Concorso per 4 sottotenenti ruolo speciale esercito (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 4
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 30 del 13-04-2018
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA Concorso (Scad. 13 maggio 2018) Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro Sottotenenti psicologi in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitar ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 13-04-2018
Data Scadenza bando 13-05-2018
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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso (Scad. 13 maggio 2018)

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro Sottotenenti psicologi in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito, anno 2018.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,  n.  509,  concernente  il
regolamento  in  materia  di  autonomia   didattica   degli   Atenei,
modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
«Codice  dell'amministrazione  digitale»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198,  contenente
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna»; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare e l'art.
2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei   decreti   ministeriali   non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
maggiore della Difesa, degli Stati maggiori di  Forza  armata  e  del
Comando generale dell'Arma  dei  Carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare»,   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8
concernente semplificazioni per la partecipazioni a concorsi e  prove
selettive; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio  2013,  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro 1, foglio n. 390, recante,
tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze  della  Direzione
generale per il personale militare; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito  dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98,  in  particolare  l'art.  73,  comma  14,
secondo il quale l'esito positivo dello stage  di  formazione  svolto
presso gli uffici giudiziari dai laureati in giurisprudenza aventi  i
requisiti di cui al comma  1  costituisce  titolo  di  preferenza,  a
parita' di titoli e di merito, a norma dell'art. 5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  nei  concorsi
indetti da  amministrazioni  dello  Stato  diverse  da  quelle  della
giustizia, della giustizia  amministrativa  e  dell'Avvocatura  dello
Stato; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della sanita'  militare,  recante  «modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai  sensi
del precitato il decreto del Presidente della Repubblica 17  dicembre
2015, n. 207; 
    Vista la legge 27 dicembre 2017, n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «Direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al  servizio  militare  e  della  direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare»; 
    Visto il decreto  del  Ministro  della  difesa  30  giugno  2015,
registrato presso la Corte dei conti il 24 luglio 2015 al  foglio  n.
1574, recante «Disciplina dei  concorsi  per  il  reclutamento  degli
ufficiali dell'Esercito italiano» emanato ai sensi dell'art. 647  del
sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  94,
recante «Disposizioni in  materia  di  riordino  dei  ruoli  e  delle
carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato  l'art.
635, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, disponendo  che  i
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati  nei
confronti  del   personale   militare   in   servizio   in   possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; 
    Vista la lettera dello Stato maggiore della Difesa  n.  M_D  SSMD
REG2017 0121617 del 16 agosto 2017; 
    Vista la  lettera  dello  Stato  maggiore  dell'Esercito  n.  M_D
E0012000 REG2018 0029420 del 13 febbraio 2018; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dal Codice stesso; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre  2014
- registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio
n. 2512, concernente la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
personale militare e i decreti del  Presidente  della  Repubblica  in
data 4 ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti  il  25  ottobre
2016, al foglio n. 2028, e in data 31 luglio  2017,  registrato  alla
Corte dei conti il 21 agosto 2017, al foglio n. 1688,  relativi  alla
sua conferma nell'incarico; 
    Ravvisata  la  necessita'  di  indire,  al  fine  di   soddisfare
specifiche esigenze, un concorso straordinario per il reclutamento di
quattro sottotenenti in servizio permanente nel  ruolo  speciale  del
Corpo sanitario dell'Esercito per l'anno 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il  reclutamento  di  quattro  sottotenenti  psicologi  in   servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito,  con
riserva di un posto a favore  del  coniuge  e  dei  figli  superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo  grado  (se  unici
superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio. 
    2.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal  caso,
ove necessario, l'Amministrazione della  Difesa  ne  dara'  immediata
comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it  che  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti  e  per  gli  interessati,  nonche'  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso
la  stessa  Amministrazione  provvedera'  a  formalizzare  la  citata
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    3. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    4. La Direzione generale per il  personale  militare  si  riserva
altresi' la  facolta',  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data notizia mediante
avviso  pubblicato  nel  portale  dei  concorsi  on-line  di  cui  al
successivo  art.  3  e  nei  siti   internet   www.persomil.difesa.it
www.esercito.difesa.it definendone le  modalita'.  Il  citato  avviso
avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti,  per  tutti  gli
interessati. 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare  i
cittadini italiani di entrambi i sessi che, alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande indicato nel  successivo  art.
4, comma 1: 
      a) non abbiano superato il giorno di compimento del 35° anno di
eta'. Eventuali aumenti dei limiti di  eta'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici  impieghi  non  si
applicano al limite di eta' sopraindicato; 
      b) godano dei diritti civili e politici; 
      c) siano in possesso della laurea magistrale  in  psicologia  e
dell'abilitazione all'esercizio della professione.  Saranno  ritenuti
validi anche i diplomi di laurea  conseguiti  secondo  il  precedente
ordinamento e sostituiti dalla  laurea  magistrale  suindicata,  come
indicato nel decreto interministeriale 9 luglio 2009. 
    Per i titoli di studio  conseguiti  all'estero  e'  richiesta  la
dichiarazione  di  equipollenza  ovvero  di  equivalenza  secondo  la
procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n.  165/2001,
la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della
funzione                                                     pubblica
(https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri
). Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta; d) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; e) non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art. 636, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a meno che, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, secondo le norme previste per il servizio di leva, abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile (solo se concorrenti di sesso maschile); f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Ogni variazione della posizione giudiziaria che intervenga fino al conferimento della nomina a ufficiale in servizio permanente deve essere segnalata con immediatezza con le modalita' indicate nel successivo art. 5, comma 3; g) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; h) abbiano tenuto condotta incensurabile; i) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. 2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto con il presente bando e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo e' subordinato al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 10, 11 e 12, comunque entro la data di approvazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 15. 3. I requisiti di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi, ad eccezione di quello di cui al precedente comma 1, lettera a) dovranno essere mantenuti all'atto del conferimento della nomina a ufficiale in servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.
                               Art. 3 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
    1. Le procedure di concorso di cui all'art. 1 del presente  bando
saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero
della difesa (da ora in poi  portale),  raggiungibile  attraverso  il
sito   internet   www.difesa.it   area   «siti   di    interesse    e
approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi
on-line»     ovvero     collegandosi     direttamente     al     sito
«https://concorsi.difesa.it». 
    2. Attraverso detto  portale,  i  candidati  potranno  presentare
domanda di partecipazione al concorso di cui al precedente art.  1  e
ricevere con le modalita' di cui al successivo art. 5  le  successive
comunicazioni inviate  dalla  Direzione  generale  per  il  personale
militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi. 
    3. Per usufruire dei servizi offerti  dal  portale,  i  candidati
dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da  un  gestore
di identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico  di  identita'
digitale (SPID) ovvero di apposite  chiavi  di  accesso  che  saranno
fornite  al  termine  di  una  procedura  guidata  di  accreditamento
necessaria per  attivare  il  proprio  univoco  profilo  nel  portale
medesimo. 
    4. La procedura guidata di  registrazione,  descritta  alla  voce
«istruzioni» del portale,  viene  attivata  con  una  delle  seguenti
modalita': 
      a)  senza  smart  card:  fornendo   un   indirizzo   di   posta
elettronica,  una  utenza  di  telefonia  mobile   intestata   ovvero
utilizzata  dal  concorrente  e  gli  estremi  di  un  documento   di
riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato; 
      b) con  smart  card:  mediante  carta  d'identita'  elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,  n.  851)  ai  sensi  del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
ovvero firma digitale. 
    Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione,  nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione   ai
concorsi),   i   concorrenti   dovranno   leggere   attentamente   le
informazioni inerenti le modalita' di utilizzo del portale stesso. 
    5. Conclusa la fase di accreditamento,  l'interessato  acquisisce
le credenziali (userid e password)  per  poter  accedere  al  proprio
profilo  cosi'  creato  nel  portale.  In  caso  di  smarrimento,  e'
attivabile  la  procedura  di  recupero  delle  stesse  dalla  pagina
iniziale del portale. 
                               Art. 4 
 
