1ª Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali della Direzione generale medesima. Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 marzo 2018 Il direttore generale: Gerometta