                      Domande di partecipazione 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di trenta giorni  decorrenti  da  quello  successivo  alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami». 
    2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul  portale,
scegliere il concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente  nel
proprio profilo on-line una  bozza  della  candidatura  all'atto  del
passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita'
di completarla e/o inoltrarla entro il termine  di  presentazione  di
cui al precedente comma 1. Per gli  allegati  alla  domanda,  qualora
previsti, il modulo  riportera'  le  indicazioni  che  guideranno  il
concorrente nel corretto inserimento degli stessi. 
    3. I candidati potranno integrare o modificare quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro  la
scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa. 
    Successivamente alla scadenza del termine di presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso,  dichiarazioni  integrative  o
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda  stessa  gia'
inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati  con  le  modalita'
indicate nel successivo art. 5. 
    4. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per  poi  ricevere  una  comunicazione  a  video  e,
successivamente, un  messaggio  di  posta  elettronica  dell'avvenuta
acquisizione. Con l'inoltro della candidatura  il  sistema  generera'
una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti  in  sede
di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed
eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni  e/o  modifica  da
parte dell'utente,  nell'area  personale  del  profilo  utente  nella
sezione «i miei concorsi», sara' sempre disponibile per  le  esigenze
del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto,  consegnata
in occasione della prima prova concorsuale. 
    5. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre  a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter  concorsuale,  compresa  la  verifica  dei
requisiti di partecipazione per il tramite  degli  organi  competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale  circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    6. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e  il  candidato  non  sara'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale,
che si verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione
delle domande, l'Amministrazione si riserva di prorogare il  relativo
termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli
di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della
proroga del termine per la presentazione  delle  domande  sara'  data
notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e  nel  portale,
secondo quanto previsto dal successivo art. 5.  In  tal  caso,  resta
comunque  invariata,  all'iniziale  termine  di   scadenza   per   la
presentazione delle domande di cui al precedente  comma  1,  la  data
relativa al possesso dei  requisiti  di  partecipazione  indicata  al
precedente art. 2 del presente bando. 
    8. Qualora l'avaria  del  sistema  informatico  centrale  per  la
presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale
da non consentire un ripristino della procedura in tempi  rapidi,  la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso pubblicato sul  sito  www.difesa.it  circa  le
determinazioni adottate al riguardo. 
    9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono  indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti  il  possesso  dei
requisiti di partecipazione, i titoli cha danno  luogo  a  riserva  o
preferenza a parita' di punteggio. 
    Per i concorrenti in servizio il sistema provvedera' a  informare
i  comandi  degli  enti/reparti  d'appartenenza,  tramite   messaggio
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non  PEC)  indicato
dal candidato in sede di compilazione  della  domanda,  dell'avvenuta
presentazione della stessa da parte  del  personale  alle  rispettive
dipendenze e a trasmettere ai suddetti comandi copia della domanda di
partecipazione. 
    Detti candidati  dovranno  verificare  l'avvenuta  ricezione  del
messaggio di cui al precedente  comma  9  e  l'avvenuta  acquisizione
della copia della domanda di  partecipazione  da  parte  dei  comandi
degli enti/reparti d'appartenenza che provvederanno agli  adempimenti
previsti. 
                               Art. 5 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel  portale  il  candidato  accede
alla  sezione  relativa  alle  comunicazioni,  suddivisa  in  un'area
pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo  (avvisi
di modifica del bando, variazione del  diario  di  svolgimento  delle
prove   scritte,   calendari   di   svolgimento    delle    selezioni
fisico-psico-attitudinali, delle prove di  efficienza  fisica,  delle
prove orali, ecc.), e in  un'area  privata  relativa  alle  eventuali
comunicazioni di carattere personale. I  candidati  ricevono  notizia
della presenza di tali  comunicazioni  mediante  messaggio  di  posta
elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di  registrazione,
ovvero mediante sms. 
    2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nel
sito www.difesa.it hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti  di  tutti  i  candidati.  Le  eventuali  comunicazioni  di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche  con
messaggio di posta elettronica,  posta  elettronica  certificata  (se
dichiarata dai concorrenti  nella  domanda  di  partecipazione),  con
lettera raccomandata o telegramma. 
    3. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle  domande,  variazioni  e/o  integrazioni   della   domanda   di
partecipazione  al  concorso  (variazioni  della  residenza   o   del
recapito,  dell'indirizzo  di   posta   elettronica,   dell'eventuale
indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di  utenza  di
telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria  posizione
giudiziaria,  ecc.)  possono  essere   trasmesse   a   mezzo   e-mail
all'indirizzo      di      posta      elettronica       istituzionale
persomil@persomil.difesa.it ovvero all'indirizzo di posta certificata
persomil@postacert.difesa.it,   e   per   conoscenza   in    aggiunta
all'indirizzo  r1d1s2@persomil.difesa.it.  Non   saranno   prese   in
considerazione  le  comunicazioni   pervenute   al   solo   indirizzo
r1d1s2@persomil.difesa.it.   Non   saranno,   altresi',   prese    in
considerazione  variazioni  riguardanti   l'omessa   o   l'incompleta
indicazione di titoli  di  merito  e/o  di  preferenza  previsti  dal
presente decreto ancorche' posseduti entro i termini di  scadenza  di
cui al precedente art. 4, comma 1. 
    A tutti i messaggi di  cui  al  presente  comma  dovra'  comunque
essere allegata copia per immagine  (file  formato  PDF  o  JPEG  con
dimensione  massima  3  Mb)  di  un  valido  documento  di  identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    4.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni  dell'indirizzo  di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di  telefonia  fisso  o
mobile. 
    5.  Per  semplificare  le  operazioni  di  gestione  del   flusso
automatizzato  della  posta  in  ingresso,  l'oggetto  di  tutte   le
comunicazioni inviate  dai  candidati  dovra'  essere  preceduto  dal
codice «RS_EI_STR_18». 
                               Art. 6 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) prova scritta di cultura generale e militare; 
      b) accertamento scritto di lingua inglese; 
      c) prova scritta di cultura tecnico-professionale; 
      d) valutazione dei titoli; 
      e) prove di efficienza fisica; 
      f) accertamenti sanitari; 
      g) accertamento attitudinale; 
      h) prova orale; 
      i) prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire  la
carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento  provvisto  di
fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di
validita'. 
    2. L'Amministrazione non rispondera' di eventuale  danneggiamento
o  perdita  di  oggetti  personali  che  i   concorrenti   lasceranno
incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al  comma  1
del  presente  articolo;  per  contro  provvedera'  ad  assicurare  i
concorrenti per eventuali infortuni che si verificheranno durante  il
periodo di permanenza presso la sede di  svolgimento  delle  prove  e
degli accertamenti stessi. 
                               Art. 7 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con  successivi  decreti  dirigenziali,  saranno  nominate  le
seguenti commissioni: 
      a) commissione esaminatrice per le prove scritte e  orale,  per
la valutazione dei titoli e per la formazione  della  graduatoria  di
merito; 
      b) commissione per le prove di efficienza fisica; 
      c) commissione per gli accertamenti sanitari; 
      d) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari; 
      e) commissione per l'accertamento attitudinale. 
    2. La commissione esaminatrice, di cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
      a) un ufficiale medico di  grado  non  inferiore  a  brigadiere
generale del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio, presidente; 
      b) due ufficiali in servizio permanente di grado non  inferiore
a maggiore del Corpo sanitario dell'Esercito; 
      c) un docente di lingua per la prova scritta di inglese, membro
aggiunto; 
      d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
      e) un capitano in servizio permanente, segretario senza diritto
di voto. 
    3. La commissione per le prove di efficienza fisica,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
colonnello, preferibilmente istruttore militare di educazione fisica,
presidente; 
      b) due ufficiali in servizio permanente di grado non  inferiore
a maggiore qualificati  istruttori  militari  di  educazione  fisica,
membri; 
      c) un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente  di  grado
non inferiore a capitano, segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di  personale  del  Centro  di  selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico. 
    4. La commissione  per  gli  accertamenti  sanitari,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      a) un ufficiale medico in  servizio  permanente  di  grado  non
inferiore a colonnello del Corpo sanitario dell'Esercito, presidente; 
      b) due ufficiali medici in servizio  permanente  di  grado  non
inferiore a maggiore del Corpo sanitario dell'Esercito, membri; 
      c) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
tenente, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni. 
    5. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: 
      a) un ufficiale medico di  grado  non  inferiore  a  brigadiere
generale del Corpo sanitario dell'Esercito  in  servizio  permanente,
presidente; 
      b)  due  ufficiali  superiori  medici   del   Corpo   sanitario
dell'Esercito in servizio permanente, membri. 
    Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione  dovranno
essere diversi da quelli che avranno fatto  parte  della  commissione
esaminatrice di cui al precedente comma 2 del presente articolo e  di
quella per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4 del
presente articolo. 
    6. La commissione per  l'accertamento  attitudinale,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera e) sara' composta da: 
      a) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
colonnello, presidente; 
      b)  due  ufficiali   in   servizio   permanente   dell'Esercito
specialisti in selezione attitudinale, membri; 
      c) un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, di  grado
non inferiore a tenente, segretario senza diritto a voto. 
    Tali ufficiali dovranno essere  diversi  da  quelli  che  avranno
fatto parte delle commissioni di cui ai precedenti commi 2  e  4  del
presente articolo. 
    Detta     commissione     si     avvarra'     del      contributo
tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo  sanitario  in  servizio
permanente  che  potranno  essere  coadiuvati  da  psicologi   civili
convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento  nazionale
dell'Esercito. 
                               Art. 8 
 
                            Prove scritte 
 
    1. I partecipanti  al  concorso  di  cui  al  precedente  art.  1
dovranno sostenere: 
      a) una prova scritta di cultura generale e militare consistente
in una serie di quesiti a risposta multipla predeterminata  volti  ad
accertare il grado di conoscenza  della  lingua  italiana  anche  sul
piano ortogrammaticale e sintattico, di argomenti di  attualita',  di
educazione civica, di storia, di geografia,  di  matematica,  nonche'
della normativa di interesse delle Forze armate, il cui programma  e'
riportato nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. Il numero dei quesiti (dei quali il 50% di  cultura
generale e il 50% di cultura militare), la durata massima della prova
e i criteri per la  valutazione  saranno  fissati  dalla  commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma  2  e  comunicati  ai
concorrenti prima dell'inizio della prova stessa; 
      b) un accertamento scritto di  lingua  inglese,  effettuata  lo
stesso giorno della prova scritta di  cultura  generale  e  militare,
secondo le modalita' riportate nel menzionato allegato A.  La  durata
massima verra' stabilita dalla commissione  esaminatrice  di  cui  al
precedente  art.  7,  comma  2  e  comunicata  ai  concorrenti  prima
dell'inizio della prova stessa; 
      c)  una  prova  scritta   di   cultura   tecnico-professionale,
consistente nello svolgimento di un componimento vertente su  materie
tecnico-professionali i cui programmi e la tipologia  sono  riportati
nel gia' citato allegato A al presente decreto. 
    2. Dette prove scritte avranno luogo, con inizio non prima  delle
9,30,  presso  il  Centro  di  selezione  e  reclutamento   nazionale
dell'Esercito, caserma «Gonzaga del Vodice»,  viale  Mezzetti  n.  2,
Foligno, secondo il seguente calendario: 
      a) 23 maggio 2018, prova scritta di cultura  generale  e  prova
scritta di lingua inglese; 
      b)   24    maggio    2018,    prova    scritta    di    cultura
tecnico-professionale. 
    Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento di
dette prove saranno rese note a partire dal 7 maggio  2018,  mediante
avviso inserito nell'area pubblica della  sezione  comunicazioni  del
portale e nei siti www.esercito.difesa.it  e  www.persomil.difesa.it.
Si  potranno  chiedere  informazioni  al  Centro   di   selezione   e
reclutamento  nazionale  dell'Esercito -  SM-Ufficio  reclutamento  e
concorsi         al         numero         0742/357814         (mail:
centro_selezione@esercito.difesa.it)  o  Ministero   della   difesa -
Direzione generale per il personale militare - sezione relazioni  con
il pubblico numero 06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it). 
    I concorrenti, ai quali non e' stata comunicata l'esclusione  dal
concorso, sono tenuti a presentarsi presso  la  sede  d'esame  almeno
un'ora prima di quella fissata per l'inizio della  prova,  muniti  di
carta d'identita' o di  altro  valido  documento  di  riconoscimento,
provvisto  di  fotografia,  rilasciato  da  un'Amministrazione  dello
Stato, avendo al seguito il messaggio di avvenuta acquisizione  della
domanda ovvero copia della stessa con gli  estremi  di  acquisizione,
rilasciati al concorrente medesimo con le modalita' di  cui  all'art.
4, comma 4 del presente decreto. 
    L'occorrente per lo svolgimento  della  prova  sara'  fornito  ai
concorrenti sul posto, compresa una  penna  a  sfera  con  inchiostro
indelebile, l'unica con la  quale  dovra'  essere  redatta  la  prova
scritta. 
    I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova  saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi  dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    3. La correzione  della  prova  scritta  di  cultura  generale  e
militare e della prova scritta di  lingua  inglese  sara'  effettuata
subito dopo lo svolgimento con l'ausilio di sistemi informatizzati. 
    La valutazione sara'  espressa  in  trentesimi  in  relazione  al
numero di risposte esatte. Per essere ammessi a  sostenere  la  prova
scritta di cultura tecnico-professionale, di cui al successivo  comma
4, i concorrenti dovranno conseguire il punteggio minimo di 18/30. Si
precisa che l'accertamento della conoscenza della lingua inglese  non
necessita  del  raggiungimento  di  un  punteggio   minimo   per   il
superamento della prova (il punteggio massimo  ottenibile  e'  di  15
punti). 
    L'esito della prova sara' reso  noto  ai  concorrenti  il  giorno
stesso,  all'ora  che  sara'  stata  indicata  dal  presidente  della
commissione  esaminatrice.  Nella  sede  d'esame  verra'  affisso  in
bacheca l'elenco degli idonei e  quello  degli  inidonei.  Gli  esiti
della prova scritta di cultura generale  saranno  inseriti  nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi  e  nei
siti   www.esercito.difesa.it    e    www.persomil.difesa.it.    Tale
pubblicazione avra' valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  nei
confronti di tutti i concorrenti. 
    4. Ai concorrenti ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
tecnico-professionale sara' fornito sul  posto  l'occorrente  per  lo
svolgimento della prova  stessa,  compresa  una  penna  a  sfera  con
inchiostro indelebile, l'unica con la quale dovra' essere redatta  la
prova scritta. 
    I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova  saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi  dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    5.  La  prova  scritta  di  cultura  tecnico-professionale  sara'
superata da coloro che avranno conseguito un punteggio non  inferiore
a 18/30. Essi riceveranno  comunicazione  del  superamento  di  detta
prova. 
    L'esito delle prove  scritte,  il  calendario  con  i  giorni  di
convocazione e le modalita' di presentazione degli ammessi alle prove
e accertamenti di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12 del presente
decreto saranno resi noti a partire dal  5  giugno  2018  con  avviso
inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni  del  portale
dei concorsi. Tale  avviso  sara',  inoltre,  consultabile  nei  siti
www.esercito.difesa.it e www.difesa.it 
                               Art. 9 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
    1. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art.
7, comma 1 valutera', previa identificazione dei relativi criteri,  i
titoli di merito dei soli concorrenti che  risulteranno  idonei  alla
prova scritta  di  cultura  tecnico  professionale.  A  tal  fine  la
commissione esaminatrice, dopo aver corretto  in  forma  anonima  gli
elaborati, procedera' a identificare  esclusivamente  gli  autori  di
quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione,
l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di  questi  ultimi
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 
    La commissione esaminatrice valutera' i  titoli,  posseduti  alla
data di scadenza del termine  di  presentazione  delle  domande,  che
siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente  art.
4. 
    E' onere dei  concorrenti  fornire  informazioni  dettagliate  su
ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione
da parte della  commissione  esaminatrice.  Qualora  sul  modello  di
domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito
posseduti fosse ritenuta insufficiente per  elencare  gli  stessi  in
maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare  alla
domanda delle  dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
le modalita' indicate nel precedente art.  5,  comma  2.  Per  quanto
attiene all'attivita' pubblicistica svolta da concorrenti, qualora la
stessa sia reperibile sui siti internet  delle  societa'  editrici  o
delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i  concorrenti
dovranno indicate nella domanda i percorsi (URL  -  Uniform  Resource
Locator) necessari per raggiungere nella  rete  la  pubblicazione  di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i  concorrenti,  dopo
averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno consegnarle
alla commissione esaminatrice, in originale  o  copia  resa  conforme
secondo  le  modalita'  stabilite   dalla   legge,   all'atto   della
presentazione per sostenere la prova di cultura tecnico - scientifica
ovvero la prova di cultura tecnico - professionale. 
    2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e'  pari
a 10/30, cosi' ripartiti: 
      a)  laurea  magistrale  prevista  per  la   partecipazione   al
concorso, fino a punti 1 come di seguito specificato: 
        1) voto pari a 101, punti 0,10; 
        2) voto pari a 102, punti 0,20; 
        3) voto pari a 103, punti 0,30; 
        4) voto pari a 104, punti 0,40; 
        5) voto pari a 105, punti 0,50; 
        6) voto pari a 106, punti 0,60; 
        7) voto pari a 107, punti 0,70; 
        8) voto pari a 108, punti 0,80; 
        9) voto pari a 109, punti 0,90; 
        10) voto pari a 110 ovvero 110 e lode, punti 1; 
      b) titoli accademici e tecnici, fino a punti 5 come di  seguito
specificato: 
        1)  per   ogni   master   di   I   livello   afferente   alla
professionalita' posseduta, punti 0,25; 
        2)  per  ogni   master   di   II   livello   afferente   alla
professionalita' posseduta, punti 0,50; 
        3) per ogni ulteriore laurea magistrale, punti 1; 
        4) corsi di formazione  post-universitaria  della  durata  di
almeno un anno accademico, inerenti  alla  psicologia  del  lavoro  e
delle organizzazioni: punti 1/30. 
        5)  corsi  post-laurea   di   formazione   in   tecniche   di
psicodiagnostica di durata biennale: punti 2/30; 
        6) per ogni dottorato di ricerca, punti 2; 
        7) specializzazione in psicoterapia: 3; 
      c) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico  -  scientifico,
attinenti allo  specifico  indirizzo  professionale  e  riportate  in
riviste scientifiche, con  esclusione  delle  tesi  di  laurea  e  di
specializzazione attinenti alla professione, fino  a  punti  1  cosi'
suddivisi: 
        0,20  punti   per   ogni   testo   (articolo/capitolo/saggio)
pubblicato come unico autore; 
        0,10  punti   per   ogni   testo   (articolo/capitolo/saggio)
pubblicato insieme ad altri/in collaborazione con altri; 
      d) servizio prestato, senza  demerito,  nelle  Forze  armate  o
corpi   armati   dello   Stato,   desumibile   dalla   documentazione
caratteristica e matricolare, fino a punti 1 cosi' suddivisi: 
        servizio pari a 12 mesi alla data di scadenza del termine  di
presentazione delle domande; 
        servizio inferiore a 12 mesi, punti 0,10 per ciascun mese,  a
partire dal terzo, di servizio; 
      e)  possesso  dell'attestato   di   bilinguismo   italo-tedesco
riferito al titolo di  studio  richiesto  per  la  partecipazione  al
concorso  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, fino  a
punti 2 cosi' suddivisi: 
        Tipo A, punti 2; 
        Tipo B, punti 1,5; 
        Tipo C, punti 1; 
        Tipo D, punti 0,50. 
                               Art. 10 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. I concorrenti risultati idonei nella prova scritta di  cultura
tecnico-professionale  saranno  ammessi  a  sostenere  le  prove   di
efficienza fisica e, se idonei, saranno sottoposti agli  accertamenti
sanitari e attitudinale. 
    Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello
attitudinale avranno luogo, indicativamente nel mese di luglio  2018,
presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale  dell'Esercito
di Foligno. La convocazione  nei  confronti  dei  concorrenti  idonei
sara' effettuata con le modalita' previste  dal  precedente  art.  5,
comma 1. 
    Coloro che non  si  presenteranno  nel  giorno  previsto  saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    2. I concorrenti, nel periodo di  permanenza  presso  il  Centro,
compatibilmente  con  le  disponibilita'   dello   stesso,   potranno
usufruire di  alloggio  a  carico  dell'Amministrazione  militare.  I
medesimi dovranno presentarsi presso il  predetto  Centro  muniti  di
tenuta ginnica con al seguito i seguenti documenti: 
      a) certificato di idoneita' all'attivita'  sportiva  agonistica
per l'atletica leggera, in corso di validita'  rilasciato  da  medici
appartenenti  alla  Federazione  medico-sportiva  italiana  ovvero  a
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che  esercitano
in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina  dello
sport. Il documento dovra' avere validita' annuale con  scadenza  non
anteriore al 31 dicembre  2018.  La  mancata  presentazione  di  tale
certificato determinera' l'esclusione dal concorso; 
      b) referto, rilasciato da  una  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o  privata  accreditata  con  il  Servizio  sanitario
nazionale, con data non anteriore a giorni sessanta rispetto a quella
di presentazione, relativo al risultato  della  ricerca  dei  markers
virali anti HAV IgG, HBsAg, anti HBs, anti HBc, anti HCV. La  mancata
presentazione di  detto  certificato  determinera'  l'esclusione  del
concorrente dal concorso; 
      c) certificato conforme all'allegato «B», che costituisce parte
integrante del presente decreto, rilasciato  dal  proprio  medico  di
fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978,  n.  833,  e
controfirmato dall'interessato, che attesta lo stato di buona salute,
la presenza/assenza di  pregresse  manifestazioni  emolitiche,  gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed  idiosincrasie
a farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di rilievo per
il reclutamento). Tale certificato dovra' avere una data di  rilascio
non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di presentazione; 
      d)  referto  rilasciato  da  una  struttura  sanitaria,   anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario  nazionale,
da non  oltre  giorni  sessanta  dalla  data  di  presentazione  agli
accertamenti sanitari, attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi HIV. La mancata presentazione di tale
referto comportera' l'esclusione del concorrente dal concorso; 
      e)  referto  rilasciato  da  una  struttura  sanitaria,   anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario  nazionale,
da non  oltre  giorni  sessanta  dalla  data  di  presentazione  agli
accertamenti sanitari, relativo al risultato  dell'intradermoreazione
di  Mantoux  o,  in  alternativa,  relativo  al  risultato  del  Test
Quantiferon, e, per i positivi, Rx del torace in due  proiezioni.  La
mancata presentazione di tale referto  comportera'  l'esclusione  del
concorrente dal concorso; 
      f) test per la ricerca dei cataboliti  urinari,  rilasciato  in
data non anteriore a un mese antecedente la  visita,  delle  seguenti
sostanze: oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamina, e metadone  in
accordo con  il  provvedimento  Stato-Regioni  del  30  ottobre  2007
integrato con il  provvedimento  del  18  settembre  2008.  Il  CSRNE
effettuera', comunque, a campione randomizzato, l'accertamento di cui
al presente sottoparagrafo. 
    Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere presentata in originale o in copia resa  conforme  secondo  le
modalita'  stabilite  dalla  legge.  I  soli  concorrenti   risultati
vincitori del concorso - entro trenta giorni dalla data di ammissione
ai  corsi  -  dovranno  produrre  il  certificato  anamnestico  delle
vaccinazioni effettuate. 
    3. In  aggiunta  alle  sopraindicate  certificazioni  di  cui  al
precedente  comma  2,  i  concorrenti  di  sesso  femminile  dovranno
presentare i seguenti documenti: 
      a) referto attestante l'esito  di  ecografia  pelvica  eseguito
presso  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o  privata
accreditata con  il  Servizio  sanitario  nazionale  entro  i  giorni
sessanta  precedenti   la   data   di   presentazione.   La   mancata
presentazione di detto certificato  determinera'  l'esclusione  della
concorrente dal concorso; 
      b) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante
analisi su sangue o urine -  effettuato  presso  struttura  pubblica,
anche militare, o  privata  accreditata  con  il  Servizio  sanitario
nazionale entro i cinque giorni precedenti la data  di  presentazione
alle prove medesime. 
    Le concorrenti che  non  esibiranno  tale  referto  del  test  di
gravidanza saranno sottoposte, al solo fine  della  effettuazione  in
piena sicurezza delle  prove  di  efficienza  fisica  e  degli  esami
previsti al successivo art. 11, comma 2 al test  di  gravidanza,  che
escluda  la  sussistenza  di  detto  stato.  L'accertato   stato   di
gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove
di efficienza fisica e produrra'  l'effetto  indicato  al  successivo
art. 11, comma 4. 
    Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in  copia  resa  conforme  secondo  le
modalita' stabilite dalla legge. 
    4. La documentazione sanitaria di cui ai precedenti commi 2  e  3
del presente articolo  dovra'  essere  consegnata  al  personale  del
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito  che,  con
l'ausilio di personale medico in servizio  al  predetto  del  Centro,
verifichera' la validita' temporale delle certificazioni di volta  in
volta prodotte  dai  concorrenti,  redigendo  per  ciascuno  apposito
verbale. La mancata presentazione anche  di  uno  solo  dei  suddetti
documenti sanitari determinera' l'esclusione del  concorrente,  fatta
eccezione per l'esame radiografico, - per il  personale  femminile  -
del test di gravidanza. 
    Contestualmente, verranno avviate senza indugio  alla  competente
commissione per gli accertamenti sanitari le concorrenti per le quali
il test di gravidanza sara' risultato positivo ai fini  dell'adozione
del provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo. 
    5. Il prospetto delle prove di  efficienza  fisica  e'  riportato
nell'allegato  C,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. In tale allegato sono precisate la modalita' di  svolgimento
delle prove, sia per i concorrenti di sesso maschile sia  per  quelli
di sesso femminile, al fine di rendere piu' omogeneo  l'andamento  di
tali prove, ridurre  le  cause  di  incidente  nell'esecuzione  delle
stesse e per una preparazione piu' mirata da parte  dei  concorrenti.
Inoltre  il  medesimo  allegato  C  contiene  disposizioni  circa   i
comportamenti  che  dovranno  tenere  i  concorrenti,   a   pena   di
esclusione, per le ipotesi di esiti di  precedente  infortunio  o  di
infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. 
    Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi  indicati
per  le  due  categorie  di  concorrenti,  determinera'  giudizio  di
inidoneita' e quindi l'esclusione dal concorso. 
    6. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica: 
      a) sottoporra'  i  concorrenti  agli  esercizi  secondo  quanto
previsto nei commi precedenti, redigendo o  completando  il  relativo
verbale; 
      b) attribuira' il punteggio corrispondente  indicato  nel  gia'
citato allegato C al presente decreto. Tale punteggio,  che  in  ogni
caso  non  potra'  superare  complessivamente  i  12,5  punti,  sara'
comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 15. 
                               Art. 11 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
    1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti, a cura della commissione  di  cui  al  precedente
art. 7, comma 4, ad accertamenti sanitari volti all'accertamento  del
possesso  dell'idoneita'  psico-fisica  al  servizio  militare  quale
ufficiale  in  servizio  permanente  del  ruolo  speciale  del  Corpo
sanitario dell'Esercito. 
    2. Sulla scorta del vigente «Elenco delle  imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare» di cui
all'art. 582 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90,  e  delle  vigente  direttiva  applicativa  emanata  con
decreto  ministeriale  4  giugno  2014,  la  commissione  di  cui  al
precedente art. 7, comma 1, lettera b) dovra' accertare  il  possesso
dei seguenti specifici requisiti: 
      a) parametri fisici: composizione corporea, forza  muscolare  e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti  dall'art.  587  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  come
modificato  dall'art.  4,  comma  1,  lettera  c)  del  decreto   del
Presidente della  Repubblica  17  dicembre  2015,  n.  207,  rilevati
secondo le prescrizioni fissate con  la  direttiva  tecnica  edizione
2016 dell'Ispettorato generale della  sanita'  militare.  I  predetti
parametri fisici non  sono  accertati  nei  confronti  del  personale
militare in servizio in  possesso  dell'idoneita'  incondizionata  al
servizio militare, come previsto dall'art. 635, comma  2  del  Codice
dell'ordinamento militare, cosi'  come  modificato  dall'art.  1  del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94; 
      b) acutezza visiva uguale o superiore complessivi 16/10  e  non
inferiore  a  7/10  nell'occhio  che  vede  meno,  raggiungibile  con
correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un  solo  occhio,
per gli altri vizi di refrazione. Senso cromatico  normale  accertato
alle  tavole  pseudo  isocromatiche  o  in  difetto  alle   matassine
colorate. Sono ammessi gli esiti di intervento LASIK e gli  esiti  di
fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con  integrita'  del
fondo oculare. 
    3. La suddetta commissione, prima di eseguire  la  visita  medica
generale, disporra' esclusivamente per i concorrenti non in  servizio
i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: 
      a) visita cardiologica con E.C.G.; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita otorinolaringoiatria con esame audiometrico; 
      d) visita psicologica e visita psichiatrica; 
      e) analisi completa delle urine con  esame  del  sedimento;  Si
effettuera', comunque, a campione  randomizzato,  l'accertamento  del
drug test; 
      f) analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) glicemia; 
        3) creatininemia; 
        4) trigliceridemia; 
        5) colesterolemia; 
        6) transaminasemia (GOT e GPT); 
        7) bilirubinemia totale e frazionata; 
        8) gamma GT; 
        9) dosaggio ematico del glucosio 6 -  fosfato -  deidrogenasi
(G6PD); 
      g) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      h) visita medica generale; 
      i)   ogni   ulteriore   indagine   clinico-specialistica,    di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico)  ritenuta
utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica  e  medico-legale
del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il
concorrente   a   indagini    radiografiche,    indispensabili    per
l'accertamento e la valutazione di eventuali  patologie,  in  atto  o
pregresse, non altrimenti  osservabili  ne'  valutabili  con  diverse
metodiche o visite specialistiche, lo  stesso  dovra'  sottoscrivere,
dopo  essere  stato  edotto  dei  benefici  e  dei  rischi   connessi
all'effettuazione  dell'esame,  apposita  dichiarazione  di  consenso
informato conforme al modello riportato nell'allegato D. 
    I concorrenti in servizio dovranno  presentare  la  dichiarazione
medica  del  dirigente   del   Servizio   sanitario   attestante   il
mantenimento  dell'idoneita'  al  servizio  militare   incondizionato
secondo il modello di cui all'allegato E. Tale certificazione  dovra'
essere portata al seguito dai candidati in servizio e consegnata alla
commissione per gli accertamenti sanitari. La  mancata  presentazione
di tale attestazione determinera' l'esclusione  del  concorrente  dal
concorso. 
    Tutti i concorrenti, anche quelli in servizio, saranno sottoposti
a esami diagnostici volti ad accertare l'abuso sistematico di alcool.
Tale verifica sara' effettuata  in  base  all'anamnesi,  alla  visita
medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT,
GOT, GPT e MCV). In caso  di  sospetta  positivita',  il  concorrente
sara' rinviato ad altra data per  consegnare  il  referto  attestante
l'esito della CDT (ricerca  ematica  della  transferrina  carboidrato
carente) che il concorrente medesimo avra'  cura  di  effettuare,  in
proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche  militare,  o
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. 
    I concorrenti che hanno subito interventi chirurgici  o  ricoveri
in strutture  sanitarie,  ovvero  sono  stati  affetti  da  patologie
rilevanti,  sono  tenuti   a   portare   al   seguito   la   relativa
documentazione sanitaria da esibire, a richiesta, alla commissione di
cui all'art. 7, comma 1, lettera c). 
    4. In caso  di  accertato  stato  di  gravidanza  la  commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra'  in  nessun
caso procedere agli accertamenti di  cui  al  precedente  comma  3  e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art.  580
del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,
secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza e'
stato  accertato  anche  con  le  modalita'  previste  dal   presente
articolo,  il  Centro   di   selezione   e   reclutamento   nazionale
dell'Esercito - SM-Ufficio reclutamento e  concorsi  procedera'  alla
convocazione al predetto accertamento  in  data  compatibile  con  la
definizione della graduatoria di cui al successivo  art.  15.  Se  in
occasione  della  seconda  convocazione  il  temporaneo   impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art.  7,  comma
1, lettera c)  ne  dara'  notizia  alla  Direzione  generale  per  il
personale militare che  escludera'  la  candidata  dal  concorso  per
impossibilita'  di  procedere  all'accertamento  del   possesso   dei
requisiti previsti dal presente bando di concorso. 
    5. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sara' attribuito il
seguente profilo sanitario minimo: 
      
 
+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+
|  PS   |  CO   |  AC   |  AR   |  AV   |  LS  |  LI  |  VS  |  AU  |
+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+
|   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |  2   |  2   |  2   |  2   |
+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+
 
    Ai concorrenti giudicati idonei  la  commissione  attribuira'  un
punteggio   inteso   a    tenere    conto    delle    caratteristiche
somato-funzionali   del   profilo   sanitario   posseduto.   Per   la
caratteristica   somato-funzionale    AV,    indipendentemente    dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD non puo'  essere  motivo  di  esclusione,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge n. 109/2010,  richiamata  nelle  premesse  al
bando. Altresi', i  concorrenti  riconosciuti  affetti  dal  predetto
deficit di G6PD dovranno  rilasciare  la  dichiarazione  di  ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, secondo il modello  riportato
in allegato F. 
    A  ogni  coefficiente  2  di   ciascuna   delle   caratteristiche
somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a zero.  A  ogni
coefficiente 1 del profilo stesso sara' attribuito un punteggio  pari
a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al  termine  degli
accertamenti sanitari sara' di punti 4,5. 
    6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2,  saranno
giudicati inidonei dalla predetta commissione i concorrenti: 
      a) imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente  normativa
in materia di inabilita' al servizio militare; 
      b)  imperfezioni  ed  infermita'  per  le  quali  e'   prevista
l'attribuzione  del  coefficiente  uguale  o  superiore  a  3,  nelle
caratteristiche somato-funzionali (a eccezione  della  caratteristica
somato-funzionale AV qualora l'attribuzione del coefficiente  3  o  4
sia determinata da carenza, totale o parziale, dell'enzima G6PD)  del
profilo sanitario dalle vigenti direttive per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare ai sensi
dell'art. 582 del decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010,  n.  90  e  della  direttiva  tecnica   emanata   con   decreto
ministeriale 4 giugno 2014, fermi restando  gli  specifici  requisiti
prescritti dal presente decreto; 
      c) positivita' degli accertamenti diagnostici per l'uso,  anche
saltuario od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti,  nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
      d) disturbi della parola  anche  in  forma  lieve  (dislalia  o
disartria); 
      e) imperfezioni o  infermita'  che,  seppur  non  indicate  nei
precedenti alinea, siano comunque incompatibili con la frequenza  del
corso e il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente; 
      f) malattie o lesioni acute per le quali  sono  previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza del corso. 
    La commissione giudichera', altresi', non idoneo, il  concorrente
che presenti tatuaggi quando, per la loro  sede,  siano  contrari  al
decoro dell'uniforme (quindi  visibili  con  l'uniforme  di  servizio
estiva,  con  gonna  e  scarpe  decollete'  per  le  donne,  le   cui
caratteristiche       sono       visualizzabili       nel        sito
www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) ovvero, se
posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto,  di
discredito alle istituzioni. 
    7. La commissione, seduta  stante,  comunichera'  al  concorrente
l'esito della visita medica, che potra' prevedere  uno  dei  seguenti
giudizi: 
      a)  «idoneo  quale  ufficiale  del  ruolo  speciale  del  Corpo
sanitario dell'Esercito in servizio permanente», con indicazione  del
profilo sanitario di cui al precedente comma 5; 
      b) «inidoneo quale  ufficiale  del  ruolo  speciale  del  Corpo
sanitario dell'Esercito  in  servizio  permanente»,  con  indicazione
della causa di inidoneita'. 
    I concorrenti, che  all'atto  degli  accertamenti  sanitari  sono
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciare prevedere il possibile  recupero  dell'idoneita'  fisica  in
tempi compatibili con lo svolgimento  del  concorso  e  comunque  non
oltre i successivi trenta  giorni,  saranno  sottoposti  a  ulteriore
valutazione sanitaria a cura  della  stessa  commissione  medica  per
verificare  il  recupero  dell'idoneita'  fisica.  Detti  concorrenti
saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento  attitudinale.
I concorrenti che non avranno  recuperato,  al  momento  della  nuova
visita, la prevista idoneita' saranno giudicati inidonei  ed  esclusi
dal concorso. Tale  giudizio  sara'  comunicato  seduta  stante  agli
interessati. 
    8. I concorrenti che sotto il profilo  sanitario  sono  giudicati
inidonei non saranno ammessi a sostenere  le  ulteriori  prove.  Essi
potranno tuttavia presentare, seduta stante, al Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito - SM -  Ufficio  reclutamento  e
concorsi,  specifica  istanza  di  riesame  di   tale   giudizio   di
inidoneita',  che  dovra'  essere   poi   supportata   da   specifica
documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica.
Tale  documentazione  dovra'  improrogabilmente  giungere,   con   le
modalita' indicate nel precedente art. 5, comma 3, al suddetto Centro
di selezione entro il decimo giorno successivo a quello della  visita
medica. Il mancato inoltro nei termini e con  le  modalita'  previste
della  documentazione  sanitaria   comportera'   il   rigetto   della
sopracitata istanza di riesame. 
    La documentazione sanitaria inviata dai  concorrenti  a  supporto
dell'istanza di cui sopra sara' valutata dalla commissione di cui  al
precedente art. 7, comma 1, lettera  d)  che,  solo  se  lo  riterra'
necessario, sottoporra'  gli  interessati  a  ulteriori  accertamenti
sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo. 
    Per ragioni di carattere organizzativo, al fine  di  contrarre  i
tempi delle procedure  concorsuali  e  contenere  i  costi  derivanti
dall'impiego delle commissioni di cui al precedente art. 7, comma  1,
lettera b) e c), i  concorrenti  giudicati  inidonei  che  presentino
istanza di ulteriori accertamenti sanitari potranno  essere  ammessi,
con riserva,  a  sostenere  l'accertamento  attitudinale  di  cui  al
successivo art. 12. 
    9. I concorrenti riceveranno, sempre dal Centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale  dell'Esercito,  formale  comunicazione  circa
l'esito dell'istanza proposta. 
    10. I concorrenti, dichiarati  inidonei  anche  a  seguito  della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 9, o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti o  che  ad  essi  avranno  rinunciato,
saranno esclusi dal concorso. 
    11. I candidati  non  in  servizio  gia'  giudicati  idonei  agli
accertamenti sanitari nel corso dell'anno solare  nell'ambito  di  un
concorso della  F.A.,  qualora  presentino  il  relativo  verbale  di
notifica dovranno  presentarsi  muniti  esclusivamente  dei  seguenti
documenti/referti: 
      a) certificato conforme all'allegato «B», che costituisce parte
integrante del presente decreto, rilasciato  dal  proprio  medico  di
fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978,  n.  833,  e
controfirmato dall'interessato, che attesta lo stato di buona salute,
la presenza/assenza di  pregresse  manifestazioni  emolitiche,  gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed  idiosincrasie
a farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di rilievo per
il reclutamento). Tale certificato dovra' avere una data di  rilascio
non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di presentazione; 
      b) test per la ricerca dei cataboliti  urinari,  rilasciato  in
data non anteriore a un mese antecedente la  visita,  delle  seguenti
sostanze: oppiacei, cocaina cannabinoidi, amfetamina e  metadone,  in
accordo con  il  provvedimento  Stato-Regioni  del  30  ottobre  2007
integrato con il  provvedimento  del  18  settembre  2008.  Il  CSRNE
effettuera', comunque, a campione randomizzato, l'accertamento di cui
al presente sottoparagrafo; 
      c) esami ematochimici, in data non anteriore a  sessanta giorni
antecedenti la visita, (gamma GT, GOT, GPT e MCV). 
    La commissione  per  gli  accertamenti  sanitari,  verificata  la
documentazione  suddetta,  procedera',  ai   fini   dell'attribuzione
dell'idoneita' sanitaria, esclusivamente a  sottoporre  il  candidato
alla verifica dell'abuso abituale di  alcool  in  base  all'anamnesi,
alla  visita  medica  diretta  e   alla   valutazione   degli   esami
ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV).  In  caso  di  sospetto,  il
concorrente sara' rinviato ad altra data per  consegnare  il  referto
attestante  l'esito  del  test  della  CDT  (ricerca  ematica   della
transferrina carboidrato carente)  con  eventuale  test  di  conferma
mediante HPLC in caso di positivita',  che  il  concorrente  medesimo
avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale. 
                               Art. 12 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
    1.  I  concorrenti  saranno  altresi'  sottoposti  a  cura  delle
competenti commissioni a verifica dell'idoneita' attitudinale tenendo
conto degli esiti del colloquio  psicoattitudinale  integrato  e  dei
relativi test/questionario. Detta  verifica,  intesa  a  valutare  le
qualita' attitudinali e caratteriologiche necessarie all'arruolamento
in qualita' di ufficiale del ruolo speciale  in  servizio  permanente
vertera' sulle seguenti aree di indagine: 
      area di adattabilita' al contesto militare; 
      area emozionale (dimensione intrapersonale); 
      area relazionale (dimensione interpersonale); 
      area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale), 
secondo  le  modalita'  indicate   nella   «Direttiva   tecnica   per
l'accertamento dei requisiti di personalita' e  attitudinale  per  il
reclutamento del personale militare e per  l'ammissione  alle  Scuole
militari dell'Esercito» - Anno 2018 dello Stato maggiore Esercito. 
    2.  Al  termine  dell'accertamento   attitudinale   la   preposta
commissione esprimera' un giudizio di idoneita' o di inidoneita'.  Il
giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di  punteggio.  Il
giudizio di inidoneita', comunicato seduta stante  agli  interessati,
comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. 
    3. Il giudizio  espresso  dalla  commissione  che,  adeguatamente
motivato, dovra' essere comunicato per iscritto  seduta  stante  agli
interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei
saranno  esclusi  dal  concorso.  Il  giudizio   di   idoneita'   non
comportera' attribuzione di alcun punteggio. 
    4. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti
sanitari e di  quello  attitudinale  saranno  disponibili  presso  il
Centro di selezione e reclutamento nazionale  dell'Esercito  -  SM  -
Ufficio reclutamento e concorsi, entro il terzo giorno dalla data  di
conclusione degli stessi. 
                               Art. 13 
 
                             Prova orale 
 
    1. Saranno ammessi a  sostenere  la  prova  orale  i  concorrenti
risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica,
agli accertamenti sanitari e a quello attitudinale. 
    2. La prova orale, vertente  sulle  materie  riportate  nel  gia'
citato allegato A al presente decreto, avra' luogo nella sede  e  nel
giorno che saranno  resi  noti  agli  interessati  con  le  modalita'
indicate nel precedente art. 5, comma 1. 
    3. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
orale, nonche' quelli che  hanno  rinunciato  a  sostenerla,  saranno
esclusi dal concorso. 
    4. La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione di almeno 18/30. 
    5. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche'  lo  abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione  al  concorso,  sosterranno
una prova orale  facoltativa  di  lingua  straniera,  scelta  fra  la
francese, la spagnola e la tedesca, con le  modalita'  riportate  nel
gia'  citato  allegato  A.  Tale  prova  facoltativa   si   svolgera'
contestualmente alla prova orale. 
    Ai concorrenti che sosterranno detta prova  di  lingua  straniera
sara' assegnata una votazione in trentesimi da 0  a  30,  alla  quale
corrispondera' il seguente punteggio utile per  la  formazione  della
graduatoria: 
      a) da 0 a 17,999/30: punti 0; 
      b) da 18/30 a 19,999/30: punti 1; 
      c) da 20/30 a 21,999/30: punti 2; 
      d) da 22/30 a 23,999/30: punti 3; 
      e) da 24/30 a 25,999/30: punti 4; 
      f) da 26/30 a 27,999/30: punti 5; 
      g) da 28/30 a 30/30: punti 6. 
                               Art. 14 
 
                     Spese di viaggio e licenza 
 
    1. Le spese per i viaggi da e per le sedi  delle  prove  e  degli
accertamenti previsti dall'art.  6  del  presente  decreto  (comprese
quelle  eventualmente  necessarie  per  completare  le   varie   fasi
concorsuali), nonche' quelle sostenute per la  permanenza  presso  le
relative  sedi  di  svolgimento,  fermo  restando   quanto   previsto
dall'art. 10, comma  2  del  presente  decreto,  sono  a  carico  dei
concorrenti. 
    2.  I  concorrenti  se  militari  in  servizio  potranno  fruire,
compatibilmente  con  le  esigenze   di   servizio,   della   licenza
straordinaria per esami, sino a un  massimo  di  trenta  giorni,  nei
quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e
degli accertamenti  previsti  dal  precedente  art.  6  del  presente
decreto, nonche' quelli necessari per il  raggiungimento  della  sede
ove si svolgeranno e per il rientro in  sede.  In  particolare  detta
licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere  concessa
nell'intera misura prevista oppure frazionata in piu' periodi, di cui
uno, non superiore a dieci  giorni,  per  le  prove  scritte.  Se  il
concorrente non sostiene le prove d'esame per motivi dipendenti dalla
sua volonta', la licenza straordinaria  sara'  commutata  in  licenza
ordinaria dell'anno in corso. 
                               Art. 15 
 
                        Graduatoria di merito 
 
    1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle prove concorsuali saranno iscritti, a  cura  della  commissione
esaminatrice, nella graduatoria generale di merito. 
    2. Tale graduatoria sara' formata secondo l'ordine del  punteggio
complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando: 
      a) i punteggi riportati nelle tre prove scritte; 
      b) l'eventuale punteggio attribuito nelle prove  di  efficienza
fisica; 
      c) il punteggio attribuito negli accertamenti sanitari; 
      d) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 
      e) il punteggio riportato nella prova orale; 
      f)  l'eventuale   punteggio   riportato   nella   prova   orale
facoltativa di lingua straniera. 
    La  graduatoria   di   merito   sara'   approvata   con   decreto
dirigenziale. 
    3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra'  conto
della riserva dei posti a favore del coniuge e dei  figli  superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo  grado  (se  unici
superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'art. 645  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    4. Fermo restando quanto indicato nel comma  3,  nel  decreto  di
approvazione della graduatoria si tiene conto, a parita'  di  merito,
dei titoli  di  preferenza  previsti  dall'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 e dall'art. 73, comma  14
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,  convertito  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, posseduti alla data di scadenza  del  termine  di
presentazione  delle  domande   e   dichiarati   nella   domanda   di
partecipazione. A parita' o in assenza di titoli di preferenza  sara'
preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del 2°
periodo dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come  integrato
dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998. 
    5.  Saranno  dichiarati  vincitori   -   sempreche'   non   siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 2  -  i
concorrenti  che,  per  quanto  indicato  nei  commi  precedenti,  si
collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 
    6. Il decreto di approvazione della graduatoria sara'  pubblicato
nel Giornale Ufficiale della Difesa. Della pubblicazione  sara'  data
notizia mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. La graduatoria sara' inoltre pubblicata, a  puro
titolo informativo,  nel  sito  «www.difesa.it»  e  nel  portale  dei
concorsi on-line. 
                               Art. 16 
 
                               Nomina 
 
    1. I vincitori del  concorso  saranno  nominati  sottotenenti  in
servizio  permanente  del  ruolo   speciale   del   Corpo   sanitario
dell'Esercito con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto
di nomina. 
    2. Il conferimento della nomina e'  subordinato  all'accertamento
anche successivo del possesso dei requisiti prescritti per la  nomina
di cui all'art. 2 del presente decreto e del  superamento  del  corso
applicativo di cui al successivo comma 3. 
    3. Dopo la nomina essi frequenteranno  un  corso  applicativo  di
durata non inferiore a tre  mesi.  All'atto  della  presentazione  al
corso gli ufficiali dovranno essere sottoposti a visita medica  volta
ad accertare il mantenimento dei requisiti psico-fisici  e  contrarre
una ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio  del  corso
medesimo. Saranno inoltre sottoposti alle  vaccinazioni  obbligatorie
previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio
in patria e all'estero. A tal  fine,  dovranno  presentare,  all'atto
dell'incorporamento: 
      certificato  vaccinale  infantile  e   quello   relativo   alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della  relativa  vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  sara'  resa  ai  vincitori   incorporati   dal
personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5),  lettera  a)
della direttiva tecnica 14 febbraio  2008  della  Direzione  generale
della sanita' militare, recante  «Procedure  applicative  e  data  di
introduzione  delle  schedule  vaccinali  e  delle  altre  misure  di
profilassi». 
    La mancata presentazione  al  corso  applicativo  comportera'  la
decadenza dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Nel caso in cui alcuni dei posti messi  a  concorso  risulteranno
non ricoperti per rinuncia o decadenza  di  vincitori,  la  Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso di  altrettanti  concorrenti  idonei,  secondo  l'ordine  della
rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente art. 15,
entro il termine di 1/12 della durata del corso stesso. 
    Il  concorrente  di  sesso  femminile  nominato  sottotenente  in
servizio  permanente  del  ruolo   speciale   del   Corpo   sanitario
dell'Esercito, che, trovandosi nelle  condizioni  previste  dall'art.
1494 del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  non  potra'
frequentare il corso applicativo, e sara' rinviato d'ufficio al corso
successivo. 
    4. I  frequentatori  che  non  supereranno  o  non  porteranno  a
compimento il corso applicativo: 
      a)  se  provenienti  dal  personale   in   servizio   militare,
rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del
corso sara' in tale caso computato per intero ai fini dell'anzianita'
di servizio; 
      b) se provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati  in
congedo. 
    5.  Per  gli  ufficiali  che  supereranno  il  corso  applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in  base  alla  media  del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. 
    6. Agli ufficiali, una volta ammessi  alla  frequenza  del  corso
applicativo, nonche' agli idonei non vincitori, potra' essere chiesto
di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai  fini  di
un eventuale successivo impiego presso gli organismi di  informazione
e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa  verifica
del possesso dei requisiti. 
                               Art. 17 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per  il  personale
militare o ente dalla stessa delegato provvedera' a  richiedere  alle
amministrazioni  pubbliche  ed  enti  competenti  la  conferma  delle
dichiarazioni rese dai vincitori nella domanda  di  partecipazione  e
nelle  dichiarazioni  sostitutive  eventualmente  prodotte.   Inoltre
verra' acquisito d'ufficio il certificato del casellario giudiziale. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo  di  cui  al  precedente
comma  1  emerga  la  mancata   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione, il dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla  base  della  dichiarazione
mendace. 
                               Art. 18 
 
                             Esclusioni 
 
    La Direzione generale per il personale  militare,  o  ente  dalla
stessa delegato,  potra'  escludere  in  ogni  momento  dal  concorso
qualsiasi  concorrente  che  non  sara'  ritenuto  in  possesso   dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo  decaduto  dalla
nomina  a  ufficiale  in  servizio  permanente,  se  il  difetto  dei
requisiti viene accertato dopo la nomina. 
                               Art. 19 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della difesa, Direzione generale per  il
personale militare, I reparto, 1ª Divisione reclutamento ufficiali  e
sottufficiali per le finalita' di gestione  del  concorso  e  saranno
trattati presso una banca dati  automatizzata  anche  successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le  finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
    La comunicazione di tali  dati  e'  obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione  giuridico-economica  del  concorrente  nonche'  agli  enti
previdenziali. 
    2. Il candidato gode dei diritti di cui  all'art.  7  del  citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  per  motivi
legittimi al loro trattamento. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
direttore  generale  della  Direzione  generale  per   il   personale
militare,  titolare  del  trattamento  che  nomina  responsabile  del
trattamento dei dati, ognuno per le parti di competenza: 
      a) i presidenti delle commissioni di concorso; 
      b) il direttore della 1ª  Divisione  reclutamento  ufficiali  e
sottufficiali della Direzione generale medesima. 
    Il presente decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi  della
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 28 marzo 2018 
 
                                     Il direttore generale: Gerometta